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Decisione

42.2013.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 ottobre 2014Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di

due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati

da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di

età e per le successive:

l'importo di tale supplemento è di

210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

Tali importi sono stati

mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011;

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013

del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).

2.4. L’art. 67 Las,

relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" 1Il richiedente,

rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza

sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;

esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti

degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale.”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" 1L’assistito è

tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni

cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da

implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni

assistenziali.

2L’assistito

è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale

l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione

di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

2.5. Per quanto

concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni

di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26

Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.

3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 2

Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione

assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le

decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento.

2.6. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta

a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il

condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.7. Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti si evince che con sentenza del 16 agosto 2007

del Pretore della Giurisdizione di __________ è stato pronunciato lo

scioglimento per divorzio del matrimonio celebrato il 2 agosto 1975 tra RI 1 e __________.

Nel menzionato giudizio,

per quanto concerne i contributi alimentari, è stato stabilito quanto segue:

" (…)

2. A titolo di

contributo alimentare in favore di RI 1, __________ è tenuto a versarle entro

il 5 di ogni mese:

fr. 375.- fino

al pensionamento di RI 1;

fr. 285.- dal

pensionamento di __________, vita natural durante.

§. Il contributo

di mantenimento dovrà essere adeguato ogni anno

sulla scorta

dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima

volta il 1°

gennaio 2008, indice base quello del mese di

giugno 2007,

pari a 107 punti." (Doc. 484-486)

L’ex marito inizialmente

non ha provveduto a versare alla ricorrente i contributi alimentari dovuti

(cfr. doc. I pag. 3).

Di conseguenza contro __________

sono state avviate nel 2008 e nel 2010 delle procedure esecutive a causa di

alimenti arretrati impagati (cfr. doc. 315-320).

Nel frattempo RI 1 è stata

posta al beneficio di una prestazione assistenziale dal marzo 2011 (cfr. doc. 412;

407; 396; 369; 365; 361; 347; 327; 282; 280; I).

Dal gennaio 2012 l’ex

coniuge ha iniziato a corrispondere spontaneamente all’insorgente i contributi

alimentari dovuti non indicizzati a scadenze trimestrali per un importo ogni

volta di fr. 1'125.-- (fr. 375 x 3 mesi; cfr. doc. I pag. 3; doc. 334; N).

Le procedure esecutive

sono comunque proseguite sia per il recupero dei contributi alimentari

arretrati che per l’incasso della differenza tra i contributi indicizzati e

quelli effettivamente versati dal debitore (cfr. doc. I pag. 3).

Da uno scritto del 20

gennaio 2012 della patrocinatrice della ricorrente all’USSI emerge che:

" (…) allo

scopo di incassare l’importo dovutole dal marito a titolo di contributi

alimentari (stabilito nella sentenza di divorzio 16 agosto 2007), la Signora RI

1 si è vista costretta a dare avvio a una procedura esecutiva nei confronti

dell’ex marito, nell’ambito della quale il competente UEF aveva disposto un

pignoramento del salario di fr. 960.- mensili, per complessivi fr. 11'520.--.

Siccome detto pignoramento aveva preso fine

il mese di ottobre 2011, e atteso che l’ex marito della Signora RI 1 risulta

esserle ancora debitore di oltre fr. 14'000.-- a titolo di contributi

alimentari arretrati, lo scrivente Studio legale si era subito attivato alfine

di ottenere che egli continuasse a versare volontariamente un importo

quantomeno pari a quello pignoratogli dall’UEF. Ciò nella speranza di trovare celermente

un accordo che avrebbe garantito una continuità nelle entrate della Signora RI

1, evitando così di segnalare il cambiamento di situazione a codesto lodevole

Ufficio. Purtroppo così non è stato: tra le parti sono tuttora in corso

trattative allo scopo appunto di ottenere il versamento spontaneo dell’importo

ancora dovuto, in difetto di che si procederà in via esecutiva.

(…)” (Doc. 306).

Il 14 febbraio 2012 la

ricorrente ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti dell’ex marito

per un importo di fr. 14'027.48 contro il quale non è stata interposta

opposizione.

Quale titolo, data del

credito e causa dell’obbligazione è stato indicato:

" Sentenza

16.08.2007 della Pretura di __________, contributi alimentari arretrati dal

mese di aprile 2009 di fr. 375.-- mensili (come da sentenza); adeguati

all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, oltre interessi di

mora del 5% da ogni rispettiva scadenza del contributo alimentare.” (Doc. 302)

Dal verbale di

pignoramento del 19 aprile 2012, spedito il 25 maggio 2012, risulta che all’ex

marito sarebbe stato pignorato il salario in misura di fr. 566.-- mensili a

cominciare dal mese di aprile 2012 in 12 quote per un valore complessivo di fr.

6'792.-- (cfr. doc. C).

L’11 giugno 2012 l’insorgente

ha trasmesso a __________ dell’USSI tramite posta elettronica copia del verbale

di pignoramento dell’aprile 2012 (cfr. doc. 294).

Il medesimo giorno __________,

sempre con un messaggio di posta elettronica, ha ringraziato la ricorrente per

la documentazione inviata (cfr. doc. 294).

Da un estratto del conto

bancario della ricorrente rilasciato da __________ il 28 febbraio 2013 risulta

che l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ le ha bonificato degli

importi di fr. 1'689.50 il 27 agosto, il 3 ottobre 2012 e il 4 gennaio 2013,

per complessivi fr. 5'068.50 (cfr. doc. E).

L’ammontare di fr.

1'689.50 corrisponde a circa tre quote mensili pignorate (fr. 1'689.50 : 3 mesi

= fr. 563.--, cfr. doc. C).

Con ordine di restituzione

del 22 aprile 2013 l’USSI ha, quindi, chiesto alla ricorrente la restituzione

della somma di fr. 5'068.50 corrispondenti a prestazioni assistenziali

percepite a torto nei mesi di settembre, novembre 2012 e gennaio 2013.

L’amministrazione ha così

motivato il proprio provvedimento:

" dagli

accertamenti svolti e in particolare dalla documentazione pervenutaci, abbiamo

rilevato che durante il periodo agosto 2012 – gennaio 2013 in cui ha percepito nostre prestazioni, ha beneficiato anche del rimborso trimestrale dall’UEF

degli arretrati dovuti a suo favore dal signor __________.

Il nostro ufficio, nella determinazione

delle prestazioni a lei assegnate, non aveva potuto tener conto dei

fatti/elementi sopracitati, con la conseguenza che le sono state riconosciute e

lei ha percepito delle prestazioni indebite.

(…)” (Doc. H)

La decisione del 22 aprile

2013 è stata confermata dalla decisione su reclamo del 17 settembre 2013 (cfr.

doc. M; consid. 1.1.).

L’insorgente ha contestato

quanto stabilito dall’USSI, facendo valere in particolare di avere sempre

notificato all’USSI sia gli importi incassati direttamente dal debitore che

quelli ricavati dalle varie procedure esecutive. La ricorrente contesta di

conseguenza, in via principale, che la sussistenza di entrate derivanti dal

pignoramento costituisca un fatto nuovo giustificante una revisione della

decisione del 24 agosto 2012 con cui l’USSI le ha erogato una prestazione

assistenziale da settembre 2012 a febbraio 2013 senza tener conto dell’importo

derivante dal pignoramento.

Considerandi

Subordinatamente la

medesima sostiene che l’importo da restituire sarebbe comunque inferiore a

quello ritenuto dall’amministrazione, per il motivo che per i mesi di

marzo-maggio 2013 (decisione 8 marzo 2013) e poi per i mesi di giugno-ottobre

2013.

(decisione 24 maggio 2013), ossia per otto mesi, nel calcolo per

l’erogazione della prestazione assistenziale a suo favore è stato tenuto conto

dell’entrata mensile di fr. 563.- derivante dal pignoramento, per un totale di

fr. 4'504.--.

A mente della ricorrente,

visto che dal pignoramento ha incassato fr. 6'717.15, l’importo di cui si

potrebbe esigere la restituzione ammonterebbe tutt’al più a fr. 2'213.15.

L’insorgente ritiene,

infine, che dall’ammontare da rimborsare debba essere dedotta anche la differenza

tra il contributo alimentare indicizzato e il contributo non indicizzato, poiché

l’USSI nei suoi calcoli ha tenuto conto di entrate parzialmente fittizie,

computando gli alimenti indicizzati benché l’ex marito le versi spontaneamente

soltanto il contributo alimentare non indicizzato (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto attiene al principio della

restituzione, osserva che l’USSI, quando il 24 agosto 2012 ha emesso le decisioni con cui ha accordato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria per

il periodo settembre – dicembre 2012 (cfr. doc. 282), rispettivamente per i

mesi di gennaio e febbraio 2013 (cfr. doc. 280), quale reddito ha tenuto conto unicamente

della somma di alimenti annui di fr. 4'611.-- (cfr. art. 22 Las; 6 Laps; doc.

285, 280; 278), pari a fr. 384.-- mensili, ossia degli alimenti correnti corrisposti

dall’ex marito – che ha iniziato a versare la pensione alimentare

spontaneamente dal gennaio 2012 (cfr. consid. 2.8.).

Come visto al considerando

precedente, all’ex marito, a seguito di una procedura esecutiva avviata

dall’insorgente nel febbraio 2012, era però stato pignorato il salario con

effetto dal mese di aprile 2012 in misura di fr. 566.-- al mese, corrispondenti

ad alimenti arretrati a far tempo dal mese di aprile 2009 adeguati

all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi, oltre interessi di mora del 5%

(cfr. doc. C; 302).

Da un estratto del conto

bancario della ricorrente rilasciato da __________ il 28 febbraio 2013 risulta,

in effetti, che l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ le ha

bonificato degli importi di fr. 1'689.50 il 27 agosto, il 3 ottobre 2012 e il 4

gennaio 2013, per complessivi fr. 5'068.50 (cfr. doc. E).

L’ammontare di fr. 1'689.50

corrisponde a circa tre quote mensili pignorate (fr. 1'689.50 : 3 mesi = fr.

563.

--, cfr. doc. C).

Pertanto, essendosi

realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell’insorgente, a

ragione l’amministrazione ha rivisto i calcoli delle prestazioni assistenziali

relative ai periodi in cui l’insorgente ha disposto di entrate più elevate

rispetto a quelle computate nei conteggi del 24 agosto 2012.

In concreto sono, del

resto, adempiute le condizioni per poter riesaminare le decisioni del 24 agosto

2012.

cresciute in giudicato, ritenuto che sono dati i presupposti perlomeno della

riconsiderazione (cfr. consid. 2.6.).

Infatti, anche qualora la

ricorrente avesse informato l’USSI degli importi arretrati percepiti, il

mancato computo degli stessi sarebbe da ascrivere a una svista manifesta

dell’amministrazione.

In proposito

è utile ribadire (cfr. consid. 2.6.) che è tenuto alla restituzione ogni

assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,

non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata

erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.

Nel caso di specie la

ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito a torto

parte delle prestazioni assistenziali afferenti ai mesi di settembre, novembre

2012.

e febbraio 2013.

A questo stadio è

irrilevante sapere se l’insorgente era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid.

2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre

2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;

Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Nella presente procedura risultano,

perciò, ininfluenti le argomentazioni ricorsuali secondo cui RI 1 avrebbe sempre

notificato all’USSI sia gli importi incassati direttamente dal debitore che

quelli ricavati dalle varie procedure esecutive, come pure il fatto che la

medesima l’11 giugno 2012 abbia trasmesso all’USSI copia del verbale di

pignoramento del 19 aprile 2012 e l’amministrazione lo stesso giorno ne abbia

confermato la ricezione (cfr. doc. I; 294; C).

A titolo abbondanziale va

comunque osservato che il Tribunale federale, con giudizio 9C_453/2011 del 15

settembre 2011, ha confermato il diniego del condono della restituzione di

prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché abbia avvisato la

Cassa dell’avvenuto matrimonio, non ha prestato la necessaria attenzione al

conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza

conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio

nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato

contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità

competente.

Al riguardo cfr. pure STF 9C_951/2011

del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e in SVR 2012 AHV Nr. 12 pag.

46; STF 8C_403/2008 del 23 gennaio 2009.

2.9

Occorre ora stabilire se

l’importo chiesto in restituzione di fr. 5'068.50 sia corretto.

L’amministrazione ha

determinato tale ammontare fondandosi sulle somme di fr. 1'689.50 versate all’insorgente

dall’UEF di __________ sia nel mese di agosto, che nel mese di ottobre 2012 e

nel mese di gennaio 2013 e corrispondenti ad alimenti arretrati dovuti dall’ex

marito a far tempo dall’aprile 2009 (cfr. consid. 2.7.; doc. E; C; 302).

L’ammontare di fr.

1'689.50 è la somma di tre quote di circa fr. 563.-- ciascuna, importo questo

stabilito dall’UEF in sede di pignoramento quale eccedenza mensile pignorabile

(cfr. doc. C).

Tra agosto 2012 e gennaio

2013.

la ricorrente ha, pertanto, percepito nove quote degli alimenti arretrati,

tre in agosto 2012, tre in ottobre 2012 e tre in gennaio 2013.

Ai sensi dell’art. 93 cpv.

1.

LEF, relativo ai redditi limitatamente pignorabili, ogni provento del lavoro, gli

usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni

e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di

guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le

rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo

92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano

assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

L’art. 93 cpv. 2 LEF

prevede, poi, che tali redditi possono essere pignorati per un anno al

massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento

partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito

su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).

Il limite di un anno al

pignoramento del salario ha quale scopo quello di proteggere gli interessi sia

dell’escusso che dei creditori che non devono essere privati troppo a lungo

della facoltà di far valere le proprie pretese sul salario del debitore.

La protezione degli

interessi dell’escusso implica che il creditore che beneficia del pignoramento

del salario non possa, tramite un pignoramento complementare effettuato mentre

il primo pignoramento esplica i propri effetti, ottenere per la medesima

pretesa un pignoramento che duri più a lungo del primo.

Inoltre l’UEF, allorché il

prodotto del pignoramento risulti dopo un anno insufficiente per la completa

copertura del debito nei confronti del creditore in questione, non può ordinare

d’ufficio la continuazione del pignoramento del salario contestualmente alla

stessa procedura. In questo caso l’UEF deve rilasciare un attestato di carenza

beni.

E’ possibile in ogni caso

per il creditore che non è stato totalmente tacitato avviare una nuova

procedura esecutiva dopo la chiusura della prima e far pignorare nuovamente per

un anno, se necessario, il salario futuro dell’escusso (cfr. STF P 68/06 del 7

agosto 2008 consid. 5.2.; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et

concordat, 4. ed., Helbing & Lichtenhahn, Basilea - Ginevra - Monaco 2005,

N. 969-977; D. Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2.ed., Helbing Lichtenhahn, Basilea

2014, N. 68-70).

Visto che il pignoramento

del salario ex art. 93 cpv. 2 LEF può durare al massimo un anno, in casu lo

stesso di estende dal mese di aprile 2012 al mese di marzo 2013, come in

effetti risulta dal verbale di pignoramento del 19 aprile 2012 (cfr. doc. C).

Le tre somme trimestrali

corrisposte dall’UEF di __________ nei mesi di agosto, ottobre 2012 e gennaio

2013.

(cfr. doc. E) concernono nove mesi - e meglio i mesi di aprile, maggio e giugno

2012.

per l’accredito di agosto 2012, i mesi di luglio, agosto e settembre 2012

per il versamento di ottobre 2012 e i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012

per il bonifico di gennaio 2013 - dei dodici ammissibili.

Nella decisione dell’8

marzo 2013 concernente le prestazioni assistenziali da marzo a maggio 2013

l’USSI ha computato, oltre agli alimenti versati direttamente dall’ex marito

per i mesi correnti (fr. 375.-- al mese; cfr. consid. 2.7.), però indicizzati,

di fr. 381.--, gli arretrati per alimenti che l’UEF ha corrisposto

trimestralmente di fr. 566.--, per complessivi fr. 947.-- mensili (fr. 381 +

fr. 566; cfr. doc. G).

Dalle carte processuali

emerge, peraltro, che il 2 aprile 2013 vi è stato un ulteriore versamento di

fr. 1'648.65 (cfr. doc. E).

Esso si riferisce al

pignoramento di salario per i tre mesi mancanti di gennaio, febbraio e marzo

2013.

Nella successiva decisione

del 24 maggio 2013 afferente all’assistenza sociale da giugno a ottobre 2013,

posteriore al l’ordine di restituzione del 22 aprile 2013, l’amministrazione ha

nuovamente tenuto conto a titolo di reddito da pensioni alimentari dell’importo

di fr. 947.--, corrispondente agli alimenti mensili correnti sommati agli

arretrati trimestrali (cfr. doc. L).

Ne discende, considerando

l’ordine di restituzione del 22 aprile 2013 e i provvedimenti dell’8 marzo e

del 24 maggio 2013, che l’USSI ha computato gli arretrati degli alimenti

versati dall’UEF alla ricorrente a seguito del pignoramento del salario

relativo alla procedura esecutiva avviata con precetto esecutivo del febbraio

2012.

(e ammissibile giusta l’art. 93 cpv. 2 LEF unicamente per un anno) per ben

più di dodici mesi.

Nove mesi di arretrati

(mediante il computo dei tre bonifici trimestrali da parte dell’UEF eseguiti

nei mesi di agosto, ottobre 2012 e gennaio 2013) sono stati conteggiati

nell’ordine di restituzione del 22 aprile 2013, tre mesi di arretrati (da marzo

a maggio 2013) sono stati tenuti conto nella decisione dell’8 marzo 2013 e

ulteriori cinque mesi di arretrati (da giugno a ottobre 2013) nel provvedimento

del 24 maggio 2013, per un totale di diciassette mesi di arretrati, in

contrasto con quanto previsto dall’art. 93 cpv. 2 LEF.

In effetti all’ex marito

dell’insorgente sono state di fatto pignorate dodici quote di salario (cfr.

doc. C; E).

E’ vero che il

provvedimento del 24 maggio 2013 è rimasto incontestato.

E’ altrettanto vero, tuttavia,

che la decisione su reclamo relativa al reclamo interposto dalla ricorrente

contro l’ordine di restituzione del 22 aprile 2013 è stata emessa dall’USSI il

17.

settembre 2013, ovvero successivamente alla decisione del 24 maggio 2013 concernente

le prestazioni assistenziali per il lasso di tempo giugno-ottobre 2013.

L’amministrazione,

emanando la decisione su reclamo, avrebbe pertanto dovuto tener conto del fatto

che con decisione del 24 maggio 2013 ha conteggiato degli alimenti arretrati

per ulteriori cinque mesi da giugno a ottobre 2013.

Conseguentemente l’USSI avrebbe

dovuto modificare l’ordine di restituzione, nel senso di computare al fine di

determinare la somma di prestazioni assistenziali da rimborsare quattro quote

mensili di alimenti, e non confermare il conteggio dei tre versamenti

trimestrali effettuati dall’UEF e corrispondenti a nove quote mensili di

arretrati.

2.10

La ricorrente sostiene, inoltre,

che dall’ammontare da rimborsare debba essere dedotta anche la differenza tra

il contributo alimentare indicizzato e il contributo non indicizzato, poiché

l’USSI nei suoi calcoli ha tenuto conto di entrate parzialmente fittizie,

computando gli alimenti correnti indicizzati, benché l’ex marito le versi

spontaneamente soltanto il contributo alimentare non indicizzato (cfr. doc. I;

consid. 1.2.).

Dalle carte processuali si

evince, in effetti, da una parte, che l’amministrazione, nelle due decisioni del

24.

agosto 2012 con cui ha attribuito all’insorgente delle prestazioni

assistenziali ordinarie dal mese di settembre 2012 al mese di febbraio 2013

(cfr. doc. 277; 278; 280; 282), ha computato a titolo di reddito da alimenti

correnti la somma di fr. 384.-- al mese, ossia gli alimenti stabiliti dal

Pretore nella sentenza di divorzio del 16 agosto 2007 di fr. 375.-- (cfr. doc.

484-487) adeguati all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Dall’altra, che la

ricorrente, in quel periodo, ha però ricevuto dall’ex marito gli importi degli

alimenti mensili non indicizzati.

Più precisamente

dall’estratto “Movimenti di conto” del 15 novembre 2013 relativo al conto

bancario dell’insorgente presso __________ risulta che l’ex coniuge, dal

gennaio 2012 al settembre 2013, ha effettuato dei versamenti trimestrali di fr.

1'125.-- (cfr. doc. N), pari a fr. 375.-- al mese, importo che corrisponde

all’ammontare fissato dal Pretore nella sentenza di divorzio del 16 agosto 2007

non indicizzato (cfr. doc. 484-487).

Le quote ottenute mediante

il pignoramento di salario (ammissibile per un anno ex art. 93 cpv. 2 LEF; cfr.

consid. 2.9) del 2012/13 concernono la procedura esecutiva avviata con il

precetto esecutivo del 14 febbraio 2012 per alimenti arretrati a far tempo

dall’aprile 2009 di fr. 375.-- mensili indicizzati, oltre interessi di mora del

5% da ogni rispettiva scadenza del contributo alimentare (cfr. doc. 302; C).

L’adeguamento

all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo compreso nelle

dodici quote di salario pignorato si riferiscono agli alimenti arretrati

dall’aprile 2009 e non agli alimenti correnti corrisposti dall’ex marito dal

gennaio 2012 al settembre 2013.

In simili condizioni, Il

TCA ritiene, dunque, che nel calcolo dell’importo di prestazioni assistenziali

da restituire percepite alla fine del 2012 e all’inizio del 2013, a titolo di alimenti correnti, debba essere computato l’importo mensile di fr. 375.-- non

indicizzato.

Tale adeguamento delle

pensioni alimentari sarà semmai considerato nel caso di un’ulteriore procedura

esecutiva che avvierà eventualmente la ricorrente facendo valere, oltre agli

alimenti arretrati non coperti dal pignoramento di salario del 2012/13, la

quota di indicizzazione non versata dall’ex coniuge per il periodo in cui ha

corrisposto spontaneamente gli alimenti dal gennaio 2012 e che si dovesse

concludere con un pignoramento di salario a favore della medesima.

In proposito va d’altronde

ricordato che nell’ambito dell’assistenza sociale l’art. 22 lett. a cfr. 4 Las

enuncia che non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare

e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

2.11

Alla luce di tutto quanto esposto,

gli atti vanno rinviati all’USSI perché determini nuovamente la somma di prestazioni

assistenziali percepita indebitamente dalla ricorrente nei mesi di settembre,

novembre 2012 e febbraio 2013 da restituire.

A tal fine

l’amministrazione effettuerà dei nuovi conteggi relativi ai mesi in questione

tenendo conto, da un lato, del fatto che le quote mensili di alimenti arretrati

che hanno fatto oggetto di un pignoramento di salario da computare sono quattro

(cfr. consid. 2.9.), dall’altro, che l’importo mensile dei contributi

alimentari correnti corrisposti spontaneamente dall’ex marito va considerato

non indicizzato, pari a fr. 375.-- (cfr. consid. 2.11.).

2.12

Vincente in causa l’insorgente,

patrocinata da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 1’500.-- a titolo di

ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. art. 30 cpv. 1 Lptca).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione all’assistenza

giudiziaria e al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto

(DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013

consid. 7; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.13

L’emanazione del

presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo

formulata dalla ricorrente (cfr. doc. I; STF 9C_490/2012 del 30 gennaio

2013.

consid. 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009

del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo impugnata è annullata.

§§ L’incarto

è rinviato all’USSI per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito

ai considerandi 2.9.; 2.10. e 2.11., l’importo delle prestazioni assistenziali

percepite a torto dalla ricorrente nei mesi di settembre, novembre 2012 e

febbraio 2013.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà alla

ricorrente l’importo di fr. 1’500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti