42.2013.17
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23 ottobre 2014Italiano36 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2013.17
rs
Lugano
23 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 17 settembre 2013 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
17 settembre 2013 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha
confermato la precedente decisione del 22 aprile 2013 (cfr. doc. H) con la
quale ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 5'068.50 per prestazioni
assistenziali indebitamente percepite nei mesi di settembre, novembre 2012 e
febbraio 2013, in quanto il 27 agosto, il 3 ottobre 2012 e il 4 gennaio 2013
aveva beneficiato di accrediti trimestrali effettuati dall’Ufficio esecuzioni e
fallimenti relativi ad arretrati dovuti a suo favore dall’ex marito che non sono
stati tempestivamente comunicati all’amministrazione (cfr. doc. M).
1.2. Con tempestivo ricorso RI 1,
patrocinata dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione su reclamo del 17
settembre 2013, chiedendo:
" In
via cautelare
1. Al ricorso è concesso l’effetto
sospensivo.
2. Protestate tasse, spese e
ripetibili.
Nel merito
1. Il ricorso è accolto. Di
conseguenza:
La decisione su reclamo
del 17 settembre 2013 è annullata.
Subordinatamente
La decisione su reclamo
del 17 settembre 2013 è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI per nuova
decisione in merito alle prestazioni assistenziali da restituire.
2. La Signora RI 1 è posta al
beneficio della più ampia assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio
dell’avv. RA 1.
3. Protestate tasse, spese e ripetibili." (Doc. I pag. 6)
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente, al beneficio di prestazioni assistenziali dal
marzo 2011, ha segnatamente addotto che con sentenza 16 agosto 2007 il Pretore
di __________ ha condannato il suo ex marito a versarle mensilmente un
contributo alimentare di fr. 375.-, da adeguare al rincaro, sino al
pensionamento.
La stessa ha precisato di
aver dovuto avviare un procedimento esecutivo contro l’ex coniuge, poiché questi
in un primo tempo si rifiutava di pagare il dovuto.
La ricorrente ha asserito
che, benché dal gennaio 2012 l’ex marito abbia iniziato a versarle
spontaneamente il contributo alimentare non indicizzato a scadenze trimestrali
per un importo di fr. 1'125.-- (fr. 375.-- x 3 mesi), le procedure esecutive
sono proseguite sia per il recupero dei contributi alimentari arretrati che per
l’incasso della differenza tra i contributi indicizzati e quelli effettivamente
versati dal debitore. In particolare all’inizio del 2012 nei confronti dell’ex
marito è stata avviata l’ennesima procedura esecutiva per l’importo di fr.
14'000.--. Maria Rubino ha indicato che dal relativo verbale di pignoramento
del 19 aprile 2012, ma intimato solo il 25 maggio 2012, risulta che la
trattenuta di stipendio sarebbe ammontata a fr. 566.-- mensili a far tempo dal
mese di aprile 2012.
L’insorgente ha
puntualizzato di avere incassato nell’ambito del pignoramento citato
complessivi fr. 6'717.15, e meglio fr. 1'689.50 il 27 agosto 2012, il 3 ottobre
2012 e il 4 gennaio 2013 e fr. 1'648.65 il 2 aprile 2013.
La
stessa ha, inoltre, evidenziato di avere sempre notificato all’USSI sia gli
importi incassati direttamente dal debitore che quelli ricavati dalle varie
procedure esecutive, segnatamente di avere inviato con messaggio di posta
elettronica dell’11 giugno 2012 copia del menzionato verbale di pignoramento
all’USSI, il quale il medesimo giorno, ne ha confermato la ricezione tramite
posta elettronica.
Di conseguenza la
ricorrente contesta, in via principale, che la sussistenza di entrate derivanti
dal pignoramento costituisca un fatto nuovo giustificante una revisione della
decisione del 24 agosto 2012 con cui l’USSI le ha erogato una prestazione
assistenziale da settembre 2012 a febbraio 2013 senza tener conto dell’importo
derivante dal pignoramento.
Subordinatamente la
medesima fa valere che l’importo da restituire sarebbe comunque inferiore a
quello ritenuto dall’amministrazione, per il motivo che per i mesi di
marzo-maggio 2013 (decisione 8 marzo 2013) e poi per i mesi di giugno-ottobre
2013 (decisione 24 maggio 2013), ossia per otto mesi, nel calcolo per
l’erogazione della prestazione assistenziale a suo favore è stato tenuto conto
dell’entrata mensile di fr. 563.- derivante dal pignoramento, per un totale di
fr. 4'504.--.
A mente della ricorrente,
visto che dal pignoramento ha incassato fr. 6'717.15, l’importo di cui si
potrebbe esigere la restituzione ammonterebbe tutt’al più a fr. 2'213.15.
L’insorgente sostiene,
infine, che dall’ammontare da rimborsare debba essere dedotta anche la
differenza tra il contributo alimentare indicizzato e il contributo non
indicizzato [pari a fr. 96.-- (fr. 383 - fr. 375 x 12 mesi) per il 2012 e a fr.
90.-- (fr. 384 - fr. 375 x 10 mesi da gennaio a ottobre) per il 2013], poiché
l’USSI nei suoi calcoli ha tenuto conto di entrate parzialmente fittizie,
computando gli alimenti indicizzati, benché l’ex marito le versi spontaneamente
soltanto il contributo alimentare non indicizzato.
La stessa ritiene,
pertanto, che nella peggiore delle ipotesi sarebbe tenuta a restituire soli fr.
2'027.15, ragione per cui la revisione della decisione con cui le erano state
accordate prestazioni assistenziali appare ancora più ingiustificata in
considerazione dell’esiguità dell’importo indebitamente percepito (cfr. doc.
I).
1.3. Nella sua risposta del 6
ottobre 2013 l’USSI ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.4. Il 13 novembre 2013 l’avv. RA
1, per conto della sua assistita, ha trasmesso copia del certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con della documentazione (cfr. VI).
1.5. La
patrocinatrice di RI 1, il 4 novembre 2013, ha inoltrato un atto di replica (cfr. doc. IX).
1.6. Il 10 gennaio 2014 l’USSI ha
presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. XIII+bis).
1.7. Il doc. XIII + bis è stato
trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XV).
2.1. Il TCA è chiamato
a stabilire se la ricorrente deve restituire oppure no l’importo di fr. 5’068.50,
corrispondente a prestazioni assistenziali percepite a torto nei mesi di
settembre, novembre 2012 e febbraio 2013.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le
malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato."
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla
relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di
studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno
1996;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971."
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.3. Secondo l’art.
11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi
(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250
del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza
dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento),
il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione
sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il
21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo
del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système
des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 -
gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure
che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei
salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza
sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle
prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al
rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1°
gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait
globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
977.--
100.--
1077.--
2 persone
1495.--
100.--
1595.--
3 persone
1818.--
100.--
1918.--
4 persone
2090.--
100.--
2190.--
5 persone
2364.--
100.--
2464.--
6 persone
2638.--
100.--
2738.--
7 persone
2912.--
100.--
3012.--
Per ogni
persona supplementare
+ 272.--
-
+272.--
Fatti
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di
due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati
da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di
età e per le successive:
l'importo di tale supplemento è di
210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali importi sono stati
mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011;
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013
del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).
2.4. L’art. 67 Las,
relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" 1Il richiedente,
rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza
sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;
esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti
degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale.”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" 1L’assistito è
tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni
cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da
implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni
assistenziali.
2L’assistito
è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale
l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione
di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”
2.5. Per quanto
concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26
Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.
3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente
per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 2
Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione
assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le
decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento.
2.6. Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra
(cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata
in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta
a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il
condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79
OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti si evince che con sentenza del 16 agosto 2007
del Pretore della Giurisdizione di __________ è stato pronunciato lo
scioglimento per divorzio del matrimonio celebrato il 2 agosto 1975 tra RI 1 e __________.
Nel menzionato giudizio,
per quanto concerne i contributi alimentari, è stato stabilito quanto segue:
" (…)
2. A titolo di
contributo alimentare in favore di RI 1, __________ è tenuto a versarle entro
il 5 di ogni mese:
fr. 375.- fino
al pensionamento di RI 1;
fr. 285.- dal
pensionamento di __________, vita natural durante.
§. Il contributo
di mantenimento dovrà essere adeguato ogni anno
sulla scorta
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima
volta il 1°
gennaio 2008, indice base quello del mese di
giugno 2007,
pari a 107 punti." (Doc. 484-486)
L’ex marito inizialmente
non ha provveduto a versare alla ricorrente i contributi alimentari dovuti
(cfr. doc. I pag. 3).
Di conseguenza contro __________
sono state avviate nel 2008 e nel 2010 delle procedure esecutive a causa di
alimenti arretrati impagati (cfr. doc. 315-320).
Nel frattempo RI 1 è stata
posta al beneficio di una prestazione assistenziale dal marzo 2011 (cfr. doc. 412;
407; 396; 369; 365; 361; 347; 327; 282; 280; I).
Dal gennaio 2012 l’ex
coniuge ha iniziato a corrispondere spontaneamente all’insorgente i contributi
alimentari dovuti non indicizzati a scadenze trimestrali per un importo ogni
volta di fr. 1'125.-- (fr. 375 x 3 mesi; cfr. doc. I pag. 3; doc. 334; N).
Le procedure esecutive
sono comunque proseguite sia per il recupero dei contributi alimentari
arretrati che per l’incasso della differenza tra i contributi indicizzati e
quelli effettivamente versati dal debitore (cfr. doc. I pag. 3).
Da uno scritto del 20
gennaio 2012 della patrocinatrice della ricorrente all’USSI emerge che:
" (…) allo
scopo di incassare l’importo dovutole dal marito a titolo di contributi
alimentari (stabilito nella sentenza di divorzio 16 agosto 2007), la Signora RI
1 si è vista costretta a dare avvio a una procedura esecutiva nei confronti
dell’ex marito, nell’ambito della quale il competente UEF aveva disposto un
pignoramento del salario di fr. 960.- mensili, per complessivi fr. 11'520.--.
Siccome detto pignoramento aveva preso fine
il mese di ottobre 2011, e atteso che l’ex marito della Signora RI 1 risulta
esserle ancora debitore di oltre fr. 14'000.-- a titolo di contributi
alimentari arretrati, lo scrivente Studio legale si era subito attivato alfine
di ottenere che egli continuasse a versare volontariamente un importo
quantomeno pari a quello pignoratogli dall’UEF. Ciò nella speranza di trovare celermente
un accordo che avrebbe garantito una continuità nelle entrate della Signora RI
1, evitando così di segnalare il cambiamento di situazione a codesto lodevole
Ufficio. Purtroppo così non è stato: tra le parti sono tuttora in corso
trattative allo scopo appunto di ottenere il versamento spontaneo dell’importo
ancora dovuto, in difetto di che si procederà in via esecutiva.
(…)” (Doc. 306).
Il 14 febbraio 2012 la
ricorrente ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti dell’ex marito
per un importo di fr. 14'027.48 contro il quale non è stata interposta
opposizione.
Quale titolo, data del
credito e causa dell’obbligazione è stato indicato:
" Sentenza
16.08.2007 della Pretura di __________, contributi alimentari arretrati dal
mese di aprile 2009 di fr. 375.-- mensili (come da sentenza); adeguati
all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, oltre interessi di
mora del 5% da ogni rispettiva scadenza del contributo alimentare.” (Doc. 302)
Dal verbale di
pignoramento del 19 aprile 2012, spedito il 25 maggio 2012, risulta che all’ex
marito sarebbe stato pignorato il salario in misura di fr. 566.-- mensili a
cominciare dal mese di aprile 2012 in 12 quote per un valore complessivo di fr.
6'792.-- (cfr. doc. C).
L’11 giugno 2012 l’insorgente
ha trasmesso a __________ dell’USSI tramite posta elettronica copia del verbale
di pignoramento dell’aprile 2012 (cfr. doc. 294).
Il medesimo giorno __________,
sempre con un messaggio di posta elettronica, ha ringraziato la ricorrente per
la documentazione inviata (cfr. doc. 294).
Da un estratto del conto
bancario della ricorrente rilasciato da __________ il 28 febbraio 2013 risulta
che l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ le ha bonificato degli
importi di fr. 1'689.50 il 27 agosto, il 3 ottobre 2012 e il 4 gennaio 2013,
per complessivi fr. 5'068.50 (cfr. doc. E).
L’ammontare di fr.
1'689.50 corrisponde a circa tre quote mensili pignorate (fr. 1'689.50 : 3 mesi
= fr. 563.--, cfr. doc. C).
Con ordine di restituzione
del 22 aprile 2013 l’USSI ha, quindi, chiesto alla ricorrente la restituzione
della somma di fr. 5'068.50 corrispondenti a prestazioni assistenziali
percepite a torto nei mesi di settembre, novembre 2012 e gennaio 2013.
L’amministrazione ha così
motivato il proprio provvedimento:
" dagli
accertamenti svolti e in particolare dalla documentazione pervenutaci, abbiamo
rilevato che durante il periodo agosto 2012 – gennaio 2013 in cui ha percepito nostre prestazioni, ha beneficiato anche del rimborso trimestrale dall’UEF
degli arretrati dovuti a suo favore dal signor __________.
Il nostro ufficio, nella determinazione
delle prestazioni a lei assegnate, non aveva potuto tener conto dei
fatti/elementi sopracitati, con la conseguenza che le sono state riconosciute e
lei ha percepito delle prestazioni indebite.
(…)” (Doc. H)
La decisione del 22 aprile
2013 è stata confermata dalla decisione su reclamo del 17 settembre 2013 (cfr.
doc. M; consid. 1.1.).
L’insorgente ha contestato
quanto stabilito dall’USSI, facendo valere in particolare di avere sempre
notificato all’USSI sia gli importi incassati direttamente dal debitore che
quelli ricavati dalle varie procedure esecutive. La ricorrente contesta di
conseguenza, in via principale, che la sussistenza di entrate derivanti dal
pignoramento costituisca un fatto nuovo giustificante una revisione della
decisione del 24 agosto 2012 con cui l’USSI le ha erogato una prestazione
assistenziale da settembre 2012 a febbraio 2013 senza tener conto dell’importo
derivante dal pignoramento.
Considerandi
Subordinatamente la
medesima sostiene che l’importo da restituire sarebbe comunque inferiore a
quello ritenuto dall’amministrazione, per il motivo che per i mesi di
marzo-maggio 2013 (decisione 8 marzo 2013) e poi per i mesi di giugno-ottobre
2013.
(decisione 24 maggio 2013), ossia per otto mesi, nel calcolo per
l’erogazione della prestazione assistenziale a suo favore è stato tenuto conto
dell’entrata mensile di fr. 563.- derivante dal pignoramento, per un totale di
fr. 4'504.--.
A mente della ricorrente,
visto che dal pignoramento ha incassato fr. 6'717.15, l’importo di cui si
potrebbe esigere la restituzione ammonterebbe tutt’al più a fr. 2'213.15.
L’insorgente ritiene,
infine, che dall’ammontare da rimborsare debba essere dedotta anche la differenza
tra il contributo alimentare indicizzato e il contributo non indicizzato, poiché
l’USSI nei suoi calcoli ha tenuto conto di entrate parzialmente fittizie,
computando gli alimenti indicizzati benché l’ex marito le versi spontaneamente
soltanto il contributo alimentare non indicizzato (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto attiene al principio della
restituzione, osserva che l’USSI, quando il 24 agosto 2012 ha emesso le decisioni con cui ha accordato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria per
il periodo settembre – dicembre 2012 (cfr. doc. 282), rispettivamente per i
mesi di gennaio e febbraio 2013 (cfr. doc. 280), quale reddito ha tenuto conto unicamente
della somma di alimenti annui di fr. 4'611.-- (cfr. art. 22 Las; 6 Laps; doc.
285, 280; 278), pari a fr. 384.-- mensili, ossia degli alimenti correnti corrisposti
dall’ex marito – che ha iniziato a versare la pensione alimentare
spontaneamente dal gennaio 2012 (cfr. consid. 2.8.).
Come visto al considerando
precedente, all’ex marito, a seguito di una procedura esecutiva avviata
dall’insorgente nel febbraio 2012, era però stato pignorato il salario con
effetto dal mese di aprile 2012 in misura di fr. 566.-- al mese, corrispondenti
ad alimenti arretrati a far tempo dal mese di aprile 2009 adeguati
all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi, oltre interessi di mora del 5%
(cfr. doc. C; 302).
Da un estratto del conto
bancario della ricorrente rilasciato da __________ il 28 febbraio 2013 risulta,
in effetti, che l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ le ha
bonificato degli importi di fr. 1'689.50 il 27 agosto, il 3 ottobre 2012 e il 4
gennaio 2013, per complessivi fr. 5'068.50 (cfr. doc. E).
L’ammontare di fr. 1'689.50
corrisponde a circa tre quote mensili pignorate (fr. 1'689.50 : 3 mesi = fr.
563.
--, cfr. doc. C).
Pertanto, essendosi
realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell’insorgente, a
ragione l’amministrazione ha rivisto i calcoli delle prestazioni assistenziali
relative ai periodi in cui l’insorgente ha disposto di entrate più elevate
rispetto a quelle computate nei conteggi del 24 agosto 2012.
In concreto sono, del
resto, adempiute le condizioni per poter riesaminare le decisioni del 24 agosto
2012.
cresciute in giudicato, ritenuto che sono dati i presupposti perlomeno della
riconsiderazione (cfr. consid. 2.6.).
Infatti, anche qualora la
ricorrente avesse informato l’USSI degli importi arretrati percepiti, il
mancato computo degli stessi sarebbe da ascrivere a una svista manifesta
dell’amministrazione.
In proposito
è utile ribadire (cfr. consid. 2.6.) che è tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,
non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata
erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di
ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.
Nel caso di specie la
ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito a torto
parte delle prestazioni assistenziali afferenti ai mesi di settembre, novembre
2012.
e febbraio 2013.
A questo stadio è
irrilevante sapere se l’insorgente era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid.
2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre
2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;
Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Nella presente procedura risultano,
perciò, ininfluenti le argomentazioni ricorsuali secondo cui RI 1 avrebbe sempre
notificato all’USSI sia gli importi incassati direttamente dal debitore che
quelli ricavati dalle varie procedure esecutive, come pure il fatto che la
medesima l’11 giugno 2012 abbia trasmesso all’USSI copia del verbale di
pignoramento del 19 aprile 2012 e l’amministrazione lo stesso giorno ne abbia
confermato la ricezione (cfr. doc. I; 294; C).
A titolo abbondanziale va
comunque osservato che il Tribunale federale, con giudizio 9C_453/2011 del 15
settembre 2011, ha confermato il diniego del condono della restituzione di
prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché abbia avvisato la
Cassa dell’avvenuto matrimonio, non ha prestato la necessaria attenzione al
conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza
conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio
nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato
contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità
competente.
Al riguardo cfr. pure STF 9C_951/2011
del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e in SVR 2012 AHV Nr. 12 pag.
46; STF 8C_403/2008 del 23 gennaio 2009.
2.9
Occorre ora stabilire se
l’importo chiesto in restituzione di fr. 5'068.50 sia corretto.
L’amministrazione ha
determinato tale ammontare fondandosi sulle somme di fr. 1'689.50 versate all’insorgente
dall’UEF di __________ sia nel mese di agosto, che nel mese di ottobre 2012 e
nel mese di gennaio 2013 e corrispondenti ad alimenti arretrati dovuti dall’ex
marito a far tempo dall’aprile 2009 (cfr. consid. 2.7.; doc. E; C; 302).
L’ammontare di fr.
1'689.50 è la somma di tre quote di circa fr. 563.-- ciascuna, importo questo
stabilito dall’UEF in sede di pignoramento quale eccedenza mensile pignorabile
(cfr. doc. C).
Tra agosto 2012 e gennaio
2013.
la ricorrente ha, pertanto, percepito nove quote degli alimenti arretrati,
tre in agosto 2012, tre in ottobre 2012 e tre in gennaio 2013.
Ai sensi dell’art. 93 cpv.
1.
LEF, relativo ai redditi limitatamente pignorabili, ogni provento del lavoro, gli
usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni
e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di
guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le
rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo
92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano
assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
L’art. 93 cpv. 2 LEF
prevede, poi, che tali redditi possono essere pignorati per un anno al
massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento
partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito
su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).
Il limite di un anno al
pignoramento del salario ha quale scopo quello di proteggere gli interessi sia
dell’escusso che dei creditori che non devono essere privati troppo a lungo
della facoltà di far valere le proprie pretese sul salario del debitore.
La protezione degli
interessi dell’escusso implica che il creditore che beneficia del pignoramento
del salario non possa, tramite un pignoramento complementare effettuato mentre
il primo pignoramento esplica i propri effetti, ottenere per la medesima
pretesa un pignoramento che duri più a lungo del primo.
Inoltre l’UEF, allorché il
prodotto del pignoramento risulti dopo un anno insufficiente per la completa
copertura del debito nei confronti del creditore in questione, non può ordinare
d’ufficio la continuazione del pignoramento del salario contestualmente alla
stessa procedura. In questo caso l’UEF deve rilasciare un attestato di carenza
beni.
E’ possibile in ogni caso
per il creditore che non è stato totalmente tacitato avviare una nuova
procedura esecutiva dopo la chiusura della prima e far pignorare nuovamente per
un anno, se necessario, il salario futuro dell’escusso (cfr. STF P 68/06 del 7
agosto 2008 consid. 5.2.; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 4. ed., Helbing & Lichtenhahn, Basilea - Ginevra - Monaco 2005,
N. 969-977; D. Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2.ed., Helbing Lichtenhahn, Basilea
2014, N. 68-70).
Visto che il pignoramento
del salario ex art. 93 cpv. 2 LEF può durare al massimo un anno, in casu lo
stesso di estende dal mese di aprile 2012 al mese di marzo 2013, come in
effetti risulta dal verbale di pignoramento del 19 aprile 2012 (cfr. doc. C).
Le tre somme trimestrali
corrisposte dall’UEF di __________ nei mesi di agosto, ottobre 2012 e gennaio
2013.
(cfr. doc. E) concernono nove mesi - e meglio i mesi di aprile, maggio e giugno
2012.
per l’accredito di agosto 2012, i mesi di luglio, agosto e settembre 2012
per il versamento di ottobre 2012 e i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012
per il bonifico di gennaio 2013 - dei dodici ammissibili.
Nella decisione dell’8
marzo 2013 concernente le prestazioni assistenziali da marzo a maggio 2013
l’USSI ha computato, oltre agli alimenti versati direttamente dall’ex marito
per i mesi correnti (fr. 375.-- al mese; cfr. consid. 2.7.), però indicizzati,
di fr. 381.--, gli arretrati per alimenti che l’UEF ha corrisposto
trimestralmente di fr. 566.--, per complessivi fr. 947.-- mensili (fr. 381 +
fr. 566; cfr. doc. G).
Dalle carte processuali
emerge, peraltro, che il 2 aprile 2013 vi è stato un ulteriore versamento di
fr. 1'648.65 (cfr. doc. E).
Esso si riferisce al
pignoramento di salario per i tre mesi mancanti di gennaio, febbraio e marzo
2013.
Nella successiva decisione
del 24 maggio 2013 afferente all’assistenza sociale da giugno a ottobre 2013,
posteriore al l’ordine di restituzione del 22 aprile 2013, l’amministrazione ha
nuovamente tenuto conto a titolo di reddito da pensioni alimentari dell’importo
di fr. 947.--, corrispondente agli alimenti mensili correnti sommati agli
arretrati trimestrali (cfr. doc. L).
Ne discende, considerando
l’ordine di restituzione del 22 aprile 2013 e i provvedimenti dell’8 marzo e
del 24 maggio 2013, che l’USSI ha computato gli arretrati degli alimenti
versati dall’UEF alla ricorrente a seguito del pignoramento del salario
relativo alla procedura esecutiva avviata con precetto esecutivo del febbraio
2012.
(e ammissibile giusta l’art. 93 cpv. 2 LEF unicamente per un anno) per ben
più di dodici mesi.
Nove mesi di arretrati
(mediante il computo dei tre bonifici trimestrali da parte dell’UEF eseguiti
nei mesi di agosto, ottobre 2012 e gennaio 2013) sono stati conteggiati
nell’ordine di restituzione del 22 aprile 2013, tre mesi di arretrati (da marzo
a maggio 2013) sono stati tenuti conto nella decisione dell’8 marzo 2013 e
ulteriori cinque mesi di arretrati (da giugno a ottobre 2013) nel provvedimento
del 24 maggio 2013, per un totale di diciassette mesi di arretrati, in
contrasto con quanto previsto dall’art. 93 cpv. 2 LEF.
In effetti all’ex marito
dell’insorgente sono state di fatto pignorate dodici quote di salario (cfr.
doc. C; E).
E’ vero che il
provvedimento del 24 maggio 2013 è rimasto incontestato.
E’ altrettanto vero, tuttavia,
che la decisione su reclamo relativa al reclamo interposto dalla ricorrente
contro l’ordine di restituzione del 22 aprile 2013 è stata emessa dall’USSI il
17.
settembre 2013, ovvero successivamente alla decisione del 24 maggio 2013 concernente
le prestazioni assistenziali per il lasso di tempo giugno-ottobre 2013.
L’amministrazione,
emanando la decisione su reclamo, avrebbe pertanto dovuto tener conto del fatto
che con decisione del 24 maggio 2013 ha conteggiato degli alimenti arretrati
per ulteriori cinque mesi da giugno a ottobre 2013.
Conseguentemente l’USSI avrebbe
dovuto modificare l’ordine di restituzione, nel senso di computare al fine di
determinare la somma di prestazioni assistenziali da rimborsare quattro quote
mensili di alimenti, e non confermare il conteggio dei tre versamenti
trimestrali effettuati dall’UEF e corrispondenti a nove quote mensili di
arretrati.
2.10
La ricorrente sostiene, inoltre,
che dall’ammontare da rimborsare debba essere dedotta anche la differenza tra
il contributo alimentare indicizzato e il contributo non indicizzato, poiché
l’USSI nei suoi calcoli ha tenuto conto di entrate parzialmente fittizie,
computando gli alimenti correnti indicizzati, benché l’ex marito le versi
spontaneamente soltanto il contributo alimentare non indicizzato (cfr. doc. I;
consid. 1.2.).
Dalle carte processuali si
evince, in effetti, da una parte, che l’amministrazione, nelle due decisioni del
24.
agosto 2012 con cui ha attribuito all’insorgente delle prestazioni
assistenziali ordinarie dal mese di settembre 2012 al mese di febbraio 2013
(cfr. doc. 277; 278; 280; 282), ha computato a titolo di reddito da alimenti
correnti la somma di fr. 384.-- al mese, ossia gli alimenti stabiliti dal
Pretore nella sentenza di divorzio del 16 agosto 2007 di fr. 375.-- (cfr. doc.
484-487) adeguati all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
Dall’altra, che la
ricorrente, in quel periodo, ha però ricevuto dall’ex marito gli importi degli
alimenti mensili non indicizzati.
Più precisamente
dall’estratto “Movimenti di conto” del 15 novembre 2013 relativo al conto
bancario dell’insorgente presso __________ risulta che l’ex coniuge, dal
gennaio 2012 al settembre 2013, ha effettuato dei versamenti trimestrali di fr.
1'125.-- (cfr. doc. N), pari a fr. 375.-- al mese, importo che corrisponde
all’ammontare fissato dal Pretore nella sentenza di divorzio del 16 agosto 2007
non indicizzato (cfr. doc. 484-487).
Le quote ottenute mediante
il pignoramento di salario (ammissibile per un anno ex art. 93 cpv. 2 LEF; cfr.
consid. 2.9) del 2012/13 concernono la procedura esecutiva avviata con il
precetto esecutivo del 14 febbraio 2012 per alimenti arretrati a far tempo
dall’aprile 2009 di fr. 375.-- mensili indicizzati, oltre interessi di mora del
5% da ogni rispettiva scadenza del contributo alimentare (cfr. doc. 302; C).
L’adeguamento
all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo compreso nelle
dodici quote di salario pignorato si riferiscono agli alimenti arretrati
dall’aprile 2009 e non agli alimenti correnti corrisposti dall’ex marito dal
gennaio 2012 al settembre 2013.
In simili condizioni, Il
TCA ritiene, dunque, che nel calcolo dell’importo di prestazioni assistenziali
da restituire percepite alla fine del 2012 e all’inizio del 2013, a titolo di alimenti correnti, debba essere computato l’importo mensile di fr. 375.-- non
indicizzato.
Tale adeguamento delle
pensioni alimentari sarà semmai considerato nel caso di un’ulteriore procedura
esecutiva che avvierà eventualmente la ricorrente facendo valere, oltre agli
alimenti arretrati non coperti dal pignoramento di salario del 2012/13, la
quota di indicizzazione non versata dall’ex coniuge per il periodo in cui ha
corrisposto spontaneamente gli alimenti dal gennaio 2012 e che si dovesse
concludere con un pignoramento di salario a favore della medesima.
In proposito va d’altronde
ricordato che nell’ambito dell’assistenza sociale l’art. 22 lett. a cfr. 4 Las
enuncia che non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare
e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
2.11
Alla luce di tutto quanto esposto,
gli atti vanno rinviati all’USSI perché determini nuovamente la somma di prestazioni
assistenziali percepita indebitamente dalla ricorrente nei mesi di settembre,
novembre 2012 e febbraio 2013 da restituire.
A tal fine
l’amministrazione effettuerà dei nuovi conteggi relativi ai mesi in questione
tenendo conto, da un lato, del fatto che le quote mensili di alimenti arretrati
che hanno fatto oggetto di un pignoramento di salario da computare sono quattro
(cfr. consid. 2.9.), dall’altro, che l’importo mensile dei contributi
alimentari correnti corrisposti spontaneamente dall’ex marito va considerato
non indicizzato, pari a fr. 375.-- (cfr. consid. 2.11.).
2.12
Vincente in causa l’insorgente,
patrocinata da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 1’500.-- a titolo di
ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. art. 30 cpv. 1 Lptca).
Visto l'esito della
vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione all’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto
(DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013
consid. 7; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.13
L’emanazione del
presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo
formulata dalla ricorrente (cfr. doc. I; STF 9C_490/2012 del 30 gennaio
2013.
consid. 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009
del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
reclamo impugnata è annullata.
§§ L’incarto
è rinviato all’USSI per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito
ai considerandi 2.9.; 2.10. e 2.11., l’importo delle prestazioni assistenziali
percepite a torto dalla ricorrente nei mesi di settembre, novembre 2012 e
febbraio 2013.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà alla
ricorrente l’importo di fr. 1’500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti