42.2013.19
Riduz.15% forfait di mantenim. 12/12-2/13 a seguito rifiuto di sottoscrivere contratto d'inserim.profess. L'interessato,rifiutandosi di firmare contratto,violato prescriz.USSI. Irrilev.che non gli sia
14 aprile 2014Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2013.19
DC/sc
Lugano
14 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2013 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 25 settembre 2013 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento delle
prestazioni sociali
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
25 settembre 2013, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in
seguito: USSI) ha modificato la precedente decisione del 12 novembre 2012 ed ha
applicato a RI 1 una riduzione del 15% (fr. 105.-- al mese) del forfait per il
mantenimento, nel periodo dicembre 2012 – febbraio 2013, in quanto l'interessato si è rifiutato di sottoscrivere un contratto d'inserimento
professionale (cfr. doc. A).
1.2. L'interessato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale postula l'annullamento della sanzione
sottolineando di avere rifiutato due proposte inutili e offensive:
" (…)
Nella prima proposta mi veniva assegnato un posto presso il comune
di __________.
Per lo stesso posto e per lo stesso comune avevo presentato la mia
candidatura, ma non ero stato ritenuto idoneo per la mansione e il posto era
stato ricoperto da un altro candidato.
Ho comunque fatto il colloquio presso il funzionario comunale il
quale mi ha esplicitamente detto che non vi era alcuna possibilità di
assunzione, trattasi solo di un bisogno temporaneo che non volevano retribuire
e che non ci sarebbe stata alcuna formazione, anzi mi sarei dovuto procurare io
gli abiti di sicurezza perché loro forse avevano solo abiti usati e lasciati in
magazzino.
A mio avviso non si poteva definire un POT. Non ottemperava in
alcuna maniera quanto propagandato nei documenti consegnati dall'URC a
riguardo. Avevano solo bisogno di braccia gratis.
La seconda proposta riguardava un ennesimo POT in cui ancora una
volta non era previsto alcun percorso formativo che avrebbe potuto migliorare
le mie competenze, non era indicato né cosa né dove avrei dovuto fare. Ancora
una volta non era prevista una futura assunzione né un riscontro economico e il
contratto aveva la durata di un anno, dicasi un anno, gratis. (…)" (doc.
I)
1.3. Nella sua risposta del 13
novembre 2013 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Nel caso in esame, ritenute le chiare indicazioni ricevute dal
sig. RI 1 sui suoi diritti e doveri e visto il rifiuto categorico opposto a
qualsiasi misura proposta dall'USSI, come confermato dallo stesso nel suo
reclamo del 20.11.12, il comportamento volutamente non collaborativo
dell'assistito risulta evidente.
Considerata la sua precedente attività e formazione di operaio, le
attività individuate e a lui proposte erano senz'altro adeguate e il loro
rifiuto appare ingiustificato e infondato.
Egli non ha poi cambiato in alcun modo il proprio atteggiamento di
rifiuto categorico di collaborazione a qualsiasi misura proposta dall'USSI.
Al contrario ha continuato a non concretizzare impieghi di lavoro
con motivazioni di ogni genere, ad esempio dando la disdetta 12.4.2013 dal
contratto di operaio a tempo indeterminato 10.4.2013 (doc. 75 e 76 inc. USSI).
S.
Secondo l'art. 9 a cpv. 1 litt. f Regolamento Las, le prestazioni
assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse se il
beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d'inserimento, ne ha
interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o
reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.
In concreto dagli atti risulta che il comportamento del ricorrente,
vale a dire il rifiuto di misure di inserimento senza serie motivazioni, non è
giustificato. Esso ha violato i suoi doveri di collaborazione e partecipazione.
Le motivazioni addotte con il ricorso, vale a dire la presunta
inutilità del programma, non sono in alcun modo dimostrate né credibili e non
rappresentano in alcun modo delle valide giustificazioni.
Inoltre durante le misure egli riceve, secondo la legge, le
prestazioni sociali del caso (in concreto l'assistenza). La gratuità
dell'attività (nel senso dell'assenza di un salario come per un vero e proprio
impiego) addotta quale motivazione dal ricorrente quale motivo di rifiuto della
sua partecipazione alle attività proposte, non costituisce un valido motivo di
inadeguatezza o rifiuto, ma la soluzione prevista dalla legge.
Ritenuto che il ricorrente ha evidentemente violato il suo dovere
di ridurre il danno rifiutando le varie misure professioni offerte siccome
ritiene di non dover svolgere attività lavorativa se in tale periodo riceve la
sola prestazione assistenziale e non un vero salario, le prestazioni
assistenziali potevano quindi essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse in
quanto il beneficiario con il suo comportamento ha reso impossibile
l'esecuzione o lo scopo della misura d'inserimento che gli era stata concessa.
Per quanto discusso viste le motivazioni la sanzione è chiaramente
imputabile ad una scelta personale dello stesso e quindi è da ritenere
giustificata." (Doc. III)
1.4. Il 5 dicembre 2013 RI 1 ha inoltrato
al TCA uno scritto nel quale ha in particolare rilevato:
" (…)
Ribadisco in maniera più in comprensibile:
1) In data 05.05.2012 l'USSI di Bellinzona mi propone un
contratto di occupazione temporaneo presso il comune di __________ che in quel
periodo stava facendo lavori di ampliamento del cimitero. Premetto che suddetto
comune aveva ritenuto il mio profilo non idoneo per la stessa mansione neanche
6 mesi prima, quando avevano indetto un concorso.
Vado comunque al colloquio e mi trovo davanti lo stesso personaggio
con cui avevo fatto il colloquio pochi mesi prima che dice che non assumono in
nessun caso, non rilasceranno alcuna formazione e che sono interessati
esclusivamente alla manodopera e che tra l'altro non potevano neanche fornire
l'abbigliamento di sicurezza previsto dalla legge per i lavori di cantieri con
mezzi di movimento terra.
Ho ritenuto che
l'atteggiamento maleducato e presuntuoso del funzionario comunale fosse
profondamente offensivo e lesivo della mia dignità ed orgoglio, oltre a non
alleggerire in alcun modo l'onere da me rappresentato sulle casse federali e
cantonali, nemmeno in una speranza futura.
2) In data 29.10.2013 la mia burocrate di riferimento, la sig.ra
__________, mi chiama ad un colloquio per presentarmi un'eccezionale novità. Mi
propone un contratto bianco che avrei dovuto firmare, non più un POT, bensì un
AUP. Peccato che tale contratto non diceva assolutamente niente riguardo cosa,
dove, come, con chi e con quali finalità si sarebbe dovuto eseguire. Nessuna
spiegazione, nessun documento. Nessuno firma un documento in bianco.
In quel periodo
avevano già mandato un mio conoscente presso una cooperativa che iniziava la
sua attività tale "__________". Di nuovo una forma di contratto che
non alleggeriva l'esborso in quanto per esperienza loro non mettono un
centesimo, anzi, ricevono un obolo per la mia presenza. Passato un anno, io mi
sarei trovato punto e a capo, senza formazione con un anno in più senza un
centesimo in contributi e i nervi logori da colleghi di "lavoro" che
è meglio perderli che trovarli.
Per questi motivi
ho ritenuto le due esposte, completamente inutili e dannosi.
Provvedimenti che
non fanno che ribadire quanto già espresso pubblicamente da studi di
settore svizzeri sul lavoro dei suddetti uffici di Bellinzona: "LASSISMO E
SCARSA CAPACITÀ DI VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CON RELATIVA
SOTTOVALUTAZIONE". (…)" (doc. V)
Egli ha inoltre
sottolineato di avere più volte ribadito la sua totale disponibilità verso un
nuovo percorso o apprendistato che costituisca un reale progetto e non un
palliativo (cfr. doc. V).
L'8 gennaio 2014 l'USSI propone nuovamente di respingere il ricorso (cfr. doc. VII).
1.5. Il 13 marzo 2014 il TCA ha
chiesto all'USSI di fare pervenire una copia della decisione formale del 12
novembre 2012 e delle assegnazioni dei due programmi d'occupazione (cfr. doc.
IX).
Il 18 marzo 2014 (cfr.
doc. X) l'USSI ha trasmesso una copia della decisione di sanzione del 12
novembre 2012 (cfr. doc. X/1), dell'assegnazione del programma d'occupazione
(cfr. doc. X/2) e della mancata sottoscrizione da parte dell'interessato di un
contratto d'inserimento professionale (cfr. doc. X/3).
Questa documentazione è
stata trasmessa all'interessato per conoscenza (cfr. doc. XI).
2.1. Il Capitolo II a della Las è
dedicato all'inserimento sociale e professionale e regola il contratto
d'inserimento (art. 31a - 31g), l'incentivo all'assunzione presso enti e
associazioni che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lavoro
(art. 31h Las) e l'assunzione presso le aziende di beneficiari di prestazioni
assistenziali il cui collocamento è problematico (art. 31i Las).
Il contratto di
inserimento è regolato all'art. 31a Las:
" 1Beneficiari
di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e
professionale decise dallo Stato.
2Se è fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla
concessione della prestazione assistenziale, è sottoscritto con i beneficiari
un contratto di inserimento che contiene:
a) gli elementi
utili per descrivere la situazione familiare sociale, professionale,
finanziaria, sanitaria e abitativa degli interessati;
b) la definizione del progetto di inserimento;
c) le
facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto;
d) lo
scadenzario delle modalità e delle attività per la realizzazione del progetto.
3Trascorsi tre mesi dalla concessione delle prestazioni
assistenziali l’unità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, se sono
date le condizioni, può esigere che venga sottoscritto il contratto di
inserimento. In caso di rifiuto fa stato l’art. 31 d cpv. 5."
L'oggetto del contratto è
così definito all'art. 31b Las:
" Il
progetto di inserimento, definito con i beneficiari, può concretarsi nei
seguenti modi:
a) attività
d’utilità pubblica in un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro;
b) attività o
stages d’inserimento professionale definiti tramite accordi con aziende e
associazioni professionali;
c) periodi
formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento d’una qualifica
professionale;
d) azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità
lavorativa;
e) azioni
destinate a favorire il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale.
La collaborazione è così
regolata all'art. 31c Las:
" 1Il
contratto di inserimento sociale professionale è sottoscritto con l’unità
amministrativa designata.
2Per l’esecuzione del contratto essa si avvale della
collaborazione dei servizi pubblici e privati interessati."
L'art. 31d Las precisa le
condizioni che il beneficiario deve rispettare:
" 1Unitamente
alla domanda di prestazioni assistenziali l’interessato sottoscrive un impegno
a partecipare alle attività di inserimento definite con lui conformemente a
quanto previsto agli articoli 31a e 31b.
2La prestazione assistenziale iniziale è attribuita per
la durata di tre mesi. La durata è prolungata da tre mesi fino ad un anno in
funzione del contratto d’inserimento definito dall’art. 31a.
3Se il programma d’inserimento si estende per un
periodo più lungo di un anno, la prestazione assistenziale può essere rinnovata
per una durata corrispondente.
4Se il contratto non è rispettato, le parti, di comune
accordo, possono procedere alla sua revisione.
5Se l’inosservanza è imputabile al beneficiario,
l’ammontare della prestazione può essere ridotto o il versamento sospeso, nei
limiti dell’art. 23. 47
6La prestazione può essere ristabilita con la
conclusione di un nuovo contratto."
L'art. 31e Las stabilisce
che "determinati contributi e rimunerazioni derivati da attività professionali
o stages formativi, iniziati con il versamento della prestazione assistenziale,
possono essere esclusi completamente o in parte dal calcolo della prestazione,
secondo modalità definite per regolamento", mentre, secondo l'art. 31f Las "l’azione del beneficiario per il pagamento delle prestazioni si prescrive dopo due anni
dalla data di sottoscrizione del contratto".
Infine, l'art. 31g Las
prescrive che:
" 1Allo
scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale, lo Stato organizza e
promuove programmi di occupazione e di formazione, stages e altre azioni.
2Esso può chiedere la collaborazione degli enti
pubblici, in particolare dei Comuni, e di organizzazioni private. Ne assicura
il coordinamento."
Fatti
I dettagli relativi ai
contratti di inserimento figurano nel Regolamento sull'assistenza sociale del
18 febbraio 2013.
Secondo l'art. 2 Reg.Las
l'USSI è competente per sottoscrivere il contratto d'inserimento professionale
o sociale (lett. b) e per emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di
soppressione delle prestazioni assistenziali (lett. e).
L'art. 2b Reg.Las precisa
che "nell’ambito dei progetti d’inserimento professionale (art. 31b Las)
definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione pratica alla Sezione del lavoro,
la consulenza e il controllo degli assistiti sono assicurati dagli Uffici
regionali di collocamento (in seguito: URC)" (cpv. 1) e che "le
prestazioni d’inserimento professionale adeguate al singolo caso sono
determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all’USSI" (cpv. 2).
L'art. 2c Reg.Las
sottolinea che "l’USSI può avvalersi di altri servizi dello Stato,
segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e
dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed
organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la
ricerca, in particolare, di posti di lavoro (cpv. 1) e che "l’USSI si
avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per
l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento professionale"
(cpv. 2).
Le condizioni per
partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e sociale sono così
determinate all'art. 8 Reg.Las:
" 1L’USSI
valuta se l’assistito adempie le condizioni per sottoscrivere un contratto di inserimento
professionale o sociale.
2In questa valutazione l’USSI tiene conto dell’età
dell’assistito, della sua formazione lavorativa, ed esamina se non vi siano dei
problemi di salute, o una situazione famigliare o personale, che compromettano
in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa.
3Qualora dai dati medici presenti nell’incarto di un
assistito con certificato medico di incapacità lavorativa non fosse possibile
determinare se le condizioni necessarie per la sottoscrizione di un contratto
di inserimento fossero adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di
fiducia."
L'art. 8a Reg.Las precisa
che "durante il periodo di partecipazione ad una prestazione di
inserimento professionale o sociale, l’USSI concede al beneficiario un importo
forfetario a titolo di incentivo e la copertura dei costi di trasferta e di
doppia economia domestica" (cpv. 1).
Inoltre, l’USSI emana una
decisione, contro la quale sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33
Laps (cpv. 2).
L'art. 8b Reg.Las concerne l'obbligo di informazione
e accesso ai dati e prevede che:
" 1L’assistito
deve fornire gratuitamente all’istanza competente, o ai servizi da essa
delegati, tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle prestazioni
d’inserimento professionale.
2L’interessato è in particolare tenuto ad autorizzare
tutte le persone e i servizi, segnatamente i datori di lavoro, i medici, le
assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso agli organi
competenti tutte le informazioni necessarie all’adempimento del compito legale
a loro affidato.
3L’autorità competente ed i servizi da essa delegati
sono autorizzati a trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni
necessarie, compresa la copia degli atti pertinenti, alla realizzazione della
misura d’inserimento ed alla gestione del caso."
Quali prestazioni di
inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi in
considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge
federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità
per insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica professionale e
i provvedimenti speciali secondo tale legislazione (art. 8c Reg.Las).
Secondo l'art. 8d Reg.Las
l’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento professionale
fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso un URC, è
idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo, segnatamente
partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende tutto quanto
si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la disoccupazione.
L'art. 8e Reg.Las precisa
che il progetto di inserimento professionale di un assistito si interrompe
segnatamente quando:
a) c’è una violazione
grave del contratto d’inserimento;
b)
l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;
c)
se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure
intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;
d)
non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni
assistenziali.
L'art. 8f stabilisce che "fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate
sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las" (cpv. 1) e che "i
progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il
ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo
dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di pubbliche
amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di diritto
privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico (cpv. 2).
2.2. L'art. 9a cpv. 1 Reg.Las
stabilisce se il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le
prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le
condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto
(lett. f) e se il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura
d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne
ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo (lett. g).
In caso di riduzione,
sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità
competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione
scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici (cpv. 2).
La decisione di riduzione
stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una
rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la
possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali
per una riduzione siano ancora date (cpv. 3).
Contro la decisione sono
dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non
hanno effetto sospensivo (cpv. 4).
A proposito dei limiti
della riduzione l'art. 23 Las prevede che:
" 1Le prestazioni
assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche
se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
2L’importo delle prestazioni
ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però
essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.”
Le direttive COSAS del
2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 (“Riduzione della
prestazione quale sanzione”) stabiliscono che:
" Il mancato
rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali
possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.
Una riduzione delle prestazioni deve essere
fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di
proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e
motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve
avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.
In caso di riduzione delle prestazioni
sociali, è necessario verificare se
- la
persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo
comportamento;
- la
riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe;
- la
persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di
rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in
prospettiva.
La riduzione delle
prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla
compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito dell’obbligo al
rimborso (E.3).
Quando, contemporaneamente,
vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che
la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto (schema A.6.3).
Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della
sanzione.
- Entità della riduzione
A titolo di sanzione, il
forfait per i mantenimento può essere ridotto del 15% al massimo e per una
durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della proporzionalità.
Inoltre, le prestazioni a carattere incentivante (franchigia sul reddito,
supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione) possono essere
decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto conto in modo
adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno parte dell’unità
di assistenza.
Ulteriori riduzioni
supplementari attentano al minimo itale assoluto e non sono quindi lecite
(A.6.3).
Al più tardi dopo un anno,
occorre verificare se le condizioni materiali per una riduzione siano ancora
date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la misura potrà essere
prolungata al massimo per altri 12 mesi.
Il principio di
proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi, sia per
quanto riguarda l’entità, sia per la durata della riduzione, in funzione
del’errore commesso e del danno causato.”
2.3. A proposito della riduzione
di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato
ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era
sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il
Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:
" (…)
4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des
conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum,
mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une
manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture,
le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction
est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte
au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour
l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la
CSIAS A.8.2).
4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu
d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la
mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien
(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas
touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge
puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des
prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la
réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,
le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit
constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”
In
un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un
reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al
quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la
restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del
reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
" (…)
4.
4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une
violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.
Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la
perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales
rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit
cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de
sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé
en ménageant au mieux ses intérêts.
4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut
pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il
porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions
cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et
votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne
l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se
limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes
constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que
sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond
(art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du
montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a
manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment
que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des
obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction
prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la
suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas
comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du
forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”
In una sentenza 8C_645/2011
del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il
ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata
applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di
lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza
cantonale:
" (…)
3.
3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale
vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement
d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que
les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes
au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a
constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations
(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi
temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de
cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois
en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de
l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de
travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction
prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans
sa quotité. (…)”
Sul tema
della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del
Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato
indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di
inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata
chiesta la restituzione di un determinato importo.
2.4. Nella presente
fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che il 20 aprile 2012 l'USSI ha inviato al Comune di __________ uno scritto relativo a RI 1, del seguente tenore:
" Vi segnaliamo quale candidato per il posto di Operaio gruista da
voi offerto, il signor RI 1 (scheda di inserimento e/o curriculum allegato).
Vi chiediamo di incontrare il candidato e di
comunicarci entro 10 giorni l'esito del colloquio e, se positivo, la data di
inizio del programma. In caso contrario, vi sarà proposta una seconda
candidatura.
Ricordiamo che non è previsto il versamento di un
salario ma, in aggiunta alle prestazioni assistenziali, un incentivo di franchi
200.-- al mese, da voi anticipato e rimborsato dal nostro Ufficio, al quale
il/la candidato/a potrà rivolgersi per richiedere un eventuale rimborso spese
(pasti e trasferte).
In allegato vi inviamo un modello di accordo di
collaborazione (disponibile su richiesta in formato elettronico) che dovrà
essere sottoscritto con la persona assunta, inviandone una copia al nostro
Ufficio.
Riceverete in seguito indicazioni in merito alla
struttura ed al contenuto del rapporto da allestire alla fine del programma."
(doc. X/2)
L'interessato
ha partecipato al colloquio, ma non ha effettuato l'attività proposta (cfr.
consid. 1.2 e 1.4).
Il 29
ottobre 2012 RI 1 è stato invitato a sottoscrivere un Contratto d'inserimento
professionale del seguente tenore:
" CONTRATTO
D'INSERIMENTO PROFESSIONALE
Premessa
Secondo la Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971, cap.
Il art. 31a e seguenti e RegLas, oltre alle prestazioni finanziarie, il
beneficiario ha diritto a misure d'inserimento professionale e/o sociale, cui è
tenuto a partecipare attivamente per migliorare la sua situazione.
L'impegno reciproco delle parti assume la forma del presente contratto,
che definisce il progetto individuale d'inserimento, gli obiettivi, le misure
da intraprendere le relative modalità organizzative.
Il contratto è stipulato fra il beneficiario
RI 1 __________
__________________ ___________________ _______________
Cognome Nome
Domicilio
e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) - Viale
Officina 6 - 6500 Bellinzona, per il tramite dell'Operatore Socio
Amministrativo (OSA)
____________________ __________
__________________ __________________
Cognome Nome
1. Definizione dei progetto di inserimento (Las art.
31a cpv. 2 lett. b)
a) Inserimento professionale
Sulla base della valutazione effettuata relativa alla situazione personale,
familiare, lavorativa e di salute (vd. allegato 1 - Scheda personale) il
beneficiario è ritenuto inseribile in un percorso di inserimento professionale.
I progetti d'inserimento professionale sono delegati,
nell'attuazione pratica, alla Sezione del lavoro; la consulenza e il controllo
degli assistiti sono assicurati dall'Ufficio regionale di collocamento (URC).
Le misure di inserimento professionale adeguate al singolo caso
sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all'USSI.
b) Durata del contratto
01.11.2012 31.10.2013
__________________ __________________
Inizio Fine
Il contratto termina alla scadenza oppure alla cessazione del
diritto a prestazioni finanziarie. Nel caso in cui il progetto di inserimento
si dimostrasse inadeguato o a seguito di colpa grave del beneficiario, il
contratto potrà essere rivisto su istanza del beneficiario o
dell'USSI.
Il beneficiario è
tenuto a comunicare tempestivamente all'USSI i cambiamenti che intervengono
nella sua situazione personale, familiare e finanziaria.
2.
Prestazioni speciali (art. 31 a cpv2 lett. c)
In aggiunta alla prestazione ordinaria, in caso di partecipazione
a provvedimenti del mercato del lavoro autorizzati dal consulente URC, sono
accordate le seguenti prestazioni:
• un incentivo finanziario (max CHF 200 il mese)
• il rimborso delle spese di trasporto (mezzi pubblici)
• il rimborso
delle spese per pasti fuori domicilio (max CHF 89 il mese)
3. Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni (Las
art. 31d cpv. 5)
Durante il presente contratto il beneficiario è tenuto a seguire
scrupolosamente e tempestivamente le indicazioni del consulente URC e dell'OSA
di riferimento. Il loro mancato rispetto, senza validi e
comprovati motivi, comporta una riduzione temporanea (sanzione)
della prestazione assistenziale ordinaria.
L'importo e la durata della riduzione tengono conto della gravità
dell'omissione e variano da un importo minimo di CHF 100 ad un massimo di CHF
250, per una durata minima di 3 mesi (vd. allegato
2 - Direttiva sanzioni in inserimento professionale.
Per ogni sanzione l'USSI emette una decisione formale con i rimedi
di diritto.
I casi che
comportano una sanzione grave possono essere motivo di rescissione del
contratto.
4.
Disposizioni finali
Considerandi
II beneficiario prende atto che è tenuto a fornire tutte le
informazione necessarie all'attuazione delle misure di inserimento
professionale.
Il beneficiario autorizza tutte le persone e i servizi,
segnatamente i datori di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi
ufficiali, a fornire nel singolo caso agli organi competenti, tutte le
informazioni necessarie all'adempimento del compito legate loro affidato.
Il beneficiario autorizza inoltre l'USSI e i servizi da esso
delegati nel campo dell'inserimento professionale, segnatamente l'URC, a
trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie,
compresa la copia degli atti pertinenti alla realizzazione della
misura d'inserimento, alla gestione del caso e alla determinazione del diritto
alle prestazioni.
Nel caso in cui il beneficiario non fosse ancora iscritto all'URC,
il suo nominativo è trasmesso dall'USSI all'URC che procederà con la
convocazione per l'iscrizione.
Il beneficiario dichiara di aver fornito in modo completo e
veritiero tutte le informazioni relative alla sua situazione personale e
professionale e di prendere atto di tutte le disposizioni del presente
contratto e degli allegati.
Bellinzona, 29 ottobre 2012
Luogo e data
Il beneficiario (firma) L'OSA
(firma)
(…)" (doc. 110-111)
Egli si è
regolarmente presentato ma ha rifiutato categoricamente di sottoscrivere tale
Contratto d'inserimento (cfr. doc. 109).
Di
conseguenza il 12 novembre 2012 l'USSI ha inflitto a RI 1 una sanzione per
mancata collaborazione consistente in una sanzione di fr. 250.-- per 3 mesi,
per il periodo dicembre 2012 – febbraio 2013 così motivata:
" Considerato che in data 5 aprile 2012 in sede di colloquio presso l'Ufficio regionale di collocamento ha rifiutato di firmare il
"promemoria di collaborazione USSI" e che durante il colloquio del 29
ottobre 2012 non ha sottoscritto neppure il contratto d'inserimento professionale
con il nostro ufficio,
ritenuto che, come si evince dalle sue e-mail non
ritiene opportuno un inserimento attraverso le misure proposte dal nostro
ufficio e visto che le giustificazioni da lei fornite a tal proposito non sono
ritenute valide." (doc. X/1)
In sede di
reclamo l'entità della sanzione è stata ridotta a fr. 105.-- per 3 mesi, per
rispettare le Direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione
sociale (COSAS) A.8.2. che prevedono che il forfait di mantenimento può essere ridotto
del 15% al massimo (cfr. doc. A; cfr.consid. 2.2).
Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale non può che approvare l'operato
dell'amministrazione.
Infatti
l'interessato, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto di inserimento, ha
violato una prescrizione dell'USSI ai sensi dell'art. 9a cpv. 1 lett. f
Reg.Las.
Da questo
profilo è irrilevante che all'assicurato, in questa occasione, non sia stato
proposto un progetto di inserimento concreto (cfr, ad esempio, in ambito LADI: STCA
38.2012.39
del 18 ottobre 2012).
Egli è
infatti stato sanzionato per non avere dimostrato la necessaria collaborazione
e non per avere rifiutato o interrotto un progetto concreto nel qual caso
sarebbe entrata in considerazione l'applicazione dell'art. 9 cpv. 1 lett. g
Reg.Las (cfr. sempre in ambito LADI, STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013).
Siccome
anche l'entità della sanzione, rispetta il principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.2), il TCA non può che confermare la decisione su reclamo del
25.
settembre 2013.
2.5
A titolo
abbondanziale questo Tribunale sottolinea che, secondo la giurisprudenza
federale, la totale mancanza di disponibilità a svolgere un'occupazione comporta
il rifiuto della prestazione assistenziale ordinaria ai sensi dell’art. 18 Las.
A proposito dell’aiuto in
situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la nostra Massima
Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130
I 71, ha stabilito che non hanno diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex art.
12.
Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano nella condizione di
procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando un impiego adeguato,
i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza.
In
una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il Tribunale federale ha ribadito che:
" (…)
par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une
situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose
pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de
trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en
acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de
prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le
versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une
disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12
Cst. (…)”
Questa giurisprudenza
viene peraltro costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012; STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013; DTF 139
I 218 nella quale l'Alta Corte ha stabilito che se la persona interessata ha la
possibilità di assumere in ogni tempo l'impiego e se la partecipazione le
permette un reddito sufficiente al sostentamento, le prestazioni assistenziali
possono essere soppresse completamente per la prevista durata dell'impegno).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti