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Decisione

42.2013.19

Riduz.15% forfait di mantenim. 12/12-2/13 a seguito rifiuto di sottoscrivere contratto d'inserim.profess. L'interessato,rifiutandosi di firmare contratto,violato prescriz.USSI. Irrilev.che non gli sia

14 aprile 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I dettagli relativi ai

contratti di inserimento figurano nel Regolamento sull'assistenza sociale del

18 febbraio 2013.

Secondo l'art. 2 Reg.Las

l'USSI è competente per sottoscrivere il contratto d'inserimento professionale

o sociale (lett. b) e per emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di

soppressione delle prestazioni assistenziali (lett. e).

L'art. 2b Reg.Las precisa

che "nell’ambito dei progetti d’inserimento professionale (art. 31b Las)

definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione pratica alla Sezione del lavoro,

la consulenza e il controllo degli assistiti sono assicurati dagli Uffici

regionali di collocamento (in seguito: URC)" (cpv. 1) e che "le

prestazioni d’inserimento professionale adeguate al singolo caso sono

determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all’USSI" (cpv. 2).

L'art. 2c Reg.Las

sottolinea che "l’USSI può avvalersi di altri servizi dello Stato,

segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e

dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed

organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la

ricerca, in particolare, di posti di lavoro (cpv. 1) e che "l’USSI si

avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per

l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento professionale"

(cpv. 2).

Le condizioni per

partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e sociale sono così

determinate all'art. 8 Reg.Las:

" 1L’USSI

valuta se l’assistito adempie le condizioni per sottoscrivere un contratto di inserimento

professionale o sociale.

2In questa valutazione l’USSI tiene conto dell’età

dell’assistito, della sua formazione lavorativa, ed esamina se non vi siano dei

problemi di salute, o una situazione famigliare o personale, che compromettano

in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa.

3Qualora dai dati medici presenti nell’incarto di un

assistito con certificato medico di incapacità lavorativa non fosse possibile

determinare se le condizioni necessarie per la sottoscrizione di un contratto

di inserimento fossero adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di

fiducia."

L'art. 8a Reg.Las precisa

che "durante il periodo di partecipazione ad una prestazione di

inserimento professionale o sociale, l’USSI concede al beneficiario un importo

forfetario a titolo di incentivo e la copertura dei costi di trasferta e di

doppia economia domestica" (cpv. 1).

Inoltre, l’USSI emana una

decisione, contro la quale sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33

Laps (cpv. 2).

L'art. 8b Reg.Las concerne l'obbligo di informazione

e accesso ai dati e prevede che:

" 1L’assistito

deve fornire gratuitamente all’istanza competente, o ai servizi da essa

delegati, tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle prestazioni

d’inserimento professionale.

2L’interessato è in particolare tenuto ad autorizzare

tutte le persone e i servizi, segnatamente i datori di lavoro, i medici, le

assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso agli organi

competenti tutte le informazioni necessarie all’adempimento del compito legale

a loro affidato.

3L’autorità competente ed i servizi da essa delegati

sono autorizzati a trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni

necessarie, compresa la copia degli atti pertinenti, alla realizzazione della

misura d’inserimento ed alla gestione del caso."

Quali prestazioni di

inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi in

considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge

federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità

per insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica professionale e

i provvedimenti speciali secondo tale legislazione (art. 8c Reg.Las).

Secondo l'art. 8d Reg.Las

l’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento professionale

fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso un URC, è

idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo, segnatamente

partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende tutto quanto

si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la disoccupazione.

L'art. 8e Reg.Las precisa

che il progetto di inserimento professionale di un assistito si interrompe

segnatamente quando:

a) c’è una violazione

grave del contratto d’inserimento;

b)

l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;

c)

se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure

intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;

d)

non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni

assistenziali.

L'art. 8f stabilisce che "fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate

sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las" (cpv. 1) e che "i

progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il

ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo

dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di pubbliche

amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di diritto

privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico (cpv. 2).

2.2. L'art. 9a cpv. 1 Reg.Las

stabilisce se il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le

prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le

condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto

(lett. f) e se il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura

d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne

ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo (lett. g).

In caso di riduzione,

sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità

competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione

scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici (cpv. 2).

La decisione di riduzione

stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una

rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la

possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali

per una riduzione siano ancora date (cpv. 3).

Contro la decisione sono

dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non

hanno effetto sospensivo (cpv. 4).

A proposito dei limiti

della riduzione l'art. 23 Las prevede che:

" 1Le prestazioni

assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche

se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

2L’importo delle prestazioni

ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però

essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.”

Le direttive COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 (“Riduzione della

prestazione quale sanzione”) stabiliscono che:

" Il mancato

rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali

possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.

Una riduzione delle prestazioni deve essere

fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di

proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e

motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve

avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.

In caso di riduzione delle prestazioni

sociali, è necessario verificare se

- la

persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo

comportamento;

- la

riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe;

- la

persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di

rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in

prospettiva.

La riduzione delle

prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla

compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito dell’obbligo al

rimborso (E.3).

Quando, contemporaneamente,

vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che

la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto (schema A.6.3).

Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della

sanzione.

- Entità della riduzione

A titolo di sanzione, il

forfait per i mantenimento può essere ridotto del 15% al massimo e per una

durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della proporzionalità.

Inoltre, le prestazioni a carattere incentivante (franchigia sul reddito,

supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione) possono essere

decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto conto in modo

adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno parte dell’unità

di assistenza.

Ulteriori riduzioni

supplementari attentano al minimo itale assoluto e non sono quindi lecite

(A.6.3).

Al più tardi dopo un anno,

occorre verificare se le condizioni materiali per una riduzione siano ancora

date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la misura potrà essere

prolungata al massimo per altri 12 mesi.

Il principio di

proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi, sia per

quanto riguarda l’entità, sia per la durata della riduzione, in funzione

del’errore commesso e del danno causato.”

2.3. A proposito della riduzione

di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato

ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era

sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il

Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

" (…)

4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des

conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum,

mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une

manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture,

le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction

est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte

au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour

l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la

CSIAS A.8.2).

4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu

d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la

mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien

(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas

touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge

puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des

prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la

réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,

le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit

constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

In

un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un

reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al

quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la

restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del

reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

" (…)

4.

4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une

violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.

Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la

perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales

rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit

cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de

sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé

en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut

pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il

porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions

cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et

votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne

l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se

limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes

constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine

toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que

sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond

(art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du

montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a

manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment

que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des

obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction

prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la

suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas

comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du

forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”

In una sentenza 8C_645/2011

del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il

ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata

applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di

lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza

cantonale:

" (…)

3.

3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale

vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement

d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que

les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes

au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a

constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations

(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi

temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de

cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois

en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de

l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de

travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction

prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans

sa quotité. (…)”

Sul tema

della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del

Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato

indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di

inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata

chiesta la restituzione di un determinato importo.

2.4. Nella presente

fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che il 20 aprile 2012 l'USSI ha inviato al Comune di __________ uno scritto relativo a RI 1, del seguente tenore:

" Vi segnaliamo quale candidato per il posto di Operaio gruista da

voi offerto, il signor RI 1 (scheda di inserimento e/o curriculum allegato).

Vi chiediamo di incontrare il candidato e di

comunicarci entro 10 giorni l'esito del colloquio e, se positivo, la data di

inizio del programma. In caso contrario, vi sarà proposta una seconda

candidatura.

Ricordiamo che non è previsto il versamento di un

salario ma, in aggiunta alle prestazioni assistenziali, un incentivo di franchi

200.-- al mese, da voi anticipato e rimborsato dal nostro Ufficio, al quale

il/la candidato/a potrà rivolgersi per richiedere un eventuale rimborso spese

(pasti e trasferte).

In allegato vi inviamo un modello di accordo di

collaborazione (disponibile su richiesta in formato elettronico) che dovrà

essere sottoscritto con la persona assunta, inviandone una copia al nostro

Ufficio.

Riceverete in seguito indicazioni in merito alla

struttura ed al contenuto del rapporto da allestire alla fine del programma."

(doc. X/2)

L'interessato

ha partecipato al colloquio, ma non ha effettuato l'attività proposta (cfr.

consid. 1.2 e 1.4).

Il 29

ottobre 2012 RI 1 è stato invitato a sottoscrivere un Contratto d'inserimento

professionale del seguente tenore:

" CONTRATTO

D'INSERIMENTO PROFESSIONALE

Premessa

Secondo la Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971, cap.

Il art. 31a e seguenti e RegLas, oltre alle prestazioni finanziarie, il

beneficiario ha diritto a misure d'inserimento professionale e/o sociale, cui è

tenuto a partecipare attivamente per migliorare la sua situazione.

L'impegno reciproco delle parti assume la forma del presente contratto,

che definisce il progetto individuale d'inserimento, gli obiettivi, le misure

da intraprendere le relative modalità organizzative.

Il contratto è stipulato fra il beneficiario

RI 1 __________

__________________ ___________________ _______________

Cognome Nome

Domicilio

e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) - Viale

Officina 6 - 6500 Bellinzona, per il tramite dell'Operatore Socio

Amministrativo (OSA)

____________________ __________

__________________ __________________

Cognome Nome

1. Definizione dei progetto di inserimento (Las art.

31a cpv. 2 lett. b)

a) Inserimento professionale

Sulla base della valutazione effettuata relativa alla situazione personale,

familiare, lavorativa e di salute (vd. allegato 1 - Scheda personale) il

beneficiario è ritenuto inseribile in un percorso di inserimento professionale.

I progetti d'inserimento professionale sono delegati,

nell'attuazione pratica, alla Sezione del lavoro; la consulenza e il controllo

degli assistiti sono assicurati dall'Ufficio regionale di collocamento (URC).

Le misure di inserimento professionale adeguate al singolo caso

sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all'USSI.

b) Durata del contratto

01.11.2012 31.10.2013

__________________ __________________

Inizio Fine

Il contratto termina alla scadenza oppure alla cessazione del

diritto a prestazioni finanziarie. Nel caso in cui il progetto di inserimento

si dimostrasse inadeguato o a seguito di colpa grave del beneficiario, il

contratto potrà essere rivisto su istanza del beneficiario o

dell'USSI.

Il beneficiario è

tenuto a comunicare tempestivamente all'USSI i cambiamenti che intervengono

nella sua situazione personale, familiare e finanziaria.

2.

Prestazioni speciali (art. 31 a cpv2 lett. c)

In aggiunta alla prestazione ordinaria, in caso di partecipazione

a provvedimenti del mercato del lavoro autorizzati dal consulente URC, sono

accordate le seguenti prestazioni:

• un incentivo finanziario (max CHF 200 il mese)

• il rimborso delle spese di trasporto (mezzi pubblici)

• il rimborso

delle spese per pasti fuori domicilio (max CHF 89 il mese)

3. Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni (Las

art. 31d cpv. 5)

Durante il presente contratto il beneficiario è tenuto a seguire

scrupolosamente e tempestivamente le indicazioni del consulente URC e dell'OSA

di riferimento. Il loro mancato rispetto, senza validi e

comprovati motivi, comporta una riduzione temporanea (sanzione)

della prestazione assistenziale ordinaria.

L'importo e la durata della riduzione tengono conto della gravità

dell'omissione e variano da un importo minimo di CHF 100 ad un massimo di CHF

250, per una durata minima di 3 mesi (vd. allegato

2 - Direttiva sanzioni in inserimento professionale.

Per ogni sanzione l'USSI emette una decisione formale con i rimedi

di diritto.

I casi che

comportano una sanzione grave possono essere motivo di rescissione del

contratto.

4.

Disposizioni finali

Considerandi

II beneficiario prende atto che è tenuto a fornire tutte le

informazione necessarie all'attuazione delle misure di inserimento

professionale.

Il beneficiario autorizza tutte le persone e i servizi,

segnatamente i datori di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi

ufficiali, a fornire nel singolo caso agli organi competenti, tutte le

informazioni necessarie all'adempimento del compito legate loro affidato.

Il beneficiario autorizza inoltre l'USSI e i servizi da esso

delegati nel campo dell'inserimento professionale, segnatamente l'URC, a

trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie,

compresa la copia degli atti pertinenti alla realizzazione della

misura d'inserimento, alla gestione del caso e alla determinazione del diritto

alle prestazioni.

Nel caso in cui il beneficiario non fosse ancora iscritto all'URC,

il suo nominativo è trasmesso dall'USSI all'URC che procederà con la

convocazione per l'iscrizione.

Il beneficiario dichiara di aver fornito in modo completo e

veritiero tutte le informazioni relative alla sua situazione personale e

professionale e di prendere atto di tutte le disposizioni del presente

contratto e degli allegati.

Bellinzona, 29 ottobre 2012

Luogo e data

Il beneficiario (firma) L'OSA

(firma)

(…)" (doc. 110-111)

Egli si è

regolarmente presentato ma ha rifiutato categoricamente di sottoscrivere tale

Contratto d'inserimento (cfr. doc. 109).

Di

conseguenza il 12 novembre 2012 l'USSI ha inflitto a RI 1 una sanzione per

mancata collaborazione consistente in una sanzione di fr. 250.-- per 3 mesi,

per il periodo dicembre 2012 – febbraio 2013 così motivata:

" Considerato che in data 5 aprile 2012 in sede di colloquio presso l'Ufficio regionale di collocamento ha rifiutato di firmare il

"promemoria di collaborazione USSI" e che durante il colloquio del 29

ottobre 2012 non ha sottoscritto neppure il contratto d'inserimento professionale

con il nostro ufficio,

ritenuto che, come si evince dalle sue e-mail non

ritiene opportuno un inserimento attraverso le misure proposte dal nostro

ufficio e visto che le giustificazioni da lei fornite a tal proposito non sono

ritenute valide." (doc. X/1)

In sede di

reclamo l'entità della sanzione è stata ridotta a fr. 105.-- per 3 mesi, per

rispettare le Direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione

sociale (COSAS) A.8.2. che prevedono che il forfait di mantenimento può essere ridotto

del 15% al massimo (cfr. doc. A; cfr.consid. 2.2).

Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale non può che approvare l'operato

dell'amministrazione.

Infatti

l'interessato, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto di inserimento, ha

violato una prescrizione dell'USSI ai sensi dell'art. 9a cpv. 1 lett. f

Reg.Las.

Da questo

profilo è irrilevante che all'assicurato, in questa occasione, non sia stato

proposto un progetto di inserimento concreto (cfr, ad esempio, in ambito LADI: STCA

38.2012.39

del 18 ottobre 2012).

Egli è

infatti stato sanzionato per non avere dimostrato la necessaria collaborazione

e non per avere rifiutato o interrotto un progetto concreto nel qual caso

sarebbe entrata in considerazione l'applicazione dell'art. 9 cpv. 1 lett. g

Reg.Las (cfr. sempre in ambito LADI, STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013).

Siccome

anche l'entità della sanzione, rispetta il principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.2), il TCA non può che confermare la decisione su reclamo del

25.

settembre 2013.

2.5

A titolo

abbondanziale questo Tribunale sottolinea che, secondo la giurisprudenza

federale, la totale mancanza di disponibilità a svolgere un'occupazione comporta

il rifiuto della prestazione assistenziale ordinaria ai sensi dell’art. 18 Las.

A proposito dell’aiuto in

situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la nostra Massima

Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130

I 71, ha stabilito che non hanno diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex art.

12.

Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano nella condizione di

procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando un impiego adeguato,

i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza.

In

una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il Tribunale federale ha ribadito che:

" (…)

par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une

situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose

pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de

trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en

acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de

prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le

versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une

disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12

Cst. (…)”

Questa giurisprudenza

viene peraltro costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012; STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013; DTF 139

I 218 nella quale l'Alta Corte ha stabilito che se la persona interessata ha la

possibilità di assumere in ogni tempo l'impiego e se la partecipazione le

permette un reddito sufficiente al sostentamento, le prestazioni assistenziali

possono essere soppresse completamente per la prevista durata dell'impegno).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti