Lexipedia

Decisione

42.2013.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 febbraio 2014Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi hanno poi affermato che gli importi computati dall’USSI sono privi di

logica se si pensa che nella compravendita un ricarico del 10-15% del prezzo di

vendita rispetto al prezzo d’acquisto costituisce il margine di guadagno medio.

Essi

lamentano, altresì, il fatto che l’amministrazione non abbia compiuto alcun

accertamento supplementare, tanto meno peritale.

I

ricorrenti hanno rilevato che in sede di interrogatorio del 26 luglio 2011,

contestuale alla procedura penale pendente, RI 1 ha contestato i guadagni

ipotizzati dal Procuratore Pubblico siccome eccessivi e non comprensivi del

calcolo delle spese assunte, puntualizzando che la mancata comunicazione della

sua attività fosse da attribuire, da una parte, a precedenti esperienze di

lavoro retribuito per le quali gli era stato precisato che non vi era motivo di

annunciare alcunché all’USSI e, dall’altra, al fatto che i formulari trasmessi

all’USSI sarebbero stati compilati in maniera acritica e meccanica da un

funzionario del __________, il quale avrebbe operato senza istruirlo con precisione.

Inoltre

gli insorgenti hanno fatto valere che il diritto alla restituzione delle

prestazioni percepite dal 1° luglio al 31 dicembre 2005 sarebbe senz’altro

perento da tempo.

A mente

dei medesimi anche il diritto di richiedere il rimborso delle prestazioni

relativa al periodo 1° gennaio 2007 – 31 marzo 2010 sarebbe perento, ritenendo

che al momento dell’emissione dell’ordine di restituzione l’amministrazione

disponesse già da tempo delle necessarie informazioni per procedere alla

relativa emanazione (cfr. doc. I).

1.4. L’USSI, in

risposta, ha chiesto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. Il 15 aprile

2013 l’avv. RA 1, per conto dei propri assistiti, ha chiesto l’audizione dei

medesimi sui fatti oggetto del ricorso al fine di dimostrare l’esatta dinamica

dei fatti, nonché l’assenza di omissioni a loro imputabili nella ricerca delle

prove a sostegno della loro impugnativa in ragione delle difficoltà oggettive della

situazione di fatto e della scomparsa di persone al corrente della fattispecie

(cfr. doc. VII).

1.6. Pendente

causa il TCA, alla luce delle contestazioni sollevate in sede ricorsuale, ha

invitato gli insorgenti, tramite il loro patrocinatore, a voler dettagliare e

comprovare le spese che RI 1 avrebbe sostenuto in relazione all’attività di

compravendita online nei periodi luglio - dicembre 2005 e gennaio 2007 – marzo

2010 (cfr. doc. IX).

La parte

ricorrente, il 27 maggio 2013, ha trasmesso alcuni documenti e (cfr. doc. F1-3)

ha risposto come segue:

"

(…) trasmetto copia dell’elenco nominale degli

acquisti compiuti dal Signor RI 1 presso la __________ (la cui fatturazione è

centralizzata a __________) riferiti ai pezzi di ricambio che il mio patrocinato

utilizzava per riparare il materiale informatico acquistato non funzionante o

difettoso e poi rivenduto riparato.

Come può rilevare dal

contenuto dell’e-mail di accompagnamento, una ricerca nominale presso tale

rivenditore è possibile solo per gli acquisti compiuti dopo il 2 novembre 2009.

Per gli acquisti precedenti serve il numero di fattura che il Signor RI 1 non

ha però conservato.

Agli atti del procedimento

penale si trova inoltre l’elenco delle transazioni __________ che le allego

pure in copia, riferite anch’esse all’acquisto di materiale di riparazione dei

computer che il mio patrocinato acquistava non funzionanti o difettosi e

riparava per poi rivendere.

Da tempo il Signor RI 1 ha

tentato di ricostruire documentalmente gli acquisti compiuti del materiale

informatico e dei pezzi di ricambio. Purtroppo invano.

Alla luce di tali elementi

non si può però negare con ragion di logica che il materiale informatico sia

stato acquistato e riparato prima di essere venduto.

In tal contesto, la

mancanza di tutti i giustificativi di tali acquisti non può costituire un

pregiudizio per il mio patrocinato. Le sue dichiarazioni in merito all’utile

conseguito vano quindi ritenute plausibili e in tal senso ribadisco la

richiesta dei ricorrenti di essere interrogati personalmente prima dell’emanazione

della decisione.” (Doc. XII)

1.7. Il 10 giugno

2013 l’USSI ha preso posizione in merito all’esito dell’accertamento esperito

da questa Corte, osservando che la documentazione prodotta dalla parte

ricorrente non giustifica una diversa valutazione della fattispecie e

riconfermando i fatti e le motivazioni della decisione impugnata.

L’amministrazione,

al riguardo, ha rilevato:

"

(…)

Le indicazioni fornite dal

sig. RI 1 in merito alle spese sostenute (allegati F1-3) non dimostrano delle

spese relative al reddito considerato. Inoltre non riguardano, se non in misura

esigua, il periodo di reddito preso in considerazione nell’ordine di

restituzione, bensì successivo.

(…)” (Doc. XIV)

1.8. Il doc. XIV

è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XV).

in

diritto

In

ordine

2.1. Con il

ricorso l’avv. RA 1, a nome e per conto degli insorgenti, ha chiesto di

sospendere la presente procedura fino all’esito della vertenza penale a carico

di RI 1.

In

effetti l’USSI, tramite il proprio Ispettorato, il 17 agosto 2010 ha inoltrato al Ministero Pubblico una denuncia penale nei confronti di RI 1 e RI 2, indicando

di avere fondati motivi per ritenere che questi ultimi si siano resi colpevoli

perlomeno di ripetuta truffa ai danni dell’amministrazione, omettendo di

indicare i reali mezzi patrimoniali di cui beneficiavano per il loro

mantenimento, in particolare conseguiti tramite un’attività lucrativa online

(cfr. doc. 178).

Per costante

giurisprudenza federale, la sospensione della procedura davanti al giudice

delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29

cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si

tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di

statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone di un certo

margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo

restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri

interessi (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio

2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73

consid. 4.1 [B 143/05]).

In

concreto la richiesta di sospensione della causa diviene priva d'oggetto con

l'emanazione del presente giudizio (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010;

STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2.).

Giova, in

ogni caso, evidenziare che da un messaggio di posta elettronica del 30 marzo

2012 dell’ispettrice USSI, __________, al giurista dell’amministrazione, avv. __________

si evince, da un lato, che, per quanto concerne la vertenza pendente al

Ministero Pubblico, il Procuratore Pubblico, __________, che ha sentito i

ricorrenti individualmente il 26 luglio 2011 (cfr. doc. 163; 169) era in attesa

di informazioni da parte dell’USSI. Dall’altro, che quindi l’ispettrice

auspicava l’emanazione della decisione su reclamo (relativamente alla procedura

di restituzione delle prestazioni assistenziali) per poi, una volta cresciuta

in giudicato, inoltrarne una copia al Procuratore Pubblico (cfr. doc. 18).

In un

ulteriore messaggio di posta elettronica del 8 novembre 2012 __________ ha

nuovamente ricordato all’avv. __________ di consegnarle una copia della

decisione su reclamo per poterla trasmettere al Procuratore pubblico (cfr. doc.

7).

Da informazioni

assunte il 6 febbraio 2014 dal TCA presso l’Ispettorato USSI risulta d’altronde

che l’amministrazione non ha più ricevuto alcuna comunicazione da parte del

Ministero Pubblico.

Nel merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se i ricorrenti devono o meno restituire

l’ammontare di fr. 64'535.80 corrispondenti a prestazioni assistenziali

percepite nei periodi luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010.

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla

Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1°

ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las

stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti

della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al

cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il cpv. 2

precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente

dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre

prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13

Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

"

Le prestazioni sociali di complemento

armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,

ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento

vanno erogate le partecipazioni al premio

dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di

riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto

dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la

precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona

dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2

cpv. 1 Laps:

"

Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie

previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo

1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del

1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°

febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la

riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°

febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul

rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo

previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di

famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza

sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,

si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i

residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la

riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante

il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli

e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono

l’ultimo intervento sociale.

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.LAS esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

LAS e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento), il 12 gennaio 2005, sentito il parere dell’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento e della Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato

il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del

sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le altre prestazioni

sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni

attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un

adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto

dall’art. 19 della LAS -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la soglia di

intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

960.--

100.--

1060.--

Considerandi

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per

ogni persona supplementare

+

269.

--

-

+

269.

--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS):

per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più

anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di

queste persone."

(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246)

Gli

importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per gli anni 2006, 2007,

2008, 2009 e 2010 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2006 in BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag. 33-34;

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2007;

BU 3/2007 del 23 gennaio 2007, pag. 27-28; Direttive riguardanti gli importo

delle prestazioni assistenziali per il 2008; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008,

pag. 30, 31; BU 13/2010 del 26 febbraio 2010 pag. 82-83).

2.5

L’art.

67.

Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

1Il richiedente, rispettivamente

l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni

informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve

produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli

organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare

ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto

d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

Giusta l’art. 68 Las,

afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"

1L’assistito è tenuto a segnalare

immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto

nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione,

la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare

tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento

di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati

fuori del luogo di domicilio.”

2.6

Per quanto concerne le

prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le

prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui

all’art. 26 Laps.”

Ai sensi

dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni

prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a

emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è

l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

2.7

Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato

sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è

subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del

20.

ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.6.).

2.8

A

motivazione dell’ordine di restituzione del 17 agosto 2010 relativo ai periodi

luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 l’USSI ha posto il fatto

che nei lassi di tempo menzionati i ricorrenti hanno conseguito tramite

l’attività di compravendita svolta online da RI 1 dei redditi non dichiarati

all’amministrazione al momento dei conteggi volti alla determinazione

dell’ammontare delle prestazioni assistenziali per i periodi in questione (cfr.

doc. A; 181).

Dalla documentazione

agli atti emerge che il ricorrente nei periodi determinanti ha effettivamente

esercitato un’attività lucrativa online, come risulta dalle tabelle relative

alle vendite effettuate dal medesimo su __________ (cfr. doc. 157; 65-155;

20-21).

Del resto

dal verbale di interrogatorio del 26 luglio 2011 da parte del Procuratore

Pubblico, __________, si evince che RI 2 ha dichiarato di essere al corrente

che il marito, RI 1, acquistava e vendeva materiale informatico su aste online

(cfr. doc. 165).

Inoltre

dall’ulteriore verbale del 26 luglio 2011 relativo all’interrogatorio del

ricorrente da parte del Procuratore Pubblico risulta che:

"

(…)

Prendo atto che dagli

accertamenti esperiti emerge che nel periodo 2001-2010 ho svolto un’attività

indipendente di compravendita di beni via internet.

Può quantificare a grandi

linee a quanto ammontava nel sopraccitato periodo il suo reddito netto

risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto

della merce?

ADR che per tutto il

periodo in esame non penso di avere guadagnato più di CHF 20’000/25'000

complessivi. Preciso che quanto acquistavo era spesso materiale che dovevo

prima di tutto riparare o comunque aggiungervi pezzi: palese dunque che il

netto reale deve poter tener conto delle spese da me sostenute per acquistare

questi pezzi. E’ per questo che già a suo tempo avevo contestato le cifre che

l’USSI aveva ricavato da __________, non contestando comunque tanto il

conseguimento, di reddito, quanto la reale entità.

(…)

Il PP mi fa prendere atto

che per soli acquisti/vendite via __________ avrei conseguito un reddito 2005

pari a CHF 14'139.--, subito una perdita 2006 pari a CHF 6'136.--, un guadagno

netto 2007 per CHF 7'580, ma soprattutto un reddito 2008 non dichiarato pari a

CHF 57'626.--, mentre per il periodo gennaio-settembre 2009 il mio guadagno già

era di CHF 11'112.--. Cosa ho da dire in proposito?

ADR che ne prendo atto. In

realtà è sbagliato considerare a differenza di acquisti e vendite su __________

come una modalità per dedurre il mio guadagno netto. Come ho già riferito,

mancano le spese da me assunte per le necessarie riparazioni o i potenziamenti

degli apparecchi, rispettivamente l’acquisto a contanti di altri beni poi

venduti su __________. Non ho tenuto le ricevute del __________, ma presso __________

ho un conto e dovrebbe essere possibile risalire quanto meno ai miei acquisti

per materiale impiegato per le riparazioni o comunque venduto online.

(…)

Il PP mi contesta che

nella mia lettera 30.04.2010 all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

ho dichiarato che le transazioni relative alle compravendite transitavano unicamente

sulla relazione CCP __________. Conferma tale dichiarazione?

ADR che confermo che l’unica

relazione impiegata per questa mia attività era questo CCP.

Si può dunque dire che non

vi erano altri conti adibiti all’incasso delle vendite online, risp. ai pagamenti

degli acquisti online?

ADR che non vi erano altre

relazioni d’appoggio.

Ha un conto __________ o

simile con saldo attivo?

ADR che ho in effetti un

conto __________ ma che non uso realmente e che non dovrebbe presentare un

saldo attivo: forse ci potrebbero essere CHF 150.--. Il conto __________ lo uso

in realtà per ricaricare il mio conto per un servizio __________: Non ho altre

relazioni del genere.

Le capitava anche di

incassare denaro in contante?

ADR che qualche volta ho

ricevuto anche pagamenti in contanti. E’ capitato che dei clienti venissero a

ritirare il materiale acquistato pagando cash.

Se sì, dove depositava

successivamente tale denaro?

ADR che non depositavo

quei pagamenti ma li tenevo a mia disposizione in contanti.

Per la sua attività faceva

capo anche ad altri siti internet oltre a quello di “__________”?

ADR che su __________ ho

fatto pochi acquisti per materiale che non riuscivo a reperire altrimenti e per

un faro della mia macchina che altrimenti mi sarebbe costato troppo. Visto che

per operare su __________ occorre disporre di carte di credito, non mi appoggio

realmente a questa piattaforma. Escludo di aver proceduto a vendite __________.

Non ho operato presso altri siti di aste online.

Svolgeva pure la sua

attività tramite la pubblicazione di annunci su giornali? Se sì quali?

ADR che ho proceduto a

qualche pubblicazione di __________ ma le mie offerte non sono andate a buon

fine. Sarà stato una decina di anni fa. Non ho mai fatto pubblicare annunci su __________

e su altri giornali.

(…)” (Doc. 171-174)

Gli

insorgenti, infine, non hanno contestato in sede ricorsuale, né rispondendo

alla richiesta di questa Corte del 6 maggio 2013 di aver ottenuto delle entrate

dall’attività di compravendita svolta online, limitandosi ad affermare che gli

importi considerati dall’USSI (fr. 7'000.-- dal 1° luglio al 31 dicembre 2005 e

fr. 77'109.70 dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2010; cfr. doc. A)

corrisponderebbero agli incassi lordi senza deduzione delle spese (cfr. doc. I;

IX; XII).

2.9

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il

principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005

pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005,

aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha

rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è

possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona

non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite

un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente

assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore

professionale.

Inoltre le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al

punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che

la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

"

(...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale

interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e

quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno

sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in

tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente

cantonale preposto ed è sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di

intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione

critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il

patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare

attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o

privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di

mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,

indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle

prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e

rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella

determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.10

Nella

concreta evenienza sulla base del principio di sussidiarietà i ricorrenti, per

far fronte alle proprie spese primarie, avrebbero dovuto utilizzare

prioritariamente gli introiti connessi all’attività lucrativa svolta online dal

marito, rispetto alle prestazioni assistenziali.

Va,

inoltre, considerato che giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art. 22

Las rinvia e che regolamenta il reddito computabile, quest’ultimo è costituito,

segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del

21.

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.

L’art. 17

LT prevede che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa

commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Nei

periodi luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 la situazione

finanziaria degli insorgenti, avendo gli stessi beneficiato di guadagni

conseguiti online ma avendo omesso di annunciare tali entrate all’USSI senza

indugio, era differente rispetto a quanto a conoscenza dell’USSI al momento in

cui ha allestito i conteggi relativi a tali archi di tempo.

Nella

fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale

(cfr. consid. 2.7.).

In

effetti nel luglio 2009, quando l’USSI ha saputo dell’attività di compravendita

svolta online dal ricorrente (cfr. doc. 160; 158), sono emersi dei fatti nuovi

atti a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali

delle prestazioni assistenziali.

E’ quindi

evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base

alle loro effettive entrate.

Di

conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno

effettivamente percepito indebitamente parte delle prestazioni assistenziali

afferenti ai lassi di tempo luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio

2010.

Al riguardo è utile

ribadire (cfr. consid. 2.7.) che è tenuto alla restituzione ogni

assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,

non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata

erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è

irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto

di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134

consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2

dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre

2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Pertanto

nella presente procedura risultano ininfluenti le argomentazioni ricorsuali

secondo cui la mancata comunicazione dell’attività del ricorrente sarebbe da

attribuire, da una parte, a precedenti esperienze di lavoro retribuito per le

quali gli era stato precisato che non vi era motivo di annunciare alcunché

all’USSI e, dall’altra, al fatto che i formulari trasmessi all’USSI sarebbero

stati compilati in maniera acritica e meccanica da un funzionario del __________,

il quale avrebbe operato senza istruirlo con precisione (cfr. doc. I; consid.

1.3

).

2.11

I ricorrenti

hanno invocato la perenzione del diritto alla restituzione della parte resistente.

Più

precisamente essi hanno fatto valere la perenzione assoluta per quanto concerne

il rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da luglio a dicembre

2005, rispettivamente la perenzione relativa per il periodo gennaio 2007 –

marzo 2010, ritenendo che al momento dell’emissione dell’ordine di restituzione

l’USSI disponesse da tempo delle necessarie informazioni per procedere alla

richiesta di rimborso (cfr. doc. I pag. 7-8).

In

proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in casu in

virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las (cfr. consid. 2.6.), il diritto di

esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo

amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,

dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

Il tenore

di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile

alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo

cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere

dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Visto che

il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello

dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata

sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia

anche al disposto della Laps.

In

particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002,

enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio

di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il

versamento.

A

quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997

nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI,

contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di

perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,

consid. 3a, pag. 433) che decorre dal momento in cui l'amministrazione poteva

ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

Si

tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine

di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA

39.2008.2

del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).

I termini

di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 111 V

135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N.

36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è

stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha

avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di

perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,

dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i

presupposti per una restituzione erano dati.

Riguardo

alle prestazioni periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità

periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione

non è stata versata (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2.,

pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.;

DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag.

130).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013 consid. 4.3.; STF

8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.2. e DTF 133 V 579.

2.12

Nella

presente fattispecie con l’ordine di restituzione del 17 agosto 2010 è stata

chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali versate nei periodi luglio

– dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 (cfr. consid. 1.1.).

Con

riferimento al termine assoluto di cinque anni previsto dall’art. 26 cpv. 2

Laps e ritenuto che ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 Reg.Las le prestazioni

assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al richiedente entro il

dieci di ogni mese, il termine di perenzione assoluta di cinque anni

risulterebbe spirato al più tardi per il mese di luglio 2005 il 9 luglio 2010 e

per il mese di agosto 2005 il 9 agosto 2010.

In

concreto, tuttavia, il TCA ritiene che il diritto dell’USSI di richiedere la

restituzione delle prestazioni assistenziali non fosse perento al momento

dell’emissione dell’ordine di restituzione del 17 agosto 2010, nemmeno in

relazione alle prestazioni versate più di cinque anni prima.

Ai sensi

dell’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo

un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è

determinante.

Riguardo

all’applicazione di un termine di perenzione più lungo nel caso di atto

punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più

lungo invece del termine di perenzione relativa di un anno cfr. DTF 113 V 256

segg.; U. Kieser, op cit., ad art. 25, n. 42).

E’ vero

che la Laps, in particolare l’art. 26, non contempla una regolamentazione

analoga all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

E’

altrettanto vero, però, che l’art. 36 cpv. 1 Laps, riguardante le disposizioni

penali e più specificatamente le contravvenzioni, enuncia che chi con

indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o

tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta; chi

contravviene all’obbligo di serbare il segreto; è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l’azione

penale.

Inoltre

giusta l’art. 97 CP:

" 1 L’azione penale si prescrive:

a. in trent’anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a

vita;

b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena

detentiva superiore a tre anni;

c. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena.”

Nel caso

di una contravvenzione per la quale viene comminata una multa, come

nell’ipotesi dell’art. 36 cpv. 1 Laps, l’azione penale si prescrive in sette

anni.

Tale

termine risulta, in ogni caso, più lungo di quelli previsti dagli art. 26 Laps

e 25 LPGA.

Secondo

questa Corte, dunque, l’art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo cui se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante, torna applicabile per

analogia nel caso di prestazioni Laps e assistenziali percepite indebitamente a

seguito di un reato penale soggette a restituzione.

Va, poi,

evidenziato che carente un giudizio penale, spetta pregiudizialmente agli

organi amministrativi competenti esaminare se il credito di risarcimento danni

derivi da un atto punibile e, quindi, valutare se è applicabile un termine di

perenzione più lungo rispetto ai termini di perenzione relativa (1 anno) e

assoluta (5 anni), di cui agli art. 25 LPGA e 26 Laps. Per applicare il termine

di perenzione più lungo previsto dal diritto penale, non è necessario che

l’autore dell’infrazione sia stato condannato, né l’amministrazione o il

giudice sono necessariamente tenuti ad attendere l’emanazione di un giudizio in

ambito penale (cfr. STF 8C_592/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5; DTF 113 V

256).

Nel caso

di specie tutto ben considerato perlomeno l’applicazione dell’art. 36 cpv. 1

Laps entra in considerazione – ciò permette quindi di lasciare aperta la

questione di sapere se in casu sono adempiuti o meno pure i presupposti della

truffa ai sensi dell’art. 146 CP.

In

effetti gli insorgenti con indicazioni incomplete o inveritiere, non

dichiarando di conseguire un determinato reddito tramite l’attività di

compravendita online, hanno ottenuto a torto delle prestazioni assistenziali.

Nel caso

della contravvenzione contemplata all’art. 36 cpv. 1 Laps, l’azione penale,

come visto sopra, si prescrive in sette anni.

Ritenuto

che tale termine di perenzione è più lungo di quello di cinque anni previsto

dall’art. 26 Laps, il diritto dell’USSI di richiedere le prestazioni

assistenziali non risulta perento neppure per i mesi di luglio e agosto 2005.

2.13

Dal profilo

del termine di perenzione relativa dalle carte processuali emerge che l’USSI è

venuto a conoscenza dell’attività di compravendita svolta da RI 1 nel mese di luglio

2009.

(cfr. doc. 160; 158).

In

effetti l’amministrazione, in uno scritto del 28 luglio 2009, con cui ha

chiesto ai ricorrenti di trasmettere della documentazione relativa, tra l’altro,

alle transazioni effettuate su siti di aste online dal gennaio 2004, ha precisato che il 17 luglio 2009 aveva avuto luogo un colloquio presso gli uffici del __________

durante il quale avevano discusso della loro situazione finanziaria in

relazione soprattutto all’attività di compravendita online di prodotti

informatici mai segnalato all’USSI (cfr. doc. 158).

L’ordine

di restituzione relativo alle prestazioni assistenziali da luglio a dicembre

2005.

e da gennaio 2007 a luglio 2010 è poi stato emesso il 17 agosto 2010.

Il

provvedimento del 17 agosto 2010 risale, dunque, a più di un anno dopo la

scoperta dello svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività lucrativa

online.

Al

riguardo giova, tuttavia, rilevare che l’Alta Corte in una sentenza 8C_64/2011

del 7 novembre 2011 consid. 3.2. ha precisato che:

“(…)

Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti

indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si

rivela ancora incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro

un termine adeguato. In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione

viene fatto risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno

ragionevolmente esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria

conoscenza in modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il

termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli

atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni

(consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in

SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4

maggio 2009 consid. 4.1.1).”.

Di regola

per esperire i necessari accertamenti viene considerato adeguato un termine di 4

mesi (cfr. C 24/02 dell’11 febbraio 2004 consid. 3.2 = DLA 2004 N. 31 pag.

285).

Nella

sentenza 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 l’Alta Corte ha confermato il giudizio

cantonale che ha ritenuto adeguato, per l’organo esecutivo responsabile della

protezione civile, un termine di due mesi per determinare la somma delle

indennità di perdita di guadagno (IPG).

Inoltre

con giudizio 38.2013.20 dell’11 settembre 2013 il TCA, alla luce della semplicità

di quel caso in esame - di fatto si trattava unicamente di calcolare quanti

mesi di lavoro l’assicurato aveva svolto entro il termine quadro di

contribuzione -, ha ritenuto che gli accertamenti necessari alla Cassa per

verificare l’esistenza di un obbligo di restituzione delle indennità di

disoccupazione percepite a torto a causa del mancato compimento del periodo di

contribuzione minimo avrebbe richiesto non più di 30 giorni.

Pertanto,

in casu, considerato che l’ordine di restituzione è stato emesso dall’USSI il 17

agosto 2010, ossia poco più di tredici mesi dopo la scoperta dell’attività

lucrativa svolta dal ricorrente, occorre ritenere, senza che si riveli

necessario esperire ulteriori indagini, che un lasso di tempo di poco più di un

mese e mezzo (inizio luglio 2009 – 18 agosto 2009) per acquisire la necessaria

conoscenza dei fatti essenziali (periodi di attività, entità delle

entrate) in modo tale da

potere esercitare il diritto alla restituzione risulta, in ogni caso,

ragionevole e adeguato (in proposito cfr. STCA 42.2009.5 del 5 maggio 2010

consid. 2.6. confermata dalla STF 9C_497/2010 del 26 agosto 2011 consid. 5.5.).

Il

termine di perenzione di un anno ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps nella

fattispecie è così iniziato a decorrere, al più presto, per le prestazioni già

versate a quel momento (cfr. consid. 2.11.) il 18 agosto 2009.

In simili

condizioni, allorché l’USSI ha emesso la decisione del 17 agosto 2010 il

diritto alla restituzione delle prestazioni che i ricorrenti hanno

indebitamente percepito da luglio a dicembre 2005 e da gennaio 2007 a luglio 2010 non era, dunque, ancora perento già applicando il termine di perenzione relativa

di un anno di cui all’art. 26 cpv. 2 Laps.

2.14

Occorre ora

stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 64'535.80 sia corretto.

L’amministrazione

ha determinato tale ammontare fondandosi sugli introiti percepiti dagli

insorgenti nel periodo luglio-dicembre 2005, pari a fr. 7'000.--, e nell’arco

di tempo gennaio 2007 – marzo 2010, corrispondenti a fr. 77'109.70 (cfr. doc.

A), conteggiati sulla base dei dati emergenti dalle tabelle messe a

disposizione da __________ (cfr. doc. 65-155, 157; 20-21; 173)

Come

visto sopra, i ricorrenti non hanno contestato l’entità in quanto tale delle

entrate connesse all’attività svolta online, limitandosi a censurare il fatto

che l’USSI le abbia considerate integralmente senza prima dedurre le relative

spese (cfr. doc. I).

Al

riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni

sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio

(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;

STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57

pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire

d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Giova, in

ogni caso, rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994

pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26

consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234

consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pag. 5 ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in

relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg.

(3)).

Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances

sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

L’amministrazione, a più riprese - nell’ottobre 2011, nel febbraio e

nel settembre 2012 (cfr. doc. 19, 11), ha dato ai ricorrenti la possibilità di

menzionare e debitamente comprovare gli asseriti costi che i medesimi avrebbero

dovuto sostenere.

Gli

insorgenti, tuttavia, non hanno proceduto in tal senso, asserendo che la

ricostruzione precisa delle operazioni eseguite online non risultava agevole a

causa, tra l’altro, del decesso di una persona coinvolta in tale attività, dei

numerosi pagamenti in contanti e della difficoltà nel reperire la documentazione

contabile dei diversi rivenditori di materiale informatico (cfr. doc. 16).

Anche

pendente causa questa Corte ha invitato la parte ricorrente a dettagliare e

comprovare le spese che RI 1 avrebbe sostenuto in relazione all’attività di

compravendita online nei periodi luglio - dicembre 2005 e gennaio 2007 – marzo

2010.

(cfr. doc. IX).

Il

patrocinatore degli insorgenti ha prodotto un elenco allestito dalla __________

degli acquisti effettuati dal ricorrente presso di loro riferiti a pezzi di

ricambio dal novembre 2009 al gennaio 2011 (cfr. doc. XII; F2).

Considerato,

da un lato, che l’insorgente trattava online la compravendita di materiale

informatico (cfr. doc. 165; 173) e che davanti al Procuratore Pubblico il 26

luglio 2011 ha indicato di aver acquistato materiale per le riparazioni presso

la __________ (cfr. doc. 173), dall’altro, che la __________ si occupa del commercio

di sistemi informatici, singoli componenti ed apparecchiature per l’intrattenimento

Assemblaggio di sistemi informatici secondo le esigenze dei clienti (cfr. __________),

il TCA ritiene che vada tenuto conto dei costi sostenuti e comprovati presso __________

per il periodo dal 7 novembre 2009 al 13 marzo 2010 di complessivi fr. 423.40

(fr. 69.80 il 7 novembre 2009 + fr. 129.80 il 12 novembre 2009 + fr. 39.80 l’8

dicembre 2009 + fr. 40.60 il 22 dicembre 2009+ fr. 59.90 l’11 febbraio 2010 +

fr. 14.90 il 18 febbraio 2010 + fr. 68.60 il 3 marzo 2010; cfr. doc. F2).

Per

quanto riguarda gli acquisti di materiale precedenti al novembre 2009, per

contro, siccome le fatture sono archiviate in forma cartacea, la __________ può

risalire agli stessi unicamente con il relativo numero di fattura (cfr. doc.

F1).

Il

ricorrente però ha dichiarato di non aver conservato i numeri di fattura (cfr.

doc. XII).

Ne

discende che i costi eventualmente sostenuti prima del novembre 2009 non

possono essere considerati.

Non

risulta, poi, rilevante la lista __________ inviata al TCA, in quanto si

riferisce a un periodo - agosto 2010-luglio 2011 (cfr. doc. F3) - posteriore a

quelli determinanti in concreto.

Nessuno

altro costo è stato infine sostanziato.

Di

conseguenza, in primo luogo, ritenuta l’assenza di puntuali censure formulate

dai ricorrenti in merito all’entità delle entrate connesse all’attività online,

il TCA non ha motivo di dubitare della correttezza degli importi di fr.

7'000.-- per il periodo luglio-dicembre 2005 e di fr. 77'109.70 per l’arco di

tempo gennaio 2007 – marzo 2010, considerati dall’USSI (cfr. doc. A).

In

secondo luogo, deve essere comunque tenuto conto delle spese effettuate presso __________

dal 7 novembre 2009 al 13 marzo 2010 per complessivi fr. 423.40 (cfr. doc. F2).

2.15

Gli insorgenti

hanno chiesto di ordinare un perizia contabile sull’utile conseguito mediante

l’attività di compravendita online, di richiamare dall’USSI il loro intero

incarto, rispettivamente dal Ministero Pubblico dell’intero incarto riguardante

RI 1 (cfr. doc. I pag. 12).

In

proposito va evidenziato che l’incarto completo dell’USSI risulta agli atti

(cfr. Fascicoli 1, 2, 3, 4, 5/1 e 5/2).

I

ricorrenti hanno, inoltre, chiesto la loro audizione al fine di dimostrare

l’esatta dinamica dei fatti e che non vi sono omissioni a loro imputabili nella

ricerca di prove a sostegno delle loro argomentazioni (cfr. doc. VII; XII).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel campo

di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid.

3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

Il principio di pubblicità non implica la

pretesa a che determinati mezzi di prova siano assunti pubblicamente e in

presenza delle parti (cfr. STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, i ricorrenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il

proprio punto di vista sulle risultanze probatorie.

Essi hanno

chiesto l’assunzione di una nuova prova, ossia il loro interrogatorio al fine

di acclarare ulteriormente i fatti (cfr. doc. VII).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16.

gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.;

SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;

STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

concreto, considerato che i documenti già presenti all’inserto, come pure i

principi vigenti per quanto concerne la restituzione di prestazioni

assistenziali percepite indebitamente (cfr. consid. 2.7.; 2.9.) consentono al

TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione

delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai

fini del giudizio.

In particolare

la perizia contabile si rivela irrilevante nella misura in cui, da una parte, i

ricorrenti non hanno contestato l’entità in quanto tale delle entrate connesse

all’attività online considerata dall’amministrazione (cfr. consid. 2.8; 2.14.),

dall’altra, la stessa non potrebbe in ogni caso sostanziare le spese sostenute

dall’insorgente, siccome il medesimo non ha conservato le eventuali relative

prove (cfr. consid. 2.14.).

Il

richiamo dal Ministero Pubblico dell’incarto afferente a RI 1 non permetterebbe

poi a questa Corte di giungere a una soluzione differente ritenuto che i

documenti rilevanti dell’incarto penale con data fino al 2011 sono già agli

atti del presente incarto (cfr. doc. 163-177: verbali d’interrogatorio dei

ricorrenti del 16 luglio 2011 da parte del Procuratore Pubblico) e che non

risulta che a livello penale siano stati compiuti atti successivi (cfr. consid.

2.1

).

Di

conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente la perizia contabile, il

richiamo dell’incarto concernente RI 1 dal Ministero Pubblico, nonché la loro

personale audizione deve essere respinta.

2.16

Alla luce di

tutto quanto esposto, gli atti vanno rinviati all’USSI perché determini

nuovamente la somma di prestazioni assistenziali percepita indebitamente dai

ricorrenti nei periodi luglio-dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 da

restituire.

A tal

fine l’amministrazione effettuerà dei nuovi conteggi relativi a ciascun anno in

questione (luglio – dicembre 2005; gennaio-dicembre 2007; gennaio-dicembre

2008; gennaio-dicembre 2009, gennaio-luglio 2010) tenendo conto, da una parte,

quali entrate ottenute dall’attività lucrativa svolta online dall’insorgente dell’importo

di fr. 7'000.-- per il periodo luglio-dicembre 2005 e dell’ammontare globale di

fr. 77'109.70 per l’arco di tempo gennaio 2007 – marzo 2010 (cfr. consid.

2.14

; per le somme specifiche relative a ogni singolo anno 2007, 2008, 2009 e

da gennaio a luglio 2010 cfr. doc. 181: ordine di restituzione del 17 agosto

2010), dall’altra, delle spese risultanti dall’elenco della __________ rilevanti

per il caso di specie, ossia quelle sostenute dal 7 novembre 2009 al 13 marzo

2010.

(fr. 69.80 il 7 novembre 2009 + fr. 129.80 il 12 novembre 2009 + fr. 39.80

l’8 dicembre 2009 + fr. 40.60 il 22 dicembre 2009+ fr. 59.90 l’11 febbraio 2010

+ fr. 14.90 il 18 febbraio 2010 + fr. 68.60 il 3 marzo 2010; cfr. doc. F2;

consid. 2.14.).

2.17

Parzialmente

vincente in causa, i ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno diritto

all’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI

(cfr. 30 Lptca).

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di

ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) relativa alla parte per la

quale gli insorgenti sono vincenti in causa è divenuta priva di oggetto (cfr.

STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008

consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6).

2.18

Per la parte

del ricorso in cui sono soccombenti, i ricorrenti possono, invece, di principio

essere posti al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempiano le

relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

La

domanda degli insorgenti di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere,

infatti, intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la

procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio

gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art. 2

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del

15.

marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio

2011.

pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non

dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di

patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità

giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

In

concreto gli insorgenti, che peraltro hanno postulato la concessione del

gratuito patrocinio soltanto nelle motivazioni del ricorso (cfr. doc. I pag.

8-9), ma non hanno esplicitato la loro richiesta nel petitum (cfr. doc. I pag.

10-11), non hanno allegato documentazione alcuna a sostegno delle loro spese e

dei loro redditi.

In

effetti la parte ricorrente, nonostante avesse indicato di trasmettere il

certificato municipale non appena lo stesso fosse stato preavvisato

favorevolmente dal Municipio del Comune di __________ (cfr. doc. I pag. 9),

nemmeno ha inviato il formulario ufficiale.

In

simili condizioni, non avendo comprovato la propria reale situazione

finanziaria, gli insorgenti non possono essere ritenuti indigenti.

Non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI

per determinare nuovamente, tenendo conto di quanto indicato ai consid. 2.14.;

2.16., l’importo di prestazioni assistenziali versate agli insorgenti nei

periodi luglio-dicembre 2009 e gennaio 2007-luglio 2010 da restituire.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà ai ricorrenti l’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA

compresa).

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva

di oggetto, è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster