42.2013.2
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
24 febbraio 2014Italiano55 min
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Numero d'incarto:
42.2013.2
Data decisione, Autorità:
24.02.2014, TCA
Titolo:
Ordine di restit.AS.Emersi redd.non dichiar.conseguiti da attiv.di compravendita online.Term.assol.di perenz.(5 anni) spirato per 7+8/05 quando 17.8.2010 chiesto restit.In casu però term.+lungo: percepito indeb.AS a seguito reato penale.Term.perenz.1 anno non spirato.Tener conto di spese comprovate
GRATUITO PATROCINIO
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
REDDITO COMPUTABILE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE PROCESSUALE
RIPETIBILI
TERMINE DI PRESCRIZIONE
art. 97 CPS
art. 2 agg. 3 LAG
art. 6 cpv. 1 let. a LAPS
art. 26 LAPS
art. 18 LAS
art. 22 LAS
art. 36 LAS
art. 67 agg. 68 LAS
art. 25 cpv. 2 LPGA
art. 28 cpv. 2 LPTCA
art. 30 LPTCA
art. 17 LT
Raccomandata
Incarto n.
42.2013.2
rs
Lugano
24 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 febbraio 2013
di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 9 gennaio
2013 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. L’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), il 17 agosto 2010, ha emesso nei confronti di RI 1 e RI 2 un ordine di restituzione della somma complessiva di fr.
66'058.15 corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite indebitamente
nei periodi luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010, in quanto sono emersi dei redditi non dichiarati conseguiti mediante un’attività lucrativa di
compravendita online di prodotti elettronici/informatici (cfr. oc. 181).
1.2. Con
decisione su reclamo del 9 gennaio 2013 (cfr. doc. A) l’USSI ha ridotto
l’importo da restituire a fr. 64'535.80, con la seguente motivazione:
"
(…)
G.
In concreto il reclamante
ha conseguito un reddito per la propria attività di compravendita via internet.
L’amministrazione ha accertato tale reddito in base ai dati dell’operatore
interessato (“__________”) ed ha stabilito il guadagno dell’attività del reclamante,
calcolando la differenza fra gli importi degli acquisti di materiale online da
parte sua e gli importi delle relative vendite. Il reclamante non contesta
l’importo conseguito con le compravendite ma indica che, oltre al costo di
acquisto del materiale, l’USSI doveva considerare e dedurre ulteriori spese a
riduzione dell’utile, il quale sarebbe dunque minore rispetto a quanto
stabilito dall’amministrazione.
H.
Si osserva che il reclamante,
malgrado ripetute richieste, non ha comprovato le presunte spese da lui asserite,
risulta quindi che nel periodo dal 1 luglio al 31.12.2005 egli ha conseguito un
guadagno di CHF 7'000.-- e nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 marzo 2010 un
guadagno di CHF 77'109.70.
Per le prestazioni del periodo
settembre 2009 – febbraio 2010 la decisione impugnata ha considerato un
ulteriore ricevimento indebito di prestazioni di assistenza di CHF 1'522.35 on
riferimento alle indennità di disoccupazione riconosciute al sig. RI 1.
Il rimborso delle
prestazioni del periodo settembre 2009-febbario 2010 è però già stabilito nel
calcolo del rimborso per il periodo 1.1.2007-31.3.2010 (totale 2 della
decisione 17.8.2010). non si giustifica la restituzione di CHF 1'522.35.
L’importo corretto da
restituire è quindi di CHF 64'535.80.
La decisione impugnata
viene in tal senso corretta.” (Doc. A)
1.3. Contro la
decisione su reclamo del 9 gennaio 2013 RI 1 e RI 2, patrocinati dall’avv. RA 1,
hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto, in via
principale, l’annullamento del provvedimento in questione e in via subordinata,
oltre all’annullamento dello stesso, il rinvio degli atti all’amministrazione
affinché, una volta appurato il reddito effettivo percepito dal ricorrente,
emetta una nuova decisione.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali gli insorgenti hanno segnatamente
addotto che l’USSI ha fondato la propria richiesta di restituzione sul totale
lordo della cifra d’affari dell’attività di compravendita effettuata in
internet quando invece dallo stesso devono essere dedotte le spese assunte dal
ricorrente, ossia deve essere tenuto conto, ai fini del calcolo delle
prestazioni assistenziali, unicamente dell’utile conseguito.
Al
riguardo gli insorgenti hanno precisato che i guadagni di fr. 7'000.--,
rispettivamente di fr. 77'109.70 considerati dall’amministrazione sono
destituiti di ogni fondamento e che l’utile conseguito è pari a fr.
7'000.--/9’000.--.
Fatti
I
medesimi hanno poi affermato che gli importi computati dall’USSI sono privi di
logica se si pensa che nella compravendita un ricarico del 10-15% del prezzo di
vendita rispetto al prezzo d’acquisto costituisce il margine di guadagno medio.
Essi
lamentano, altresì, il fatto che l’amministrazione non abbia compiuto alcun
accertamento supplementare, tanto meno peritale.
I
ricorrenti hanno rilevato che in sede di interrogatorio del 26 luglio 2011,
contestuale alla procedura penale pendente, RI 1 ha contestato i guadagni
ipotizzati dal Procuratore Pubblico siccome eccessivi e non comprensivi del
calcolo delle spese assunte, puntualizzando che la mancata comunicazione della
sua attività fosse da attribuire, da una parte, a precedenti esperienze di
lavoro retribuito per le quali gli era stato precisato che non vi era motivo di
annunciare alcunché all’USSI e, dall’altra, al fatto che i formulari trasmessi
all’USSI sarebbero stati compilati in maniera acritica e meccanica da un
funzionario del __________, il quale avrebbe operato senza istruirlo con precisione.
Inoltre
gli insorgenti hanno fatto valere che il diritto alla restituzione delle
prestazioni percepite dal 1° luglio al 31 dicembre 2005 sarebbe senz’altro
perento da tempo.
A mente
dei medesimi anche il diritto di richiedere il rimborso delle prestazioni
relativa al periodo 1° gennaio 2007 – 31 marzo 2010 sarebbe perento, ritenendo
che al momento dell’emissione dell’ordine di restituzione l’amministrazione
disponesse già da tempo delle necessarie informazioni per procedere alla
relativa emanazione (cfr. doc. I).
1.4. L’USSI, in
risposta, ha chiesto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. Il 15 aprile
2013 l’avv. RA 1, per conto dei propri assistiti, ha chiesto l’audizione dei
medesimi sui fatti oggetto del ricorso al fine di dimostrare l’esatta dinamica
dei fatti, nonché l’assenza di omissioni a loro imputabili nella ricerca delle
prove a sostegno della loro impugnativa in ragione delle difficoltà oggettive della
situazione di fatto e della scomparsa di persone al corrente della fattispecie
(cfr. doc. VII).
1.6. Pendente
causa il TCA, alla luce delle contestazioni sollevate in sede ricorsuale, ha
invitato gli insorgenti, tramite il loro patrocinatore, a voler dettagliare e
comprovare le spese che RI 1 avrebbe sostenuto in relazione all’attività di
compravendita online nei periodi luglio - dicembre 2005 e gennaio 2007 – marzo
2010 (cfr. doc. IX).
La parte
ricorrente, il 27 maggio 2013, ha trasmesso alcuni documenti e (cfr. doc. F1-3)
ha risposto come segue:
"
(…) trasmetto copia dell’elenco nominale degli
acquisti compiuti dal Signor RI 1 presso la __________ (la cui fatturazione è
centralizzata a __________) riferiti ai pezzi di ricambio che il mio patrocinato
utilizzava per riparare il materiale informatico acquistato non funzionante o
difettoso e poi rivenduto riparato.
Come può rilevare dal
contenuto dell’e-mail di accompagnamento, una ricerca nominale presso tale
rivenditore è possibile solo per gli acquisti compiuti dopo il 2 novembre 2009.
Per gli acquisti precedenti serve il numero di fattura che il Signor RI 1 non
ha però conservato.
Agli atti del procedimento
penale si trova inoltre l’elenco delle transazioni __________ che le allego
pure in copia, riferite anch’esse all’acquisto di materiale di riparazione dei
computer che il mio patrocinato acquistava non funzionanti o difettosi e
riparava per poi rivendere.
Da tempo il Signor RI 1 ha
tentato di ricostruire documentalmente gli acquisti compiuti del materiale
informatico e dei pezzi di ricambio. Purtroppo invano.
Alla luce di tali elementi
non si può però negare con ragion di logica che il materiale informatico sia
stato acquistato e riparato prima di essere venduto.
In tal contesto, la
mancanza di tutti i giustificativi di tali acquisti non può costituire un
pregiudizio per il mio patrocinato. Le sue dichiarazioni in merito all’utile
conseguito vano quindi ritenute plausibili e in tal senso ribadisco la
richiesta dei ricorrenti di essere interrogati personalmente prima dell’emanazione
della decisione.” (Doc. XII)
1.7. Il 10 giugno
2013 l’USSI ha preso posizione in merito all’esito dell’accertamento esperito
da questa Corte, osservando che la documentazione prodotta dalla parte
ricorrente non giustifica una diversa valutazione della fattispecie e
riconfermando i fatti e le motivazioni della decisione impugnata.
L’amministrazione,
al riguardo, ha rilevato:
"
(…)
Le indicazioni fornite dal
sig. RI 1 in merito alle spese sostenute (allegati F1-3) non dimostrano delle
spese relative al reddito considerato. Inoltre non riguardano, se non in misura
esigua, il periodo di reddito preso in considerazione nell’ordine di
restituzione, bensì successivo.
(…)” (Doc. XIV)
1.8. Il doc. XIV
è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. Con il
ricorso l’avv. RA 1, a nome e per conto degli insorgenti, ha chiesto di
sospendere la presente procedura fino all’esito della vertenza penale a carico
di RI 1.
In
effetti l’USSI, tramite il proprio Ispettorato, il 17 agosto 2010 ha inoltrato al Ministero Pubblico una denuncia penale nei confronti di RI 1 e RI 2, indicando
di avere fondati motivi per ritenere che questi ultimi si siano resi colpevoli
perlomeno di ripetuta truffa ai danni dell’amministrazione, omettendo di
indicare i reali mezzi patrimoniali di cui beneficiavano per il loro
mantenimento, in particolare conseguiti tramite un’attività lucrativa online
(cfr. doc. 178).
Per costante
giurisprudenza federale, la sospensione della procedura davanti al giudice
delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29
cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si
tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di
statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone di un certo
margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo
restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri
interessi (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio
2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73
consid. 4.1 [B 143/05]).
In
concreto la richiesta di sospensione della causa diviene priva d'oggetto con
l'emanazione del presente giudizio (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010;
STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2.).
Giova, in
ogni caso, evidenziare che da un messaggio di posta elettronica del 30 marzo
2012 dell’ispettrice USSI, __________, al giurista dell’amministrazione, avv. __________
si evince, da un lato, che, per quanto concerne la vertenza pendente al
Ministero Pubblico, il Procuratore Pubblico, __________, che ha sentito i
ricorrenti individualmente il 26 luglio 2011 (cfr. doc. 163; 169) era in attesa
di informazioni da parte dell’USSI. Dall’altro, che quindi l’ispettrice
auspicava l’emanazione della decisione su reclamo (relativamente alla procedura
di restituzione delle prestazioni assistenziali) per poi, una volta cresciuta
in giudicato, inoltrarne una copia al Procuratore Pubblico (cfr. doc. 18).
In un
ulteriore messaggio di posta elettronica del 8 novembre 2012 __________ ha
nuovamente ricordato all’avv. __________ di consegnarle una copia della
decisione su reclamo per poterla trasmettere al Procuratore pubblico (cfr. doc.
7).
Da informazioni
assunte il 6 febbraio 2014 dal TCA presso l’Ispettorato USSI risulta d’altronde
che l’amministrazione non ha più ricevuto alcuna comunicazione da parte del
Ministero Pubblico.
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se i ricorrenti devono o meno restituire
l’ammontare di fr. 64'535.80 corrispondenti a prestazioni assistenziali
percepite nei periodi luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.LAS esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
LAS e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento), il 12 gennaio 2005, sentito il parere dell’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento e della Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato
il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del
sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le altre prestazioni
sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni
attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un
adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto
dall’art. 19 della LAS -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la soglia di
intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.--
100.--
1060.--
Considerandi
2.
persone
1469.
--
100.
--
1569.
--
3.
persone
1786.
--
100.
--
1886.
--
4.
persone
2054.
--
100.
--
2154.
--
5.
persone
2323.
--
100.
--
2423.
--
6.
persone
2592.
--
100.
--
2692.
--
7.
persone
2861.
--
100.
--
2961.
--
Per
ogni persona supplementare
+
269.
--
-
+
269.
--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS):
per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246)
Gli
importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per gli anni 2006, 2007,
2008, 2009 e 2010 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2006 in BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag. 33-34;
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2007;
BU 3/2007 del 23 gennaio 2007, pag. 27-28; Direttive riguardanti gli importo
delle prestazioni assistenziali per il 2008; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008,
pag. 30, 31; BU 13/2010 del 26 febbraio 2010 pag. 82-83).
2.5
L’art.
67.
Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
1Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare
ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto
d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”
Giusta l’art. 68 Las,
afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
1L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione,
la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
2L’assistito è tenuto a segnalare
tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento
di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati
fuori del luogo di domicilio.”
2.6
Per quanto concerne le
prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps.”
Ai sensi
dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni
prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a
emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
2.7
Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato
sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del
20.
ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.6.).
2.8
A
motivazione dell’ordine di restituzione del 17 agosto 2010 relativo ai periodi
luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 l’USSI ha posto il fatto
che nei lassi di tempo menzionati i ricorrenti hanno conseguito tramite
l’attività di compravendita svolta online da RI 1 dei redditi non dichiarati
all’amministrazione al momento dei conteggi volti alla determinazione
dell’ammontare delle prestazioni assistenziali per i periodi in questione (cfr.
doc. A; 181).
Dalla documentazione
agli atti emerge che il ricorrente nei periodi determinanti ha effettivamente
esercitato un’attività lucrativa online, come risulta dalle tabelle relative
alle vendite effettuate dal medesimo su __________ (cfr. doc. 157; 65-155;
20-21).
Del resto
dal verbale di interrogatorio del 26 luglio 2011 da parte del Procuratore
Pubblico, __________, si evince che RI 2 ha dichiarato di essere al corrente
che il marito, RI 1, acquistava e vendeva materiale informatico su aste online
(cfr. doc. 165).
Inoltre
dall’ulteriore verbale del 26 luglio 2011 relativo all’interrogatorio del
ricorrente da parte del Procuratore Pubblico risulta che:
"
(…)
Prendo atto che dagli
accertamenti esperiti emerge che nel periodo 2001-2010 ho svolto un’attività
indipendente di compravendita di beni via internet.
Può quantificare a grandi
linee a quanto ammontava nel sopraccitato periodo il suo reddito netto
risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto
della merce?
ADR che per tutto il
periodo in esame non penso di avere guadagnato più di CHF 20’000/25'000
complessivi. Preciso che quanto acquistavo era spesso materiale che dovevo
prima di tutto riparare o comunque aggiungervi pezzi: palese dunque che il
netto reale deve poter tener conto delle spese da me sostenute per acquistare
questi pezzi. E’ per questo che già a suo tempo avevo contestato le cifre che
l’USSI aveva ricavato da __________, non contestando comunque tanto il
conseguimento, di reddito, quanto la reale entità.
(…)
Il PP mi fa prendere atto
che per soli acquisti/vendite via __________ avrei conseguito un reddito 2005
pari a CHF 14'139.--, subito una perdita 2006 pari a CHF 6'136.--, un guadagno
netto 2007 per CHF 7'580, ma soprattutto un reddito 2008 non dichiarato pari a
CHF 57'626.--, mentre per il periodo gennaio-settembre 2009 il mio guadagno già
era di CHF 11'112.--. Cosa ho da dire in proposito?
ADR che ne prendo atto. In
realtà è sbagliato considerare a differenza di acquisti e vendite su __________
come una modalità per dedurre il mio guadagno netto. Come ho già riferito,
mancano le spese da me assunte per le necessarie riparazioni o i potenziamenti
degli apparecchi, rispettivamente l’acquisto a contanti di altri beni poi
venduti su __________. Non ho tenuto le ricevute del __________, ma presso __________
ho un conto e dovrebbe essere possibile risalire quanto meno ai miei acquisti
per materiale impiegato per le riparazioni o comunque venduto online.
(…)
Il PP mi contesta che
nella mia lettera 30.04.2010 all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
ho dichiarato che le transazioni relative alle compravendite transitavano unicamente
sulla relazione CCP __________. Conferma tale dichiarazione?
ADR che confermo che l’unica
relazione impiegata per questa mia attività era questo CCP.
Si può dunque dire che non
vi erano altri conti adibiti all’incasso delle vendite online, risp. ai pagamenti
degli acquisti online?
ADR che non vi erano altre
relazioni d’appoggio.
Ha un conto __________ o
simile con saldo attivo?
ADR che ho in effetti un
conto __________ ma che non uso realmente e che non dovrebbe presentare un
saldo attivo: forse ci potrebbero essere CHF 150.--. Il conto __________ lo uso
in realtà per ricaricare il mio conto per un servizio __________: Non ho altre
relazioni del genere.
Le capitava anche di
incassare denaro in contante?
ADR che qualche volta ho
ricevuto anche pagamenti in contanti. E’ capitato che dei clienti venissero a
ritirare il materiale acquistato pagando cash.
Se sì, dove depositava
successivamente tale denaro?
ADR che non depositavo
quei pagamenti ma li tenevo a mia disposizione in contanti.
Per la sua attività faceva
capo anche ad altri siti internet oltre a quello di “__________”?
ADR che su __________ ho
fatto pochi acquisti per materiale che non riuscivo a reperire altrimenti e per
un faro della mia macchina che altrimenti mi sarebbe costato troppo. Visto che
per operare su __________ occorre disporre di carte di credito, non mi appoggio
realmente a questa piattaforma. Escludo di aver proceduto a vendite __________.
Non ho operato presso altri siti di aste online.
Svolgeva pure la sua
attività tramite la pubblicazione di annunci su giornali? Se sì quali?
ADR che ho proceduto a
qualche pubblicazione di __________ ma le mie offerte non sono andate a buon
fine. Sarà stato una decina di anni fa. Non ho mai fatto pubblicare annunci su __________
e su altri giornali.
(…)” (Doc. 171-174)
Gli
insorgenti, infine, non hanno contestato in sede ricorsuale, né rispondendo
alla richiesta di questa Corte del 6 maggio 2013 di aver ottenuto delle entrate
dall’attività di compravendita svolta online, limitandosi ad affermare che gli
importi considerati dall’USSI (fr. 7'000.-- dal 1° luglio al 31 dicembre 2005 e
fr. 77'109.70 dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2010; cfr. doc. A)
corrisponderebbero agli incassi lordi senza deduzione delle spese (cfr. doc. I;
IX; XII).
2.9
Nell’ambito
dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il
principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale
principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005
pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005,
aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha
rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è
possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona
non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite
un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente
assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore
professionale.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
"
(...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale
interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e
quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno
sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in
tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente
cantonale preposto ed è sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di
intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione
critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il
patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare
attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o
privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di
mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,
indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle
prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e
rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella
determinazione dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo alla funzione
delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C.
Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.10
Nella
concreta evenienza sulla base del principio di sussidiarietà i ricorrenti, per
far fronte alle proprie spese primarie, avrebbero dovuto utilizzare
prioritariamente gli introiti connessi all’attività lucrativa svolta online dal
marito, rispetto alle prestazioni assistenziali.
Va,
inoltre, considerato che giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art. 22
Las rinvia e che regolamenta il reddito computabile, quest’ultimo è costituito,
segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del
21.
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.
L’art. 17
LT prevede che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa
commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera
professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Nei
periodi luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 la situazione
finanziaria degli insorgenti, avendo gli stessi beneficiato di guadagni
conseguiti online ma avendo omesso di annunciare tali entrate all’USSI senza
indugio, era differente rispetto a quanto a conoscenza dell’USSI al momento in
cui ha allestito i conteggi relativi a tali archi di tempo.
Nella
fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale
(cfr. consid. 2.7.).
In
effetti nel luglio 2009, quando l’USSI ha saputo dell’attività di compravendita
svolta online dal ricorrente (cfr. doc. 160; 158), sono emersi dei fatti nuovi
atti a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali
delle prestazioni assistenziali.
E’ quindi
evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base
alle loro effettive entrate.
Di
conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno
effettivamente percepito indebitamente parte delle prestazioni assistenziali
afferenti ai lassi di tempo luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio
2010.
Al riguardo è utile
ribadire (cfr. consid. 2.7.) che è tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,
non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata
erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di
ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è
irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha
ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto
di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134
consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2
dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre
2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Pertanto
nella presente procedura risultano ininfluenti le argomentazioni ricorsuali
secondo cui la mancata comunicazione dell’attività del ricorrente sarebbe da
attribuire, da una parte, a precedenti esperienze di lavoro retribuito per le
quali gli era stato precisato che non vi era motivo di annunciare alcunché
all’USSI e, dall’altra, al fatto che i formulari trasmessi all’USSI sarebbero
stati compilati in maniera acritica e meccanica da un funzionario del __________,
il quale avrebbe operato senza istruirlo con precisione (cfr. doc. I; consid.
1.3
).
2.11
I ricorrenti
hanno invocato la perenzione del diritto alla restituzione della parte resistente.
Più
precisamente essi hanno fatto valere la perenzione assoluta per quanto concerne
il rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da luglio a dicembre
2005, rispettivamente la perenzione relativa per il periodo gennaio 2007 –
marzo 2010, ritenendo che al momento dell’emissione dell’ordine di restituzione
l’USSI disponesse da tempo delle necessarie informazioni per procedere alla
richiesta di rimborso (cfr. doc. I pag. 7-8).
In
proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in casu in
virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las (cfr. consid. 2.6.), il diritto di
esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo
amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
Il tenore
di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo
cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere
dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Visto che
il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello
dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata
sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia
anche al disposto della Laps.
In
particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002,
enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio
di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il
versamento.
A
quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997
nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI,
contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di
perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,
consid. 3a, pag. 433) che decorre dal momento in cui l'amministrazione poteva
ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
Si
tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine
di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA
39.2008.2
del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).
I termini
di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d’ufficio (cfr. STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 111 V
135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N.
36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
In una
sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è
stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha
avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di
perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,
dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i
presupposti per una restituzione erano dati.
Riguardo
alle prestazioni periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità
periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione
non è stata versata (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2.,
pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.;
DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag.
130).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013 consid. 4.3.; STF
8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.2. e DTF 133 V 579.
2.12
Nella
presente fattispecie con l’ordine di restituzione del 17 agosto 2010 è stata
chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali versate nei periodi luglio
– dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 (cfr. consid. 1.1.).
Con
riferimento al termine assoluto di cinque anni previsto dall’art. 26 cpv. 2
Laps e ritenuto che ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 Reg.Las le prestazioni
assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al richiedente entro il
dieci di ogni mese, il termine di perenzione assoluta di cinque anni
risulterebbe spirato al più tardi per il mese di luglio 2005 il 9 luglio 2010 e
per il mese di agosto 2005 il 9 agosto 2010.
In
concreto, tuttavia, il TCA ritiene che il diritto dell’USSI di richiedere la
restituzione delle prestazioni assistenziali non fosse perento al momento
dell’emissione dell’ordine di restituzione del 17 agosto 2010, nemmeno in
relazione alle prestazioni versate più di cinque anni prima.
Ai sensi
dell’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo
un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è
determinante.
Riguardo
all’applicazione di un termine di perenzione più lungo nel caso di atto
punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più
lungo invece del termine di perenzione relativa di un anno cfr. DTF 113 V 256
segg.; U. Kieser, op cit., ad art. 25, n. 42).
E’ vero
che la Laps, in particolare l’art. 26, non contempla una regolamentazione
analoga all’art. 25 cpv. 2 LPGA.
E’
altrettanto vero, però, che l’art. 36 cpv. 1 Laps, riguardante le disposizioni
penali e più specificatamente le contravvenzioni, enuncia che chi con
indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o
tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta; chi
contravviene all’obbligo di serbare il segreto; è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l’azione
penale.
Inoltre
giusta l’art. 97 CP:
" 1 L’azione penale si prescrive:
a. in trent’anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a
vita;
b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena
detentiva superiore a tre anni;
c. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena.”
Nel caso
di una contravvenzione per la quale viene comminata una multa, come
nell’ipotesi dell’art. 36 cpv. 1 Laps, l’azione penale si prescrive in sette
anni.
Tale
termine risulta, in ogni caso, più lungo di quelli previsti dagli art. 26 Laps
e 25 LPGA.
Secondo
questa Corte, dunque, l’art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo cui se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante, torna applicabile per
analogia nel caso di prestazioni Laps e assistenziali percepite indebitamente a
seguito di un reato penale soggette a restituzione.
Va, poi,
evidenziato che carente un giudizio penale, spetta pregiudizialmente agli
organi amministrativi competenti esaminare se il credito di risarcimento danni
derivi da un atto punibile e, quindi, valutare se è applicabile un termine di
perenzione più lungo rispetto ai termini di perenzione relativa (1 anno) e
assoluta (5 anni), di cui agli art. 25 LPGA e 26 Laps. Per applicare il termine
di perenzione più lungo previsto dal diritto penale, non è necessario che
l’autore dell’infrazione sia stato condannato, né l’amministrazione o il
giudice sono necessariamente tenuti ad attendere l’emanazione di un giudizio in
ambito penale (cfr. STF 8C_592/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5; DTF 113 V
256).
Nel caso
di specie tutto ben considerato perlomeno l’applicazione dell’art. 36 cpv. 1
Laps entra in considerazione – ciò permette quindi di lasciare aperta la
questione di sapere se in casu sono adempiuti o meno pure i presupposti della
truffa ai sensi dell’art. 146 CP.
In
effetti gli insorgenti con indicazioni incomplete o inveritiere, non
dichiarando di conseguire un determinato reddito tramite l’attività di
compravendita online, hanno ottenuto a torto delle prestazioni assistenziali.
Nel caso
della contravvenzione contemplata all’art. 36 cpv. 1 Laps, l’azione penale,
come visto sopra, si prescrive in sette anni.
Ritenuto
che tale termine di perenzione è più lungo di quello di cinque anni previsto
dall’art. 26 Laps, il diritto dell’USSI di richiedere le prestazioni
assistenziali non risulta perento neppure per i mesi di luglio e agosto 2005.
2.13
Dal profilo
del termine di perenzione relativa dalle carte processuali emerge che l’USSI è
venuto a conoscenza dell’attività di compravendita svolta da RI 1 nel mese di luglio
2009.
(cfr. doc. 160; 158).
In
effetti l’amministrazione, in uno scritto del 28 luglio 2009, con cui ha
chiesto ai ricorrenti di trasmettere della documentazione relativa, tra l’altro,
alle transazioni effettuate su siti di aste online dal gennaio 2004, ha precisato che il 17 luglio 2009 aveva avuto luogo un colloquio presso gli uffici del __________
durante il quale avevano discusso della loro situazione finanziaria in
relazione soprattutto all’attività di compravendita online di prodotti
informatici mai segnalato all’USSI (cfr. doc. 158).
L’ordine
di restituzione relativo alle prestazioni assistenziali da luglio a dicembre
2005.
e da gennaio 2007 a luglio 2010 è poi stato emesso il 17 agosto 2010.
Il
provvedimento del 17 agosto 2010 risale, dunque, a più di un anno dopo la
scoperta dello svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività lucrativa
online.
Al
riguardo giova, tuttavia, rilevare che l’Alta Corte in una sentenza 8C_64/2011
del 7 novembre 2011 consid. 3.2. ha precisato che:
“(…)
Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti
indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si
rivela ancora incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro
un termine adeguato. In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione
viene fatto risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno
ragionevolmente esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria
conoscenza in modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il
termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli
atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni
(consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in
SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4
maggio 2009 consid. 4.1.1).”.
Di regola
per esperire i necessari accertamenti viene considerato adeguato un termine di 4
mesi (cfr. C 24/02 dell’11 febbraio 2004 consid. 3.2 = DLA 2004 N. 31 pag.
285).
Nella
sentenza 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 l’Alta Corte ha confermato il giudizio
cantonale che ha ritenuto adeguato, per l’organo esecutivo responsabile della
protezione civile, un termine di due mesi per determinare la somma delle
indennità di perdita di guadagno (IPG).
Inoltre
con giudizio 38.2013.20 dell’11 settembre 2013 il TCA, alla luce della semplicità
di quel caso in esame - di fatto si trattava unicamente di calcolare quanti
mesi di lavoro l’assicurato aveva svolto entro il termine quadro di
contribuzione -, ha ritenuto che gli accertamenti necessari alla Cassa per
verificare l’esistenza di un obbligo di restituzione delle indennità di
disoccupazione percepite a torto a causa del mancato compimento del periodo di
contribuzione minimo avrebbe richiesto non più di 30 giorni.
Pertanto,
in casu, considerato che l’ordine di restituzione è stato emesso dall’USSI il 17
agosto 2010, ossia poco più di tredici mesi dopo la scoperta dell’attività
lucrativa svolta dal ricorrente, occorre ritenere, senza che si riveli
necessario esperire ulteriori indagini, che un lasso di tempo di poco più di un
mese e mezzo (inizio luglio 2009 – 18 agosto 2009) per acquisire la necessaria
conoscenza dei fatti essenziali (periodi di attività, entità delle
entrate) in modo tale da
potere esercitare il diritto alla restituzione risulta, in ogni caso,
ragionevole e adeguato (in proposito cfr. STCA 42.2009.5 del 5 maggio 2010
consid. 2.6. confermata dalla STF 9C_497/2010 del 26 agosto 2011 consid. 5.5.).
Il
termine di perenzione di un anno ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps nella
fattispecie è così iniziato a decorrere, al più presto, per le prestazioni già
versate a quel momento (cfr. consid. 2.11.) il 18 agosto 2009.
In simili
condizioni, allorché l’USSI ha emesso la decisione del 17 agosto 2010 il
diritto alla restituzione delle prestazioni che i ricorrenti hanno
indebitamente percepito da luglio a dicembre 2005 e da gennaio 2007 a luglio 2010 non era, dunque, ancora perento già applicando il termine di perenzione relativa
di un anno di cui all’art. 26 cpv. 2 Laps.
2.14
Occorre ora
stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 64'535.80 sia corretto.
L’amministrazione
ha determinato tale ammontare fondandosi sugli introiti percepiti dagli
insorgenti nel periodo luglio-dicembre 2005, pari a fr. 7'000.--, e nell’arco
di tempo gennaio 2007 – marzo 2010, corrispondenti a fr. 77'109.70 (cfr. doc.
A), conteggiati sulla base dei dati emergenti dalle tabelle messe a
disposizione da __________ (cfr. doc. 65-155, 157; 20-21; 173)
Come
visto sopra, i ricorrenti non hanno contestato l’entità in quanto tale delle
entrate connesse all’attività svolta online, limitandosi a censurare il fatto
che l’USSI le abbia considerate integralmente senza prima dedurre le relative
spese (cfr. doc. I).
Al
riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni
sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio
(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;
STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57
pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire
d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Giova, in
ogni caso, rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994
pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26
consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234
consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in
relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg.
(3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances
sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L’amministrazione, a più riprese - nell’ottobre 2011, nel febbraio e
nel settembre 2012 (cfr. doc. 19, 11), ha dato ai ricorrenti la possibilità di
menzionare e debitamente comprovare gli asseriti costi che i medesimi avrebbero
dovuto sostenere.
Gli
insorgenti, tuttavia, non hanno proceduto in tal senso, asserendo che la
ricostruzione precisa delle operazioni eseguite online non risultava agevole a
causa, tra l’altro, del decesso di una persona coinvolta in tale attività, dei
numerosi pagamenti in contanti e della difficoltà nel reperire la documentazione
contabile dei diversi rivenditori di materiale informatico (cfr. doc. 16).
Anche
pendente causa questa Corte ha invitato la parte ricorrente a dettagliare e
comprovare le spese che RI 1 avrebbe sostenuto in relazione all’attività di
compravendita online nei periodi luglio - dicembre 2005 e gennaio 2007 – marzo
2010.
(cfr. doc. IX).
Il
patrocinatore degli insorgenti ha prodotto un elenco allestito dalla __________
degli acquisti effettuati dal ricorrente presso di loro riferiti a pezzi di
ricambio dal novembre 2009 al gennaio 2011 (cfr. doc. XII; F2).
Considerato,
da un lato, che l’insorgente trattava online la compravendita di materiale
informatico (cfr. doc. 165; 173) e che davanti al Procuratore Pubblico il 26
luglio 2011 ha indicato di aver acquistato materiale per le riparazioni presso
la __________ (cfr. doc. 173), dall’altro, che la __________ si occupa del commercio
di sistemi informatici, singoli componenti ed apparecchiature per l’intrattenimento
Assemblaggio di sistemi informatici secondo le esigenze dei clienti (cfr. __________),
il TCA ritiene che vada tenuto conto dei costi sostenuti e comprovati presso __________
per il periodo dal 7 novembre 2009 al 13 marzo 2010 di complessivi fr. 423.40
(fr. 69.80 il 7 novembre 2009 + fr. 129.80 il 12 novembre 2009 + fr. 39.80 l’8
dicembre 2009 + fr. 40.60 il 22 dicembre 2009+ fr. 59.90 l’11 febbraio 2010 +
fr. 14.90 il 18 febbraio 2010 + fr. 68.60 il 3 marzo 2010; cfr. doc. F2).
Per
quanto riguarda gli acquisti di materiale precedenti al novembre 2009, per
contro, siccome le fatture sono archiviate in forma cartacea, la __________ può
risalire agli stessi unicamente con il relativo numero di fattura (cfr. doc.
F1).
Il
ricorrente però ha dichiarato di non aver conservato i numeri di fattura (cfr.
doc. XII).
Ne
discende che i costi eventualmente sostenuti prima del novembre 2009 non
possono essere considerati.
Non
risulta, poi, rilevante la lista __________ inviata al TCA, in quanto si
riferisce a un periodo - agosto 2010-luglio 2011 (cfr. doc. F3) - posteriore a
quelli determinanti in concreto.
Nessuno
altro costo è stato infine sostanziato.
Di
conseguenza, in primo luogo, ritenuta l’assenza di puntuali censure formulate
dai ricorrenti in merito all’entità delle entrate connesse all’attività online,
il TCA non ha motivo di dubitare della correttezza degli importi di fr.
7'000.-- per il periodo luglio-dicembre 2005 e di fr. 77'109.70 per l’arco di
tempo gennaio 2007 – marzo 2010, considerati dall’USSI (cfr. doc. A).
In
secondo luogo, deve essere comunque tenuto conto delle spese effettuate presso __________
dal 7 novembre 2009 al 13 marzo 2010 per complessivi fr. 423.40 (cfr. doc. F2).
2.15
Gli insorgenti
hanno chiesto di ordinare un perizia contabile sull’utile conseguito mediante
l’attività di compravendita online, di richiamare dall’USSI il loro intero
incarto, rispettivamente dal Ministero Pubblico dell’intero incarto riguardante
RI 1 (cfr. doc. I pag. 12).
In
proposito va evidenziato che l’incarto completo dell’USSI risulta agli atti
(cfr. Fascicoli 1, 2, 3, 4, 5/1 e 5/2).
I
ricorrenti hanno, inoltre, chiesto la loro audizione al fine di dimostrare
l’esatta dinamica dei fatti e che non vi sono omissioni a loro imputabili nella
ricerca di prove a sostegno delle loro argomentazioni (cfr. doc. VII; XII).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel campo
di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid.
3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013
consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
Il principio di pubblicità non implica la
pretesa a che determinati mezzi di prova siano assunti pubblicamente e in
presenza delle parti (cfr. STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella
presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, i ricorrenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un
pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il
proprio punto di vista sulle risultanze probatorie.
Essi hanno
chiesto l’assunzione di una nuova prova, ossia il loro interrogatorio al fine
di acclarare ulteriormente i fatti (cfr. doc. VII).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del
16.
gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.;
SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
concreto, considerato che i documenti già presenti all’inserto, come pure i
principi vigenti per quanto concerne la restituzione di prestazioni
assistenziali percepite indebitamente (cfr. consid. 2.7.; 2.9.) consentono al
TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione
delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai
fini del giudizio.
In particolare
la perizia contabile si rivela irrilevante nella misura in cui, da una parte, i
ricorrenti non hanno contestato l’entità in quanto tale delle entrate connesse
all’attività online considerata dall’amministrazione (cfr. consid. 2.8; 2.14.),
dall’altra, la stessa non potrebbe in ogni caso sostanziare le spese sostenute
dall’insorgente, siccome il medesimo non ha conservato le eventuali relative
prove (cfr. consid. 2.14.).
Il
richiamo dal Ministero Pubblico dell’incarto afferente a RI 1 non permetterebbe
poi a questa Corte di giungere a una soluzione differente ritenuto che i
documenti rilevanti dell’incarto penale con data fino al 2011 sono già agli
atti del presente incarto (cfr. doc. 163-177: verbali d’interrogatorio dei
ricorrenti del 16 luglio 2011 da parte del Procuratore Pubblico) e che non
risulta che a livello penale siano stati compiuti atti successivi (cfr. consid.
2.1
).
Di
conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente la perizia contabile, il
richiamo dell’incarto concernente RI 1 dal Ministero Pubblico, nonché la loro
personale audizione deve essere respinta.
2.16
Alla luce di
tutto quanto esposto, gli atti vanno rinviati all’USSI perché determini
nuovamente la somma di prestazioni assistenziali percepita indebitamente dai
ricorrenti nei periodi luglio-dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 da
restituire.
A tal
fine l’amministrazione effettuerà dei nuovi conteggi relativi a ciascun anno in
questione (luglio – dicembre 2005; gennaio-dicembre 2007; gennaio-dicembre
2008; gennaio-dicembre 2009, gennaio-luglio 2010) tenendo conto, da una parte,
quali entrate ottenute dall’attività lucrativa svolta online dall’insorgente dell’importo
di fr. 7'000.-- per il periodo luglio-dicembre 2005 e dell’ammontare globale di
fr. 77'109.70 per l’arco di tempo gennaio 2007 – marzo 2010 (cfr. consid.
2.14
; per le somme specifiche relative a ogni singolo anno 2007, 2008, 2009 e
da gennaio a luglio 2010 cfr. doc. 181: ordine di restituzione del 17 agosto
2010), dall’altra, delle spese risultanti dall’elenco della __________ rilevanti
per il caso di specie, ossia quelle sostenute dal 7 novembre 2009 al 13 marzo
2010.
(fr. 69.80 il 7 novembre 2009 + fr. 129.80 il 12 novembre 2009 + fr. 39.80
l’8 dicembre 2009 + fr. 40.60 il 22 dicembre 2009+ fr. 59.90 l’11 febbraio 2010
+ fr. 14.90 il 18 febbraio 2010 + fr. 68.60 il 3 marzo 2010; cfr. doc. F2;
consid. 2.14.).
2.17
Parzialmente
vincente in causa, i ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno diritto
all’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI
(cfr. 30 Lptca).
Visto
l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) relativa alla parte per la
quale gli insorgenti sono vincenti in causa è divenuta priva di oggetto (cfr.
STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008
consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6).
2.18
Per la parte
del ricorso in cui sono soccombenti, i ricorrenti possono, invece, di principio
essere posti al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempiano le
relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
La
domanda degli insorgenti di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere,
infatti, intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la
procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio
gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art. 2
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del
15.
marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio
2011.
pag. 263-264) - prevede:
"
L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non
dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di
patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità
giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti).
In
concreto gli insorgenti, che peraltro hanno postulato la concessione del
gratuito patrocinio soltanto nelle motivazioni del ricorso (cfr. doc. I pag.
8-9), ma non hanno esplicitato la loro richiesta nel petitum (cfr. doc. I pag.
10-11), non hanno allegato documentazione alcuna a sostegno delle loro spese e
dei loro redditi.
In
effetti la parte ricorrente, nonostante avesse indicato di trasmettere il
certificato municipale non appena lo stesso fosse stato preavvisato
favorevolmente dal Municipio del Comune di __________ (cfr. doc. I pag. 9),
nemmeno ha inviato il formulario ufficiale.
In
simili condizioni, non avendo comprovato la propria reale situazione
finanziaria, gli insorgenti non possono essere ritenuti indigenti.
Non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI
per determinare nuovamente, tenendo conto di quanto indicato ai consid. 2.14.;
2.16., l’importo di prestazioni assistenziali versate agli insorgenti nei
periodi luglio-dicembre 2009 e gennaio 2007-luglio 2010 da restituire.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI
verserà ai ricorrenti l’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA
compresa).
3. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva
di oggetto, è respinta.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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