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42.2013.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2014Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS,

il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il

calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le

système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre

2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la

Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -,

come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice

dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza

sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle

prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al

rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1°

gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

977.--

100.--

1077.--

Considerandi

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+272.--

B.

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

(ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di

riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di

cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona

di 16 o più anni di età e per le successive:

l'importo di tale

supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

Tali

importi sono stati mantenuti anche per il 2012 e il 2013 (cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16

dicembre 2011 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012).

2.5

Nell’evenienza

concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale,

postulata con richiesta dell’aprile 2013 (cfr. doc. 14; 16), in quanto, avendo

conseguito il bachelor e il master in diritto, può esercitare un’attività

lavorativa che le consenta l’indipendenza economica.

A mente

dell’amministrazione il praticantato legale intrapreso dall’interessata non

costituisce una prima formazione, cosicché l’intervento della pubblica

assistenza, la quale ha carattere sussidiario, non è giustificato (cfr. doc. A;

17; consid. 1.1.).

L’insorgente

ritiene, invece, in buona sostanza, che la pratica legale, costituendo un continuum

logico e indispensabile degli studi universitari per coloro che vogliono

aspirare alla professione forense, non è una formazione diversa e a sé stante

rispetto ai precedenti studi in diritto, bensì un percorso che avanza in

maniera logica e lineare.

La

medesima ha osservato, da un lato, che è vero che i diplomi in diritto di cui è

titolare le permettono di trovare un impiego come giurista, dall’altro, che questa

però non è la sua volontà e che chiunque voglia intraprendere la professione di

avvocato non può esimersi dal periodo di pratica legale il cui obiettivo è

quello di preparare gli studenti uscenti dall’università all’esame di capacità.

A mente

della ricorrente non va poi dimenticato che il conseguimento del brevetto di

avvocato offre maggiori opportunità di lavoro (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Dalle

carte processuali emerge che la ricorrente, nata nel 1983 di nazionalità

italiana, entrata in Svizzera il 1° febbraio 2009 e in possesso di un permesso

di dimora UE/AELS (cfr. doc. 9), dopo aver ottenuto la maturità classica, ha

conseguito il Bachelor in diritto presso l’Università di __________ e il Master

in diritto presso l’Università di __________ (cfr. doc. I).

Disponendo

unicamente di un Master in diritto svizzero, la ricorrente ha seguito a __________

anche i corsi relativi al Bachelor in diritto (cfr. doc. H).

La stessa

per mantenersi agli studi ha svolto delle occupazioni a tempo parziale, e

meglio ha lavorato presso la Biblioteca Cantonale e Universitaria di __________

e ha tenuto dei corsi privati di sostegno scolastico (cfr. doc. H).

Nel

gennaio 2013 l’insorgente ha concluso con l’avv. __________ di __________ un contratto

di lavoro di durata determinata di due anni. Ella è stata assunta quale

praticante legale a tempo pieno dal 1° marzo 2013 con una retribuzione lorda di

fr. 1'500.-- mensili (cfr. doc. 11-12).

Con

decisione del 9 aprile 2013 il presidente supplente della Commissione per

l’avvocatura ha poi ammesso la ricorrente alla pratica legale e iscritta

nell’elenco dei praticanti a far tempo dal 1° marzo 2013 (cfr. doc. 10).

2.6

Questo

Tribunale, in una sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta

in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, peraltro

citata dall’amministrazione (cfr. doc. A), ha esaminato la questione

concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale.

Il TCA ha

analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in

merito, e meglio quanto segue:

"

(…)

Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007 e menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6

("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")

ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento

dell'assistenza sociale, sottolineando che:

"

Gli uffici del sostegno sociale accordano

contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento

professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti

(borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione

disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri

fondi e fondazioni, ecc.)."

In merito alla seconda formazione e riqualifica

professionale le disposizioni COSAS prevedono che:

" Possono

essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica

professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che

assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una

riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo.

Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se

migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese

in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.

Per le relative verifiche, si dovrà fare

riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali

di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo

sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica

professionale.”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C.

Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine einheitliche Definition

hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht

vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz

bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze

minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine

eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den

Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien

Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der

Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt

sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung

einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,

welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)

L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza

del 30 maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito

all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il

concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha

osservato che:

"

(…)

La giurisprudenza degli

altri cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da

parte dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile

ottenere un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non

la giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a

un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la

formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed.,

Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).

Ciò detto riteniamo che

nel caso in esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già

conseguita, non adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)

Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso

uno scritto del seguente tenore:

"

a complemento delle nostre osservazioni del 7

giugno 2011 e con riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul

significato delle Norme COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:

- abbiamo verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC

non è uniforme nei

diversi Cantoni svizzeri;

- abbiamo

in particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i

quali, rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le

ritengono unicamente delle raccomandazioni indicative.

- Ginevra

ha allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva

importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni

assistenziali nell’ambito della seconda formazione.

- Questo

regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01

(cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il

riconoscimento della prestazione di cui sopra.

- In

particolare:

·

premesso che con il termine seconda formazione

intendono quelle misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del

lavoro della persona in questione, in questo contesto rientrano gli

“aggiornamenti” di nozioni precedentemente acquisite ma non necessariamente

delle specializzazioni e/o approfondimenti;

·

per principio il finanziamento della formazione

non è a carico dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni

assistenziali ai sensi della relativa legge.

·

Queste prestazioni sono comunque limitate nel

tempo, al massimo sei mesi.

·

Per il finanziamento della formazione si deve

far capo prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y.,

funzionaria aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip.

Solidarietà e impiego, del Canton Ginevra, afferma che “la paura di non

riuscire a rimborsare detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non

farvi capo. I rimborsi vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo

adeguatamente congruo.

(…)” (Doc. XV)

In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:

"

(…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur

Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe

ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern

auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen

der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung

eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig.

Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit

auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht

unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer

Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten

für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings

ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit

anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen

oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch

auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.

Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide

ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen

das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen

oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der

bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden

kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine

Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine

ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die

Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen

zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert

nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht

namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die

nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von

Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die

Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann

die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden,

wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese

Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings

ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden,

wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)

Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit

de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995)

sottolinea che:

"

Les secondes formations et le recyclages

professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la

première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu

assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de

santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du

bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le financement

d'une seconde formation." (pag. 166-167)

(…)”

(STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)

Dall’esame

di cui sopra è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene

assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima

formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e

l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché

migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.

2.7

Nella

sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, il

TCA ha, quindi, stabilito che ai fini di quella

vertenza, concernente un ricorrente, il quale dopo aver conseguito il

Master/Bacellierato in Teologia ha iniziato un Master in diritto comparato delle

religioni, non era comunque decisiva la circostanza secondo cui il Master/Baccellierato

in Teologia permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un

reddito sufficiente per vivere, bensì il fatto che comunque non erano

realizzati gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una

seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.6.).

Questo

Tribunale, in proposito, ha osservato che:

"

(…)

In concreto, anche qualora il ricorrente non

potesse reperire un’attività lavorativa in virtù del Master – Baccellierato in

teologia che gli consenta di ottenere un guadagno che copra il suo fabbisogno,

i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.4.) non sono adempiuti.

In primo luogo, l’ulteriore percorso formativo

che il ricorrente ha intrapreso dopo aver ottenuto il Master in Teologia non è

evidentemente di breve durata.

In effetti il master in diritto comparato delle

religioni si svolge su due anni (cfr. consid. 2.5.).

X. ha, altresì, precisato che una formazione

completa in ambito teologico con specializzazione ed eventualmente il

conseguimento del grado di dottorato ha una durata di circa otto-nove anni

(cfr. doc. IX).

In secondo luogo, l’insorgente non ha dimostrato

che la specializzazione in diritto comparato delle religioni migliori

notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non ha elencato in modo concreto le attività

professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la

seconda formazione.

Il ricorrente ha unicamente indicato delle

prospettive di lavoro assai vaghe, facendo riferimento a impieghi in ambito

ecclesiale presso un istituto-organismo curiale-diocesano (cfr. doc. IX).

Egli non ha specificato dettagliatamente le

professioni che potrebbero entrare in linea di conto nel Canton Ticino, né al

di fuori dei confini cantonali.

In sede di udienza del 30 maggio 2011 il

ricorrente si è limitato ad affermare che alla conclusione degli studi è

disposto a lavorare, oltre che in Ticino, in altri Cantoni e all’estero, che a

quel momento stava effettuando uno stage presso il tribunale diocesano -

precisando che nel 2010 le cause davanti al Tribunale diocesano in Ticino sono

state circa 15 - e che in futuro vorrà effettuare uno stage presso un ufficio

amministrativo diocesano (esempio economo; cfr. doc. XII).

Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie il

ricorrente ha legittimamente dato la priorità a delle scelte personali di

formazione, come risulta dallo scritto del 30 giugno 2011, in cui, relativamente alla possibilità di insegnare religione, ha affermato che ciò non è

pertinente con le sue scelte future, e meglio che se avesse voluto dedicarsi

all’insegnamento, avrebbe scelto un’altra specializzazione (cfr. doc. XVII).

Egli ha pure riconosciuto di non aver mai considerato il titolo di

Master in Teologia un titolo finale ma soltanto un passaggio intermedio, visto

che il suo obiettivo è quello di ottenere la specializzazione in diritto

canonico (cfr. doc. XII).

Come indicato nelle disposizioni COSAS al punto

H6 le preferenze personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente

per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.” (STCA

42.2011.4

del 25 agosto 2011 consid. 2.8.)

Nella sentenza

42.2011.4

del 25 agosto 2011, ha pertanto così concluso:

" In

conclusione questa Corte, richiamati il principio della sussidiarietà alla base

della Las (cfr. consid. 2.2.; 2.9.), la circostanza che il solo

Master/Baccellierato in Teologia ottenuto presso la Facoltà di Teologia di Z.

permette di insegnare religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e

medie e di svolgere altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6., 2.7.), nonché

il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da

parte della pubblica assistenza dei contributi durante lo svolgimento di una

seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid. 2.8.), ritiene che

a ragione l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione assistenziale.

Il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di trovare

un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa

ottenendo il Master in Teologia nell’ambito dell’insegnamento della religione o

negli altri settori elencati al consid. 2.7.

Infatti il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente,

tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria

autonomia.

A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF

ha stabilito che:

"

(…)

Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans

une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst.,

n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure

de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en

acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71

consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de

prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le

versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une

disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12

Cst;

que contrairement à ce que semble soutenir la

recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un

revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université,

au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;

(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid.

2.

)

In una

successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata

sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso

un’ulteriore formazione quale infermiere.

Il TCA ha

stabilito, da un lato, che sulla base della documentazione medica,

contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura

non era più conforme alle sue condizioni di salute.

Dall’altro,

che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate

nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere

sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.

Al

riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo

non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato

SSS su tre anni.

In

secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in

considerazione gli assegni di studio.

Questo

Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al

beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio

2011.

Con

giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della

sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni

assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che

aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in

un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.

Questo

Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente

permettesse l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito

sufficiente per vivere.

Inoltre

nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in

applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di

una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.

In primo

luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su

tre anni, non era di breve durata.

In secondo

luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione

migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

E’ stato,

poi, rilevato che del resto la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.

Il TCA, al

riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo

sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione

assistenziale.

Dall’altra,

che non è così escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio,

dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.

Questa

Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non

sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda

formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale

complementare per coprire tale lacuna.

Con

sentenza 42.2010.36 del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il

ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione

presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata

di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha

considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la

ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più

conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era

giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di

scuola e due semestri di “stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente

già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al

beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un

prestito di studio.

Infine con giudizio

42.2013.11

dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione

quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito

sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle

prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,

il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,

svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.

In secondo

luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in

sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del

lavoro.

2.8

Nella concreta

fattispecie la ricorrente, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), ha conseguito

il Bachelor e il Master in diritto.

Dal

portale svizzero dell’orientamento scolastico e professionale risulta che gli

sbocchi professionali dopo gli studi universitari in diritto sono molteplici e

variati.

Infatti,

oltre a permettere l’accesso alla pratica legale per ottenere il brevetto di

avvocatura, tali studi consentono ai giuristi di entrare direttamente nel mondo

del lavoro (senza brevetto di avvocato), ad esempio presso banche,

assicurazioni e fiduciarie. Anche nel commercio e nell’industria i giuristi

possono trovare molteplici possibilità di impiego, ad esempio nei settori della

consulenza legale, della contrattualistica e della conduzione aziendale. Inoltre

associazioni e sindacati, opere di soccorso e organizzazioni internazionali

cercano costantemente specialisti in diritto.

I

giuristi trovano, poi, nell'amministrazione pubblica differenti possibilità

d'impiego, a dipendenza del settore.

I

giuristi spesso svolgono pure compiti in settori non giuridici dove la pura

conoscenza del diritto ricopre un ruolo meno centrale, mentre la loro capacità

di ragionare in modo chiaro e logico è sempre molto utile. Chi inoltre dispone

di buone doti di comunicazione può assumere, tanto in ambito statale quanto

nell'economia privata, incarichi dirigenziali (www.orientamento.ch).

Ne

discende che già la formazione completa in diritto, come quella conseguita

dall’insorgente (Bachelor + Master), apre una vasta gamma di possibilità di

impiego e consente quindi di entrare nel mondo del lavoro (cfr. sentenza

52.2010.466

del 5 agosto 2011 del Tribunale cantonale amministrativo, peraltro

citata dall’USSI, cfr. doc. doc. A).

Questo

Tribunale ritiene, pertanto, che il conseguimento del Bachelor e del Master in

diritto permetta l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un

reddito sufficiente per vivere.

Del resto

tali titoli vengono attribuiti dopo almeno quattro anni e mezzo / cinque anni

complessivi di studi universitari (cfr. www.orientamento.ch; __________.ch).

In virtù

del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.3.; 2.7.), la ricorrente

avrebbe, perciò, dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa che le

permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i suoi studi

universitari in diritto.

Il richiedente la pubblica

assistenza è, infatti, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è

necessario per (ri)trovare una propria autonomia (cfr. STF 8C_5/2008 del 5

maggio 2008; consid. 2.7.).

Va

peraltro sottolineato che il Tribunale federale, con sentenza STF 8C_787/2011

del 28 febbraio 2012, ha parzialmente accolto il ricorso di una persona, titolare

di un master in diritto che stava svolgendo la pratica legale, la cui domanda

di assistenza sociale del 24 novembre 2010 in un periodo di interruzione, dopo la fine della pratica presso due studi legali e in attesa di iniziare un

ulteriore periodo di stage presso un altro servizio dell’amministrazione, era

stata negata.

In

particolare l’Alta Corte ha rinviato gli atti all’amministrazione per appurare

se il ricorrente, in virtù del principio della sussidiarietà, aveva

tempestivamente e validamente dal profilo qualitativo e quantitativo ricercato

un’occupazione anche in settori non giuridici.

Con

sentenza 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013 la nostra Massima Istanza ha confermato

il nuovo diniego delle prestazioni assistenziali pronunciato dall’amministrazione

dopo aver preso visione delle ricerche di lavoro intraprese dall’insorgente nel

lasso di tempo determinante richiestegli a seguito della STF 8C_787/2011 del 28

febbraio 2012.

Il TF ha rilevato

che le ricerche effettuate negli ambiti giuridico e non giuridico non risultavano

in ogni caso sufficienti quantitativamente, concludendo che il ricorrente non

aveva quindi intrapreso tutto quanto da lui esigibile per far fronte con le

proprie forze alla situazione di difficoltà finanziaria.

In

conclusione, poiché lo svolgimento della pratica legale non risulta necessario

per conseguire un reddito sufficiente per vivere, la ricorrente, che ha operato

tale scelta anziché cercare un'occupazione, non ha diritto alle prestazioni

assistenziali.

A ciò va

aggiunto che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -,

che le attività lavorative che l’insorgente potrebbe svolgere grazie ai suoi

studi universitari in diritto non sono atte a permetterle di conseguire un

reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali dovrebbe

comunque essere confermato, non essendo adempiuti gli ulteriori presupposti per

riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale (cfr. consid. 2.6 e le sentenze cantonali riassunte al consid. 2.7).

In

concreto la pratica legale che l’insorgente ha iniziato nel marzo 2013 presso

lo studio legale dell’avv. __________, svolgendosi su due anni a tempo pieno

(cfr. doc. 11-12; consid. 2.5.; art. 13 LAvv), non è evidentemente di breve

durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda

formazione (cfr. consid. 2.6.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8.,

pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013

consid. 2.8.).

La

ricorrente sostiene che la pratica legale per accedere agli esami di avvocato

non sia una seconda formazione bensì la continuazione logica e indispensabile

degli studi universitari (cfr. doc. I).

Al

riguardo va però osservato, da un parte, che, come visto sopra, gli studi in

diritto consentono di essere attivi professionalmente in svariati ambiti senza

necessariamente conseguire il brevetto di avvocato.

Dall’altra,

che l’avvocatura, che presuppone effettivamente lo svolgimento di un periodo di

due anni di praticantato ai sensi dell’art. 13 Legge sull’Avvocatura (LAvv) del

13.

febbraio 2012, non fa parte obbligatoriamente del percorso formativo nel

settore giuridico, ma costituisce piuttosto una formazione complementare o una

specializzazione (cfr. STF 8C_312/2008 dell'8 aprile 2009 consid. 6.1:

"

Le brevet d'avocat est un diplôme professionnel

reconnu qui donne accès au métier d'avocat et qui, de nos jours, est souvent

demandé, en complément au cursus universitaire, pour des emplois qualifiés en

dehors du barreau. Par ailleurs, il n'est pas contestable que les examens du

brevet d'avocat exigent une préparation d'une certaine durée. Il y a lieu dès

lors de confirmer l'avis de l'autorité cantonale selon laquelle le temps

consacré à la préparation de ces examens doit être assimilé à une formation

complémentaire, voire à un perfectionnement professionnel, au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI (voir pour comparaison l'arrêt publié au DTA 1991

n° 8 p. 83, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a reconnu à la

préparation au concours d'admission à la carrière diplomatique le caractère

d'un perfectionnement professionnel).")

Da questo profilo, pertanto, contrariamente a quanto asserito

dall’insorgente (cfr. doc. I pag. 4), il caso di specie è analogo alla

fattispecie giudicata da questa Corte con sentenza 42.2011.4 del 25 agosto

2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, citata sopra, concernente un ricorrente che dopo aver conseguito il

Master/Bacellierato in Teologia ha iniziato una specializzazione, e meglio un Master

in diritto comparato delle religioni e al quale sono state negate le

prestazioni assistenziali.

Infine va

evidenziato che l’insorgente ha legittimamente dato la priorità a delle scelte

personali, come d’altronde asserito nel ricorso (“E’ vero l’argomento

secondo cui i diplomi in diritto di cui è titolare la ricorrente le permettono

di trovare un impiego come giurista. Questa però non è la sua volontà e non le

si può certo rimproverare di voler proseguire su questa strada” cfr. doc. I

pag. 4) e nello scritto del 16 dicembre 2013 (cfr. doc. V).

Nelle

disposizioni COSAS al punto H6 è, tuttavia, indicato che le preferenze

personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda

formazione o una riqualifica professionale (cfr. consid. 2.7.).

Alla luce

di tutto quanto appena esposto occorre concludere che nel caso concreto il

periodo di pratica legale non va finanziato da parte dell’assistenza sociale.

La

decisione su reclamo del 21 ottobre 2013 deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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