42.2013.22
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 marzo 2014Italiano36 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
42.2013.22
Data decisione, Autorità:
13.03.2014, TCA
Titolo:
Negato AS a P già in possesso di un bachelor + master indiritto durante pratica legale.Bachelor + Master permettono acceso a una serie di prof.retribuite suff.x vivere.Princ.sussidiarietà:trovare attiv.grazie a studi univers.C.que non condiz.x copert.2°formaz.: pratica legale durata eccessiva 2 anni
PRATICANTE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 13 LAPS
art. 2 LAS
art. 17 agg. 18 LAS
art. 19 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2013.22
rs/DC
Lugano
13 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 21 ottobre
2013 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 21 ottobre 2013 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato una precedente decisione del 2
maggio 2013 (cfr. doc. 17-18) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a
prestazioni assistenziali.
A
motivazione del proprio rifiuto l’USSI ha osservato che, nonostante dal
relativo calcolo risulti una lacuna di reddito Las, i titoli di studio conseguiti
(Bachelor e Master in diritto) le permettono l’esercizio di un’attività
lavorativa che le consentirebbe l’indipendenza economica. A mente
dell’amministrazione il praticantato legale intrapreso dall’interessata non
costituisce una prima formazione, cosicché l’intervento della pubblica
assistenza, la quale ha carattere sussidiario, non è giustificato (cfr. doc. A;
17).
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
ha chiesto l’annullamento della stessa e il conseguente riconoscimento del
diritto a prestazioni assistenziali dal 17 aprile 2013.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente, addotto
che la pratica legale costituisce un continuum logico e indispensabile
degli studi universitari per coloro che vogliono aspirare alla professione
forense.
Secondo
la ricorrente non si tratta quindi di una formazione diversa e a sé stante
rispetto ai precedenti studi in diritto da lei effettuati, ma di un percorso
che avanza in maniera logica e lineare.
L’insorgente
ha precisato che chiunque voglia intraprendere la professione di avvocato non
può esimersi dal periodo di pratica legale il cui obiettivo è quello di
preparare gli studenti uscenti dall’università all’esame di capacità e di
formarli alla professione di avvocato.
La
medesima ha osservato, da un lato, che è vero che i diplomi in diritto di cui è
titolare le permettono di trovare un impiego come giurista, dall’altro, che
questa però non è la sua volontà.
A mente
della ricorrente non va poi dimenticato che il conseguimento del brevetto di
avvocato offre maggiori opportunità di lavoro.
La stessa
ha, infine, evidenziato che il salario che percepisce quale praticante di fr.
1'500.-- lordi, pari a fr. 1'387.90 netti, d’uso nel settore, non è
assolutamente sufficiente a coprire i propri bisogni primari e che in ogni
caso, trattandosi di un’occupazione al 100% non meno impegnativa di qualsiasi
altra attività lavorativa e con un elevato grado di responsabilità, non può
svolgere un secondo impiego mediante il quale conseguire una remunerazione
supplementare (cfr. doc. I).
1.3. Con risposta
del 29 novembre 2013 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
1.4. Il 16
dicembre 2013 la ricorrente ha prodotto, da una parte, fatture e spese
sostenute nei mesi precedenti a conferma della sua precaria situazione
economica. Dall’altra, copia delle risposte ricevute da studi legali dove ha presentato
la propria candidatura per lo svolgimento della pratica legale nel corso del
2011 e 2012 a comprova dell’assidua ricerca di un tale posto e della sua
volontà di proseguire la propria formazione per l’ottenimento del brevetto di
avocato al fine di svolgere questa professione (cfr. doc. V).
1.5. L’USSI ha
preso posizione al riguardo con scritto del 8 gennaio 2014 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr,. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 20I02; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha respinto
la domanda del 3 aprile 2013 interposta da RI 1 tendente alla concessione di
una prestazione assistenziale.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore
anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS,
il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il
calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le
système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre
2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la
Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -,
come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice
dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza
sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle
prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al
rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1°
gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
977.--
100.--
1077.--
Considerandi
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per
ogni persona supplementare
+
272.
--
-
+272.--
B.
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
(ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di
riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di
cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona
di 16 o più anni di età e per le successive:
l'importo di tale
supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali
importi sono stati mantenuti anche per il 2012 e il 2013 (cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16
dicembre 2011 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012).
2.5
Nell’evenienza
concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale,
postulata con richiesta dell’aprile 2013 (cfr. doc. 14; 16), in quanto, avendo
conseguito il bachelor e il master in diritto, può esercitare un’attività
lavorativa che le consenta l’indipendenza economica.
A mente
dell’amministrazione il praticantato legale intrapreso dall’interessata non
costituisce una prima formazione, cosicché l’intervento della pubblica
assistenza, la quale ha carattere sussidiario, non è giustificato (cfr. doc. A;
17; consid. 1.1.).
L’insorgente
ritiene, invece, in buona sostanza, che la pratica legale, costituendo un continuum
logico e indispensabile degli studi universitari per coloro che vogliono
aspirare alla professione forense, non è una formazione diversa e a sé stante
rispetto ai precedenti studi in diritto, bensì un percorso che avanza in
maniera logica e lineare.
La
medesima ha osservato, da un lato, che è vero che i diplomi in diritto di cui è
titolare le permettono di trovare un impiego come giurista, dall’altro, che questa
però non è la sua volontà e che chiunque voglia intraprendere la professione di
avvocato non può esimersi dal periodo di pratica legale il cui obiettivo è
quello di preparare gli studenti uscenti dall’università all’esame di capacità.
A mente
della ricorrente non va poi dimenticato che il conseguimento del brevetto di
avvocato offre maggiori opportunità di lavoro (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Dalle
carte processuali emerge che la ricorrente, nata nel 1983 di nazionalità
italiana, entrata in Svizzera il 1° febbraio 2009 e in possesso di un permesso
di dimora UE/AELS (cfr. doc. 9), dopo aver ottenuto la maturità classica, ha
conseguito il Bachelor in diritto presso l’Università di __________ e il Master
in diritto presso l’Università di __________ (cfr. doc. I).
Disponendo
unicamente di un Master in diritto svizzero, la ricorrente ha seguito a __________
anche i corsi relativi al Bachelor in diritto (cfr. doc. H).
La stessa
per mantenersi agli studi ha svolto delle occupazioni a tempo parziale, e
meglio ha lavorato presso la Biblioteca Cantonale e Universitaria di __________
e ha tenuto dei corsi privati di sostegno scolastico (cfr. doc. H).
Nel
gennaio 2013 l’insorgente ha concluso con l’avv. __________ di __________ un contratto
di lavoro di durata determinata di due anni. Ella è stata assunta quale
praticante legale a tempo pieno dal 1° marzo 2013 con una retribuzione lorda di
fr. 1'500.-- mensili (cfr. doc. 11-12).
Con
decisione del 9 aprile 2013 il presidente supplente della Commissione per
l’avvocatura ha poi ammesso la ricorrente alla pratica legale e iscritta
nell’elenco dei praticanti a far tempo dal 1° marzo 2013 (cfr. doc. 10).
2.6
Questo
Tribunale, in una sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta
in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, peraltro
citata dall’amministrazione (cfr. doc. A), ha esaminato la questione
concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale.
Il TCA ha
analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in
merito, e meglio quanto segue:
"
(…)
Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007 e menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6
("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")
ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento
dell'assistenza sociale, sottolineando che:
"
Gli uffici del sostegno sociale accordano
contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento
professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti
(borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione
disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri
fondi e fondazioni, ecc.)."
In merito alla seconda formazione e riqualifica
professionale le disposizioni COSAS prevedono che:
" Possono
essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica
professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che
assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una
riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo.
Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se
migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese
in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.
Per le relative verifiche, si dovrà fare
riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali
di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo
sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica
professionale.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C.
Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine einheitliche Definition
hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht
vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz
bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze
minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine
eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den
Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien
Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der
Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt
sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung
einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,
welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)
L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza
del 30 maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito
all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il
concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha
osservato che:
"
(…)
La giurisprudenza degli
altri cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da
parte dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile
ottenere un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non
la giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a
un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la
formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed.,
Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).
Ciò detto riteniamo che
nel caso in esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già
conseguita, non adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)
Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso
uno scritto del seguente tenore:
"
a complemento delle nostre osservazioni del 7
giugno 2011 e con riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul
significato delle Norme COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:
- abbiamo verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC
non è uniforme nei
diversi Cantoni svizzeri;
- abbiamo
in particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i
quali, rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le
ritengono unicamente delle raccomandazioni indicative.
- Ginevra
ha allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva
importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni
assistenziali nell’ambito della seconda formazione.
- Questo
regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01
(cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il
riconoscimento della prestazione di cui sopra.
- In
particolare:
·
premesso che con il termine seconda formazione
intendono quelle misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del
lavoro della persona in questione, in questo contesto rientrano gli
“aggiornamenti” di nozioni precedentemente acquisite ma non necessariamente
delle specializzazioni e/o approfondimenti;
·
per principio il finanziamento della formazione
non è a carico dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni
assistenziali ai sensi della relativa legge.
·
Queste prestazioni sono comunque limitate nel
tempo, al massimo sei mesi.
·
Per il finanziamento della formazione si deve
far capo prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y.,
funzionaria aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip.
Solidarietà e impiego, del Canton Ginevra, afferma che “la paura di non
riuscire a rimborsare detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non
farvi capo. I rimborsi vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo
adeguatamente congruo.
(…)” (Doc. XV)
In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:
"
(…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur
Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe
ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern
auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen
der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung
eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig.
Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit
auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht
unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer
Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten
für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings
ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit
anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen
oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch
auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.
Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide
ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen
das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen
oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der
bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden
kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine
Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine
ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die
Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen
zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert
nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht
namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die
nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von
Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die
Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann
die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden,
wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese
Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings
ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden,
wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)
Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit
de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995)
sottolinea che:
"
Les secondes formations et le recyclages
professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la
première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu
assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de
santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du
bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le financement
d'une seconde formation." (pag. 166-167)
(…)”
(STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)
Dall’esame
di cui sopra è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene
assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima
formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e
l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché
migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
2.7
Nella
sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, il
TCA ha, quindi, stabilito che ai fini di quella
vertenza, concernente un ricorrente, il quale dopo aver conseguito il
Master/Bacellierato in Teologia ha iniziato un Master in diritto comparato delle
religioni, non era comunque decisiva la circostanza secondo cui il Master/Baccellierato
in Teologia permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un
reddito sufficiente per vivere, bensì il fatto che comunque non erano
realizzati gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una
seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.6.).
Questo
Tribunale, in proposito, ha osservato che:
"
(…)
In concreto, anche qualora il ricorrente non
potesse reperire un’attività lavorativa in virtù del Master – Baccellierato in
teologia che gli consenta di ottenere un guadagno che copra il suo fabbisogno,
i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.4.) non sono adempiuti.
In primo luogo, l’ulteriore percorso formativo
che il ricorrente ha intrapreso dopo aver ottenuto il Master in Teologia non è
evidentemente di breve durata.
In effetti il master in diritto comparato delle
religioni si svolge su due anni (cfr. consid. 2.5.).
X. ha, altresì, precisato che una formazione
completa in ambito teologico con specializzazione ed eventualmente il
conseguimento del grado di dottorato ha una durata di circa otto-nove anni
(cfr. doc. IX).
In secondo luogo, l’insorgente non ha dimostrato
che la specializzazione in diritto comparato delle religioni migliori
notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non ha elencato in modo concreto le attività
professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la
seconda formazione.
Il ricorrente ha unicamente indicato delle
prospettive di lavoro assai vaghe, facendo riferimento a impieghi in ambito
ecclesiale presso un istituto-organismo curiale-diocesano (cfr. doc. IX).
Egli non ha specificato dettagliatamente le
professioni che potrebbero entrare in linea di conto nel Canton Ticino, né al
di fuori dei confini cantonali.
In sede di udienza del 30 maggio 2011 il
ricorrente si è limitato ad affermare che alla conclusione degli studi è
disposto a lavorare, oltre che in Ticino, in altri Cantoni e all’estero, che a
quel momento stava effettuando uno stage presso il tribunale diocesano -
precisando che nel 2010 le cause davanti al Tribunale diocesano in Ticino sono
state circa 15 - e che in futuro vorrà effettuare uno stage presso un ufficio
amministrativo diocesano (esempio economo; cfr. doc. XII).
Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie il
ricorrente ha legittimamente dato la priorità a delle scelte personali di
formazione, come risulta dallo scritto del 30 giugno 2011, in cui, relativamente alla possibilità di insegnare religione, ha affermato che ciò non è
pertinente con le sue scelte future, e meglio che se avesse voluto dedicarsi
all’insegnamento, avrebbe scelto un’altra specializzazione (cfr. doc. XVII).
Egli ha pure riconosciuto di non aver mai considerato il titolo di
Master in Teologia un titolo finale ma soltanto un passaggio intermedio, visto
che il suo obiettivo è quello di ottenere la specializzazione in diritto
canonico (cfr. doc. XII).
Come indicato nelle disposizioni COSAS al punto
H6 le preferenze personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente
per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.” (STCA
42.2011.4
del 25 agosto 2011 consid. 2.8.)
Nella sentenza
42.2011.4
del 25 agosto 2011, ha pertanto così concluso:
" In
conclusione questa Corte, richiamati il principio della sussidiarietà alla base
della Las (cfr. consid. 2.2.; 2.9.), la circostanza che il solo
Master/Baccellierato in Teologia ottenuto presso la Facoltà di Teologia di Z.
permette di insegnare religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e
medie e di svolgere altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6., 2.7.), nonché
il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da
parte della pubblica assistenza dei contributi durante lo svolgimento di una
seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid. 2.8.), ritiene che
a ragione l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione assistenziale.
Il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di trovare
un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa
ottenendo il Master in Teologia nell’ambito dell’insegnamento della religione o
negli altri settori elencati al consid. 2.7.
Infatti il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente,
tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria
autonomia.
A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF
ha stabilito che:
"
(…)
Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans
une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst.,
n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure
de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en
acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71
consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de
prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le
versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une
disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12
Cst;
que contrairement à ce que semble soutenir la
recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un
revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université,
au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;
(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid.
2.
)
In una
successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata
sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso
un’ulteriore formazione quale infermiere.
Il TCA ha
stabilito, da un lato, che sulla base della documentazione medica,
contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura
non era più conforme alle sue condizioni di salute.
Dall’altro,
che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate
nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere
sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al
riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo
non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato
SSS su tre anni.
In
secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in
considerazione gli assegni di studio.
Questo
Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al
beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio
2011.
Con
giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della
sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni
assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che
aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in
un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.
Questo
Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente
permettesse l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito
sufficiente per vivere.
Inoltre
nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in
applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di
una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
In primo
luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su
tre anni, non era di breve durata.
In secondo
luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione
migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
E’ stato,
poi, rilevato che del resto la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.
Il TCA, al
riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo
sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione
assistenziale.
Dall’altra,
che non è così escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio,
dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.
Questa
Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non
sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda
formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale
complementare per coprire tale lacuna.
Con
sentenza 42.2010.36 del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il
ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione
presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata
di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha
considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la
ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più
conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era
giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di
scuola e due semestri di “stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente
già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al
beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un
prestito di studio.
Infine con giudizio
42.2013.11
dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione
quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito
sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle
prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,
il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,
svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.
In secondo
luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in
sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del
lavoro.
2.8
Nella concreta
fattispecie la ricorrente, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), ha conseguito
il Bachelor e il Master in diritto.
Dal
portale svizzero dell’orientamento scolastico e professionale risulta che gli
sbocchi professionali dopo gli studi universitari in diritto sono molteplici e
variati.
Infatti,
oltre a permettere l’accesso alla pratica legale per ottenere il brevetto di
avvocatura, tali studi consentono ai giuristi di entrare direttamente nel mondo
del lavoro (senza brevetto di avvocato), ad esempio presso banche,
assicurazioni e fiduciarie. Anche nel commercio e nell’industria i giuristi
possono trovare molteplici possibilità di impiego, ad esempio nei settori della
consulenza legale, della contrattualistica e della conduzione aziendale. Inoltre
associazioni e sindacati, opere di soccorso e organizzazioni internazionali
cercano costantemente specialisti in diritto.
I
giuristi trovano, poi, nell'amministrazione pubblica differenti possibilità
d'impiego, a dipendenza del settore.
I
giuristi spesso svolgono pure compiti in settori non giuridici dove la pura
conoscenza del diritto ricopre un ruolo meno centrale, mentre la loro capacità
di ragionare in modo chiaro e logico è sempre molto utile. Chi inoltre dispone
di buone doti di comunicazione può assumere, tanto in ambito statale quanto
nell'economia privata, incarichi dirigenziali (www.orientamento.ch).
Ne
discende che già la formazione completa in diritto, come quella conseguita
dall’insorgente (Bachelor + Master), apre una vasta gamma di possibilità di
impiego e consente quindi di entrare nel mondo del lavoro (cfr. sentenza
52.2010.466
del 5 agosto 2011 del Tribunale cantonale amministrativo, peraltro
citata dall’USSI, cfr. doc. doc. A).
Questo
Tribunale ritiene, pertanto, che il conseguimento del Bachelor e del Master in
diritto permetta l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un
reddito sufficiente per vivere.
Del resto
tali titoli vengono attribuiti dopo almeno quattro anni e mezzo / cinque anni
complessivi di studi universitari (cfr. www.orientamento.ch; __________.ch).
In virtù
del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.3.; 2.7.), la ricorrente
avrebbe, perciò, dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa che le
permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i suoi studi
universitari in diritto.
Il richiedente la pubblica
assistenza è, infatti, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è
necessario per (ri)trovare una propria autonomia (cfr. STF 8C_5/2008 del 5
maggio 2008; consid. 2.7.).
Va
peraltro sottolineato che il Tribunale federale, con sentenza STF 8C_787/2011
del 28 febbraio 2012, ha parzialmente accolto il ricorso di una persona, titolare
di un master in diritto che stava svolgendo la pratica legale, la cui domanda
di assistenza sociale del 24 novembre 2010 in un periodo di interruzione, dopo la fine della pratica presso due studi legali e in attesa di iniziare un
ulteriore periodo di stage presso un altro servizio dell’amministrazione, era
stata negata.
In
particolare l’Alta Corte ha rinviato gli atti all’amministrazione per appurare
se il ricorrente, in virtù del principio della sussidiarietà, aveva
tempestivamente e validamente dal profilo qualitativo e quantitativo ricercato
un’occupazione anche in settori non giuridici.
Con
sentenza 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013 la nostra Massima Istanza ha confermato
il nuovo diniego delle prestazioni assistenziali pronunciato dall’amministrazione
dopo aver preso visione delle ricerche di lavoro intraprese dall’insorgente nel
lasso di tempo determinante richiestegli a seguito della STF 8C_787/2011 del 28
febbraio 2012.
Il TF ha rilevato
che le ricerche effettuate negli ambiti giuridico e non giuridico non risultavano
in ogni caso sufficienti quantitativamente, concludendo che il ricorrente non
aveva quindi intrapreso tutto quanto da lui esigibile per far fronte con le
proprie forze alla situazione di difficoltà finanziaria.
In
conclusione, poiché lo svolgimento della pratica legale non risulta necessario
per conseguire un reddito sufficiente per vivere, la ricorrente, che ha operato
tale scelta anziché cercare un'occupazione, non ha diritto alle prestazioni
assistenziali.
A ciò va
aggiunto che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -,
che le attività lavorative che l’insorgente potrebbe svolgere grazie ai suoi
studi universitari in diritto non sono atte a permetterle di conseguire un
reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali dovrebbe
comunque essere confermato, non essendo adempiuti gli ulteriori presupposti per
riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale (cfr. consid. 2.6 e le sentenze cantonali riassunte al consid. 2.7).
In
concreto la pratica legale che l’insorgente ha iniziato nel marzo 2013 presso
lo studio legale dell’avv. __________, svolgendosi su due anni a tempo pieno
(cfr. doc. 11-12; consid. 2.5.; art. 13 LAvv), non è evidentemente di breve
durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda
formazione (cfr. consid. 2.6.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8.,
pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013
consid. 2.8.).
La
ricorrente sostiene che la pratica legale per accedere agli esami di avvocato
non sia una seconda formazione bensì la continuazione logica e indispensabile
degli studi universitari (cfr. doc. I).
Al
riguardo va però osservato, da un parte, che, come visto sopra, gli studi in
diritto consentono di essere attivi professionalmente in svariati ambiti senza
necessariamente conseguire il brevetto di avvocato.
Dall’altra,
che l’avvocatura, che presuppone effettivamente lo svolgimento di un periodo di
due anni di praticantato ai sensi dell’art. 13 Legge sull’Avvocatura (LAvv) del
13.
febbraio 2012, non fa parte obbligatoriamente del percorso formativo nel
settore giuridico, ma costituisce piuttosto una formazione complementare o una
specializzazione (cfr. STF 8C_312/2008 dell'8 aprile 2009 consid. 6.1:
"
Le brevet d'avocat est un diplôme professionnel
reconnu qui donne accès au métier d'avocat et qui, de nos jours, est souvent
demandé, en complément au cursus universitaire, pour des emplois qualifiés en
dehors du barreau. Par ailleurs, il n'est pas contestable que les examens du
brevet d'avocat exigent une préparation d'une certaine durée. Il y a lieu dès
lors de confirmer l'avis de l'autorité cantonale selon laquelle le temps
consacré à la préparation de ces examens doit être assimilé à une formation
complémentaire, voire à un perfectionnement professionnel, au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI (voir pour comparaison l'arrêt publié au DTA 1991
n° 8 p. 83, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a reconnu à la
préparation au concours d'admission à la carrière diplomatique le caractère
d'un perfectionnement professionnel).")
Da questo profilo, pertanto, contrariamente a quanto asserito
dall’insorgente (cfr. doc. I pag. 4), il caso di specie è analogo alla
fattispecie giudicata da questa Corte con sentenza 42.2011.4 del 25 agosto
2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, citata sopra, concernente un ricorrente che dopo aver conseguito il
Master/Bacellierato in Teologia ha iniziato una specializzazione, e meglio un Master
in diritto comparato delle religioni e al quale sono state negate le
prestazioni assistenziali.
Infine va
evidenziato che l’insorgente ha legittimamente dato la priorità a delle scelte
personali, come d’altronde asserito nel ricorso (“E’ vero l’argomento
secondo cui i diplomi in diritto di cui è titolare la ricorrente le permettono
di trovare un impiego come giurista. Questa però non è la sua volontà e non le
si può certo rimproverare di voler proseguire su questa strada” cfr. doc. I
pag. 4) e nello scritto del 16 dicembre 2013 (cfr. doc. V).
Nelle
disposizioni COSAS al punto H6 è, tuttavia, indicato che le preferenze
personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda
formazione o una riqualifica professionale (cfr. consid. 2.7.).
Alla luce
di tutto quanto appena esposto occorre concludere che nel caso concreto il
periodo di pratica legale non va finanziato da parte dell’assistenza sociale.
La
decisione su reclamo del 21 ottobre 2013 deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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