42.2013.23
Restit.AS 3+4/2013 e negato ASx5/2013.Sul conto banc.della ricorr.accreditato denaro non validam.giustificato.Non comprovato sua asserzione che importi versati da ex convivente in carcere per pagare p
5 maggio 2014Italiano42 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2013.23-24
rs
Lugano
5 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 22 novembre 2013 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 22 ottobre 2013 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
22 ottobre 2013, inviata per raccomandata il 23 ottobre 2013 (cfr. doc. A inc.
42.2013.23), l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha
confermato la precedente decisione del 21 maggio 2013 (cfr. doc. 35) con cui a RI
1 è stata negata una prestazione assistenziale per il mese di maggio 2013, poiché
dal conto bancario della stessa risultava un accredito di fr. 5'361.--
effettuato il 16 aprile 2013 che senza differente giustificativo valido
sull’origine è stato considerato come entrata per il mese di maggio 2013 (cfr.
doc. II1 inc. 42.2013.23).
1.2. Con ulteriore decisione su reclamo
del 22 ottobre 2013, inviata per raccomandata il 23 ottobre 2013 (cfr. doc. A
inc. 42.2013.24), l’USSI ha confermato la decisione del 13 giugno 2013 (cfr.
doc. 22) con cui ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 4’528.-- per
prestazioni assistenziali indebitamente attribuite nei mesi di marzo e aprile 2013, in quanto da accertamenti svolti e dalla documentazione pervenuta all’amministrazione è
risultato che in tali mesi la medesima ha ricevuto del denaro sul suo conto
bancario, e meglio fr. 5'040.55 il 7 marzo 2013, fr. 2'257.05 il 18 marzo 2013
e fr. 2'257.05 il 4 aprile 2013 (cfr. doc. II1 inc. 42.2013.24).
1.3. Con tempestivi ricorsi del 22
novembre 2013, formulati in un unico atto spedito il 23 novembre 2013 (cfr.
busta di intimazione, inc. 42.2013.23), RI 1 ha impugnato entrambe le decisioni
su reclamo del 22 ottobre 2013, facendo valere che:
" (…)
Come già detto nel mio scritto i soldi
versati sul mio conto bancario provenivano dal mio ex convivente a quei tempi
in carcere e sono stati usati per affrontare i suoi pagamenti effettuati da me
e sua madre. Non capisco per quale motivo se lo confermano sia lui, che la
madre e i bollettini di pagamento, devo essere punita io che per il mio
sostentamento non ho che utilizzato i soldi percepiti dall’assistenza.
In quel periodo avevamo un’abitazione con
la pigione di 2300.- fr mensili, mi chiedo come si pretendeva che io
dimostrassi che pagavo l’affitto se l’assistenza per la mia parte mi da solo
1'100.-. Il mio ex convivente mi ha fatto avere i soldi per la sua parte
mensile e per pagare tutte le altre spese. Io gli ho fatto il favore in quanto
rischiando l’espulsione dalla Svizzera non volevo avesse altri problemi.
Comunque come dimostrato già nel mio precedente reclamo, chiedo che venga
rivalutata la situazione visto che quei soldi non erano per me, anche se è
stato usato il mio conto nessuno mi aveva informato che malgrado le conferme
del mio ex convivente, sua mamma e il conto dei pagamenti effettuati per lui
che combaciano con i soldi versati, avrei avuto io problemi.
(…)” (Doc. I inc.42.2013.23; doc. I inc.
42.2013.24)
1.4. L’USSI, con due distinte
risposte del 3 settembre 2012 di analogo tenore, ha postulato la reiezione
delle impugnative con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. IV inc. 42.2013.23; doc. IV inc. 42.2013.24).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Secondo l’art. 51 Lpamm -
disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui
all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità
più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare
la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione
delle altre.
Nella concreta evenienza,
visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro due
decisioni che concernono fatti di ugual natura, pongono gli stessi temi
giuridici e sono state emesse entrambe dall’USSI, è accertata la connessione
tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali sono dunque
congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_37/2012 e
9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009,8C_914/2009 del 7 dicembre
2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
Nel merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire, da una parte, se la ricorrente deve restituire oppure no
l’importo di fr. 4'528.--, corrispondente a prestazioni assistenziali percepite
nei mesi di marzo e aprile 2013, dall’altra, se a ragione le è stata negata una
prestazione assistenziale per il mese di maggio 2013.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le
malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato."
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla
relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di
studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto
dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno
1996;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971."
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.5. Secondo l’art.
11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi
(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250
del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza
dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio
di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1°
gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al
rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di
mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene
nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per
il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di
mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento
corrisponde:
" A. Forfait
globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
977.--
100.--
1077.--
2 persone
1495.--
100.--
1595.--
3 persone
1818.--
100.--
1918.--
4 persone
2090.--
100.--
2190.--
5 persone
2364.--
100.--
2464.--
6 persone
2638.--
100.--
2738.--
7 persone
2912.--
100.--
3012.--
Per ogni
persona supplementare
+ 272.--
-
+272.--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di
due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati
da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di
età e per le successive:
l'importo di tale supplemento è di
210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali importi sono stati
mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011;
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013
del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).
2.6. L’art.
22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito
disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente
nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia
(coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4. Non
vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,
alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1. non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le spese e
gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’
importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20
della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per
l’alloggio
Per il calcolo
della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese
accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il reddito disponibile
residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena
menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta
così il reddito computabile:
" Il reddito
computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le
rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione
militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della
sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi
giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle
coppie conviventi. (cpv. 1).
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
(cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della
presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i
redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova rilevare che l’art.
6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15
febbraio 2013.
Il nuovo tenore è il
seguente:
"
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU
9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa computabile
è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa
per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa
vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai
sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con
attività lucrativa salariata;
b) gli interessi
maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti,
premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di
cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti,
premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute
della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32
cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività
lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate
obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento
della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota
cantonale media ponderata;
h) i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti
di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese
e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000
fr.;
b) per i debiti
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8 cpv. 1 lett. g
Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato
il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino
Ufficiale 2010, 297).
Il Consiglio di Stato e il
Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri
scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale
base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio
del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, destinata
alla pubblicazione in RtiD I-2013).
Il nuovo
tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
" g) i premi ordinari per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9 Laps riguarda la
spesa per l'alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto
dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona
sola
b) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da due
persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più di due
persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore
fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della
legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo
massimo.
Il 1° gennaio 2008 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.
10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2).
Le deroghe ad alcune delle
diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli
art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2
Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito
disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del
richiedente.
Alcune entrate non
considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi
contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las
(per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento
di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La sostanza nel regime Las
viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito
Laps.
Dal calcolo delle spese ai
sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri
permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non
possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo
vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri
mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il limite per il
riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della
Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250
dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.7. L’art. 67 Las,
relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" 1Il richiedente,
rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza
sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;
esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti
degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale.”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" 1L’assistito è
tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni
cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da
implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni
assistenziali.
2L’assistito
è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale
l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione
di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”
2.8. Per quanto
concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26
Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.
3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente
per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 2
Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione
assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le
decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento.
2.9. Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra
(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata
in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta
a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il
condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79
OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.8.).
2.10. A fondamento del diniego di
una prestazione assistenziale a favore di RI 1 per il mese di maggio 2013
postulata il 2 maggio 2013 l’USSI ha posto il fatto che dal conto bancario
della ricorrente risultava un accredito di fr. 5'361.-- effettuato il 16 aprile
2013 che senza differente giustificativo valido sull’origine è stato
considerato come entrata per il mese di maggio 2013 (cfr. doc. 35; II1 inc.
42.2013.23).
L’amministrazione ha poi
motivato l’ordine di restituzione emesso nei confronti dell’insorgente il 13
giugno 2013 delle prestazioni assistenziali percepite nei mesi di marzo e
aprile 2013 facendo riferimento ad accertamenti svolti e alla documentazione
pervenutale da cui è emerso che in tali mesi la medesima ha ricevuto del denaro
sul suo conto bancario, e meglio fr. 5'040.55 il 7 marzo 2013, fr. 2'257.05 il
18 marzo 2013 e fr. 2'257.05 il 4 aprile 2013 (cfr. doc. 22; II1 inc.
42.2013.24).
La ricorrente ha
contestato quanto deciso dall’USSI facendo valere che i soldi versati sul suo
conto bancario provenivano dal suo ex convivente a quei tempi in carcere e sono
stati usati per i pagamenti delle spese (pigione e altre) di quest’ultimo
effettuati da lei e dalla madre dell’ex convivente (cfr. doc. I inc.42.2013.23;
doc. I inc. 42.2013.24).
2.11. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile evidenziare che
nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di
cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.4.).
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,
mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V
143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata
in RAMI 2005 pag. 30).
Con sentenza STF
8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non
esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare
l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come
pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata
poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la
persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti
d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire
quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera
adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea
2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.12. Nel caso di specie dalle carte
processuali emerge che a favore di RI 1, tra il mese di novembre 2012 e il mese
di aprile 2013, sono state accreditate sul suo conto bancario presso __________
di __________ delle somme di denaro di cui dagli estratti bancari non risulta l’origine.
Più precisamente la stessa
ha ricevuto il 20 novembre 2012 l’importo di fr. 16'000.-- (cfr. doc. 47), il
30 gennaio 2013 l’ammontare di fr. 4'000.-- (cfr. doc. 39), il 4 febbraio 2013
la somma di fr. 4'278.25 (cfr. doc. 39), il 7 marzo 2013 l’importo di fr.
5'040.55 (cfr. doc. 25), il 28 marzo 2013 l’ammontare di fr. 2'257.05 (cfr.
doc. 26), il 4 aprile 2013 la somma di fr. 2'257.05 (cfr. doc. 27) e il 16
aprile 2013 l’importo di fr. 5'361.-- (cfr. doc. 28).
La prestazione
assistenziale per il mese di maggio 2013 è stata negata, in quanto è stata
computata l’entrata del 16 aprile 2013 di fr. 5'361.--, ritenuta l’assenza di
un valido giustificativo in merito all’origine (cfr. doc. 35; II1 inc.
42.2013.23).
Inoltre l’USSI ha chiesto
a RI 1 di restituire la somma di fr. 4’528.-- per prestazioni assistenziali
indebitamente attribuite nei mesi di marzo e aprile 2013, in quanto da accertamenti svolti e dalla documentazione pervenuta all’amministrazione è
risultato che in tali mesi la medesima ha ricevuto del denaro sul suo conto
bancario, e meglio fr. 5'040.55 il 7 marzo 2013, fr. 2'257.05 del 18 marzo 2013
e fr. 2'257.05 il 4 aprile 2013, di cui non era a conoscenza in precedenza
(cfr. doc. 22; doc. II1 inc. 42.2013.24).
L’insorgente, come visto,
sostiene che si tratterebbe di bonifici provenienti dal suo ex convivente che
all’epoca si trovava in carcere alla Stampa e che sarebbero stati utilizzati da
lei e dalla madre del medesimo per far fronte alle spese di quest’ultimo (cfr.
doc. I inc. 42.2013.23; doc. 24).
Al riguardo questa Corte
evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza
sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43
cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011
consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001;
DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis
1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito
dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo
corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Giova, in ogni caso,
rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61
lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale”
in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA
P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993
pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V
113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto
civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In concreto la ricorrente, benché avesse avuto a più riprese la
possibilità (davanti all’amministrazione, in sede di reclamo e davanti al TCA),
non ha debitamente comprovato la propria asserzione.
In effetti
la medesima si è limitata a dichiarare che le somme di denaro in questione
provenivano dal suo ex convivente, __________, che si trovava in carcere (dal
settembre 2012; cfr. doc. 118) per far fronte ai pagamenti delle sue spese
legali, di locazione e di altri suoi costi effettuati da lei e dalla madre
dell’ex convivente, __________ (cfr. doc. I inc. 42.2013.23; doc. 24), senza
sostanziare tali sue affermazioni.
Successivamente
alla decisione negativa emanata dall’USSI il 21 maggio 2013 (cfr. consid. 1.1.)
la ricorrente ha trasmesso all’amministrazione un libretto di ricevute della
Posta con indicato, quale possessore, il nominativo stampato di __________ e
l’aggiunta a mano del nome __________ (cfr. doc. 75).
Da tale
libretto risultano dei pagamenti effettuati presso sportelli postali di __________
e __________ da settembre 2012 a giugno 2013 (cfr. doc. 75-88).
Per il mese
di settembre 2012 sono state pagate fatture per complessivi fr. 1'227.20 (cfr.
doc. 76; 77).
Per il mese
di ottobre 2012 sono stati effettuati pagamenti per fr. 942.60 (cfr. doc. 77;
78).
Per il mese
di novembre 2012 sono state pagate fatture per complessivi fr. 986.15 (cfr.
doc. 79; 80).
Per il mese
di dicembre 2012 sono stati effettuati pagamenti per fr. 1'744.45 (cfr. doc.
80; 81; 82).
Per il mese
di gennaio 2013 sono state pagate fatture per complessivi fr. 441.-- (cfr. doc.
83).
Per il mese
di febbraio 2013 sono stati effettuati pagamenti per fr. 382.90 (cfr. doc. 84).
Per il mese
di marzo 2013 sono state pagate fatture per complessivi fr. 562.-- (cfr. doc.
85).
Per il mese
di aprile 2013 sono stati effettuati pagamenti per fr. 1'653.45 (cfr. doc. 85;
86; 87).
Per il mese
di giugno 2013 sono state pagate fatture per fr 370.-- (cfr. doc. 88).
Tuttavia
quanto si evince da tale libretto è ininfluente ai fini della risoluzione della
presente vertenza.
Da una
parte, la somma degli importi risultanti dallo stesso per il periodo settembre
2012 - aprile 2013 pari a fr. 7'939.75, anche aggiungendo la pigione a cui l’ex
convivente dell’insorgente avrebbe fatto fronte per metà per i mesi da
settembre 2012 ad aprile 2013, ossia fr. 9'200.-- (fr. 2'300.-- al mese : 2 x 8
mesi; cfr. doc. I inc. 42.2013.23; doc. I inc. 42.2013.24, doc. 132), per
complessivi fr. 17'139.75 (fr. 7'939.75 + fr. 9'200.--), risulta in ogni caso
inferiore all’ammontare globale dei versamenti a favore della ricorrente di,
globalmente da novembre 2012 ad aprile 2'013, fr. 39'193.90 (fr.
16'000.-- il 20 novembre 2012 cfr. doc. 47+ fr. 4'000.-- il 30 gennaio 2013
cfr. doc. 39 + fr. 4'278.25 il 4 febbraio 2013 cfr. doc. 39 + fr. 5'040.55 il 7
marzo 2013 cfr. doc. 25 + fr. 2'257.05 il 28 marzo 2013 cfr. doc. 26 + fr.
2'257.05 il 4 aprile 2013 cfr. doc. 27 + fr. 5'361.-- il 16 aprile 2013 cfr.
doc. 28).
Dall’altra,
l’insorgente non ha validamente documentato se questi pagamenti concernevano proprio
- ed esclusivamente -delle spese dell’ex convivente e chi ha effettuato gli
stessi.
In effetti
non risulta evidentemente sufficiente il fatto che nel reclamo interposto il 18
giugno 2013 la ricorrente abbia specificato che le spese relative all’ex
convivente, __________, sono state sostenute dalla madre di questi, __________
e che il rimborso a quest’ultima è avvenuto sotto forma di diverse quote, come neppure
la circostanza che __________ e da __________ abbiano sottoscritto - senza
d’altronde alcuna precisazione ulteriore - quanto indicato nel reclamo (cfr.
doc. 73 e 74).
In proposito
va osservato, come peraltro rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. IV inc.
42.2013.24), che, se le eventuali fatture riguardanti l’ex convivente sono
state pagate da sua madre - come preteso da RI 1 -, non si rivela logico
accreditare delle somme di denaro all’insorgente da riversare poi alla madre di
__________, invece di un trasferimento di denaro direttamente alla madre.
La ricorrente,
del resto, nemmeno ha comprovato che i bonifici a suo favore sul suo conto
bancario presso __________ provenivano effettivamente dall’ex convivente.
La
ricorrente ha, pertanto, violato il proprio obbligo di collaborare.
Omettendo
di sostanziare quanto da lei allegato, l’insorgente deve sopportare le
conseguenze della carenza di prove riguardo all’asserzione che i bonifici
effettuati sul suo conto bancario non erano a suo favore, bensì provenivano dal
suo ex convivente che si trovava in carcere per far fronte a spese di
quest’ultimo (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005
consid. 3, STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011).
Occorre
perciò concludere che le somme di denaro accreditate all’insorgente nel periodo
novembre 2012 - aprile 2013 erano a suo favore e in virtù del principio di
sussidiarietà (cfr. consid. 2.11.) andavano utilizzate, perlomeno per la parte
corrispondente ai suoi costi essenziali, per provvedere al proprio
sostentamento prioritariamente rispetto all’intervento dell’assistenza sociale (cfr. STCA 42.2012.3 del 15 aprile 2013).
2.13. In relazione
all’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali percepite nei mesi
di marzo e aprile 2013, da quanto sopra esposto discende che la ricorrente in
tali due mesi, allorché ha percepito prestazioni assistenziali di fr. 2'264.--
al mese calcolate senza tener conto di alcunché a titolo di reddito computabile
(cfr. doc. 243), ha beneficiato di entrate a suo
favore, e meglio il 7 marzo 2013 di fr. 5'040.55 (cfr. doc. 25), il 28 marzo
2013 di fr. 2'257.05 (cfr. doc. 26) e il 4 aprile 2013 della somma di fr.
2'257.05 (cfr. doc. 27) non annunciate all’USSI.
Nella fattispecie sono,
inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.9.).
In effetti quando, a
seguito di accertamenti svolti e dalla documentazione pervenutagli, l’USSI ha constatato
che la ricorrente ha ricevuto degli accrediti sul suo conto bancario nei mesi
di marzo e aprile 2013 (cfr. doc. 22), sono emersi dei fatti nuovi atti a
indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle
prestazioni assistenziali.
E’ quindi evidente che il
calcolo delle prestazioni assistenziali dei mesi di marzo e aprile 2013 andava
rivisto in base alle effettive entrate dell’insorgente.
Di conseguenza la
ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito
indebitamente le prestazioni assistenziali afferenti a marzo e aprile 2013.
2.14. Occorre ora stabilire se l’importo
chiesto in restituzione di fr. 4'528.-- sia corretto.
L’USSI ha ordinato a RI 1
il rimborso degli importi interi delle prestazioni assistenziali ricevute nei
mesi di marzo e aprile 2013 di fr. 2'264.-- mensili (cfr. doc. 22; 243),
considerando che nei due mesi in questione la ricorrente ha ricevuto fr.
5'040.55 il 7 marzo 2013 (cfr. doc. 25), fr. 2'257.05 il 28 marzo 2013 (cfr.
doc. 26) e fr. 2'257.05 il 4 aprile 2013 (cfr. doc. 27).
Complessivamente le
entrate dell’insorgente tenute conto dall’amministrazione ammontano a fr.
9'554.65 (fr. 5'040.55 + fr. 2'257.05 + fr. 2'257.05), che riportati su base
annua corrispondono a fr. 57'328.-- (fr. 9'554.65 : 2 mesi x 12 mesi), ossia a
fr. 4'777.-- mensili (fr. 57'328.-- : 12 mesi).
L’ammontare mensile di fr.
4’777.-- è superiore all’importo delle prestazioni assistenziali mensili di fr.
2'264.-- versate a RI 1 nel mese di marzo e nel mese di aprile 2013 e
corrispondente alla lacuna di reddito Las presentata nel conteggio del 25 marzo
2013 da quest’ultima in assenza del computo di entrate quali reddito
computabile (cfr. doc. 243-246).
Ne discende
che la decisione su reclamo del 22 ottobre 2013, con cui è stato confermato
l’ordine di restituzione di fr. 4’528.-- del 13 giugno 2013 (cfr. doc. II1 inc.
42.2013.24), deve essere confermata.
2.15. Relativamente al
mese di maggio 2013 l’USSI, con decisione del 21 maggio 2013, ha negato alla ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale, in quanto computando
l’entrata di fr. 5'361.-- bonificatale sul suo conto bancario presso __________
il 16 aprile 2013 il reddito disponibile residuale della sua unità di
riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e
della socialità (cfr. doc. 35).
Come
stabilito in precedenza (cfr consid. 2.12.), da un lato,le contestazioni della
ricorrente circa il fatto che il denaro ricevuto sarebbe provenuto dal suo ex
convivente che si trovava in carcere per effettuare/rimborsare i pagamenti
relativi a sue spese si sono rilevate prive di fondamento in quanto non
debitamente comprovate.
Dall’altro,
le somme di denaro accreditatele, segnatamente l’importo di fr. 5'361.--
versatole il 16 aprile 2013, in virtù del principio di sussidiarietà (cfr.
consid. 2.11.), dovevano quindi essere usate per far fronte al proprio
sostentamento prioritariamente rispetto all’intervento dell’assistenza sociale.
Va,
pertanto, ritenuto che l’insorgente poteva disporre a suo favore, perlomeno per
la parte corrispondente ai suoi costi essenziali, dell’accredito sul conto
bancario di fr. 5'361.--.
Inoltre giova segnalare
che il TCA, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo
primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno,
soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene
che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine
mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese
seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la
Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga
applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla
fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia
invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora
sostenuti del mese in cui è stato versato.
Il TCA ha, di conseguenza,
deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in
caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel
calcolo del mese successivo.
In concreto
è vero che il bonifico di fr. 5'361.-- ha avuto luogo il 16 aprile 2013 (cfr.
doc. 28), ossia a metà del mese.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che l’insorgente nel mese di aprile 2013, e meglio il
4 aprile 2013, aveva già ricevuto la somma di fr. 2'257.05
(cfr. doc. 27), oltre ai versamenti del 7 marzo 2013 di fr. 5'040.55 (cfr. doc.
25) e del 28 marzo 2013 di fr. 2'257.05 (cfr. doc. 26).
Ne consegue che le spese
di marzo e aprile 2013 sono state coperte dalle entrate ricevute fino al 4
aprile 2013 di in media fr. 4'777.-- mensili (cfr. consid. 2.15.).
E’, dunque, altamente
verosimile che il versamento del 16 aprile 2013 sia servito per fare
fronte alle spese del mese successivo, ovvero di maggio 2013.
A
ragione, di conseguenza, l’USSI ha computato l’importo di fr. 5'361.-- nel
calcolo volto a determinare se la ricorrente aveva o meno diritto a una
prestazione assistenziale nel mese di maggio 2013 (cfr. doc. 36-37).
2.16. Per il resto RI 1 non ha
sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di
reddito e delle spese computabili indicate dalla Cassa valido per il mese di
maggio 2013.
Fatti
I redditi computabili
sono, perciò, costituiti dall’entrata di fr. 5'361.-- (cfr. consid. 2.15.),
pari a fr. 64'332-- annui.
Le spese computabili sono,
invece, composte dalla spesa per l’alloggio di fr. 13’200.-- e dal premio della
cassa malati pari a fr. 4’477.-- (cfr. doc. 36-37).
Esse, globalmente,
corrispondono a fr. 17’677.--.
La sostanza imponibile
risulta nulla (cfr. doc. 36-37).
Di conseguenza il reddito
disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las; consid. 2.5; 2.6.) della ricorrente
è pari a fr. 46’655.-- (redditi computabili di fr. 64’332.-- - spese
computabili di fr. 17’677.--), ossia fr. 3'888.-- al mese.
Considerandi
La soglia di intervento
per il 2013 dell’insorgente è pari a fr. 1’077.-- al mese (cfr. consid. 2.5.;
doc. 36).
Come indicato sopra, hanno
diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito
disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente
percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.
art. 18 Las; consid. 2.5.).
In casu, il sussidio della
cassa malati ammonta a fr. 286.-- mensili (cfr. doc. 36).
La ricorrente presenta,
pertanto, per il mese di maggio 2013 un’eccedenza di reddito Las di fr. 3’097.--
[(fr. 3’888.- + fr. 286.-) - fr. 1’077.--; cfr. doc. 36].
RI 1 non ha, dunque,
diritto, per tale mese, a una prestazione assistenziale.
In simili condizioni,
anche la decisione su reclamo del 22 ottobre 2013 con cui all’insorgente è
stata negata l’assistenza sociale per il mese di maggio 2013 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti