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Decisione

42.2013.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 settembre 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i due anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 presso la facoltà di ingegneria

ambientale.

Nella decisione su reclamo

del 15 novembre 2013 l’USSI ha inoltre rilevato che:

" (…)

Il signor RI 1 durante il primo e il

secondo anno accademico (ripetizione) presso la facoltà di ingegneria

ambientale ha usufruito del sostegno da parte delle borse di studio, del

prestito di studio e dal mese di gennaio 2013 di prestazioni assistenziali

integrative alle borse di studio e al prestito di studio.

L’impossibilità di rinnovare la borsa di

studi/prestito per l’anno 2014 dipende dai risultati ottenuti dal signor RI 1

che ne assume la responsabilità, fatto che non può essere imputato all’USSI.

Infatti il reclamante avrebbe comunque dovuto tentare di trovare un’attività

lavorativa per ritrovare, visti i risultati citati, una propria autonomia

facendo capo ad esempio, alle sue precedenti esperienze professionali (…).

Ricordiamo che il richiedente la pubblica

assistenza è, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è

necessario per (ri)trovare una propria autonomia.” (Doc. IIIbis)

1.2. Contro la decisione su

reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, in cui ha contestato il

mancato rinnovo delle prestazioni assistenziali facendo valere, in buona

sostanza, di necessitare dell’aiuto da parte dell’assistenza sociale, poiché nel

2012/2013 ha ricevuto dall’Ufficio borse di studio unicamente un prestito che

dovrà restituire.

A mente dell’insorgente,

pertanto, non si giustifica il rifiuto da parte dell’assistenza sociale (cfr.

doc. I).

1.3. Con risposta del 14 gennaio

2014 l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2

La

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;

DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella presente fattispecie

la decisione su reclamo del 15 novembre 2013 verte esclusivamente sul rifiuto

di rinnovare l’attribuzione dell’assistenza sociale postulata il 21 settembre

2013.

Ogni altra questione, in

particolare concernente l’entità delle prestazioni assistenziali ricevute nei

mesi da gennaio a settembre 2013 (cfr. doc. I; A6; A8; A9), esula dalla

presente causa.

Di conseguenza questa

Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene

alla correttezza o meno di rifiutare il rinnovo delle prestazioni assistenziali

successivamente al settembre 2013.

Per quanto attiene alla

correttezza dell’entità dell’assistenza sociale riconosciutagli nel 2013 (cfr.

doc. 275; 251; 232), il TCA si è comunque espresso con sentenza 42.2013.26

relativa alla restituzione di parte della prestazione assistenziale percepita

nel maggio 2013 emanata nella stessa data del presente giudizio.

Nel merito

2.3

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha

respinto la domanda del 21 settembre 2013 interposta da RI 1 tendente al

rinnovo della concessione di una prestazione assistenziale dal mese di ottobre

2013.

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata

oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre

2002.

(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in

vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono

stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU

53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°

febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono,

peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps

(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre

2006.

pag. 313-317).

2.4

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, relativo

all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che

" Le prestazioni

sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano

all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima

dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le

malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni

prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge

speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo

di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,

anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento

vi ha rinunciato.”

Inoltre

giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono

prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla

relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di

studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno

complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale

previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli

assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di

prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno

1996;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971.”

Anche dal Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione

e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità

di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le

malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag.

11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

2.5

Secondo l’art.

11.

Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi

(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza

la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps

(cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle

condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250

del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza

dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile

residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono

dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla

base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.

2)."

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha

indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della sanità

e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,

infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo

regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle

«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1°

gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al

rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di

mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene

nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per

il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di

mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento

corrisponde:

" A. Forfait

globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

977.

--

100.

--

1077.

--

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per ogni

persona supplementare

+ 272.--

-

+272.--

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di

due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati

da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di

età e per le successive:

l'importo di tale supplemento è di

210.

-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

Tali importi sono stati

mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011;

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013

del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).

2.6

Nella presente evenienza

l’USSI ha negato a RI 1 il rinnovo dell’attribuzione di prestazioni

assistenziali, postulato con richiesta 21 settembre 2013 (cfr. doc. 183-185),

in quanto, nonostante abbia già svolto per due anni consecutivi (2011/2012 e

2012/2013) il primo anno della facoltà di ingegneria ambientale __________, è

ancora uno studente universitario al primo anno.

A mente

dell’amministrazione, visti gli insufficienti risultati ottenuti, il ricorrente

avrebbe dovuto tentare di trovare un impiego, grazie ad esempio alle sue

precedenti esperienze professionali, che gli consentisse una propria autonomia

finanziaria (cfr. doc. IIIbis; consid. 1.1.).

L’insorgente ritiene,

invece, in buona sostanza, di necessitare dell’aiuto da parte dell’assistenza

sociale anche perché nel 2012/2013 ha comunque solamente ricevuto un prestito

di studio che dovrà in futuro restituire (cfr. doc. I).

Dalle carte processuali

emerge che il ricorrente, nato il 28 ottobre 1987 (cfr. doc. 278), dopo aver

ottenuto la maturità presso il Liceo __________, ha dapprima svolto delle attività

lavorative e in seguito, nel 2011, si è iscritto alla facoltà di ingegneria

ambientale presso l’ETH di __________ (cfr. doc. 136; 144).

Dal curriculum vitae

dell’insorgente si evince che il medesimo ha lavorato quale agente di sicurezza

alle dipendenze della __________, aiuto barista presso l’Hotel __________,

fattorino di giornale per il __________, aiuto agricoltore presso il __________

e dipendente d’ufficio presso __________ (cfr. doc. 144).

Il ricorrente ha svolto il

primo anno di ingegneria ambientale nell’anno accademico 2011/2012 e nel

2012/2013 ha ripetuto il primo anno (cfr. doc. 143; 145; 136).

Nel settembre 2013 egli ha,

poi, deciso di cambiare facoltà e si è quindi trovato nella situazione di

svolgere nuovamente un primo anno di studi accademici (cfr. doc. 136).

L’insorgente ha

beneficiato di un assegno di studio da parte dell’Ufficio delle borse di studio

e dei sussidi per l’anno 2011/2012 (cfr. doc. 145).

Per l’anno 2012/2013,

invece, la domanda di un assegno è stata respinta, poiché doveva ripetere il

primo anno della facoltà di ingegneria ambientale (cfr. doc. 145; 136).

Al ricorrente è, però,

stato concesso per tale anno un prestito di fr. 10'000.-- (cfr. doc. 142; 136).

Non avendo nuovamente

superato il primo anno e avendo deciso di iniziare una nuova facoltà, per

l’anno 2013/2014 l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi gli ha negato

ogni tipo di prestazione (cfr. doc. 63, 69=181; IIIbis).

L’USSI, dal canto suo, a

seguito della richiesta dell’insorgente del mese di gennaio 2013 (cfr. doc.

89), gli ha attribuito una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 914.--

dal gennaio al giugno 2013 (cfr. doc. 275; 251) e di fr. 1'331.-- dal luglio al

settembre 2013 (cfr. doc. 232) a titolo integrativo rispetto al prestito di

studio.

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito

dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il

principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04

del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V

143.

consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio

ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo

un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Inoltre le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al

punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che

la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la

persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti

d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire

quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera

adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno

deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una

prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità

d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le

prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni

pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un

carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione

dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea

2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.8

Il TCA, in una sentenza

42.2011.4

del 25 agosto 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 segg., dove

è stata esaminata la questione dell’assunzione dei costi di una seconda

formazione da parte dell’assistenza sociale (al titolare di un Master - Bacellierato - in

teologia, in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di

assistenza sociale, non è stato riconosciuto il diritto a prestazioni

assistenziali per il periodo in cui svolgeva una specializzazione in diritto

comparato delle religioni e diritto canonico, benché presentasse una lacuna di

reddito. In effetti il Master in teologia, che viene attribuito dopo cinque

anni di studi universitari, permette l’accesso a una serie di professioni atte

a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

In

concreto decisiva è stata comunque la circostanza che i presupposti per

riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale non erano adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle

religioni, svolgendosi su due anni, non risultava di breve durata e il

richiedente l’assistenza sociale non aveva dimostrato che tale specializzazione

migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non

avendo elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbero potuto

effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore

percorso formativo intrapreso avrebbe potuto, del resto, essere teoricamente

finanziato con un prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro

la disoccupazione.), ha ribadito che se, da una parte, esiste il

diritto allo studio, dall’altra, nell’ambito dell’assistenza sociale vige il

principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

A tale proposito questo

Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Al riguardo in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg.

il TFA ha, peraltro, rilevato che:

" (…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der Grundsatz der

Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen erst dann,

wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe,

Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter erhält

(Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören

auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen

richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern

die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

In un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale

federale ha, invece, sottolineato che:

" (…)

3.7.1

Mit Blick auf die

weiter geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit

zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten

Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der

Nothilfe nach Art. 12 BV als auch

im Rahmen der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität

gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH

HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe

[Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des

Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber

geltend zu machen."

Vedi pure STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010 consid. 5.4.

Le prestazioni assicurative e previdenziali sono,

dunque, prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere

complementare e suppletivo (cfr. art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al

principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le

prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e

vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito

(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla

modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 2-3).

In una sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale

federale ha ricordato che "secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli

obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa

beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi

conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv.

1.

LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la

concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il

richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i

prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel

Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv.

1.

LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per

la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia

per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli

studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art.

21.

cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il

sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a

tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo

l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere

beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto alla

borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il citato

regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole fuori

Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3 Rbst),

definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il margine di

manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati (art. 6

Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio (art. 7) e i

criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età, di tipo

d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno richiesto.

Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle borse di studio

e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di studio come un

"sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui sussidi

cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3)."

(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011

consid. 2.9.)

Il Regolamento delle borse di studio dell’8 marzo 1995 è stato

abrogato con effetto dal 1° maggio 2012.

In effetti il 1° maggio

2012.

è entrato in vigore il nuovo Regolamento delle borse di studio del 17

aprile 2012.

L’art. 1 del Regolamento

delle borse di studio del 17 aprile 2012 prevede che:

" 1Sono borse di studio:

a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla

legge della scuola del 1° febbraio 1990;

b) i sussidi per il perfezionamento e gli assegni

per la riqualificazione professionale previsti dalla legge sull’orientamento

scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4

febbraio 1998.

2Le borse di studio

coprono le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui

superano le prestazioni ragionevolmente esigibili dal richiedente, dai suoi

genitori, da altre persone legalmente obbligate e da terzi.

3Non vengono

sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado.

Giusta

l’art. 2 del menzionato Regolamento, concernente le definizioni delle varie

tipologie di borse di studio:

" 1È assegno di studio il contributo

che può essere concesso per la frequenza di una scuola di regola a tempo pieno

sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l’obbligo

scolastico.

2È assegno di

tirocinio il contributo che può essere concesso per l’assolvimento di un

tirocinio professionale, sino al conseguimento di un attestato federale di

capacità o di un certificato federale di formazione pratica oppure per la

frequenza di una formazione parificata al tirocinio.

3È assegno per

sportivi d’élite o talenti artistici il contributo che può essere concesso

a giovani di talento che per l’esercizio della loro attività sportiva o

artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata

con statuto particolare.

4È sussidio per

il perfezionamento professionale il contributo che può essere concesso, di

regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge

sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e

continua, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale.

5È sussidio per

il corso linguistico il contributo che può essere concesso per

l’apprendimento di una lingua straniera.

6È assegno per la

riqualificazione professionale il contributo che può essere concesso a

richiedenti che già hanno conseguito un attestato federale di capacità, un

certificato federale di formazione pratica oppure a persone non qualificate con

un’esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio

professionale (formazione duale in azienda).

7È prestito di

studio, rimborsabile, l’aiuto finanziario che il Cantone può concedere in

aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli

studi di grado terziario.

8È aiuto allo

studio il contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola

privata elementare o media parificata, se l’allievo non è in grado di

frequentare la scuola pubblica per comprovate necessità di ordine sociale.”

La seguente modifica

dell’art. 2 cpv. 5 del Regolamento è entrata in vigore il 1° settembre 2014 con

effetto dall’anno scolastico 2014-2015:

" E’ prestito

per il corso linguistico l’aiuto che può essere concesso per

l’apprendimento di una lingua straniera.” (cfr. BU 20/2014 del 15 aprile 2014

pag. 187-188)

2.9

Le direttive della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) del 2005 al punto H.6.,

aggiornato nel dicembre 2007, relativo alla formazione enunciano, in

particolare, che:

" Gli uffici

del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla

formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non

possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei

genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione

invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.).

Prima formazione dei maggiorenni

Per principio, la prima formazione fa parte degli obblighi di

mantenimento dei genitori. Questo obbligo di mantenimento vale anche nel caso

in cui un maggiorenne è privo di una formazione appropriata (art. 277 cpv. 2

CCS). Se non è possibile esigere dai genitori l’obbligo di mantenimento e di

finanziamento della formazione del figlio maggiorenne e se le entrate (salario,

borse di studio, contributi di fondi e di fondazioni, ecc.) non sono

sufficienti a coprire il mantenimento e le spese legate alla formazione,

l’autorità preposta all’intervento sociale può decidere di versare un sostegno

complementare.”

In concreto, come esposto

sopra, dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, al fine di

finanziare i suoi studi presso l’ETH di__________, ha beneficiato nell’anno

accademico 2011/2012 di un assegno di studio e nell’anno 2012/2013, avendo

dovuto ripetere il 1° anno della facoltà di ingegneria ambientale, di un

prestito di studio.

Per l’anno 2013/2014

l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi gli ha negato qualsiasi tipo di

borsa di studio, in quanto per la seconda volta non ha superato il primo anno

della facoltà di ingegneria ambientale e ha deciso di cambiare facoltà

intraprendendo nuovamente un primo anno di studio all’ETH (cfr. consid. 2.6.).

Al riguardo giova evidenziare

che l’art. 1 cpv. 3 del Regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012

enuncia che non vengono sussidiati anni di ripetizione o di

formazione di pari grado.

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale ritiene che il ricorrente, il quale ha ripetuto

due volte il primo anno della facoltà di ingegneria ambientale e in seguito ha

deciso di intraprendere una differente facoltà, sempre svolgendo di nuovo il

relativo primo anno, in virtù del principio si sussidiarietà (cfr. consid.

2.4

; 2.7.), avrebbe dovuto, anche grazie alle sue precedenti esperienze professionali

svolte in vari ambiti lavorativi (cfr. consid. 2.6.), tentare di reperire un impiego

che gli permettesse di conseguire un reddito sufficiente per il proprio

mantenimento.

Il

richiedente la pubblica assistenza è, infatti, prioritariamente tenuto a

intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria autonomia.

A tale

proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF ha stabilito che:

" (…)

Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans

une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst.,

n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure

de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en

acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de

prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement

d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une

disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12

Cst;

que contrairement à ce que semble soutenir la

recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un

revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université,

au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;

(…)”

L’insorgente, del resto,

mai ha fatto valere di aver compiuto degli sforzi finalizzati al reperimento di

un’occupazione.

Soltanto nel ricorso a

questa Corte egli ha indicato che “ora sto cercando un lavoro” (cfr.

doc. I pag. 1) e “da dicembre, ora, sto cercando un lavoro per dimostrare

che anch’io voglio sostenermi per quello che sto facendo. In questo momento del

semestre posso anche prendere de tempo per lavorare parzialmente o pienamente

più avanti.” (cfr. doc. I pag. 6).

La decisione di continuare

gli studi, nonostante gli insuccessi, e di cambiare facoltà costituiscono una

scelta personale che non va sostenuta finanziariamente dall’assistenza sociale

che interviene solo a carattere del tutto sussidiario.

L’USSI, di conseguenza, a

giusta ragione, dopo aver concesso all’insorgente una prestazione assistenziale

ordinaria integrativa al prestito di studio (cfr. consid. 2.6; Disposizione

COSAS p.to H.6) per il periodo gennaio - settembre 2013, gli ha negato il

rinnovo delle prestazioni a far tempo dal mese di ottobre 2013.

In simili condizioni, la

decisione su reclamo del 15 novembre 2013 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti