42.2013.25
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15 settembre 2014Italiano29 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2013.25
rs
Lugano
15 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15 novembre 2013 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
15 novembre 2013 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito
USSI) ha confermato il proprio provvedimento del 30 settembre 2013 (cfr. doc. 69=181)
con cui ha respinto la domanda di rinnovo di una prestazione assistenziale
ordinaria interposta il 21 settembre 2013 da RI 1 (cfr. doc. 183-185), in
quanto studente universitario iscritto al primo anno, dopo aver già effettuato
Fatti
i due anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 presso la facoltà di ingegneria
ambientale.
Nella decisione su reclamo
del 15 novembre 2013 l’USSI ha inoltre rilevato che:
" (…)
Il signor RI 1 durante il primo e il
secondo anno accademico (ripetizione) presso la facoltà di ingegneria
ambientale ha usufruito del sostegno da parte delle borse di studio, del
prestito di studio e dal mese di gennaio 2013 di prestazioni assistenziali
integrative alle borse di studio e al prestito di studio.
L’impossibilità di rinnovare la borsa di
studi/prestito per l’anno 2014 dipende dai risultati ottenuti dal signor RI 1
che ne assume la responsabilità, fatto che non può essere imputato all’USSI.
Infatti il reclamante avrebbe comunque dovuto tentare di trovare un’attività
lavorativa per ritrovare, visti i risultati citati, una propria autonomia
facendo capo ad esempio, alle sue precedenti esperienze professionali (…).
Ricordiamo che il richiedente la pubblica
assistenza è, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è
necessario per (ri)trovare una propria autonomia.” (Doc. IIIbis)
1.2. Contro la decisione su
reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, in cui ha contestato il
mancato rinnovo delle prestazioni assistenziali facendo valere, in buona
sostanza, di necessitare dell’aiuto da parte dell’assistenza sociale, poiché nel
2012/2013 ha ricevuto dall’Ufficio borse di studio unicamente un prestito che
dovrà restituire.
A mente dell’insorgente,
pertanto, non si giustifica il rifiuto da parte dell’assistenza sociale (cfr.
doc. I).
1.3. Con risposta del 14 gennaio
2014 l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2
La
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;
DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie
la decisione su reclamo del 15 novembre 2013 verte esclusivamente sul rifiuto
di rinnovare l’attribuzione dell’assistenza sociale postulata il 21 settembre
2013.
Ogni altra questione, in
particolare concernente l’entità delle prestazioni assistenziali ricevute nei
mesi da gennaio a settembre 2013 (cfr. doc. I; A6; A8; A9), esula dalla
presente causa.
Di conseguenza questa
Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene
alla correttezza o meno di rifiutare il rinnovo delle prestazioni assistenziali
successivamente al settembre 2013.
Per quanto attiene alla
correttezza dell’entità dell’assistenza sociale riconosciutagli nel 2013 (cfr.
doc. 275; 251; 232), il TCA si è comunque espresso con sentenza 42.2013.26
relativa alla restituzione di parte della prestazione assistenziale percepita
nel maggio 2013 emanata nella stessa data del presente giudizio.
Nel merito
2.3
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha
respinto la domanda del 21 settembre 2013 interposta da RI 1 tendente al
rinnovo della concessione di una prestazione assistenziale dal mese di ottobre
2013.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002.
(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006.
pag. 313-317).
2.4
L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le prestazioni
sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano
all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le
malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato.”
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla
relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di
studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno
1996;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n.
4773.
del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità
di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le
malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag.
11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo
previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli
assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo
intervento sociale.
2.5
Secondo l’art.
11.
Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi
(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza
la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps
(cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250
del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza
dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità
e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1°
gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al
rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di
mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene
nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per
il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di
mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento
corrisponde:
" A. Forfait
globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1.
persona
977.
--
100.
--
1077.
--
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per ogni
persona supplementare
+ 272.--
-
+272.--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di
due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati
da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di
età e per le successive:
l'importo di tale supplemento è di
210.
-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali importi sono stati
mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011;
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013
del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).
2.6
Nella presente evenienza
l’USSI ha negato a RI 1 il rinnovo dell’attribuzione di prestazioni
assistenziali, postulato con richiesta 21 settembre 2013 (cfr. doc. 183-185),
in quanto, nonostante abbia già svolto per due anni consecutivi (2011/2012 e
2012/2013) il primo anno della facoltà di ingegneria ambientale __________, è
ancora uno studente universitario al primo anno.
A mente
dell’amministrazione, visti gli insufficienti risultati ottenuti, il ricorrente
avrebbe dovuto tentare di trovare un impiego, grazie ad esempio alle sue
precedenti esperienze professionali, che gli consentisse una propria autonomia
finanziaria (cfr. doc. IIIbis; consid. 1.1.).
L’insorgente ritiene,
invece, in buona sostanza, di necessitare dell’aiuto da parte dell’assistenza
sociale anche perché nel 2012/2013 ha comunque solamente ricevuto un prestito
di studio che dovrà in futuro restituire (cfr. doc. I).
Dalle carte processuali
emerge che il ricorrente, nato il 28 ottobre 1987 (cfr. doc. 278), dopo aver
ottenuto la maturità presso il Liceo __________, ha dapprima svolto delle attività
lavorative e in seguito, nel 2011, si è iscritto alla facoltà di ingegneria
ambientale presso l’ETH di __________ (cfr. doc. 136; 144).
Dal curriculum vitae
dell’insorgente si evince che il medesimo ha lavorato quale agente di sicurezza
alle dipendenze della __________, aiuto barista presso l’Hotel __________,
fattorino di giornale per il __________, aiuto agricoltore presso il __________
e dipendente d’ufficio presso __________ (cfr. doc. 144).
Il ricorrente ha svolto il
primo anno di ingegneria ambientale nell’anno accademico 2011/2012 e nel
2012/2013 ha ripetuto il primo anno (cfr. doc. 143; 145; 136).
Nel settembre 2013 egli ha,
poi, deciso di cambiare facoltà e si è quindi trovato nella situazione di
svolgere nuovamente un primo anno di studi accademici (cfr. doc. 136).
L’insorgente ha
beneficiato di un assegno di studio da parte dell’Ufficio delle borse di studio
e dei sussidi per l’anno 2011/2012 (cfr. doc. 145).
Per l’anno 2012/2013,
invece, la domanda di un assegno è stata respinta, poiché doveva ripetere il
primo anno della facoltà di ingegneria ambientale (cfr. doc. 145; 136).
Al ricorrente è, però,
stato concesso per tale anno un prestito di fr. 10'000.-- (cfr. doc. 142; 136).
Non avendo nuovamente
superato il primo anno e avendo deciso di iniziare una nuova facoltà, per
l’anno 2013/2014 l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi gli ha negato
ogni tipo di prestazione (cfr. doc. 63, 69=181; IIIbis).
L’USSI, dal canto suo, a
seguito della richiesta dell’insorgente del mese di gennaio 2013 (cfr. doc.
89), gli ha attribuito una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 914.--
dal gennaio al giugno 2013 (cfr. doc. 275; 251) e di fr. 1'331.-- dal luglio al
settembre 2013 (cfr. doc. 232) a titolo integrativo rispetto al prestito di
studio.
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito
dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il
principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04
del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V
143.
consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Con sentenza STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in
particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere
prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella
condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio
ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo
un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la
persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti
d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire
quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera
adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea
2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.8
Il TCA, in una sentenza
42.2011.4
del 25 agosto 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 segg., dove
è stata esaminata la questione dell’assunzione dei costi di una seconda
formazione da parte dell’assistenza sociale (al titolare di un Master - Bacellierato - in
teologia, in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di
assistenza sociale, non è stato riconosciuto il diritto a prestazioni
assistenziali per il periodo in cui svolgeva una specializzazione in diritto
comparato delle religioni e diritto canonico, benché presentasse una lacuna di
reddito. In effetti il Master in teologia, che viene attribuito dopo cinque
anni di studi universitari, permette l’accesso a una serie di professioni atte
a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
In
concreto decisiva è stata comunque la circostanza che i presupposti per
riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale non erano adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle
religioni, svolgendosi su due anni, non risultava di breve durata e il
richiedente l’assistenza sociale non aveva dimostrato che tale specializzazione
migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non
avendo elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbero potuto
effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore
percorso formativo intrapreso avrebbe potuto, del resto, essere teoricamente
finanziato con un prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro
la disoccupazione.), ha ribadito che se, da una parte, esiste il
diritto allo studio, dall’altra, nell’ambito dell’assistenza sociale vige il
principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
A tale proposito questo
Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Al riguardo in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg.
il TFA ha, peraltro, rilevato che:
" (…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der Grundsatz der
Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen erst dann,
wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe,
Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter erhält
(Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören
auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).
Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen
richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern
die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)
In un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale
federale ha, invece, sottolineato che:
" (…)
3.7.1
Mit Blick auf die
weiter geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit
zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten
Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der
Nothilfe nach Art. 12 BV als auch
im Rahmen der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität
gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH
HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe
[Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des
Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber
geltend zu machen."
Vedi pure STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010 consid. 5.4.
Le prestazioni assicurative e previdenziali sono,
dunque, prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere
complementare e suppletivo (cfr. art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al
principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le
prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e
vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito
(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla
modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 2-3).
In una sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale
federale ha ricordato che "secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli
obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa
beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi
conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv.
1.
LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la
concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il
richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i
prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel
Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv.
1.
LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per
la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia
per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli
studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art.
21.
cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il
sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a
tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo
l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere
beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto alla
borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il citato
regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole fuori
Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3 Rbst),
definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il margine di
manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati (art. 6
Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio (art. 7) e i
criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età, di tipo
d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno richiesto.
Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle borse di studio
e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di studio come un
"sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui sussidi
cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3)."
(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011
consid. 2.9.)
Il Regolamento delle borse di studio dell’8 marzo 1995 è stato
abrogato con effetto dal 1° maggio 2012.
In effetti il 1° maggio
2012.
è entrato in vigore il nuovo Regolamento delle borse di studio del 17
aprile 2012.
L’art. 1 del Regolamento
delle borse di studio del 17 aprile 2012 prevede che:
" 1Sono borse di studio:
a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla
legge della scuola del 1° febbraio 1990;
b) i sussidi per il perfezionamento e gli assegni
per la riqualificazione professionale previsti dalla legge sull’orientamento
scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4
febbraio 1998.
2Le borse di studio
coprono le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui
superano le prestazioni ragionevolmente esigibili dal richiedente, dai suoi
genitori, da altre persone legalmente obbligate e da terzi.
3Non vengono
sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado.
Giusta
l’art. 2 del menzionato Regolamento, concernente le definizioni delle varie
tipologie di borse di studio:
" 1È assegno di studio il contributo
che può essere concesso per la frequenza di una scuola di regola a tempo pieno
sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l’obbligo
scolastico.
2È assegno di
tirocinio il contributo che può essere concesso per l’assolvimento di un
tirocinio professionale, sino al conseguimento di un attestato federale di
capacità o di un certificato federale di formazione pratica oppure per la
frequenza di una formazione parificata al tirocinio.
3È assegno per
sportivi d’élite o talenti artistici il contributo che può essere concesso
a giovani di talento che per l’esercizio della loro attività sportiva o
artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata
con statuto particolare.
4È sussidio per
il perfezionamento professionale il contributo che può essere concesso, di
regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge
sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e
continua, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale.
5È sussidio per
il corso linguistico il contributo che può essere concesso per
l’apprendimento di una lingua straniera.
6È assegno per la
riqualificazione professionale il contributo che può essere concesso a
richiedenti che già hanno conseguito un attestato federale di capacità, un
certificato federale di formazione pratica oppure a persone non qualificate con
un’esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio
professionale (formazione duale in azienda).
7È prestito di
studio, rimborsabile, l’aiuto finanziario che il Cantone può concedere in
aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli
studi di grado terziario.
8È aiuto allo
studio il contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola
privata elementare o media parificata, se l’allievo non è in grado di
frequentare la scuola pubblica per comprovate necessità di ordine sociale.”
La seguente modifica
dell’art. 2 cpv. 5 del Regolamento è entrata in vigore il 1° settembre 2014 con
effetto dall’anno scolastico 2014-2015:
" E’ prestito
per il corso linguistico l’aiuto che può essere concesso per
l’apprendimento di una lingua straniera.” (cfr. BU 20/2014 del 15 aprile 2014
pag. 187-188)
2.9
Le direttive della Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) del 2005 al punto H.6.,
aggiornato nel dicembre 2007, relativo alla formazione enunciano, in
particolare, che:
" Gli uffici
del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla
formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non
possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei
genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione
invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.).
■
Prima formazione dei maggiorenni
Per principio, la prima formazione fa parte degli obblighi di
mantenimento dei genitori. Questo obbligo di mantenimento vale anche nel caso
in cui un maggiorenne è privo di una formazione appropriata (art. 277 cpv. 2
CCS). Se non è possibile esigere dai genitori l’obbligo di mantenimento e di
finanziamento della formazione del figlio maggiorenne e se le entrate (salario,
borse di studio, contributi di fondi e di fondazioni, ecc.) non sono
sufficienti a coprire il mantenimento e le spese legate alla formazione,
l’autorità preposta all’intervento sociale può decidere di versare un sostegno
complementare.”
In concreto, come esposto
sopra, dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, al fine di
finanziare i suoi studi presso l’ETH di__________, ha beneficiato nell’anno
accademico 2011/2012 di un assegno di studio e nell’anno 2012/2013, avendo
dovuto ripetere il 1° anno della facoltà di ingegneria ambientale, di un
prestito di studio.
Per l’anno 2013/2014
l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi gli ha negato qualsiasi tipo di
borsa di studio, in quanto per la seconda volta non ha superato il primo anno
della facoltà di ingegneria ambientale e ha deciso di cambiare facoltà
intraprendendo nuovamente un primo anno di studio all’ETH (cfr. consid. 2.6.).
Al riguardo giova evidenziare
che l’art. 1 cpv. 3 del Regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012
enuncia che non vengono sussidiati anni di ripetizione o di
formazione di pari grado.
Chiamato ora a
pronunciarsi questo Tribunale ritiene che il ricorrente, il quale ha ripetuto
due volte il primo anno della facoltà di ingegneria ambientale e in seguito ha
deciso di intraprendere una differente facoltà, sempre svolgendo di nuovo il
relativo primo anno, in virtù del principio si sussidiarietà (cfr. consid.
2.4
; 2.7.), avrebbe dovuto, anche grazie alle sue precedenti esperienze professionali
svolte in vari ambiti lavorativi (cfr. consid. 2.6.), tentare di reperire un impiego
che gli permettesse di conseguire un reddito sufficiente per il proprio
mantenimento.
Il
richiedente la pubblica assistenza è, infatti, prioritariamente tenuto a
intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria autonomia.
A tale
proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF ha stabilito che:
" (…)
Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans
une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst.,
n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure
de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en
acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de
prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement
d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une
disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12
Cst;
que contrairement à ce que semble soutenir la
recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un
revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université,
au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;
(…)”
L’insorgente, del resto,
mai ha fatto valere di aver compiuto degli sforzi finalizzati al reperimento di
un’occupazione.
Soltanto nel ricorso a
questa Corte egli ha indicato che “ora sto cercando un lavoro” (cfr.
doc. I pag. 1) e “da dicembre, ora, sto cercando un lavoro per dimostrare
che anch’io voglio sostenermi per quello che sto facendo. In questo momento del
semestre posso anche prendere de tempo per lavorare parzialmente o pienamente
più avanti.” (cfr. doc. I pag. 6).
La decisione di continuare
gli studi, nonostante gli insuccessi, e di cambiare facoltà costituiscono una
scelta personale che non va sostenuta finanziariamente dall’assistenza sociale
che interviene solo a carattere del tutto sussidiario.
L’USSI, di conseguenza, a
giusta ragione, dopo aver concesso all’insorgente una prestazione assistenziale
ordinaria integrativa al prestito di studio (cfr. consid. 2.6; Disposizione
COSAS p.to H.6) per il periodo gennaio - settembre 2013, gli ha negato il
rinnovo delle prestazioni a far tempo dal mese di ottobre 2013.
In simili condizioni, la
decisione su reclamo del 15 novembre 2013 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti