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42.2013.26

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15 settembre 2014Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo

fondato sul diritto di famiglia).

La sostanza nel regime Las

viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito

Laps.

Dal calcolo delle spese ai

sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri

permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non

possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo

vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri

mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

Infine il limite per il

riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello

della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n.

5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

2.6. L’art. 67 Las,

relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" 1Il richiedente,

rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza

sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;

esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti

degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale.”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" 1L’assistito è

tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni

cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da

implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni

assistenziali.

2L’assistito

è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale

l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione

di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

2.7. Per quanto

concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni

di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26

Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.

3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las

competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione

assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le

decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento.

2.8. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito

della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig

bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta

a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il

condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.7.).

2.9. Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti si evince, in primo luogo, che a Paulo Stoppa, a

seguito della sua richiesta del mese di gennaio 2013 (cfr. doc. 89), è stato riconosciuto,

con decisione del 17 aprile 2013, il diritto a una prestazioni assistenziale

ordinaria mensile di fr. 914.-- dal gennaio all’aprile 2013 (cfr. doc. 275).

Con decisione del 2 maggio

2013 gli è poi stata attribuita una prestazione assistenziale dal mese di

maggio al mese di giugno 2013 sempre di fr. 914.-- mensili (cfr. doc. 251).

Inoltre con decisione del

1° luglio 2013 all’insorgente è stata concessa una prestazione di fr. 1'331.--

mensili per il periodo luglio-settembre 2013 (cfr. doc. 232).

Dagli estratti del conto

postale del ricorrente si evince, contrariamente a quanto dal medesimo asserito

nel ricorso, e meglio di aver ricevuto l’assistenza sociale soltanto a partire

dal mese di luglio 2013 (cfr. doc. I pag. 2), che le prestazioni assistenziali

di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013 gli sono state corrisposte il 22

aprile 2013 (cfr. doc. 217-218 = doc. 45-46). Le prestazioni assistenziali di

maggio e giugno 2013 sono state, invece, bonificate il 7 maggio,

rispettivamente il 5 giugno 2013 (cfr. doc. 214; 211; 40).

Le prestazioni

dell’assistenza sociale sono state riconosciute a titolo integrativo rispetto

al prestito di studio di fr. 10'000.-- erogato dall’Ufficio delle borse di

studio e dei sussidi per l’anno accademico 2012/2013 ai sensi dell’art. 2 e 24

del Regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012 in vigore dal 1° maggio 2012 (cfr. doc. 142; 145; 136).

Al riguardo va rilevato

che al ricorrente per l’anno 2012/2013 è stato negato un assegno di studio, di

cui invece aveva beneficiato nell’anno 2011/2012 giusta gli art. 2 del

Regolamento delle borse di studio (cfr. doc. 145), in quanto doveva ripetere il

primo anno della facoltà di ingegneria ambientale presso l’ETH di Zurigo (cfr.

inc. 42.2013.25).

Non avendo nuovamente

superato il primo anno e avendo deciso di iniziare una nuova facoltà, per

l’anno 2013/2014 l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi gli ha poi

negato ogni tipo di prestazione (cfr. doc. 63, 69=181; IIIbis).

L’USSI, nei calcoli che

hanno condotto all’emissione delle decisioni del 17 aprile e del 2 maggio 2013

(cfr. doc. 275; 251), quale reddito, ha computato la somma di fr. 10'000.--corrispondente

al prestito di studio (cfr. doc. 279; 254).

Nel conteggio relativo

alla decisione del 1° luglio 2013 l’amministrazione ha, per contro, tenuto

conto di un reddito di fr. 4'993.--, precisando che “fr. 10'000.-- computati

inizialmente nel calcolo nella voce “ogni altro reddito” quale assegno prestito

di studio; considerata la documentazione che comprovava l’utilizzo di fr. 5'007 a copertura dei costi di formazione, il calcolo è stato adeguato inserendo il restante fr.

4'993.-- che sarà eliminato quando esaurito” (cfr. doc. 232).

E’ questa diminuzione dei

redditi computati (da fr. 10'000.-- per il periodo da gennaio a giugno 2013 a fr. 4’993.-- da luglio a settembre 2013) che ha comportato una differenza negli importi

dell’assistenza sociale riconosciuta al ricorrente, evidenziata da quest’ultimo

nel ricorso (cfr. doc. I pag. 2).

Più precisamente le

prestazioni assistenziali sono aumentata da fr. 914.-- (cfr. doc. 275; 251) a

fr. 1'331.-- dal mese di luglio 2013 (cfr. doc. 232).

In secondo luogo, dalle

carte processuali, in particolare dall’estratto del conto postale del

ricorrente, emerge che a quest’ultimo, il 3 aprile 2013, è stata bonificata una

somma di fr. 560.-- da parte di __________ e/o __________ di __________ (cfr.

doc. 48).

In una dichiarazione

pervenuta all’amministrazione il 20 settembre 2013 l’insorgente ha peraltro

dichiarato che:

" Dopo aver

passato una settimana (5 giorni) come accompagnatore ad una colonia primaverile

con bambini e ragazzi, ho ricevuto un’indennità per il lavoro svolto come

accompagnatore.” (Doc. 29)

L’USSI, il 1° ottobre 2013, ha conseguentemente emanato un ordine di restituzione con cui ha chiesto a RI 1 di restituire

la somma di fr. 560.-- per prestazioni assistenziali indebitamente percepite

nel mese di maggio 2013 (cfr. doc. 24; consid. 1.1.)

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su reclamo del 18 novembre 2013 (cfr. doc. II1;

consid. 1.1.).

2.10. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile evidenziare che

nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di

cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF

137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata

in RAMI 2005 pag. 30).

Con sentenza STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non

esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare

l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come

pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata

poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

Inoltre le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al

punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che

la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la

persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti

d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire

quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera

adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno

deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione,

le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento

degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le

prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni

pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un

carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione

dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

2.11. Giova, inoltre, rilevare che

il principio della sussidiarietà (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; Direttive COSAS del

2005 aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4), secondo cui l’assistenza sociale

può essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei

terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi, non esclude

espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi,

oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la

donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme

da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO;

cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte,

nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un

caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni

erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che

occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali

prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di

sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Inoltre con

sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto

coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e provate

tramite finanziamenti da terzi.

Pertanto

l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un

richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da

Considerandi

terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli

stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale

scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far

fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono

coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;

42.2011.30

dell’11 luglio 2012).

2.12

Per quanto

attiene al principio della restituzione delle prestazioni assistenziali

ricevute indebitamente nel mese di maggio 2013, da quanto esposto al consid.

2.9

discende che il ricorrente, nel mese di aprile 2013, ha effettivamente percepito un reddito per aver svolto la funzione di accompagnatore in

montagna non annunciato all’USSI.

Nella

fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale

(cfr. consid. 2.8.).

In effetti quando, a

seguito di accertamenti svolti e dalla documentazione pervenutagli, l’USSI ha

constatato che l’insorgente ha ricevuto sul suo conto postale nel mese di

aprile 2013 l’ammontare di fr. 560.-- da parte dei signori __________ e __________

(cfr. doc. 48), è emerso un fatto nuovo atto a indurre a una conclusione

giuridica diversa rispetto al calcolo iniziale delle prestazioni assistenziali.

E’, quindi, evidente che

il calcolo della prestazione assistenziale andava rivisto in base alle

effettive entrate dell’insorgente, tenendo conto per un mese dell’introito di

fr. 560.--.

L’USSI ha computato

l’importo di fr. 560.-- nel conteggio del mese di maggio 2013, benché lo stesso

sia stato bonificato al ricorrente il 3 aprile 2013 (cfr. doc. 48).

Questo Tribunale, in una

sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza

sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue

necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi

instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada

computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non

violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione

federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato

unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un

mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato

utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese

in cui è stato versato.

Il TCA ha, di conseguenza,

deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in

caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel

calcolo del mese successivo.

Nel caso di specie la

questione di sapere se la somma di fr. 560.-- debba essere tenuta in

considerazione per il calcolo della prestazione assistenziale effettivamente

spettante al ricorrente del mese di maggio o del mese di aprile 2013 può

restare insoluta.

In effetti, nella misura

in cui i calcoli dell’assistenza sociale per il mese di aprile 2013 (cfr. doc.

278-279) e per il mese di maggio 2013 (cfr. doc. 253-254) risultano identici,

ossia sono stati considerati i medesimi redditi e spese, come pure

evidentemente sono identici gli importi delle prestazioni assistenziali

assegnate per ciascuno di questi due mesi (fr. 914.--; cfr. doc. 275; 251), ai

fini della risoluzione della presente vertenza è ininfluente il mese - se

aprile o maggio 2013 - nel quale computare la somma di fr. 560.--.

Che tale importo sia da

riferire al mese di maggio 2013 o al mese di aprile 2013, da un profilo oggettivo,

il ricorrente ha comunque percepito indebitamente le prestazioni assistenziali

afferenti a uno di questi due mesi.

Ne discende che la

decisione dell’USSI di richiedere il rimborso di parte della prestazione

assistenziale percepita nel mese di maggio 2013, dal profilo del principio

stesso della restituzione, non è censurabile.

2.13

Occorre ora stabilire se

l’importo chiesto in restituzione di fr. 560.-- sia corretto.

Innanzitutto, in relazione

a quanto evidenziato dall’insorgente circa il fatto che i metodi dell’USSI di

considerare la situazione economica di una persona sarebbero a volte annuali e

altre volte mensili (cfr. doc. I pag. 5), va rilevato che per stabilire il

diritto di un’unità di riferimento alle prestazioni assistenziali il reddito

computabile e la sostanza computabile vengono calcolati dapprima su base annua

e poi riportati su base mensile.

Infatti l’art. 22 Las, per

la determinazione del reddito computabile, salvo alcune eccezione espressamente

previste dalla norma stessa, rinvia agli art. 5-9 Laps.

Gli art. 6 e 8 Laps,

riguardanti il reddito e la spesa computabili, elenca i redditi e le spese

rinviando a loro volta spesso alla Legge tributaria (LT) per meglio definire di

che redditi o spese specifici si tratti (cfr. consid. 2.5.).

L’art. 50 cpv. 1 e 2 LT

prevede che le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per

ogni periodo fiscale.

Il

periodo fiscale corrisponde all’anno civile.

Ai sensi dell’art. 51

LT il reddito imponibile è determinato in base ai proventi

conseguiti durante il periodo fiscale, che come appena visto corrisponde

all’anno civile.

Il reddito computabile Las

e la spesa computabile Las conteggiati su base annua vengono riportati su base

mensile per determinare il reddito disponibile residuale e l’eventuale diritto

a una prestazione assistenziale mensile.

Come visto sopra (cfr.

consid. 2.4.), le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19 Las -

definita dal DSS su base mensile (cfr. consid. 2.4.) -, da cui vengono dedotte

le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps

2.14

L’amministrazione ha

determinato l’ammontare chiesto in restituzione fondandosi sull’introito

percepito dall’insorgente nell’aprile 2013, pari a fr. 560.-- (cfr. cfr. doc.

24; II1), conteggiato sulla base della documentazione raccolta e meglio

dell’estratto del conto postale dell’insorgente e della sua dichiarazione del

20.

settembre 2013 con cui ha riconosciuto di aver ricevuto un’indennità quale

accompagnatore ad una colonia di bambini e ragazzi (cfr. doc. 48; 29, consid.

2.9

).

L’insorgente non ha

contestato l’entità in quanto tale dell’entrata connessa all’attività di

accompagnatore in montagna.

Di conseguenza il TCA non

ha motivo di dubitare della correttezza dell’importo di fr. 560.-- considerato

dall’USSI (cfr. doc. 24, II1) a titolo di reddito ai sensi degli art. 22 Las e

6.

lett. a Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.15

Oltre all’entrata di fr.

560.

--, quale reddito l’amministrazione ha considerato l’ammontare di fr.

10'000.--, corrispondente all’importo del prestito di studio di cui il

ricorrente ha beneficiato nell’anno accademico 2012/2013 (cfr. consid. 2.9.).

L’insorgente censura

implicitamente il computo dell’importo di fr. 10'000.--, sostenendo che in ogni

caso, in quanto prestito, debba in futuro essere restituito (cfr. doc. I).

In proposito

occorre ribadire che l’assistenza sociale, conformemente al principio di

sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo

percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e

indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione,

interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una

prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi

della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi

(cfr. consid. 2.11.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; 42.2011.30 dell’11

luglio 2012).

Pertanto rettamente l’USSI

ha computato il prestito di studio, benché sia una prestazione soggetta a

restituzione, nel calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale

effettivamente spettante all’insorgente nel mese di maggio 2013.

2.16

Per quanto attiene alle spese

computabili, giova osservare che quale premio dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie l’amministrazione ha conteggiato l’importo annuale di fr.

4'908.-- (cfr. doc. 254; 279), pari a fr. 409.-- al mese.

L’insorgente ha indicato

che in realtà il suo premio corrisponde a fr. 331.35 mensili, comprensivi del

premio LAmal e del premio LCA (cfr. doc. I pag. 2).

Ai sensi dell’art. 8 cpv.

1.

lett. g Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia (cfr. consid. 2.5.), nel suo tenore

valido fino al 31 dicembre 2011, quale premio dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie vanno computati i premi ordinari, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.

Secondo, poi, l’art. 4

Reg.Laps, valido fino al 31 dicembre 2011, quale premio per l’assicurazione

obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge

va inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi

dell’assicurazione di base contro le malattie.

Gli art. 8 cpv. 1 lett. g

Laps e 4 Reg.Laps sono stati modificati a seguito del sostanziale mutamento che

ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino

Ufficiale 2010, 297).

Il Consiglio di Stato e il

Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri

scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale

base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio

del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, destinata

alla pubblicazione in RtiD I-2013).

Le nuove norme tendono a

conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla

realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta (cfr. STCA

36.2012.71

del 21 gennaio 2013 consid. 2.2.).

Giusta l’art. 8 cpv. 1

lett. g Laps, in vigore dal 1° gennaio 2012, quale premio dell’assicurazione

obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi ordinari per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della

richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio

medio di riferimento.

Secondo, poi, l’art. 4

Reg.Laps, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2012, quale premio per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1

lett. g della legge va inteso il premio ordinario per

singolo assicuratore approvato dall'autorità federale:

a) per

la rispettiva categoria di assicurato in base all'età attuale (fino a 18 anni,

tra i 18 e 25 anni, superiore a 25 anni);

b) con

franchigia ordinaria;

c) con

rischio di infortunio incluso;

d)

ponderato per regioni di premio ammesse dalla LAMal, in analogia a quanto

previsto dall’art. 29 cpv. 1 LCAMal.

L’art.

29.

cpv. 1 LCAMal prevede che il premio medio di riferimento è costituito dalla

media ponderata dei premi riconosciuti ai sensi della legge e del numero degli

assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni

di premio ammesse dalla LAMal.

L’art. 28 LCAMal enuncia

del resto che:

" 1Per ogni assicuratore è determinato il premio riconosciuto

per le seguenti categorie di assicurati:

a) di età superiore a 25 anni;

b) di età compresa tra 18 e 25 anni;

c) fino all’età di 18 anni.

2Esso è stabilito a partire dalla media

ponderata dei premi approvati dall’autorità federale nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nella situazione di:

a) franchigia ordinaria;

b) rischio di infortunio incluso.”

In relazione alla

revisione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, dal Messaggio 15 settembre

2009.

concernente la modifica della Legge di applicazione della Legge federale

sull’assicurazione malattie (LCAMal), pag. 54, si evince:

" Articolo 8 capoverso 1 lettera g)

Il nuovo disciplinamento LCAMal non fa più riferimento

all’importo della quota media cantonale ponderata. L’art. 8 cpv. 1 lett. g)

Laps viene quindi modificato: gli importi relativi alle riduzioni dei premi

concessi secondo la legge di applicazione della legge federale

sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 devono essere dedotti

dai premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti

al momento della richiesta.”

Inoltre dal Rapporto

dell’8 giugno 2010 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio

del 15 settembre 2009, pag. 12, emerge:

" Art. 8

cpv. 1 lett. g. Laps

Su richiesta del Consiglio di Stato il testo è stato modificato.

La formulazione, che riprende quella della disposizione attualmente in vigore,

è adeguata al nuovo sistema di riduzione dei premi con la sostituzione

dell’espressione “quota cantonale media ponderata” con l’espressione “premio

medio di riferimento”. Inoltre, è stata tolta l’espressione “dedotto

l’importo delle riduzioni dei premi concesso secondo la legge di applicazione della

legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997”, poiché la deduzione è

già regolata dall’art. 11 cpv. 1 Laps.”

A titolo di premio della

cassa malati, quindi, non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un

assicurato, bensì del premio ordinario per singolo assicuratore ai sensi degli

art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps (conteggiato, sulla base di quanto

contemplato dagli art. 28 e 29 LCAMal, per ogni possibile categoria di età di

assicurati a partire dalla media ponderata dei premi approvati dal DFI

considerando una franchigia ordinaria - e quindi minima di legge - e

comprensivo del rischio infortunio. E’ costituito dalla media ponderata dei

premi riconosciuti e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo

assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse. Tale premio (PMR) è

determinato annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria di

assicurati prevista dalla LAMal; cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012

consid. 2.5., destinata alla pubblicazione in RtiD I-2013; STCA 42.2012.14 del

10.

febbraio 2013 consid. 2.14.).

2.17

RI 1 è affiliato alla cassa

malati __________ (cfr. doc. 98).

Per il 2013 il premio

ordinario (PMR; cfr. consid. 2.16.) per la __________ da considerare giusta gli

art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps è pari a fr. 4’919.56 (premio ordinario

ponderato concernente la __________ per la categoria adulti, franchigia

fr. 300.--, con rischio di infortunio, tenendo conto di un premio per la

Regione 1 di fr. 414 mensili, pari a fr. 4’968 annui e per la Regione 2 di fr.

383.

al mese, pari a fr. 4’596 annui e del relativo numero di assicurati; cfr.

www.priminfo.ch).

L’ammontare di fr. 4’919.56

è superiore al premio medio di riferimento per il 2013 di fr. 4’908.-- (cfr.

art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione

delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2013 del 3 ottobre 2012).

Pertanto ai fini del

calcolo della prestazione assistenziale va tenuto conto per il ricorrente del premio

medio di riferimento di fr. 4’908.--.

In casu l’USSI, quale

premio complessivo della cassa malati, ha dunque rettamente conteggiato la

somma di fr. 4’908.--, pari a 409.-- al mese (cfr. doc. 254; 279).

2.18

Ritenute le considerazioni

sviluppate sopra, va rilevato che, per quanto attiene al mese di maggio 2013

(cfr. consid. 2.12.), i redditi computabili di RI 1 sono costituiti dal

prestito di studio di fr. 10'000.-- (cfr. consid. 2.15) e dall’introito di fr.

560.

-- ricevuto per la sua attività di accompagnatore di una colonia (cfr. consid.

2.14

), corrispondente a fr. 6'720.-- su base annua (cfr. consid. 2.13.).

Complessivamente i redditi

computabili corrispondono a fr. 16'720.-- annui, pari a fr. 1'393.-- mensili.

La sostanza computabile

Las risulta nulla (cfr. doc. 254).

Le spese computabili sono,

invece, composte della spesa per l’alloggio di fr. 6’576.-- (cfr. doc. 254) e

dai premi per l’assicurazione malattia calcolati in fr. 4’908.-- (cfr. consid. 2.17.),

per un totale di fr. 11’484.-- annui, rispettivamente fr. 957.-- mensili (cfr.

doc. 253-254).

Di conseguenza il reddito

disponibile residuale effettivo (cfr. art. 18; 22 Las; consid. 2.4.; 2.5.) del

ricorrente è pari a fr. 5'236.-- (redditi computabili di fr. 16’720 - spese

computabili di fr. 11’484), ossia fr. 436.-- al mese.

La soglia di intervento

per il 2013 del ricorrente è pari a fr. 1’077.-- al mese (cfr. art. 19 Las;

consid. 2.4.), come riconosciuto dall’Ufficio resistente (cfr. doc. 253).

Come indicato sopra, hanno

diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito

disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.

art. 18 Las; consid. 2.4.).

In casu, il sussidio della

cassa malati ammonta a fr. 286.-- al mese (cfr. doc. 253).

La lacuna di reddito Las

mensile è pertanto pari a circa fr. 354.-- [(fr.436.-- + fr. 286.--) - fr. 1’077.--].

Il ricorrente, quindi, per

il mese di maggio 2013 aveva diritto a una prestazione assistenziale di fr.

354.

--, come peraltro stabilito dall’USSI (cfr. doc. 24) e non di fr. 914.--

come inizialmente deciso (cfr. doc. 251).

Al riguardo va precisato

che l’obiezione formulata dal ricorrente in merito al fatto che l’importo della

prestazione assistenziale riconosciutogli sia inferiore all’ammontare del

forfait per il fabbisogno - nel suo caso di fr. 1'077 - (cfr. doc. I pag. 2) è

priva di fondamento nella misura in cui ai sensi dell’art. 18 Las l’entità

della prestazione assistenziale corrisponde alla differenza tra la

soglia di intervento (forfait per il mantenimento) e il reddito disponibile

residuale [nel suo caso costituito per il mese di maggio 2013 dall’introito di

fr. 560 e dal prestito di studio di circa fr. 833 (fr. 10'000 : 12 mesi)] al

quale vanno sommate le eventuali prestazioni sociali di complemento percepite.

In simili condizioni, a

ragione l’amministrazione ha chiesto all’insorgente la restituzione, per il

mese di maggio 2013, della somma di fr. 560.--, corrispondente alla prestazione

assistenziale ricevuta in eccesso (fr. 914 percepiti – fr. 354 prestazione

assistenziale di diritto = fr. 560.--).

La decisione su reclamo

del 18 novembre 2013 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti