42.2013.27
Contestato imp.AS x 6/13,segnat.computo stip.5/13. Ricorr.sostiene di non averlo ricevuto avendovi rinunciato. Sulla base dei doc.prodotti(tabella salari comprensiva stip.5/13)secondo veros.prep.ricev
17 luglio 2014Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2013.27
rs
Lugano
17 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 3 dicembre 2013 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
3 dicembre 2013 (cfr. doc. A) l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
(USSI) ha confermato la precedente decisione del 19 giugno 2013 (cfr. doc. D),
con cui a RI 1 è stata concessa una prestazione assistenziale di fr. 459.-- per
il mese di giugno 2013.
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 3 dicembre 2013 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento del
provvedimento in questione e il riconoscimento di una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 2'559.--.
La ricorrente ha, inoltre,
postulato l’ammissione al beneficio della più completa assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I pag. 4; 5).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto che nel conteggio
dell’assistenza sociale per il mese di giugno 2013 non andava computato un
reddito da attività dipendente di fr. 2'100.-- mensili, visto che lo stipendio
relativo al mese di maggio 2013 non le è più stato versato. A comprova di
quanto asserito la ricorrente ha prodotto due dichiarazioni una sua e l’altra dell’allora
datore di lavoro (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 31 gennaio 2014 l’avv. RA
1, per conto di RI 1, ha trasmesso una nuova dichiarazione redatta dall’ex
datore di lavoro in cui conferma che l’ultimo salario è stato versato alla
ricorrente nel mese di aprile 2013 (cfr. doc. VI; H).
1.5. L’USSI ha preso posizione al
riguardo con scritto del 10 febbraio 2014 (cfr. doc. IX).
1.6. Il patrocinatore
dell’insorgente, il 19 febbraio 2014, ha poi trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione (cfr.
doc. XI + bis).
1.7. Pendente causa questa Corte
ha interpellato la ditta ex datrice di lavoro dell’insorgente, la __________,
chiedendole di comunicare (comprovando con debita documentazione) quando, nel
periodo in cui la signora RI 1 ha lavorato presso la __________, le veniva
versato di regola lo stipendio mensile, e meglio in che momento del mese (cfr.
doc. XII).
Il 21 maggio 2014 __________
della __________ ha inviato dei documenti comprovanti il pagamento dello
stipendio alla ricorrente da febbraio ad aprile 2013. Egli ha precisato che per
il mese di maggio 2013 non le è stato pagato lo stipendio, in quanto per motivi
personali non si è presentata sul luogo di lavoro. In proposito __________ ha
trasmesso una dichiarazione della sua ex dipendente con cui ha rinunciato al
salario.
Egli ha poi indicato che
la retribuzione di febbraio 2013 è stata versata l’8 marzo 2013, il salario di
marzo 2013 il 28 marzo 2013 e lo stipendio di aprile 2013 il 26 aprile 2013.
E’ stato infine
puntualizzato che la ricorrente era impiegata presso la __________ con un
contratto al 50% (21.25 ore settimanali) con uno stipendio lordo mensile di fr.
1'500.-- senza diritto alla tredicesima mensilità (cfr. doc. XV + XV1-XV6).
1.8. I doc. XII e XV + XV1-XV6 sono
stati inviati alle parti per osservazioni (cfr. doc. XVI).
L’USSI, il 30 maggio 2014, ha asserito che tale documentazione non giustifica una diversa conclusione rispetto a quanto
esposto nella risposta di causa (cfr. doc. XVII).
La parte ricorrente è,
invece, rimasta silente.
1.9. Il doc. XVII è stato
trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XVIII).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’USSI ha a ragione o meno, con decisione del 19 giugno
2013 confermata dalla decisione su reclamo del 3 dicembre 2013, assegnato a RI
1 una prestazione assistenziale di fr. 459.-- per il mese di giugno 2013.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le
malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato."
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni
sociali ai sensi della legge:
a) la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla
relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale
allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di
studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno
1996;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971."
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art.
11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi
(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250
del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza
dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento),
il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione
sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il
21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo
del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système
des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 -
gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure
che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei
salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza
sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle
prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al
rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1°
gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait
globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
977.--
100.--
1077.--
2 persone
1495.--
100.--
1595.--
3 persone
1818.--
100.--
1918.--
4 persone
2090.--
100.--
2190.--
5 persone
2364.--
100.--
2464.--
6 persone
2638.--
100.--
2738.--
7 persone
2912.--
100.--
3012.--
Per ogni
persona supplementare
+ 272.--
-
+272.--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di
due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati
da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di
età e per le successive:
l'importo di tale supplemento è di
210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali importi sono stati
mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011;
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013
del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).
2.5. L’art.
22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito
disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente
nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia
(coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4. Non
vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,
alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1. non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le spese e
gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’
importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20
della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per
l’alloggio
Per il calcolo
della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese
accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il reddito disponibile
residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena
menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta
così il reddito computabile:
" Il reddito
computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le
rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione
militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della
sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi
giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle
coppie conviventi. (cpv. 1).
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
(cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della
presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i
redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova rilevare che l’art.
6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15
febbraio 2013.
Il nuovo tenore è il
seguente:
"
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU
9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa computabile
è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa
per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa
vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai
sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con
attività lucrativa salariata;
b) gli interessi
maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti,
premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di
cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti,
premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute
della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32
cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività
lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate
obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento
della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota
cantonale media ponderata;
h) i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti
di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese
e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000
fr.;
b) per i debiti
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8 cpv. 1 lett. g
Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato
il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino
Ufficiale 2010, 297).
Il Consiglio di Stato e il
Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri
scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale
base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio
del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, destinata
alla pubblicazione in RtiD I-2013).
Il nuovo
tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
" g) i premi ordinari per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9 Laps riguarda la
spesa per l'alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto
dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona
sola
b) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da due
persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più di due
persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore
fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della
legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo
massimo.
Il 1° gennaio 2008 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.
10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2).
Le deroghe ad alcune delle
diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli
art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2
Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito
disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del
richiedente.
Alcune entrate non
considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi
contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las
(per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento
di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La sostanza nel regime Las
viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito
Laps.
Dal calcolo delle spese ai
sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri
permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non
possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale
cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi
(per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il limite per il
riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello
della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n.
5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.6. Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (__________.1979) nei mesi da
novembre 2012 a gennaio 2013 ha percepito delle indennità di disoccupazione
(termine quadro per il periodo di riscossione delle prestazioni: 1° ottobre
2011 – 30 settembre 2013; cfr. doc. 184-186).
Con effetto dal 1°
febbraio 2013 il nominativo della ricorrente è stato annullato quale persona in
cerca di impiego a seguito del reperimento di un’occupazione quale assistente
commerciale a tempo indeterminato al 50% presso __________. Il salario
ammontava a fr. 1'500.-- lordi per dodici mensilità (cfr. doc. 183; 179; XV).
Il 30 aprile 2013 __________,
amministratore unico con diritto di firma individuale della __________ (cfr.
estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), ha disdetto il contratto
di lavoro stipulato con effetto dal 31 maggio 2013 a causa di un negativo andamento di mercato. Nella lettera di licenziamento è stato precisato
che a partire dal 1° giugno 2013 l’avrebbe ritenuta libera da ogni impegno ad
eccezione della salvaguardia del segreto professionale (cfr. doc. 174=23).
Il 3 giugno 2013
l’insorgente ha interposto domanda di prestazioni assistenziali (cfr. doc.
59-61).
Con decisione del 19
giugno 2013, confermata dalla decisione su reclamo del 3 dicembre 2013, l’USSI
le ha riconosciuto una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 459.-- per il
mese di giugno 2013 (cfr. doc. D; A; consid. 1.1.).
La ricorrente ha
contestato il calcolo effettuato dall’amministrazione, rilevando che per il
mese di giugno 2013 non andava computato un reddito da attività dipendente di
fr. 2'100.-- mensili, visto che lo stipendio relativo al mese di maggio 2013
non le è più stato versato (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Con decisione del 12
luglio 2013 l’USSI ha assegnato all’insorgente una prestazione ordinaria di fr.
1'828.-- per il periodo luglio – settembre 2013 (cfr. doc. E).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile evidenziare che
nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di
cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,
mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V
143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata
in RAMI 2005 pag. 30).
Con sentenza STF
8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non
esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare
l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come
pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata
poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la
persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti
d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire
quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera
adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea
2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.8. Nel caso di specie, come visto,
il contratto di lavoro tra RI 1 e la __________ è durato dal mese di febbraio
al mese di maggio 2013 (cfr. doc. 179; 174).
La ricorrente sostiene di
non avere ricevuto lo stipendio del mese di maggio 2013, poiché vi avrebbe
rinunciato (cfr. doc. I).
Al riguardo la stessa ha
prodotto, unitamente al reclamo del 18 luglio 2013 (cfr. doc. 25), una sua
dichiarazione rilasciata all’ex datore di lavoro il 29 maggio 2013 nella quale
ha affermato:
" con la
presente dichiaro di rinunciare al salario del mese di maggio 2013 in quanto non mi sono mai presentata sul posto di lavoro, nonostante il mio datore di lavoro mi
abbia atteso con pazienza.” (Doc. F=24)
Al ricorso, poi, è stata
allegata una dichiarazione della __________ del 10 dicembre 2013 del seguente
tenore:
" (…) la
Signora RI 1 ha terminato il suo rapporto di lavoro con la nostra società in
data 30 aprile 2013.
Dichiaro di non aver pagato alla Signora RI
1 lo stipendio del mese di maggio 2013.” (Doc. G)
Il 31 gennaio 2014 è stata
trasmessa al TCA un’ulteriore dichiarazione da parte dell’ex datore di lavoro,
sempre datata 10 dicembre 2013, il cui testo, come esposto qui di seguito, è
identico alla precedente annessa all’impugnativa salvo un’aggiunta posta alla
fine del testo:
" (…) la
Signora RI 1 ha terminato il suo rapporto di lavoro con la nostra società in
data 30 aprile 2013.
Dichiaro di non aver pagato alla Signora RI 1 lo stipendio del
mese di maggio 2013, in quanto in tale periodo non si è presentata sul luogo di
lavoro” (Doc. H)
__________, il 21 maggio 2014, ha ribadito che alla ricorrente non è stato pagato lo stipendio del mese di maggio 2013, poiché
per motivi personali non si è presentata sul luogo di lavoro (cfr. doc. XV).
Tuttavia dalle carte
processuali, in primo luogo, emerge che il 3 giugno 2013 la ricorrente ha
firmato un documento elaborato dall’amministrazione, che prima dell’apposito
spazio per la firma riporta la frase “La sottoscritta RI 1 ha preso atto
degli importi indicati nella tabella di calcolo e ne conferma la veridicità”,
in cui è stato precisato che nel mese di maggio 2013 il suo salario è stato
pari a fr. 1'500.-- lordi, oltre a fr. 600.-- di assegni per i figli (cfr. doc.
178).
In secondo luogo, risulta una
tabella sottoscritta sia da __________ che dall’insorgente nella quale è stato
indicato, da una parte, che la data di entrata di quest’ultima nella ditta è il
1° febbraio 2013 e la data di uscita il 31 maggio 2013, dall’altra, che i suoi
stipendi si riferiscono al periodo febbraio – maggio 2013 e ammontano a fr.
1500.-- lordi mensili + fr. 600.-- al mese per gli assegni dei figli, pari a
fr. 2'100.-- al mese (cfr. doc. 181).
In proposito va
puntualizzato che questa tabella, firmata anche dalla ricorrente, riporta
specificatamente per ogni mese, quindi anche per il mese di maggio 2013,
l’ammontare dello stipendio riferito a quel mese (per maggio 2013: fr. 2'100.--
complessivi; cfr. doc. 181).
In simili condizioni, in
applicazione del criterio della probabilità preponderante valido
nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre concludere che la ricorrente ha
percepito il salario relativo al mese di maggio 2013 in contanti, visto che l’ex datore di lavoro ha affermato di aver sempre versato in contanti lo
stipendio mensile a cui aveva diritto la medesima (cfr. doc. 22).
In caso
contrario, ossia qualora l’insorgente non avesse ricevuto lo stipendio di
maggio 2013, non si comprendono i motivi per i quali la medesima ha
sottoscritto le tabelle sopra citate, in cui è stato specificato che lo
stipendio e gli assegni di famiglia per il mese di maggio 2013 sono pari globalmente
a fr. 2'100.-- lordi.
Se non le
fosse stata corrisposta alcuna retribuzione per tale mese, avrebbe dovuto
rifiutarsi di firmare e indicare a chiare lettere, soprattutto in occasione
della domanda di prestazioni del 3 giugno 2013 quando è stata firmata la
tabella relativa al salario di maggio 2013 (cfr. doc. 178), che non aveva
ricevuto alcun salario.
Del resto la
dichiarazione di rinuncia allo stipendio della ricorrente datata 29 maggio 2013
è stata trasmessa all’amministrazione soltanto con il reclamo contro la
decisione del 19 giugno 2013 di attribuirle per il mese di maggio 2013 una
prestazione assistenziale di fr. 459.-- (cfr. doc. 24; 25).
Inoltre la
dichiarazione del datore di lavoro con cui ha attestato di non avere pagato
all’insorgente lo stipendio del mese di maggio 2013 è stata allestita il 10
dicembre 2013, ossia posteriormente alla decisione su reclamo del 3 dicembre
2013 che ha confermato il provvedimento del 19 giugno 2013, ed è stata
allegata, in una prima versione, al ricorso (cfr. doc. G; I).
La seconda
versione di tale dichiarazione (cfr. consid. 2.6.), con l’aggiunta del motivo
per il quale la ditta non ha versato il salario di maggio 2013 alla ricorrente (“in
quanto in tale periodo non si è presentata sul luogo di lavoro”; cfr. doc.
H) ma sempre datata 10 dicembre 2013, è poi stata inviata a questa Corte alla
fine del mese di gennaio 2014 (cfr. doc. VI).
Giova, infine,
evidenziare che l’ex datore di lavoro, interpellato dal TCA in merito al
periodo del mese in cui veniva pagata l’insorgente (cfr. doc. XII), se, da un
lato, ha ribadito di non aver versato lo stipendio di maggio 2013 a quest’ultima, dall’altro, ha però allegato la tabella dei salari relativi alla ricorrente da
febbraio a maggio 2013, già menzionata sopra, in cui per il mese di maggio 2013
è stato indicato uno stipendio di fr. 1'500.-- lordi + fr. 600.-- per gli
assegni familiari. Tale tabella risulta firmata dalla ricorrente il 29 maggio
2013 con la precisazione “Per ricevuta” (cfr. doc. XV6).
2.9. In una
sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007 questa Corte ha stabilito che,
considerata in particolare la circostanza che lo scopo
primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno,
soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene
che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine
mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese
seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la
Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga
applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla
fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia
invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora
sostenuti del mese in cui è stato versato.
Il TCA ha, di conseguenza,
deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in
caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel
calcolo del mese successivo.
In concreto il TCA,
tramite un accertamento presso la __________, ha appurato che - tranne il primo
stipendio relativo al mese di febbraio 2013 versato alla ricorrente all’inizio
del mese seguente, ovvero l’8 marzo 2013 - i salari di marzo e aprile 2013 sono
stati corrisposti alla fine del mese, e meglio il 28 marzo, rispettivamente il
26 aprile 2013 (cfr. doc. XV; XII).
Inoltre dagli atti
all'inserto emerge che l’insorgente effettuava all’inizio del mese i pagamenti
concernenti le spese mensili. Ad esempio la pigione pari a fr. 1'500.-- è stata
pagata tramite versamento a un ufficio postale per il mese di marzo 2013 il 5
marzo 2013, per il mese di aprile 2013 il 5 aprile 2013 e per il mese di maggio
2013 il 3 maggio 2013 (cfr. doc. 142-144).
Sempre il 5 marzo, il 5
aprile e il 3 maggio 2013 sono pure stati corrisposti i premi mensili
dell’assicurazione contro le malattie (cfr. doc. 149-153).
Ne discende che è
altamente verosimile, da una parte, che anche lo stipendio del mese di maggio
2013 è stato corrisposto (cfr. consid. 2.8.) alla fine di quel mese,
dall’altra, che la ricorrente ha fatto fronte al pagamento delle spese
afferenti al mese di giugno 2013 all’inizio di quel mese utilizzando il salario
del mese di maggio 2013 (cfr. STCA 42.2013.23-24 del 5 maggio 2014 consid.
2.15.).
Pertanto nel caso di
specie è a giusta ragione che l’USSI ha conteggiato lo stipendio del mese di
maggio 2013 nel calcolo della prestazione assistenziale spettante alla
ricorrente nel mese di giugno 2013.
Anche l’entità della somma
considerata dall’amministrazione a titolo di reddito lordo del lavoro di fr.
25'100.-- annui, corrispondenti a fr. 2’100.-- al mese (cfr. doc. D) non presta
il fianco a critica alcuna.
In effetti va tenuto conto,
ai sensi degli art. 22 Las, 6 lett. a Laps, 15 LT (cfr. pure Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2013 delle persone fisiche,
p.to. 1), dello stipendio lordo di fr. 1'500.-- al mese (cfr. doc. 178;
181; 179) e degli assegni familiari di fr. 600.-- (fr. 200.-- cfr. art. 5 cpv.
1 LAFam x 3 figli minorenni cfr. doc. D), per complessivi fr. 2'100.--.
Moltiplicando la somma di
fr. 2'100.-- per dodici mensilità (la ricorrente non beneficiava della
tredicesima; cfr. doc. 179; XV) si ottiene l’importo di fr. 25’200.--,
computato dall’USSI.
2.10. Per il resto RI 1 non ha
sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di
reddito e delle spese computabili indicate dall’USSI valido per il mese di
giugno 2013.
Fatti
I redditi computabili
sono, perciò, costituiti dallo stipendio di
fr. 2'100.--, pari a fr.
25'200.-- annui (cfr. consid. 2.9.).
Le spese computabili sono,
invece, composte dalla spesa per l’alloggio di fr. 18’000.--, dal premio della
cassa malati pari a fr. 7’802.-- e dai premi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 1'566.--
(cfr. doc. D).
Esse, globalmente,
corrispondono a fr. 27’368.--.
La sostanza imponibile
risulta nulla (cfr. doc. D).
Di conseguenza l’insorgente
non presenta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las; consid.
2.4; 2.5.).
Il disavanzo ammonta, al
contrario, a fr. 2’168.-- annui (redditi computabili di fr. 25’200.-- - spese
computabili di fr. 27’368.--) corrispondente a circa fr. 180.-- al mese.
La soglia di intervento
per il 2013 della famiglia dell’insorgente, composta della stessa e di tre
figli minorenni, è pari a fr. 2’190.-- al mese (cfr. consid. 2.4.; doc. D).
Come indicato sopra, hanno
diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito
disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente
percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.
art. 18 Las; consid. 2.4.).
In casu, il sussidio della
cassa malati ammonta a fr. 1’911.-- mensili (cfr. doc. D).
La lacuna di reddito Las
mensile è pertanto pari a fr. 459.-- [(fr. 2'190.-- + fr. 180.--) – fr.
1’911.--].
L’insorgente ha, dunque,
diritto, per il mese di giugno 2013, a una prestazione assistenziale di fr.
459.--, come deciso dall’USSI.
La decisione su reclamo
del 3 dicembre 2013 deve, dunque, essere confermata.
2.11. La ricorrente ha formulato
istanza di assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1
(cfr. doc. I; consid. 1.2.).
La domanda dell’insorgente
di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere intesa solo come richiesta
di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di
assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2
Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta
Considerandi
dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3
cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione
al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Dalla documentazione agli
atti si evince che la ricorrente ha percepito prestazioni assistenziali dal
luglio al dicembre 2013, come pure dal mese di gennaio al mese di marzo 2014
(cfr. doc. 317; 293; 259; XIbis).
Inoltre da una verifica
effettuata dal TCA presso l’amministrazione risulta che la medesima è tuttora
al beneficio dell’assistenza sociale, in particolare per il mese di maggio 2014 ha ricevuto una prestazione di fr. 1'096.-- e per il mese di giugno 2014 di fr. 1'163.--.
In queste condizioni, deve
essere senz’altro ammesso lo stato d’indigenza dell’insorgente.
Visto che anche le altre
due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse
più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito patrocinio
nella procedura davanti al TF cfr. STF 8C_100/2014 del 28 aprile 2014 consid. 7;
STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 6; STF U 13/06 del 24 gennaio 2007
consid. 5).
2.12
L'art. 302 CPP
("obbligo di denuncia") prevede al cpv. 2 che la Confederazione e i
Cantoni disciplinano l'obbligo di denuncia dei membri delle altre autorità.
Secondo
l'art. 27a LOG ogni magistrato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha
notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al
Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.
Nella presente fattispecie
dall'istruttoria di causa è emerso che nell’incarto figurano delle attestazioni
in cui la ricorrente afferma di aver rinunciato al salario di maggio 2013 (cfr.
doc. F) e l’ex datore di lavoro asserisce di non averle versato lo stipendio di
maggio 2013 (cfr. doc. G; H) in contraddizione con altre carte processuali, e
meglio con le tabelle firmate dagli stessi da cui risulta invece che il salario
di maggio 2013 è ammontato a fr. 2'100.-- lordi (cfr. doc. 178; 181; XV6;
consid. 2.8.).
In particolare dai
documenti prodotti al TCA dalla __________ il 21 maggio 2014 emerge che
l’insorgente, il 29 maggio 2013, ha firmato “Per ricevuta” una tabella relativa
ai suoi salari da febbraio a maggio 2013 compreso (cfr. doc. XV6; consid.
2.8
).
Si giustifica, pertanto, la
trasmissione al Ministero pubblico di una copia della presente sentenza e
dell’incarto completo (cfr. STCA 38.2011.39 del 12 dicembre 2011 consid. 2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’incarto completo e una
copia della sentenza vengono trasmessi per competenza al Ministero pubblico.
3. La domanda di assistenza
giudiziaria è accolta.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti