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Decisione

42.2013.27

Contestato imp.AS x 6/13,segnat.computo stip.5/13. Ricorr.sostiene di non averlo ricevuto avendovi rinunciato. Sulla base dei doc.prodotti(tabella salari comprensiva stip.5/13)secondo veros.prep.ricev

17 luglio 2014Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I redditi computabili

sono, perciò, costituiti dallo stipendio di

fr. 2'100.--, pari a fr.

25'200.-- annui (cfr. consid. 2.9.).

Le spese computabili sono,

invece, composte dalla spesa per l’alloggio di fr. 18’000.--, dal premio della

cassa malati pari a fr. 7’802.-- e dai premi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 1'566.--

(cfr. doc. D).

Esse, globalmente,

corrispondono a fr. 27’368.--.

La sostanza imponibile

risulta nulla (cfr. doc. D).

Di conseguenza l’insorgente

non presenta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las; consid.

2.4; 2.5.).

Il disavanzo ammonta, al

contrario, a fr. 2’168.-- annui (redditi computabili di fr. 25’200.-- - spese

computabili di fr. 27’368.--) corrispondente a circa fr. 180.-- al mese.

La soglia di intervento

per il 2013 della famiglia dell’insorgente, composta della stessa e di tre

figli minorenni, è pari a fr. 2’190.-- al mese (cfr. consid. 2.4.; doc. D).

Come indicato sopra, hanno

diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito

disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.

art. 18 Las; consid. 2.4.).

In casu, il sussidio della

cassa malati ammonta a fr. 1’911.-- mensili (cfr. doc. D).

La lacuna di reddito Las

mensile è pertanto pari a fr. 459.-- [(fr. 2'190.-- + fr. 180.--) – fr.

1’911.--].

L’insorgente ha, dunque,

diritto, per il mese di giugno 2013, a una prestazione assistenziale di fr.

459.--, come deciso dall’USSI.

La decisione su reclamo

del 3 dicembre 2013 deve, dunque, essere confermata.

2.11. La ricorrente ha formulato

istanza di assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1

(cfr. doc. I; consid. 1.2.).

La domanda dell’insorgente

di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere intesa solo come richiesta

di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di

assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo l’art. 28 cpv. 2

Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta

Considerandi

dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Dalla documentazione agli

atti si evince che la ricorrente ha percepito prestazioni assistenziali dal

luglio al dicembre 2013, come pure dal mese di gennaio al mese di marzo 2014

(cfr. doc. 317; 293; 259; XIbis).

Inoltre da una verifica

effettuata dal TCA presso l’amministrazione risulta che la medesima è tuttora

al beneficio dell’assistenza sociale, in particolare per il mese di maggio 2014 ha ricevuto una prestazione di fr. 1'096.-- e per il mese di giugno 2014 di fr. 1'163.--.

In queste condizioni, deve

essere senz’altro ammesso lo stato d’indigenza dell’insorgente.

Visto che anche le altre

due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse

più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito patrocinio

nella procedura davanti al TF cfr. STF 8C_100/2014 del 28 aprile 2014 consid. 7;

STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 6; STF U 13/06 del 24 gennaio 2007

consid. 5).

2.12

L'art. 302 CPP

("obbligo di denuncia") prevede al cpv. 2 che la Confederazione e i

Cantoni disciplinano l'obbligo di denuncia dei membri delle altre autorità.

Secondo

l'art. 27a LOG ogni magistrato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha

notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al

Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.

Nella presente fattispecie

dall'istruttoria di causa è emerso che nell’incarto figurano delle attestazioni

in cui la ricorrente afferma di aver rinunciato al salario di maggio 2013 (cfr.

doc. F) e l’ex datore di lavoro asserisce di non averle versato lo stipendio di

maggio 2013 (cfr. doc. G; H) in contraddizione con altre carte processuali, e

meglio con le tabelle firmate dagli stessi da cui risulta invece che il salario

di maggio 2013 è ammontato a fr. 2'100.-- lordi (cfr. doc. 178; 181; XV6;

consid. 2.8.).

In particolare dai

documenti prodotti al TCA dalla __________ il 21 maggio 2014 emerge che

l’insorgente, il 29 maggio 2013, ha firmato “Per ricevuta” una tabella relativa

ai suoi salari da febbraio a maggio 2013 compreso (cfr. doc. XV6; consid.

2.8

).

Si giustifica, pertanto, la

trasmissione al Ministero pubblico di una copia della presente sentenza e

dell’incarto completo (cfr. STCA 38.2011.39 del 12 dicembre 2011 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’incarto completo e una

copia della sentenza vengono trasmessi per competenza al Ministero pubblico.

3. La domanda di assistenza

giudiziaria è accolta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti