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Decisione

42.2013.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2014Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di

comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse

private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere

soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario

stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per

mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle

di mercato (v. capitolo B.3).

Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco

rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il

rica­vato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del

sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene

immobile.

I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per

principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario

possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale

esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del

beneficiario.”

2.9. Nel caso di

specie dalla documentazione agli atti emerge, da un lato, che RI 1 è

proprietario di due autovetture, e meglio una __________, messa in circolazione

nell’ottobre 2007 e valutata il 16 ottobre 2013 dalla __________, sotto riserva

del test officina, fr. 6'366.-- (cfr. doc. A9), nonché una __________ messa in

circolazione nell’aprile 2010 e valutata sempre il 16 ottobre 2013 dalla __________,

sotto riserva del test officina, fr. 20’000.-- (cfr. doc. A10).

Dall’altro,

che il ricorrente ha iniziato l’attività di taxista affiliato a una società (__________

di __________), ma che dopo circa un anno ha continuato privatamente, in quanto

i guadagni reali erano ben inferiori a quanto prospettato dalla società in

questione (cfr. doc. 53).

In

effetti la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, il 3 marzo 2010, ha affiliato l’insorgente nella categoria indipendente dal 1° febbraio 2010 (cfr. doc. 55).

Risulta,

inoltre, che il medesimo, avendo solo la licenza B, può lavorare solo su

chiamata e non può aspettare i clienti nelle zone apposite per i taxi (cfr.

doc. 53).

Al

riguardo nel ricorso RI 1 ha precisato di aver chiesto nel 2011 una licenza al

Comune di __________, il quale non gli ha però ancora risposto (cfr. doc. I).

Il

ricorrente, nel reclamo interposto contro la decisione del 19 agosto 2013 con

cui gli è stata negata una prestazione assistenziale, ha pure affermato che “…

il valore dell’auto che utilizzo di più per il lavoro è di fr. 6000.- e

l’altra, più privatamente, è di fr. 20'000.-” (Doc. A4).

2.10. Come visto

sopra, le direttive COSAS al punto E.2.1. sanciscono, in particolare, che dal punto di vista del sostegno sociale i valori monetari, i titoli,

i veicoli privati e i beni sui quali il richiedente ha un diritto di

proprietà, sono considerati quale sostanza sempre che siano effettivamente

disponibili o realizzabili in breve tempo (cfr. consid. 2.8.).

Il

ricorrente ha asserito di utilizzare una delle due vetture, e più precisamente

quella stimata a fr. 20'000.--, ossia la __________, prevalentemente per scopi

privati (cfr. doc. A4; A10; consid. 2.9.).

Pertanto

il valore di tale veicolo pari a fr. 20'000.-- va computato nel calcolo volto a

stabilire se l’insorgente ha diritto o meno a una prestazione assistenziale.

Del resto

è la legge stessa che all’art. 22 Las, con rinvio agli art. 5 a 9 Laps, prevede che per determinare il reddito disponibile residuale – che è pari alla differenza

tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle

persone componenti l’unità di riferimento – e quindi il diritto a un’eventuale

prestazione assistenziale si debba tener conto anche della sostanza sia

mobiliare che immobiliare (cfr. consid. 2.5.; 2.8.).

Il

principio della computabilità della sostanza si fonda peraltro sul carattere

sussidiario delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.7.; STCA 42.2012.14

del 20 febbraio 2013 consid. 2.10.).

In simili

condizioni, non si giustifica, quindi, la perplessità espressa nel ricorso di

non capire come un’auto possa generare reddito (cfr. doc. I).

L’insorgente

ha, altresì, asserito che, se avesse concluso un contratto di leasing dell’automobile,

invece di averla acquistata, il valore della stessa non sarebbe considerato

(cfr. doc. I).

In

proposito va innanzitutto osservato che ragionare con un’ipotesi che non trova

corrispondenza nella realtà dei fatti non ha alcun significato ai fini della

risoluzione della presente vertenza.

In ogni

caso il TCA evidenzia, per inciso, che il ricorrente, nel caso in cui avesse

stipulato un leasing per l’auto privata, dovrebbe far fronte alle rate del

medesimo.

Queste

ultime non andrebbero, però, considerate quali costi nel calcolo

dell’assistenza sociale, non concernendo delle spese computabili ai sensi della

Las e della Laps (cfr. consid. 2.5.).

Di

conseguenza, da un lato, nella sostanza non verrebbe computato il valore di

tale veicolo, dall’altro, però, l’insorgente dovrebbe comunque sostenere un

costo ulteriore (rate leasing) non assunto dall’USSI.

Per

quanto concerne l’entità del valore dell’auto usata per scopi privati __________,

il ricorrente ha addotto che la vettura è soggetta nel tempo a un deprezzamento

e che potrebbe essere proprietario di un’auto del valore di fr. 1.-- (cfr. doc.

I).

Considerandi

Al

riguardo giova rilevare, in primo luogo, che il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali è delimitato temporalmente dalla data dell’emanazione

della decisione su reclamo impugnata che in concreto è del 26 novembre 2013

(cfr. STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215

consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2).

In

secondo luogo, che il valore dell’auto __________ nell’ottobre 2013 era in ogni

caso di fr. 20'000.--, come risulta dalla valutazione effettuata dalla __________

sotto riserva del test officina (cfr. doc. A10).

Ne

discende che nel calcolo dell’assistenza sociale occorre considerare l’importo

di fr. 20'000.-- a titolo di veicolo a motore usato prevalentemente per scopi

privati.

2.11

Le direttive

COSAS al p.to E.2.1. enunciano, inoltre, che gli effetti personali e il mobilio

sono la parte della proprietà che non può essere né toccata né presa in

considerazione per il calcolo della prestazione di sostegno sociale in quanto

beni non pignorabili secondo la legge federale sull’esecuzione e il fallimento

(cfr. consid. 2.8.).

In effetti

giusta l’art. 92 cpv. 1 cifre 1 LEF, relativo ai beni impignorabili, sono

impignorabili, in particolare, gli oggetti destinati all'uso personale del

debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili,

utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire

una qualità minima di vita.

L’art. 92

cpv. 1 cifra 3 LEF contempla pure l’impignorabilità degli arnesi, degli apparecchi, degli strumenti e dei libri, in

quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della

professione.

Pertanto,

volendo applicare le direttive COSAS per analogia ai veicoli utilizzati per la

propria professione, risulterebbe che il valore degli stessi non sarebbe

computabile quale sostanza ai fini della determinazione del diritto a una

prestazione assistenziale, poiché, servendo per l’esercizio della propria

attività lavorativa ed essendo conseguentemente impignorabili ai sensi

dell’art. 92 cpv. 1 cifra 3 LEF (cfr. STF 2P.267/2004 del 4 gennaio 2005

consid. 3.2.), non ne può essere pretesa la realizzazione.

In

concreto tale questione non merita, tuttavia, di ulteriori approfondimenti,

poiché anche non conteggiando il valore dell’automobile utilizzata per scopi professionali

di fr. 6'366.-- (cfr. doc. A9), né l’attivo mobiliare dell’azienda di fr. 12’788.--(cfr.

doc. A13), bensì soltanto il valore dell’automobile utilizzata per scopi

privati, la proprietà fondiaria e i titoli e altri collocamenti di capitali

(cfr. doc. A23), il ricorrente non ha comunque diritto a una prestazione

assistenziale, come verrà più dettagliatamente esposto nel considerando

seguente.

Per quel

che attiene alla proprietà fondiaria, è utile rilevare che dalle carte

processuali si evince che il ricorrente è proprietario del fondo RFD __________

sito a __________ (cfr. doc. 59) il cui valore di stima corrisponde a

complessivi fr. 5'318.-- (terreno mq 795 = fr. 318.-- + edificio accessorio mq

47.

= fr. 5'000.--; cfr. doc. 57).

In virtù

del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.7.) la sostanza immobiliare deve

essere conteggiata al fine di determinare l’eventuale diritto a una prestazione

assistenziale.

Per

questo motivo la giurisprudenza e le direttive della COSAS prevedono che di

regola non esiste il diritto di conservare una sostanza immobiliare (cfr. STCA

42.2012.14

del 20 febbraio 2013 consid. 2.10.; consid. 2.8.).

Ciò vale

a maggiore ragione per un immobile che non costituisce l'abitazione primaria

del richiedente di prestazioni assistenziali, come quello in questione, indipendentemente

dal fatto che l’insorgente abbia fatto valere che si tratti di un terreno non

edificabile (cfr. doc. I; doc. 58).

2.12

Nel caso di

specie i redditi computabili di RI 1 sono costituiti dal reddito da lavoro di fr.

5’000.-- annui (cfr. doc. 53) e dal reddito da titoli e capitali di fr. 82.--

all’anno, pari a complessivi fr. 5’082.-- all’anno (cfr. doc. A13), peraltro

non contestati dal medesimo.

La sua

sostanza computabile, non considerando - come visto sopra - la vettura usata

per la professione e l’attivo mobiliare aziendale (cfr. consid. 2.11.), ammonta

a fr. 31'837.-- [proprietà fondiaria di __________ di fr. 5'318.-- (cfr.

consid. 2.11.) + titoli e altri collocamenti di capitali di fr. 16'519.-- (cfr.

doc. A13) + automobile usata per scopi privati di fr. 20'000.-- (cfr. consid.

2.10

) – quota esente giusta l’art. 22 lett. a cfr. 2 Las di fr. 10'000.--

(cfr. consid. 2.5.)].

Le spese

computabili sono composte dalla spesa per l’alloggio di fr. 12'960.-- annui

(cfr. doc. 77) e dal premio dell’assicurazione malattia di fr. 4’699.--

all’anno (corrispondente al premio medio ordinario PMR per il 2013 relativo

alla cassa malati CPT - cfr. doc. 40; www.priminfo.ch – che va considerato in

casu, in quanto inferiore al premio medio di riferimento per il 2013 di fr.

4'908 - cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g Laps; consid. 2.5.; Decreto esecutivo

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni LAMal per

l’anno 2013 del 3 ottobre 2012; STCA 42.2012.14 del 20 febbraio 2013 consid.

2.14

e 2.15.).

Esse,

globalmente, corrispondono a fr. 17’659.-- annui (cfr. doc. A13).

Di

conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las) del ricorrente

ammonta a fr. 19’260.-- (redditi computabili di fr. 5’082.-- + sostanza

computabile di fr. 31'837.-- - spese computabili di fr. 17’659.--), pari a fr. 1’605.--

al mese.

La soglia

di intervento per il 2013 dell’insorgente corrisponde a fr. 1'077.-- al mese

(cfr. consid. 2.4.; doc. A12).

Come

indicato sopra (cfr. art. 18 Las; consid. 2.4.), hanno diritto alla prestazione

assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale, sommato

alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base

della Laps, non raggiunge la soglia di intervento.

In

concreto il ricorrente non presenta alcuna lacuna di reddito Las mensile,

siccome il reddito disponibile residuale, sommato ai sussidi di cassa malati di

fr. 300.-- mensili (cfr. doc. A12), risulta più elevato della soglia di

intervento di fr. 828.-- al mese

(fr. 1’605.--

+ fr. 300.-- - fr. 1’077.--).

In simili

condizioni, è a ragione che l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una

prestazione assistenziale.

2.13

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su

reclamo del 26 novembre 2013 impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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