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Decisione

42.2013.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 settembre 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

977.--

100.--

1077.--

Considerandi

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+272.--

B.

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

(ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di

riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di

cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza

persona di 16 o più anni di età e per le successive:

l'importo di tale

supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

Tali

importi sono stati mantenuti anche per il 2012 e il 2013 (cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16

dicembre 2011 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012).

2.6

Nella

presente evenienza, come visto nei fatti, l’USSI, con decisione del 9 agosto 2012, ha attribuito a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'146.-- per il mese di luglio

2012.

(cfr. doc. 132).

Con

ulteriore decisione del 9 agosto 2012 l’amministrazione ha riconosciuto al

ricorrente una prestazione assistenziale di fr. 1’146.-- anche per i mesi da

agosto a ottobre 2012 (cfr. doc. 128).

La

decisione del 9 agosto 2012 che ha fissato l’inizio del diritto all’assistenza

sociale dal mese di luglio 2012, contro la quale il ricorrente ha interposto

reclamo (cfr. doc. 48), è stata confermata dalla decisione su reclamo dell’8

febbraio 2013 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

L’insorgente

ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, postulando

l’assegnazione di una prestazione assistenziale già dal mese di giugno 2012.

Al

riguardo egli ha fatto valere, da un lato, che per il proprio sostentamento nel

mese di giugno 2012, mese in cui ha peraltro inoltrato domanda di assistenza

sociale, ha chiesto un prestito di circa fr. 1'000.-- a un conoscente che poi

ne ha reclamato la restituzione facendogli intuire che avrebbe arrischiato

conseguenze alla sua autovettura allorquando si fosse recato in territorio

italiano.

Dall’altro,

che la circostanza di non poter disporre già a partire da giugno 2012 delle

prestazioni è causa di un indiscusso peggioramento del suo stato di bisogno

(cfr. doc. I; consid. 1.3.).

2.7

Chiamata a

pronunciarsi in merito al caso di specie, questa Corte ritiene utile dapprima osservare

che l’art. 61 cpv. 1 Las, valido dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.3.) al 30

settembre 2006, prevedeva che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali

decorresse dal primo giorno del mese in cui veniva depositata la domanda.

L’art. 61

cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2012, enuncia, invece,

che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo

giorno del mese successivo il deposito della domanda.

A

proposito del cambiamento del tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las giova rilevare che

con il Messaggio aggiuntivo 5723a del 7 giugno 2006 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione ed il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps)

il Consiglio di Stato ha motivato la proposta di

modifica degli articoli 23 Laps (anch’esso concernente la decorrenza del

diritto delle prestazioni contemplate dalla Laps) e 61 Las come segue:

" (…)

a. Necessità di contenere l’evoluzione della

spesa

La modifica determina un risparmio complessivo

importante di 3,15 mio.

b. Volontà di evitare un riconoscimento

retroattivo della prima prestazione

Allo stato attuale, i tempi amministrativi

consentono di regola di decidere il diritto a una prestazione Laps solo nel

corso del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. Per le

nuove domande, con la norma attualmente in vigore, si versano di conseguenza

due mesi di diritto in un unico pagamento (la prestazione del mese in cui si

decide e quella del mese precedente che corrisponde al mese in cui la domanda è

stata presentata). I beneficiari di prestazioni Laps ricevono quindi due

mensilità, anche se, fino al momento della loro erogazione, hanno potuto far

fronte ai loro bisogni. Ora, le prestazioni Laps in generale, e quella

assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in

situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e

di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter vivere.

Si rammenta che anche per la prestazione

assistenziale (la più restrittiva fra le prestazioni sociali di complemento

Laps) viene lasciata a disposizione del richiedente una certa sostanza. Più

precisamente una sostanza netta di 10'000 franchi per una persona sola, di

20'000 franchi per una coppia e di 2'000 franchi per ogni figlio (art. 22 LAS).

La sostanza, ammesso che esista, consente quindi al richiedente di far fronte

al suo fabbisogno minimo per poche settimane e in attesa dell’erogazione della

prestazione sociale.

Inoltre, per i casi di rigore, gli art. 61 cpv. 2

e 63 LAS permettono di effettuare dei versamenti retroattivi o degli anticipi

in caso d’urgenza o di particolare bisogno

c. Ricomporre prassi e norma legale nel

versamento delle prestazioni assistenziali

Nel caso in cui l’utente avesse ricevuto, alla

fine del mese precedente la domanda, un reddito, ad esempio il salario o le

indennità di disoccupazione, per prassi e già attualmente, la decorrenza del

diritto alle prestazioni assistenziali viene posticipata al mese successivo la

domanda, considerato che tale reddito viene utilizzato per far fronte alle

spese del mese della domanda. La modifica presentata nel messaggio permette di

uniformare prassi e norme legali dell’assistenza rispetto alle altre

prestazioni Laps.”

Il

ricorrente ha trasmesso un Rapporto del 24 aprile 2012 della Commissione della

gestione e delle finanze sull’iniziativa parlamentare 10 maggio 2010 presentata

nella forma elaborata da Gianni Guidicelli e cofirmatari per la modifica della

Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 e sull’iniziativa parlamentare

10.

maggio 2010 presentata nella forma elaborata da Gianni Guidicelli e

cofirmatari per la modifica della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (LAPS) del 5 giugno 2000 (cfr. doc. B; C; D).

Al

riguardo va osservato che, a seguito dell’iniziativa parlamentare elaborata

depositata il 10 maggio 2010 dal Granconsigliere Gianni Guidicelli e

confirmatari (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/IE322.htm),

l’art. 61 cpv. 1 Las è stato effettivamente modificato.

Il nuovo

art. 61 cpv. 1 Las sancisce che il diritto al pagamento delle prestazioni

assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda

ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013 (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013

pag. 73-74).

Il tenore

dell’art. 61 cpv. 1 Las valido dal gennaio 2013 non è, però, applicabile al

caso di specie, relativo al mese di giugno 2012.

Infatti nel

diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. DTF 138 V 533 consid.2.2.; DTF 130 V 39; DTF 129 V 1; DTF 128 V

315.

= SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25; STFA H 114/01 del 23 gennaio

2002; STFA K 133/01 20 gennaio 2003; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110

consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 p. 321 consid. 2; STCA 39.2013.6 del 7 agosto

2013.

consid. 2.3.).

Per

completezza è utile precisare che dal 1° gennaio 2013 anche l’art. 23 Laps

contempla che il diritto al pagamento delle prestazioni sociali Laps decorre

dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e se sono adempiute le

condizioni legali a cui esso è subordinato (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013

pag. 73-74).

L’art. 59

cpv. 1 Las enuncia, poi, che la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata

da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la

procedura coordinata di applicazione della Laps.

Giusta

l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio

Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo

sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.

Il rinvio

alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni

assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto

all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1

Laps fino al 31 dicembre 2012, dal primo giorno del mese successivo al deposito

della domanda, dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette

dalla Las la Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni

sociali, secondo cui:

"

Per il calcolo della decorrenza delle

prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è

stata avviata presso l’organo competente.

La pratica per l’inoltro

delle domande si ritiene avviata:

1.

il

giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo

fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il

Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello

allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal

richiedente e figurare nell’incarto cartaceo. (…)"

Ciò si

evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica

della Laps, in cui è indicato che:

"

(…)

V’è da aggiungere che la

domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso

il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo

sportello Laps."

(cfr. Messaggio n. 5723,

p.to 2.5.6.)

Ai fini

della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto,

determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006,

massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune

viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno

in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA

42.2012.18

del 14 agosto 2013; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA

42.2010.21

del 14 aprile 2011; STCA 42.2008.1 del 6 marzo 2008).

2.8

In concreto dal

formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo

sportello Laps” emerge che la check-list dei documenti da allegare alla domanda

di assistenza sociale è stata consegnata al ricorrente dal suo Comune di

domicilio, ossia il Comune di __________, il 6 giugno 2012.

La

documentazione richiesta è stata completata il 18 giugno 2012 (cfr. doc. 29).

L’annuncio

effettivo ha avuto luogo il 18 giugno 2012, quando l’insorgente ha consegnato

la documentazione richiesta completa ed è stato fissato l’appuntamento presso

lo sportello Laps competente, ovvero quello di __________ (cfr. art. 19

Reg.Laps; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli),

per il 27 giugno 2012 (cfr. doc. 29, 40; 41).

Alla luce

di quanto sopra esposto (cfr. consid. 2.8.), occorre, conseguentemente,

concludere che nella presente fattispecie per determinare la decorrenza del

diritto alla prestazione assistenziale spettante al ricorrente è determinante

la data in cui è stato fissato l’appuntamento con lo sportello Laps, ossia il 18

giugno 2012.

Ne

discende che RI 1, ritenuto il tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las in vigore dal 1°

ottobre 2006 al 31 dicembre 2012, secondo cui il diritto al pagamento delle

prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il

deposito della domanda, ha diritto a una prestazione assistenziale ordinaria

dal mese di luglio 2012, come rettamente deciso dall’USSI (cfr. doc. 132).

2.9

L’insorgente

si è appellato all’art. 61 cpv. 2 Las, secondo cui l’autorità competente può,

per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni

assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le

circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano,

in quanto nel mese di giugno 2012 avrebbe contratto un debito di circa fr.

1'000.-- per far fronte al proprio sostentamento che deve restituire (cfr. doc.

I; V; IX).

L’art. 5

Reg.Las prevede che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata

a tre mesi.

Al

riguardo va, tuttavia, evidenziato che la concessione di prestazioni

retroattive rappresenta una facoltà dell’amministrazione.

La

possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali

retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i

casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento

ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n.

5250.

attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad

art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).

L’assistenza

sociale, poi, non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di

permettere al beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a

necessità contingenti. In una sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010,

pubblicata in DTF 136 I 129, peraltro citata dall’USSI nella risposta di causa

(cfr. doc. III), il Tribunale federale, a tale proposito, ha puntualizzato che:

" (…)

1.3

Enfin, l'aide sociale a pour but de couvrir

les besoins actuels. Elle ne peut en principe servir à amortir des dettes. Des

exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait

entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale

pourrait remédier. Ainsi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en

charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes

de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152;

HÄNZI, op. cit., p. 137).”

Al

riguardo vedi pure la sentenza del TF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 cons.

7.

, pubblicata in DTF 136 V 351.

Anche dal

p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo 5723a del 7 giugno 2006 relativo alla

modifica della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali del 5 giugno 2000 (Laps), già citato sopra, si evince che le

prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non

servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro

scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba

in seguito indebitarsi per poter vivere (cfr. anche STCA 42.2012.1 dell’8

agosto 2012; STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11

gennaio 2007 confermata dalla STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).

E’ vero che l’Alta Corte,

nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione

dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere

ammesse delle eccezioni, tuttavia il TF ha specificato che delle deroghe

possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti

potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento

dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio.

2.10

Nel caso di

specie il TCA rileva, innanzitutto, che il debito di circa fr. 1'000.-- fatto

valere dall’insorgente che questi avrebbe contratto con un conoscente (cfr.

doc. I) non è stato debitamente comprovato.

Al

riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni

sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio

(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;

STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57

pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire

d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Il

principio inquisitorio non è, tuttavia, incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5

ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in

relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

In

concreto il ricorrente, a sostegno della propria asserzione, non ha trasmesso

alcun riconoscimento di debito, limitandosi a produrre unicamente una

dichiarazione del 3 marzo 2013 rilasciata dalla sua compagna, __________,

residente a __________ (Italia; cfr. doc. A allegato a doc. V).

__________ ha affermato

che RI 1, in attesa di una decisione dei servizi sociali e per poter far fronte

alle spese di prima necessità e di sostentamento, avrebbe chiesto un prestito a

un conoscente comune, che se ben ricorda ammontava a circa fr. 1'000.-- e che è

stato consegnato brevi manu al ricorrente in sua presenza a __________ (cfr.

doc. doc. A allegato a doc. V).

La stessa, però, come d’altronde

l’insorgente, non ha fornito alcuna indicazione in relazione alle generalità

del menzionato conoscente comune.

In ogni caso, anche

volendo considerare che effettivamente il ricorrente è debitore nei confronti

di un terzo di una somma di circa fr. 1'000.--, non si vede

come la mancata considerazione dell’asserito debito da parte dell’USSI abbia

potuto ingenerare una nuova situazione d’urgenza finanziaria (cfr.

cosndi. 2.9.).

RI 1, del resto, non ha

invocato concretamente una tale eventualità.

Per

quanto attiene alla circostanza sostenuta dall’insorgente di aver intuito che

se non rimborsava tempestivamente il debito avrebbe rischiato conseguenze alla

sua autovettura in territorio italiano (cfr. doc. I), rispettivamente agli

asseriti danni subiti dalla sua automobile in Italia e al timore di possibili

conseguenze nei confronti della sua compagna e dei suoi figli che vivono in

Italia (cfr. doc. V; A allegato a doc, V), va osservato che non è compito dell’assistenza

sociale intervenire in simili contingenze.

Tali

situazioni vanno semmai piuttosto segnalate ad altre autorità.

L’attestazione

del 24 agosto 2012 rilasciata dalla Dr. med. __________ della Clinica __________,

di cui agli atti esistono delle copie peraltro non firmate (cfr. doc. 5; A2),

secondo cui “(…) La condizione psicologica del nostro paziente è tale da non

necessitare affatto di ulteriori affaticamenti e pressioni ambientali. Inoltre

il particolare stato di bisogno del richiedente evocherebbe comunque

l’erogazione delle prestazioni come previsto dal capoverso 2 dell’art. 61 Las

è, poi, ininfluente ai fini della soluzione della presente vertenza.

In

effetti lo stato psicologico di un richiedente l’assistenza sociale di per sé non

è un elemento che imponga l’erogazione di eventuali prestazioni retroattive.

Abbondanzialmente

va, infine, rilevato che il principio della sussidiarietà (cfr. art. 2 Las; 13

Laps; Direttive COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4), secondo

cui l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona non può

far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a

cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi,

non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte

di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente

(ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito

di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e

segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al

contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,

pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza

sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato

scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva

delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in

virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il

fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi

finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo

dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza sociale,

conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un

determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su

base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a

restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede

a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili

ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di

terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).

2.11

Alla luce di tutto quanto

esposto, occorre concludere che in casu a ragione l’USSI ha riconosciuto al

ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie a decorrere dal

mese di luglio 2012, non concedendo prestazioni retroattive già dal mese di

giugno 2012.

La decisione su reclamo

dell’8 febbraio 2013 deve, di conseguenza, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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