42.2013.3
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25 settembre 2013Italiano31 min
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Numero d'incarto:
42.2013.3
Data decisione, Autorità:
25.09.2013, TCA
Titolo:
Prest.assist.da 7/2012 e non già da 6/12.Dt decorre dal mese succ.a domanda(18.6.12).Debito fr.1'000 non comprovato.C.que mancata consider.non ingenera nuova situaz.d'urgenza finanz.Stato psicol.non elem.che impone erog.AS.Nel calcolo tener conto pure di prest.volont.anche se prestiti da restituire
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 13 LAPS
art. 2 LAS
art. 61 cpv. 1 e 2 LAS
art. 43 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. c LPGA
Raccomandata
Incarto n.
42.2013.3
rs
Lugano
25 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 febbraio 2013
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 8 febbraio
2013 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 9 agosto 2012 (cfr. doc. 132) l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha concesso a RI 1 una prestazione assistenziale di fr.
1'146.-- per il mese di luglio 2012.
Con
ulteriore provvedimento sempre del 9 agosto 2012 (cfr. doc. 128)
l’amministrazione ha riconosciuto a RI 1 il diritto a una prestazione
assistenziale di fr. 1’146.-- anche dal mese di agosto al mese di ottobre 2012.
A
quest’ultimo riguardo da un verbale del 23 ottobre 2012 redatto durante un
incontro tra l’USSI, il Comune di __________ e RI 1 emerge, da una parte, che
quest’ultimo ha dichiarato di risiedere dal 12 ottobre 2012 in Italia presso la compagna, madre dei suoi figli, confermando la continuità della loro
relazione. Dall’altra, che dal 1° novembre 2012, nel caso in cui non avesse
presentato un contratto di locazione nel Cantone Ticino, l’USSI avrebbe bloccato
le prestazioni assistenziali (cfr. doc. 68).
1.2. A seguito
del reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 9 agosto 2012 con cui
l’USSI ha stabilito che il suo diritto all’assistenza sociale iniziava a
decorrere dal 1° luglio 2012, l’amministrazione, l’8 febbraio 2013, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il provvedimento contestato (cfr.
doc. A1).
L’USSI
ha, in particolare, osservato:
"
(…)
La domanda di prestazioni
del reclamante è stata fatta in giugno 2012 e in base alla legge le prestazioni
dovevano essere concesse a partire dal mese successivo, vale a dire da luglio
2012. Il riconoscimento del diritto alla prestazione ordinaria in luglio 2012 è
quindi corretto. In concreto per la presenza di un debito non sono date le
condizioni d’eccezione per il pagamento retroattivo.” (Doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su reclamo del 8 febbraio 2013 RI 1 ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di riconoscergli una prestazione
assistenziale anche per il mese di giugno 2012.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente,
addotto di aver ricevuto aiuti finanziari da parte della compagna, residente in
Italia, fino al maggio 2012 e di avere presentato domanda di prestazioni
assistenziali il 6 giugno 2012, in quanto le risorse limitate della compagna
non le hanno più permesso di dargli una mano.
Egli ha
precisato che nel mese di giugno 2012, convinto che l’erogazione
dell’assistenza sociale avvenisse a far tempo dalla data della richiesta
all’USSI, ha chiesto un prestito di circa fr. 1'000.-- a un conoscente con
l’impegno di restituire la somma non appena ricevuto il primo versamento da
parte dell’USSI.
Il
ricorrente ha indicato di aver optato, dopo aver ricevuto la decisione del 9
agosto 2012 ed essersi reso conto che l’erogazione delle prestazioni assistenziali
avveniva dal mese successivo alla domanda, per la scelta di utilizzare
l’ammontare della prestazione per il proprio sostentamento, confidando nella
comprensione di colui che gli aveva prestato i soldi. Al riguardo egli ha
puntualizzato che, invece, questa persona ha sollecitato il rimborso, facendogli
intuire che avrebbe arrischiato conseguenze alla sua autovettura allorquando si
fosse recato in territorio italiano.
L’insorgente
ha, inoltre, osservato che la sua richiesta è supportata anche da uno scritto
della direzione della Clinica __________ presso la quale era in cura per un
esaurimento nervoso derivante dalla situazione professionale e finanziaria.
Il
medesimo ha, poi, asserito che il fatto di aver dovuto richiedere l’assistenza
implica una situazione di indigenza e di bisogno già dal momento dell’inoltro
della domanda di assistenza nel giugno 2012 e che il relativo accoglimento
conferma l’adempimento di tutti i requisiti per l’ottenimento delle prestazioni.
Il
ricorrente ha, infine, rilevato che il debito contratto a giugno 2012 è
strettamente correlato al bisogno assoluto di disporre di liquidità per il
proprio sostentamento già quel mese, in attesa dell’erogazione dell’assistenza
sociale e che il non poter disporre già a partire da giugno 2012 delle
prestazioni è causa di un indiscusso peggioramento del suo stato di bisogno
(cfr. doc. I).
1.4. L’USSI, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il
ricorrente si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie il 4 marzo
2013 (cfr. doc. V).
1.6. L’USSI ha
preso posizione al riguardo con scritto del 13 marzo 2013 (cfr. doc. VII).
1.7. La parte
ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni il 15 marzo 2013 (cfr. doc.
IX).
1.8. Il doc. IX è
stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. X).
1.9. Il 14
settembre 2013 RI 1 ha sollecitato l’evasione della causa (cfr. doc. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’USSI ha a ragione o meno, con
decisione del 9 agosto 2012 confermata dalla decisione su reclamo del 8
febbraio 2013, assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 1'146.-- a
fare tempo dal mese di luglio 2012 e non già dal mese di giugno 2012, come
invece richiesto dal ricorrente.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006
del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.5. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura,
l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS,
il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il
calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le
système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre
2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la
Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -,
come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base
dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di
assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS
AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un
adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far
tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
"
Fatti
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
977.--
100.--
1077.--
Considerandi
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per
ogni persona supplementare
+
272.
--
-
+272.--
B.
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
(ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di
riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di
cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza
persona di 16 o più anni di età e per le successive:
l'importo di tale
supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali
importi sono stati mantenuti anche per il 2012 e il 2013 (cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16
dicembre 2011 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012).
2.6
Nella
presente evenienza, come visto nei fatti, l’USSI, con decisione del 9 agosto 2012, ha attribuito a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'146.-- per il mese di luglio
2012.
(cfr. doc. 132).
Con
ulteriore decisione del 9 agosto 2012 l’amministrazione ha riconosciuto al
ricorrente una prestazione assistenziale di fr. 1’146.-- anche per i mesi da
agosto a ottobre 2012 (cfr. doc. 128).
La
decisione del 9 agosto 2012 che ha fissato l’inizio del diritto all’assistenza
sociale dal mese di luglio 2012, contro la quale il ricorrente ha interposto
reclamo (cfr. doc. 48), è stata confermata dalla decisione su reclamo dell’8
febbraio 2013 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
L’insorgente
ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, postulando
l’assegnazione di una prestazione assistenziale già dal mese di giugno 2012.
Al
riguardo egli ha fatto valere, da un lato, che per il proprio sostentamento nel
mese di giugno 2012, mese in cui ha peraltro inoltrato domanda di assistenza
sociale, ha chiesto un prestito di circa fr. 1'000.-- a un conoscente che poi
ne ha reclamato la restituzione facendogli intuire che avrebbe arrischiato
conseguenze alla sua autovettura allorquando si fosse recato in territorio
italiano.
Dall’altro,
che la circostanza di non poter disporre già a partire da giugno 2012 delle
prestazioni è causa di un indiscusso peggioramento del suo stato di bisogno
(cfr. doc. I; consid. 1.3.).
2.7
Chiamata a
pronunciarsi in merito al caso di specie, questa Corte ritiene utile dapprima osservare
che l’art. 61 cpv. 1 Las, valido dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.3.) al 30
settembre 2006, prevedeva che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali
decorresse dal primo giorno del mese in cui veniva depositata la domanda.
L’art. 61
cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2012, enuncia, invece,
che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo
giorno del mese successivo il deposito della domanda.
A
proposito del cambiamento del tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las giova rilevare che
con il Messaggio aggiuntivo 5723a del 7 giugno 2006 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione ed il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps)
il Consiglio di Stato ha motivato la proposta di
modifica degli articoli 23 Laps (anch’esso concernente la decorrenza del
diritto delle prestazioni contemplate dalla Laps) e 61 Las come segue:
" (…)
a. Necessità di contenere l’evoluzione della
spesa
La modifica determina un risparmio complessivo
importante di 3,15 mio.
b. Volontà di evitare un riconoscimento
retroattivo della prima prestazione
Allo stato attuale, i tempi amministrativi
consentono di regola di decidere il diritto a una prestazione Laps solo nel
corso del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. Per le
nuove domande, con la norma attualmente in vigore, si versano di conseguenza
due mesi di diritto in un unico pagamento (la prestazione del mese in cui si
decide e quella del mese precedente che corrisponde al mese in cui la domanda è
stata presentata). I beneficiari di prestazioni Laps ricevono quindi due
mensilità, anche se, fino al momento della loro erogazione, hanno potuto far
fronte ai loro bisogni. Ora, le prestazioni Laps in generale, e quella
assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in
situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e
di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter vivere.
Si rammenta che anche per la prestazione
assistenziale (la più restrittiva fra le prestazioni sociali di complemento
Laps) viene lasciata a disposizione del richiedente una certa sostanza. Più
precisamente una sostanza netta di 10'000 franchi per una persona sola, di
20'000 franchi per una coppia e di 2'000 franchi per ogni figlio (art. 22 LAS).
La sostanza, ammesso che esista, consente quindi al richiedente di far fronte
al suo fabbisogno minimo per poche settimane e in attesa dell’erogazione della
prestazione sociale.
Inoltre, per i casi di rigore, gli art. 61 cpv. 2
e 63 LAS permettono di effettuare dei versamenti retroattivi o degli anticipi
in caso d’urgenza o di particolare bisogno
c. Ricomporre prassi e norma legale nel
versamento delle prestazioni assistenziali
Nel caso in cui l’utente avesse ricevuto, alla
fine del mese precedente la domanda, un reddito, ad esempio il salario o le
indennità di disoccupazione, per prassi e già attualmente, la decorrenza del
diritto alle prestazioni assistenziali viene posticipata al mese successivo la
domanda, considerato che tale reddito viene utilizzato per far fronte alle
spese del mese della domanda. La modifica presentata nel messaggio permette di
uniformare prassi e norme legali dell’assistenza rispetto alle altre
prestazioni Laps.”
Il
ricorrente ha trasmesso un Rapporto del 24 aprile 2012 della Commissione della
gestione e delle finanze sull’iniziativa parlamentare 10 maggio 2010 presentata
nella forma elaborata da Gianni Guidicelli e cofirmatari per la modifica della
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 e sull’iniziativa parlamentare
10.
maggio 2010 presentata nella forma elaborata da Gianni Guidicelli e
cofirmatari per la modifica della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (LAPS) del 5 giugno 2000 (cfr. doc. B; C; D).
Al
riguardo va osservato che, a seguito dell’iniziativa parlamentare elaborata
depositata il 10 maggio 2010 dal Granconsigliere Gianni Guidicelli e
confirmatari (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/IE322.htm),
l’art. 61 cpv. 1 Las è stato effettivamente modificato.
Il nuovo
art. 61 cpv. 1 Las sancisce che il diritto al pagamento delle prestazioni
assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda
ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013 (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013
pag. 73-74).
Il tenore
dell’art. 61 cpv. 1 Las valido dal gennaio 2013 non è, però, applicabile al
caso di specie, relativo al mese di giugno 2012.
Infatti nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 138 V 533 consid.2.2.; DTF 130 V 39; DTF 129 V 1; DTF 128 V
315.
= SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25; STFA H 114/01 del 23 gennaio
2002; STFA K 133/01 20 gennaio 2003; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110
consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 p. 321 consid. 2; STCA 39.2013.6 del 7 agosto
2013.
consid. 2.3.).
Per
completezza è utile precisare che dal 1° gennaio 2013 anche l’art. 23 Laps
contempla che il diritto al pagamento delle prestazioni sociali Laps decorre
dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e se sono adempiute le
condizioni legali a cui esso è subordinato (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013
pag. 73-74).
L’art. 59
cpv. 1 Las enuncia, poi, che la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata
da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la
procedura coordinata di applicazione della Laps.
Giusta
l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio
Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo
sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.
Il rinvio
alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni
assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto
all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1
Laps fino al 31 dicembre 2012, dal primo giorno del mese successivo al deposito
della domanda, dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette
dalla Las la Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni
sociali, secondo cui:
"
Per il calcolo della decorrenza delle
prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è
stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro
delle domande si ritiene avviata:
1.
il
giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo
fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il
Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello
allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal
richiedente e figurare nell’incarto cartaceo. (…)"
Ciò si
evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica
della Laps, in cui è indicato che:
"
(…)
V’è da aggiungere che la
domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso
il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo
sportello Laps."
(cfr. Messaggio n. 5723,
p.to 2.5.6.)
Ai fini
della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto,
determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006,
massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune
viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno
in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA
42.2012.18
del 14 agosto 2013; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA
42.2010.21
del 14 aprile 2011; STCA 42.2008.1 del 6 marzo 2008).
2.8
In concreto dal
formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo
sportello Laps” emerge che la check-list dei documenti da allegare alla domanda
di assistenza sociale è stata consegnata al ricorrente dal suo Comune di
domicilio, ossia il Comune di __________, il 6 giugno 2012.
La
documentazione richiesta è stata completata il 18 giugno 2012 (cfr. doc. 29).
L’annuncio
effettivo ha avuto luogo il 18 giugno 2012, quando l’insorgente ha consegnato
la documentazione richiesta completa ed è stato fissato l’appuntamento presso
lo sportello Laps competente, ovvero quello di __________ (cfr. art. 19
Reg.Laps; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli),
per il 27 giugno 2012 (cfr. doc. 29, 40; 41).
Alla luce
di quanto sopra esposto (cfr. consid. 2.8.), occorre, conseguentemente,
concludere che nella presente fattispecie per determinare la decorrenza del
diritto alla prestazione assistenziale spettante al ricorrente è determinante
la data in cui è stato fissato l’appuntamento con lo sportello Laps, ossia il 18
giugno 2012.
Ne
discende che RI 1, ritenuto il tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las in vigore dal 1°
ottobre 2006 al 31 dicembre 2012, secondo cui il diritto al pagamento delle
prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il
deposito della domanda, ha diritto a una prestazione assistenziale ordinaria
dal mese di luglio 2012, come rettamente deciso dall’USSI (cfr. doc. 132).
2.9
L’insorgente
si è appellato all’art. 61 cpv. 2 Las, secondo cui l’autorità competente può,
per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni
assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le
circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano,
in quanto nel mese di giugno 2012 avrebbe contratto un debito di circa fr.
1'000.-- per far fronte al proprio sostentamento che deve restituire (cfr. doc.
I; V; IX).
L’art. 5
Reg.Las prevede che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata
a tre mesi.
Al
riguardo va, tuttavia, evidenziato che la concessione di prestazioni
retroattive rappresenta una facoltà dell’amministrazione.
La
possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali
retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i
casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento
ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n.
5250.
attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad
art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).
L’assistenza
sociale, poi, non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di
permettere al beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a
necessità contingenti. In una sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010,
pubblicata in DTF 136 I 129, peraltro citata dall’USSI nella risposta di causa
(cfr. doc. III), il Tribunale federale, a tale proposito, ha puntualizzato che:
" (…)
1.3
Enfin, l'aide sociale a pour but de couvrir
les besoins actuels. Elle ne peut en principe servir à amortir des dettes. Des
exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait
entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale
pourrait remédier. Ainsi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en
charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes
de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152;
HÄNZI, op. cit., p. 137).”
Al
riguardo vedi pure la sentenza del TF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 cons.
7.
, pubblicata in DTF 136 V 351.
Anche dal
p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo 5723a del 7 giugno 2006 relativo alla
modifica della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali del 5 giugno 2000 (Laps), già citato sopra, si evince che le
prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non
servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro
scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba
in seguito indebitarsi per poter vivere (cfr. anche STCA 42.2012.1 dell’8
agosto 2012; STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11
gennaio 2007 confermata dalla STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).
E’ vero che l’Alta Corte,
nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione
dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere
ammesse delle eccezioni, tuttavia il TF ha specificato che delle deroghe
possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti
potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento
dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio.
2.10
Nel caso di
specie il TCA rileva, innanzitutto, che il debito di circa fr. 1'000.-- fatto
valere dall’insorgente che questi avrebbe contratto con un conoscente (cfr.
doc. I) non è stato debitamente comprovato.
Al
riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni
sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio
(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;
STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57
pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire
d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Il
principio inquisitorio non è, tuttavia, incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61
lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in
relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In
concreto il ricorrente, a sostegno della propria asserzione, non ha trasmesso
alcun riconoscimento di debito, limitandosi a produrre unicamente una
dichiarazione del 3 marzo 2013 rilasciata dalla sua compagna, __________,
residente a __________ (Italia; cfr. doc. A allegato a doc. V).
__________ ha affermato
che RI 1, in attesa di una decisione dei servizi sociali e per poter far fronte
alle spese di prima necessità e di sostentamento, avrebbe chiesto un prestito a
un conoscente comune, che se ben ricorda ammontava a circa fr. 1'000.-- e che è
stato consegnato brevi manu al ricorrente in sua presenza a __________ (cfr.
doc. doc. A allegato a doc. V).
La stessa, però, come d’altronde
l’insorgente, non ha fornito alcuna indicazione in relazione alle generalità
del menzionato conoscente comune.
In ogni caso, anche
volendo considerare che effettivamente il ricorrente è debitore nei confronti
di un terzo di una somma di circa fr. 1'000.--, non si vede
come la mancata considerazione dell’asserito debito da parte dell’USSI abbia
potuto ingenerare una nuova situazione d’urgenza finanziaria (cfr.
cosndi. 2.9.).
RI 1, del resto, non ha
invocato concretamente una tale eventualità.
Per
quanto attiene alla circostanza sostenuta dall’insorgente di aver intuito che
se non rimborsava tempestivamente il debito avrebbe rischiato conseguenze alla
sua autovettura in territorio italiano (cfr. doc. I), rispettivamente agli
asseriti danni subiti dalla sua automobile in Italia e al timore di possibili
conseguenze nei confronti della sua compagna e dei suoi figli che vivono in
Italia (cfr. doc. V; A allegato a doc, V), va osservato che non è compito dell’assistenza
sociale intervenire in simili contingenze.
Tali
situazioni vanno semmai piuttosto segnalate ad altre autorità.
L’attestazione
del 24 agosto 2012 rilasciata dalla Dr. med. __________ della Clinica __________,
di cui agli atti esistono delle copie peraltro non firmate (cfr. doc. 5; A2),
secondo cui “(…) La condizione psicologica del nostro paziente è tale da non
necessitare affatto di ulteriori affaticamenti e pressioni ambientali. Inoltre
il particolare stato di bisogno del richiedente evocherebbe comunque
l’erogazione delle prestazioni come previsto dal capoverso 2 dell’art. 61 Las”
è, poi, ininfluente ai fini della soluzione della presente vertenza.
In
effetti lo stato psicologico di un richiedente l’assistenza sociale di per sé non
è un elemento che imponga l’erogazione di eventuali prestazioni retroattive.
Abbondanzialmente
va, infine, rilevato che il principio della sussidiarietà (cfr. art. 2 Las; 13
Laps; Direttive COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4), secondo
cui l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona non può
far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a
cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi,
non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte
di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente
(ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito
di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e
segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al
contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,
pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza
sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato
scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva
delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in
virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il
fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi
finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo
dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale,
conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un
determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su
base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a
restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede
a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili
ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di
terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).
2.11
Alla luce di tutto quanto
esposto, occorre concludere che in casu a ragione l’USSI ha riconosciuto al
ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie a decorrere dal
mese di luglio 2012, non concedendo prestazioni retroattive già dal mese di
giugno 2012.
La decisione su reclamo
dell’8 febbraio 2013 deve, di conseguenza, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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