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Decisione

42.2013.4

Contro dec.rest.AS inoltrato"ricorso"a USSI con cui indicato reclamo c/rest.e rich.condono.Concluso atto menzionando solo condono.USSI doveva perlomeno interpellare interess.c.ca sue intenz.Dec.dinieg

18 dicembre 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1.11. I doc. X,

X1-4 e XI sono stati inviati per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XII).

in

diritto

2.1. In ordine

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio

2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Giusta l’art. 26 Laps, a cui

rinvia l’art. 36 Las, la prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. L’interessato può, tuttavia, domandare il condono

dell’obbligo di restituire nel caso in cui il rimborso delle prestazioni

erogate a torto, ma ricevute in buona fede, tenuto conto delle condizioni

economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, costituirebbe

un onere troppo grave (cfr. pure STF P 63/06 del 14 marzo 2007 consid. 3).

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.3. Ai sensi

dell’art. 65 Las contro la decisione concernente

l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono

dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.

L’art. 33

cpv. 1 Laps enuncia che contro le decisioni emesse in virtù della legge

e delle leggi speciali è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

Giusta

l’art. 33 cpv. 2 Laps contro le decisioni su

reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale

cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2.4. Nella

presente evenienza, come visto nei fatti, RI 1 ha inoltrato contro l’ordine di

restituzione emesso dall’USSI il 21 dicembre 2011 un atto denominato “Ricorso”,

pervenuto all’amministrazione il 29 dicembre 2011 (cfr. doc. 27; 59, consid.

1.2.).

Con tale

atto l’insorgente, da un lato, ha indicato di inoltrare reclamo contro il

provvedimento menzionato come contemplato dalla decisione stessa e ha asserito

che gli importi ricevuti da terzi servivano per integrare le necessità

alimentari della famiglia, rispettivamente costituivano il risarcimento per

danni subiti e quindi il rimborso di pagamenti effettuati.

Dall’altro,

ha postulato il condono della somma di fr. 26'391.65 chiestale in restituzione

(cfr. doc. 27; consid. 1.2.).

A seguito

dell’atto “Ricorso” del dicembre 2011, l’USSI, il 5 luglio 2012, ha emanato una decisione concernente unicamente la domanda di condono che è stata respinta. In

tale provvedimento è stato menzionato, quale mezzo di ricorso, il reclamo

all’USSI (cfr. doc. 19; consid. 1.3.).

Il 27

Considerandi

luglio 2012 la ricorrente ha interposto reclamo contro la decisione del 5

luglio 2012, facendo valere che gli aiuti ricevuti da terzi - elencati in modo

dettagliato - non possono essere considerati quali fonti di reddito, essendo, per

quanto attiene al contributo mensile erogatole da __________, dei prestiti

senza garanzia con obbligo morale di restituzione, rispettivamente un versamento

a favore del figlio da parte del suo curatore, contributi per vitto e alloggio

da parte del figlio e la fidanzata e rimborsi di pagamenti già effettuati in

correlazione all’incidente stradale occorso al marito il 1° maggio 2009 (cfr.

doc. 15; consid. 1.4.).

L’USSI,

con decisione su reclamo del 21 febbraio 2013, ha confermato il diniego del condono, rilevando inoltre che l’insorgente non ha contestato gli

importi considerati per l’ordine di restituzione, non avendo interposto reclamo

e che comunque tali somme sono corrette (cfr. doc. A1; consid. 1.5.).

RI 1 ha

impugnato la decisione su reclamo del 21 febbraio 2013 davanti a questo

Tribunale.

L’interessata,

pur chiedendo di accogliere la sua domanda di condono, ha nuovamente

evidenziato che gli importi ricevuti da terzi non possono esse computati quali

entrate (cfr. doc. III; consid. 1.6.).

2.5

Nel caso di

specie il TCA ritiene che

l’USSI a torto non si è pronunciato sul reclamo interposto contro l’ordine di

restituzione del 21 dicembre 2011dalla ricorrente con l’atto denominato “Ricorso”,

pervenuto all’amministrazione il 29 dicembre 2011.

In effetti da un attento esame degli atti di causa emerge che l’intenzione della

ricorrente è sempre stata, dal momento dell’emanazione dell’ordine di

restituzione del 21 dicembre 2011, quella di contestare quest’ultimo, oltre che

di chiedere il condono.

Al

riguardo va osservato che è vero che l’atto “Ricorso” del dicembre 2011 si

conclude con la sola precisazione che l’insorgente e il marito restavano in

attesa di una formale decisione in merito al condono postulato (cfr. doc. 27).

E’ altrettanto vero, però,

in primo luogo, che l’interessata, oltre domandare il condono facendo

riferimento alla propria difficile situazione economica e al fatto che gli

importi erogatile da terzi sarebbero stati accettati in buona fede, ha espressamente

dichiarato, all’inizio dell’atto in questione, che con il medesimo veniva

inoltrato reclamo contro l’ordine di restituzione del 21 dicembre 2011

conformemente alla facoltà enunciata dalla decisione stessa (cfr. doc. 27).

In secondo luogo, che nell’atto

del dicembre 2011 la ricorrente, facendo valere che gli importi ricevuti da

terzi sono serviti per far fronte alle necessità alimentari della famiglia,

rispettivamente costituiscono degli indennizzi per danni subiti e rimborsi di

pagamenti effettuati (cfr. doc. 27-28), ha implicitamente censurato il computo

di tali somme nel calcolo per definire l’ammontare di prestazioni assistenziali

da restituire, ossia il principio del rimborso.

Alla luce

di tali affermazioni, in virtù del principio della buona fede (cfr. art. 2 CC),

l’amministrazione avrebbe dovuto almeno interpellare l’interessata circa le sue

reali intenzioni al fine di chiarire se la medesima intendeva chiedere soltanto

il condono o anche contestare l’ordine di restituzione.

La contestazione

relativa all’importo da restituire è poi stata esplicitata dall’insorgente nel

reclamo contro la decisione del 5 luglio 2012 con cui le è stato negato il

condono (cfr. doc. 15; consid. 1.4.), nel ricorso al TCA (cfr. doc. III;

consid. 1.6.) e nello scritto del 5 giugno 2013 trasmesso a questa Corte (cfr.

doc. VIII; consid. 1.8.).

L’USSI

non era, dunque, legittimato ad astenersi dal decidere circa il principio della

restituzione delle prestazioni assistenziali e a trattare la domanda di condono

nel merito, emanando il provvedimento del 5 luglio 2012, come se la decisione

del 21 dicembre 2011 fosse cresciuta in giudicato (cfr. STF P 63/06 del 14

marzo 2007 consid. 4.2.2.)

Ne

discende che la decisione del 5 luglio 2012 con cui l’USSI ha negato il condono

e la decisione su reclamo del 21 febbraio 2013 con cui è stato confermato il

provvedimento del luglio 2012 sono state emesse prematuramente (cfr. STF P

63/06 del 14 marzo 2007 consid. 4.2.2.).

In simili

condizioni, la decisione su reclamo impugnata e la decisione del 5 luglio 2012

devono essere annullate e gli atti trasmessi all’USSI perché si pronunci sul

reclamo interposto nel dicembre 2011 contro l’ordine di restituzione del 21

dicembre 2011.

L’amministrazione

si pronuncerà nuovamente sulla domanda di condono dopo che sarà cresciuta in

giudicato la decisione con la quale è stata chiesta la restituzione di fr.

26'391.65.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo del 21 febbraio 2013 e la decisione del 5 luglio 2012 son annullate.

§§ Gli atti sono trasmessi

all’USSI perché si pronunci sul reclamo interposto contro l’ordine di

restituzione del 21 dicembre 2011 ed emetta una decisione su reclamo al riguardo.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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