Lexipedia

Decisione

42.2013.6

Negato condono della restituz. di prest.assistenziali percepite da 11/09 a 12/11. Consapevolmente non annunciato ID e redditi da att.lavorativa del convivente. Neglig.grave. Esclusa BF. Condizioni psi

2 aprile 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

H.

La beneficiaria indica di aver agito per

necessità ma non giustifica la propria buona fede.

Questa è data quando nel caso concreto non

vi è consapevolezza di percepire a torto delle prestazioni. In concreto la

reclamante, come emerge dall’istruttoria, ne era del tutto consapevole.

Infatti, in presenza delle evidenti

omissioni verificatesi ma anche delle informazioni scorrette volutamente

trasmesse all’amministrazione, considerato che secondo la giurisprudenza la

mancata segnalazione tempestiva di un reddito rappresenta una grave omissione

non si può ritenere data la buona fede.

Mancando la condizione della buona fede è

irrilevante se ne sia soddisfatta la seconda condizione, vale a dire se la

restituzione richiesta rappresenta un onere gravoso.

Non sono quindi date le condizioni per

l’accoglimento della domanda di condono.

(…)" (Doc. IIbis)

1.4. Il 12 aprile 2013 RI 1 ha

tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 18 marzo 2013 davanti

all’USSI (cfr. doc. I), il quale ha trasmesso il ricorso al TCA per competenza

(cfr. doc. II).

L’insorgente, dopo aver ribadito

quanto espresso nel reclamo del 1° marzo 2013, ha addotto:

" (…)

Mi permetto però di fare una precisazione al

punto H, dove dite che è ritenuta buona fede quando un assistito sbaglia senza

saperlo, cosa vuol dire? Ogni assistito è informato sugli obblighi che ha nei

vostri confronti. Dato questo presupposto nessuno sbaglia inconsapevolmente;

allora mi domando come fate poi voi a decidere sulla buona fede o meno visto

che tutte le infrazioni sono commesse consapevolmente? Forse la distinzione

andrebbe fatta sulla base della necessità: se una persona commette infrazioni

perché deve pagare le bollette e si trova in una situazione di difficoltà e non

sa come venirne fuori, e non se commette tali gesti per andare in vacanza o a

cena o a comprarsi le attrezzature Hi-tech… io non vado in vacanza da almeno 10

anni, non ho auto, non ho proprietà, non ho risparmi… non ho niente… i soldi li

uso per pagare le bollette e per vivere una vita meno che dignitosa. Si perché

al punto B viene detto che, secondo la Las lo Stato provvede, nel rispetto

della dignità e dei diritti della persona, beh io la dignità di essere umano

l’ho persa la prima volta quando ho dovuto rivolgermi a voi, la seconda quando

mi sono ritrovata a vivere con cifre esigue non potendomi così permettere

nemmeno una pizza al mese, la terza volta quando ho commesso le infrazioni

delle quali mi accusate e la quarta volta quando devo chiedere il condono e le

scuse per un gesto fatto dettato dalla situazione precaria economicamente e

mentalmente in cui mi trovavo.

Ribadisco che io rispondo a entrambi i

criteri dell’articolo 26 cpv. 3 Laps perché:

- anche

se consapevole di quanto stavo facendo, ero in buona fede, in quanto mi trovavo

in difficoltà sia economica sia personale. La mia buona fede non è opinabile

visto che riguarda me, voi non siete me e non eravate e non siete nella mia

situazione economica e personale.

- Attualmente

percepisco 0.- mensili pertanto non posso restituire il mio debito.

- Il

mio convivente non può restituire nulla per me in quanto deve già provvedere al

mio intero sostentamento e a pagare e mie bollette quindi farsi carico di tutte

le spese.

- Il

mio convivente da maggio 2013 è in pensione e quindi la nostra situazione

economica peggiorerà.

- Ricordo

inoltre che siamo entrambi in carenza beni.

Visto che ero e sono in buona fede e

vista la nostra situazione finanziaria che non mi e non ci permette la

restituzione, chiedo:

a) Di commutare i

giorni (anni) di lavoro da me svolti presso __________ (__________) in lavori

utili, quindi dando così ad ogni giorno che ho lavorato lì una valenza in

denaro.

b) Per il restante

della cifra propongo di svolgere ancora dei lavori utili così da potervi, sotto

questa forma (che rimane l’unico modo), restituire quanto devo.

Naturalmente qualora io trovassi un impiego, sarebbe mia

premura avvisarvi e accordarci su una restituzione rateale. (Doc. I)

1.5. L’USSI, in risposta, ha

postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’USSI abbia correttamente o meno

negato alla ricorrente il condono della restituzione dell’importo di fr.

20'423.40 percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali dal novembre

2009.

al dicembre 2011.

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33.

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle

condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250

del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza

dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile

residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono

dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla

base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.

2)."

Ai sensi dell’art. 22 Las

il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e corrisponde alla differenza tra

la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle

spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l’unità

di riferimento.

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

2.3

Relativamente all’obbligo di

informazione in generale l’art. 67 Las prevede che:

" 1Il richiedente,

rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza

sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;

esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti

degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale.”

L’art. 68 Las, afferente

all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:

" 1L’assistito è

tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni

cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da

implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni

assistenziali.

2L’assistito

è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale

l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione

di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

2.4

Per quanto attiene alle

prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni

di cui all’art. 26 Laps.”

Giusta l'art. 26 Laps:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.

3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi degli art. 48 Las

e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come

pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.

2.5

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.

consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid.

2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in

giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante

(DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid.

2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se

si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta

a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il

condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1

LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.4.).

2.6

Per quanto riguarda i

presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15

marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL

Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996

pag. 269).

La

buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.

481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

CCS, che è applicabile analogicamente,

"

nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia

compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da

lui."

Compete al Giudice

inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado

dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa, l'assicurato

può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi

unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare

(cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo

2004.

consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss;

DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se

non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.7

Il requisito dell'onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione

patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.8

Nell’evenienza concreta

l’USSI ha negato la buona fede della ricorrente, poiché la stessa,

contrariamente ai suoi obblighi, non ha segnalato tempestivamente l’esatto reddito

conseguito dal convivente, rispettivamente presentando le richieste di rinnovo

della prestazione sociale ha dissimulato la reale situazione economica della

sua unità di riferimento (cfr. doc. IIbis).

L’insorgente,

dal canto suo, sostiene di aver agito in buona

fede, poiché, anche se consapevole di quanto stava facendo, si trovava in una

difficile situazione economica e personale.

La medesima ha, altresì,

evidenziato di non poter restituire la somma richiesta, in quanto, da un lato,

non dispone di alcuna entrata mensile, dall’altro, il suo convivente deve già

farsi carico di tutte le spese di sostentamento di entrambi (cfr. doc. I).

2.9

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile ribadire che giusta l’art.

67.

cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli

organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni

personali e finanziarie.

Inoltre l’art. 68 cpv. 1 Las

prevede che l’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi

dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni

personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la

soppressione delle prestazioni assistenziali.

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un

(nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici

aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011

consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.).

Nel caso di specie l’insorgente,

quando nell’ottobre 2009 ha postulato l’assegnazione di una prestazione

assistenziale, quale reddito ha dichiarato unicamente il guadagno da attività

lavorativa dipendente del convivente__________, di fr. 29'375 annui (cfr. doc.

583; 587).

Tuttavia a quell’epoca il

convivente percepiva delle indennità di disoccupazione di circa 1'500.--

mensili (cfr. doc. 83; 32).

Tale entrata non è però

stata annunciata.

Inoltre dal verbale

concernente l’incontro avvenuto il 28 febbraio 2012 tra l’USSI, la ricorrente e

la figlia di quest’ultima, sottoscritto da tutte le parti presenti, si evince

quanto segue:

" (…)

La signora RI 1 conferma che per

beneficiare di nostre prestazioni non ha dichiarato interamente i redditi del

compagno e più precisamente:

novembre 2009/febbraio 2010:

richiesta la prestazione assistenziale documentando solamente il reddito del

signor __________ e non le indennità di disoccupazione;

marzo 2010/agosto 2010: ancora da

accertare: la signora conferma che durante quel periodo il signor __________ ha

avuto 2 attività.

settembre 2010/gennaio 2011: sono

stati dichiarati unicamente dei redditi, anche se il signor __________

percepiva pure le indennità di disoccupazione (guadagno intermedio).

febbraio 2011/novembre 2011: inviati

conteggi salario per un’attività al 50% che non era effettiva, modificando il

mese di riferimento; il compagno durante quel periodo percepiva già le

indennità di disoccupazione al 100% per un importo maggiore.

(…)

- Nella richiesta

di rinnovo del 10 marzo 2010 (con effetto al 1 aprile 2010) la signora dichiara

che la situazione non è cambiata, malgrado sapesse che il signor __________

aveva ora 2 attività. La signora conferma di non aver dichiarato la modifica

perché lui aveva delle spese solo sue e dal suo (della signora RI 1) punto di

vista non era normale che lui dovesse provvedere al suo mantenimento. Non ha

contestato la nostra decisione perché sapeva che l’applicazione della legge era

corretta e la signora si sentiva impotente.

- Nella richiesta

di rinnovo di giugno 2010 alla precisa domanda riguardante l’attività del

signor __________, la signora conferma che ha sempre una sola attività;

presenta conteggio salario al 50%.

- Nella richiesta

di rinnovo del 18 ottobre 2010 la signora conferma che il convivente lavora

sempre a tempo parziale; dichiara inoltre che il posto di lavoro del __________

è a rischio in quanto il datore di lavoro sta tentando di vendere la sua

attività. Presenta conteggio salario al 50%.

- Nella richiesta

di rinnovo del 10 aprile 2011 la signora dichiara che la situazione non è

cambiata.

- Nella richiesta

di rinnovo del 19 dicembre 2011 la signora allega tutti i conteggi salario del __________

da maggio a novembre 2011 modificati.

(…)” (Doc. 43-44)

Dalle carte processuali

emerge in effetti che il convivente della ricorrente, contrariamente a quanto

dichiarato da quest’ultima nelle richieste di rinnovo delle prestazioni

assistenziali, ha beneficiato di prestazioni LADI anche nel 2010, in particolare da ottobre a dicembre 2010 (cfr. doc. 90; 91; 92; 32), e per l’intero anno 2011

(cfr. doc. 93-103; 32).

Giova poi evidenziare che

in tutte le decisioni concernenti le prestazioni assistenziali concesse

dall’USSI alla ricorrente a far tempo dall’ottobre 2009 è stato espressamente

indicato l’obbligo di annunciare all’ufficio che ha emanato i relativi

provvedimenti ogni cambiamento della situazione personale o economica dei

membri dell’unità di riferimento, in particolare l’aumento del reddito o della

sostanza (cfr. doc. 583 relativo alla decisione del 27 ottobre 2009 per il mese

di novembre 2009; doc. 579 relativo alla decisione del 27 ottobre 2009 per il

mese di dicembre 2009; doc. 575 relativo alla decisione del 27 ottobre 2009 per

il periodo gennaio - febbraio 2010; doc. 551 relativo alla decisione del 4

marzo 2010 per il mese di marzo 2010; doc. 539 relativo alla decisione del 16

marzo 2010 per il periodo marzo – giugno 2010; doc. 510; 512 relativi alla

decisione del 23 giugno 2010 per il periodo luglio - ottobre 2010; doc. 459;

460.

relativi alla decisione del 21 ottobre 2010 per i mesi di novembre e

dicembre 2010; doc. 455; 456 relativi alla decisione del 21 ottobre 2010 per il

periodo gennaio - aprile 2011; doc. 418; 420 relativi alla decisione del 22

aprile 2011 per il periodo maggio – luglio 2011; doc. 412; 413 relativi alla

decisione del 11 luglio 2011 per il mese di agosto 2011; doc. 408; 409 relativi

alla decisione del 11 luglio 2011 per il periodo settembre - dicembre 2011).

In simili condizioni,

l’insorgente, dopo aver ricevuto le decisioni afferenti all’assistenza sociale,

avrebbe dovuto leggerle accuratamente e constatare che l’USSI, in quanto

autorità competente (cfr. art. 48 Las; 2 Reg.Las; consid. 2.4.), deve essere

informato di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.

Come visto, sui

provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento di reddito e/o di sostanza,

nonché l’inizio di un’attività lucrativa devono essere comunicati.

2.10

Come appena visto, la

ricorrente, contrariamente a quanto contemplato dagli art. 67 cpv. 1 e 68 cpv.

1.

Las, nel periodo novembre 2009 – dicembre 2011 non ha tempestivamente

comunicato all’organo amministrativo competente che il convivente beneficiava

di indennità di disoccupazione, né il suo esatto guadagno da attività

lavorativa.

In effetti l’USSI è venuta

a conoscenza di tali redditi unicamente alla fine del 2011/inizio del 2012

(cfr. doc. 44).

L’insorgente ha peraltro

ammesso di non avere comunicato l’intero importo dei redditi del convivente per

beneficiare dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.9.; doc. 44; 14; I).

La medesima ha, dunque, violato

consapevolmente l’obbligo di informare l’amministrazione.

A mente di questa Corte la

violazione commessa dalla ricorrente configura, di conseguenza, perlomeno una

grave negligenza, (cfr. consid. 2.6.), per cui l’invocata buona fede non deve

essere ammessa relativamente al mancato annuncio all’USSI delle corrette

entrate (da prestazioni LADI e da attività lavorativa) del convivente nel lasso

di tempo novembre 2009 – dicembre 2011.

La buona

fede, infatti, come enunciato sopra (cfr.consid. 2.6.), in quanto condizione

necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo

all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso oppure ad

una grave negligenza (cfr. STF 9C_498/2012 del 7 marzo 2012 consid. 4.2.; STF

8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1.).

Le

condizioni psicologiche della ricorrente menzionate nel reclamo del 1° marzo

2013.

interposto contro la decisione di diniego del condono del 4 febbraio 2013

(cfr. doc. 14) non permettono del resto di sovvertire le conclusioni a cui è

giunta questa Corte.

La sindrome

ansioso-depressiva è, in effetti, stata attestata dal Dr. med. __________, il

quale è peraltro uno specialista FMH in medicina interna, il 25 gennaio

e il 2 marzo 2012 (cfr. doc. 231; 39), ossia in periodi in ogni caso posteriori

a quello determinante in concreto (novembre 2009 – dicembre 2011).

Nelle

certificazioni di gennaio e marzo 2012 il medico, poi, da una parte, non ha

indicato che tale affezione sarebbe stata presente già nell’arco di tempo in

questione, dall’altra, nemmeno ha asserito che lo stato di salute dell’insorgente

era tale da influire sulla sua capacità di comprendere i suoi obblighi e di

gestirsi a livello personale e amministrativo, ovvero sulla sua capacità di

discernimento (al riguardo cfr.8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.5.;

STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.11.). Al contrario il Dr. med. __________

ha consigliato alla ricorrente la continuazione dell’attività inerente al

programma di inserimento professionale (cfr. doc. 232; 39).

Per quanto attiene al

quesito dell’insorgente se la buona fede non debba essere valutata sulla base

della necessità economica, più specificatamente se a una persona che non

dichiara un reddito in quanto deve far fronte al proprio sostentamento

trovandosi in gravi ristrettezze finanziarie possa essere riconosciuta la buona

fede (cfr. doc. I), va evidenziato che ai sensi dell’art. 26 Laps il condono

della restituzione di prestazioni percepite indebitamente presuppone

l’adempimento cumulativo di due condizioni, e meglio della buona fede e dell’onere

troppo grave. E’ esaminando quest’ultimo presupposto che vanno valutate le

condizioni economiche dell’unità di riferimento, al fine di verificare se il

provvedimento di rimborso costituisca o meno un onere troppo grave (cfr.

consid. 2.4.; 2.7.).

La buona fede, per contro,

è un concetto che si riferisce al comportamento e all’attitudine della persona

che ha ricevuto delle prestazioni a torto ed è indipendente dalle condizioni

economiche della stessa (cfr. consid. 2.6.).

2.12

Alla luce di quanto sopra

esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo

presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su

reclamo del 18 marzo 2013 dell’USSI.

Relativamente alla

richiesta dell’insorgente di rimborsare la somma di fr. 20'423.40 commutando i

giorni di lavoro svolti presso __________ in lavori utili, dando a ogni giorno

lavorativo valenza in denaro e, per il restante importo da restituire,

svolgendo ancora dei lavori utili (cfr. doc. I), va osservato che questo tema

non è oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad

occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013

consid. 2.15.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA

39.2005.10

del 22 marzo 2006 consid. 2.21.)

A titolo abbondanziale

giova in ogni caso rilevare che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze

della ricorrente, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale, deve

essere concordata con l’amministrazione.

Inoltre riguardo

all’attività presso __________ è comunque utile ricordare che da novembre 2010 a febbraio 2012 la stessa è stata svolta dall’insorgente nell’ambito dell’applicazione delle

misure attive previste dalla Las (cfr. art. 31a segg. Las) sulla base di

contratti di inserimento professionale e sociale rinnovati ogni sei mesi con lo

scopo di inserimento nel mercato ordinario del lavoro (cfr. doc. 280; 271; 259;

260; 249; 241; 242).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti