42.2013.6
Negato condono della restituz. di prest.assistenziali percepite da 11/09 a 12/11. Consapevolmente non annunciato ID e redditi da att.lavorativa del convivente. Neglig.grave. Esclusa BF. Condizioni psi
2 aprile 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2013.6
rs
Lugano
2 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2013 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 18 marzo 2013 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 21 maggio
2012 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha ordinato a RI
1 di restituire l’importo di fr. 20'423.40 percepiti indebitamente a titolo di
prestazioni assistenziali per il periodo novembre 2009 – dicembre 2011, in quanto da accertamenti svolti è emerso che non erano state dichiarate tutte le entrate
conseguite dal suo convivente e che nel presentare le richieste di rinnovo
della prestazione sociale era stata dissimulata la reale situazione economica
della sua unità di riferimento (cfr. doc. 32).
1.2. Con ulteriore decisione del 4
febbraio 2013 l’USSI ha respinto la domanda di condono inoltrata
dall’interessata l’11 giugno 2012 (cfr. doc. 21; 28).
L’amministrazione, al
riguardo, ha stabilito che, a causa della mancata tempestiva comunicazione dei
redditi conseguiti dal convivente e della violazione del dovere di informare
l’USSI in merito a ogni entrata finanziaria verificatasi nel lasso di tempo dal
2009 al 2011, non risultava adempiuto il requisito della buona fede (cfr. doc.
21).
1.3. A seguito del reclamo
interposto il 1° marzo 2013 da RI 1 in cui ha fatto valere di avere agito in
buona fede e di trovarsi in una situazione economica alquanto difficile (cfr.
doc. 14), l’USSI, il 18 marzo 2013, ha emesso una decisione su reclamo con la
quale ha ribadito il contenuto del proprio provvedimento del 4 febbraio 2013
(cfr. doc. IIbis).
In particolare
l’amministrazione ha rilevato che:
" (…)
Fatti
H.
La beneficiaria indica di aver agito per
necessità ma non giustifica la propria buona fede.
Questa è data quando nel caso concreto non
vi è consapevolezza di percepire a torto delle prestazioni. In concreto la
reclamante, come emerge dall’istruttoria, ne era del tutto consapevole.
Infatti, in presenza delle evidenti
omissioni verificatesi ma anche delle informazioni scorrette volutamente
trasmesse all’amministrazione, considerato che secondo la giurisprudenza la
mancata segnalazione tempestiva di un reddito rappresenta una grave omissione
non si può ritenere data la buona fede.
Mancando la condizione della buona fede è
irrilevante se ne sia soddisfatta la seconda condizione, vale a dire se la
restituzione richiesta rappresenta un onere gravoso.
Non sono quindi date le condizioni per
l’accoglimento della domanda di condono.
(…)" (Doc. IIbis)
1.4. Il 12 aprile 2013 RI 1 ha
tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 18 marzo 2013 davanti
all’USSI (cfr. doc. I), il quale ha trasmesso il ricorso al TCA per competenza
(cfr. doc. II).
L’insorgente, dopo aver ribadito
quanto espresso nel reclamo del 1° marzo 2013, ha addotto:
" (…)
Mi permetto però di fare una precisazione al
punto H, dove dite che è ritenuta buona fede quando un assistito sbaglia senza
saperlo, cosa vuol dire? Ogni assistito è informato sugli obblighi che ha nei
vostri confronti. Dato questo presupposto nessuno sbaglia inconsapevolmente;
allora mi domando come fate poi voi a decidere sulla buona fede o meno visto
che tutte le infrazioni sono commesse consapevolmente? Forse la distinzione
andrebbe fatta sulla base della necessità: se una persona commette infrazioni
perché deve pagare le bollette e si trova in una situazione di difficoltà e non
sa come venirne fuori, e non se commette tali gesti per andare in vacanza o a
cena o a comprarsi le attrezzature Hi-tech… io non vado in vacanza da almeno 10
anni, non ho auto, non ho proprietà, non ho risparmi… non ho niente… i soldi li
uso per pagare le bollette e per vivere una vita meno che dignitosa. Si perché
al punto B viene detto che, secondo la Las lo Stato provvede, nel rispetto
della dignità e dei diritti della persona, beh io la dignità di essere umano
l’ho persa la prima volta quando ho dovuto rivolgermi a voi, la seconda quando
mi sono ritrovata a vivere con cifre esigue non potendomi così permettere
nemmeno una pizza al mese, la terza volta quando ho commesso le infrazioni
delle quali mi accusate e la quarta volta quando devo chiedere il condono e le
scuse per un gesto fatto dettato dalla situazione precaria economicamente e
mentalmente in cui mi trovavo.
Ribadisco che io rispondo a entrambi i
criteri dell’articolo 26 cpv. 3 Laps perché:
- anche
se consapevole di quanto stavo facendo, ero in buona fede, in quanto mi trovavo
in difficoltà sia economica sia personale. La mia buona fede non è opinabile
visto che riguarda me, voi non siete me e non eravate e non siete nella mia
situazione economica e personale.
- Attualmente
percepisco 0.- mensili pertanto non posso restituire il mio debito.
- Il
mio convivente non può restituire nulla per me in quanto deve già provvedere al
mio intero sostentamento e a pagare e mie bollette quindi farsi carico di tutte
le spese.
- Il
mio convivente da maggio 2013 è in pensione e quindi la nostra situazione
economica peggiorerà.
- Ricordo
inoltre che siamo entrambi in carenza beni.
Visto che ero e sono in buona fede e
vista la nostra situazione finanziaria che non mi e non ci permette la
restituzione, chiedo:
a) Di commutare i
giorni (anni) di lavoro da me svolti presso __________ (__________) in lavori
utili, quindi dando così ad ogni giorno che ho lavorato lì una valenza in
denaro.
b) Per il restante
della cifra propongo di svolgere ancora dei lavori utili così da potervi, sotto
questa forma (che rimane l’unico modo), restituire quanto devo.
Naturalmente qualora io trovassi un impiego, sarebbe mia
premura avvisarvi e accordarci su una restituzione rateale. (Doc. I)
1.5. L’USSI, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’USSI abbia correttamente o meno
negato alla ricorrente il condono della restituzione dell’importo di fr.
20'423.40 percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali dal novembre
2009.
al dicembre 2011.
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33.
Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250
del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza
dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
Ai sensi dell’art. 22 Las
il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e corrisponde alla differenza tra
la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle
spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l’unità
di riferimento.
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
2.3
Relativamente all’obbligo di
informazione in generale l’art. 67 Las prevede che:
" 1Il richiedente,
rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza
sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;
esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti
degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale.”
L’art. 68 Las, afferente
all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:
" 1L’assistito è
tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni
cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da
implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni
assistenziali.
2L’assistito
è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale
l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione
di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”
2.4
Per quanto attiene alle
prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Giusta l'art. 26 Laps:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.
3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente
per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite."
Ai sensi degli art. 48 Las
e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come
pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.
2.5
Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.
consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid.
2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in
giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante
(DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid.
2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se
si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata
in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta
a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il
condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1
LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.4.).
2.6
Per quanto riguarda i
presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL
Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996
pag. 269).
La
buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.
481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
CCS, che è applicabile analogicamente,
"
nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia
compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da
lui."
Compete al Giudice
inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado
dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato
può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi
unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare
(cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo
2004.
consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss;
DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se
non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.7
Il requisito dell'onere
gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a
restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione
patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.8
Nell’evenienza concreta
l’USSI ha negato la buona fede della ricorrente, poiché la stessa,
contrariamente ai suoi obblighi, non ha segnalato tempestivamente l’esatto reddito
conseguito dal convivente, rispettivamente presentando le richieste di rinnovo
della prestazione sociale ha dissimulato la reale situazione economica della
sua unità di riferimento (cfr. doc. IIbis).
L’insorgente,
dal canto suo, sostiene di aver agito in buona
fede, poiché, anche se consapevole di quanto stava facendo, si trovava in una
difficile situazione economica e personale.
La medesima ha, altresì,
evidenziato di non poter restituire la somma richiesta, in quanto, da un lato,
non dispone di alcuna entrata mensile, dall’altro, il suo convivente deve già
farsi carico di tutte le spese di sostentamento di entrambi (cfr. doc. I).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile ribadire che giusta l’art.
67.
cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli
organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni
personali e finanziarie.
Inoltre l’art. 68 cpv. 1 Las
prevede che l’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi
dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni
personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la
soppressione delle prestazioni assistenziali.
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un
(nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici
aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011
consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.).
Nel caso di specie l’insorgente,
quando nell’ottobre 2009 ha postulato l’assegnazione di una prestazione
assistenziale, quale reddito ha dichiarato unicamente il guadagno da attività
lavorativa dipendente del convivente__________, di fr. 29'375 annui (cfr. doc.
583; 587).
Tuttavia a quell’epoca il
convivente percepiva delle indennità di disoccupazione di circa 1'500.--
mensili (cfr. doc. 83; 32).
Tale entrata non è però
stata annunciata.
Inoltre dal verbale
concernente l’incontro avvenuto il 28 febbraio 2012 tra l’USSI, la ricorrente e
la figlia di quest’ultima, sottoscritto da tutte le parti presenti, si evince
quanto segue:
" (…)
La signora RI 1 conferma che per
beneficiare di nostre prestazioni non ha dichiarato interamente i redditi del
compagno e più precisamente:
novembre 2009/febbraio 2010:
richiesta la prestazione assistenziale documentando solamente il reddito del
signor __________ e non le indennità di disoccupazione;
marzo 2010/agosto 2010: ancora da
accertare: la signora conferma che durante quel periodo il signor __________ ha
avuto 2 attività.
settembre 2010/gennaio 2011: sono
stati dichiarati unicamente dei redditi, anche se il signor __________
percepiva pure le indennità di disoccupazione (guadagno intermedio).
febbraio 2011/novembre 2011: inviati
conteggi salario per un’attività al 50% che non era effettiva, modificando il
mese di riferimento; il compagno durante quel periodo percepiva già le
indennità di disoccupazione al 100% per un importo maggiore.
(…)
- Nella richiesta
di rinnovo del 10 marzo 2010 (con effetto al 1 aprile 2010) la signora dichiara
che la situazione non è cambiata, malgrado sapesse che il signor __________
aveva ora 2 attività. La signora conferma di non aver dichiarato la modifica
perché lui aveva delle spese solo sue e dal suo (della signora RI 1) punto di
vista non era normale che lui dovesse provvedere al suo mantenimento. Non ha
contestato la nostra decisione perché sapeva che l’applicazione della legge era
corretta e la signora si sentiva impotente.
- Nella richiesta
di rinnovo di giugno 2010 alla precisa domanda riguardante l’attività del
signor __________, la signora conferma che ha sempre una sola attività;
presenta conteggio salario al 50%.
- Nella richiesta
di rinnovo del 18 ottobre 2010 la signora conferma che il convivente lavora
sempre a tempo parziale; dichiara inoltre che il posto di lavoro del __________
è a rischio in quanto il datore di lavoro sta tentando di vendere la sua
attività. Presenta conteggio salario al 50%.
- Nella richiesta
di rinnovo del 10 aprile 2011 la signora dichiara che la situazione non è
cambiata.
- Nella richiesta
di rinnovo del 19 dicembre 2011 la signora allega tutti i conteggi salario del __________
da maggio a novembre 2011 modificati.
(…)” (Doc. 43-44)
Dalle carte processuali
emerge in effetti che il convivente della ricorrente, contrariamente a quanto
dichiarato da quest’ultima nelle richieste di rinnovo delle prestazioni
assistenziali, ha beneficiato di prestazioni LADI anche nel 2010, in particolare da ottobre a dicembre 2010 (cfr. doc. 90; 91; 92; 32), e per l’intero anno 2011
(cfr. doc. 93-103; 32).
Giova poi evidenziare che
in tutte le decisioni concernenti le prestazioni assistenziali concesse
dall’USSI alla ricorrente a far tempo dall’ottobre 2009 è stato espressamente
indicato l’obbligo di annunciare all’ufficio che ha emanato i relativi
provvedimenti ogni cambiamento della situazione personale o economica dei
membri dell’unità di riferimento, in particolare l’aumento del reddito o della
sostanza (cfr. doc. 583 relativo alla decisione del 27 ottobre 2009 per il mese
di novembre 2009; doc. 579 relativo alla decisione del 27 ottobre 2009 per il
mese di dicembre 2009; doc. 575 relativo alla decisione del 27 ottobre 2009 per
il periodo gennaio - febbraio 2010; doc. 551 relativo alla decisione del 4
marzo 2010 per il mese di marzo 2010; doc. 539 relativo alla decisione del 16
marzo 2010 per il periodo marzo – giugno 2010; doc. 510; 512 relativi alla
decisione del 23 giugno 2010 per il periodo luglio - ottobre 2010; doc. 459;
460.
relativi alla decisione del 21 ottobre 2010 per i mesi di novembre e
dicembre 2010; doc. 455; 456 relativi alla decisione del 21 ottobre 2010 per il
periodo gennaio - aprile 2011; doc. 418; 420 relativi alla decisione del 22
aprile 2011 per il periodo maggio – luglio 2011; doc. 412; 413 relativi alla
decisione del 11 luglio 2011 per il mese di agosto 2011; doc. 408; 409 relativi
alla decisione del 11 luglio 2011 per il periodo settembre - dicembre 2011).
In simili condizioni,
l’insorgente, dopo aver ricevuto le decisioni afferenti all’assistenza sociale,
avrebbe dovuto leggerle accuratamente e constatare che l’USSI, in quanto
autorità competente (cfr. art. 48 Las; 2 Reg.Las; consid. 2.4.), deve essere
informato di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
Come visto, sui
provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento di reddito e/o di sostanza,
nonché l’inizio di un’attività lucrativa devono essere comunicati.
2.10
Come appena visto, la
ricorrente, contrariamente a quanto contemplato dagli art. 67 cpv. 1 e 68 cpv.
1.
Las, nel periodo novembre 2009 – dicembre 2011 non ha tempestivamente
comunicato all’organo amministrativo competente che il convivente beneficiava
di indennità di disoccupazione, né il suo esatto guadagno da attività
lavorativa.
In effetti l’USSI è venuta
a conoscenza di tali redditi unicamente alla fine del 2011/inizio del 2012
(cfr. doc. 44).
L’insorgente ha peraltro
ammesso di non avere comunicato l’intero importo dei redditi del convivente per
beneficiare dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.9.; doc. 44; 14; I).
La medesima ha, dunque, violato
consapevolmente l’obbligo di informare l’amministrazione.
A mente di questa Corte la
violazione commessa dalla ricorrente configura, di conseguenza, perlomeno una
grave negligenza, (cfr. consid. 2.6.), per cui l’invocata buona fede non deve
essere ammessa relativamente al mancato annuncio all’USSI delle corrette
entrate (da prestazioni LADI e da attività lavorativa) del convivente nel lasso
di tempo novembre 2009 – dicembre 2011.
La buona
fede, infatti, come enunciato sopra (cfr.consid. 2.6.), in quanto condizione
necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo
all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso oppure ad
una grave negligenza (cfr. STF 9C_498/2012 del 7 marzo 2012 consid. 4.2.; STF
8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1.).
Le
condizioni psicologiche della ricorrente menzionate nel reclamo del 1° marzo
2013.
interposto contro la decisione di diniego del condono del 4 febbraio 2013
(cfr. doc. 14) non permettono del resto di sovvertire le conclusioni a cui è
giunta questa Corte.
La sindrome
ansioso-depressiva è, in effetti, stata attestata dal Dr. med. __________, il
quale è peraltro uno specialista FMH in medicina interna, il 25 gennaio
e il 2 marzo 2012 (cfr. doc. 231; 39), ossia in periodi in ogni caso posteriori
a quello determinante in concreto (novembre 2009 – dicembre 2011).
Nelle
certificazioni di gennaio e marzo 2012 il medico, poi, da una parte, non ha
indicato che tale affezione sarebbe stata presente già nell’arco di tempo in
questione, dall’altra, nemmeno ha asserito che lo stato di salute dell’insorgente
era tale da influire sulla sua capacità di comprendere i suoi obblighi e di
gestirsi a livello personale e amministrativo, ovvero sulla sua capacità di
discernimento (al riguardo cfr.8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.5.;
STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.11.). Al contrario il Dr. med. __________
ha consigliato alla ricorrente la continuazione dell’attività inerente al
programma di inserimento professionale (cfr. doc. 232; 39).
Per quanto attiene al
quesito dell’insorgente se la buona fede non debba essere valutata sulla base
della necessità economica, più specificatamente se a una persona che non
dichiara un reddito in quanto deve far fronte al proprio sostentamento
trovandosi in gravi ristrettezze finanziarie possa essere riconosciuta la buona
fede (cfr. doc. I), va evidenziato che ai sensi dell’art. 26 Laps il condono
della restituzione di prestazioni percepite indebitamente presuppone
l’adempimento cumulativo di due condizioni, e meglio della buona fede e dell’onere
troppo grave. E’ esaminando quest’ultimo presupposto che vanno valutate le
condizioni economiche dell’unità di riferimento, al fine di verificare se il
provvedimento di rimborso costituisca o meno un onere troppo grave (cfr.
consid. 2.4.; 2.7.).
La buona fede, per contro,
è un concetto che si riferisce al comportamento e all’attitudine della persona
che ha ricevuto delle prestazioni a torto ed è indipendente dalle condizioni
economiche della stessa (cfr. consid. 2.6.).
2.12
Alla luce di quanto sopra
esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo
presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su
reclamo del 18 marzo 2013 dell’USSI.
Relativamente alla
richiesta dell’insorgente di rimborsare la somma di fr. 20'423.40 commutando i
giorni di lavoro svolti presso __________ in lavori utili, dando a ogni giorno
lavorativo valenza in denaro e, per il restante importo da restituire,
svolgendo ancora dei lavori utili (cfr. doc. I), va osservato che questo tema
non è oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad
occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013
consid. 2.15.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA
39.2005.10
del 22 marzo 2006 consid. 2.21.)
A titolo abbondanziale
giova in ogni caso rilevare che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze
della ricorrente, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale, deve
essere concordata con l’amministrazione.
Inoltre riguardo
all’attività presso __________ è comunque utile ricordare che da novembre 2010 a febbraio 2012 la stessa è stata svolta dall’insorgente nell’ambito dell’applicazione delle
misure attive previste dalla Las (cfr. art. 31a segg. Las) sulla base di
contratti di inserimento professionale e sociale rinnovati ogni sei mesi con lo
scopo di inserimento nel mercato ordinario del lavoro (cfr. doc. 280; 271; 259;
260; 249; 241; 242).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti