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42.2013.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 novembre 2013Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da

un ufficio debba automaticamente essere trasmessagli altri organi

amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del 22 giugno 2004).

Il TFA

nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l’autorità cantonale

aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai

responsabili dell’Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni

complementari, del fatto che l’assicurato necessitasse, a causa della sua malattia

invalidante, di un regime dietetico speciale. Tale principio è stato ribadito

nella sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006.

L’insorgente

non era, d’altronde, legittimata a credere che un eventuale annuncio

all’Ufficio controllo abitanti del nuovo Comune di domicilio e/o all’Ufficio

tassazione sarebbe poi stato inoltrato all’USSI, ritenuto che, come già visto

sopra (cfr. consid. 2.10.), da una lettura accurata delle decisioni in suo

possesso avrebbe evinto che l’annuncio andava fatto direttamente all’USSI.

In simili

condizioni, l’invocata buona fede non può essere ammessa per i mesi da marzo a

novembre 2009.

In tale

contesto va ricordato che, per negare la buona fede non è necessario un

comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STFA C103/06 del 2 ottobre 2006).

2.13. La ricorrente

ha chiesto il richiamo del formulario compilato presso gli uffici dell’allora

Comune di __________ contestualmente al trasferimento di domicilio, nonché il

sopralluogo presso la propria abitazione di __________ (cfr. doc. I).

Considerato

che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e

giurisprudenziali vigenti per quanto concerne il condono della restituzione di

prestazioni, segnatamente, il presupposto della buona fede (cfr. consid. 2.7.)

consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che

l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi

elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Di

conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente il richiamo del formulario

menzionato e il sopralluogo deve essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF

8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio

2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001;

STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.14. Alla luce di

tutto quanto esposto, il TCA deve concludere che RI 1 non era in buona fede nel

periodo marzo – novembre 2009.

Un

eventuale condono può, dunque, concernere esclusivamente le prestazioni

assistenziali percepite da dicembre 2009 a febbraio 2010.

L'incarto

va, pertanto, rinviato all’USSI affinché esamini se sono dati i presupposti

dell'onere troppo grave e possa così essere condonata, dopo essere stata

determinata con precisione, la somma di prestazioni assistenziali ricevuta da

dicembre 2009 a febbraio 2010

Per

quanto attiene all'importo relativo all’assistenza sociale di cui la ricorrente

ha beneficiato da marzo a novembre 2009 - da determinare dall’amministrazione -,

esso dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che, come esposto precedentemente

(cfr. consid. 2.12.), per questo lasso di tempo non può esserle riconosciuta la

buona fede, primo presupposto per ottenere il condono.

2.15. Parzialmente

vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto

all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI

(cfr. 30 Lptca).

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di

ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) relativa alla parte per la

quale l’insorgente è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. STF

9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008

consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6;).

2.16. Per la parte

del ricorso in cui è soccombente, RI 1 può, invece, essere posta al beneficio

del gratuito patrocinio sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124

V 301 consid. 6).

La

domanda della ricorrente di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere,

infatti, intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la

Considerandi

procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio

gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art. 2

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del

15.

marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio

2011.

pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non

dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di

patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità

giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Dalle carte processuali

emerge che le entrate dell’insorgente, che vive sola, sono

costituite dalla rendita AI di fr. 1'673.-- al mese (cfr. doc. V1).

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la

somma di fr. 1'200 quale importo base mensile per una persona.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, pag. 19).

Inoltre,

vi è da computare, in particolare, il premio dell’assicurazione contro le

malattie di circa fr. 137.-- (cfr. doc. P) e __________di fr. 400.--/mese (cfr.

doc. V1; N).

Ritenuto

che all’importo base mensile va applicato un supplemento variante tra il 15 e

il 25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004; STCA 35.2012.7 del 18 giugno

2012.

consid. 2.14.3.), le uscite mensili della ricorrente corrispondono

globalmente - tenuto conto del supplemento minimo consentito - a fr. 1’917.--.

La ricorrente

presenta, pertanto, un disavanzo mensile pari a fr. 244.--.

La stessa

è, però, proprietaria di un immobile.

In una

sentenza I 134/06 del 7 maggio 2007 il TF ha stabilito quanto segue:

"

(…) prima di potere eventualmente richiedere

l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite

dell'esigibile (la giurisprudenza federale garantisce una riserva di

soccorso ["Notgroschen"; v. RSAS 2003 pag. 522, B 52/02, consid. 5.3;

inoltre sentenza 4P.158/2002 del 16 agosto 2002, consid. 2.2]), deve di

principio attingere alla propria sostanza (DTF 119 Ia 11

consid. 5a pag. 12; sull'esigibilità, per il richiedente, di gravare un

immobile e di assumersi un [ulteriore] debito ipotecario cfr. ad es. DTF 119 Ia 11

nonché Anwaltsrevue 8/2003 pag. 272, B 54/05). Ora, dalla documentazione

fornita dal ricorrente si evince che lo stesso dispone di una sostanza

sufficiente per potere pagare la propria legale nella procedura AI oggetto del

presente ricorso. In calce al modulo, presentato in questa sede, per la

richiesta dell'assistenza giudiziaria, l'autorità comunale ha indicato in fr.

301'696.- l'importo della sostanza risultante dalla tassazione 2003, emessa in

data 21 settembre 2005, mentre con la più recente decisione provvisoria di

fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 2 giugno 2006 la Cassa cantonale di

compensazione ha accertato in fr. 134'000.- la sostanza netta complessiva in

Svizzera o all'estero.”

Nel caso

di specie, tuttavia, il valore di stima ammonta a fr. 58’569.-- (cfr. doc. 76)

ed è gravato da un debito ipotecario di fr. 160’000.-- assunto solidalmente

dall’insorgente e dal fratello (cfr. consid. 79).

In casu,

il debito ipotecario va a carico della ricorrente per metà del valore, ossia

per fr. 80’000.-- (cfr. doc. 79).

Anche tale

importo risulta superiore al valore di stima di fr. 58’569.--.

Inoltre

il debito complessivo grava sul suo fondo che costituisce la garanzia

ipotecaria per la banca.

E’ vero

che determinante per la concessione di un eventuale ulteriore mutuo ipotecario

è il valore venale di mercato - di regola calcolato dai periti degli istituti

bancari - più elevato di quello di stima, in concreto corrispondente al prezzo

di acquisto di fr. 200'000.--.

Tuttavia,

nel caso di specie, ritenuto che in linea di principio vengono concessi

prestiti ipotecari fino all’80% del valore di mercato (cfr. http://magazine-i.ubs.com/it/home/immobiliari/che-casa-posso-permettermi.aspx)

non risulta verosimile la possibilità di richiedere un ulteriore prestito

ipotecario per far fronte al pagamento delle spese legali, essendo il fondo già

ipotecato per fr. 160'000.-- (80% di fr. 200'000.--).

L’insorgente

può, pertanto, essere considerata indigente.

Visto che

anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica della ricorrente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; art.

61.

lett. f LPGA; U. Kieser, ATSG - Kommentar, 2° ed., Zurigo - Basilea -

Ginevra 2009, ad art. 61, n. 110; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; art 152 cpv. 3 vOG; STF I

472/06 del 21 agosto 2007 consid. 7.2.; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004 consid.

7.1

; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in

DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata.

2. E'

riconosciuta la buona fede della ricorrente per il periodo dicembre 2009 –

febbraio 2010.

Di conseguenza

l'incarto è rinviato all’USSI affinché esamini il presupposto dell'onere troppo

grave concernente la restituzione dell'importo di prestazioni assistenziali

percepite da dicembre 2009 a febbraio 2010 e pronunci una nuova decisione.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà alla ricorrente l’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA

compresa).

4. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva

di oggetto, è accolta.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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