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Decisione

42.2013.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 maggio 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

42.2013.8

Data decisione, Autorità:

16.05.2013, TCA

Titolo:

Ricorso irricevibile,poiché contro la decisione dell'ammin.(UMA)in ambito di indennità straordinarie di disoccupazione è stato inoltrato al Consiglio di Stato (che l'ha trasmesso al TCA) invece di un reclamo all'Uff.misure attive. Rinvio atti all'amm.per decidere in merito al reclamo

IRRICEVIBILITÀ

RECLAMO

RICORSO

art. 2 cpv. 1 let. e LAPS

art. 33 LAPS

Raccomandata

Incarto n.

42.2013.8

DC/gm

Lugano

16 maggio

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2013 di

RI 1

contro

la decisione del 15 marzo 2013 emanata da

CO 1

in materia di armonizzazione e

coordinamento delle prestazioni sociali

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

decisione del 15 marzo 2013 la CO 1 ha chiesto in restituzione ad RI 1 un

importo pari a CHF 9'095.25 relativo ad indennità straordinarie cantonali di

disoccupazione indebitamente percepite durante il periodo dal 1° febbraio al 17

luglio 2012, indicando i seguenti rimedi giuridici:

"

Contro la presente decisione è ammesso ricorso

al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall’intimazione”. (cfr. Doc. C)

Il 22

marzo 2013 l’interessato ha inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato (cfr.

Doc. I).

1.2. Con

decisione n. 2432 del 7 maggio 2013 il Consiglio di Stato ha trasmesso la causa

al TCA, per competenza, precisando quanto segue:

"

(…)

considerato,

(…)

- che

la decisione impugnata concerne la restituzione di indennità straordinarie di

disoccupazione;

- che

l’indennità straordinaria di disoccupazione prevista dalla L-rilocc

costituisce una prestazione sociale che rientra nel campo di applicazione della

Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps; art. 2 cpv. 1 lett.

e Laps);

- che

contro le decisioni emesse in virtù della Laps e delle leggi speciali è data

facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni

dalla data di notificazione (art. 33 cpv. 1 Laps);

- che,

di conseguenza, il Consiglio di Stato è incompetente a dirimere la vertenza,

cosicché il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

- che

l’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente (art.

4 LPamm);

- che

gli atti vanno così trasmessi direttamente al Tribunale cantonale delle

assicurazioni;

- che,

in effetti, un rinvio all’autorità di prime cure per l’evasione del reclamo

sarebbe inutile, siccome l’Ufficio delle misure attive ha già espresso in modo

dettagliato in sede di osservazioni i motivi per cui non intende rivedere la

propria decisione;

(…).

(cfr. Doc. VI)

1.3. Il 14 maggio

2013 __________ dell’ CO 1 ha trasmesso al TCA la seguente comunicazione:

"

In risposta alla lettera del 13 maggio scorso,

inerente la causa citata in oggetto, la informiamo che l’errore di procedura è

dovuto al fatto che non siamo mai stati confrontati con un caso analogo.

Infatti la casistica riguardante le indennità straordinarie agli ex

indipendenti è abbastanza esigua (50-60 richieste all’anno).” (cfr. Doc. VIII)

in

diritto

2.1. L’art. 2

della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) del 5 giugno 2000, attinente al campo di applicazione di tale legge, al

cpv. 1 lett. e stabilisce, in particolare, che è una prestazione sociale ai

sensi della legge l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge

sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati.

L'art. 33

Laps stabilisce che:

"

1Contro le

decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di

reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data

di notificazione.

2Contro le

decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di

notificazione.

3È applicabile

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6

ottobre 2000 (LPGA)."

2.2. Nella

presente fattispecie il TCA constata che nella decisione contestata del 15

marzo 2013 la CO 1 ha erroneamente indicato quale rimedio giuridico il ricorso

al Consiglio di Stato anziché il reclamo presso l’amministrazione.

Il TCA non può dunque

entrare nel merito del ricorso inoltrato dall’assicurato, in quanto questo

Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione (o su reclamo)

emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr.

STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA

42.2008.5 del 14 aprile 2008 ; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA

42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).

In particolare,

contrariamente al parere del Consiglio di Stato, il fatto che l’amministrazione

abbia inoltrato la risposta al ricorso del 22 marzo 2013 (cfr. Doc. IV) non può

validamente supplire alla mancanza della decisione su reclamo.

La CO 1, con comunicazione

del 14 maggio 2013, ha peraltro riconosciuto il proprio errore (cfr. Doc. VIII:

“l’errore di procedura è dovuto al fatto che non siamo mai stati confrontati

con un caso analogo. Infatti la casistica riguardante le indennità

straordinarie agli ex indipendenti è abbastanza esigua (50-60 richieste

all’anno)”):

Gli atti devono quindi

essere trasmessi all’amministrazione affinché statuisca al più presto sul

“reclamo” di RI 1 mediante une decisione su reclamo.

Al riguardo il TCA si

limita a segnalare che, in una sentenza 42.2005.8 del 6 marzo 2006, sempre in

materia di indennità cantonali straordinarie di disoccupazione, l’Ufficio delle

misure attive aveva invece correttamante indicato la possibilità di inoltrare

un reclamo contro la decisione amministrativa senza tuttavia indicare che era

possibile ricorrere al TCA contro la successiva decisione su reclamo.

Un ricorso potrà essere

eventualmente inoltrato contro la decisione su reclamo della CO 1.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso del 22 marzo 2013 è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi alla

CO 1 affinché decida al più presto sul reclamo di RI 1 contro la decisione del 15

marzo 2013.

Considerandi

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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