42.2013.8
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16 maggio 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
42.2013.8
Data decisione, Autorità:
16.05.2013, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile,poiché contro la decisione dell'ammin.(UMA)in ambito di indennità straordinarie di disoccupazione è stato inoltrato al Consiglio di Stato (che l'ha trasmesso al TCA) invece di un reclamo all'Uff.misure attive. Rinvio atti all'amm.per decidere in merito al reclamo
IRRICEVIBILITÀ
RECLAMO
RICORSO
art. 2 cpv. 1 let. e LAPS
art. 33 LAPS
Raccomandata
Incarto n.
42.2013.8
DC/gm
Lugano
16 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 15 marzo 2013 emanata da
CO 1
in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 15 marzo 2013 la CO 1 ha chiesto in restituzione ad RI 1 un
importo pari a CHF 9'095.25 relativo ad indennità straordinarie cantonali di
disoccupazione indebitamente percepite durante il periodo dal 1° febbraio al 17
luglio 2012, indicando i seguenti rimedi giuridici:
"
Contro la presente decisione è ammesso ricorso
al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall’intimazione”. (cfr. Doc. C)
Il 22
marzo 2013 l’interessato ha inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato (cfr.
Doc. I).
1.2. Con
decisione n. 2432 del 7 maggio 2013 il Consiglio di Stato ha trasmesso la causa
al TCA, per competenza, precisando quanto segue:
"
(…)
considerato,
(…)
- che
la decisione impugnata concerne la restituzione di indennità straordinarie di
disoccupazione;
- che
l’indennità straordinaria di disoccupazione prevista dalla L-rilocc
costituisce una prestazione sociale che rientra nel campo di applicazione della
Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps; art. 2 cpv. 1 lett.
e Laps);
- che
contro le decisioni emesse in virtù della Laps e delle leggi speciali è data
facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni
dalla data di notificazione (art. 33 cpv. 1 Laps);
- che,
di conseguenza, il Consiglio di Stato è incompetente a dirimere la vertenza,
cosicché il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- che
l’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente (art.
4 LPamm);
- che
gli atti vanno così trasmessi direttamente al Tribunale cantonale delle
assicurazioni;
- che,
in effetti, un rinvio all’autorità di prime cure per l’evasione del reclamo
sarebbe inutile, siccome l’Ufficio delle misure attive ha già espresso in modo
dettagliato in sede di osservazioni i motivi per cui non intende rivedere la
propria decisione;
(…).
(cfr. Doc. VI)
1.3. Il 14 maggio
2013 __________ dell’ CO 1 ha trasmesso al TCA la seguente comunicazione:
"
In risposta alla lettera del 13 maggio scorso,
inerente la causa citata in oggetto, la informiamo che l’errore di procedura è
dovuto al fatto che non siamo mai stati confrontati con un caso analogo.
Infatti la casistica riguardante le indennità straordinarie agli ex
indipendenti è abbastanza esigua (50-60 richieste all’anno).” (cfr. Doc. VIII)
in
diritto
2.1. L’art. 2
della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) del 5 giugno 2000, attinente al campo di applicazione di tale legge, al
cpv. 1 lett. e stabilisce, in particolare, che è una prestazione sociale ai
sensi della legge l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge
sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati.
L'art. 33
Laps stabilisce che:
"
1Contro le
decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di
reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data
di notificazione.
2Contro le
decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di
notificazione.
3È applicabile
la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6
ottobre 2000 (LPGA)."
2.2. Nella
presente fattispecie il TCA constata che nella decisione contestata del 15
marzo 2013 la CO 1 ha erroneamente indicato quale rimedio giuridico il ricorso
al Consiglio di Stato anziché il reclamo presso l’amministrazione.
Il TCA non può dunque
entrare nel merito del ricorso inoltrato dall’assicurato, in quanto questo
Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione (o su reclamo)
emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr.
STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA
42.2008.5 del 14 aprile 2008 ; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA
42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).
In particolare,
contrariamente al parere del Consiglio di Stato, il fatto che l’amministrazione
abbia inoltrato la risposta al ricorso del 22 marzo 2013 (cfr. Doc. IV) non può
validamente supplire alla mancanza della decisione su reclamo.
La CO 1, con comunicazione
del 14 maggio 2013, ha peraltro riconosciuto il proprio errore (cfr. Doc. VIII:
“l’errore di procedura è dovuto al fatto che non siamo mai stati confrontati
con un caso analogo. Infatti la casistica riguardante le indennità
straordinarie agli ex indipendenti è abbastanza esigua (50-60 richieste
all’anno)”):
Gli atti devono quindi
essere trasmessi all’amministrazione affinché statuisca al più presto sul
“reclamo” di RI 1 mediante une decisione su reclamo.
Al riguardo il TCA si
limita a segnalare che, in una sentenza 42.2005.8 del 6 marzo 2006, sempre in
materia di indennità cantonali straordinarie di disoccupazione, l’Ufficio delle
misure attive aveva invece correttamante indicato la possibilità di inoltrare
un reclamo contro la decisione amministrativa senza tuttavia indicare che era
possibile ricorrere al TCA contro la successiva decisione su reclamo.
Un ricorso potrà essere
eventualmente inoltrato contro la decisione su reclamo della CO 1.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso del 22 marzo 2013 è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla
CO 1 affinché decida al più presto sul reclamo di RI 1 contro la decisione del 15
marzo 2013.
Considerandi
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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