42.2013.9
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 giugno 2013Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
42.2013.9
Data decisione, Autorità:
18.06.2013, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia accolto. L'USSI non si è pronunciato sul reclamo relativo all'ordine di restituzione di prestaz.assistenziali,ma ha emesso una decis.sulla domanda di condono, che risulta prematura.Atti trasmessi a USSI per pronunciarsi sul reclamo.Dec.sulla rich.di condono annullata
CONDONO
DENEGATA GIUSTIZIA
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
TRASMISSIONE ATTI
art. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2013.9
DC/sc
Lugano
18 giugno 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2013 di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
del 5 novembre 2012 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in
seguito: USSI) ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 18'159.-- per
prestazioni assistenziali indebitamente attribuite negli anni 2009-2010, a seguito della mancata presa in considerazione nel calcolo dell'utile netto conseguito
attraverso l'esercizio di un'attività lucrativa.
L'USSI ha
indicato i seguenti rimedi di diritto:
"
Contro la presente decisione è possibile
inoltrare reclamo all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, viale
Officina 6, 6500 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell'Ar,
33 Laps. L'atto di reclamo deve contenere un'esposizione concisa dei fatti, una
breve motivazione e le conclusioni.
La informiamo che inoltre, in base all'art. 26
cpv 3 Laps, la restituzione può essere condonata, in tutto od in parte, se il
titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se,
tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento
della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.
Queste due condizioni devono essere entrambe adempiute, La richiesta di condono
deve essere motivata e inviata allo scrivente Ufficio entro 30 giorni dalla
crescita in giudicato del presente ordine di restituzione, rispettivamente
dell'eventuale reclamo o ricorso." (Doc. A2)
Fatti
1.2. Contro
l'ordine di restituzione l'interessata il 28 novembre 2012 ha inoltrato un "RECLAMO / RICHIESTA DI CONDONO" nel quale ha formulato le seguenti
conclusioni:
"
(…)
Ribadisco la mia buona fede nello svolgimento di
tale attività e nel fatto di non aver mai avuto intenzione di lucrare nessuno.
Non sapevo nemmeno quanto denaro entrava e quanto
ne usciva malgrado tenessi una contabilità che però non mi ha mai indotta a
fare dei calcoli prima del 29.9.2011.
Ribadisco la mia buona fede nel fatto che ho
sempre parlato liberamente con tutti di ciò che facevo.
Se vi fosse stata l'intenzione di rubare/barare
ed altro, me ne sarei stata zitta.
Chiedo al Vostro ufficio di rivalutare la
decisione e tenere in considerazione la somma di Frs. 8'000.- elargita come
aiuto sociale a mio figlio __________.
Chiedo al Vostro ufficio di tenere in
considerazione il denaro usato per l'apparecchio dentistico per __________ che
nell'anno 2010 è stato di Frs. 1'380.- come da Doc. già in Vostro possesso.
Chiedo che venga condonata la somma restante e se
proprio non accettaste la deduzione di Frs. 8'000.-+ Frs.1'380.-, chiedo il
condono della somma totale. Ribadisco di non possedere la somma che mi chiedete
di ritorno." (Doc. A3)
1.3. Il 13 maggio
2013 l'USSI ha emesso una decisione sulla domanda di condono, respingendola in
assenza del requisito della buona fede (cfr. Doc. A1).
1.4. Il 17 maggio
2013 RI 1 ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata giustizia, nel quale si è
così espressa:
"
Innanzitutto rilevo che il mio scritto del
28.11.2012, era intestato quale "reclamo/ richiesta di condono".
Da informazioni da me assunte, Voi avreste
dovuto, prima di tutto, per quanto concerne il mio reclamo contro l'ordine di
restituzione, emanare una decisione su reclamo nella quale avreste dovuto
spiegare i motivi della conferma di ordine di restituzione.
Ricevo invece, e, secondo me, erroneamente, il
rifiuto del condono.
Con il presente reclamo, Vi invito ad annullare
la decisione del 13.5.2013 in quanto prematura ed emanare una decisione su
reclamo circa il mio motivato dissenso con il Vostro ordine di restituzione.
La presente viene inviata al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni di Lugano quale ricorso per
ritardata giustizia nei confronti del Vostro ufficio non avendo pattuito sul
mio reclamo del 28.11.2013 contro l'ordine di restituzione." (Doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 13 giugno 2013 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva
in particolare:
"
(…)
Si osserva che, contro la domanda di restituzione
dell'indebito, l'utente ha diritto di inoltrare un reclamo, se del caso seguito
da una richiesta di condono, rispettivamente ha diritto di inoltrare
direttamente una domanda di condono.
Nel caso in esame, la richiedente
nell'impugnativa 28 novembre 2012 aveva sostenuto di essere in buona fede, in
quanto non si sarebbe resa conto di aver conseguito un guadagno con la propria
attività di compravendita e quindi, di riflesso, non si sarebbe resa conto di
percepire prestazioni in tale misura non dovute. Inoltre sarebbe stata
erroneamente informata che non era necessario segnalare utili inferiori a
6'000.-. e avrebbe speso oltre
CHF 8'000.-- a beneficio del figlio maggiorenne, coprendone i debiti, e
ulteriore denaro per il figlio minorenne, per spese dentarie.
Si tratta, di fatto, di una richiesta di condono,
in quanto l'assistita non ha contestato di aver ricevuto gli importi citati né
Considerandi
la modalità del loro computo, ma ha indicato che erano presenti le condizioni
della buona fede e dell'onere gravoso nel caso di restituzione, quindi le
condizioni del condono.
Con la decisione impugnata l'USSI ha quindi chiarito
che le condizioni del condono, fatte valere, non erano date per i seguenti
motivi. (…)" (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Secondo
l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre
2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità
competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione
oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per
costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia.
In
particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la
lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999
ALV Nr. 15).
Decisivo
per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20
consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per
l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del
10.
settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib
325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
2.3
Nella
presente fattispecie sia dall'intestazione dello scritto di RI 1 del 28
novembre 2012 che dalle conclusioni (cfr. Doc. A3) emerge con evidenza che la
richiedente intendeva contestare l'importo chiesto in restituzione, sia
chiedere il condono ("chiedo che venga considerata la somma
restante").
L'USSI
avrebbe pertanto dovuto interpretare tale scritto come un reclamo contro la
decisione di restituzione del 5 novembre 2012 ed emettere una decisione su
reclamo in merito alla restituzione, prima di emanare una decisione formale sul
condono (cfr. STCA 38.2011.45 del 23 novembre 2011; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio
2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009.
Ciò
figura esplicitamente nei rimedi di diritto indicati dallo stesso USSI (cfr.
consid. 1.1).
Di
conseguenza il presente ricorso deve essere accolto.
È infatti
accertato un diniego di giustizia nella misura in cui l'USSI non si è
pronunciato sul reclamo relativo all'ordine di restituzione, ma ha emesso una
decisione sulla domanda di condono, la quale risulta prematura.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ È
accertato un diniego di giustizia da parte dell’USSI.
§§ Gli
atti sono trasmessi all'amministrazione affinché si pronunci sul reclamo di RI
1 del 28 novembre 2012.
§§§ La
decisione sulla domanda di condono del 13 maggio 2013 è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster