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Decisione

42.2013.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

1.2. Contro

l'ordine di restituzione l'interessata il 28 novembre 2012 ha inoltrato un "RECLAMO / RICHIESTA DI CONDONO" nel quale ha formulato le seguenti

conclusioni:

"

(…)

Ribadisco la mia buona fede nello svolgimento di

tale attività e nel fatto di non aver mai avuto intenzione di lucrare nessuno.

Non sapevo nemmeno quanto denaro entrava e quanto

ne usciva malgrado tenessi una contabilità che però non mi ha mai indotta a

fare dei calcoli prima del 29.9.2011.

Ribadisco la mia buona fede nel fatto che ho

sempre parlato liberamente con tutti di ciò che facevo.

Se vi fosse stata l'intenzione di rubare/barare

ed altro, me ne sarei stata zitta.

Chiedo al Vostro ufficio di rivalutare la

decisione e tenere in considerazione la somma di Frs. 8'000.- elargita come

aiuto sociale a mio figlio __________.

Chiedo al Vostro ufficio di tenere in

considerazione il denaro usato per l'apparecchio dentistico per __________ che

nell'anno 2010 è stato di Frs. 1'380.- come da Doc. già in Vostro possesso.

Chiedo che venga condonata la somma restante e se

proprio non accettaste la deduzione di Frs. 8'000.-+ Frs.1'380.-, chiedo il

condono della somma totale. Ribadisco di non possedere la somma che mi chiedete

di ritorno." (Doc. A3)

1.3. Il 13 maggio

2013 l'USSI ha emesso una decisione sulla domanda di condono, respingendola in

assenza del requisito della buona fede (cfr. Doc. A1).

1.4. Il 17 maggio

2013 RI 1 ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata giustizia, nel quale si è

così espressa:

"

Innanzitutto rilevo che il mio scritto del

28.11.2012, era intestato quale "reclamo/ richiesta di condono".

Da informazioni da me assunte, Voi avreste

dovuto, prima di tutto, per quanto concerne il mio reclamo contro l'ordine di

restituzione, emanare una decisione su reclamo nella quale avreste dovuto

spiegare i motivi della conferma di ordine di restituzione.

Ricevo invece, e, secondo me, erroneamente, il

rifiuto del condono.

Con il presente reclamo, Vi invito ad annullare

la decisione del 13.5.2013 in quanto prematura ed emanare una decisione su

reclamo circa il mio motivato dissenso con il Vostro ordine di restituzione.

La presente viene inviata al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni di Lugano quale ricorso per

ritardata giustizia nei confronti del Vostro ufficio non avendo pattuito sul

mio reclamo del 28.11.2013 contro l'ordine di restituzione." (Doc. I)

1.5. Nella sua

risposta del 13 giugno 2013 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva

in particolare:

"

(…)

Si osserva che, contro la domanda di restituzione

dell'indebito, l'utente ha diritto di inoltrare un reclamo, se del caso seguito

da una richiesta di condono, rispettivamente ha diritto di inoltrare

direttamente una domanda di condono.

Nel caso in esame, la richiedente

nell'impugnativa 28 novembre 2012 aveva sostenuto di essere in buona fede, in

quanto non si sarebbe resa conto di aver conseguito un guadagno con la propria

attività di compravendita e quindi, di riflesso, non si sarebbe resa conto di

percepire prestazioni in tale misura non dovute. Inoltre sarebbe stata

erroneamente informata che non era necessario segnalare utili inferiori a

6'000.-. e avrebbe speso oltre

CHF 8'000.-- a beneficio del figlio maggiorenne, coprendone i debiti, e

ulteriore denaro per il figlio minorenne, per spese dentarie.

Si tratta, di fatto, di una richiesta di condono,

in quanto l'assistita non ha contestato di aver ricevuto gli importi citati né

Considerandi

la modalità del loro computo, ma ha indicato che erano presenti le condizioni

della buona fede e dell'onere gravoso nel caso di restituzione, quindi le

condizioni del condono.

Con la decisione impugnata l'USSI ha quindi chiarito

che le condizioni del condono, fatte valere, non erano date per i seguenti

motivi. (…)" (Doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Secondo

l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre

2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità

competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione

oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Per

costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui

risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi

menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164

consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia.

In

particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la

lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999

ALV Nr. 15).

Decisivo

per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,

rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20

consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per

l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del

10.

settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib

325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

2.3

Nella

presente fattispecie sia dall'intestazione dello scritto di RI 1 del 28

novembre 2012 che dalle conclusioni (cfr. Doc. A3) emerge con evidenza che la

richiedente intendeva contestare l'importo chiesto in restituzione, sia

chiedere il condono ("chiedo che venga considerata la somma

restante").

L'USSI

avrebbe pertanto dovuto interpretare tale scritto come un reclamo contro la

decisione di restituzione del 5 novembre 2012 ed emettere una decisione su

reclamo in merito alla restituzione, prima di emanare una decisione formale sul

condono (cfr. STCA 38.2011.45 del 23 novembre 2011; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio

2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009.

Ciò

figura esplicitamente nei rimedi di diritto indicati dallo stesso USSI (cfr.

consid. 1.1).

Di

conseguenza il presente ricorso deve essere accolto.

È infatti

accertato un diniego di giustizia nella misura in cui l'USSI non si è

pronunciato sul reclamo relativo all'ordine di restituzione, ma ha emesso una

decisione sulla domanda di condono, la quale risulta prematura.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ È

accertato un diniego di giustizia da parte dell’USSI.

§§ Gli

atti sono trasmessi all'amministrazione affinché si pronunci sul reclamo di RI

1 del 28 novembre 2012.

§§§ La

decisione sulla domanda di condono del 13 maggio 2013 è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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