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Decisione

42.2014.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 novembre 2014Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi da gennaio 2014 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

2.8. La ricorrente, con la propria

impugnativa del 28 luglio 2014, ha invece contestato la mancata assunzione da

parte dell’USSI del premio dell’assicurazione RC per gli anni 2012 e 2013,

nonché delle spese di veterinario per le cure del proprio gatto (cfr. doc. I,

consid. 1.3.).

Per quanto attiene all’assicurazione

RC, va osservato che l’amministrazione ha rimborsato all’insorgente la fattura

dell’assicurazione RC di privati presso la __________ per il periodo aprile

2014 – marzo 2015 pari a fr. 109.04 (cfr. doc. 4), mentre ha negato il rimborso

del relativo premio per gli anni 2012/2013 (cfr. doc. 4; A1).

Relativamente alla fattura

del 4 febbraio 2012 scadente il 1° aprile 2014 concernente il premio

dell’assicurazione RC per il periodo aprile 2012 – marzo 2013 di fr. 109.40

(cfr. doc. 8) il cui rimborso è stato chiesto all’USSI il 7 marzo 2014 (cfr.

doc. 7), giova rilevare che la stessa è stata saldata dalla ricorrente nel

giugno 2012 (cfr. doc. 9).

2.9. Nell’ambito dell’assistenza

sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps

(cfr. consid. 2.3.).

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF

137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata

in RAMI 2005 pag. 30).

Con sentenza STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non

esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare

l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come

pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata

poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

Inoltre le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al

punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che

la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona

bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto

disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando

non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata.

Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno

deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una

prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità

d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le

prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni

pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un

carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione

dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

2.10. Giova, inoltre, rilevare che

il principio della sussidiarietà (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; Direttive COSAS del

2005 aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4), secondo cui l’assistenza sociale

può essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei

terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi, non esclude

espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi,

oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la

donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme

da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO;

cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte,

nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un

caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni

erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che

occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali

prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di

sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Inoltre con

sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto

coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e provate

tramite finanziamenti da terzi.

Pertanto

l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un

Considerandi

richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da

terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli

stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale

scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far

fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono

coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;

42.2011.30

dell’11 luglio 2012).

2.11

Come esposto

sopra, la ricorrente ha pagato la fattura relativa al premio dell’assicurazione

RC 2012/2013 già nel giugno 2012.

La medesima

ha, dunque, potuto disporre del denaro necessario per far fronte al pagamento

integrale dell’importo di fr. 109.40.

In virtù del principio di

sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale, nonché della

giurisprudenza federale e cantonale, come pure delle direttive COSAS riportate

ai precedenti considerandi (cfr. consid. 2.9.; 2.10.), l’USSI a ragione ha

negato all’insorgente il rimborso del premio corrisposto alla Zurigo nel giugno

2012.

2.12

Per quanto concerne

l’assunzione delle spese relative alle cure veterinarie dal luglio 2012 al

novembre 2013 quantificate dalla ricorrente in fr. 834.75 (cfr. doc. I; 2;

14-26), va evidenziato che i costi generati da animali domestici sono compresi

nell’importo della soglia di intervento (cfr. Direttive COSAS dicembre 2010

p.to B 2.1.).

Pertanto a queste spese va

fatto fronte mediante l'ammontare appena citato (cfr. consid. 2.4.).

E’, altresì, utile sottolineare

che i redditi e le spese computabili sono elencati in modo esaustivo agli art.

22.

Las e 6, 8, 9 Laps.

Di conseguenza tali voci

devono essere conteggiate nel calcolo della prestazione assistenziale.

Non è possibile non

computarne alcune o conteggiarne altre non previste dalla Las e dalla Laps.

Per inciso va osservato

che, per quanto riguarda eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa

per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate, si deve

sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 39.2008.3 del

13.

novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid.

2.9

).

Visto che alle spese

connesse agli animali domestici va fatto fronte con l’importo relativo al

forfait di mantenimento, deve essere esclusa una loro assunzione mediante una

prestazione assistenziale speciale ai sensi dell’art. 20 Las.

Le prestazioni di cui

all’art. 20 Las sono, d’altronde, destinate a coprire bisogni legati alla

persona stessa del richiedente l’assistenza sociale come, ad esempio, l’assistenza

medica e dentistica (franchigie, partecipazione ai costi LAMal, spese

dentistiche), nonché la necessità di aumentare le possibilità di accesso al

mondo del lavoro (spese di formazione), rispettivamente di facilitarne l’entrata

(spese di collocamento diurno dei figli minorenni).

Di conseguenza rettamente

l’USSI ha negato il riconoscimento delle spese veterinarie.

Tale conclusione si

giustifica, inoltre, anche sulla base del principio di

sussidiarietà (cfr. consid. 2.9; 2.10.), ponendo

mente al fatto che già il 7 marzo 2014 risultava che la ricorrente avesse provveduto

al pagamento dell’importo di fr. 834.75 (cfr. doc. 14) fatto valere con il

reclamo e con il ricorso (cfr. doc. 2; I).

2.13

Per tutto quanto precede, la

decisione su reclamo del 24 luglio 2014 impugnata deve essere confermata.

Questa Corte, infine, evidenzia,

riguardo alle spese dentistiche relative alle cure a cui la ricorrente si è

sottoposta il 30 settembre 2013 - che non risultano in ogni caso essere oggetto

del ricorso del 28 luglio 2014 (cfr. doc. I, consid. 1.3.) -, che dalle carte

processuali si evince che il 7 marzo 2014 quest’ultima ha trasmesso all’USSI

una nota d’onorario di fr. 460.-- allestita dal Dr. __________, medico dentista

di __________, il 3 febbraio 2014 al fine della relativa assunzione da parte

dell’assistenza sociale (cfr. doc. 7; 12).

La nota d’onorario riporta

la precisazione che le prestazioni fatturate sono 2 anestesie, 1 seduta di

profilassi (igienista), 2 otturazioni in composito (cfr. doc. 12).

Con la decisione formale

del 12 marzo 2014 (cfr. doc. 4; consid. 1.2.) l’amministrazione, a tale

proposito, ha indicato:

" (…)

Per poter riconoscere la fattura del Dr. __________

necessitiamo del conteggio indicante il dettaglio della prestazione eseguita

secondo il tariffario __________. La invitiamo pertanto a rivolgersi al medico

dentista curante per redigere una nuova nota d’onorario.

(…)” (Doc. 4)

Il 27 marzo 2014

l’insorgente, tramite un messaggio di posta elettronica, ha poi nuovamente

inviato all’USSI la nota d’onorario del 3 febbraio 2014 in cui però, sul retro, il Dr. __________ ha apportato la seguente specificazione:

" Dettaglio

delle prestazioni:

9x 4111 31,5

2x 4065 22

2x 4580 11

2x 4581 9

1x 4543 52 (dente 26)

1x 4535 22 (dente 17)” (Doc. B15)

__________ dell’USSI, con

messaggio di posta elettronica del 31 marzo 2014, ha ringraziato la ricorrente della documentazione trasmessa, indicandole che avrebbe girato la

sua comunicazione alla collega __________ (cfr. doc. B15).

Nel messaggio del 31 marzo

2014.

l’amministrazione non ha, però, formulato alcuna obiezione in merito alla

conformità della nota d’onorario alle esigenze da loro richieste.

Nella decisione su reclamo

del 24 luglio 2014 non è stato indicato alcunché circa l’assunzione o meno

delle spese dentistiche. L’USSI si è limitato a riportare che:

" (…)

Nel caso in esame, in base alla legge

applicabile l’USSI con decisione 12 marzo 2014 ha correttamente deciso di chiedere il conteggio per l’eventuale riconoscimento della fattura

del Dr. __________. Essa non è stata fornita.

(…)” (Doc. A1)

Da quanto esposto non

risulta che alla ricorrente sia stato indicato debitamente che la nota d’onorario

del Dr. __________ con il dettaglio delle prestazioni da lei trasmessa il 27

marzo 2014 non adempie i requisiti posti dall’amministrazione per valutare una

richiesta di assunzione di spese dentistiche.

Al contrario dal messaggio

di posta elettronica del 31 marzo 2014 sembra piuttosto emergere che la nota

d’onorario allegata dall’insorgente sia conforme ai criteri imposti

dall’amministrazione, visto che nulla è stato precisato in senso contrario.

In simili condizioni, si

giustifica nel caso di specie di trasmettere gli atti all’USSI perché assegni

alla ricorrente un termine per produrre un nuovo conteggio specifico delle

prestazioni eseguite dal Dr. __________ il 30 settembre 2013, spiegando

concretamente come lo stesso debba essere allestito.

In seguito

l’amministrazione emetterà una decisione in merito all’assunzione o meno delle

spese dentistiche in questione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Gli atti sono trasmessi

all’USSI perché, per quanto attiene alla richiesta di assunzione delle spese

dentistiche relative alle cure del 30 settembre 2013, proceda come indicato al

consid. 2.13.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti