42.2014.10
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26 novembre 2014Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2014.10
rs
Lugano
26 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 luglio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24 luglio 2014 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno e
dell’inserimento (USSI) il 12 marzo 2014 ha emesso nei confronti di RI 1, al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 80; 348; 352; 371;
379; 401; 411; 446; 471), una decisione del seguente tenore:
" (…) le
comunichiamo che abbiamo provveduto a rimborsarle la fattura dell’assicurazione
RC per il periodo 01.04.2014 – 31.03.2015 pari a fr. 109.40 (decisione
allegata).
Per poter riconoscere la fattura del Dr. __________
necessitiamo del conteggio indicante il dettaglio della prestazione eseguita
secondo il tariffario __________. La invitiamo pertanto a rivolgersi al medico
dentista curante per redigere una nuova nota d’onorario.
Le fatture dell’assicurazione RC del
04.02.2012 di fr. 109.40 e del 16.04.2013 di fr. 43.60 non possono essere riconosciute
dal nostro ufficio in applicazione al concetto di sussidiarietà, che è alla
base della Las, come indicato nella nostra disposizione allegata.
(…)
In base all’art. 20 della Las le spese
veterinarie non risultano essere riconosciute come una prestazione speciale.
Infatti secondo le norme della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (Cosas) art. B.2.1 nel forfait per il mantenimento sono
incluse le seguenti spese:
(…)
- formazione e svaghi (concessione
radio/TV, giochi, giornali, libri, spese scolastiche, cinema, animali
domestici, ecc.)
(…)
Pertanto, visto quanto sopra citato, le
fatture del veterinario devono essere pagate utilizzando parte della
prestazione assistenziale ordinaria che le viene versata mensilmente.
Infine per quanto riguarda la modifica
della decisione di prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2014, le
comunichiamo che la decisione pari a fr. 1'897,00 emessa in data 23.10.2013 è
stata calcolata con i parametri 2013 (per quanto riguarda la quota cassa malati
e il relativo sussidio). In data 02.01.2014 la prestazione assistenziale del
mese di gennaio 2014 è stata ricalcolata in automatico con i parametri 2014 ed
è scaturita una prestazione assistenziale a suo favore di fr. 1'871,00. (Doc.
4)
1.2. Il 24 luglio 2014 l’USSI ha
poi emesso una decisione su reclamo (cfr. doc. A1) con cui ha parzialmente
accolto il reclamo interposto da RI 1 contro il provvedimento del 12 marzo 2014
(cfr. doc. 2 in cui l’interessata aveva censurato il mancato rimborso del
conguaglio delle spese accessorie 2009/2010, l’entità del premio
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie computato nel calcolo della
prestazione assistenziale ordinaria, il mancato riconoscimento degli importi
pagati alla RC __________ assicurazione per il 2012 e il 2013, come pure il
mancato rimborso delle cure veterinarie prestate al suo gatto), riformando
quest’ultimo nel senso che alla medesima è stato riconosciuto l’importo di fr.
26.-- mensili sia per il mese di gennaio, che per il mese di febbraio 2014 in aggiunta alla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'871.--. Alla ricorrente è stato,
inoltre, accordato il rimborso di fr. 481.80 per il conguaglio 2009/2010.
L’amministrazione nella
decisione su reclamo ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
H.
Nel caso in esame, in base alla legge
applicabile l’USSI con decisione 12 marzo 2014 ha correttamente deciso di chiedere il conteggio per l’eventuale riconoscimento della fattura
del Dr. __________. Essa non è stata fornita.
A giusta ragione l’USSI ha rifiutato il
pagamento delle fatture RC del 4.2.2012 e 16.4.2013 in quanto vige la
sussidiarietà dell’assistenza sociale e nel periodo indicato l’assistita ha
potuto far fronte alle spese citate.
La reclamante contesta il mancato
riconoscimento del conguaglio 2009/2010 a torto. E’ vero che esso è relativo a
un periodo nel quale non era richiesta una prestazione di assistenza ma la
spesa era contestata e il suo effettivo importo è stato definito con sentenza
del TF del 6 giugno 2013; la reclamante non ha richiesto immediatamente il
pagamento della citata spesa, rinviandola solo al momento in cui ha
effettivamente provveduto al saldo: CHF 481.80 pagato il 14 novembre 2013 e
chiesto all’USSI il 14 novembre 2013.
Si può quindi ritenere che nel caso
specifico la copertura sia giustificata.
L’assistita contesta inoltre il fatto che
l’amministrazione ha rifiutato il pagamento delle fatture del veterinario
(relative al gatto __________). Su tale punto la decisione è pure corretta in
quanto le spese per animali domestici sono comprese nel forfait di mantenimento
ai sensi delle Direttive COSAS applicabili.
Per contro a torto l’USSI ha chiarito che
la prestazione di gennaio 2014 è stata ricalcolata correttamente con i
parametri 2014 per il premio di cassa malati in CHF 1'871.-- (anziché CHF
1'897.-- secondo i parametri 2013). La prestazione secondo i parametri corretti
deve quindi essere aumentata di CHF 26.--.
(…)” (Doc. A1).
1.3. Contro la decisione su
reclamo del 24 luglio 2014 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha chiesto il rimborso dei premi dell’assicurazione RC per gli anni 2012/2013
e delle spese veterinarie.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale la medesima ha addotto:
" (…)
L’USSI motiva il non riconoscimento delle
spese straordinarie per il fatto che a loro parere la ricorrente ha potuto
provvedere al pagamento non essendo necessario l’intervento dell’USSI.
La ricorrente contesta integralmente tale
conclusione, in quanto nel reclamo presentato il 10 aprile 2014, ella ha
evidenziato che per far capo alle spese impreviste, ha dovuto prelevare dal
conto corrente postale le somme, costringendo ad avere il conto perennemente in
saldo negativo e dovendo pagare gli interessi passivi. Quindi la conclusione
dell’USSI è infondata.
La ricorrente contesta pure la mancata
motivazione del non riconoscimento dell’assicurazione RC degli anni 2012 e 2013
quale prestazione speciale che questo Ufficio ha riconosciuto invece per l’anno
2014.
Infine per le spese veterinarie complessive
non prevedibili di CHF 834.75 ha aggravato ulteriormente la situazione
economica della ricorrente. Come spiegato nel reclamo del 10 aprile 2014, le
prestazioni ordinarie COSAS serve a coprire le spese correnti di cui si conosce
con esattezza o con grande margine di approssimazione le spese effettive da
sostenere.
Attualmente la ricorrente si trova con il
conto corrente postale in negativo da almeno 1 anno. Per pagare le spese
straordinarie di cui ella chiede il rimborso, ha dovuto privarsi o ridurre
drasticamente le spese per cui è destinata la prestazione ordinaria COSAS
(alimentazione, abbigliamento, calzature, telecomunicazioni, ecc.).
Oltre a queste estreme ristrettezze, le
bollette per il consumo dell’elettricità, telefono e altre piccole medie spese
non riconosciute dall’USSI son pagate con sovente ritardo con accollo di spese
di richiamo, minacce per le vie esecutive e spese d’incasso.
(…)” (Doc. I)
1.4. L’USSI, con risposta del 14
agosto 2014, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 25 agosto 2014 la
ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie e ha inviato
copiosa documentazione (cfr. doc. V; B1-18).
1.6. L’amministrazione si è
riconfermata nella decisione su reclamo impugnata e nella risposta di causa con
scritto del 9 settembre 2014 (cfr. doc. VII) che è stato immediatamente
trasmesso all’insorgente per conoscenza (cfr. doc. VIII).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono
peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art.
11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi
(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250
del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza
dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1°
gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al
rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di
mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene
nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per
il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di
mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento
corrisponde:
" A. Forfait
globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
977.--
100.--
1077.--
2 persone
1495.--
100.--
1595.--
3 persone
1818.--
100.--
1918.--
4 persone
2090.--
100.--
2190.--
5 persone
2364.--
100.--
2464.--
6 persone
2638.--
100.--
2738.--
7 persone
2912.--
100.--
3012.--
Per ogni
persona supplementare
+ 272.--
-
+272.--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di
due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati
da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di
età e per le successive:
l'importo di tale supplemento è di
210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali importi sono stati
mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011;
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013
del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).
2.5. L'art. 20 Las definisce,
invece, le prestazioni speciali:
" Le
prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad
esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese
straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare
fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai
limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni
ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono
o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse
sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in
particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di
pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie
nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18
marzo 1994. (cpv. 4)"
E’ utile rilevare che
l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere determinate
prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione, arretrati
di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie
LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15 febbraio 2013
(cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).
In proposito nel Messaggio
del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo
2013 (mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL
contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione
finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente
programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3.
è stato indicato:
" (…) si coglie occasione di introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20
Las, precisando che le prestazioni che concernono i depositi di garanzia
relativi alle pigioni, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di
premi per partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale
sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono accordate da parte dell’Ufficio
del sostegno sociale e inserimento a titolo di prestazioni speciali sotto la
forma di prestito che deve essere restituito.
Questa modifica legale non comporta cambiamenti né
di prassi né ha effetti sulla spesa.
Essa sancisce di fatto nella Legge sull’assistenza
sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio del sostegno
sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei principi di
legalità e parità di trattamento.
(…)”
Le prestazioni speciali si
distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non
considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito
rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e
per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le
prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito
disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250
dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in
RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.6. Nella presente evenienza
l’USSI con decisione su reclamo del 24 luglio 2014 ha riconosciuto a RI 1, al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. consid.1.1.),
il rimborso del conguaglio delle spese accessorie relative al suo contratto di
locazione (cfr. doc. 108) per gli anni 2009/2010 pari a fr. 481.80 (cfr. doc. A1),
fatto valere dalla medesima nel novembre 2013 (cfr. doc. 66; 67; 75, nonché con
reclamo del 12 marzo 2014 (cfr. doc. 2; consid. 1.2.).
Pertanto tale questione
non è oggetto della presente lite, benché la ricorrente nello scritto del 25
agosto 2014 al TCA (cfr. doc. V), contrariamente a quanto avvenuto nel ricorso
(cfr. doc. I; consid. 1.3.), abbia nuovamente menzionato il conguaglio
2009/2010.
2.7. Nella decisione del 12 marzo
2014 (cfr. consid. 1.1.) è stato precisato che in data 2 gennaio 2014 la
prestazione assistenziale ordinaria, calcolata in un primo tempo, il 23 ottobre
2013, per il 2014 sulla base dei parametri afferenti al premio della cassa
malati per il 2013, è stata nuovamente conteggiata con i parametri 2014 (cfr.
doc. 4).
Dal reclamo interposto
dall’insorgente contro la decisione del 12 marzo 2014, in proposito, si evince:
" (…)
La lettera del 3 gennaio 2014 informa che
il ricalcolo delle PA sono dovute al taglio dei sussidi della cassa malati
decisa dal Consiglio di Stato. Il referendum riuscito del partito socialista ha
annullato suddetta decisione e ci sarà la votazione quindi chiedo la rettifica
degli importi.
(…)” (cfr. doc. 2)
Con la decisione su
reclamo l’amministrazione ha, poi, stabilito che a torto la prestazione
assistenziale ordinaria era stata ricalcolata per il 2014 con i parametri 2014
per il premio della cassa malati e ha conseguentemente aumentato la prestazione
ordinaria di fr. 26.-- (cfr. doc. A1).
La ricorrente non ha
perciò più censurato, né nell’impugnativa né nello scritto del 25 agosto 2014,
l’entità del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
computato dall’USSI (cfr. doc. I; V).
Nemmeno l’importo del
premio della cassa malati è, pertanto, oggetto della presente vertenza.
Al riguardo è in ogni caso
utile rilevare che il 18 maggio 2014 il popolo ticinese ha respinto, in
votazione referendaria, la modifica del novembre 2013 (cfr. FU 96/2013 del 29
novembre 2013 pag. 9159 segg.) della Legge di applicazione della legge federale
sull’assicurazione malattie - LCAMal (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Votazione%20referendaria%20del%2018%20maggio%202014.pdf;
STCA 42.2014.5 del 18 settembre 2014 consid. 2.10.-2.12.).
Nel caso di specie,
quindi, a ragione l’USSI, con decisione su reclamo del 24 luglio 2014, da un
lato, ha stabilito che a torto il 2 gennaio 2014 il premio della cassa malati
afferente alla ricorrente era stato determinato facendo capo ai parametri per
il 2014 di cui al Decreto esecutivo provvisorio concernente le basi di calcolo
per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 del 26
novembre 2013. Dall’altro, ha rivisto il relativo conteggio e conseguentemente
l’entità della prestazione assistenziale ordinaria spettante all’insorgente per
Fatti
i mesi da gennaio 2014 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
2.8. La ricorrente, con la propria
impugnativa del 28 luglio 2014, ha invece contestato la mancata assunzione da
parte dell’USSI del premio dell’assicurazione RC per gli anni 2012 e 2013,
nonché delle spese di veterinario per le cure del proprio gatto (cfr. doc. I,
consid. 1.3.).
Per quanto attiene all’assicurazione
RC, va osservato che l’amministrazione ha rimborsato all’insorgente la fattura
dell’assicurazione RC di privati presso la __________ per il periodo aprile
2014 – marzo 2015 pari a fr. 109.04 (cfr. doc. 4), mentre ha negato il rimborso
del relativo premio per gli anni 2012/2013 (cfr. doc. 4; A1).
Relativamente alla fattura
del 4 febbraio 2012 scadente il 1° aprile 2014 concernente il premio
dell’assicurazione RC per il periodo aprile 2012 – marzo 2013 di fr. 109.40
(cfr. doc. 8) il cui rimborso è stato chiesto all’USSI il 7 marzo 2014 (cfr.
doc. 7), giova rilevare che la stessa è stata saldata dalla ricorrente nel
giugno 2012 (cfr. doc. 9).
2.9. Nell’ambito dell’assistenza
sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps
(cfr. consid. 2.3.).
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF
137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata
in RAMI 2005 pag. 30).
Con sentenza STF
8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non
esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare
l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come
pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata
poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la persona
bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto
disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando
non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata.
Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e
114-115.
2.10. Giova, inoltre, rilevare che
il principio della sussidiarietà (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; Direttive COSAS del
2005 aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4), secondo cui l’assistenza sociale
può essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei
terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi, non esclude
espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi,
oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la
donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme
da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO;
cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte,
nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un
caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni
erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che
occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali
prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di
sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che
l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a
disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza
sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Inoltre con
sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto
coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e provate
tramite finanziamenti da terzi.
Pertanto
l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un
Considerandi
richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da
terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli
stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale
scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far
fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono
coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;
42.2011.30
dell’11 luglio 2012).
2.11
Come esposto
sopra, la ricorrente ha pagato la fattura relativa al premio dell’assicurazione
RC 2012/2013 già nel giugno 2012.
La medesima
ha, dunque, potuto disporre del denaro necessario per far fronte al pagamento
integrale dell’importo di fr. 109.40.
In virtù del principio di
sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale, nonché della
giurisprudenza federale e cantonale, come pure delle direttive COSAS riportate
ai precedenti considerandi (cfr. consid. 2.9.; 2.10.), l’USSI a ragione ha
negato all’insorgente il rimborso del premio corrisposto alla Zurigo nel giugno
2012.
2.12
Per quanto concerne
l’assunzione delle spese relative alle cure veterinarie dal luglio 2012 al
novembre 2013 quantificate dalla ricorrente in fr. 834.75 (cfr. doc. I; 2;
14-26), va evidenziato che i costi generati da animali domestici sono compresi
nell’importo della soglia di intervento (cfr. Direttive COSAS dicembre 2010
p.to B 2.1.).
Pertanto a queste spese va
fatto fronte mediante l'ammontare appena citato (cfr. consid. 2.4.).
E’, altresì, utile sottolineare
che i redditi e le spese computabili sono elencati in modo esaustivo agli art.
22.
Las e 6, 8, 9 Laps.
Di conseguenza tali voci
devono essere conteggiate nel calcolo della prestazione assistenziale.
Non è possibile non
computarne alcune o conteggiarne altre non previste dalla Las e dalla Laps.
Per inciso va osservato
che, per quanto riguarda eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa
per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate, si deve
sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 39.2008.3 del
13.
novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid.
2.9
).
Visto che alle spese
connesse agli animali domestici va fatto fronte con l’importo relativo al
forfait di mantenimento, deve essere esclusa una loro assunzione mediante una
prestazione assistenziale speciale ai sensi dell’art. 20 Las.
Le prestazioni di cui
all’art. 20 Las sono, d’altronde, destinate a coprire bisogni legati alla
persona stessa del richiedente l’assistenza sociale come, ad esempio, l’assistenza
medica e dentistica (franchigie, partecipazione ai costi LAMal, spese
dentistiche), nonché la necessità di aumentare le possibilità di accesso al
mondo del lavoro (spese di formazione), rispettivamente di facilitarne l’entrata
(spese di collocamento diurno dei figli minorenni).
Di conseguenza rettamente
l’USSI ha negato il riconoscimento delle spese veterinarie.
Tale conclusione si
giustifica, inoltre, anche sulla base del principio di
sussidiarietà (cfr. consid. 2.9; 2.10.), ponendo
mente al fatto che già il 7 marzo 2014 risultava che la ricorrente avesse provveduto
al pagamento dell’importo di fr. 834.75 (cfr. doc. 14) fatto valere con il
reclamo e con il ricorso (cfr. doc. 2; I).
2.13
Per tutto quanto precede, la
decisione su reclamo del 24 luglio 2014 impugnata deve essere confermata.
Questa Corte, infine, evidenzia,
riguardo alle spese dentistiche relative alle cure a cui la ricorrente si è
sottoposta il 30 settembre 2013 - che non risultano in ogni caso essere oggetto
del ricorso del 28 luglio 2014 (cfr. doc. I, consid. 1.3.) -, che dalle carte
processuali si evince che il 7 marzo 2014 quest’ultima ha trasmesso all’USSI
una nota d’onorario di fr. 460.-- allestita dal Dr. __________, medico dentista
di __________, il 3 febbraio 2014 al fine della relativa assunzione da parte
dell’assistenza sociale (cfr. doc. 7; 12).
La nota d’onorario riporta
la precisazione che le prestazioni fatturate sono 2 anestesie, 1 seduta di
profilassi (igienista), 2 otturazioni in composito (cfr. doc. 12).
Con la decisione formale
del 12 marzo 2014 (cfr. doc. 4; consid. 1.2.) l’amministrazione, a tale
proposito, ha indicato:
" (…)
Per poter riconoscere la fattura del Dr. __________
necessitiamo del conteggio indicante il dettaglio della prestazione eseguita
secondo il tariffario __________. La invitiamo pertanto a rivolgersi al medico
dentista curante per redigere una nuova nota d’onorario.
(…)” (Doc. 4)
Il 27 marzo 2014
l’insorgente, tramite un messaggio di posta elettronica, ha poi nuovamente
inviato all’USSI la nota d’onorario del 3 febbraio 2014 in cui però, sul retro, il Dr. __________ ha apportato la seguente specificazione:
" Dettaglio
delle prestazioni:
9x 4111 31,5
2x 4065 22
2x 4580 11
2x 4581 9
1x 4543 52 (dente 26)
1x 4535 22 (dente 17)” (Doc. B15)
__________ dell’USSI, con
messaggio di posta elettronica del 31 marzo 2014, ha ringraziato la ricorrente della documentazione trasmessa, indicandole che avrebbe girato la
sua comunicazione alla collega __________ (cfr. doc. B15).
Nel messaggio del 31 marzo
2014.
l’amministrazione non ha, però, formulato alcuna obiezione in merito alla
conformità della nota d’onorario alle esigenze da loro richieste.
Nella decisione su reclamo
del 24 luglio 2014 non è stato indicato alcunché circa l’assunzione o meno
delle spese dentistiche. L’USSI si è limitato a riportare che:
" (…)
Nel caso in esame, in base alla legge
applicabile l’USSI con decisione 12 marzo 2014 ha correttamente deciso di chiedere il conteggio per l’eventuale riconoscimento della fattura
del Dr. __________. Essa non è stata fornita.
(…)” (Doc. A1)
Da quanto esposto non
risulta che alla ricorrente sia stato indicato debitamente che la nota d’onorario
del Dr. __________ con il dettaglio delle prestazioni da lei trasmessa il 27
marzo 2014 non adempie i requisiti posti dall’amministrazione per valutare una
richiesta di assunzione di spese dentistiche.
Al contrario dal messaggio
di posta elettronica del 31 marzo 2014 sembra piuttosto emergere che la nota
d’onorario allegata dall’insorgente sia conforme ai criteri imposti
dall’amministrazione, visto che nulla è stato precisato in senso contrario.
In simili condizioni, si
giustifica nel caso di specie di trasmettere gli atti all’USSI perché assegni
alla ricorrente un termine per produrre un nuovo conteggio specifico delle
prestazioni eseguite dal Dr. __________ il 30 settembre 2013, spiegando
concretamente come lo stesso debba essere allestito.
In seguito
l’amministrazione emetterà una decisione in merito all’assunzione o meno delle
spese dentistiche in questione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti sono trasmessi
all’USSI perché, per quanto attiene alla richiesta di assunzione delle spese
dentistiche relative alle cure del 30 settembre 2013, proceda come indicato al
consid. 2.13.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti