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Decisione

42.2014.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 novembre 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di trasloco, la spesa per l’acquisto di mobilio e per l’assicurazione

RC ed economia domestica.

Dall’altro, che per poter

beneficiare dell’assunzione dei costi relativi al deposito di garanzia per

l’appartamento, al trasloco e alla spesa per l’acquisto di mobilio è, però,

indispensabile che tali spese vengano previamente approvate dall’USSI che deve

essere informato anticipatamente del trasferimento in un nuovo appartamento.

La condizione del rilascio

di un’autorizzazione preliminare da parte dell’amministrazione imposta a coloro

che desiderano richiedere delle prestazioni assistenziali speciali afferenti

all’alloggio consente all’USSI di avere un controllo preventivo dei costi e di

così, conseguentemente, limitare tali spese. Un ulteriore vantaggio,

fondamentale per i richiedenti e a loro vantaggio, risulta essere quello di

evitare che questi ultimi- i quali si trovano già in una difficile situazione

finanziaria - si indebitino, ossia spendano, ad esempio per il trasloco e per

l’acquisto di mobilio, degli importi troppo elevati che non potranno essere in

ogni caso assunti totalmente dall’USSI.

2.7. In concreto la ricorrente, al

beneficio di una curatela (cfr. doc. C; E), il 4 febbraio 2014 ha concluso un nuovo contratto di locazione con effetto dal 1° aprile 2014 relativo a un

appartamento di due locali a __________, la cui pigione ammonta a fr. 835.--

mensili, oltre a spese accessorie di fr. 110.-- al mese, per complessivi fr.

945.-- al mese (cfr. doc. 11).

Il contratto di locazione

è stato sottoscritto, oltre che dalla locatrice e dall’insorgente quale conduttrice,

anche dalla curatrice, avv. __________ (cfr. doc. 11).

Il trasloco è avvenuto il

1° aprile 2014, come risulta dalla fattura del 9 aprile 2014 della __________

(cfr. doc. 49).

L’acquisto di mobilio ha

avuto luogo presso __________ il 28 marzo e il 5 aprile 2014, presso __________

il 1° aprile 2014 (cfr. doc. 50-52).

E’, inoltre, utile

evidenziare che con decisione del 31 marzo 2014 l’Autorità regionale di

Protezione __________ ha revocato la curatela volontaria ai sensi dell’art. 394

vCC istituita a favore dell’insorgente nell’aprile 20016 e ha istituito una

curatela di rappresentanza con amministrazione di beni in applicazione

dell’art. 394 in relazione con l’art. 395 CC. L’avv. __________ è stata

confermata alla funzione di curatrice (cfr. doc. A).

In simili condizioni,

considerato che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2014, valide dal 1° gennaio 2014 - le quali prevedono che

l’USSI venga previamente informato del trasferimento in un nuovo appartamento,

rispettivamente che le spese concernenti il trasloco e l’acquisto di mobilio,

per poter essere prese a carico dall’amministrazione, debbano essere

Considerandi

preliminarmente autorizzate dall’USSI -, sono state pubblicate nel Bollettino

ufficiale il 31 gennaio 2014 (cfr. consid. 2.6.), questa Corte ritiene che la

parte ricorrente, tra il 4 febbraio 2014 - data della firma del nuovo contratto

di locazione (cfr. doc. 11) - e il 1° aprile 2014 quando ha traslocato nel

nuovo appartamento, disponesse di sufficiente tempo per informare

l’amministrazione del cambiamento di alloggio e soprattutto per sottoporle dei

preventivi di spesa per quanto attiene al trasloco e all’acquisto di mobili.

RI 1 non ha però

interposto alcuna domanda di autorizzazione preliminare in relazione a tali

costi. Tramite la propria curatrice la medesima ha richiesto il rimborso delle

spese soltanto con scritto del 17 aprile 2014 (cfr. doc. 23).

Il TCA non ignora che

l’insorgente ha traslocato, in quanto ha ricevuto nel mese di maggio 2013 la

disdetta del precedente contratto di locazione da parte dei proprietari dello

stabile con effetto dal 30 giugno 2013 (cfr. doc. C), poi prorogato fino al 31

marzo 2014 mediante un accordo raggiunto con la controparte a seguito della

contestazione della disdetta (cfr. doc. I pag. 3).

Decisivo, nel caso

concreto, per l’applicazione delle Direttive valide dal 1° gennaio 2014 è, tuttavia,

il fatto che la ricorrente abbia sottoscritto il nuovo contratto di locazione

in un periodo successivo alla pubblicazione al 31 gennaio 2014 delle Direttive,

ovvero il 4 febbraio 2014 con inizio dal 1° aprile 2014, data in cui è

effettivamente avvenuto il trasloco (cfr. doc. 11; 49).

La disdetta del precedente

contratto di locazione notificatale nel 2013 non è, per contro, determinante.

La circostanza, invocata

nel ricorso (cfr. doc. I pag. 4), secondo cui l’USSI, nel calcolo della

prestazione assistenziale ordinaria, ha comunque tenuto conto, anche senza

autorizzazione preventiva, dell’importo relativo al nuovo canone di locazione

mensile dell’appartamento di __________ di complessivi fr. 945.-- mensili, pari

a fr. 11'340.-- annui (cfr. doc. 147-150; B) è irrilevante ai fini dell’esito

della presente vertenza.

Infatti il p.to 3.2 delle

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014

concerne esclusivamente le prestazioni speciali relative all’alloggio (cfr.

consid. 2.6.), ad esclusione delle prestazioni assistenziali ordinarie

mensili.

Alla luce di tutto quanto

esposto, non avendo la ricorrente inoltrato una richiesta volta

all’approvazione preliminare delle spese di trasloco e di acquisto di

mobilio effettuati alla fine di marzo e agli inizi di aprile 2014, debitamente motivata

e documentata, bensì unicamente una richiesta di rimborso, tramite la propria

curatrice, il 17 aprile 2014 (cfr. doc. 23), a ragione l’USSI ha negato

all’insorgente la presa a carico di tali costi di trasloco e di acquisto di

mobili.

Si ricorda, infine, che, per

costante giurisprudenza, coloro i quali affidano a terzi il compito di fare

valere i propri diritti devono sopportare le conseguenze delle azioni od

omissioni dei loro rappresentanti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010

consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001

KV Nr. 3; DTF 111 Ib 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF

con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio

2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

La decisione su reclamo

del 14 luglio 2014 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti