42.2014.11
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19 novembre 2014Italiano18 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2014.11
rs
Lugano
19 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 agosto 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 14 luglio 2014 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 14
luglio 2014 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha
confermato il precedente provvedimento del 18 aprile 2014 (cfr. doc. 22) con il
quale a RI 1, al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie a fare tempo
dal mese di maggio 2013, è stato negato il rimborso delle spese di trasloco e
di acquisto di mobilio da lei sostenute alla fine di marzo e agli inizi di
aprile 2014.
Al riguardo
l’amministrazione ha rilevato che le Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2014 prevedono che sia i costi di trasloco che
quelli relativi all’acquisto di mobilio possono essere presi a carico da parte
dell’USSI soltanto in caso di preventiva domanda, motivata e documentata.
L’amministrazione ha
precisato che tali spese, in concreto, non sono state riconosciute, in assenza
di una preventiva approvazione, non avendo l’interessata avvisato
anticipatamente l’USSI in merito alle stesse (cfr. doc. 1=I).
1.2. Contro la decisione su
reclamo RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, sua curatrice, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di far obbligo all’USSI di
versarle la somma di complessivi fr. 2'494.90, oltre interessi al 5% dal 1°
giugno 2014.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto:
" (…)
4.
4.1
RI 1 chiede la rifusione di CHF 1'000.--
relativi ai costi di trasloco e di CHF 1'494.90 relativi all’acquisto del nuovo
mobilio da lei anticipati a seguito del cambiamento del luogo di alloggio
impostole per la disdetta del precedente contratto di locazione notificatale
nel 2013.
Nell’anno 2013 le direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 emanate dal Consiglio di
Stato (RD 6.4.11.1.3), menzionate nella decisione impugnata e sulla base della
quale la rifusione delle spese è stata rifiutata, non erano ancora state
adottate e non sono quindi applicabili alla presente vertenza.
4.2
A mente della ricorrente le stesse
direttive non si applicano alla presente vicenda in quanto il trasferimento in
altro appartamento non è una decisione presa da RI 1, ma è una situazione di
fatto che è stata imposta alla ricorrente sia da un lato a seguito della
disdetta del contratto di locazione sia dall’altro a seguito dell’accordo
raggiunto tra le parti in sede di conciliazione.
RI 1 avrebbe in ogni caso dovuto procedere
allo sgombero dell’appartamento e quindi sostenere i costi di trasloco,
indipendentemente dalla concessione o meno di un’autorizzazione preventiva.
4.3
Si rileva ad ogni buon conto che l’USSI
anche senza autorizzazione preventiva come disposto dalle contestate direttive
ha comunque erogato a RI 1 l’importo relativo al nuovo canone di locazione
mensile dell’appartamento.
A fronte di quanto precede si giustifica
riconoscere a RI 1 la rifusione di CHF 1'000.-- quali costi di trasloco e CHF
1'494.90 quali costi per l’acquisto del nuovo mobilio, per complessivi CHF
2'494.90. I giustificativi di tali spese sono in possesso dell’USSI.
(…)” (Doc. I)
1.3. L’USSI, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 4 settembre 2014 l’avv. RA
1, per conto della ricorrente, ha comunicato di non avere eventuali altri mezzi
di prova da notificare e ha chiesto l’emanazione della sentenza (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato trasmesso
per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha rifiutato di rimborsare
le spese di trasloco e quelle per l’acquisto di mobilio assunte da RI 1 nel
mese di aprile 2014.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono
peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione
delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e,
in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel
bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art.
11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art.
12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo
principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la
Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio
n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione
si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo
di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di
Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002,
pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
L'art. 20 Las definisce,
invece, le prestazioni speciali:
" Le
prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad
esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie,
partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o
handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che
favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare
fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai
limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni
ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono
o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse
sono destinate. (cpv. 3)."
Le prestazioni speciali si
distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non
considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito
rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e
per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le
prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito
disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250
dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in
RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.5. Nella presente evenienza
l’USSI, con decisione formale del 18 aprile 2014, confermata dalla decisione su
reclamo del 14 luglio 2014, ha negato a RI 1 l’assunzione dei costi relativi
alle spese di trasloco e all’acquisto di mobilio da lei sostenute alla fine di
marzo e agli inizi di aprile 2014.
Al riguardo
l’amministrazione ha osservato che le Direttive concernenti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2014 prevedono che sia i costi di trasloco che
quelli relativi all’acquisto di mobilio possono essere presi a carico da parte
dell’USSI soltanto in caso di preventiva domanda, motivata e documentata.
L’amministrazione ha
precisato che tali spese, in concreto, non sono state riconosciute, in assenza
di una preventiva approvazione, non avendo l’interessata avvisato
anticipatamente l’USSI in merito alle stesse (cfr. (cfr. doc. 22; 1=I; consid.
1.1.).
La ricorrente ha
contestato il modo di procedere dall’USSI, postulando la rifusione di CHF
1'000.-- relativi ai costi di trasloco e di CHF 1'494.90 relativi all’acquisto
del nuovo mobilio da lei anticipati a seguito del cambiamento del luogo di
alloggio, peraltro impostole a seguito della disdetta del precedente contratto
di locazione notificatale nel 2013.
L’insorgente ha addotto
che nel 2013 le Direttive per il 2014 su cui si è fondata l’amministrazione per
negarle l’assunzione dei costi di trasloco e di acquisto di mobilio non erano ancora
state adottate.
La medesima ritiene,
pertanto, che tali Direttive non si applichino alla presente vertenza. Ciò
anche perché il trasferimento in un altro appartamento non è una sua decisione,
ma è una situazione di fatto che le è stata imposta sia, da un lato, a seguito
della disdetta del contratto di locazione sia, dall’altro, a seguito
dell’accordo raggiunto tra le parti in sede di conciliazione.
In effetti la ricorrente
sostiene che avrebbe comunque dovuto procedere allo sgombero dell’appartamento
e quindi sostenere i costi di trasloco, indipendentemente dalla concessione o
meno di un’autorizzazione preventiva (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
2.6. Questa Corte, chiamata ora a
pronunciarsi in merito alla vertenza, rileva innanzitutto che, come esposto
sopra, l’art. 20 Las contempla la possibilità di beneficiare di prestazioni
assistenziali speciali.
Tale disposto legale al
cpv. 1 prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non è, tuttavia,
esaustivo.
In effetti la lista di
prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che
la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
Pertanto l’assunzione dei
costi di trasloco e per l’acquisto di mobili, benché non sia indicata
espressamente all’art. 20 Las, può essere considerata quale prestazione
speciale e può essere erogata ai beneficiari di prestazioni assistenziali
ordinarie o a coloro il cui reddito disponibile supera di poco la soglia
d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las; consid. 2.4.).
In proposito le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014, pubblicate
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU) del 31 gennaio 2014 N. 6 pag. 69 e in
vigore dal 1° gennaio 2014, enunciano che:
" (…)
3.2 Prestazioni speciali relative all’alloggio
In generale
Il trasferimento in un nuovo appartamento genera dei costi
supplementari, legati ad esempio al trasloco e al deposito di garanzia. Per
questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un nuovo appartamento
deve previamente informare l’USSI, precisando i motivi del cambiamento, la
pigione prevista nel nuovo appartamento, l’importo previsto quale deposito di
garanzia e almeno due preventivi relativi al costo del trasloco. Per questi
costi, così come per i costi relativi all’acquisto di mobilio, la presa a
carico da parte dell’USSI è possibile solo se preventivamente richiesti, motivati
e documentati all’USSI e se è tale spesa è determinata da
– una comprovata necessità, segnatamente per la nascita di un
figlio, l’inizio di un’attività lavorativa o formazione alfine di ridurre costi
di trasferta e di doppia economia domestica oppure;6/2014 Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi 31 gennaio 72
– una riduzione dei costi della pigione rispetto al precedente
appartamento oppure;
– altri motivi comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo
se non sono possibili soluzioni alternative.
Le prestazioni per l’alloggio sono inoltre riconosciute entro i
seguenti limiti temporali e di spesa:
a. Deposito di garanzia per appartamento
La spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni e
se previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo
importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare (art. 20 cpv 4 Las). Il
costo del deposito di garanzia è riconosciuto con i seguenti importi massimi:
– per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo
di CHF 3’300.–;
– per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di
CHF 3’750.–;
– per unità di riferimento di tre o più persone, fino ad un
massimo di CHF 4’500.–;
b. Trasloco
La spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni e se
previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali, presentando
almeno due preventivi).
Il costo del trasloco è riconosciuto con i seguenti importi
massimi:
– per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo
di CHF 1’000;
– per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di
CHF 1’500.–;
– per ogni persona supplementare, CHF 300.– fino ad un massimo di
CHF 3’000.–;
c. Mobilio
La spesa per l’acquisto di mobilio è riconosciuta ogni 5 anni e se
previamente autorizzata dall’USSI (presentando almeno due preventivi).
Il costo del mobilio è riconosciuto con i seguenti importi
massimi:
– per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo
di CHF 1’000.–, suppellettili comprese;
– per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di
CHF 1’500.–, suppellettili comprese;
– per ogni persona supplementare, CHF 300.– fino ad un massimo di
CHF 3’000.–.
d. Assicurazione responsabilità civile ed economia domestica
La spesa per l’assicurazione RC ed economia domestica è
riconosciuta una volta l’anno, presentando la fattura, secondo i seguenti
importi massimi:
– per unità di riferimento quale persona sola, CHF 250.–;
– per unità di riferimento di due o più persone, CHF 400.–.”
Dalle Direttive appena
menzionate, valide dal 1° gennaio 2014, si evince, da un lato, che l’assistenza
sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali speciali delle
spese riguardanti l’alloggio, e meglio il deposito di garanzia per l’appartamento,
Fatti
i costi di trasloco, la spesa per l’acquisto di mobilio e per l’assicurazione
RC ed economia domestica.
Dall’altro, che per poter
beneficiare dell’assunzione dei costi relativi al deposito di garanzia per
l’appartamento, al trasloco e alla spesa per l’acquisto di mobilio è, però,
indispensabile che tali spese vengano previamente approvate dall’USSI che deve
essere informato anticipatamente del trasferimento in un nuovo appartamento.
La condizione del rilascio
di un’autorizzazione preliminare da parte dell’amministrazione imposta a coloro
che desiderano richiedere delle prestazioni assistenziali speciali afferenti
all’alloggio consente all’USSI di avere un controllo preventivo dei costi e di
così, conseguentemente, limitare tali spese. Un ulteriore vantaggio,
fondamentale per i richiedenti e a loro vantaggio, risulta essere quello di
evitare che questi ultimi- i quali si trovano già in una difficile situazione
finanziaria - si indebitino, ossia spendano, ad esempio per il trasloco e per
l’acquisto di mobilio, degli importi troppo elevati che non potranno essere in
ogni caso assunti totalmente dall’USSI.
2.7. In concreto la ricorrente, al
beneficio di una curatela (cfr. doc. C; E), il 4 febbraio 2014 ha concluso un nuovo contratto di locazione con effetto dal 1° aprile 2014 relativo a un
appartamento di due locali a __________, la cui pigione ammonta a fr. 835.--
mensili, oltre a spese accessorie di fr. 110.-- al mese, per complessivi fr.
945.-- al mese (cfr. doc. 11).
Il contratto di locazione
è stato sottoscritto, oltre che dalla locatrice e dall’insorgente quale conduttrice,
anche dalla curatrice, avv. __________ (cfr. doc. 11).
Il trasloco è avvenuto il
1° aprile 2014, come risulta dalla fattura del 9 aprile 2014 della __________
(cfr. doc. 49).
L’acquisto di mobilio ha
avuto luogo presso __________ il 28 marzo e il 5 aprile 2014, presso __________
il 1° aprile 2014 (cfr. doc. 50-52).
E’, inoltre, utile
evidenziare che con decisione del 31 marzo 2014 l’Autorità regionale di
Protezione __________ ha revocato la curatela volontaria ai sensi dell’art. 394
vCC istituita a favore dell’insorgente nell’aprile 20016 e ha istituito una
curatela di rappresentanza con amministrazione di beni in applicazione
dell’art. 394 in relazione con l’art. 395 CC. L’avv. __________ è stata
confermata alla funzione di curatrice (cfr. doc. A).
In simili condizioni,
considerato che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2014, valide dal 1° gennaio 2014 - le quali prevedono che
l’USSI venga previamente informato del trasferimento in un nuovo appartamento,
rispettivamente che le spese concernenti il trasloco e l’acquisto di mobilio,
per poter essere prese a carico dall’amministrazione, debbano essere
Considerandi
preliminarmente autorizzate dall’USSI -, sono state pubblicate nel Bollettino
ufficiale il 31 gennaio 2014 (cfr. consid. 2.6.), questa Corte ritiene che la
parte ricorrente, tra il 4 febbraio 2014 - data della firma del nuovo contratto
di locazione (cfr. doc. 11) - e il 1° aprile 2014 quando ha traslocato nel
nuovo appartamento, disponesse di sufficiente tempo per informare
l’amministrazione del cambiamento di alloggio e soprattutto per sottoporle dei
preventivi di spesa per quanto attiene al trasloco e all’acquisto di mobili.
RI 1 non ha però
interposto alcuna domanda di autorizzazione preliminare in relazione a tali
costi. Tramite la propria curatrice la medesima ha richiesto il rimborso delle
spese soltanto con scritto del 17 aprile 2014 (cfr. doc. 23).
Il TCA non ignora che
l’insorgente ha traslocato, in quanto ha ricevuto nel mese di maggio 2013 la
disdetta del precedente contratto di locazione da parte dei proprietari dello
stabile con effetto dal 30 giugno 2013 (cfr. doc. C), poi prorogato fino al 31
marzo 2014 mediante un accordo raggiunto con la controparte a seguito della
contestazione della disdetta (cfr. doc. I pag. 3).
Decisivo, nel caso
concreto, per l’applicazione delle Direttive valide dal 1° gennaio 2014 è, tuttavia,
il fatto che la ricorrente abbia sottoscritto il nuovo contratto di locazione
in un periodo successivo alla pubblicazione al 31 gennaio 2014 delle Direttive,
ovvero il 4 febbraio 2014 con inizio dal 1° aprile 2014, data in cui è
effettivamente avvenuto il trasloco (cfr. doc. 11; 49).
La disdetta del precedente
contratto di locazione notificatale nel 2013 non è, per contro, determinante.
La circostanza, invocata
nel ricorso (cfr. doc. I pag. 4), secondo cui l’USSI, nel calcolo della
prestazione assistenziale ordinaria, ha comunque tenuto conto, anche senza
autorizzazione preventiva, dell’importo relativo al nuovo canone di locazione
mensile dell’appartamento di __________ di complessivi fr. 945.-- mensili, pari
a fr. 11'340.-- annui (cfr. doc. 147-150; B) è irrilevante ai fini dell’esito
della presente vertenza.
Infatti il p.to 3.2 delle
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014
concerne esclusivamente le prestazioni speciali relative all’alloggio (cfr.
consid. 2.6.), ad esclusione delle prestazioni assistenziali ordinarie
mensili.
Alla luce di tutto quanto
esposto, non avendo la ricorrente inoltrato una richiesta volta
all’approvazione preliminare delle spese di trasloco e di acquisto di
mobilio effettuati alla fine di marzo e agli inizi di aprile 2014, debitamente motivata
e documentata, bensì unicamente una richiesta di rimborso, tramite la propria
curatrice, il 17 aprile 2014 (cfr. doc. 23), a ragione l’USSI ha negato
all’insorgente la presa a carico di tali costi di trasloco e di acquisto di
mobili.
Si ricorda, infine, che, per
costante giurisprudenza, coloro i quali affidano a terzi il compito di fare
valere i propri diritti devono sopportare le conseguenze delle azioni od
omissioni dei loro rappresentanti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010
consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001
KV Nr. 3; DTF 111 Ib 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF
con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio
2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
La decisione su reclamo
del 14 luglio 2014 impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti