42.2014.12
Rettam.USSI ridotto prest.AS di fr.250/mese x 3 mesi.Rifiuto di partecipare a un'attiv.di pubblica util.Soluz.non cambia considerando non assegnata mis.ben determ.C.que violato art.9a Reg.Las(consegu.
6 novembre 2014Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2014.12
dc/gm
Lugano
6 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 luglio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 3 luglio 2014 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento delle
prestazioni sociali
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
23 luglio 2014, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato la precedente decisione del 26 giugno 2014 (cfr. doc.36)
con la quale ha applicato a RI 1 una riduzione delle prestazioni assistenziali
di. Fr. 250 al mese per tre mesi (luglio- settembre 2014).
L’amministrazione
ha motivato la sanzione con il fatto che il richiedente si è rifiutato di
partecipare ad un’attività di pubblica utilità presso __________ a __________
(cfr. doc.A2).
1.2. Il 31 luglio 2014 l’interessato
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula l'annullamento delle
sanzioni in quanto “sono prive di riscontri oggettivi“ (cfr. doc. I).
Egli ha prodotto uno
scritto del 30 luglio 2014 nel quale sottolinea innanzitutto di avere già
indicato in data 28 maggio 2013 di essere impossibilitato a svolgere attività
di utilità pubblica (AUP) presso __________ , per motivi di salute, e presso __________,
per motivi religiosi. L’interessato ha inoltre rilevato che , contrariamente a
quanto figura nella lettera del responsabile dell’USSI del 28 maggio 2013 (cfr.
doc C2 “ …le sottoporrà nei prossimi giorni” ), non ha ricevuto nessuna
proposta fino al 6 marzo 2014, quando gli è stato inviato un nuovo contratto di
inserimento senza però la relativa scheda personale.
Egli
ha precisato che l’USSI non ha onorato il precedente contratto di inserimento e
che, quando il 12 maggio 2014 ha ricevuto una lettera da __________, ha
prontamente risposto telefonicamente che non poteva prendere nessun impegno in
quanto non aveva ancora ricevuto nessuna decisione dell’USSI riguardo alle sue
prestazioni ordinarie . Egli ha ribadito le ragioni per cui è impossibilitato a
partecipare ad attività di carattere religioso (cfr. doc. I bis).
1.3. Nella sua risposta del 4
settembre 2014 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" (…)
Il ricorrente chiarisce che era “impossibilitato a partecipare ad
attività di carattere religioso e simili associazioni di carità sancite dai
loro stessi statuti, incluse attività di lavoro fisico pesante”. Per tale
motivo, in pratica, non ha dato seguito all’invito di partecipare alla
presentazione di una misura di inserimento professionale presso __________
prima ancora e senza neppure sapere di cosa si trattasse e se avesse
minimamente a che fare con la religione. Ritenuto il chiaro obbligo di
collaborazione dell’assistito tale comportamento non può essere condiviso e
risulta ingiustificato. (…)” (doc. III)
Il 19 settembre 2014 l’USSI
ha indicato che:
" Facciamo
riferimento alla nostra risposta del 4 settembre 2014 e vi precisiamo che
quanto indicato al punto 1. deve essere modificato: il signor RI 1 è al
beneficio di nostre prestazioni dall’ottobre 2004 senza interruzioni.” (doc. V)
1.4. Il 10 ottobre 2014 il TCA ha
chiesto all'USSI di precisare come è stata fissata la sanzione di fr. 250.-- mensili
(cfr. doc. VII).
Il Capo ufficio __________
ha così risposto il 10 ottobre 2014, allegando pure una direttiva dell'USSI
(cfr. doc. VII/1):
" (…)
Il calcolo dell'importo (max) di CHF 250 è composto da:
- CHF 100
di supplemento di integrazione, il cui versamento si giustifica;
- 15% di
CHF 977, che corrisponde al massimo detraibile dal massimo della prestazione
erogata per il sostentamento;
- la
direttiva interna allegata illustra le varie fattispecie e i rispettivi
applicati." (doc. VII)
Lo stesso giorno il Capo
ufficio ha trasmesso una direttiva dell'USSI che disciplina in particolare le
sanzioni in inserimento sociale (cfr. doc. VIII/1).
2.1. Il Capitolo II a della Las è
dedicato all'inserimento sociale e professionale e regola il contratto d'inserimento
(art. 31a - 31g), l'incentivo all'assunzione presso enti e associazioni che
svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lavoro (art. 31h Las) e
l'assunzione presso le aziende di beneficiari di prestazioni assistenziali il
cui collocamento è problematico (art. 31i Las).
Il contratto di
inserimento è regolato all'art. 31a Las:
" 1Beneficiari
di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e
professionale decise dallo Stato.
2Se è fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla
concessione della prestazione assistenziale, è sottoscritto con i beneficiari
un contratto di inserimento che contiene:
a) gli elementi
utili per descrivere la situazione familiare sociale, professionale,
finanziaria, sanitaria e abitativa degli interessati;
b) la definizione del progetto di inserimento;
c) le
facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto;
d) lo
scadenzario delle modalità e delle attività per la realizzazione del progetto.
3Trascorsi tre mesi dalla concessione delle prestazioni
assistenziali l’unità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, se sono
date le condizioni, può esigere che venga sottoscritto il contratto di
inserimento. In caso di rifiuto fa stato l’art. 31 d cpv. 5."
L'oggetto del contratto è
così definito all'art. 31b Las:
" Il
progetto di inserimento, definito con i beneficiari, può concretarsi nei
seguenti modi:
a) attività
d’utilità pubblica in un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro;
b) attività o
stages d’inserimento professionale definiti tramite accordi con aziende e
associazioni professionali;
c) periodi
formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento d’una qualifica
professionale;
d) azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità
lavorativa;
e) azioni
destinate a favorire il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale.
La collaborazione è così
regolata all'art. 31c Las:
" 1Il
contratto di inserimento sociale professionale è sottoscritto con l’unità
amministrativa designata.
2Per l’esecuzione del contratto essa si avvale della
collaborazione dei servizi pubblici e privati interessati."
L'art. 31d Las precisa le
condizioni che il beneficiario deve rispettare:
" 1Unitamente
alla domanda di prestazioni assistenziali l’interessato sottoscrive un impegno
a partecipare alle attività di inserimento definite con lui conformemente a
quanto previsto agli articoli 31a e 31b.
2La prestazione assistenziale iniziale è attribuita per
la durata di tre mesi. La durata è prolungata da tre mesi fino ad un anno in
funzione del contratto d’inserimento definito dall’art. 31a.
3Se il programma d’inserimento si estende per un
periodo più lungo di un anno, la prestazione assistenziale può essere rinnovata
per una durata corrispondente.
4Se il contratto non è rispettato, le parti, di comune
accordo, possono procedere alla sua revisione.
5Se l’inosservanza è imputabile al beneficiario,
l’ammontare della prestazione può essere ridotto o il versamento sospeso, nei
limiti dell’art. 23. 47
6La prestazione può essere ristabilita con la
conclusione di un nuovo contratto."
L'art. 31e Las stabilisce
che "determinati contributi e rimunerazioni derivati da attività
professionali o stages formativi, iniziati con il versamento della prestazione assistenziale,
possono essere esclusi completamente o in parte dal calcolo della prestazione,
secondo modalità definite per regolamento", mentre, secondo l'art. 31f Las "l’azione del beneficiario per il pagamento delle prestazioni si prescrive dopo due anni
dalla data di sottoscrizione del contratto".
Infine, l'art. 31g Las
prescrive che:
" 1Allo
scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale, lo Stato organizza e
promuove programmi di occupazione e di formazione, stages e altre azioni.
2Esso può chiedere la collaborazione degli enti
pubblici, in particolare dei Comuni, e di organizzazioni private. Ne assicura
il coordinamento."
Fatti
I dettagli relativi ai
contratti di inserimento figurano nel Regolamento sull'assistenza sociale del
18 febbraio 2013.
Secondo l'art. 2 Reg.Las
l'USSI è competente per sottoscrivere il contratto d'inserimento professionale
o sociale (lett. b) e per emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di
soppressione delle prestazioni assistenziali (lett. e).
L'art. 2b Reg.Las precisa
che "nell’ambito dei progetti d’inserimento professionale (art. 31b Las)
definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione pratica alla Sezione del lavoro,
la consulenza e il controllo degli assistiti sono assicurati dagli Uffici
regionali di collocamento (in seguito: URC)" (cpv. 1) e che "le
prestazioni d’inserimento professionale adeguate al singolo caso sono
determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all’USSI" (cpv. 2).
L'art. 2c Reg.Las
sottolinea che "l’USSI può avvalersi di altri servizi dello Stato,
segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e
dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed
organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la
ricerca, in particolare, di posti di lavoro (cpv. 1) e che "l’USSI si
avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per
l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento professionale"
(cpv. 2).
Le condizioni per
partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e sociale sono così
determinate all'art. 8 Reg.Las:
" 1L’USSI
valuta se l’assistito adempie le condizioni per sottoscrivere un contratto di
inserimento professionale o sociale.
2In questa valutazione l’USSI tiene conto dell’età
dell’assistito, della sua formazione lavorativa, ed esamina se non vi siano dei
problemi di salute, o una situazione famigliare o personale, che compromettano
in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa.
3Qualora dai dati medici presenti nell’incarto di un
assistito con certificato medico di incapacità lavorativa non fosse possibile
determinare se le condizioni necessarie per la sottoscrizione di un contratto
di inserimento fossero adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di
fiducia."
L'art. 8a Reg.Las precisa
che "durante il periodo di partecipazione ad una prestazione di
inserimento professionale o sociale, l’USSI concede al beneficiario un importo
forfetario a titolo di incentivo e la copertura dei costi di trasferta e di
doppia economia domestica" (cpv. 1).
Inoltre, l’USSI emana una
decisione, contro la quale sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33
Laps (cpv. 2).
L'art. 8b
Reg.Las concerne l'obbligo di informazione e accesso ai dati e prevede che:
" 1L’assistito
deve fornire gratuitamente all’istanza competente, o ai servizi da essa
delegati, tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle prestazioni
d’inserimento professionale.
2L’interessato è in particolare tenuto ad autorizzare
tutte le persone e i servizi, segnatamente i datori di lavoro, i medici, le
assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso agli organi
competenti tutte le informazioni necessarie all’adempimento del compito legale
a loro affidato.
3L’autorità competente ed i servizi da essa delegati
sono autorizzati a trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni
necessarie, compresa la copia degli atti pertinenti, alla realizzazione della
misura d’inserimento ed alla gestione del caso."
Quali prestazioni di inserimento
professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi in considerazione i
provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per
insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica professionale e i
provvedimenti speciali secondo tale legislazione (art. 8c Reg.Las).
Secondo l'art. 8d Reg.Las
l’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento professionale
fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso un URC, è
idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo, segnatamente
partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende tutto quanto
si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la disoccupazione.
L'art. 8e Reg.Las precisa
che il progetto di inserimento professionale di un assistito si interrompe
segnatamente quando:
a) c’è una violazione
grave del contratto d’inserimento;
b)
l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;
c)
se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure
intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;
d)
non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni
assistenziali.
L'art. 8f stabilisce che "fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate
sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las" (cpv. 1) e che "i
progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il ricupero
di una capacità lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia
sociale, possono svolgersi all’interno di pubbliche amministrazioni, di enti
senza scopo di lucro o di società anonime di diritto privato i cui azionisti
sono a maggioranza enti di diritto pubblico (cpv. 2).
2.2. L'art. 9a cpv. 1 Reg.Las
stabilisce se il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le
prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le
condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto
(lett. f) e se il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura
d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne
ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo (lett. g).
In caso di riduzione,
sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità
competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una
decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici (cpv. 2).
La decisione di riduzione
stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una
rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la
possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali
per una riduzione siano ancora date (cpv. 3).
Contro la decisione sono
dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non
hanno effetto sospensivo (cpv. 4).
A proposito dei limiti
della riduzione l'art. 23 Las prevede che:
" 1Le prestazioni
assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche
se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
2L’importo delle prestazioni
ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però
essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
Le direttive COSAS del
2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 (“Riduzione della
prestazione quale sanzione”) stabiliscono che:
" Il mancato
rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali
possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.
Una riduzione delle prestazioni deve essere
fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di
proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e
motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve
avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.
In caso di riduzione delle prestazioni
sociali, è necessario verificare se
- la
persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo
comportamento;
- la
riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe;
- la
persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di
rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in
prospettiva.
La riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere
chiaramente distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale
nell’ambito dell’obbligo al rimborso (E.3).
Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo
al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto
il minimo vitale assoluto (schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso
sarà sospeso fino alla fine della sanzione.
- Entità della riduzione
A titolo di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere
ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto
del principio della proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere
incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento
minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una
riduzione, va tenuto conto in modo adeguato anche della situazione delle altre
persone che fanno parte dell’unità di assistenza.
Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo vitale
assoluto e non sono quindi lecite (A.6.3).
Al più tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni
materiali per una riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una
nuova decisione la misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.
Il principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata
secondo i casi, sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della
riduzione, in funzione del’errore commesso e del danno causato."
La Direttiva dell'USSI
denominata "Sanzioni in inserimento sociale", in vigore dal 1°
luglio 2013, ha il seguente tenore:
" I PRINCIPI GENERALI
1.1 Disposizioni COSAS
Al capitolo A.8.2 si indica che il mancato rispetto delle
condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare
sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.
In caso di sanzione è necessario che:
· La persona interessata possa far valere
le ragioni che giustificano il suo comportamento
· La decisione per
sanzioni e riduzioni sia in forma scritta
· La sanzione e/o
la riduzione abbia una durata definita.
1.2 In caso di più motivi per sanzioni
Sarà applicata la sanzione più grave. La decisione dovrà riportare
tutte le sanzioni accumulate contemporaneamente.
1.3 In presenza di una trattenuta
Al beneficiario dovrà essere assicurato il minimo vitale. Nel caso
con la sanzione si scendesse sotto il minimo vitale, la trattenuta sarà sospesa
fino al termine della sanzione (priorità alla sanzione).
A.8.2 COSAS
Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un
obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente
scenda sotto il minimo vitale assoluto. Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso
sarà sospeso fino alla fine della sanzione.
2 TIPO DI SANZIONE
Grado
1
Considerandi
2.
Durata
3.
mesi
3.
mesi
Importo
CHF 100
CHF 250
Colloquio OSA per valutazione idoneità
inserimento sociale (possibile disdetta contratto inserimento sociale)
In caso di recidiva
Non rinnovabile è passa a 2
Rinnovabile
Decisione
2.
firme = OSA + CS
2.
firme = OSA + CS
applicazione
Per definire 1° e 2° stato la data
d'inizio del 1° contratto
3.
ELENCO DETTAGLIATO MOTIVI E SANZIONI
3.1
Giustificati motivi (lista esaustiva)
Situazione
Giustificati motivi
Esempi/durata
Mancato
inizio di una misura
Inabilità
prolungata al lavoro (comprovata da certificato medico dettagliato)
Oltre 1 mese
e se non è possibile posticipare l'inizio
Interruzione
di una
misura
Inabilità
lavorativa legata all'attività svolta o da svolgere (comprovata da
certificato medico dettagliato)
Solo se
connessa all'attività proposta:
allergie
ai pollini, impossibilità di alzare pesi, …
Rifiuto
di una misura
Inizio di
un'attività lavorativa, comprovato da contratto (o conferma del datore)
Solo se
l'inizio è previsto entro 1 mese
Rinuncia a
prestazioni assistenziali
Solo se
immediata
Distanza
notevole fra il domicilio e il luogo di lavoro (tragitto superiore a 2 ore)
Acquacalda
/ Chiasso Loco / Chiasso
Ev.
verificare necessità di rientro per pranzo per oneri famigliari
Malattia
grave di un famigliare, comprovata da certificato medico
Assenza
durante una misura (le
Inabilità
lavorativa temporanea comprovata da certificato medico
Il tempo
necessario
assenze
devono sempre essere
Visita
medica comprovata da giustificativo
Il tempo
necessario
Comunicate
in anticipo oppure comunicate tempestivamente)
Colloquio
di lavoro comprovato da giustificativo es: lettera di convocazione o altra
dichiarazione scritta
Il tempo
necessario
Nascita di
un figlio
2.
giorni
Matrimonio
del beneficiario
3.
giorni
consecutivi
Matrimonio
di un famigliare (genitori, figli, fratelli o sorelle
1.
giorno
Trasloco
del beneficiario
1.
giorno
Cura di un
figlio malato, con certificato medico dal 1° giorno
3.
giorni
al massimo
Lutto di
un famigliare stretto (coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli o
sorelle)
3.
giorni
lavorativi consecutivi
Lutto di
un famigliare (nonni, nipoti, zii, suoceri)
1.
giorno
Partecipazione
al funerale di amici o conoscente
Il tempo
necessario
Mancata
partecipazione ad
Inabilità
lavorativa temporanea comprovata da certificato medico
un
colloquio per inizio di una
Visita
medica comprovata da giustificativo
Misura
Nascita di
un figlio
Lutto di
un famigliare stretto (coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli o
sorelle)
Cura di un
figlio malato, con certificato medico dal 1° giorno
3.2
Non giustificati motivi
Altri motiv quale ad esempio
· Distanza dal posto di lavoro / dal luogo
della misura
· Incentivo troppo basso
· Occupazione proposta non adeguata alla
formazione appresa non sono ritenuti validi.
3.3
Sanzioni
INSERIMENTO
SOCIALE
MOTIVO
TIPO
SANZIONI
USSI
1.
Mancato
inizio o
Interruzione
ingiustificata o
Rifiuto
di una misura
Colloquio
per disdetta contratto sociale
2.
2.
Assenza
non giustificata
1° volta
1.
Durante
una misura – o mancata partecipazione ad un colloquio per inizio misura
2° volta
Colloquio
per disdetta contratto sociale
2.
4.
DISPOSIZIONI FINALI
· Questa direttiva è valida dal 1° luglio
2013.
fino a revoca."
(doc. VIII/1)
2.3
A proposito della riduzione
di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato
ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era
sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il
Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:
" (…)
4.1
Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des
conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum,
mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une
manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture,
le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction
est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte
au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour
l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la
CSIAS A.8.2).
4.2
Le recourant est au bénéfice d'un revenu
d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la
mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien
(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas
touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il
vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des
prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la
réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,
le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit
constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”
In
un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un
reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al
quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la
restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del
reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
" (…)
4.
4.1
Le recourant se plaint en premier lieu d'une
violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.
Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la
perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales
rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit
cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de
sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé
en ménageant au mieux ses intérêts.
4.2
Le grief de violation du droit cantonal ne peut
pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il
porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions
cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et
votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne
l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se
limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes
constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que
sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se
confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
4.3
En l'espèce, en confirmant la réduction du
montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a
manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment
que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des
obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction
prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la
suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas
comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du
forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”
In una sentenza
8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto
ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a
cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate
ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la
sentenza cantonale:
" (…)
3.
3.1
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale
vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement
d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que
les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes
au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a
constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations
(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi
temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de
cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois
en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de
l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de
travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction
prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans
sa quotité. (…)”
Sul tema
della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del
Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato
indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di
inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata
chiesta la restituzione di un determinato importo.
2.4
Nella presente
fattispecie fra gli atti dell'incarto figura un contratto d'inserimento del
seguente tenore:
" CONTRATTO
D'INSERIMENTO PROFESSIONALE
Premessa
Secondo la Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971,
cap. Il art. 31a e seguenti e RegLas, oltre alle prestazioni finanziarie, il
beneficiario ha diritto a misure d'inserimento professionale e/o sociale, cui è
tenuto a partecipare attivamente per migliorare la sua situazione.
L'impegno reciproco delle parti assume la forma del presente
contratto, che definisce il progetto individuale d'inserimento, gli obiettivi,
le misure da intraprendere le relative modalità organizzative.
Il contratto è stipulato fra il beneficiario
RI 1
__________________ ___________________ _______________
Cognome Nome
Domicilio
e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) - Viale
Officina 6 - 6500 Bellinzona, per il tramite dell'Operatore Socio
Amministrativo (OSA)
__________ __________
__________________ __________________
Cognome Nome
1.
Definizione dei progetto di inserimento (Las art.
31a cpv. 2 lett. b)
a) Inserimento professionale
Sulla base della valutazione effettuata relativa alla situazione
personale, familiare, lavorativa e di salute (vd. allegato 1 - Scheda
personale) il beneficiario è ritenuto inseribile in un percorso di inserimento
professionale.
I progetti d'inserimento sociali consistono in attività di utilità
pubblica (AUP) organizzati dall'USSI per il tramite di enti, società e
associazioni senza scopo di lucro.
Le misure di inserimento sociale adeguate al singolo caso sono
determinate d all'USSI.
b) Durata del contratto
01.04.2014
31.05.2015
__________________ __________________
Inizio Fine
Il contratto termina alla scadenza oppure alla cessazione del
diritto a prestazioni finanziarie. Nel caso in cui il progetto di inserimento
si dimostrasse inadeguato o a seguito di colpa grave del beneficiario, il
contratto potrà essere rivisto su istanza del beneficiario o
dell'USSI.
Il beneficiario è
tenuto a comunicare tempestivamente all'USSI i cambiamenti che intervengono
nella sua situazione personale, familiare e finanziaria.
(…)
3.
Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni (Las
art. 31d cpv. 5)
Durante il presente contratto il beneficiario è tenuto a seguire
scrupolosamente e tempestivamente le indicazioni dell'OSA di riferimento e
dell'organizzatore AUP. Il mancato rispetto, senza validi e comprovati motivi
delle prescrizioni, comporta una riduzione temporanea (sanzione) della
prestazione assistenziale ordinaria.
L'importo e la durata della riduzione tengono conto della gravità
dell'omissione e variano da un importo minimo di CHF 100 ad un massimo di CHF
250, per una durata minima di 3 mesi (vd. allegato
2.
- Direttiva sanzioni in inserimento sociale).
Per ogni sanzione l'USSI emette una decisione formale con i rimedi
di diritto.
I casi che
comportano una sanzione grave possono essere motivo di rescissione del
contratto.
(…)" (doc. 55-56)
L'8 maggio
2014.
RI 1 è stato inserito in un Programma AUP (attività di utilità pubblica)
presso __________, a __________ da iniziare il 15 maggio 2014.
Quale
profilo della funzione sono stati indicati operaio generico, riciclaggio e
elettronica/orticoltura (cfr. doc. 54).
L'8 maggio
2014.
__________ ha invitato RI 1 a presentarsi in vista di un eventuale inserimento
nel programma d'occupazione (cfr. doc. 50).
L'interessato
ha contattato l'organizzatore segnalando che non avrebbe iniziato questa
attività prima di avere ottenuto delle risposte dall'USSI (cfr. doc. 49).
Il 21 maggio
2014.
il vicedirettore __________ ha nuovamente convocato il richiedente
rinnovandogli "l'invito a fissare un colloquio per meglio presentarle
questa opportunità e gli scopi del progetto" (cfr. doc. 47).
Il 10 giugno
2014.
__________ ha inviato una terza convocazione (cfr. doc. 39), senza alcun
esito positivo.
Il 26 giugno
2014.
l'USSI ha inflitto una sanzione di fr. 250.-- per tre mesi per il periodo
luglio – settembre 2014 (cfr. doc. 36), confermata con la decisione su reclamo
qui impugnata (cfr. doc. A2).
Nelle sue
osservazioni del 31 maggio 2014, alla richiesta di giustificazione inviatagli
dall'USSI dopo che non aveva risposto positivamente alla seconda comunicazione
(cfr. doc. 45), il richiedente ha in particolare riconosciuto di avere ricevuto
il 16 maggio 2014 una decisione dell'USSI, nella quale figura "l'indicazione"
di essere stato segnalato per un AUP, senza tuttavia "indicazione di quale
si tratti" (cfr. doc. 44).
Chiamato ora
a pronunciarsi questo Tribunale non può che approvare, nel suo principio,
l'operato dell'amministrazione.
Infatti
l'interessato, rifiutandosi di presenziare al colloquio che aveva lo scopo di
assegnare al richiedente un'attività di utilità pubblica, ha di fatto rifiutato
una misura di inserimento (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. g Reg.Las, cfr. in ambito
LADI, STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013).
Va peraltro
rilevato che la soluzione non cambierebbe nella misura in cui si volesse
sostenere che all'interessato non è stato assegnato una misura di utilità
pubblica bene determinata. In tale caso egli avrebbe comunque violato una prescrizione
dell'USSI ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. f Reg.Las (cfr. STCA 42.2013.19 del
14.
aprile 2014; oppure, in ambito LADI, STCA 38.2012.39 del 18 ottobre 2012).
Secondo
questo Tribunale, le argomentazioni sollevate dall'assicurato non sono atte a
giustificare il rifiuto.
Innanzitutto,
per quel che concerne le condizioni di salute l'organizzatore della misura ha
posto esplicitamente la domanda al consulente del personale ricevendo una risposta
tranquillizzante (cfr. doc. 51 e doc. 261 certificato medico del dott. __________
del 29 gennaio 2013). In ogni caso, trattandosi di un'attività pubblica (cfr.
doc. 51: "addetto a riciclaggio materiale elettronico ed elettrico") gli
sarebbero stati assegnati verosimilmente solo dei compiti adeguati alle sue
condizioni di salute. Del resto già nello scritto del 28 maggio 2013 il Capo
ufficio dell'USSI faceva riferimento "alla certificata abilità al
lavoro" del richiedente (cfr. doc. 243).
Per quanto
concerne poi il fatto che l'organizzatore delle misure sia l'Associazione __________,
la quale ha per scopo di attuare compiti caritativi e sociale della __________
della __________ fondandosi sul Magistero, questa circostanza non lede i
diritti fondamentali di partecipanti sulla misura in cui le attività che
vengono organizzate non hanno finalità religiose, ma sono analoghe a quelle
degli altri enti che organizzano programmi occupazionali per disoccupati o per
persone in assistenza (cfr. STC C 274/04 del 29 marzo 2005, consid. 2.3, in
relazione con l'art. 15 della Cost.fed.):
" (…)
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Arbeit an der Reception
eines Betriebs, der ein Hotel betreibt sowie Unterkünfte und Lokale anbietet,
ihrer Natur nach keinen besonders engen Bezug zur religiösen Überzeugung einer
Person aufweist. Der Beschwerdeführer legte aber auch zu keinem Zeitpunkt
konkret dar, wie sich die religiöse Prägung des Zentrums geäussert hat und
inwiefern er davon betroffen war. Das ganz allgemein gehaltene Interesse,
während der Arbeit nicht mit Glaubensansichten konfrontiert zu werden, welche
er ablehnt, ist für die Beurteilung der Zumutbarkeit weniger stark zu gewichten
als das mit der Schadenminderungspflicht korrelierende öffentliche Interesse an
der Durchführung einer amtlich zugewiesenen arbeitsmarktlichen Massnahme. Da somit die Teilnahme am umstrittenen Beschäftigungsprogramm als
zumutbar anzusehen ist und keine anderen entschuldbaren Gründe ersichtlich
sind, erfolgte die Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu Recht. (…)"
Siccome anche l'entità della sanzione, rispetta il principio della
proporzionalità (cfr. consid. 2.2), il TCA non può che confermare la decisione
su reclamo del 3 luglio 2014.
2.5
A titolo
abbondanziale questo Tribunale sottolinea che, secondo la giurisprudenza
federale, la totale mancanza di disponibilità a svolgere un'occupazione
comporta il rifiuto della prestazione assistenziale ordinaria ai sensi
dell’art. 18 Las.
A proposito dell’aiuto in
situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la nostra Massima
Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130
I 71, ha stabilito che non hanno diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex
art. 12 Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano nella condizione di
procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando un impiego adeguato,
i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza.
In
una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il Tribunale federale ha ribadito che:
" (…)
par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une
situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose
pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de
trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en
acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de
prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le
versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une
disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12
Cst. (…)”
Questa giurisprudenza
viene peraltro costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012; STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013; DTF 139
I 218 nella quale l'Alta Corte ha stabilito che se la persona interessata ha la
possibilità di assumere in ogni tempo l'impiego e se la partecipazione le
permette un reddito sufficiente al sostentamento, le prestazioni assistenziali
possono essere soppresse completamente per la prevista durata dell'impiego).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti