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Decisione

42.2014.12

Rettam.USSI ridotto prest.AS di fr.250/mese x 3 mesi.Rifiuto di partecipare a un'attiv.di pubblica util.Soluz.non cambia considerando non assegnata mis.ben determ.C.que violato art.9a Reg.Las(consegu.

6 novembre 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I dettagli relativi ai

contratti di inserimento figurano nel Regolamento sull'assistenza sociale del

18 febbraio 2013.

Secondo l'art. 2 Reg.Las

l'USSI è competente per sottoscrivere il contratto d'inserimento professionale

o sociale (lett. b) e per emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di

soppressione delle prestazioni assistenziali (lett. e).

L'art. 2b Reg.Las precisa

che "nell’ambito dei progetti d’inserimento professionale (art. 31b Las)

definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione pratica alla Sezione del lavoro,

la consulenza e il controllo degli assistiti sono assicurati dagli Uffici

regionali di collocamento (in seguito: URC)" (cpv. 1) e che "le

prestazioni d’inserimento professionale adeguate al singolo caso sono

determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all’USSI" (cpv. 2).

L'art. 2c Reg.Las

sottolinea che "l’USSI può avvalersi di altri servizi dello Stato,

segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e

dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed

organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la

ricerca, in particolare, di posti di lavoro (cpv. 1) e che "l’USSI si

avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per

l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento professionale"

(cpv. 2).

Le condizioni per

partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e sociale sono così

determinate all'art. 8 Reg.Las:

" 1L’USSI

valuta se l’assistito adempie le condizioni per sottoscrivere un contratto di

inserimento professionale o sociale.

2In questa valutazione l’USSI tiene conto dell’età

dell’assistito, della sua formazione lavorativa, ed esamina se non vi siano dei

problemi di salute, o una situazione famigliare o personale, che compromettano

in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa.

3Qualora dai dati medici presenti nell’incarto di un

assistito con certificato medico di incapacità lavorativa non fosse possibile

determinare se le condizioni necessarie per la sottoscrizione di un contratto

di inserimento fossero adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di

fiducia."

L'art. 8a Reg.Las precisa

che "durante il periodo di partecipazione ad una prestazione di

inserimento professionale o sociale, l’USSI concede al beneficiario un importo

forfetario a titolo di incentivo e la copertura dei costi di trasferta e di

doppia economia domestica" (cpv. 1).

Inoltre, l’USSI emana una

decisione, contro la quale sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33

Laps (cpv. 2).

L'art. 8b

Reg.Las concerne l'obbligo di informazione e accesso ai dati e prevede che:

" 1L’assistito

deve fornire gratuitamente all’istanza competente, o ai servizi da essa

delegati, tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle prestazioni

d’inserimento professionale.

2L’interessato è in particolare tenuto ad autorizzare

tutte le persone e i servizi, segnatamente i datori di lavoro, i medici, le

assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso agli organi

competenti tutte le informazioni necessarie all’adempimento del compito legale

a loro affidato.

3L’autorità competente ed i servizi da essa delegati

sono autorizzati a trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni

necessarie, compresa la copia degli atti pertinenti, alla realizzazione della

misura d’inserimento ed alla gestione del caso."

Quali prestazioni di inserimento

professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi in considerazione i

provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge federale

sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per

insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica professionale e i

provvedimenti speciali secondo tale legislazione (art. 8c Reg.Las).

Secondo l'art. 8d Reg.Las

l’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento professionale

fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso un URC, è

idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo, segnatamente

partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende tutto quanto

si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la disoccupazione.

L'art. 8e Reg.Las precisa

che il progetto di inserimento professionale di un assistito si interrompe

segnatamente quando:

a) c’è una violazione

grave del contratto d’inserimento;

b)

l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;

c)

se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure

intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;

d)

non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni

assistenziali.

L'art. 8f stabilisce che "fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate

sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las" (cpv. 1) e che "i

progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il ricupero

di una capacità lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia

sociale, possono svolgersi all’interno di pubbliche amministrazioni, di enti

senza scopo di lucro o di società anonime di diritto privato i cui azionisti

sono a maggioranza enti di diritto pubblico (cpv. 2).

2.2. L'art. 9a cpv. 1 Reg.Las

stabilisce se il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le

prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le

condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto

(lett. f) e se il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura

d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne

ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo (lett. g).

In caso di riduzione,

sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità

competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una

decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici (cpv. 2).

La decisione di riduzione

stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una

rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la

possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali

per una riduzione siano ancora date (cpv. 3).

Contro la decisione sono

dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non

hanno effetto sospensivo (cpv. 4).

A proposito dei limiti

della riduzione l'art. 23 Las prevede che:

" 1Le prestazioni

assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche

se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

2L’importo delle prestazioni

ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però

essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

Le direttive COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 (“Riduzione della

prestazione quale sanzione”) stabiliscono che:

" Il mancato

rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali

possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.

Una riduzione delle prestazioni deve essere

fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di

proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e

motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve

avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.

In caso di riduzione delle prestazioni

sociali, è necessario verificare se

- la

persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo

comportamento;

- la

riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe;

- la

persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di

rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in

prospettiva.

La riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere

chiaramente distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale

nell’ambito dell’obbligo al rimborso (E.3).

Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo

al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto

il minimo vitale assoluto (schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso

sarà sospeso fino alla fine della sanzione.

- Entità della riduzione

A titolo di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere

ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto

del principio della proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere

incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento

minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una

riduzione, va tenuto conto in modo adeguato anche della situazione delle altre

persone che fanno parte dell’unità di assistenza.

Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo vitale

assoluto e non sono quindi lecite (A.6.3).

Al più tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni

materiali per una riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una

nuova decisione la misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.

Il principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata

secondo i casi, sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della

riduzione, in funzione del’errore commesso e del danno causato."

La Direttiva dell'USSI

denominata "Sanzioni in inserimento sociale", in vigore dal 1°

luglio 2013, ha il seguente tenore:

" I PRINCIPI GENERALI

1.1 Disposizioni COSAS

Al capitolo A.8.2 si indica che il mancato rispetto delle

condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare

sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.

In caso di sanzione è necessario che:

· La persona interessata possa far valere

le ragioni che giustificano il suo comportamento

· La decisione per

sanzioni e riduzioni sia in forma scritta

· La sanzione e/o

la riduzione abbia una durata definita.

1.2 In caso di più motivi per sanzioni

Sarà applicata la sanzione più grave. La decisione dovrà riportare

tutte le sanzioni accumulate contemporaneamente.

1.3 In presenza di una trattenuta

Al beneficiario dovrà essere assicurato il minimo vitale. Nel caso

con la sanzione si scendesse sotto il minimo vitale, la trattenuta sarà sospesa

fino al termine della sanzione (priorità alla sanzione).

A.8.2 COSAS

Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un

obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente

scenda sotto il minimo vitale assoluto. Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso

sarà sospeso fino alla fine della sanzione.

2 TIPO DI SANZIONE

Grado

1

Considerandi

2.

Durata

3.

mesi

3.

mesi

Importo

CHF 100

CHF 250

Colloquio OSA per valutazione idoneità

inserimento sociale (possibile disdetta contratto inserimento sociale)

In caso di recidiva

Non rinnovabile è passa a 2

Rinnovabile

Decisione

2.

firme = OSA + CS

2.

firme = OSA + CS

applicazione

Per definire 1° e 2° stato la data

d'inizio del 1° contratto

3.

ELENCO DETTAGLIATO MOTIVI E SANZIONI

3.1

Giustificati motivi (lista esaustiva)

Situazione

Giustificati motivi

Esempi/durata

Mancato

inizio di una misura

Inabilità

prolungata al lavoro (comprovata da certificato medico dettagliato)

Oltre 1 mese

e se non è possibile posticipare l'inizio

Interruzione

di una

misura

Inabilità

lavorativa legata all'attività svolta o da svolgere (comprovata da

certificato medico dettagliato)

Solo se

connessa all'attività proposta:

allergie

ai pollini, impossibilità di alzare pesi, …

Rifiuto

di una misura

Inizio di

un'attività lavorativa, comprovato da contratto (o conferma del datore)

Solo se

l'inizio è previsto entro 1 mese

Rinuncia a

prestazioni assistenziali

Solo se

immediata

Distanza

notevole fra il domicilio e il luogo di lavoro (tragitto superiore a 2 ore)

Acquacalda

/ Chiasso Loco / Chiasso

Ev.

verificare necessità di rientro per pranzo per oneri famigliari

Malattia

grave di un famigliare, comprovata da certificato medico

Assenza

durante una misura (le

Inabilità

lavorativa temporanea comprovata da certificato medico

Il tempo

necessario

assenze

devono sempre essere

Visita

medica comprovata da giustificativo

Il tempo

necessario

Comunicate

in anticipo oppure comunicate tempestivamente)

Colloquio

di lavoro comprovato da giustificativo es: lettera di convocazione o altra

dichiarazione scritta

Il tempo

necessario

Nascita di

un figlio

2.

giorni

Matrimonio

del beneficiario

3.

giorni

consecutivi

Matrimonio

di un famigliare (genitori, figli, fratelli o sorelle

1.

giorno

Trasloco

del beneficiario

1.

giorno

Cura di un

figlio malato, con certificato medico dal 1° giorno

3.

giorni

al massimo

Lutto di

un famigliare stretto (coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli o

sorelle)

3.

giorni

lavorativi consecutivi

Lutto di

un famigliare (nonni, nipoti, zii, suoceri)

1.

giorno

Partecipazione

al funerale di amici o conoscente

Il tempo

necessario

Mancata

partecipazione ad

Inabilità

lavorativa temporanea comprovata da certificato medico

un

colloquio per inizio di una

Visita

medica comprovata da giustificativo

Misura

Nascita di

un figlio

Lutto di

un famigliare stretto (coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli o

sorelle)

Cura di un

figlio malato, con certificato medico dal 1° giorno

3.2

Non giustificati motivi

Altri motiv quale ad esempio

· Distanza dal posto di lavoro / dal luogo

della misura

· Incentivo troppo basso

· Occupazione proposta non adeguata alla

formazione appresa non sono ritenuti validi.

3.3

Sanzioni

INSERIMENTO

SOCIALE

MOTIVO

TIPO

SANZIONI

USSI

1.

Mancato

inizio o

Interruzione

ingiustificata o

Rifiuto

di una misura

Colloquio

per disdetta contratto sociale

2.

2.

Assenza

non giustificata

1° volta

1.

Durante

una misura – o mancata partecipazione ad un colloquio per inizio misura

2° volta

Colloquio

per disdetta contratto sociale

2.

4.

DISPOSIZIONI FINALI

· Questa direttiva è valida dal 1° luglio

2013.

fino a revoca."

(doc. VIII/1)

2.3

A proposito della riduzione

di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato

ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era

sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il

Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

" (…)

4.1

Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des

conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum,

mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une

manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture,

le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction

est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte

au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour

l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la

CSIAS A.8.2).

4.2

Le recourant est au bénéfice d'un revenu

d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la

mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien

(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas

touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il

vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des

prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la

réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,

le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit

constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

In

un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un

reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al

quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la

restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del

reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

" (…)

4.

4.1

Le recourant se plaint en premier lieu d'une

violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.

Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la

perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales

rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit

cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de

sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé

en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2

Le grief de violation du droit cantonal ne peut

pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il

porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions

cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et

votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne

l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se

limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes

constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine

toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que

sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se

confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3

En l'espèce, en confirmant la réduction du

montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a

manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment

que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des

obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction

prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la

suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas

comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du

forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”

In una sentenza

8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto

ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a

cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate

ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la

sentenza cantonale:

" (…)

3.

3.1

Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale

vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement

d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que

les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes

au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a

constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations

(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi

temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de

cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois

en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de

l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de

travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction

prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans

sa quotité. (…)”

Sul tema

della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del

Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato

indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di

inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata

chiesta la restituzione di un determinato importo.

2.4

Nella presente

fattispecie fra gli atti dell'incarto figura un contratto d'inserimento del

seguente tenore:

" CONTRATTO

D'INSERIMENTO PROFESSIONALE

Premessa

Secondo la Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971,

cap. Il art. 31a e seguenti e RegLas, oltre alle prestazioni finanziarie, il

beneficiario ha diritto a misure d'inserimento professionale e/o sociale, cui è

tenuto a partecipare attivamente per migliorare la sua situazione.

L'impegno reciproco delle parti assume la forma del presente

contratto, che definisce il progetto individuale d'inserimento, gli obiettivi,

le misure da intraprendere le relative modalità organizzative.

Il contratto è stipulato fra il beneficiario

RI 1

__________________ ___________________ _______________

Cognome Nome

Domicilio

e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) - Viale

Officina 6 - 6500 Bellinzona, per il tramite dell'Operatore Socio

Amministrativo (OSA)

__________ __________

__________________ __________________

Cognome Nome

1.

Definizione dei progetto di inserimento (Las art.

31a cpv. 2 lett. b)

a) Inserimento professionale

Sulla base della valutazione effettuata relativa alla situazione

personale, familiare, lavorativa e di salute (vd. allegato 1 - Scheda

personale) il beneficiario è ritenuto inseribile in un percorso di inserimento

professionale.

I progetti d'inserimento sociali consistono in attività di utilità

pubblica (AUP) organizzati dall'USSI per il tramite di enti, società e

associazioni senza scopo di lucro.

Le misure di inserimento sociale adeguate al singolo caso sono

determinate d all'USSI.

b) Durata del contratto

01.04.2014

31.05.2015

__________________ __________________

Inizio Fine

Il contratto termina alla scadenza oppure alla cessazione del

diritto a prestazioni finanziarie. Nel caso in cui il progetto di inserimento

si dimostrasse inadeguato o a seguito di colpa grave del beneficiario, il

contratto potrà essere rivisto su istanza del beneficiario o

dell'USSI.

Il beneficiario è

tenuto a comunicare tempestivamente all'USSI i cambiamenti che intervengono

nella sua situazione personale, familiare e finanziaria.

(…)

3.

Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni (Las

art. 31d cpv. 5)

Durante il presente contratto il beneficiario è tenuto a seguire

scrupolosamente e tempestivamente le indicazioni dell'OSA di riferimento e

dell'organizzatore AUP. Il mancato rispetto, senza validi e comprovati motivi

delle prescrizioni, comporta una riduzione temporanea (sanzione) della

prestazione assistenziale ordinaria.

L'importo e la durata della riduzione tengono conto della gravità

dell'omissione e variano da un importo minimo di CHF 100 ad un massimo di CHF

250, per una durata minima di 3 mesi (vd. allegato

2.

- Direttiva sanzioni in inserimento sociale).

Per ogni sanzione l'USSI emette una decisione formale con i rimedi

di diritto.

I casi che

comportano una sanzione grave possono essere motivo di rescissione del

contratto.

(…)" (doc. 55-56)

L'8 maggio

2014.

RI 1 è stato inserito in un Programma AUP (attività di utilità pubblica)

presso __________, a __________ da iniziare il 15 maggio 2014.

Quale

profilo della funzione sono stati indicati operaio generico, riciclaggio e

elettronica/orticoltura (cfr. doc. 54).

L'8 maggio

2014.

__________ ha invitato RI 1 a presentarsi in vista di un eventuale inserimento

nel programma d'occupazione (cfr. doc. 50).

L'interessato

ha contattato l'organizzatore segnalando che non avrebbe iniziato questa

attività prima di avere ottenuto delle risposte dall'USSI (cfr. doc. 49).

Il 21 maggio

2014.

il vicedirettore __________ ha nuovamente convocato il richiedente

rinnovandogli "l'invito a fissare un colloquio per meglio presentarle

questa opportunità e gli scopi del progetto" (cfr. doc. 47).

Il 10 giugno

2014.

__________ ha inviato una terza convocazione (cfr. doc. 39), senza alcun

esito positivo.

Il 26 giugno

2014.

l'USSI ha inflitto una sanzione di fr. 250.-- per tre mesi per il periodo

luglio – settembre 2014 (cfr. doc. 36), confermata con la decisione su reclamo

qui impugnata (cfr. doc. A2).

Nelle sue

osservazioni del 31 maggio 2014, alla richiesta di giustificazione inviatagli

dall'USSI dopo che non aveva risposto positivamente alla seconda comunicazione

(cfr. doc. 45), il richiedente ha in particolare riconosciuto di avere ricevuto

il 16 maggio 2014 una decisione dell'USSI, nella quale figura "l'indicazione"

di essere stato segnalato per un AUP, senza tuttavia "indicazione di quale

si tratti" (cfr. doc. 44).

Chiamato ora

a pronunciarsi questo Tribunale non può che approvare, nel suo principio,

l'operato dell'amministrazione.

Infatti

l'interessato, rifiutandosi di presenziare al colloquio che aveva lo scopo di

assegnare al richiedente un'attività di utilità pubblica, ha di fatto rifiutato

una misura di inserimento (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. g Reg.Las, cfr. in ambito

LADI, STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013).

Va peraltro

rilevato che la soluzione non cambierebbe nella misura in cui si volesse

sostenere che all'interessato non è stato assegnato una misura di utilità

pubblica bene determinata. In tale caso egli avrebbe comunque violato una prescrizione

dell'USSI ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. f Reg.Las (cfr. STCA 42.2013.19 del

14.

aprile 2014; oppure, in ambito LADI, STCA 38.2012.39 del 18 ottobre 2012).

Secondo

questo Tribunale, le argomentazioni sollevate dall'assicurato non sono atte a

giustificare il rifiuto.

Innanzitutto,

per quel che concerne le condizioni di salute l'organizzatore della misura ha

posto esplicitamente la domanda al consulente del personale ricevendo una risposta

tranquillizzante (cfr. doc. 51 e doc. 261 certificato medico del dott. __________

del 29 gennaio 2013). In ogni caso, trattandosi di un'attività pubblica (cfr.

doc. 51: "addetto a riciclaggio materiale elettronico ed elettrico") gli

sarebbero stati assegnati verosimilmente solo dei compiti adeguati alle sue

condizioni di salute. Del resto già nello scritto del 28 maggio 2013 il Capo

ufficio dell'USSI faceva riferimento "alla certificata abilità al

lavoro" del richiedente (cfr. doc. 243).

Per quanto

concerne poi il fatto che l'organizzatore delle misure sia l'Associazione __________,

la quale ha per scopo di attuare compiti caritativi e sociale della __________

della __________ fondandosi sul Magistero, questa circostanza non lede i

diritti fondamentali di partecipanti sulla misura in cui le attività che

vengono organizzate non hanno finalità religiose, ma sono analoghe a quelle

degli altri enti che organizzano programmi occupazionali per disoccupati o per

persone in assistenza (cfr. STC C 274/04 del 29 marzo 2005, consid. 2.3, in

relazione con l'art. 15 della Cost.fed.):

" (…)

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Arbeit an der Reception

eines Betriebs, der ein Hotel betreibt sowie Unterkünfte und Lokale anbietet,

ihrer Natur nach keinen besonders engen Bezug zur religiösen Überzeugung einer

Person aufweist. Der Beschwerdeführer legte aber auch zu keinem Zeitpunkt

konkret dar, wie sich die religiöse Prägung des Zentrums geäussert hat und

inwiefern er davon betroffen war. Das ganz allgemein gehaltene Interesse,

während der Arbeit nicht mit Glaubensansichten konfrontiert zu werden, welche

er ablehnt, ist für die Beurteilung der Zumutbarkeit weniger stark zu gewichten

als das mit der Schadenminderungspflicht korrelierende öffentliche Interesse an

der Durchführung einer amtlich zugewiesenen arbeitsmarktlichen Massnahme. Da somit die Teilnahme am umstrittenen Beschäftigungsprogramm als

zumutbar anzusehen ist und keine anderen entschuldbaren Gründe ersichtlich

sind, erfolgte die Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu Recht. (…)"

Siccome anche l'entità della sanzione, rispetta il principio della

proporzionalità (cfr. consid. 2.2), il TCA non può che confermare la decisione

su reclamo del 3 luglio 2014.

2.5

A titolo

abbondanziale questo Tribunale sottolinea che, secondo la giurisprudenza

federale, la totale mancanza di disponibilità a svolgere un'occupazione

comporta il rifiuto della prestazione assistenziale ordinaria ai sensi

dell’art. 18 Las.

A proposito dell’aiuto in

situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la nostra Massima

Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130

I 71, ha stabilito che non hanno diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex

art. 12 Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano nella condizione di

procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando un impiego adeguato,

i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza.

In

una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il Tribunale federale ha ribadito che:

" (…)

par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une

situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose

pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de

trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en

acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de

prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le

versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une

disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12

Cst. (…)”

Questa giurisprudenza

viene peraltro costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012; STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013; DTF 139

I 218 nella quale l'Alta Corte ha stabilito che se la persona interessata ha la

possibilità di assumere in ogni tempo l'impiego e se la partecipazione le

permette un reddito sufficiente al sostentamento, le prestazioni assistenziali

possono essere soppresse completamente per la prevista durata dell'impiego).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti