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Decisione

42.2014.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 maggio 2015Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I conviventi beneficiari di prestazioni di sostegno sociale (cop­pie

non coniugate) non devono soggiacere ad un trattamento migliore rispetto ai

coniugi sposati.

In queste situazioni, il budget non dovrebbe essere maggiore di

quello di una famiglia o di una coppia sposata che vive in condizioni simili.

Nel caso di un concubinato stabile, e se solo uno dei conviventi è

benefi­ciario del sostegno sociale, il reddito e la sostanza del partner non

bene­ficiario possono essere tenuti in debita considerazione. Una convivenza

è ritenuta stabile se dura da almeno due anni o se i due partner abitano

assieme ad un figlio nato dalla loro relazione.

Per il sostegno sociale, le unioni domestiche registrate di coppie

omosessuali vanno trattate in analogia a quelle dei conviventi.

Le unioni domestiche registrate di coppie dello stesso sesso hanno

uguali diritti e doveri delle coppie sposate (Legge fede­rale sull’unione

domestica registrata, LUD, 211.231).” (La sottolineatura è del redattore)

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di

sussidiarietà.

2.5. Nella

presente fattispecie, dalle carte processuali emerge che RI 1, al beneficio di

prestazioni assistenziali ordinarie, nel mese di maggio 2014 ha inoltrato una nuova domanda di assistenza sociale, tramite il formulario “Annuncio presso il

Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps”, in quanto invitato in

tal senso dall’USSI a cui aveva comunicato che avrebbe iniziato una convivenza.

I versamenti dell’assistenza sociale percepita dall’insorgente sono stati nel

frattempo sospesi (cfr. doc. 4; 30; 32; 6).

Il ricorrente, già in

occasione del colloquio del 16 luglio 2014 davanti allo Sportello Laps, ha

contestato il fatto di aver dovuto interporre una nuova richiesta di

prestazioni assistenziali, siccome la convivenza con la compagna, __________,

durava da meno di sei mesi (cfr. doc. 31).

In effetti il contratto di

locazione relativo all’appartamento di quattro locali a __________ è stato

firmato da RI 1 e da __________ l’11 marzo 2014 con effetto dal 1° aprile 2014

(cfr. doc. 20).

L’USSI, con decisione del

28 luglio 2014 confermata dalla decisione su reclamo del 22 agosto 2014, ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali, considerando nella sua unità di

riferimento, oltre a sua figlia __________ (21.9.1994) agli studi (cfr. doc.

31, 32), __________ e la figlia di quest’ultima, __________ (5.6.1997),

risiedente durante la settimana presso un centro educativo (cfr. doc. 31; 32).

L’amministrazione ha

ritenuto di essere confrontata, nel caso dell’insorgente e di __________, con una

convivenza stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b Reg.Laps,

in quanto la stessa avrebbe procurato, già prima della fine del termine di

almeno sei mesi, gli stessi vantaggi di un matrimonio (cfr. doc. A3; III).

In particolare,

interpellato da questo Tribunale (cfr. doc. VII; consid. 1.5.), l’USSI ha

indicato che la convivenza del ricorrente con __________ è stata valutata

stabile sulla base dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e del Commento alle modifiche

Reg.Laps del settembre 2006 - in relazione al disposto menzionato - approvato

dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006, in ragione del fatto che la convivenza è stata dichiarata dagli interessati stessi e della circostanza che i

medesimi hanno sottoscritto in comune il contratto di locazione con inizio dal

1° aprile 2014 (cfr. doc. VIII; X).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, tutto ben considerato, non può

condividere l’operato dell’USSI che nel mese di luglio 2014 ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali, in quanto ha considerato nella

sua unità di riferimento anche __________.

In effetti in concreto,

indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps è

conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale (cfr.

consid. 2.3., 2.4.), non risultano date le condizioni per considerare che la

convivenza dell’insorgente con __________ procuri gli stessi vantaggi di un

matrimonio e sia quindi stabile ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche

nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi (art. 2a

lett. c Reg.Laps), come verrà meglio esposto nei successivi considerandi (cfr.

consid. 2.7.; 2.8.).

Al riguardo è, comunque,

utile sottolineare che il Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla

modifica della Laps, in relazione all’art. 4 Laps, unità di riferimento,

prevede che la convivenza può essere definita stabile in particolare quando i

partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un

bambino comune.

E’ vero che nel citato

Messaggio è stato precisato che il regolamento di applicazione avrebbe dovuto

definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in

comune oppure no (cfr. consid. 2.3.).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che nel Messaggio non è stato fatto alcun accenno all’intenzione di

voler considerare stabile una convivenza, nel caso in cui non vi siano figli in

comune, a prescindere da una durata minima.

Ora quest’ultimo elemento

è invece un aspetto essenziale per la giurisprudenza federale, così come per le

disposizioni COSAS p.to F.5.1. (cfr. consid. 2.4.).

Va, poi, evidenziato che il

ricorrente stesso non mette in discussione il fatto che successivamente ai

primi sei mesi, la sua convivenza vada ritenuta stabile e conseguentemente

nella sua unità di riferimento a partire da tale termine faccia parte pure __________

(cfr. doc. 5).

Egli contesta unicamente

il computo della signora __________ nella sua unità di riferimento nei primi

mesi di convivenza a __________ (cfr. doc. 5; I).

2.7. Il Commento alle modifiche

della Laps del settembre 2006 elaborato dal Gruppo di coordinamento Laps e

approvato dal Consiglio di Stato, per quanto concerne l’art. 2a Reg.Laps,

entrato in vigore il 1° ottobre 2006, in primo luogo, enuncia che la convivenza è considerata stabile, oltre alla situazione in cui i genitori hanno figli

in comune, se, qualora non vi siano figli in comune, dura da almeno 6 mesi oppure

se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio.

In secondo luogo, precisa

che possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners

nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla

vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione

congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing

dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.),

l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione

congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (cfr. doc. X1;

consid. 2.3.).

Come indicato nel Commento

stesso le circostanze fattuali elencate rappresentano, quindi, unicamente degli

indizi che possono far concludere, nel caso in cui la medesima duri da

meno di sei mesi, per una convivenza conferente vantaggi analoghi al matrimonio.

Ciò significa che non

basta la presenza di uno o più degli elementi di fatto citati per concludere automaticamente

che ci si trova confrontati con una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio, ma deve essere valutata la singola fattispecie nella sua globalità.

Giova, del resto, evidenziare

che le sentenze del Tribunale federale menzionate nel Commento del settembre

2006 (cfr. doc. X1), definendo quando un concubinato vada considerato stabile, da

una parte, non prescindono dalla relativa durata e, dall’altra, non si

attagliano alla concreta evenienza.

In particolare nel

giudizio 5C.90/2001 del 15 ottobre 2001, relativo alla modifica di una sentenza

di divorzio per quanto concerneva gli alimenti dovuti all’ex moglie, l’Alta

Corte ha rilevato che il fatto che al momento del divorzio nel 1991 l’ex marito

fosse stato al corrente della convivenza dell’ex moglie non permetteva di

affermare che avesse rinunciato a chiedere successivamente la soppressione del

Considerandi

contributo alimentare. Il TF ha precisato che visto il carattere relativamente

recente della nuova relazione dell’ex moglie, cominciata nel 1989 con inizio

della convivenza nell’autunno 1990, l’ex marito non doveva necessariamente

aspettarsi a che tale convivenza si sviluppasse in una relazione paragonabile a

un matrimonio.

Nel giudizio 5C.155/2004 del 9 settembre 2004, in cui la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso di un ex

marito che aveva chiesto la soppressione della pensione alimentare dovuta

all’ex moglie a seguito del divorzio, è stato poi evidenziato che in quel caso

l’ex moglie riceveva un aiuto economico (pagamento saltuario di qualche pasto e

di qualche uscita) da un amico con il quale aveva sì convissuto per due anni, ma

con cui non abitava più. L’ex marito non aveva del resto preteso il contrario,

né che tale unione sarebbe stata così stabile da procurare dei vantaggi

economici analoghi al matrimonio.

La STF 5C.265/2002 del 1° aprile 2003, pure citata e pubblicata parzialmente in DTF 129 III 257, nella quale

il TF, al consid. 2.4., ha ricordato la giurisprudenza sviluppata sotto l’egida

del vecchio diritto del divorzio, specificando che resta pertinente anche dopo

l’entrata in vigore del nuovo diritto, ossia che un concubinato è stabile se ha

una certa durata e che è presunto stabile se dura da cinque anni. Nella

fattispecie di cui alla STF 5C.265/2002 la relazione durava da tre anni, ma non

era nota la data d’inizio della convivenza, per cui è stato ritenuto non provato

un concubinato stabile.

Con la sentenza 5P.70/2005

del 12 agosto 2005, concernente delle misure di protezione dell’unione

coniugale, e meglio una causa di riduzione del contributo alimentare iniziata

nel maggio 2003 dal marito separato dal maggio 2001, è vero che il ricorso

della moglie è stato respinto, poiché è stato considerato che a ragione la

Corte di cassazione civile del Tribunale cantonale del Canton Neuchâtel aveva

ridotto gli alimenti, ritenendo stabile il suo concubinato. E’ altrettanto

vero, però, che in quel caso di specie non è comunque dato sapere quando è

incominciata la nuova relazione della moglie, né l’inizio della convivenza. Il

TF ha soltanto indicato che la Corte cantonale si era basata, tra l’altro,

sulla proposta di tassazione per il 2002 che l’autorità fiscale aveva inviato

alla ricorrente al medesimo indirizzo del suo amico.

Il giudizio 2P.218/2003

del 12 gennaio 2004, in ambito di assistenza sociale in cui era contestato il

computo del reddito del convivente al fine di determinare il diritto a una

prestazione assistenziale, concerne peraltro una ricorrente che dal convivente

ha avuto quattro figli. In quella evenienza, perciò, la durata del concubinato

non è stata esaminata, avendo i due conviventi figli in comune.

Nella

sentenza 1P.184/2003 del 19 agosto 2003, relativa alla restituzione

dell’anticipo alimenti ricevuti dall’insorgente, divorziata dal 1996, da marzo

ad agosto 2000 a decorrere dall’inizio della sua nuova convivenza nel marzo

2000, l’Alta Corte ha accolto l’impugnativa della ricorrente, in quanto non era

stato verificato se si trattava di un concubinato stabile. Il TF ha evidenziato

di aver lasciato aperta la questione della durata necessaria per presumere

l’esistenza di una convivenza stabile, specificando che è in ogni modo

contrario alla Costituzione presumere dalla semplice convivenza che la stessa

sia stabile.

In quel

caso, inoltre, la nostra Massima Istanza ha negato l’esistenza di ulteriori

indizi che potessero giustificare un concubinato stabile, concludendo che

quindi il giudizio cantonale era contrario, oltre che all’art. 8 cpv. 1 Cost.,

alla sentenza DTF 129 I 1.

In quest’ultimo

giudizio (1P.254/2002 del 6 novembre 2002, pubblicato in DTF 129 I 1), peraltro

menzionato anche nel Commento alle modifiche della Laps del settembre

2006.

e relativo alla computabilità, nel contesto dell’anticipo degli alimenti,

del reddito del concubino del genitore che ha la custodia del figlio, l’Alta Corte ha rilevato:

" (…)

Verfassungsrechtlich nicht haltbar wäre demgegenüber

die Auffassung, jedes Zusammenleben eines Paares rechtfertige es, das Einkommen

des Partners anzurechnen. Durch eine derartige Regelung würde den Unterschieden

zwischen der Stellung des Stiefelternteils und derjenigen des

Konkubinatspartners nicht hinreichend Rechnung getragen. Deshalb würde auch die

Statuierung einer nicht widerlegbaren Vermutung, wonach mit dem Bezug einer

gemeinsamen Wohnung ein stabiles Konkubinat vorliegt, zu einer unzulässigen

Gleichbehandlung von Ungleichem führen. Indessen lässt sich die Vorschrift des

Art. 4bis Abs. 1 GIVU (n.d.r.: Legge del Canton San Gallo concernente l’aiuto

all’incasso e l’anticipo alimenti del 28 giugno 1979), wonach das Einkommen

des Partners angerechnet wird, ohne weiteres so verstehen, dass die Anrechnung

ein stabiles Konkubinat voraussetzt. Dies hat das Amt für Soziales des Kantons

St. Gallen denn auch in Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum

nachehelichen Unterhalt vorgeschlagen; eines der Regelkriterien sei eine

"bereits längerfristige, bzw. mehrjährige tragfähige Beziehung, auf Dauer

angelegt" (Rundschreiben vom 27. März 2000 an die Sozialämter und

Sozialberatungen im Kanton St. Gallen, S. 3). Auch das Versicherungsgericht des

Kantons St. Gallen hat unter Hinweis auf die Materialien festgestellt, nach

Ansicht des Gesetzgebers sei es Sache der Rechtsprechung, die Kriterien für das

Vorliegen eines Konkubinats festzulegen. Das Konkubinat müsse sich, wenn damit

die Folge der Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Partners

verbunden werden solle, nach aussen hin als bereits gefestigt und auf eine

dauerhafte Beziehung ausgerichtet manifestiert haben; es rechtfertige sich aber

nicht, erst bei einer Dauer von mindestens fünf Jahren von einer solchen

Lebensgemeinschaft auszugehen (Entscheid vom 26. Oktober 2001 in Sachen des Beschwerdeführers, E. 3b). Folgerichtig berücksichtigt das Versicherungsgericht im

vorliegenden Fall den Umstand, dass der Konkubinatspartner das Kind der

obhutsberechtigten Partnerin - wenn auch, wie er geltend macht, nur

überbrückungsweise, d.h. in Erwartung von Leistungen der öffentlichen Hand -

tatsächlich unterstützt. Darin sieht es ein über die blosse Begründung eines

gemeinsamen Haushaltes hinausgehendes Indiz für ein (stabiles) Konkubinat im

Sinne des GIVU.”

Ne discende che il TF ha

chiaramente indicato che stabilire in modo inconfutabile che ogni tipo di

coabitazione di una coppia costituisca un concubinato stabile condurrebbe a

un’inammissibile parità di trattamento di situazioni dissimili.

2.8

In

concreto l’insorgente ha dichiarato che lo scopo di convivere con __________,

conosciuta nell’estate del 2013 (cfr. doc. 5), è quello di ricostituire una

famiglia (sono entrambi divorziati, cfr. doc. 32) dopo avere vissuto

l’esperienza di gestire una famiglia monoparentale, composta, sia nel caso

dell’insorgente che di __________, di loro due e delle loro rispettive figlie

adolescenti (cfr. doc. 5; I).

Come già esposto, il

ricorrente è padre di __________, nata nel 1994 e agli studi, la quale

dall’aprile 2014 è ritornata a vivere con il padre con cui ha abitato fino

all’età di 14 anni quando è andata a vivere con la madre (cfr. doc. 6). __________,

invece, è madre di __________, nata nel 1997, soggiornante in settimana in un

centro educativo (cfr. doc. 32; I).

Il TCA rileva, poi, che quando

l’USSI, nel luglio 2014, ha negato al ricorrente il diritto a una prestazione

assistenziale richiesta nel maggio 2014, la convivenza tra quest’ultimo e __________

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Al riguardo va, altresì, osservato

che la loro reciproca conoscenza, allorché il ricorrente e __________ hanno

iniziato a vivere insieme, risaliva a nemmeno un anno prima (il contratto di

locazione è stato firmato nel marzo 2014 con effetto dal 1° aprile 2014 e il

loro incontro risale all’estate 2013; cfr. doc. 5; 20).

La dichiarazione da parte

di entrambi di essere conviventi rivela, del resto, la loro trasparenza nei

confronti dell’amministrazione. In effetti il ricorrente ha avvisato senza

indugio l’USSI che avrebbe iniziato una convivenza. L’amministrazione l’ha così

invitato a inoltrare nuova domanda, sospendendo le prestazioni (cfr. doc. 4;

32).

La dichiarazione di

convivenza, tuttavia, come d’altronde la comune sottoscrizione del contratto di

locazione relativo all’appartamento a __________, benché manifestino la loro intenzione,

come indicato dall’insorgente medesimo (cfr. doc. 5), di creare un nuovo nucleo

familiare, nel caso di specie non sono indizi sufficienti per concludere che si

è confrontati con una convivenza stabile ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps già dai primi mesi della loro coabitazione.

Va, peraltro, sottolineato

che anche due coinquilini che condividono unicamente un’economia domestica

comune (ad esempio amici, studenti, fratelli ecc.) possono firmare entrambi un

contratto di locazione senza che ciò implichi una relazione di altro genere.

Inoltre l’insorgente e __________,

come visto, hanno iniziato un progetto di vita insieme che coinvolgeva anche le

loro rispettive figlie, le quali, non essendo più in età infantile, possedevano

già un vissuto che avrebbe comunque potuto influenzare, specialmente nei primi

mesi, l’andamento della convivenza.

In simili condizioni,

ritenuto che i due indizi menzionati dall’amministrazione (dichiarazione di

convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione) non sono sorretti

da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con

vantaggi analoghi al matrimonio, la convivenza tra il ricorrente e __________

nei primi sei mesi non deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c

Laps.

Di conseguenza __________,

nei primi sei mesi di convivenza, contrariamente a quanto

stabilito dall’USSI, non deve rientrare nell’unità di riferimento del

ricorrente.

Si

giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo impugnata e il

rinvio degli atti all’amministrazione perché proceda a un nuovo calcolo volto a

determinare, per tale lasso di tempo, l’eventuale diritto a una prestazione

assistenziale di RI 1 considerando nell’unità di riferimento unicamente l’insorgente

e sua figlia __________.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione

su reclamo del 22 agosto 2014 è annullata.

§§ L’unità

di riferimento di RI 1, per i primi sei mesi a far tempo dal mese di aprile

2014, è costituita esclusivamente dallo stesso e dalla figlia __________.

§§§ Gli atti sono

rinviati all’USSI per un nuovo calcolo del

diritto a

un’eventuale prestazione assistenziale.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti