42.2014.14
Restituz. di prest.assist.da 7/07 a 8/10 avendo beneficiato di contributi mens.da parte di terzi e di accrediti non giustificati e non segnalati.IG x IL a causa inf.parificate a redd.da att.lav.USSI s
28 maggio 2015Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2014.14
rs
Lugano
28 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2014 di
1. RI
1
2. RI
2
contro
la decisione su reclamo del 25 agosto 2014 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Il 21 dicembre 2011 l’Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha chiesto a RI 2 e RI
1 la restituzione di fr. 26'391.65 a titolo di prestazioni assistenziali
percepite indebitamente nel periodo dal mese di luglio 2007 al mese di agosto 2010, in quanto da verifiche effettuate dall’amministrazione è emerso che gli interessati hanno
beneficiato, da un lato, di contributi mensili da parte del __________ __________,
dall’altro, di accrediti sul conto bancario della moglie che, nonostante la
richiesta, non sono stati giustificati (cfr. doc. 2).
1.2. Con atto intitolato
“Ricorso” pervenuto all’USSI il 29 dicembre 2011 (cfr. doc. 27) RI 2 e RI 1 hanno
indicato di presentare reclamo contro l’ordine di restituzione del 21 dicembre
2011 come previsto dalla decisione menzionata, nonché di avvalersi della
facoltà contemplata all’art. 26 cpv. 3 Laps, ossia di richiedere il condono.
1.3. Il 5 luglio 2012
l’USSI ha respinto la domanda di condono del 29 dicembre 2011, negando la buona
fede di RI 2 e RI 1, poiché non sono state segnalate in modo tempestivo e
completo tutte le entrate ricevute malgrado questo dovere sia chiarito su tutte
le domande di prestazioni e decisioni (cfr. doc. 19).
Tale provvedimento è stato
confermato con la decisione su reclamo del 21 febbraio 2013 (cfr. doc. 5).
1.4. Questa Corte, con
sentenza 42.2013.4 del 18 dicembre 2013, ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso inoltrato da RI 2 contro la decisione su reclamo del 21 febbraio
2013, annullando sia questo provvedimento che la decisione del 5 luglio 2012.
Il TCA, in proposito, ha
stabilito che l’USSI a torto non si era pronunciato sul reclamo
interposto contro l’ordine di restituzione del 21 dicembre 2011 con l’atto
denominato “Ricorso”, pervenuto all’amministrazione il 29 dicembre 2011.
In effetti
da un attento esame degli atti di causa emergeva che l’intenzione della
ricorrente era sempre stata, dal momento dell’emanazione dell’ordine di
restituzione del 21 dicembre 2011, quella di contestare quest’ultimo, oltre che
di chiedere il condono.
Questo tribunale ha
pertanto deciso che l’USSI non era legittimato ad astenersi dal decidere circa
il principio della restituzione delle prestazioni assistenziali e a trattare la
domanda di condono nel merito, emanando il provvedimento del 5 luglio 2012,
come se la decisione del 21 dicembre 2011 fosse cresciuta in giudicato.
Di conseguenza la
decisione del 5 luglio 2012 con cui l’USSI aveva negato il condono e la
decisione su reclamo del 21 febbraio 2013 con cui era stato confermato il
provvedimento del luglio 2012 risultavano emesse prematuramente.
Gli atti sono, dunque,
stati trasmessi all’amministrazione perché si pronunciasse sul reclamo
interposto contro l'ordine di restituzione del 21 dicembre 2011 ed emettesse
una decisione su reclamo al riguardo.
1.5. Con decisione su reclamo del
25 agosto 2014 l'USSI ha parzialmente accolto il reclamo del 29 dicembre 2011
inoltrato da RI 2 e RI 1 contro la decisione di restituzione del 21 dicembre
2011 riducendo l'importo di prestazioni assistenziali da rimborsare da fr. 26'391.65 a fr. 22'780.65.
L'amministrazione ha precisato
che sono emerse, per il periodo da luglio 2007 ad agosto 2010, delle entrate
non segnalate, in particolare, da una parte, dei contributi corrisposti da __________,
come pure delle indennità giornaliere versate dall'assicurazione __________ e
dall'assicurazione __________. Dall'altra, degli ulteriori importi i quali,
nonostante le ripetute richieste, non sono stati sostanziati da alcun
giustificativo (cfr. doc. A).
1.6. RI 2 e RI 1
hanno tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 25 agosto 2014
davanti al TCA, facendo valere che:
" (…)
Nell'allegata decisione l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento Bellinzona non tiene in nessun conto che gli importi richiesti
non sono altro che il rimborso delle spese sostenute dai coniugi RI 1,
anticipate in gran parte da terzi ed a quest'ultimi rimborsati.
Al riguardo l'Ufficio non fornisce alcuna prova a sostegno delle
sue asserzioni. Dal canto loro i ricorrenti ribadiscono quanto già osservato
nel loro reclamo 25 agosto 2014 e si riservano di produrre tutte le prove e
fornire le testimonianze che questo Tribunale riterrà necessario." (Doc.
I)
1.7. Con risposta del 9 ottobre 2014 l'USSI ha proposto di respingere l'impugnativa, motivando segnatamente come segue:
" (…)
Il ricorso in esame contesta la decisione su reclamo del 25 agosto
2014 e sostiene che la decisione USSI non tiene in nessun conto che gli importi
richiesti non sono altro che rimborsi delle spese sostenute, anticipate da
terzi e rimborsate.
Dagli atti risulta per contro che si tratta di indennità
giornaliere versate dall'assicurazione __________ e dall'assicurazione __________
che non sono rimborsi spese; inoltre sono considerati gli importi che non sono
documentati come rimborsi e l'importo ricevuto da __________ in quanto non è un
rimborso. Si tratta di importi da utilizzare per il fabbisogno e quindi da
considerare nel calcolo dell'assistenza con la conseguente restituzione della
prestazione di assistenza in eccesso.
Gli importi considerati nella decisione contestata sono quindi
corretti.
(…)" (Doc. III)
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se i ricorrenti devono o meno restituire l’ammontare di fr.
22'780.65 corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite nel periodo dal
mese di luglio 2007 al mese di agosto 2010.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse
nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le
partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri
dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato."
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla
relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di
studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno
integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno
1996;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971."
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.3. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,
come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal
1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al
rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di
mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene
nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per
il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di
mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento
corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
977.--
100.--
1077.--
Considerandi
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per ogni persona
supplementare
+
272.
--
-
+
272.
--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento
con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra
sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive
persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--
fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).
Tali importi
sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012
del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015
pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
2.4
L’art. 67 Las,
relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" 1Il richiedente,
rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza
sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;
esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti
degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale.”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" 1L’assistito è
tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni
cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da
implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni
assistenziali.
2L’assistito
è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale
l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione
di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”
2.5
Per quanto
concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26
Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.
3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente
per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 2
Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione
assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le
decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento.
2.6
Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra
(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata
in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta
a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il
condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79
OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7
Nell’ambito dell’assistenza
sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), vige il principio della
sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04
del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V
143.
consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Con sentenza STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in
particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere
prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella
condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio
ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo
un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF
8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato
che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In
particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali
di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del
15.
ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha
potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e
private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Al riguardo cfr. pure la
STF 8C_92/2013 del 10 febbraio 2014 in cui, in virtù del principio di
sussidiarietà, le prestazioni dell’assistenza sociale fornite a un richiedente
l’asilo sulla cui domanda non si è entrati nel merito e nei confronti dei quali
era stata ordinata la partenza dalla Svizzera dovevano essere considerate
percepite indebitamente dal momento in cui l’interessato ha beneficiato, per lo
stesso periodo, di indennità giornaliere versate dall’assicuratore infortuni a
seguito di un sinistro da lui subito.
La richiesta di
restituzione delle prestazioni assistenziali era dunque giustificata.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la
persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti
d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire
quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera
adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico.
(…)"
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e
114-115.
2.8
Nella concreta evenienza
l'USSI ha chiesto la restituzione di parte delle prestazioni assistenziali
percepite dai ricorrenti da luglio 2007 ad agosto 2010 computando delle entrate
non segnalate dagli insorgenti, e meglio, in primo luogo, un contributo mensile
di fr. 300.--, ad eccezione del mese di ottobre 2007 di fr. 227.10, versato
loro da __________, delle indennità giornaliere per degenza ospedaliera
corrisposte dalla __________ di complessivi fr. 5'500.-- per il mese di giugno
2009, di fr. 3'250.-- per il mese di luglio 2009 e di fr. 2'250.-- per il mese
di giugno 2010 e delle indennità giornaliere versate dall’Assicurazione __________
di fr. 1'820 per il mese di agosto 2009 (cfr. doc. A; 670-672; 16).
In secondo luogo l'amministrazione,
per determinare l'importo dell’assistenza sociale da rimborsare, ha tenuto
conto di ulteriori bonifici effettuati a favore dei ricorrenti che, nonostante a
questi ultimi sia stata data più volte la possibilità di comprovarne l'origine,
non sono stati in alcun modo documentati. Più specificatamente per il mese di
settembre 2009 è stata considerata la somma di fr. 2'400.--, per il mese di
novembre 2009 l’ammontare di fr. 3'600.--, per il mese di dicembre 2009 la
somma di fr. 500.--, per il mese di febbraio 2010 l’ammontare di fr. 330.-- e
per il mese di agosto 2010 l’importo di fr. 200.-- (cfr. doc. A; 662; 667).
I ricorrenti hanno
contestato il modo di procedere dell’amministrazione, facendo valere in buona
sostanza che gli importi conteggiati dall’USSI “non sono altro che il
rimborso delle spese sostenute dai coniugi RI 1, anticipate in gran parte da
terzi ed a quest'ultimi rimborsati” (cfr. doc. I; consid. 1.6.).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte processuali emerge
che gli insorgenti, al beneficio nel periodo in questione dal luglio 2007
all’agosto 2010 di prestazioni assistenziali ordinarie - nei cui conteggi a
titolo di reddito computabile non era dapprima stato computato alcunché fino
all’agosto 2008 (cfr. doc. 609; 613; 618; 630) e in seguito unicamente
l’introito di fr. 1'716.-- al mese corrispondente a rendite AVS/AI (cfr. doc. 564;
577; 358; 341; 332; 316; 311; 300) -, in tale lasso di tempo hanno effettivamente
ricevuto delle somme di denaro che non sono state dichiarate
all’amministrazione.
Al riguardo il TCA
constata, avantutto, che non sono stati i ricorrenti a comunicare
all’amministrazione di avere beneficiato di versamenti a loro favore nel periodo
determinante.
L’USSI, infatti, è venuto
a conoscenza di possibili entrate dei coniugi RI 1 tramite una segnalazione da
parte di terzi avvenuta nell’agosto 2010 (cfr. doc. 31).
Dalla documentazione agli
atti risulta, più nel dettaglio che i ricorrenti hanno ricevuto, dal luglio
2007.
al dicembre 2009 e dal marzo al maggio 2010, dei contributi in denaro da
parte di __________ (cfr. doc. 2; A).
Gli interessati stessi,
nel dicembre 2011, hanno affermato che “quelli ricevuti dal fondo interno di
solidarietà dei frati cappuccini per il tramite di __________, pari a Frs.
200.
-/300.- mensili servivano per integrare le necessità alimentari della famiglia
avendo i coniugi RI 1 in quel tempo a carico il figlio __________ di RI 1, ora
asilante nel Canton __________ ed il figlio __________ di RI 2, ora domiciliato
a __________, beneficiario di rendite AI” (cfr. doc. 28).
Inoltre la __________ ha
versato a RI 2 un’indennità giornaliera ospedaliera nel giugno 2009 di
complessivi fr. 5'500.-- per soggiorni ospedalieri dal 1° al 2 maggio 2009, dal
3.
al 9 maggio 2009 e dal 19 al 29 maggio 2009 (cfr. doc. 671-672). La __________
ha poi corrisposto, nel mese di luglio 2009, un’indennità giornaliera
ospedaliera di fr. 3'250.-- concernente una degenza dal 23 marzo al 4 aprile
2009.
(cfr. doc. 670) e nel mese di giugno 2010 un’indennità giornaliera
ospedaliera di fr. 2'250.-- per un ricovero dal 25 maggio al 2 giugno 2010
(cfr. doc. 672).
L’assicurazione
d’indennità giornaliera ospedaliera proposta dalla __________ rimborsa – in
caso di malattia a partire dal 3° giorno, in caso d’infortunio a partire dal 1°
giorno – un contributo precedentemente stabilito per ogni giorno di degenza.
Questo contributo è utilizzabile secondo i desideri e le necessità degli
assicurati, ad esempio per coprire la maggiorazione di prezzo per una
camera singola o a due letti, oppure a copertura della perdita di guadagno,
oppure per l’assunzione di un aiuto domestico (cfr. https://www.__________).
Nel mese di agosto 2009 l’__________
ha, altresì, corrisposto a RI 1 fr. 1'820.-- a titolo di indennità giornaliere
per inabilità lavorativa causata da un sinistro avuto luogo il 1° maggio 2009
(cfr. doc. 16; 344).
Al riguardo giova rilevare
che le indennità giornaliere sono prestazioni pecuniarie che hanno lo scopo di
compensare, parzialmente, il mancato guadagno per ragioni di salute (cfr. art.
15.
LPGA: "Le prestazioni pecuniarie comprendono in particolare le
indennità giornaliere, le rendite, le prestazioni complementari annue, gli
assegni per grandi invalidi e i loro complementi; non comprendono la
sostituzione di una prestazione in natura a carico dell'assicurazione." e
art. 6 LPGA: "È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività.") e vanno dunque parificate al reddito da
attività lavorativa (cfr. STF 8C_92/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.4.;
STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid. 2.11.).
I ricorrenti hanno
beneficiato di ulteriori accrediti, e meglio delle somme di fr. 2'400.-- per il
mese di settembre 2009, fr. 3'600.-- per il mese di novembre 2009, fr. 500.--
per il mese di dicembre 2009, fr. 330.-- per il mese di febbraio 2010 e fr.
200.
-- per il mese di agosto 2010 (cfr. doc. A) che non risultano documentati.
Gli insorgenti hanno
asserito trattarsi di rimborsi per spese da loro sostenute (cfr. doc. I).
Tuttavia, benché i medesimi
abbiano avuto a più riprese la possibilità di comprovare l’origine di tali
versamenti (cfr. doc. 662; 667), gli stessi non sono stati documentati.
2.10
Occorre ribadire che
nell'assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà, secondo cui l'assistenza
sociale può essere riconosciuta solo se il richiedente non può far fronte alle
proprie necessità, in particolare, tramite prestazioni da parte di terzi (cfr.
consid. 2.7.).
Pertanto
l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un
richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da
parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che
gli stessi siano soggetti a restituzione, ad esempio nel caso in cui in seguito
si verifichi un miglioramento della situazione economica del beneficiario,
interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una
prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi
della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi
(cfr. STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD
I-2013 N. 13 pag. 65).
Nel caso di specie gli
importi ricevuti dai coniugi RI 1, ovvero i contributi mensili da __________
per provvedere al costo del vitto, le indennità giornaliere da __________ da
utilizzare secondo le proprie necessità, le indennità giornaliere per inabilità
lavorativa da __________ quale reddito sostitutivo e i bonifici da terzi non
documentati (cfr. consid. 2.9.), non dovevano, perciò, essere un supplemento a
quanto già corrisposto dall'assistenza sociale, bensì avrebbero dovuto in primo
luogo servire a far fronte ai bisogni primari dei ricorrenti (cfr. consid.
2.7
; STF STF 8C_92/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.4.).
L'USSI avrebbe, poi,
valutato se restava parte del fabbisogno scoperto a cui avrebbe semmai fatto
fronte con l'erogazione di prestazioni assistenziali ordinarie e se del caso
speciali, per spese puntuali.
Nel periodo dal luglio
2007.
all’agosto 2010 la situazione finanziaria degli insorgenti, avendo gli
stessi beneficiato di entrate in denaro ma avendo omesso di annunciare tali redditi
all’USSI senza indugio, era differente rispetto a quanto a conoscenza dell’USSI
al momento in cui ha allestito i conteggi relativi a tali archi di tempo.
Nella fattispecie sono,
inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.6.).
In effetti dagli
accertamenti esperiti dall’USSI a seguito della segnalazione dell’agosto 2010 (cfr.
doc. 31) sono emersi introiti della famiglia RI 1 di cui l’amministrazione non
era a conoscenza, ovvero dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione
giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.
E’ quindi evidente che il
calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle loro
effettive entrate.
Di conseguenza gli
insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno effettivamente percepito
indebitamente parte delle prestazioni assistenziali afferenti al lasso di tempo
dal luglio 2007 all’agosto 2010.
Al riguardo
è utile ribadire (cfr. consid. 2.6.) che è tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,
non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata
erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di
ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è
irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha
ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto
di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134
consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre
2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;
Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.11
Giusta l’art. 26 cpv. 2 Laps,
applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las (cfr. consid.
2.5
), il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento
in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma,
in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
Il tenore di tale disposto
corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni
sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di
esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Visto che il contenuto
dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello dell’art. 25
cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata sotto
l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia
anche al disposto della Laps.
In particolare l’art. 95
cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si
prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto
conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.
A quest’ultimo riguardo in
una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD contro T.
SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha
stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI, contrariamente al tenore
letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF
122.
V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che
decorre dal momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere
conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
Si tratta, quindi, pure
per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine di perenzione (cfr.
STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA 39.2008.2 del 29
maggio 2008 consid. 2.9.).
I termini di perenzione
non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio
(cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher/T.
Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4° Ed., Berna 2014, § 42 N.
26, pag. 308).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.
Al riguardo l’Alta Corte
si è così espressa:
" (…)
La perenzione provoca l'estinzione del diritto
(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung
[MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non
solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio,
indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6
consid. 4c pag. 8; 111 V 135
consid. 3b pag. 136).“
In proposito cfr. pure STF
8C_147/2012 dell’11 settembre 2012 consid. 5.3.
In una sentenza C 17/03
del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è stato, inoltre,
ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto
conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di
un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova
dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti
per una restituzione erano dati.
Riguardo alle prestazioni
periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può
perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (cfr. STF 9C_795/2009
del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in
RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247
= DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_918/2012 del 29 gennaio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_383/2007 del 15 luglio
2008.
consid. 6.2. e DTF 133 V 579.
2.12
Nella presente fattispecie
dalle carte processuali, come visto (cfr. consid. 2.9.), si evince che
l’amministrazione è venuta a conoscenza di possibili entrate non annunciate
tramite una segnalazione da parte di terzi nell’agosto 2010 (cfr. doc. 31).
L’ordine di restituzione
relativo alle prestazioni assistenziali percepite dagli insorgenti dal luglio
2007.
all’agosto 2010 è stato emesso il 21 dicembre 2011 (cfr. doc. 2; consid.
1.1
).
Se si considera che
l’amministrazione ha saputo dell’attività lucrativa della ricorrente nel mese
di agosto 2010, risulta che il provvedimento del 21 dicembre 2011 risale a più
di un anno dopo la scoperta di possibili introiti in denaro non segnalati
all’USSI.
Al riguardo giova,
tuttavia, rilevare che l’Alta Corte in una sentenza 8C_64/2011 del 7 novembre
2011.
consid. 3.2. ha precisato che:
" (…)
Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una
possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora
incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine
adeguato. In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione viene fatto
risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno ragionevolmente
esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo
tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il termine annuo di
perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge
direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1
non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in
SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio
2009.
consid. 4.1.1)."
Di regola per esperire i
necessari accertamenti viene considerato adeguato un termine di quattro mesi
(cfr. C 24/02 dell’11 febbraio 2004 consid. 3.2 = DLA 2004 N. 31 pag. 285).
Nella sentenza 9C_503/2010
del 26 agosto 2011 l’Alta Corte ha confermato il giudizio cantonale che ha
ritenuto adeguato, per l’organo esecutivo responsabile della protezione civile,
un termine di due mesi per determinare la somma delle indennità di perdita di
guadagno (IPG).
Anche nella presente fattispecie,
ritenuto, da un lato, che l’ordine di restituzione è stato emesso dall’USSI il 21
dicembre 2011, ossia poco più di sedici mesi dopo la scoperta – nell’agosto
2010.
– di possibili entrate non segnalate a favore dei ricorrenti, dall’altro,
che il periodo da esaminare si estendeva su tre anni (dal luglio 2007 all’agosto
2010) e le entrate risultavano avere differenti origini, occorre concludere,
senza che si riveli necessario esperire ulteriori indagini, che un arco di
tempo di circa quattro mesi (da agosto 2010 a dicembre 2010) per acquisire le fondamentali conoscenze dei fatti essenziali (mesi in cui gli
insorgenti hanno effettivamente beneficiato di somme di denaro ed entità di
tali entrate; cfr. STF 8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid. 2.2.; DTF 111 V
14.
consid. 3) in modo tale
da potere esercitare il diritto alla restituzione risulta, in ogni caso,
ragionevole e adeguato (in proposito cfr. pure STCA 42.2009.5 del 5 maggio 2010
consid. 2.6. confermata dalla STF 9C_497/2010 del 26 agosto 2011 consid. 5.5.).
In
simili condizioni, allorché l’USSI ha emesso la decisione del 21 dicembre 2011
il diritto alla restituzione delle prestazioni che i ricorrenti hanno
indebitamente percepito dal luglio 2007 all’agosto 2010 non era, dunque, ancora
perento.
2.13
Occorre ora stabilire se
l’importo chiesto in restituzione di fr. 22'780.65 sia corretto.
L’amministrazione ha
determinato tale ammontare fondandosi sugli introiti percepiti dagli insorgenti
nel periodo luglio 2007-agosto 2010 (cfr. doc. A), e meglio su di un contributo
mensile di fr. 300.--, ad eccezione del mese di ottobre 2007 di fr. 227.10,
versato loro da __________ (cfr. doc. 28), sulle indennità giornaliere per
degenza ospedaliera corrisposte dalla __________ di complessivi fr. 5'500.--
per il mese di giugno 2009, di fr. 3'250.-- per il mese di luglio 2009 e di fr.
2'250.-- per il mese di giugno 2010 (cfr. doc. 671; 672; 670), delle indennità
giornaliere versate dall’__________ di fr. 1'820 per il mese di agosto 2009
(cfr. doc. 16), oltre che sui bonifici effettuati a loro favore e non
documentati di fr. 2'400.-- per il mese di settembre 2009, di fr. 3'600.-- per
il mese di novembre 2009, di fr. 500.-- per il mese di dicembre 2009, di fr.
330.
-- per il mese di febbraio 2010 e di fr. 200.-- per il mese di agosto 2010
(cfr. doc. 662; 667).
I ricorrenti non hanno
contestato l’entità in quanto tale delle menzionate entrate, limitandosi a
censurare il fatto che l’USSI le abbia considerate facendo valere che si
tratterebbe di rimborsi per spese da loro sostenute (cfr. doc. I; 28; 16).
Ritenuta
l’assenza di puntuali censure formulate dai coniugi RI 1 in merito all’entità
delle somme versate loro nel periodo in questione, il TCA non ha motivo di
dubitare della correttezza di tali importi.
L’importo da restituire
per ciascun mese da luglio 2007 ad agosto 2010 risulta corrispondere al reddito
non dichiarato se quest’ultimo è inferiore alla prestazione assistenziale
ricevuta nel mese esaminato oppure alla prestazione assistenziale percepita se
il reddito è maggiore della stessa, ciò che peraltro si verifica soltanto per i
mesi di giugno, luglio e novembre 2009, per un totale di complessivi fr.
22'780.65 (cfr. doc. A).
Tale modo di procedere
dell’USSI, nel caso concreto, non presta il fianco a censura alcuna.
La decisione
su reclamo del 25 agosto 2014, nella misura in cui ha ordinato ai coniugi RI 1
la restituzione di fr. 22'780.65 per l’arco di tempo luglio 2007 – agosto 2010 deve,
conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti