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Decisione

42.2014.15

Ric.c/ diniego condono della restit.di prest.assist.(non comunicato redd. da att.online)parz.accolto. Ev.info errate da parte di un avv.non consetono tutela BF(non organo comp.). Necess.ult.accert.x v

9 ottobre 2015Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

H.

Nel caso in esame l’assistita sostiene di

essere stata erroneamente informata che non era necessario segnalare

all’assistenza utili inferiori a CHF 6'000.-- e avrebbe speso per CHF 8'000.--

a beneficio del figlio maggiorenne, coprendone i debiti e ulteriore denaro per

il figlio minorenne, per spese dentarie. In tali circostanze sostiene in

sostanza di essere stata in buona fede.

Come già indicato, su ogni domanda di

prestazione e rinnovo e sulle decisioni di prestazioni assistenziali pure

ricevute dall’assistita, è segnalato che deve indicare ogni cambiamento

relativo alle sue entrate. L’interessata non poteva quindi ritenere tranquillamente

in buona fede che non occorreva segnalare anche un importo inferiore a CHF

6'000.-- e doveva senz’altro verificarlo presso l’USSI. Essa è quindi stata

chiaramente negligente.

In concreto ha deciso di gestire

autonomamente il reddito secondo le proprie priorità.

Doveva, per contro, apparire chiaro che le

entrate di una persona in assistenza non possono essere liberamente destinate

al pagamento dei debiti del figlio estraneo all’unità di riferimento e che le

spese dentarie del figlio facente parte dell’unità di riferimento vanno chieste

e decise dall’assistenza.

Considerato che la mancata segnalazione

tempestiva di un reddito rappresenta una grave omissione e secondo la

giurisprudenza non si può ritenere data la buona fede, non sono date le

condizioni per l’accoglimento della domanda di condono.

(…)” (Doc. III)

1.8. Il 10 ottobre 2014 RI 1 ha

tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 9 settembre 2014,

chiedendo che la sua domanda di condono venga accolta.

A sostegno della propria

pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto di aver aiutato il figlio maggiorenne

__________ che si trovava in grosse difficoltà finanziarie. La medesima ha

precisato che una domenica due incaricati hanno richiesto con modi forti al

figlio il pagamento di due rate del leasing relativo a un’auto e che lei per

telefono è riuscita a convincerli a recarsi a casa sua dove ha poi dato loro il

denaro richiesto.

La ricorrente ha asserito

di aver aiutato economicamente __________ fino a quando un anno prima ha

chiamato in causa l’ufficio di assistenza comunale al fine di sostenerlo. La

stessa ha puntualizzato che da allora non ha più visto suo figlio __________.

Inoltre l’insorgente ha

indicato che quando si è presentata negli uffici di Bellinzona dinanzi alla

signora __________ e al signor __________, si è sentita dire che, probabilmente,

essendo stato un aiuto sociale, avrebbero tenuto in considerazione tale uso del

denaro, ma non è stato così, analogamente a quanto accaduto per i soldi

impiegati per far fronte al costo dell’apparecchio dentario per __________.

La ricorrente ha osservato

che l’ufficio assistenza di __________, informato sulla necessità

dell’apparecchio per un problema genetico non tanto grave da far intervenire

l’AI, non le avrebbe detto di postulare un aiuto specifico.

L’insorgente ha, inoltre,

aggiunto, da una parte, che __________ dovrebbe pure sottoporsi all’estrazione

dei denti del giudizio, in quanto crescono in una direzione che compromette

tutta la dentatura e che tale intervento probabilmente avverrà in una struttura

ospedaliera.

Dall’altra, che la cassa

malati coprirà le spese della stanza ma non i costi del chirurgo

maxilo-facciale.

La medesima ha evidenziato

che l’anno prima le è stata negata una borsa di studio per la scuola che

frequentava __________ e che nel 2014 quest’ultimo ha iniziato un apprendistato

per il quale è nuovamente stato rifiutato un sussidio a causa delle sue entrate

AI e PC.

Infine la ricorrente ha

dichiarato di non avere mai pensato di rubare qualcosa a qualcuno, anche in

considerazione del fatto che un avvocato le avrebbe indicato che fino a fr.

6'000.-- annui non doveva dichiarare alcunché (cfr. doc. I).

1.9. L’USSI, in risposta, ha

postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando che:

" (…)

Con il ricorso in esame la signora RI 1

sostiene di essere vittima di una situazione disastrata e dell’incomprensione,

per non dire l’accanimento, dell’amministrazione che non riconosce a suo avviso

le sue difficoltà ed esigenze moralmente giustificate. Essa non aggiunge, con

il ricorso, elementi di fatto rilevanti che non siano già stati considerati

dall’USSI che ha valutato i requisiti del condono secondo la legge e la

giurisprudenza, come negli altri casi analoghi.” (Doc. V)

1.10. RI 1, il 27 ottobre 2014, si è

nuovamente pronunciata in merito alla fattispecie (cfr.doc VII).

1.11. Il 10 novembre 2014 l’USSI ha

presentato le proprie osservazioni al riguardo (cfr. doc. IX).

1.12. Il doc. IX è stato trasmesso

per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. X).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’USSI abbia correttamente o meno negato alla ricorrente

il condono della restituzione dell’importo di fr. 18'159.-- percepito a torto a

titolo di prestazioni assistenziali nel 2009 e nel 2010.

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33.

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle

condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250

del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza

dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile

residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono

dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla

base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.

2)."

Ai sensi dell’art. 22 Las

il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e corrisponde alla differenza tra

la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle

spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l’unità

di riferimento.

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

2.2

Relativamente all’obbligo di

informazione in generale l’art. 67 Las prevede che:

" 1Il richiedente,

rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza

sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;

esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti

degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale.”

L’art. 68 Las, afferente

all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:

" 1L’assistito è

tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni

cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da

implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni

assistenziali.

2L’assistito

è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale

l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione

di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

2.3

Per quanto attiene alle

prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni

di cui all’art. 26 Laps."

Giusta l'art. 26 Laps:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.

3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi degli art. 48 Las

e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come

pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.

2.4

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid.

2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in

giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante

(DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid.

2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se

si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta

a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il

condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1

LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.3.).

2.5

Per quanto riguarda i

presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15

marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL

Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996

pag. 269).

La

buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.

481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

CCS, che è applicabile analogicamente,

"

nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia

compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da

lui."

Compete al Giudice

inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado

dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa, l'assicurato

può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare

(cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo

2004.

consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss;

DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se

non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.6

Il requisito dell'onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione

patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.7

Nell’evenienza concreta

l’USSI ha negato la buona fede di RI 1. L’amministrazione al riguardo ha

precisato che, contrariamente ai suoi obblighi, l’insorgente non ha segnalato

tempestivamente i redditi conseguiti dalla propria attività online nel 2009 e

nel 2010, benché sulle decisioni dell’assistenza sociale ricevute dalla

medesima è indicato che ogni cambiamento relativo alle entrate deve essere annunciato.

L’USSI ha, inoltre,

osservato che la ricorrente ha deciso di gestire autonomamente il reddito

secondo le proprie priorità, quando invece doveva apparire chiaro che le

entrate di una persona non possono essere liberamente destinate al pagamento

dei debiti di un figlio estraneo all’unità di riferimento e che le spese

dentarie del figlio facente parte dell’unità di riferimento andavano chieste e

decise dall’assistenza (cfr. doc. III).

L’insorgente, dal canto

suo, ha asserito in buona sostanza di aver aiutato il proprio figlio

maggiorenne __________, in quanto si trovava in grosse difficoltà finanziarie

con debiti che gli venivano reclamati anche con maniere forti.

Per quanto attiene alle

spese dentarie per l’apparecchio di __________, la medesima ha rilevato che

l’ufficio assistenza di __________ non l’avrebbe informata sul fatto di

postulare un aiuto specifico in tal senso.

La ricorrente ha

evidenziato di non avere mai avuto l’intenzione di rubare qualcosa e che un

avvocato le avrebbe indicato che fino a fr. 6'000.-- annui di entrate non

doveva dichiarare alcunché (cfr. doc. I; VII).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile evidenziare che il compito

dell’assistenza sociale è quello di provvedere, tramite prestazioni, al

sostentamento di persone che non hanno sufficienti mezzi finanziari per farvi

fronte da sole.

In tale settore, però,

vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22

ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30; Disposizioni

COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die

Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole

comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività

retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. la nostra Massima Istanza ha,

poi, osservato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

2.9

Va, inoltre, ribadito che

giusta l’art. 67 cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l’assistito, è

tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle

sue condizioni personali e finanziarie.

Inoltre l’art. 68 cpv. 1

Las prevede che l’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi

dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni

personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la

soppressione delle prestazioni assistenziali.

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un

(nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici

aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011

consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.).

Giova, poi, evidenziare

che in tutte le decisioni concernenti le prestazioni assistenziali concesse

dall’USSI alla ricorrente a far tempo dal giugno 2008 è stato espressamente

indicato l’obbligo di annunciare all’ufficio che ha emanato i relativi

provvedimenti, ossia all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di

Bellinzona, ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei

membri dell’unità di riferimento (in concreto composta della ricorrente e del

figlio __________ - 12.10.1997), in particolare l’aumento del reddito o della

sostanza, come pure l’inizio di un’attività lucrativa (cfr. doc. 258; 256; 248;

238; 229; 220; 213; 204; 195; 185; 174; 165).

Da una semplice lettura della

decisione relativa all’assistenza sociale emerge, dunque, che l’USSI, in quanto

autorità competente (cfr. art. 48 Las; 2 Reg.Las; consid. 2.3.), deve essere

informato di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.

Come visto, sui

provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento di reddito, nonché l’inizio

di un’attività lucrativa devono essere comunicati.

2.10

La ricorrente, contrariamente

a quanto contemplato dagli art. 67 cpv. 1 e 68 cpv. 1 Las, negli anni 2009 e

2010.

non ha tempestivamente comunicato all’organo amministrativo competente di conseguire

delle entrate tramite un’attività lucrativa esercitata online (cfr. doc. III).

L’insorgente ha peraltro

ammesso di non avere comunicato tali introiti della sua unità di riferimento

(cfr. doc. 375; I).

La ricorrente, tuttavia,

avrebbe dovuto senza indugio comunicare il cambiamento delle condizioni

finanziarie della sua famiglia intervenuto nel periodo 2009-2010 a seguito

delle entrate connesse all’attività di compravendita.

In effetti

l’amministrazione deve essere informata di ogni modifica della situazione

economica (cfr. consid. 2.9.).

2.11

RI 1 ha fatto valere di aver

ricevuto da parte di un avvocato l’indicazione secondo cui, in relazione a

delle entrate fino a fr. 6'000.-- annui, non avrebbe dovuto segnalare alcunché

all’amministrazione (cfr. doc. I).

Tale affermazione non

risulta di alcun aiuto per la ricorrente e non merita, quindi, di ulteriori

approfondimenti.

E’ vero che l’informazione

sulla quale l’insorgente afferma di essersi fondata è errata, in quanto

nell’ambito dell’assistenza sociale ogni entrata, anche di piccola entità, deve

essere annunciata all’USSI.

Per inciso va osservato

che un limite di reddito è posto, invece, nel settore dell’assicurazione per la

vecchiaia e i superstiti. In particolare l’art. 8 cpv. 2 LAVS, nel tenore in

vigore nel 2007, prevedeva, da un lato, che se il reddito annuo di un’attività

lucrativa indipendente era uguale o inferiore - nel 2007 - a fr. 8'800.--

(attualmente a fr. 9'300.--), doveva essere pagato un contributo minimo di fr.

353.

-- l’anno. Dall’altro, che il Consiglio federale poteva disporre che i

contributi dovuti su redditi di poco conto provenienti da un’attività lucrativa

indipendente esercitata a titolo accessorio fossero prelevati soltanto a

richiesta dell’assicurato.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, in primo luogo, che non è dato di sapere quando (perlomeno in quale

anno) l’insorgente avrebbe ricevuto tale informazione.

In secondo luogo, anche se

avesse realmente ottenuto tale informazione, la ricorrente non potrebbe in ogni

caso essere tutelata nella propria buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost.

Infatti il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C

270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004

consid. 2; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;

RAMI 1993 pag. 120-121; Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid.

3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194

consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT

I-1992 n° 63).

In concreto la ricorrente

ha affermato di avere ricevuto l’informazione errata da parte di un avvocato

(cfr. doc. I).

Ora, l’avvocato è una

figura terza che non può identificarsi con l’autorità competente per il caso di

specie, ossia gli organi chiamati ad applicare la Las.

Pertanto in casu non si è

confrontati con un’informazione rilasciata dall’autorità competente, di modo

che non può entrare in linea di conto la protezione di cui all’art. 9 Cost.

Neppure è

dato di sapere se all’avvocato in questione era stato conferito da parte della

ricorrente un particolare mandato o meno.

Al riguardo

giova, comunque, rilevare che per costante giurisprudenza gli assistiti

devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle

quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF

8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio

2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile

2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre

2006).

Infine occorre evidenziare

che nella STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014 consid. 2.14., cresciuta

incontestata in giudicato, con cui è stata confermata la decisione su reclamo

del 24 giugno 2013 relativa alla restituzione di fr. 18'159.-- corrispondenti a

prestazioni assistenziali percepite indebitamente negli anni 2009 e 2010 (cfr.

consid. 1.4.), è stato stabilito quanto segue:

" (…)

2.14

Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione

di fr. 18'159.-- sia corretto.

L’amministrazione ha determinato tale ammontare fondandosi sugli

introiti percepiti dall’insorgente nel 2009, pari a fr. 2'582.--, e nel 2010,

corrispondenti a fr. 15'577.-- (cfr. doc. 23; A), conteggiati sulla base della

documentazione raccolta dagli Ispettori del lavoro, dall’Ufficio per la

sorveglianza della mercato del lavoro, come pure inviata dalla ricorrente

stessa (cfr. doc. 23).

Come visto sopra (cfr. consid. 2.9.), l’insorgente non ha

contestato l’entità in quanto tale delle entrate connesse all’attività svolta

online. Al contrario la medesima ha riconosciuto di aver guadagnato circa fr.

2'500.-- nel 2009 e circa fr. 15'000.-- nel 2010 (cfr. doc. 15).

Di conseguenza il TCA non ha motivo di dubitare della correttezza

degli importi di fr. 2’582.-- per l’anno 2009 e di fr. 15'577.-- per l’anno

2010.

considerati dall’USSI (cfr. doc. A).”

La ricorrente, benché le

sue entrate del 2010 fossero di fr. 15'577.- e dunque ben superiori alla somma

di fr. 6'000.--, non ha comunque informato l’amministrazione delle stesse.

Riguardo, poi,

all’affermazione secondo cui non era a conoscenza dell’importo esatto dei suoi

introiti (cfr. doc. 285; consid. 1.6.), va osservato che dalle carte

processuali emerge che l’insorgente teneva una contabilità delle sue entrate e

delle sue uscite (cfr. doc. 381).

Pertanto con un minimo di

attenzione ragionevolmente esigibile dalla ricorrente quest’ultima sarebbe

stata in grado di sapere a quanto ammontavano i suoi redditi.

In ogni caso l’insorgente

avrebbe perlomeno dovuto accertare presso l’USSI se effettivamente delle

entrate conseguite con un’attività lucrativa online non andavano segnalate.

2.12

La ricorrente sostiene di aver

aiutato, con gli introiti derivanti dall’attività online, il figlio maggiorenne

__________ non facente parte della sua unità di riferimento (cfr. doc. 249 239

230.

221 214 205 196 186; STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014 consid. 2.15.) che

si trovava in una situazione economica disastrosa (cfr. doc. I; consid. 1.8;

2.7

).

Quanto fatto valere

dall’insorgente non giustifica validamente, dal profilo della buona fede, la

mancata comunicazione dei redditi ottenuti tramite la propria attività

lucrativa online.

In effetti la medesima ben

doveva sapere, leggendo accuratamente le decisioni dell’assistenza sociale

notificatele (cfr. consid. 2.9.), che i redditi da attività lucrativa andavano

comunicati all’USSI e in ogni caso che gli stessi andavano utilizzati

prioritariamente per far fronte alle proprie necessità e a quelle del figlio

minorenne __________, componente della sua unità di riferimento.

Ciò poiché nel 2008

l’insorgente aveva postulato la concessione di prestazioni assistenziali

proprio per lei e per __________, avendo terminato il diritto alle indennità di

disoccupazione e non potendo far capo ad altre entrate (cfr. doc. 262; 259;

33).

Ella, quindi, non poteva

legittimamente credere che degli ulteriori introiti per gli anni 2009 e 2010,

peraltro ricorrenti e non una tantum, potessero essere utilizzati,

invece che per i bisogni correnti suoi e del figlio __________, per saldare fatture

e debiti, come ad esempio le rate del leasing dell’automobile (cfr. doc. I),

del figlio maggiorenne.

A quest’ultimo riguardo è

utile d’altronde rilevare che l’assistenza sociale non ha come

scopo quello di estinguere i debiti nemmeno del beneficiario delle prestazioni

assistenziali, bensì di permettere a quest’ultimo di far fronte a necessità

contingenti (cfr. STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015; DTF 136 V 351; DTF

136.

I 129).

Infine va sottolineato che

le asserite rassicurazioni da parte del funzionario dell’USSI signor __________

e della signora __________ del relativo Ispettorato circa il fatto che non

avrebbero tenuto conto delle entrate utilizzate per aiutare __________ (cfr.

doc. I; VII) non consentono a questa Corte di giungere a una conclusione

differente, rivelandosi ininfluenti ai fini del giudizio sulla buona fede

dell’insorgente.

Le stesse, infatti, anche

nel caso in cui siano effettivamente state formulate, sono state espresse

posteriormente rispetto al momento dei fatti determinanti. I funzionari __________

e __________ hanno avuto un colloquio con la ricorrente il 5 giugno 2012, dopo la

scoperta delle entrate dell’insorgente relative agli anni 2009 e 2010 (cfr.doc.

51). Di conseguenza non è a seguito di quanto possono avere detto i due

collaboratori dell’amministrazione che la ricorrente ha omesso di annunciare i

redditi conseguiti.

2.13

RI 1 ha, inoltre, dichiarato

di aver dovuto far fronte, con le entrate connesse alla sua attività online, a

costi dentistici per il figlio minorenne __________ (cfr. doc. I).

Al riguardo la ricorrente

ha precisato che l’ufficio assistenza di __________, informato sulla necessità

dell’apparecchio per un problema genetico non tanto grave da far intervenire

l’AI, non le avrebbe detto di postulare un aiuto specifico (cfr. doc. I).

Nel ricorso del 26 luglio

2013.

inoltrato dall’insorgente contro la decisione su reclamo del 24 giugno

2013.

(cfr. consid. 1.4.; STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014) è stato, peraltro,

indicato quanto segue:

" (…)

Ricordo nuovamente che la patologia

dentaria di __________ era di tipo genetico e già al 1° anno di scuola

elementare, il dentista scolastico se ne accorse inviandomi presso uno

specialista che effettuava 1 controllo all’anno per monitorare la situazione.

Chiesi a tale dentista (__________di __________) se

qualcuno avrebbe potuto aiutarmi nel pagamento di tale apparecchio. Lui mi

rispose che la patologia, se si fosse presentata, i costi dell’apparecchio

sarebbero potuti essere presi a carico dall’Ufficio dell’AI ma solo se si

trattava di una situazione grave. Non menzionò l’USSI come ente di aiuto

consigliandomi di “mettere da parte” Frs. 100.- al mese per coprire le spese

quando sarebbe arrivato il momento.

Come se non bastasse, la persona che io incontravo

regolarmente presso il municipio di __________, la signora __________, madre di

un coetaneo di __________, pur sapendo perché glielo comunicai, che mio figlio

necessitasse di un apparecchio, mai mi disse di fare richiesta al loro ufficio.

(…)” (Doc. 348)

2.14

Dalle carte processuali

emergono per gli anni 2009 e 2010 tre note d’onorario allestite dal Dr. __________,

ortodonzia – med. dent. SSO di __________. Più specificatamente una nota

d’onorario del 28 dicembre 2009 di fr. 1'045.60 relativa a cure prestate ad __________

dal 9 ottobre al 4 dicembre 2009 (cfr. doc. IXbis 42), un’ulteriore nota del 25

luglio 2010 di fr. 1'380.-- afferente a cure prestate ad __________ dal 25

febbraio al 15 luglio 2010 (cfr. doc. IXbis 43) e un’ultima nota del 5 gennaio

2011.

di fr. 1'205.10 relativa a cure prestate ad __________ dal 17 agosto al 16

dicembre 2010 (cfr. doc. IXbis 44).

Tutte e tre le note

d’onorario per complessivi fr. 3'630.70 sono state completamente saldate (cfr.

doc. IXbis 42, 43, 44).

Dalla documentazione agli

atti non risulta se effettivamente la ricorrente non è stata debitamente

informata circa il suo diritto, quale beneficiaria di prestazioni assistenziali

ordinarie, di richiedere ai sensi dell’art. 20 Las (cfr. STCA 42.2013.13 del 17

aprile 2014 consid. 2.16.), prestazioni speciali per provvedere al pagamento

delle spese dentarie relative al figlio __________, previa presentazione di un

preventivo al fine di accertare che si trattasse di trattamenti semplici ed

economici destinati a curare aspetti funzionali e non estetici (cfr. STCA

42.2013.21

del 9 aprile 2014, il cui ricorso al TF è stato dichiarato

inammissibile con STF 8C_382/2014 del 12 giugno 2014; STCA 42.2007.9 del 14

febbraio 2008, massimata in RtiD II-2008 N.14 pag. 51-52).

Al riguardo giova rilevare

che l’art. 52 lett. a, b e c Las enuncia:

" Il Comune:

a) informa il cittadino sulle prestazioni assistenziali e sulle

altre prestazioni sociali prioritarie erogate dal Cantone sulla base della

Laps, e sulle condizioni per accedervi;

b) mette a disposizione del richiedente la documentazione e i

moduli utili per l’inoltro delle domande di prestazioni sociali cantonali

tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e dai Comuni;

c) aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli ed a

procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle

prestazioni”

Inoltre giusta l’art. 18

Laps, relativo all’informazione e consulenza:

" 1Il

Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di

informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e

decentralizzata.

2Scopo dell’informazione è di:

a) informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso

alle prestazioni sociali;

b) mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione

e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito

disponibile residuale;

c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi

pubblici o privati operanti nel settore.

3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi

è, di regola, fornita gratuitamente.”

Nemmeno risulta

debitamente spiegato e comprovato lo scopo della cura dentistica a cui si è

sottoposto __________ negli anni 2009 e 2010, ovvero se si è trattato

esclusivamente, o almeno parzialmente, di un trattamento terapeutico funzionale

e non soltanto estetico.

Di conseguenza, nel caso

di specie, si impongono ulteriori accertamenti.

In particolare deve essere

chiarito, interpellando in particolare l’Ufficio assistenza del Comune di __________

e l’impiegata __________, se la ricorrente negli anni 2009 e 2010 era oppure no

al corrente della possibilità di richiedere delle prestazioni assistenziali

speciali per sostenere i costi delle cure dentistiche a cui si è dovuto

sottoporre il figlio __________.

In caso di risposta

affermativa, non potrà, ai fini del condono, essere riconosciuta alla

ricorrente la buona fede nel non avere annunciato la parte dei suoi redditi

utilizzata per pagare le note d’onorario del dentista di complessivi fr.

3'630.70 (cfr. consid. 2.13.).

L’insorgente, in effetti, avrebbe

dovuto richiedere all’USSI una prestazione speciale per le spese dentistiche e

far capo alle proprie entrate per provvedere al sostentamento suo e del figlio __________.

Se, per contro, risulterà

che la ricorrente non era al corrente di tale opportunità, andrà accertato,

verificando presso il dentista __________ ed eventualmente avvalendosi del

parere della Commissione dei periti dentisti, lo scopo dei trattamenti

dentistici effettuati a favore di __________.

Qualora si sia trattato,

almeno parzialmente, di cure finalizzate a trattare aspetti funzionali, come ad

esempio la masticazione, tutto ben considerato andrà ammessa la buona fede

della ricorrente per la parte delle sue entrate connesse all’attività online

svolta nel 2009 e 2010 non annunciata all’USSI e utilizzata per far fronte al

pagamento delle note d’onorario del dentista relative ai trattamenti curativi.

La ricorrente, nel caso in

cui non sapesse della possibilità di postulare un aiuto finanziario, a titolo

speciale, da parte dell’assistenza per far fronte alle spese dentistiche

necessarie al figlio __________ per un sano funzionamento dell’apparato

dentario, si è trovata, infatti, nella situazione di poter legittimamente

pensare che i costi dovuti alle cure dentistiche indispensabili - e perciò non

a quelle estetiche - per il proprio figlio minorenne, che causavano un aggravio

economico supplementare rispetto alle spese essenziali per il sostentamento

proprio e di __________, potessero essere pagate con le proprie entrate

aggiuntive alle prestazioni assistenziali.

Se verrà ammessa la buona

fede della ricorrente, andrà pure esaminato l’ulteriore presupposto del

condono, ossia l'onere troppo grave (cfr. art. 26 Laps; consid. 2.3., 2.6.).

Abbondanzialmente va

segnalato che per ulteriori costi derivanti da cure dentistiche (cfr. doc. I;

consid. 1.8.) l’insorgente ha la facoltà di sottoporre all’USSI un preventivo

allestito da un dentista al fine di richiedere un relativo sostegno finanziario

a titolo di prestazione assistenziale speciale ai sensi dell’art. 20 Las.

In proposito è utile

ricordare che l’art. 20 cpv. 3 Las enuncia che le prestazioni speciali possono

essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le

risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non

coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate (cfr. STCA 42.2014.2 del

1° dicembre 2014; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.13.).

2.15

Alla luce di tutto quanto

esposto, il TCA deve concludere che il mancato annuncio da parte della

ricorrente dei redditi conseguiti tramite l’attività online negli anni 2009 e

2010.

nella misura in cui questi superano le spese dentistiche sostenute per le

cure a cui si è sottoposto il figlio __________ nel 2009 e nel 2010 (cfr.

consid. 2.13.), ritenute le considerazioni espresse ai considerandi 2.9.-2.12.,

configura una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede, primo

presupposto per ottenere un eventuale condono, non deve essere ammessa.

La decisione su reclamo

impugnata, nella misura in cui ha negato il condono della restituzione delle

prestazioni assistenziali percepite indebitamente negli anni 2009 e 2010 che

superano l’importo di fr. 3'630.70 utilizzato per pagare le note d’onorario del

dentista (cfr. consid. 2.13.), ossia il diniego del condono di fr. 14'528.30

(fr. 18'159.-- - fr. 3'630.70), deve essere conseguentemente confermata.

Per quanto concerne il condono

della somma di fr. 3'630.70, corrispondenti alle prestazioni assistenziali

ricevute a torto e utilizzate per far fronte ai costi dentistici degli anni

2009.

e 2010, gli atti vanno rinviati all’USSI per procedere come indicato al

considerando 2.14.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata nella misura in cui a RI 1 è stato

negato il condono della restituzione delle prestazioni assistenziali ricevute a

torto nel 2009 e 2010 utilizzate per far fronte ai costi dentistici (di

complessivi fr. 3'630.70) relativi ai trattamenti a cui si è sottoposto il

figlio __________ nel 2009 e nel 2010.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché proceda come indicato al consid. 2.14.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti