42.2014.15
Ric.c/ diniego condono della restit.di prest.assist.(non comunicato redd. da att.online)parz.accolto. Ev.info errate da parte di un avv.non consetono tutela BF(non organo comp.). Necess.ult.accert.x v
9 ottobre 2015Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2014.15
rs
Lugano
9 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 9 settembre 2014 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione del 5 novembre 2012, ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 18'159.-- per prestazioni assistenziali
indebitamente attribuite negli anni 2009-2010, a seguito della mancata presa in considerazione nel calcolo dell'utile netto (fr. 2'582.-- per
il 2009 e fr. 15'577.-- per il 2010) conseguito attraverso l'esercizio di
un'attività lucrativa online (cfr. doc. IXbis 29).
1.2. Con sentenza 42.2013.9 del 18
giugno 2013 il TCA ha accolto il ricorso di RI 1 per denegata giustizia, nella
misura in cui l’USSI non si era pronunciato sul reclamo del 28 novembre 2012
relativo all’ordine di restituzione ma aveva emesso una decisione di condono,
che è risultata prematura.
Gli atti sono stati
trasmessi all’amministrazione per decidere in relazione al reclamo del 28
novembre 2012, mentre la decisione sulla domanda di condono è stata annullata.
1.3. A seguito della sentenza di
questo Tribunale l’USSI, il 24 giugno 2013, ha emanato una decisione su reclamo
(cfr. doc. A) con cui ha confermato il proprio ordine di restituzione della
somma di fr. 18’159.-- emesso nei confronti di RI 1 il 5 novembre 2012 (cfr.
doc. 351).
1.4. Con sentenza 42.2013.13 del
17 aprile 2014 il TCA ha respinto il ricorso di RI 1 interposto contro la
decisione su reclamo del 24 giugno 2013.
Questa Corte ha stabilito
che la situazione finanziaria dell’insorgente negli anni 2009 e 2010, avendo la
medesima beneficiato di guadagni conseguiti online ma avendo omesso di
segnalare senza indugio tali entrate all’amministrazione, era differente
rispetto a quanto a conoscenza dell’USSI al momento in cui aveva allestito i conteggi
relativi a tali archi di tempo in cui a titolo di reddito del lavoro – e a
titolo di reddito computabile Las – non era stato computato alcunché.
In effetti, in virtù del
principio della sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto utilizzare
prioritariamente gli introiti connessi all’attività lucrativa svolta online,
rispetto alle prestazioni assistenziali.
Il TCA ha, pertanto, deciso
che da un profilo oggettivo RI 1 aveva effettivamente percepito indebitamente parte
delle prestazioni assistenziali afferenti agli anni 2009 e 2010.
Inoltre questo Tribunale
ha rilevato che, allorché l’USSI ha emesso l’ordine di restituzione del 5
novembre 2012, il suo diritto al rimborso non era perento.
Il TCA ha, poi, avallato
il modo di procedere dell’amministrazione che nel calcolo dell’importo da
restituire non ha tenuto conto delle spese del figlio maggiorenne, che abitava
presso la nonna, a cui ha provveduto la ricorrente, in quanto quest’ultima non
era tenuta a provvedere al mantenimento del figlio __________.
Relativamente al costo
dell’apparecchio dentale del figlio minorenne, __________, di cui la ricorrente
si è fatta carico, è stato osservato che, indipendentemente dalla circostanza
che agli atti non risulti alcuna fattura e/o ricevuta di pagamento in merito,
le spese dentali non rientrano nei costi computabili nel calcolo volto alla
determinazione della prestazione assistenziale ordinaria.
Infine questo Tribunale ha
invitato l’amministrazione a pronunciarsi nuovamente sulla domanda di condono
dopo la cresciuta in giudicato della decisione con la quale è stata chiesta la
restituzione di fr. 18'159.--.
Il giudizio 42.2013.13 del
17 aprile 2014 è cresciuto incontestato in giudicato.
1.5. L’USSI, il 13 giugno 2014, ha
quindi emanato una decisione con cui ha respinto la domanda di condono
inoltrata dall’interessata il 28 novembre 2012.
L’amministrazione, al
riguardo, ha in particolare stabilito che, a causa della mancata segnalazione tempestiva
dei redditi conseguiti, non risultava adempiuto il requisito della buona fede (cfr.
doc. 293).
1.6. RI
1, il 17 luglio 2014, ha inoltrato reclamo contro il provvedimento del 13
giugno 2014, facendo valere, da un lato, che quando s’informò sul fatto se
dovesse o meno dichiarare le sue entrate - che a quel momento non conosceva -
le sarebbe stato risposto che fino a fr. 6'000.-- non dovesse annunciare ed era
sicura di non avere mai raggiunto quella cifra. Dall’altro, di aver dovuto
sostenere finanziariamente con fr. 8'000.-- il figlio maggiorenne, __________,
e i costi relativi a un apparecchio dentale per il figlio minorenne, __________
(cfr. doc. 285).
1.7. Con decisione su reclamo del
9 settembre 2014 l’USSI ha confermato il diniego del condono stabilito il 13
giugno 2014.
L’amministrazione ha
segnatamente rilevato che:
" (…)
Fatti
H.
Nel caso in esame l’assistita sostiene di
essere stata erroneamente informata che non era necessario segnalare
all’assistenza utili inferiori a CHF 6'000.-- e avrebbe speso per CHF 8'000.--
a beneficio del figlio maggiorenne, coprendone i debiti e ulteriore denaro per
il figlio minorenne, per spese dentarie. In tali circostanze sostiene in
sostanza di essere stata in buona fede.
Come già indicato, su ogni domanda di
prestazione e rinnovo e sulle decisioni di prestazioni assistenziali pure
ricevute dall’assistita, è segnalato che deve indicare ogni cambiamento
relativo alle sue entrate. L’interessata non poteva quindi ritenere tranquillamente
in buona fede che non occorreva segnalare anche un importo inferiore a CHF
6'000.-- e doveva senz’altro verificarlo presso l’USSI. Essa è quindi stata
chiaramente negligente.
In concreto ha deciso di gestire
autonomamente il reddito secondo le proprie priorità.
Doveva, per contro, apparire chiaro che le
entrate di una persona in assistenza non possono essere liberamente destinate
al pagamento dei debiti del figlio estraneo all’unità di riferimento e che le
spese dentarie del figlio facente parte dell’unità di riferimento vanno chieste
e decise dall’assistenza.
Considerato che la mancata segnalazione
tempestiva di un reddito rappresenta una grave omissione e secondo la
giurisprudenza non si può ritenere data la buona fede, non sono date le
condizioni per l’accoglimento della domanda di condono.
(…)” (Doc. III)
1.8. Il 10 ottobre 2014 RI 1 ha
tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 9 settembre 2014,
chiedendo che la sua domanda di condono venga accolta.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto di aver aiutato il figlio maggiorenne
__________ che si trovava in grosse difficoltà finanziarie. La medesima ha
precisato che una domenica due incaricati hanno richiesto con modi forti al
figlio il pagamento di due rate del leasing relativo a un’auto e che lei per
telefono è riuscita a convincerli a recarsi a casa sua dove ha poi dato loro il
denaro richiesto.
La ricorrente ha asserito
di aver aiutato economicamente __________ fino a quando un anno prima ha
chiamato in causa l’ufficio di assistenza comunale al fine di sostenerlo. La
stessa ha puntualizzato che da allora non ha più visto suo figlio __________.
Inoltre l’insorgente ha
indicato che quando si è presentata negli uffici di Bellinzona dinanzi alla
signora __________ e al signor __________, si è sentita dire che, probabilmente,
essendo stato un aiuto sociale, avrebbero tenuto in considerazione tale uso del
denaro, ma non è stato così, analogamente a quanto accaduto per i soldi
impiegati per far fronte al costo dell’apparecchio dentario per __________.
La ricorrente ha osservato
che l’ufficio assistenza di __________, informato sulla necessità
dell’apparecchio per un problema genetico non tanto grave da far intervenire
l’AI, non le avrebbe detto di postulare un aiuto specifico.
L’insorgente ha, inoltre,
aggiunto, da una parte, che __________ dovrebbe pure sottoporsi all’estrazione
dei denti del giudizio, in quanto crescono in una direzione che compromette
tutta la dentatura e che tale intervento probabilmente avverrà in una struttura
ospedaliera.
Dall’altra, che la cassa
malati coprirà le spese della stanza ma non i costi del chirurgo
maxilo-facciale.
La medesima ha evidenziato
che l’anno prima le è stata negata una borsa di studio per la scuola che
frequentava __________ e che nel 2014 quest’ultimo ha iniziato un apprendistato
per il quale è nuovamente stato rifiutato un sussidio a causa delle sue entrate
AI e PC.
Infine la ricorrente ha
dichiarato di non avere mai pensato di rubare qualcosa a qualcuno, anche in
considerazione del fatto che un avvocato le avrebbe indicato che fino a fr.
6'000.-- annui non doveva dichiarare alcunché (cfr. doc. I).
1.9. L’USSI, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando che:
" (…)
Con il ricorso in esame la signora RI 1
sostiene di essere vittima di una situazione disastrata e dell’incomprensione,
per non dire l’accanimento, dell’amministrazione che non riconosce a suo avviso
le sue difficoltà ed esigenze moralmente giustificate. Essa non aggiunge, con
il ricorso, elementi di fatto rilevanti che non siano già stati considerati
dall’USSI che ha valutato i requisiti del condono secondo la legge e la
giurisprudenza, come negli altri casi analoghi.” (Doc. V)
1.10. RI 1, il 27 ottobre 2014, si è
nuovamente pronunciata in merito alla fattispecie (cfr.doc VII).
1.11. Il 10 novembre 2014 l’USSI ha
presentato le proprie osservazioni al riguardo (cfr. doc. IX).
1.12. Il doc. IX è stato trasmesso
per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. X).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’USSI abbia correttamente o meno negato alla ricorrente
il condono della restituzione dell’importo di fr. 18'159.-- percepito a torto a
titolo di prestazioni assistenziali nel 2009 e nel 2010.
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33.
Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250
del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza
dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
Ai sensi dell’art. 22 Las
il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e corrisponde alla differenza tra
la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle
spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l’unità
di riferimento.
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
2.2
Relativamente all’obbligo di
informazione in generale l’art. 67 Las prevede che:
" 1Il richiedente,
rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza
sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;
esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti
degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale.”
L’art. 68 Las, afferente
all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:
" 1L’assistito è
tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni
cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da
implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni
assistenziali.
2L’assistito
è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale
l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione
di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”
2.3
Per quanto attiene alle
prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps."
Giusta l'art. 26 Laps:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.
3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente
per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite."
Ai sensi degli art. 48 Las
e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come
pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.
2.4
Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra
(cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid.
2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in
giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante
(DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid.
2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se
si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata
in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta
a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il
condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1
LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.3.).
2.5
Per quanto riguarda i
presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL
Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996
pag. 269).
La
buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.
481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
CCS, che è applicabile analogicamente,
"
nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia
compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da
lui."
Compete al Giudice
inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado
dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato
può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare
(cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo
2004.
consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss;
DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se
non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.6
Il requisito dell'onere
gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a
restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione
patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.7
Nell’evenienza concreta
l’USSI ha negato la buona fede di RI 1. L’amministrazione al riguardo ha
precisato che, contrariamente ai suoi obblighi, l’insorgente non ha segnalato
tempestivamente i redditi conseguiti dalla propria attività online nel 2009 e
nel 2010, benché sulle decisioni dell’assistenza sociale ricevute dalla
medesima è indicato che ogni cambiamento relativo alle entrate deve essere annunciato.
L’USSI ha, inoltre,
osservato che la ricorrente ha deciso di gestire autonomamente il reddito
secondo le proprie priorità, quando invece doveva apparire chiaro che le
entrate di una persona non possono essere liberamente destinate al pagamento
dei debiti di un figlio estraneo all’unità di riferimento e che le spese
dentarie del figlio facente parte dell’unità di riferimento andavano chieste e
decise dall’assistenza (cfr. doc. III).
L’insorgente, dal canto
suo, ha asserito in buona sostanza di aver aiutato il proprio figlio
maggiorenne __________, in quanto si trovava in grosse difficoltà finanziarie
con debiti che gli venivano reclamati anche con maniere forti.
Per quanto attiene alle
spese dentarie per l’apparecchio di __________, la medesima ha rilevato che
l’ufficio assistenza di __________ non l’avrebbe informata sul fatto di
postulare un aiuto specifico in tal senso.
La ricorrente ha
evidenziato di non avere mai avuto l’intenzione di rubare qualcosa e che un
avvocato le avrebbe indicato che fino a fr. 6'000.-- annui di entrate non
doveva dichiarare alcunché (cfr. doc. I; VII).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile evidenziare che il compito
dell’assistenza sociale è quello di provvedere, tramite prestazioni, al
sostentamento di persone che non hanno sufficienti mezzi finanziari per farvi
fronte da sole.
In tale settore, però,
vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale
principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22
ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30; Disposizioni
COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die
Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in
particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere
prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella
condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole
comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività
retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF
8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. la nostra Massima Istanza ha,
poi, osservato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
2.9
Va, inoltre, ribadito che
giusta l’art. 67 cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l’assistito, è
tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle
sue condizioni personali e finanziarie.
Inoltre l’art. 68 cpv. 1
Las prevede che l’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi
dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni
personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la
soppressione delle prestazioni assistenziali.
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un
(nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici
aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011
consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.).
Giova, poi, evidenziare
che in tutte le decisioni concernenti le prestazioni assistenziali concesse
dall’USSI alla ricorrente a far tempo dal giugno 2008 è stato espressamente
indicato l’obbligo di annunciare all’ufficio che ha emanato i relativi
provvedimenti, ossia all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di
Bellinzona, ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei
membri dell’unità di riferimento (in concreto composta della ricorrente e del
figlio __________ - 12.10.1997), in particolare l’aumento del reddito o della
sostanza, come pure l’inizio di un’attività lucrativa (cfr. doc. 258; 256; 248;
238; 229; 220; 213; 204; 195; 185; 174; 165).
Da una semplice lettura della
decisione relativa all’assistenza sociale emerge, dunque, che l’USSI, in quanto
autorità competente (cfr. art. 48 Las; 2 Reg.Las; consid. 2.3.), deve essere
informato di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
Come visto, sui
provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento di reddito, nonché l’inizio
di un’attività lucrativa devono essere comunicati.
2.10
La ricorrente, contrariamente
a quanto contemplato dagli art. 67 cpv. 1 e 68 cpv. 1 Las, negli anni 2009 e
2010.
non ha tempestivamente comunicato all’organo amministrativo competente di conseguire
delle entrate tramite un’attività lucrativa esercitata online (cfr. doc. III).
L’insorgente ha peraltro
ammesso di non avere comunicato tali introiti della sua unità di riferimento
(cfr. doc. 375; I).
La ricorrente, tuttavia,
avrebbe dovuto senza indugio comunicare il cambiamento delle condizioni
finanziarie della sua famiglia intervenuto nel periodo 2009-2010 a seguito
delle entrate connesse all’attività di compravendita.
In effetti
l’amministrazione deve essere informata di ogni modifica della situazione
economica (cfr. consid. 2.9.).
2.11
RI 1 ha fatto valere di aver
ricevuto da parte di un avvocato l’indicazione secondo cui, in relazione a
delle entrate fino a fr. 6'000.-- annui, non avrebbe dovuto segnalare alcunché
all’amministrazione (cfr. doc. I).
Tale affermazione non
risulta di alcun aiuto per la ricorrente e non merita, quindi, di ulteriori
approfondimenti.
E’ vero che l’informazione
sulla quale l’insorgente afferma di essersi fondata è errata, in quanto
nell’ambito dell’assistenza sociale ogni entrata, anche di piccola entità, deve
essere annunciata all’USSI.
Per inciso va osservato
che un limite di reddito è posto, invece, nel settore dell’assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti. In particolare l’art. 8 cpv. 2 LAVS, nel tenore in
vigore nel 2007, prevedeva, da un lato, che se il reddito annuo di un’attività
lucrativa indipendente era uguale o inferiore - nel 2007 - a fr. 8'800.--
(attualmente a fr. 9'300.--), doveva essere pagato un contributo minimo di fr.
353.
-- l’anno. Dall’altro, che il Consiglio federale poteva disporre che i
contributi dovuti su redditi di poco conto provenienti da un’attività lucrativa
indipendente esercitata a titolo accessorio fossero prelevati soltanto a
richiesta dell’assicurato.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, in primo luogo, che non è dato di sapere quando (perlomeno in quale
anno) l’insorgente avrebbe ricevuto tale informazione.
In secondo luogo, anche se
avesse realmente ottenuto tale informazione, la ricorrente non potrebbe in ogni
caso essere tutelata nella propria buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost.
Infatti il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente
al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
2.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
4.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
5.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF
8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio
2009.
consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C
270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004
consid. 2; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;
RAMI 1993 pag. 120-121; Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid.
3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194
consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT
I-1992 n° 63).
In concreto la ricorrente
ha affermato di avere ricevuto l’informazione errata da parte di un avvocato
(cfr. doc. I).
Ora, l’avvocato è una
figura terza che non può identificarsi con l’autorità competente per il caso di
specie, ossia gli organi chiamati ad applicare la Las.
Pertanto in casu non si è
confrontati con un’informazione rilasciata dall’autorità competente, di modo
che non può entrare in linea di conto la protezione di cui all’art. 9 Cost.
Neppure è
dato di sapere se all’avvocato in questione era stato conferito da parte della
ricorrente un particolare mandato o meno.
Al riguardo
giova, comunque, rilevare che per costante giurisprudenza gli assistiti
devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle
quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF
8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio
2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1
dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile
2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre
2006).
Infine occorre evidenziare
che nella STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014 consid. 2.14., cresciuta
incontestata in giudicato, con cui è stata confermata la decisione su reclamo
del 24 giugno 2013 relativa alla restituzione di fr. 18'159.-- corrispondenti a
prestazioni assistenziali percepite indebitamente negli anni 2009 e 2010 (cfr.
consid. 1.4.), è stato stabilito quanto segue:
" (…)
2.14
Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione
di fr. 18'159.-- sia corretto.
L’amministrazione ha determinato tale ammontare fondandosi sugli
introiti percepiti dall’insorgente nel 2009, pari a fr. 2'582.--, e nel 2010,
corrispondenti a fr. 15'577.-- (cfr. doc. 23; A), conteggiati sulla base della
documentazione raccolta dagli Ispettori del lavoro, dall’Ufficio per la
sorveglianza della mercato del lavoro, come pure inviata dalla ricorrente
stessa (cfr. doc. 23).
Come visto sopra (cfr. consid. 2.9.), l’insorgente non ha
contestato l’entità in quanto tale delle entrate connesse all’attività svolta
online. Al contrario la medesima ha riconosciuto di aver guadagnato circa fr.
2'500.-- nel 2009 e circa fr. 15'000.-- nel 2010 (cfr. doc. 15).
Di conseguenza il TCA non ha motivo di dubitare della correttezza
degli importi di fr. 2’582.-- per l’anno 2009 e di fr. 15'577.-- per l’anno
2010.
considerati dall’USSI (cfr. doc. A).”
La ricorrente, benché le
sue entrate del 2010 fossero di fr. 15'577.- e dunque ben superiori alla somma
di fr. 6'000.--, non ha comunque informato l’amministrazione delle stesse.
Riguardo, poi,
all’affermazione secondo cui non era a conoscenza dell’importo esatto dei suoi
introiti (cfr. doc. 285; consid. 1.6.), va osservato che dalle carte
processuali emerge che l’insorgente teneva una contabilità delle sue entrate e
delle sue uscite (cfr. doc. 381).
Pertanto con un minimo di
attenzione ragionevolmente esigibile dalla ricorrente quest’ultima sarebbe
stata in grado di sapere a quanto ammontavano i suoi redditi.
In ogni caso l’insorgente
avrebbe perlomeno dovuto accertare presso l’USSI se effettivamente delle
entrate conseguite con un’attività lucrativa online non andavano segnalate.
2.12
La ricorrente sostiene di aver
aiutato, con gli introiti derivanti dall’attività online, il figlio maggiorenne
__________ non facente parte della sua unità di riferimento (cfr. doc. 249 239
230.
221 214 205 196 186; STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014 consid. 2.15.) che
si trovava in una situazione economica disastrosa (cfr. doc. I; consid. 1.8;
2.7
).
Quanto fatto valere
dall’insorgente non giustifica validamente, dal profilo della buona fede, la
mancata comunicazione dei redditi ottenuti tramite la propria attività
lucrativa online.
In effetti la medesima ben
doveva sapere, leggendo accuratamente le decisioni dell’assistenza sociale
notificatele (cfr. consid. 2.9.), che i redditi da attività lucrativa andavano
comunicati all’USSI e in ogni caso che gli stessi andavano utilizzati
prioritariamente per far fronte alle proprie necessità e a quelle del figlio
minorenne __________, componente della sua unità di riferimento.
Ciò poiché nel 2008
l’insorgente aveva postulato la concessione di prestazioni assistenziali
proprio per lei e per __________, avendo terminato il diritto alle indennità di
disoccupazione e non potendo far capo ad altre entrate (cfr. doc. 262; 259;
33).
Ella, quindi, non poteva
legittimamente credere che degli ulteriori introiti per gli anni 2009 e 2010,
peraltro ricorrenti e non una tantum, potessero essere utilizzati,
invece che per i bisogni correnti suoi e del figlio __________, per saldare fatture
e debiti, come ad esempio le rate del leasing dell’automobile (cfr. doc. I),
del figlio maggiorenne.
A quest’ultimo riguardo è
utile d’altronde rilevare che l’assistenza sociale non ha come
scopo quello di estinguere i debiti nemmeno del beneficiario delle prestazioni
assistenziali, bensì di permettere a quest’ultimo di far fronte a necessità
contingenti (cfr. STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015; DTF 136 V 351; DTF
136.
I 129).
Infine va sottolineato che
le asserite rassicurazioni da parte del funzionario dell’USSI signor __________
e della signora __________ del relativo Ispettorato circa il fatto che non
avrebbero tenuto conto delle entrate utilizzate per aiutare __________ (cfr.
doc. I; VII) non consentono a questa Corte di giungere a una conclusione
differente, rivelandosi ininfluenti ai fini del giudizio sulla buona fede
dell’insorgente.
Le stesse, infatti, anche
nel caso in cui siano effettivamente state formulate, sono state espresse
posteriormente rispetto al momento dei fatti determinanti. I funzionari __________
e __________ hanno avuto un colloquio con la ricorrente il 5 giugno 2012, dopo la
scoperta delle entrate dell’insorgente relative agli anni 2009 e 2010 (cfr.doc.
51). Di conseguenza non è a seguito di quanto possono avere detto i due
collaboratori dell’amministrazione che la ricorrente ha omesso di annunciare i
redditi conseguiti.
2.13
RI 1 ha, inoltre, dichiarato
di aver dovuto far fronte, con le entrate connesse alla sua attività online, a
costi dentistici per il figlio minorenne __________ (cfr. doc. I).
Al riguardo la ricorrente
ha precisato che l’ufficio assistenza di __________, informato sulla necessità
dell’apparecchio per un problema genetico non tanto grave da far intervenire
l’AI, non le avrebbe detto di postulare un aiuto specifico (cfr. doc. I).
Nel ricorso del 26 luglio
2013.
inoltrato dall’insorgente contro la decisione su reclamo del 24 giugno
2013.
(cfr. consid. 1.4.; STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014) è stato, peraltro,
indicato quanto segue:
" (…)
Ricordo nuovamente che la patologia
dentaria di __________ era di tipo genetico e già al 1° anno di scuola
elementare, il dentista scolastico se ne accorse inviandomi presso uno
specialista che effettuava 1 controllo all’anno per monitorare la situazione.
Chiesi a tale dentista (__________di __________) se
qualcuno avrebbe potuto aiutarmi nel pagamento di tale apparecchio. Lui mi
rispose che la patologia, se si fosse presentata, i costi dell’apparecchio
sarebbero potuti essere presi a carico dall’Ufficio dell’AI ma solo se si
trattava di una situazione grave. Non menzionò l’USSI come ente di aiuto
consigliandomi di “mettere da parte” Frs. 100.- al mese per coprire le spese
quando sarebbe arrivato il momento.
Come se non bastasse, la persona che io incontravo
regolarmente presso il municipio di __________, la signora __________, madre di
un coetaneo di __________, pur sapendo perché glielo comunicai, che mio figlio
necessitasse di un apparecchio, mai mi disse di fare richiesta al loro ufficio.
(…)” (Doc. 348)
2.14
Dalle carte processuali
emergono per gli anni 2009 e 2010 tre note d’onorario allestite dal Dr. __________,
ortodonzia – med. dent. SSO di __________. Più specificatamente una nota
d’onorario del 28 dicembre 2009 di fr. 1'045.60 relativa a cure prestate ad __________
dal 9 ottobre al 4 dicembre 2009 (cfr. doc. IXbis 42), un’ulteriore nota del 25
luglio 2010 di fr. 1'380.-- afferente a cure prestate ad __________ dal 25
febbraio al 15 luglio 2010 (cfr. doc. IXbis 43) e un’ultima nota del 5 gennaio
2011.
di fr. 1'205.10 relativa a cure prestate ad __________ dal 17 agosto al 16
dicembre 2010 (cfr. doc. IXbis 44).
Tutte e tre le note
d’onorario per complessivi fr. 3'630.70 sono state completamente saldate (cfr.
doc. IXbis 42, 43, 44).
Dalla documentazione agli
atti non risulta se effettivamente la ricorrente non è stata debitamente
informata circa il suo diritto, quale beneficiaria di prestazioni assistenziali
ordinarie, di richiedere ai sensi dell’art. 20 Las (cfr. STCA 42.2013.13 del 17
aprile 2014 consid. 2.16.), prestazioni speciali per provvedere al pagamento
delle spese dentarie relative al figlio __________, previa presentazione di un
preventivo al fine di accertare che si trattasse di trattamenti semplici ed
economici destinati a curare aspetti funzionali e non estetici (cfr. STCA
42.2013.21
del 9 aprile 2014, il cui ricorso al TF è stato dichiarato
inammissibile con STF 8C_382/2014 del 12 giugno 2014; STCA 42.2007.9 del 14
febbraio 2008, massimata in RtiD II-2008 N.14 pag. 51-52).
Al riguardo giova rilevare
che l’art. 52 lett. a, b e c Las enuncia:
" Il Comune:
a) informa il cittadino sulle prestazioni assistenziali e sulle
altre prestazioni sociali prioritarie erogate dal Cantone sulla base della
Laps, e sulle condizioni per accedervi;
b) mette a disposizione del richiedente la documentazione e i
moduli utili per l’inoltro delle domande di prestazioni sociali cantonali
tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e dai Comuni;
c) aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli ed a
procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle
prestazioni”
Inoltre giusta l’art. 18
Laps, relativo all’informazione e consulenza:
" 1Il
Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di
informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e
decentralizzata.
2Scopo dell’informazione è di:
a) informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso
alle prestazioni sociali;
b) mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione
e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito
disponibile residuale;
c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi
pubblici o privati operanti nel settore.
3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi
è, di regola, fornita gratuitamente.”
Nemmeno risulta
debitamente spiegato e comprovato lo scopo della cura dentistica a cui si è
sottoposto __________ negli anni 2009 e 2010, ovvero se si è trattato
esclusivamente, o almeno parzialmente, di un trattamento terapeutico funzionale
e non soltanto estetico.
Di conseguenza, nel caso
di specie, si impongono ulteriori accertamenti.
In particolare deve essere
chiarito, interpellando in particolare l’Ufficio assistenza del Comune di __________
e l’impiegata __________, se la ricorrente negli anni 2009 e 2010 era oppure no
al corrente della possibilità di richiedere delle prestazioni assistenziali
speciali per sostenere i costi delle cure dentistiche a cui si è dovuto
sottoporre il figlio __________.
In caso di risposta
affermativa, non potrà, ai fini del condono, essere riconosciuta alla
ricorrente la buona fede nel non avere annunciato la parte dei suoi redditi
utilizzata per pagare le note d’onorario del dentista di complessivi fr.
3'630.70 (cfr. consid. 2.13.).
L’insorgente, in effetti, avrebbe
dovuto richiedere all’USSI una prestazione speciale per le spese dentistiche e
far capo alle proprie entrate per provvedere al sostentamento suo e del figlio __________.
Se, per contro, risulterà
che la ricorrente non era al corrente di tale opportunità, andrà accertato,
verificando presso il dentista __________ ed eventualmente avvalendosi del
parere della Commissione dei periti dentisti, lo scopo dei trattamenti
dentistici effettuati a favore di __________.
Qualora si sia trattato,
almeno parzialmente, di cure finalizzate a trattare aspetti funzionali, come ad
esempio la masticazione, tutto ben considerato andrà ammessa la buona fede
della ricorrente per la parte delle sue entrate connesse all’attività online
svolta nel 2009 e 2010 non annunciata all’USSI e utilizzata per far fronte al
pagamento delle note d’onorario del dentista relative ai trattamenti curativi.
La ricorrente, nel caso in
cui non sapesse della possibilità di postulare un aiuto finanziario, a titolo
speciale, da parte dell’assistenza per far fronte alle spese dentistiche
necessarie al figlio __________ per un sano funzionamento dell’apparato
dentario, si è trovata, infatti, nella situazione di poter legittimamente
pensare che i costi dovuti alle cure dentistiche indispensabili - e perciò non
a quelle estetiche - per il proprio figlio minorenne, che causavano un aggravio
economico supplementare rispetto alle spese essenziali per il sostentamento
proprio e di __________, potessero essere pagate con le proprie entrate
aggiuntive alle prestazioni assistenziali.
Se verrà ammessa la buona
fede della ricorrente, andrà pure esaminato l’ulteriore presupposto del
condono, ossia l'onere troppo grave (cfr. art. 26 Laps; consid. 2.3., 2.6.).
Abbondanzialmente va
segnalato che per ulteriori costi derivanti da cure dentistiche (cfr. doc. I;
consid. 1.8.) l’insorgente ha la facoltà di sottoporre all’USSI un preventivo
allestito da un dentista al fine di richiedere un relativo sostegno finanziario
a titolo di prestazione assistenziale speciale ai sensi dell’art. 20 Las.
In proposito è utile
ricordare che l’art. 20 cpv. 3 Las enuncia che le prestazioni speciali possono
essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le
risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non
coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate (cfr. STCA 42.2014.2 del
1° dicembre 2014; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.13.).
2.15
Alla luce di tutto quanto
esposto, il TCA deve concludere che il mancato annuncio da parte della
ricorrente dei redditi conseguiti tramite l’attività online negli anni 2009 e
2010.
nella misura in cui questi superano le spese dentistiche sostenute per le
cure a cui si è sottoposto il figlio __________ nel 2009 e nel 2010 (cfr.
consid. 2.13.), ritenute le considerazioni espresse ai considerandi 2.9.-2.12.,
configura una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede, primo
presupposto per ottenere un eventuale condono, non deve essere ammessa.
La decisione su reclamo
impugnata, nella misura in cui ha negato il condono della restituzione delle
prestazioni assistenziali percepite indebitamente negli anni 2009 e 2010 che
superano l’importo di fr. 3'630.70 utilizzato per pagare le note d’onorario del
dentista (cfr. consid. 2.13.), ossia il diniego del condono di fr. 14'528.30
(fr. 18'159.-- - fr. 3'630.70), deve essere conseguentemente confermata.
Per quanto concerne il condono
della somma di fr. 3'630.70, corrispondenti alle prestazioni assistenziali
ricevute a torto e utilizzate per far fronte ai costi dentistici degli anni
2009.
e 2010, gli atti vanno rinviati all’USSI per procedere come indicato al
considerando 2.14.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata nella misura in cui a RI 1 è stato
negato il condono della restituzione delle prestazioni assistenziali ricevute a
torto nel 2009 e 2010 utilizzate per far fronte ai costi dentistici (di
complessivi fr. 3'630.70) relativi ai trattamenti a cui si è sottoposto il
figlio __________ nel 2009 e nel 2010.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI affinché proceda come indicato al consid. 2.14.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti