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Decisione

42.2014.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 febbraio 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. Il TCA è

chiamato a stabilire se correttamente oppure no l'USSI ha respinto la domanda interposta

da RI 1 tendente al finanziamento di un corso di italiano per sua moglie __________.

L'amministrazione ha

rifiutato di attribuire delle prestazioni assistenziali in quanto il ricorrente

non ha dimostrato di avere inoltrato, senza esito positivo, delle domande

presso altri enti, in particolare agli organi dell'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. consid. 1.1. e 1.2).

Il ricorrente sostiene di

avere esaminato le condizioni poste dai diversi enti pubblici e privati e di

essere giunto alla conclusione che nessuno accorderebbe il finanziamento

richiesto (cfr. consid. 1.3 e 1.5).

L'art. 1 Las stabilisce

che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

Nell’ambito

dell’assistenza, vige dunque il principio della sussidiarietà di cui agli art.

2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04

del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V

143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio

ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo

un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Inoltre le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al

punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che

la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la

persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto

disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando

non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata.

Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno

deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una

prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità

d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le

prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni

pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un

carattere benevolo. Esse son prese in consi-derazione nella determinazione

dell’intervento pubblico. (…)”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

Questo Tribunale, in una

sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato

incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, peraltro citata

dall’amministrazione nella decisione sui reclamo (cfr. doc. A), ha esaminato la

questione concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda

formazione da parte dell’assistenza sociale. In quell'occasione ha pure

sottolineato che:

" (…)

Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e

menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6

("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")

ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento

dell'assistenza sociale, sottolineando che:

"

Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima

formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo

se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio,

contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e

dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni,

ecc.)."

2.2. L'assicurazione contro la

disoccupazione accorda le proprie prestazioni (cfr. art. 60 LADI) per dei corsi

di lingua italiana allorché essi hanno lo scopo di permettere all'assicurato di

acquisire le conoscenze elementari della nostra lingua.

In Ticino,

un corso linguistico nella lingua italiana che va oltre le conoscenze di base,

equivale invece a una formazione di base che non deve, in ogni caso, essere

finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Considerandi

Ad esempio in una sentenza

38.1999.327

del 2 giugno 2000 pubblicata in RDAT II-2000 pag. 351 seg. questo

Tribunale ha negato ad un'assicurata, di professione ausiliaria di pulizie, il

diritto a frequentare a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, un

corso di perfezionamento nella lingua italiana, argomentando:

" (...)

Nella presente fattispecie l'assicurata svolge la professione di

ausiliaria di pulizie.

Essa ha già frequentato un corso di italiano a spese

dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Nella sua domanda del 20 settembre 1999 X. ha affermato quanto

segue:

" Durante lo

scorso anno ho frequentato la prima fase, ora vorrei poter continuare il corso

per migliorare e imparare a scrivere. Base lettura e scrittura alfabetizzazione

esercitazioni. Anche se il lavoro che svolgo non necessita di particolari

conoscenze, vorrei imparare bene la lingua italiana per inserirmi in questo

paese in cui vivo." (allegato 1)

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che confermare la

decisione dell'URC di _________.

Infatti, come l'assicurata stessa riconosce, maggiori conoscenze

linguistiche non sono necessarie per svolgere la sua attuale attività

lucrativa.

Non esiste dunque un'indicazione relativa al mercato del lavoro

(cfr. SVR 2000 ALV N° 2 e consid. 2.3).

Va comunque rilevato che la domanda andrebbe comunque respinta

anche applicando la giurisprudenza cantonale ticinese (cfr. SVR 1996 ALV N° 58;

Vedi pure: D. Aeppli, "La situation des chômeurs en fin de droit en

Suisse" in La Vie économique 5/2000 pag. 46 seg. (48)) che, in merito al

miglioramento dell'idoneità al collocamento, e più larga rispetto a quella del

TFA (cfr. consid. 2.3 e DLA 1995 p. 48-51; per un'analisi critica della

giurisprudenza federale, cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la

LACI" in CGRSS N° 11-1993 pag. 19 seg., in particolare 34-37).

Infatti, l'assicurazione contro la disoccupazione ha già

finanziato il precedente corso atto a favorire l'inserimento professionale

della ricorrente. Quel corso le ha permesso di apprendere le conoscenze

fondamentali della lingua italiana.

Ogni ulteriore corso nella lingua italiana, rappresenterebbe,

nella presente fattispecie, una formazione di base, che non deve essere

finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione, secondo la

giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3).

La decisione impugnata deve dunque essere confermata."

In una

sentenza 38.2008.35 del 29 settembre 2008 il TCA ha respinto la richiesta di

un'assicurata di frequentare un corso di italiano semi-intensivo B1, rilevando:

" (...)

Nella presente fattispecie emerge dagli atti

dell'incarto che l'assicurata dal luglio 2005 ha sempre lavorato in Svizzera soprattutto come cameriera.

Il suo collocamento non è dunque intralciato per

motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.7).

D'altra parte la ricorrente ha già seguito un corso

di perfezionamento nella lingua italiana della durata di due mesi a spese

dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza

federale e cantonale dettagliatamente esposta al consid. 2.9, la decisione

dell'URC di ________ che ha rifiutato di riconoscere il diritto alle

prestazioni della LADI per un ulteriore corso nella lingua italiana frequentato

dall'assicurata non può che essere confermata. (...)"

Allo stesso risultato il

TCA è giunto in una sentenza 38.2009.22 del 6 agosto 2009 a proposito di un'infermiera in cure generali:

" (…)

Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che

l'assicurata, già prima di frequentare il corso, era in possesso delle

conoscenze elementari della lingua italiana (cfr. Doc. 11: "Griglia di

sintesi sulle capacità linguistiche e professionali dell'assicurato",

livello A2), ciò che è del tutto normale dopo dieci anni di attività lucrativa

in Ticino e a _________ (cfr. Doc. I).

Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza riprodotta al

consid. 2.9., il corso in questione, che va oltre le conoscenze di base ,

equivale a una formazione di base e non può essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Inoltre, ed indipendentemente da quanto appena esposto, avendo

l'assicurata avuto la possibilità di lavorare e avendola rifiutata per seguire

il corso di italiano (anziché accettare la proposta dell'URC di _________ che

le avrebbe permesso di seguire il corso linguistico e nel contempo lavorare;

cfr. Doc. 1 e Doc. 4) la richiesta deve in ogni caso essere respinta in virtù

del principio secondo cui l'esercizio di un'attività lucrativa è in ogni caso

prioritario rispetto ad una misura finanziata dall'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. consid. 2.10.).

In simili condizioni la decisione su opposizione impugnata deve

essere confermata senza dovere ulteriormente approfondire se il collocamento

della ricorrente era o no intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro

(cfr. consid. 2.7.) e se il corso in questione migliorava la sua idoneità al

collocamento (cfr. consid. 2.8.)."

2.3

Nella presente fattispecie il

ricorrente stesso ha affermato che la moglie __________, di origine straniera

(cfr. STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014, consid. 2.8), non ha chiesto il finanziamento

di un corso di base nella lingua italiana all'assicurazione contro la

disoccupazione in quanto, prima di iscriversi per il collocamento, desidera

possedere le conoscenze di base nella nostra lingua (cfr. consid. 1.4).

Come visto (cfr. consid. 2.2)

l'assicurazione contro la disoccupazione rimborsa però proprio ed

esclusivamente dei corsi di italiano atti a fornire agli assicurati le

conoscenze minime indispensabili per poter esercitare un'attività lucrativa nel

nostro Cantone.

D'altra parte va ricordato

che il diritto all'indennità di disoccupazione dipende dalla realizzazione dei

seguenti presupposti, fissati all'art. 8 cpv. 1 LADI:

" L'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);

b. ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);

c. risiede in Svizzera (art. 12);

d. ha terminato

la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora

una rendita di vecchiaia AVS;

e. ha compiuto o

è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);

f. è idoneo al collocamento (art. 15) e

g. soddisfa le prestazioni sul controllo (art. 17)."

Per quel che concerne i

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, l'art. 59d LADI prevede tuttavia

quanto segue:

" 1Le

persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state

esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione

possono far valere, entro un periodo di due anni e per 26 giorni al massimo, le

prestazioni in cui all'art. 59c capoverso 3 se in base a una decisione del

servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di

occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrative dipendente.

2I costi dei provvedimenti di formazione e di

occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti in parti uguali

dall'assicurazione e dai Cantoni.”

L'art. 59cbis cpv.

3.

LADI stabilisce inoltre che l'assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese

comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro.

Su questi aspetti cfr. B.

Rubin, "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess

2014, pag. 466-467.

In simili condizioni,

poiché le prestazioni di assistenza sociale sono sussidiarie, in particolare

rispetto a quelle delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.1), secondo

questo Tribunale, a ragione, l'amministrazione, per il momento (cfr. consid.

1.

: "L'USSI può valutare la richiesta qualora venga provato che tali

possibilità prioritarie di finanziamento non sono date e che la misura

richiesta è adeguata") ha rifiutato di assumere le spese per un corso di

italiano.

La decisione su reclamo

del 2 ottobre 2014 va quindi confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti