42.2014.17
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16 marzo 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2014.17
DC/sc
Lugano
16 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo dell'8 ottobre 2014 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 42.2012.3 del 15
aprile 2013 il TCA ha parzialmente accolto un ricorso inoltrato da RI 1 contro
la decisione su reclamo del 5 gennaio 2012 con la quale l'USSI aveva chiesto a RI
1 la restituzione di fr. 21'601.90 a titolo di prestazioni assistenziali
percepite a torto da febbraio 2007 a febbraio 2009. In particolare il TCA ha rilevato:
" (…)
In simili condizioni, gli atti vanno rinviati all’amministrazione
perché, dopo aver proceduto agli accertamenti di cui ai considerandi 2.14.,
2.18., 2.21. volti a stabilire la computabilità o meno nel calcolo
dell’assistenza sociale degli importi versati a __________ dalla __________ il
29 gennaio 2007, da __________ il 3 giugno 2008 e il 25 settembre 2008, da __________
il 20 luglio 2007, come pure di alcune eventuali somme “étranger” accreditate
sul suo conto __________ (cfr. consid. 2.24.) e ritenuto che relativamente ai
versamenti effettuati dall’ex suocero deve essere conteggiato unicamente un
importo di Euro 1'000 = fr. 1'642.67 (cfr. consid. 2.19.; 2.24.), determini
nuovamente la somma di prestazioni assistenziali percepita indebitamente
dall’insorgente dal febbraio 2007 al febbraio 2009 da restituire. (…)"
1.2. Con decisione su reclamo
dell’ 8 ottobre 2014 l’USSI ha ridotto a fr. 20'300,35 l’importo da restituire,
argomentando:
" (…)
In riferimento alla sentenza del TCA del 15 aprile 2013 e in base
alla documentazione trasmessa dal reclamante, USSI ha ricalcolato il nuovo
importo chiesto da restituire e più precisamente ha effettuato le seguenti
modifiche:
- L'importo contrassegnato con n.1
l'importo dei redditi non dichiarati di CHF 5'510,20 viene
modificato nel senso che viene dedotto l'importo di CHF 1'642,70 (versamento da
parte dell'ex suocero di Euro 1'000 = CHF 1'642,70) come da considerando 2.19
della sentenza del TCA del 15 aprile 2013 e quindi sono considerati non
dichiarati CHF 3'867,50.
- L'importo contrassegnato con n.2
l'importo dei redditi non dichiarati di CHF 691,45 viene
modificato nel senso che viene dedotto l'importo di CHF 500,00 (versamento __________)
come da considerando 2.24 della sentenza dei TCA del 15 aprile 2013 e quindi
sono considerati non dichiarati CHF 191,45.
- L'importo contrassegnato con n.3
l'importo dei redditi non dichiarati di CHF 2'237,40 viene
modificato nel senso che viene dedotto l'importo di CHF 1'807,40 (versamento __________)
come da considerando 2.24 della sentenza del TCA del 15 aprile 2013 e quindi
sono considerati non dichiarati CHF 430,00.
- importo contrassegnato con n.4
l'importo dei redditi non dichiarati di CHF 4*831,30 viene
modificato nel senso che viene dedotto l'importo di CHF 1'000,00 (versamento __________)
come da considerando 2.24 della sentenza del TCA del 15 aprile 2013 e quindi
sono considerati non dichiarati CHF 3'831,30. (…)" (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su
reclamo l’interessato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo
patrocinatore postula l’annullamento dell’ordine di restituzione in quanto la
pretesa sarebbe perenta e al riguardo rileva:
" (…)
Nella presente fattispecie, dal profilo del termine di perenzione
relativa dalle carte processuali emerge che l'USSI è venuto a conoscenza delle
entrate dell'insorgente tramite il Comune di __________ - Ufficio
dell'intervento sociale, il quale il 12 febbraio 2009 ha segnalato che da una dichiarazione della moglie era emerso che il medesimo lavorava e
insegnava la cultura musulmana in varie strutture mentre, con la stessa
segnalazione, il Comune di __________ ha prodotto un verbale d'udienza del 18 novembre
2008 allestito dal Pretore di __________ contestualmente alla causa di divorzio
tra l'insorgente e l'allora moglie __________ da cui risultava pure
che il ricorrente avrebbe ricevuto dei soldi per la sua attività
di __________ (cfr. doc. 461; 541).
L'amministrazione, con scritto del 9 marzo 2009, ha chiesto al ricorrente di produrre tutta la documentazione presentata al Pretore a comprova
dei redditi percepiti in particolare da marzo 2007 (cfr. doc. 459) e tale
richiesta è poi stata rinnovata il 6 maggio 2009 (cfr. doc. 450).
L'ordine di restituzione relativo alle prestazioni assistenziali
da febbraio 2007 a febbraio 2009 è poi stato emesso il 23 febbraio 2011.
Tale provvedimento risale, dunque, a più di un anno dopo la
scoperta dello svolgimento, da parte dell'insorgente, di talune attività
lavorative remunerate.
Al riguardo giova rilevare che l'Alta Corte in una sentenza 8C_64/2011
del 7 novembre 2011 consid. 3.2. ha precisato che:
" Se
l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una possibile
pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora incompleta, esso
è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine adeguato. In
caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione viene fatto risalire al
momento in cui l'amministrazione, con I impegno ragionevolmente esigibile,
sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo tale da
potere esercitare il diritto alla restituzione. Il termine annuo di perenzione
comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente
l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non
pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr.
pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1)."
Di regola per esperire i necessari accertamenti viene considerato
adeguato un termine di 4 mesi (cfr. C 24/02 dell'11 febbraio 2004 consid. 3.2 =
DLA 2004 N. 31 pag. 285). Nella sentenza 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 l'Alta Corte ha confermato
il giudizio cantonale che ha ritenuto adeguato, per l'organo
esecutivo responsabile della protezione civile, un termine di due mesi per
determinare la somma delle indennità di perdita di guadagno (IPG).
Inoltre con giudizio 38.2013.20 dell'11 settembre 2013 il TCA,
alla luce della semplicità di quel caso in esame - di fatto si trattava
unicamente di calcolare quanti mesi di lavoro l'assicurato aveva svolto entro
il termine quadro di contribuzione - ha ritenuto che gli accertamenti necessari
alla Cassa per verificare l'esistenza di un obbligo di restituzione delle
indennità di disoccupazione percepite a torto a causa del mancato compimento
del periodo di contribuzione minimo avrebbe richiesto non più di 30 giorni.
Pertanto, in casu, considerato che l'ordine di restituzione è stato
emesso dall'USSI il 23 febbraio 2011, ossia più di 24 mesi dopo la scoperta di
talune attività lavorative remunerate che sarebbero state svolte dal
ricorrente, occorre ritenere, senza che si riveli necessario esperire ulteriori
indagini, che un lasso di tempo di tale entità (12
febbraio 2009 - 23 febbraio 2011) per acquisire la necessaria
conoscenza dei fatti essenziali (periodi di attività, entità delle entrate) in
modo tale da potere, esercitare il diritto alla restituzione non può più
risultare ragionevole e adeguato. (…)" (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 28
novembre 2014 l’USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Con il ricorso il sig. RI 1 sostiene che il diritto
dell'amministrazione di chiedere la restituzione in oggetto è perento in quanto
l'amministrazione sarebbe stata informata il 12 febbraio 2009 della sua
attività lavorativa e ha poi emesso la decisione dei restituzione
solo il 23 febbraio 2011, oltre un anno dopo.
Tale valutazione è però errata.
La decorrenza dell'anno stabilito dall'art. 26 cpv.
2 Laps, inizia da quando l'amministrazione poteva avere le informazioni per
quantificare la pretesa.
La giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
Sentenza TF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) ha in particolare chiarito che:
" Il termine
annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione,
usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,
avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119
V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione
dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza
risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una
determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'istituto
assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione,
ma la documentazione si rivela ancora incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari
accertamenti entro un termine adeguato (di regola viene considerato adeguato un
termine di 4 mesi: DLA 2004 n. 31 pag. 285 [C 24/02] consid. 3.2). In caso di
ritardo, l'inizio del termine di perenzione viene fatto risalire al momento in
cui l'amministrazione, con l'impegno ragionevolmente esigibile, sarebbe stata
in grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo tale da potere
esercitare il diritto alla restituzione. (...)" (Sentenza TF 8C_64/2011
del 7 novembre 2011, cons. 2.2)
Nel caso in esame, malgrado ripetute richieste, l'assistito
ha fornito in modo incompleto e con netto ritardo le informazioni richieste e necessarie
all'amministrazione poter accertare e quantificare una pretesa di rimborso.
L'informazione citata dal ricorrente del 12 febbraio 2009 non è determinante in
quanto era un'indicazione generica su un'attività non ancora iniziata e non
forniva alcun dato concreto. L'amministrazione, per la mancanza di collaborazione
dell'assistito, ha avuto elementi sufficienti per un eventuale ordine di
restituzione solo più tardi. In concreto, inoltre,
le entrate dell'assistito erano di varia provenienza, complicando la raccolta
di informazioni complete.
Solo dalla comunicazione 3 dicembre 2010 del legale
del ricorrente (con la relativa documentazione), in particolare gli essenziali
estratti conto bancari l'amministrazione ha potuto stabilire l'effettiva
esistenza e l'importo dell'indebito.
Nel caso concreto la decisione di restituzione 23
febbraio 2011 non risulta tardiva.
Fatti
I.
Si osserva che con il reclamo 28 marzo 2011 non è
stata sollevata la perenzione del diritto alla restituzione per l'ordine di
restituzione 23 febbraio 2011 e neppure con il ricorso 8 febbraio 2012. La
sentenza TCA 15 aprile 2013, cresciuta in giudicato, ha parzialmente accolto il
ricorso, confermando siccome giustificato l'ordine di restituzione dell'USSI
nei confronti del signor RI 1, ma rinviando gli atti all'amministrazione per ricalcolare
l'importo da restituire.
Anche in tal senso il diritto alla restituzione
dell'USSI è quindi dato." (Doc. III)
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Giusta l’art. 26 cpv. 2 Laps,
applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las (cfr. consid.
2.7
), il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento
in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma,
in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
Il tenore di tale disposto
è analogo a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni
sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di
esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque
anni dopo il versamento della prestazione.
Secondo l'art. 25 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite (cpv. 1, prima
frase). Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante cpv. 2).
I termini enunciati sono
termini di perenzione (V. DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582).
Nella sentenza 8C_64/2011
del 7 novembre 2011 citata sia dal patrocinatore del ricorrente che dall'USSI
il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.2
Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a
decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto
rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid.
3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si
verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel
caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare
l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3
pag. 17). Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una
possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora
incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine
adeguato (di regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi: DLA 2004
n. 31 pag. 285 [C 24/02] consid. 3.2). In caso di ritardo, l'inizio del termine
di perenzione viene fatto risalire al momento in cui l'amministrazione, con
l'impegno ragionevolmente esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la
necessaria conoscenza in modo tale da potere esercitare il diritto alla
restituzione. Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere
non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione
delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in
SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4
maggio 2009 consid. 4.1.1). Questo Tribunale ha inoltre pure avuto modo di
precisare che a prescindere da una eventuale violazione del principio
inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non
può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed
erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, esso
termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid.
4.3.1
pag. 584; 119 V 431 consid. 3c
pag. 434; SVR 2011 IV n. 52 pag. 155 [8C_699/2010] consid. 2). Infine, è utile
osservare che secondo un principio posto dalla giurisprudenza, in presenza di
un errore dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo - nel senso
di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base
di un ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza
ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione (DTF 110 V 306 seg.).
(…)"
In una sentenza
9C_503/2010 del 26 agosto 2011 il Tribunale federale ha confermato una sentenza
del TCA che aveva dichiarato perente una richiesta di restituzione di indennità
di perdita di guadagno per chi presta servizi e in caso di maternità rilevando:
" (…)
4.
4.1
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che
dalle liste elaborate - su richiesta dell'UFAS - dall'UFPP sulla base dei
questionari IPG per gli anni 2004/2005 e trasmesse per verifica all'Ufficio
cantonale responsabile della protezione civile il 2 febbraio 2007 si evinceva
che - rispetto al totale - gran parte dei giorni di servizio poi parzialmente
oggetto di restituzione dovevano necessariamente essere - una volta dedotta la
durata annua massima indennizzabile per corsi di ripetizione di 14 giorni (art.
36.
LPPC) - degli interventi ai sensi dell'art. 27 LPPC, segnatamente a favore
della collettività. Richiamandosi a principi giurisprudenziali recentemente
sviluppati in materia dal Tribunale federale (sentenze 9C_1057/2008, citata, e
9C_534/2009 del 4 febbraio 2010), i primi giudici ne hanno dedotto che l'entità
del numero di giorni di intervento a questo titolo (in casu: 30 sui 58 giorni
complessivi attestati e indennizzati) era tale che la Cassa cantonale di
compensazione - prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile ed accresciuta
in ragione del rischio di abuso insito al sistema - avrebbe dovuto
insospettirsi e avviare quanto meno delle indagini tese ad accertare
l'eventuale esistenza di una pretesa di restituzione. La Corte cantonale ha
quindi concluso che qualora la Cassa avesse reagito con la tempestività
comandata dalle circostanze, gli accertamenti necessari a verificare
l'esistenza di un obbligo alla restituzione per gli anni 2004 e 2005 sarebbero
terminati ben prima del 2 febbraio 2007, data dalla quale è stato fatto
decorrere, al più tardi, il termine annuo di perenzione dell'art. 25 cpv. 2
LPGA. Ma anche qualora si fosse voluto fare decorrere l'inizio del termine di
perenzione da un periodo successivo al 2 febbraio 2007, la Sezione del militare
e della protezione della popolazione (SMPP), in qualità di organo esecutivo
responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto, a mente dei primi
giudici, essere in grado di determinare la somma delle IPG (eventualmente)
pagate in eccesso entro due mesi dalla richiesta di collaborazione formulatale
a inizio febbraio 2007. Termine di due mesi che agli occhi degli stessi giudici
appariva adeguato anche perché i dati contenuti nelle liste elaborate dall'UFPP
rappresentavano ben più di semplici indizi e poiché dai timbri apposti dal capo
del Servizio di protezione civile N._________ a conferma dell'esattezza dei
dati risultava che il lavoro di verifica compiuto dalla SMPP era già terminato
il 20 aprile 2007. In ogni caso, dunque, al momento della decisione del 16
maggio 2008 il diritto alla restituzione sarebbe già stato perento. (…)"
In una sentenza
9C_369/2013 del 2 settembre 2014 pubblicata in SVR 2015 AHV N. 2 il Tribunale
federale ha rilevato:
" Unter der Wendung «nachdem die
Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat», ist der Zeitpunkt zu
verstehen, in dem die Verwaltung bei Beachtung der ihr zumutbaren
Aufmerksamkeit hätte erkennen müssen, dass die Voraussetzungen für eine
Rückerstattung bestehen, oder mit andern Worten, in welchem sich der Versicherungsträger
hätte Rechenschaft geben müssen über Grundsatz. Ausmass und Adressat des
Rückforderungsanspruchs. Ist für die Leistungsfestsetzung (oder die
Rückforderung) das Zusammenwirken mehrerer mit der Durchführung der
Versicherung betrauter Behörden notwendig, genügt es für den Beginn des
Fristenlaufs, dass die nach der Rechtsprechung erforderliche Kenntnis bei einer
der zuständigen Verwaltungsstellen vorhanden ist (BGE 139 V 6 E. 4.1 S. 8; 124
V 380 E. 1 S. 382; 122 V 270 E. 5a S. 274; 119 V 431 E. 4a S. 433; Urteil
9C_454/2012 vom 18. März 2013 E. 4, nicht publ. In: BGE 139 V 106, aber in: SVR
2013, IV Nr. 24, S. 66; Ulrich Meyer,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: Ausgewählte
Schriften, Thomas Gächter [Hrsg.], 2013, S. 141 ff., 147 f.)."
Quello dell’art. 26 cpv. 2
Laps, è un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011
consid. 2.10.; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.; sull'art. 25
LPGA cfr. SVR 2015 AHV N. 5; DTF 139 V 1; DTF 138 V 74).
I termini di perenzione
non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio
(cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,
Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312; STF 9C_320/2014 del
29.
gennaio 2015).
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.
Al riguardo l’Alta Corte
si è così espressa:
" (…)
La perenzione provoca l'estinzione del diritto
(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung
[MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non
solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio,
indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112
V 6 consid. 4c pag. 8; 111
V 135 consid. 3b pag. 136).“
2.3
Nella presente fattispecie,
come già ricordato dal TCA nella sentenza 42.2012.3 del 15 aprile 2013 al
consid. 2.9, l'USSI è venuto a conoscenza di possibili entrate dell’insorgente
tramite il Comune di __________ - Ufficio intervento sociale, il quale il 12
febbraio 2009 ha segnalato che da una dichiarazione della moglie è emerso che
il medesimo lavora e insegna la cultura __________ in varie strutture.
Inoltre il Comune di __________
ha allegato un verbale di udienza del 18 novembre 2008 allestito dal Pretore di
__________ contestualmente alla causa di divorzio tra RI 1 e __________ da cui
risulta pure che il ricorrente riceverebbe dei soldi per la sua attività di __________
(cfr. doc. 461; 541).
Il 9 marzo 2009 l'amministrazione ha poi chiesto al patrocinatore dell’insorgente di produrre tutta la
documentazione presentata al Pretore a comprova dei redditi percepiti da RI 1,
in particolare da marzo 2007 (cfr. doc. 459).
Tale richiesta è poi stata
rinnovata il 6 maggio 2009 (cfr. doc. 450).
L’iter relativo agli
accertamenti per stabilire quale importo è stato indebitamente percepito dal
ricorrente a titolo di prestazioni assistenziali nel periodo dal febbraio 2007
al febbraio 2009 è stato lungo, vista anche la diversa tipologia di entrate (i
redditi dal lavoro, cfr. consid. 2.12 della sentenza citata e, soprattutto, gli
ulteriori versamenti a suo favore risultanti dai conti bancari __________ e __________,
illustrati al consid. 2.13 e, successivamente, esaminati in modo analitico dal
TCA ai considerandi successivi, consid. 2.14 - 2.20).
Il 3 dicembre 2010, l'avv. RA 1, dopo avere confermato di rappresentare il ricorrente si è così espresso:
" Il signor RI
1.
mi ha incaricato di rispondere alla vostra richiesta.
Produco pertanto quanto fattomi pervenire e meglio come segue:
· estratto conto __________
gennaio 2007 / aprile 2009
· copia ordine
19.5.2009
di chiusura del conto __________
· estratto conto __________
· estratto conto __________
novembre 2006 / ottobre 2008
Ritengo che, per ogni altra eventuale spiegazione e completazione,
possa essere opportuno indire un incontro presso i vostri uffici."
(cfr. doc. 61)
Il patrocinatore di RI 1
ha allegato numerosissimi documenti (cfr. allegati doc. 62-151).
Soltanto a partire da quel
momento l'USSI disponeva di tutti gli elementi necessari per poter emettere
l'ordine di restituzione.
La decisione di
restituzione è stata emessa il 23 febbraio 2011 (cfr. doc. 197), rispettando così
il termine annuale di perenzione (cfr. consid. 2.2), contrariamente a quanto
sostenuto dal rappresentante di RI 1.
Siccome il diritto di
chiedere la restituzione non è dunque perento (cfr. STCA 42.2013.13 del 17
aprile 2014 e consid. 2.13), la decisione su reclamo dell'8 ottobre 2014 deve
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti