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Decisione

42.2014.17

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16 marzo 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Si osserva che con il reclamo 28 marzo 2011 non è

stata sollevata la perenzione del diritto alla restituzione per l'ordine di

restituzione 23 febbraio 2011 e neppure con il ricorso 8 febbraio 2012. La

sentenza TCA 15 aprile 2013, cresciuta in giudicato, ha parzialmente accolto il

ricorso, confermando siccome giustificato l'ordine di restituzione dell'USSI

nei confronti del signor RI 1, ma rinviando gli atti all'amministrazione per ricalcolare

l'importo da restituire.

Anche in tal senso il diritto alla restituzione

dell'USSI è quindi dato." (Doc. III)

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Giusta l’art. 26 cpv. 2 Laps,

applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las (cfr. consid.

2.7

), il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento

in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma,

in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

Il tenore di tale disposto

è analogo a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni

sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di

esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque

anni dopo il versamento della prestazione.

Secondo l'art. 25 LPGA le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite (cpv. 1, prima

frase). Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante cpv. 2).

I termini enunciati sono

termini di perenzione (V. DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582).

Nella sentenza 8C_64/2011

del 7 novembre 2011 citata sia dal patrocinatore del ricorrente che dall'USSI

il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.2

Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a

decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid.

3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si

verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel

caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare

l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3

pag. 17). Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una

possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora

incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine

adeguato (di regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi: DLA 2004

n. 31 pag. 285 [C 24/02] consid. 3.2). In caso di ritardo, l'inizio del termine

di perenzione viene fatto risalire al momento in cui l'amministrazione, con

l'impegno ragionevolmente esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la

necessaria conoscenza in modo tale da potere esercitare il diritto alla

restituzione. Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere

non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione

delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in

SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4

maggio 2009 consid. 4.1.1). Questo Tribunale ha inoltre pure avuto modo di

precisare che a prescindere da una eventuale violazione del principio

inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non

può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed

erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, esso

termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid.

4.3.1

pag. 584; 119 V 431 consid. 3c

pag. 434; SVR 2011 IV n. 52 pag. 155 [8C_699/2010] consid. 2). Infine, è utile

osservare che secondo un principio posto dalla giurisprudenza, in presenza di

un errore dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo - nel senso

di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base

di un ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza

ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione (DTF 110 V 306 seg.).

(…)"

In una sentenza

9C_503/2010 del 26 agosto 2011 il Tribunale federale ha confermato una sentenza

del TCA che aveva dichiarato perente una richiesta di restituzione di indennità

di perdita di guadagno per chi presta servizi e in caso di maternità rilevando:

" (…)

4.

4.1

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che

dalle liste elaborate - su richiesta dell'UFAS - dall'UFPP sulla base dei

questionari IPG per gli anni 2004/2005 e trasmesse per verifica all'Ufficio

cantonale responsabile della protezione civile il 2 febbraio 2007 si evinceva

che - rispetto al totale - gran parte dei giorni di servizio poi parzialmente

oggetto di restituzione dovevano necessariamente essere - una volta dedotta la

durata annua massima indennizzabile per corsi di ripetizione di 14 giorni (art.

36.

LPPC) - degli interventi ai sensi dell'art. 27 LPPC, segnatamente a favore

della collettività. Richiamandosi a principi giurisprudenziali recentemente

sviluppati in materia dal Tribunale federale (sentenze 9C_1057/2008, citata, e

9C_534/2009 del 4 febbraio 2010), i primi giudici ne hanno dedotto che l'entità

del numero di giorni di intervento a questo titolo (in casu: 30 sui 58 giorni

complessivi attestati e indennizzati) era tale che la Cassa cantonale di

compensazione - prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile ed accresciuta

in ragione del rischio di abuso insito al sistema - avrebbe dovuto

insospettirsi e avviare quanto meno delle indagini tese ad accertare

l'eventuale esistenza di una pretesa di restituzione. La Corte cantonale ha

quindi concluso che qualora la Cassa avesse reagito con la tempestività

comandata dalle circostanze, gli accertamenti necessari a verificare

l'esistenza di un obbligo alla restituzione per gli anni 2004 e 2005 sarebbero

terminati ben prima del 2 febbraio 2007, data dalla quale è stato fatto

decorrere, al più tardi, il termine annuo di perenzione dell'art. 25 cpv. 2

LPGA. Ma anche qualora si fosse voluto fare decorrere l'inizio del termine di

perenzione da un periodo successivo al 2 febbraio 2007, la Sezione del militare

e della protezione della popolazione (SMPP), in qualità di organo esecutivo

responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto, a mente dei primi

giudici, essere in grado di determinare la somma delle IPG (eventualmente)

pagate in eccesso entro due mesi dalla richiesta di collaborazione formulatale

a inizio febbraio 2007. Termine di due mesi che agli occhi degli stessi giudici

appariva adeguato anche perché i dati contenuti nelle liste elaborate dall'UFPP

rappresentavano ben più di semplici indizi e poiché dai timbri apposti dal capo

del Servizio di protezione civile N._________ a conferma dell'esattezza dei

dati risultava che il lavoro di verifica compiuto dalla SMPP era già terminato

il 20 aprile 2007. In ogni caso, dunque, al momento della decisione del 16

maggio 2008 il diritto alla restituzione sarebbe già stato perento. (…)"

In una sentenza

9C_369/2013 del 2 settembre 2014 pubblicata in SVR 2015 AHV N. 2 il Tribunale

federale ha rilevato:

" Unter der Wendung «nachdem die

Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat», ist der Zeitpunkt zu

verstehen, in dem die Verwaltung bei Beachtung der ihr zumutbaren

Aufmerksamkeit hätte erkennen müssen, dass die Voraussetzungen für eine

Rückerstattung bestehen, oder mit andern Worten, in welchem sich der Versicherungsträger

hätte Rechenschaft geben müssen über Grundsatz. Ausmass und Adressat des

Rückforderungsanspruchs. Ist für die Leistungsfestsetzung (oder die

Rückforderung) das Zusammenwirken mehrerer mit der Durchführung der

Versicherung betrauter Behörden notwendig, genügt es für den Beginn des

Fristenlaufs, dass die nach der Rechtsprechung erforderliche Kenntnis bei einer

der zuständigen Verwaltungsstellen vorhanden ist (BGE 139 V 6 E. 4.1 S. 8; 124

V 380 E. 1 S. 382; 122 V 270 E. 5a S. 274; 119 V 431 E. 4a S. 433; Urteil

9C_454/2012 vom 18. März 2013 E. 4, nicht publ. In: BGE 139 V 106, aber in: SVR

2013, IV Nr. 24, S. 66; Ulrich Meyer,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: Ausgewählte

Schriften, Thomas Gächter [Hrsg.], 2013, S. 141 ff., 147 f.)."

Quello dell’art. 26 cpv. 2

Laps, è un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011

consid. 2.10.; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.; sull'art. 25

LPGA cfr. SVR 2015 AHV N. 5; DTF 139 V 1; DTF 138 V 74).

I termini di perenzione

non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio

(cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312; STF 9C_320/2014 del

29.

gennaio 2015).

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

Al riguardo l’Alta Corte

si è così espressa:

" (…)

La perenzione provoca l'estinzione del diritto

(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung

[MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non

solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio,

indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112

V 6 consid. 4c pag. 8; 111

V 135 consid. 3b pag. 136).“

2.3

Nella presente fattispecie,

come già ricordato dal TCA nella sentenza 42.2012.3 del 15 aprile 2013 al

consid. 2.9, l'USSI è venuto a conoscenza di possibili entrate dell’insorgente

tramite il Comune di __________ - Ufficio intervento sociale, il quale il 12

febbraio 2009 ha segnalato che da una dichiarazione della moglie è emerso che

il medesimo lavora e insegna la cultura __________ in varie strutture.

Inoltre il Comune di __________

ha allegato un verbale di udienza del 18 novembre 2008 allestito dal Pretore di

__________ contestualmente alla causa di divorzio tra RI 1 e __________ da cui

risulta pure che il ricorrente riceverebbe dei soldi per la sua attività di __________

(cfr. doc. 461; 541).

Il 9 marzo 2009 l'amministrazione ha poi chiesto al patrocinatore dell’insorgente di produrre tutta la

documentazione presentata al Pretore a comprova dei redditi percepiti da RI 1,

in particolare da marzo 2007 (cfr. doc. 459).

Tale richiesta è poi stata

rinnovata il 6 maggio 2009 (cfr. doc. 450).

L’iter relativo agli

accertamenti per stabilire quale importo è stato indebitamente percepito dal

ricorrente a titolo di prestazioni assistenziali nel periodo dal febbraio 2007

al febbraio 2009 è stato lungo, vista anche la diversa tipologia di entrate (i

redditi dal lavoro, cfr. consid. 2.12 della sentenza citata e, soprattutto, gli

ulteriori versamenti a suo favore risultanti dai conti bancari __________ e __________,

illustrati al consid. 2.13 e, successivamente, esaminati in modo analitico dal

TCA ai considerandi successivi, consid. 2.14 - 2.20).

Il 3 dicembre 2010, l'avv. RA 1, dopo avere confermato di rappresentare il ricorrente si è così espresso:

" Il signor RI

1.

mi ha incaricato di rispondere alla vostra richiesta.

Produco pertanto quanto fattomi pervenire e meglio come segue:

· estratto conto __________

gennaio 2007 / aprile 2009

· copia ordine

19.5.2009

di chiusura del conto __________

· estratto conto __________

· estratto conto __________

novembre 2006 / ottobre 2008

Ritengo che, per ogni altra eventuale spiegazione e completazione,

possa essere opportuno indire un incontro presso i vostri uffici."

(cfr. doc. 61)

Il patrocinatore di RI 1

ha allegato numerosissimi documenti (cfr. allegati doc. 62-151).

Soltanto a partire da quel

momento l'USSI disponeva di tutti gli elementi necessari per poter emettere

l'ordine di restituzione.

La decisione di

restituzione è stata emessa il 23 febbraio 2011 (cfr. doc. 197), rispettando così

il termine annuale di perenzione (cfr. consid. 2.2), contrariamente a quanto

sostenuto dal rappresentante di RI 1.

Siccome il diritto di

chiedere la restituzione non è dunque perento (cfr. STCA 42.2013.13 del 17

aprile 2014 e consid. 2.13), la decisione su reclamo dell'8 ottobre 2014 deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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