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42.2014.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 gennaio 2015Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4. Nell’evenienza concreta

l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo

dal mese di ottobre 2014, in quanto, avendo conseguito il certificato di

capacità nel settore della vendita al minuto, il medesimo è in grado di

conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente. A mente

dell’amministrazione l’ulteriore formazione che il ricorrente sta

intraprendendo (bachelor in __________ presso l’Università __________) non

costituisce una prima formazione. Inoltre l’USSI ha precisato che non si può ritenere

che la seconda formazione in questione migliori notevolmente le sue possibilità

di collocamento nel mercato del lavoro e non si tratta di formazione di breve

durata (cfr. doc. A; L; consid. 1.1.).

L’insorgente ritiene,

invece, in buona sostanza, che il titolo di studio conseguito nell’ambito della

vendita non gli permetta di conseguire un reddito come ampiamente dimostrato

dal lungo periodo in cui ha percepito le indennità di disoccupazione e le

prestazioni assistenziali. Inoltre egli ha indicato di aver optato per l’__________

su espressa indicazione delle autorità comunali che sino ad allora avevano

seguito la sua difficile situazione.

Al riguardo l’insorgente

ha precisato che la sua indigenza è stata ampiamente documentata e che la sua

situazione finanziaria non differisce da quella degli scorsi anni nonostante la

sospensione delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Dalle carte processuali

emerge che il ricorrente, nato il 30 maggio 1985 (cfr. doc. C; 369), nel 2007 ha conseguito l’attestato di capacità quale impiegato di vendita al minuto, dopo aver svolto il

relativo apprendistato presso __________ di __________ (cfr. doc. C; B; I; 95).

L’insorgente è di lingua

madre italiana, ha buone conoscenze (scritte e orali) del francese e

dell’inglese e conoscenze di base per quanto concerne la lingua tedesca (cfr.

doc. 95).

Egli, dopo il

conseguimento del certificato di capacità, è entrato in disoccupazione, aprendo

un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° settembre 2007 al

31 agosto 2009 (cfr. doc. 484).

Dopo aver esaurito il

diritto alle indennità di disoccupazione, il ricorrente ha fatto ricorso

all’assistenza sociale a far tempo dall’aprile 2010 (cfr. doc. 472; I).

Egli, tra il 2011 e il 2014, ha svolto alcuni stage, anche supportato da un coach tramite il progetto __________ (cfr. doc.

E), ma nessuno ha condotto alla conclusione di un contratto di lavoro (cfr.

doc. F; 22; 30; 336).

Dagli atti si evince, poi,

che nel giugno 2013 l’insorgente non ha superato gli esami per accedere alla

scuola per socio operatori (cfr. doc. 22).

Nell’autunno 2014 RI 1 ha

iniziato un Bachelor in __________ presso l’Università __________ della durata

complessiva di tre anni (cfr. doc. H).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che

nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.),

vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del

22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143

consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio

ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo

un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Inoltre le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al

punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che

la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la

persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti

d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire

quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera

adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno

deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una

prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità

d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le

prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni

pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un

carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione

dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

2.6. Questo Tribunale, in una

sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato

incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, peraltro citata

dall’amministrazione nella decisione sui reclamo (cfr. doc. A), ha esaminato la

questione concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda

formazione da parte dell’assistenza sociale.

Il TCA ha analizzato la prassi

dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito, e meglio

quanto segue:

" (…)

Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e

menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6

("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")

ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento

dell'assistenza sociale, sottolineando che:

"

Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima

formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo

se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio,

contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e

dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni,

ecc.)."

In merito alla seconda formazione e riqualifica professionale le

disposizioni COSAS prevedono che:

" Possono

essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica

professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che

assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una

riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo.

Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se

migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata.

Sono prese in

considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.

Per le relative

verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento

professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali

non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o

una riqualifica professionale.”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in

dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

" In der

Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der

Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System

zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein

menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und

Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und

gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane

des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten

Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt,

vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis,

insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien

konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur

Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines

sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu

liegen kommt. (…)“ (pag. 171)

L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza del 30

maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito

all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il

concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha

osservato che:

"

(…)

La giurisprudenza degli altri

cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere

un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la

giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a

un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la

formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed.,

Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).

Ciò detto riteniamo che nel caso in

esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già conseguita, non

adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)

Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso uno scritto del

seguente tenore:

"

a complemento delle nostre osservazioni del 7 giugno 2011 e con

riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul significato delle Norme

COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:

- abbiamo

verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC non è uniforme nei

diversi Cantoni svizzeri;

- abbiamo in

particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i quali,

rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le ritengono

unicamente delle raccomandazioni indicative.

- Ginevra ha

allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva

importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni

assistenziali nell’ambito della seconda formazione.

- Questo

regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01

(cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il

riconoscimento della prestazione di cui sopra.

- In particolare:

·

premesso che con il termine seconda formazione intendono quelle

misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del lavoro della persona

in questione, in questo contesto rientrano gli “aggiornamenti” di nozioni

precedentemente acquisite ma non necessariamente delle specializzazioni e/o

approfondimenti;

·

per principio il finanziamento della formazione non è a carico

dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni assistenziali ai

sensi della relativa legge.

·

Queste prestazioni sono comunque limitate nel tempo, al massimo

sei mesi.

·

Per il finanziamento della formazione si deve far capo

prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y., funzionaria

aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip. Solidarietà e

impiego, del Canton Ginevra, afferma che “la paura di non riuscire a rimborsare

detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non farvi capo. I rimborsi

vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo adeguatamente congruo.

(…)” (Doc. XV)

In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in

particolare che:

" (…) Die

vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik Nachfolgendes aus: Vor der

Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist danach vorab nicht nur die

Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob Unterhaltsforderungen von

Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der Sozialhilfe vor, werden diese

nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens

im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig. Je nach Standort der

Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit auswärts eingenommenen

Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht unbedingt im selben Rahmen

wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer Schultasche ist allerdings

aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten für Schultransporte können

durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings ist zuerst abzuklären, ob

die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit anbietet. Die Sozialhilfe trägt

prinzipiell die Kosten in einer staatlichen oder staatlich subventionierten

Institution. In besonderen Fällen kann jedoch auch die Übernahme von Kosten

Privatschule angezeigt sein.

Die Auswertung der

gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung

bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche Problemfeld darstellt.

Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur dann über die

Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen Ausbildung kein

existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere triftige Gründe (z.B.

gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen

stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer

Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf

Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu

favorisieren, die innert nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit

führen. Die Praxis geht namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von

Ausbildungen aus, die nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der

Finanzierung von Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die

Absolvierung die Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt.

Darüber hinaus kann die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen

werden, wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Diese Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien,

allerdings ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch

übernommen werden, wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen

Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)

Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit

de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt

Berna-Stoccarda-Vienna 1995) sottolinea che:

" Les secondes

formations et le recyclages professionnels ne sont pas de principe financés par

l'aide sociale que si la première formation suivit ne permet pas dans le cas

concret d'obtenir un revenu assurant le minime vital, ou si d'autres raisons

pertinentes (problèmes de santé) justifient ai changement professionnel. Les

envies personnelles du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier

valablement le financement d'une seconde formation." (pag. 166-167) (…)”

(STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)

Da quanto appena esposto

emerge dunque che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta

dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima

formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e

l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché

migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.

2.7. Nella sentenza 42.2011.4 del

25 agosto 2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, il TCA ha,

quindi, stabilito che ai fini di quella vertenza, concernente un

ricorrente, il quale dopo aver conseguito il Master/Bacellierato in Teologia ha

iniziato un Master in diritto comparato delle religioni, non era comunque

decisiva la circostanza secondo cui il Master/Baccellierato in Teologia

permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito

sufficiente per vivere, bensì il fatto che comunque non erano realizzati gli

ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da

parte dell’assistenza sociale.

Questo Tribunale, in

proposito, ha osservato che:

" (…)

In concreto, anche qualora il ricorrente non potesse reperire

un’attività lavorativa in virtù del Master – Baccellierato in teologia che gli

consenta di ottenere un guadagno che copra il suo fabbisogno, i presupposti per

riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale (cfr. consid. 2.4.) non sono adempiuti.

In primo luogo, l’ulteriore percorso formativo che il ricorrente

ha intrapreso dopo aver ottenuto il Master in Teologia non è evidentemente di

breve durata.

In effetti il master in diritto comparato delle religioni si

svolge su due anni (cfr. consid. 2.5.).

X. ha, altresì, precisato che una formazione completa in ambito

teologico con specializzazione ed eventualmente il conseguimento del grado di

dottorato ha una durata di circa otto-nove anni (cfr. doc. IX).

In secondo luogo, l’insorgente non ha dimostrato che la

specializzazione in diritto comparato delle religioni migliori notevolmente la

sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non ha elencato in modo concreto le attività professionali

che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda

formazione.

Il ricorrente ha unicamente indicato delle prospettive di lavoro

assai vaghe, facendo riferimento a impieghi in ambito ecclesiale presso un

istituto-organismo curiale-diocesano (cfr. doc. IX).

Egli non ha specificato dettagliatamente le professioni che

potrebbero entrare in linea di conto nel Canton Ticino, né al di fuori dei

confini cantonali.

In sede di udienza del 30 maggio 2011 il ricorrente si è limitato

ad affermare che alla conclusione degli studi è disposto a lavorare, oltre che

in Ticino, in altri Cantoni e all’estero, che a quel momento stava effettuando

uno stage presso il tribunale diocesano - precisando che nel 2010 le cause

davanti al Tribunale diocesano in Ticino sono state circa 15 - e che in futuro

vorrà effettuare uno stage presso un ufficio amministrativo diocesano (esempio

economo; cfr. doc. XII).

Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha

legittimamente dato la priorità a delle scelte personali di formazione, come

risulta dallo scritto del 30 giugno 2011, in cui, relativamente alla possibilità di insegnare religione, ha affermato che ciò non è pertinente con le sue scelte

future, e meglio che se avesse voluto dedicarsi all’insegnamento, avrebbe

scelto un’altra specializzazione (cfr. doc. XVII).

Egli ha pure riconosciuto di non aver mai

Considerandi

considerato il titolo di Master in Teologia un titolo finale ma soltanto un

passaggio intermedio, visto che il suo obiettivo è quello di ottenere la

specializzazione in diritto canonico (cfr. doc. XII).

Come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6 le preferenze

personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente per promuovere una

seconda formazione o una riqualifica professionale." (STCA 42.2011.4 del

25.

agosto 2011 consid. 2.8.)

2.8

In quella sentenza il TCA ha

poi ribadito che se, da una parte, esiste il diritto allo studio, dall’altra,

nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di

cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.; 2.6.).

A tale proposito questo

Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Le prestazioni assicurative e previdenziali sono,

dunque, prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere

complementare e suppletivo (cfr. art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al

principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le

prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e

vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito

(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla

modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 2-3).

In una sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale

federale ha ricordato che "secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli

obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa

beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi

conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv.

1.

LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la

concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il

richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i

prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel

Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv.

1.

LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per

la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia

per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli

studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art.

21.

cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il

sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a

tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo

l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere

beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto

alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il

citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole

fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3

Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il

margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati

(art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio

(art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età,

di tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno

richiesto. Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle

borse di studio e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di

studio come un "sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui

sussidi cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3)."

(…)

Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta

che l’insorgente, avendo terminato la prima formazione, non ha più diritto alla

borsa di studio, intesa come assegno di studio ex art. 1a; 7 del Regolamento

delle borse di studio (cfr. doc. 59; 70).

A tale proposito il TCA sottolinea che il ricorrente

ha invece ricevuto l'assegno di studio durante gli studi precedenti (cfr. doc.

XII). Anche grazie a questo aiuto statale egli ha così potuto portare a termine

la formazione accademica di sua scelta e durata cinque anni.

Nella già citata sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno

2009.

il Tribunale federale ha confermato una decisione con la quale l'ufficio

delle borse di studio e dei sussidi del Dipartimento dell'educazione, della

cultura e dello sport del Canton Ticino (in seguito: UBSS) ha negato ad una

laureata in legge il diritto all'assegno di studio durante il quinto anno in

quanto la durata minima degli studi, 4 anni, era già stata sussidiata.

Al riguardo l'Alta Corte ha in particolare

sottolineato che:

" Come

appena esposto il Consiglio di Stato è dell'avviso che solo la durata minima

legale entro la quale è possibile concludere gli studi - durata che non

corrisponde alla durata media o normale degli stessi - può essere sussidiata.

Tale interpretazione, anche se può sembrare rigorosa in quanto non trova

riscontro (come esposto di seguito) nella realtà, corrisponde tuttavia alla

volontà del legislatore ticinese in materia di assegni e prestiti di studio. In

effetti anche se, per quanto concerne gli studi universitari, la necessità di

posticipare uno o due semestri oltre la durata minima non è del tutto inusuale

ed è espressamente prevista in alcuni Cantoni, ciò non è tuttavia il caso nel

Ticino ove, come emerge dai materiali legislativi, il prolungamento degli studi

oltre la durata minima legale viene finanziato con il prestito di studio. Tale

volontà risulta ad esempio dal DE 31.05.1996 (formulazione ripresa nei DE 22.11.1997,

DE 18.02.1981 e DE 13.11.1984, quest'ultimo all'art. 6 cpv. 1) il cui art. 9

cpv. 1 specifica che "gli assegni e i prestiti di studio sono rinnovati

per la durata minima del relativo ciclo di studi" o dal Rapporto di

maggioranza della Commissione speciale scolastica del 29.09.1986

sull'iniziativa parlamentare 21.10.1985 ove si spiega che "l'attuale

regolamentazione che stabilisce nel periodo di durata degli studi previsto dai

regolamenti di facoltà il periodo massimo di concessione degli assegni a fondo

perso, anche se può a volte sembrare rigido, soprattutto a causa della non

corrispondenza fra durata teorica ed effettiva degli studi in certe

facoltà..." (Rapporto citato pag. 4) oppure "la proposta di far

durare il periodo di concessione delle borse di studio al di là dei termini di

tempo necessari secondo il regolamento di facoltà per la conclusione degli

studi non ha trovato il consenso della Commissione nel limite in cui con il

termine di "borse di studio" si siano voluti intendere gli assegni a

fondo perso. Gli stessi devono essere concedibili solo per il periodo previsto

per gli studi, ritenuta invece la possibilità dello studente di far capo al

prestito ... nel caso di .... qualsiasi altra seria ragione abbia provocato

.... comunque il prolungamento dello studio oltre i termini previsti. Anche se

in qualche caso i regolamenti di facoltà possono essersi dimostrati più

ottimistici della realtà dello studio ciò non giustifica ancora che il

sovvenzionamento a fondo perso degli studi debba essere strutturato in modo

divergente dalle indicazioni dell'autorità universitaria" (rapporto citato

pag. 7). Tale volontà è stata confermata anche quando, in seguito alla nuova

perequazione finanziaria e conseguente ripartizione dei compiti tra Cantoni e Confederazione,

quest'ultima si è dotata di una legge federale del 06.10.2006 (entrata in

vigore l'1.1.2008) sui sussidi all'istruzione nella formazione terziaria, il

cui art. 9 sancisce "che le borse e i prestiti di studio sono versati per

la durata normale della formazione e che per i cicli pluriennali il versamento

dei sussidi è prorogato al massimo di due semestri oltre la durata normale

degli studi". Orbene, nel relativo messaggio 5924 del 02.05.2007 il

Consiglio di Stato ha evidenziato che l'applicazione rigida dell'art. 9 della

legge federale poteva comportare per il Ticino un aggravio di circa 3 milioni

di franchi all'anno e ha rilevato che la possibilità di mantenere lo status quo

- ossia assegno per la durata minima, prestito per l'eventuale prolungamento della

durata - non sembrava in contrasto con la legge federale (messaggio citato

punto 9.3.1).

La durata minima legale prevista dai regolamenti universitari può

rivelarsi del tutto teorica e disconnessa dalla realtà. In concreto ciò

traspare chiaramente dalla e-mail del 26 aprile 2007 ove il signor B.________

(sia rammentato per chiarezza che uno studente, per potersi presentare agli

esami finali, di un totale di undici, doveva obbligatoriamente partecipare a

determinati corsi e presentare i relativi attestati di frequentazione) spiega

che all'epoca a causa dell'effettivo ridotto dei professori, l'università non è

stata capace di offrire un piano di studio così come previsto nel regolamento:

"Aufgrund der ungenügenden Lehrkapazität konnte der Musterstudienplan, auf

welchem die Regelstudiendauer basiert auch nie wie vorgesehen angeboten

werden" con la conseguenza che "die Regelstudiendauer von 8 Semestern

war damals faktisch fast nicht möglich, da die entsprechenden Veranstaltungen

zu belegen waren (Testatpflicht)". ciononostante egli rileva poi che era

comunque possibile, in determinati casi, di portare a termine gli studi entro

la durata minima prevista dal regolamento, osservando "Die Einhaltung der

Regelstudiendauer gemäss PO 98 war meines Erachtens nur in speziellen Ausnahmen

möglich, z. Bsp falls anrechenbare Vorleistungen erbracht wurden [Insb,

Vorhergehendes JUS-Studium an einer anderen Fakultät]".

Da quanto testé esposto discende che, contrariamente all'opinione

della ricorrente la durata minima legale prevista dal regolamento universitario

basilese in vigore all'epoca dei suoi studi era di otto semestri, esami

compresi. La circostanza che tale durata fosse solo teorica e non

corrispondesse alla realtà, rispettivamente che non potesse essere offerta dall'Università

oppure che solo in casi specifici, che non corrispondono al cursus normale,

potesse essere rispettata, viste le difficoltà pratiche menzionate in

precedenza, non porta a considerare che la soluzione scelta dalle autorità

ticinesi è insostenibile e, quindi, inficiata d'arbitrio. In altre parole la

posizione adottata dalle autorità cantonali anche se può apparire rigida o

addirittura opinabile, non costituisce tuttavia un'interpretazione errata del

menzionato regolamento universitario né trae delle conclusioni insostenibili

dagli elementi figuranti agli atti. È vero che la soluzione alla quale si

giunge non è esente da difetti e può anzi apparire artificiosa in quanto

distaccata dalla realtà; essa però è espressamente stata voluta dal legislatore

e risulta fondata su motivi oggettivi, tanto più che per studi che si

protraggono oltre la durata minima stabilita dal regolamento universitario

possono essere accordati prestiti di studio. Su questo punto il ricorso è

pertanto infondato e va quindi respinto."

Dall'esame delle norme di legge e della

giurisprudenza citate emerge che la specializzazione intrapresa dall’insorgente

dopo l’ottenimento del Master in Teologia potrebbe teoricamente essere

finanziata con un prestito di studio ai sensi degli art. 1a e 12 del Regolamento

delle borse di studio.

L’Ufficio delle borse di studio e sussidi ha, peraltro, precisato

che per le specializzazioni vengono concessi prestiti di studio (cfr. art. 1a,

12.

Regolamento delle borse di studio), ma non assegni (cfr. doc. 20).

Il ricorrente, interrogato espressamente, dal

Presidente del TCA in udienza, ha però dichiarato di avere preferito non

chiedere un prestito per non correre alcun rischio circa la restituzione (cfr.

doc. XII).

Nello scritto del 30 giugno 2011 egli ha specificato

di voler evitare l’assunzione di oneri ingenti da dover restituire seppur a

interessi 0% (cfr. doc. XVII).

Tale decisione dell’insorgente se, da un lato, non è

sindacabile, dall’altro, non può comportare un’assunzione di costi da parte

dell’assistenza sociale, che interviene solo a carattere del tutto sussidiario.

(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011

consid. 2.9.)

In quell'occasione il TCA

ha, pertanto, così concluso:

" In conclusione questa Corte, richiamati il principio della sussidiarietà

alla base della Las (cfr. consid. 2.2.; 2.9.), la circostanza che il solo

Master/Baccellierato in Teologia ottenuto presso la Facoltà di Teologia di Z.

permette di insegnare religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e

medie e di svolgere altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6., 2.7.), nonché

il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da

parte della pubblica assistenza dei contributi durante lo svolgimento di una

seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid. 2.8.), ritiene che

a ragione l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione

assistenziale.

Il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di

trovare un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa

ottenendo il Master in Teologia nell’ambito dell’insegnamento della religione o

negli altri settori elencati al consid. 2.7.

Infatti il richiedente la pubblica assistenza è,

prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per

(ri)trovare una propria autonomia.

A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5

maggio 2008 il TF ha stabilito che:

"

(…)

Que par ailleurs, le

droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine,

garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une

personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses

propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le

CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient

donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que

l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50

%, sans violer l'art. 12 Cst;

que contrairement à ce

que semble soutenir la recourante, cette disposition constitutionnelle ne

garantit pas le droit à un revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de

doctorat à l'université, au motif que cette activité serait incompatible avec

un emploi salarié; (…)”

(STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011

consid. 2.10)

2.9

In una successiva sentenza

42.2011.7

del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un

ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione

quale infermiere.

Il TCA ha stabilito, da un

lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere

dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme

alle sue condizioni di salute.

Dall’altro, che malgrado

ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010

doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario

dell’intervento dell’assistenza sociale.

Al riguardo il TCA ha

indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve

durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.

In secondo luogo, che

prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli

assegni di studio.

Questo Tribunale ha

evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un

assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.

Con giudizio 42.2011.3 del

17.

ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha

confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso

dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il

certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo

aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.

Questo Tribunale ha, in

effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse

l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per

vivere.

Inoltre nemmeno erano

adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle

disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda

formazione da parte dell’assistenza sociale.

In primo luogo, il nuovo

percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era

di breve durata.

In secondo luogo, non è

stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse

notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

E’ stato, poi, rilevato

che del resto la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.

Il TCA, al riguardo, ha

precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono

differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.

Dall’altra, che non è così

escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio

della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.

Questa Corte ha, tuttavia,

evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i

presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non

sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire

tale lacuna.

Con sentenza 42.2010.36

del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego

di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore

Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato

federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche

volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva

svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di

salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la

nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di

“stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno

scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una

borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di

studio.

Con giudizio

42.2013.11

dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la

formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un

reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle

prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,

il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,

svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.

In secondo luogo, il

ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura

migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Con sentenza 42.2013.22

del 13 marzo 2014, destinata alla pubblicazione in RtiD II-2014, questa Corte

ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in diritto

conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in Svizzera e

che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in

Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante la pratica

legale per accedere agli esami di avvocato.

In effetti la formazione

completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo

/ cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire

un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale

non risultava necessario a tal fine.

Pertanto, in virtù del principio

di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività

lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i

suoi studi universitari in diritto.

Il TCA ha, inoltre, deciso

che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le

attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi

studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un

reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto

comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori

presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata,

come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.

Infine con sentenza

42.2014.9

dell’8 ottobre 2014, attualmente contestata davanti al Tribunale

federale (inc.8C_803/2014), questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI

che aveva negato il finanziamento (tasse semestrali, materiale scolastico,

mezzi di trasporto, doppia economia domestica) di una formazione“Master in

International Tourism” presso un’università svizzera a una persona che

disponeva già di una formazione universitaria conseguita all’estero e di vasta

esperienza professionale.

In effetti in quel caso di

specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda

formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri

a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in

questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non aveva elencato in

modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente

esercitare una volta ultimata la seconda formazione.

2.10

Nella concreta fattispecie RI

1, come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), ha conseguito il certificato di

capacità nel settore della vendita al termine del relativo apprendistato (cfr.

doc. H; B).

L’attestato di capacità

come venditore al minuto apre una vasta gamma di possibilità di impiego, in

particolare nei negozi e nei grandi magazzini, il cui numero in Ticino negli

ultimi anni è aumentato in modo rilevante (ad esempio con la creazione di

molteplici centri commerciali; al riguardo cfr. Centro per l’osservazione delle

dinamiche economiche CODE - S. Alberton/G. Guerra, Il comportamento dei

consumatori in materia di mobilità nei principali centri commerciali del

Cantone Ticino, 2008, reperibile al sito www.code.ire.eco.usi.ch).

Il ricorrente sostiene

tuttavia che gli sia impossibile conseguire un reddito sulla base della prima

formazione commerciale, come dimostrato dal fatto che per un lungo periodo ha

percepito indennità di disoccupazione, dapprima, e le prestazioni assistenziali,

in seguito (cfr. doc. I).

Questa Corte

può comunque esimersi dall’effettuare ulteriori accertamenti relativi alle

possibilità o meno per l’insorgente di ottenere delle entrate sufficienti

grazie alla sua formazione quale venditore al minuto.

Infatti,

anche volendo ritenere che effettivamente la sua formazione nel settore della

vendita non consente al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente al

proprio mantenimento e pur evidenziando l’impegno e la volontà del medesimo di

cercare di “migliorare la propria situazione personale e di favorire il suo

reinserimento nel mondo del lavoro” (cfr. doc. I), il rifiuto di un

finanziamento da parte dell’USSI per svolgere il Bachelor presso l’__________ deve

comunque essere confermato. Non sono infatti adempiuti gli ulteriori presupposti

per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale (cfr. consid. 2.6.; 2.7.; 2.9.).

Il ricorrente non ha

dimostrato che tale Bachelor migliori notevolmente la sua collocabilità sul

mercato del lavoro.

Egli non ha elencato in

modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente

esercitare una volta ultimata la seconda formazione.

Al riguardo giova

evidenziare che, come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6, le

preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una

seconda formazione o una riqualifica professionale (cfr. consid. 2.6.).

Decisiva è in ogni caso la

circostanza che il Bachelor __________ si svolge su tre anni a tempo pieno (cfr. doc. H; www.__________).

Il percorso formativo che

l’insorgente ha iniziato a seguire presso l’__________ di __________,

svolgendosi su tre anni, non è pertanto evidentemente di breve durata, come

richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.6.;

2.7

; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012

N. 9 pag. 28).

2.11

Nel caso di specie dalla

documentazione agli atti risulta, del resto, che l’insorgente, con decisione

del 26 giugno 2014, confermata dalla decisione su reclamo del 18 settembre

2014, è stato posto al beneficio da parte dell’Ufficio delle borse di studio e

dei sussidi di un assegno di studio di fr. 7'954.-- per l’anno scolastico

2014/2015 sulla base degli art 6 e 7 del Regolamento delle borse di studio del

17.

aprile 2012 (cfr. doc. I).

L’importo di fr. 7'954.--

è composto di fr. 2'000.-- per le spese di pranzo fuori casa, di fr. 4'000.--

per la tassa scolastica, di fr. 954 per le spese di viaggio e di fr. 1'000.--

per il materiale scolastico (cfr. doc. I).

Al riguardo giova rilevare

che nel caso in cui l’ammontare della borsa di studio attribuita non permetta

di coprire l’eventuale lacuna di reddito Las, non sussiste comunque il diritto

a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna quando, come

in concreto (cfr. consid. 2.10.), non sono adempiuti i presupposti perché

l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione (cfr. consid. 2.6.; 2.7.,

2.8

, 2.9.).

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI ha negato

a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di

ottobre 2014.

La

decisione su reclamo del 13 ottobre 2014 deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti