42.2014.18
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15 gennaio 2015Italiano42 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2014.18
rs
Lugano
15 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 ottobre 2014 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 13
ottobre 2014 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato una precedente decisione del 18 settembre 2014 (cfr. doc. L)
con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali a far
tempo dal mese di ottobre 2014.
A motivazione del proprio
rifiuto l’USSI ha osservato che, nonostante dal relativo calcolo risulti una
lacuna di reddito Las, i titoli di studio conseguiti (attestato di capacità
quale impiegato di vendita al minuto) sono sufficienti per conseguire un
reddito sufficiente. A mente dell’amministrazione, da un lato, gli studi in seguito
intrapresi dall’interessato (Bachelor in __________ presso l’Università __________)
non costituiscono una prima formazione. Dall’altro, non si può ritenere che la
seconda formazione in questione migliori notevolmente le sue possibilità di
collocamento nel mercato del lavoro e non si tratta di formazione di breve
durata (cfr. doc. A; L).
1.2. Contro la decisione su
reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento
della stessa e il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale egli ha addotto, dapprima, di aver conseguito l’attestato
federale di capacità quale impiegato del commercio al dettaglio nel giugno 2007
e di non avere più beneficiato del rinnovo del contratto presso il datore di lavoro
dove aveva svolto l’apprendistato, la __________ di __________.
Egli ha precisato di aver
invano cercato un nuovo impiego nel suo settore professionale e di essersi poi
iscritto nel settembre 2007 in disoccupazione.
Nell’aprile 2010, dopo
essere stato lasciato solo con suo fratello nell’appartamento dove in
precedenza viveva con la madre e il secondo marito di quest’ultima, ha fatto
ricorso all’assistenza sociale.
Il medesimo ha indicato di
aver sempre effettuato ricerche di lavoro quando percepiva sia le indennità di
disoccupazione che le prestazioni assistenziali e di aver svolto un programma
di reinserimento sociale attraverso l’Ufficio misure attive.
Egli si è dichiarato
disponibile ad accettare ogni tipo di impiego che gli venga offerto.
L’insorgente ha inoltre
rilevato di aver deciso, nel gennaio 2014, di fare domanda di ammissione su
dossier all’Università __________ per migliorare la propria situazione
personale e favorire il proprio reinserimento nel mondo del lavoro dopo un
incontro con gli organi comunicali di Riva San Vitale e in particolare con
l’operatrice sociale __________, la quale ha dato il suo assenso.
Egli ha indicato di essere
stato ammesso all’__________ a partire dal semestre autunnale 2014 e di
frequentare i corsi con grande impegno.
Il ricorrente ha altresì
specificato di essere stato posto al beneficio di una borsa di studio pari a
fr. 7'954 per le spese di formazione e che il suo reclamo contro la decisione
dell’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi è stato respinto.
Egli ha osservato, da un
lato, che la sua indigenza è stata ampiamente documentata e che la sua
situazione finanziaria non differisce da quella degli scorsi anni nonostante la
sospensione delle prestazioni assistenziali.
Dall’altro, che quindi una
volta impiegati gli averi corrisposti dall’Ufficio borse di studio e dei
sussidi, che non sono in alcun modo sufficienti per provvedere al suo
sostentamento, dovrà abbandonare gli studi per poter richiedere nuovamente la
copertura assistenziale.
Il ricorrente, in
conclusione, ha fatto valere, in primo luogo, che l’impossibilità a perseguire
un reddito sulla base della prima formazione commerciale è già stata ampiamente
dimostrata dal lungo periodo in cui ha percepito le indennità di disoccupazione
e le prestazioni assistenziali.
In secondo luogo, di aver
optato per l’__________ su espressa indicazione delle autorità comunali che
sino ad allora avevano seguito la sua difficile situazione (cfr. doc. I).
1.3. Il 24
novembre 2014 il ricorrente ha chiesto al TCA, vista la situazione di indigenza
in cui versa, di evadere la causa con sollecitudine (cfr. doc. III).
1.4. Il doc. III è stato trasmesso
per conoscenza all’USSI (cfr. doc. IV).
1.5. Con risposta del 3 dicembre
2014 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. RI 1 ha nuovamente
sollecitato l’evasione della presente causa con scritto del 30 dicembre 2014
(cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VIII).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 20I02; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha respinto la domanda del
16 settembre 2014 interposta da RI 1 tendente alla concessione di una
prestazione assistenziale a decorrere dal mese di ottobre 2014.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le
malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato.”
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla
relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di
studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno
1996;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Nell’evenienza concreta
l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo
dal mese di ottobre 2014, in quanto, avendo conseguito il certificato di
capacità nel settore della vendita al minuto, il medesimo è in grado di
conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente. A mente
dell’amministrazione l’ulteriore formazione che il ricorrente sta
intraprendendo (bachelor in __________ presso l’Università __________) non
costituisce una prima formazione. Inoltre l’USSI ha precisato che non si può ritenere
che la seconda formazione in questione migliori notevolmente le sue possibilità
di collocamento nel mercato del lavoro e non si tratta di formazione di breve
durata (cfr. doc. A; L; consid. 1.1.).
L’insorgente ritiene,
invece, in buona sostanza, che il titolo di studio conseguito nell’ambito della
vendita non gli permetta di conseguire un reddito come ampiamente dimostrato
dal lungo periodo in cui ha percepito le indennità di disoccupazione e le
prestazioni assistenziali. Inoltre egli ha indicato di aver optato per l’__________
su espressa indicazione delle autorità comunali che sino ad allora avevano
seguito la sua difficile situazione.
Al riguardo l’insorgente
ha precisato che la sua indigenza è stata ampiamente documentata e che la sua
situazione finanziaria non differisce da quella degli scorsi anni nonostante la
sospensione delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Dalle carte processuali
emerge che il ricorrente, nato il 30 maggio 1985 (cfr. doc. C; 369), nel 2007 ha conseguito l’attestato di capacità quale impiegato di vendita al minuto, dopo aver svolto il
relativo apprendistato presso __________ di __________ (cfr. doc. C; B; I; 95).
L’insorgente è di lingua
madre italiana, ha buone conoscenze (scritte e orali) del francese e
dell’inglese e conoscenze di base per quanto concerne la lingua tedesca (cfr.
doc. 95).
Egli, dopo il
conseguimento del certificato di capacità, è entrato in disoccupazione, aprendo
un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° settembre 2007 al
31 agosto 2009 (cfr. doc. 484).
Dopo aver esaurito il
diritto alle indennità di disoccupazione, il ricorrente ha fatto ricorso
all’assistenza sociale a far tempo dall’aprile 2010 (cfr. doc. 472; I).
Egli, tra il 2011 e il 2014, ha svolto alcuni stage, anche supportato da un coach tramite il progetto __________ (cfr. doc.
E), ma nessuno ha condotto alla conclusione di un contratto di lavoro (cfr.
doc. F; 22; 30; 336).
Dagli atti si evince, poi,
che nel giugno 2013 l’insorgente non ha superato gli esami per accedere alla
scuola per socio operatori (cfr. doc. 22).
Nell’autunno 2014 RI 1 ha
iniziato un Bachelor in __________ presso l’Università __________ della durata
complessiva di tre anni (cfr. doc. H).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che
nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.),
vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del
22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143
consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Con sentenza STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in
particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere
prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella
condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio
ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo
un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la
persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti
d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire
quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera
adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e
114-115.
2.6. Questo Tribunale, in una
sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato
incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, peraltro citata
dall’amministrazione nella decisione sui reclamo (cfr. doc. A), ha esaminato la
questione concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda
formazione da parte dell’assistenza sociale.
Il TCA ha analizzato la prassi
dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito, e meglio
quanto segue:
" (…)
Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e
menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6
("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")
ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento
dell'assistenza sociale, sottolineando che:
"
Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima
formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo
se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio,
contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e
dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni,
ecc.)."
In merito alla seconda formazione e riqualifica professionale le
disposizioni COSAS prevedono che:
" Possono
essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica
professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che
assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una
riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo.
Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se
migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata.
Sono prese in
considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.
Per le relative
verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento
professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali
non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o
una riqualifica professionale.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in
dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
" In der
Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der
Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum
Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System
zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein
menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und
Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und
gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane
des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten
Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt,
vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis,
insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien
konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur
Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines
sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu
liegen kommt. (…)“ (pag. 171)
L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza del 30
maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito
all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il
concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha
osservato che:
"
(…)
La giurisprudenza degli altri
cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere
un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la
giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a
un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la
formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed.,
Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).
Ciò detto riteniamo che nel caso in
esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già conseguita, non
adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)
Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso uno scritto del
seguente tenore:
"
a complemento delle nostre osservazioni del 7 giugno 2011 e con
riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul significato delle Norme
COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:
- abbiamo
verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC non è uniforme nei
diversi Cantoni svizzeri;
- abbiamo in
particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i quali,
rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le ritengono
unicamente delle raccomandazioni indicative.
- Ginevra ha
allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva
importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni
assistenziali nell’ambito della seconda formazione.
- Questo
regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01
(cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il
riconoscimento della prestazione di cui sopra.
- In particolare:
·
premesso che con il termine seconda formazione intendono quelle
misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del lavoro della persona
in questione, in questo contesto rientrano gli “aggiornamenti” di nozioni
precedentemente acquisite ma non necessariamente delle specializzazioni e/o
approfondimenti;
·
per principio il finanziamento della formazione non è a carico
dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni assistenziali ai
sensi della relativa legge.
·
Queste prestazioni sono comunque limitate nel tempo, al massimo
sei mesi.
·
Per il finanziamento della formazione si deve far capo
prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y., funzionaria
aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip. Solidarietà e
impiego, del Canton Ginevra, afferma che “la paura di non riuscire a rimborsare
detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non farvi capo. I rimborsi
vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo adeguatamente congruo.
(…)” (Doc. XV)
In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in
particolare che:
" (…) Die
vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik Nachfolgendes aus: Vor der
Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist danach vorab nicht nur die
Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob Unterhaltsforderungen von
Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der Sozialhilfe vor, werden diese
nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens
im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig. Je nach Standort der
Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit auswärts eingenommenen
Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht unbedingt im selben Rahmen
wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer Schultasche ist allerdings
aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten für Schultransporte können
durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings ist zuerst abzuklären, ob
die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit anbietet. Die Sozialhilfe trägt
prinzipiell die Kosten in einer staatlichen oder staatlich subventionierten
Institution. In besonderen Fällen kann jedoch auch die Übernahme von Kosten
Privatschule angezeigt sein.
Die Auswertung der
gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung
bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche Problemfeld darstellt.
Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur dann über die
Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen Ausbildung kein
existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere triftige Gründe (z.B.
gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen
stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer
Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf
Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu
favorisieren, die innert nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit
führen. Die Praxis geht namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von
Ausbildungen aus, die nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der
Finanzierung von Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die
Absolvierung die Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt.
Darüber hinaus kann die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen
werden, wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Diese Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien,
allerdings ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch
übernommen werden, wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen
Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)
Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit
de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt
Berna-Stoccarda-Vienna 1995) sottolinea che:
" Les secondes
formations et le recyclages professionnels ne sont pas de principe financés par
l'aide sociale que si la première formation suivit ne permet pas dans le cas
concret d'obtenir un revenu assurant le minime vital, ou si d'autres raisons
pertinentes (problèmes de santé) justifient ai changement professionnel. Les
envies personnelles du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier
valablement le financement d'une seconde formation." (pag. 166-167) (…)”
(STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)
Da quanto appena esposto
emerge dunque che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta
dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima
formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e
l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché
migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
2.7. Nella sentenza 42.2011.4 del
25 agosto 2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, il TCA ha,
quindi, stabilito che ai fini di quella vertenza, concernente un
ricorrente, il quale dopo aver conseguito il Master/Bacellierato in Teologia ha
iniziato un Master in diritto comparato delle religioni, non era comunque
decisiva la circostanza secondo cui il Master/Baccellierato in Teologia
permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito
sufficiente per vivere, bensì il fatto che comunque non erano realizzati gli
ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da
parte dell’assistenza sociale.
Questo Tribunale, in
proposito, ha osservato che:
" (…)
In concreto, anche qualora il ricorrente non potesse reperire
un’attività lavorativa in virtù del Master – Baccellierato in teologia che gli
consenta di ottenere un guadagno che copra il suo fabbisogno, i presupposti per
riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale (cfr. consid. 2.4.) non sono adempiuti.
In primo luogo, l’ulteriore percorso formativo che il ricorrente
ha intrapreso dopo aver ottenuto il Master in Teologia non è evidentemente di
breve durata.
In effetti il master in diritto comparato delle religioni si
svolge su due anni (cfr. consid. 2.5.).
X. ha, altresì, precisato che una formazione completa in ambito
teologico con specializzazione ed eventualmente il conseguimento del grado di
dottorato ha una durata di circa otto-nove anni (cfr. doc. IX).
In secondo luogo, l’insorgente non ha dimostrato che la
specializzazione in diritto comparato delle religioni migliori notevolmente la
sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non ha elencato in modo concreto le attività professionali
che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda
formazione.
Il ricorrente ha unicamente indicato delle prospettive di lavoro
assai vaghe, facendo riferimento a impieghi in ambito ecclesiale presso un
istituto-organismo curiale-diocesano (cfr. doc. IX).
Egli non ha specificato dettagliatamente le professioni che
potrebbero entrare in linea di conto nel Canton Ticino, né al di fuori dei
confini cantonali.
In sede di udienza del 30 maggio 2011 il ricorrente si è limitato
ad affermare che alla conclusione degli studi è disposto a lavorare, oltre che
in Ticino, in altri Cantoni e all’estero, che a quel momento stava effettuando
uno stage presso il tribunale diocesano - precisando che nel 2010 le cause
davanti al Tribunale diocesano in Ticino sono state circa 15 - e che in futuro
vorrà effettuare uno stage presso un ufficio amministrativo diocesano (esempio
economo; cfr. doc. XII).
Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha
legittimamente dato la priorità a delle scelte personali di formazione, come
risulta dallo scritto del 30 giugno 2011, in cui, relativamente alla possibilità di insegnare religione, ha affermato che ciò non è pertinente con le sue scelte
future, e meglio che se avesse voluto dedicarsi all’insegnamento, avrebbe
scelto un’altra specializzazione (cfr. doc. XVII).
Egli ha pure riconosciuto di non aver mai
Considerandi
considerato il titolo di Master in Teologia un titolo finale ma soltanto un
passaggio intermedio, visto che il suo obiettivo è quello di ottenere la
specializzazione in diritto canonico (cfr. doc. XII).
Come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6 le preferenze
personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente per promuovere una
seconda formazione o una riqualifica professionale." (STCA 42.2011.4 del
25.
agosto 2011 consid. 2.8.)
2.8
In quella sentenza il TCA ha
poi ribadito che se, da una parte, esiste il diritto allo studio, dall’altra,
nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di
cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.; 2.6.).
A tale proposito questo
Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Le prestazioni assicurative e previdenziali sono,
dunque, prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere
complementare e suppletivo (cfr. art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al
principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le
prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e
vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito
(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla
modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 2-3).
In una sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale
federale ha ricordato che "secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli
obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa
beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi
conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv.
1.
LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la
concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il
richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i
prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel
Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv.
1.
LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per
la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia
per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli
studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art.
21.
cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il
sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a
tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo
l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere
beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto
alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il
citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole
fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3
Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il
margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati
(art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio
(art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età,
di tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno
richiesto. Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle
borse di studio e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di
studio come un "sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui
sussidi cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3)."
(…)
Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta
che l’insorgente, avendo terminato la prima formazione, non ha più diritto alla
borsa di studio, intesa come assegno di studio ex art. 1a; 7 del Regolamento
delle borse di studio (cfr. doc. 59; 70).
A tale proposito il TCA sottolinea che il ricorrente
ha invece ricevuto l'assegno di studio durante gli studi precedenti (cfr. doc.
XII). Anche grazie a questo aiuto statale egli ha così potuto portare a termine
la formazione accademica di sua scelta e durata cinque anni.
Nella già citata sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno
2009.
il Tribunale federale ha confermato una decisione con la quale l'ufficio
delle borse di studio e dei sussidi del Dipartimento dell'educazione, della
cultura e dello sport del Canton Ticino (in seguito: UBSS) ha negato ad una
laureata in legge il diritto all'assegno di studio durante il quinto anno in
quanto la durata minima degli studi, 4 anni, era già stata sussidiata.
Al riguardo l'Alta Corte ha in particolare
sottolineato che:
" Come
appena esposto il Consiglio di Stato è dell'avviso che solo la durata minima
legale entro la quale è possibile concludere gli studi - durata che non
corrisponde alla durata media o normale degli stessi - può essere sussidiata.
Tale interpretazione, anche se può sembrare rigorosa in quanto non trova
riscontro (come esposto di seguito) nella realtà, corrisponde tuttavia alla
volontà del legislatore ticinese in materia di assegni e prestiti di studio. In
effetti anche se, per quanto concerne gli studi universitari, la necessità di
posticipare uno o due semestri oltre la durata minima non è del tutto inusuale
ed è espressamente prevista in alcuni Cantoni, ciò non è tuttavia il caso nel
Ticino ove, come emerge dai materiali legislativi, il prolungamento degli studi
oltre la durata minima legale viene finanziato con il prestito di studio. Tale
volontà risulta ad esempio dal DE 31.05.1996 (formulazione ripresa nei DE 22.11.1997,
DE 18.02.1981 e DE 13.11.1984, quest'ultimo all'art. 6 cpv. 1) il cui art. 9
cpv. 1 specifica che "gli assegni e i prestiti di studio sono rinnovati
per la durata minima del relativo ciclo di studi" o dal Rapporto di
maggioranza della Commissione speciale scolastica del 29.09.1986
sull'iniziativa parlamentare 21.10.1985 ove si spiega che "l'attuale
regolamentazione che stabilisce nel periodo di durata degli studi previsto dai
regolamenti di facoltà il periodo massimo di concessione degli assegni a fondo
perso, anche se può a volte sembrare rigido, soprattutto a causa della non
corrispondenza fra durata teorica ed effettiva degli studi in certe
facoltà..." (Rapporto citato pag. 4) oppure "la proposta di far
durare il periodo di concessione delle borse di studio al di là dei termini di
tempo necessari secondo il regolamento di facoltà per la conclusione degli
studi non ha trovato il consenso della Commissione nel limite in cui con il
termine di "borse di studio" si siano voluti intendere gli assegni a
fondo perso. Gli stessi devono essere concedibili solo per il periodo previsto
per gli studi, ritenuta invece la possibilità dello studente di far capo al
prestito ... nel caso di .... qualsiasi altra seria ragione abbia provocato
.... comunque il prolungamento dello studio oltre i termini previsti. Anche se
in qualche caso i regolamenti di facoltà possono essersi dimostrati più
ottimistici della realtà dello studio ciò non giustifica ancora che il
sovvenzionamento a fondo perso degli studi debba essere strutturato in modo
divergente dalle indicazioni dell'autorità universitaria" (rapporto citato
pag. 7). Tale volontà è stata confermata anche quando, in seguito alla nuova
perequazione finanziaria e conseguente ripartizione dei compiti tra Cantoni e Confederazione,
quest'ultima si è dotata di una legge federale del 06.10.2006 (entrata in
vigore l'1.1.2008) sui sussidi all'istruzione nella formazione terziaria, il
cui art. 9 sancisce "che le borse e i prestiti di studio sono versati per
la durata normale della formazione e che per i cicli pluriennali il versamento
dei sussidi è prorogato al massimo di due semestri oltre la durata normale
degli studi". Orbene, nel relativo messaggio 5924 del 02.05.2007 il
Consiglio di Stato ha evidenziato che l'applicazione rigida dell'art. 9 della
legge federale poteva comportare per il Ticino un aggravio di circa 3 milioni
di franchi all'anno e ha rilevato che la possibilità di mantenere lo status quo
- ossia assegno per la durata minima, prestito per l'eventuale prolungamento della
durata - non sembrava in contrasto con la legge federale (messaggio citato
punto 9.3.1).
La durata minima legale prevista dai regolamenti universitari può
rivelarsi del tutto teorica e disconnessa dalla realtà. In concreto ciò
traspare chiaramente dalla e-mail del 26 aprile 2007 ove il signor B.________
(sia rammentato per chiarezza che uno studente, per potersi presentare agli
esami finali, di un totale di undici, doveva obbligatoriamente partecipare a
determinati corsi e presentare i relativi attestati di frequentazione) spiega
che all'epoca a causa dell'effettivo ridotto dei professori, l'università non è
stata capace di offrire un piano di studio così come previsto nel regolamento:
"Aufgrund der ungenügenden Lehrkapazität konnte der Musterstudienplan, auf
welchem die Regelstudiendauer basiert auch nie wie vorgesehen angeboten
werden" con la conseguenza che "die Regelstudiendauer von 8 Semestern
war damals faktisch fast nicht möglich, da die entsprechenden Veranstaltungen
zu belegen waren (Testatpflicht)". ciononostante egli rileva poi che era
comunque possibile, in determinati casi, di portare a termine gli studi entro
la durata minima prevista dal regolamento, osservando "Die Einhaltung der
Regelstudiendauer gemäss PO 98 war meines Erachtens nur in speziellen Ausnahmen
möglich, z. Bsp falls anrechenbare Vorleistungen erbracht wurden [Insb,
Vorhergehendes JUS-Studium an einer anderen Fakultät]".
Da quanto testé esposto discende che, contrariamente all'opinione
della ricorrente la durata minima legale prevista dal regolamento universitario
basilese in vigore all'epoca dei suoi studi era di otto semestri, esami
compresi. La circostanza che tale durata fosse solo teorica e non
corrispondesse alla realtà, rispettivamente che non potesse essere offerta dall'Università
oppure che solo in casi specifici, che non corrispondono al cursus normale,
potesse essere rispettata, viste le difficoltà pratiche menzionate in
precedenza, non porta a considerare che la soluzione scelta dalle autorità
ticinesi è insostenibile e, quindi, inficiata d'arbitrio. In altre parole la
posizione adottata dalle autorità cantonali anche se può apparire rigida o
addirittura opinabile, non costituisce tuttavia un'interpretazione errata del
menzionato regolamento universitario né trae delle conclusioni insostenibili
dagli elementi figuranti agli atti. È vero che la soluzione alla quale si
giunge non è esente da difetti e può anzi apparire artificiosa in quanto
distaccata dalla realtà; essa però è espressamente stata voluta dal legislatore
e risulta fondata su motivi oggettivi, tanto più che per studi che si
protraggono oltre la durata minima stabilita dal regolamento universitario
possono essere accordati prestiti di studio. Su questo punto il ricorso è
pertanto infondato e va quindi respinto."
Dall'esame delle norme di legge e della
giurisprudenza citate emerge che la specializzazione intrapresa dall’insorgente
dopo l’ottenimento del Master in Teologia potrebbe teoricamente essere
finanziata con un prestito di studio ai sensi degli art. 1a e 12 del Regolamento
delle borse di studio.
L’Ufficio delle borse di studio e sussidi ha, peraltro, precisato
che per le specializzazioni vengono concessi prestiti di studio (cfr. art. 1a,
12.
Regolamento delle borse di studio), ma non assegni (cfr. doc. 20).
Il ricorrente, interrogato espressamente, dal
Presidente del TCA in udienza, ha però dichiarato di avere preferito non
chiedere un prestito per non correre alcun rischio circa la restituzione (cfr.
doc. XII).
Nello scritto del 30 giugno 2011 egli ha specificato
di voler evitare l’assunzione di oneri ingenti da dover restituire seppur a
interessi 0% (cfr. doc. XVII).
Tale decisione dell’insorgente se, da un lato, non è
sindacabile, dall’altro, non può comportare un’assunzione di costi da parte
dell’assistenza sociale, che interviene solo a carattere del tutto sussidiario.
(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011
consid. 2.9.)
In quell'occasione il TCA
ha, pertanto, così concluso:
" In conclusione questa Corte, richiamati il principio della sussidiarietà
alla base della Las (cfr. consid. 2.2.; 2.9.), la circostanza che il solo
Master/Baccellierato in Teologia ottenuto presso la Facoltà di Teologia di Z.
permette di insegnare religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e
medie e di svolgere altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6., 2.7.), nonché
il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da
parte della pubblica assistenza dei contributi durante lo svolgimento di una
seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid. 2.8.), ritiene che
a ragione l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione
assistenziale.
Il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di
trovare un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa
ottenendo il Master in Teologia nell’ambito dell’insegnamento della religione o
negli altri settori elencati al consid. 2.7.
Infatti il richiedente la pubblica assistenza è,
prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per
(ri)trovare una propria autonomia.
A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5
maggio 2008 il TF ha stabilito che:
"
(…)
Que par ailleurs, le
droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine,
garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une
personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses
propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le
CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient
donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que
l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50
%, sans violer l'art. 12 Cst;
que contrairement à ce
que semble soutenir la recourante, cette disposition constitutionnelle ne
garantit pas le droit à un revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de
doctorat à l'université, au motif que cette activité serait incompatible avec
un emploi salarié; (…)”
(STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011
consid. 2.10)
2.9
In una successiva sentenza
42.2011.7
del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un
ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione
quale infermiere.
Il TCA ha stabilito, da un
lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere
dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme
alle sue condizioni di salute.
Dall’altro, che malgrado
ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010
doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario
dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al riguardo il TCA ha
indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve
durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.
In secondo luogo, che
prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli
assegni di studio.
Questo Tribunale ha
evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un
assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.
Con giudizio 42.2011.3 del
17.
ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha
confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso
dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il
certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo
aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.
Questo Tribunale ha, in
effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse
l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per
vivere.
Inoltre nemmeno erano
adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle
disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda
formazione da parte dell’assistenza sociale.
In primo luogo, il nuovo
percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era
di breve durata.
In secondo luogo, non è
stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse
notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
E’ stato, poi, rilevato
che del resto la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.
Il TCA, al riguardo, ha
precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono
differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.
Dall’altra, che non è così
escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio
della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.
Questa Corte ha, tuttavia,
evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i
presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non
sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire
tale lacuna.
Con sentenza 42.2010.36
del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego
di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore
Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato
federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche
volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva
svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di
salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la
nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di
“stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno
scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una
borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di
studio.
Con giudizio
42.2013.11
dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la
formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un
reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle
prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,
il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,
svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.
In secondo luogo, il
ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura
migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Con sentenza 42.2013.22
del 13 marzo 2014, destinata alla pubblicazione in RtiD II-2014, questa Corte
ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in diritto
conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in Svizzera e
che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in
Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante la pratica
legale per accedere agli esami di avvocato.
In effetti la formazione
completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo
/ cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire
un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale
non risultava necessario a tal fine.
Pertanto, in virtù del principio
di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività
lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i
suoi studi universitari in diritto.
Il TCA ha, inoltre, deciso
che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le
attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi
studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un
reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto
comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori
presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata,
come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
Infine con sentenza
42.2014.9
dell’8 ottobre 2014, attualmente contestata davanti al Tribunale
federale (inc.8C_803/2014), questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI
che aveva negato il finanziamento (tasse semestrali, materiale scolastico,
mezzi di trasporto, doppia economia domestica) di una formazione“Master in
International Tourism” presso un’università svizzera a una persona che
disponeva già di una formazione universitaria conseguita all’estero e di vasta
esperienza professionale.
In effetti in quel caso di
specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda
formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri
a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in
questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non aveva elencato in
modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente
esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
2.10
Nella concreta fattispecie RI
1, come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), ha conseguito il certificato di
capacità nel settore della vendita al termine del relativo apprendistato (cfr.
doc. H; B).
L’attestato di capacità
come venditore al minuto apre una vasta gamma di possibilità di impiego, in
particolare nei negozi e nei grandi magazzini, il cui numero in Ticino negli
ultimi anni è aumentato in modo rilevante (ad esempio con la creazione di
molteplici centri commerciali; al riguardo cfr. Centro per l’osservazione delle
dinamiche economiche CODE - S. Alberton/G. Guerra, Il comportamento dei
consumatori in materia di mobilità nei principali centri commerciali del
Cantone Ticino, 2008, reperibile al sito www.code.ire.eco.usi.ch).
Il ricorrente sostiene
tuttavia che gli sia impossibile conseguire un reddito sulla base della prima
formazione commerciale, come dimostrato dal fatto che per un lungo periodo ha
percepito indennità di disoccupazione, dapprima, e le prestazioni assistenziali,
in seguito (cfr. doc. I).
Questa Corte
può comunque esimersi dall’effettuare ulteriori accertamenti relativi alle
possibilità o meno per l’insorgente di ottenere delle entrate sufficienti
grazie alla sua formazione quale venditore al minuto.
Infatti,
anche volendo ritenere che effettivamente la sua formazione nel settore della
vendita non consente al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente al
proprio mantenimento e pur evidenziando l’impegno e la volontà del medesimo di
cercare di “migliorare la propria situazione personale e di favorire il suo
reinserimento nel mondo del lavoro” (cfr. doc. I), il rifiuto di un
finanziamento da parte dell’USSI per svolgere il Bachelor presso l’__________ deve
comunque essere confermato. Non sono infatti adempiuti gli ulteriori presupposti
per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale (cfr. consid. 2.6.; 2.7.; 2.9.).
Il ricorrente non ha
dimostrato che tale Bachelor migliori notevolmente la sua collocabilità sul
mercato del lavoro.
Egli non ha elencato in
modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente
esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Al riguardo giova
evidenziare che, come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6, le
preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una
seconda formazione o una riqualifica professionale (cfr. consid. 2.6.).
Decisiva è in ogni caso la
circostanza che il Bachelor __________ si svolge su tre anni a tempo pieno (cfr. doc. H; www.__________).
Il percorso formativo che
l’insorgente ha iniziato a seguire presso l’__________ di __________,
svolgendosi su tre anni, non è pertanto evidentemente di breve durata, come
richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.6.;
2.7
; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012
N. 9 pag. 28).
2.11
Nel caso di specie dalla
documentazione agli atti risulta, del resto, che l’insorgente, con decisione
del 26 giugno 2014, confermata dalla decisione su reclamo del 18 settembre
2014, è stato posto al beneficio da parte dell’Ufficio delle borse di studio e
dei sussidi di un assegno di studio di fr. 7'954.-- per l’anno scolastico
2014/2015 sulla base degli art 6 e 7 del Regolamento delle borse di studio del
17.
aprile 2012 (cfr. doc. I).
L’importo di fr. 7'954.--
è composto di fr. 2'000.-- per le spese di pranzo fuori casa, di fr. 4'000.--
per la tassa scolastica, di fr. 954 per le spese di viaggio e di fr. 1'000.--
per il materiale scolastico (cfr. doc. I).
Al riguardo giova rilevare
che nel caso in cui l’ammontare della borsa di studio attribuita non permetta
di coprire l’eventuale lacuna di reddito Las, non sussiste comunque il diritto
a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna quando, come
in concreto (cfr. consid. 2.10.), non sono adempiuti i presupposti perché
l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione (cfr. consid. 2.6.; 2.7.,
2.8
, 2.9.).
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI ha negato
a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di
ottobre 2014.
La
decisione su reclamo del 13 ottobre 2014 deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti