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Decisione

42.2014.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 dicembre 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I costi delle franchigie e

delle partecipazioni alle spese dovute a malattia, peraltro indicati espressamente

all’art. 20 cpv. 1 lett. b Las (cfr. consid. 2.3.), possono essere considerati

quali prestazioni speciali e possono essere erogati ai beneficiari di

prestazioni assistenziali ordinarie o indipendentemente da queste ultime a

coloro il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento e non

copre il bisogno specifico (cfr. art. 20 cpv. 3 Las; consid. 2.3.).

In simili condizioni, il

fatto che le date di emissione delle due fatture relative ai costi delle cure

del mese di gennaio 2013 a carico della ricorrente (franchigia e partecipazione

ai costi secondo la LAMal) risalgano al mese di giugno 2013, per quanto attiene

all’importo di fr. 147.25 (cfr. doc. 27), e al mese di luglio 2013, per quanto

concerne la somma di fr. 329.20 (cfr. doc. 24), ossia a periodi in cui la

medesima non aveva più diritto a prestazioni assistenziali ordinarie essendo

stata posta al beneficio di una rendita AVS di fr. 1'270 (cfr. doc. 52) al mese

e di una PC di fr. 681 al mese (cfr. doc. 48) dal 1° febbraio 2013 (cfr. doc.

56), non è decisivo per l’assunzione o meno di tali costi da parte

dell’assistenza sociale.

Determinante in concreto,

dal momento che nei mesi di giugno e luglio 2013 l’insorgente non percepiva più

prestazioni assistenziali ordinarie - percepite invece fino al mese di febbraio

2013 (cfr. doc. 53, 306, 314, 339, 355, 364, 396, 423, 430, 443, 452, 462) -, è

invece, giusta l’art. 20 cpv. 3 Las, la questione di sapere se le sue risorse

erano o meno sufficienti per coprire i costi delle due fatture inviatele dalla

sua cassa malati __________.

In caso affermativo,

infatti, l’assistenza sociale non è tenuta ad assumere le spese mediche, mentre

qualora le risorse non siano sufficienti l’USSI dovrà assumere perlomeno la

parte dei costi non coperti dai redditi della ricorrente.

2.8. L’USSI, nella decisione su

reclamo impugnata, ha indicato che nel periodo in cui sono state

emesse le fatture in oggetto l’insorgente, al beneficio di prestazioni di AVS

anticipata e PC, non presentava un fabbisogno scoperto (cfr. doc. AI).

L’Ufficio

resistente, nella risposta di causa, ha precisato che nei mesi di giugno e

luglio 2013 la ricorrente disponeva di un’eccedenza mensile di fr. 401.-- [fabbisogno

di base CHF 1'077 + spesa computabile CHF 759.- ./. reddito computabile (rendita

AVS di fr. 1’270 + PC di fr. 681) CHF 1'951.- ./. sussidio cassa malati CHF

286.- = CHF - 401.-] che le consentiva di pagare le due fatture

emesse dalla __________ per complessivi fr. 476.45 (cfr. doc. III).

L’insorgente, dal canto

suo, ritiene il calcolo dell’amministrazione concernente i suoi mezzi a

disposizione fuorviante, poiché non tiene conto delle spese accessorie relative

alla sua economia domestica (cfr. doc. V; IX).

L’USSI a titolo di spese

computabili ha considerato l’ammontare di fr. 759.-- (cfr. doc. III; VII),

corrispondenti a fr. 9'108.-- annui.

Tale importo è costituito dalla

spesa per l’alloggio di fr. 4'200.-- annui, pari a fr. 350.-- al mese e dal

premio della dell’assicurazione malattia di fr. 4'908.-- all’anno, ossia fr.

409.—mensili (cfr. doc. 55).

La somma di fr. 350.--

corrisponde alla pigione mensile contemplata dal contratto di locazione

relativo all’abitazione di 2 ½ locali della ricorrente sita ad __________ e

denominata “casetta” (cfr. doc. 72).

Il contratto di locazione

enuncia, inoltre, che le “tutte le spese accessorie, nessuna esclusa, sono a

carico esclusivo dell’inquilina” (cfr. doc. 72).

L’art. 22 lett. c Las, in

vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che per il calcolo della spesa per

l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive

fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

Giusta l’art. 9 Laps la

spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo, nel caso di unità di

riferimento composte da una persona, come quella della ricorrente, pari

all’importo riconosciuto dalla LPC per persona sola, ossia a fr. 13’200.-- (cfr.

art. 10 cpv. 1 lett. b LPC; Decreto esecutivo concernente la legge federale

sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI del 3 dicembre 2013).

Per l'art. 257a cpv. 1 CO

" le spese

accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore

o da un terzo in relazione all'uso della cosa."

Per il capoverso 2 esse

sono a carico del conduttore solo se specialmente pattuito.

In virtù della succitata

norma il proprietario può fatturare solo i costi che sono stati convenuti. In

Considerandi

mancanza di una convenzione, essi sono compresi nel canone di locazione (DTF

121.

III 142 e dottrina citata; D. Lachat, Le bail a Loyer, Losanna 1997 pag.

222; T. Oberle, Nebenkosten, Heizkosten, Zurigo 1995, pag. 33).

Per l'art. 257b CO

" nel caso

di locali d'abitazione e commerciali le spese accessorie sono la remunerazione

per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni connesse con

l'uso quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese

d'esercizio, come pure i tributi pubblici a carico della cosa."

Le disposizioni sono di

diritto imperativo (cfr. D. Lachat, op. cit. pag. 222 N 1.5; T. Oberle, op.cit.,

pag. 32)

La norma di cui all’art.

22.

lett. c si differenzia dal regime previsto per la Laps, il cui art. 5 del

Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

sancisce che:

" La spesa

per l'alloggio è definita come segue:

a) per

l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.

b) per

il proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del

15% per le spese accessorie."

La Laps, perciò, non fa

capo alle spese effettive, bensì a un importo fittizio calcolato sulla base

della pigione netta.

L’art. 22 lett. c Las è,

per contro, analogo alla regolamentazione di cui alla LPC.

Ai sensi dell’art. 10 cpv.

1.

lett. b LPC, in vigore dal 1° gennaio 2008, vanno, in effetti, computate la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di

conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né

di quello passivo.

Nel caso in cui le persone

vivano in un appartamento in locazione da esse stesse riscaldato e non debbano

pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, va poi anche conteggiato, oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di

riscaldamento ex art. 16b cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI di fr. 840.-- annui.

E’, altresì, utile osservare

che in una sentenza 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 il TCA, chinandosi su un caso

di rifiuto di assegni integrativi, ha comunque stabilito che nell’ipotesi di

canoni di locazione molto bassi rispetto al valore usuale per una casa delle

stesse dimensioni e nella medesima località per determinare l’importo della

pigione da computare nel calcolo della prestazione armonizzata e coordinata

dalla Laps vanno eccezionalmente applicati, per analogia, i disposti legali

della LPC e OPC relativi alle spese di riscaldamento.

Con sentenza 42.2007.3 del

26.

ottobre 2007 questa Corte ha pure deciso che nel caso di persone i cui

contratti di locazione non prevedono il versamento di un importo a titolo di

spese accessorie e che devono esse stesse provvedere alle spese di

riscaldamento, si giustifica, nell’ipotesi in cui non sia possibile stabilire

l’importo esatto relativo al costo del riscaldamento, l’applicazione, per

analogia, dei disposti della LPC/OPC. In tal caso, a titolo di spese, in

aggiunta alla pigione netta, va perciò perlomeno conteggiato l’importo

forfetario di fr. 840.-- annui, ciò tuttavia nei limiti dell’importo massimo

ammissibile secondo l’art. 9 Laps.

Ne discende che nel caso

di specie, visto che il contratto di locazione prevede che tutte le spese

accessorie sono a carico esclusivo dell’insorgente (cfr. doc. 72), nel

conteggio relativo alla prestazione assistenziale per i mesi di giugno e luglio

2013.

da allestire al fine di valutare, ai sensi dell’art. 20 cpv. 3 Las, se le

risorse della ricorrente siano sufficienti per far fronte al pagamento delle

due fatture mediche del giugno e del luglio 2013 oppure no (cfr. consid. 2.7.),

oltre alla pigione di fr. 350.--, pari a fr. 4'200.-- annui, deve essere tenuto

conto, contrariamente a quanto effettuato dall’USSI, anche delle spese

accessorie effettive - considerato che non può comunque essere superato il

massimale fissato dalla legge, che nel caso di unità di riferimento di una

persona corrisponde a fr. 13'200.--.

L’insorgente nei suoi

allegati ha fatto riferimento a delle spese accessorie concernenti la sua

economia domestica per il 2013, come, a titolo esemplificativo, i costi

relativi ai rifiuti, alla fognatura, all’acqua, alla nafta e alla legna, ecc.

(cfr. doc. IX; B).

Tuttavia tali spese non

risultano minimamente documentate.

Si impone, pertanto, l’esperimento

di ulteriori accertamenti al fine di stabilire l’ammontare esatto delle spese

accessorie effettive a carico della ricorrente nel 2013.

2.9

Alla

luce di quanto qui sopra esposto, gli atti vanno rinviati all’USSI perché, dopo

aver proceduto agli accertamenti di cui al considerando 2.9. volti a stabilire

l’importo delle spese accessorie effettive a carico dell’insorgente per il 2013

e aver calcolato la prestazione assistenziale ordinaria conteggiando, oltre al

canone di locazione di fr. 350.-- mensili, tale somma, determini nuovamente, in

applicazione dell’art. 20 cpv. 3 Las (cfr. consid. 2.3.; 2.7.), se le risorse

della ricorrente - al beneficio di una rendita AVS e di una PC - erano oppure

no di entità tale da permetterle di coprire il costo di ciascuna delle due

fatture emesse nei suoi confronti dalla __________ nel mese di giugno,

rispettivamente nel mese di luglio 2013.

A quest’ultimo riguardo va

ricordato che qualora vi sia un’eccedenza di reddito disponibile mensile, ma la

stessa non sia sufficiente per pagare integralmente le spese di malattia

fatturate all’insorgente nel mese di giugno 2013 per fr. 147.25 (cfr. doc. 27)

e/o quelle fatturate nel mese di luglio 2013 per fr. 329.20 (cfr. doc. 24),

l’USSI dovrà assumere perlomeno la parte dei costi non coperti dai redditi

della ricorrente (cfr. consid. 2.7.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio e nuova decisione sulla

base di quanto stabilito ai consid. 2.8. e 2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti