42.2014.2
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
1 dicembre 2014Italiano25 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2014.2
rs
Lugano
1 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 dicembre 2013 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
12 dicembre 2013 (cfr. doc. A1) l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha confermato il precedente provvedimento del 24
ottobre 2013 (cfr. doc. A3) con il quale a RI 1, la quale non è più al
beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di febbraio 2013, è
stato negato il rimborso di due fatture relative a spese sanitarie, in quanto
le date di emissione delle stesse (13 giugno e 10 luglio 2013) sono successive
al periodo del diritto alle prestazioni assistenziali.
In particolare
l’amministrazione nella decisione su reclamo ha rilevato:
" (…)
Vista la data delle fatture inoltrate dalla
reclamante, come precisato, conteggi __________ del 10 luglio 2013 CHF 329.20 e
del 13 giugno 2013 CHF 147.25 per un totale di CHF 476.45, l’USSI ha
considerato non poter prendere a carico le fatture in quanto le date di
emissione (non fa stato la data delle prestazioni ricevute) erano successive al
periodo di diritto alle prestazioni assistenziali (aprile 2013; recte:
febbraio 2013).
Infatti, secondo quanto
previsto dall’art. 20 Las possono essere riconosciute delle prestazioni
speciali destinate a coprire dei bisogni particolari.
Richiamato il principio di
sussidiarietà che è alla base della Las, le prestazioni della pubblica
assistenza hanno un carattere sussidiario. Di conseguenza colui che
oggettivamente riesce, rispettivamente è riuscito, a far fronte ai propri
impegni con i propri mezzi, non adempie i presupposti legali per beneficiare di
queste prestazioni.
Nel periodo delle fatture in oggetto, il reclamante,
al beneficio di prestazioni di AVS anticipata e PC, non presentava un
fabbisogno scoperto. Non aveva quindi diritto a prestazioni assistenziali. Le
fatture in oggetto non possono essere coperte dall’assistenza.” (Doc. A1)
1.2. RI 1 ha tempestivamente
impugnato la decisione su reclamo del 12 dicembre 2013, facendo valere
segnatamente che:
" (…)
Le due fatture da parte della __________
(del totale di fr. 476.45) si riferiscono a una mia operazione che ho dovuto
subire a metà gennaio 2013 presso l’Ospedale cantonale di __________,
concretamente per farmi operare il setto nasale.
Richiamo nuovamente l’attenzione al fatto
che la data di fatturazione non può essere imputata a una mia responsabilità
e/o negligenza ma che, per contro, fa stato la data in cui sono state praticate
le cure mediche (cioè durante il periodo di diritto alle prestazioni
assistenziali).
Faccio inoltre riferimento, allegando la
comunicazione da parte dell’IAS/AVS/PC, che proprio per il medesimo motivo
esposto erroneamente da parte dell’USSI, un rimborso da parte della prestazione
complementare non è dovuto.
Inoltre l’art. 20 Las è
proprio quello che obbliga l’USSI a pagare e la storia della data di emissione
differente da quella delle cure potrei accettarla se nel frattempo io avessi
ripreso un lavoro e fossi perfettamente in grado (cifre alla mano…!!) di pagare
queste fatture oppure se avessi ereditato o vinto al lotto, ma in realtà la mia
situazione è passata da precaria a pensionata anticipata (obbligata dall’USSI
perché altrimenti non mi avrebbero più effettuato alcuna prestazione…!!) con reddito
insufficiente e pertanto beneficiaria di prestazioni complementari AVS. E’
proprio il principio di sussidiarietà tanto decantato nella decisione che in
questo caso non viene applicato.
(…)” (Doc. I)
1.3. L’USSI, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando in particolare quanto
segue:
" (…)
Si osserva che da febbraio 2013 la
ricorrente percepisce un importo mensile di CHF 1'270.- di AVS e CHF 681.- di
PC. Considerati tali redditi da un calcolo del suo fabbisogno e diritto alle
prestazioni assistenziali secondo la Legge sull’assistenza sociale scaturisce
un’eccedenza mensile di CHF 401.- (fabbisogno di base CHF 1'077 + spesa
computabile CHF 759.- ./. reddito computabile CHF 1'951.- ./. sussidio cassa
malati CHF 286.- = CHF - 401.-).
Nel mese di giugno 2013 e nel mese di
luglio 2013, secondo i parametri dell’assistenza, essa disponeva di
un’eccedenza che le permetteva di pagare le fatture in oggetto.
(…)” (Doc. III)
1.4. La ricorrente si è nuovamente
espressa in merito alla fattispecie il 28 gennaio 2014 (cfr. doc. V).
1.5. Il 7 febbraio 2014 l’USSI ha
preso posizione al riguardo (cfr. doc. VII).
1.6. L’insorgente, il 16 febbraio 2014, ha inviato ulteriori osservazioni (cfr. doc. IX; B).
1.7. L’amministrazione ha ribadito
la correttezza della propria decisione su reclamo e ha rinnovato la richiesta
di respingere il ricorso con scritto del 24 febbraio 2014 (cfr. doc. XI), il
quale è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XII).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha rifiutato di rimborsare
le spese mediche di fr. 147.25 e di fr. 329.20, pari a complessivi fr. 476.45, relative
a cure effettuate nel mese di gennaio 2013 e fatturate da __________ nel mese
di giugno 2013, rispettivamente nel mese di luglio 2013.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono
peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3. Secondo l’art.
11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi
(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250
del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza
dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
L'art. 20 Las definisce,
invece, le prestazioni speciali:
" Le
prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad
esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese
straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento
professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare
fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai
limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni
ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono
o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse
sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in
particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di
pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie
nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18
marzo 1994. (cpv. 4)"
E’ utile rilevare che l’art.
20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere determinate prestazioni
speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione, arretrati di pigioni o
di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie LAMal) a
titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15 febbraio 2013 (cfr. BU del
15 febbraio 2013 pag. 97).
In proposito nel Messaggio
del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo
2013 (mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL
contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione
finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente
programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3. è
stato indicato:
" (…) si coglie occasione di introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20
Las, precisando che le prestazioni che concernono i depositi di garanzia
relativi alle pigioni, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di
premi per partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale
sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono accordate da parte dell’Ufficio
del sostegno sociale e inserimento a titolo di prestazioni speciali sotto la
forma di prestito che deve essere restituito.
Questa modifica legale non comporta cambiamenti né
di prassi né ha effetti sulla spesa.
Essa sancisce di fatto nella Legge sull’assistenza
sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio del sostegno sociale
e inserimento e permette di garantire il rispetto dei principi di legalità e
parità di trattamento.
(…)”
Le prestazioni speciali si
distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non
considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito
rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e
per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le
prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito
disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250
dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in
RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.4. Nella presente evenienza
l’USSI, con decisione formale del 24 ottobre 2013, confermata dalla decisione
su reclamo del 12 dicembre 2013, ha negato a RI 1 l’assunzione di due fatture
del giugno, rispettivamente del luglio 2013 di complessivi fr. 476.45 relative
a spese mediche che concernono cure a cui si è sottoposta nel gennaio 2013
(cfr. doc. A1; A3, consid. 1.1.).
Al riguardo
l’amministrazione ha osservato di non poter prendere a carico le fatture, in
quanto le date di emissione (che farebbe stato invece della data delle
prestazioni ricevute) erano successive al periodo di diritto alle prestazioni
assistenziali terminato nel febbraio 2013.
Inoltre l’USSI ha
evidenziato che nel periodo dell’emanazione delle fatture in
oggetto la ricorrente, al beneficio di prestazioni di AVS anticipata e PC, non
aveva diritto a prestazioni assistenziali speciali, non presentando un
fabbisogno scoperto.
Secondo
l’amministrazione nel mese di giugno 2013 e nel mese di luglio 2013,
secondo i parametri dell’assistenza, l’insorgente disponeva di un’eccedenza
mensile di fr. 401.-- che le permetteva di pagare le fatture in oggetto (cfr.
doc. A1; A3; III).
La ricorrente ha
contestato il modo di procedere dell’USSI, sostenendo che debba far stato la
data in cui sono state praticate le cure mediche - gennaio 2013, che
corrisponde al periodo in cui aveva diritto alle prestazioni assistenziali
ordinarie. Ciò anche per il motivo che è proprio perché le cure sono state
effettuate in un lasso di tempo in cui non percepiva ancora una rendita AVS e
le PC che queste ultime hanno rifiutato l’assunzione delle fatture in
questione.
La medesima ha, pure,
rilevato che avrebbe potuto accettare la tesi della data di emissione
differente da quella delle cure nel caso in cui avesse potuto pagare le due
fatture, ma la realtà è differente, visto che il suo reddito è insufficiente
(cfr. doc. I, consid. 1.2.).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile evidenziare
che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà
di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.2.).
Più specificatamente
l’art. 2 cpv. 1 Las prevede che "le prestazioni assistenziali secondo
questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle
assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre
leggi cantonali" (cfr. consid. 2.2.).
Dal principio della
sussidiarietà risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle
proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti
dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004
consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).
Con sentenza STF
8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non
esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare
l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come
pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata
poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle assicurazioni
sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la
persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti
d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire
quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera
adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e
114-115.
2.6. Giova, inoltre, rilevare, per
quanto concerne le prestazioni complementari all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, che l’art. 14 cpv. 1 lett. g LPC
prevede che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione
complementare annua, tra l’altro, le spese di partecipazione ai costi secondo
l’art. 64 LAMal comprovate dell’anno civile in corso (cfr, STF 9C_406/2013 del
31 agosto 2013 consid. 3.1.1.).
L’art. 6 della Legge di
applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni
complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LaLPC) enuncia che le spese di malattia, d’invalidità e per i mezzi ausiliari
debitamente comprovate sono rimborsate soltanto per l’anno civile in cui ha
avuto luogo la cura o è stato fatto l’acquisto.
In effetti, nel caso di
specie, in applicazione di tali disposti di legge, la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG Servizio prestazioni complementari, con scritto del 2
agosto 2013, ha comunicato alla ricorrente che le spese relative alle fatture
del giugno e luglio 2013 non sono rimborsabili dalle PC, poiché:
" (…)
- lei è al beneficio della prestazione
complementare a decorrere dal 01.02.2013, per spese con periodi di trattamento
precedenti a tale data non è possibile effettuare alcun rimborso.” (Doc. 39 =
A6)
Al riguardo va ricordato,
da una parte, che le PC sono un’assicurazione sociale e non costituiscono un
intervento assistenziale, dall’altra, che il loro scopo è quello di garantire
un reddito minimo agli anziani, ai superstiti e agli invalidi, per evitare che
essi si vedano costretti a ricorrere all’assistenza sociale (cfr. art. 1 LPC;
art. 1 LaLPC; STF P 56/06 del 14 dicembre 2007 consid. 3.2.).
Scopo dell’assistenza
sociale è, per contro, quello di assistere coloro i quali stanno
per cadere o siano caduti nel bisogno (cfr. art. 1 Las).
2.7. Come esposto sopra, l’art. 20
Las contempla la possibilità di beneficiare di prestazioni assistenziali
speciali.
Tale disposto legale al
cpv. 1 prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non è, tuttavia,
esaustivo.
In effetti la lista di prestazioni
menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che la stessa
non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
Fatti
I costi delle franchigie e
delle partecipazioni alle spese dovute a malattia, peraltro indicati espressamente
all’art. 20 cpv. 1 lett. b Las (cfr. consid. 2.3.), possono essere considerati
quali prestazioni speciali e possono essere erogati ai beneficiari di
prestazioni assistenziali ordinarie o indipendentemente da queste ultime a
coloro il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento e non
copre il bisogno specifico (cfr. art. 20 cpv. 3 Las; consid. 2.3.).
In simili condizioni, il
fatto che le date di emissione delle due fatture relative ai costi delle cure
del mese di gennaio 2013 a carico della ricorrente (franchigia e partecipazione
ai costi secondo la LAMal) risalgano al mese di giugno 2013, per quanto attiene
all’importo di fr. 147.25 (cfr. doc. 27), e al mese di luglio 2013, per quanto
concerne la somma di fr. 329.20 (cfr. doc. 24), ossia a periodi in cui la
medesima non aveva più diritto a prestazioni assistenziali ordinarie essendo
stata posta al beneficio di una rendita AVS di fr. 1'270 (cfr. doc. 52) al mese
e di una PC di fr. 681 al mese (cfr. doc. 48) dal 1° febbraio 2013 (cfr. doc.
56), non è decisivo per l’assunzione o meno di tali costi da parte
dell’assistenza sociale.
Determinante in concreto,
dal momento che nei mesi di giugno e luglio 2013 l’insorgente non percepiva più
prestazioni assistenziali ordinarie - percepite invece fino al mese di febbraio
2013 (cfr. doc. 53, 306, 314, 339, 355, 364, 396, 423, 430, 443, 452, 462) -, è
invece, giusta l’art. 20 cpv. 3 Las, la questione di sapere se le sue risorse
erano o meno sufficienti per coprire i costi delle due fatture inviatele dalla
sua cassa malati __________.
In caso affermativo,
infatti, l’assistenza sociale non è tenuta ad assumere le spese mediche, mentre
qualora le risorse non siano sufficienti l’USSI dovrà assumere perlomeno la
parte dei costi non coperti dai redditi della ricorrente.
2.8. L’USSI, nella decisione su
reclamo impugnata, ha indicato che nel periodo in cui sono state
emesse le fatture in oggetto l’insorgente, al beneficio di prestazioni di AVS
anticipata e PC, non presentava un fabbisogno scoperto (cfr. doc. AI).
L’Ufficio
resistente, nella risposta di causa, ha precisato che nei mesi di giugno e
luglio 2013 la ricorrente disponeva di un’eccedenza mensile di fr. 401.-- [fabbisogno
di base CHF 1'077 + spesa computabile CHF 759.- ./. reddito computabile (rendita
AVS di fr. 1’270 + PC di fr. 681) CHF 1'951.- ./. sussidio cassa malati CHF
286.- = CHF - 401.-] che le consentiva di pagare le due fatture
emesse dalla __________ per complessivi fr. 476.45 (cfr. doc. III).
L’insorgente, dal canto
suo, ritiene il calcolo dell’amministrazione concernente i suoi mezzi a
disposizione fuorviante, poiché non tiene conto delle spese accessorie relative
alla sua economia domestica (cfr. doc. V; IX).
L’USSI a titolo di spese
computabili ha considerato l’ammontare di fr. 759.-- (cfr. doc. III; VII),
corrispondenti a fr. 9'108.-- annui.
Tale importo è costituito dalla
spesa per l’alloggio di fr. 4'200.-- annui, pari a fr. 350.-- al mese e dal
premio della dell’assicurazione malattia di fr. 4'908.-- all’anno, ossia fr.
409.—mensili (cfr. doc. 55).
La somma di fr. 350.--
corrisponde alla pigione mensile contemplata dal contratto di locazione
relativo all’abitazione di 2 ½ locali della ricorrente sita ad __________ e
denominata “casetta” (cfr. doc. 72).
Il contratto di locazione
enuncia, inoltre, che le “tutte le spese accessorie, nessuna esclusa, sono a
carico esclusivo dell’inquilina” (cfr. doc. 72).
L’art. 22 lett. c Las, in
vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che per il calcolo della spesa per
l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive
fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.
Giusta l’art. 9 Laps la
spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo, nel caso di unità di
riferimento composte da una persona, come quella della ricorrente, pari
all’importo riconosciuto dalla LPC per persona sola, ossia a fr. 13’200.-- (cfr.
art. 10 cpv. 1 lett. b LPC; Decreto esecutivo concernente la legge federale
sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI del 3 dicembre 2013).
Per l'art. 257a cpv. 1 CO
" le spese
accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore
o da un terzo in relazione all'uso della cosa."
Per il capoverso 2 esse
sono a carico del conduttore solo se specialmente pattuito.
In virtù della succitata
norma il proprietario può fatturare solo i costi che sono stati convenuti. In
Considerandi
mancanza di una convenzione, essi sono compresi nel canone di locazione (DTF
121.
III 142 e dottrina citata; D. Lachat, Le bail a Loyer, Losanna 1997 pag.
222; T. Oberle, Nebenkosten, Heizkosten, Zurigo 1995, pag. 33).
Per l'art. 257b CO
" nel caso
di locali d'abitazione e commerciali le spese accessorie sono la remunerazione
per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni connesse con
l'uso quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese
d'esercizio, come pure i tributi pubblici a carico della cosa."
Le disposizioni sono di
diritto imperativo (cfr. D. Lachat, op. cit. pag. 222 N 1.5; T. Oberle, op.cit.,
pag. 32)
La norma di cui all’art.
22.
lett. c si differenzia dal regime previsto per la Laps, il cui art. 5 del
Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
sancisce che:
" La spesa
per l'alloggio è definita come segue:
a) per
l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.
b) per
il proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del
15% per le spese accessorie."
La Laps, perciò, non fa
capo alle spese effettive, bensì a un importo fittizio calcolato sulla base
della pigione netta.
L’art. 22 lett. c Las è,
per contro, analogo alla regolamentazione di cui alla LPC.
Ai sensi dell’art. 10 cpv.
1.
lett. b LPC, in vigore dal 1° gennaio 2008, vanno, in effetti, computate la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo.
Nel caso in cui le persone
vivano in un appartamento in locazione da esse stesse riscaldato e non debbano
pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, va poi anche conteggiato, oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di
riscaldamento ex art. 16b cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI di fr. 840.-- annui.
E’, altresì, utile osservare
che in una sentenza 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 il TCA, chinandosi su un caso
di rifiuto di assegni integrativi, ha comunque stabilito che nell’ipotesi di
canoni di locazione molto bassi rispetto al valore usuale per una casa delle
stesse dimensioni e nella medesima località per determinare l’importo della
pigione da computare nel calcolo della prestazione armonizzata e coordinata
dalla Laps vanno eccezionalmente applicati, per analogia, i disposti legali
della LPC e OPC relativi alle spese di riscaldamento.
Con sentenza 42.2007.3 del
26.
ottobre 2007 questa Corte ha pure deciso che nel caso di persone i cui
contratti di locazione non prevedono il versamento di un importo a titolo di
spese accessorie e che devono esse stesse provvedere alle spese di
riscaldamento, si giustifica, nell’ipotesi in cui non sia possibile stabilire
l’importo esatto relativo al costo del riscaldamento, l’applicazione, per
analogia, dei disposti della LPC/OPC. In tal caso, a titolo di spese, in
aggiunta alla pigione netta, va perciò perlomeno conteggiato l’importo
forfetario di fr. 840.-- annui, ciò tuttavia nei limiti dell’importo massimo
ammissibile secondo l’art. 9 Laps.
Ne discende che nel caso
di specie, visto che il contratto di locazione prevede che tutte le spese
accessorie sono a carico esclusivo dell’insorgente (cfr. doc. 72), nel
conteggio relativo alla prestazione assistenziale per i mesi di giugno e luglio
2013.
da allestire al fine di valutare, ai sensi dell’art. 20 cpv. 3 Las, se le
risorse della ricorrente siano sufficienti per far fronte al pagamento delle
due fatture mediche del giugno e del luglio 2013 oppure no (cfr. consid. 2.7.),
oltre alla pigione di fr. 350.--, pari a fr. 4'200.-- annui, deve essere tenuto
conto, contrariamente a quanto effettuato dall’USSI, anche delle spese
accessorie effettive - considerato che non può comunque essere superato il
massimale fissato dalla legge, che nel caso di unità di riferimento di una
persona corrisponde a fr. 13'200.--.
L’insorgente nei suoi
allegati ha fatto riferimento a delle spese accessorie concernenti la sua
economia domestica per il 2013, come, a titolo esemplificativo, i costi
relativi ai rifiuti, alla fognatura, all’acqua, alla nafta e alla legna, ecc.
(cfr. doc. IX; B).
Tuttavia tali spese non
risultano minimamente documentate.
Si impone, pertanto, l’esperimento
di ulteriori accertamenti al fine di stabilire l’ammontare esatto delle spese
accessorie effettive a carico della ricorrente nel 2013.
2.9
Alla
luce di quanto qui sopra esposto, gli atti vanno rinviati all’USSI perché, dopo
aver proceduto agli accertamenti di cui al considerando 2.9. volti a stabilire
l’importo delle spese accessorie effettive a carico dell’insorgente per il 2013
e aver calcolato la prestazione assistenziale ordinaria conteggiando, oltre al
canone di locazione di fr. 350.-- mensili, tale somma, determini nuovamente, in
applicazione dell’art. 20 cpv. 3 Las (cfr. consid. 2.3.; 2.7.), se le risorse
della ricorrente - al beneficio di una rendita AVS e di una PC - erano oppure
no di entità tale da permetterle di coprire il costo di ciascuna delle due
fatture emesse nei suoi confronti dalla __________ nel mese di giugno,
rispettivamente nel mese di luglio 2013.
A quest’ultimo riguardo va
ricordato che qualora vi sia un’eccedenza di reddito disponibile mensile, ma la
stessa non sia sufficiente per pagare integralmente le spese di malattia
fatturate all’insorgente nel mese di giugno 2013 per fr. 147.25 (cfr. doc. 27)
e/o quelle fatturate nel mese di luglio 2013 per fr. 329.20 (cfr. doc. 24),
l’USSI dovrà assumere perlomeno la parte dei costi non coperti dai redditi
della ricorrente (cfr. consid. 2.7.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio e nuova decisione sulla
base di quanto stabilito ai consid. 2.8. e 2.9.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti