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Decisione

42.2014.20

A seguirto del rinvio da parte del TCA ricalcolo della somma di AS da restituire a seguito entrate attiv.online.USSI non proceduto a singoli conteggi per ogni anno.Esubero entrate 2008 splamato su ann

11 maggio 2015Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I medesimi hanno, inoltre,

fatto valere che la mancata comunicazione dell’attività del ricorrente sia da

attribuire, da un lato, a sue precedenti esperienze di lavoro retribuito per le

quali gli sarebbe stato precisato che non vi era motivo di annunciare alcunché,

dall’altro, al fatto che i formulari trasmessi all’USSI non sarebbero stati compilati

in modo corretto da un funzionario del __________.

Gli insorgenti censurano

il calcolo degli importi da recuperare effettuato dall’USSI, in quanto quest’ultimo

non avrebbe compiuto alcun nuovo conteggio delle prestazioni alle quali

avrebbero avuto diritto per ogni anno in questione sulla base dei redditi non

denunciati, attribuendo eventuali esuberi di reddito annuo alla sostanza, ma si

è limitato a spalmare la differenza tra il reddito non dichiarato e quanto

erogato nel 2008 sugli anni 2009 e 2010 sino al suo consumo, senza che in

questi anni fosse stato percepito un reddito non dichiarato da parte loro, ciò

che contravviene alle norme della Laps, in particolare all’art. 6, sul calcolo

delle prestazioni assistenziali.

Essi osservano che del

resto l’USSI neppure ha tenuto conto delle spese sostenute che la sentenza del

24 febbraio 2014 aveva imposto di dedurre dal reddito non dichiarato, visto che

la somma chiesta in restituzione è identica a quella oggetto della decisione su

reclamo del 9 gennaio 2013.

Infine i ricorrenti sostengono

che il diritto di esigere la restituzione delle prestazioni percepite

indebitamente sarebbe perento. In primo luogo, gli stessi hanno osservato che

il provvedimento del 17 agosto 2010 è stato emanato dopo più di un anno da

quando l’USSI ha avuto conoscenza dell’indebito, ovvero nel luglio 2009. In secondo luogo, per quanto concerne le prestazioni ricevute nei mesi di luglio e agosto 2005,

sarebbe spirato il termine assoluto di perenzione di cinque anni. I medesimi

hanno, altresì, asserito che risulta irrilevante quanto deciso da questo

Tribunale circa l’applicabilità in casu di un termine di perenzione più lungo

sulla base di un atto punibile penalmente (cfr. doc. I).

1.4. Con risposta del 3 dicembre

2014 l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 13 gennaio 2015 i

ricorrenti, per il tramite del loro patrocinatore, hanno presentato un atto di

replica in cui hanno messo in rilievo che l’USSI, contrariamente a quanto

previsto dalla sentenza del 24 febbraio 2014, che faceva preciso ordine

all’amministrazione di procedere a dei nuovi conteggi relativi a ciascun anno

in questione, non ha compiuto alcun calcolo effettivo delle indennità assistenziali

relative agli anni in questione e alle quali gli stessi avrebbero avuto diritto

computando le entrate connesse con l’attività svolta online (cfr. doc. VII).

1.6. L’USSI ha preso posizione al

riguardo il 9 febbraio 2015 (cfr. doc. XI).

1.7. Il doc. XI è stato trasmesso

per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).

Considerandi

In ordine

2.1

Con il ricorso l’avv. RA 1, a

nome e per conto degli insorgenti, ha chiesto di sospendere la presente

procedura fino all’esito della vertenza penale a carico di RI 1 (cfr. doc. I

pag. 4 e 17).

Al riguardo il TCA

constata che l’USSI, tramite il proprio Ispettorato, il 17 agosto 2010 ha inoltrato al Ministero Pubblico una denuncia penale nei confronti di RI 1 e RI 2, indicando

di avere fondati motivi per ritenere che questi ultimi si siano resi colpevoli

perlomeno di ripetuta truffa ai danni dell’amministrazione, omettendo di

indicare i reali mezzi patrimoniali di cui beneficiavano per il loro

mantenimento, in particolare conseguiti tramite un’attività lucrativa online

(cfr. doc. 178).

Per costante

giurisprudenza federale, la sospensione della procedura davanti al giudice

delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29

cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si

tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di

statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone di un certo

margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando

però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio

2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388;

RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

In concreto la richiesta

di sospensione della causa diviene priva d'oggetto con l'emanazione del

presente giudizio (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STCA 38.2013.41 del

12.

settembre 2013 consid. 2.2.).

E’ peraltro utile rilevare

che già con la sentenza 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 questa Corte aveva

ritenuto priva di oggetto la richiesta di sospendere quella vertenza in attesa

della conclusione della procedura penale avviata nei confronti di RI 1.

In particolare, inoltre,

nel giudizio 42.2013.2 consid. 2.1. è stato indicato, da un lato, che nel marzo

2012.

il Ministero Pubblico, che tramite il Procuratore Pubblico __________

aveva sentito i ricorrenti individualmente il 26 luglio 2011 (cfr. doc. 163;

169), era in attesa di informazioni da parte dell’USSI. L’ispettrice USSI, __________,

auspicava quindi l’emanazione della decisione su reclamo (relativamente alla

procedura di restituzione delle prestazioni assistenziali) per poi, una volta

cresciuta in giudicato, inoltrarne una copia al Procuratore Pubblico (cfr. doc.

18).

Dalla sentenza citata

risulta inoltre che fino al febbraio 2014 l’amministrazione non aveva più

ricevuto alcuna comunicazione da parte del Ministero Pubblico.

Da informazioni assunte il

27.

aprile 2015 dal TCA presso l’Ispettorato USSI risulta, infine, che il

Ministero Pubblico nemmeno ha contattato l’amministrazione nel periodo a

decorrere dal febbraio 2014 ad oggi.

Nel

merito

2.2

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se i ricorrenti devono o meno

restituire l’ammontare di fr. 64'535.80 corrispondenti a prestazioni

assistenziali percepite nei periodi luglio-dicembre 2005 e gennaio 2007-luglio

2010.

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente

all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse

nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima

dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le

partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri

dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni

prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge

speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo

di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,

anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento

vi ha rinunciato."

Inoltre

giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla

relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di

studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno

complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale

previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno

integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di

prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno

1996;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971."

Anche dal Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si

evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33.

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17.

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19

Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della

sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,

infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo

regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle

«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal

1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al

rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di

mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene

nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per

il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di

mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

977.

--

100.

--

1077.

--

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento

con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra

sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive

persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese

per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi

sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012

del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015

pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

2.5

L’art. 67 Las,

relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" 1Il richiedente,

rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza

sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;

esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti

degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale.”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" 1L’assistito è

tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni

cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da

implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni

assistenziali.

2L’assistito

è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale

l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione

di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

2.6

Per quanto

concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni

di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26

Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito

ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.

3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 2

Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione

assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le

decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento.

2.7

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito

della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig

bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta

a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il

condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.6.).

2.8

Nell’ambito dell’assistenza

sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio della

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04

del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V

143.

consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio

ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo

un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Inoltre le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al

punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che

la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la

persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti

d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire

quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera

adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno

deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una

prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità

d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le

prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni

pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un

carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione

dell’intervento pubblico.

(…)"

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

2.9

Nell’evenienza concreta, come

visto nei fatti, questa Corte, con sentenza 42.2013.2 del 24 febbraio 2014, ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 e RI 2 contro

la decisione su reclamo del 9 gennaio 2013 emanata dall’USSI prevedente il

rimborso della somma di fr. 64'535.80, corrispondenti a prestazioni

assistenziali percepite indebitamente nei periodi luglio-dicembre 2005 e

gennaio 2007-luglio 2010 a seguito della scoperta di redditi non dichiarati

conseguiti mediante un’attività lucrativa di compravendita online di prodotti

elettronici/informatici.

Il TCA ha stabilito, da

una parte, che in virtù del principio di sussidiarietà i ricorrenti avrebbero

dovuto usare prioritariamente gli introiti dell’attività online per provvedere

al proprio sostentamento. Dall’altra, che il diritto dell’USSI di richiedere la

restituzione delle prestazioni assistenziali ricevute a torto non era perento

né riguardo al termine assoluto che a quello relativo. Per quanto riguarda l’importo

da rimborsare, questo Tribunale ha evidenziato che gli insorgenti non avevano

contestato l’entità delle entrate – di fr. 7'000.-- per il periodo

luglio-dicembre 2005 e di fr. 77'109.70 per l’arco di tempo gennaio 2007-marzo

2010.

- connesse all’attività svolta online, per cui non aveva ragioni per

metterne in dubbio la correttezza.

Il TCA ha, tuttavia,

rinviato gli atti per determinare nuovamente l’importo delle prestazioni

assistenziali versate ai ricorrenti nei periodi luglio-dicembre 2005 e gennaio

2007-luglio 2010, tenendo conto delle spese risultanti dall’elenco __________,

prodotto dalla parte ricorrente al TCA, rilevanti per il caso di specie, ossia

quelle sostenute dal 7 novembre 2009 al 13 marzo 2010 per complessivi fr.

423.40

La sentenza 42.2013.2 è

cresciuta incontestata in giudicato.

Con decisione su reclamo

del 22 ottobre 2014 l’USSI, tenuto conto, oltre che delle entrate provenienti

dall’attività online, delle spese stabilite dal TCA con il giudizio 42.2013.2,

ha nuovamente chiesto per i periodi luglio-dicembre 2005 e gennaio 2007-luglio

2010.

il rimborso dell’ammontare di fr. 64'535.80 (cfr. doc. A; consid. 1.2.).

2.10

Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, il TCA evidenzia dapprima che i ricorrenti hanno

formulato delle censure circa il principio della restituzione - in relazione al

quale hanno fatto valere che la mancata comunicazione all’USSI dell’attività del

ricorrente sia da attribuire, da un lato, a precedenti esperienze di lavoro

retribuito per le quali sarebbe stato precisato loro che non vi era motivo di

annunciare alcunché, dall’altro, a un funzionario del __________ -, circa la

perenzione del diritto dell’USSI di richiedere la restituzione delle

prestazioni assistenziali percepite nei periodi dal 2007 al 2010, nonché riguardo

alla questione dell’entità delle entrate e delle spese connesse all’attività di

compravendita svolta online (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

Questa Corte, tuttavia, già

si è chinata su tali questioni emanando, come visto, il 24 febbraio 2014 la

sentenza 42.2013.2 (cfr. consid. 1.1.).

In particolare il TCA, nel

giudizio 42.2013.2 consid. 2.10., ha deciso che gli insorgenti, da un profilo oggettivo,

hanno effettivamente percepito indebitamente parte delle prestazioni

assistenziali afferenti ai lassi di tempo luglio-dicembre 2005 e gennaio 2007-luglio

2010, rilevando:

" (…)

2.10

Nella concreta evenienza sulla base

del principio di sussidiarietà i ricorrenti, per far fronte alle proprie spese

primarie, avrebbero dovuto utilizzare prioritariamente gli introiti connessi

all’attività lucrativa svolta online dal marito, rispetto alle prestazioni

assistenziali.

Va, inoltre, considerato che giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps,

a cui l’art. 22 Las rinvia e che regolamenta il reddito computabile,

quest’ultimo è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22

della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.

L’art. 17 LT prevede che sono imponibili tutti i proventi

dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o

forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa

indipendente.

Nei periodi luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 la

situazione finanziaria degli insorgenti, avendo gli stessi beneficiato di

guadagni conseguiti online ma avendo omesso di annunciare tali entrate all’USSI

senza indugio, era differente rispetto a quanto a conoscenza dell’USSI al

momento in cui ha allestito i conteggi relativi a tali archi di tempo.

Nella fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della

revisione processuale (cfr. consid. 2.7.).

In effetti nel luglio 2009, quando l’USSI ha saputo dell’attività

di compravendita svolta online dal ricorrente (cfr. doc. 160; 158), sono emersi

dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai

calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.

E’ quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali

andava rivisto in base alle loro effettive entrate.

Di conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo,

hanno effettivamente percepito indebitamente parte delle prestazioni

assistenziali afferenti ai lassi di tempo luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007

– luglio 2010.

Al riguardo è utile ribadire (cfr. consid. 2.7.) che

è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una

prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un

assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto

con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere

se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e;

STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002;

STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Pertanto nella presente procedura risultano ininfluenti le

argomentazioni ricorsuali secondo cui la mancata comunicazione dell’attività

del ricorrente sarebbe da attribuire, da una parte, a precedenti esperienze di

lavoro retribuito per le quali gli era stato precisato che non vi era motivo di

annunciare alcunché all’USSI e, dall’altra, al fatto che i formulari trasmessi

all’USSI sarebbero stati compilati in maniera acritica e meccanica da un funzionario

del __________, il quale avrebbe operato senza istruirlo con precisione (cfr.

doc. I; consid. 1.3.).”

Questa Corte, nella

sentenza 42.2013.2 consid. 2.12.-2.13., ha poi stabilito che il diritto di

richiedere la restituzione di prestazioni assistenziali percepite da luglio a

dicembre 2005 e da gennaio 2007 a luglio 2010 non è perento, motivando come

segue:

" (…)

2.12

Nella presente fattispecie con l’ordine di restituzione del

17.

agosto 2010 è stata chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali

versate nei periodi luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 (cfr.

consid. 1.1.).

Con riferimento al termine assoluto di cinque anni previsto

dall’art. 26 cpv. 2 Laps e ritenuto che ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 Reg.Las le

prestazioni assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al

richiedente entro il dieci di ogni mese, il termine di perenzione assoluta di

cinque anni risulterebbe spirato al più tardi per il mese di luglio 2005 il 9

luglio 2010 e per il mese di agosto 2005 il 9 agosto 2010.

In concreto, tuttavia, il TCA ritiene che il diritto dell’USSI di

richiedere la restituzione delle prestazioni assistenziali non fosse perento al

momento dell’emissione dell’ordine di restituzione del 17 agosto 2010, nemmeno

in relazione alle prestazioni versate più di cinque anni prima.

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto

d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile

per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest'ultimo è determinante.

Riguardo all’applicazione di un termine di perenzione più lungo nel

caso di atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo invece del termine di perenzione relativa di un anno

cfr. DTF 113 V 256 segg.; U. Kieser, op cit., ad art. 25, n. 42).

E’ vero che la Laps, in particolare l’art. 26, non contempla una

regolamentazione analoga all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

E’ altrettanto vero, però, che l’art. 36 cpv. 1 Laps, riguardante

le disposizioni penali e più specificatamente le contravvenzioni, enuncia che chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro

modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non

gli spetta; chi contravviene all’obbligo di serbare il segreto; è punito con la multa fino a centomila franchi; è

riservata l’azione penale.

Inoltre giusta l’art. 97 CP:

1L’azione penale si

prescrive:

a. in trent’anni, se per il reato è comminata la

pena detentiva a vita;

b. in quindici anni, se per il reato è comminata una

pena detentiva superiore a tre anni;

c. in sette anni, se per il reato è comminata

un’altra pena.”

Nel caso di una contravvenzione per la quale viene comminata una

multa, come nell’ipotesi dell’art. 36 cpv. 1 Laps, l’azione penale si prescrive

in sette anni.

Tale termine risulta, in ogni caso, più lungo di quelli previsti

dagli art. 26 Laps e 25 LPGA.

Secondo questa Corte, dunque, l’art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo cui

se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale

prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante,

torna applicabile per analogia nel caso di prestazioni Laps e assistenziali

percepite indebitamente a seguito di un reato penale soggette a restituzione.

Va, poi, evidenziato che carente un giudizio penale, spetta

pregiudizialmente agli organi amministrativi competenti esaminare se il credito

di risarcimento danni derivi da un atto punibile e, quindi, valutare se è

applicabile un termine di perenzione più lungo rispetto ai termini di

perenzione relativa (1 anno) e assoluta (5 anni), di cui agli art. 25 LPGA e 26

Laps. Per applicare il termine di perenzione più lungo previsto dal diritto

penale, non è necessario che l’autore dell’infrazione sia stato condannato, né

l’amministrazione o il giudice sono necessariamente tenuti ad attendere

l’emanazione di un giudizio in ambito penale (cfr. STF 8C_592/2007 del 20

agosto 2008 consid. 5; DTF 113 V 256).

Nel caso di specie tutto ben considerato perlomeno l’applicazione

dell’art. 36 cpv. 1 Laps entra in considerazione – ciò permette quindi di

lasciare aperta la questione di sapere se in casu sono adempiuti o meno pure i

presupposti della truffa ai sensi dell’art. 146 CP.

In effetti gli insorgenti con indicazioni incomplete o

inveritiere, non dichiarando di conseguire un determinato reddito tramite

l’attività di compravendita online, hanno ottenuto a torto delle prestazioni

assistenziali.

Nel caso della contravvenzione contemplata all’art. 36 cpv. 1

Laps, l’azione penale, come visto sopra, si prescrive in sette anni.

Ritenuto che tale termine di perenzione è più lungo di quello di cinque

anni previsto dall’art. 26 Laps, il diritto dell’USSI di richiedere le

prestazioni assistenziali non risulta perento neppure per i mesi di luglio e

agosto 2005.

2.13

Dal profilo del termine di perenzione relativa dalle carte

processuali emerge che l’USSI è venuto a conoscenza dell’attività di

compravendita svolta da RI 1 nel mese di luglio 2009 (cfr. doc. 160;

158).

In effetti l’amministrazione, in uno scritto del 28 luglio 2009,

con cui ha chiesto ai ricorrenti di trasmettere della documentazione relativa,

tra l’altro, alle transazioni effettuate su siti di aste online dal gennaio 2004, ha precisato che il 17 luglio 2009 aveva avuto luogo un colloquio presso gli uffici del __________

a __________ durante il quale avevano discusso della loro situazione

finanziaria in relazione soprattutto all’attività di compravendita online di

prodotti informatici mai segnalato all’USSI (cfr. doc. 158).

L’ordine di restituzione relativo alle prestazioni assistenziali da

luglio a dicembre 2005 e da gennaio 2007 a luglio 2010 è poi stato emesso il 17 agosto 2010.

Il provvedimento del 17 agosto 2010 risale, dunque, a più di un

anno dopo la scoperta dello svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività

lucrativa online.

Al riguardo giova, tuttavia, rilevare che l’Alta Corte in una

sentenza 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 3.2. ha precisato che:

“(…)

Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una

possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora

incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine

adeguato. In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione viene fatto

risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno ragionevolmente

esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo

tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il termine annuo di

perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge

direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1

non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in

SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4

maggio 2009 consid. 4.1.1).”.

Di regola per esperire i necessari accertamenti viene considerato

adeguato un termine di 4 mesi (cfr. C 24/02 dell’11 febbraio 2004 consid. 3.2 =

DLA 2004 N. 31 pag. 285).

Nella sentenza 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 l’Alta Corte ha

confermato il giudizio cantonale che ha ritenuto adeguato, per l’organo esecutivo

responsabile della protezione civile, un termine di due mesi per determinare la

somma delle indennità di perdita di guadagno (IPG).

Inoltre con giudizio 38.2013.20 dell’11 settembre 2013 il TCA,

alla luce della semplicità di quel caso in esame - di fatto si trattava

unicamente di calcolare quanti mesi di lavoro l’assicurato aveva svolto entro

il termine quadro di contribuzione -, ha ritenuto che gli accertamenti

necessari alla Cassa per verificare l’esistenza di un obbligo di restituzione

delle indennità di disoccupazione percepite a torto a causa del mancato

compimento del periodo di contribuzione minimo avrebbe richiesto non più di 30

giorni.

Pertanto, in casu, considerato che l’ordine di restituzione è

stato emesso dall’USSI il 17 agosto 2010, ossia poco più di tredici mesi dopo

la scoperta dell’attività lucrativa svolta dal ricorrente, occorre ritenere,

senza che si riveli necessario esperire ulteriori indagini, che un lasso di

tempo di poco più di un mese e mezzo (inizio luglio 2009 – 18 agosto 2009) per

acquisire la necessaria conoscenza dei fatti essenziali (periodi

di attività, entità delle entrate)

in modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione risulta,

in ogni caso, ragionevole e adeguato (in proposito cfr. STCA 42.2009.5 del 5

maggio 2010 consid. 2.6. confermata dalla STF 9C_497/2010 del 26 agosto 2011

consid. 5.5.).

Il termine di perenzione di un anno ai sensi dell’art. 26 cpv. 2

Laps nella fattispecie è così iniziato a decorrere, al più presto, per le

prestazioni già versate a quel momento (cfr. consid. 2.11.) il 18 agosto 2009.

In simili condizioni, allorché l’USSI ha emesso la decisione del

17.

agosto 2010 il diritto alla restituzione delle prestazioni che i ricorrenti

hanno indebitamente percepito da luglio a dicembre 2005 e da gennaio 2007 a luglio 2010 non era, dunque, ancora perento già applicando il termine di perenzione relativa

di un anno di cui all’art. 26 cpv. 2 Laps.

(…)”

Per quanto attiene alle

entrate conseguite con l’attività online, il TCA, nel giudizio 42.2013.2, ha

evidenziato che gli insorgenti non avevano contestato l’entità delle entrate –

di fr. 7'000.-- per il periodo luglio-dicembre 2005 e di fr. 77'109.70 per

l’arco di tempo gennaio 2007-marzo 2010 –, ritenendo che di conseguenza non

aveva ragioni per metterne in dubbio la correttezza e che perciò tali importi

dovevano essere considerati nei calcoli finalizzati a determinare la somma di prestazioni

assistenziali da restituire.

Inoltre, in relazione alle

pretese spese che gli insorgenti hanno asserito aver dovuto sostenere, questo

Tribunale ha stabilito che doveva essere tenuto conto unicamente delle spese

comprovate, ossia di quelle effettuate presso __________ dal 7 novembre 2009 al

13.

marzo 2010 per complessivi fr. 423.40 (fr. 69.80 il 7 novembre 2009 + fr.

129.80

il 12 novembre 2009 + fr. 39.80 l’8 dicembre 2009 + fr. 40.60 il 22

dicembre 2009+ fr. 59.90 l’11 febbraio 2010 + fr. 14.90 il 18 febbraio 2010 +

fr. 68.60 il 3 marzo 2010).

Il TCA in proposito si è

così espresso:

" (…)

L’amministrazione, a più riprese - nell’ottobre 2011, nel febbraio

e nel settembre 2012 (cfr. doc. 19, 11), ha dato ai ricorrenti la possibilità

di menzionare e debitamente comprovare gli asseriti costi che i medesimi

avrebbero dovuto sostenere.

Gli insorgenti, tuttavia, non hanno proceduto in tal senso,

asserendo che la ricostruzione precisa delle operazioni eseguite online non

risultava agevole a causa, tra l’altro, del decesso di una persona coinvolta in

tale attività, dei numerosi pagamenti in contanti e della difficoltà nel

reperire la documentazione contabile dei diversi rivenditori di materiale

informatico (cfr. doc. 16).

Anche pendente causa questa Corte ha invitato la parte ricorrente

a dettagliare e comprovare le spese che RI 1 avrebbe sostenuto in relazione

all’attività di compravendita online nei periodi luglio - dicembre 2005 e

gennaio 2007 – marzo 2010 (cfr. doc. IX).

Il patrocinatore degli insorgenti ha prodotto un elenco allestito dalla

__________ degli acquisti effettuati dal ricorrente presso di loro riferiti a

pezzi di ricambio dal novembre 2009 al gennaio 2011 (cfr. doc. XII; F2).

Considerato, da un lato, che l’insorgente trattava online la

compravendita di materiale informatico (cfr. doc. 165; 173) e che davanti al

Procuratore Pubblico il 26 luglio 2011 ha indicato di aver acquistato materiale per le riparazioni presso la __________ (cfr. doc. 173), dall’altro, che la

__________ si occupa del commercio di sistemi informatici, singoli componenti

ed apparecchiature per l’intrattenimento Assemblaggio di sistemi informatici secondo

le esigenze dei clienti (cfr. __________), il TCA ritiene che vada tenuto conto

dei costi sostenuti e comprovati presso __________ per il periodo dal 7

novembre 2009 al 13 marzo 2010 di complessivi fr. 423.40 (fr. 69.80 il 7 novembre

2009.

+ fr. 129.80 il 12 novembre 2009 + fr. 39.80 l’8 dicembre 2009 + fr. 40.60

il 22 dicembre 2009+ fr. 59.90 l’11 febbraio 2010 + fr. 14.90 il 18 febbraio

2010.

+ fr. 68.60 il 3 marzo 2010; cfr. doc. F2).

Per quanto riguarda gli acquisti di materiale precedenti al

novembre 2009, per contro, siccome le fatture sono archiviate in forma

cartacea, la __________ può risalire agli stessi unicamente con il relativo

numero di fattura (cfr. doc. F1).

Il ricorrente però ha dichiarato di non aver conservato i numeri

di fattura (cfr. doc. XII).

Ne discende che i costi eventualmente sostenuti prima del novembre

2009.

non possono essere considerati.

Non risulta, poi, rilevante la lista __________ inviata al TCA, in

quanto si riferisce a un periodo - agosto 2010-luglio 2011 (cfr. doc. F3) -

posteriore a quelli determinanti in concreto.

Nessuno altro costo è stato infine sostanziato."

La sentenza 42.2013.2 non

è stata impugnata dai ricorrenti.

Ne discende che il

giudizio del 24 febbraio 2014, per quanto deciso in merito al principio della

restituzione delle prestazioni assistenziali percepite dal luglio al dicembre

2005.

e da gennaio 2007 a luglio 2010, all’esclusione della perenzione e all’entità

delle entrate e delle spese, ha acquisito forza di cosa giudicata.

2.11

A seguito dell’acquisizione di

forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure

successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In

nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi,

modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 9C_840/2011 del 19 giugno

2012.

consid. 4.2.; U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen

Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono

adempiute, nel caso di sentenze emesse dal TCA, le condizioni della revisione

ai sensi dell’art. 24 Lptca.

Una vertenza che ha

acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere

rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_346/2007

del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid.

4.2

).

Questa Corte, pertanto, in

virtù del principio “ne bis in idem”, corollario della forza di cosa giudicata,

non può nuovamente chinarsi sulle questioni relative al principio della

restituzione delle prestazioni assistenziali percepite dal luglio al dicembre

2005.

e da gennaio 2007 a luglio 2010, all’esclusione della perenzione e

all’entità delle entrate e delle spese.

A tali questioni il TCA,

come esposto sopra (cfr. consid. 2.10.), ha già ampiamente risposto con

giudizio 42.2013.2 del 24 febbraio 2014.

I ricorrenti, del resto,

non hanno fatto valere alcun elemento atto a giustificare un esame dei

presupposti della revisione della sentenza di questo Tribunale.

Le contestazioni sollevate

dagli insorgenti circa il principio della restituzione, la perenzione del

diritto dell’USSI di richiedere la restituzione delle prestazioni assistenziali

percepite nei periodi dal 2007 al 2010 e l’entità delle entrate e delle spese

connesse all’attività di compravendita svolta online sono conseguentemente

inammissibili.

2.12

Posti i punti di cui sopra, segnatamente

dopo aver stabilito la correttezza del principio della restituzione delle

prestazioni assistenziali percepite dai ricorrenti nel 2005 e dal 2007 al 2010

e degli importi delle entrate conseguite con l’attività di compravendita

online, nonché aver determinato l’entità delle relative spese (cfr. consid.

2.

; 2.11.) da considerare, il TCA, con la sentenza 42.2013.2 del 24 febbraio 2014, ha rinviato gli atti all’USSI per determinare nuovamente la somma delle prestazioni

assistenziali percepite dai ricorrenti nei periodi luglio-dicembre 2005 e

gennaio 2007-luglio 2010 da restituire.

In particolare nel

giudizio menzionato è stato precisato che a tal fine l’amministrazione avrebbe

dovuto effettuare dei nuovi conteggi relativi a ciascun anno in questione (luglio

– dicembre 2005; gennaio-dicembre 2007; gennaio-dicembre 2008; gennaio-dicembre

2009, gennaio-luglio 2010) tenendo conto, da una parte, quali entrate ottenute

dall’attività lucrativa svolta online dall’insorgente dell’importo di fr.

7'000.-- per il periodo luglio-dicembre 2005 e dell’ammontare globale di fr.

77'109.70 per l’arco di tempo gennaio 2007 – marzo 2010, dall’altra, delle

spese risultanti dall’elenco della __________ rilevanti per il caso di specie,

ossia quelle sostenute dal 7 novembre 2009 al 13 marzo 2010 (fr. 69.80 il 7

novembre 2009 + fr. 129.80 il 12 novembre 2009 + fr. 39.80 l’8 dicembre 2009 +

fr. 40.60 il 22 dicembre 2009+ fr. 59.90 l’11 febbraio 2010 + fr. 14.90 il 18

febbraio 2010 + fr. 68.60 il 3 marzo 2010; cfr. STCA 42.2013.2 consid. 2.16.).

Gli insorgenti hanno

censurato il nuovo calcolo degli importi da recuperare effettuato dall’USSI, in

quanto quest’ultimo non avrebbe compiuto alcun nuovo conteggio delle

prestazioni alle quali avrebbero avuto diritto per ogni anno in questione sulla

base dei redditi non denunciati, attribuendo eventuali esuberi di reddito annuo

alla sostanza, ma si è limitato a spalmare la differenza tra il reddito non

dichiarato e quanto erogato nel 2008 sugli anni 2009 e 2010 sino al suo

consumo, senza che in questi anni fosse stato percepito un reddito non

dichiarato da parte loro, ciò che contravviene alle norme della Laps, in

particolare all’art. 6, sul calcolo delle prestazioni assistenziali.

Essi osservano che del

resto l’USSI neppure ha tenuto conto delle spese sostenute che la sentenza del

24.

febbraio 2014 aveva imposto di dedurre dal reddito non dichiarato, visto che

la somma chiesta in restituzione è identica a quella oggetto della decisione su

reclamo del 9 gennaio 2013 (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

Dalla decisione su reclamo

del 22 ottobre 2014 (cfr. doc. A) risulta in effetti che l’amministrazione non

ha proceduto per ogni singolo anno a conteggiare le prestazioni assistenziali

spettanti ai ricorrenti computando i redditi ottenuti dall’attività online,

bensì si è limitato a elencare gli importi delle prestazioni effettivamente

erogate loro in ciascun anno in questione e il relativo ammontare da

recuperare.

L’importo da restituire

per ciascun anno in questione risulta corrispondere al reddito non dichiarato

se quest’ultimo è inferiore alla prestazione assistenziale ricevuta nell’anno

esaminato (importo da recuperare per il 2005 in cui le prestazioni assistenziali versate erano di fr. 19'086.25: fr. 7'000.-- pari al reddito conseguito; importo

da recuperare per il 2007 in cui le prestazioni assistenziali versate erano di

fr. 55'716.55: fr. 7'580.-- pari al reddito conseguito) oppure alla prestazione

assistenziale percepita se il reddito è maggiore della stessa (importo da

recuperare per il 2008 in cui il reddito conseguito era di fr. 57’626: fr.

20'944.45 pari alla somma di prestazioni percepite; cfr. doc. A).

Per gli anni 2009 e 2010

l’USSI ha poi tenuto conto, per stabilire l’importo di prestazioni

assistenziali da rimborsare, dell’intero reddito del 2008 in esubero, ossia fr. 36'681.55 (fr. 57'626 – fr. 20'944.45; cfr. doc. A).

Tale modo di procedere non

è corretto.

In effetti ai sensi

dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las, che deroga all’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps

(secondo cui il reddito computabile è costituito segnatamente da 1/15 della

sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000 per l’abitazione primaria

e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF

20'000 per una coppia - coniugi o partner registrati o conviventi - e CHF

2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente

facente parte dell’unità di riferimento), nel reddito computabile viene

considerata la sostanza netta interamente

nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le

altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia

(coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio

minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie

a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la

sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.

L’USSI, pertanto, avrebbe

dovuto effettuare per ogni anno in questione, in particolare per gli anni 2009

e 2010, un calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale spettante

ai ricorrenti conteggiando il relativo reddito conseguito dall’attività online.

L’esubero del reddito

conseguito nel 2008 di fr. 36'681.55, giusta l’art. 22 lett. a cfr. 2 Las,

andava considerato nel calcolo del 2009 quale sostanza e conteggiato quale

reddito computabile interamente dopo aver dedotto la franchigia contemplata nel

disposto menzionato, ovvero in concreto di fr. 22'000.-- per i ricorrenti e una

figlia minorenne. Tale franchigia corrisponde peraltro all’ammontare indicato

nel ricorso e nella replica (cfr. doc. I pag. 12; doc. VII pag. 5).

L’importo restante della

sostanza sarebbe poi stato da conteggiare per il 2010 quale reddito computabile,

se superiore alla franchigia di fr. 22’000.

Dal reddito computabile

del 2009, rispettivamente del 2010 andavano inoltre dedotte le spese stabilite

nella sentenza 42.2013.2 di complessivi fr. 423.40, come d’altronde effettuato

dall’amministrazione che nella decisione su reclamo del 22 ottobre 2014 ha tenuto conto, quali spese computabili, di fr. 280 per il 2009 e di fr. 143.40 per il 2010

(cfr. doc. A; XI).

L’USSI ha osservato che il

TCA avrebbe avvallato il suo calcolo, ossia il fatto di aver considerato il

reddito residuo del 2008 negli anni 2009 e 2010 interamente come reddito, in

quanto tale questione non è stata trattata nella STCA 42.2013.2 cresciuta in

giudicato (cfr. doc. III pag. 8).

Tuttavia questa Corte, con

il giudizio menzionato non ha confermato - nemmeno implicitamente - il calcolo

effettuato dall’amministrazione, indicando al contrario chiaramente che

andavano effettuati singoli conteggi (ben inteso secondo le norme Las) per

ogni anno in questione tenendo conto delle entrate annue ottenute dall’attività

di compravendita online e delle spese comprovate, ciò al fine di poi

determinare l’importo di prestazioni assistenziali da rimborsare.

Al riguardo il TCA, dopo

aver stabilito la correttezza dei redditi conseguiti dall’attività online di

fr. 7'000 per l’arco di tempo luglio-dicembre 2005 e di complessivi fr.

77'109.70 per il periodo gennaio 2007-marzo 2010, ha sì rinviato per le somme specifiche dei redditi ottenuti annualmente dal 2007 al 2010 alla

decisione su reclamo del 17 agosto 2010 (cfr. STCA 42.2013.2 consid. 2.16.),

intendendo con ciò unicamente riferirsi allo specchietto da cui emergono i guadagni

annuali del ricorrente di fr. 7'580 per il 2007, di fr. 57'626 per il 2008, di

fr. 11'112 per il 2009 e di fr 791.65 per il 2010 (cfr. doc. 181), la cui somma

corrisponde proprio a fr. 77'109.65.

2.13

Gli insorgenti hanno chiesto,

da una parte, di ordinare una perizia contabile sull’utile conseguito mediante

l’attività di compravendita posta in atto su internet da RI 1 (cfr. doc. I pag.

12; VII pag. 6), come pure sulla sostanza netta negli anni in questione e

sull’ammontare delle prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel 2005

e dal 2007 al 2010 (cfr. doc. VII pag. 5-6), dall’altra, di richiamare

dall’USSI il loro intero incarto, rispettivamente dal Ministero Pubblico l’intero

incarto riguardante RI 1 (cfr. doc. I; VII).

In proposito va

evidenziato che l’incarto completo dell’USSI risulta agli atti (cfr. fascicoli

1, 2, 3, 4, 5/1 e 5/2).

Per quanto concerne la

richiesta di una perizia contabile sull’utile conseguito mediante l’attività

online e di richiamo dal Ministero Pubblico dell’incarto riguardante

l’insorgente, giova osservare che tale domanda era già stata formulata nella

procedura 42.2013.2 ed era stata respinta, in quanto irrilevante.

Ora tale richiesta risulta

inammissibile, nella misura in cui, come visto precedentemente, il TCA non può

più chinarsi, avendo già deciso in merito con la sentenza 42.2014.2 del 24

febbraio 2014, sulla questione dell’entità delle entrate conseguite dal

ricorrente con la sua attività in internet e delle relative spese (cfr. consid.

2.11

).

Per il resto, considerato che

i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi vigenti per quanto

concerne la restituzione di prestazioni assistenziali percepite indebitamente

consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che

pure la domanda di una perizia contabile sulla sostanza netta negli anni in

questione e sull’ammontare delle prestazioni assistenziali percepite

indebitamente nel 2005 e dal 2007 al 2010 non potrebbe mettere in luce nuovi

elementi ai fini del giudizio e deve essere respinta.

A tale proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7

dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04

del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa

B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa

A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.14

Alla luce di tutto quanto

esposto, gli atti vanno rinviati all’USSI perché determini nuovamente la somma

di prestazioni assistenziali percepita indebitamente dai ricorrenti nei periodi

luglio-dicembre 2005 e gennaio 2007-luglio 2010 da restituire.

A tal fine

l’amministrazione effettuerà dei nuovi conteggi relativi a ciascun anno in

questione (luglio-dicembre 2005; gennaio-dicembre 2007; gennaio-dicembre 2008;

gennaio-dicembre 2009, gennaio-luglio 2010), dapprima, delle prestazioni

assistenziali spettanti agli insorgenti, tenendo conto, da una parte, delle

entrate annue ottenute dall’attività lucrativa svolta online dall’insorgente, e

meglio degli importi di fr. 7'000 per il 2005, fr. 7'580 per il 2007, fr. 57'626

per il 2008, fr. 11'112 per il 2009 e fr 791.65 per il 2010 (cfr. consid. 2.12.),

dall’altra, delle spese per gli anni 2009 e 2010 stabilite nella sentenza

42.2013.2

di complessivi fr. 423.40, ossia fr. 280 per il 2009 e fr. 143.40 per

il 2010 (cfr. consid. 2.12.; doc. A; XI).

Al riguardo va ribadito

che l’esubero di reddito annuale conseguito dall’attività di compravendita

online, in particolare relativo all’anno 2008, va considerato per gli anni

successivi conformemente all’art. 22 lett. a cfr. 2 Las, come precisato al

consid. 2.12.

In seguito l’USSI, sulla

base dei nuovi calcoli delle prestazioni assistenziali effettivamente spettanti

ai ricorrenti, rideterminerà la somma di prestazioni dell’assistenza sociale

percepita indebitamente dai medesimi nel lasso di tempo luglio-dicembre 2005 e

gennaio 2007–luglio 2010 da restituire.

2.15

Parzialmente vincenti in

causa, i ricorrenti, patrocinati da un avvocato, hanno diritto all’importo di

fr. 500.-- a titolo di ripetibili da porre a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

su reclamo impugnata è annullata.

§§ L’incarto

è rinviato all’USSI per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito

ai consid. 2.12. e 2.14, l’importo delle prestazioni assistenziali versate ai

ricorrenti nel periodo luglio-dicembre 2005 e nel lasso di tempo gennaio

2007-luglio 2010 da restituire.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà ai

ricorrenti l’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti