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Decisione

42.2014.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 febbraio 2015Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i costi e i debiti relativi a tale periodo e non per vivere in novembre 2014.

(…)

Nel caso in esame, l'USSI in base alla legge applicabile ha

considerato l'entrata in oggetto (CHF 4'278.-- ricevuti l'8 ottobre 2014) a

copertura del fabbisogno di ottobre 2014.

L'assistenza viene riconosciuta solo per il mantenimento e non può

essere erogata per coprire dei debiti. Il richiedente deve usare le proprie

entrate per il fabbisogno e non per saldare dei debiti esistenti. Eventuali

debiti al limite riducono la sostanza, che in concreto è già nulla.

In definitiva la decisione contestata risulta corretta

relativamente al mese di ottobre 2014. (…)" (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su

reclamo del 14 novembre 2014 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel

quale chiede di poter beneficiare delle prestazioni assistenziali.

Egli sottolinea quanto

segue:

" (…)

Ribadisco che la prestazione del mese di ottobre è stata respinta

in quanto ho percepito le mensilità arretrate da parte dell'ufficio insolvenza

per il mese di luglio e agosto 2014 pari a 4'278 CHF.

Tengo a precisare che questi soldi ricevuti erano inerenti appunto

al mese di luglio e agosto 2014 e in quanto la società per cui lavoravo è

fallita da un giorno all'altro ero in attesa dello scoperto.

Preciso che per i mesi aperti (luglio e agosto 2014) non ha

ricevuto alcuna entrata, infatti l'indennizzo da parte dell'USSI parte da

settembre 2014, quindi per i mesi di luglio e agosto 2014 non ho chiesto nessun

aiuto di assistenza in quanto sicuro che avrei prima o poi ricevuto i mesi

arretrati o dal datore di lavoro o dall'ufficio insolvenza.

Ricevendo le mensilità durante il mese di ottobre, è stato quindi

deciso che io per il mese di ottobre non avevo diritto all'indennizzo per tanto

il mese di novembre non ho avuto alcuna entrata. Ci tengo a precisare che il

mese di luglio e agosto 2014 non ho purtroppo potuto pagare nè affitto nè le

fatture che avevo scoperte in quanto non avevo alcuna entrata. Ho dovuto

chiedere soldi ai miei genitori per poter almeno a fare la spesa e comunque

riuscire a vivere. Al momento del ricevimento di questi soldi al mese di

ottobre è stata mia premura pagare l'affitto scoperto del mese di luglio 2014 e

anche tutte le fatture scoperte e chiaramente ho dovuto anche ridare i soldi che

mi sono stati prestati in quel periodo. Pertanto i soldi che ho ricevuto sono

subito stati utilizzati per far fronte agli scoperti che avevo per i mesi di

luglio e agosto 2014 e certo non per vivere il mese di ottobre o novembre 2014. A seguito della decisione dell'USSI infatti il mese di novembre non ho avuto alcuna entrata e

non sono stato in grado di pagare né l'affitto nè la cassa malati per il mese e

chiaramente mi trovo in serie difficoltà. Ricordo anche che sono separato e ho

una bambina di tre anni e mezzo da accudire dal lunedì al giovedì in quanto ho

un affidamento congiunto con la mia ex moglie.

Chiedo quindi di rivedere la decisione da parte dell'USSI, così da

poter ricevere l'indennizzo per il mese rifiutato e poter pagare gli arretrati

del mese in quanto attualmente scoperti." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 19

dicembre 2014 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

Nel caso in esame, l'USSI in base alla legge applicabile ha

considerato l'entrata in oggetto, vale a dire CHF 4'278.-- ricevuti in ottobre 2014, a copertura del fabbisogno di novembre 2014.

Si osserva che il signor RI 1 ha beneficiato di prestazioni

assistenziali fino al 30 aprile 2014. Dal 1 aprile ha iniziato un'attività, il

cui reddito, percepito la prima volta a fine aprile gli ha consentito di far

fronte alle proprie necessità durante il mese di maggio; stessa cosa dicasi per

i mesi di maggio e giugno, il cui reddito è servito per far fronte alle

necessità di giugno e luglio 2014.

L'8 settembre presenta una richiesta di rinnovo della prestazione

assistenziale, indicando che il datore di lavoro non ha versato i salari di

luglio e agosto. A decorrere quindi dal mese di settembre l'USSI accorda al

signor RI 1 una prestazione a copertura del fabbisogno per i mesi di settembre

e di ottobre 2014 (doc. 126 inc. USSI) in attesa che siano riconosciuti i

salari arretrati. Ne consegue che il signor RI 1 ha scoperto un mese (agosto)

di fabbisogno. L'entrata in oggetto (CHF 4'278.--) è stata considerata a

copertura del fabbisogno di novembre 2014 e la parte restante avrebbe potuto essere

destinata al pagamento dell'affitto del mese di agosto.

L'assistenza è riconosciuta solo per il mantenimento e non può

essere erogata per coprire dei debiti. Il richiedente deve anzitutto usare le

proprie entrate per il fabbisogno e non per saldare dei debiti esistenti

facendo invece capo all'assistenza per il fabbisogno. Eventuali debiti, nel

calcolo dell'assistenza, sono considerati come riduzione della sostanza. Nel

caso concreto la sostanza è nulla e quindi i debiti non influiscono sul diritto

alla prestazione di assistenza." (Doc. III)

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI 1 una

prestazione assistenziale per il mese di novembre 2014.

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata

oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre

2002.

(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in

vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono

stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU

53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°

febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono

entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU

44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006

pag. 313-317).

2.2

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari

(cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali

previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente

all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le

prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in

cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima

dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le

malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni

prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge

speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo

di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,

anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento

vi ha rinunciato."

Inoltre

giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono

prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla

relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di

studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno

complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale

previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli

assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di

prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno

1996;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971."

Anche dal Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si

evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i

residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

2.3

Secondo l’art.

11.

Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi

(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle

condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250

del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza

dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile

residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono

dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla

base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.

2)."

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha

indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della

sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,

infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo

regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle

«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1°

gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al

rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di

mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene

nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per

il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di

mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento

corrisponde:

" A. Forfait

globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

977.

--

100.

--

1077.

--

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per ogni

persona supplementare

+ 272.--

-

+272.--

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di

due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati

da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di

età e per le successive:

l'importo di tale supplemento è di

210.

-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

Tali importi sono stati

mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011;

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013

del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).

2.4

L’art.

22.

Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

" Il reddito

disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

1.

vengono

computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul

diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte

dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata interamente

nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le

altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia

(coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio

minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie

a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la

sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono

interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di

riferimento.

4.

Non

vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,

alle quali il richiedente ha rinunciato.

b) Spesa vincolata:

1.

non

vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non

vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non

vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e

gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’

importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20

della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio

Per il calcolo

della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese

accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"

Il reddito disponibile

residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena

menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è

conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(art. 5 Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta

così il reddito computabile:

" Il reddito

computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai

sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad

esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38

cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi

ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le

rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione

militare federale del 19 giugno 1992;

"

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

per

l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una

persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o

conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cpv. 1).

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

(cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della

presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i

redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa computabile

è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa

per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

" La spesa

vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai

sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con

attività lucrativa salariata;

b) gli interessi

maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1

lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti,

premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di

cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti,

premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute

della previdenza individuale vincolata di cui

all’art. 32

cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività

lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate

obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie

vigenti

al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento

dell’importo del premio medio di riferimento;

h) i premi per

l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

j) … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti

di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese

e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei

redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000

fr.;

b) per i debiti

derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi. (cpv. 2)"

L'art.

9.

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

" La spesa

per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo riconosciuto

dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona

sola

b) per le unità di importo riconosciuto

dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da due

persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di

importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più di due

persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive

con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la

quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5 cpv. 1 lett. b

cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore

fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle

spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°

gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--

per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle

prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo

concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI

del 20 dicembre 2005).

Secondo l'art. 2 della

legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo

massimo.

Il 1° gennaio 2008 è

entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.

10.

cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle

spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.

15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o

con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra

2).

Le deroghe ad alcune delle

diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli

art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2

Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito

disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del

richiedente.

Alcune entrate non considerate

dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla

Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i

redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo

fondato sul diritto di famiglia).

La sostanza nel regime Las

viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito

Laps.

2.5

Come visto (cfr. consid. 2.2)

nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di

cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).

Le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al

punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che

la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la

persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti

d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire

quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera

adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno

deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una

prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità

d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le

prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni

pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un

carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione

dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

Dal principio di

sussidiarietà risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004

consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).

In una sentenza 8C_56/2012

dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un

diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto

sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni legali di terzi come pure in

rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

In una

sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il

diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che

aveva potuto coprire i costi in più, non coperti dalle assicurazioni sociali e

private, tramite finanziamenti da terzi.

L’assistenza sociale può dunque

essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei

terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del

principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni

volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione

corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri

anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi

degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte,

nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un

caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni

erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che

occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali

prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di

sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto

l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un

richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da

terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli

stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale

scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far

fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono

coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;

STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).

2.6

Nella presente

fattispecie l'USSI ha computato l'importo di fr. 4'278.-- ricevuto da RI 1, l'8

ottobre 2014 a titolo di indennità per insolvenza per il periodo 1° luglio – 14

agosto 2014 (cfr. doc. 123) per calcolare un'eventuale prestazione

assistenziale relativa al mese di novembre 2014. L'amministrazione ha poi negato tale prestazione per il mese in questione, in quanto dal

calcolo risulta un'eccedenza di fr. 1'975.-- (cfr. doc. 116).

Il

ricorrente contesta l'operato dell'USSI e ritiene che l'indennità per

insolvenza da lui ricevuta gli serve per vivere e per coprire i debiti maturati

nei mesi precedenti (cfr. consid. 1.2).

Questo Tribunale, in una

sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza

sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue

necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi

instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada

computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non

violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione

federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel

caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a

fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato

immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è

stato versato.

Il TCA ha, di conseguenza,

deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in

caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel

calcolo del mese successivo.

Nel caso concreto, dagli

atti dell'incarto emerge che RI 1 ha beneficiato delle prestazioni

assistenziali di fr. 2'303.-- per il mese di settembre e di fr. 2'303.-- per il

mese di ottobre 2014 (cfr. decisione del 12 settembre 2014, doc. 126). Di

conseguenza l'USSI, a ragione, ha considerato che l'importo ricevuto dalla

Cassa di disoccupazione andava a coprire il fabbisogno per il mese successivo e

cioè per il mese di novembre 2014.

Il TCA prende atto del

fatto che nel mese di agosto 2014 il ricorrente è stato finanziariamente

aiutato dai suoi genitori. In applicazione del principio della sussidiarietà che

sta alla base dell'intervento dell'assistenza sociale, anche in tale ipotesi,

secondo la costante giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), l'assistenza sociale non

era tenuta ad intervenire.

La decisione su reclamo

del 14 novembre 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti