42.2014.21
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26 febbraio 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2014.21
DC/sc
Lugano
26 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 14 novembre 2014 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
14 novembre 2014 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha
confermato la precedente decisione del 28 ottobre 2014 (cfr. doc. 115) con cui a
RI 1 è stata negata una prestazione assistenziale per il mese di novembre 2014,
argomentando:
" (…)
In base alla documentazione raccolta con la necessaria
istruttoria, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), per l'unità
di riferimento del richiedente ha definito un fabbisogno di base mensile
secondo la Legge sull'assistenza sociale (LAS) di CHF 1'077.--, al quale ha
aggiunto una spesa computabile ai sensi della LAS pari a CHF 1'503.--.
L'USSI ha poi definito e dedotto un reddito computabile mensile ai
sensi della LAS pari a CHF 4'278.--, una sostanza computabile come reddito di
CHF 0.-- e CHF 277.-- di sussidio di cassa malati.
Da tale calcolo non è scaturito un fabbisogno scoperto mensile
secondo la LAS bensì un'eccedenza mensile di CHF 1'975.--.
Con decisione 28 ottobre 2014 l'amministrazione ha quindi negato il diritto ad una prestazione assistenziale.
3.
Tramite reclamo 31 ottobre 2014 RI 1 ha contestato la correttezza
della decisione. Egli ha chiesto il riconoscimento di una prestazione di
assistenza per novembre 2014 indicando che il reddito da lui percepito in
ottobre 2014 consisteva nelle indennità di insolvenza ricevute dalla
disoccupazione per i mesi di luglio e agosto 2014 e da lui utilizzate per coprire
Fatti
i costi e i debiti relativi a tale periodo e non per vivere in novembre 2014.
(…)
Nel caso in esame, l'USSI in base alla legge applicabile ha
considerato l'entrata in oggetto (CHF 4'278.-- ricevuti l'8 ottobre 2014) a
copertura del fabbisogno di ottobre 2014.
L'assistenza viene riconosciuta solo per il mantenimento e non può
essere erogata per coprire dei debiti. Il richiedente deve usare le proprie
entrate per il fabbisogno e non per saldare dei debiti esistenti. Eventuali
debiti al limite riducono la sostanza, che in concreto è già nulla.
In definitiva la decisione contestata risulta corretta
relativamente al mese di ottobre 2014. (…)" (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 14 novembre 2014 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale chiede di poter beneficiare delle prestazioni assistenziali.
Egli sottolinea quanto
segue:
" (…)
Ribadisco che la prestazione del mese di ottobre è stata respinta
in quanto ho percepito le mensilità arretrate da parte dell'ufficio insolvenza
per il mese di luglio e agosto 2014 pari a 4'278 CHF.
Tengo a precisare che questi soldi ricevuti erano inerenti appunto
al mese di luglio e agosto 2014 e in quanto la società per cui lavoravo è
fallita da un giorno all'altro ero in attesa dello scoperto.
Preciso che per i mesi aperti (luglio e agosto 2014) non ha
ricevuto alcuna entrata, infatti l'indennizzo da parte dell'USSI parte da
settembre 2014, quindi per i mesi di luglio e agosto 2014 non ho chiesto nessun
aiuto di assistenza in quanto sicuro che avrei prima o poi ricevuto i mesi
arretrati o dal datore di lavoro o dall'ufficio insolvenza.
Ricevendo le mensilità durante il mese di ottobre, è stato quindi
deciso che io per il mese di ottobre non avevo diritto all'indennizzo per tanto
il mese di novembre non ho avuto alcuna entrata. Ci tengo a precisare che il
mese di luglio e agosto 2014 non ho purtroppo potuto pagare nè affitto nè le
fatture che avevo scoperte in quanto non avevo alcuna entrata. Ho dovuto
chiedere soldi ai miei genitori per poter almeno a fare la spesa e comunque
riuscire a vivere. Al momento del ricevimento di questi soldi al mese di
ottobre è stata mia premura pagare l'affitto scoperto del mese di luglio 2014 e
anche tutte le fatture scoperte e chiaramente ho dovuto anche ridare i soldi che
mi sono stati prestati in quel periodo. Pertanto i soldi che ho ricevuto sono
subito stati utilizzati per far fronte agli scoperti che avevo per i mesi di
luglio e agosto 2014 e certo non per vivere il mese di ottobre o novembre 2014. A seguito della decisione dell'USSI infatti il mese di novembre non ho avuto alcuna entrata e
non sono stato in grado di pagare né l'affitto nè la cassa malati per il mese e
chiaramente mi trovo in serie difficoltà. Ricordo anche che sono separato e ho
una bambina di tre anni e mezzo da accudire dal lunedì al giovedì in quanto ho
un affidamento congiunto con la mia ex moglie.
Chiedo quindi di rivedere la decisione da parte dell'USSI, così da
poter ricevere l'indennizzo per il mese rifiutato e poter pagare gli arretrati
del mese in quanto attualmente scoperti." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 19
dicembre 2014 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Nel caso in esame, l'USSI in base alla legge applicabile ha
considerato l'entrata in oggetto, vale a dire CHF 4'278.-- ricevuti in ottobre 2014, a copertura del fabbisogno di novembre 2014.
Si osserva che il signor RI 1 ha beneficiato di prestazioni
assistenziali fino al 30 aprile 2014. Dal 1 aprile ha iniziato un'attività, il
cui reddito, percepito la prima volta a fine aprile gli ha consentito di far
fronte alle proprie necessità durante il mese di maggio; stessa cosa dicasi per
i mesi di maggio e giugno, il cui reddito è servito per far fronte alle
necessità di giugno e luglio 2014.
L'8 settembre presenta una richiesta di rinnovo della prestazione
assistenziale, indicando che il datore di lavoro non ha versato i salari di
luglio e agosto. A decorrere quindi dal mese di settembre l'USSI accorda al
signor RI 1 una prestazione a copertura del fabbisogno per i mesi di settembre
e di ottobre 2014 (doc. 126 inc. USSI) in attesa che siano riconosciuti i
salari arretrati. Ne consegue che il signor RI 1 ha scoperto un mese (agosto)
di fabbisogno. L'entrata in oggetto (CHF 4'278.--) è stata considerata a
copertura del fabbisogno di novembre 2014 e la parte restante avrebbe potuto essere
destinata al pagamento dell'affitto del mese di agosto.
L'assistenza è riconosciuta solo per il mantenimento e non può
essere erogata per coprire dei debiti. Il richiedente deve anzitutto usare le
proprie entrate per il fabbisogno e non per saldare dei debiti esistenti
facendo invece capo all'assistenza per il fabbisogno. Eventuali debiti, nel
calcolo dell'assistenza, sono considerati come riduzione della sostanza. Nel
caso concreto la sostanza è nulla e quindi i debiti non influiscono sul diritto
alla prestazione di assistenza." (Doc. III)
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI 1 una
prestazione assistenziale per il mese di novembre 2014.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002.
(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono
entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU
44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006
pag. 313-317).
2.2
L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari
(cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali
previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le
malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato."
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla
relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di
studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno
1996;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971."
Anche dal Messaggio n.
4773.
del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo
previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli
assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo
intervento sociale.
2.3
Secondo l’art.
11.
Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi
(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33
Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250
del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza
dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1°
gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al
rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di
mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene
nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per
il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di
mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento
corrisponde:
" A. Forfait
globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1.
persona
977.
--
100.
--
1077.
--
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per ogni
persona supplementare
+ 272.--
-
+272.--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di
due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati
da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di
età e per le successive:
l'importo di tale supplemento è di
210.
-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali importi sono stati
mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011;
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013
del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).
2.4
L’art.
22.
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito
disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata interamente
nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia
(coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
Non
vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,
alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1.
non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e
gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’
importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20
della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio
Per il calcolo
della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese
accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il reddito disponibile
residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena
menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta
così il reddito computabile:
" Il reddito
computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le
rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione
militare federale del 19 giugno 1992;
"
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cpv. 1).
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
(cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della
presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i
redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile
è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa
per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa
vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai
sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con
attività lucrativa salariata;
b) gli interessi
maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti,
premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di
cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti,
premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute
della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32
cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività
lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate
obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti
di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese
e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000
fr.;
b) per i debiti
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)"
L'art.
9.
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto
dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona
sola
b) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da due
persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più di due
persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore
fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della
legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo
massimo.
Il 1° gennaio 2008 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.
10.
cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2).
Le deroghe ad alcune delle
diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli
art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2
Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito
disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del
richiedente.
Alcune entrate non considerate
dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla
Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i
redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo
fondato sul diritto di famiglia).
La sostanza nel regime Las
viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito
Laps.
2.5
Come visto (cfr. consid. 2.2)
nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di
cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).
Le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la
persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti
d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire
quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera
adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e
114-115.
Dal principio di
sussidiarietà risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004
consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).
In una sentenza 8C_56/2012
dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un
diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto
sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni legali di terzi come pure in
rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
In una
sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il
diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che
aveva potuto coprire i costi in più, non coperti dalle assicurazioni sociali e
private, tramite finanziamenti da terzi.
L’assistenza sociale può dunque
essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei
terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del
principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni
volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione
corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri
anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi
degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte,
nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un
caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni
erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che
occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali
prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di
sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che
l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a
disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza
sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto
l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un
richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da
terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli
stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale
scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far
fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono
coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;
STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).
2.6
Nella presente
fattispecie l'USSI ha computato l'importo di fr. 4'278.-- ricevuto da RI 1, l'8
ottobre 2014 a titolo di indennità per insolvenza per il periodo 1° luglio – 14
agosto 2014 (cfr. doc. 123) per calcolare un'eventuale prestazione
assistenziale relativa al mese di novembre 2014. L'amministrazione ha poi negato tale prestazione per il mese in questione, in quanto dal
calcolo risulta un'eccedenza di fr. 1'975.-- (cfr. doc. 116).
Il
ricorrente contesta l'operato dell'USSI e ritiene che l'indennità per
insolvenza da lui ricevuta gli serve per vivere e per coprire i debiti maturati
nei mesi precedenti (cfr. consid. 1.2).
Questo Tribunale, in una
sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza
sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue
necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi
instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada
computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non
violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione
federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel
caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a
fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato
immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è
stato versato.
Il TCA ha, di conseguenza,
deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in
caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel
calcolo del mese successivo.
Nel caso concreto, dagli
atti dell'incarto emerge che RI 1 ha beneficiato delle prestazioni
assistenziali di fr. 2'303.-- per il mese di settembre e di fr. 2'303.-- per il
mese di ottobre 2014 (cfr. decisione del 12 settembre 2014, doc. 126). Di
conseguenza l'USSI, a ragione, ha considerato che l'importo ricevuto dalla
Cassa di disoccupazione andava a coprire il fabbisogno per il mese successivo e
cioè per il mese di novembre 2014.
Il TCA prende atto del
fatto che nel mese di agosto 2014 il ricorrente è stato finanziariamente
aiutato dai suoi genitori. In applicazione del principio della sussidiarietà che
sta alla base dell'intervento dell'assistenza sociale, anche in tale ipotesi,
secondo la costante giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), l'assistenza sociale non
era tenuta ad intervenire.
La decisione su reclamo
del 14 novembre 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti