42.2014.23
Ricorso irricevibile. Difetta decione impugnabile. Inammissibile denegata/ritardata giustizia. Trasmione atti all'USSI
26 gennaio 2015Italiano21 min
Source ti.ch
RI 1accomandata
Incarto
n.
42.2014.23
rs
Lugano
26 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
visto lo scritto dell’11 dicembre 2014 di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, con scritto dell’11
dicembre 2014 inviato al TCA, segnala una serie di fatti concernenti i suoi
rapporti con la Cassa (presumibilmente la Cassa __________), con l’USSI e con
la sua ex curatrice.
In particolare nel suo
esposto RI 1 fa riferimento a prestazioni assistenziali da dicembre 2009,
accenna a ritardo nella presentazione della domanda e lamenta apparentemente il
fatto che l’USSI non avrebbe riferito i motivi del ritardo nella motivazione “per
cui la prestazione non l’ha fatta partire da luglio 2009”.
Nella sua esposizione il
signor RI 1 fa pure riferimento alla “richiesta per ottenere il condono
contributi minimi 2007 … presentata il 26.6.2008” domanda che la Cassa __________
avrebbe trasmesso il 2 luglio 2008 all’USSI e sarebbe stata evasa con ritardo
secondo RI 1. Il condono è stato concesso solo 10 mesi dopo la presentazione
della richiesta.
Inoltre dallo scritto
dell’11 dicembre 2014 emerge in particolare quanto segue:
" (…)
Il 12.5.2014 l'USSI accerta che il mio reddito è insufficiente per
far fronte al pagamento dei contributi minimi 2008/2009.
Il contributo 2008 è stato restituito il 25.7.2014 (dopo diversi
solleciti).
Il contributo 2009 è stato restituito il 25.7.2014, tranne le spese/interessi
cagionati per la procedura d'incasso.
Per l’acconto del II trimestre 2011, il 30.7.2011 la Cassa riceve
una comunicazione sull’impossibilità di pagare l’acconto (per situazione
finanziaria precaria).
La Cassa, il 4.8.2011, trasmette all’USSI una richiesta di
condono.
L’USSI con la decisione del 11.8.2011 non accoglie la richiesta di
condono dei contributi 2011.
Motivazione: il citato è a beneficio di sostegno sociale.
La motivazione data è inesatta, poiché dal 1.4.2011 al 31.8.2011
non ero beneficiario di un sostegno sociale.
La Cassa, con la decisione del 23.8.2011, ha appoggiato la
motivazione errata che gli è stata preavvisata respingendo la domanda di
condono.
Dal 1.9.2011 al 31.12.2011, con la decisione del 22.8.2011, l’USSI
garantisce il pagamento dei contributi minimi.
Gradirei ricevere dall’USSI la conferma del pagamento, poiché non
mi risulta!
L’USSI ha ricevuto una richiesta di rinnovo delle PA presentata il
5.8.2009 in ritardo rispetto alla data di scadenza.
Poiché l’USSI (__________) in collaborazione con il servizio
sociale Comune di __________ (__________), entrambi hanno impedito all’ex
curatrice amministrativa di presentare il modulo di rinnovo PA entro il
30.6.2010 (poiché il Servizio psicosociale di __________ non aveva ancora
preparato il certificato medico d’inabilità al 100%).
Infatti, dagli atti (nelle osservazioni del modulo di rinnovo PA)
non è stata fornita una giustificazione per il ritardo. Neppure dal servizio
sociale del comune di domicilio, che ha controfirmato e inviato la richiesta
all’USSI. La prestazione è partita col settembre 2010. Le prestazioni di luglio
e agosto 2010 non sono state riconosciute (né accolte e neppure rifiutate con
una decisione).
Questa situazione si presentò anche nel 2011: negare la
possibilità i presentare il modulo di rinnovo PA entro a fine di marzo 2011 (da
aprile ad agosto non fui beneficiario di un sostegno sociale).
Nonostante, che nelle richiesta di rinnovo PA sono state
esplicitamente richieste le prestazioni retroattive (v. date inserite nella
prima pagina del formulario).
Il bisogno è stato accertato e riconosciuto dall’Ufficio Laps, il
22.6.2009. E da quella data la situazione personale non è cambiata.
L’intento dell’USSI era di obbligarmi a collaborare, quando sapeva
benissimo che non potevo perché non ero in grado di farlo (v. relazione della
sociologa __________ interpellata da USSI in settembre 2006 e colloquio CTR1 di
aprile 2009 sfociato in un misura di protezione).
A fronte di ciò comunicai la notizia di responsabilità sia
all’USSI e sia al servizio sociale del comune di domicilio. Entrambi hanno dato
un tacito consenso, poiché non risposero e non smentirono.
Dal profilo giuridico le norme procedurali previste dalle leggi
sull’assistenza (Las, Laps, Reg.Laps) e dalle direttive COSAS non sono state
rigorosamente applicate da parte dell’autorità competente.
Il rigore è richiesto perché solo in questo caso i diritti
dell’utente son tutelati dal rischio di arbitrio, abuso di potere.
La dignità e la libertà delle persone sono valori centrali a
partire dai quali si snodano le azioni del lavoro del servizio sociale.
Dai valori della dignità e della libertà della persona derivano i
principi del lavoro del servizio sociale, dai quali scaturiscono le finalità
delle azioni concrete e i mezzi per raggiungerle. Non è possibile, per esempio,
perseguire l’esigibilità del diritto della persona di governarsi da sé, se
nelle azioni e nel comportamento professionale non si rispetta fin dall’inizio
tale diritto, è il principio dell’isomorfismo.
In particolare: il rispetto della persona. Significa prendere in
considerazione, dare importanza, comporta l’accettazione della persona, la
capacità di non giudicarla e di comprendere i motivi del suo comportamento, i
suoi bisogni e aspirazioni, le sue risorse disponibili ed attivabili per
fronteggiare lo stato di bisogno.
Informai il direttore __________, invitandolo a verificare la
gestione non corretta della pratica in base alla legge sull’assistenza.
Cosa che non fece. Motivazione da lui fornita il 16.10.2013: -sono
responsabile di una divisione di circa 190m collaboratori appartenenti a sei
servizi. L’USSI è uno di questi. Per certi dettagli devo avvalermi dei miei
collaboratori ed è per questo, visto che le mie risposte non sono state
esaustive, che mi sono avvalso delle competenze della Signora __________. E’
mia abitudine rispondere a tutte le sollecitazioni che mi giungono, compresa
chiaramente la sua-.
Le risposte riguardo alle tematiche sopra descritte non sono state
fornite per iscritto per competenza né dal responsabile __________ e né dalla
signora __________.
Come si nota dagli atti, entrambi pur di non rispondere mi hanno
comunicato che non possono intervenire e mi hanno inviato a contattare il SCPS
a __________ e la CTR1 (ARP1).
A loro volta SCPS e CTR1 mi hanno comunicato che i relativi
argomenti vanno risolti direttamente con l’USSI, che è l’Autorità competente
nell’emettere decisioni e dare direttive (sia agli utenti/curatori e sia ai
vari servizi/enti/uffici/etc.).
L’ex curatrice non ha agito in modo autonomo, si è affidata alle
direttive che le sono state imposte dal cantone di domicilio. Purtroppo non
conformi alle leggi sull’assistenza (non può e non deve presentare il
formulario di rinnovo se il certificato medico non è ancora pronto).
Inoltre queste direttive coercitive sono state dette a voce e no
esse per iscritto.
L’ex curatrice ha dichiarato che gli organi dl sostegno sociale,
non le hanno assolutamente detto che: -la domanda di rinnovo deve essere
presentata nei tempo previsto specificando sulla stessa che i relativi
certificate dici (menzionati) sarebbero stati inviati non appena ne fosse in
possesso-.
Le PA sono di regola dovute dallo Stato indipendentemente da
qualsiasi obbligo assistenziale di natura civile, art. 4 Las.
Le PA sono strettamente indispensabili non possono essere
rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato,
art. 23 Las.
Nel mio caso (com’è stato confermato dall’ex curatrice
amministrativa e dalla CTR1) è stata rifiutata la presentazione entro le date
di scadenza del formulario di rinnovo PA. Poiché secondo la funzionaria __________
(in rappresentanza dell’USSI) era d’obbligo allegare il certificato medico con
il formulario di rinnovo PA.
Pertanto le PA strettamente indispensabili non sono state
assegnate.
(…)” (Doc. I)
Nelle
sue conclusioni RI 1 postula quanto segue:
" (…)
* Chiedo che sia riconosciuta la responsabilità e le conseguenze
per gli errori commessi dagli organi del sostegno sociale, perfettamente
riscontrabili dagli atti documentati che trovano corrispondenza con quanto
descritto in questa lettera.
Chiedo la fotocopia del pagamento dei contributi minimi AVS dal
1.9.2011 al 31.12.2011 (come da decisione 221-11.002022fr), poiché non mi
risulta che l'USSI abbia pagato alla Cassa. (…)"
(Doc. I, pag. 5)
1.2. L’USSI, interpellato dal TCA,
il 12 dicembre 2014 tramite un messaggio di posta elettronica di __________, ha
comunicato:
" (…)
l’ultima prestazione assistenziale versata a favore del signor RI 1 risale al
mese di maggio 2012 (decisione emessa il 23 aprile 2012). Il nostro ufficio ha
provveduto alla chiusura del dossier in data 15 novembre 2012.
Ad oggi non risulta nessuna nuova domanda
di sostegno sociale a nome del sig. RI 1.
(…)” (Doc. II)
1.3. Con sentenza 30.2014.47 del
12 dicembre 2014 il Giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha ritenuto lo scritto dell’11 dicembre 2014, per quanto concerne
Fatti
i contributi AVS 2007-2009 inammissibile, motivando come segue:
" (…)
· che nel caso in esame, per quanto attiene
gli aspetti relativi ai contributi AVS ed alle tematiche segnalate dal signor RI
1, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni evidenzia l’assenza di emanazione
di una decisione resa su opposizione impugnabile al Tribunale, ed osserva come
– secondo lo stesso dire del ricorrente – gli aspetti relativi al pagamento /
restituzione dei contributi sono stati regolati da ultimo con decisione di
questo TCA del 27 febbraio 2014;
· che, per quanto comprensibile
dall’esposto, non vi è materia per un’entrata nel merito da parte di questo
tribunale sull’esposto del signor RI 1;
· che il signor RI 1 potrà, se del caso,
rivolgersi nuovamente al Tribunale cantonale delle Assicurazioni in caso di
emanazione di una decisione su opposizione impugnabile, rispettivamente in caso
ritenesse commessa ai suoi danni una denegata e ritardata giustizia;
· che, lo si ribadisce, questa decisione ha
unicamente attinenza e fa solo riferimento agli aspetti connessi ai contributi
AVS per gli anni indicati dal ricorrente nel suo esposto e non ad altre tematiche
concernenti le relazioni dell’assicurato con l’USSI che saranno, semmai e dove
ne ricorressero gli estremi, oggetto di valutazione ulteriore e separata da
parte del TCA.”
1.4. Il 15 dicembre 2014 RI 1 ha
trasmesso al TCA un nuovo scritto del seguente tenore:
" con lo
scritto 11.12.2014 mi sono rivolto al vostro Tribunale, segnalando fatti
attinenti ai rapporti con l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
In questa sede i rapporti con la Cassa __________
non sono in discussione, poiché sono già stati segnalati con ricorso del
5.11.2013 e discussi/risolti con la vostra decisione del 27.2.2014 (tranne
domanda/condono accolto AVS 2007 e domanda AVS 2011/condono non accolto).
La Cassa __________, logicamente, non si è
assunta la responsabilità per le azioni compiute dall’Ufficio del sostegno
sociale/Cantone di domicilio (che ha potere decisionale).
Dagli atti risulta che la Cassa inviò la
domanda di condono all’USSI, il 2.7.2008 (non il 27.1.2009, come ha scritto
nella sua decisione l’USSI).
L’USSI che non pagò il condono AVS 2007,
dopo aver ricevuto la polizza inviata dalla Cassa, il 27.5.2009.
L’USSI che non entra in merito alla prima
domanda di condono AVS 2008/2009 (inviata nel 2009 alcuni mesi prima dei PE
2009) e che non invia la richiesta direttamente al servizio competente (alla
Cassa come da art. 30 LPGA). Come risulta dalla sua lettera del 20.10.2009.
L’USSI che emise una decisione negativa per
il condono 2011, fornendo una motivazione inesatta.
Mi sono rivolto al vostro lodevole
Tribunale per mostrare le azioni che sono state compiute unicamente dall’USSI.
Nonostante domanda, non ha emanato una decisone su reclamo. Materia per
un’entrata nel merito. Azioni in contrasto con le leggi sull’assistenza sociale
(in base agli articoli Las, Laps, Reg.Laps e direttive COSAS). E per quanto
concerne condono contributi di cui è competente, azioni in contrasto con la
Lavs.
La domanda è stata presentata due volte (il
22.6.2009 come da documento Laps e il 6.10.2009 come da documento comunale).
Invece la prestazione è stata accordata in ritardo dall’Ufficio del sostegno
sociale. Poiché è partita da dicembre 2009, senza indicare quale documento così
importante mancava.
Invece per luglio-agosto 2010 e per
aprile-agosto 2011, gli organi del sostegno sociale hanno impedito all’ex
curatrice amministrativa di presentare entro giugno 2010 e marzo 2011 il
formulario di rinnovo (poiché il SPS di __________ non aveva ancora preparato
il certificato medico di inabilità al 100%).
Questo è quanto la CTR1 (ora ARP1) e l’ex
curatrice, entrambe hanno riferito e sostenuto.
Non ritengo opportuno ripetere di nuovo nei
dettagli le azioni compiute dall’USSI che non sono state confacenti. Tutte le azioni
e le date sono documentate.
(…)” (Doc. III)
1.5. Questa Corte, il 18 dicembre 2014, ha chiesto a __________ dell'USSI, di precisare:
" dal suo
messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2014, di cui la ringraziamo, si
evince che il vostro Ufficio ha provveduto alla chiusura del dossier del signor
RI 1 in data 15 novembre 2012 e che ad oggi non risulta alcuna nuova domanda di
sostegno sociale a suo nome.
Al riguardo la invitiamo precisare se il signor RI 1, che non ha
più postulato l’assegnazione di una prestazione assistenziale in senso stretto,
ha o meno inoltrato al vostro Ufficio domande di altra natura, in particolare
facendo riferimento a una vostra pretesa responsabilità in relazione a una
procedura di preavviso in ambito di richiesta di condono dei contribuiti
personali minimi AVS/AI/IPG (art. 32 cpv. 2 OAVS).
In caso affermativo, voglia indicare - documentando debitamente
- se avete dato seguito alla/e domanda/e del signor RI 1 e in che forma,
segnatamente se al riguardo è stata emessa una decisione formale.” (Doc. IV)
Il 24 dicembre 2014 __________
ha risposto:
" (…) il
nostro ufficio in data 12 maggio 2014 ha preavvisato positivamente all’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) la richiesta di condono formulata dal
sig. RI 1 dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009. In data 10 giugno 2014 USSI ha trasmesso alla sezione delle finanze l’ordine di pagamento di
CHF 453.90 (per l’anno 2008) e di CHF 469.90 (per l’anno 2009).
Considerato che si tratta unicamente di un
preavviso, l’USSI non ha emesso nessuna decisione formale in quanto di
competenza dell’IAS.
Attualmente non risultano altre
richieste/pretese pendenti a favore del sig. RI 1.
(…)” (Doc. V)
1.6. I doc. IV e V sono stati
trasmessi a RI 1 per conoscenza (cfr. doc. VI).
1.7. Il 15 gennaio 2015 l'interessato ha presentato delle osservazioni in cui ha sostanzialmente ribadito quanto
espresso nei suoi scritti dell'11 e 15 dicembre 2014, in particolare in relazione agli errori che avrebbe commesso l'USSI nei suoi confronti (cfr.
doc. VII + 1-4).
1.8. I doc. VII + 1-4 sono stati
trasmessi immediatamente all'USSI per conoscenza (cfr. doc. VIII).
Considerandi
2.1
In
ambito di assistenza sociale il TCA di massima esamina solo i rapporti
giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente,
e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1
cpv. 2 Lptca; 65 Las; 33 cpv. 2 Laps).
Di conseguenza, se non è
(ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a maggior ragione se non è
(ancora) stata emanata una decisione formale, manca l'oggetto impugnato e
quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010
consid. 1.1.; DTF 131 V 164 consid.
2.1
pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a
pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008
consid. 4).
2.2
Secondo l'art. 2 della Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, il ricorso
può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente,
nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una
decisione su opposizione o su reclamo.
Per costante
giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la
giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia.
In particolare, secondo la
giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure
invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).
Decisivo per l'interessato
è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non
abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195
consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza
di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle
circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze
che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono
oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri
rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della
materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per
l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del
10.
settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib
325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
2.3
Nel caso in esame per quanto
attiene agli aspetti relativi ai contributi AVS menzionati da RI 1 nello
scritto dell’11 dicembre 2014, come già è stato indicato nei fatti (cfr.
consid. 1.3.), il Giudice delegato del TCA ha emesso una sentenza di
inammissibilità il 15 dicembre 2014 (inc. 30.2014.47).
Relativamente agli aspetti
concernenti l’assistenza sociale o comunque di competenza dell’USSI, questo
Tribunale evidenzia, che l’interessato stesso non ha indicato di voler
ricorrere contro una decisione su reclamo emessa dall’USSI impugnabile davanti
al TCA o perlomeno di voler contestare una decisione formale.
L'USSI, il 12 dicembre 2014, ha peraltro precisato che l’ultima decisione emessa nei confronti di RI 1 in ambito di
prestazioni assistenziali risale al 23 aprile 2012 e che il suo dossier è stato
chiuso in data 15 novembre 2012 (cfr. doc. II).
Pertanto in assenza di una
decisione impugnabile davanti a questa Corte lo scritto dell’11 dicembre 2014 è
irricevibile.
2.4
RI 1 ha, però, chiesto al TCA
il riconoscimento della responsabilità dell’USSI e delle conseguenze degli
errori commessi dagli organi del sostegno sociale (cfr. doc. I pag. 5) in
relazione sia alla procedura di preavviso in ambito di condono dei contributi
minimi AVS per gli anni 2008 e 2009, che al ritardo con il quale sarebbero
state inoltrate delle domande di rinnovo delle prestazioni assistenziali negli
anni 2009, 2010, 2011 (cfr. doc. I; III).
Riguardo alla procedura di
condono dei contributi minimi AVS, giova rilevare che con sentenza 30.2013.46 del
27.
febbraio 2014 il TCA, nella misura in cui era ricevibile, ha accolto il
ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2013 emessa
dalla Cassa __________ con la quale ha rifiutato la restituzione dei contributi
minimi relativi agli anni 2008/2009, poiché chiedendo un riesame all’USSI –
autorità cantonale competente a fornire un parere di cui all’art. 32 OAVS –
quest’ultimo ha risposto che "La domanda di condono dei contributi
2008/2009 è stata formulata unicamente nel luglio 2013. I contributi 2008/2009
sono stati pagati dall'assicurato nel maggio 2010.".
Il TCA, stabilendo che la motivazione adottata dalla Cassa di compensazione su preavviso
dell'USSI, secondo cui questi contributi sono già stati pagati e quindi non
possono più essere condonati, non può essere tutelata, siccome una domanda di
condono può essere presentata anche se un terzo ha già pagato il contributo per
il quale si chiede il condono, ha conseguentemente trasmesso gli atti
alla Cassa affinché entrasse nel merito della richiesta di
condono dell'assicurato per i contributi minimi degli anni 2008 e 2009
conformemente agli artt. 11 cpv. 2 LAVS e 32 OAVS. Essa avrebbe dovuto quindi
chiedere il preavviso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, il
quale, a sua volta, avrebbe dovuto anch'esso entrare nel merito della domanda
di condono verificandone i presupposti legali.
Dagli atti emerge che
l’USSI il 12 maggio 2014 ha preavvisato positivamente all’__________ la
richiesta di condono formulata dal sig. RI 1 dei contributi minimi AVS per gli
anni 2008 e 2009. in data 10 giugno2014 USSI ha trasmesso alla sezione delle
finanze l’ordine di pagamento di CHF 453.90 per l’anno 2008 e di CHF 469.90 per
l’anno 2009 (cfr. doc. V).
RI 1 stesso ha indicato
che il 12 maggio 2014 l’USSI ha accertato che il suo reddito era insufficiente
per far fronte al pagamento dei contributi minimi AVS 2008 e 2009 e che il 25
luglio 2014 gli sono stati restituiti i contributi per il 2008 e il 2009 (cfr.
doc. I pag. 2).
Con sentenza 30,2014.37
del 29 settembre 2014 il Giudice delegato del TCA ha respinto un ricorso di RI
1.
escludendo che vi fosse denegata e ritardata giustizia da parte della Cassa __________
per quanto attiene al fatto che l’assicurato avrebbe sollecitato l’emanazione
di una decisione formale in relazione al rimborso delle spese di incasso dei
contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009, come pure alla responsabilità
giusta l’art. 78 LPGA. Il Giudice delegato di questo Tribunale ha in ogni caso
invitato la Cassa ad emettere una decisione impugnabile al riguardo.
Il Tribunale federale, con
sentenza del 18 dicembre 2014, ha ritenuto il ricorso di RI 1 contro il
giudizio cantonale del 29 settembre 2014 inammissibile, con la seguente
motivazione:
" (…) Il
ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto secondo
modalità di per sé inammissibili - la mancata restituzione degli importi
relativi alle spese d’incasso, come pure la pretesa responsabilità ai sensi
dell’art. 78 LPGA. Tali pretese sono manifestamente inammissibili già solo per
la loro estraneità all’oggetto della contestazione (n.d.r.: tema del
contendere è unicamente la questione se la Cassa è incorsa in un diniego di
giustizia, rispettivamente in una ritardata giustizia, sulla domanda di
rimborso dei contributi minimi AVS(AI/IPG per gli anni 2008 e 2009) e per la
mancanza di una decisione su questi temi. Come si evince anche dallo scritto 4
settembre 2014, la Cassa deve ancora pronunciarsi sulle richieste formulate dal
ricorrente, così come del resto indicato dal Tribunale cantonale nella
pronuncia del 29 settembre 2014. (…)"
Nel caso concreto, anche
esaminando lo scritto dell’11 dicembre 2014 quale ricorso per
denegata/ritardata giustizia, esso va ritenuto inammissibile. Non risulta infatti
che RI 1 abbia inoltrato all’USSI richieste particolari in ambito di
responsabilità, come affermato dall’amministrazione su esplicita domanda del
TCA (cfr. doc. IV; V).
2.5
Gli atti vanno comunque
trasmessi all’USSI perché prenda posizione celermente, emettendo una decisione
formale, in merito alla richiesta di RI 1 circa il riconoscimento di una
pretesa responsabilità dell’amministrazione (art. 78 LPGA; 65 cpv. 1 Las; 33
cpv. 3 Laps) in relazione sia alla procedura di preavviso in ambito di condono
dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009 che al ritardo con il quale
sarebbero state inoltrate delle domande di rinnovo delle prestazioni
assistenziali negli anni 2009, 2010, 2011.
2.6
Già per il fatto che lo
scritto dell’11 dicembre 2014 si è rilevato inammissibile (cfr. consid. 2.3.;
2.4
), non si giustifica la richiesta di audizione della sua ex curatrice come
pure dell’USSI formulata da RI 1 (cfr. doc. I pag. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Lo scritto dell’11 dicembre
2014 di RI 1 è irricevibile.
2. Gli atti sono trasmessi
all’USSI affinché emetta celermente una decisione formale in relazione alla
pretesa sua responsabilità contestualmente alla procedura di preavviso in
ambito di condono dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009 che al
ritardo con il quale sarebbero state inoltrate delle domande di rinnovo delle
prestazioni assistenziali negli anni 2009, 2010, 2011.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti