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Decisione

42.2014.23

Ricorso irricevibile. Difetta decione impugnabile. Inammissibile denegata/ritardata giustizia. Trasmione atti all'USSI

26 gennaio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi AVS 2007-2009 inammissibile, motivando come segue:

" (…)

· che nel caso in esame, per quanto attiene

gli aspetti relativi ai contributi AVS ed alle tematiche segnalate dal signor RI

1, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni evidenzia l’assenza di emanazione

di una decisione resa su opposizione impugnabile al Tribunale, ed osserva come

– secondo lo stesso dire del ricorrente – gli aspetti relativi al pagamento /

restituzione dei contributi sono stati regolati da ultimo con decisione di

questo TCA del 27 febbraio 2014;

· che, per quanto comprensibile

dall’esposto, non vi è materia per un’entrata nel merito da parte di questo

tribunale sull’esposto del signor RI 1;

· che il signor RI 1 potrà, se del caso,

rivolgersi nuovamente al Tribunale cantonale delle Assicurazioni in caso di

emanazione di una decisione su opposizione impugnabile, rispettivamente in caso

ritenesse commessa ai suoi danni una denegata e ritardata giustizia;

· che, lo si ribadisce, questa decisione ha

unicamente attinenza e fa solo riferimento agli aspetti connessi ai contributi

AVS per gli anni indicati dal ricorrente nel suo esposto e non ad altre tematiche

concernenti le relazioni dell’assicurato con l’USSI che saranno, semmai e dove

ne ricorressero gli estremi, oggetto di valutazione ulteriore e separata da

parte del TCA.”

1.4. Il 15 dicembre 2014 RI 1 ha

trasmesso al TCA un nuovo scritto del seguente tenore:

" con lo

scritto 11.12.2014 mi sono rivolto al vostro Tribunale, segnalando fatti

attinenti ai rapporti con l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

In questa sede i rapporti con la Cassa __________

non sono in discussione, poiché sono già stati segnalati con ricorso del

5.11.2013 e discussi/risolti con la vostra decisione del 27.2.2014 (tranne

domanda/condono accolto AVS 2007 e domanda AVS 2011/condono non accolto).

La Cassa __________, logicamente, non si è

assunta la responsabilità per le azioni compiute dall’Ufficio del sostegno

sociale/Cantone di domicilio (che ha potere decisionale).

Dagli atti risulta che la Cassa inviò la

domanda di condono all’USSI, il 2.7.2008 (non il 27.1.2009, come ha scritto

nella sua decisione l’USSI).

L’USSI che non pagò il condono AVS 2007,

dopo aver ricevuto la polizza inviata dalla Cassa, il 27.5.2009.

L’USSI che non entra in merito alla prima

domanda di condono AVS 2008/2009 (inviata nel 2009 alcuni mesi prima dei PE

2009) e che non invia la richiesta direttamente al servizio competente (alla

Cassa come da art. 30 LPGA). Come risulta dalla sua lettera del 20.10.2009.

L’USSI che emise una decisione negativa per

il condono 2011, fornendo una motivazione inesatta.

Mi sono rivolto al vostro lodevole

Tribunale per mostrare le azioni che sono state compiute unicamente dall’USSI.

Nonostante domanda, non ha emanato una decisone su reclamo. Materia per

un’entrata nel merito. Azioni in contrasto con le leggi sull’assistenza sociale

(in base agli articoli Las, Laps, Reg.Laps e direttive COSAS). E per quanto

concerne condono contributi di cui è competente, azioni in contrasto con la

Lavs.

La domanda è stata presentata due volte (il

22.6.2009 come da documento Laps e il 6.10.2009 come da documento comunale).

Invece la prestazione è stata accordata in ritardo dall’Ufficio del sostegno

sociale. Poiché è partita da dicembre 2009, senza indicare quale documento così

importante mancava.

Invece per luglio-agosto 2010 e per

aprile-agosto 2011, gli organi del sostegno sociale hanno impedito all’ex

curatrice amministrativa di presentare entro giugno 2010 e marzo 2011 il

formulario di rinnovo (poiché il SPS di __________ non aveva ancora preparato

il certificato medico di inabilità al 100%).

Questo è quanto la CTR1 (ora ARP1) e l’ex

curatrice, entrambe hanno riferito e sostenuto.

Non ritengo opportuno ripetere di nuovo nei

dettagli le azioni compiute dall’USSI che non sono state confacenti. Tutte le azioni

e le date sono documentate.

(…)” (Doc. III)

1.5. Questa Corte, il 18 dicembre 2014, ha chiesto a __________ dell'USSI, di precisare:

" dal suo

messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2014, di cui la ringraziamo, si

evince che il vostro Ufficio ha provveduto alla chiusura del dossier del signor

RI 1 in data 15 novembre 2012 e che ad oggi non risulta alcuna nuova domanda di

sostegno sociale a suo nome.

Al riguardo la invitiamo precisare se il signor RI 1, che non ha

più postulato l’assegnazione di una prestazione assistenziale in senso stretto,

ha o meno inoltrato al vostro Ufficio domande di altra natura, in particolare

facendo riferimento a una vostra pretesa responsabilità in relazione a una

procedura di preavviso in ambito di richiesta di condono dei contribuiti

personali minimi AVS/AI/IPG (art. 32 cpv. 2 OAVS).

In caso affermativo, voglia indicare - documentando debitamente

- se avete dato seguito alla/e domanda/e del signor RI 1 e in che forma,

segnatamente se al riguardo è stata emessa una decisione formale.” (Doc. IV)

Il 24 dicembre 2014 __________

ha risposto:

" (…) il

nostro ufficio in data 12 maggio 2014 ha preavvisato positivamente all’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) la richiesta di condono formulata dal

sig. RI 1 dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009. In data 10 giugno 2014 USSI ha trasmesso alla sezione delle finanze l’ordine di pagamento di

CHF 453.90 (per l’anno 2008) e di CHF 469.90 (per l’anno 2009).

Considerato che si tratta unicamente di un

preavviso, l’USSI non ha emesso nessuna decisione formale in quanto di

competenza dell’IAS.

Attualmente non risultano altre

richieste/pretese pendenti a favore del sig. RI 1.

(…)” (Doc. V)

1.6. I doc. IV e V sono stati

trasmessi a RI 1 per conoscenza (cfr. doc. VI).

1.7. Il 15 gennaio 2015 l'interessato ha presentato delle osservazioni in cui ha sostanzialmente ribadito quanto

espresso nei suoi scritti dell'11 e 15 dicembre 2014, in particolare in relazione agli errori che avrebbe commesso l'USSI nei suoi confronti (cfr.

doc. VII + 1-4).

1.8. I doc. VII + 1-4 sono stati

trasmessi immediatamente all'USSI per conoscenza (cfr. doc. VIII).

Considerandi

2.1

In

ambito di assistenza sociale il TCA di massima esamina solo i rapporti

giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente,

e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1

cpv. 2 Lptca; 65 Las; 33 cpv. 2 Laps).

Di conseguenza, se non è

(ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a maggior ragione se non è

(ancora) stata emanata una decisione formale, manca l'oggetto impugnato e

quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010

consid. 1.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1

pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a

pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008

consid. 4).

2.2

Secondo l'art. 2 della Legge

di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, il ricorso

può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente,

nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una

decisione su opposizione o su reclamo.

Per costante

giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è

competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre secondo la

giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164

consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia.

In particolare, secondo la

giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure

invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).

Decisivo per l'interessato

è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non

abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195

consid. 3c).

Nel giudicare l'esistenza

di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle

circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze

che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono

oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri

rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della

materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per

l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del

10.

settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib

325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

2.3

Nel caso in esame per quanto

attiene agli aspetti relativi ai contributi AVS menzionati da RI 1 nello

scritto dell’11 dicembre 2014, come già è stato indicato nei fatti (cfr.

consid. 1.3.), il Giudice delegato del TCA ha emesso una sentenza di

inammissibilità il 15 dicembre 2014 (inc. 30.2014.47).

Relativamente agli aspetti

concernenti l’assistenza sociale o comunque di competenza dell’USSI, questo

Tribunale evidenzia, che l’interessato stesso non ha indicato di voler

ricorrere contro una decisione su reclamo emessa dall’USSI impugnabile davanti

al TCA o perlomeno di voler contestare una decisione formale.

L'USSI, il 12 dicembre 2014, ha peraltro precisato che l’ultima decisione emessa nei confronti di RI 1 in ambito di

prestazioni assistenziali risale al 23 aprile 2012 e che il suo dossier è stato

chiuso in data 15 novembre 2012 (cfr. doc. II).

Pertanto in assenza di una

decisione impugnabile davanti a questa Corte lo scritto dell’11 dicembre 2014 è

irricevibile.

2.4

RI 1 ha, però, chiesto al TCA

il riconoscimento della responsabilità dell’USSI e delle conseguenze degli

errori commessi dagli organi del sostegno sociale (cfr. doc. I pag. 5) in

relazione sia alla procedura di preavviso in ambito di condono dei contributi

minimi AVS per gli anni 2008 e 2009, che al ritardo con il quale sarebbero

state inoltrate delle domande di rinnovo delle prestazioni assistenziali negli

anni 2009, 2010, 2011 (cfr. doc. I; III).

Riguardo alla procedura di

condono dei contributi minimi AVS, giova rilevare che con sentenza 30.2013.46 del

27.

febbraio 2014 il TCA, nella misura in cui era ricevibile, ha accolto il

ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2013 emessa

dalla Cassa __________ con la quale ha rifiutato la restituzione dei contributi

minimi relativi agli anni 2008/2009, poiché chiedendo un riesame all’USSI –

autorità cantonale competente a fornire un parere di cui all’art. 32 OAVS

quest’ultimo ha risposto che "La domanda di condono dei contributi

2008/2009 è stata formulata unicamente nel luglio 2013. I contributi 2008/2009

sono stati pagati dall'assicurato nel maggio 2010.".

Il TCA, stabilendo che la motivazione adottata dalla Cassa di compensazione su preavviso

dell'USSI, secondo cui questi contributi sono già stati pagati e quindi non

possono più essere condonati, non può essere tutelata, siccome una domanda di

condono può essere presentata anche se un terzo ha già pagato il contributo per

il quale si chiede il condono, ha conseguentemente trasmesso gli atti

alla Cassa affinché entrasse nel merito della richiesta di

condono dell'assicurato per i contributi minimi degli anni 2008 e 2009

conformemente agli artt. 11 cpv. 2 LAVS e 32 OAVS. Essa avrebbe dovuto quindi

chiedere il preavviso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, il

quale, a sua volta, avrebbe dovuto anch'esso entrare nel merito della domanda

di condono verificandone i presupposti legali.

Dagli atti emerge che

l’USSI il 12 maggio 2014 ha preavvisato positivamente all’__________ la

richiesta di condono formulata dal sig. RI 1 dei contributi minimi AVS per gli

anni 2008 e 2009. in data 10 giugno2014 USSI ha trasmesso alla sezione delle

finanze l’ordine di pagamento di CHF 453.90 per l’anno 2008 e di CHF 469.90 per

l’anno 2009 (cfr. doc. V).

RI 1 stesso ha indicato

che il 12 maggio 2014 l’USSI ha accertato che il suo reddito era insufficiente

per far fronte al pagamento dei contributi minimi AVS 2008 e 2009 e che il 25

luglio 2014 gli sono stati restituiti i contributi per il 2008 e il 2009 (cfr.

doc. I pag. 2).

Con sentenza 30,2014.37

del 29 settembre 2014 il Giudice delegato del TCA ha respinto un ricorso di RI

1.

escludendo che vi fosse denegata e ritardata giustizia da parte della Cassa __________

per quanto attiene al fatto che l’assicurato avrebbe sollecitato l’emanazione

di una decisione formale in relazione al rimborso delle spese di incasso dei

contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009, come pure alla responsabilità

giusta l’art. 78 LPGA. Il Giudice delegato di questo Tribunale ha in ogni caso

invitato la Cassa ad emettere una decisione impugnabile al riguardo.

Il Tribunale federale, con

sentenza del 18 dicembre 2014, ha ritenuto il ricorso di RI 1 contro il

giudizio cantonale del 29 settembre 2014 inammissibile, con la seguente

motivazione:

" (…) Il

ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto secondo

modalità di per sé inammissibili - la mancata restituzione degli importi

relativi alle spese d’incasso, come pure la pretesa responsabilità ai sensi

dell’art. 78 LPGA. Tali pretese sono manifestamente inammissibili già solo per

la loro estraneità all’oggetto della contestazione (n.d.r.: tema del

contendere è unicamente la questione se la Cassa è incorsa in un diniego di

giustizia, rispettivamente in una ritardata giustizia, sulla domanda di

rimborso dei contributi minimi AVS(AI/IPG per gli anni 2008 e 2009) e per la

mancanza di una decisione su questi temi. Come si evince anche dallo scritto 4

settembre 2014, la Cassa deve ancora pronunciarsi sulle richieste formulate dal

ricorrente, così come del resto indicato dal Tribunale cantonale nella

pronuncia del 29 settembre 2014. (…)"

Nel caso concreto, anche

esaminando lo scritto dell’11 dicembre 2014 quale ricorso per

denegata/ritardata giustizia, esso va ritenuto inammissibile. Non risulta infatti

che RI 1 abbia inoltrato all’USSI richieste particolari in ambito di

responsabilità, come affermato dall’amministrazione su esplicita domanda del

TCA (cfr. doc. IV; V).

2.5

Gli atti vanno comunque

trasmessi all’USSI perché prenda posizione celermente, emettendo una decisione

formale, in merito alla richiesta di RI 1 circa il riconoscimento di una

pretesa responsabilità dell’amministrazione (art. 78 LPGA; 65 cpv. 1 Las; 33

cpv. 3 Laps) in relazione sia alla procedura di preavviso in ambito di condono

dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009 che al ritardo con il quale

sarebbero state inoltrate delle domande di rinnovo delle prestazioni

assistenziali negli anni 2009, 2010, 2011.

2.6

Già per il fatto che lo

scritto dell’11 dicembre 2014 si è rilevato inammissibile (cfr. consid. 2.3.;

2.4

), non si giustifica la richiesta di audizione della sua ex curatrice come

pure dell’USSI formulata da RI 1 (cfr. doc. I pag. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Lo scritto dell’11 dicembre

2014 di RI 1 è irricevibile.

2. Gli atti sono trasmessi

all’USSI affinché emetta celermente una decisione formale in relazione alla

pretesa sua responsabilità contestualmente alla procedura di preavviso in

ambito di condono dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009 che al

ritardo con il quale sarebbero state inoltrate delle domande di rinnovo delle

prestazioni assistenziali negli anni 2009, 2010, 2011.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti