42.2014.3
Corretto ind.x perd.guad.di fr.62 lordi/g calcolata applicando ind.di base x una P senza att.lucr.riconosciuto a un ass.x mesi di corso di ripet.milit.In casu non si considera sal.ipot.x le P che hann
18 marzo 2015Italiano45 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2014.3
rs
Lugano
18 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 gennaio 2014 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno
ritenuto, in fatto
1.1. Alla CO 1 (in seguito la Cassa)
nel mese di luglio 2013 è pervenuto da parte di RI 1 il questionario “IPG-Richiesta
per servizio militare” relativo al periodo dal 27 maggio al 21 giugno 2013
(cfr. doc. 1/1).
1.2. A seguito della domanda del 3
luglio 2013 della Cassa volta a far completare il questionario “IPG-Richiesta
per servizio militare”, e meglio il p.to C, da ogni datore di lavoro avuto, con
la specificazione che il formulario avrebbe dovuto essere trasmesso alla Cassa
di compensazione alla quale l’ultimo datore versa i contributi AVS, nel caso in
cui l’assicurato nei dodici mesi precedenti l’entrata in servizio avesse
lavorato per almeno 4 settimane (20 giorni o 160 ore; cfr. doc. 2), RI 1 ha
rinviato alla Cassa il questionario con indicato al punto C (“Da compilare dal
datore di lavoro”) “Non devo compilare, p.f. non mandare indietro!”
(cfr. doc. 1/2).
1.3. La Cassa, il 17 luglio 2013,
sulla base del questionario “IPG-Richiesta per servizio militare” compilato
dall’assicurato, ha stabilito che egli ha diritto a un’indennità per perdita di
guadagno di fr. 62.-- al giorno per il periodo 27 maggio – 14 giugno 2013 (19
giorni) per complessivi fr. 1'178.-- e di fr. 62.-- per il lasso di tempo 16 –
21 giugno 2013 (6 giorni) per un importo totale di fr. 372.-- (cfr. doc. D).
1.4. Il 26 luglio 2013 RI 1 ha
trasmesso uno scritto alla Cassa nel quale ha osservato di aver rilevato un
errore nel conteggio dell’ammontare dell’indennità per perdita di guadagno
giornaliera.
Al riguardo egli ha
precisato di aver conseguito il 12 marzo 2013 un Master in __________ presso
l’Università __________ e di aver cercato lavoro negli ultimi mesi della sua
formazione e successivamente, affrontando numerosi colloqui di lavoro durante i
quali ha menzionato il servizio militare che avrebbe prestato dal 27 maggio
2013.
A mente dell’assicurato il
corso di ripetizione svolto gli ha impedito di iniziare un’attività lavorativa
prima dello stesso, poiché nessun datore di lavoro sarebbe stato disponibile ad
assumerlo per poi vederlo partire immediatamente per un mese di militare.
RI 1 ha, pertanto, chiesto
di ricalcolare l’importo delle indennità giornaliere facendo riferimento all’art.
4 cpv. 2 OIPG, e meglio tenendo conto del salario iniziale percepito di norma
per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata
(cfr. doc. 3/1).
1.5. La Cassa, il 4 settembre 2013, ha emesso una decisione formale con cui ha respinto la richiesta di RI 1 d’indennizzo sulla
base di uno stipendio ipotetico e ha confermato per i periodi dal 27 maggio al
14 giugno 2013 e dal 16 al 21 giugno 2013 in cui ha svolto un corso di ripetizione un’indennità giornaliera lorda di fr. 62.-- (cfr. doc. E).
1.6. A seguito dell’opposizione
dell’assicurato (cfr. doc. F), la Cassa, il 27 gennaio 2014, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del proprio
provvedimento del 4 settembre 2013 (cfr. doc. G).
La Cassa ha così motivato
la decisione su opposizione:
" (…)
3.
Dalla documentazione ricevuta dalla Cassa, in seguito
all'istruttoria espletata, risulta che, contrariamente a quanto dichiarato,
l'assicurato ha svolto uno stage retribuito presso __________ dal 1 ottobre
2012 al 30 novembre 2012 per un salario lordo complessivo di fr. 4794,00.
Risulta ancora che I'assicurato non si è iscritto all'Ufficio regionale di
collocamento e non si è quindi nemmeno annunciato presso una Cassa
disoccupazione in quanto, a suo dire, sarebbe stato "considerato come
"ex-studente", quindi "pagare" 6 mesi di penale durante
ognuno dei quali dovrei comunque presentare 15 ricerche mensili, senza ricevere
alcuna rendita, dovendo accettare qualsiasi cosa si presenti senza poter scegliere,
se no si pagano ulteriori penali, senza avere l'opportunità di organizzare una
vacanza". Vengono inoltre prodotte delle ricerche di lavoro ed alcune
relative risposte.
4.
Con decisione del 4 settembre 2013 la Cassa respinge la richiesta
d'indennizzo sulla base dello stipendio presumibile e conferma la correttezza
dell'indennità giornaliera lorda di fr. 62.00 già corrisposta.
Sebbene l'ex datore di lavoro dell'assicurato non corrisponde i contributi
sociali alla Cassa, l'autorità rinuncia all'esame della competenza di Cassa
(art. 17 cpv 1 della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per
chi presta servizio e in caso di maternità (in seguito: LIPG) e art. 19
dell'Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (in seguito: OIPG)) per l'evasione
della richiesta d'indennizzo.
Rinuncia altresì al ricalcolo dell'indennizzo già effettuato, in
quanto il reddito di riferimento è influente sull'ammontare dell'indennità già
corrisposta (artt. 10 e 16 cpv. 3 LIPG).
(…)
6.
Nel caso specifico in applicazione degli artt. 10 e 11 LIPG e
artt. 1 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 6 OIPG la Cassa deve considerare l'assicurato
persona con attività lucrativa in quanto ha svolto, nei dodici mesi precedenti
l'entrata in servizio, un'attività lucrativa per oltre quattro settimane.
Pertanto il salario complessivo di fr. 4794.00 conseguito
presso __________ risulta a tutti gli effetti rilevante al calcolo
dell'IPG. In virtù dell'art. 6 OIPG la Cassa deve considerare tale reddito come
reddito annuo, pertanto l'ammontare di IPG non varia dai fr. 62.00 giornalieri lordi.
Per quanto attiene agli artt. 1 cpv. 2 lettere b e c e 4 cpv. 2
OIPG, a mente della giurisprudenza, sono equiparati alle persone che esercitano
un'attività lucrativa, quelle che rendono verosimile che avrebbero potuto
iniziare un'attività lucrativa per un periodo più lungo se non avessero dovuto
entrare in servizio. Soddisfano questo requi-sito coloro che avrebbero
intrapreso un'attività lucrativa a tempo inde-terminato o di almeno un anno
(cfr. DTP 136 V 231 (9C_364/2009 del 10 giugno 2010) e marg. 5004 DAPG).
Inoltre, come parimenti stabilito dalla giurisprudenza, il
servizio deve avere impedito l'inizio di un'attività lucrativa di lunga durata
(di almeno un anno), come da sentenza (del Tribunale federale)9C_111/2011 del
12 ottobre 2011 e marg. 5006 DAPG.
Sebbene la Cassa non contesta la volontà del signor Prince di
intraprendere un’attività lucrativa nella professione appresa, l'autorità
ritiene che l'impedimento al lavoro non sia imputabile al servizio ma bensì a
fattori ad esso estranei.
Questa convinzione è rafforzata dall'esame delle risposte negative
alle candidature inoltrare ai potenziali datori di lavoro, infatti, le scelte
sono cadute su altri candidati, perlopiù, dopo la fine del servizio militare.
L'autorità non ritiene inoltre spropositato un tempo d'attesa di venticinque
giorni (durata del corso di ripetizione) per un'eventuale assunzione. (…)"
(Doc. G)
1.7. Contro la decisione su
opposizione del 27 gennaio 2014 RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA
nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento di 25
indennità giornaliere di fr. 228.40 lordi l’una per un totale di fr. 5'710.-- lordi
per il servizio militare prestato dal 27 maggio al 14 giugno 2013 e dal 16 al
21 giugno 2013 (cfr. doc. I pag. 6).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto:
" (…)
2 II
Ricorrente ha conseguito un Master __________ presso l'Università __________ in
data 12 marzo 2014.
Prove:
Copia del diploma Doc.
A
3 II Ricorrente,
sin da ottobre 2012, ha iniziato ad attivarsi per trovare un posto di lavoro.
In quest'ambito, non ha mai celato il fatto di essere un ufficiale dell'esercito
Svizzero e che avrebbe dovuto prestare servizio militare per quattro settimane
in maggio/giugno 2013.
Prove:
Scambio di E-mail con __________ (__________) Doc. B
Rich.
incarto
4 Come ogni
giovane con un po' d'amor proprio, il Ricorrente non ha certo pensato di
iscriversi alla Cassa di disoccupazione come prima cosa, non appena terminata la
formazione. Al contrario, fiducioso di trovare un lavoro, il Ricorrente ha
proseguito nella ricerca di un posto di lavoro, prevalentemente nel settore
finanziario, dove disponeva già di esperienza lavorativa, maturata nel corso di
uno stage presso la __________ nell'autunno del 2012.
Prove:
Attestato di Stage __________ Doc. C
Rich.
incarto
5 II
Ricorrente ha prestato servizio militare dal 27 maggio 2013 al 21 giugno 2013 (con
un congedo dal 14 al 16 giugno) per 25 giorni di servizio con diritto al soldo.
(…)
4.2 Errato apprezzamento dei fatti
14 La
Cassa, dopo aver inizialmente, nella decisione 4 settembre 2013, rimproverato al
Ricorrente di non aver reso verosimile l'inizio di un'attività lucrativa (Doc.
E), ha cambiato la propria linea argomentativa con la decisione impugnata ed
ora sostiene la tesi secondo cui "[s]ebbene la Cassa non contesta la
volontà del signor RI 1 di intraprendere un attività lucrativa nella
professione appresa, l'autorità ritiene che l'impedimento al lavoro non sia
imputabile al servizio ma bensì a fattori ad esso estranei. Questa convinzione
è rafforzata dall'esame delle risposte negative alle candidature inoltrare ai
potenziali datori di lavoro. Infatti, le scelte sono cadute su altri candidati,
perlopiù, dopo la fine del servizio militare.
L'autorità non ritiene
spropositato un tempo d'attesa di venticinque giorni (durata del corso di
ripetizione) per un'eventuale assunzione".
15 Ora,
non è dato vedere quale motivo porti la Cassa a ritenere che il servizio militare
non possa essere stato ostativo all'inizio dell'attività lucrativa. Di certo il
fatto che la scelta sia caduta su altri candidati non può essere una valida
argomentazione: rientra infatti nel corso ordinario delle cose che un datore di
lavoro si decida per un altro candidato qualora, per una serie di motivi (tra
cui non v'è dubbio possa figurare l'obbligo di prestare servizio subito
all'inizio dell'attività lavorativa), decida di non assumere un candidato.
16 A
dir poco ardita è poi l'asserzione secondo cui non sarebbe spropositato un "tempo
d'attesa di venticinque giorni". Ora, è chiaro che qualunque datore di
lavoro che sia disposto ad attendere, in ogni caso non assumerebbe un milite
durante il servizio militare, ma fisserebbe l'inizio del contratto a dopo la
fine del servizio.
17
Se ne deve pertanto concludere che non vi sono indicazioni per cui il
servizio militare non sia stato ostativo all'inizio di un'attività lucrativa di
lunga durata.
4.3 Errata
applicazione degli artt. 11 LIPG, 1 cpv. 2 lett. c OIPG e 4 cpv. 2 OIPG
18 Ai sensi
dell'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, le persone che hanno concluso una formazione
prima dell'inizio del servizio sono equiparate alle persone che esercitano un'attività
lucrativa. L'art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG stabilisce che in tal caso,
l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per la
professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata.
19 II
Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che nei casi dell'art. 1 cpv. 2
lett. c OIPG non incombe all'assicurato rendere verosimile un reddito ipotetico
(DTF 137 V 410, consid. 4.2.1.). Al contrario, in tal caso vi è la presunzione
legale secondo cui l'assicurato avrebbe avviato un'attività lucrativa, presunzione
che può essere capovolta solo apportando la prova piena del contrario (ibidem;
cf. anche DTF 120 II 396, consid. 4b).
20 Nella
fattispecie, l'autorità inferiore ha invero mal interpretato la citata
giurisprudenza. Il caso trattato nella DTF 137 V 410 riguardava infatti un
giovane che nel periodo immediatamente successivo al servizio aveva effettuato
un soggiorno linguistico all'estero, pertanto il Tribunale federale ha tutelato
la costatazione dell'istanza inferiore che ha ritenuto provato che l'assicurato
non avesse la volontà di avviare un'attività lucrativa.
21 La presente
fattispecie, invece, si distingue nettamente da quella della sentenza citata
poc'anzi. Infatti, viste le numerose ricerche di lavoro agli atti, non vi
possono essere dubbi in merito alla volontà di avviare un'attività lucrativa da
parte del Ricorrente. Inoltre, come già detto sopra, non vi è alcun indizio
che possa comprovare che il Ricorrente non avrebbe avviato un'attività
lucrativa se non vi fosse stato di mezzo il servizio militare.
22 Da ultimo,
si segnala che la DTF 136 V 231 citata nella decisione impugnata e che tratta
un caso dell'art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG non è applicabile alla fattispecie, che
invece riguarda un caso di applicazione dell'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG: in quest'ultimo
caso, infatti, l'OIPG dispensa l'assicurato dal rendere verosimile che avrebbe
avviato un'attività lucrativa (DTF 137 V 410, consid. 4.2.1.).
5 Motivazione della domanda riformatrice.
23 II
Ricorrente chiede a codesto lodevole Tribunale di riformare la decisione impugnata
e decidere nel merito. Solo in via eventuale si chiede di rinviare la decisione
all'autorità inferiore.
24 Ai
sensi dell'art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG, nei casi di cui all'art. 1 cpv. 2 lett.
c OIPG l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di
norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata
esercitata.
25 Ora,
le ricerche agli atti mostrano che il Ricorrente si è sempre orientato al settore
finanziario. Il calcolatore salarium, utilizzato anche da codesto lodevole Tribunale
(cf. inc. no. 41.2010.2 del 19 agosto 2010), tenendo in considerazione le
specificità del Ricorrente, determina, per il Ticino, di CHF 8'808.- lordi
mensili (cf. Doc. H allegato). Ciò corrisponde ad un salario giornaliero lordo
di CHF 293.60, di cui l'80% sono CHF 234.88.
26 La
decisione impugnata è pertanto da riformare nel senso di corrispondere al Ricorrente
un'indennità giornaliera lorda di CHF 234.88 per i 25 giorni di servizio con
diritto al soldo prestati tra il 27 maggio 2013 e il 21 giugno 2013, per un
totale di CHF 5'872.- lordi." (Doc. I)
1.8. La Cassa, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa ha stabilito che RI 1
per i periodi dal 27 maggio al 14 giugno 2013 e dal 16 al 21 giugno 2013 in cui ha svolto un corso di ripetizione ha diritto a un’indennità giornaliera di fr. 62.--
lordi.
2.2. Giusta l’art. 1a cpv. 1 della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi
presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita
di guadagno; LIPG):
" Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio
della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono
eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e
dei Cantoni:
a. il cui obbligo di prestare servizio militare è
stato prorogato;
b. che prestano servizio militare a titolo
volontario; o
c. che prestano servizio nell'amministrazione
militare."
L’art. 4 LIPG prevede che tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di
base.
L’art. 9 cpv. 1 e 2 LIPG,
relativo all’indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di
servizio equiparati prevede che:
" 1
Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di
base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza
interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al
25 per cento dell'indennità totale massima.
2 L’indennità giornaliera di base per le persone
soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio
che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 10."
L’art. 10
LIPG concernente l’indennità di base durante gli altri servizi enuncia:
" 1
L’indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui
all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito
prima del servizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1-3.
2 Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava
un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo
minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1-3."
Ex art. 11 LIPG relativo
al calcolo dell’indennità
" 1Per
l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante
il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS2.3 Il Consiglio federale emana prescrizioni
sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
2Il Consiglio
federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a
favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non
esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno
potuto assumere una tale attività."
L’art. 16 LIPG, che regola
l’importo minimo e massimo, prevede che:
"
1Durante i servizi di avanzamento di lunga
durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di
fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un
grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale
corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale
massima secondo l'articolo 16a:
a. 45 per cento per le persone senza figli;
b. 65 per cento per le persone con un figlio;
c. 70 per cento per le persone con almeno due figli.
2Per le persone in
lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore,
l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di
servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità
totale massima secondo l'articolo 16a:
a. 37 per cento per le persone senza figli;
b. 55 per cento per le persone con un figlio;
c. 62 per cento per le persone con almeno due figli.
3Durante gli altri
servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote
percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:
a. 25 per cento per le persone senza figli;
b. 40 per cento per le persone con un figlio;
c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.
4L'indennità di base
è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale
massima secondo l'articolo 16a.
5L'indennità totale
è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del
servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a,
tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi
1-3.
6L'indennità totale
si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i
figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda
sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale."
Giusta l’art. 16a LIPGA l'indennità
totale massima ammonta a 245 franchi2 al giorno.
L’art. 1 OIPG definisce
così le persone che esercitano un’attività lavorativa:
"
1E’ considerato
persona che esercita un'attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti
l'entrata in servizio un'attività lucrativa durante almeno quattro settimane.
2 Sono
equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa:
a. disoccupati;
b. chi
prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato
un'attività lucrativa per un periodo più lungo;
c. chi
ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in
servizio, o che l'avrebbe conclusa durante il servizio."
Ai sensi dell’art. 2 OIPG
le persone che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1 sono
considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 e
2 OIPG relativo all’indennità per lavoratori salariati:
" 1L'indennità
è calcolata sulla base dell'ultimo salario indicativo percepito prima
dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la
conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o
ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
a. malattia;
b. infortunio;
c. disoccupazione;
d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
e. maternità;
f. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.
2Per la persona che
prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa
dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario
significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio,
l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto
percepire. Se ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata
in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata
sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in
questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata."
L’art. 5 cpv. 1 e 2 OIPG,
concernente l’accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per
salariati con reddito regolare, enuncia che:
" 1È considerato salariato con reddito regolare chi:
a.
ha un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno e il cui reddito
non è soggetto a importanti oscillazioni;
b.
ha interrotto
il lavoro a causa di malattia,
infortunio, disoccupazione, servizio o per altri motivi indipendenti dalla sua
volontà.
2Il reddito percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato come segue:
a.
per i salariati
retribuiti su base oraria, l'ultimo salario orario percepito prima dell'entrata
in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate in una
settimana di lavoro normale prima del servizio e in seguito diviso per sette.
b. Per i salariati
retribuiti su base mensile, il salario percepito durante l'ultimo mese civile
prima dell'entrata in servizio è diviso per 30.
c.
Per
salariati retribuiti in altro
modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane prima
dell'entrata in servizio è diviso per 28."
Giusta l’art. 6 OIPG,
riguardante l’accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per
salariati con reddito irregolare:
" 1Per
la persona che non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 5, il
reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base
del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e
convertito in salario giornaliero medio.
2Se
anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito
medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo
più lungo."
2.3. Con sentenza E
4/01 del 28 dicembre 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale), nel caso di un assicurato che era stato
alle dipendenze della Posta svizzera fino al 30 aprile 2000 e che dal 19 giugno
al 14 luglio 2000 aveva prestato servizio militare, ha stabilito al fine della
fissazione dell’ammontare dell’indennità giornaliera per perdita di guadagno
durante il servizio militare, contrariamente al TCA (che aveva deciso che
l’assicurato andava considerato quale salariato con reddito regolare, in quanto
il rapporto concluso con la Posta era di durata indeterminata; STCA 42.2000.3
del 19 giugno 2001), che il medesimo non andava ritenuto salariato con reddito
regolare, poiché al momento della nascita del diritto alle indennità, il 19
giugno 2000, non disponeva di alcun tipo di rapporto di lavoro. Il precedente
contratto era infatti stato sciolto per il 30 aprile 2000.
Inoltre
l’Alta Corte ha deciso che i giorni in cui l’assicurato non ha svolto attività
lucrativa né era disoccupato, e meglio dal 30 aprile 2000, vanno considerati
per stabilire il salario da convertire in somma giornaliera conformemente
all’art. 2 vOIPG (cfr. art. 4 cpv. 1 OPIG del 24 novembre 2004, in vigore dal 1° luglio 2005).
Al riguardo
è stato rilevato che, in effetti, l’assicurato non poteva essere considerato
collocabile ai sensi della LADI e quindi disoccupato secondo questa legge,
siccome non si era iscritto in disoccupazione, dovendo assolvere i propri
obblighi militari appena un mese e mezzo dopo la fine del rapporto di lavoro e
avendo l’intenzione di poi recarsi all’estero per imparare l’inglese. Il
mancato computo dei giorni in cui non aveva percepito un salario nemmeno poteva
fondarsi su “altri motivi indipendenti dalla sua volontà” (cfr. art. 2 vOIPG;
art. 4 cpv. 1 lett. f OIPG). L’interruzione del rapporto di impiego non era
avvenuta indipendentemente dalla sua volontà: egli aveva, da un lato,
volontariamente presentato le proprie dimissioni, dall’altro, i motivi che lo
avevano spinto a tale passo e che avrebbero indotto il datore di lavoro a
sciogliere il rapporto di impiego per ragioni disciplinari erano totalmente
riconducibili a irregolarità da lui commesse intenzionalmente e quindi
imputabili al suo volere.
In una
sentenza 9C_364/2009 del 10 giugno 2010, pubblicata in DTF 136 V 231, la nostra
Massima Istanza ha stabilito che per “attività lucrativa per un periodo più
lungo” ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG (“Sono equiparati alle persone
che esercitano un'attività lucrativa: (…) b. chi prova che, se non avesse
dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un
periodo più lungo”) si intende un’attività di almeno un anno o un’attività di
durata indeterminata.
In tal caso,
giusta l’art. 4 cpv. 2 OIPG per la persona che prova che nel corso del servizio
avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o
che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello
percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base
del salario che essa avrebbe potuto percepire.
L’art. 1
cpv. 2 lett. b OIPG non esige dall’assicurato che stabilisca con il grado della
verosimiglianza preponderante l’assunzione ipotetica di un’attività, ma
unicamente che renda quest’ultima verosimile. A tal fine non è necessario
comprovare che un posto di lavoro fosse pianificato fin dall’entrata in
servizio (militare). Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che le condizioni
d’assicurazione e in particolare l’importo delle prestazioni d’assicurazione si
determinano secondo le circostanze che prevalevano al momento del verificarsi
di un caso assicurativo. Il senso e lo scopo dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG è
di trattare coloro i quali non esercitano un’attività lucrativa prima
dell’inizio del servizio allo stesso modo rispetto a coloro che esercitano
un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OIPG. I primi, infatti, non
devono essere svantaggiati dal fatto che non hanno potuto lavorare a causa del
servizio, allorché rendono verosimile che avrebbero potuto esercitare
un’attività lucrativa di lunga durata durante il periodo di servizio. In ogni
caso soltanto la prova dell’esercizio di un’attività lavorativa di durata di un
anno almeno o di durata indeterminata consente di rendere verosimile lo
svolgimento di un’attività lucrativa di lunga durata ai sensi dell’art. 1 cv.2
lett. b OIPG (cfr. STF 9C_57/2013 del 12 agosto 2013 consid. 3.3., DTF 136 V
231).
Inoltre con
sentenza 9C_111/2011 del 12 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 V 410, il
Tribunale federale ha deciso che l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, secondo cui “sono
equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: (…) c. chi ha
concluso una formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio o che
l’avrebbe conclusa durante il servizio”, sancisce solo la presunzione legale
rovesciabile che tali persone avrebbero intrapreso un’attività lucrativa. Se
ciò non è il caso, sussiste soltanto il diritto all’indennità di base per le
persone senza attività lucrativa.
2.4. Va
ancora segnalato che le Direttive concernenti il regime delle indennità di
perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità
emesse dall’UFAS, valide dal 1° luglio 2005 e allo stato il 1° gennaio 2012,
prevedono, segnatamente, quanto segue
" (…)
5. Détermination du revenu journalier moyen acquis avant le
service
5.1 Distinction entre personnes
actives et non actives
5001 Ont
droit à une allocation en tant que personne exerçant une activité lucrative
celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont
exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition
est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160
heures de travail ont été effectués.
5002 Aussi
longtemps qu’elles remplissent la durée minimale indi-quée ci-dessus, les
personnes qui se sont retirées de la vie active sont également considérées
comme exerçant une ac-tivité lucrative.
5003 Pour
des membres du corps enseignant qui, durant les douze mois avant leur entrée en
service, ont donné uniquement des cours à la journée ou à l’heure, la durée
d’activité minimale de quatre semaines est remplie lorsque le nombre de leçons
données correspond à une charge complète pendant quatre semaines.
5004 Sont assimilées aux personnes exerçant une
activité lucrative
celles
qui rendent vraisemblable qu’elles auraient pu entreprendre une activité
lucrative de longue durée, si elles n’avaient pas dû entrer en service.
Satisfont à cette exigence les personnes qui auraient commencé une activité
lucrative de durée illimitée ou dont la durée aurait été d’une année au moins (ATF
9C_364/2009).
5005 Les
personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative
si elles prouvent, par une attestation de l’office du travail apposée sur la
feuille complémentaire 3 de la formule de demande, qu’elles auraient entrepris
une activité lucrative pendant quatre semaines au moins au cours des douze
derniers mois précédant l’entrée en service, pour autant qu’un emploi aurait pu
leur être procuré.
5006 Si une personne a terminé sa formation
immédiatement
avant
d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé
qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut
toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la
caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne
astreinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 9C_111/2011).
5007 Les
personnes qui ne remplissent aucune des conditions posées ci-dessus sont
considérées comme non actives.
5.2 Revenu déterminant des personnes
salariés
5.2.1 Généralités
5008
L’allocation pour des personnes salariées est calculée sur la base du dernier
revenu du travail au sens de l’art. 5 LAVS, obtenu avant l’entrée en
service et converti en gain journalier. Ne sont pas comptés les jours pour
lesquels la personne concernée n’a pas touché de salaire ou n’a touché qu’un salaire
réduit, par suite de
– maladie
– accident
– chômage
– service au sens de l’art. 1a LAPG
– maternité
– toute autre raison n’impliquant pas une
faute de sa part
5009 L’allocation pour des personnes au
chômage est calculée sur la base du dernier revenu acquis avant la période de
chô-mage même si elles touchent un gain intermédiaire et que la caisse de
chômage complète ce gain jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière de
l’assurance-chômage qui leur revient.
5010
Les prescriptions de la LAVS et du RAVS sont applicables pour fixer le revenu
déterminant de l’activité lucrative. Les di-rectives et les instructions en la
matière, édictées par l’OFAS, sont applicables par analogie.
(…)
5.2.2 En cas de revenu régulier
5.2.2.1 Principe
5015
Sont considérées comme ayant un revenu régulier les per-sonnes salariées dont
le rapport de travail est stable et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes
fluctuations. Un rapport de travail est réputé stable s’il a été conclu pour
une du-rée indéterminée ou pour une année au moins.
5016
Il s’agit par conséquent des personnes salariées qui, pendant une assez
longue période, ont à peu près la même durée de travail par semaine ou par mois
et dont le salaire à l’heure, au jour, à la semaine, à la quinzaine ou au mois
demeure sensiblement le même. Sont incluses également les personnes employées à
temps partiel ainsi que celles soumises à un horaire annuel de travail.
5017
Une activité lucrative ne cesse pas d’être régulière si elle a dû être
interrompue ou réduite par suite de maladie, d’accident, de chômage, de service
au sens de l’art. 1a LAPG ou pour toute autre raison n’impliquant
pas de faute de la part de la personne qui fait du service.
5.2.2.2 Personnes salariées payées au
mois
5018
Pour les personnes salariées payées au mois, le revenu journalier moyen
acquis avant l’entrée en service est déterminé en divisant par 30 le salaire
mensuel acquis au cours du dernier mois civil précédant le service.
5019
En cas de chômage ou de travail réduit, fait foi en principe le salaire
mensuel touché le dernier mois civil qui précède le chômage ou la période de
travail réduit. Si la personne intéressée a commencé une autre activité en
plein à cause du chômage (et qu’il ne s’agit pas d’un gain intermédiaire), fait
foi le salaire mensuel acquis durant le dernier mois civil qui précède l’entrée
en service, et ce même si ce revenu est inférieur à celui obtenu avant le début
du chômage.
5.2.2.3 Personnes salariées payées à l’heure
5020 Pour
les personnes salariées payées à l’heure, le revenu journalier moyen acquis
avant l’entrée en service est déterminé en multipliant le dernier salaire
horaire touché avant le service par le nombre d’heures de travail effectivement
accomplies dans la dernière semaine normale de travail (voir le no 5023) et en divisant le
produit par 7. Est donc appliquée la formule suivante:
dernier salaire horaire x nombre
d’heures de travail
7
(…)
5.2.3 En cas de revenu irrégulier ou soumis à de fortes fluctuations
5028
Sont réputées avoir un revenu irrégulier les personnes salariées qui ne
travaillent que quelques jours par semaine ou moins de 4 semaines par mois. Il
en va ainsi, par exemple, des journaliers qui travaillent en moyenne moins de 5
jours par semaine. Par contre, tant les personnes employées à temps partiel que
celles soumises à un horaire annuel de travail sont considérées comme ayant un
revenu régulier.
5029
Sont considérées ayant un revenu soumis à de fortes fluctuations les
personnes salariées dont le gain dépend en grande partie de circonstances
particulières telles que la météorologie (journaliers dans l’agriculture,
etc.), la saison (employés et ouvriers saisonniers), le rendement (travail à la
tâche pour une période prolongée). Ce groupe comprend notamment aussi les
représentantes de commerce, les agentes d’affaires et autres personnes
rétribuées à la commission ainsi que les vendeurs et vendeuses de journaux.
5030
Les personnes qui exercent simultanément deux ou plusieurs activités
salariées sont également considérées comme ayant un revenu soumis à de fortes
fluctuations. Il en va ainsi p. ex. des membres de la famille collaborant dans
l’exploitation agricole et qui sont en même temps bûcherons ou de l’instituteur
qui, pendant les mois d’école, a encore un revenu provenant d’une autre
activité salariée.
5031
Appartiennent également à cette catégorie les personnes qui se sont retirées
de la vie active, mais qui ont encore droit à des allocations pour personnes
actives (voir le no 5002).
5032
Pour les personnes salariées qui n’ont pas un rapport de travail stable ou
dont le revenu est soumis à de fortes fluctuations, le revenu journalier moyen
acquis avant l’entrée en service est déterminé sur la base du gain obtenu
pendant trois mois consécutifs, converti en revenu journalier. Si cette méthode
ne permet pas d’obtenir un revenu journalier moyen adéquat, est prise en compte
une période plus longue qui ne doit toutefois pas dépasser 12 mois.”
Fatti
I
punti 5001-5010, 5015-5020, 5028-5032 delle Direttive concernenti il regime
delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e
in caso di maternità emesse dall’UFAS, allo stato il 1° febbraio 2015 hanno il
medesimo tenore di quelli allo stato il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle
seguenti modifiche:
" (…)
5005 Les personnes en formation sont considérées
comme exer-
2/15
çant une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du no
5001.
5006 Si une personne a terminé sa formation
immédiatement
2/15
avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est
présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. L'immédiateté présume
que le délai maximal ne dépassait pas trois semaines (ATF 9C_57/2013 consid.
2.1.1).
Cette
présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est
le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de
servir, la personne as-treinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF
137 V 410).”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in
RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la
stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento
a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5. Nella presente
evenienza la Cassa ha accordato ad RI 1 un’indennità giornaliera di perdita di
guadagno di fr. 62.-- lordi per i periodi dal 27 maggio al 14 giugno 2013 e dal
16 al 21 giugno 2013 in cui ha effettuato un corso di ripetizione.
L’amministrazione
ha motivato la propria decisione, asserendo di aver dapprima calcolato
l’indennità giornaliera di fr. 62.-- applicando l’indennità di base per persone
che prima del servizio di ripetizione non esercitavano un’attività lucrativa
(cfr. art. 10; 16 cpv. 3 lett. a e 16a cpv. 1 LIPG), siccome l’assicurato nel questionario
“IPG-Richiesta per servizio militare” nel luglio 2013 ha indicato di non dover compilare il punto C, ossia la parte da far completare dal datore di
lavoro nel caso in cui nei dodici mesi precedenti l’entrata in servizio avesse
lavorato per almeno 4 settimane (cfr. doc.1/2; consid. 1.2.).
La Cassa ha
lasciato invariato l’importo di fr. 62.-- anche dopo che dall’esito di alcuni
accertamenti esperiti a seguito della domanda dell’assicurato di ricalcolare le
indennità (cfr. doc. 3/1; consid. 1.4.), è emerso che RI 1 dal 1° ottobre al 30
novembre 2012 ha svolto uno stage presso __________ conseguendo un salario
lordo di complessivi fr. 4'794.--.
Al riguardo
l’amministrazione ha precisato che:
" (…)
Sebbene l'ex datore di lavoro dell'assicurato non corrisponde i
contributi sociali alla Cassa, l'autorità rinuncia all'esame della competenza
di Cassa (art. 17 cpv 1 della Legge federale sulle indennità di perdita di
guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (in seguito: LIPG) e
art. 19 dell'Ordinanza sulle indennità di
perdita di guadagno (in seguito: OIPG)) per l'evasione della
richiesta d'indennizzo.
Rinuncia altresì al ricalcolo dell'indennizzo già effettuato, in
quanto il reddito di riferimento è influente sull'ammontare dell'indennità già
corrisposta (artt. 10 e 16 cpv. 3 LIPG).
(…)” (Doc. G)
La Cassa ha
peraltro escluso l’applicazione degli art. 11 cpv. 2 LIPG e 1 cpv. 2 lett. b e
c OIPG e quindi dell’art. 4 cpv. 2 OIPG, secondo cui, da un lato, per la
persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività
lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un
salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in
servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe
potuto percepire, dall’altro, se ha portato a termine la sua formazione subito
prima dell'entrata in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo,
l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per
la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata.
La parte
resistente, sebbene non contesti la volontà dell’assicurato di
intraprendere un’attività lucrativa nella professione appresa, ha
indicato che l'impedimento al lavoro non è imputabile al servizio
militare, bensì a fattori ad esso estranei.
La Cassa ha precisato che
questa convinzione è rafforzata, sia dal fatto che non emerge alcuna intenzione
di assunzione né tantomeno un contratto di lavoro né prima, né durante e
neppure dopo il servizio militare, che dall'esame delle risposte negative alle
candidature inoltrate ai potenziali datori di lavoro, visto che le scelte sono
cadute su altri candidati. L'autorità non ritiene inoltre spropositato un tempo
d'attesa di venticinque giorni (durata del corso di ripetizione) per
un'eventuale assunzione (cfr. doc. G; III).
RI 1, dal
canto suo, ha contestato il modo di procedere della Cassa, facendo valere che
nel suo caso il salario percepito presso __________ non ha rilevanza alcuna,
visto che non torna applicabile l’art. 10 LIPG, bensì l’art. 11 cpv. 2 LIPG.
Egli
ritiene, infatti, che il servizio militare da lui effettuato nei mesi di maggio
e giugno 2013 abbia impedito l’inizio di un’attività lucrativa, specificando
che il fatto che la scelta sia caduta su altri candidati non possa essere una
valida argomentazione per giustificare una conclusione in senso contrario.
Considerandi
L’insorgente
ha affermato che, viste le numerose ricerche di lavoro agli atti, non possono
esservi dubbi in merito alla sua volontà di avviare un’attività lucrativa e che
non vi sarebbe alcun indizio che possa comprovare che non avrebbe iniziato un
impiego se non avesse dovuto adempiere al servizio militare.
A mente del
ricorrente nella fattispecie deve essere applicato l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG
che dispensa l’assicurato da rendere verosimile che avrebbe avviato un’attività
lavorativa e non l’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG.
Egli ha,
pertanto, chiesto di calcolare l’indennità giornaliera spettantegli per il
corso di ripetizione effettuato nei mesi di maggio e giugno 2013 sulla base
dell’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG, ossia tenendo conto del salario iniziale
percepito di norma per la professione in questione (settore finanziario) nella
regione in cui sarebbe stata esercitata, che egli ha quantificato con il
calcolatore salarium in fr. 8'808.--, corrispondenti a fr. 293.60 al giorno, di
cui l’80% è pari a fr. 234.88 lordi mensili (cfr. doc. I).
2.6
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che
l’assicurato ai fini della determinazione dell’importo dell’indennità
giornaliera spettantegli nei periodi di maggio e giugno 2013 in cui ha effettuato un corso di ripetizione quale ufficiale dell’esercito Svizzero ha chiesto
l’applicazione degli art. 11 cpv. 2 LIPG e 1 cpv. 2 lett. c OIPG (cfr. doc. I;
consid. 2.5.).
Come visto
sopra, tali disposti prevedono che per il calcolo delle indennità a favore
delle persone prestanti servizio che a causa dello stesso non hanno potuto
assumere un’attività, e meglio delle persone che hanno concluso una formazione
immediatamente prima dell’entrata in servizio o che l’avrebbero conclusa
durante il servizio (art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG), si tiene conto del salario
iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in
cui sarebbe stata esercitata (art. 4 cpv. 2 OIPG).
Il Tribunale
federale, nella sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013 (cfr. consid.
2.3
), non ha sollevato alcuna obiezione in merito al fatto che i giudici
cantonali avessero ritenuto l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG non applicabile a
quella fattispecie, poiché il ricorrente non aveva terminato la sua formazione immediatamente
prima del servizio civile. In effetti l’insorgente aveva ottenuto un master in
diritto nel settembre 2010 e il servizio civile era iniziato nel gennaio 2011,
quindi circa tre mesi dopo la fine degli studi.
Inoltre nella DTF 137 V
410.
(cfr. consid. 2.3.), relativa all’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, l’assicurato
aveva prestato servizio civile una settimana dopo la fine degli studi.
In quel caso comunque è stato considerato che l’assicurato anche senza il
servizio non avrebbe iniziato a lavorare dopo gli studi, ossia è stata portata
la prova del contrario rispetto alla presunzione secondo cui l’assicurato
avrebbe iniziato un’attività lucrativa senza il servizio, in quanto in ogni caso
dopo il servizio, dal 15 marzo al 29 giugno 2009, aveva soggiornato all’estero.
Nell’evenienza
concreta RI 1, nato il __________ 1983 (cfr. doc. 4), ha conseguito un Master
in __________ presso l’Università __________ il 12 marzo 2013 (cfr. doc. I pag.
2; A; 5).
Il corso di
ripetizione è iniziato il 27 maggio 2013 (cfr. doc. 1/1), ovvero due mesi e
mezzo dopo la fine degli studi.
In simili
condizioni, alla luce della giurisprudenza citata, occorre concludere che in
casu l’assicurato non ha iniziato il servizio militare immediatamente dopo aver
terminato la sua formazione.
Di
conseguenza nel caso di specie non torna applicabile l’art. 1 cpv. 2 lett. c
OIPG e quindi non può essere considerato per il calcolo dell’indennità
giornaliera di perdita di guadagno un salario ipotetico per la professione in
questione ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG.
2.7
L’art. 1 cpv. 2
lett. b OIPG enuncia poi che colui il quale prova che, se non avesse dovuto
entrare in servizio, avrebbe esercitato un’attività lucrativa per un periodo
più lungo, e meglio di almeno un anno o di durata indeterminata (cfr. DTF 136 V
213; consid. 2.3.).
In tale
ipotesi giusta l’art. 4 cpv. 2 OIPG l’indennità è calcolata sulla base del
salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire.
L’insorgente
sostiene che il corso di ripetizione svolto nei mesi di maggio e giugno 2013
gli abbia impedito l’inizio di un’attività lavorativa. Egli ha affermato che,
viste le numerose ricerche di lavoro agli atti, non possono esservi dubbi in
merito alla sua volontà di avviare un’attività lucrativa e che non vi sarebbe
alcun indizio che possa comprovare che non avrebbe iniziato un impiego se non
avesse dovuto adempiere al servizio militare (cfr. doc. I; consid. 2.5.).
Come visto, per
poter applicare gli art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG l’assicurato deve
rendere verosimile che senza il servizio avrebbe assunto un’attività
lavorativa della durata di almeno un anno o di durata indeterminata, benché non
sia necessario comprovare che un posto di lavoro fosse pianificato fin
dall’entrata in servizio (cfr. DTF 136 V 231; consid. 2.3.).
In concreto l’assicurato
ha sì inoltrato, prima del corso di ripetizione, diverse candidature spontanee
o in risposta a offerte di impiego prevalentemente presso istituti bancari
(cfr. doc. 9/4-9/42; 7/4-7/7; 5/2-5/14; B), tuttavia non è stata resa
verosimile una possibile assunzione per un impiego di durata indeterminata o di
almeno un anno.
In effetti
il ricorrente ha continuato le proprie ricerche di lavoro nell’autunno 2013, a distanza di mesi dalla fine del servizio (cfr. doc. F: opposizione del 4 ottobre 2013 in cui l’assicurato ha affermato “… (e di tutt’ora fare) tutto il possibile per la ricerca di
posto di lavoro”).
Ne discende
che nel caso di specie neppure sono date le condizioni per poter applicare gli
art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG e perciò nemmeno può essere considerato
per il conteggio dell’indennità giornaliera di perdita di guadagno un salario
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto percepire svolgendo un’attività di
lunga durata giusta l’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG.
2.8
Alla luce di
tutto quanto esposto, questo Tribunale condivide, pertanto, il modo di operare
della Cassa che con decisione su opposizione del 27 gennaio 2014, la quale ha
confermato il provvedimento del 4 settembre 2013, ha stabilito a favore del ricorrente un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr.
62.
-- lordi per i periodi dal 27 maggio al 14 giugno 2013 e dal 16 al 21 giugno
2013.
in cui ha effettuato un corso di ripetizione.
Al riguardo
giova ribadire (cfr. consid. .1.1.-1.3.; 2.5.) che la parte resistente, con la
decisione del 4 settembre 2013 e con la decisione su opposizione del 27 gennaio
2014, ha lasciato invariato l’importo di fr. 62.--, in un primo tempo (cfr.
consid. 1.3.) calcolato applicando l’indennità di base per persone che prima
del servizio di ripetizione non esercitavano un’attività lucrativa (25%
dell’indennità totale massima di fr. 245; cfr. art. 10; 16 cpv. 3 lett. a e 16a
cpv. 1 LIPG), siccome l’assicurato nel questionario “IPG-Richiesta per
servizio militare” nel luglio 2013 ha indicato di non dover compilare il punto
C, ossia la parte da far completare dal datore di lavoro nel caso in cui nei
dodici mesi precedenti l’entrata in servizio avesse lavorato per almeno 4
settimane (cfr. doc.1/2; consid. 1.2.).
La Cassa, in
effetti, non ha modificato l’indennità giornaliera di perdita di guadagno di
fr. 62.-- successivamente alla scoperta che l’insorgente dal 1° ottobre al 30 novembre
2012.
aveva svolto uno stage presso __________ conseguendo un salario lordo di
complessivi fr. 4'794.--, precisando di aver rinunciato all’esame della sua
competenza, sebbene __________ non corrisponda a lei i contributi sociali, e al
ricalcolo dell’ammontare dell’indennità, in quanto il reddito di fr. 4'794.--
percepito in relazione all’attività svolta per due mesi nel corso dei dodici
mesi precedenti l’entrata in servizio (cfr. art. 1 cpv. 1 OIPG) risulta
ininfluente sull’importo dell’indennità già corrisposta (cfr. doc. G; III).
Il TCA
ritiene corretto quanto deciso dalla Cassa, in quanto, in primo luogo, a
ragione in virtù degli art. 10 cpv. 1 LIPG e 1 cpv. 1 OIPG, secondo cui, da un
lato, l’indennità è determinata sulla base del reddito lavorativo medio
conseguito prima del servizio, dall’altro, è considerato persona che esercita
un’attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti l’entrata in servizio
un’attività lucrativa durante almeno quattro settimane, l’amministrazione ha
comunque considerato il reddito conseguito durante lo stage di due mesi
(ottobre e novembre 2012) presso __________.
In secondo
luogo, pure rettamente la Cassa ha stabilito che il reddito complessivo di fr.
4'794.-- percepito dal ricorrente non influisce sull’importo dell’indennità di
fr. 62.-- determinato in prima battuta ex art. 16 cpv. 3 lett. a e art. 16 a cpv. 1 LIPG considerando l’assicurato senza attività lucrativa prima del servizio (25% di fr.
245).
L’art. 6
cpv. 1 e 2 OIPG, relativo all’accertamento del reddito medio percepito prima
del servizio per salariati con reddito irregolare, ossia quando il rapporto di
lavoro non è a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno (cfr. art.
5.
cpv. 1 lett. a OIPG), enuncia infatti che per la persona che non percepisce
un reddito regolare ai sensi dell'articolo 5, il reddito medio percepito prima
dell'entrata in servizio è calcolato sulla base del reddito percepito negli
ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e convertito in salario
giornaliero medio.
Se
anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito
medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo
più lungo.
L’insorgente
stesso, del resto, non ha contestato il fatto che la Cassa, con decisione del 4
settembre 2913, poi confermata con la decisione su opposizione del 27 gennaio 2014, ha osservato che il guadagno conseguito presso __________ è ininfluente sull’importo dell’indennità
giornaliera di fr. 62.--.
Egli, al
contrario, ha affermato che nel suo caso il salario percepito da __________ non
ha alcuna rilevanza per il caso di specie, facendo valere unicamente che al suo
caso deve essere applicato un salario ipotetico in funzione della sua
formazione giusta gli art. 1 cpv. 2 e 4 cpv. 2 OIPG (cfr. doc. I; consid. 2.5.).
Come
ampiamente spiegato nei precedenti considerandi, in concreto non sono, però,
dati i presupposti per applicare i disposti invocati dall’assicurato.
La decisione
su opposizione del 27 gennaio 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti