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Decisione

42.2014.3

Corretto ind.x perd.guad.di fr.62 lordi/g calcolata applicando ind.di base x una P senza att.lucr.riconosciuto a un ass.x mesi di corso di ripet.milit.In casu non si considera sal.ipot.x le P che hann

18 marzo 2015Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I

punti 5001-5010, 5015-5020, 5028-5032 delle Direttive concernenti il regime

delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e

in caso di maternità emesse dall’UFAS, allo stato il 1° febbraio 2015 hanno il

medesimo tenore di quelli allo stato il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle

seguenti modifiche:

" (…)

5005 Les personnes en formation sont considérées

comme exer-

2/15

çant une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du no

5001.

5006 Si une personne a terminé sa formation

immédiatement

2/15

avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est

présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. L'immédiateté présume

que le délai maximal ne dépassait pas trois semaines (ATF 9C_57/2013 consid.

2.1.1).

Cette

présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est

le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de

servir, la personne as-treinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF

137 V 410).”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de

l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in

RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5. Nella presente

evenienza la Cassa ha accordato ad RI 1 un’indennità giornaliera di perdita di

guadagno di fr. 62.-- lordi per i periodi dal 27 maggio al 14 giugno 2013 e dal

16 al 21 giugno 2013 in cui ha effettuato un corso di ripetizione.

L’amministrazione

ha motivato la propria decisione, asserendo di aver dapprima calcolato

l’indennità giornaliera di fr. 62.-- applicando l’indennità di base per persone

che prima del servizio di ripetizione non esercitavano un’attività lucrativa

(cfr. art. 10; 16 cpv. 3 lett. a e 16a cpv. 1 LIPG), siccome l’assicurato nel questionario

“IPG-Richiesta per servizio militare” nel luglio 2013 ha indicato di non dover compilare il punto C, ossia la parte da far completare dal datore di

lavoro nel caso in cui nei dodici mesi precedenti l’entrata in servizio avesse

lavorato per almeno 4 settimane (cfr. doc.1/2; consid. 1.2.).

La Cassa ha

lasciato invariato l’importo di fr. 62.-- anche dopo che dall’esito di alcuni

accertamenti esperiti a seguito della domanda dell’assicurato di ricalcolare le

indennità (cfr. doc. 3/1; consid. 1.4.), è emerso che RI 1 dal 1° ottobre al 30

novembre 2012 ha svolto uno stage presso __________ conseguendo un salario

lordo di complessivi fr. 4'794.--.

Al riguardo

l’amministrazione ha precisato che:

" (…)

Sebbene l'ex datore di lavoro dell'assicurato non corrisponde i

contributi sociali alla Cassa, l'autorità rinuncia all'esame della competenza

di Cassa (art. 17 cpv 1 della Legge federale sulle indennità di perdita di

guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (in seguito: LIPG) e

art. 19 dell'Ordinanza sulle indennità di

perdita di guadagno (in seguito: OIPG)) per l'evasione della

richiesta d'indennizzo.

Rinuncia altresì al ricalcolo dell'indennizzo già effettuato, in

quanto il reddito di riferimento è influente sull'ammontare dell'indennità già

corrisposta (artt. 10 e 16 cpv. 3 LIPG).

(…)” (Doc. G)

La Cassa ha

peraltro escluso l’applicazione degli art. 11 cpv. 2 LIPG e 1 cpv. 2 lett. b e

c OIPG e quindi dell’art. 4 cpv. 2 OIPG, secondo cui, da un lato, per la

persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività

lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un

salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in

servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe

potuto percepire, dall’altro, se ha portato a termine la sua formazione subito

prima dell'entrata in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo,

l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per

la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata.

La parte

resistente, sebbene non contesti la volontà dell’assicurato di

intraprendere un’attività lucrativa nella professione appresa, ha

indicato che l'impedimento al lavoro non è imputabile al servizio

militare, bensì a fattori ad esso estranei.

La Cassa ha precisato che

questa convinzione è rafforzata, sia dal fatto che non emerge alcuna intenzione

di assunzione né tantomeno un contratto di lavoro né prima, né durante e

neppure dopo il servizio militare, che dall'esame delle risposte negative alle

candidature inoltrate ai potenziali datori di lavoro, visto che le scelte sono

cadute su altri candidati. L'autorità non ritiene inoltre spropositato un tempo

d'attesa di venticinque giorni (durata del corso di ripetizione) per

un'eventuale assunzione (cfr. doc. G; III).

RI 1, dal

canto suo, ha contestato il modo di procedere della Cassa, facendo valere che

nel suo caso il salario percepito presso __________ non ha rilevanza alcuna,

visto che non torna applicabile l’art. 10 LIPG, bensì l’art. 11 cpv. 2 LIPG.

Egli

ritiene, infatti, che il servizio militare da lui effettuato nei mesi di maggio

e giugno 2013 abbia impedito l’inizio di un’attività lucrativa, specificando

che il fatto che la scelta sia caduta su altri candidati non possa essere una

valida argomentazione per giustificare una conclusione in senso contrario.

Considerandi

L’insorgente

ha affermato che, viste le numerose ricerche di lavoro agli atti, non possono

esservi dubbi in merito alla sua volontà di avviare un’attività lucrativa e che

non vi sarebbe alcun indizio che possa comprovare che non avrebbe iniziato un

impiego se non avesse dovuto adempiere al servizio militare.

A mente del

ricorrente nella fattispecie deve essere applicato l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG

che dispensa l’assicurato da rendere verosimile che avrebbe avviato un’attività

lavorativa e non l’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG.

Egli ha,

pertanto, chiesto di calcolare l’indennità giornaliera spettantegli per il

corso di ripetizione effettuato nei mesi di maggio e giugno 2013 sulla base

dell’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG, ossia tenendo conto del salario iniziale

percepito di norma per la professione in questione (settore finanziario) nella

regione in cui sarebbe stata esercitata, che egli ha quantificato con il

calcolatore salarium in fr. 8'808.--, corrispondenti a fr. 293.60 al giorno, di

cui l’80% è pari a fr. 234.88 lordi mensili (cfr. doc. I).

2.6

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che

l’assicurato ai fini della determinazione dell’importo dell’indennità

giornaliera spettantegli nei periodi di maggio e giugno 2013 in cui ha effettuato un corso di ripetizione quale ufficiale dell’esercito Svizzero ha chiesto

l’applicazione degli art. 11 cpv. 2 LIPG e 1 cpv. 2 lett. c OIPG (cfr. doc. I;

consid. 2.5.).

Come visto

sopra, tali disposti prevedono che per il calcolo delle indennità a favore

delle persone prestanti servizio che a causa dello stesso non hanno potuto

assumere un’attività, e meglio delle persone che hanno concluso una formazione

immediatamente prima dell’entrata in servizio o che l’avrebbero conclusa

durante il servizio (art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG), si tiene conto del salario

iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in

cui sarebbe stata esercitata (art. 4 cpv. 2 OIPG).

Il Tribunale

federale, nella sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013 (cfr. consid.

2.3

), non ha sollevato alcuna obiezione in merito al fatto che i giudici

cantonali avessero ritenuto l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG non applicabile a

quella fattispecie, poiché il ricorrente non aveva terminato la sua formazione immediatamente

prima del servizio civile. In effetti l’insorgente aveva ottenuto un master in

diritto nel settembre 2010 e il servizio civile era iniziato nel gennaio 2011,

quindi circa tre mesi dopo la fine degli studi.

Inoltre nella DTF 137 V

410.

(cfr. consid. 2.3.), relativa all’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, l’assicurato

aveva prestato servizio civile una settimana dopo la fine degli studi.

In quel caso comunque è stato considerato che l’assicurato anche senza il

servizio non avrebbe iniziato a lavorare dopo gli studi, ossia è stata portata

la prova del contrario rispetto alla presunzione secondo cui l’assicurato

avrebbe iniziato un’attività lucrativa senza il servizio, in quanto in ogni caso

dopo il servizio, dal 15 marzo al 29 giugno 2009, aveva soggiornato all’estero.

Nell’evenienza

concreta RI 1, nato il __________ 1983 (cfr. doc. 4), ha conseguito un Master

in __________ presso l’Università __________ il 12 marzo 2013 (cfr. doc. I pag.

2; A; 5).

Il corso di

ripetizione è iniziato il 27 maggio 2013 (cfr. doc. 1/1), ovvero due mesi e

mezzo dopo la fine degli studi.

In simili

condizioni, alla luce della giurisprudenza citata, occorre concludere che in

casu l’assicurato non ha iniziato il servizio militare immediatamente dopo aver

terminato la sua formazione.

Di

conseguenza nel caso di specie non torna applicabile l’art. 1 cpv. 2 lett. c

OIPG e quindi non può essere considerato per il calcolo dell’indennità

giornaliera di perdita di guadagno un salario ipotetico per la professione in

questione ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG.

2.7

L’art. 1 cpv. 2

lett. b OIPG enuncia poi che colui il quale prova che, se non avesse dovuto

entrare in servizio, avrebbe esercitato un’attività lucrativa per un periodo

più lungo, e meglio di almeno un anno o di durata indeterminata (cfr. DTF 136 V

213; consid. 2.3.).

In tale

ipotesi giusta l’art. 4 cpv. 2 OIPG l’indennità è calcolata sulla base del

salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire.

L’insorgente

sostiene che il corso di ripetizione svolto nei mesi di maggio e giugno 2013

gli abbia impedito l’inizio di un’attività lavorativa. Egli ha affermato che,

viste le numerose ricerche di lavoro agli atti, non possono esservi dubbi in

merito alla sua volontà di avviare un’attività lucrativa e che non vi sarebbe

alcun indizio che possa comprovare che non avrebbe iniziato un impiego se non

avesse dovuto adempiere al servizio militare (cfr. doc. I; consid. 2.5.).

Come visto, per

poter applicare gli art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG l’assicurato deve

rendere verosimile che senza il servizio avrebbe assunto un’attività

lavorativa della durata di almeno un anno o di durata indeterminata, benché non

sia necessario comprovare che un posto di lavoro fosse pianificato fin

dall’entrata in servizio (cfr. DTF 136 V 231; consid. 2.3.).

In concreto l’assicurato

ha sì inoltrato, prima del corso di ripetizione, diverse candidature spontanee

o in risposta a offerte di impiego prevalentemente presso istituti bancari

(cfr. doc. 9/4-9/42; 7/4-7/7; 5/2-5/14; B), tuttavia non è stata resa

verosimile una possibile assunzione per un impiego di durata indeterminata o di

almeno un anno.

In effetti

il ricorrente ha continuato le proprie ricerche di lavoro nell’autunno 2013, a distanza di mesi dalla fine del servizio (cfr. doc. F: opposizione del 4 ottobre 2013 in cui l’assicurato ha affermato “… (e di tutt’ora fare) tutto il possibile per la ricerca di

posto di lavoro”).

Ne discende

che nel caso di specie neppure sono date le condizioni per poter applicare gli

art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG e perciò nemmeno può essere considerato

per il conteggio dell’indennità giornaliera di perdita di guadagno un salario

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto percepire svolgendo un’attività di

lunga durata giusta l’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG.

2.8

Alla luce di

tutto quanto esposto, questo Tribunale condivide, pertanto, il modo di operare

della Cassa che con decisione su opposizione del 27 gennaio 2014, la quale ha

confermato il provvedimento del 4 settembre 2013, ha stabilito a favore del ricorrente un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr.

62.

-- lordi per i periodi dal 27 maggio al 14 giugno 2013 e dal 16 al 21 giugno

2013.

in cui ha effettuato un corso di ripetizione.

Al riguardo

giova ribadire (cfr. consid. .1.1.-1.3.; 2.5.) che la parte resistente, con la

decisione del 4 settembre 2013 e con la decisione su opposizione del 27 gennaio

2014, ha lasciato invariato l’importo di fr. 62.--, in un primo tempo (cfr.

consid. 1.3.) calcolato applicando l’indennità di base per persone che prima

del servizio di ripetizione non esercitavano un’attività lucrativa (25%

dell’indennità totale massima di fr. 245; cfr. art. 10; 16 cpv. 3 lett. a e 16a

cpv. 1 LIPG), siccome l’assicurato nel questionario “IPG-Richiesta per

servizio militare” nel luglio 2013 ha indicato di non dover compilare il punto

C, ossia la parte da far completare dal datore di lavoro nel caso in cui nei

dodici mesi precedenti l’entrata in servizio avesse lavorato per almeno 4

settimane (cfr. doc.1/2; consid. 1.2.).

La Cassa, in

effetti, non ha modificato l’indennità giornaliera di perdita di guadagno di

fr. 62.-- successivamente alla scoperta che l’insorgente dal 1° ottobre al 30 novembre

2012.

aveva svolto uno stage presso __________ conseguendo un salario lordo di

complessivi fr. 4'794.--, precisando di aver rinunciato all’esame della sua

competenza, sebbene __________ non corrisponda a lei i contributi sociali, e al

ricalcolo dell’ammontare dell’indennità, in quanto il reddito di fr. 4'794.--

percepito in relazione all’attività svolta per due mesi nel corso dei dodici

mesi precedenti l’entrata in servizio (cfr. art. 1 cpv. 1 OIPG) risulta

ininfluente sull’importo dell’indennità già corrisposta (cfr. doc. G; III).

Il TCA

ritiene corretto quanto deciso dalla Cassa, in quanto, in primo luogo, a

ragione in virtù degli art. 10 cpv. 1 LIPG e 1 cpv. 1 OIPG, secondo cui, da un

lato, l’indennità è determinata sulla base del reddito lavorativo medio

conseguito prima del servizio, dall’altro, è considerato persona che esercita

un’attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti l’entrata in servizio

un’attività lucrativa durante almeno quattro settimane, l’amministrazione ha

comunque considerato il reddito conseguito durante lo stage di due mesi

(ottobre e novembre 2012) presso __________.

In secondo

luogo, pure rettamente la Cassa ha stabilito che il reddito complessivo di fr.

4'794.-- percepito dal ricorrente non influisce sull’importo dell’indennità di

fr. 62.-- determinato in prima battuta ex art. 16 cpv. 3 lett. a e art. 16 a cpv. 1 LIPG considerando l’assicurato senza attività lucrativa prima del servizio (25% di fr.

245).

L’art. 6

cpv. 1 e 2 OIPG, relativo all’accertamento del reddito medio percepito prima

del servizio per salariati con reddito irregolare, ossia quando il rapporto di

lavoro non è a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno (cfr. art.

5.

cpv. 1 lett. a OIPG), enuncia infatti che per la persona che non percepisce

un reddito regolare ai sensi dell'articolo 5, il reddito medio percepito prima

dell'entrata in servizio è calcolato sulla base del reddito percepito negli

ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e convertito in salario

giornaliero medio.

Se

anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito

medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo

più lungo.

L’insorgente

stesso, del resto, non ha contestato il fatto che la Cassa, con decisione del 4

settembre 2913, poi confermata con la decisione su opposizione del 27 gennaio 2014, ha osservato che il guadagno conseguito presso __________ è ininfluente sull’importo dell’indennità

giornaliera di fr. 62.--.

Egli, al

contrario, ha affermato che nel suo caso il salario percepito da __________ non

ha alcuna rilevanza per il caso di specie, facendo valere unicamente che al suo

caso deve essere applicato un salario ipotetico in funzione della sua

formazione giusta gli art. 1 cpv. 2 e 4 cpv. 2 OIPG (cfr. doc. I; consid. 2.5.).

Come

ampiamente spiegato nei precedenti considerandi, in concreto non sono, però,

dati i presupposti per applicare i disposti invocati dall’assicurato.

La decisione

su opposizione del 27 gennaio 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti