42.2014.5
Contestato imp.AS 1-4/14(imp.premio cassa malati).Conteggiare non premio effett.,ma premio medio ordin.se
18 settembre 2014Italiano46 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2014.5
rs
Lugano
18 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24 marzo 2014 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
24 marzo 2014 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha
confermato la precedente decisione del 2 gennaio 2014 (cfr. doc. A2), con cui ad
RI 1 è stata concessa una prestazione assistenziale di fr. 2’296.-- mensili per
il periodo gennaio - aprile 2014 (cfr. doc. A4).
L’amministrazione, nella
decisione su reclamo, ha in particolare rilevato che:
" (…)
La spesa imponibile è composta dalla spesa
di alloggio e dal costo che può essere riconosciuto per il premio di cassa
malati (Premio medio di riferimento) pure stabilito annualmente e vincolante
per il calcolo dell’assistenza. Nel 2013 esso era di CHF 409.- al mese e nel 2014
di CHF 396.-.
Nel caso in esame la decisione impugnata ha
considerato il sussidio di cassa malati (RIPAM) mensile di CHF 277.-.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps la
spesa vincolata è composta anche dai premi ordinari per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al
massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento, che
nel 2014 è stato stabilito in CHF 396.- mensili, quindi CHF 4'752.-.
Nel caso in oggetto la decisione contestata
ha considerato a titolo di premi assicurazione malattia CHF 4'752.- all’anno,
pari a CHF 396.- al mese. Pertanto con la spesa di alloggio di CHF 13'200.- la
spesa computabile annuale ammonta a CHF 17'952 pari a CHF 1'496.- al mese. Si
tratta di una riduzione della spesa computabile dovuta alla riduzione del
premio medio di riferimento riconosciuto dalla legge nel 2014.
Il premio LAMal mensile 2014 ammonta a CHF
395.15, il premio LCA a CHF 45.85, per un totale di CHF 441.-. L’assistenza
copre con la sua prestazione solo il costo riconoscibile per la parte LAMal.
L’importo del premio mensile 2014 secondo
il calcolo dell’assicuratore __________ a carico dell’assicurata - vale a dire
una volta dedotto il sussidio cantonale (RIPAM) - ammonta a CHF 163.30. Di tale
importo l’assistenza copre solo il premio LAMal e non il premio assicurazioni
LCA (CHF 45.85). La prestazione di assistenza copre quindi solo CHF 117.45.
Nell’ambito della prestazione assistenziale
di CHF 2'296.-, l’importo di CHF 117.45 corrisponde alla copertura del costo
della parte obbligatoria dell’assicurazione malattia residuo che non è coperto
dal “sussidio” RIPAM e che, quindi, effettivamente è a carico dell’assistita.
Tale parte di prestazione viene versata per l’assistita dall’USSI direttamente
all’assicuratore malattia. L’assistita non è quindi più tenuta a fate tale
pagamento.
La prestazione effettiva versata
all’assistita è così stata definita in CHF 2'178.55.
Le prestazioni assistenziali della signora RI
1 per i mesi di gennaio - aprile 2014 sono quindi state definite correttamente
con la decisione del 2 gennaio 2014.” (Doc. A4)
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 24 marzo 2014 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento di una
prestazione assistenziale mensile che tenga conto delle spese effettive della
cassa malati.
La ricorrente ha, in
effetti, contestato l’importo della spesa computabile, e meglio l’ammontare del
premio della cassa malati di fr. 396.-- mensili tenuto conto dall’USSI, poiché
il suo premio effettivo corrisponde a fr. 441.-- al mese.
L’insorgente ritiene che
la prestazione assistenziale spettantele dovrebbe, dunque, ammontare a fr.
2'341.-- e non a fr. 2'296.--.
La medesima ha, inoltre,
evidenziato che l’amministrazione le dedurrebbe le spese per il premio LCA due
volte, ossia, da una parte, non lo conteggerebbe nel calcolo dell’assistenza
sociale e, dall’altra, le verserebbe solo l’importo LAMal di fr. 117.45.
La ricorrente ha sottolineato
che, di conseguenza, dopo aver dedotto dall’importo di fr. 2'296.- fr. 117.45
pagati direttamente alla cassa malati quale premio LAMal (da aggiungere al
sussidio di fr. 277.70), oltre a fr. 45.85 che lei versa per le assicurazioni
complementari e a fr. 1'200.-- per la pigione, le resta soltanto, per far
fronte a tutte le ulteriori spese mensili (__________, __________, alimenti,
bevande, pulizia, abbigliamento, trasporto, svago, cura del corpo, cancelleria,
lavanderia, ecc.), la somma di fr. 932.70 che risulta insufficiente.
L’insorgente sostiene che
alla voce “spesa computabile” debba essere, invece, considerato il premio
dell’assicurazione malattie intero, pari a fr. 441.-- al mese. In caso
contrario è ovvio che il suo fabbisogno risulta “falsato” (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. La ricorrente si è nuovamente
espressa in merito alla fattispecie con scritto del 5 maggio 2014 (cfr. doc. V;
B1-5).
1.5. L’USSI ha preso posizione al
riguardo con scritto del 13 maggio 2014 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 6 giugno 2014 l’insorgente
ha trasmesso per conoscenza il proprio reclamo interposto contro la decisione
del 29 aprile 2014 emessa dall’USSI relativa alle prestazioni assistenziali per
Fatti
i mesi da maggio ad agosto 2014 (cfr. doc. IXbis), precisando che il relativo
calcolo è nuovamente basato sul “premio medio di riferimento”, che di fatto
ridurrebbe la sua spesa computabile di cassa malati.
La ricorrente ha, inoltre,
osservato, dopo aver evidenziato che l’USSI nel suo scritto del 13 maggio 2014 ha ribadito che la riduzione della sua spesa computabile afferente all’assicurazione malattie è
dovuta alla diminuzione del “premio medio di riferimento” riconosciuto per il
2014 con la legge modificata il 25 novembre 2013, che tale modifica è tuttavia
stata rigettata con votazione popolare il 18 maggio 2014 (cfr. doc. IX).
1.7. Questa Corte, il 6 giugno
2014, sottoponendogli il doc. IX + bis per osservazioni, ha invitato l’USSI a
prendere posizione, da un lato, su quanto sottolineato dall’insorgente circa il
fatto che la modifica della legge cantonale di applicazione della legge
federale sull'assicurazione malattie è stata respinta in votazione popolare del
18 maggio 2014. Dall’altro, sul fatto che il 21 maggio 2014 è entrato in vigore
con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014 il nuovo Decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2014 (cfr. doc. X).
L’USSI, il 16 giugno 2014, ha risposto:
" (…)
Si osserva che il premio di cassa malati
che può essere riconosciuto (premio medio di riferimento) è stabilito
annualmente ed è vincolante per il calcolo dell’assistenza. Nel 2013 era di CHF
409.- al mese, mentre nel 2014 di CHF 396.-, considerato a titolo provvisorio,
per poter fare un calcolo ed emettere la prestazione all’assistita. Alla luce
della votazione popolare, esso viene ridefinito in CHF 4'965 all’anno e quindi
CHF 413.- al mese. La decisione impugnata aveva considerato a titolo di premi
di assicurazione malattia CHF 4'752.- all’anno, pari a CHF 396.- al mese.
Occorre ora considerare anche il sussidio cassa malati aggiornato per il 2014,
che è di CHF 289.-.
La decisione è quindi da ridefinire in base
a tali valori.
Pertanto con la spesa di alloggio di CHF
13'200.- (importo massimo riconoscibile) la spesa computabile annuale ammonta a
CHF 18'165.- pari a CHF 1'513.75 al mese.
Le prestazioni assistenziali della signora RI
1 per i mesi di gennaio – giugno 2014 sono quindi da definire in CHF 2'301.-,
anziché 2'296.-.
Con un premio versato direttamente alla
cassa malati di CHF 105.55, risulta una prestazione diretta all’assistita di
CHF 2'195.45.
Rispetto alla decisione impugnata vi è
quindi una differenza a favore della ricorrente di CHF 16.90 al mese; importo
che sarà versato alla reclamante per il periodo gennaio/giugno 2014. La
differenza relativa al premio pagato in più alla cassa malati sarà richiesto in
rimborso a quest’ultima.
Si chiede di accogliere parzialmente il
ricorso nel senso indicato.” (Doc. XI)
1.8. L’insorgente, il 26 giugno 2014, ha presentato le proprie osservazioni riguardo al doc. XI (cfr. doc. XIII; C1-2)
1.9. Il doc. XIII e i relativi
allegati sono stati inviati all’USSI per conoscenza (cfr. doc. XIV).
1.10. Il 15 luglio 2014 la
ricorrente ha trasmesso copia della decisione emessa dall’USSI il 3 luglio 2014
concernente le prestazioni assistenziali per i mesi di luglio e agosto 2014,
nonché copia del relativo reclamo (cfr. doc. XV; D1-2).
1.11. Il doc. XV + D1-2 è stato
spedito all’amministrazione per conoscenza (cfr. doc. XVI).
1.12. L’insorgente, l’11 settembre 2014, ha inviato copia della decisione emanata dall’USSI il 29 agosto 2014 afferente alle prestazioni
assistenziali da settembre a dicembre 2014, come pure copia del relativo
reclamo.
La medesima ha, inoltre,
sollecitato l’evasione del suo ricorso del 26 marzo 2014 (cfr. doc. XVII;
E1-2).
1.13. Il doc. XVII + E1-2 è stato
trasmesso alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XVIII).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’USSI con decisione
del 20 dicembre 2013 ha assegnato ad RI 1 una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 2'300.-- dal mese di gennaio al mese di aprile 2'014, di cui
fr. 2'182.55 versati direttamente alla medesima e fr. 117.45 alla __________ a
titolo di premio dell’assicurazione malattia obbligatoria (cfr. doc. 49).
L’insorgente sostiene, da
una parte, di aver provveduto, in data 30 dicembre 2013, a interporre reclamo contro la decisione del 20 dicembre 2013. Dall’altra, di essere stata
informata, con lettera del 3 gennaio 2014, che era stato effettuato un nuovo
calcolo dell’assistenza sociale che ha condotto all’emanazione del
provvedimento del 2 gennaio 2014, il quale ha peraltro peggiorato la sua
situazione (cfr. doc. I pag. 1).
In effetti dallo scritto
del 3 gennaio 2014 inviato all’insorgente dall’USSI emerge quanto segue:
" in
considerazione dell’adeguamento dei dati cassa malati (nuovo importo dei premi
ordinari, del premio medio di riferimento e della riduzione individuale dei
premi dell’assicurazione contro le malattie) abbiamo proceduto al ricalcolo
della prestazione assistenziale.
La informiamo che a decorrere dal 1 gennaio
2014.
la PRESTAZIONE ORDINARIA COSAS mensile è modificata in CHF 2'178.55;
aumenti o diminuzioni sono apportati anche sulle successive mensilità. La
informiamo altresì che la durata della decisione in suo possesso rimane
invariata.
(…)” (Doc. 36=A1)
Più precisamente dalla
decisione del 2 gennaio 2014 risulta che l’amministrazione ha riconosciuto alla
ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale di fr. 2'296.--, sempre
per il periodo gennaio - aprile 2014, di cui fr. 2'178.55 versati direttamente
alla medesima e fr. 117.45 alla cassa malati (cfr. doc. A2).
2.3
L’art. 65 cpv. 1 Las prevede
che contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e
la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di
cui all’art. 33 Laps.
Giusta l’art. 33 Laps:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della
legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo
amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni
su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la
legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6
ottobre 2000 (LPGA).”
L’art. 33 cpv. 3 Laps
rinvia, pertanto, alla Lptca e alla LPGA.
L’art. 31 Lptca, a sua
volta, enuncia che per quanto non stabilito da tale legge, valgono, tra
l’altro, le norme della LPGA.
L'art. 52 LPGA prevede
che:
" 1Le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni
processuali e pregiudiziali.
2Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un
termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento ai rimedi
giuridici.
3La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non
sono accordate ripetibili."
Ai sensi dell’art. 12
OPGA, afferente alla decisione su opposizione:
" 1 L’assicuratore non è
vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore
o a sfavore dell’opponente.
2.
Se
intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a
quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione.
2.4
Con sentenza I 335/05 del 23
settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 414, il Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in primo luogo, ha
rilevato che l’art. 12 cpv. 2 OPGA sancisce l’obbligo, sviluppato dalla
giurisprudenza, in forza del quale, qualora si prospetti l’emanazione di una
decisione su opposizione a sfavore dell’opponente, l’assicuratore non soltanto
deve segnalare all’opponente il rischio di un incombente peggioramento della
sua posizione (reformatio in pejus) ma deve ugualmente renderlo attento della possibilità
di ritirare l’opposizione.
In secondo luogo, la
nostra Massima Istanza ha stabilito che questo doppio obbligo di informazione
verrebbe svuotato di ogni suo significato se (senza fare all’opponente le
predette segnalazioni necessarie a garantire un equo procedimento)
all’assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di annullare o modificare,
mediante la resa di una decisione di riesame nel senso di una reformatio in
pejus, la decisione contro la quale era stata interposta opposizione per poi
stralciare, poiché divenuta priva di oggetto, l’opposizione appellandosi
all’inesistenza della decisione iniziale.
2.5
In concreto dalle carte
processuali non risulta l’atto del reclamo che la ricorrente avrebbe inoltrato,
il 30 dicembre 2013, contro la decisione del 20 dicembre 2013 con cui l’USSI le
ha assegnato una prestazione assistenziale di fr. 2'300.-- mensili da gennaio
ad aprile 2014 (cfr. doc. I pag. 1).
Le questioni di sapere se
effettivamente l’insorgente ha interposto reclamo oppure no contro il
provvedimento del 20 dicembre 2013 e, nel caso affermativo, se nella presente
evenienza l’USSI ha o meno violato il diritto di essere sentito della
ricorrente per non avere trattato il reclamo, non averla informata della
possibilità che la decisione avrebbe potuto essere modificata a suo sfavore e
non averle concesso un adeguato termine di riflessione per eventualmente
ritirare il proprio reclamo in ossequio alla giurisprudenza citata (cfr.
consid. 2.4.) e all’art. 12 OPGA, applicabile in casu in virtù del rinvio di
cui agli art. 65 Las e 33 Laps, possono restare insolute.
In effetti come verrà
esposto ai considerandi che seguono, l’esito della vertenza è comunque a favore
della ricorrente, nel senso che la stessa ha in ogni caso diritto, per il lasso
di tempo gennaio – aprile 2014, a una prestazione assistenziale più elevata
(cfr. consid. 2.13.) sia di quella fissata nella decisione del 20 dicembre 2013
di fr. 2'300.--, che di quella stabilita con provvedimento del 2 gennaio 2014
di fr. 2'296.--, confermato con decisione su reclamo del 24 marzo 2014.
E’ comunque utile
evidenziare che l’amministrazione, il 2 gennaio 2014, ha emanato una nuova decisione relativa all’assistenza sociale per il periodo gennaio-aprile
2014, poiché tenuta ad applicare il Decreto esecutivo provvisorio concernente
le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per
l’anno 2014 del 26 novembre 2013 entrato in vigore il 1° gennaio 2014 con
validità fino all’esito della votazione referendaria del 18 maggio 2014 in merito alla modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale
sull'assicurazione malattie (cfr. BU 60/2013 del 29 novembre 2013; consid.
2.11
).
2.6
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002.
(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006.
pag. 313-317).
2.7
L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione
delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni
al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri
dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato."
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla
relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di
studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno
1996;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971."
Anche dal Messaggio n.
4773.
del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.8
Secondo l’art.
11.
Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi
(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33.
Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250
del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza
dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1°
gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al
rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di
mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene
nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per
il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di
mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait
globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1.
persona
977.
--
100.
--
1077.
--
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per ogni
persona supplementare
+ 272.--
-
+272.--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di
due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati
da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di
età e per le successive:
l'importo di tale supplemento è di
210.
-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali importi sono stati
mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011;
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013
del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).
2.9
L’art.
22.
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito
disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata interamente
nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia
(coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
Non
vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,
alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1.
non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e
gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’
importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20
della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per
l’alloggio
Per il calcolo
della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese
accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il reddito disponibile
residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena
menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta
così il reddito computabile:
" Il reddito
computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le
rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione
militare federale del 19 giugno 1992;
"
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cpv. 1).
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
(cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della
presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i
redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile
è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa
per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa
vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai
sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con
attività lucrativa salariata;
b) gli interessi
maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti,
premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di
cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti,
premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute
della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32
cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività
lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate
obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per l’assicurazione
della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle
persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti
di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese
e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000
fr.;
b) per i debiti
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)"
L'art.
9.
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto
dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona
sola
b) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da due
persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più di due
persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore
fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della
legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo
massimo.
Il 1° gennaio 2008 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.
10.
cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2).
Le deroghe ad alcune delle
diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli
art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2
Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito
disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del
richiedente.
Alcune entrate non
considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi
contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las
(per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento
di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La sostanza nel regime Las
viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito
Laps.
Dal calcolo delle spese ai
sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri
permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non
possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo
vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri
mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il limite per il
riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello
della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n.
5250.
dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.10
Quale premio
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie l’USSI, nella decisione del
2.
gennaio 2014 con cui alla ricorrente è stata assegnata una prestazione
assistenziale di fr. 2'296.- per il periodo dal gennaio all’aprile 2014 -
confermata dalla decisione su reclamo del 24 marzo 2014 impugnata -, ha tenuto
conto dell’importo annuale di fr. 4’761.--, pari a fr. 396.75 al mese.
Tale ammontare non è stato
indicato esplicitamente nel provvedimento in questione, bensì risulta dalla
differenza tra il totale della spesa computabile Las di fr. 17'961 e la spesa
per l’alloggio di fr. 13'200 (fr. 17'961 – fr. 13'200 = fr. 4'761; cfr. doc.
21=A2).
Questo Tribunale, al
riguardo, invita l’USSI in futuro a precisare sempre gli importi computati nei
calcoli dell’assistenza sociale al fine di rendere il più comprensibile
possibile il conteggio per il richiedente.
L’insorgente ha asserito
che in realtà il suo premio corrisponde per il 2014 a fr. 441.- mensili, comprensivi del premio LAMal e del premio LCA (cfr. doc. I pag. 1).
Innanzitutto giova
osservare che ai fini della determinazione del diritto a una prestazione
assistenziale, in applicazione degli art. 22 Las e 8 cpv. 1 lett. g Laps, va considerato
soltanto il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie a
esclusione dei premi relativi alle assicurazioni complementari concluse in virtù
della LCA, come del resto si evince dal chiaro tenore dell’art. 8 cpv. 1 lett.
g Laps (cfr. consid. 2.9.).
Ai sensi dell’art. 8 cpv.
1.
lett. g Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia (cfr. consid. 2.9.), nel suo tenore
valido fino al 31 dicembre 2011, quale premio dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie vanno computati i premi ordinari, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.
Secondo, poi, l’art. 4
Reg.Laps, valido fino al 31 dicembre 2011, quale premio per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge
va inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi
dell’assicurazione di base contro le malattie.
Gli art. 8 cpv. 1 lett. g
Laps e 4 Reg.Laps sono stati modificati a seguito del sostanziale mutamento che
ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino
Ufficiale 2010, 297).
Il Consiglio di Stato e il
Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri
scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale
base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio
del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, pubblicata
in RtiD I-2013 N. 11 pag. 44 segg.).
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta (cfr. STCA 36.2012.71
del 21 gennaio 2013 consid. 2.2.).
Giusta l’art. 8 cpv. 1
lett. g Laps, in vigore dal 1° gennaio 2012, quale premio dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi ordinari per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della
richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio
medio di riferimento.
Secondo, poi, l’art. 4
Reg.Laps, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2012, quale premio per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1
lett. g della legge va inteso il premio ordinario per
singolo assicuratore approvato dall'autorità federale:
a) per
la rispettiva categoria di assicurato in base all'età attuale (fino a 18 anni,
tra i 18 e 25 anni, superiore a 25 anni);
b) con
franchigia ordinaria;
c) con
rischio di infortunio incluso;
d)
ponderato per regioni di premio ammesse dalla LAMal, in analogia a quanto
previsto dall’art. 29 cpv. 1 LCAMal.
L’art.
29.
cpv. 1 LCAMal prevede che il premio medio di riferimento è costituito dalla
media ponderata dei premi riconosciuti ai sensi della legge e del numero degli
assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni
di premio ammesse dalla LAMal.
L’art. 28 LCAMal enuncia
del resto che:
" 1Per ogni assicuratore è determinato il premio riconosciuto
per le seguenti categorie di assicurati:
a) di età superiore a 25 anni;
b) di età compresa tra 18 e 25 anni;
c) fino all’età di 18 anni.
2Esso è stabilito a partire dalla media
ponderata dei premi approvati dall’autorità federale nell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nella situazione di:
a) franchigia ordinaria;
b) rischio di infortunio incluso.”
In relazione alla
revisione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, dal Messaggio 15 settembre
2009.
concernente la modifica della Legge di applicazione della Legge federale
sull’assicurazione malattie (LCAMal), pag. 54, si evince:
" Articolo 8 capoverso 1 lettera g)
Il nuovo disciplinamento LCAMal non fa più
riferimento all’importo della quota media cantonale ponderata. L’art. 8 cpv. 1
lett. g) Laps viene quindi modificato: gli importi relativi alle riduzioni dei
premi concessi secondo la legge di applicazione della legge federale
sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 devono essere dedotti
dai premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti
al momento della richiesta.”
Inoltre dal Rapporto
dell’8 giugno 2010 della Commissione della gestione e delle finanze sul
messaggio del 15 settembre 2009, pag. 12, emerge:
" Art. 8
cpv. 1 lett. g. Laps
Su richiesta del Consiglio di Stato il testo è stato modificato.
La formulazione, che riprende quella della disposizione attualmente in vigore,
è adeguata al nuovo sistema di riduzione dei premi con la sostituzione
dell’espressione “quota cantonale media ponderata” con l’espressione “premio
medio di riferimento”. Inoltre, è stata tolta l’espressione “dedotto
l’importo delle riduzioni dei premi concesso secondo la legge di applicazione
della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997”, poiché la deduzione è
già regolata dall’art. 11 cpv. 1 Laps.”
A titolo di premio della
cassa malati, quindi, non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un assicurato,
bensì del premio ordinario per singolo assicuratore ai sensi degli art. 8 cpv.
1.
lett. g Laps e 4 Reg.Laps (conteggiato, sulla base di quanto contemplato
dagli art. 28 e 29 LCAMal, per ogni possibile categoria di età di assicurati a
partire dalla media ponderata dei premi approvati dal DFI considerando una
franchigia ordinaria - e quindi minima di legge - e comprensivo del rischio
infortunio. E’ costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del
numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti
per le regioni di premio ammesse. Tale premio (PMR) è determinato annualmente
dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla
LAMal; cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012 consid. 2.5., pubblicata in
RtiD I-2013 N. 11 pag. 44 segg.; STCA 42.2012.14 del 10 febbraio 2013 consid.
2.14
).
2.11
Il 25 novembre 2013 il Gran
Consiglio del Cantone Ticino ha approvato delle modifiche della Legge di
applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (cfr. FU 96/2013
del 29 novembre 2013 pag. 9159 segg.).
In particolare sono stati
modificati gli art. 28 e 29 LCAMal come segue:
" Art. 28
1.
Il premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati
previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2.
Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei premi dell’assicurazione
standard, con franchigia ordinaria e rischio d’infortunio incluso, tenuto conto
del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore malattie
ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal (P–) e considerando:
a) la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard,
con franchigia ordinaria (α);
b) la percentuale di assicurati con modelli assicurativi
alternativi,
con franchigia ordinaria (β);
c) lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e
modello standard (γ).
3.
Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in considerazione
il numero di assicurati e la modalità di calcolo della percentuale degli
assicurati tra i vari modelli assicurativi.
Art. 29
Il premio medio di riferimento è stabilito come segue:
PMR
= P–
* α + P– * ( 100% –
γ ) * β"
(cfr. FU 96/2013 del 29 novembre 2013)
Il testo degli
art. 28 e 29 LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012 (cfr. consid. 2.10.), prevede
che il premio medio di riferimento sia determinato tenendo conto solo del
modello assicurativo standard (libera scelta del fornitore di prestazioni), con
franchigia ordinaria di 300 franchi l’anno e rischio d’infortunio incluso.
Secondo la
misura approvata dal Gran Consiglio nel novembre 2013 il premio medio di
riferimento avrebbe dovuto essere determinato considerando non solo il modello
assicurativo standard ma, secondo le proporzioni riscontrate nelle scelte della
popolazione, anche i modelli alternativi (ad esempio quello del “medico di
famiglia”) che sempre più sono preferiti dai cittadini ticinesi. La modifica prevedeva,
invece, il mantenimento della franchigia ordinaria di 300 franchi, comprendendo
ancora il rischio d’infortunio (cfr. Messaggio relativo alla modifica della
legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26
giugno 1997 (LCAMal) n. 6851 del 24 settembre 2013 pag. 1; www.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/votazioni/18052014/VotazioneCantonale_18052014_opuscolo.pdf: Opuscolo informativo concernente la votazione cantonale del 18 maggio
2014).
Il 26 novembre 2013 il
Consiglio di Stato, preso atto dell’approvazione parlamentare del decreto
legislativo di modifica degli art. 28 e 29 LCAMal del 25 novembre 2013,
riservata la procedura referendaria e l’eventuale operazione di conguaglio
retroattivo al 1° gennaio 2014, ha adottato un Decreto esecutivo provvisorio
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2014 (cfr. BU 60/2013 del 29 novembre 2013 pag. 496-497).
Il tenore degli art. 1-3 è
il seguente:
" Art. 1 Le
basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per
l’anno 2014 sono definite come segue:
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classifica-zioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
– adulti: CHF 4’761.–
– giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’406.–
– minorenni: CHF 1’090.–
c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da
destinare al finanzia-mento dei premi: come da art. 36 LCAMal.
Art. 2 I premi medi di riferimento di cui all’art. 1 lett.
b) sono definiti in via provvisoria.
Art. 3 1Il presente
decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi.
2Esso entra in vigore il 1°
gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino all’esito dell’eventuale votazione
referendaria.”
Contro la modifica della
LCAMal è stato promosso un referendum.
Il 18 maggio
2014.
il popolo ticinese ha respinto, in votazione referendaria, la modifica
della legge cantonale di applicazione della LAMal (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Votazione%20referendaria%20del%2018%20maggio%202014.pdf).
Pertanto per il 2014 per
il calcolo del premio medio di riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g
Laps restano validi gli art. 28 e 29 LCAMal entrati in vigore il 1° gennaio
2012.
(cfr. consid. 2.10.).
Il 21 maggio 2014 il
Consiglio di Stato ha conseguentemente adottato il seguente Decreto esecutivo concernente
le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per
l’anno 2014 (cfr. BU 28/2014 del 23 maggio 2014):
" Art. 1 Le
basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per
l’anno 2014 sono definite come segue:
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
– adulti: CHF 4’965.00
– giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’594.00
– minorenni: CHF 1’156.00
c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da
destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal.
Art. 2 1Il presente
decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi.
2Esso entra in vigore
retroattivamente il 1° gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino al 31
dicembre 2014.”
2.12
RI 1 è affiliata alla cassa
malati __________ (cfr. doc. A3).
Come esposto sopra, a
titolo di premio della cassa malati, nel calcolo volto a stabilire la
prestazione assistenziale spettantele nel periodo gennaio – aprile 2014, non va
tenuto conto del premio effettivo dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie, bensì del premio ordinario per il singolo assicuratore, ma al massimo
fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento (cfr. art.
8.
cpv. 1 lett. g Laps; consid. 2.10.; 2.11.).
Inoltre, ritenuto, da un
lato che il premio medio di riferimento è definito dagli art. 28 e 29 LCAMal
(cfr. consid. 2.10.), dall’altro, che la modifica del novembre 2013 di tali
disposti di legge è stata respinta in votazione popolare del 18 maggio 2014
(cfr. consid. 2.11.), per il 2014, come visto, sono applicabili gli art. 28 e
29.
LCAMal in vigore dal 1° gennaio 2012 secondo cui il premio
medio di riferimento è determinato tenendo conto solo del modello assicurativo
standard (libera scelta del fornitore di prestazioni), con franchigia ordinaria
di 300 franchi l’anno e rischio d’infortunio incluso (cfr. consid. 2.11.).
Al riguardo questa Corte
rileva che, di conseguenza, è priva di fondamento la censura della ricorrente
secondo cui è iniquo che il Decreto esecutivo del 21 maggio 2014 concernente le
basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno
2014.
si fondi nuovamente sul premio medio di riferimento contrariamente alla
volontà popolare e non sul premio effettivo della cassa malati (cfr. doc.
XIII).
In effetti con la
votazione popolare del 18 maggio 2014 è stata respinta la modifica degli art.
28.
e 29 LCAMal che riguardava un cambiamento nelle basi di calcolo per
determinare il premio medio di riferimento che era comunque già stato
introdotto nel gennaio 2012 (cfr. consid. 2.10.; 2.11.).
Il concetto di premio
medio di riferimento di cui alla LCAMal e all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps resta valido.
Il decreto esecutivo del
21.
maggio 2014 non annulla l’esito della votazione del 18 maggio 2014, visto
che lo stesso è stato elaborato in applicazione degli art. 28 e 29 in vigore dal gennaio 2012 rimasti validi a seguito della mancata accettazione a livello della
maggioranza del popolo modifiche degli art. 28 e 29 LCAMal del novembre 2013.
Per il 2014 il premio ordinario
(cfr. consid. 2.10.) per la __________ da considerare giusta gli art. 8 cpv. 1
lett. g Laps e 4 Reg.Laps è pari a fr. 5'508.-- (premio ordinario ponderato
concernente la __________ per la categoria adulti, franchigia fr. 300.--, con
rischio di infortunio, tenendo conto di un premio per la Regione 1 di fr. 464.50
mensili, pari a fr. 5'574.-- annui e per la Regione 2 di fr. 432 al mese, pari
a fr. 5’184 annui e del relativo numero di assicurati: 8836 per la Regione 1 e
1810.
per la regione 2; cfr. www.priminfo.ch).
L’ammontare di fr. 5'508.--
è superiore al premio medio di riferimento per il 2014 di fr. 4.965.-- (cfr.
art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione
delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 del 21 maggio 2014 in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2014; consid. 2.11.).
Pertanto ai fini del
calcolo della prestazione assistenziale va tenuto conto del premio medio di
riferimento per il 2014 di fr. 4’965.--, come del resto riconosciuto dall’USSI
nello scritto del 16 giugno 2014 (cfr. doc. XI).
Di conseguenza nel calcolo
relativo alla prestazione assistenziale spettante alla ricorrente dal gennaio
all’aprile 2014 va computata, quale premio complessivo dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie, la somma di fr. 4’965.--, pari a 413.75 al
mese e non l’importo di fr. 4'761.-- conteggiato nel calcolo allegato alla
decisione del 2 gennaio 2014 sulla base del Decreto esecutivo provvisorio del
26.
novembre 2013 la cui validità dal 1° gennaio 2012 è venuta meno
retroattivamente a tale data a seguito dell’esito della votazione del 18 maggio
2014.
(cfr. doc. A2; consid. 2.11.).
2.13
Dalla decisione del 2 gennaio
2014.
relativa alle prestazioni assistenziali da gennaio ad aprile 2014, come
pure dalla decisione su reclamo del 24 marzo 2014 risulta essere stato computato,
a titolo di sussidio della cassa malati (RIPAM), l’importo di fr. 277.--
mensili (cfr. doc. A2; A4).
Nello scritto del 16
giugno 2014 inviato al TCA l’amministrazione ha, poi, indicato che il sussidio
della cassa malati aggiornato per il 2014 a seguito dell’esito della votazione cantonale del 18 maggio 2014 che ha respinto le modifiche degli art. 28 e 29
LCAMal del novembre 2013 è pari a fr. 289.-- (cfr. doc. XI).
Tuttavia nelle tabelle di
calcolo allegate alla decisione del 3 luglio 2014 relativa alle prestazioni
assistenziali di luglio e agosto 2014, rispettivamente alla decisione del 29
agosto 2014 concernente l’assistenza sociale da settembre a dicembre 2014 è
stato ancora tenuto conto di un sussidio di fr. 277.-- al mese (cfr. doc. D2;
E2).
In simili condizioni, gli
atti vanno rinviati all’USSI perché, dopo aver appurato a quanto ammonti
effettivamente il sussidio RIPAM per il 2014, effettui un nuovo calcolo della
prestazione assistenziale spettante all’insorgente da gennaio ad aprile 2014, tenendo
conto a titolo di premio dell’assicurazione obbligatoria per le malattie della
somma di fr. 4’965.--, pari a 413.75 al mese (cfr. consid. 2.1.2.).
Nel caso in cui il
sussidio della cassa malati corrisponda per il 2014 a fr. 289.--, come indicato dall’amministrazione nello scritto del 16 giugno 2014, la
prestazione mensile ammonterà per il periodo gennaio – aprile 2014 a fr. 2'302.-- al mese [cfr. doc. XI; spesa computabile Las mensile fr. 1'513.75 (pigione fr.
13'200 + premio LAMal fr. 4'965: 12 mesi) + fabbisogno di base Las fr. 1'077 – sussidio
cassa malati fr. 289; per le regole per l’arrotondamento cfr. DTF 130 V 121].
Qualora, invece, il
sussidio sia pari a fr. 277.--, la prestazione assistenziale mensile da gennaio
ad aprile 2014 sarà pari a
fr. 2'314.-- (spesa
computabile Las mensile fr. 1'513.75 + fabbisogno di base Las fr. 1'077–
sussidio cassa malati fr. 277).
2.14
Abbondanzialmente, in relazione
a quanto obiettato dalla ricorrente in merito al fatto che l’importo della
prestazione assistenziale restante a sua disposizione dopo la deduzione della
somma pagata direttamente alla cassa malati da parte dell’amministrazione quale
premio, dell’ammontare di fr. 45.85 che lei versa alla __________ per le
assicurazioni LCA e della pigione sarebbe insufficiente per far fronte a tutte
le ulteriori spese mensili (__________, __________, alimenti, bevande, pulizia,
abbigliamento, trasporto, svago, cura del corpo, cancelleria, lavanderia, ecc.;
cfr. doc. I), il TCA osserva che le spese computabili costituite dalla spesa
vincolata e dalla spesa per l’alloggio - oltre che i redditi computabili - sono
elencati in modo esaustivo agli art. 22 Las e 6, 8 e 9 Laps (cfr. consid.
2.9
).
Di conseguenza, una volta
conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale, non è
possibile computarne altre non previste dalla Las e dalla Laps.
A eventuali ulteriori
costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva
delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia
di intervento, analogamente a quanto avviene per le PC, con l’ammontare
destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto,
mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. STCA 42.2008.2
del 19 maggio 2008 consid. 2.17.; E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
Nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù
di un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve
essere riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti delle
funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STFA del 20
agosto 2003 nella causa X., H 231/02, consid. 5), l’USSI non può, dunque,
tenere conto nel calcolo delle prestazioni assistenziali ordinarie di altre
spese specifiche non rientranti nella lista esaustiva delle spese vincolate.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo impugnata è
annullata.
§ L’incarto
è rinviato all’USSI per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito
ai consid. 2.12. e 2.13., l’importo della prestazione assistenziale mensile
spettante alla ricorrente da gennaio ad aprile 2014.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti