42.2014.6
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
25 giugno 2014Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2014.6
DC/sc
Lugano
25
giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 marzo 2014 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
12 marzo 2014 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato una precedente decisione del 10 febbraio 2014 (cfr. doc. 7)
con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali.
A motivazione del proprio
rifiuto l’USSI ha osservato che, nonostante dal relativo calcolo risulti una
lacuna di reddito Las, la formazione di commercio già effettuata (Scuola media
di commercio di __________ e Istituto __________) gli permette l’esercizio di
un’attività lavorativa che gli consentirebbe l’indipendenza economica. A mente
dell’amministrazione non si giustifica quindi il versamento di prestazioni
assistenziali durante la seconda formazione intrapresa dall'interessato (cfr.
Doc. A).
1.2. Contro la decisione su
reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto
l’annullamento della stessa e il conseguente riconoscimento del diritto a
prestazioni assistenziali rilevando:
" (…)
Ho intrapreso la formazione attuale (scuola __________) dopo anni
in cui ho cercato purtroppo INVANO un impiego nel settore precedente (impiegato
di commercio) con l'invio di oltre 300 curriculum vitae. Tale decisione non è
stata presa a cuor leggero visto che avrei preferito di gran lunga evitare
altri tre anni di studio e spese a carico dei miei genitori, ma ho dovuto
obbligatoriamente cercare una strada alternativa.
Le prestazioni assistenziali, mi sono già state accordate in
precedenza e ne ho beneficiato solo alcuni mesi, dopodiché di mia spontanea
volontà vi ho rinunciato avendo trovato un lavoretto (lavapiatti) che mi
permetteva di contribuire al mio sostentamento e al ridotto budget familiare.
Vi ho rinunciato in quanto non mi sembrava giusto approfittare di tali
prestazioni nonostante non ce ne fosse una stretta necessità.
Tuttora prima di convincermi a richiedere tali prestazioni e a
conferma delle mie buone intenzioni sto cercando un lavoro a tempo parziale (nel
tempo libero dalla scuola) per cercare di arrivare fino al termine dei miei
studi, ma purtroppo senza buoni risultati.
Mio padre è pensionato da qualche anno e mia madre soffre di una
malattia oncologica (linfona follicolare) con conseguenti e inevitabili
strascichi fisici ed economici (fortunatamente possiamo contare sul contributo
della cassa malati, altrimenti saremmo rovinati, ma sottolineo che c'è sempre
il 10% da pagare che su una malattia oncologica non sono spese trascurabili).
Vista la situazione attuale e personale i miei genitori non sono
più in grado di provvedere al mio sostentamento (e mi riferisco al
sostentamento minimo: vitto, alloggio e piccole spese accessorie) e stanno
seriamente valutando l'idea di trasferirsi all'estero perché non più in grado
di sostenere un tale carico di spese. Oltre che un dispiacere nel lasciare un
Cantone in cui viviamo da anni si porrebbe poi il problema che non mi
mancherebbe solo un aiuto ma non avrei più alcun sostentamento.
Non da ultimo, e senza nessuna intenzione di polemica da parte
mia, mi permetto inoltre di indicare che non con poco rammarico conosco diverse
persone che beneficiano di tali prestazioni pur non avendo grosse difficoltà
apparentemente. Mi chiedo come mai vedo passeggiare per le vie delle nostre
città persone ben vestite e senza lavoro mentre mia madre deve alzarsi alle
5.00 del mattino e a volte non può permettersi nemmeno un'uscita nel tempo
libero, nonostante paghiamo le tasse da anni, mentre altri residenti ne possono
usufruire molto più facilmente.
Spero di aver esposto le mie ragioni in modo gentile e accurato e
sono a disposizione nel caso necessitasse di documentazione o informazioni
supplementari." (Doc. I) mento e al
1.3. Nella sua risposta del 14
aprile 2014 l’USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
" Nel caso
in esame si conferma la decisione impugnata in quanto il ricorrente chiede la
prestazione di assistenza per un periodo di formazione mentre dispone già di
una formazione adeguata per conseguire un reddito sufficiente e non si può
ritenere che l'ulteriore formazione migliori notevolmente il suo collocamento
nel mercato del lavoro.
L'ufficio delle borse di studio non ha ritenuto di finanziare tale
formazione alla luce dei tentativi fatti in precedenza e non conclusi.
Di conseguenza la concessione dell'assistenza durante un'ulteriore
(seconda) formazione non si giustifica." (Doc. III)
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha
respinto la domanda di concessione di una prestazione assistenziale inoltrata
da RI 1 il 30 gennaio 2014 (doc. doc. 20).
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto
di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002
(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore
il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario
vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste
dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le
malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato.”
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla
relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di
studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno
1996;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art.
11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi
(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250
del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza
dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento),
il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione
sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il
21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo
del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système
des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 -
gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure
che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei
salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza
sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle
prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al
rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1°
gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait
globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità
di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
977.--
100.--
1077.--
Considerandi
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per ogni persona
supplementare
+ 272.--
-
+272.--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di
due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati
da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di
età e per le successive:
l'importo di tale supplemento è di
210.
-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali importi sono stati
mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011;
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013
del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2014 del 29 gennaio 2014 (in BU 6/2014 pag. 69)).
2.5
Questo Tribunale, in una
sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato
incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, ha esaminato la questione concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione
da parte dell’assistenza sociale.
Il TCA ha analizzato la prassi
dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito, e meglio
quanto segue:
" (…)
Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e
menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6
("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")
ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento
dell'assistenza sociale, sottolineando che:
" Gli uffici
del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla
formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non
possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei
genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione
invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.)."
In merito alla seconda formazione e riqualifica professionale le
disposizioni COSAS prevedono che:
" Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una
riqualifica professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un
reddito che assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda
formazione o una riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo
obiettivo. Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere
favorite, se migliorano le possibilità di collocamento della persona
interessata. Sono prese in considerazione solo le formazioni e i corsi di
riqualifica riconosciuti.
Per le relative verifiche, si
dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale,
uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non
rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una
riqualifica professionale.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in
dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der
Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die
verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein
kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler
Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung
und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe.
Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen
und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der
Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der
Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der
grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer
gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,
welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)
L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza del 30
maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito
all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il
concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha
osservato che:
" (…)
La giurisprudenza degli altri cantoni ha
potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere
un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la
giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a
un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la
formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed.,
Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).
Ciò detto riteniamo che nel caso in esame
la formazione specialistica, dopo la laurea di base già conseguita, non adempie
i citati requisiti.” (Doc. XIII)
Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso uno scritto del
seguente tenore:
" a
complemento delle nostre osservazioni del 7 giugno 2011 e con riferimento alla
vostra proroga del 9 giugno 2011, sul significato delle Norme COSAS (NC)
possiamo dire quanto segue:
- abbiamo
verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC
non è uniforme nei diversi Cantoni
svizzeri;
- abbiamo in
particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i quali,
rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le ritengono
unicamente delle raccomandazioni indicative.
- Ginevra ha
allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva
importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni
assistenziali nell’ambito della seconda formazione.
- Questo
regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01
(cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il
riconoscimento della prestazione di cui sopra.
- In particolare:
·
premesso che con il termine seconda formazione intendono quelle
misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del lavoro della persona
in questione, in questo contesto rientrano gli “aggiornamenti” di nozioni
precedentemente acquisite ma non necessariamente delle specializzazioni e/o
approfondimenti;
·
per principio il finanziamento della formazione non è a carico
dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni assistenziali ai
sensi della relativa legge.
·
Queste prestazioni sono comunque limitate nel tempo, al massimo
sei mesi.
·
Per il finanziamento della formazione si deve far capo
prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y., funzionaria aggiunta
della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip. Solidarietà e impiego, del
Canton Ginevra, afferma che “la paura di non riuscire a rimborsare detti aiuti
non è giustificazione sufficiente per non farvi capo. I rimborsi vanno
pianificati e dilazionati in un lasso di tempo adeguatamente congruo.
(…)” (Doc. XV)
In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in
particolare che:
" (…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik Nachfolgendes
aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist danach vorab nicht
nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob
Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der
Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung
eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig.
Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit
auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht
unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer
Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten
für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings
ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit
anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen
oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch
auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.
Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide
ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen
das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen
oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der
bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden
kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine
Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine
ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die
Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen
zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert
nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht
namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die
nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von
Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die
Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann
die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden,
wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese
Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings
ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden,
wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)
Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit
de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt
Berna-Stoccarda-Vienna 1995) sottolinea che:
" Les secondes formations et le recyclages professionnels ne sont pas de
principe financés par l'aide sociale que si la première formation suivit ne
permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu assurant le minime vital, ou
si d'autres raisons pertinentes (problèmes de santé) justifient ai changement
professionnel. Les envies personnelles du bénéficiaire de l'aide sociale ne
sauraient justifier valablement le financement d'une seconde formation."
(pag. 166-167)
(…)” (STCA 42.2011.4
del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)
Dall’esame effettuato dal
TCA in quell'occasione è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione
viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la
prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il
mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve
durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
2.6
Nella sentenza 42.2011.4 del
25.
agosto 2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, il TCA ha,
quindi, stabilito che ai fini di quella vertenza, concernente un
ricorrente, il quale dopo aver conseguito il Master/Bacellierato in Teologia ha
iniziato un Master in diritto comparato delle religioni, non era comunque
decisiva la circostanza secondo cui il Master/Baccellierato in Teologia
permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito
sufficiente per vivere, bensì il fatto che comunque non erano realizzati gli
ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da
parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.6.).
Questo Tribunale, in
proposito, ha osservato che:
" (…)
In concreto, anche qualora il ricorrente non potesse reperire
un’attività lavorativa in virtù del Master – Baccellierato in teologia che gli
consenta di ottenere un guadagno che copra il suo fabbisogno, i presupposti per
riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale (cfr. consid. 2.4.) non sono adempiuti.
In primo luogo, l’ulteriore percorso formativo che il ricorrente
ha intrapreso dopo aver ottenuto il Master in Teologia non è evidentemente di
breve durata.
In effetti il master in diritto comparato delle religioni si
svolge su due anni (cfr. consid. 2.5.).
X. ha, altresì, precisato che una formazione completa in ambito
teologico con specializzazione ed eventualmente il conseguimento del grado di
dottorato ha una durata di circa otto-nove anni (cfr. doc. IX).
In secondo luogo, l’insorgente non ha dimostrato che la
specializzazione in diritto comparato delle religioni migliori notevolmente la
sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non ha elencato in modo concreto le attività professionali
che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda
formazione.
Il ricorrente ha unicamente indicato delle prospettive di lavoro
assai vaghe, facendo riferimento a impieghi in ambito ecclesiale presso un
istituto-organismo curiale-diocesano (cfr. doc. IX).
Egli non ha specificato dettagliatamente le professioni che
potrebbero entrare in linea di conto nel Canton Ticino, né al di fuori dei
confini cantonali.
In sede di udienza del 30 maggio 2011 il ricorrente si è limitato
ad affermare che alla conclusione degli studi è disposto a lavorare, oltre che
in Ticino, in altri Cantoni e all’estero, che a quel momento stava effettuando
uno stage presso il tribunale diocesano - precisando che nel 2010 le cause
davanti al Tribunale diocesano in Ticino sono state circa 15 - e che in futuro
vorrà effettuare uno stage presso un ufficio amministrativo diocesano (esempio
economo; cfr. doc. XII).
Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha
legittimamente dato la priorità a delle scelte personali di formazione, come
risulta dallo scritto del 30 giugno 2011, in cui, relativamente alla possibilità di insegnare religione, ha affermato che ciò non è pertinente con le sue
scelte future, e meglio che se avesse voluto dedicarsi all’insegnamento,
avrebbe scelto un’altra specializzazione (cfr. doc. XVII).
Egli ha pure riconosciuto di non aver mai
considerato il titolo di Master in Teologia un titolo finale ma soltanto un
passaggio intermedio, visto che il suo obiettivo è quello di ottenere la
specializzazione in diritto canonico (cfr. doc. XII).
Come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6 le preferenze
personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente per promuovere una
seconda formazione o una riqualifica professionale.” (STCA 42.2011.4 del 25
agosto 2011 consid. 2.8.)
Nella sentenza 42.2011.4
del 25 agosto 2011, ha pertanto così concluso:
" In conclusione questa Corte, richiamati il principio della
sussidiarietà alla base della Las (cfr. consid. 2.2.; 2.9.), la circostanza che
il solo Master/Baccellierato in Teologia ottenuto presso la Facoltà di Teologia
di Z. permette di insegnare religione cattolica nelle scuole elementari,
speciali e medie e di svolgere altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6.,
2.7
), nonché il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere
versati da parte della pubblica assistenza dei contributi durante lo
svolgimento di una seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid.
2.8
), ritiene che a ragione l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una
prestazione assistenziale.
Il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di
trovare un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa
ottenendo il Master in Teologia nell’ambito dell’insegnamento della religione o
negli altri settori elencati al consid. 2.7.
Infatti il richiedente la pubblica assistenza è,
prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per
(ri)trovare una propria autonomia.
A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5
maggio 2008 il TF ha stabilito che:
" (…)
Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans
une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst.,
n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure
de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en
acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance
et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement
d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une
disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12
Cst;
que contrairement à ce que semble soutenir la
recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un
revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université,
au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;
(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.10)
In una successiva sentenza
42.2011.7
del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un
ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione
quale infermiere.
Il TCA ha stabilito, da un
lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere
dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme
alle sue condizioni di salute.
Dall’altro, che malgrado
ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010
doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario
dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al riguardo il TCA ha
indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve durata,
estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.
In secondo luogo, che
prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli
assegni di studio.
Questo Tribunale ha
evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un
assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.
Con giudizio 42.2011.3 del
17.
ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha
confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso
dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il
certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo
aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.
Questo Tribunale ha, in effetti,
ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse l’accesso a
molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
Inoltre nemmeno erano
adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle
disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda
formazione da parte dell’assistenza sociale.
In primo luogo, il nuovo
percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era
di breve durata.
In secondo luogo, non è
stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse
notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
E’ stato, poi, rilevato
che del resto la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.
Il TCA, al riguardo, ha
precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono
differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.
Dall’altra, che non è così
escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio
della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.
Questa Corte ha, tuttavia,
evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i
presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non
sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire
tale lacuna.
Con sentenza 42.2010.36
del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego
di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore
Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato
federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche
volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva
svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di
salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la
nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di
“stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno
scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una
borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di
studio.
Con giudizio
42.2013.11
dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la
formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un
reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle
prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,
il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,
svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.
In secondo luogo, il
ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura
migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Infine in una sentenza
42.2013.22
del 13 marzo 2014 il TCA ha negato il versamento di prestazioni
assistenziali durante lo svolgimento della pratica legale ad una richiedente che
ha conseguito il Bachelor e il Master in diritto rilevando in particolare:
" (…)
In conclusione, poiché lo svolgimento della pratica legale non
risulta necessario per conseguire un reddito sufficiente per vivere, la
ricorrente, che ha operato tale scelta anziché cercare un'occupazione, non ha
diritto alle prestazioni assistenziali.
A ciò va aggiunto che, anche volendo considerare, per ipotesi -
alquanto improbabile -, che le attività lavorative che l’insorgente potrebbe
svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non sono atte a
permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni
assistenziali dovrebbe comunque essere confermato, non essendo adempiuti gli
ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da
parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.6 e le sentenze cantonali
riassunte al consid. 2.7).
In concreto la pratica legale che l’insorgente ha iniziato nel
marzo 2013 presso lo studio legale dell’avv. X, svolgendosi su due anni a tempo
pieno (cfr. doc. 11-12; consid. 2.5.; art. 13 LAvv), non è evidentemente di
breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda
formazione (cfr. consid. 2.6.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8.,
pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013
consid. 2.8.). (…)"
2.7
Nella presente fattispecie
emerge dagli atti dell'incarto che RI 1, nato nel 1983, ha ottenuto il diploma quale impiegato di commercio (Scuola __________ e Istituto __________.
Egli ha poi iniziato e
interrotto una formazione quale tecnico ortopedico presso l'Università di __________
e un corso di geografia presso l'Università di __________, beneficiando pure di
una borsa di studio (cfr. doc. 6).
RI 1 aveva peraltro
esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione il 30 novembre 2009 (cfr.
doc. 20).
Nel 2011 egli ha iniziato
(cfr. doc. 20 e doc. 4) a frequentare la Scuola __________, la cui durata è di
6.
semestri.
La fine degli studi è
prevista nel mese di giugno 2015 (cfr. doc. 29).
Chiamato ora a
pronunciarsi questo Tribunale non può che approvare l'operato
dell'amministrazione.
Infatti, indipendentemente
dalla possibilità di effettivamente reperire un impiego grazie alle conoscenze
acquisite con la prima formazione, resta il fatto che la nuova formazione
intrapresa da RI 1 è di lunga durata (3 anni), ragione per cui, conformemente
alla giurisprudenza qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.6 e in particolare la
STCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011), il diritto alle prestazioni assistenziali
deve essere negato.
La decisione su reclamo
del 12 marzo 2014 va pertanto confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti