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42.2014.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 giugno 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4. Secondo l’art.

11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi

(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle

condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250

del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza

dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile

residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono

dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla

base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.

2)."

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha

indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della

sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,

infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo

regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento),

il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione

sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il

21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo

del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système

des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 -

gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza

dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure

che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei

salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza

sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle

prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al

rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1°

gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait

globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità

di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

977.--

100.--

1077.--

Considerandi

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per ogni persona

supplementare

+ 272.--

-

+272.--

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di

due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati

da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di

età e per le successive:

l'importo di tale supplemento è di

210.

-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

Tali importi sono stati

mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011;

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013

del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2014 del 29 gennaio 2014 (in BU 6/2014 pag. 69)).

2.5

Questo Tribunale, in una

sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato

incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, ha esaminato la questione concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione

da parte dell’assistenza sociale.

Il TCA ha analizzato la prassi

dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito, e meglio

quanto segue:

" (…)

Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e

menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6

("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")

ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento

dell'assistenza sociale, sottolineando che:

" Gli uffici

del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla

formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non

possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei

genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione

invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.)."

In merito alla seconda formazione e riqualifica professionale le

disposizioni COSAS prevedono che:

" Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una

riqualifica professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un

reddito che assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda

formazione o una riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo

obiettivo. Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere

favorite, se migliorano le possibilità di collocamento della persona

interessata. Sono prese in considerazione solo le formazioni e i corsi di

riqualifica riconosciuti.

Per le relative verifiche, si

dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale,

uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non

rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una

riqualifica professionale.”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in

dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der

Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die

verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein

kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler

Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung

und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe.

Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen

und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der

Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der

Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der

grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer

gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,

welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)

L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza del 30

maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito

all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il

concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha

osservato che:

" (…)

La giurisprudenza degli altri cantoni ha

potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere

un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la

giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a

un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la

formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed.,

Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).

Ciò detto riteniamo che nel caso in esame

la formazione specialistica, dopo la laurea di base già conseguita, non adempie

i citati requisiti.” (Doc. XIII)

Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso uno scritto del

seguente tenore:

" a

complemento delle nostre osservazioni del 7 giugno 2011 e con riferimento alla

vostra proroga del 9 giugno 2011, sul significato delle Norme COSAS (NC)

possiamo dire quanto segue:

- abbiamo

verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC

non è uniforme nei diversi Cantoni

svizzeri;

- abbiamo in

particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i quali,

rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le ritengono

unicamente delle raccomandazioni indicative.

- Ginevra ha

allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva

importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni

assistenziali nell’ambito della seconda formazione.

- Questo

regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01

(cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il

riconoscimento della prestazione di cui sopra.

- In particolare:

·

premesso che con il termine seconda formazione intendono quelle

misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del lavoro della persona

in questione, in questo contesto rientrano gli “aggiornamenti” di nozioni

precedentemente acquisite ma non necessariamente delle specializzazioni e/o

approfondimenti;

·

per principio il finanziamento della formazione non è a carico

dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni assistenziali ai

sensi della relativa legge.

·

Queste prestazioni sono comunque limitate nel tempo, al massimo

sei mesi.

·

Per il finanziamento della formazione si deve far capo

prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y., funzionaria aggiunta

della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip. Solidarietà e impiego, del

Canton Ginevra, afferma che “la paura di non riuscire a rimborsare detti aiuti

non è giustificazione sufficiente per non farvi capo. I rimborsi vanno

pianificati e dilazionati in un lasso di tempo adeguatamente congruo.

(…)” (Doc. XV)

In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in

particolare che:

" (…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik Nachfolgendes

aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist danach vorab nicht

nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob

Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der

Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung

eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig.

Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit

auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht

unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer

Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten

für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings

ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit

anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen

oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch

auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.

Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide

ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen

das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen

oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der

bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden

kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine

Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine

ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die

Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen

zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert

nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht

namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die

nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von

Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die

Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann

die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden,

wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese

Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings

ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden,

wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)

Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit

de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt

Berna-Stoccarda-Vienna 1995) sottolinea che:

" Les secondes formations et le recyclages professionnels ne sont pas de

principe financés par l'aide sociale que si la première formation suivit ne

permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu assurant le minime vital, ou

si d'autres raisons pertinentes (problèmes de santé) justifient ai changement

professionnel. Les envies personnelles du bénéficiaire de l'aide sociale ne

sauraient justifier valablement le financement d'une seconde formation."

(pag. 166-167)

(…)” (STCA 42.2011.4

del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)

Dall’esame effettuato dal

TCA in quell'occasione è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione

viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la

prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il

mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve

durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.

2.6

Nella sentenza 42.2011.4 del

25.

agosto 2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, il TCA ha,

quindi, stabilito che ai fini di quella vertenza, concernente un

ricorrente, il quale dopo aver conseguito il Master/Bacellierato in Teologia ha

iniziato un Master in diritto comparato delle religioni, non era comunque

decisiva la circostanza secondo cui il Master/Baccellierato in Teologia

permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito

sufficiente per vivere, bensì il fatto che comunque non erano realizzati gli

ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da

parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.6.).

Questo Tribunale, in

proposito, ha osservato che:

" (…)

In concreto, anche qualora il ricorrente non potesse reperire

un’attività lavorativa in virtù del Master – Baccellierato in teologia che gli

consenta di ottenere un guadagno che copra il suo fabbisogno, i presupposti per

riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale (cfr. consid. 2.4.) non sono adempiuti.

In primo luogo, l’ulteriore percorso formativo che il ricorrente

ha intrapreso dopo aver ottenuto il Master in Teologia non è evidentemente di

breve durata.

In effetti il master in diritto comparato delle religioni si

svolge su due anni (cfr. consid. 2.5.).

X. ha, altresì, precisato che una formazione completa in ambito

teologico con specializzazione ed eventualmente il conseguimento del grado di

dottorato ha una durata di circa otto-nove anni (cfr. doc. IX).

In secondo luogo, l’insorgente non ha dimostrato che la

specializzazione in diritto comparato delle religioni migliori notevolmente la

sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non ha elencato in modo concreto le attività professionali

che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda

formazione.

Il ricorrente ha unicamente indicato delle prospettive di lavoro

assai vaghe, facendo riferimento a impieghi in ambito ecclesiale presso un

istituto-organismo curiale-diocesano (cfr. doc. IX).

Egli non ha specificato dettagliatamente le professioni che

potrebbero entrare in linea di conto nel Canton Ticino, né al di fuori dei

confini cantonali.

In sede di udienza del 30 maggio 2011 il ricorrente si è limitato

ad affermare che alla conclusione degli studi è disposto a lavorare, oltre che

in Ticino, in altri Cantoni e all’estero, che a quel momento stava effettuando

uno stage presso il tribunale diocesano - precisando che nel 2010 le cause

davanti al Tribunale diocesano in Ticino sono state circa 15 - e che in futuro

vorrà effettuare uno stage presso un ufficio amministrativo diocesano (esempio

economo; cfr. doc. XII).

Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha

legittimamente dato la priorità a delle scelte personali di formazione, come

risulta dallo scritto del 30 giugno 2011, in cui, relativamente alla possibilità di insegnare religione, ha affermato che ciò non è pertinente con le sue

scelte future, e meglio che se avesse voluto dedicarsi all’insegnamento,

avrebbe scelto un’altra specializzazione (cfr. doc. XVII).

Egli ha pure riconosciuto di non aver mai

considerato il titolo di Master in Teologia un titolo finale ma soltanto un

passaggio intermedio, visto che il suo obiettivo è quello di ottenere la

specializzazione in diritto canonico (cfr. doc. XII).

Come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6 le preferenze

personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente per promuovere una

seconda formazione o una riqualifica professionale.” (STCA 42.2011.4 del 25

agosto 2011 consid. 2.8.)

Nella sentenza 42.2011.4

del 25 agosto 2011, ha pertanto così concluso:

" In conclusione questa Corte, richiamati il principio della

sussidiarietà alla base della Las (cfr. consid. 2.2.; 2.9.), la circostanza che

il solo Master/Baccellierato in Teologia ottenuto presso la Facoltà di Teologia

di Z. permette di insegnare religione cattolica nelle scuole elementari,

speciali e medie e di svolgere altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6.,

2.7

), nonché il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere

versati da parte della pubblica assistenza dei contributi durante lo

svolgimento di una seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid.

2.8

), ritiene che a ragione l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una

prestazione assistenziale.

Il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di

trovare un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa

ottenendo il Master in Teologia nell’ambito dell’insegnamento della religione o

negli altri settori elencati al consid. 2.7.

Infatti il richiedente la pubblica assistenza è,

prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per

(ri)trovare una propria autonomia.

A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5

maggio 2008 il TF ha stabilito che:

" (…)

Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans

une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst.,

n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure

de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en

acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance

et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement

d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une

disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12

Cst;

que contrairement à ce que semble soutenir la

recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un

revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université,

au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;

(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.10)

In una successiva sentenza

42.2011.7

del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un

ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione

quale infermiere.

Il TCA ha stabilito, da un

lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere

dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme

alle sue condizioni di salute.

Dall’altro, che malgrado

ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010

doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario

dell’intervento dell’assistenza sociale.

Al riguardo il TCA ha

indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve durata,

estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.

In secondo luogo, che

prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli

assegni di studio.

Questo Tribunale ha

evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un

assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.

Con giudizio 42.2011.3 del

17.

ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha

confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso

dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il

certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo

aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.

Questo Tribunale ha, in effetti,

ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse l’accesso a

molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

Inoltre nemmeno erano

adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle

disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda

formazione da parte dell’assistenza sociale.

In primo luogo, il nuovo

percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era

di breve durata.

In secondo luogo, non è

stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse

notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

E’ stato, poi, rilevato

che del resto la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.

Il TCA, al riguardo, ha

precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono

differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.

Dall’altra, che non è così

escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio

della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.

Questa Corte ha, tuttavia,

evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i

presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non

sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire

tale lacuna.

Con sentenza 42.2010.36

del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego

di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore

Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato

federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche

volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva

svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di

salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la

nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di

“stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno

scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una

borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di

studio.

Con giudizio

42.2013.11

dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la

formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un

reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle

prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,

il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,

svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.

In secondo luogo, il

ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura

migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Infine in una sentenza

42.2013.22

del 13 marzo 2014 il TCA ha negato il versamento di prestazioni

assistenziali durante lo svolgimento della pratica legale ad una richiedente che

ha conseguito il Bachelor e il Master in diritto rilevando in particolare:

" (…)

In conclusione, poiché lo svolgimento della pratica legale non

risulta necessario per conseguire un reddito sufficiente per vivere, la

ricorrente, che ha operato tale scelta anziché cercare un'occupazione, non ha

diritto alle prestazioni assistenziali.

A ciò va aggiunto che, anche volendo considerare, per ipotesi -

alquanto improbabile -, che le attività lavorative che l’insorgente potrebbe

svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non sono atte a

permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni

assistenziali dovrebbe comunque essere confermato, non essendo adempiuti gli

ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da

parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.6 e le sentenze cantonali

riassunte al consid. 2.7).

In concreto la pratica legale che l’insorgente ha iniziato nel

marzo 2013 presso lo studio legale dell’avv. X, svolgendosi su due anni a tempo

pieno (cfr. doc. 11-12; consid. 2.5.; art. 13 LAvv), non è evidentemente di

breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda

formazione (cfr. consid. 2.6.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8.,

pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013

consid. 2.8.). (…)"

2.7

Nella presente fattispecie

emerge dagli atti dell'incarto che RI 1, nato nel 1983, ha ottenuto il diploma quale impiegato di commercio (Scuola __________ e Istituto __________.

Egli ha poi iniziato e

interrotto una formazione quale tecnico ortopedico presso l'Università di __________

e un corso di geografia presso l'Università di __________, beneficiando pure di

una borsa di studio (cfr. doc. 6).

RI 1 aveva peraltro

esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione il 30 novembre 2009 (cfr.

doc. 20).

Nel 2011 egli ha iniziato

(cfr. doc. 20 e doc. 4) a frequentare la Scuola __________, la cui durata è di

6.

semestri.

La fine degli studi è

prevista nel mese di giugno 2015 (cfr. doc. 29).

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale non può che approvare l'operato

dell'amministrazione.

Infatti, indipendentemente

dalla possibilità di effettivamente reperire un impiego grazie alle conoscenze

acquisite con la prima formazione, resta il fatto che la nuova formazione

intrapresa da RI 1 è di lunga durata (3 anni), ragione per cui, conformemente

alla giurisprudenza qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.6 e in particolare la

STCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011), il diritto alle prestazioni assistenziali

deve essere negato.

La decisione su reclamo

del 12 marzo 2014 va pertanto confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti