42.2015.1
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10 giugno 2015Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2015.1
rs
Lugano
10 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2015 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 25 febbraio 2015 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 25
febbraio 2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha
confermato la precedente decisione del 2 gennaio 2015 (cfr. doc. A2), con cui
ad RI 1 è stata concessa una prestazione assistenziale di fr. 2’285.-- mensili
per il periodo gennaio - aprile 2015 (cfr. doc. A1).
L’amministrazione, nella
decisione su reclamo, ha in particolare rilevato che:
" (…)
Il reclamo contesta la decisione in quanto
non viene adattata la prestazione, anzi diminuita, mentre il premio effettivo
dell’assicurazione malattia è aumentato.
Occorre chiarire che la riduzione del
premio dell’assicurazione malattia (RIPAM), comunemente definito “sussidio
cantonale di cassa malati”, è stabilito annualmente e vincolante per il calcolo
dell’assistenza.
Nel caso in esame la decisione impugnata ha
considerato il sussidio di cassa malati (RIPAM) mensile di CHF 298.-.
La spesa imponibile è composta dalla spesa
di alloggio e dal premio di cassa malati che può essere riconosciuto (Premio
medio di riferimento), pure stabilito annualmente e vincolante per il calcolo
dell’assistenza.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps la
spesa vincolata è composta anche dai premi ordinari per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al
massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento,
che nel 2015 è stato stabilito CHF 4'875.- all’anno quindi CHF 406.- mensili.
Nel caso in oggetto la decisione contestata
ha considerato a titolo di premi assicurazione malattia CHF 4'875.- all’anno
quindi CHF 406.- mensili. Pertanto, con la spesa di alloggio di CHF 13'200.-,
la spesa computabile annuale ammonta a CHF 18'075 pari a CHF 1'506.- al mese.
Seppure il premio LAMal mensile 2015
ammonta a CHF 409.30 l’assistenza considera nella sua prestazione solo
l’importo del premio medio di riferimento (come confermato dal TCA nella sentenza
18.9.2014, cons.2.12., pag. 23).
Considerato il sussidio di cassa malati
(RIPAM) mensile di CHF 298.-, l’importo del premio mensile 2015 riconosciuto
che rimarrebbe a carico dell’assicurata (vale a dire una volta dedotto il
sussidio cantonale RIPAM) ammonta a CHF 110.70.
Nell’ambito della prestazione di assistenza
di CHF 2'285.-, l’importo di CHF 110.70 corrisponde alla copertura del costo
della parte obbligatoria dell’assicurazione malattia residuo che non è coperto
dal “sussidio” RIPAM e che, quindi, effettivamente è a carico dell’assistita.
Tale parte di prestazione viene versata per l’assistita dall’USSI direttamente
all’assicuratore malattia L’assistita non è quindi più tenuta a fare tale
pagamento.
La prestazione effettiva versata
all’assistita è così stata definita in CHF 2'174.30.
Le prestazioni assistenziali della signora RI
1 per i mesi di gennaio – aprile 2015 sono quindi state definite correttamente
con la decisione del 2 gennaio 2015.
(…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 25 febbraio 2015 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
nel quale, in buona sostanza, ha contestato l’entità del premio
dell’assicurazione malattie computato nel calcolo della prestazione
assistenziale relativa al periodo gennaio – aprile 2015, ritenendo l’importo di
fr. 4'875.-- annui troppo esiguo.
Ella ha chiesto di tenere
conto della sua reale spesa di cassa malati, rispettivamente del premio medio
di riferimento per il 2015, considerando che il premio medio ponderato 2014
della __________ ammontava a fr. 5'508.--, mentre il premio medio di
riferimento era di fr. 4'965 a meno che nel frattempo non fosse aumentato.
L’insorgente, al riguardo,
ha addotto:
" (…)
tornando alla decisione dell’USSI del 02.01.2015, non vedo come essi possano
invece calcolare un premio medio di riferimento per il 2015 di soli fr.
4'875.-, se già nel 2014 lo stesso ammontava a Fr. 4'965.-, importo
riconosciuto da loro stessi come base di calcolo. Del resto anche la ma Cassa
Malati __________, mi aveva confermato a gennaio 2015 che il loro premio medio
ponderato non era diminuito, ma era rimasto invariato.
La beffa è che, a fronte di un aumento del
sussidio cantonale C.M. che è passato da Fr. 277.- del 2014 a Fr. 298.- per il 2015 (+Fr. 21.-), io mi sono vista ridurre la mia prestazione mensile netta
da Fr. 2'195.55 riconosciutimi per il 2014 a Fr. 2'174.30 per il 2015, ovvero fr. 21.25 in meno! In pratica, ciò che ti danno con una mano, te la tolgono poi
dall’altra, eccetto che così io sto peggio di prima, perché mi ritrovo con un
netto a mio favore ancora inferiore. Il che significa che pago di tasca mia non
solo i Fr. 14.25 di aumento C.M., ma addirittura di più, ed inoltre dal netto
ovvero dai fr. 2'174.30 io devo poi comunque ancora dedurre le spese per le
complementari, ovvero fr. 45.85 mensili, che devo pagare di tasca mia, in
quanto non riconosciutami dall’USSI quale spesa obbligatoria ricorrente, quando
di fatto lo è! (Io ho sempre avuto le complementari da oltre trent’anni, ed ora
avendo io problemi di salute non posso certo permettermi di toglierle). A mio
avviso, le stesse dovrebbero invece figurare sotto la voce delle “spese
computabili Las”, dove in passato si metteva appunto l’importo totale effettivo
delle spese C.M. + le spese d’alloggio, anche se poi l’USSI versa solo fino al
totale delle spese LAMal, altrimenti il calcolo del fabbisogno mensile viene
falsato.
Per contro quest’anno
l’USSI risparmia fr. 28.- mensili, passando da Fr. 117.45 versati direttamente
alla mia C.M. nel 2014 a fr. 110.70 del 2015 e da un versamento netto mensile a
mio favore di Fr. 2’195.55 del 2014 a Fr. 2'174.30 di quest’anno. Il che mi
sembra una vera assurdità, tenuto conto del fatto che se vi è stato un aumento
di premio, qualora lo Stato si assumesse effettivamente il costo dello stesso,
io dovrei semmai poter percepire almeno lo stesso importo netto di prestazioni
assistenziali (visto che non vi sono mai adeguamenti al carovita) e vedermi
aumentare per contro il sussidio cantonale o l’importo versato direttamente
dall’USSI alla a C.M. per controbilanciare l’aumento avuto), ma non sicuramente
vedermi togliere il corrispondente importo dal netto, ritrovandomi di fatto con
meno prestazioni di prima ed a pagare più dell’aumento di C.M. LAMal stesso, di
tasca mia! (…)” (Doc. I)
1.3. L’USSI, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. La ricorrente si è nuovamente
espressa in merito alla fattispecie con scritto del 23 marzo 2015, censurando
oltre all’importo computato a titolo di premio dell’assicurazione malattia nel
calcolo della prestazione assistenziale relativa al periodo gennaio – aprile
2015, anche l’ammontare del fabbisogno mensile di fr. 1'077.-- (cfr. doc. V;
B1-3).
1.5. L’USSI ha preso posizione al
riguardo con scritto del 7 aprile 2015 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 12 maggio 2015
l’insorgente ha trasmesso per conoscenza due decisioni emesse dall’USSI il 7
maggio 2015, la prima relativa alle prestazioni assistenziali per i mesi di
maggio e giugno 2015 (cfr. doc. C2) e la seconda concernente le prestazioni
assistenziali da luglio a settembre 2015 (cfr. doc. C3), in cui a titolo di
premi dell’assicurazione malattia è sempre stata conteggiata la somma di fr.
4'875.-- annui, oltre al relativo reclamo interposto all’amministrazione (cfr.
doc. C4; IX).
Con lo scritto del 12
maggio 2015 la ricorrente ha pure sollecitato l’evasione del suo ricorso (cfr.
doc. IX pag. 2).
Fatti
I doc. IX + C1-4 sono
stati trasmessi per conoscenza all’USSI (cfr. doc. X)
Considerandi
2.1
Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se correttamente o meno l’USSI per il periodo dal mese di
gennaio al mese di aprile 2015 ha assegnato ad RI 1 una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 2'285.-- mensili.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2
L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse
nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le
partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri
dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato."
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla
relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di
studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno
integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno
1996;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971."
Anche dal Messaggio n.
4773.
del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali
costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.3
Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33.
Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17.
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita
dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,
come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal
1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al
rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di
mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene
nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per
il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di
mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento
corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1.
persona
977.
--
100.
--
1077.
--
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per
ogni persona supplementare
+
272.
--
-
+
272.
--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento
con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra
sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive
persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--
fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).
Tali importi
sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012
del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015
pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
2.4
Con decisione del 17 dicembre
2014.
l’USSI ha assegnato alla ricorrente una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 2'313.--mensili dal mese di gennaio al mese di aprile 2015.
A titolo di premio della
cassa malati è stato conteggiato l’importo di fr. 4'965.--, pari a fr. 413.--
mensili e quale sussidio dell’assicurazione malattia la somma di fr. 277.-- al
mese (cfr. doc. A5).
Tale provvedimento è poi
stato sostituito dalla decisione del 2 gennaio 2015 (cfr. doc. A2) con cui alla
ricorrente è stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr.
2'285.-- dal mese da gennaio ad aprile 2015. A differenza del provvedimento del 17 dicembre 2014, è stato computato un premio dell’assicurazione malattia di fr.
4'875.-- annui, corrispondenti a fr. 406.-- al mese e un sussidio di fr. 298.--mensili.
A seguito del reclamo
interposto dall’insorgente il 9 gennaio 2015 (cfr. doc. A3), l’USSI, il 25
febbraio 2015, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato il
provvedimento del 2 gennaio 2015 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
L’interessata ha
contestato davanti al TCA l’ammontare della prestazione assistenziale di fr.
2'285.-- erogatale per il lasso di tempo gennaio – aprile 2015, censurando sia l’entità
del premio dell’assicurazione malattia considerato di fr. 4’875.-- annui -
ossia inferiore a quello del 2014 di fr. 4'965.-- -, sia l’importo del
fabbisogno di fr. 1'077.-- per una persona, costituito da un forfait globale
per il mantenimento di fr. 977.-- sommato a un supplemento d’integrazione di
fr. 100.--, precisando a quest’ultimo riguardo che le disposizioni COSAS per il
2015.
contemplano un forfait globale di fr. 986.-- che unitamente al supplemento
di fr. 100.-- farebbe un totale di fr. 1'086.--, anziché fr. 1'077.--
riconosciuti dall’USSI (cfr. doc. I; V).
2.5
Per quanto attiene
all’importo della soglia di intervento, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.),
le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2015 emanate dal Dipartimento della sanità e della
socialità prevedono, nel caso di un’unità di riferimento composta di una
persona, un forfait globale di mantenimento di fr. 977.-- al quale si aggiunge
un supplemento di integrazione di fr. 100.-- per complessivi
fr. 1'077.--.
È vero, come asserito
dall’insorgente, che le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione
sociale – COSAS al punto B.2.2 aggiornato nel dicembre 2014 enunciano che il
forfait di base per il mantenimento per il 2015 corrisponde a quello del 2013
pari a fr. 986.--, adeguato al rincaro rispetto a quello del 2011 di fr.
977.
--.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che le norme COSAS sono raccomandazioni all'indirizzo
delle autorità sociali cantonali, comunali, della Confederazione e delle
organizzazioni private di sostegno sociale. Tali raccomandazioni servono da
punto di riferimento per la giurisprudenza. Tuttavia, esse acquistano carattere
vincolante tramite la legislazione cantonale, le regolamentazioni comunali e la
giurisprudenza. Valgono per tutte le persone che beneficiano durevolmente del
sostegno sociale (compresi i rifugiati statutari), che hanno un proprio
domicilio e che sono in grado di adempiere alle condizioni richieste (cfr. www.cosas.ch/norme-cosas; C. Hänzi, Die
Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171).
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. pure DTF 132 V 121 consid. 4.4
pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007
consid. 4.3).
Il Cantone Ticino si
adegua da molti anni alle direttive COSAS (cfr. consid. 2.3.), ma non è
strettamente vincolato alle medesime.
Pertanto non presta il
fianco a critiche il fatto che il Cantone Ticino per il 2015 applichi dei
forfait globali di mantenimento che rispetto a quelli contemplati dalle COSAS
non risultano adeguati al rincaro.
Ne discende che il computo
nel calcolo della prestazione assistenziale spettante alla ricorrente per il
lasso di tempo gennaio – aprile 2015 di un fabbisogno di base di fr. 1'077.--
mensili (cfr. doc. A2) si rivela corretto.
2.6
Relativamente al premio
dell’assicurazione malattie, giova dapprima ricordare, come già evidenziato nella
sentenza 42.2014.5 del 18 settembre 2014 concernente l’insorgente, che ai fini
della determinazione del diritto a una prestazione assistenziale, in
applicazione degli art. 22 Las e 8 cpv. 1 lett. g Laps, va considerato soltanto
il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie a
esclusione dei premi relativi alle assicurazioni complementari concluse in
virtù della LCA.
Ciò del resto si evince
dal chiaro tenore dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps.
Giusta l’art. 8 cpv. 1
lett. g Laps (a cui l’art. 22 Las rinvia), in vigore dal 1° gennaio 2012, quale
premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati
i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al
momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo
del premio medio di riferimento.
Secondo, poi, l’art. 4
Reg.Laps, valido dal 1° gennaio 2012, quale premio per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge
va inteso il premio ordinario per singolo assicuratore approvato
dall'autorità federale:
a) per
la rispettiva categoria di assicurato in base all'età attuale (fino a 18 anni,
tra i 18 e 25 anni, superiore a 25 anni);
b) con
franchigia ordinaria;
c) con
rischio di infortunio incluso;
d)
ponderato per regioni di premio ammesse dalla LAMal, in analogia a quanto
previsto dall’art. 29 cpv. 1 LCAMal.
Per inciso è utile
rilevare che il tenore dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, in vigore fino al 31
dicembre 2011, prevedeva che quale premio dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie andavano computati i premi ordinari, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.
Secondo, poi, l’art. 4
Reg.Laps, valido fino al 31 dicembre 2011, quale premio per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge
andava inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi
dell’assicurazione di base contro le malattie.
Gli art. 8 cpv. 1 lett. g
Laps e 4 Reg.Laps sono stati modificati a seguito del sostanziale mutamento che
ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino
Ufficiale 2010, 297).
Il Consiglio di Stato e il
Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri
scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale
base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio
del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, pubblicata
in RtiD I-2013 N. 11 pag. 44 segg.).
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta (cfr. STCA
36.2012.71
del 21 gennaio 2013 consid. 2.2.).
In relazione alla
revisione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, dal Messaggio 15 settembre
2009.
concernente la modifica della Legge di applicazione della Legge federale
sull’assicurazione malattie (LCAMal), pag. 54, si evince:
" Articolo 8 capoverso 1 lettera g)
Il nuovo disciplinamento LCAMal non fa più
riferimento all’importo della quota media cantonale ponderata. L’art. 8 cpv. 1
lett. g) Laps viene quindi modificato: gli importi relativi alle riduzioni dei
premi concessi secondo la legge di applicazione della legge federale
sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 devono essere dedotti
dai premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti
al momento della richiesta.”
Inoltre dal Rapporto
dell’8 giugno 2010 della Commissione della gestione e delle finanze sul
messaggio del 15 settembre 2009, pag. 12, emerge:
" Art. 8 cpv. 1 lett. g. Laps
Su richiesta del Consiglio di Stato il testo è stato modificato.
La formulazione, che riprende quella della disposizione attualmente in vigore,
è adeguata al nuovo sistema di riduzione dei premi con la sostituzione
dell’espressione “quota cantonale media ponderata” con l’espressione “premio
medio di riferimento”. Inoltre, è stata tolta l’espressione “dedotto
l’importo delle riduzioni dei premi concesso secondo la legge di applicazione
della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997”, poiché la deduzione è
già regolata dall’art. 11 cpv. 1 Laps.”
2.7
Il premio medio di
riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è definito dagli art. 28 e 29
LCAMal (cfr. consid. 2.6.).
L’art. 29 cpv. 1 LCAMal,
in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, prevedeva che il premio
medio di riferimento era costituito dalla media ponderata dei premi
riconosciuti ai sensi della legge e del numero degli assicurati iscritti presso
ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla
LAMal.
L’art. 28 LCAMal, valido
dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, enunciava del resto che:
" 1Per ogni assicuratore è determinato il premio riconosciuto
per le seguenti categorie di assicurati:
a) di età superiore a 25 anni;
b) di età compresa tra 18 e 25 anni;
c) fino all’età di 18 anni.
2Esso è stabilito a partire dalla media
ponderata dei premi approvati dall’autorità federale nell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nella situazione di:
a) franchigia ordinaria;
b) rischio di infortunio incluso.”
Al riguardo è utile
evidenziare che il 18 maggio 2014 il popolo ticinese ha respinto,
in votazione referendaria, la seguente modifica della legge cantonale di
applicazione della LAMal (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Votazione%20referendaria%20del%2018%20maggio%202014.pdf) approvata il 25 novembre 2013 dal Gran Consiglio del Cantone
Ticino (cfr. FU 96/2013 del 29 novembre 2013 pag. 9159 segg.):
" Art. 28
1.
Il premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati
previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2.
Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei premi dell’assicurazione
standard, con franchigia ordinaria e rischio d’infortunio incluso, tenuto conto
del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore malattie
ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal (P–) e considerando:
a) la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard,
con franchigia ordinaria (α);
b) la percentuale di assicurati con modelli assicurativi
alternativi,
con franchigia ordinaria (β);
c) lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e
modello standard (γ).
3.
Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in
considerazione il numero di assicurati e la modalità di calcolo della
percentuale degli assicurati tra i vari modelli assicurativi.
Art. 29
Il premio medio di riferimento è stabilito come segue:
PMR
= P–
* α + P– * ( 100% –
γ ) * β"
(cfr. FU 96/2013 del 29 novembre 2013)
Il testo
degli art. 28 e 29 LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014,
prevedeva che il premio medio di riferimento fosse determinato tenendo conto
solo del modello assicurativo standard (libera scelta del fornitore di
prestazioni), con franchigia ordinaria di 300 franchi l’anno e rischio
d’infortunio incluso.
Secondo la
misura approvata dal Gran Consiglio nel novembre 2013 e respinta dal popolo il
18.
maggio 2014 il premio medio di riferimento avrebbe dovuto essere determinato
considerando non solo il modello assicurativo standard ma, secondo le
proporzioni riscontrate nelle scelte della popolazione, anche i modelli
alternativi (ad esempio quello del “medico di famiglia”) che sempre più sono
preferiti dai cittadini ticinesi. La modifica prevedeva, invece, il
mantenimento della franchigia ordinaria di 300 franchi, comprendendo ancora il
rischio d’infortunio (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge di
applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno
1997.
(LCAMal) n. 6851 del 24 settembre 2013 pag. 1; www.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/votazioni/18052014/VotazioneCantonale_18052014_opuscolo.pdf: Opuscolo informativo concernente la votazione cantonale del 18 maggio
2014).
A seguito della votazione
popolare del 18 maggio 2014 nel 2014 per il calcolo del premio medio di
riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps sono, dunque, restati validi
gli art. 28 e 29 LCAMal entrati in vigore il 1° gennaio 2012.
Il 21 maggio 2014 il
Consiglio di Stato ha conseguentemente adottato il seguente Decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2014 (cfr. BU 28/2014 del 23 maggio 2014):
" Art. 1 Le
basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per
l’anno 2014 sono definite come segue:
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
– adulti: CHF 4’965.00
– giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’594.00
– minorenni: CHF 1’156.00
c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da
destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal.
Art. 2 1Il presente
decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi.
2Esso entra in vigore
retroattivamente il 1° gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino al 31
dicembre 2014.”
Il 3 novembre 2014 il Gran
Consiglio ha poi approvato delle nuove modifiche della Legge di applicazione
della LAMal, entrate in vigore il 1° gennaio 2015 (cfr. BU 62/2014 del 30
dicembre 2014 pag. 587-588).
Il tenore dell’art. 28 e
dell’art. 29 cpv. 1 LCAMal corrisponde al testo degli art. 28 e 29 LCAMal approvato dal Gran Consiglio nel novembre 2013 e respinto dal popolo il
18.
maggio 2014.
All’art. 29 LCAMal è,
però, stato aggiunto un cpv. 2 che enuncia:
" Il premio
medio di riferimento considerato per le tre categorie di assicurati previste
dalla LAMal non può essere inferiore a quello applicato per l’anno 2014.”
Dal Messaggio del 10
settembre 2014 relativo alla Modifica della legge di applicazione della legge
federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997
(LCAMal) si evince:
" (…)
3.1.4
Premi medi di riferimento
Come detto, si ripropone con il presente messaggio di utilizzare
il metodo di calcolo dei PMR già proposto per il 2014 con M6851. Il contesto
nel quale la proposta viene ora riformulata è sostanzialmente diverso rispetto
a quello di cui al citato M6851: in effetti, in tal caso, si otteneva una
diminuzione dell’importo di Ripam nel contesto di una formula di calcolo con
riduzione lineare; l’attuale proposta, al contrario, garantisce che i cittadini
sussidiati a baso reddito non si vedano ridotta la Ripam per effetto soltanto dei PMR utilizzati.
Si ripropone, quindi, di determinare i PMR considerando i premi
approvati dalla Confederazione relativi al modello con libera scelta del
fornitore di prestazioni, ponderati però rispetto ai modelli assicurativi
alternativi (cioè con scelta limitata del fornitore di prestazioni),
considerando lo sconto legato al modello “medico di famiglia” e ritenuto
che, in ogni caso, i PMR non potranno essere inferiori a quelli dell’anno 2014.
Si propone quindi di modificare gli attuali artt. 28 e 29 LCAMal,
riprendendone il testo di cui al citato M6851. In aggiunta (art. 29 cpv. 2), si
codifica la regola secondo la quale i PMR considerati non possono essere
inferiori a quelli applicati per l’anno 2014, e meglio CHF 4’965.- all’anno per
un adulto, CHF 4’594.- per un giovane adulto e CHF 1’156.- per un minorenne.
(…)”
Inoltre dal Rapporto di maggioranza del 21 ottobre 2014
della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 10 settembre
2014.
concernente la modifica della legge di applicazione della legge federale
del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)
emerge:
" (…)
6.1
Premio medio di riferimento
Il
Consiglio di Stato, come già ampiamente esposto al punto 4.1.1, ripropone di
utilizzare il metodo di calcolo del premio medio di riferimento (PMR) secondo
quanto già proposto con il messaggio n. 6851 del 24 settembre 2013. Si tratta
in sintesi di considerare non la sola media ponderata dei premi riferiti al
cosiddetto modello standard ma anche la ripartizione fra le diverse casse
malattia degli assicurati che hanno optato per modelli alternativi, nonché
considerando lo sconto medio percentuale ottenibile scegliendo il modello
"medico di famiglia", mantenendo la franchigia ordinaria di 300
franchi all'anno e il rischio d'infortunio. Rispetto alla proposta del messaggio
n. 6851, il Consiglio di Stato propone in più che il PMR (sia per le situazioni
acquisite, cioè i bassi redditi, come pure per le altre fasce di reddito) non
possa essere inferiore a quello utilizzato per il 2014 (nuovo art. 29 cpv. 2,
risp. nuovo art. 43a cpv. 2 lett. a) LCAMal). Questo porta a una graduale
riduzione del premio medio rispetto alla copertura standard, che andrà ad
accentuarsi sulla base delle scelte assicurative che hanno fatto e faranno i
cittadini. È chiara la tendenza ad andare verso coperture alternative e, in
modo particolare, verso il modello medico di famiglia, per la possibilità di
risparmio che attualmente tali coperture offrono. Questa tendenza andrà
sicuramente accentuandosi nei prossimi anni. Si tratterà poi di vedere se gli
sconti attualmente proposti per queste coperture assicurative saranno mantenuti
negli anni o se non si andrà gradualmente verso un allineamento dei premi. Già
per il prossimo anno lo sconto sul premio per il modello medico di famiglia
rispetto al modello standard è diminuita, anche se di poco, in rapporto al
2014.
(…)
6.5
Misure
previste dal Preventivo 2015
Il messaggio sul Preventivo 2015 (n. 6987), oltre
alle misure previste nell'ambito Ripam dal messaggio che stiamo esaminando,
propone pure un'ulteriore misura di contenimento che deriva dalla nota
questione legata al rimborso dei premi versati in eccedenza dai cittadini
ticinesi. Il Parlamento federale ha deciso che il rimborso avverrà con un
versamento annuo di 90 franchi a ogni assicurato per gli anni 2015-2017. Il
Consiglio di Stato propone quindi di ridurre il PMR per la valutazione della
Ripam per il medesimo importo e per gli anni indicati in precedenza. Questa
misura comporterà un risparmio per la Ripam ordinaria di 2.2 milioni di franchi
e di 2.3 milioni di franchi per la Ripam per i beneficiari di PC. In totale quindi per il prossimo anno si prevede un
risparmio di 23.8 milioni di franchi.
(…)”
L’11 febbraio 2015 il
Consiglio di Stato ha, di conseguenza, adottato il seguente Decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2015 entrato in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2015
(cfr. BU 7/2015 del13 febbraio 2015 pag. 47) che ha confermato il precedente
Decreto esecutivo provvisorio per l’anno 2015 del 18 novembre 2014 (cfr. BU
55/2014 del 21 novembre 2014 pag. 496):
" Art. 1 Le
basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per
l’anno 2015 sono definite come segue:
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2012.
b) premio medio di riferimento:
– adulti: CHF 4’875.-
– giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’504.-
– minorenni: CHF 1’066.-
c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:
– unità di riferimento senza figli: 3.4
– unità di riferimento con figli: 3.9
Art. 2 1Il presente
decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi.
2Esso entra in vigore
retroattivamente il 1° gennaio 2015 e mantiene la sua validità fino al 31
dicembre 2015.”
2.8
A titolo di premio della
cassa malati, perciò, non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un
assicurato, bensì del premio ordinario per l’assicurazione obbligatoria contro
le malattie per singolo assicuratore ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi degli art. 8 cpv.
1.
lett. g Laps e 4 Reg.Laps.
Il premio medio di
riferimento è calcolato sulla base di quanto contemplato dagli art. 28 e 29
LCAMal in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. consid. 2.7.)
Il premio medio di
riferimento per gli adulti valido nell’anno 2015 ammonta a fr. 4'875.-- (cfr.
consid. 2.7.; art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2015 dell’11 febbraio
2015).
Tale importo è inferiore
al premio medio di riferimento per il 2014 di fr. 4'965 (cfr. consid. 2.8.),
come rettamente osservato dalla ricorrente (cfr. doc. I).
Ciò sembrerebbe in
contraddizione con quanto enunciato dall’art. 29 cpv. 2 LCAMal in vigore dal 1°
gennaio 2015, ossia che il premio medio di riferimento considerato per le tre
categorie di assicurati previste dalla LAMal non può essere inferiore a quello
applicato per l’anno 2014 (cfr. consid. 2.7.).
Tuttavia tale incongruenza
è soltanto apparente.
In effetti, come risulta
dal Rapporto di maggioranza del 21 ottobre 2014 della
Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 10 settembre 2014
concernente la modifica della legge di applicazione della legge federale del 18
marzo 1994 sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) il premio
medio di riferimento annuo per il 2015 di per sé è rimasto invariato rispetto
al 2014. La riduzione di fr. 90.-- (fr. 4'965 - fr. 4'875) è prevista nel messaggio sul Preventivo 2015 (n. 6987) ed è unicamente connessa al rimborso dei
premi versati in eccedenza dai cittadini ticinesi che il Parlamento federale ha
quantificato in un versamento annuo di 90 franchi a ogni assicurato per gli
anni 2015-2017 (cfr. consid. 2.7.).
I premi medi di
riferimento per il 2015 definiti nel Decreto esecutivo concernente le basi di
calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2015
dell’11 febbraio 2015 non sono, pertanto, censurabili.
2.9
RI 1 è affiliata alla cassa
malati __________ (cfr. doc. 22).
Come esposto sopra, a
titolo di premio della cassa malati, nel calcolo volto a stabilire la
prestazione assistenziale spettantele nel periodo gennaio – aprile 2015, non va
tenuto conto del premio effettivo dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie, bensì del premio ordinario per il singolo assicuratore, ma al massimo
fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento (cfr. art.
8.
cpv. 1 lett. g Laps; consid. 2.6.-2.8.).
Per il 2015 il premio
ordinario (cfr. consid. 2.6.) per la __________ da considerare giusta gli art.
8.
cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps è pari a fr. 5'618.-- (www.priminfo.ch).
L’ammontare di fr.
5'618.-- è superiore al premio medio di riferimento per il 2015 di fr. 4.875.--
(cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2015 dell’11 febbraio
2015; consid. 2.7).
Pertanto giusta l’art. 8
cpv. 1 lett. g Laps, a cui rinvia l’art. 22 Las (cfr. consid. 2.6.), ai fini
del calcolo della prestazione assistenziale spettante alla ricorrente dal
gennaio all’aprile 2015, va tenuto conto del premio medio di riferimento per il
2015.
di fr. 4’875.--, come del resto effettuato dall’USSI (cfr. doc. A2; A1).
2.10
La ricorrente ha pure fatto
valere che le disposizioni COSAS prevedono a titolo eccezionale l’assunzione dei
premi dell’assicurazione malattie complementare (cfr. doc. V pag. 4).
Le disposizioni COSAS al
p.to B.4-1 enunciano, in effetti, che in situazioni eccezionali, opportunamente
motivate, o per periodi limitati di tempo, le quote per le assicurazioni
complementari possono essere assunte dall’ufficio del sostegno sociale.
Questa parte dei premi è da considerare come una prestazione sociale specifica.
Al riguardo il TCA si
limita a osservare, da una parte, che le disposizioni COSAS, che peraltro
costituiscono soltanto delle raccomandazioni (cfr. consid. 2.5.), prevedono
semplicemente la possibilità di riconoscere da parte dell’assistenza
sociale i premi delle assicurazioni complementari.
Dall’altra, che in ogni
caso l’assunzione di tali premi sarebbe da trattare quale prestazione
assistenziale speciale, non rientrando così nel calcolo della prestazione
ordinaria.
L'art. 20 Las definisce le
prestazioni speciali come segue:
" Le
prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad
esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese
straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento
professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare
fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai
limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni
ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono
o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse
sono destinate. (cpv. 3)."
Le prestazioni speciali si
distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non
considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito
rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e
per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le
prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito
disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250
dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2013.21 del 9 aprile 2014; STCA 42.2004.3
del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.11
Per il resto l’insorgente non
ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di
reddito e delle spese computabili indicate dall’USSI valido dal mese di gennaio
al mese di aprile 2015.
Non risulta alcun reddito
e alcuna sostanza computabili (cfr. consid. A2).
Le spese computabili sono
composte dalla spesa per l’alloggio di fr. 13’200.--, dal premio della cassa
malati pari a fr. 4’875.-- (cfr. doc. A2, consid. 2.9.).
Esse, globalmente,
corrispondono a fr. 18’075.--, pari a fr. 1'506.-- al mese.
La soglia di intervento
per il 2015 della ricorrente è pari a fr. 1’077.-- al mese (cfr. consid. 2.5.;
doc. A2).
Come indicato sopra, hanno
diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito
disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente
percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.
art. 18 Las; consid. 2.3.).
In casu, il sussidio della
cassa malati ammonta a fr. 298.-- mensili (cfr. doc. A2).
La lacuna di reddito Las
mensile è, pertanto, pari a fr. 2’285.-- [(fr. 1’077.-- + fr. 1’506.--) – fr. 298.--].
L’insorgente ha, dunque,
diritto, per il periodo da gennaio ad aprile 2015, a una prestazione assistenziale di fr. 2’285.-- al mese, come deciso dall’USSI (cfr. doc. A2;
A1).
La decisione su reclamo
del 25 febbraio 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti