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42.2015.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 giugno 2015Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. IX + C1-4 sono

stati trasmessi per conoscenza all’USSI (cfr. doc. X)

Considerandi

2.1

Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se correttamente o meno l’USSI per il periodo dal mese di

gennaio al mese di aprile 2015 ha assegnato ad RI 1 una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 2'285.-- mensili.

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.2

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente

all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse

nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima

dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le

partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri

dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni

prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge

speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo

di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,

anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento

vi ha rinunciato."

Inoltre

giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla

relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di

studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno

complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale

previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno

integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di

prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno

1996;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971."

Anche dal Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si

evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali

costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.3

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33.

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17.

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19

Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita

dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della

sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,

infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo

regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle

«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal

1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al

rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di

mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene

nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per

il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di

mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento

corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

977.

--

100.

--

1077.

--

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento

con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra

sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive

persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--

fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi

sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012

del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015

pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

2.4

Con decisione del 17 dicembre

2014.

l’USSI ha assegnato alla ricorrente una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 2'313.--mensili dal mese di gennaio al mese di aprile 2015.

A titolo di premio della

cassa malati è stato conteggiato l’importo di fr. 4'965.--, pari a fr. 413.--

mensili e quale sussidio dell’assicurazione malattia la somma di fr. 277.-- al

mese (cfr. doc. A5).

Tale provvedimento è poi

stato sostituito dalla decisione del 2 gennaio 2015 (cfr. doc. A2) con cui alla

ricorrente è stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

2'285.-- dal mese da gennaio ad aprile 2015. A differenza del provvedimento del 17 dicembre 2014, è stato computato un premio dell’assicurazione malattia di fr.

4'875.-- annui, corrispondenti a fr. 406.-- al mese e un sussidio di fr. 298.--mensili.

A seguito del reclamo

interposto dall’insorgente il 9 gennaio 2015 (cfr. doc. A3), l’USSI, il 25

febbraio 2015, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato il

provvedimento del 2 gennaio 2015 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

L’interessata ha

contestato davanti al TCA l’ammontare della prestazione assistenziale di fr.

2'285.-- erogatale per il lasso di tempo gennaio – aprile 2015, censurando sia l’entità

del premio dell’assicurazione malattia considerato di fr. 4’875.-- annui -

ossia inferiore a quello del 2014 di fr. 4'965.-- -, sia l’importo del

fabbisogno di fr. 1'077.-- per una persona, costituito da un forfait globale

per il mantenimento di fr. 977.-- sommato a un supplemento d’integrazione di

fr. 100.--, precisando a quest’ultimo riguardo che le disposizioni COSAS per il

2015.

contemplano un forfait globale di fr. 986.-- che unitamente al supplemento

di fr. 100.-- farebbe un totale di fr. 1'086.--, anziché fr. 1'077.--

riconosciuti dall’USSI (cfr. doc. I; V).

2.5

Per quanto attiene

all’importo della soglia di intervento, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.),

le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2015 emanate dal Dipartimento della sanità e della

socialità prevedono, nel caso di un’unità di riferimento composta di una

persona, un forfait globale di mantenimento di fr. 977.-- al quale si aggiunge

un supplemento di integrazione di fr. 100.-- per complessivi

fr. 1'077.--.

È vero, come asserito

dall’insorgente, che le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione

sociale – COSAS al punto B.2.2 aggiornato nel dicembre 2014 enunciano che il

forfait di base per il mantenimento per il 2015 corrisponde a quello del 2013

pari a fr. 986.--, adeguato al rincaro rispetto a quello del 2011 di fr.

977.

--.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che le norme COSAS sono raccomandazioni all'indirizzo

delle autorità sociali cantonali, comunali, della Confederazione e delle

organizzazioni private di sostegno sociale. Tali raccomandazioni servono da

punto di riferimento per la giurisprudenza. Tuttavia, esse acquistano carattere

vincolante tramite la legislazione cantonale, le regolamentazioni comunali e la

giurisprudenza. Valgono per tutte le persone che beneficiano durevolmente del

sostegno sociale (compresi i rifugiati statutari), che hanno un proprio

domicilio e che sono in grado di adempiere alle condizioni richieste (cfr. www.cosas.ch/norme-cosas; C. Hänzi, Die

Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171).

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. pure DTF 132 V 121 consid. 4.4

pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007

consid. 4.3).

Il Cantone Ticino si

adegua da molti anni alle direttive COSAS (cfr. consid. 2.3.), ma non è

strettamente vincolato alle medesime.

Pertanto non presta il

fianco a critiche il fatto che il Cantone Ticino per il 2015 applichi dei

forfait globali di mantenimento che rispetto a quelli contemplati dalle COSAS

non risultano adeguati al rincaro.

Ne discende che il computo

nel calcolo della prestazione assistenziale spettante alla ricorrente per il

lasso di tempo gennaio – aprile 2015 di un fabbisogno di base di fr. 1'077.--

mensili (cfr. doc. A2) si rivela corretto.

2.6

Relativamente al premio

dell’assicurazione malattie, giova dapprima ricordare, come già evidenziato nella

sentenza 42.2014.5 del 18 settembre 2014 concernente l’insorgente, che ai fini

della determinazione del diritto a una prestazione assistenziale, in

applicazione degli art. 22 Las e 8 cpv. 1 lett. g Laps, va considerato soltanto

il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie a

esclusione dei premi relativi alle assicurazioni complementari concluse in

virtù della LCA.

Ciò del resto si evince

dal chiaro tenore dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps.

Giusta l’art. 8 cpv. 1

lett. g Laps (a cui l’art. 22 Las rinvia), in vigore dal 1° gennaio 2012, quale

premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati

i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al

momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo

del premio medio di riferimento.

Secondo, poi, l’art. 4

Reg.Laps, valido dal 1° gennaio 2012, quale premio per l’assicurazione

obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge

va inteso il premio ordinario per singolo assicuratore approvato

dall'autorità federale:

a) per

la rispettiva categoria di assicurato in base all'età attuale (fino a 18 anni,

tra i 18 e 25 anni, superiore a 25 anni);

b) con

franchigia ordinaria;

c) con

rischio di infortunio incluso;

d)

ponderato per regioni di premio ammesse dalla LAMal, in analogia a quanto

previsto dall’art. 29 cpv. 1 LCAMal.

Per inciso è utile

rilevare che il tenore dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, in vigore fino al 31

dicembre 2011, prevedeva che quale premio dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie andavano computati i premi ordinari, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.

Secondo, poi, l’art. 4

Reg.Laps, valido fino al 31 dicembre 2011, quale premio per l’assicurazione

obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge

andava inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi

dell’assicurazione di base contro le malattie.

Gli art. 8 cpv. 1 lett. g

Laps e 4 Reg.Laps sono stati modificati a seguito del sostanziale mutamento che

ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino

Ufficiale 2010, 297).

Il Consiglio di Stato e il

Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri

scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale

base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio

del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, pubblicata

in RtiD I-2013 N. 11 pag. 44 segg.).

Le nuove norme tendono a

conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla

realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta (cfr. STCA

36.2012.71

del 21 gennaio 2013 consid. 2.2.).

In relazione alla

revisione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, dal Messaggio 15 settembre

2009.

concernente la modifica della Legge di applicazione della Legge federale

sull’assicurazione malattie (LCAMal), pag. 54, si evince:

" Articolo 8 capoverso 1 lettera g)

Il nuovo disciplinamento LCAMal non fa più

riferimento all’importo della quota media cantonale ponderata. L’art. 8 cpv. 1

lett. g) Laps viene quindi modificato: gli importi relativi alle riduzioni dei

premi concessi secondo la legge di applicazione della legge federale

sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 devono essere dedotti

dai premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti

al momento della richiesta.”

Inoltre dal Rapporto

dell’8 giugno 2010 della Commissione della gestione e delle finanze sul

messaggio del 15 settembre 2009, pag. 12, emerge:

" Art. 8 cpv. 1 lett. g. Laps

Su richiesta del Consiglio di Stato il testo è stato modificato.

La formulazione, che riprende quella della disposizione attualmente in vigore,

è adeguata al nuovo sistema di riduzione dei premi con la sostituzione

dell’espressione “quota cantonale media ponderata” con l’espressione “premio

medio di riferimento”. Inoltre, è stata tolta l’espressione “dedotto

l’importo delle riduzioni dei premi concesso secondo la legge di applicazione

della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997”, poiché la deduzione è

già regolata dall’art. 11 cpv. 1 Laps.”

2.7

Il premio medio di

riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è definito dagli art. 28 e 29

LCAMal (cfr. consid. 2.6.).

L’art. 29 cpv. 1 LCAMal,

in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, prevedeva che il premio

medio di riferimento era costituito dalla media ponderata dei premi

riconosciuti ai sensi della legge e del numero degli assicurati iscritti presso

ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla

LAMal.

L’art. 28 LCAMal, valido

dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, enunciava del resto che:

" 1Per ogni assicuratore è determinato il premio riconosciuto

per le seguenti categorie di assicurati:

a) di età superiore a 25 anni;

b) di età compresa tra 18 e 25 anni;

c) fino all’età di 18 anni.

2Esso è stabilito a partire dalla media

ponderata dei premi approvati dall’autorità federale nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nella situazione di:

a) franchigia ordinaria;

b) rischio di infortunio incluso.”

Al riguardo è utile

evidenziare che il 18 maggio 2014 il popolo ticinese ha respinto,

in votazione referendaria, la seguente modifica della legge cantonale di

applicazione della LAMal (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Votazione%20referendaria%20del%2018%20maggio%202014.pdf) approvata il 25 novembre 2013 dal Gran Consiglio del Cantone

Ticino (cfr. FU 96/2013 del 29 novembre 2013 pag. 9159 segg.):

" Art. 28

1.

Il premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati

previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale

nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2.

Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei premi dell’assicurazione

standard, con franchigia ordinaria e rischio d’infortunio incluso, tenuto conto

del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore malattie

ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal (P–) e considerando:

a) la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard,

con franchigia ordinaria (α);

b) la percentuale di assicurati con modelli assicurativi

alternativi,

con franchigia ordinaria (β);

c) lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e

modello standard (γ).

3.

Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in

considerazione il numero di assicurati e la modalità di calcolo della

percentuale degli assicurati tra i vari modelli assicurativi.

Art. 29

Il premio medio di riferimento è stabilito come segue:

PMR

= P–

* α + P– * ( 100% –

γ ) * β"

(cfr. FU 96/2013 del 29 novembre 2013)

Il testo

degli art. 28 e 29 LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014,

prevedeva che il premio medio di riferimento fosse determinato tenendo conto

solo del modello assicurativo standard (libera scelta del fornitore di

prestazioni), con franchigia ordinaria di 300 franchi l’anno e rischio

d’infortunio incluso.

Secondo la

misura approvata dal Gran Consiglio nel novembre 2013 e respinta dal popolo il

18.

maggio 2014 il premio medio di riferimento avrebbe dovuto essere determinato

considerando non solo il modello assicurativo standard ma, secondo le

proporzioni riscontrate nelle scelte della popolazione, anche i modelli

alternativi (ad esempio quello del “medico di famiglia”) che sempre più sono

preferiti dai cittadini ticinesi. La modifica prevedeva, invece, il

mantenimento della franchigia ordinaria di 300 franchi, comprendendo ancora il

rischio d’infortunio (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge di

applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno

1997.

(LCAMal) n. 6851 del 24 settembre 2013 pag. 1; www.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/votazioni/18052014/VotazioneCantonale_18052014_opuscolo.pdf: Opuscolo informativo concernente la votazione cantonale del 18 maggio

2014).

A seguito della votazione

popolare del 18 maggio 2014 nel 2014 per il calcolo del premio medio di

riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps sono, dunque, restati validi

gli art. 28 e 29 LCAMal entrati in vigore il 1° gennaio 2012.

Il 21 maggio 2014 il

Consiglio di Stato ha conseguentemente adottato il seguente Decreto esecutivo

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio

LAMal per l’anno 2014 (cfr. BU 28/2014 del 23 maggio 2014):

" Art. 1 Le

basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per

l’anno 2014 sono definite come segue:

a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.

b) premio medio di riferimento:

– adulti: CHF 4’965.00

– giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’594.00

– minorenni: CHF 1’156.00

c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da

destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal.

Art. 2 1Il presente

decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti

esecutivi.

2Esso entra in vigore

retroattivamente il 1° gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino al 31

dicembre 2014.”

Il 3 novembre 2014 il Gran

Consiglio ha poi approvato delle nuove modifiche della Legge di applicazione

della LAMal, entrate in vigore il 1° gennaio 2015 (cfr. BU 62/2014 del 30

dicembre 2014 pag. 587-588).

Il tenore dell’art. 28 e

dell’art. 29 cpv. 1 LCAMal corrisponde al testo degli art. 28 e 29 LCAMal approvato dal Gran Consiglio nel novembre 2013 e respinto dal popolo il

18.

maggio 2014.

All’art. 29 LCAMal è,

però, stato aggiunto un cpv. 2 che enuncia:

" Il premio

medio di riferimento considerato per le tre categorie di assicurati previste

dalla LAMal non può essere inferiore a quello applicato per l’anno 2014.”

Dal Messaggio del 10

settembre 2014 relativo alla Modifica della legge di applicazione della legge

federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997

(LCAMal) si evince:

" (…)

3.1.4

Premi medi di riferimento

Come detto, si ripropone con il presente messaggio di utilizzare

il metodo di calcolo dei PMR già proposto per il 2014 con M6851. Il contesto

nel quale la proposta viene ora riformulata è sostanzialmente diverso rispetto

a quello di cui al citato M6851: in effetti, in tal caso, si otteneva una

diminuzione dell’importo di Ripam nel contesto di una formula di calcolo con

riduzione lineare; l’attuale proposta, al contrario, garantisce che i cittadini

sussidiati a baso reddito non si vedano ridotta la Ripam per effetto soltanto dei PMR utilizzati.

Si ripropone, quindi, di determinare i PMR considerando i premi

approvati dalla Confederazione relativi al modello con libera scelta del

fornitore di prestazioni, ponderati però rispetto ai modelli assicurativi

alternativi (cioè con scelta limitata del fornitore di prestazioni),

considerando lo sconto legato al modello “medico di famiglia” e ritenuto

che, in ogni caso, i PMR non potranno essere inferiori a quelli dell’anno 2014.

Si propone quindi di modificare gli attuali artt. 28 e 29 LCAMal,

riprendendone il testo di cui al citato M6851. In aggiunta (art. 29 cpv. 2), si

codifica la regola secondo la quale i PMR considerati non possono essere

inferiori a quelli applicati per l’anno 2014, e meglio CHF 4’965.- all’anno per

un adulto, CHF 4’594.- per un giovane adulto e CHF 1’156.- per un minorenne.

(…)”

Inoltre dal Rapporto di maggioranza del 21 ottobre 2014

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 10 settembre

2014.

concernente la modifica della legge di applicazione della legge federale

del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)

emerge:

" (…)

6.1

Premio medio di riferimento

Il

Consiglio di Stato, come già ampiamente esposto al punto 4.1.1, ripropone di

utilizzare il metodo di calcolo del premio medio di riferimento (PMR) secondo

quanto già proposto con il messaggio n. 6851 del 24 settembre 2013. Si tratta

in sintesi di considerare non la sola media ponderata dei premi riferiti al

cosiddetto modello standard ma anche la ripartizione fra le diverse casse

malattia degli assicurati che hanno optato per modelli alternativi, nonché

considerando lo sconto medio percentuale ottenibile scegliendo il modello

"medico di famiglia", mantenendo la franchigia ordinaria di 300

franchi all'anno e il rischio d'infortunio. Rispetto alla proposta del messaggio

n. 6851, il Consiglio di Stato propone in più che il PMR (sia per le situazioni

acquisite, cioè i bassi redditi, come pure per le altre fasce di reddito) non

possa essere inferiore a quello utilizzato per il 2014 (nuovo art. 29 cpv. 2,

risp. nuovo art. 43a cpv. 2 lett. a) LCAMal). Questo porta a una graduale

riduzione del premio medio rispetto alla copertura standard, che andrà ad

accentuarsi sulla base delle scelte assicurative che hanno fatto e faranno i

cittadini. È chiara la tendenza ad andare verso coperture alternative e, in

modo particolare, verso il modello medico di famiglia, per la possibilità di

risparmio che attualmente tali coperture offrono. Questa tendenza andrà

sicuramente accentuandosi nei prossimi anni. Si tratterà poi di vedere se gli

sconti attualmente proposti per queste coperture assicurative saranno mantenuti

negli anni o se non si andrà gradualmente verso un allineamento dei premi. Già

per il prossimo anno lo sconto sul premio per il modello medico di famiglia

rispetto al modello standard è diminuita, anche se di poco, in rapporto al

2014.

(…)

6.5

Misure

previste dal Preventivo 2015

Il messaggio sul Preventivo 2015 (n. 6987), oltre

alle misure previste nell'ambito Ripam dal messaggio che stiamo esaminando,

propone pure un'ulteriore misura di contenimento che deriva dalla nota

questione legata al rimborso dei premi versati in eccedenza dai cittadini

ticinesi. Il Parlamento federale ha deciso che il rimborso avverrà con un

versamento annuo di 90 franchi a ogni assicurato per gli anni 2015-2017. Il

Consiglio di Stato propone quindi di ridurre il PMR per la valutazione della

Ripam per il medesimo importo e per gli anni indicati in precedenza. Questa

misura comporterà un risparmio per la Ripam ordinaria di 2.2 milioni di franchi

e di 2.3 milioni di franchi per la Ripam per i beneficiari di PC. In totale quindi per il prossimo anno si prevede un

risparmio di 23.8 milioni di franchi.

(…)”

L’11 febbraio 2015 il

Consiglio di Stato ha, di conseguenza, adottato il seguente Decreto esecutivo

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio

LAMal per l’anno 2015 entrato in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2015

(cfr. BU 7/2015 del13 febbraio 2015 pag. 47) che ha confermato il precedente

Decreto esecutivo provvisorio per l’anno 2015 del 18 novembre 2014 (cfr. BU

55/2014 del 21 novembre 2014 pag. 496):

" Art. 1 Le

basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per

l’anno 2015 sono definite come segue:

a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2012.

b) premio medio di riferimento:

– adulti: CHF 4’875.-

– giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’504.-

– minorenni: CHF 1’066.-

c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:

– unità di riferimento senza figli: 3.4

– unità di riferimento con figli: 3.9

Art. 2 1Il presente

decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti

esecutivi.

2Esso entra in vigore

retroattivamente il 1° gennaio 2015 e mantiene la sua validità fino al 31

dicembre 2015.”

2.8

A titolo di premio della

cassa malati, perciò, non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un

assicurato, bensì del premio ordinario per l’assicurazione obbligatoria contro

le malattie per singolo assicuratore ma al massimo fino al raggiungimento

dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi degli art. 8 cpv.

1.

lett. g Laps e 4 Reg.Laps.

Il premio medio di

riferimento è calcolato sulla base di quanto contemplato dagli art. 28 e 29

LCAMal in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. consid. 2.7.)

Il premio medio di

riferimento per gli adulti valido nell’anno 2015 ammonta a fr. 4'875.-- (cfr.

consid. 2.7.; art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per

l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2015 dell’11 febbraio

2015).

Tale importo è inferiore

al premio medio di riferimento per il 2014 di fr. 4'965 (cfr. consid. 2.8.),

come rettamente osservato dalla ricorrente (cfr. doc. I).

Ciò sembrerebbe in

contraddizione con quanto enunciato dall’art. 29 cpv. 2 LCAMal in vigore dal 1°

gennaio 2015, ossia che il premio medio di riferimento considerato per le tre

categorie di assicurati previste dalla LAMal non può essere inferiore a quello

applicato per l’anno 2014 (cfr. consid. 2.7.).

Tuttavia tale incongruenza

è soltanto apparente.

In effetti, come risulta

dal Rapporto di maggioranza del 21 ottobre 2014 della

Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 10 settembre 2014

concernente la modifica della legge di applicazione della legge federale del 18

marzo 1994 sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) il premio

medio di riferimento annuo per il 2015 di per sé è rimasto invariato rispetto

al 2014. La riduzione di fr. 90.-- (fr. 4'965 - fr. 4'875) è prevista nel messaggio sul Preventivo 2015 (n. 6987) ed è unicamente connessa al rimborso dei

premi versati in eccedenza dai cittadini ticinesi che il Parlamento federale ha

quantificato in un versamento annuo di 90 franchi a ogni assicurato per gli

anni 2015-2017 (cfr. consid. 2.7.).

I premi medi di

riferimento per il 2015 definiti nel Decreto esecutivo concernente le basi di

calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2015

dell’11 febbraio 2015 non sono, pertanto, censurabili.

2.9

RI 1 è affiliata alla cassa

malati __________ (cfr. doc. 22).

Come esposto sopra, a

titolo di premio della cassa malati, nel calcolo volto a stabilire la

prestazione assistenziale spettantele nel periodo gennaio – aprile 2015, non va

tenuto conto del premio effettivo dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie, bensì del premio ordinario per il singolo assicuratore, ma al massimo

fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento (cfr. art.

8.

cpv. 1 lett. g Laps; consid. 2.6.-2.8.).

Per il 2015 il premio

ordinario (cfr. consid. 2.6.) per la __________ da considerare giusta gli art.

8.

cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps è pari a fr. 5'618.-- (www.priminfo.ch).

L’ammontare di fr.

5'618.-- è superiore al premio medio di riferimento per il 2015 di fr. 4.875.--

(cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per

l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2015 dell’11 febbraio

2015; consid. 2.7).

Pertanto giusta l’art. 8

cpv. 1 lett. g Laps, a cui rinvia l’art. 22 Las (cfr. consid. 2.6.), ai fini

del calcolo della prestazione assistenziale spettante alla ricorrente dal

gennaio all’aprile 2015, va tenuto conto del premio medio di riferimento per il

2015.

di fr. 4’875.--, come del resto effettuato dall’USSI (cfr. doc. A2; A1).

2.10

La ricorrente ha pure fatto

valere che le disposizioni COSAS prevedono a titolo eccezionale l’assunzione dei

premi dell’assicurazione malattie complementare (cfr. doc. V pag. 4).

Le disposizioni COSAS al

p.to B.4-1 enunciano, in effetti, che in situazioni eccezionali, opportunamente

motivate, o per periodi limitati di tempo, le quote per le assicurazioni

complementari possono essere assunte dall’ufficio del sostegno sociale.

Questa parte dei premi è da considerare come una prestazione sociale specifica.

Al riguardo il TCA si

limita a osservare, da una parte, che le disposizioni COSAS, che peraltro

costituiscono soltanto delle raccomandazioni (cfr. consid. 2.5.), prevedono

semplicemente la possibilità di riconoscere da parte dell’assistenza

sociale i premi delle assicurazioni complementari.

Dall’altra, che in ogni

caso l’assunzione di tali premi sarebbe da trattare quale prestazione

assistenziale speciale, non rientrando così nel calcolo della prestazione

ordinaria.

L'art. 20 Las definisce le

prestazioni speciali come segue:

" Le

prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad

esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese

straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento

professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare

fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai

limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni

ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono

o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse

sono destinate. (cpv. 3)."

Le prestazioni speciali si

distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non

considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito

rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e

per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le

prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito

disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2013.21 del 9 aprile 2014; STCA 42.2004.3

del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

2.11

Per il resto l’insorgente non

ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di

reddito e delle spese computabili indicate dall’USSI valido dal mese di gennaio

al mese di aprile 2015.

Non risulta alcun reddito

e alcuna sostanza computabili (cfr. consid. A2).

Le spese computabili sono

composte dalla spesa per l’alloggio di fr. 13’200.--, dal premio della cassa

malati pari a fr. 4’875.-- (cfr. doc. A2, consid. 2.9.).

Esse, globalmente,

corrispondono a fr. 18’075.--, pari a fr. 1'506.-- al mese.

La soglia di intervento

per il 2015 della ricorrente è pari a fr. 1’077.-- al mese (cfr. consid. 2.5.;

doc. A2).

Come indicato sopra, hanno

diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito

disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.

art. 18 Las; consid. 2.3.).

In casu, il sussidio della

cassa malati ammonta a fr. 298.-- mensili (cfr. doc. A2).

La lacuna di reddito Las

mensile è, pertanto, pari a fr. 2’285.-- [(fr. 1’077.-- + fr. 1’506.--) – fr. 298.--].

L’insorgente ha, dunque,

diritto, per il periodo da gennaio ad aprile 2015, a una prestazione assistenziale di fr. 2’285.-- al mese, come deciso dall’USSI (cfr. doc. A2;

A1).

La decisione su reclamo

del 25 febbraio 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti