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Decisione

42.2015.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 marzo 2016Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.3. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle

«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal

1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al

rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di

mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene

nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per

il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di

mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento

corrisponde:

"

A. Forfait globale e

Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

977.--

100.--

1077.--

Considerandi

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento per unità di

riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti

raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due

persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da

un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o

più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna

di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi sono stati

mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16

dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015

pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Per l’anno

2016.

è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 quanto

segue:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona 986.--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

2.4

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nel novembre 2010, ha ricevuto

in donazione dal padre, __________, unitamente ai suoi tre fratelli, un immobile

sito a __________, fondo n. __________, costituito da un’abitazione e da

terreno per complessivi 770 m2 (cfr. doc. 46).

Ognuno dei quattro figli

ha acquisito ¼ del fondo in comproprietà (cfr. doc. 50).

Nonostante i genitori

della ricorrente abitino nell’immobile menzionato, non è stato costituito a

favore del donante alcun diritto di abitazione (cfr. doc. 49: p.to 12 del

contratto di donazione).

Il fondo di __________ è

gravato da un’ipoteca a garanzia di un debito di fr. 230'000.-- contratto nel

novembre 2010 con la __________ dalla ricorrente e dai suoi tre fratelli per il

quale rispondono solidalmente (cfr. doc. 53; 55).

L’immobile in questione

risulta pure gravato da una cartella ipotecaria al portatore di fr. 72'000.--

(cfr.d oc. 48).

Dalla decisione di

tassazione per l’anno 2012 relativa all’insorgente si evince, poi, che il

valore della sua parte di comproprietà immobiliare corrisponde a fr. 140'000.--

(cfr. doc. 77).

L’USSI, nel calcolo volto

a determinare se l’insorgente ha diritto, dal novembre 2014, a una prestazione

assistenziale ordinaria, ha conteggiato a titolo di sostanza computabile Las

l’importo di fr. 54'781.-- relativo alla sua parte di comproprietà

dell’immobile di __________.

Tale ammontare è stato ottenuto

deducendo dal valore della sostanza di proprietà della ricorrente nel Canton __________

di fr. 140'000.-- - a cui sono stati aggiunti fr. 281.-- (“titoli e altri

collocamenti di capitali”) -, ¼ (ritenuto che i beneficiari della donazione

sono i quattro figli di __________) del debito complessivo di fr. 302'000.--

(fr. 230'000 + fr. 72'000) gravante sul fondo, ossia fr. 75'500.--, nonché la

quota esente di fr. 10'000.-- (cfr. doc. 3; fr. 140'000 + fr. 281 – fr. 75'500

– fr. 10’000).

Inoltre nel calcolo dell’assistenza

sociale è stato considerato, quale reddito della sostanza, l’importo di fr.

6'735.--, corrispondente a ¼ del valore locativo (fr. 26'940.--) della casa

unifamiliare edificata sul fondo n. __________ di __________ (cfr. doc. 45).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito

dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), vige il

principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04

del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V

143.

consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Inoltre ai sensi dell’art.

22.

lett. a cfr. 2 Las la sostanza netta

viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione

primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola,

20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr.

per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente;

eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di

rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente

liquidabile.

L’art. 41 cpv. 1 Legge

tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

Le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del dicembre

2008.

al punto E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano, peraltro,

che:

" Non

esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.

I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di

comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse

private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere

soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario

stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per

mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle

di mercato (v. capitolo B.3).

Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco

rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il

rica­vato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del

sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene

immobile.

I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per

principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario

possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale

esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del

beneficiario.”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

Per quanto concerne

l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza

immobiliare cfr. STCA 42.2009.19 dell’ 8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011

N. 12 pag. 50; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2015.28 del 29

febbraio 2016.

2.6

Nel caso di specie,

attentamente esaminate le carte processuali, il TCA non può che approvare

l’operato dell’USSI che ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale

ordinaria a far tempo dal mese di novembre 2014 computando nel relativo calcolo

la sostanza immobiliare relativa alla sua parte di comproprietà del fondo di __________.

Innanzitutto va osservato

che, per quel che concerne il principio della computabilità, che la sostanza

deve venire presa in considerazione visto il carattere sussidiario delle

prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.2.; 2.5.).

Per questo motivo la

giurisprudenza e le direttive della COSAS prevedono che di regola non esiste il

diritto a conservare una sostanza immobiliare (cfr. consid. 2.5.).

A ragione, pertanto,

l’USSI ha conteggiato il valore della parte di comproprietà immobiliare della

ricorrente.

In

concreto, del resto, la sostanza computabile non risulta difficilmente

liquidabile (cfr. art. 22 lett. a cfr. 2 Las), ciò che nemmeno è stato fatto

valere dall’insorgente.

Al riguardo va evidenziato

che la donazione del fondo di __________ da parte del padre della ricorrente ha

avuto luogo già nel novembre 2010.

Inoltre, da un lato, i

genitori dell’insorgente abitano nell’immobile donato ai figli (cfr. 44) non in

virtù di un diritto reale limitato (cfr. doc. 49), bensì di un diritto

personale derivante da un contratto di locazione - se oneroso (cfr. art. 253

CO) - o di comodato d’uso - se a titolo gratuito (cfr. art. 305 CO).

Infatti nel contratto di

donazione del novembre 2010 è stato esplicitamente indicato che si rinunciava

alla costituzione di un diritto di abitazione a favore del donante (cfr. doc.

49.

p.to 12).

Dall’altro, è vero che la

ricorrente ha beneficiato d’indennità di disoccupazione a decorrere dal gennaio

2012, tuttavia tale diritto si è estinto il 7 novembre 2013 (cfr. doc. 92).

Dagli atti di causa non

emergono, tuttavia, sforzi particolari messi in atto dall’insorgente, perlomeno

nel lasso di tempo intercorso tra il novembre 2013 e il novembre 2014, per

tentare di vendere la proprietà di __________ a terzi oppure di far riprendere

ai suoi fratelli o a uno dei medesimi la sua parte (cfr. art. 646 cpv. 3 CC).

E’ utile, infine,

rilevare, che __________ è un paese che si affaccia sul __________ (__________),

zona nota per le sue bellezze paesaggistiche, per cui neppure da questo profilo

la sostanza immobiliare della ricorrente si rivela difficilmente liquidabile.

2.7

Come visto sopra (cfr.

consid. 2.4.), l’USSI, nel calcolo volto a determinare se alla ricorrente può

essere riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria dal novembre 2014,

ha pure computato, quale reddito della sostanza, l’importo di fr. 6'735.--,

corrispondente a ¼ del valore locativo (fr. 26'940.--) della casa unifamiliare

edificata sul fondo n. __________ di __________ (cfr. doc. 45).

Il Tribunale federale

prevede che, in considerazione della facile rescindibilità del rapporto

contrattuale generato da un comodato d’uso di un’abitazione concesso a parenti

stretti, il proprietario sia sempre ancora da considerare, dal profilo fiscale,

titolare dell’abitazione, benché questa non sia direttamente a sua disposizione

durante il comodato. Conseguentemente nel caso del comodato d’uso il

proprietario deve pagare le imposte sul valore locativo oggettivo dell’immobile

(cfr. STF 2A.535/2003 del 18 gennaio 2005; STF A.299/78 del 22 dicembre 1978,

pubblicata in ASA 48 pag. 478).

Inoltre

l’Alta Corte ha stabilito che, nel caso di locazione di una casa monofamiliare

a un congiunto contro una pigione di favore, ai fini dell'imposta sul reddito è

determinante l'ammontare della pigione incassata e non il valore locativo

dell'abitazione, sempreché non debba ammettersi un contratto diretto ad eludere

l'imposta dovuta (cfr. DTF 115 Ia 329; STF 2A.535/2003 del 28 gennaio 2005)

In concreto da una nota

interna dell’USSI risulta che “(…) i genitori versano fr. 1'500.-- a mo di

affitto” (Doc. 44)

In effetti i coniugi __________

versano mensilmente fr. 1'500.-- su un conto bancario intestato ai quattro

figli (cfr. doc. 137 segg.).

Dalle carte processuali

non risulta, però, con chiarezza a cosa si riferisca tale somma.

La questione di sapere

quale importo specifico vada considerato nel calcolo dell’assistenza sociale a

titolo di reddito della sostanza immobiliare, nella presente evenienza, può

restare aperta.

Infatti in casu, anche

senza computare alcunché a titolo di reddito della sostanza, all’insorgente

deve comunque essere negata una prestazione assistenziale ordinaria, poiché il

solo conteggio della sostanza computabile Las (cfr. consid. 2.6.) esclude la

presenza di una lacuna di reddito Las.

In proposito va precisato,

come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), che l’USSI, facendo riferimento ai dati

fiscali del 2012, ha tenuto conto a titolo di sostanza immobiliare relativa

alla parte (1/4) di comproprietà della ricorrente del fondo di __________ della

somma di fr. 140'000.-- (cfr. doc. 5).

La ricorrente non ha

sollevato obiezione alcuna in merito al valore della sostanza immobiliare in

quanto tale considerato dall’amministrazione.

Deducendo dalla somma di

fr. 140'000.--, ¼ dei debiti garantiti da un’ipoteca e da una cartella ipotecaria

al portatore di complessivi fr. 302'000.-- (fr. 230'000 + fr. 72'000; cfr. doc.

3; 48), ossia fr. 75'500.--, nonché la quota esente di fr. 10'000, si ottiene

l’importo di fr. 54'500.--.

Dalla somma di

quest’ultimo ammontare con l’importo di fr. 281.--, corrispondenti a titoli e

altri collocamenti di capitali (cfr. doc. 5), si ottiene una sostanza

computabile Las di fr. 54'781.--, corrispondente a fr. 4'565.-- mensili (cfr.

doc. 4).

Le spese computabili sono,

invece, composte della spesa per i premi per l’assicurazione malattia di fr.

4'965.-- annui, rispettivamente di fr. 414.-- mensili (cfr. doc. 5).

A titolo di spesa per

l’alloggio non è stato considerato alcunché, poiché la ricorrente risulta

essere ospitata gratuitamente da conoscenti (cfr. doc. 5; 25-29).

Non computando alcun

reddito della sostanza nemmeno vanno, poi, conteggiati gli interessi passivi

privati (cfr. doc. 5).

La soglia di intervento

per il 2015 della ricorrente è pari a fr. 1'077.--, comprensiva del supplemento

di integrazione di fr. 100.-- al mese (cfr. art. 19 Las; consid. 2.3.; cfr.

doc. 4).

Hanno diritto alla

prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile

residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.

art. 18 Las; consid. 2.3.).

In casu, il sussidio della

cassa malati ammonta a fr. 289.-- al mese (cfr. doc. 4).

Addizionando alla sostanza

computabile Las di fr. 4'565.-- il sussidio della cassa malati di fr. 289.--,

si ottiene l’ammontare di fr. 4'854.--.

Il fabbisogno e le spese

computabili Las ammontano complessivamente a fr. 1'491.-- (fr. 1'077 + fr. 414).

La ricorrente presenta,

quindi, un’eccedenza di reddito Las di fr. 3'363.-- (fr. 4’854 – fr. 1’491) e

non ha, dunque, diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di

novembre 2014 già solo conteggiando la sostanza computabile Las relativa alla

sua parte di comproprietà dell’immobile sito a __________.

2.8

In

conclusione l’USSI ha, dunque, giustamente negato alla ricorrente il diritto a

una prestazione assistenziale ordinaria a decorrere dal mese di novembre 2014.

La

decisione su reclamo del 22 aprile 2015 deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.9

Deve ancora essere verificato

se l’insorgente può essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr.

doc. II).

Secondo l’art. 28 cpv. 2

Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta

dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del

10.

ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.

3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012

del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.;

RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito si osserva

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27

maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;

STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; STF 5A_5/2007 del 12 febbraio 2007).

Nel

caso concreto, alla luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata

nei siti www.bger.ch

e www.sentenze.ti.ch,

nonché nella Rivista ticinese di diritto e in riviste specialistiche, la

presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere

la causa.

In

effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante

documentazione agli atti emerge in modo indubbio che la ricorrente, essendo

proprietaria di 1/4 del fondo n. __________ di __________ donato dal padre alla

medesima e ai suoi tre fratelli, pari a un valore di fr. 140’000.-- (cfr.

consid. 2.6.; 2.7.), non ha diritto a prestazioni assistenziali dal mese di novembre

2014.

Inoltre

gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di

apprezzamento del TCA.

Di

primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva

probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA

38.2007.100

del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA

35.2002.32

del 9 luglio 2002).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio, è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti