42.2015.16
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2 novembre 2015Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2015.16-20
rs
Lugano
2 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 2 luglio 2015 di
RI 1
contro
chiedente la revisione e la riconsiderazione della
decisione del 30 novembre 2009, della decisione dell’11 agosto 2010, di due
decisioni del 22 agosto 2011 e della decisione del 23 settembre 2011 emanate
da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento (in seguito USSI), il 30 novembre 2009, ha emanato nei
confronti di RI 1 una decisione con la quale gli ha accordato una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 1'460.-- per il mese di dicembre 2009 (cfr. doc.
549).
Le prestazioni
assistenziali ordinarie sono state riconosciute all’interessato anche per i
seguenti mesi da gennaio a giugno 2010 (cfr. doc. 501; 514; 522; 531; 541).
Il rinnovo della prestazione
in questione scadente il 30 giugno 2010 è stato chiesto il 6 agosto 2010 (cfr.
doc. A8= 497).
Con decisione dell’11
agosto 2010 a RI 1 è stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di
fr. 1'534.-- mensili per i mesi di settembre e ottobre 2010 (cfr. doc. A6=493).
L’interessato ha
continuato a percepire l’assistenza sociale nel periodo novembre 2010 – marzo
2011 (cfr. doc. 483; 468)
A seguito della richiesta
di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il 31 marzo 2011 formulata
il 18 agosto 2011 (cfr. doc. A4=405) a RI 1, con decisione del 22 agosto 2011,
è stata nuovamente accordata una prestazione assistenziale ordinaria di fr.
1'552.-- per il mese di settembre 2011 (cfr. doc. A3=401).
Con ulteriore decisione
del 22 agosto 2011 gli è pure stata riconosciuta una prestazione speciale di
fr. 121.35 a titolo di contributi minimi AVS per il mese di agosto 2011 (cfr. doc.
A2=199).
Con decisione del 23
settembre 2011 a RI 1 è poi stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria
sempre di fr. 1'552.-- mensili per i mesi di ottobre e novembre 2011 (cfr. doc.
A1=383), in seguito rinnovata per i mesi da dicembre 2011 ad aprile 2012 (cfr.
doc. 357; 344; 310).
Il provvedimento del 23
settembre 2011 prevede, inoltre, che dalla prestazione ordinaria di fr. 1'552.--
per il mese di ottobre 2011 sono stati dedotti fr. 60.65 quali recupero
contributi AVS arretrati. Lo stesso importo è stato decurtato dalla prestazione
ordinaria di fr. 1'552.-- relativa al mese di novembre 2011 (cfr. doc. A1=383).
Il 3 aprile 2012 l’USSI ha
deciso di accordare all’interessato prestazioni assistenziali ordinarie di fr.
1'552.-- mensili per i mesi di luglio, agosto e settembre 2011 (cfr. doc. 301;
302).
Per i mesi di maggio e
giugno 2012 a RI 1 è stata assegnata una prestazione assistenziale di fr.
425.-- al mese a seguito del computo di una rendita AI (cfr. doc. 293; 292).
1.2. Con istanza del 2 luglio 2015
RI 1 ha chiesto al TCA di procedere alla revisione e alla riconsiderazione
delle decisioni seguenti:
- decisione
del 30 novembre 2009 concernente una prestazione assistenziale ordinaria per il
mese di dicembre 2009 (cfr. doc. 549);
-
decisione dell’11 agosto 2010 relativa a una prestazione assistenziale
ordinaria per i mesi di settembre e ottobre 2010 (cfr. doc. A6=493);
-
decisione del 22 agosto 2011 riguardante la prestazione assistenziale
ordinaria per il mese di settembre 2011 (cfr. doc. A3=401);
-
decisione del 22 agosto 2011 relativa alla prestazione assistenziale speciale per
Fatti
i contributi minimi AVS per il mese di agosto 2011 (cfr. doc. A2=199);
-
decisione del 23 settembre 2011 relativa alla prestazione assistenziale
ordinaria per i mesi di ottobre e novembre 2011 (cfr. doc. A1=383).
L’istante ha precisato che
per mezzo della revisione e della riconsiderazione dei provvedimenti menzionati
postula:
" (…) il
versamento delle seguenti PA ordinarie poiché non avevo l’indipendenza
economica:
1. Da aprile a giugno
2011 (luglio/agosto/settembre mi furono versati in aprile 2012 con la decisione
No 221-12.0888.Is del 3.4.2012);
2. Da luglio ad agosto 2010;
3. Da luglio a novembre 2009;
3. Oppure da giugno
2009 a novembre 2009. Motivo: a volte la prestazione decorre lo stesso mese
della richiesta (v. domanda del 4.1.2010 e decisione USSI del 11.1.2010 N.
221.10.00081fr accoglimento della prestazione di diritto con il mese di gennaio
2010).
3. Oppure da
settembre 2007 a novembre 2009. Motivo: i miei redditi (senza reddito/senza
conto bancario e/o postale) in quel periodo non mi consentivano di essere
economicamente indipendente e, per Legge scatta il diritto alla prestazione.
Chiedo il versamento delle seguenti
prestazioni speciali:
1. Dal 1.7.2010 al 30.9.2010 e, dal
1.4.2011 al 31.8.2011
E la conferma del pagamento effettuato dal
1.9.2011 al 31.12.2011:
2. Siccome il 30.12.2011 la curatrice
pagò il IV trimestre 2011. In questo caso l’IAS ha ricevuto due pagamenti
oppure l’USSI si è dimenticato di pagare come da decisione N° 221-11.002011fr
del 22.8.2011.”
RI 1 ha motivato la
propria istanza di revisione e riconsiderazione, segnatamente, come segue:
" (…)
La richiesta è stata depositata allo
sportello Laps con il 22.6.2009 dalla curatrice amministrativa (dopo due mesi
dall’udienza presso CTR1 di aprile 2009).
La richiesta del 22.6.2009 completa di
calcolo (UR/reddito residuale) e di firma è stata fermata allo sportello Laps
oppure dal SCPS cinque mesi fino a novembre 2009, per poi inviarla all’USSI.
Per rilasciare questo documento, la CTR1 si
è annunciata al Comune di domicilio in giugno 2009.
L’articolo 7 del Regolamento Laps recita
che per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui
il richiedente si annuncia al Comune di domicilio per la domanda di prestazioni
(non fa stato l’inoltro della domanda).
Da settembre 2007 a marzo 2009 più volte la
mia famiglia si era annunciata all’Ufficio sociale del Comune di domicilio. Per
conto mio, il sottoscritto aveva conferito a loro tale facoltà (poteva essere
rappresentato da una persona di fiducia). Prima, a __________ e poi a __________.
Però i Comuni hanno eluso e non preso atto. Proprio perché non poteva andare
avanti economicamente e per Legge non era tenuta a obblighi assistenziali.
Dal Comune di domicilio e rispettivamente
dall’USSI non è stato considerato l’articolo 8 cpv. 1/3 LPGA. C’è stata
inconsiderazione/impreparazione sul fatto che spesso chi ha problemi psichici
fanno fatica a valutare correttamente le proprie capacità e il proprio
rendimento, a formulare domande o a chiedere aiuto presentando disturbi emotivi
e difficoltà nelle relazioni interpersonali. Giacché la prestazione è stata
fatta partire da dicembre 2009 adducendo alla non collaborazione del
sottoscritto, con rinnovi mensili e con interruzioni nel 2010/2011, non è stato
neppure considerata la presenza di un disturbo che se si protrae per molto
tempo (come nel mio caso) o se si ripresenta continuamente, si parla di
disabilità psichica.
Il bilancio familiare era già precario in
aprile 2009 udienza CTR1. Giacché era da un anno e 8 mesi che la mia famiglia
doveva pagare anche l’alloggio intero/differenza sussidio CM/contributi AVS/etc.
(bisogni primari del sottoscritto), il bilancio familiare è peggiorato con le
spese provocate dalla partenza dal Comune di residenza /trasloco iniziato dopo
la metà di settembre 2008 “necessario poiché mia madre per motivi di salute
come da certificarti medici del 7.9.2007 e del 29.7.2008 non poteva più
assolutamente fare la custode” e con il deposito garanzia locazione (che l’USSI
ha ricusato il pagamento). Invece per il trasloco è stato versato solo Fr.
1'200 dopo mesi dall’evento e dalla richiesta (333.- dicembre 2008 + 867.-
aprile 2009). La mia famiglia scelse un appartamento sussidiato, poiché sono a favore
degli inquilini socialmente svantaggiati.
Il nuovo contratto di locazione con effetto
1.10.2008 è stato preparato e inviato il 27.8.2008 dall’Amministrazione Cassa
Pensioni __________ (spese per l’alloggio che ritornano allo Stato).
Non appena ricevuto, è stato firmato dalla
mia famiglia e trasmesso subito all’USSI con le indicazioni sul contratto,
della spesa alloggio e la relativa richiesta del deposito garanzia locazione
(nell’appartamento precedente non era stato versato nessun importo) prima del
trasloco. Il deposito di garanzia era indispensabile per accedere all’appartamento
(prima del trasloco). Secondo le direttive COSAS la presa a carico del deposito
di garanzia per l’affitto è pagabile prima del trasloco dagli organi del
sostegno sociale (partenza dal Comune).
Con un ulteriore slittamento di cinque mesi
si è portato a rendere insostenibile il già precario bilancio familiare.
La mia famiglia è stata costretta (non per
Legge) per 2 anni e 4 mesi (da settembre 2007 a dicembre 2009) a prendersi
carico sia della mia copertura dei bisogni primari e sia del forfait di
mantenimento.
Per evitare lo sfratto dell’appartamento e
precetti esecutivi (appartamento, cassa malati, etc.). Per fare ciò i miei
familiari hanno dovuto usare il loro forfait mensile di mantenimento e i loro
bisogni primari. Ed hanno rinunciato a una vita sociale dignitosa (diritto
mancato e danno). Niente diritto a vacanza e riposo. Una vacanza può essere
benefica soprattutto laddove le ansie mettono a dura prova i legami affettivi
di una famiglia disagiata (COSAS).
L’assistenza era indispensabile già da
settembre 2007 oltre da aprile/giugno 2009. Pertanto l’autorità competente per
Legge non poteva assolutamente ricusare di versare le PA strettamente
indispensabili, non poteva non entrare in materia e non poteva prendersi
mesi/anni per accogliere la richiesta di aiuto/di sostegno (art. 23 cpv. 1
Las).
L’autorità competente non ha mai emesso
decisioni di rifiuto o di non entrata in materia:
- Con decisione del 30.11.2009 la PA è
partita da dicembre 2009 (nessuna motivazione per i mesi precedenti chiesti ma
elusi);
- Con decisione del 11.8.2010 (domanda
presentata il 5.8.2010 con effetto 1.7.2010) la PA è partita da settembre 2010,
nessuna spiegazione e valutazione per i due mesi precedenti chiesti ma elusi;
- Con decisione del 22.8.2011 (domanda
presentata il 18.8.2011 con effetto 1.4.2011) la PA è partita da settembre
2011, nessuna entrata in merito per i cinque mesi precedenti chiesti ma elusi
(che va in contraddizione con la lettera USSI del 18.7.2011).
L’autorità competente non provvedeva a
dedurre dalla prestazione ordinaria il premio assicurativo malattia LAMal (come
da direttive del 28.7.2009 e secondo l’art. 25 della legge sull’assistenza).
Così nei diversi mesi in cui le PA
ordinarie non sono state versate, la curatrice pagava il premio CM, i trattamenti
medici/SPS e i contributi minimi AVS fino a quando il conto fu prosciugato.
Non sono a conoscenza se tutti i
trattamenti eseguiti presso il SPS di __________ sono stati rimborsati/riconosciuti
come prestazioni speciali, secondo l’art. 20 Las.
Come per i premi cassa malati anche per le
spese della salute, gli organi del sostegno sociale hanno fornito altre
direttive alla curatrice. Direttive che possono indurre a sbagliare e a
dimenticare a discapito dell’utente.
Il sottoscritto non ha mai rinunciato in
forma scritta alle prestazioni previste dalla Legge.
Inoltre la rinuncia e la revoca sono nulle
se pregiudicano gli interessi di altre persone (art. 20 Laps).
Pertanto l’Autorità competente non versando
al sottoscritto le PA per i mesi in oggetto chiesti, ha rinunciato lei stessa
“non in forma scritta” pregiudicando gli interessi di altre persone (che fanno
parte della stessa economia familiare).
Paradossalmente l’USSI rappresenta lo Stato
nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in giudizio
contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali.
I certificati medici non sono
documenti/informazioni necessari all’accertamento dell’unità di riferimento,
del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione. Eppure le due
autorità competenti (USSI/Comune di domicilio) hanno fornito verbalmente
direttive diverse alla curatrice amministrativa. Per loro la prestazione di
sostegno sociale era subordinata all’invio dei certificati medici. Infatti,
l’USSI ha solo inviato la copia per conoscenza della sua lettera 18.7.2011 (in
risposta alla raccomandata di segnalazione/reclamo 27.6.2011) al Municipio di __________,
curatrice __________. Però la situazione è rimasta ferma a sfavore del nucleo
familiare fino ad agosto 2011 compreso e, ciò conferma che la curatrice
eseguiva le loro direttive.
Pertanto fu negato sia il diritto di
presentare le PA in oggetto entro le scadenze e sia l’invio urgente della
domanda al 22.6.2009.
L’assistenza sociale è di competenza del
Cantone e Comune di domicilio.
Ha riconosciuto che la domanda e i rinnovi
sono stati presentati in ritardo e che le decisioni non sono state reclamate,
solo per giustificare i mesi non versati.
Non ha però verificato il motivo e posto
subito rimedio per tutelare l’utente e famiglia, ma ha lasciato correre. Invece
il rappresentante legale seppure operasse come curatrice amministrativa per il
sottoscritto, le sue azioni seguivano le direttive degli organi del sostegno
sociale essendo sul libro paga dello Stato suo datore di lavoro (i pupilli che
non hanno sostanza non pagano i curatori). Pertanto la curatrice non poteva
essere indipendente dalle sue azioni/mansioni. Per fare più azioni/mansioni
(esempio reclamare le decisioni) un curatore non pagato dal curatelato, deve
avere il permesso degli organi del sostegno sociale (USSI/Ufficio del Comune di
domicilio). Altrimenti non sarà pagato dallo Stato, quando presenterà il
formulario giustificativi prestazioni curatore (dettaglio prestazioni e
giustificativi spese).
A causa dell’indigenza avevo diritto alle
prestazioni in oggetto.
Però a causa dei certificati medici emessi
in ritardo la curatrice non aveva il dovere di presentare i rinnovi entro le
scadenze e di reclamare le decisioni incomplete (che non hanno tenuto in
considerazione tutti i mesi chiesti). E’ congruente o incongruente ?!
Seppure il contributo minimo AVS non è
considerato una prestazione di sostegno sociale e non è sottoposto all’obbligo
di rimborso, l’USSI con le ultime due decisioni in oggetto (la IV e la V) il
contributo pagato è stato recuperato il mese successivo (motivo: considerato
che per il periodo 1.4.2011 – 30.6.2011 non ha percepito prestazioni
assistenziali l’importo verrà recuperato con una trattenuta sulla sua
prestazione assistenziale di diritto). Lo stesso Ufficio (con la decisione del
11.8.2011 indirizzata all’IAS. Ricevuta dall’IAS l’anno scorso dopo il
13.11.2014) non ha accolto la decisione di condono con la motivazione “il
citato è a beneficio di prestazioni di sostegno sociale”. Secondo la legislazione
federale (art. 11 LAVS e 3 LAI), l’importo minimo AVS delle persone che vivono
in condizioni precarie è a carico della collettività conformemente al diritto
cantonale.
Letti i fatti e i motivi in ordine
cronologico (la veridicità di quanto scritto è comprovata dagli atti), si può
dedurre e riassumere che per i mesi/anni mancanti non è stato applicato
l’articolo 1 della Legge sull’assistenza sociale nel rispetto della dignità e
dei diritti della persona/sottoscritto (caduto nel bisogno da settembre 2007 a
maggio 2012). (…)” (Doc. I)
1.3. Il 19 agosto 2015, dando
seguito a una richiesta dell’USSI (cfr. doc. III), il TCA, visti i motivi
addotti e tenuto conto delle ferie giudiziarie, ha concesso a tale ufficio una proroga
del termine per presentare la risposta di causa scadente il 14 settembre 2015
(cfr.doc. IV).
1.4. Con la risposta di causa del
15 settembre 2015 l’USSI ha, in particolare, rilevato:
" (…)
Le decisioni in oggetto sono cresciute in
giudicato e l’assistito avanza esplicitamente una richiesta di revisione ex
art. 24 Laps. Essa è da sottoporre per competenza all’autorità che ha emesso le
decisioni e non al Tribunale.
Per tali motivi il ricorso è irricevibile.
(…)” (Doc. V)
1.5. Con scritto del 24 settembre
2015 RI 1 si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr.doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VIII).
Considerandi
In ordine
2.1
RI 1, con scritto del 24
settembre 2015, ha censurato il fatto che l’USSI abbia inviato la risposta di
causa il 15 settembre 2015 quando gli era stata concessa una proroga del
termine scadente il 14 settembre 2015.
Egli ha, inoltre, fatto
valere che le ferie giudiziarie varrebbero soltanto per i servizi giuridici
(cfr. doc. VII).
Al riguardo va osservato
che l’art. 5 della Legge di procedura per le cause davanti al tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) enuncia:
" 1Immediatamente dopo avere esaminato il ricorso o
dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato
ne trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione
impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di
risposta, al quale va allegato l’incarto completo.
2L’atto di risposta deve essere steso secondo i requisiti
prescritti per il ricorso.”
Ai sensi dell’art. 13
Lptca, relativo alla proroga dei termini e alle conseguenze dell’inosservanza:
" 1Il
termine legale non può essere prorogato.
2Il termine stabilito dal Tribunale può essere
prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la parte ne fa richiesta prima
della scadenza.
3Il termine per la risposta di causa può essere
prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dell’autorità
amministrativa.
4Trascorso un termine fissato in applicazione della
presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli
commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza.”
Inoltre l’art. 11 Lptca,
concernente la sospensione dei termini, prevede che:
" I termini
stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
Dai disposti legali appena
esposti risulta, da una parte, che, contrariamente a quanto sostenuto da RI 1,
è proprio l’autorità amministrativa che ha emanato la decisione contestata a
cui viene trasmessa una copia del ricorso (rispettivamente dell’istanza) che
deve presentare la risposta di causa (art. 5 cpv. 1 Lptca).
Dall’altra, che il termine
per la risposta di causa, che giusta l’art. 5 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato
fissa all’autorità amministrativa nella misura di venti giorni (termine
d’ordine), può essere prorogato a seguito di un’istanza motivata da parte
dell’autorità amministrativa (art. 13 cpv. 3 Lptca) e che trascorso un termine
fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un
ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in
caso d’inosservanza (art. 13 cpv. 4 Lptca).
Infine emerge che i
termini stabiliti dall’autorità, come quello assegnato nella presente evenienza
per allestire la risposta di causa, non decorrono in particolare dal 15 luglio
al 15 agosto incluso (art. 11 Lptca).
In concreto il TCA, con
ordinanza del 6 luglio 2015 (cfr. doc. II), ha assegnato all’USSI il termine di
cui all’art. 5 cpv. 1 Lptca per presentare la propria risposta di causa.
A seguito della richiesta
del 17 agosto 2015 del menzionato ufficio (cfr.doc. III), questo Tribunale, il
19.
agosto 2015, visti i motivi addotti e tenuto conto delle ferie giudiziarie
(cfr. art. 11 Lptca), ha concesso una proroga scadente il 14 settembre 2015 per
presentare la risposta di causa (cfr. doc. IV).
La risposta datata 15
settembre 2015 è pervenuta al TCA il 16 settembre 2015 (cfr. doc. V).
Nel caso di specie,
dunque, è vero, come evidenziato dall’interessato, che l’USSI non ha rispettato
il termine della proroga concessagli scadente il 14 settembre 2015 (sulla
necessità di rispettare il principio della celerità della procedura, cfr. DTF
126.
V 244; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2.1.; STF 9C_418/2009 del
24.
agosto 2009 consid. 1.1.).
Tuttavia nel caso concreto
all'amministrazione non era stato assegnato il termine perentorio ai sensi
dell'art. 13 cpv. 4 Lptca, bensì era stato unicamente prorogato il termine
d’ordine di cui all’art. 5 cpv. 1 Lptca.
Giova, inoltre, osservare
che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e dell’assistenza
sociale, vige il principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz):
l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i
fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano
liberamente (art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010
del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00
del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STCA
42.2014.1
del 6 novembre 2014 consid. 2.10.).
In una sentenza K 22/00 del
30.
novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa
contro una decisione incidentale con la quale il TCA, accertata
l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa, aveva stabilito che
comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella
misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e
puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno
irreparabile.
In quella sentenza la
nostra Massima Istanza, ha in particolare, osservato che:
" (…)
nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei
considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali
e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio,
ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti
prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta
tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui
sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non si vede
pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un
pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa
nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di
conseguenza inammissibile
(…)."
In simili condizioni il
TCA, nel presente giudizio, considererà dunque la risposta di causa che è stata,
peraltro, intimata a RI 1 il quale ha preso posizione sulla stessa (cfr. doc.
VI e VII).
Nel merito
2.2
L’art. 1 Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede
che:
" 1La
legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che
disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone.
2Essa sostiene l’integrazione sociale.”
Secondo l’art. 2 cpv. 1
Laps sono prestazioni sociali ai sensi della Laps tra l’altro le prestazioni
assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale.
L’art. 2 cpv. 2 Laps
enuncia che la Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 definisce in
quale misura le disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono
applicate alle prestazioni assistenziali.
Ne discende che l’art. 24
Laps, concernente la revisione e la riconsiderazione, è invece applicabile alle
prestazioni assistenziali.
Il tenore dell’art. 24
Laps è il seguente:
" 1Le
decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua
unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
2L’organo amministrativo competente
può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata
in giudicato se, cumulativamente:
a) era manifestamente errata,
b) la rettifica ha una notevole importanza.
3L’organo amministrativo competente
può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è
stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di
ricorso.”
Dal Messaggio n. 5723 del
25.
ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000.
(Laps) p.to 2.5.7. si evince che:
" Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della
revisione e della riconsiderazione.
Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve
avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè
se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
Competente a procedere alla revisione è l’organo
amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto
della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui
all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo
art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.
La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps
non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o
straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.
L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta
invece dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo
amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su
reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se
la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o
una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile
soltanto fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.
Competente a procedere alla
revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione
su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono
applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni
della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha
effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di
modifica, cioè ex nunc e pro futuro.”
2.3
Come esposto sopra, l’art. 24
Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.
L'art. 53 LPGA prevede
che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del
TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03
del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005,
consid. 1.2.).
In una sentenza U 397/05
del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" 4.2 La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6
dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già
esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati
poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi
dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole
di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece
considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.
2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;
Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a
cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998,
n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi
devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure
fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.
5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;
occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento
della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la
revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al
momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,
ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce
motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato
fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento
inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della
carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid.
5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."
2.4
Per quel che concerne la riconsiderazione
di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA C
227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del
17.
dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio
2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p.
469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA
1998.
N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a
e riferimenti).
Al riguardo giova
evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere
obbligata nè dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione
(cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF
9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I
206/06 del 13 marzo 2007).
2.5
Ai sensi degli art. 24 Laps e
53.
cpv. 1 e 2 LPGA è l’organo amministrativo competente, ossia l’autorità che
ha emesso la decisione cresciuta in giudicato di cui si chiede la revisione,
rispettivamente la riconsiderazione, che deve avantutto pronunciarsi al
riguardo (cfr. consid. 2.2.-2.4.).
In effetti lo scopo di
un’istanza di riconsiderazione e di revisione è indurre l’amministrazione a un
ulteriore esame di un provvedimento cresciuto in giudicato (cfr. DTF 133 V 50
consid. 4.2.2.).
In concreto, quindi, a
torto RI 1 ha inoltrato l’istanza di revisione e di riconsiderazione delle
decisioni del 30 novembre 2009, dell’11 agosto 2010, del 22 agosto 2011(due
provvedimenti) e del 23 settembre 2011 (cfr. consid. 1.2.) cresciute in
giudicato (cfr. doc. V) direttamente al TCA, invece che all’USSI.
Questa Corte non può,
conseguentemente, entrare nel merito dello scritto del 2 luglio 2015 di RI 1.
Il TCA, per quel che concerne
la domanda di revisione, può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo emanate
dall’organo amministrativo competente.
In relazione alla
richiesta di riconsiderazione è, per contro, utile ribadire che l’autorità
amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio
provvedimento (cfr. consid. 2.4.).
Inoltre va rilevato che
l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF
133.
V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di
riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente
reclamo.
Nemmeno è possibile
entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in
materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un
controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011
del 12 settembre 2011).
Gli atti vanno, dunque,
trasmessi per ragione di competenza all’USSI (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAmm
applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca) che dovrà
pronunciarsi in relazione all’istanza di revisione e riconsiderazione delle
decisioni del 30 novembre 2009, dell’11 agosto 2010, del 22 agosto 2011(due
provvedimenti) e del 23 settembre 2011 (cfr. consid. 1.2.) entro un termine
adeguato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza del 2 luglio 2015
è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per
competenza.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti