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Decisione

42.2015.16

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2 novembre 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi minimi AVS per il mese di agosto 2011 (cfr. doc. A2=199);

-

decisione del 23 settembre 2011 relativa alla prestazione assistenziale

ordinaria per i mesi di ottobre e novembre 2011 (cfr. doc. A1=383).

L’istante ha precisato che

per mezzo della revisione e della riconsiderazione dei provvedimenti menzionati

postula:

" (…) il

versamento delle seguenti PA ordinarie poiché non avevo l’indipendenza

economica:

1. Da aprile a giugno

2011 (luglio/agosto/settembre mi furono versati in aprile 2012 con la decisione

No 221-12.0888.Is del 3.4.2012);

2. Da luglio ad agosto 2010;

3. Da luglio a novembre 2009;

3. Oppure da giugno

2009 a novembre 2009. Motivo: a volte la prestazione decorre lo stesso mese

della richiesta (v. domanda del 4.1.2010 e decisione USSI del 11.1.2010 N.

221.10.00081fr accoglimento della prestazione di diritto con il mese di gennaio

2010).

3. Oppure da

settembre 2007 a novembre 2009. Motivo: i miei redditi (senza reddito/senza

conto bancario e/o postale) in quel periodo non mi consentivano di essere

economicamente indipendente e, per Legge scatta il diritto alla prestazione.

Chiedo il versamento delle seguenti

prestazioni speciali:

1. Dal 1.7.2010 al 30.9.2010 e, dal

1.4.2011 al 31.8.2011

E la conferma del pagamento effettuato dal

1.9.2011 al 31.12.2011:

2. Siccome il 30.12.2011 la curatrice

pagò il IV trimestre 2011. In questo caso l’IAS ha ricevuto due pagamenti

oppure l’USSI si è dimenticato di pagare come da decisione N° 221-11.002011fr

del 22.8.2011.”

RI 1 ha motivato la

propria istanza di revisione e riconsiderazione, segnatamente, come segue:

" (…)

La richiesta è stata depositata allo

sportello Laps con il 22.6.2009 dalla curatrice amministrativa (dopo due mesi

dall’udienza presso CTR1 di aprile 2009).

La richiesta del 22.6.2009 completa di

calcolo (UR/reddito residuale) e di firma è stata fermata allo sportello Laps

oppure dal SCPS cinque mesi fino a novembre 2009, per poi inviarla all’USSI.

Per rilasciare questo documento, la CTR1 si

è annunciata al Comune di domicilio in giugno 2009.

L’articolo 7 del Regolamento Laps recita

che per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui

il richiedente si annuncia al Comune di domicilio per la domanda di prestazioni

(non fa stato l’inoltro della domanda).

Da settembre 2007 a marzo 2009 più volte la

mia famiglia si era annunciata all’Ufficio sociale del Comune di domicilio. Per

conto mio, il sottoscritto aveva conferito a loro tale facoltà (poteva essere

rappresentato da una persona di fiducia). Prima, a __________ e poi a __________.

Però i Comuni hanno eluso e non preso atto. Proprio perché non poteva andare

avanti economicamente e per Legge non era tenuta a obblighi assistenziali.

Dal Comune di domicilio e rispettivamente

dall’USSI non è stato considerato l’articolo 8 cpv. 1/3 LPGA. C’è stata

inconsiderazione/impreparazione sul fatto che spesso chi ha problemi psichici

fanno fatica a valutare correttamente le proprie capacità e il proprio

rendimento, a formulare domande o a chiedere aiuto presentando disturbi emotivi

e difficoltà nelle relazioni interpersonali. Giacché la prestazione è stata

fatta partire da dicembre 2009 adducendo alla non collaborazione del

sottoscritto, con rinnovi mensili e con interruzioni nel 2010/2011, non è stato

neppure considerata la presenza di un disturbo che se si protrae per molto

tempo (come nel mio caso) o se si ripresenta continuamente, si parla di

disabilità psichica.

Il bilancio familiare era già precario in

aprile 2009 udienza CTR1. Giacché era da un anno e 8 mesi che la mia famiglia

doveva pagare anche l’alloggio intero/differenza sussidio CM/contributi AVS/etc.

(bisogni primari del sottoscritto), il bilancio familiare è peggiorato con le

spese provocate dalla partenza dal Comune di residenza /trasloco iniziato dopo

la metà di settembre 2008 “necessario poiché mia madre per motivi di salute

come da certificarti medici del 7.9.2007 e del 29.7.2008 non poteva più

assolutamente fare la custode” e con il deposito garanzia locazione (che l’USSI

ha ricusato il pagamento). Invece per il trasloco è stato versato solo Fr.

1'200 dopo mesi dall’evento e dalla richiesta (333.- dicembre 2008 + 867.-

aprile 2009). La mia famiglia scelse un appartamento sussidiato, poiché sono a favore

degli inquilini socialmente svantaggiati.

Il nuovo contratto di locazione con effetto

1.10.2008 è stato preparato e inviato il 27.8.2008 dall’Amministrazione Cassa

Pensioni __________ (spese per l’alloggio che ritornano allo Stato).

Non appena ricevuto, è stato firmato dalla

mia famiglia e trasmesso subito all’USSI con le indicazioni sul contratto,

della spesa alloggio e la relativa richiesta del deposito garanzia locazione

(nell’appartamento precedente non era stato versato nessun importo) prima del

trasloco. Il deposito di garanzia era indispensabile per accedere all’appartamento

(prima del trasloco). Secondo le direttive COSAS la presa a carico del deposito

di garanzia per l’affitto è pagabile prima del trasloco dagli organi del

sostegno sociale (partenza dal Comune).

Con un ulteriore slittamento di cinque mesi

si è portato a rendere insostenibile il già precario bilancio familiare.

La mia famiglia è stata costretta (non per

Legge) per 2 anni e 4 mesi (da settembre 2007 a dicembre 2009) a prendersi

carico sia della mia copertura dei bisogni primari e sia del forfait di

mantenimento.

Per evitare lo sfratto dell’appartamento e

precetti esecutivi (appartamento, cassa malati, etc.). Per fare ciò i miei

familiari hanno dovuto usare il loro forfait mensile di mantenimento e i loro

bisogni primari. Ed hanno rinunciato a una vita sociale dignitosa (diritto

mancato e danno). Niente diritto a vacanza e riposo. Una vacanza può essere

benefica soprattutto laddove le ansie mettono a dura prova i legami affettivi

di una famiglia disagiata (COSAS).

L’assistenza era indispensabile già da

settembre 2007 oltre da aprile/giugno 2009. Pertanto l’autorità competente per

Legge non poteva assolutamente ricusare di versare le PA strettamente

indispensabili, non poteva non entrare in materia e non poteva prendersi

mesi/anni per accogliere la richiesta di aiuto/di sostegno (art. 23 cpv. 1

Las).

L’autorità competente non ha mai emesso

decisioni di rifiuto o di non entrata in materia:

- Con decisione del 30.11.2009 la PA è

partita da dicembre 2009 (nessuna motivazione per i mesi precedenti chiesti ma

elusi);

- Con decisione del 11.8.2010 (domanda

presentata il 5.8.2010 con effetto 1.7.2010) la PA è partita da settembre 2010,

nessuna spiegazione e valutazione per i due mesi precedenti chiesti ma elusi;

- Con decisione del 22.8.2011 (domanda

presentata il 18.8.2011 con effetto 1.4.2011) la PA è partita da settembre

2011, nessuna entrata in merito per i cinque mesi precedenti chiesti ma elusi

(che va in contraddizione con la lettera USSI del 18.7.2011).

L’autorità competente non provvedeva a

dedurre dalla prestazione ordinaria il premio assicurativo malattia LAMal (come

da direttive del 28.7.2009 e secondo l’art. 25 della legge sull’assistenza).

Così nei diversi mesi in cui le PA

ordinarie non sono state versate, la curatrice pagava il premio CM, i trattamenti

medici/SPS e i contributi minimi AVS fino a quando il conto fu prosciugato.

Non sono a conoscenza se tutti i

trattamenti eseguiti presso il SPS di __________ sono stati rimborsati/riconosciuti

come prestazioni speciali, secondo l’art. 20 Las.

Come per i premi cassa malati anche per le

spese della salute, gli organi del sostegno sociale hanno fornito altre

direttive alla curatrice. Direttive che possono indurre a sbagliare e a

dimenticare a discapito dell’utente.

Il sottoscritto non ha mai rinunciato in

forma scritta alle prestazioni previste dalla Legge.

Inoltre la rinuncia e la revoca sono nulle

se pregiudicano gli interessi di altre persone (art. 20 Laps).

Pertanto l’Autorità competente non versando

al sottoscritto le PA per i mesi in oggetto chiesti, ha rinunciato lei stessa

“non in forma scritta” pregiudicando gli interessi di altre persone (che fanno

parte della stessa economia familiare).

Paradossalmente l’USSI rappresenta lo Stato

nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in giudizio

contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali.

I certificati medici non sono

documenti/informazioni necessari all’accertamento dell’unità di riferimento,

del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione. Eppure le due

autorità competenti (USSI/Comune di domicilio) hanno fornito verbalmente

direttive diverse alla curatrice amministrativa. Per loro la prestazione di

sostegno sociale era subordinata all’invio dei certificati medici. Infatti,

l’USSI ha solo inviato la copia per conoscenza della sua lettera 18.7.2011 (in

risposta alla raccomandata di segnalazione/reclamo 27.6.2011) al Municipio di __________,

curatrice __________. Però la situazione è rimasta ferma a sfavore del nucleo

familiare fino ad agosto 2011 compreso e, ciò conferma che la curatrice

eseguiva le loro direttive.

Pertanto fu negato sia il diritto di

presentare le PA in oggetto entro le scadenze e sia l’invio urgente della

domanda al 22.6.2009.

L’assistenza sociale è di competenza del

Cantone e Comune di domicilio.

Ha riconosciuto che la domanda e i rinnovi

sono stati presentati in ritardo e che le decisioni non sono state reclamate,

solo per giustificare i mesi non versati.

Non ha però verificato il motivo e posto

subito rimedio per tutelare l’utente e famiglia, ma ha lasciato correre. Invece

il rappresentante legale seppure operasse come curatrice amministrativa per il

sottoscritto, le sue azioni seguivano le direttive degli organi del sostegno

sociale essendo sul libro paga dello Stato suo datore di lavoro (i pupilli che

non hanno sostanza non pagano i curatori). Pertanto la curatrice non poteva

essere indipendente dalle sue azioni/mansioni. Per fare più azioni/mansioni

(esempio reclamare le decisioni) un curatore non pagato dal curatelato, deve

avere il permesso degli organi del sostegno sociale (USSI/Ufficio del Comune di

domicilio). Altrimenti non sarà pagato dallo Stato, quando presenterà il

formulario giustificativi prestazioni curatore (dettaglio prestazioni e

giustificativi spese).

A causa dell’indigenza avevo diritto alle

prestazioni in oggetto.

Però a causa dei certificati medici emessi

in ritardo la curatrice non aveva il dovere di presentare i rinnovi entro le

scadenze e di reclamare le decisioni incomplete (che non hanno tenuto in

considerazione tutti i mesi chiesti). E’ congruente o incongruente ?!

Seppure il contributo minimo AVS non è

considerato una prestazione di sostegno sociale e non è sottoposto all’obbligo

di rimborso, l’USSI con le ultime due decisioni in oggetto (la IV e la V) il

contributo pagato è stato recuperato il mese successivo (motivo: considerato

che per il periodo 1.4.2011 – 30.6.2011 non ha percepito prestazioni

assistenziali l’importo verrà recuperato con una trattenuta sulla sua

prestazione assistenziale di diritto). Lo stesso Ufficio (con la decisione del

11.8.2011 indirizzata all’IAS. Ricevuta dall’IAS l’anno scorso dopo il

13.11.2014) non ha accolto la decisione di condono con la motivazione “il

citato è a beneficio di prestazioni di sostegno sociale”. Secondo la legislazione

federale (art. 11 LAVS e 3 LAI), l’importo minimo AVS delle persone che vivono

in condizioni precarie è a carico della collettività conformemente al diritto

cantonale.

Letti i fatti e i motivi in ordine

cronologico (la veridicità di quanto scritto è comprovata dagli atti), si può

dedurre e riassumere che per i mesi/anni mancanti non è stato applicato

l’articolo 1 della Legge sull’assistenza sociale nel rispetto della dignità e

dei diritti della persona/sottoscritto (caduto nel bisogno da settembre 2007 a

maggio 2012). (…)” (Doc. I)

1.3. Il 19 agosto 2015, dando

seguito a una richiesta dell’USSI (cfr. doc. III), il TCA, visti i motivi

addotti e tenuto conto delle ferie giudiziarie, ha concesso a tale ufficio una proroga

del termine per presentare la risposta di causa scadente il 14 settembre 2015

(cfr.doc. IV).

1.4. Con la risposta di causa del

15 settembre 2015 l’USSI ha, in particolare, rilevato:

" (…)

Le decisioni in oggetto sono cresciute in

giudicato e l’assistito avanza esplicitamente una richiesta di revisione ex

art. 24 Laps. Essa è da sottoporre per competenza all’autorità che ha emesso le

decisioni e non al Tribunale.

Per tali motivi il ricorso è irricevibile.

(…)” (Doc. V)

1.5. Con scritto del 24 settembre

2015 RI 1 si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr.doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VIII).

Considerandi

In ordine

2.1

RI 1, con scritto del 24

settembre 2015, ha censurato il fatto che l’USSI abbia inviato la risposta di

causa il 15 settembre 2015 quando gli era stata concessa una proroga del

termine scadente il 14 settembre 2015.

Egli ha, inoltre, fatto

valere che le ferie giudiziarie varrebbero soltanto per i servizi giuridici

(cfr. doc. VII).

Al riguardo va osservato

che l’art. 5 della Legge di procedura per le cause davanti al tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) enuncia:

" 1Immediatamente dopo avere esaminato il ricorso o

dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato

ne trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione

impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di

risposta, al quale va allegato l’incarto completo.

2L’atto di risposta deve essere steso secondo i requisiti

prescritti per il ricorso.”

Ai sensi dell’art. 13

Lptca, relativo alla proroga dei termini e alle conseguenze dell’inosservanza:

" 1Il

termine legale non può essere prorogato.

2Il termine stabilito dal Tribunale può essere

prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la parte ne fa richiesta prima

della scadenza.

3Il termine per la risposta di causa può essere

prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dell’autorità

amministrativa.

4Trascorso un termine fissato in applicazione della

presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli

commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza.”

Inoltre l’art. 11 Lptca,

concernente la sospensione dei termini, prevede che:

" I termini

stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso;

b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”

Dai disposti legali appena

esposti risulta, da una parte, che, contrariamente a quanto sostenuto da RI 1,

è proprio l’autorità amministrativa che ha emanato la decisione contestata a

cui viene trasmessa una copia del ricorso (rispettivamente dell’istanza) che

deve presentare la risposta di causa (art. 5 cpv. 1 Lptca).

Dall’altra, che il termine

per la risposta di causa, che giusta l’art. 5 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato

fissa all’autorità amministrativa nella misura di venti giorni (termine

d’ordine), può essere prorogato a seguito di un’istanza motivata da parte

dell’autorità amministrativa (art. 13 cpv. 3 Lptca) e che trascorso un termine

fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un

ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in

caso d’inosservanza (art. 13 cpv. 4 Lptca).

Infine emerge che i

termini stabiliti dall’autorità, come quello assegnato nella presente evenienza

per allestire la risposta di causa, non decorrono in particolare dal 15 luglio

al 15 agosto incluso (art. 11 Lptca).

In concreto il TCA, con

ordinanza del 6 luglio 2015 (cfr. doc. II), ha assegnato all’USSI il termine di

cui all’art. 5 cpv. 1 Lptca per presentare la propria risposta di causa.

A seguito della richiesta

del 17 agosto 2015 del menzionato ufficio (cfr.doc. III), questo Tribunale, il

19.

agosto 2015, visti i motivi addotti e tenuto conto delle ferie giudiziarie

(cfr. art. 11 Lptca), ha concesso una proroga scadente il 14 settembre 2015 per

presentare la risposta di causa (cfr. doc. IV).

La risposta datata 15

settembre 2015 è pervenuta al TCA il 16 settembre 2015 (cfr. doc. V).

Nel caso di specie,

dunque, è vero, come evidenziato dall’interessato, che l’USSI non ha rispettato

il termine della proroga concessagli scadente il 14 settembre 2015 (sulla

necessità di rispettare il principio della celerità della procedura, cfr. DTF

126.

V 244; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2.1.; STF 9C_418/2009 del

24.

agosto 2009 consid. 1.1.).

Tuttavia nel caso concreto

all'amministrazione non era stato assegnato il termine perentorio ai sensi

dell'art. 13 cpv. 4 Lptca, bensì era stato unicamente prorogato il termine

d’ordine di cui all’art. 5 cpv. 1 Lptca.

Giova, inoltre, osservare

che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e dell’assistenza

sociale, vige il principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz):

l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i

fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano

liberamente (art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010

del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00

del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STCA

42.2014.1

del 6 novembre 2014 consid. 2.10.).

In una sentenza K 22/00 del

30.

novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa

contro una decisione incidentale con la quale il TCA, accertata

l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa, aveva stabilito che

comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella

misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e

puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno

irreparabile.

In quella sentenza la

nostra Massima Istanza, ha in particolare, osservato che:

" (…)

nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei

considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali

e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio,

ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti

prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta

tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui

sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non si vede

pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un

pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa

nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di

conseguenza inammissibile

(…)."

In simili condizioni il

TCA, nel presente giudizio, considererà dunque la risposta di causa che è stata,

peraltro, intimata a RI 1 il quale ha preso posizione sulla stessa (cfr. doc.

VI e VII).

Nel merito

2.2

L’art. 1 Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede

che:

" 1La

legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che

disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone.

2Essa sostiene l’integrazione sociale.”

Secondo l’art. 2 cpv. 1

Laps sono prestazioni sociali ai sensi della Laps tra l’altro le prestazioni

assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale.

L’art. 2 cpv. 2 Laps

enuncia che la Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 definisce in

quale misura le disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono

applicate alle prestazioni assistenziali.

Ne discende che l’art. 24

Laps, concernente la revisione e la riconsiderazione, è invece applicabile alle

prestazioni assistenziali.

Il tenore dell’art. 24

Laps è il seguente:

" 1Le

decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua

unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

2L’organo amministrativo competente

può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata

in giudicato se, cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo amministrativo competente

può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è

stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di

ricorso.”

Dal Messaggio n. 5723 del

25.

ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps) p.to 2.5.7. si evince che:

" Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della

revisione e della riconsiderazione.

Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve

avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè

se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente

nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti

in precedenza.

Competente a procedere alla revisione è l’organo

amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto

della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui

all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo

art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.

La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps

non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o

straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.

L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta

invece dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo

amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su

reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se

la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o

una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile

soltanto fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

Competente a procedere alla

revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione

su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono

applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni

della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha

effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di

modifica, cioè ex nunc e pro futuro.”

2.3

Come esposto sopra, l’art. 24

Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.

L'art. 53 LPGA prevede

che:

" Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del

TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03

del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005,

consid. 1.2.).

In una sentenza U 397/05

del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" 4.2 La

nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6

dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già

esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati

poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi

dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole

di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece

considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.

2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;

Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a

cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998,

n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono

essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza

contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento

giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi

devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure

fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;

occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento

della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la

revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al

momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,

ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce

motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato

fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento

inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della

carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid.

5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."

2.4

Per quel che concerne la riconsiderazione

di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA C

227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del

17.

dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio

2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p.

469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA

1998.

N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a

e riferimenti).

Al riguardo giova

evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere

obbligata nè dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione

(cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF

9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I

206/06 del 13 marzo 2007).

2.5

Ai sensi degli art. 24 Laps e

53.

cpv. 1 e 2 LPGA è l’organo amministrativo competente, ossia l’autorità che

ha emesso la decisione cresciuta in giudicato di cui si chiede la revisione,

rispettivamente la riconsiderazione, che deve avantutto pronunciarsi al

riguardo (cfr. consid. 2.2.-2.4.).

In effetti lo scopo di

un’istanza di riconsiderazione e di revisione è indurre l’amministrazione a un

ulteriore esame di un provvedimento cresciuto in giudicato (cfr. DTF 133 V 50

consid. 4.2.2.).

In concreto, quindi, a

torto RI 1 ha inoltrato l’istanza di revisione e di riconsiderazione delle

decisioni del 30 novembre 2009, dell’11 agosto 2010, del 22 agosto 2011(due

provvedimenti) e del 23 settembre 2011 (cfr. consid. 1.2.) cresciute in

giudicato (cfr. doc. V) direttamente al TCA, invece che all’USSI.

Questa Corte non può,

conseguentemente, entrare nel merito dello scritto del 2 luglio 2015 di RI 1.

Il TCA, per quel che concerne

la domanda di revisione, può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo emanate

dall’organo amministrativo competente.

In relazione alla

richiesta di riconsiderazione è, per contro, utile ribadire che l’autorità

amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio

provvedimento (cfr. consid. 2.4.).

Inoltre va rilevato che

l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF

133.

V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di

riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente

reclamo.

Nemmeno è possibile

entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in

materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un

controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011

del 12 settembre 2011).

Gli atti vanno, dunque,

trasmessi per ragione di competenza all’USSI (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAmm

applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca) che dovrà

pronunciarsi in relazione all’istanza di revisione e riconsiderazione delle

decisioni del 30 novembre 2009, dell’11 agosto 2010, del 22 agosto 2011(due

provvedimenti) e del 23 settembre 2011 (cfr. consid. 1.2.) entro un termine

adeguato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza del 2 luglio 2015

è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per

competenza.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti