42.2015.2
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5 maggio 2015Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2015.2
rs
Lugano
5 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Questo Tribunale, con
sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014, ha respinto il ricorso interposto da RI 1 (17.10.1968), allora al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie,
contro la decisione su reclamo del 30 maggio 2014 - che avvallava la decisione
del 7 maggio 2014 - con cui l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
(in seguito: USSI) gli aveva negato il sostegno finanziario per svolgere la
formazione “Master in __________” presso l’Università __________ che risultava
non ancora iniziata.
Con giudizio 8C_803/2014
del 14 gennaio 2015 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso
inoltrato da RI 1 contro la STCA 42.2014.9, in quanto l’impugnativa non adempiva
Fatti
i requisiti formali di motivazione.
L’Alta Corte, in
proposito, ha osservato:
" (…)
Che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze
formali, poiché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe i
diritti fondamentali o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,
che il ricorrente non pretende alcuna applicazione arbitraria del
diritto cantonale,
che oltretutto l'elencazione di disposizioni costituzionali,
legali o regolamentari asseritamente violate non è sufficiente per motivare
l'arbitrio (cfr. DTF 134 V 138 consid.
2.2 pag. 143),
che per il resto il ricorrente non si confronta puntualmente, invocando
l'arbitrio, con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il
quale ha spiegato, dopo aver illustrato in maniera diffusa la propria
giurisprudenza, come non fossero date per il ricorrente le condizioni per
finanziare una seconda formazione o una riqualifica professionale,
(…)”
1.2. Con decisione su reclamo del
29 gennaio 2015 l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 29 ottobre
2014 (cfr. doc. A3), con il quale, rilevata nell’ottobre 2014 l’iscrizione dal
1° ottobre 2013 al Master in __________ presso l’__________, formazione non
riconosciuta dall’assistenza sociale,- ha sospeso a far tempo dal 1° novembre
2014 il versamento delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. A1).
1.3. RI 1, patrocinato dallo RA 1,
ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015
davanti al TCA, chiedendo, in via preliminare, di concedere l’effetto
sospensivo al ricorso e nel merito di ripristinare le prestazioni assistenziali
a favore suo e della moglie dal 1° novembre 2014. Il ricorrente ha, inoltre,
postulato, l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria completa con
il gratuito patrocinio dello RA 1 (cfr. doc. I pag. 12-13).
A sostegno delle proprie pretese
ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto di non disporre dei mezzi
necessari per provvedere da solo al proprio mantenimento e garantire a lui e
alla moglie il minimo esistenziale.
Egli ha osservato che,
indipendentemente dalla decisone di finanziare o meno il Master in __________
da lui intrapreso, l’USSI non dispone della facoltà di far dipendere
l’erogazione completa delle prestazioni assistenziali dallo svolgimento di
questa formazione e di sospendere le stesse con effetto immediato.
Al riguardo il ricorrente
ha rilevato che d’altronde la situazione di bisogno in cui si trova non è certo
da imputare a una sua colpa, ma unicamente alla difficile situazione
congiunturale.
Il medesimo ha poi fatto
valere che, contrariamente a quanto asserito nella decisione su reclamo
impugnata, con la prima decisione del 7 maggio 2014 non era stato informato che
se avesse intrapreso il Master, avrebbero sospeso il versamento delle
prestazioni assistenziali e che quindi egli poteva ritenere in buona fede che
le prestazioni minime gli sarebbero state garantite in ogni caso, essendogli di
fatto stata rifiutata l’assunzione degli ulteriori costi direttamente cagionati
dalla formazione (tasse, materiale scolastico, costo di trasporto).
L’insorgente, infine,
sostiene che non può essere negato nel caso di specie che il Master in
questione migliori le sue possibilità di collocamento. In effetti, da una
parte, le statistiche pubblicate dimostrano un buon livello di inserimento
professionale con un tasso di occupazione del 90.9% a un anno dalla laurea e un
tasso del 95.2% per i laureati a cinque anni. Dall’altro, l’economia del
Cantone Ticino si fonda principalmente sul turismo nazionale e internazionale
(cfr. doc. I).
1.4. Con risposta del 17 marzo
2015 l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. Il MLaw __________, dello RA
1, il 26 marzo 2015 ha trasmesso il certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria con relativa documentazione (cfr. doc. VI).
1.6. Il 7 aprile 2'015 il
patrocinatore di RI 1 ha comunicato, in particolare, che quest’ultimo, nei
cinque mesi in cui l’assistenza sociale ha interrotto la corresponsione delle
prestazioni, ha potuto mantenere se stesso e la moglie, segnatamente grazie al
fatto che il locatore dell’appartamento in cui vive gli ha concesso una
dilazione del pagamento delle pigioni e alla vendita del proprio autoveicolo a
sua madre (cfr. doc. VII; B1-4).
1.7. I doc. VII + B1-4 sono stati
inviati per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VIII).
Considerandi
2.1
L’emanazione del presente
giudizio rende priva di oggetto la domanda del ricorrente di accordare effetto
sospensivo al ricorso (cfr. doc. I pag. 12; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011
consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del
26.
novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA
38.2013.2
dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).
2.2
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha sospeso i versamenti
delle prestazioni assistenziali a favore del ricorrente dal mese di novembre
2014.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002.
(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006.
pag. 313-317).
2.3
L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le
malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato.”
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla
relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di
studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno
1996;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n.
4773.
del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi
per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali
costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4
Nell’ambito dell’assistenza
sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il principio della
sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04
del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V
143.
consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Con sentenza STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in
particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere
prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella
condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio
ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo
un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la
persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti
d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire
quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera
adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche,
anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere
benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento
pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e
114-115.
2.5
E’ utile, inoltre,
evidenziare che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dall’assistenza
sociale. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di
conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore
formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente
la collocabilità sul mercato del lavoro.
In particolare nella
sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, in cui il TCA per la prima volta ha dovuto esaminare la questione concernente l’eventuale
assunzione finanziaria da parte dell’assistenza sociale di una seconda
formazione, questa Corte ha stabilito che ai fini di
quella vertenza, concernente un ricorrente, il quale dopo aver conseguito il
Master/Bacellierato in Teologia ha iniziato un Master in diritto comparato
delle religioni, non era comunque decisiva la circostanza secondo cui il
Master/Baccellierato in Teologia permette l'accesso a una serie di professioni
atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, bensì il fatto che
comunque non erano realizzati gli ulteriori presupposti per riconoscere la
copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
Infatti l’ulteriore
percorso formativo intrapreso dopo aver ottenuto il master in Teologia,
svolgendosi su due anni, non era di breve durata e l’insorgente non aveva
dimostrato che la specializzazione in diritto comparato delle religioni
migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non aveva elencato in
modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare
una volta ultimata la seconda formazione. Il ricorrente aveva unicamente
indicato delle prospettive di lavoro assai vaghe.
In quella sentenza il TCA
ha poi ribadito che se, da una parte, esiste il diritto allo studio,
dall’altra, nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della
sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Questo Tribunale, in quel
caso, ha quindi concluso che a ragione l’USSI aveva negato
all’insorgente il diritto a una prestazione assistenziale nonostante dal
relativo calcolo risultasse una lacuna di reddito Las, osservando che il
ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa
facendo capo alla sua prima formazione conclusa ottenendo il Master in Teologia
nell’ambito dell’insegnamento della religione o in altri settori.
In una successiva sentenza
42.2011.7
del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un
ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione
quale infermiere.
Il TCA ha stabilito, da un
lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere
dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme
alle sue condizioni di salute.
Dall’altro, che malgrado
ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010
doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario
dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al riguardo il TCA ha
indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve
durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.
In secondo luogo, che
prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli
assegni di studio.
Questo Tribunale ha
evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un
assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.
Con giudizio
42.2013.11
dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la
formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un
reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle
prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,
il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,
svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.
In secondo luogo, il
ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura
migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Con sentenza 42.2013.22
del 13 marzo 2014, destinata alla pubblicazione in RtiD II-2014, questa Corte
ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in diritto
conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in Svizzera e
che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in
Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante la pratica
legale per accedere agli esami di avvocato, benché dal relativo calcolo
risultasse una lacuna di reddito Las.
In effetti la formazione
completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo
/ cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire
un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale
non risultava necessario a tal fine.
Pertanto, in virtù del principio
di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività
lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i
suoi studi universitari in diritto.
Il TCA ha, inoltre, deciso
che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le
attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi
studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un
reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto
comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori
presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata,
come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
Infine con sentenza
42.2014.18
del 15 gennaio 2015 questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI
che a una persona al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie
dall’aprile 2010 ha negato le medesime a far tempo dal mese di ottobre 2014,
nonostante dal relativo calcolo risultasse sempre una lacuna di reddito Las, in
quanto aveva intrapreso una seconda formazione (Bachelor) che non poteva essere
riconosciuta dall’assistenza sociale.
Il TCA ha stabilito che,
anche volendo ritenere che effettivamente la sua formazione nel settore della
vendita non consentiva al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente al
proprio mantenimento e pur evidenziando l’impegno e la volontà del medesimo di
cercare di migliorare la propria situazione personale e di favorire il suo
reinserimento nel mondo del lavoro, il rifiuto di un finanziamento da parte
dell’USSI per svolgere il Bachelor doveva comunque essere confermato. Non erano,
infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di
una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. Più precisamente
l’insorgente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliorasse notevolmente la
sua collocabilità sul mercato del lavoro. Egli non aveva elencato in modo concreto
le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una
volta ultimata la seconda formazione.
Decisiva si è rivelata in
ogni caso la circostanza che il Bachelor, svolgendosi su tre anni a tempo pieno, non era evidentemente di breve durata.
2.6
Nell’evenienza concreta, con
decisione del 29 ottobre 2014, l’USSI, essendo venuto a sapere nell’ottobre
2014.
(cfr. doc. 22), che il ricorrente era scritto al Master __________ presso
l’__________ dal 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 22), ha interrotto dal mese di
novembre 2014 il versamento a suo favore delle prestazioni assistenziali, in
quanto si tratta di una formazione non riconosciuta dall’assistenza sociale (cfr.
doc. A3).
Tale provvedimento è stato
confermato con la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 impugnata davanti al
TCA (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
Al riguardo questa Corte evidenzia
di essersi già chinata sulla fattispecie, e meglio sul principio del rifiuto
dell’USSI - con decisione del 7 maggio 2014 confermata dalla decisione su opposizione
del 30 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1.) - di riconoscere e finanziare nel caso
dell’insorgente la seconda formazione “Master __________” presso l’__________,
emanando l’8 ottobre 2014 la sentenza 42.2014.9.
Con tale giudizio il TCA
ha avvallato il modo di procedere dell’amministrazione, negando al ricorrente
la copertura finanziaria da parte dell’assistenza sociale della seconda
formazione presso l’USI, poiché non risultavano ossequiati i relativi
presupposti.
Più specificatamente questo
Tribunale, facendo riferimento alla propria giurisprudenza, ha rilevato che,
anche volendo ritenere, per ipotesi, che effettivamente la sua formazione e le
sue esperienze lavorative a livello internazionale nel settore commerciale non
consentivano al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente al proprio
mantenimento, il rifiuto di finanziare il proposto Master doveva comunque
essere confermato, non essendo adempiuti gli ulteriori presupposti per
riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale.
In
particolare, in primo luogo, il Master __________, svolgendosi a tempo
pieno su 4 semestri, ossia di regola su 2 anni, non risultava evidentemente di
breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda
formazione.
In
secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che tale Master migliorasse
notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro. Egli non aveva
segnatamente elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe
potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione (cfr.
consid. 1.1.).
Inoltre va ribadito che il
ricorso interposto dall’insorgente contro la STCA 42.2014.9 è stato giudicato
inammissibile dal Tribunale federale, il quale ha puntualizzato che “…il
ricorrente non si confronta puntualmente, invocando l'arbitrio, con le
motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato,
dopo aver illustrato in maniera diffusa la propria giurisprudenza, come non
fossero date per il ricorrente le condizioni per finanziare una seconda
formazione o una riqualifica professionale” (cfr. consid. 1.2.).
2.7
A seguito dell’acquisizione
di forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure
successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In
nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi,
modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 9C_840/2011 del 19 giugno
2012.
consid. 4.2.; U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen
Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono
adempiute, nel caso di sentenze emesse dal TCA, le condizioni della revisione
ai sensi dell’art. 24 Lptca.
Una vertenza che ha
acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere
rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_346/2007
del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid.
4.2
).
Questa Corte, pertanto, in
virtù del principio “ne bis in idem”, corollario della forza di cosa giudicata,
non può nuovamente chinarsi sulla questione di sapere se il Master __________
può o meno essere finanziato dall’assistenza sociale.
A tale questione il TCA ha
già risposto con giudizio 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014, negando che nel caso
del ricorrente il Master __________ possa essere riconosciuto dall’USSI.
Il ricorrente, del resto,
non ha fatto valere alcun elemento atto a giustificare un esame dei presupposti
della revisione della sentenza di questo Tribunale.
In simili condizioni la
censura ricorsuale secondo cui il Master migliorerebbe l’idoneità al
collocamento dell’insorgente non va esaminata, riguardando un aspetto già
deciso con sentenza 42.2014.9.
Secondo questo Tribunale
il mancato adempimento delle condizioni relative all’assunzione finanziaria di
una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale comporta il rifiuto non
solo della copertura dei costi diretti legati allo studio specifico (tasse di
iscrizione, tasse relative agli esami, materiale scolastico, ecc.), ma pure di
qualsiasi prestazione assistenziale come risulta dalla giurisprudenza cantonale
esposta al consid. 2.5.
In caso contrario,
infatti, l’assistenza sociale andrebbe comunque a finanziare indirettamente una
seconda formazione che invece in un determinato caso di specie non va
riconosciuta.
In una sentenza 42.2014.18
del 15 gennaio 2015 questa Corte ha così respinto il ricorso di una persona al
beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie dall’aprile 2010 alla quale
l’USSI aveva negato le medesime dal mese di ottobre 2014 - nonostante dal
relativo calcolo risultasse sempre una lacuna di reddito Las -, in quanto aveva
intrapreso una seconda formazione (Bachelor di tre anni) che non poteva essere
riconosciuta dall’assistenza sociale, non essendo di breve durata (cfr. consid.
2.6
).
A ragione, pertanto, l’USSI,
dopo aver preso conoscenza nell’ottobre 2014 dell’iscrizione al Master __________
presso l’__________ dall’ottobre 2013 (durante la precedente procedura che ha
condotto all’emanazione della STCA 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 non era dato
sapere che il ricorrente era già iscritto all’__________ cfr. STCA 42.2014.9
consid. 2.9.), ha negato all’insorgente le prestazioni assistenziali dal mese
di novembre 2014.
Quanto sollevato dal
ricorrente in relazione al fatto che l’USSI non l’avrebbe informato che, se
avesse intrapreso il Master, avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni
assistenziali ordinarie e alla circostanza che quindi egli poteva ritenere in
buona fede che le prestazioni minime gli sarebbero state in ogni caso garantite
(cfr. doc. I) non gli è, infine, di alcun ausilio.
In effetti con decisione del
29.
ottobre 2014, avvallata poi dalla decisione su reclamo del 29 gennaio 2015,
l’amministrazione ha negato il diritto dell’insorgente all’assistenza sociale a
fare tempo unicamente dal mese di novembre 2014, ovvero pro futuro (ex nunc).
Ne discende che la
decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 deve essere confermata.
2.8
Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 13).
In primo luogo, va evidenziato
che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per
principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
In secondo luogo, secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art. 2 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3
cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione
al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente
fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del
10.
ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.
3b).
Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione
delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio
2013.
consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag.
78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157,
pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva
che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un
criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,
il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di
essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27
maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;
STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.
2c).
Inoltre, quando le prospettive
di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono
soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono
essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304
consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art.
157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla
luce della Las e della giurisprudenza pubblicata nel sito www.bger.ch,
rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista
ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente
sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione
dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto
ai considerandi precedenti, tenuto conto della documentazione agli atti, in
particolare del fatto che il TCA si sia già pronunciato con sentenza 42.2014.9
dell’8 ottobre 2014 in merito al principio di negare all’insorgente il
finanziamento del Master __________, emerge in modo indubbio che il ricorrente
dal novembre 2014 non aveva diritto a prestazioni assistenziali, in quanto
seguiva una formazione presso l’__________ che non è riconosciuta dall’USSI.
Inoltre gli elementi
fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del
TCA.
Di primo acchito, dunque,
si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito
favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio
2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In simili condizioni, non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti