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Decisione

42.2015.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 maggio 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti formali di motivazione.

L’Alta Corte, in

proposito, ha osservato:

" (…)

Che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze

formali, poiché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe i

diritti fondamentali o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,

che il ricorrente non pretende alcuna applicazione arbitraria del

diritto cantonale,

che oltretutto l'elencazione di disposizioni costituzionali,

legali o regolamentari asseritamente violate non è sufficiente per motivare

l'arbitrio (cfr. DTF 134 V 138 consid.

2.2 pag. 143),

che per il resto il ricorrente non si confronta puntualmente, invocando

l'arbitrio, con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il

quale ha spiegato, dopo aver illustrato in maniera diffusa la propria

giurisprudenza, come non fossero date per il ricorrente le condizioni per

finanziare una seconda formazione o una riqualifica professionale,

(…)”

1.2. Con decisione su reclamo del

29 gennaio 2015 l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 29 ottobre

2014 (cfr. doc. A3), con il quale, rilevata nell’ottobre 2014 l’iscrizione dal

1° ottobre 2013 al Master in __________ presso l’__________, formazione non

riconosciuta dall’assistenza sociale,- ha sospeso a far tempo dal 1° novembre

2014 il versamento delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. A1).

1.3. RI 1, patrocinato dallo RA 1,

ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015

davanti al TCA, chiedendo, in via preliminare, di concedere l’effetto

sospensivo al ricorso e nel merito di ripristinare le prestazioni assistenziali

a favore suo e della moglie dal 1° novembre 2014. Il ricorrente ha, inoltre,

postulato, l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria completa con

il gratuito patrocinio dello RA 1 (cfr. doc. I pag. 12-13).

A sostegno delle proprie pretese

ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto di non disporre dei mezzi

necessari per provvedere da solo al proprio mantenimento e garantire a lui e

alla moglie il minimo esistenziale.

Egli ha osservato che,

indipendentemente dalla decisone di finanziare o meno il Master in __________

da lui intrapreso, l’USSI non dispone della facoltà di far dipendere

l’erogazione completa delle prestazioni assistenziali dallo svolgimento di

questa formazione e di sospendere le stesse con effetto immediato.

Al riguardo il ricorrente

ha rilevato che d’altronde la situazione di bisogno in cui si trova non è certo

da imputare a una sua colpa, ma unicamente alla difficile situazione

congiunturale.

Il medesimo ha poi fatto

valere che, contrariamente a quanto asserito nella decisione su reclamo

impugnata, con la prima decisione del 7 maggio 2014 non era stato informato che

se avesse intrapreso il Master, avrebbero sospeso il versamento delle

prestazioni assistenziali e che quindi egli poteva ritenere in buona fede che

le prestazioni minime gli sarebbero state garantite in ogni caso, essendogli di

fatto stata rifiutata l’assunzione degli ulteriori costi direttamente cagionati

dalla formazione (tasse, materiale scolastico, costo di trasporto).

L’insorgente, infine,

sostiene che non può essere negato nel caso di specie che il Master in

questione migliori le sue possibilità di collocamento. In effetti, da una

parte, le statistiche pubblicate dimostrano un buon livello di inserimento

professionale con un tasso di occupazione del 90.9% a un anno dalla laurea e un

tasso del 95.2% per i laureati a cinque anni. Dall’altro, l’economia del

Cantone Ticino si fonda principalmente sul turismo nazionale e internazionale

(cfr. doc. I).

1.4. Con risposta del 17 marzo

2015 l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.5. Il MLaw __________, dello RA

1, il 26 marzo 2015 ha trasmesso il certificato municipale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria con relativa documentazione (cfr. doc. VI).

1.6. Il 7 aprile 2'015 il

patrocinatore di RI 1 ha comunicato, in particolare, che quest’ultimo, nei

cinque mesi in cui l’assistenza sociale ha interrotto la corresponsione delle

prestazioni, ha potuto mantenere se stesso e la moglie, segnatamente grazie al

fatto che il locatore dell’appartamento in cui vive gli ha concesso una

dilazione del pagamento delle pigioni e alla vendita del proprio autoveicolo a

sua madre (cfr. doc. VII; B1-4).

1.7. I doc. VII + B1-4 sono stati

inviati per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VIII).

Considerandi

2.1

L’emanazione del presente

giudizio rende priva di oggetto la domanda del ricorrente di accordare effetto

sospensivo al ricorso (cfr. doc. I pag. 12; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011

consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del

26.

novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA

38.2013.2

dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).

2.2

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha sospeso i versamenti

delle prestazioni assistenziali a favore del ricorrente dal mese di novembre

2014.

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata

oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre

2002.

(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in

vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono

stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU

53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°

febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono,

peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps

(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre

2006.

pag. 313-317).

2.3

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, relativo

all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che

" Le

prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in

cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima

dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le

malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni

prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge

speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo

di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,

anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento

vi ha rinunciato.”

Inoltre

giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono

prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla

relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di

studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno

complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale

previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli

assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di

prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno

1996;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971.”

Anche dal Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si

evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi

per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali

costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4

Nell’ambito dell’assistenza

sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il principio della

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04

del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V

143.

consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio

ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo

un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Inoltre le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al

punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che

la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la

persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti

d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire

quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera

adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno

deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una

prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità

d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le

prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche,

anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere

benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento

pubblico.

(…)”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

2.5

E’ utile, inoltre,

evidenziare che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dall’assistenza

sociale. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di

conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore

formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente

la collocabilità sul mercato del lavoro.

In particolare nella

sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, in cui il TCA per la prima volta ha dovuto esaminare la questione concernente l’eventuale

assunzione finanziaria da parte dell’assistenza sociale di una seconda

formazione, questa Corte ha stabilito che ai fini di

quella vertenza, concernente un ricorrente, il quale dopo aver conseguito il

Master/Bacellierato in Teologia ha iniziato un Master in diritto comparato

delle religioni, non era comunque decisiva la circostanza secondo cui il

Master/Baccellierato in Teologia permette l'accesso a una serie di professioni

atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, bensì il fatto che

comunque non erano realizzati gli ulteriori presupposti per riconoscere la

copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.

Infatti l’ulteriore

percorso formativo intrapreso dopo aver ottenuto il master in Teologia,

svolgendosi su due anni, non era di breve durata e l’insorgente non aveva

dimostrato che la specializzazione in diritto comparato delle religioni

migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non aveva elencato in

modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare

una volta ultimata la seconda formazione. Il ricorrente aveva unicamente

indicato delle prospettive di lavoro assai vaghe.

In quella sentenza il TCA

ha poi ribadito che se, da una parte, esiste il diritto allo studio,

dall’altra, nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Questo Tribunale, in quel

caso, ha quindi concluso che a ragione l’USSI aveva negato

all’insorgente il diritto a una prestazione assistenziale nonostante dal

relativo calcolo risultasse una lacuna di reddito Las, osservando che il

ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa

facendo capo alla sua prima formazione conclusa ottenendo il Master in Teologia

nell’ambito dell’insegnamento della religione o in altri settori.

In una successiva sentenza

42.2011.7

del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un

ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione

quale infermiere.

Il TCA ha stabilito, da un

lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere

dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme

alle sue condizioni di salute.

Dall’altro, che malgrado

ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010

doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario

dell’intervento dell’assistenza sociale.

Al riguardo il TCA ha

indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve

durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.

In secondo luogo, che

prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli

assegni di studio.

Questo Tribunale ha

evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un

assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.

Con giudizio

42.2013.11

dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la

formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un

reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle

prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo,

il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso,

svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.

In secondo luogo, il

ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura

migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Con sentenza 42.2013.22

del 13 marzo 2014, destinata alla pubblicazione in RtiD II-2014, questa Corte

ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in diritto

conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in Svizzera e

che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in

Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante la pratica

legale per accedere agli esami di avvocato, benché dal relativo calcolo

risultasse una lacuna di reddito Las.

In effetti la formazione

completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo

/ cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire

un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale

non risultava necessario a tal fine.

Pertanto, in virtù del principio

di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività

lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i

suoi studi universitari in diritto.

Il TCA ha, inoltre, deciso

che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le

attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi

studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un

reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto

comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori

presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata,

come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.

Infine con sentenza

42.2014.18

del 15 gennaio 2015 questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI

che a una persona al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie

dall’aprile 2010 ha negato le medesime a far tempo dal mese di ottobre 2014,

nonostante dal relativo calcolo risultasse sempre una lacuna di reddito Las, in

quanto aveva intrapreso una seconda formazione (Bachelor) che non poteva essere

riconosciuta dall’assistenza sociale.

Il TCA ha stabilito che,

anche volendo ritenere che effettivamente la sua formazione nel settore della

vendita non consentiva al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente al

proprio mantenimento e pur evidenziando l’impegno e la volontà del medesimo di

cercare di migliorare la propria situazione personale e di favorire il suo

reinserimento nel mondo del lavoro, il rifiuto di un finanziamento da parte

dell’USSI per svolgere il Bachelor doveva comunque essere confermato. Non erano,

infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di

una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. Più precisamente

l’insorgente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliorasse notevolmente la

sua collocabilità sul mercato del lavoro. Egli non aveva elencato in modo concreto

le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una

volta ultimata la seconda formazione.

Decisiva si è rivelata in

ogni caso la circostanza che il Bachelor, svolgendosi su tre anni a tempo pieno, non era evidentemente di breve durata.

2.6

Nell’evenienza concreta, con

decisione del 29 ottobre 2014, l’USSI, essendo venuto a sapere nell’ottobre

2014.

(cfr. doc. 22), che il ricorrente era scritto al Master __________ presso

l’__________ dal 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 22), ha interrotto dal mese di

novembre 2014 il versamento a suo favore delle prestazioni assistenziali, in

quanto si tratta di una formazione non riconosciuta dall’assistenza sociale (cfr.

doc. A3).

Tale provvedimento è stato

confermato con la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 impugnata davanti al

TCA (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

Al riguardo questa Corte evidenzia

di essersi già chinata sulla fattispecie, e meglio sul principio del rifiuto

dell’USSI - con decisione del 7 maggio 2014 confermata dalla decisione su opposizione

del 30 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1.) - di riconoscere e finanziare nel caso

dell’insorgente la seconda formazione “Master __________” presso l’__________,

emanando l’8 ottobre 2014 la sentenza 42.2014.9.

Con tale giudizio il TCA

ha avvallato il modo di procedere dell’amministrazione, negando al ricorrente

la copertura finanziaria da parte dell’assistenza sociale della seconda

formazione presso l’USI, poiché non risultavano ossequiati i relativi

presupposti.

Più specificatamente questo

Tribunale, facendo riferimento alla propria giurisprudenza, ha rilevato che,

anche volendo ritenere, per ipotesi, che effettivamente la sua formazione e le

sue esperienze lavorative a livello internazionale nel settore commerciale non

consentivano al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente al proprio

mantenimento, il rifiuto di finanziare il proposto Master doveva comunque

essere confermato, non essendo adempiuti gli ulteriori presupposti per

riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale.

In

particolare, in primo luogo, il Master __________, svolgendosi a tempo

pieno su 4 semestri, ossia di regola su 2 anni, non risultava evidentemente di

breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda

formazione.

In

secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che tale Master migliorasse

notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro. Egli non aveva

segnatamente elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe

potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione (cfr.

consid. 1.1.).

Inoltre va ribadito che il

ricorso interposto dall’insorgente contro la STCA 42.2014.9 è stato giudicato

inammissibile dal Tribunale federale, il quale ha puntualizzato che “…il

ricorrente non si confronta puntualmente, invocando l'arbitrio, con le

motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato,

dopo aver illustrato in maniera diffusa la propria giurisprudenza, come non

fossero date per il ricorrente le condizioni per finanziare una seconda

formazione o una riqualifica professionale” (cfr. consid. 1.2.).

2.7

A seguito dell’acquisizione

di forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure

successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In

nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi,

modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 9C_840/2011 del 19 giugno

2012.

consid. 4.2.; U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen

Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono

adempiute, nel caso di sentenze emesse dal TCA, le condizioni della revisione

ai sensi dell’art. 24 Lptca.

Una vertenza che ha

acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere

rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_346/2007

del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid.

4.2

).

Questa Corte, pertanto, in

virtù del principio “ne bis in idem”, corollario della forza di cosa giudicata,

non può nuovamente chinarsi sulla questione di sapere se il Master __________

può o meno essere finanziato dall’assistenza sociale.

A tale questione il TCA ha

già risposto con giudizio 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014, negando che nel caso

del ricorrente il Master __________ possa essere riconosciuto dall’USSI.

Il ricorrente, del resto,

non ha fatto valere alcun elemento atto a giustificare un esame dei presupposti

della revisione della sentenza di questo Tribunale.

In simili condizioni la

censura ricorsuale secondo cui il Master migliorerebbe l’idoneità al

collocamento dell’insorgente non va esaminata, riguardando un aspetto già

deciso con sentenza 42.2014.9.

Secondo questo Tribunale

il mancato adempimento delle condizioni relative all’assunzione finanziaria di

una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale comporta il rifiuto non

solo della copertura dei costi diretti legati allo studio specifico (tasse di

iscrizione, tasse relative agli esami, materiale scolastico, ecc.), ma pure di

qualsiasi prestazione assistenziale come risulta dalla giurisprudenza cantonale

esposta al consid. 2.5.

In caso contrario,

infatti, l’assistenza sociale andrebbe comunque a finanziare indirettamente una

seconda formazione che invece in un determinato caso di specie non va

riconosciuta.

In una sentenza 42.2014.18

del 15 gennaio 2015 questa Corte ha così respinto il ricorso di una persona al

beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie dall’aprile 2010 alla quale

l’USSI aveva negato le medesime dal mese di ottobre 2014 - nonostante dal

relativo calcolo risultasse sempre una lacuna di reddito Las -, in quanto aveva

intrapreso una seconda formazione (Bachelor di tre anni) che non poteva essere

riconosciuta dall’assistenza sociale, non essendo di breve durata (cfr. consid.

2.6

).

A ragione, pertanto, l’USSI,

dopo aver preso conoscenza nell’ottobre 2014 dell’iscrizione al Master __________

presso l’__________ dall’ottobre 2013 (durante la precedente procedura che ha

condotto all’emanazione della STCA 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 non era dato

sapere che il ricorrente era già iscritto all’__________ cfr. STCA 42.2014.9

consid. 2.9.), ha negato all’insorgente le prestazioni assistenziali dal mese

di novembre 2014.

Quanto sollevato dal

ricorrente in relazione al fatto che l’USSI non l’avrebbe informato che, se

avesse intrapreso il Master, avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni

assistenziali ordinarie e alla circostanza che quindi egli poteva ritenere in

buona fede che le prestazioni minime gli sarebbero state in ogni caso garantite

(cfr. doc. I) non gli è, infine, di alcun ausilio.

In effetti con decisione del

29.

ottobre 2014, avvallata poi dalla decisione su reclamo del 29 gennaio 2015,

l’amministrazione ha negato il diritto dell’insorgente all’assistenza sociale a

fare tempo unicamente dal mese di novembre 2014, ovvero pro futuro (ex nunc).

Ne discende che la

decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 deve essere confermata.

2.8

Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 13).

In primo luogo, va evidenziato

che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per

principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

In secondo luogo, secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del

10.

ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.

3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione

delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio

2013.

consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag.

78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di

procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157,

pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27

maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;

STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre, quando le prospettive

di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono

soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono

essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla

luce della Las e della giurisprudenza pubblicata nel sito www.bger.ch,

rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista

ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione

dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, tenuto conto della documentazione agli atti, in

particolare del fatto che il TCA si sia già pronunciato con sentenza 42.2014.9

dell’8 ottobre 2014 in merito al principio di negare all’insorgente il

finanziamento del Master __________, emerge in modo indubbio che il ricorrente

dal novembre 2014 non aveva diritto a prestazioni assistenziali, in quanto

seguiva una formazione presso l’__________ che non è riconosciuta dall’USSI.

Inoltre gli elementi

fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del

TCA.

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito

favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio

2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti