Lexipedia

Decisione

42.2015.21

Restituzione di prest. assistenziali percepite a torto. Confermato obbligo di restituzione. Amministrazione invitata a chiarire se ass. intende chiedere o meno il condono e, se del caso, emanare la re

9 dicembre 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

vi chiedo di venirmi incontro con la mia buona fede, altro non avrei niente da

aggiungere, mi metto nelle vostre mani, …” (doc. I);

- che, in risposta,

l’amministrazione ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III);

considerato in diritto

- che la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

- che l’intervento della

pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza

sociale dell’8 marzo 1971 (Las). Tale normativa è stata oggetto di modifiche

che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002

del 10 dicembre 2002 p. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio

2003.

Questi cambiamenti sono

stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU

53/2002 del 2 luglio 2002 p. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°

febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono,

peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps

(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre

2006 pag. 313-317);

Considerandi

- che, per quanto concerne

le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las prevede che le prestazioni

indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26

Laps;

- che, secondo l’art. 26

cpv. 1 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono, la prestazione

sociale indebitamente percepita deve essere restituita.

Il diritto di esigere la restituzione

è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha

avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento

della prestazione (cpv. 2).

La restituzione è

condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la

prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni

economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il

provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3);

- che, con la propria

impugnativa, RI 1 non contesta di aver indebitamente percepito prestazioni da

parte dell’USSI, né il suo conseguente obbligo alla restituzione (cfr. doc. I:

“… son pronta a restituire l’importo di fr. 1297 …”). In quanto diretto contro

la decisione di restituzione, il suo ricorso deve dunque essere respinto;

- che, per costante

giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al

momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,

ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente

(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio

2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);

- che, nel caso di specie, in

ossequio alla giurisprudenza appena menzionata, non essendo la decisione di

restituzione ancora cresciuta formalmente in giudicato, la questione del

condono non potrebbe in ogni caso essere affrontata in questa sede;

- che se, da una parte, la

ricorrente ha dichiarato di essere pronta a restituire la somma in questione, dall’altra,

ha fatto riferimento alla propria buona fede (cfr. doc. I: “Sono pronta

a una restituzione della somma. Comunque vi chiedo di venirmi incontro con la

mia buona fede, …”), la quale costituisce uno dei presupposti per ottenere il

condono (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps). Occorre inoltre ricordare che proprio la

buona fede dell’interessata è stato uno dei motivi che hanno indotto l’USSI ad

annullare la decisione di sanzione;

- che l’amministrazione, a

cui gli atti sono trasmessi, dovrà chiarire con la ricorrente se è sua

intenzione chiedere il condono della restituzione, oppure no. In caso di

risposta positiva, essa dovrà emettere al riguardo una decisione formale;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Gli atti sono trasmessi all’USSI

affinché chiarisca se è intenzione dell’interessata chiedere il condono della

restituzione, oppure no.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti