42.2015.21
Restituzione di prest. assistenziali percepite a torto. Confermato obbligo di restituzione. Amministrazione invitata a chiarire se ass. intende chiedere o meno il condono e, se del caso, emanare la re
9 dicembre 2015Italiano7 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2015.21
mm/DC
Lugano
9 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 giugno 2015 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
- che RI 1 ha percepito
prestazioni assistenziali per i mesi di ottobre e novembre 2014, pari a un
importo di fr. 1'297.-/mese;
- che, da accertamenti
esperiti dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), è emerso
che, durante lo stesso periodo, l’interessata ha conseguito redditi pari a,
rispettivamente, fr. 371.25 (ottobre 2014) e fr. 660.25 (novembre 2014), la cui
esistenza non è stata comunicata all’autorità;
- che, con decisione formale
del 29 gennaio 2015, l’USSI ha chiesto all’interessata la restituzione
dell’importo di fr. 1'031.50, corrispondente alle prestazioni versate in
eccesso, tenuto conto delle entrate realizzate nei mesi di ottobre e novembre
2014;
- che, con reclamo del 17
febbraio 2015, RI 1 ha chiesto la rateizzazione (fr. 100.-/mese) dell’importo
oggetto della decisione di restituzione, sottolineando inoltre di non volere “un
condono per la somma” (cfr. doc. 27 – il corsivo è del redattore);
- che, con decisione su reclamo
del 30 giugno 2015, l’USSI ha accolto ai sensi dei considerandi il reclamo
interposto dall’interessata, nel senso che le è stato concesso di restituire la
somma in questione in maniera rateale (fr. 100.-/mese) (cfr. doc. A);
- che, con tempestivo
ricorso del 14 luglio 2015 (il cui tenore è in gran parte identico a quello inoltrato
contro la decisione di sanzione, oggetto di una parallela procedura ricorsuale,
conclusasi con un decreto di stralcio; cfr. STCA 42.2015.22 del 21 settembre
2015), RI 1 ha, in particolare, osservato che “… tenendo conto del mio stato di
salute che mi crea sofferenza e agitazione, e parlando con la lega contro il
cancro, mi sento colpevole della mia non corretta dichiarazione ma faccio
ricorso per non farmi dare la sanzione, già si fa fatica a vivere, mi sto
curando con terapie complementari e il 10% lo pago, la cura prima di tutto,
chiederei l’annullamento della sanzione e son pronta a restituire l’importo di
fr. 1297.- a fr. 100.- al mese, il mio problema ora ho un trigemino da curare e
al 30 luglio vedo un dottore per questo problema, e vi dico non è bello vivere
con un bruciore al labbro. Sono pronta alla restituzione della somma. Comunque
Fatti
vi chiedo di venirmi incontro con la mia buona fede, altro non avrei niente da
aggiungere, mi metto nelle vostre mani, …” (doc. I);
- che, in risposta,
l’amministrazione ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III);
considerato in diritto
- che la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
- che l’intervento della
pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971 (Las). Tale normativa è stata oggetto di modifiche
che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002
del 10 dicembre 2002 p. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio
2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 p. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317);
Considerandi
- che, per quanto concerne
le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las prevede che le prestazioni
indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26
Laps;
- che, secondo l’art. 26
cpv. 1 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono, la prestazione
sociale indebitamente percepita deve essere restituita.
Il diritto di esigere la restituzione
è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha
avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento
della prestazione (cpv. 2).
La restituzione è
condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la
prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni
economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il
provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3);
- che, con la propria
impugnativa, RI 1 non contesta di aver indebitamente percepito prestazioni da
parte dell’USSI, né il suo conseguente obbligo alla restituzione (cfr. doc. I:
“… son pronta a restituire l’importo di fr. 1297 …”). In quanto diretto contro
la decisione di restituzione, il suo ricorso deve dunque essere respinto;
- che, per costante
giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al
momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,
ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente
(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio
2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);
- che, nel caso di specie, in
ossequio alla giurisprudenza appena menzionata, non essendo la decisione di
restituzione ancora cresciuta formalmente in giudicato, la questione del
condono non potrebbe in ogni caso essere affrontata in questa sede;
- che se, da una parte, la
ricorrente ha dichiarato di essere pronta a restituire la somma in questione, dall’altra,
ha fatto riferimento alla propria buona fede (cfr. doc. I: “Sono pronta
a una restituzione della somma. Comunque vi chiedo di venirmi incontro con la
mia buona fede, …”), la quale costituisce uno dei presupposti per ottenere il
condono (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps). Occorre inoltre ricordare che proprio la
buona fede dell’interessata è stato uno dei motivi che hanno indotto l’USSI ad
annullare la decisione di sanzione;
- che l’amministrazione, a
cui gli atti sono trasmessi, dovrà chiarire con la ricorrente se è sua
intenzione chiedere il condono della restituzione, oppure no. In caso di
risposta positiva, essa dovrà emettere al riguardo una decisione formale;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti sono trasmessi all’USSI
affinché chiarisca se è intenzione dell’interessata chiedere il condono della
restituzione, oppure no.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti