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Decisione

42.2015.23

Nel calcolo AS premi assic.d'ind.perd.di guad.x malattio o inf.vanno computati nelle spese solo se rich.riceve IG.In casu giustificato tenere conto del premio pure x 2 mesi succ.a fine dt IG x ritrova

11 luglio 2016Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I premi assicurativi LCA non sono riconosciuti come spese

nell’ambito dell’assistenza sociale. Quindi sono stati riconosciuti

eccezionalmente solo in quanto riduzione di una relativa entrata. Dunque solo

in presenza della medesima.

Non si tratta di un rischio condiviso fra assistita e USSI, come

sostiene a torto il reclamo ma di una modalità di considerazione del costo nel

calcolo dell’assistenza.

La decisione applica quindi correttamente la Legge sull’assistenza

e la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali.”

(doc. B)

1.2. Contro questa decisione su

reclamo RI 1, rappresentata da RA 1, ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso

al TCA.

Il suo patrocinatore, dopo

avere precisato che il segmento assicurativo in oggetto è stato rescisso per il

31 gennaio 2015 (cfr. allegato I), chiede che il premio di fr. 355.-- al mese venga

computato a titolo di spese per i mesi di novembre e dicembre 2014, come pure

per il mese di gennaio 2015 per complessivi fr. 1'065.-- anche se era cessato

il diritto all’indennità giornaliera, in quanto, in buona sostanza, la deduzione

di tale importo era stata concordata con atti concludenti con l’amministrazione

(cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 24

agosto 2015 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso, osservando:

" (…)

Ora, come chiarito nella decisione su reclamo, il calcolo

dell'assistenza deve considerare ogni prestazione assicurativa quale reddito e

d'altra parte si possono considerare nel calcolo dell'assistenza solo le spese

previste dalla legge. I premi assicurativi LCA non sono riconosciuti come spese

nell'ambito dell'assistenza sociale (come è sempre stato ben specificato

all'utente, come evidenzia il ricorso p.to 3).

Quindi sono stati riconosciuti eccezionalmente solo in quanto

riduzione di una relativa entrata. Dunque solo in presenza dell'entrata

medesima.

La decisione applica quindi correttamente la Legge sull'assistenza

e la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali.

Le valutazioni del ricorso sono infondate ed errate.

Si conferma la decisione su reclamo e si chiede la reiezione del

ricorso.” (doc. III)

1.4. Il 27 agosto 2015 il

patrocinatore della ricorrente ha ribadito le sue richieste (cfr. doc. V).

1.5. Il doc. V è stato trasmesso

per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VI).

1.6. Pendente causa questa Corte

ha chiesto allo RA 1, rappresentante dell’insorgente, di produrre

un’attestazione da parte dell’assicuratore LCA __________ da cui emergesse

quanto segue:

" 1. Il

motivo preciso - specificandone i dettagli - per il quale a far tempo dal 24

ottobre 2014 Visana ha chiuso il caso della signora RI 1, e meglio non le ha

più corrisposto indennità giornaliere LCA;

2. In che data __________ ha annunciato alla sua assistita la

conclusione del diritto alle indennità giornaliere (allegando copia della

comunicazione da parte dell’assicuratore LCA, nonché i conteggi relativi ai

mesi da luglio a ottobre 2014 compreso).” (Doc. VII)

Lo RA 1 ha risposto il 15

febbraio 2016, producendo dei documenti allestiti dalla __________ dai quali

risulta che il pagamento finale delle indennità giornaliere per malattia a

favore della ricorrente - che ha avuto luogo il 5 novembre 2014 - si è esteso

fino al 23 ottobre 2014, in quanto in occasione della visita medica di

controllo del 24 ottobre 2014 è stata attestata un’abilità lavorativa completa

da quella data (cfr. doc. VIII; L; M; N).

1.7. L’USSI ha presentato le

proprie osservazioni al riguardo il 2 marzo 2016 e ha trasmesso alcuni

documenti, in particolare le Condizioni generali del contratto d’assicurazione

– Assicurazioni malattie complementari (LCA) (cfr. doc. X; 180; 181).

1.8. Il 16 marzo 2016 lo RA 1 per

conto dell’insorgente si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie

(cfr. doc. XII +1-2).

1.9. L’amministrazione, con

scritto del 7 aprile 2016, si è espressa a proposito del doc. XII (cfr. doc.

XIV +1-2).

1.10. Il 26 aprile 2016 il TCA ha

interpellato l’USSI come segue:

" (…) rileviamo,

da una parte, che se ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. g Laps quali spese vanno

considerati i premi ordinari per l'assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al

raggiungimento dell'importo del premio medio di riferimento, giusta l'art. 8

cpv. 1 lett. h Laps, dal 1° ottobre 2006, nelle spese rientrano i premi per l'assicurazione

della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle

persone non obbligatoriamente assicurate.

Dall'altra, che l'art. 22 Las rinvia all'art. 8 Laps e non prevede

alcuna deroga all'art. 8 cpv. 1 lett. h Laps (cfr. lettera b “spesa

vincolata”).

Vi chiediamo, pertanto, cortesemente di indicare se nel caso della

ricorrente, per escludere dal calcolo della prestazione assistenziale i premi

dell'assicurazione individuale indennità giornaliere LCA, avete preso in

considerazione le norme legali sopra citate.

In caso di risposta affermativa, vogliate precisare i motivi per i

quali avete concluso in modo generale che i premi assicurativi LCA (e quindi

anche quelli relativi a un'assicurazione indennità giornaliera per incapacità

lavorativa dovuta a malattia) non sono riconosciuti come spese nell'ambito

dell'assistenza sociale (cfr. decisione su reclamo del 18 giugno 2015; risposta

di causa del 24 agosto 2015).” (Doc. XV)

L’amministrazione ha

risposto il 4 maggio 2016 (cfr. doc. XVI).

1.11. La parte ricorrente ha

presentato le proprie osservazioni riguardo ai doc. XIV + 1-2, XV e XVI con

scritto del 18 maggio 2016 (cfr. doc. XVIII).

1.12. Il doc. XVIII è stato

trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIX).

Considerandi

2.1

Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se correttamente o meno l’USSI per il periodo dal mese di

novembre 2014 al mese di gennaio 2015, nel calcolo della prestazione

assistenziale mensile spettantele, non ha tenuto conto dei premi per

l’indennità giornaliera LCA a carico di RI 1.

2.2

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, relativo all’ordine

delle prestazioni, enuncia del resto che:

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse

nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima

dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le

partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri

dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni

prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge

speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo

di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,

anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento

vi ha rinunciato."

Inoltre

giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla

relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di

studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno

complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale

previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno

integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di

prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno

1996;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971."

Anche dal Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si

evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.3

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33.

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17.

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19

Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della

sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,

infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo

regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento)

-, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione

dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del

sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des

nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 -

gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che

tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei

salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza

sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle

prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al

rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1°

gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

977.

--

100.

--

1077.

--

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento

con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra

sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive

persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--

fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi

sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012

del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015

pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Per l’anno 2016 è utile

rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 quanto segue:

Persone dell’unità di riferimento -

Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

986.

--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più

persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di

almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.–

mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che

prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta

al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento

d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento

di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale

per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

2.4

Con decisione del 14 agosto

2014.

l’USSI ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

269.

-- mensili dal mese di luglio al mese di dicembre 2014, conteggiando un

reddito computabile Las di fr. 18'257.-- annui, pari a fr. 1'521 al mese (cfr.

doc. 175), corrispondenti a indennità per perdita di guadagno versatele dalla __________

con la quale l’interessata aveva concluso un’assicurazione individuale

d’indennità giornaliera per malattia LCA implicante un premio di fr. 355.-- al

mese (cfr. doc. 30).

A titolo di spese

computabili Las sono state considerate la spesa per l’alloggio di fr. 7'200.--

annui e il premio dell’assicurazione malattia obbligatoria di fr. 4'667.--

all’anno, per complessivi fr. 11'867.-- annui, ossia circa fr. 988.-- al mese

(cfr. doc. 177; 178).

RI 1, assistita da RA 1,

il 14 settembre 2014, ha contestato il menzionato provvedimento nella misura in

cui l’USSI nel calcolo non ha tenuto conto, in particolare dei premi LCA che le

consentivano di conseguire l’entrata di fr. 50.-- giornalieri, pari a circa fr.

18'250.-- annui (fr. 50.-- x 365 giorni), sua unica entrata a quel momento

(cfr. doc. 172; 173).

Al riguardo va rilevato

che il rappresentante di RI 1 aveva già inviato un messaggio di posta

elettronica all’amministrazione il 29 luglio 2014 in cui aveva segnatamente

affermato:

" (…)

b. la mia cliente

beneficia di un’indennità di malattia (LCA) per un importo giornaliero di CHF

50.

-;

c. per conseguire

quanto sub b., ella deve corrispondere un premio mensile pari a CHF 355.-

(come evincerà dal contratto assicurativo allegato all’incarto ufficiale). Chiedo

pertanto che siffatto onere, in quanto elemento fondante delle entrate

computabili di cui sub b., sia considerato nel calcolo USSI a titolo di

spesa computabile nella finalità di conseguimento di reddito (principio di

causa-effetto pacificamente dato).

(…)” (Doc. D; la sottolineatura è del redattore)

Il 23 settembre 2014 __________

dell’USSI ha risposto:

" (…)

La LCA il nostro Ufficio non la paga MAI in

quanto non la riconosce, riconosce soltanto la parte LAMal, così è per tutti e

così è da direttiva.” (Doc. D)

A tale messaggio di posta

elettronica sono seguite ulteriori precisazioni da parte del rappresentante

dell’interessata, come da lui stesso indicato (cfr. doc. I pag. 3).

Il 26 settembre 2014

l’USSI ha emesso due nuove decisioni, specificando che si trattava di un

ricalcolo per inserimento spese, e meglio dei premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia di fr. 4'260.-- annui, ovvero di fr.

355.

-- al mese, con cui ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale

ordinaria integrativa per i mesi da luglio a settembre 2014 di fr. 355.--

mensili (cfr. doc. 168) e una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 624.--

al mese da ottobre a dicembre 2014 (cfr. doc. 162).

Il rappresentante di RI 1,

il 9 dicembre 2014, ha comunicato all’amministrazione che il diritto della sua

cliente alle indennità giornaliere per malattia si era concluso il 23 ottobre

2014, come del resto confermato da __________ l’11 dicembre 2014 (cfr. doc.

158; 160).

Il 12 dicembre 2014 l’USSI

ha emanato una decisione con cui a RI 1 per il mese di dicembre 2014 è stata,

conseguentemente, assegnata una prestazione assistenziale ordinaria integrativa

- in aggiunta alla somma di fr. 624.-- riconosciuta con provvedimento del 26

settembre 2014 (cfr. doc. 162) - di fr. 1'164.-- per complessivi fr. 1'788.--.

Nel relativo conteggio non è più stato computato alcunché né a titolo di

reddito Las, né, quale spesa, il premio per l’assicurazione della perdita di

guadagno in caso di malattia (cfr. doc. 149-152).

L’amministrazione ha

proceduto in modo analogo per il mese di gennaio 2015 attribuendole, con decisione

sempre del 12 dicembre 2014, una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

1'788.-- (cfr. doc. 143-145).

Infine con decisione del

19.

dicembre 2015 l’USSI ha concesso all’interessata una prestazione

assistenziale ordinaria integrativa di fr. 400.-- per il mese di novembre 2014

(cfr. doc. 153-156).

Anche nei conteggi delle

decisioni del 12 e del 19 dicembre 2014 non è più stato computato alcunché a

titolo di reddito Las, né il premio per l’assicurazione della perdita di

guadagno in caso di malattia (cfr. doc. 145; 152; 156).

A seguito del reclamo

interposto contro le decisioni del 12 e del 19 dicembre 2014 da RI 1, sempre

assistita dallo RA 1, nel quale ha chiesto che nei calcoli della prestazione

assistenziale ordinaria alla voce “Spesa computabile LAS” venga eccezionalmente

considerato l’importo mensile del premio dell’assicurazione di indennità

perdita guadagno LCA almeno fino a quando la stessa possa essere interrotta,

l’USSI, il 18 giugno 2015, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha

confermato i provvedimenti del dicembre 2014 (cfr. doc. B).

Al riguardo l’amministrazione

ha puntualizzato che i premi assicurativi LCA non sono riconosciuti come spese

nell’ambito dell’assistenza sociale e che quindi, nel caso dell’interessata,

sono stati riconosciuti eccezionalmente solo in quanto riduzione di una

relativa entrata, dunque solo in presenza della medesima (cfr. doc. B; consid.

1.1

).

RI 1, tramite lo RI 1, ha

contestato davanti al TCA il mancato computo, nei calcoli delle prestazioni

assistenziali ordinarie a titolo di spese Las, del premio dell’assicurazione

perdita di guadagno LCA di fr. 355.-- mensili per i mesi da novembre 2014 a

gennaio 2015.

L’insorgente ha fatto

valere che il riconoscimento per atti concludenti del relativo premio LCA nel

calcolo dell’USSI le ha impedito di fatto di procedere alla rescissione

dell’assicurazione indennità perdita di guadagno per la fine del 2014, ossia

alla prima scadenza legale utile. La medesima ha asserito che nemmeno ci si

poteva attendere da lei che disdicesse cautelativamente il contratto di

indennità giornaliere per fine 2014, proprio in forza del riconoscimento del

premio nel calcolo USSI e del vantaggio economico che determinava con il

versamento delle indennità giornaliere per l’assistenza sociale.

La ricorrente ha

d’altronde osservato che non era ragionevolmente dato di immaginare il termine

del diritto alle indennità giornaliere per la fine del 2014.

Inoltre la stessa, tramite

il suo rappresentante, ha evidenziato di essersi poi fatta parte diligente per

ridurre il danno, ottenendo una soluzione extragiudiziale comportante la fine

del contratto perdita di guadagno LCA per fine gennaio 2015.

Infine la ricorrente ha

invocato la tutela della propria buona fede in ragione del riconoscimento fino

a ottobre 2014 del premio LCA da parte dell’amministrazione e ciò anche se la

decisione di computare in origine tale costo nel calcolo assistenziale fosse

stata fatta in modo legalmente errato (cfr. doc. I).

Da un accertamento

esperito da questo Tribunale è segnatamente emerso che il pagamento finale

delle indennità giornaliere per malattia a favore della ricorrente - che ha

avuto luogo da parte della __________ il 5 novembre 2014 - si è esteso fino al

23.

ottobre 2014, in quanto in occasione della visita medica di controllo del 24

ottobre 2014 è stata attestata un’abilità lavorativa completa da quella data

(cfr. consid. 1.6.; doc. VIII; L; M; N).

2.5

Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie questa Corte ritiene utile, dapprima, rilevare che ai

fini della determinazione del diritto a una prestazione assistenziale, in

applicazione degli art. 22 Las e 8 cpv. 1 lett. g Laps, va considerato soltanto

il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie a

esclusione dei premi relativi alle assicurazioni complementari concluse in

virtù della LCA (cfr. STCA 42.2014.5 del 18 settembre 2014; STCA 42.2015.1 del

10.

giugno 2015).

Ciò del resto si evince

dal chiaro tenore dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, secondo cui, quale premio

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati i

premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al

momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del

premio medio di riferimento.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. h Laps, sempre applicabile in regime

Las in virtù del rinvio di cui all’art. 22 Las, dal 1° ottobre 2006, nelle

spese rientrano i premi per l'assicurazione della perdita di guadagno in

caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non

obbligatoriamente assicurate.

Per costante

giurisprudenza federale (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag.

54; DTF 137 V 437 consid. 3.2 pag. 437; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276-

277; DTF 137 V 193 consid. 5.1 pag. 195; DTF 137 V 181 consid. 6.2.1

pag. 188) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua

lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente

chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere

ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli

elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo

spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento

(interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel

suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2

pag. 81; DTF 135 V 153

consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249

consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184

consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249

consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una

disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni,

costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di

incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel

caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non

può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto

d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con

riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto

normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della

ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione

in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente,

ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se

sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si

concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti

chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale,

pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190

Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni

contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567, DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).

2.6

Dal profilo

dell’interpretazione letterale della legge, il tenore dell’art. 8 cpv. 1 lett.

h Laps risulta chiaro: a titolo di spese vanno considerati anche i premi per

l'assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia indipendentemente

se conclusa sulla base della LAMal o della LCA.

Inoltre nel Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) a

pag. 24 in relazione all’art. 8 Laps è stato indicato:

" art. 8

cpv. 1 lett. g) e h) Laps: a differenza dell’art. 32 cpv. 1 lett. g) LT la Laps

riconosce unicamente i premi per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie e limitatamente alla quota cantonale media ponderata, che viene

stabilita annualmente dal Consiglio di Stato in virtù della Legge di

applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno

1997.

(LCAMal), mentre non riconosce i premi per le assicurazioni complementari

e per le assicurazioni sulla vita. Come nella LT, vengono invece riconosciuti i

premi per l’assicurazione infortuni delle persone non obbligatoriamente

assicurate (quelli delle persone obbligatoriamente assicurate vengono

riconosciute in virtù dell’art. 8 cpv. 1 lett. e) Laps).”

L’art. 8 cpv. 1 lett. h

Laps contemplato nel Messaggio del 1998 e poi entrato in vigore il 1° febbraio

2003.

prevedeva, in effetti, che la spesa vincolata era costituita tra l’altro

dai premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio

delle persone non obbligatoriamente assicurate.

Dal Messaggio n. 5723 del

25.

ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps), p.ti 2.4.2 e 2.4.3 risulta peraltro:

"

2.4.2

Premio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie

Per l’attuale art. 8 cpv. 1 lett. g) Laps rientrano

nella spesa vincolata i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro

le malattie vigenti al momento della richiesta, ma la massimo fino al

raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.

Per l’anno 2006 questa normativa resterà in vigore;

per contro con la revisione della LCAMal, si farà capo al concetto di premio

medio di riferimento, di modo che si utilizzeranno i premi medi di riferimento

per le tre categorie di assicurati (minorenni, giovani fino a 25 anni e

adulti). Tale revisione della LCAMal, che modifica pure l’art. 8 cpv. 1 lett.

g) Laps, viene proposta con separato messaggio di questo Consiglio di Stato.

2.4.3

Assicurazione per la

perdita di guadagno in caso di infortunio o malattia

L’attuale art. 8 cpv. 1 lett. h) Laps contempla

unicamente l’evento infortunistico. È necessario completare questa disposizione

di legge, aggiungendo l’evento malattia.

L’attuale art. 8 cpv. 1 lett. h) Laps viene quindi

modificato in tal senso.”

Da ciò discende, in primo

luogo, che l’art. 8 cpv. 1 lett. h Laps si riferisce alle assicurazioni per

perdita di guadagno in caso di infortunio e malattia, in quest’ultimo caso,

senza distinzione se concluse in virtù della LAMal o della LCA.

In secondo luogo, che,

quindi, secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps sono esclusi, quali spese

computabili, i premi relativi alle assicurazioni complementari concluse in virtù

della LCA concernenti le cure e non anche le indennità giornaliere per perdita

di guadagno considerate invece dall’art. 8 cpv. 1 lett. h Laps.

L’art. 22 Las, che rinvia

all'art. 8 Laps, non prevede alcuna deroga all'art. 8 cpv. 1 lett. h Laps (cfr.

lettera b “spesa vincolata”), per cui lo stesso risulta applicabile anche ai

casi di assistenza sociale.

L’USSI, il 4 maggio 2016,

interpellato dal TCA (cfr. doc. XV: “(…) indicare se nel caso della

ricorrente, per escludere dal calcolo della prestazione assistenziale i premi

dell'assicurazione individuale indennità giornaliere LCA, avete preso in

considerazione le norme legali sopra citate. In caso di risposta affermativa,

vogliate precisare i motivi per i quali avete concluso in modo generale che i premi

assicurativi LCA (e quindi anche quelli relativi a un'assicurazione indennità

giornaliera per incapacità lavorativa dovuta a malattia) non sono riconosciuti

come spese nell'ambito dell'assistenza sociale (…)”), ha confermato che

l’assistenza non riconosce i premi dell’assicurazione indennità giornaliera per

perdita di guadagno in caso di malattia LCA ritenuto che è la stessa

prestazione di assistenza a coprire la perdita di guadagno (anche quando

l’assistito sia in malattia). L’Ufficio competente ha precisato che in assenza

di una relativa prestazione (versamento d’indennità) si tratta di una spesa

aggiuntiva ingiustificata nell’ambito dell’assistenza, per un fabbisogno già

coperto dalla stessa assistenza. Inoltre l’amministrazione ha osservato che

riconoscendo, all’infuori dei casi di pagamento prestazioni IG in corso, il

premio IG perdita di guadagno in caso di malattia (che è un’assicurazione

privata facoltativa), l’assistenza andrebbe a finanziare un reddito superiore

alla prestazione di assistenza prevista dalla legge per l’eventualità (ipotesi)

di una malattia, rispettivamente assicurerebbe se stessa in funzione di un

ipotetico risparmio, data la futura riduzione o soppressione della prestazione

di assistenza grazie all’IG. A mente dell’USSI ciò è in contraddizione con i

principi e la funzione dell’assistenza stessa che deve coprire nei casi

concreti i costi effettivi e necessari (obbligatori) tramite la prestazione

assistenziale, la quale non è intesa a garantire alla persona in assistenza il

salario precedente o una percentuale del medesimo, ma è già concepita per

coprire il fabbisogno per l’assenza di reddito e ciò pure in presenza di

malattia. L’amministrazione ha concluso affermando che quindi non si giustifica

l’assunzione del premio assicurazione IG per perdita di guadagno in caso di

malattia LCA da parte dell’assistenza (all’infuori dei casi di pagamento di

prestazioni IG in corso, computate solamente al netto del relativo premio (cfr.

doc. XVI).

Il rappresentante

dell’assicurata non ha formulato particolari precisazioni al riguardo (cfr.

doc. XVIII).

Tutto ben considerato questa

Corte ritiene che l’art. 8 cpv. 1 lett. h Laps, nel caso di applicazione per

rinvio dell’art. 22 Las nell’ambito dell’assistenza sociale, debba essere

interpretato conformemente agli art. 12 Cost. fed. (“Chi è nel bisogno e non

è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e

di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa."), 13

cpv. 1 Cost. TI. (“Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai

mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità

umana e alle cure mediche essenziali.”) e 1 Las (“1 Lo Stato provvede,

nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all’attribuzione delle

prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in

particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel

bisogno. 2 Esse hanno lo scopo di favorire l’inserimento sociale e

professionale dei beneficiari.”; cfr. STF 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009

consid. 4.3.; STF 8C_156/2009 del 24 giugno 2009 consid. 6.3.1.), al fine di rispettare lo scopo dell’assistenza sociale che è

quello, per coloro i quali si trovano in uno stato di bisogno, di coprire le

necessità di base della vita quale ultima ratio (cfr. DTF 141 II 401

consid. 5.1. e 6.2.4.).

Pertanto i premi relativi

ad assicurazioni d’indennità perdita di guadagno per malattia o infortunio

vanno tenuti in considerazione, quali spese, al fine di determinare l’eventuale

diritto a prestazioni assistenziali, unicamente nel caso in cui il richiedente

benefici effettivamente di indennità giornaliere, ossia, come fatto valere

dall’USSI (cfr. doc. B), quale riduzione di un’entrata.

A titolo comparativo giova

rilevare che l’art. 9 del Règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et

l’aide sociale del Cantone Ginevra all’art. 9, concernente prestazioni occasionali

(“autres prestations circonstancielles”) accordate al beneficiario

dell’assistenza a determinate condizioni, al cpv. 8 prevede che il premio

dell’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia è assunto, su

presentazione del relativo contratto, quando il pagamento di tale premio

consente di ottenere delle prestazioni d’assicurazione (cfr. www.ge.ch/legislation/rsg_j4_04p01.html).

Va peraltro rilevato che

l’USSI, il 4 maggio 2016, ha affermato che, anche qualora si verifichi l’evento

malattia e la persona colpita cada in assistenza senza essere assicurata contro

la perdita di guadagno per malattia, l’eventuale perdita di guadagno viene in

ogni caso coperta dalle prestazioni assistenziali, ossia l’assistenza sociale

provvede a erogare prestazioni per far fronte ai bisogni materiali primari

tenendo conto del mancato conseguimento del reddito (cfr. doc. XVI).

2.7

Nella presente evenienza

attentamente esaminata la documentazione agli atti il TCA rileva che in prima

battuta, nell’agosto 2014, l’USSI ha assegnato a RI 1 una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 269.-- al mese da ottobre a dicembre 2014, conteggiando

quale reddito le indennità per perdita di guadagno versatele da __________ di

fr. 18'257.-- annui, ma escludendo il computo dei premi dell’assicurazione

indennità giornaliera individuale LCA conclusa dalla ricorrente precisando,

segnatamente con messaggio di posta elettronica del 23 settembre 2014, che i

premi relativi alle assicurazioni malattie complementari alla LAMal non sono mai

considerati nel regime dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.4.; doc. 177;

178; D).

A seguito della contestazione

da parte del rappresentante dell’insorgente che aveva chiesto di considerare il

premio mensile di fr. 355.-- dell’assicurazione indennità giornaliere LCA “…a

titolo di spesa computabile nella finalità di conseguimento di reddito

(principio di causa-effetto pacificamente dato)” (cfr. doc. D), “…in

quanto elemento fondante delle entrate computabili” (cfr. doc. D) di cui

beneficiava la sua assistita a titolo di IG di fr. 50.-- al giorno (cfr. doc.

172-173; D; I pag. 3), l’amministrazione con decisione del 26 settembre 2014,

valida da ottobre a dicembre 2014, ha riconosciuto alla ricorrente una

prestazione assistenziale di fr. 624.--, invece di fr. 269.--, tenendo in

considerazione i premi per l’assicurazione indennità giornaliera LCA di fr.

355.

-- mensili, pari a fr. 4'260.-- annui, senza nulla precisare riguardo al

cambiamento apportato nel calcolo, ad eccezione dell’indicazione “Ricalcolo

per inserimento spese” (cfr. doc. 162; 165).

Il 12 dicembre 2014

l’amministrazione, dopo che il rappresentante della ricorrente il 9 dicembre

2014.

le aveva comunicato che il diritto alle indennità giornaliere si era

concluso il 23 ottobre 2014 (cfr. doc. 158; 160), ha rivisto la decisione di

prestazioni assistenziali per i mesi di novembre e dicembre 2014 omettendo di

considerare, da un lato, l’entrata relativa alle indennità giornaliere LCA,

dall’altra, il relativo premio dell’assicurazione perdita di guadagno e

concedendo una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'024 per novembre

2014.

e di fr. 1'788.-- per dicembre 2014 (cfr. doc. 153; 156; 162; 149; 152).

L’amministrazione ha

proceduto in modo analogo per il mese di gennaio 2015 attribuendo

all’insorgente, con decisione sempre del 12 dicembre 2014, una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 1'788.-- (cfr. doc. 143-145).

Alla luce di quanto

stabilito sopra (cfr. consid. 2.6.), di principio è corretto riconoscere i

premi dell’assicurazione indennità giornaliera per perdita di guadagno LCA nel

calcolo dell’assistenza sociale relativo al periodo in cui il beneficiario percepisce

effettivamente indennità giornaliere LCA ed escludere il relativo computo

quando invece non è (più) dato il diritto a prestazioni per perdita di

guadagno.

2.8

In concreto occorre tuttavia

chiedersi se il modo di procedere dell’amministrazione che - dopo avere

indicato il 23 settembre 2014, in risposta al rappresentante della ricorrente

che aveva evidenziato che per conseguire l’importo giornaliero di fr. 50.--

doveva corrispondere un premio mensile di fr. 355.-- e chiesto di considerare

il premio nel calcolo dell’assistenza sociale a titolo di spesa computabile per

conseguire il reddito (cfr. doc. D), che l’USSI non paga mai la LCA, poiché

riconosce soltanto la parte LAMal (cfr. doc. D) - il 26 settembre 2014 ha

rivisto la propria decisione del 14 settembre 2014 conteggiando, oltre alle

indennità giornaliere LCA percepite, il relativo premio senza alcuna

precisazione o riserva, ad eccezione dell’indicazione “Ricalcolo per

inserimento spese” (cfr. doc. 164) e in seguito nel dicembre 2014, saputo

della fine del diritto alle IG da fine ottobre 2014, ha negato il conteggio dei

relativi premi da novembre 2014 possa essere avallato da questa Corte.

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino

di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio

della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e

consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C

270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004

consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67

e la giurisprudenza ivi citata).

La tutela della buona fede

non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione

sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere

invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un

comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato

determinate aspettative. In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può,

conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se,

nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta

dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI

1999.

no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

Nel caso di specie quando

nel settembre 2014, dopo un rifiuto nell’agosto 2014 e la puntualizzazione da

parte dell’USSI che i premi LCA non vengono assunti dall’assistenza (cfr. doc.

D), a RI 1 nel calcolo della prestazione assistenziale è stato computato, oltre

alle indennità giornaliere LCA percepite in quel periodo, il premio della

relativa assicurazione, la parte ricorrente non poteva legittimamente credere

che l’amministrazione avesse rivisto il proprio operato riconoscendo il premio

dell’assicurazione perdita di guadagno LCA in senso lato a prescindere

dall’erogazione effettiva (e quindi del conteggio per l’assistenza sociale)

delle indennità giornaliere.

In effetti il

rappresentante dell’insorgente stesso, il 29 luglio 2014 e il 14 settembre 2014

(cfr. doc. D; 172), aveva chiesto di tenere conto del premio dell’assicurazione

indennità giornaliere per perdita di guadagno LCA a titolo di spesa computabile

per il conseguimento del reddito (costituito dall’indennità giornaliere LCA) in

quanto elemento fondante delle entrate computabili.

In simili condizioni la

parte ricorrente doveva almeno avere dei dubbi circa il fatto che i premi

dell’assicurazione perdita di guadagno LCA potessero venire riconosciuti dall’USSI

indipendentemente dal versamento delle indennità giornaliere LCA ed avrebbe

dovuto interpellare l’amministrazione per avere delucidazioni al riguardo. Ciò

non si è invece verificato.

Di conseguenza la buona

fede dell‘insorgente non può essere tutelata per il periodo novembre 2014 –

gennaio 2015 per il solo fatto che con decisione del 26 settembre 2014 l’USSI

ha tenuto conto, oltre che delle indennità giornaliere LCA, anche del relativo

premio.

2.9

Il TCA rileva che il 24

ottobre 2014 ha avuto luogo una visita medica della ricorrente da parte del Dr.

med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in occasione

della quale il medico fiduciario dell’assicuratore indennità giornaliere per

malattia LCA, __________, ha attestato che la medesima, dopo che dal 10 ottobre

2013.

era stata incapace al lavoro al 100%, ha ritrovato, a partire da quella

data, la sua abilità lavorativa totale (cfr. doc. M).

La scheda di controllo

allestita dal Dr. med. __________ è stata trasmessa a __________ il 30 ottobre

2014.

e il pagamento finale è avvenuto il 4 novembre 2014 (cfr. doc. L; N).

Considerato che

l’insorgente è stata inabile al lavoro al 100% per un anno dall’ottobre 2013

senza alcuna variazione del grado di capacità lavorativa (un’inabilità del 100%

è stata ancora attestata il 16 settembre 2014; cfr. doc. M), risulta altamente

verosimile che la medesima non fosse nelle condizioni di attendersi una

valutazione di piena abilità al lavoro dal 24 ottobre 2014.

Il TCA ritiene, perciò,

giustificato nel caso in esame tenere conto del premio dell’assicurazione

indennità giornaliera per malattia LCA per un periodo ragionevole successivo al

termine del diritto all’indennità giornaliera, in cui la ricorrente poteva

reagire alla fine di tale diritto avendo ritrovato la piena capacità al lavoro.

Il rappresentante

dell’insorgente ha osservato che nell’ambito delle prestazioni complementari

per le persone che entrano in un istituto per anziani la spesa di locazione è

considerata fino alla scadenza del primo termine utile per la disdetta (cfr.

doc. I p.to 19).

Ai sensi dell’art. 10 LPC la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie sono

riconosciute per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo

in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa).

Le Direttive sulle

prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) valide dall’aprile 20111 al

p.to 3390.02 prevedono, però, che quando il ritorno a casa non è più possibile,

durante il termine di disdetta – ma al massimo per tre mesi dopo il passaggio

al calcolo per le persone che vivono in un istituto – la pigione

dell’abitazione e le relative spese accessorie vanno computate come spesa

supplementare conformemente alle disposizioni del capitolo 3.2.3.

In concreto il

rappresentante dell’insorgente ha informato l’USSI soltanto il 9 dicembre 2014

circa il fatto che non venivano più erogate indennità giornaliere LCA alla sua

assistita (cfr. doc. 158).

L’11 dicembre 2014 egli ha

poi inviato all’amministrazione un messaggio di posta elettronica della __________

redatto nella stessa data in cui l’assicuratore ha confermato che a partire dal

24.

ottobre 2014 aveva chiuso il caso di RI 1 (cfr. doc. 158; 160).

Dalle carte processuali

emerge, altresì, che lo RA 1, il 16 gennaio 2015, ha chiesto a __________,

siccome la sua assistita era caduta in assistenza sociale e che quest’ultima

dal novembre 2014, con la fine del diritto alle indennità giornaliere LCA, non

aveva più riconosciuto il relativo premio nel calcolo della prestazione

assistenziale, la possibilità, a titolo eccezionale, di una risoluzione

extragiudiziaria ed extracontrattuale limitatamente al segmento indennità

giornaliera per malattia LCA (cfr. doc. F).

__________, il 20 gennaio

2015, ha comunicato che, nonostante la disdetta non fosse avvenuta nel rispetto

dei termini, avrebbe provveduto, in via del tutto eccezionale, ad annullare

l’assicurazione in questione per il 31 gennaio 2015 (cfr. doc. G).

Ne discende che

l’insorgente - sottopostasi il 24 ottobre 2014 alla visita medica presso il Dr.

med. __________ che l’ha ritenuta abile al lavoro al 100% da quella data (cfr.

doc. M) -, se avesse avvertito tempestivamente l’amministrazione della fine del

diritto alle indennità giornaliere LCA (come peraltro contemplato in caso di

riduzione o aumento del reddito nelle decisioni emesse dall’USSI a favore della

medesima; cfr. doc. 163; 176) e quindi quest’ultima avesse potuto emanare già a

novembre 2014 una decisione in cui non erano considerati i premi per l’assicurazione

IG, avrebbe potuto chiedere a __________ ben prima del 16 gennaio 2015 di

recedere dal contratto di assicurazione indennità giornaliera per malattia

(LCA), a titolo eccezionale vista la situazione, indipendentemente dai termini

di disdetta contrattuali.

Considerati i tempi con i

quali nel gennaio 2015 l’assicuratore ha risposto al rappresentante

dell’insorgente (richiesta della parte ricorrente del 16 gennaio 2015, risposta

di __________ del 20 gennaio 2015 con effetto dal 31 gennaio 2015; cfr. doc. G),

è altamente verosimile che con effetto al più tardi dalla fine di dicembre 2014

si sarebbe potuto ottenere il consenso alla disdetta.

In proposito è in ogni

caso utile evidenziare che le condizioni generali d’assicurazione della __________

relative all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera per malattia

(LCA), valide dal gennaio 2014, al p.to 4.5. non contemplano solo la

possibilità di disdire l’assicurazione allo spirare del periodo contrattuale

indicato nella polizza, osservando un preavviso di tre mesi, bensì anche quella

di disdirla dopo ogni malattia per la quale __________ paga una prestazione, al

più tardi 14 giorni dopo il ricevimento della prestazione. La responsabilità di

__________ si estingue 14 giorni dopo che le è stata comunicata la disdetta

(cfr. doc. XIV2).

In simili condizioni

occorre concludere che per i mesi di novembre e dicembre 2014 il premio

dell’assicurazioni indennità giornaliere per malattia LCA di fr. 355.-- deve

essere computato nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria, mentre

tale premio, come stabilito dall’USSI, non va conteggiato per il mese di

gennaio 2015.

Questo Tribunale non

ignora che la ricorrente ha fatto valere di aver subito un infortunio (frattura

del piede sinistro) nella parte finale del 2014 con incapacità lavorativa

temporanea (cfr. doc. XII pag. 4).

Tuttavia l’asserzione

dell’insorgente secondo cui di conseguenza fosse convinta che le indennità

giornaliere per malattia LCA fossero sospese a causa dell’infortunio e che sarebbero

riprese non appena le conseguenze dell’infortunio fossero cessate (cfr. doc.

XII pag. 4) non risulta credibile.

In effetti il Dr. med. __________,

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, medico fiduciario di __________

durante la visita medica del 24 ottobre 2014, ha certificato una sua ritrovata

abilità lavorativa del 100% a decorrere da quella data (cfr. doc. M).

La ricorrente, pertanto, doveva

essere al corrente che, per quanto riguardava la malattia, l’incapacità

lavorativa - che dava diritto alle indennità giornaliere per perdita di

guadagno LCA - era terminata. Non vi sono validi motivi per i quali potesse

pensare che le indennità giornaliere, superate le conseguenze del sinistro,

avrebbero potuto continuare a esserle versate.

2.10

Alla luce di tutto quanto

esposto, gli atti vanno rinviati all’USSI perché determini per i mesi di

novembre e dicembre 2014 l’importo della prestazione assistenziale ordinaria

spettante a RI 1, tenendo conto del premio dell’assicurazione indennità

giornaliere per malattia LCA di fr. 355.--.

Per il mese gennaio 2015

la decisione su reclamo impugnata del 18 giugno 2015 deve essere, invece, confermata.

2.11

La ricorrente, risultando

parzialmente vincente in causa ed essendo patrocinata da __________ dello RA 1,

il quale può essere ritenuto persona qualificata per la questione giuridica

considerata, ha diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (cfr. STF 9C_217/2007 del 8 aprile 2008 consid. 6, STFA U 284/99 del 13

gennaio 2000 consid. 6; DTF 126 V 11; RDAT II-1993, N.

67; STCA 39.2010.18-19 del 7 marzo 2011 consid. 2.10.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione su reclamo 18 giugno 2015 è annullata nella misura in cui è stato escluso per i mesi di novembre e dicembre 2014 il computo del

premio dell’assicurazione indennità giornaliere per malattia LCA.

§ L'incarto

è rinviato all'amministrazione per determinare nuovamente, sulla base di quanto

stabilito al consid. 2.10., l’importo della prestazione assistenziale ordinaria

spettante alla ricorrente nei mesi di novembre e dicembre 2014.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà a RI 1 fr.

800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti