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Decisione

42.2015.24

La curatrice della ricorr. ha restituito, per conto della curatelata, prestazioni assistenziali indebitamente percepite.La curatrice ha validamente rappresentato la curatelata. La restituzione dell'im

23 dicembre 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i termini indicati nella decisione 14.8.2014.

La curatrice ha validamente rappresentato la curatelata

nell'ambito delle sue competenze (curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni ai sensi degli artt. 394 CC e 395 CC) e l'eventuale

carenza di accordo interno non inficia l’effetto della sua rappresentanza.

In tal senso il curatore con amministrazione dei beni ai sensi

dell’art. 395 CC ha relativo potere legale di rappresentanza e la persona

rappresentata è legata dai suoi atti anche se non è privata della capacità

civile (CommFam Protection de l'adulte, Meier, art. 395 CC N11).

La curatrice (per conto della curatelata) ha ricevuto le opportune

informazioni dall'amministrazione al fine della restituzione delle prestazioni

indebite, le ha verificate. Il conteggio delle prestazioni trasmesso dall'USSl

con il relativo importo corrisponde ad una richiesta di restituzione. Alla

stessa è stato data adesione volontariamente con il relativo pagamento. La base

legale è chiaramente data dall'art. 36 Las, in base al quale le prestazioni percepite

indebitamente vanno restituite.

L'importo trasmesso con il conteggio è chiaramente dovuto in

restituzione, trattandosi di un evidente indebito ai sensi della LAS e Laps.

Quindi la contestazione, nel merito, è del tutto infondata. La reclamante ha

potuto valutare integralmente la situazione e non giustifica l'inesistenza

dell'indebito, che tale rimane.

La sua buona fede concerne eventualmente una richiesta di condono

relativamente al quale la mancata segnalazione di una sostanza esclude la buona

fede e quindi il condono. (doc. 4)”

1.2. Contro questo provvedimento

l’assicurata, patrocinata dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e che venga

fatto ordine all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) di

restituire a RI 1 l’importo di fr. 46'603.85, oltre interessi (doc. I).

In via preliminare, il

rappresentante di RI 1 ha evidenziato che la curatela volontaria ex art. 394 CC

istituita con la decisione del 22 agosto 2013 dell’Autorità regionale di

protezione 3, non influisce sulla capacità civile della persona rappresentata

che dunque ha facoltà di presentare ogni atto giudiziario che ritiene opportuno

per tutelare i propri interessi, senza richiedere una valida autorizzazione o

convalida all’autorità tutoria. Ne discende la piena legittimazione di RI 1 a

impugnare la decisione (doc. I, pag. 3/4).

L’insorgente non ha

contestato il fondamento della richiesta di prestazioni, ma la procedura

adottata dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) per la

restituzione di quanto da lei percepito indebitamente.

Da un lato, il

rappresentante di RI 1 ha censurato l’amministrazione che ha ordinato tramite

semplice comunicazione di posta elettronica, alla sola curatrice, la

restituzione delle prestazioni, senza una decisione formale. Dall’altro, a suo

dire, la curatrice non aveva il potere di dare il proprio benestare alla

richiesta informale di rimborso “poiché tale competenza esula dai propri

compiti di rappresentante amministrativo” (doc. I, pag. 8).

L’assicurata – sempre secondo

il proprio rappresentante – non ha potuto valutare integralmente la situazione

e prendere posizione in merito alla misura adottata dall’USSI che non ha

notificato alla ricorrente la decisione di rimborso. Ella non ha così potuto

ricorrere contro il provvedimento, né fare capo alla procedura di condono, in

violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (cfr. doc. I, pag. 10).

Il

rappresentante della ricorrente ha inoltre postulato la concessione

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, sia in ambito

amministrativo che per la presente procedura (doc. I, VII+bis).

1.3. Nella risposta del 1°

settembre 2015 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.4. In data 19 novembre 2015 il

TCA ha chiesto al rappresentante dell’assicurata se avesse obiezioni in merito

all’importo di fr. 46'603.85 chiesto in restituzione dall’USSI e se ha

inoltrato una richiesta di condono (doc. VIII).

1.5. Il 26 novembre 2015 il

patrocinatore di RI 1 ha risposto di non contestare l’importo percepito, bensì

la procedura adottata dall’USSI. Egli ha poi preannunciato, a futura memoria, che

chiederà il condono della restituzione delle prestazioni indebitamente

percepite (doc. IX).

Infine l’insorgente ha

sollevato, per la prima volta, la questione della perenzione. A suo dire, la

richiesta di rimborso dell’USSI sarebbe perenta in virtù del termine assoluto

di cinque anni, giusta l’art. 26 cpv. 2 Laps (doc. IX).

I doc. VIII e IX sono

stati inviati all’USSI per osservazioni, in particolare in merito alla

questione della perenzione sollevata dal ricorrente (doc. X).

1.6. L’USSI ha presentato le

proprie osservazioni il 14 dicembre 2014 (doc. XI).

Il doc. XI è stato inviato

al rappresentante di RI 1 per conoscenza (doc. XII).

Considerandi

In ordine

2.1

Preliminarmente,

va analizzata la questione della legittimazione attiva della ricorrente.

L’USSI,

nella decisione su reclamo, ha contestato la legittimazione attiva di RI 1, in

quanto “il reclamo non si basa su una valida autorizzazione o convalida

dell’autorità tutoria o di protezione. Si ritiene che la semplice procura della

curatelata non risulta sufficiente” (doc. 4).

Dagli

atti emerge che RI 1 in data 7 maggio 2013 ha chiesto all’Autorità Regionale di

Protezione 3 di essere messa al beneficio di una curatela “per fare fronte a

tutte le mie questioni amministrative” (doc. 51).

Con

la Risoluzione no. __________ del 22 agosto 2013 l’Autorità Regionale di Protezione

3.

ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai

sensi degli artt. 394 e 395 CC, a favore di RI 1. Quale curatrice è stata

nominata __________ (doc. 49).

Nella

“credenziale” di medesima data sono elencate le sfere di compiti della

curatrice (doc. 127).

Il

potere di rappresentanza del curatore può essere esclusivo quando la persona

sotto curatela è parallelamente privata dell’esercizio dei diritti civili.

Quando invece il curatelato mantiene l’esercizio dei diritti civili “la

personne est engagée par les actes du curateur, mais elle conserve une

compétence concurrente d’agir” (cfr. Comm Fam, Protection de l’adulte,

Stämpfi 2013, ad. art. 394, pag. 440 e segg.).

Ritenuto

che l’esercizio dei diritti civili non è toccato dalla misura adottata dall’Autorità

Regionale di Protezione 3, RI 1 è autorizzata ad agire autonomamente e

conferire dunque procura allo Studio legale RA 1 per la vertenza che ci occupa

(cfr. procura, doc. 46).

La

legittimazione attiva dell’assicurata è quindi pacifica.

2.2

Nel

proprio ricorso l’insorgente ha poi lamentato una violazione del principio

della buona fede e del diritto di essere sentito da parte dell’USSI (cfr. doc.

I, pagg. 11, 12 e 13).

L'art.

9.

Cost. istituisce un diritto fondamentale del singolo cittadino ad essere

trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato (cfr.

J. P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, p. 485).

Il diritto alla protezione

della buona fede, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le

proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una

decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire a un

assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per tutelare

la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono

precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere

formulate:

1.

l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la promessa

dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò significa che

l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente

l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione

dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può

e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della

buona fede dell'assicurato).

Una mancanza di chiarezza

di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco conseguenze

sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18 consid. 4;

RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre l'informazione

deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la

comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -che la

comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far

valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.

Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione errata

ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è

pregiudizievole;

5.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68

segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110

V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La giurisprudenza

applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66

consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000

pag. 223).

L'art. 29 cpv. 2 Cost. e

l'art. 42 LPGA garantiscono invece alle parti il diritto d’essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).

Il diritto di essere sentito è

una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione comporta

l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di

successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid.

2b e i riferimenti ivi citati).

Secondo la giurisprudenza, la

violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una

particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi

dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via

eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

2.3

Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.1.) RI 1 in data

7.

maggio 2013 ha chiesto all’Autorità Regionale di Protezione 3 di essere messa

al beneficio di una curatela amministrativa (doc. 51).

Con

la Risoluzione no. __________ del 22 agosto 2013 l’Autorità Regionale di Protezione

3.

ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai sensi

degli artt. 394 e 395 CC (doc. 49).

In

data 13 gennaio 2014 la curatrice __________ ha scritto all’USSI una lettera

dal seguente tenore:

" Egregio

Signor __________,

le scrivo in qualità di curatrice della Signora RI 1 che seguo dal

22.

agosto 2013.

Vi informiamo che siamo venuti a conoscenza di diversi conti

bancari intestati alla Signora RI 1 e all’ex marito __________ e mai

dichiarati.

In allegato le inviamo gli estratti conti in modo che possiate

procedere con il ricalcolo della prestazione assistenziale.” (doc. 52)

RI 1 ha beneficiato di fr.

46'603.85 di prestazioni da parte dell’USSI, oltre a fr. 8'740.-- quale

contributo alle rette USSI e fr. 12'134.65 di prestazioni assistenziali del __________

(cfr. scritto 28 febbraio 2014, doc. 47).

Dagli atti emerge che la

curatrice il 6 maggio 2014 ha restituito direttamente all’USSI l’importo di fr.

46'603.85, a nome e per conto di RI 1 (cfr. doc. 28).

Successivamente, l’USSI

con la decisione del 14 agosto 2014, poi confermata con la decisione su reclamo

del 30 giugno 2015, notificata allo Studio legale RA 1, ha comunicato che la restituzione

dell’importo è stata volontaria dopo valutazione della documentazione, e la

richiesta di restituzione e di condono, sono contrarie alla buona fede ed

infondate (doc. 1 e 44).

2.4

Alla luce di quanto sopra, il

TCA rileva, da un lato, che la curatrice ha volontariamente segnalato all’USSI

nel mese di gennaio 2014 che RI 1 disponeva di diversi conti bancari mai

dichiarati e che di conseguenza la prestazione assistenziale da lei percepita

andava ricalcolata (doc. 52).

Ciò che è

effettivamente avvenuto con la richiesta di restituzione.

Ritenuto che il

rappresentante di RI 1, dinanzi al TCA sostiene di non contestare il

fondamento della restituzione delle prestazioni indebitamente percepite (cfr.

doc. I, pag. 8 e doc. IX), non può evidentemente ora sollevare una violazione

del principio della buona fede e del diritto di essere sentito da parte

dell’amministrazione e pretendere la notifica di una decisione formale di

restituzione da impugnare.

Va poi evidenziato che

l’USSI ha comunque notificato una decisione in data 14 agosto 2014 (doc. 44) e

successivamente una decisione su reclamo il 30 giugno 2015 (doc. 1), poi

impugnata dall’insorgente al TCA (doc. I).

L’assicurata

ha dunque avuto la possibilità di esprimersi in merito sia innanzi all’USSI che

al TCA, autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.

Medesimo

discorso anche per la richiesta di condono che formalmente non è mai stata

inoltrata dalla ricorrente (vedi su questo punto la risposta dell’USSI, doc. V,

pag. 3 e lo scritto del 26 novembre 2015 del patrocinatore, doc. IX).

L’eventuale

violazione del diritto di essere sentito è dunque stata sanata in ogni caso in

questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da

parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio,

DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF

2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3

e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).

Nel

merito

2.5

Il rappresentante di RI 1,

ritiene che la richiesta di rimborso sia perenta ai sensi dell’art. 26 cpv. 2

Laps (cfr. doc. IX).

Giusta l’art. 26 cpv. 2

Laps, applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las, il

diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui

l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in

ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

Il tenore di tale disposto

è analogo a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni

sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di

esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque

anni dopo il versamento della prestazione.

Secondo l'art. 25 LPGA le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite (cpv. 1, prima

frase). Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante cpv. 2).

I termini enunciati sono

termini di perenzione (V. DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582).

Nella sentenza 8C_64/2011

del 7 novembre 2011 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

2.2

Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a

decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando

l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto

dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di

restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se

l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una possibile

pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora incompleta, esso

è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine adeguato (di

regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi: DLA 2004 n. 31 pag. 285

[C 24/02] consid. 3.2). In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione

viene fatto risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno

ragionevolmente esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria

conoscenza in modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il

termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli

atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni

(consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag.

11.

[K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

Questo Tribunale ha inoltre pure avuto modo di precisare che a prescindere da

una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di

perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima

che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35

[9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, esso termine viene salvaguardato con la

resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1 pag. 584; 119 V 431 consid. 3c pag. 434; SVR 2011 IV

n. 52 pag. 155 [8C_699/2010] consid. 2). Infine, è utile osservare che secondo

un principio posto dalla giurisprudenza, in presenza di un errore

dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo - nel senso di una

presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un

ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente

esigibile dell'azione di restituzione (DTF 110 V 306 seg.). (…)"

Quello dell’art. 26 cpv. 2

Laps, è un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011

consid. 2.10.; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.; sull'art. 25

LPGA cfr. SVR 2015 AHV N. 5; DTF 139 V 1; DTF 138 V 74).

I termini di perenzione

non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio

(cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312; STF 9C_320/2014 del

29.

gennaio 2015).

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

Al riguardo l’Alta Corte

si è così espressa:

" (…)

La perenzione provoca l'estinzione del diritto

(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung

[MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non

solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio,

indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180

consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c pag.

8; 111 V 135 consid. 3b pag.

136).“

2.6

Nella presente fattispecie,

il TCA rileva che l’assistente sociale __________ in data 13 gennaio 2014 ha

informato l’USSI di essere venuta a conoscenza “di diversi conti bancari

intestati alla Signora RI 1 e all’ex marito __________ e mai dichiarati”

allegando gli estratti conto (doc. 52).

Come indicato al consid

2.3

, la curatrice il 6 maggio 2014 ha restituito direttamente all’USSI

l’importo di fr. 46'603.85, a nome e per conto di RI 1 (cfr. doc. 28).

Con la decisione del 14

agosto 2014 l’USSI ha comunicato allo Studio legale RA 1, che la restituzione

dell’importo è stata volontaria, dopo valutazione della documentazione (doc.

44).

Alla luce di quanto sopra,

in tutta evidenza la decisione dell’USSI del 14 agosto 2014 è stata emessa

rispettando il termine annuale di perenzione (cfr. consid. 2.2), contrariamente

a quanto sostenuto dal rappresentante di RI 1.

Siccome il diritto di

chiedere la restituzione non è perento (cfr. STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014

e consid. 2.13), il provvedimento impugnato deve essere confermato anche su

questo punto.

2.7

Dal profilo materiale,

litigiosa è la questione di sapere se la curatrice di RI 1 aveva o meno il

potere di dare il proprio benestare alla richiesta di restituzione dell’USSI

dell’importo di fr. 46'603.85, per prestazioni indebitamente percepite nel

periodo da gennaio 2009 a dicembre 2013.

In effetti, la curatrice

di RI 1 ha già restituito, a nome e per conto della curatelata, la somma in

questione (fr. 46'603.85) e il patrocinatore dell’assicurata non ha contestato

il principio della restituzione: “Con il presente ricorso, non si contesta

il fondamento della richiesta di restituzione delle prestazioni che la qui

ricorrente ha percepito indebitamente, bensì la procedura adottata dall’USSI”

(doc. I, pag. 8 e doc. IX, pag. 1).

Il rappresentante di RI 1

ha censurato l’agire dell’USSI che ha ordinato alla curatrice la restituzione

delle prestazioni senza coinvolgere l’assicurata (cfr. doc. I, pag. 8).

Ai

sensi dell’art. 394 CCS, se la persona bisognosa di aiuto non può

provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è

istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1).

L'autorità di protezione degli

adulti può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili

dell'interessato (cpv. 2). Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei

diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3).

L’art.

395.

CCS prevede che se istituisce una curatela di rappresentanza per

l'amministrazione dei beni, l'autorità di protezione degli adulti designa i

beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto

amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o

del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e

patrimonio cpv. 1).

Salvo che l'autorità di

protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d'amministrazione del

curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite

maturate sul patrimonio (cpv. 2). L'autorità di protezione degli adulti può

privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei

diritti civili (cpv. 3). Se vieta all'interessato di disporre di un fondo, ne

ordina la menzione nel registro fondiario (cpv. 4).

In

concreto, dagli atti emerge che RI 1 in data 7 maggio 2013 ha chiesto

all’Autorità Regionale di Protezione 3 di essere messa al beneficio di una

curatela “per fare fronte a tutte le mie questioni amministrative” (doc.

51).

Con

la Risoluzione no. __________ del 22 agosto 2013 l’Autorità Regionale di Protezione

3.

ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai

sensi degli artt. 394 e 395 CC, a favore di RI 1. Quale curatrice è stata

nominata __________ (doc. 49).

Nella

“credenziale” di medesima data sono elencate le seguenti sfere di compiti della

curatrice (doc. 127):

“a)

rappresentare la signora RI 1 nell’ambito della regolamentazione dei suoi

affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le

autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con

le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche

e giuridiche;

b) amministrare con tutta la diligenza

richiesta i redditi e la sostanza, i conti bancari e/o postali della signora RI

1.

Per quanto riguarda la gestione amministrativa la

curatrice ha la facoltà di raccogliere tutte le informazioni inerenti il suo

patrimonio, depositato presso istituti bancari, di aprire o chiudere conti, di

stipulare o disdire contratti di locazione per cassette di sicurezza, di

accedere e verificare fisicamente in loco il conteuto di cassette di sicurezza.”

(cfr. credenziale del 22 agosto 2013, doc. 127)

In data 13 gennaio 2014 la

curatrice __________ ha comunicato all’USSI di essere venuta a conoscenza di

diversi conti bancari intestati a RI 1 e all’ex marito __________ e mai

dichiarati (cfr. doc. 52 e consid. 2.3.).

RI

1.

ha beneficiato di fr. 46'603.85 di prestazioni da parte dell’USSI, oltre a

fr. 8'740.-- quale contributo alle rette USSI e fr. 12'134.65 di prestazioni

assistenziali del __________ (cfr. scritto 28 febbraio 2014, doc. 47).

Dagli

atti emerge che la curatrice ha restituito direttamente l’importo di fr.

46'603.85, a nome e per conto di RI 1, all’USSI.

L’USSI

con la decisione del 14 agosto 2014 notificata allo Studio legale RA 1, ha

comunicato quanto segue:

" Egregio

avvocato,

facciamo riferimento alla sua lettera del 6 agosto

2014.

e con la presente osserviamo che nella pratica assistenziale la signora RI

1.

era rappresentata dalla sua curatrice ufficiale signora __________, nominata

dall'ARP con la competenza a rappresentare la signora RI 1 segnatamente nelle

pratiche amministrative e in particolare con le assicurazioni sociali ed

amministrarne i redditi e la sostanza (decisione ARP 22.08.2013).

La curatrice, in rappresentanza della signora RI 1, ha

riconosciuto di aver ricevuto indebitamente prestazioni dell'assistenza sociale

per CHF 46'603,85 e li ha quindi correttamente versati all’amministrazione.

Tale restituzione è avvenuta dopo adeguata verifica

della documentazione da noi prodotta, attestante l'esatto importo delle

prestazioni concesse nel periodo interessato, ed è corretta. Infatti, in base

all’art. 36 Las le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite.

Nel presente caso la restituzione è stata volontaria

dopo valutazione della documentazione, e la richiesta di restituzione ora

formulata e rispettivamente di condono, è contraria alla buona fede ed

infondata. Non possiamo quindi dar seguito a quanto richiesto nel suo scritto

non essendo giustificata la restituzione ne la richiesta di condono.

Mezzi di diritto

Contro la presente è possibile inoltrare un reclamo

all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officina 6, 6501

Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. L’atto di reclamo deve

contenere un’esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione e le

conclusioni” (doc. 44).

Alla

luce di quanto sopra, il TCA non intravede ragioni per scostarsi dalle

conclusioni dell’amministrazione.

La

Risoluzione no. __________ del 22 agosto 2013, con la quale l’Autorità

Regionale di Protezione 3 ha istituito una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni, ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, a favore di RI 1

prevede che la curatrice possa rappresentare la curatelata “nell’ambito

della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito

dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli

istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le assicurazioni

sociali, con le persone fisiche e giuridiche” (doc. 49 e127).

Come

rettamente sottolineato dall’USSI, RI 1 è legata dagli atti della propria

curatrice anche se ha conservato l’esercizio dei diritti civili (vedi su questo

punto P. Meier e S. Lukic, “Introduction au nouveau droit de protection de

l’adulte, Ed. Schuthess, 2011, pag. 216 e segg.).

Ne

discende che __________ era legittimata a rappresentare RI 1 dinanzi all’USSI e

dunque a restituire l’importo indebitamente percepito.

2.8

Per quanto riguarda la

domanda di condono, il ricorrente non ha inoltrato alcuna richiesta in questo

senso.

Il TCA, in data 19

novembre 2015, ha chiesto al patrocinatore dell’assicurata se chiedeva il

condono delle prestazioni (doc. VIII). Egli ha risposto preannunciando che “chiederà

il condono della restituzione delle prestazioni indebitamente percepite”

(doc. IX, pag. 2).

A questo proposito questa Corte rileva che

per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono

solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA 38.2011.45 del

23.

novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).

2.9

Deve ancora essere infine verificato

se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio sia in sede amministrativa che dinanzi al TCA (cfr. doc.

I, VII+bis).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella presente fattispecie

la vertenza era palesemente priva di esito favorevole, in quanto l’insorgente

non ha contestato il principio della restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite ed era al beneficio di una curatela di rappresentanza

con amministrazione dei beni, da lei stessa richiesta per far fronte alle

questioni amministrative inerenti il proprio patrimonio.

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria, sia in fase amministrativa che dinanzi al

TCA, deve quindi essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede

amministrativa è respinta.

3. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

dinanzi al TCA è respinta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti