42.2015.24
La curatrice della ricorr. ha restituito, per conto della curatelata, prestazioni assistenziali indebitamente percepite.La curatrice ha validamente rappresentato la curatelata. La restituzione dell'im
23 dicembre 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2015.24
LG/DC/sc
Lugano
23 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 agosto 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 30 giugno 2015 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con la decisione su reclamo
del 30 giugno 2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha
confermato la propria decisione del 14 agosto 2014, in particolare rilevando
quanto segue:
" (…)
Il reclamo non si basa su una valida autorizzazione o convalida
dell'autorità tutoria o di protezione. Si ritiene che la semplice procura della
curatelata non risulta sufficiente. Non vi è quindi stato un valido reclamo entro
Fatti
i termini indicati nella decisione 14.8.2014.
La curatrice ha validamente rappresentato la curatelata
nell'ambito delle sue competenze (curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni ai sensi degli artt. 394 CC e 395 CC) e l'eventuale
carenza di accordo interno non inficia l’effetto della sua rappresentanza.
In tal senso il curatore con amministrazione dei beni ai sensi
dell’art. 395 CC ha relativo potere legale di rappresentanza e la persona
rappresentata è legata dai suoi atti anche se non è privata della capacità
civile (CommFam Protection de l'adulte, Meier, art. 395 CC N11).
La curatrice (per conto della curatelata) ha ricevuto le opportune
informazioni dall'amministrazione al fine della restituzione delle prestazioni
indebite, le ha verificate. Il conteggio delle prestazioni trasmesso dall'USSl
con il relativo importo corrisponde ad una richiesta di restituzione. Alla
stessa è stato data adesione volontariamente con il relativo pagamento. La base
legale è chiaramente data dall'art. 36 Las, in base al quale le prestazioni percepite
indebitamente vanno restituite.
L'importo trasmesso con il conteggio è chiaramente dovuto in
restituzione, trattandosi di un evidente indebito ai sensi della LAS e Laps.
Quindi la contestazione, nel merito, è del tutto infondata. La reclamante ha
potuto valutare integralmente la situazione e non giustifica l'inesistenza
dell'indebito, che tale rimane.
La sua buona fede concerne eventualmente una richiesta di condono
relativamente al quale la mancata segnalazione di una sostanza esclude la buona
fede e quindi il condono. (doc. 4)”
1.2. Contro questo provvedimento
l’assicurata, patrocinata dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e che venga
fatto ordine all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) di
restituire a RI 1 l’importo di fr. 46'603.85, oltre interessi (doc. I).
In via preliminare, il
rappresentante di RI 1 ha evidenziato che la curatela volontaria ex art. 394 CC
istituita con la decisione del 22 agosto 2013 dell’Autorità regionale di
protezione 3, non influisce sulla capacità civile della persona rappresentata
che dunque ha facoltà di presentare ogni atto giudiziario che ritiene opportuno
per tutelare i propri interessi, senza richiedere una valida autorizzazione o
convalida all’autorità tutoria. Ne discende la piena legittimazione di RI 1 a
impugnare la decisione (doc. I, pag. 3/4).
L’insorgente non ha
contestato il fondamento della richiesta di prestazioni, ma la procedura
adottata dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) per la
restituzione di quanto da lei percepito indebitamente.
Da un lato, il
rappresentante di RI 1 ha censurato l’amministrazione che ha ordinato tramite
semplice comunicazione di posta elettronica, alla sola curatrice, la
restituzione delle prestazioni, senza una decisione formale. Dall’altro, a suo
dire, la curatrice non aveva il potere di dare il proprio benestare alla
richiesta informale di rimborso “poiché tale competenza esula dai propri
compiti di rappresentante amministrativo” (doc. I, pag. 8).
L’assicurata – sempre secondo
il proprio rappresentante – non ha potuto valutare integralmente la situazione
e prendere posizione in merito alla misura adottata dall’USSI che non ha
notificato alla ricorrente la decisione di rimborso. Ella non ha così potuto
ricorrere contro il provvedimento, né fare capo alla procedura di condono, in
violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (cfr. doc. I, pag. 10).
Il
rappresentante della ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, sia in ambito
amministrativo che per la presente procedura (doc. I, VII+bis).
1.3. Nella risposta del 1°
settembre 2015 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.4. In data 19 novembre 2015 il
TCA ha chiesto al rappresentante dell’assicurata se avesse obiezioni in merito
all’importo di fr. 46'603.85 chiesto in restituzione dall’USSI e se ha
inoltrato una richiesta di condono (doc. VIII).
1.5. Il 26 novembre 2015 il
patrocinatore di RI 1 ha risposto di non contestare l’importo percepito, bensì
la procedura adottata dall’USSI. Egli ha poi preannunciato, a futura memoria, che
chiederà il condono della restituzione delle prestazioni indebitamente
percepite (doc. IX).
Infine l’insorgente ha
sollevato, per la prima volta, la questione della perenzione. A suo dire, la
richiesta di rimborso dell’USSI sarebbe perenta in virtù del termine assoluto
di cinque anni, giusta l’art. 26 cpv. 2 Laps (doc. IX).
I doc. VIII e IX sono
stati inviati all’USSI per osservazioni, in particolare in merito alla
questione della perenzione sollevata dal ricorrente (doc. X).
1.6. L’USSI ha presentato le
proprie osservazioni il 14 dicembre 2014 (doc. XI).
Il doc. XI è stato inviato
al rappresentante di RI 1 per conoscenza (doc. XII).
Considerandi
In ordine
2.1
Preliminarmente,
va analizzata la questione della legittimazione attiva della ricorrente.
L’USSI,
nella decisione su reclamo, ha contestato la legittimazione attiva di RI 1, in
quanto “il reclamo non si basa su una valida autorizzazione o convalida
dell’autorità tutoria o di protezione. Si ritiene che la semplice procura della
curatelata non risulta sufficiente” (doc. 4).
Dagli
atti emerge che RI 1 in data 7 maggio 2013 ha chiesto all’Autorità Regionale di
Protezione 3 di essere messa al beneficio di una curatela “per fare fronte a
tutte le mie questioni amministrative” (doc. 51).
Con
la Risoluzione no. __________ del 22 agosto 2013 l’Autorità Regionale di Protezione
3.
ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai
sensi degli artt. 394 e 395 CC, a favore di RI 1. Quale curatrice è stata
nominata __________ (doc. 49).
Nella
“credenziale” di medesima data sono elencate le sfere di compiti della
curatrice (doc. 127).
Il
potere di rappresentanza del curatore può essere esclusivo quando la persona
sotto curatela è parallelamente privata dell’esercizio dei diritti civili.
Quando invece il curatelato mantiene l’esercizio dei diritti civili “la
personne est engagée par les actes du curateur, mais elle conserve une
compétence concurrente d’agir” (cfr. Comm Fam, Protection de l’adulte,
Stämpfi 2013, ad. art. 394, pag. 440 e segg.).
Ritenuto
che l’esercizio dei diritti civili non è toccato dalla misura adottata dall’Autorità
Regionale di Protezione 3, RI 1 è autorizzata ad agire autonomamente e
conferire dunque procura allo Studio legale RA 1 per la vertenza che ci occupa
(cfr. procura, doc. 46).
La
legittimazione attiva dell’assicurata è quindi pacifica.
2.2
Nel
proprio ricorso l’insorgente ha poi lamentato una violazione del principio
della buona fede e del diritto di essere sentito da parte dell’USSI (cfr. doc.
I, pagg. 11, 12 e 13).
L'art.
9.
Cost. istituisce un diritto fondamentale del singolo cittadino ad essere
trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato (cfr.
J. P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, p. 485).
Il diritto alla protezione
della buona fede, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le
proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una
decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire a un
assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per tutelare
la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono
precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere
formulate:
1.
l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o
creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
la promessa
dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.
Ciò significa che
l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente
l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione
dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può
e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della
buona fede dell'assicurato).
Una mancanza di chiarezza
di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco conseguenze
sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18 consid. 4;
RAMI 1991 pag. 68).
Inoltre l'informazione
deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la
comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -che la
comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far
valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.
Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);
4.
l'informazione errata
ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è
pregiudizievole;
5.
la legge non è stata
modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68
segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110
V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).
La giurisprudenza
applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66
consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000
pag. 223).
L'art. 29 cpv. 2 Cost. e
l'art. 42 LPGA garantiscono invece alle parti il diritto d’essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).
Il diritto di essere sentito è
una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione comporta
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di
successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid.
2b e i riferimenti ivi citati).
Secondo la giurisprudenza, la
violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una
particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi
dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via
eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
2.3
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.1.) RI 1 in data
7.
maggio 2013 ha chiesto all’Autorità Regionale di Protezione 3 di essere messa
al beneficio di una curatela amministrativa (doc. 51).
Con
la Risoluzione no. __________ del 22 agosto 2013 l’Autorità Regionale di Protezione
3.
ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai sensi
degli artt. 394 e 395 CC (doc. 49).
In
data 13 gennaio 2014 la curatrice __________ ha scritto all’USSI una lettera
dal seguente tenore:
" Egregio
Signor __________,
le scrivo in qualità di curatrice della Signora RI 1 che seguo dal
22.
agosto 2013.
Vi informiamo che siamo venuti a conoscenza di diversi conti
bancari intestati alla Signora RI 1 e all’ex marito __________ e mai
dichiarati.
In allegato le inviamo gli estratti conti in modo che possiate
procedere con il ricalcolo della prestazione assistenziale.” (doc. 52)
RI 1 ha beneficiato di fr.
46'603.85 di prestazioni da parte dell’USSI, oltre a fr. 8'740.-- quale
contributo alle rette USSI e fr. 12'134.65 di prestazioni assistenziali del __________
(cfr. scritto 28 febbraio 2014, doc. 47).
Dagli atti emerge che la
curatrice il 6 maggio 2014 ha restituito direttamente all’USSI l’importo di fr.
46'603.85, a nome e per conto di RI 1 (cfr. doc. 28).
Successivamente, l’USSI
con la decisione del 14 agosto 2014, poi confermata con la decisione su reclamo
del 30 giugno 2015, notificata allo Studio legale RA 1, ha comunicato che la restituzione
dell’importo è stata volontaria dopo valutazione della documentazione, e la
richiesta di restituzione e di condono, sono contrarie alla buona fede ed
infondate (doc. 1 e 44).
2.4
Alla luce di quanto sopra, il
TCA rileva, da un lato, che la curatrice ha volontariamente segnalato all’USSI
nel mese di gennaio 2014 che RI 1 disponeva di diversi conti bancari mai
dichiarati e che di conseguenza la prestazione assistenziale da lei percepita
andava ricalcolata (doc. 52).
Ciò che è
effettivamente avvenuto con la richiesta di restituzione.
Ritenuto che il
rappresentante di RI 1, dinanzi al TCA sostiene di non contestare il
fondamento della restituzione delle prestazioni indebitamente percepite (cfr.
doc. I, pag. 8 e doc. IX), non può evidentemente ora sollevare una violazione
del principio della buona fede e del diritto di essere sentito da parte
dell’amministrazione e pretendere la notifica di una decisione formale di
restituzione da impugnare.
Va poi evidenziato che
l’USSI ha comunque notificato una decisione in data 14 agosto 2014 (doc. 44) e
successivamente una decisione su reclamo il 30 giugno 2015 (doc. 1), poi
impugnata dall’insorgente al TCA (doc. I).
L’assicurata
ha dunque avuto la possibilità di esprimersi in merito sia innanzi all’USSI che
al TCA, autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.
Medesimo
discorso anche per la richiesta di condono che formalmente non è mai stata
inoltrata dalla ricorrente (vedi su questo punto la risposta dell’USSI, doc. V,
pag. 3 e lo scritto del 26 novembre 2015 del patrocinatore, doc. IX).
L’eventuale
violazione del diritto di essere sentito è dunque stata sanata in ogni caso in
questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da
parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio,
DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF
2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3
e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).
Nel
merito
2.5
Il rappresentante di RI 1,
ritiene che la richiesta di rimborso sia perenta ai sensi dell’art. 26 cpv. 2
Laps (cfr. doc. IX).
Giusta l’art. 26 cpv. 2
Laps, applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las, il
diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui
l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in
ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
Il tenore di tale disposto
è analogo a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni
sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di
esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque
anni dopo il versamento della prestazione.
Secondo l'art. 25 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite (cpv. 1, prima
frase). Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante cpv. 2).
I termini enunciati sono
termini di perenzione (V. DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582).
Nella sentenza 8C_64/2011
del 7 novembre 2011 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
2.2
Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a
decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto
rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando
l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto
dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di
restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se
l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una possibile
pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora incompleta, esso
è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine adeguato (di
regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi: DLA 2004 n. 31 pag. 285
[C 24/02] consid. 3.2). In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione
viene fatto risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno
ragionevolmente esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria
conoscenza in modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il
termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli
atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni
(consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag.
11.
[K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).
Questo Tribunale ha inoltre pure avuto modo di precisare che a prescindere da
una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di
perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima
che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35
[9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, esso termine viene salvaguardato con la
resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1 pag. 584; 119 V 431 consid. 3c pag. 434; SVR 2011 IV
n. 52 pag. 155 [8C_699/2010] consid. 2). Infine, è utile osservare che secondo
un principio posto dalla giurisprudenza, in presenza di un errore
dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo - nel senso di una
presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un
ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente
esigibile dell'azione di restituzione (DTF 110 V 306 seg.). (…)"
Quello dell’art. 26 cpv. 2
Laps, è un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011
consid. 2.10.; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.; sull'art. 25
LPGA cfr. SVR 2015 AHV N. 5; DTF 139 V 1; DTF 138 V 74).
I termini di perenzione
non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio
(cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,
Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312; STF 9C_320/2014 del
29.
gennaio 2015).
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.
Al riguardo l’Alta Corte
si è così espressa:
" (…)
La perenzione provoca l'estinzione del diritto
(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung
[MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non
solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio,
indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180
consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c pag.
8; 111 V 135 consid. 3b pag.
136).“
2.6
Nella presente fattispecie,
il TCA rileva che l’assistente sociale __________ in data 13 gennaio 2014 ha
informato l’USSI di essere venuta a conoscenza “di diversi conti bancari
intestati alla Signora RI 1 e all’ex marito __________ e mai dichiarati”
allegando gli estratti conto (doc. 52).
Come indicato al consid
2.3
, la curatrice il 6 maggio 2014 ha restituito direttamente all’USSI
l’importo di fr. 46'603.85, a nome e per conto di RI 1 (cfr. doc. 28).
Con la decisione del 14
agosto 2014 l’USSI ha comunicato allo Studio legale RA 1, che la restituzione
dell’importo è stata volontaria, dopo valutazione della documentazione (doc.
44).
Alla luce di quanto sopra,
in tutta evidenza la decisione dell’USSI del 14 agosto 2014 è stata emessa
rispettando il termine annuale di perenzione (cfr. consid. 2.2), contrariamente
a quanto sostenuto dal rappresentante di RI 1.
Siccome il diritto di
chiedere la restituzione non è perento (cfr. STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014
e consid. 2.13), il provvedimento impugnato deve essere confermato anche su
questo punto.
2.7
Dal profilo materiale,
litigiosa è la questione di sapere se la curatrice di RI 1 aveva o meno il
potere di dare il proprio benestare alla richiesta di restituzione dell’USSI
dell’importo di fr. 46'603.85, per prestazioni indebitamente percepite nel
periodo da gennaio 2009 a dicembre 2013.
In effetti, la curatrice
di RI 1 ha già restituito, a nome e per conto della curatelata, la somma in
questione (fr. 46'603.85) e il patrocinatore dell’assicurata non ha contestato
il principio della restituzione: “Con il presente ricorso, non si contesta
il fondamento della richiesta di restituzione delle prestazioni che la qui
ricorrente ha percepito indebitamente, bensì la procedura adottata dall’USSI”
(doc. I, pag. 8 e doc. IX, pag. 1).
Il rappresentante di RI 1
ha censurato l’agire dell’USSI che ha ordinato alla curatrice la restituzione
delle prestazioni senza coinvolgere l’assicurata (cfr. doc. I, pag. 8).
Ai
sensi dell’art. 394 CCS, se la persona bisognosa di aiuto non può
provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è
istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1).
L'autorità di protezione degli
adulti può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili
dell'interessato (cpv. 2). Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei
diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3).
L’art.
395.
CCS prevede che se istituisce una curatela di rappresentanza per
l'amministrazione dei beni, l'autorità di protezione degli adulti designa i
beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto
amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o
del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e
patrimonio cpv. 1).
Salvo che l'autorità di
protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d'amministrazione del
curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite
maturate sul patrimonio (cpv. 2). L'autorità di protezione degli adulti può
privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei
diritti civili (cpv. 3). Se vieta all'interessato di disporre di un fondo, ne
ordina la menzione nel registro fondiario (cpv. 4).
In
concreto, dagli atti emerge che RI 1 in data 7 maggio 2013 ha chiesto
all’Autorità Regionale di Protezione 3 di essere messa al beneficio di una
curatela “per fare fronte a tutte le mie questioni amministrative” (doc.
51).
Con
la Risoluzione no. __________ del 22 agosto 2013 l’Autorità Regionale di Protezione
3.
ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai
sensi degli artt. 394 e 395 CC, a favore di RI 1. Quale curatrice è stata
nominata __________ (doc. 49).
Nella
“credenziale” di medesima data sono elencate le seguenti sfere di compiti della
curatrice (doc. 127):
“a)
rappresentare la signora RI 1 nell’ambito della regolamentazione dei suoi
affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le
autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con
le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche
e giuridiche;
b) amministrare con tutta la diligenza
richiesta i redditi e la sostanza, i conti bancari e/o postali della signora RI
1.
Per quanto riguarda la gestione amministrativa la
curatrice ha la facoltà di raccogliere tutte le informazioni inerenti il suo
patrimonio, depositato presso istituti bancari, di aprire o chiudere conti, di
stipulare o disdire contratti di locazione per cassette di sicurezza, di
accedere e verificare fisicamente in loco il conteuto di cassette di sicurezza.”
(cfr. credenziale del 22 agosto 2013, doc. 127)
In data 13 gennaio 2014 la
curatrice __________ ha comunicato all’USSI di essere venuta a conoscenza di
diversi conti bancari intestati a RI 1 e all’ex marito __________ e mai
dichiarati (cfr. doc. 52 e consid. 2.3.).
RI
1.
ha beneficiato di fr. 46'603.85 di prestazioni da parte dell’USSI, oltre a
fr. 8'740.-- quale contributo alle rette USSI e fr. 12'134.65 di prestazioni
assistenziali del __________ (cfr. scritto 28 febbraio 2014, doc. 47).
Dagli
atti emerge che la curatrice ha restituito direttamente l’importo di fr.
46'603.85, a nome e per conto di RI 1, all’USSI.
L’USSI
con la decisione del 14 agosto 2014 notificata allo Studio legale RA 1, ha
comunicato quanto segue:
" Egregio
avvocato,
facciamo riferimento alla sua lettera del 6 agosto
2014.
e con la presente osserviamo che nella pratica assistenziale la signora RI
1.
era rappresentata dalla sua curatrice ufficiale signora __________, nominata
dall'ARP con la competenza a rappresentare la signora RI 1 segnatamente nelle
pratiche amministrative e in particolare con le assicurazioni sociali ed
amministrarne i redditi e la sostanza (decisione ARP 22.08.2013).
La curatrice, in rappresentanza della signora RI 1, ha
riconosciuto di aver ricevuto indebitamente prestazioni dell'assistenza sociale
per CHF 46'603,85 e li ha quindi correttamente versati all’amministrazione.
Tale restituzione è avvenuta dopo adeguata verifica
della documentazione da noi prodotta, attestante l'esatto importo delle
prestazioni concesse nel periodo interessato, ed è corretta. Infatti, in base
all’art. 36 Las le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite.
Nel presente caso la restituzione è stata volontaria
dopo valutazione della documentazione, e la richiesta di restituzione ora
formulata e rispettivamente di condono, è contraria alla buona fede ed
infondata. Non possiamo quindi dar seguito a quanto richiesto nel suo scritto
non essendo giustificata la restituzione ne la richiesta di condono.
Mezzi di diritto
Contro la presente è possibile inoltrare un reclamo
all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officina 6, 6501
Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. L’atto di reclamo deve
contenere un’esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione e le
conclusioni” (doc. 44).
Alla
luce di quanto sopra, il TCA non intravede ragioni per scostarsi dalle
conclusioni dell’amministrazione.
La
Risoluzione no. __________ del 22 agosto 2013, con la quale l’Autorità
Regionale di Protezione 3 ha istituito una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni, ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, a favore di RI 1
prevede che la curatrice possa rappresentare la curatelata “nell’ambito
della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito
dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli
istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le assicurazioni
sociali, con le persone fisiche e giuridiche” (doc. 49 e127).
Come
rettamente sottolineato dall’USSI, RI 1 è legata dagli atti della propria
curatrice anche se ha conservato l’esercizio dei diritti civili (vedi su questo
punto P. Meier e S. Lukic, “Introduction au nouveau droit de protection de
l’adulte, Ed. Schuthess, 2011, pag. 216 e segg.).
Ne
discende che __________ era legittimata a rappresentare RI 1 dinanzi all’USSI e
dunque a restituire l’importo indebitamente percepito.
2.8
Per quanto riguarda la
domanda di condono, il ricorrente non ha inoltrato alcuna richiesta in questo
senso.
Il TCA, in data 19
novembre 2015, ha chiesto al patrocinatore dell’assicurata se chiedeva il
condono delle prestazioni (doc. VIII). Egli ha risposto preannunciando che “chiederà
il condono della restituzione delle prestazioni indebitamente percepite”
(doc. IX, pag. 2).
A questo proposito questa Corte rileva che
per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono
solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA 38.2011.45 del
23.
novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).
2.9
Deve ancora essere infine verificato
se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio sia in sede amministrativa che dinanzi al TCA (cfr. doc.
I, VII+bis).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie
la vertenza era palesemente priva di esito favorevole, in quanto l’insorgente
non ha contestato il principio della restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite ed era al beneficio di una curatela di rappresentanza
con amministrazione dei beni, da lei stessa richiesta per far fronte alle
questioni amministrative inerenti il proprio patrimonio.
In simili condizioni, non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di assistenza giudiziaria, sia in fase amministrativa che dinanzi al
TCA, deve quindi essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede
amministrativa è respinta.
3. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
dinanzi al TCA è respinta.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti