Lexipedia

Decisione

42.2015.25

Indennità di perdita di guadagno durante il servizio militare ("scuola reclute" e "ferma continua"). A ragione la Cassa ha considerato assicurato "persona senza attività lucrativa"

24 agosto 2016Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i quali non esercitano un’attività lucrativa prima dell’inizio del servizio

allo stesso modo rispetto a coloro che esercitano un’attività lucrativa ai

sensi dell’art. 1 cpv. 1 OIPG. I primi, infatti, non devono essere svantaggiati

dal fatto che non hanno potuto lavorare a causa del servizio, allorché rendono

verosimile che avrebbero potuto esercitare un’attività lucrativa di lunga durata

durante il periodo di servizio (considerando 5.2).

Con la precitata decisione il Tribunale federale - nel caso di un assicurato

che ha conseguito la maturità alla fine di giugno 2007, ha adempiuto l'obbligo

militare prestando servizio dal 2 luglio 2007 al 23 aprile 2008 (segnatamente

"scuola reclute" dal 2 luglio 2007 al 23 novembre 2007 e "ferma

continua" dal 24 novembre 2007 al 23 aprile 2018), e che ha prodotto la

dichiarazione del 19 novembre 2007 di una ditta che lo avrebbe assunto dal 1°

giugno 2007 al 30 giugno 2008 - ha segnatamente stabilito che: "(…) Nach

Lage der Akten beantragte der Beschwerdeführer vielmehr schon mit Schreiben vom

25. November 2007 die Ausrichtung einer höheren Grundentschädigung. Dabei stützte er sich auf die Bestätigung der X.________ AG vom 19.

November 2007. Letztinstanzlich verbindlich bleibt hingegen die anhand der

Bestätigung vom 19. November 2007 getroffene Feststellung einer bei der

X.________ AG bestehenden Arbeitsmöglichkeit. Denn die von der Firma

erwähnte Anstellungsdauer vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 ist nicht

geeignet, Erwerbsarbeit im nach dem Gesagten rechtlich geforderten

Mindestumfang von einem Jahr glaubhaft zu machen, weil in diese Zeit die

Sprachaufenthalte während 12 Wochen nach Beendigung des Militärdienstes Ende

April 2008 fallen. Deshalb ist eine hypothetische Erwerbstätigkeit von

längerer Dauer (vgl. E. 6.2 und 6.3 hievor) nicht erstellt. Eine Gleichstellung

des Beschwerdeführers mit einem Erwerbstätigen gestützt auf Art. 1 Abs. 2 lit.

b EOV fällt unter diesen Umständen ausser Betracht. Der vorinstanzliche

Entscheid hält daher im Ergebnis stand (…)" (cfr.

consid. 7; n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).

Con sentenza 9C_111/2011 del 12 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 V 410, il

Tribunale federale ha poi deciso che l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, secondo cui

“sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: (…) c. chi ha

concluso una formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio o che

l’avrebbe conclusa durante il servizio”, sancisce solo la presunzione legale

rovesciabile che tali persone avrebbero intrapreso un’attività lucrativa. Se

ciò non è il caso, sussiste soltanto il diritto all’indennità di base per le

persone senza attività lucrativa.

In

quell’occasione il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che ha

terminato gli studi il 30 novembre 2008, ha conseguito il diploma di Master of

Science ETH il 22 gennaio 2009, ha adempiuto l'obbligo militare prestando

servizio "civile" dall'8 dicembre 2008 al 15 marzo 2009 - ha

segnatamente stabilito che:

" (…)

4.3

4.3.1 Die Vorinstanz hat festgestellt, der Beschwerdeführer habe sich nach

Dienstende am 15. März 2009 bis zum 29. Juni 2009 im Ausland aufgehalten. Unter

diesen Umständen sei nicht davon auszugehen, dass er unmittelbar nach

Studienabschluss eine Erwerbstätigkeit hätte aufnehmen wollen. Daran ändere

nichts, dass sich der Beschwerdeführer mit E-Mail vom 18. Februar 2009 um eine

(nicht ausgeschriebene) Stelle beworben habe.

4.3.2 Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht vorgebracht, dass diese

Feststellungen (zur Qualifikation als Tatfrage vgl. Urteile 9C_447/2011 vom 21.

Juli 2011 E. 4.1.2;9C_152/2010 vom 24. August 2011 E. 4.3) offensichtlich

unrichtig sein sollen. Weitere Stellenbewerbungen als die erwähnte sind

nicht aktenkundig und wurden nicht geltend gemacht. Dem unmittelbar an den

Dienst anschliessenden und über drei Monate dauernden Auslandaufenthalt steht

lediglich eine einzige Arbeitsbemühung gegenüber, weshalb namentlich die

vorinstanzliche Schlussfolgerung betreffend die Erwerbstätigkeit

nachvollziehbar ist. Schliesslich beruhen die Feststellungen nicht auf

einer Rechtsverletzung, so dass sie für das Bundesgericht verbindlich bleiben

(E. 1).

4.4 Nach dem Gesagten hat das kantonale Gericht zu Recht einen höheren Anspruch

als jenen auf die Grundentschädigung für erwerbslose Personen gemäss Art. 10

Abs. 2 EOG verneint. Die Beschwerde ist unbegründet. (…)" (n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).

Infine, in

una sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013, la nostra Massima Istanza ha

ribadito la propria giurisprudenza, stabilendo che:

" (…)

3.3. L'art. 1 al. 2 let. b

RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle établisse au degré de la

vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d'une activité lucrative,

mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci. A cet effet, il n'est pas

nécessaire de prouver qu'une place de travail était planifiée dès l'entrée en

service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les conditions d'assurance,

et notamment le montant des prestations d'assurance, se déterminent d'après les

circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3 p. 234). Le sens et le but de

l'art. 1 al. 2 let. b RAPG est de mettre les personnes en service, et qui

n'exerçaient pas d'activité lucrative avant le début de leur affectation, sur

un pied d'égalité avec les personnes exerçant une activité lucrative au sens de

l'art. 1 al. 1 RAPG. Celles-là ne doivent en effet pas être désavantagées du

fait qu'elles n'ont pas pu travailler à cause de leur affectation, alors

qu'elles rendent vraisemblable qu'elles auraient pu exercer une activité

lucrative de longue durée pendant leur période de service (ATF 136 V 231 consid. 5.2 p. 236). Cela étant, seule

la preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou

pour une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une

activité lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG (ATF 136 V 231 consid. 6.3 p. 238). (…)" (n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).

La sentenza riguardava un

assicurato che ha ottenuto un MLAw in scienze criminali nel mese di settembre

2010, ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio "civile" dal

31 gennaio al 19 giugno 2011 e dal 20 giugno 2011 al 27 gennaio 2012 contro

versamento di un'IPG giornaliera lorda di fr. 62.-, e che ha prodotto il 28

maggio 2011 la dichiarazione di un casificio che lo avrebbe assunto dal gennaio

2011 a tempo indeterminato. L’Alta Corte ha stabilito che:

" (…)

4.

4.1. Les arguments avancés par le recourant ne permettent pas

d'établir que la juridiction cantonale aurait procédé à une constatation

manifestement inexacte des faits et violé le droit fédéral, en considérant

qu'il n'avait pas réussi à rendre vraisemblable qu'il aurait exercé une

activité lucrative de longue durée auprès de la fromagerie Y.________ s'il

n'avait pas été astreint au service civil. A l'instar de la juridiction

cantonale, il convient d'admettre qu'un éventuel engagement auprès de la

fromagerie Y.________ aurait constitué une solution purement transitoire, dont

la durée aurait dépendu de la date du début de son stage d'avocat. Dans la mesure

où l'activité mentionnée n'était pas en rapport avec la formation universitaire

suivie par le recourant, il n'était guère possible dans ce contexte de parler

d'un engagement prévu à long terme.

4.2. Dans le contexte de la présente affaire, on pourrait se demander, compte

tenu de la durée usuelle d'un stage d'avocat, si l'activité d'avocat-stagiaire

ne constitue pas une activité lucrative salariée de longue durée au sens des

art. 1 al. 2 let. b et 4 al. 2 RAPG. Dans la mesure toutefois où le recourant n'a

jamais soutenu qu'il y avait lieu de se référer, à titre subsidiaire, au

montant du salaire qu'il aurait pu obtenir en qualité d'avocat-stagiaire, la

question peut demeurer indécise. (…)" (n.d.r. la

sottolineatura è della redattrice).

2.4. Le Direttive concernenti il

regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano

servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, valide dal 1° luglio 2005 e

allo stato il 1° gennaio 2012, prevedono, segnatamente, quanto segue

" (…)

5. Détermination du revenu journalier moyen

acquis avant le service

5.1 Distinction entre personnes actives et non

actives

5001 Ont

droit à une allocation en tant que personne exerçant une activité lucrative

celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont

exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition

est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160

heures de travail ont été effectués.

5002 Aussi

longtemps qu’elles remplissent la durée minimale indi-quée ci-dessus, les

personnes qui se sont retirées de la vie active sont également considérées

comme exerçant une ac-tivité lucrative.

5003 Pour

des membres du corps enseignant qui, durant les douze mois avant leur entrée en

service, ont donné uniquement des cours à la journée ou à l’heure, la durée

d’activité minimale de quatre semaines est remplie lorsque le nombre de leçons

données correspond à une charge complète pendant quatre semaines.

5004 Sont

assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui rendent

vraisemblable qu’elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de

longue durée, si elles n’avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette

exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée

illimitée ou dont la durée aurait été d’une année au moins (ATF 9C_364/2009).

5005 Les

personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative

si elles prouvent, par une attestation de l’office du travail apposée sur la

feuille complémentaire 3 de la formule de demande, qu’elles auraient entrepris

une activité lucrative pendant quatre semaines au moins au cours des douze

derniers mois précédant l’entrée en service, pour autant qu’un emploi aurait pu

leur être procuré.

5006 Si

une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou

si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris

une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la

preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée

que sans obligation de servir, la personne astreinte n’aurait pas entamé

d’activité lucrative (ATF 9C_111/2011).

5007 Les

personnes qui ne remplissent aucune des conditions posées ci-dessus sont

considérées comme non actives.

(…)

I punti 5001-5010, 5015-5020, 5028-5032 delle Direttive

concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che

prestano servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, allo stato il 1°

febbraio 2015 rispettivamente il 1° gennaio 2016 hanno il medesimo tenore di

quelli allo stato il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle seguenti modifiche:

(…)

5005 Les personnes en formation sont considérées

comme exer-

2/15 çant

une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du no 5001.

5006 Si une personne a terminé sa formation

immédiatement

2/15 avant

d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est

présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. L'immédiateté présume

que le délai maximal ne dépassait pas trois semaines (ATF 9C_57/2013 consid.

2.1.1).

Cette

présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est

le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de

servir, la personne as-treinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF

137 V 410).”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

Considerandi

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5

Nel caso di specie, la Cassa

ha accordato a RI 1 un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 62.-

lordi per il periodo dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014

in cui ha prestato servizio militare.

L’amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione (doc. 38),

rilevando che:

" (…)

Nel caso specifico in applicazione dell'art. 9 cpv. 1 LIPG durante il periodo

di scuola reclute, la Cassa deve, in ogni caso, limitarsi al versamento di un

importo di IPG pari a fr. 62.00 giornalieri lordi per il periodo di servizio

dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014.

Per quanto attiene al periodo di servizio in ferma continua (dal 5 aprile 2014

al 23 agosto 2014), in applicazione degli artt. 10 e 16 cpv. 3 lettera a LIPG,

non avendo percepito reddito da attività lucrativa, la Cassa deve considerare

l'assicurato persona senza attività lucrativa.

Nel concreto dell'art. 1 cpv. 2 lettera b OIPG e conseguentemente dell'art. 4

cpv. 2 OIPG, a mente della giurisprudenza, sono equiparati alle persone che

esercitano un'attività lucrativa, quelle che rendono verosimile che avrebbero

potuto iniziare un'attività lucrativa per un periodo più lungo se non avessero

dovuto entrare in servizio. Soddisfano questo requisito coloro che avrebbero

intrapreso un'attività lucrativa a tempo indeterminato o di almeno un anno

(cfr. DTF 136 V 231 (90_364/2009 del 10 giugno 2010) e marg. 5004 DAPG).

Sebbene la Cassa non contesta la volontà del signor RI 1 di, prima o poi,

intraprendere un'attività lucrativa, l'autorità ritiene che l'assicurato non

abbia reso verosimile che se non avesse dovuto entrare in servizio avrebbe

intrapreso un'attività lucrativa a tempo indeterminato o per almeno un anno.

Infatti, l'impedimento al lavoro non è imputabile all'obbligo di

prestare servizio, tant’è che l'assicurato stesso ha volontariamente scelto di

svolgere il servizio di lunga durata alfine di esaurire i suoi obblighi

militari.

Occorre pure sottolineare che il rapporto di lavoro con __________ non avrebbe

comunque potuto iniziare prima del 1. dicembre 2014. Tuttalpiù, qualora il

milite non avesse optato per la ferma continuata, avrebbe eventualmente potuto

frequentare, e quindi essere assunto da __________, i corsi introduttivi del

primo semestre 2014.

Si rileva inoltre come, dall'esame delle candidature spontanee inoltrate dopo

la metà di giugno 2014, l'assicurato abbia peraltro espresso chiaramente la sua

disponibilità solamente "a partire dal 08.09.2014", mentre il

servizio sarebbe terminato già il 23 agosto 2014.

ll signor RI 1 ha inoltre sottolineato più volte la volontà di beneficiare di

un periodo di vacanza terminato il servizio militare, possibilità che gli

"era stata negata per un anno intero"

A fronte di quanto sopra esposto si evince chiaramente che il signor RI 1 non

si sarebbe reso disponibile sul mercato del lavoro prima del 8 settembre 2014. (…)".

Preso atto

che non veniva contestata l'inapplicabilità al caso concreto dell'art. art. 1

cpv. 2 lett. c OIPG, la Cassa ha quindi escluso, sulla scorta delle

considerazioni che precedono, l’applicazione alla fattispecie degli art. 11

cpv. 2 LIPG e 1 cpv. 2 lett. b OIPG e quindi dell’art. 4 cpv. 2 prima frase

OIPG, secondo cui per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe

intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo,

l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto

percepire.

RI 1, dal canto suo, ha contestato il modo di procedere della Cassa, facendo

valere che nel suo caso va senz'altro applicato l’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG,

visto che ritiene di aver reso verosimile, così come richiesto dalla

giurisprudenza vigente in materia, che avrebbe indubbiamente avviato

un’attività lavorativa se non avesse dovuto adempiere al servizio militare.

Egli ha, pertanto, chiesto di calcolare l’indennità giornaliera spettantegli

per il servizio militare svolto sulla base dell’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG

(cfr. doc. I).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito alla determinazione

dell’importo dell’indennità giornaliera spettante all'assicurato nel periodo intercorrente

tra il 28 ottobre 2013 e il 23 agosto 2014 in

cui ha prestato servizio militare, questa Corte osserva quanto segue.

A) Periodo dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014.

Avendo frequentato la "scuola reclute" (e non avendo figli; cfr. art.

9.

cpv. 2 LIPG), il ricorrente è stato correttamente indennizzato dalla Cassa durante

tale arco temporale con un'IPG di fr. 62.- giornalieri lordi, così come

disposto dall'art. 9 cpv.1 LIPG.

B) Periodo dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014 ("ferma continua").

Va innanzitutto osservato che, a ragione, il ricorrente non contesta

l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1 cpv. 2 lett. c

OIPG, visto che egli ha conseguito l'attestato cantonale di maturità

commerciale il 27 giugno 2013 ed ha iniziato il servizio militare

il 28 ottobre 2013, ovvero quattro mesi dopo la fine degli studi (cfr.,

al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_57/2013 del 12

agosto 2013 e DTF 137 V 410; cfr. altresì STCA 42.2014.3 del 18 marzo

2015, consid. 2.6).

Non essendo disoccupato al 28 ottobre 2013 - ovvero all'inizio del

servizio militare, corrispondente al momento in cui si è verificato il caso

assicurativo (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando

2.3

- STF 9C_364/2009 del 10 giugno 2010 e 9C_57/2013 del 12 agosto 2013)

- l'insorgente non censura parimenti correttamente la mancata

applicazione alla fattispecie dell'art. 1 cpv. 2 lett. a

OIPG.

Ferme queste premesse, l’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG stabilisce che colui il

quale prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato

un’attività lucrativa per un periodo più lungo, e meglio di almeno un anno o di

durata indeterminata (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. -

STF 9C_364/2009 del 10 giugno 2010 e 9C_57/2013 del 12 agosto 2013). In tale

ipotesi giusta l’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG l’indennità è calcolata sulla

base del salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire.

L’insorgente sostiene che il servizio militare svolto dal 28 ottobre

2013.

al 23 agosto 2014 gli ha impedito l’inizio di un’attività lavorativa. Egli

ha sostanzialmente affermato che avrebbe indubbiamente avviato un’attività

lavorativa se non avesse dovuto adempiere al servizio militare, visto che è in

possesso della maturità di tipo commerciale, diploma che, contrariamente

alla maturità liceale, permette l'immediato accesso al mondo del lavoro senza

studi universitari, così come infatti è puntualmente avvenuto (cfr.

doc. I; pag. 6).

Come visto, per poter applicare gli art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG

l’assicurato deve rendere verosimile che senza il servizio avrebbe

assunto un’attività lavorativa della durata di almeno un anno o di durata

indeterminata, benché non sia necessario comprovare che un posto di lavoro

fosse pianificato fin dall’entrata in servizio (cfr., al riguardo, le già

citate - al considerando 2.3. - STF 9C_364/2009 del 10 giugno 2010 e 9C_57/2013

del 12 agosto 2013).

In concreto, dalle tavole processuali si evince che l'interessato, nato nel 1994,

durante gli studi commerciali ha maturato un'esperienza lavorativa in qualità

di segretario/traduttore presso la __________ di __________ dal 16 giugno al 16

luglio 2010, ha effettuato uno stage presso il "__________" ad __________

in __________ dal 4 al 29 giugno 2012 e ha lavorato quale manutentore di

veicoli presso la __________ di __________ dal 15 luglio al 20 agosto 2012

(doc. 31/3-6; 13-16). In seguito, l'assicurato ha conseguito, il 27 giugno

2013, l'attestato cantonale di maturità commerciale, riportando le seguenti

note: 5.0 in italiano, 6.0 in tedesco, 5.5 in inglese, 5.0 in economia

aziendale, 5.5. in diritto, 4.5 in economia politica, 5.0 in geografia, 5.0 in

storia, 4.5 in progetto interdisciplinare (metamorfosi dell'economia: tra

ecologia e socialità), 5.0 in comunicazione, 4.0 in matematica, 5.0 in scienze

naturali, 6.0 in educazione fisica e 4.5 in francese (doc. 1/3).

Dagli atti non risulta tuttavia che il ricorrente abbia inoltrato, dal 28

giugno al 27 ottobre 2013 (ovvero per ben quattro mesi

dopo la fine degli studi e prima di prestare servizio

militare), alcuna candidatura spontanea o in risposta a offerte

di impiego. Neppure egli pretende il contrario. In effetti, dall'incarto

emerge che, durante il servizio militare, l'interessato ha

inoltrato svariate candidature spontanee, proponendosi sempre come stagista,

esclusivamente presso il settore immobiliare, unicamente a partire dalla metà

del mese di giugno 2014, segnalando che si rendeva disponibile dall'8

settembre 2014, visto che terminava il servizio militare il 23 agosto 2014

(doc. 37/5-18). In

particolare, ha inoltrato il 15 giugno 2014 una domanda d'impiego alla: __________

di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________

di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________

di __________ [in quest'ultimo caso, indirizzandosi a __________ e scrivendo che

"(…) Sono venuto a conoscenza della vostra ditta tramite un mio caro

amico, che mi ha vivamente consigliato di propormi come stagista presso di voi poiché

il settore immobiliare rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale

vorrei approfondire le mie conoscenze tecniche e professionali. (…)"

(ndr.: la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice; doc. 37/11)]. Il

22.

giugno 2014 l'assicurato si è poi proposto alla __________ di __________ e

alla __________ [scrivendo, in quest'ultimo caso, che "(…) ho saputo

della vostra ditta tramite un mio conoscente, che mi ha vivamente consigliato

di propormi come stagista presso di voi poiché il settore immobiliare

rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei approfondire le mie

conoscenze tecniche e professionali. (…) Visitando il vostro sito ho notato

che offrite uno stage della durata minima di 3 mesi e questo ha suscitato il

mio interesse poiché si tratta esattamente di ciò che sto cercando. Nonostante

sul vostro sito non sia possibile candidarsi per un posto di stagista a causa

della mancanza di posti vacanti nelle filiali ticinesi, vi spedisco i dati

inerenti la mia persona, sperando che vi sia la possibilità di presentarmi

personalmente (ndr.: la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice;

doc. 37/7)]. Il 26 giugno 2014 si è pure offerto alla __________ di __________

e alla __________ di __________, esordendo "(…) Sono venuto a

conoscenza della vostra ditta tramite il sig. __________, che mi ha vivamente

consigliato di propormi come stagista presso di voi poiché il settore

immobiliare rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei

approfondire le mie conoscenze tecniche e professionali. (…)"(ndr.:

la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice; doc. 37/7).

Il 9 luglio 2014 la __________ ha informato l'assicurato che "dopo aver

analizzato attentamente il suo profilo abbiamo valutate le sue qualità come idonee

alla figura professionale che stiamo cercando e che vorremmo presentarle nel corso

di una serata informativa tenuta dal titolare (…) il giorno 24 luglio alle ore 19.00

(…)" (doc. 31/20 e 27). Il 30 luglio 2014 __________ ha comunicato all'interessato che "al momento

poterti offrire uno stage "all round", come desideri tu, che ti possa

dare una visione globale di tutto ciò che riguarda il mondo immobiliare,

dunque, vendita, amministrazione, locazione, marketing, ecc. non è possibile

proprio per una questione organizzativa. Spero tu possa trovare una soluzione

consona alla tua esigenza." (doc. 31/25).

Ora, a fronte della giurisprudenza già citata al considerando 2.3. (cfr.9C_57/2013

del 12 agosto 2013, considerando 4.2. in fine), ci si potrebbe invero chiedere

se l'attività di stagista (che si

caratterizza notoriamente quale temporanea) - per cui si è

sempre proposto l'assicurato - possa costituire o meno un'attività lucrativa

salariata di lunga durata ai sensi dell''art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG.

La questione può rimanere qui indecisa.

In effetti,

quand'anche si prendesse in considerazione l'ipotesi più favorevole

all'assicurato [ovvero che l'attività di stagista - qualora si estenda per

almeno un anno (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_364/2009

del 10 giugno 2010, considerando 6.3 e 9C_57/2013 del 12 agosto 2013,

considerando 3.3 in fine) - possa essere considerata un'attività

lucrativa salariata di lunga durata ai sensi dei precitati articoli di legge],

il ricorrente non ne trarrebbe comunque alcun giovamento. Infatti, tutte le diverse

ricerche di lavoro che ha effettuato (offrendosi,

lo si ribadisce, sempre e solo in qualità di stagista) sono comunque rimaste senza

successo (doc. 31/20, 23-27). Bisognerebbe dunque in ogni caso concludere che egli non ha reso verosimile una possibile assunzione per

un impiego di durata indeterminata o di almeno un anno nel

periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2013 e il 23 agosto 2014 in cui ha prestato servizio militare.

Questa soluzione si impone tanto più se si considera che il ricorrente ha

continuato le proprie ricerche di lavoro anche dopo aver terminato il servizio,

segnatamente nel mese di settembre, allargando i propri orizzonti e rivolgendo

la propria attenzione - oltre che al settore immobiliare (prendendo

contatto con la __________; doc. 31/11,18, 19, 21 e 22) - anche a quello

assicurativo, inoltrando il 1° settembre 2014 una domanda d'impiego alla __________,

Agenzia generale di __________, scrivendo che "(…) mi propongo come

stagista presso di voi poiché il settore assicurativo rappresenta il

ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei approfondire le mie conoscenze

tecniche e professionali. (…)"(ndr.: la sottolineatura e il

grassetto sono della redattrice; doc. 31/12).

Non permette una diversa conclusione il fatto che l'assicurato - a seguito

della precitata candidatura spontanea inoltrata alla __________ (e dopo essere

stato sottoposto ad un colloquio il 4 settembre ed aver effettuato uno stage,

non retribuito, nelle due settimane immediatamente successive) - è stato

assunto al 100% in qualità di "junior support alla clientela", a far

tempo dal 1° dicembre 2014, con relativo contratto a tempo indeterminato

sottoscritto il 24 ottobre 2014. (doc. 31/7-12). Ciò indipendente-mente dalla

questione di sapere - e che, pertanto, può rimanere qui indecisa - se il

differimento dell'inizio dell'attività lucrativa sia stato effettivamente dettato

unicamente dalle esigenze del datore di lavoro, così come da lui dichiarato e/o

confermato (doc. 31/10; 32 e 33).

Da ultimo,

val qui la pena di puntualizzare che quand'anche le diverse ricerche di lavoro che ha effettuato l'assicurato avessero

sortito l'effetto sperato (e ritenuta l'ipotesi a lui più favorevole, ovvero

che avesse reperito un'attività di stagista che potesse essere considerata di

lunga durata ai sensi degli articoli ai sensi dell''art. 1

cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG), si giungerebbe comunque a concludere che non avrebbe reso verosimile

una possibile assunzione per un impiego di durata indeterminata o di almeno un

anno nel periodo intercorrente tra il 28

ottobre 2013 e il 23 agosto 2014 in cui ha prestato

servizio militare, visto che l'inizio dello stage sarebbe in ogni caso

successivo, nella migliore delle ipotesi, al 15 giugno 2014 (data di inoltro

delle prime candidature spontanee) e, quindi, inferiore ad un anno nell'arco temporale dal 28 ottobre 2013 al 23

agosto 2014.

Ne discende

che nel caso di specie non sono date le condizioni per poter applicare gli art.

1.

cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG e perciò nemmeno può essere considerato per il

conteggio dell’indennità giornaliera di perdita di guadagno un salario

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto percepire svolgendo un’attività di

lunga durata giusta l’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG.

A ragione il ricorrente è stato quindi indennizzato con un'IPG di fr.

62.

- giornalieri lordi anche per il periodo dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014

("ferma continua"), così come disposto dall'art. 10 cpv.2 LIPG.

2.7

Alla luce di

tutto quanto esposto, questo Tribunale condivide, pertanto, il modo di operare

della Cassa che con decisione su opposizione del 26 giugno 2015, la quale ha

confermato il provvedimento del 6 marzo 2015, ha stabilito a favore del

ricorrente un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 62.- lordi

per il servizio militare svolto dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014

(segnatamente "scuola reclute" dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014 e

"ferma continua" dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014).

2.8

In questa sede l'avvocato del

ricorrente ha postulato - oltre all'edizione dell'incarto dalla Cassa (che,

come riportato in narrativa, è stato versato agli atti il 9 settembre 2015 con

la risposta di causa, in merito alla quale è stata data facoltà al

patrocinatore dell'insorgente di presentare eventuali osservazioni; cfr. doc.

IV) - l'interrogatorio del proprio assistito (cfr. ricorso, doc. I pag. 7 e 9).

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere né

all'assunzione di ulteriori prove né a sentire il ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti