42.2015.25
Indennità di perdita di guadagno durante il servizio militare ("scuola reclute" e "ferma continua"). A ragione la Cassa ha considerato assicurato "persona senza attività lucrativa"
24 agosto 2016Italiano43 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2015.25
PC/DC/sc
Lugano
24 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 giugno 2015 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1994, ha frequentato la Scuola __________ a __________ e conseguito l'attestato
cantonale di maturità commerciale, con insegnamento bilingue italiano-tedesco,
il 27 giugno 2013 (doc. 1/3).
1.2. L'assicurato ha adempiuto
l'obbligo militare prestando servizio dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014
(segnatamente "scuola reclute" dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014 e
"ferma continua" dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014; doc. 1-14).
Il 27 novembre 2013 alla CO
1 (in seguito: la Cassa) sono pervenuti da parte di RI 1 i primi due
questionari “IPG-Richiesta per servizio militare” relativi al periodo dal 28
ottobre 2013 al 15 novembre 2013 (doc. 1/1-3 e 5; 2/1-3).
Dopo aver accertato che l'assicurato non aveva svolto alcuna attività lucrativa
per almeno 4 settimane nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio (doc. 1/5 e
2/1-3) e sulla base delle indicazioni risultanti dai precitati formulari, il 16
dicembre 2013 la Cassa ha riconosciuto al richiedente un’indennità lorda di fr.
62.- al giorno per il periodo 28 ottobre 2013 - 15 novembre 2013 (doc. 17).
In seguito la Cassa ha regolarmente ricevuto i questionari “IPG-Richiesta per
servizio militare” relativi al periodo 16 novembre 2013 - 30 aprile 2014 (doc. 3-10)
e corrisposto per tale arco temporale un'indennità lorda giornaliera di fr.
62.- (doc. 18-25).
1.3. Il 30 maggio 2014 RI 1 ha informato
la Cassa di essere venuto a conoscenza del fatto che altri militi provenienti
dalla svizzera francese - con la sua medesima formazione appena terminata e che
avrebbero lavorato subito dopo la scuola se non avessero prestato servizio
militare - percepivano un'IPG giornaliera di fr. 130.-. Ha quindi richiesto di
essere remunerato anche lui in modo corretto per tutto il periodo in cui aveva
già prestato servizio militare come pure per quello che si accingeva a
continuare a prestare in "ferma continua" (doc. 15).
Dopo aver ricevuto il 2 giugno 2014 anche il formulario “IPG-Richiesta per
servizio militare” relativo al periodo dal 1° al 31 maggio 2014 (doc. 11/1-3),
il 5 giugno 2014 la Cassa ha informato RI 1 che avrebbe potuto valutare la sua domanda
di determinazione dell'IPG sulla base di uno stipendio ipotetico (art. 4 cpv. 2
OIPG) a decorrere dal 28 ottobre 2013, esclusivamente alla fine del servizio in
"ferma continua", dovendo attendere di conoscere l'attività che
avrebbe svolto dopo aver assolto l'obbligo militare. Nella medesima occasione,
la Cassa ha inoltre puntualizzato che nel frattempo avrebbe continuato a
versare l'IPG lorda di fr. 62.- al giorno (doc. 16).
Come preannunciato, la Cassa ha corrisposto l'11 giugno 2014 la predetta
indennità per il periodo dal 1° al 31 maggio 2014 (doc. 26). In seguito essa ha
regolarmente ricevuto i questionari “IPG-Richiesta per servizio militare”
relativi il periodo 1° giugno - 23 agosto 2014 (cfr. doc. 12-14) e riconosciuto
anche per tale arco temporale un'IPG giornaliera lorda di fr. 62.- (cfr. doc. 27-29).
1.4. Su invito del 27 novembre
2014 della Cassa, il 28 novembre 2014 RI 1 ha confermato di mantenere la
richiesta a suo tempo formulata di essere indennizzato per il servizio militare
reso sulla base dello stipendio ipotetico (doc. 30 e 31/1-27)
Esperiti gli accertamenti del caso (doc. 32-35), con decisione del 6 marzo 2015
la Cassa ha respinto tale domanda, ritenuto - per un verso - che l'assicurato
non aveva reso verosimile che se non avesse dovuto entrare in servizio avrebbe
intrapreso un'attività lucrativa di lunga durata (art. 1 cpv. 1 lett. b OIPG e
marginale 5004 DAPG) e - per altro verso - che erano trascorse più di tre
settimane tra la fine degli studi e l'inizio del servizio militare (art. 1 cpv.
1 lett. c OIPG e marginale 5006 DAPG; doc. 36).
In data 26 giugno 2015 la Cassa ha respinto l'opposizione inter-posta il 17
aprile 2015 dall'avv. RA 1, per conto di RI 1, avverso la predetta decisione
(doc. 37), confermandone il contenuto (doc. 38).
1.5. Contro la decisione su
opposizione del 6 marzo 2015 RI 1, sempre patrocinato dal precitato avvocato,
ha interposto un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento
della stessa e il riconoscimento di un'indennità giornaliera calcolata
conformemente a quanto disposto dagli artt. 10 cpv. 1 LIPG, 1 cpv. 2 lett. b
OIPG e 4 cpv. 2 OIPG (cfr. doc. I pag. 8).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto:
" (…). Come
già fatto notare in sede di opposizione, senza l'obbligo di leva il signor RI 1
non si sarebbe mai e poi mai trovato, a fine estate 2014, nella medesima
situazione, tutt'altro: egli sarebbe per contro stato attivo professionalmente
già da lunghissimo tempo.
A tale proposito giova altresì rammentare come
il signor RI 1 abbia conseguito la maturità di tipo commerciale, diploma che,
contrariamente alla maturità liceale, permette l'immediato accesso al mondo del
lavoro senza studi universitari, come infatti è puntualmente avvenuto. In un
simile contesto è un'ipotesi del tutto fantasiosa quella che vuole che, se il
qui ricorrente non avesse dovuto adempiere all'obbligo di leva, sarebbe rimasto
con le mani in mano per più di un anno cercando un impiego soltanto per
settembre 2014.
La Cassa si sofferma poi sul fatto che il rapporto di lavoro con __________ "non
avrebbe comunque potuto iniziare prima del 1. dicembre 2014" o, al
limite, in concomitanza con il "primo semestre 2014". Ciò che
forse le sfugge è che, senza l'impedimento del servizio militare, l'assicurato
si sarebbe messo alla ricerca di un posto di lavoro per una data notevolmente
antecedente - e di molto! - all'8 settembre 2014, il che avrebbe senz'altro
permesso a diverse altre opportunità lavorative di concretizzarsi. La Cassa
parte dal presupposto che il qui insorgente sarebbe comunque ed a prescindere
finito a lavorare per __________, cosa che non affatto vera! In effetti, il
fatto che la sua candidatura sia stata cestinata da determinati potenziali
datori di lavoro in quanto postulata per settembre 2014 non implica in
automatico - ci sembra scontato - che il medesimo datore di lavoro non avrebbe
assunto il signor RI 1 qualora quest'ultimo avesse richiesto un impiego per i
mesi precedenti.
Per il resto, una volta assunto dalla __________ in data 18 settembre 2014 con
effetto a decorrere dal 1. dicembre 2014, è incontestabile che il signor RI 1
non avrebbe mai potuto trovare qualcuno disposto ad assumerlo per poco più di
due mesi, sicché neppure un'iscrizione all'assicurazione contro la
disoccupazione sarebbe stata seria. Non si capisce, pero, cos'abbia a che
spartire tale circostanza con l'applicabilità dell'art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG
nell'evenienza concreta ed in particolare come possa a portare la Cassa a
concludere che, anche in assenza del servizio di leva, il ricorrente avrebbe lo
stesso cercato un rapporto di lavoro che cominciasse nel mese di settembre 2014
(ipotesi, questa, a tal punto irrealistica da confutarsi da sé). (…)".
Da ultimo, il
patrocinatore dell'assicurato ha richiamato l'incarto della Cassa, postulando
altresì l'interrogatorio del proprio assistito.
1.6. La Cassa, in risposta, ha prodotto
l'incarto postulando la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 10 settembre 2015 il
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (doc. IV).
1.8. In data 21 settembre 2015 il
rappresentante del ricorrente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto, precisando in ogni caso di non aver altri mezzi
di prova da notificare (doc. V).
Il doc. V è stato inviato alla Cassa per conoscenza (doc. VI).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se corretta-mente oppure no la Cassa ha stabilito che RI 1
per il periodo dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014 in cui ha adempiuto
l'obbligo militare prestando servizio (segnatamente "scuola reclute"
dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014 e "ferma continua" dal 5 aprile
2014 al 23 agosto 2014) ha diritto a un’indennità giornaliera di fr. 62.-
lordi.
2.2. Giusta l’art. 1a cpv. 1 della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi
presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita
di guadagno; LIPG):
" Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio
della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono
eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e
dei Cantoni:
a. il cui obbligo di prestare servizio militare è
stato prorogato;
b. che prestano servizio militare a titolo
volontario; o
c. che prestano servizio nell'amministrazione
militare."
L’art. 4 LIPG prevede che tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di
base.
L’art. 9 cpv. 1 e 2 LIPG,
relativo all’indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di
servizio equiparati prevede che:
" 1
Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di
base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza
interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al
25 per cento dell'indennità totale massima.
2 L’indennità giornaliera di base per le persone
soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio
che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo
10."
L’art. 10
LIPG concernente l’indennità di base durante gli altri servizi enuncia:
" 1
L’indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui
all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito
prima del servizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1-3.
2 Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava
un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo
minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1-3."
Ex art. 11 LIPG relativo
al calcolo dell’indennità:
" 1Per
l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante
il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS2.3 Il Consiglio federale emana prescrizioni
sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
2Il Consiglio
federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a
favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non
esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno
potuto assumere una tale attività."
L’art. 16 LIPG, che regola
l’importo minimo e massimo, prevede che:
"
1Durante i servizi di avanzamento di lunga
durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di
fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un
grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale
corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale
massima secondo l'articolo 16a:
a. 45 per cento per le persone senza figli;
b. 65 per cento per le persone con un figlio;
c. 70 per cento per le persone con almeno due figli.
2Per le persone in
lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore,
l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di
servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità
totale massima secondo l'articolo 16a:
a. 37 per cento per le persone senza figli;
b. 55 per cento per le persone con un figlio;
c. 62 per cento per le persone con almeno due figli.
3Durante gli altri
servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote
percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:
a. 25 per cento per le persone senza figli;
b. 40 per cento per le persone con un figlio;
c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.
4L'indennità di base
è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale
massima secondo l'articolo 16a.
5L'indennità totale
è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del
servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a,
tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi
1-3.
6L'indennità totale
si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i
figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda
sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale."
Giusta l’art. 16a LIPGA l'indennità
totale massima ammonta a 245 franchi2 al giorno.
L’art. 1 OIPG definisce
così le persone che esercitano un’attività lavorativa:
"
1E’ considerato
persona che esercita un'attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti
l'entrata in servizio un'attività lucrativa durante almeno quattro settimane.
2 Sono
equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa:
a. disoccupati;
b. chi
prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato
un'attività lucrativa per un periodo più lungo;
c. chi
ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in
servizio, o che l'avrebbe conclusa durante il servizio."
Ai sensi dell’art. 2 OIPG
le persone che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1 sono
considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 e
2 OIPG relativo all’indennità per lavoratori salariati:
" 1L'indennità
è calcolata sulla base dell'ultimo salario indicativo percepito prima
dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la
conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o
ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
a. malattia;
b. infortunio;
c. disoccupazione;
d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
e. maternità;
f. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.
2Per la persona che
prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa
dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente
superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è
calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire. Se ha
portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o
l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del
salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella
regione in cui sarebbe stata esercitata."
L’art. 5 cpv. 1 e 2 OIPG,
concernente l’accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per
salariati con reddito regolare, enuncia che:
" 1È considerato salariato con reddito regolare chi:
a.
ha un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno e il cui reddito
non è soggetto a importanti oscillazioni;
b.
ha interrotto
il lavoro a causa di malattia,
infortunio, disoccupazione, servizio o per altri motivi indipendenti dalla sua
volontà.
2Il reddito percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato come segue:
a.
per i salariati
retribuiti su base oraria, l'ultimo salario orario percepito prima dell'entrata
in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate in una
settimana di lavoro normale prima del servizio e in seguito diviso per sette.
b. Per i salariati
retribuiti su base mensile, il salario percepito durante l'ultimo mese civile
prima dell'entrata in servizio è diviso per 30.
c.
Per
salariati retribuiti in altro
modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane prima
dell'entrata in servizio è diviso per 28."
Giusta l’art. 6 OIPG,
riguardante l’accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per
salariati con reddito irregolare:
" 1Per
la persona che non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 5, il
reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base
del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e
convertito in salario giornaliero medio.
2Se
anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito
medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo
più lungo."
2.3. Con sentenza E
4/01 del 28 dicembre 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale), nel caso di un assicurato che era stato
alle dipendenze della Posta svizzera fino al 30 aprile 2000 e che dal 19 giugno
al 14 luglio 2000 aveva prestato servizio militare, ha stabilito al fine della
fissazione dell’ammontare dell’indennità giornaliera per perdita di guadagno
durante il servizio militare, contrariamente al TCA (che aveva deciso che
l’assicurato andava considerato quale salariato con reddito regolare, in quanto
il rapporto concluso con la Posta era di durata indeterminata; STCA 42.2000.3
del 19 giugno 2001), che il medesimo non andava ritenuto salariato con reddito
regolare, poiché al momento della nascita del diritto alle indennità, il 19
giugno 2000, non disponeva di alcun tipo di rapporto di lavoro. Il precedente
contratto era infatti stato sciolto per il 30 aprile 2000.
Inoltre
l’Alta Corte ha deciso che i giorni in cui l’assicurato non ha svolto attività
lucrativa né era disoccupato, e meglio dal 30 aprile 2000, vanno considerati
per stabilire il salario da convertire in somma giornaliera conformemente
all’art. 2 vOIPG (cfr. art. 4 cpv. 1 OPIG del 24 novembre 2004, in vigore dal 1° luglio 2005).
Al riguardo
è stato rilevato che, in effetti, l’assicurato non poteva essere considerato
collocabile ai sensi della LADI e quindi disoccupato secondo questa legge,
siccome non si era iscritto in disoccupazione, dovendo assolvere i propri
obblighi militari appena un mese e mezzo dopo la fine del rapporto di lavoro e
avendo l’intenzione di poi recarsi all’estero per imparare l’inglese. Il
mancato computo dei giorni in cui non aveva percepito un salario nemmeno poteva
fondarsi su “altri motivi indipendenti dalla sua volontà” (cfr. art. 2 vOIPG;
art. 4 cpv. 1 lett. f OIPG). L’interruzione del rapporto di impiego non era
avvenuta indipendentemente dalla sua volontà: egli aveva, da un lato, volontariamente
presentato le proprie dimissioni, dall’altro, i motivi che lo avevano spinto a
tale passo e che avrebbero indotto il datore di lavoro a sciogliere il rapporto
di impiego per ragioni disciplinari erano totalmente riconducibili a
irregolarità da lui commesse intenzionalmente e quindi imputabili al suo
volere.
In una
sentenza 9C_364/2009 del 10 giugno 2010, pubblicata parzialmente in DTF 136 V
231, la nostra Massima Istanza ha stabilito che per “attività lucrativa per un
periodo più lungo” ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG (“Sono equiparati
alle persone che esercitano un'attività lucrativa: (…) b. chi prova che, se non
avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per
un periodo più lungo”) si intende un’attività di almeno un anno o un’attività
di durata indeterminata (considerando 6.3).
In tal caso,
giusta l’art. 4 cpv. 2 OIPG per la persona che prova che nel corso del servizio
avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o
che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello
percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base
del salario che essa avrebbe potuto percepire.
L’art. 1
cpv. 2 lett. b OIPG non esige dall’assicurato che stabilisca con il grado della
verosimiglianza preponderante l’assunzione ipotetica di un’attività, ma
unicamente che renda quest’ultima verosimile (considerando 4.3). A tal fine non
è necessario comprovare che un posto di lavoro fosse pianificato fin
dall’entrata in servizio (militare; considerando 4.3). Occorre, tuttavia, tener
conto del fatto che le condizioni d’assicurazione e in particolare l’importo
delle prestazioni d’assicurazione si determinano secondo le circostanze che
prevalevano al momento del verificarsi di un caso assicurativo (considerando
4.3). Il senso e lo scopo dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG è di trattare coloro
Fatti
i quali non esercitano un’attività lucrativa prima dell’inizio del servizio
allo stesso modo rispetto a coloro che esercitano un’attività lucrativa ai
sensi dell’art. 1 cpv. 1 OIPG. I primi, infatti, non devono essere svantaggiati
dal fatto che non hanno potuto lavorare a causa del servizio, allorché rendono
verosimile che avrebbero potuto esercitare un’attività lucrativa di lunga durata
durante il periodo di servizio (considerando 5.2).
Con la precitata decisione il Tribunale federale - nel caso di un assicurato
che ha conseguito la maturità alla fine di giugno 2007, ha adempiuto l'obbligo
militare prestando servizio dal 2 luglio 2007 al 23 aprile 2008 (segnatamente
"scuola reclute" dal 2 luglio 2007 al 23 novembre 2007 e "ferma
continua" dal 24 novembre 2007 al 23 aprile 2018), e che ha prodotto la
dichiarazione del 19 novembre 2007 di una ditta che lo avrebbe assunto dal 1°
giugno 2007 al 30 giugno 2008 - ha segnatamente stabilito che: "(…) Nach
Lage der Akten beantragte der Beschwerdeführer vielmehr schon mit Schreiben vom
25. November 2007 die Ausrichtung einer höheren Grundentschädigung. Dabei stützte er sich auf die Bestätigung der X.________ AG vom 19.
November 2007. Letztinstanzlich verbindlich bleibt hingegen die anhand der
Bestätigung vom 19. November 2007 getroffene Feststellung einer bei der
X.________ AG bestehenden Arbeitsmöglichkeit. Denn die von der Firma
erwähnte Anstellungsdauer vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 ist nicht
geeignet, Erwerbsarbeit im nach dem Gesagten rechtlich geforderten
Mindestumfang von einem Jahr glaubhaft zu machen, weil in diese Zeit die
Sprachaufenthalte während 12 Wochen nach Beendigung des Militärdienstes Ende
April 2008 fallen. Deshalb ist eine hypothetische Erwerbstätigkeit von
längerer Dauer (vgl. E. 6.2 und 6.3 hievor) nicht erstellt. Eine Gleichstellung
des Beschwerdeführers mit einem Erwerbstätigen gestützt auf Art. 1 Abs. 2 lit.
b EOV fällt unter diesen Umständen ausser Betracht. Der vorinstanzliche
Entscheid hält daher im Ergebnis stand (…)" (cfr.
consid. 7; n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).
Con sentenza 9C_111/2011 del 12 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 V 410, il
Tribunale federale ha poi deciso che l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, secondo cui
“sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: (…) c. chi ha
concluso una formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio o che
l’avrebbe conclusa durante il servizio”, sancisce solo la presunzione legale
rovesciabile che tali persone avrebbero intrapreso un’attività lucrativa. Se
ciò non è il caso, sussiste soltanto il diritto all’indennità di base per le
persone senza attività lucrativa.
In
quell’occasione il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che ha
terminato gli studi il 30 novembre 2008, ha conseguito il diploma di Master of
Science ETH il 22 gennaio 2009, ha adempiuto l'obbligo militare prestando
servizio "civile" dall'8 dicembre 2008 al 15 marzo 2009 - ha
segnatamente stabilito che:
" (…)
4.3
4.3.1 Die Vorinstanz hat festgestellt, der Beschwerdeführer habe sich nach
Dienstende am 15. März 2009 bis zum 29. Juni 2009 im Ausland aufgehalten. Unter
diesen Umständen sei nicht davon auszugehen, dass er unmittelbar nach
Studienabschluss eine Erwerbstätigkeit hätte aufnehmen wollen. Daran ändere
nichts, dass sich der Beschwerdeführer mit E-Mail vom 18. Februar 2009 um eine
(nicht ausgeschriebene) Stelle beworben habe.
4.3.2 Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht vorgebracht, dass diese
Feststellungen (zur Qualifikation als Tatfrage vgl. Urteile 9C_447/2011 vom 21.
Juli 2011 E. 4.1.2;9C_152/2010 vom 24. August 2011 E. 4.3) offensichtlich
unrichtig sein sollen. Weitere Stellenbewerbungen als die erwähnte sind
nicht aktenkundig und wurden nicht geltend gemacht. Dem unmittelbar an den
Dienst anschliessenden und über drei Monate dauernden Auslandaufenthalt steht
lediglich eine einzige Arbeitsbemühung gegenüber, weshalb namentlich die
vorinstanzliche Schlussfolgerung betreffend die Erwerbstätigkeit
nachvollziehbar ist. Schliesslich beruhen die Feststellungen nicht auf
einer Rechtsverletzung, so dass sie für das Bundesgericht verbindlich bleiben
(E. 1).
4.4 Nach dem Gesagten hat das kantonale Gericht zu Recht einen höheren Anspruch
als jenen auf die Grundentschädigung für erwerbslose Personen gemäss Art. 10
Abs. 2 EOG verneint. Die Beschwerde ist unbegründet. (…)" (n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).
Infine, in
una sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013, la nostra Massima Istanza ha
ribadito la propria giurisprudenza, stabilendo che:
" (…)
3.3. L'art. 1 al. 2 let. b
RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle établisse au degré de la
vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d'une activité lucrative,
mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci. A cet effet, il n'est pas
nécessaire de prouver qu'une place de travail était planifiée dès l'entrée en
service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les conditions d'assurance,
et notamment le montant des prestations d'assurance, se déterminent d'après les
circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3 p. 234). Le sens et le but de
l'art. 1 al. 2 let. b RAPG est de mettre les personnes en service, et qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative avant le début de leur affectation, sur
un pied d'égalité avec les personnes exerçant une activité lucrative au sens de
l'art. 1 al. 1 RAPG. Celles-là ne doivent en effet pas être désavantagées du
fait qu'elles n'ont pas pu travailler à cause de leur affectation, alors
qu'elles rendent vraisemblable qu'elles auraient pu exercer une activité
lucrative de longue durée pendant leur période de service (ATF 136 V 231 consid. 5.2 p. 236). Cela étant, seule
la preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou
pour une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une
activité lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG (ATF 136 V 231 consid. 6.3 p. 238). (…)" (n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).
La sentenza riguardava un
assicurato che ha ottenuto un MLAw in scienze criminali nel mese di settembre
2010, ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio "civile" dal
31 gennaio al 19 giugno 2011 e dal 20 giugno 2011 al 27 gennaio 2012 contro
versamento di un'IPG giornaliera lorda di fr. 62.-, e che ha prodotto il 28
maggio 2011 la dichiarazione di un casificio che lo avrebbe assunto dal gennaio
2011 a tempo indeterminato. L’Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
4.
4.1. Les arguments avancés par le recourant ne permettent pas
d'établir que la juridiction cantonale aurait procédé à une constatation
manifestement inexacte des faits et violé le droit fédéral, en considérant
qu'il n'avait pas réussi à rendre vraisemblable qu'il aurait exercé une
activité lucrative de longue durée auprès de la fromagerie Y.________ s'il
n'avait pas été astreint au service civil. A l'instar de la juridiction
cantonale, il convient d'admettre qu'un éventuel engagement auprès de la
fromagerie Y.________ aurait constitué une solution purement transitoire, dont
la durée aurait dépendu de la date du début de son stage d'avocat. Dans la mesure
où l'activité mentionnée n'était pas en rapport avec la formation universitaire
suivie par le recourant, il n'était guère possible dans ce contexte de parler
d'un engagement prévu à long terme.
4.2. Dans le contexte de la présente affaire, on pourrait se demander, compte
tenu de la durée usuelle d'un stage d'avocat, si l'activité d'avocat-stagiaire
ne constitue pas une activité lucrative salariée de longue durée au sens des
art. 1 al. 2 let. b et 4 al. 2 RAPG. Dans la mesure toutefois où le recourant n'a
jamais soutenu qu'il y avait lieu de se référer, à titre subsidiaire, au
montant du salaire qu'il aurait pu obtenir en qualité d'avocat-stagiaire, la
question peut demeurer indécise. (…)" (n.d.r. la
sottolineatura è della redattrice).
2.4. Le Direttive concernenti il
regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano
servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, valide dal 1° luglio 2005 e
allo stato il 1° gennaio 2012, prevedono, segnatamente, quanto segue
" (…)
5. Détermination du revenu journalier moyen
acquis avant le service
5.1 Distinction entre personnes actives et non
actives
5001 Ont
droit à une allocation en tant que personne exerçant une activité lucrative
celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont
exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition
est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160
heures de travail ont été effectués.
5002 Aussi
longtemps qu’elles remplissent la durée minimale indi-quée ci-dessus, les
personnes qui se sont retirées de la vie active sont également considérées
comme exerçant une ac-tivité lucrative.
5003 Pour
des membres du corps enseignant qui, durant les douze mois avant leur entrée en
service, ont donné uniquement des cours à la journée ou à l’heure, la durée
d’activité minimale de quatre semaines est remplie lorsque le nombre de leçons
données correspond à une charge complète pendant quatre semaines.
5004 Sont
assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui rendent
vraisemblable qu’elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de
longue durée, si elles n’avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette
exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée
illimitée ou dont la durée aurait été d’une année au moins (ATF 9C_364/2009).
5005 Les
personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative
si elles prouvent, par une attestation de l’office du travail apposée sur la
feuille complémentaire 3 de la formule de demande, qu’elles auraient entrepris
une activité lucrative pendant quatre semaines au moins au cours des douze
derniers mois précédant l’entrée en service, pour autant qu’un emploi aurait pu
leur être procuré.
5006 Si
une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou
si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris
une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la
preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée
que sans obligation de servir, la personne astreinte n’aurait pas entamé
d’activité lucrative (ATF 9C_111/2011).
5007 Les
personnes qui ne remplissent aucune des conditions posées ci-dessus sont
considérées comme non actives.
(…)
I punti 5001-5010, 5015-5020, 5028-5032 delle Direttive
concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che
prestano servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, allo stato il 1°
febbraio 2015 rispettivamente il 1° gennaio 2016 hanno il medesimo tenore di
quelli allo stato il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle seguenti modifiche:
(…)
5005 Les personnes en formation sont considérées
comme exer-
2/15 çant
une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du no 5001.
5006 Si une personne a terminé sa formation
immédiatement
2/15 avant
d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est
présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. L'immédiateté présume
que le délai maximal ne dépassait pas trois semaines (ATF 9C_57/2013 consid.
2.1.1).
Cette
présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est
le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de
servir, la personne as-treinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF
137 V 410).”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116
V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
Considerandi
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la
stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento
a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5
Nel caso di specie, la Cassa
ha accordato a RI 1 un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 62.-
lordi per il periodo dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014
in cui ha prestato servizio militare.
L’amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione (doc. 38),
rilevando che:
" (…)
Nel caso specifico in applicazione dell'art. 9 cpv. 1 LIPG durante il periodo
di scuola reclute, la Cassa deve, in ogni caso, limitarsi al versamento di un
importo di IPG pari a fr. 62.00 giornalieri lordi per il periodo di servizio
dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014.
Per quanto attiene al periodo di servizio in ferma continua (dal 5 aprile 2014
al 23 agosto 2014), in applicazione degli artt. 10 e 16 cpv. 3 lettera a LIPG,
non avendo percepito reddito da attività lucrativa, la Cassa deve considerare
l'assicurato persona senza attività lucrativa.
Nel concreto dell'art. 1 cpv. 2 lettera b OIPG e conseguentemente dell'art. 4
cpv. 2 OIPG, a mente della giurisprudenza, sono equiparati alle persone che
esercitano un'attività lucrativa, quelle che rendono verosimile che avrebbero
potuto iniziare un'attività lucrativa per un periodo più lungo se non avessero
dovuto entrare in servizio. Soddisfano questo requisito coloro che avrebbero
intrapreso un'attività lucrativa a tempo indeterminato o di almeno un anno
(cfr. DTF 136 V 231 (90_364/2009 del 10 giugno 2010) e marg. 5004 DAPG).
Sebbene la Cassa non contesta la volontà del signor RI 1 di, prima o poi,
intraprendere un'attività lucrativa, l'autorità ritiene che l'assicurato non
abbia reso verosimile che se non avesse dovuto entrare in servizio avrebbe
intrapreso un'attività lucrativa a tempo indeterminato o per almeno un anno.
Infatti, l'impedimento al lavoro non è imputabile all'obbligo di
prestare servizio, tant’è che l'assicurato stesso ha volontariamente scelto di
svolgere il servizio di lunga durata alfine di esaurire i suoi obblighi
militari.
Occorre pure sottolineare che il rapporto di lavoro con __________ non avrebbe
comunque potuto iniziare prima del 1. dicembre 2014. Tuttalpiù, qualora il
milite non avesse optato per la ferma continuata, avrebbe eventualmente potuto
frequentare, e quindi essere assunto da __________, i corsi introduttivi del
primo semestre 2014.
Si rileva inoltre come, dall'esame delle candidature spontanee inoltrate dopo
la metà di giugno 2014, l'assicurato abbia peraltro espresso chiaramente la sua
disponibilità solamente "a partire dal 08.09.2014", mentre il
servizio sarebbe terminato già il 23 agosto 2014.
ll signor RI 1 ha inoltre sottolineato più volte la volontà di beneficiare di
un periodo di vacanza terminato il servizio militare, possibilità che gli
"era stata negata per un anno intero"
A fronte di quanto sopra esposto si evince chiaramente che il signor RI 1 non
si sarebbe reso disponibile sul mercato del lavoro prima del 8 settembre 2014. (…)".
Preso atto
che non veniva contestata l'inapplicabilità al caso concreto dell'art. art. 1
cpv. 2 lett. c OIPG, la Cassa ha quindi escluso, sulla scorta delle
considerazioni che precedono, l’applicazione alla fattispecie degli art. 11
cpv. 2 LIPG e 1 cpv. 2 lett. b OIPG e quindi dell’art. 4 cpv. 2 prima frase
OIPG, secondo cui per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe
intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo,
l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto
percepire.
RI 1, dal canto suo, ha contestato il modo di procedere della Cassa, facendo
valere che nel suo caso va senz'altro applicato l’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG,
visto che ritiene di aver reso verosimile, così come richiesto dalla
giurisprudenza vigente in materia, che avrebbe indubbiamente avviato
un’attività lavorativa se non avesse dovuto adempiere al servizio militare.
Egli ha, pertanto, chiesto di calcolare l’indennità giornaliera spettantegli
per il servizio militare svolto sulla base dell’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG
(cfr. doc. I).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in merito alla determinazione
dell’importo dell’indennità giornaliera spettante all'assicurato nel periodo intercorrente
tra il 28 ottobre 2013 e il 23 agosto 2014 in
cui ha prestato servizio militare, questa Corte osserva quanto segue.
A) Periodo dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014.
Avendo frequentato la "scuola reclute" (e non avendo figli; cfr. art.
9.
cpv. 2 LIPG), il ricorrente è stato correttamente indennizzato dalla Cassa durante
tale arco temporale con un'IPG di fr. 62.- giornalieri lordi, così come
disposto dall'art. 9 cpv.1 LIPG.
B) Periodo dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014 ("ferma continua").
Va innanzitutto osservato che, a ragione, il ricorrente non contesta
l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1 cpv. 2 lett. c
OIPG, visto che egli ha conseguito l'attestato cantonale di maturità
commerciale il 27 giugno 2013 ed ha iniziato il servizio militare
il 28 ottobre 2013, ovvero quattro mesi dopo la fine degli studi (cfr.,
al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_57/2013 del 12
agosto 2013 e DTF 137 V 410; cfr. altresì STCA 42.2014.3 del 18 marzo
2015, consid. 2.6).
Non essendo disoccupato al 28 ottobre 2013 - ovvero all'inizio del
servizio militare, corrispondente al momento in cui si è verificato il caso
assicurativo (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando
2.3
- STF 9C_364/2009 del 10 giugno 2010 e 9C_57/2013 del 12 agosto 2013)
- l'insorgente non censura parimenti correttamente la mancata
applicazione alla fattispecie dell'art. 1 cpv. 2 lett. a
OIPG.
Ferme queste premesse, l’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG stabilisce che colui il
quale prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato
un’attività lucrativa per un periodo più lungo, e meglio di almeno un anno o di
durata indeterminata (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. -
STF 9C_364/2009 del 10 giugno 2010 e 9C_57/2013 del 12 agosto 2013). In tale
ipotesi giusta l’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG l’indennità è calcolata sulla
base del salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire.
L’insorgente sostiene che il servizio militare svolto dal 28 ottobre
2013.
al 23 agosto 2014 gli ha impedito l’inizio di un’attività lavorativa. Egli
ha sostanzialmente affermato che avrebbe indubbiamente avviato un’attività
lavorativa se non avesse dovuto adempiere al servizio militare, visto che è in
possesso della maturità di tipo commerciale, diploma che, contrariamente
alla maturità liceale, permette l'immediato accesso al mondo del lavoro senza
studi universitari, così come infatti è puntualmente avvenuto (cfr.
doc. I; pag. 6).
Come visto, per poter applicare gli art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG
l’assicurato deve rendere verosimile che senza il servizio avrebbe
assunto un’attività lavorativa della durata di almeno un anno o di durata
indeterminata, benché non sia necessario comprovare che un posto di lavoro
fosse pianificato fin dall’entrata in servizio (cfr., al riguardo, le già
citate - al considerando 2.3. - STF 9C_364/2009 del 10 giugno 2010 e 9C_57/2013
del 12 agosto 2013).
In concreto, dalle tavole processuali si evince che l'interessato, nato nel 1994,
durante gli studi commerciali ha maturato un'esperienza lavorativa in qualità
di segretario/traduttore presso la __________ di __________ dal 16 giugno al 16
luglio 2010, ha effettuato uno stage presso il "__________" ad __________
in __________ dal 4 al 29 giugno 2012 e ha lavorato quale manutentore di
veicoli presso la __________ di __________ dal 15 luglio al 20 agosto 2012
(doc. 31/3-6; 13-16). In seguito, l'assicurato ha conseguito, il 27 giugno
2013, l'attestato cantonale di maturità commerciale, riportando le seguenti
note: 5.0 in italiano, 6.0 in tedesco, 5.5 in inglese, 5.0 in economia
aziendale, 5.5. in diritto, 4.5 in economia politica, 5.0 in geografia, 5.0 in
storia, 4.5 in progetto interdisciplinare (metamorfosi dell'economia: tra
ecologia e socialità), 5.0 in comunicazione, 4.0 in matematica, 5.0 in scienze
naturali, 6.0 in educazione fisica e 4.5 in francese (doc. 1/3).
Dagli atti non risulta tuttavia che il ricorrente abbia inoltrato, dal 28
giugno al 27 ottobre 2013 (ovvero per ben quattro mesi
dopo la fine degli studi e prima di prestare servizio
militare), alcuna candidatura spontanea o in risposta a offerte
di impiego. Neppure egli pretende il contrario. In effetti, dall'incarto
emerge che, durante il servizio militare, l'interessato ha
inoltrato svariate candidature spontanee, proponendosi sempre come stagista,
esclusivamente presso il settore immobiliare, unicamente a partire dalla metà
del mese di giugno 2014, segnalando che si rendeva disponibile dall'8
settembre 2014, visto che terminava il servizio militare il 23 agosto 2014
(doc. 37/5-18). In
particolare, ha inoltrato il 15 giugno 2014 una domanda d'impiego alla: __________
di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________
di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________
di __________ [in quest'ultimo caso, indirizzandosi a __________ e scrivendo che
"(…) Sono venuto a conoscenza della vostra ditta tramite un mio caro
amico, che mi ha vivamente consigliato di propormi come stagista presso di voi poiché
il settore immobiliare rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale
vorrei approfondire le mie conoscenze tecniche e professionali. (…)"
(ndr.: la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice; doc. 37/11)]. Il
22.
giugno 2014 l'assicurato si è poi proposto alla __________ di __________ e
alla __________ [scrivendo, in quest'ultimo caso, che "(…) ho saputo
della vostra ditta tramite un mio conoscente, che mi ha vivamente consigliato
di propormi come stagista presso di voi poiché il settore immobiliare
rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei approfondire le mie
conoscenze tecniche e professionali. (…) Visitando il vostro sito ho notato
che offrite uno stage della durata minima di 3 mesi e questo ha suscitato il
mio interesse poiché si tratta esattamente di ciò che sto cercando. Nonostante
sul vostro sito non sia possibile candidarsi per un posto di stagista a causa
della mancanza di posti vacanti nelle filiali ticinesi, vi spedisco i dati
inerenti la mia persona, sperando che vi sia la possibilità di presentarmi
personalmente (ndr.: la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice;
doc. 37/7)]. Il 26 giugno 2014 si è pure offerto alla __________ di __________
e alla __________ di __________, esordendo "(…) Sono venuto a
conoscenza della vostra ditta tramite il sig. __________, che mi ha vivamente
consigliato di propormi come stagista presso di voi poiché il settore
immobiliare rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei
approfondire le mie conoscenze tecniche e professionali. (…)"(ndr.:
la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice; doc. 37/7).
Il 9 luglio 2014 la __________ ha informato l'assicurato che "dopo aver
analizzato attentamente il suo profilo abbiamo valutate le sue qualità come idonee
alla figura professionale che stiamo cercando e che vorremmo presentarle nel corso
di una serata informativa tenuta dal titolare (…) il giorno 24 luglio alle ore 19.00
(…)" (doc. 31/20 e 27). Il 30 luglio 2014 __________ ha comunicato all'interessato che "al momento
poterti offrire uno stage "all round", come desideri tu, che ti possa
dare una visione globale di tutto ciò che riguarda il mondo immobiliare,
dunque, vendita, amministrazione, locazione, marketing, ecc. non è possibile
proprio per una questione organizzativa. Spero tu possa trovare una soluzione
consona alla tua esigenza." (doc. 31/25).
Ora, a fronte della giurisprudenza già citata al considerando 2.3. (cfr.9C_57/2013
del 12 agosto 2013, considerando 4.2. in fine), ci si potrebbe invero chiedere
se l'attività di stagista (che si
caratterizza notoriamente quale temporanea) - per cui si è
sempre proposto l'assicurato - possa costituire o meno un'attività lucrativa
salariata di lunga durata ai sensi dell''art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG.
La questione può rimanere qui indecisa.
In effetti,
quand'anche si prendesse in considerazione l'ipotesi più favorevole
all'assicurato [ovvero che l'attività di stagista - qualora si estenda per
almeno un anno (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_364/2009
del 10 giugno 2010, considerando 6.3 e 9C_57/2013 del 12 agosto 2013,
considerando 3.3 in fine) - possa essere considerata un'attività
lucrativa salariata di lunga durata ai sensi dei precitati articoli di legge],
il ricorrente non ne trarrebbe comunque alcun giovamento. Infatti, tutte le diverse
ricerche di lavoro che ha effettuato (offrendosi,
lo si ribadisce, sempre e solo in qualità di stagista) sono comunque rimaste senza
successo (doc. 31/20, 23-27). Bisognerebbe dunque in ogni caso concludere che egli non ha reso verosimile una possibile assunzione per
un impiego di durata indeterminata o di almeno un anno nel
periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2013 e il 23 agosto 2014 in cui ha prestato servizio militare.
Questa soluzione si impone tanto più se si considera che il ricorrente ha
continuato le proprie ricerche di lavoro anche dopo aver terminato il servizio,
segnatamente nel mese di settembre, allargando i propri orizzonti e rivolgendo
la propria attenzione - oltre che al settore immobiliare (prendendo
contatto con la __________; doc. 31/11,18, 19, 21 e 22) - anche a quello
assicurativo, inoltrando il 1° settembre 2014 una domanda d'impiego alla __________,
Agenzia generale di __________, scrivendo che "(…) mi propongo come
stagista presso di voi poiché il settore assicurativo rappresenta il
ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei approfondire le mie conoscenze
tecniche e professionali. (…)"(ndr.: la sottolineatura e il
grassetto sono della redattrice; doc. 31/12).
Non permette una diversa conclusione il fatto che l'assicurato - a seguito
della precitata candidatura spontanea inoltrata alla __________ (e dopo essere
stato sottoposto ad un colloquio il 4 settembre ed aver effettuato uno stage,
non retribuito, nelle due settimane immediatamente successive) - è stato
assunto al 100% in qualità di "junior support alla clientela", a far
tempo dal 1° dicembre 2014, con relativo contratto a tempo indeterminato
sottoscritto il 24 ottobre 2014. (doc. 31/7-12). Ciò indipendente-mente dalla
questione di sapere - e che, pertanto, può rimanere qui indecisa - se il
differimento dell'inizio dell'attività lucrativa sia stato effettivamente dettato
unicamente dalle esigenze del datore di lavoro, così come da lui dichiarato e/o
confermato (doc. 31/10; 32 e 33).
Da ultimo,
val qui la pena di puntualizzare che quand'anche le diverse ricerche di lavoro che ha effettuato l'assicurato avessero
sortito l'effetto sperato (e ritenuta l'ipotesi a lui più favorevole, ovvero
che avesse reperito un'attività di stagista che potesse essere considerata di
lunga durata ai sensi degli articoli ai sensi dell''art. 1
cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG), si giungerebbe comunque a concludere che non avrebbe reso verosimile
una possibile assunzione per un impiego di durata indeterminata o di almeno un
anno nel periodo intercorrente tra il 28
ottobre 2013 e il 23 agosto 2014 in cui ha prestato
servizio militare, visto che l'inizio dello stage sarebbe in ogni caso
successivo, nella migliore delle ipotesi, al 15 giugno 2014 (data di inoltro
delle prime candidature spontanee) e, quindi, inferiore ad un anno nell'arco temporale dal 28 ottobre 2013 al 23
agosto 2014.
Ne discende
che nel caso di specie non sono date le condizioni per poter applicare gli art.
1.
cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG e perciò nemmeno può essere considerato per il
conteggio dell’indennità giornaliera di perdita di guadagno un salario
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto percepire svolgendo un’attività di
lunga durata giusta l’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG.
A ragione il ricorrente è stato quindi indennizzato con un'IPG di fr.
62.
- giornalieri lordi anche per il periodo dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014
("ferma continua"), così come disposto dall'art. 10 cpv.2 LIPG.
2.7
Alla luce di
tutto quanto esposto, questo Tribunale condivide, pertanto, il modo di operare
della Cassa che con decisione su opposizione del 26 giugno 2015, la quale ha
confermato il provvedimento del 6 marzo 2015, ha stabilito a favore del
ricorrente un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 62.- lordi
per il servizio militare svolto dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014
(segnatamente "scuola reclute" dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014 e
"ferma continua" dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014).
2.8
In questa sede l'avvocato del
ricorrente ha postulato - oltre all'edizione dell'incarto dalla Cassa (che,
come riportato in narrativa, è stato versato agli atti il 9 settembre 2015 con
la risposta di causa, in merito alla quale è stata data facoltà al
patrocinatore dell'insorgente di presentare eventuali osservazioni; cfr. doc.
IV) - l'interrogatorio del proprio assistito (cfr. ricorso, doc. I pag. 7 e 9).
In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce
delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere né
all'assunzione di ulteriori prove né a sentire il ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti