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Decisione

42.2015.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 febbraio 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.3. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle

«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal

1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al

rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di

mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene

nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per

il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di

mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento

corrisponde:

"

A. Forfait globale e

Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

977.--

100.--

1077.--

Considerandi

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento per unità di

riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti

raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due

persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da

un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o

più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna

di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi sono stati

mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16

dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015

pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Per l’anno

2016.

è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 quanto

segue:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona 986.--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

2.4

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, al beneficio di un permesso di

dimora B UE/AELS valido per tutta la Svizzera fino al 23 giugno 2016 (cfr. doc.

49; 50), è proprietario unico di due immobili abitativi siti in Italia, e

meglio uno di 4,5 locali a __________ in provincia di __________, __________ e

uno di 7,5 locali a __________ ricevuti in eredità (cfr. estratti del catasto:

doc. 60, 61; I).

Sulla base delle rendite

catastali indicate negli estratti catastali relativi ai due immobili

l’amministrazione ha valutato il valore della proprietà di __________ in fr.

17'569 (applicando un tasso di cambio euro-franco svizzero di 1,0 al valore

ottenuto moltiplicando la rendita catastale di Euro 167.33 - cfr. doc. 60 - x

100.

x 1.05; cfr. doc. 62; __________) e in fr. 67’107 (applicando un tasso di

cambio euro-franco svizzero di 1,0 al valore ottenuto moltiplicando la rendita

catastale di Euro 639.12 - doc. 61 - x 100 x 1.05) il valore dell’immobile di __________.

L’USSI ha negato al

ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale dal mese di aprile 2015,

in quanto ha conteggiato, a titolo di sostanza computabile Las, l’importo di

fr. 74'677.--, corrispondente al valore degli immobili di sua proprietà siti in

Italia di complessivi fr. 84'677.-- (fr. 17'569 + fr. 67'107) dedotta la quota

esente per una persona sola di fr. 10'000.-- ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr.

2.

Las (cfr. doc. 98; A1).

L’insorgente ha contestato

tale modo di procedere dell’amministrazione, rilevando di non possedere altri

redditi, ad esclusione di 350 euro mensili derivanti dall’affitto dell’immobile

di cui è proprietario a __________. Egli ha specificato, da un lato, che per

ordine della Procura ticinese i suoi conti correnti sono sotto sequestro dal

febbraio 2013. Dall’altro, che la vendita dell’immobile di __________, per la

quale ha conferito un mandato in esclusiva a un’agenzia, si rivela alquanto

difficile essendo occupato da inquilini fino alla scadenza del contratto di

locazione nel novembre 2016, previo invio della disdetta entro sei mesi

antecedenti tale data, mentre l’immobile sito in provincia di Alessandria è

adibito ad abitazione della sua famiglia, e meglio della moglie e del figlio

disoccupato che svolge lavori saltuari e a tempo (cfr. doc. I; V).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito

dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il

principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04

del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V

143.

consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Inoltre ai sensi dell’art.

22.

lett. a cfr. 2 Las la sostanza netta

viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione

primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola,

20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr.

per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente;

eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di

rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente

liquidabile.

L’art. 41 cpv. 1 Legge

tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

Giova, poi, rilevare che con

sentenza 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50,

il TCA, nel caso di un ricorrente a cui il diritto a una prestazione

assistenziale era stato negato a seguito del conteggio del valore di un

immobile di cui era proprietario all’estero, ha stabilito che un immobile sito

all’estero va considerato nel calcolo volto a determinare l’eventuale diritto a

una prestazione assistenziale, computando il suo valore patrimoniale convertito

in franchi svizzeri.

In effetti, in assenza di

stime vincolanti relative al fondo e all’abitazione in questione, riferite alla

situazione attuale, il TCA ha potuto fare propria la conclusione dell’USSI

secondo cui il valore di mercato di fr. 179’454.-- era plausibile, in quanto

coerente con il debito ipotecario di fr. 125’914.-- gravante l’immobile.

Riguardo alle obiezioni

del ricorrente secondo cui, da un lato, l’abitazione era molto modesta, senza

riscaldamento, senza acqua potabile, senza allacciamento alla rete del gas e

alle canalizzazioni, senza pavimenti e senza tinteggiatura esterna e interna,

dall’altro, nella sua situazione economica, sarebbe stato costretto a farsi

prestare i soldi anche solo per poter pagare gli interessi ipotecari, questo

Tribunale ha ribadito che non esiste, per principio, il diritto a conservare

una sostanza immobiliare.

Al riguardo cfr.

pure STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012.

Le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del dicembre

2008.

al punto E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano, peraltro,

che:

" Non

esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.

I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di

comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse

private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere

soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario

stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per

mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle

di mercato (v. capitolo B.3).

Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco

rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il

rica­vato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del

sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene

immobile.

I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per

principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario

possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale

esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del

beneficiario.”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

2.6

Nel caso di specie,

attentamente esaminata la documentazione agli atti, il TCA non può che

approvare l’operato dell’USSI che ha negato a RI 1 una prestazione

assistenziale ordinaria a far tempo dal mese di aprile 2015, computando nel

relativo calcolo la sostanza immobiliare di sua proprietà in Italia.

Innanzitutto va osservato

che, per quel che concerne il principio della computabilità della sostanza,

essa deve venire presa in considerazione visto il carattere sussidiario delle

prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.3.; 2.5.).

Per questo motivo la

giurisprudenza e le direttive della COSAS prevedono che di regola non esiste il

diritto a conservare una sostanza immobiliare (cfr. consid. 2.5.).

In concreto il ricorrente

ha indicato, in particolare, che la vendita dell’immobile di __________ risulta

difficile, in quanto abitato da inquilini fino al novembre 2016 (cfr. doc. I;

V).

Al riguardo, in primo

luogo, sorprende che l’insorgente, i cui conti correnti - presso __________, __________

e la __________ (cfr. doc. 45) - sono sotto sequestro dal febbraio 2013 su

ordine del Ministero Pubblico a seguito di un procedimento penale avviato nei

suoi confronti (cfr. doc. 43; 70), come del resto affermato dal medesimo (cfr.

doc. I; A3), abbia incaricato un’agenzia della vendita dell’immobile di __________

soltanto nel mese di maggio 2015 (cfr. doc. A9).

In secondo luogo, questo

Tribunale osserva che è vero che il contratto di locazione relativo

all’immobile di __________ è stato stipulato inizialmente per tre anni, dal 26

novembre 2014 al 26 novembre 2006, e prevede che lo stesso è prorogato di

diritto di due anni in due anni, a meno che venga disdetto con preavviso di sei

mesi prima della scadenza (cfr. doc. A7).

È altrettanto vero,

tuttavia, che da quanto appena menzionato discende che il contratto scadeva già

nel novembre 2014.

Pertanto alla pretesa

difficoltà di vendita connessa alla presenza di inquilini il ricorrente avrebbe

potuto fare fronte disdicendo il contratto di locazione entro maggio 2014.

Questo però, nonostante i

suoi mezzi finanziari fossero oggetto di sequestro dal febbraio 2013 (cfr. doc.

I), non è avvenuto.

L’impedimento nella

vendita legato al contratto di locazione in essere fatto valere dal ricorrente

nel 2015 è, quindi, addebitabile alla sua mancata disdetta del contratto di

locazione nella primavera del 2014.

Il TCA non ignora che

l’insorgente dal mese di luglio 2012 ha beneficiato d’indennità di

disoccupazione (cfr. doc. 91), ma tale diritto è terminato il 10 marzo 2014

(cfr. doc. 91).

Non si comprende, perciò,

per quale motivo il ricorrente, potendo, come visto, disdire il contratto di

locazione entro il mese di maggio 2014 per il 26 novembre 2014 e ritenute le

asserite difficoltà economiche, non si è attivato per porre in vendita

l’immobile di __________ già dalla primavera/estate 2014.

In simili condizioni tale omissione

non va posta a carico dell’assistenza sociale.

2.7

Per quanto attiene

all’immobile sito a __________ in provincia di __________, RI 1 ha indicato

essere adibito ad abitazione primaria della famiglia, e meglio della moglie e

del figlio disoccupato che svolge lavori saltuari e a tempo (cfr. doc. I; V).

Nello scritto del 4

febbraio 2015 alla Procuratrice Pubblica __________ il ricorrente ha, in ogni

caso, dichiarato che “…sono a disposizione 24 ore su 24, eccetto per i

giorni del we quando rientro a casa in __________” (cfr. doc. A4).

La questione di sapere se

può essere o meno pretesa l’alienazione dell’immobile di __________ e dunque se

il corrispettivo valore vada oppure no considerato nel calcolo dell’assistenza

sociale, in concreto, può restare aperta.

Infatti nel presente caso è

sufficiente il computo del valore dell’immobile di __________ per negare

all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria, poiché tale conteggio

esclude la presenza di una lacuna di reddito Las.

In proposito va precisato,

come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), che l’USSI, partendo dalle rendite

catastali, ha valutato in fr. 67'107 il valore dell’immobile di __________,

mentre in fr. 17'569 quello della proprietà in __________.

Il ricorrente non ha sollevato

obiezione alcuna in merito ai valori in quanto tali degli immobili stabiliti

dall’amministrazione.

Deducendo dalla somma di

fr. 67'107 la quota esente di fr. 10'000, si ottiene una sostanza computabile

Las di fr. 57'107, corrispondente a fr. 4'758 mensili (cfr. doc. 99).

Le spese computabili sono,

invece, composte della spesa per l’alloggio, valutata al momento della

decisione di diniego della prestazione assistenziale del 20 maggio 2015, di fr.

12’000 e dei premi per l’assicurazione malattia calcolati di fr. 4’875, per un

totale di fr. 16’875 annui, rispettivamente fr. 1’406 mensili (cfr. doc. 99;

100).

La soglia di intervento

per il 2015 del ricorrente è pari a fr. 1’077, comprensiva del supplemento di

integrazione di fr. 100 al mese (cfr. art. 19 Las; consid. 2.3.; cfr. doc. 99).

Hanno diritto alla

prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile

residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.

art. 18 Las; consid. 2.3.).

In casu, il sussidio della

cassa malati ammonta a fr. 298 al mese (cfr. doc. 99).

Il ricorrente dispone del

reddito derivante dalle pigioni dell’immobile di __________. Il contratto di

locazione concluso nel novembre 2003 prevede che il canone annuo di locazione è

di Euro 4'200 annui, pari a Euro 350 al mese e che il canone sarebbe stato

aggiornato annualmente nella misura contratta del 75% della variazione Istat

(cfr. doc. A7).

L’importo di fr. 4'595

annui, ossia fr. 382 al mese, computato a titolo di reddito estero dall’USSI

non presta, pertanto, il fianco ad alcuna critica (cfr. doc. 99; 100).

Addizionando al reddito di

fr. 382, la sostanza computabile Las di fr. 4'758 relativa all’immobile di __________

e il sussidio della cassa malati di fr. 298, si ottiene l’ammontare di fr. 5’438.

Il fabbisogno e le spese

computabili Las ammontano complessivamente a fr. 2'483 (fr. 1'077 + fr. 1'406).

Il ricorrente presenta,

quindi, un’eccedenza di reddito Las di fr. 2’955 (fr. 5’438 – fr. 2’483) e non

ha, dunque, diritto alla prestazione assistenziale a far tempo dal mese di aprile

2015.

già solo conteggiando a titolo di sostanza computabile Las l’immobile sito

a __________.

2.8

RI 1 ha affermato di avere un

conto di libero passaggio relativo agli anni n cui ha lavorato in Svizzera su

cui l’amministrazione potrà rifarsi per un futuro rimborso (cfr. doc. I).

In effetti dall’Estratto

relativo all’avere di previdenza – Conto di libero passaggio rilasciato il 5

gennaio 2015 da __________ di __________ emerge che il saldo a favore del

ricorrente è di fr. 213'437.55 (stato al 31 dicembre 2014; cfr. doc. A10).

Ai sensi dell’art. 1 cpv.

1.

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,

i superstiti e l'invalidità (LPP) relativo allo scopo la previdenza

professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che,

assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai

superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita

usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o

invalidità).

Pertanto, come rettamente

indicato dall’USSI nella risposta di causa, l’eventuale ricezione futura

dell’avere di cassa pensione non può intendersi nel contesto della Las come

garanzia che permetta la concessione dell’assistenza che deve invece essere

assegnata sulla base del fabbisogno e delle risorse attuali del richiedente

(cfr. doc. III), soprattutto nel caso, come il presente, in cui il richiedente

è proprietario unico di sostanza immobiliare.

2.9

A titolo abbondanziale va,

infine, evidenziato che il ricorrente, di nazionalità italiana con permesso B

(cfr. doc. 49), nel ricorso ha indicato quale indirizzo le coordinate di uno

studio legale di __________, precisando che avrebbe informato a breve termine in

merito a un nuovo indirizzo di residenza, in quanto il vecchio recapito di Via __________

a __________ non era più valido, avendo dovuto abbandonare l’abitazione non

essendo più in grado di sostenere le spese di pigione (cfr. doc. I).

Nelle osservazioni del 5

ottobre 2015 egli ha, poi, asserito che presto si sarebbe trasferito in un

monolocale di un amico con pigione modesta (cfr. doc. V).

Al riguardo va ricordato

che la famiglia dell’insorgente vive in Italia in provincia di __________ (cfr.

consid. 2.7.) e che il ricorrente stesso nel febbraio 2015, in uno scritto al

Ministero Pubblico, ha affermato di rientrare in __________ tutti i fine

settimana (cfr. doc. A4).

Le circostanze appena

illustrate costituiscono un serio motivo per dubitare dell’ossequio della

condizione del domicilio nel Cantone Ticino che permette il riconoscimento del

diritto a prestazioni assistenziali ordinarie ai sensi dell’art. 18 Las o

perlomeno della dimora che consente l’assegnazione di un aiuto immediato (cfr.

art. 5 Las; art. 20; 21; 4; 11 della legge federale sulla competenza ad

assistere le persone nel bisogno del 24 giugno1977 - Legge federale

sull’assistenza, LAS; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014).

Tale questione non merita,

tuttavia, di ulteriori approfondimenti, ritenuto che il ricorso deve, per i

motivi sopra esposti, essere comunque, respinto.

2.10

In

conclusione l’USSI ha, dunque, giustamente negato al ricorrente il diritto a

una prestazione assistenziale ordinaria a decorrere dal mese di aprile 2015.

La

decisione su reclamo del 25 agosto 2015 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti