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Decisione

42.2015.31

CdS inviato x compet.a TCA lettera con cui un assistito contesta che USSI con scritto 9.9.15 non sia entrato nel merito rich assunz.spese dentistiche.Scritto 9.9.15 =dec.inform.(90gg x impugnarla). TC

9 novembre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

42.2015.31

rs

Lugano

9 novembre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2015 di

RI 1

contro

la “decisione” del 9 settembre 2015 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. L’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento (in seguito USSI), il 4 marzo 2015, ha restituito a RI

1 una nota d’onorario del 9 gennaio 2015 relativa a cure dentistiche a cui si è

sottoposto, in quanto non era stata preventivamente autorizzata

dall’amministrazione tramite l’invio di un preventivo. L’amministrazione ha

precisato che la fattura restava, dunque, a suo carico (cfr. doc. D).

1.2. Il 1° settembre 2015 RI 1 ha comunicato

all’USSI che il dentista Dr. __________ era impossibilitato ad allestire un

preventivo, poiché si trattava di urgenze e l’estrazione di un dente ha sempre

un margine di imprevedibilità.

Egli ha in ogni caso

allegato un riassunto stilato dal Dr. __________ concernente le prestazioni

eseguite negli anni scorsi in relazione all’estrazione di tre denti, ritenuta indispensabile

per la sua salute (cfr. doc. C).

1.3. L’USSI, con scritto del 9

settembre 2015, ha indicato a RI 1 che, siccome dal 1° agosto 2015 è al

beneficio della rendita AVS, rispettivamente delle prestazioni complementari,

non può più usufruire dell’assistenza sociale.

L’amministrazione ha, di

conseguenza, comunicato di non poter entrare nel merito della sua richiesta

concernente i costi dentistici (cfr. doc. A).

1.4. Il 23 ottobre 2015 RI 1 ha

inviato al Consiglio di Stato il seguente scritto:

" mi

permetto di ricorrere contro la decisione dell’Ufficio del sostegno sociale del

9 settembre 2015 riguardante il mancato rimborso delle prestazioni del mio

dentista Dr. __________ negli anni 2013-2014.

Sono al beneficio dell’AVS solo dal 1

agosto 2015 e gli interventi risalgono a un periodo precedente e quindi l’AVS

non risponde per queste prestazioni. Per questo motivo chiedo di rivedere la

decisione del 9 settembre 2015, presa dall’Ufficio del sostegno sociale.

Allego il riassunto delle prestazioni fatte

dal Dr. __________ negli anni 2013-2014 e la corrispondenza intercorsa con

l’Ufficio del sostegno sociale riguardante la fattispecie.

(…)” (Doc. I)

1.5. Il Consiglio di Sato, il 30

ottobre 2015, ha trasmesso lo scritto del 23 ottobre 2015 di RI 1 al TCA per

competenza (cfr. doc. III), allegando il seguente scritto redatto il 28 ottobre

2015 dall’USSI all’attenzione del Consiglio di Stato:

" (…)

Contro le decisioni dell’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) è dato ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (TCA) e per tale motivo il ricorso in oggetto non

è di competenza del Consiglio di Stato.

In secondo luogo la comunicazione impugnata

non è una decisione.

Il ricorso già per tali motivi è da

ritenere irricevibile. Segnaliamo che il nostro ufficio provvederà a emettere

una propria decisione formale con i mezzi di diritto relativamente alle pretese

e contestazioni del sig. RI 1 una volta verificata l’eventuale urgenza dell’intervento.”

(Doc. II)

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

I provvedimenti assistenziali

consistono, fra l’altro, in prestazioni assistenziali propriamente dette, e

meglio in prestazioni assistenziali ordinarie e speciali (cfr. art. 11, 17 cpv.

2.

Las).

Ai sensi dell’art. 20 cpv.

1.

lett. b Las le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni

particolari, quali ad esempio le spese dentarie.

L’art. 65 cpv. 1 Las

prevede che

" Contro la

decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di

prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all’art. 33

Laps.

Giusta l’art. 33 Laps:

" 1Contro

le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà

di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla

data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è

data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da

questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).”

2.3

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF

9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr.

19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.

3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa alcuna

decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata

una sentenza nel merito (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF

C 138/06 del 21 maggio 2007; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164

consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

2.4

Nella presente evenienza il

TCA constata che l’USSI nei confronti di RI 1 non ha emesso alcuna decisione

formale fondata sull'art. 20 cpv. 1 lett. b Las.

Da questo punto di vista

il ricorso dovrebbe effettivamente essere dichiarato irricevibile (cfr. consid.

2.3

).

Giova, tuttavia,

evidenziare che una decisione amministrativa non va intesa nel senso letterale,

ma in quello corrispondente al suo vero significato giuridico (cfr. STF

9C_774/2010,9C_441/2011 del 16 agosto 2011 consid. 2.2.; DTF 120 V 497; U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 49 n. 3).

Una decisione per essere

tale non necessita né dell'indicazione che si tratta di una decisione né

dell'indicazione dei mezzi di diritto, nella misura in cui, tuttavia, la

persona toccata si rende conto della misura presa.

La giurisprudenza e la

dottrina hanno poi precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale

di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e

individuale in maniera imperativa (cfr. DTF 122 V 189 consid. 1, DTF 118 V 17

consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a).

Al riguardo cfr. STCA

38.2011.37

del 16 febbraio 2012.

2.5

Per quanto attiene al caso

concreto, questa Corte rileva che l’USSI, il 9 settembre 2015, ha inviato all’interessato

uno scritto del seguente tenore:

" facciamo

riferimento alla sua lettera del 1 settembre 2015 con la quale contesta la

nostra comunicazione del 4 marzo 2015.

Dal 1 agosto 2015 è al beneficio della

rendita AVS rispettivamente della prestazione complementare e di conseguenza

non è più al beneficio di nostre prestazioni.

In considerazione di quanto sopra le

comunichiamo che non possiamo più entrare nel merito della sua richiesta.” (Doc.

A)

L’amministrazione ha,

quindi, redatto lo scritto del 9 settembre 2015 a seguito della lettera del 1°

settembre 2015 di RI 1 in risposta alla comunicazione del 4 marzo 2015 con cui

l’USSI gli aveva ritornato la nota d’onorario del 9 gennaio 2015 del dentista

Dr. __________ non essendo stata preventivamente autorizzata da tale Ufficio,

precisando che la fattura restava a suo carico (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; doc. C;

D).

Il 1° settembre 2015 RI 1,

da un lato, ha indicato che il dentista Dr. __________ era impossibilitato ad

allestire un preventivo trattandosi di urgenze. Dall’altro, ha annesso un

riassunto stilato dal Dr. __________ concernente le prestazioni eseguite negli

anni 2013 e 2014 in relazione all’estrazione di tre denti, ritenuta indispensabile

per la sua salute (cfr. consid. 1.2.; doc. C; B).

Con lo scritto del 9

settembre 2015 l’USSI si è dichiarato impossibilitato ad entrare nel merito

della richiesta di RI 1 di assegnargli una prestazione assistenziale speciale

per far fronte alle spese relative alle cure dentistiche degli anni 2013 e

2014, negandogli così di fatto quanto postulato.

Ora, a mente del TCA,

questa comunicazione deve essere considerata una vera e propria decisione

In effetti con la medesima

è stata regolata una situazione concreta e individuale, ossia l’USSI si è

rifiutato di entrare nel merito della domanda di RI 1 volta al riconoscimento

di una prestazione assistenziale speciale per far fronte alle spese dentistiche

(cfr. al riguardo: STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012; STCA 38.2011.15 del 25

maggio 2011; STCA 42.2010.37 del 18 novembre 2010; STCA 42.2009.22 del 14

gennaio 2010; STCA 33.2007.6 del 26 novembre 2007; STCA 30.2002.249 del 18

agosto 2003; STCA 30.2002.16 del 18 ottobre 2002).

L'USSI è comunque invitato

in futuro, in simili casi, ad emettere una decisione formale munita dei rimedi

di diritto.

2.6

Questo Tribunale non può comunque

entrare nel merito dello scritto di RI 1 del 23 ottobre 2015, trasmesso a

ragione (cfr. consid. 2.2.) per competenza dal Consiglio di Stato al TCA (cfr.

doc. III), in quanto quest’ultimo può pronunciarsi solo sulle decisioni su

reclamo emanate dall'organo amministrativo competente (cfr. consid. 2.2.;

art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 2 Laps; per dei casi analoghi cfr. 38.2011.15 del

25.

maggio 2011; 42.2010.37 del 18 novembre 2010; 42.2009.14 del 26 agosto

2009).

Tale scritto deve, invece,

essere considerato un reclamo alla decisione dell’USSI del 9 settembre 2015.

In proposito è utile

rilevare che il termine per contestare una decisione informale non è limitato a

30.

giorni come nel caso delle decisioni formali (cfr. consid. 2.2.; art. 33

cpv. 1 e 2 Laps). L’interessato deve piuttosto manifestare il proprio dissenso

con la soluzione adottata dall’amministrazione entro un congruo termine d’esame

e di riflessione. La nostra Massima Istanza, con la sentenza C 7/02 del 14

luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1, ha stabilito che tale

termine corrisponde a 90 giorni (cfr. STF 8C_789/2014 del 7 settembre 2015

consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003).

Un ricorso potrà essere

eventualmente inoltrato contro la decisione su reclamo che emetterà l’USSI.

Gli atti vanno, dunque,

trasmessi all'amministrazione per esaminare il reclamo di RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

“ricorso” del 23 ottobre 2015 è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

affinché decida sul reclamo di RI 1 contro la decisione del 9 settembre 2015.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti