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Decisione

42.2015.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 novembre 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i due figli __________, nato l’11 giugno 1991, e __________, nata il 3 febbraio

1996 (cfr. doc. 54; sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che

gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone).

RI 1 è separata dal marito

perlomeno dal mese di ottobre 2014 (cfr. doc. 71). Il 14 novembre 2014 la

medesima e il marito, davanti al Pretore aggiunto di __________ e con l’accordo

di quest’ultimo, hanno concordato a titolo provvisorio nelle more istruttorie

quanto segue:

" 1. I

coniugi sono autorizzati a vivere separati.

2. L’abitazione coniugale è attribuita in

uso alla moglie.

3. __________ si assume

il debito arretrato relativo agli affitti ancora scoperti sino al 31 agosto

2014.

4. Ritenuto un

reddito del marito di fr. 2'500.-- mensili dalla disoccupazione per un periodo

limitato a sei mesi, sino alla fine di gennaio 2015, e considerato un fabbisogno

minimo di almeno fr. 2'500.-- (fr. 1'200.-- di minimo vitale, fr. 900.-- a

titolo di affitto e spese accessorie, fr. 300.-- cassa malati e fr. 100.- per

trasporti, RC, ecc.), le parti convengono che al momento non vi è spazio per un

contributo alimentare nei confronti della moglie.” (Doc. 67)

La figlia __________, nel

settembre 2014, ha iniziato il quarto anno presso il Centro scolastico __________

di __________ come grafico AFC (cfr. doc. 187). Il 7 ottobre 2014 l’Ufficio

delle borse di studio e dei sussidi le ha concesso per l’anno scolastico

2014-15 un assegno di studio di fr. 3'347.-- (cfr. doc. 182).

Il figlio __________, dopo

le scuole dell’obbligo e aver svolto due anni di liceo, ha intrapreso un

apprendistato di commercio, effettuato presso la __________ di __________ (cfr.

doc. VII; L2).

Nell’agosto 2011 egli ha

conseguito l’Attestato federale di capacità quale impiegato di commercio

profilo E (formazione estesa; cfr. doc. C; L2; I).

Dal 9 gennaio al 6 aprile

2012 __________ ha frequentato un corso di __________ a __________ di 25 ore

alla settimana livello B1 (cfr. doc. H), per il quale ha ricevuto un sussidio

di fr. 2'600.-- da parte dell’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (cfr.

doc. G).

Egli ha poi svolto un

ulteriore corso a __________ dal 14 dicembre 2012 al 19 aprile 2013 di 30 ore

alla settimana, partecipando al progetto “__________” (cfr. doc. I).

Nel luglio 2013 __________

si è iscritto al corso per professionisti qualificati (Maturità Post AFC) che

ha poi iniziato nel settembre 2013. A fine giugno 2014 egli ha ottenuto la

Maturità professionale commerciale (cfr. doc. I; L1; C).

Dal 26 luglio 2014 al 27

marzo 2015 __________ ha nuovamente frequentato a __________ un corso intensivo

di tedesco generale di 25 lezioni alla settimana (cfr. doc. D). Egli non ha,

tuttavia, superato l’esame __________ (cfr. doc. M1).

Il 16 giugno 2015 il

responsabile della formazione, Prof. __________, e il delegato al corso di

laurea, Prof. __________, del Dipartimento __________ della __________ hanno

comunicato al figlio dell’insorgente che la sua domanda di iscrizione al corso

di laurea Bachelor in __________, approfondimento in __________, è stata

accolta, informandolo che i documenti necessari per completare l’iscrizione

avrebbero dovuto essere ritornati debitamente compilati entro il 31 luglio 2015

e che l’anno universitario sarebbe iniziato il 16 settembre 2015 (cfr. doc.

M2).

RI 1, il 2 ottobre 2014,

ha postulato la concessione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 71).

L’USSI, con decisione del

15 ottobre 2014, le ha assegnato una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

2'760.-- per il mese di ottobre 2014, tenendo conto nell’unità di riferimento

unicamente della medesima e della figlia __________ (cfr. doc. 255).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su reclamo dell’11 febbraio 2015, nella quale è stato

specificato che il figlio __________, maggiorenne, non è stato considerato

nell’unità di riferimento della madre, in quanto, avendo ripreso la formazione

dopo un’interruzione di oltre 24 mesi, non è più stato ritenuto persona

economicamente dipendente ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. e Laps e 2

Reg.Laps, (cfr. doc. A; III).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce che giusta l’art. 4 cpv. 1

lett. e Laps nell’unità di riferimento di un genitore rientrano i figli

maggiorenni non economicamente indipendenti, ossia, secondo l’art. 2 cpv. 1

Reg.Laps, i figli con meno di 30 anni, non sposati, e in prima formazione (cfr.

consid. 2.2.).

L’art. 2 cpv. 2 Reg.Laps

prevede, inoltre, che vi è prima formazione quando,

senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona

maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:

a) primario,

secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;

b) secondario

2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un

titolo dello stesso livello o di livello superiore;

c) terziario

di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del

biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se

non possiede già un titolo di livello terziario;

d) perfezionamento

linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.

In concreto è pacifico che

__________, nato nel 1991, abbia meno di 30 anni, non sia sposato, né legalmente

divorziato, separato o vedovo, non sia vincolato o non sia stato vincolato da

un’unione domestica registrata e non abbia figli.

Litigiosa, per contro, è

la condizione relativa allo svolgimento della prima formazione.

L’USSI ritiene che __________

Considerandi

non risulti in prima formazione ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett.e Laps e 2

Reg.Laps, poiché dopo aver conseguito l’Attestato federale di capacità quale

impiegato di commercio nell’agosto 2011 ha interrotto la formazione,

riprendendola dopo oltre 24 mesi con il corso per la maturità professionale

commerciale iniziato nel settembre 2013. A mente dell’amministrazione i corsi

di tedesco svolti nel 2012 e nel 2013 non rappresentano una continuazione della

sua prima formazione secondo i disposti della Laps e del Reg.Laps (cfr. doc. A;

III).

La ricorrente, dal canto

suo, è del parere che il figlio non abbia interrotto la formazione per oltre 24

mesi dal momento che, dopo il diploma di commercio e prima di iniziare nel

settembre 2013 il corso di maturità professionale conseguita nel 2014, ha

approfondito le sue conoscenze linguistiche, svolgendo due corsi di __________

a __________, dal 9 gennaio al 6 aprile 2012, rispettivamente dal 14 dicembre

2012.

al 19 aprile 2013.

L’insorgente ha

sottolineato che del resto __________ non è mai stato in grado di provvedere al

proprio sostentamento con i soli propri mezzi finanziari, ma è economicamente a

suo carico comportando un aumento delle sue spese (cfr. doc. I).

2.7

Come visto sopra, una persona

maggiorenne può essere considerata non economicamente indipendente se, in

particolare, è in prima formazione (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d Reg.Laps),

ovvero se, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi,

frequenta una formazione di livello secondario 2 di tipo professionale oppure

un perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2

(cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b e d Reg.Laps).

Per formazione di livello

secondario 2 si intende la formazione professionale di base che

interviene al termine del ciclo della scolarità obbligatoria successivo alle

scuole elementari, ovvero alle scuole medie (livello secondario 1; cfr. www.sbfi.admin.ch/diploma), come ad

esempio il tirocinio quale impiegato di commercio (cfr. www.sta.ti.ch).

Secondo quanto indicato

dalla Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali la

formazione di base di impiegato di commercio dura tre anni e si conclude con il

conseguimento di un attestato federale di capacità (AFC). Tale attestato può

essere conseguito seguendo la formazione base (profilo B) o la formazione

estesa (profilo E) e consente l’accesso a una formazione professionale

superiore. Il profilo E consente il conseguimento della maturità professionale

(livello secondario 2), che rende possibile l’accesso a uno studio presso una

scuola universitaria professionale (cfr. www.skkab.ch).

In effetti anche __________,

membro del Consiglio di Direzione del Centro professionale commerciale di __________,

il 25 febbraio 2015 ha attestato che sia la formazione di commercio estesa che

la maturità professionale commerciale appartengono al livello secondario 2

(cfr. doc. C).

Ne discende, da una parte,

che __________ nell’agosto 2011, conseguendo l’attestato federale di capacità

quale impiegato di commercio profilo E, ha concluso una formazione secondaria

livello 2 e nel settembre 2013 ha iniziato il corso di maturità professionale

commerciale ottenuta a fine giugno 2014, anch’essa facente parte della

formazione secondaria 2 (art. 2 cpv. 2 lett. b Reg.Laps).

Dall’altra, che nel

periodo tra agosto 2011, dopo il conseguimento dell’AFC profilo E (formazione

di livello secondario 2), e settembre 2013, avendo svolto due corsi di __________

a __________ della durata di 12 settimane o più (dal 9 gennaio al 6 aprile 2012

il primo - cfr. doc. H -, rispettivamente dal 14 dicembre 2012 al 19 aprile

2013.

il secondo - cfr. doc. I) di 25 ore alla settimana il primo - livello B1

(cfr. doc. H) - e di 30 ore il secondo (cfr. doc. I), il figlio della

ricorrente ha effettuato un perfezionamento linguistico dopo una

formazione di livello 2 come previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg.Laps.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Ufficio borse di studio e dei sussidi ha concesso a __________

un sussidio di fr. 2’600.-- per il soggiorno linguistico dal 9 gennaio al 6

aprile 2012 (cfr. doc. G).

E’ peraltro utile rilevare

che dalle Direttive Laps emesse dal Servizio centrale di prestazioni sociali

dell’IAS relative al concetto di unità di riferimento e in particolare di prima

formazione, in primo luogo, emerge che la formazione di livello secondario 2 ai

sensi dell’art. 2 Reg.Laps presuppone il superamento del livello secondario 1

(scuola media), salvo per il tirocinio in azienda. Inoltre la formazione di

livello secondario 2 è stata suddivisa in tre tipi: il tipo 1 comprende

formazioni che non conferiscono un diploma abilitante all’esercizio di una

professione (ad esempio liceo), il tipo 2 comprende le formazioni che

conferiscono un diploma abilitante all’esercizio di una professione (ad esempio

tirocinio in azienda, tirocinio presso una scuola d’arti e mestieri; scuola

cantonale di commercio) e il tipo 3 comprende le formazioni che succedono al

livello secondario 2, tipo 1 o 2 (ad esempio la maturità professionale).

In secondo luogo, dalle

Direttive menzionate si evince che il perfezionamento linguistico presuppone il

superamento del livello secondario 2 e che lo standard minimo richiesto per

considerare “in formazione” chi lo segue prevede che a) il corso deve

comprendere un minimo di 25 lezioni (unità di didattiche o ore) e b) il corso

deve avere una durata minima di 12 settimane.

In simili condizioni

occorre concludere che il figlio dell’insorgente, tra agosto 2011 (quando ha

conseguito l’AFC) e settembre 2013 (allorché ha iniziato il corso di maturità

professionale commerciale), non ha interrotto la sua formazione per più di 24 mesi,

avendo svolto due periodi di perfezionamento linguistico in Germania (dal 9

gennaio al 6 aprile 2012 e dal 14 dicembre 2012 al 19 aprile 2013) dopo una

formazione di livello secondario 2 ex art. 2 cpv. 2 lett. d Reg.Laps, e meglio

dopo il conseguimento dell’attestato federale di capacità quale impiegato di

commercio profilo esteso E.

Dopo l’ottenimento a fine

giugno 2014 della maturità professionale commerciale (formazione livello

secondario 2), il cui corso era iniziato a settembre 2013, __________ ha poi

effettuato un ulteriore corso intensivo di __________ a __________ dal 26

luglio 2014 al 27 marzo 2015 di 25 lezioni alla settimana (cfr. doc. D).

Anche tale periodo di

studio, vista la struttura del corso della durata di circa 8 mesi con 25 lezioni

alla settimana, va considerato quale perfezionamento linguistico ai sensi

dell’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg.Laps.

Pertanto __________,

nell’ottobre 2014, quando la madre ha richiesto l’assegnazione di una

prestazione assistenziale era ancora in prima formazione secondo l’art. 2 Reg.

Laps e conseguentemente, date in concreto le ulteriori condizioni previste

dall’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.; 2.6.), egli era non era

economicamente indipendente giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps.

__________ deve, dunque,

essere considerato nell’unità di riferimento della madre ai fini della

determinazione della prestazione assistenziale richiesta dalla ricorrente nel

mese di ottobre 2014.

2.8

Alla luce di tutto quanto

esposto, ricordato che la decisione su reclamo impugnata delimita temporalmente

il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali che valuta, quindi,

la legalità della decisione amministrativa deferitagli sulla base della

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata (cfr. STF

8C_820/2013 del 31 gennaio 2014 consid. 3.1.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio

2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04

del 15 aprile 2005 consid. 2), si giustifica l’annullamento della decisione su

reclamo dell’11 febbraio 2015 e il rinvio degli atti all’USSI perché proceda a

un nuovo calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale spettante

all’insorgente, tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del figlio __________

da ottobre 2014 al termine del corso intensivo di __________ a __________ (nel

marzo 2015).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

reclamo dell’11 febbraio 2015 è annullata.

§§ L’unità

di riferimento di RI 1 è costituita dal mese di ottobre 2014 anche dal figlio __________.

§§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI per un nuovo calcolo del diritto alla prestazione

assistenziale da ottobre 2012 a marzo 2015.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti