42.2015.5
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 dicembre 2015Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2015.5
DC/sc
Lugano
9 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2015 di
RI 1
contro
la decisione su su reclamo del 9 marzo 2015 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 17 novembre
2014 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha
riconosciuto a RI 1, nata nel 1980, una prestazione assistenziale di fr. 1'708.--
mensili dal 1° novembre 2014, con la seguente indicazione:
" Dall’allegata
tabella di calcolo può rilevare che l’affitto a suo carico è di gran lunga
superiore rispetto a quanto riconosciuto dai nostri parametri. La invitiamo
pertanto ad inoltrare disdetta o a trovare un subentrante entro i prossimi 6
mesi.
Trascorso questo termine il nostro ufficio si riserva di rivedere,
a parità di condizioni, il calcolo della prestazione stabilita a suo favore.”
(Doc. 95)
Dalla tabella di calcolo allegata
alla decisione emerge una spesa per l’alloggio di fr. 17'880.--, mentre il
limite massimo è di fr. 15'000.-- (cfr. doc. 98).
1.2. Respingendo il reclamo del 24
novembre 2014 con il quale la richiedente ha illustrato i motivi per cui, nel
suo caso, non si giustifica un cambio d’appartamento (vicinanza al medico
pediatra, farmacia, scuola per l’infanzia, familiari, difficoltà a trovare un
appartamento più economico) ed ha affermato di non richiedere la differenza fra
il massimo riconosciuto dalla legge e il costo effettivo superiore (cfr. doc.
2), l’USSI ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Ora, come chiarito, la prestazione di assistenza è sussidiaria
alle risorse della persona richiedente e viene riconosciuta solo nella misura
in cui essa non ha altre risorse e entrate.
Tali risorse devono essere utilizzate prioritariamente per la
sussistenza. Chi è al beneficio dell’assistenza (che copre il suo fabbisogno
minimo di vitto, alloggio, salute ecc.) e può sostenere regolarmente ulteriori
costi dispone di una relativa entrata che dovrebbe invece essere utilizzata per
il fabbisogno minimo, il quale, in tale misura, può già essere coperto con le
risorse dell’assistito e invece risulta ingiustificatamente coperto
dall’assistenza.
Indirettamente essa andrebbe così a (finanziare) costi eccessivi
al suo scopo e ai suoi limiti.
L’assistenza ha quindi opportunamente informato l’assistita che
l’importo pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto
per legge verrà considerato come entrata, dandole in ogni modo il tempo di
trovare un alloggio alternativo.” (Doc. III/1)
1.3. Contro la decisione su
reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di
poter restare nell’attuale appartamento e che “ la differenza dell’importo
superiore al consentito venga considerata quale reddito nel calcolo della sua
prestazione ”, rilevando:
" (…)
Da quanto traspare sembrerebbe che sia la sottoscritta sia
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, sebbene in modalità differenti,
giungono alla stessa conclusione.
Infatti, il mio ricorso è stato inoltrato in quanto ero
contraria al cambiamento di abitazione, chiedendo esplicitamente la deduzione
dal fabbisogno dell’importo in eccesso dal consentito, dato che a __________
una locazione con la pigione nei parametri richiesti è praticamente impossibile
reperirla.
Inoltre, un cambiamento di domicilio inciderebbe molto
negativamente sulla mia persona e quella di mio figlio, in quanto quello
attuale lo ritengo ideale e confacente alle mie necessità. Fin dalla nascita di
mio figlio __________ risiedo in questo appartamento che si trova in una
posizione ottimale e adatta alle mie necessità di madre sola con figlio a
carico, anche perché ho la fortuna di avere a pochi passi da casa il medico
pediatra, la farmacia, la scuola di prima infanzia, raggiungibile tra l’altro a
piedi in pochi minuti, nonché dei negozi.
Essendo per lo più in casa da sola con mio figlio, per necessità o
emergenze posso contare sui miei genitori che abitano in zona, come pure per
eventuali bisogni extra ho la possibilità di far capo al veicolo di mio padre.
Il fatto che mi si chiede di cambiare appartamento, oltre alla
perdita delle agevolazioni citate, mi troverei confrontata con la spesa non
indifferente del trasloco e acquisto di mobilio, alla quale non potrei
assolutamente far fronte perchè sono sprovvista di una qualsiasi disponibilità
di mezzi finanziari e, comunque, devo dare priorità al fabbisogno di mio
figlio.” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 5 maggio
2015 l’USSI propone di respingere il ricorso per gli stessi motivi esposti
nella decisione su reclamo (cfr. doc. V).
1.5. Il 15 maggio 2015 RI 1 ha
ribadito le sue richieste ricorsuali, precisando quanto segue:
" (…)
A titolo informativo segnalo unicamente che a quasi 7 mesi di
distanza dall’incresciosa situazione in cui mi trovo, pur avendo tenuto
controllati gli annunci degli appartamenti nel mio comune di domicilio, finora
non ho avuto modo di individuare uno analogo a quello da me locato con mio figlio
attualmente che abbia una pigione mensile che rispetti i canoni richiesti
dall’USSI. Questa situazione rafforza le motivazioni del mio ricorso, nonché mi
chiedo come potrei assumermi la spesa di una ditta di traslochi e acquistare
altri mobili, dato che con lo spostamento degli attuali ormai fatiscenti alcuni
si renderebbero inutilizzabili, pertanto mi troverei confrontata con
un’ulteriore spesa alla quale non poter far fronte.” (Doc. VII)
Al riguardo l’USSI il 26
maggio 2015 ha rilevato:
" Con lo scritto
15 maggio 2015 la signora RI 1 non indica fatti o motivi che non siano già
stati adeguatamente valutati nella decisione contestata e nella risposta e che
risultino idonei a giustificare una diversa valutazione rispetto alla decisione
impugnata, che viene confermata. Si osserva che nei limiti stabiliti dalle Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali, RL 6.4.11.1.3,
p.to 3.2, le spese di trasloco e mobilio sono coperte dell’assistenza.” (Doc.
IX)
1.6. Il 24 settembre 2015, interpellato
dal TCA, l’USSI ha precisato quanto segue:
" Faccio
riferimento al calcolo della prestazione assistenziale della signora RI 1. Le
confermo che dal 01.06.2015 è stato inserito in “ogni altro reddito” l’importo
di fr. 2'880.-- che corrisponde all’eccedenza annuale della spesa alloggiativa
(fr. 240.-- al mese). La signora RI 1 non ha contestato questa decisione. In
allegato le invio la decisione di giugno 2015.” (doc. XI)
1.7. Il 24 settembre 2015 il
Presidente del TCA ha inviato all’assicurata uno scritto del seguente tenore:
" Istruendo
la causa il TCA ha appurato che a partire dal mese di giugno 2015 l’USSI le ha
computato l’importo di CHF 2'880.- annui quale reddito supplementare (con
conseguente riduzione della prestazione assistenziale da CHF 1'708.- a CHF
1'367.-) senza esigere il cambiamento di appartamento.
Ciò corrisponde a quanto stabilito nella decisione su reclamo del
9 marzo 2015 (cfr. punto F: “… L’assistenza ha quindi opportunamente informato
l’assistita che l’importo pagato per la locazione in eccesso rispetto al
massimo riconosciuto per legge verrà considerato come entrata, dandole in ogni
modo il tempo di trovare un alloggio alternativo”) e a quanto da lei chiesto
nel ricorso (“È mia intenzione rimanere nell’attuale appartamento” e “Chiedo
che la differenza dell’importo superiore al consentito venga considerata quale
reddito nel calcolo della mia prestazione”) e nel suo scritto del 15 maggio
2015.
Siccome, di fatto, lei non contesta quanto stabilito nella
decisione su reclamo e visto che l’USSI ha effettivamente messo in atto quanto
preannunciato nel suo provvedimento, la invito a comunicare al TCA se intende
mantenere il ricorso (precisandone i motivi) o se lo ritira.” (Doc. XII)
Il 3 ottobre 2015 la
ricorrente ha comunicato di mantenere il ricorso, rilevando:
" (…)
Con Decisione 08.06.2015 l'USSI ha assecondato la mia «forzata»
richiesta di considerare come entrata finanziaria mensile l'importo pagato per
la locazione in eccesso (CHF 240.-- mensili) rispetto al massimo riconosciuto
per legge. Questa consapevole azzardata soluzione è stata dettata per questioni
finanziarie (trasloco e acquisto nuovo mobilio), ma anche per la pressione del
tempo, in quanto trovandomi sola ad affrontare questo cambiamento, non mi
sarebbe stato possibile cercare in breve tempo un alloggio a __________
conforme ai parametri dettati dall'Ufficio assistenza.
È superfluo dire a questo punto che ciò mi ha creato una serie di
difficoltà e tuttora mi trovo praticamente nell'impossibilità di provvedere al
mantenimento mio e di mio figlio, non da ultimo il fatto che, oltre a non
riuscire a far fronte a quanto sopra mi trovo in arretrato con il pagamento di
una serie di fatture e, sebbene abbia esposto la questione all'Ufficio
assistenza comunale, le stesse non mi sono state riconosciute.
A tale proposito mi riallaccio al contenuto della mia prima
lettera 24.11.2014 (allegata in copia) all'attenzione della signora __________,
funzionaria incaricata del mio incarto presso l'Ufficio del sostegno sociale di
Bellinzona, dove precisavo le motivazioni per essere autorizzata a rimanere
nell'attuale appartamento, richiesta a mio avviso più che legittima dettata dal
fatto che sono divorziata, pertanto sola con un figlio a carico. Ho altresì la
fortuna di avere i miei genitori a pochi passi dall'attuale abitazione e sui
quali posso contare in caso di necessità o emergenza in quanto, non essendo
automunita, per bisogni di varia natura (figlio, acquisti di un certo peso,
ecc.) posso far capo all'auto di mio padre. Non da ultimo la presenza nelle
adiacenze del medico pediatra e della farmacia.
Lo scorso mese di settembre mio figlio __________ ha iniziato la
scuola d'infanzia a __________ e si è ben integrato. Questo lo trovo molto
positivo e lo aiuta psicologicamente, ma anche ad alleviare il peso di trovarsi
a vivere con un solo genitore.
Con scritto 17.11.2014 l'USSI mi aveva intimato di lasciare entro
6 mesi l'appartamento attualmente occupato; episodio che mi ha spiazzato
parecchio e fatto «cadere il mondo addosso», ritenuto che la mia situazione
finanziaria non mi avrebbe permesso in alcun modo di assumere le spese di un
trasloco e anche l'acquisto di nuovi mobili (la maggior parte di quelli attuali
sono fatiscenti), ma in modo particolare per il fatto che non ero ancora
riuscita a trovare un posto di lavoro per togliermi da questa situazione,
segnatamente la difficoltà a reperire un appartamento che rientrasse nei canoni
indicati dall'USSI.
A fronte di quanto sopra, sono stata costretta ad inoltrare
ricorso e chiedere la forzata riduzione delle prestazioni assistenziali per la
salvaguardia mia, quella di mio figlio e dell'appartamento attuale.
P Q M:
• il ricorso
avverso alla Decisione N. __________ del 17.11.2014 è mantenuto;
• chiedo il
ripristino delle prestazioni assistenziali così come accordate al momento
dell'accoglimento delle domanda;
• che mi
venga concessa la possibilità di rimanere presso il domicilio attuale fintanto
non potrò trovare un posto di lavoro o una locazione confacente nei parametri
USSI nelle adiacenze della mia attuale locazione;
• che in
caso di mancata accettazione del ricorso l'USSI abbia a prendere a carico le
spese obbligatorie arretrate e correnti (luce, billag, partecipazione spese
mediche, ecc).” (Doc. XIII)
1.8. Il 7 ottobre 2015 il
Presidente del TCA ha assegnato all’USSI un termine di 10 giorni per formulare
osservazioni scritte precisando in particolare se e in che modo la ricorrente è
stata aiutata a trovare un appartamento più modesto (doc. XIV).
L’USSI, il 12 ottobre
2015, ha così risposto:
" (…)
Si osserva che il mercato dell’alloggio offre soluzioni
corrispondenti agli importi massimi previsti dalla legge e le persone in
assistenza trovano soluzioni corrispondenti. Nel caso in esame e in generale,
la ricerca delle soluzioni abitative da parte degli assistiti non è seguita
dall’Ufficio del sostegno sociale.” (Doc. XV)
Il 15 ottobre 2015 il TCA
ha chiesto all’USSI la seguente precisazione:
" Con
riferimento alla causa indicata a margine, al vostro scritto 12 ottobre 2015 al
TCA e al nostro colloquio telefonico di ieri, la prego di confermarci per
iscritto che la ricerca di soluzioni abitative non è seguita né dall’USSI né da
altri Uffici a voi legati e che quindi l’assicurato deve effettuare tale
operazione in modo autonomo.”
(doc. Doc. XVI)
L’USSI ha così risposto:
" Le
confermo che la procedura di ricerca di soluzione abitative non è seguita
dall’USSI e da altri uffici a noi legati.
Riteniamo che la persona interessata può fare riferimento ad
esempio agli assistenti sociali comunali per tale ricerca.” (Doc. XVI)
Questa documentazione è
stata inviata per conoscenza all’assicurata il 19 ottobre 2015 (doc. XVII).
2.1. Il TCA è tenuto a stabilire
se la ricorrente doveva lasciare l’appartamento a __________ e cercarne uno con
un canone d’affitto inferiore, entro sei mesi dalla decisione del novembre 2014,
o se poteva mantenerlo.
Da notare che nella
decisione impugnata l’USSI ha comunicato all’assicurata che, se non avesse
lasciato l’appartamento, a partire dal 1° maggio 2015, avrebbe conteggiato tra
Fatti
i suoi redditi la differenza tra l’affitto da lei pagato (fr. 17'880.--) e il
massimo previsto dalla legge (fr. 15'000.--).
Ciò è in effetti avvenuto
con decisione formale dell’8 giugno 2015, non contestata dall’assicurata (cfr. doc.
XI/1).
Al riguardo è utile
precisare che proprio questo chiedeva l’assicurata nel suo ricorso (cfr.
consid. 1.2).
Invitata dal TCA a
comunicare se intendeva ritirare il ricorso oppure no, RI 1 ha poi comunicato
che non riteneva corretto dovere, per principio, lasciare il suo appartamento.
Per questo motivo il TCA
entra nel merito del ricorso.
2.2 L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,
come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal
1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al
rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di
mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene
nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per
il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di
mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento
corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
977.--
100.--
1077.--
Considerandi
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per ogni persona
supplementare
+
272.
--
-
+
272.
--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento
con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra
sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive
persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--
fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).
Tali importi
sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012
del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015
pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
2.5
L’art.
22.
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito
disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata interamente
nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia
(coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
Non
vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,
alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1.
non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e
gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’
importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20
della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per
l’alloggio
Per il calcolo
della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese
accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il reddito disponibile
residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena
menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta
così il reddito computabile:
" Il reddito
computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le
rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione
militare federale del 19 giugno 1992;
"
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cpv. 1).
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
(cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della
presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i
redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile
è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa
per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa
vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai
sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con
attività lucrativa salariata;
b) gli interessi
maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti,
premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di
cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti,
premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute
della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32
cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività
lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate
obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti
di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese
e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000
fr.;
b) per i debiti
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)"
L'art.
9.
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto
dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona
sola
b) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da due
persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più di due
persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore
fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente
la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20
dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della
legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo
massimo.
Il 1° gennaio 2008 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.
10.
cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2).
La
spesa per l’alloggio, nel caso di unità di riferimento composte da due persone,
è computata fino ad un massimo pari all’importo riconosciuto dalla LPC per i
coniugi, ossia a fr. 15’000.-- (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b LPC; Decreto
esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS
e all’AI del 3 dicembre 2013).
Le deroghe ad alcune delle
diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli
art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2
Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito
disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del
richiedente.
Alcune entrate non
considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi
contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las
(per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento
di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La sostanza nel regime Las
viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito
Laps.
2.6
Come visto (cfr. consid. 2.2)
nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di
cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).
Le
disposizioni “concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” della
Conferenza svizzera dell’azione sociale – COSAS, adottate nel 2005 e poi
aggiornate regolarmente negli anni successivi, al punto A.4 ("Principi del
sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce
uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale,
sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la
persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti
d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire
quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera
adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche,
anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere
benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento
pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e
114-115.
Dal principio di
sussidiarietà risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta
soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei
terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004
consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).
In una sentenza 8C_56/2012
dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un
diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto
sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni legali di terzi come pure in
rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
In una
sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il
diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che
aveva potuto coprire i costi in più, non coperti dalle assicurazioni sociali e
private, tramite finanziamenti da terzi.
L’assistenza sociale può
dunque essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei
terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del
principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni
volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione
corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri
anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi
degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte,
nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un
caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni
erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che
occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali
prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di
sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione,
dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione
dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale
spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto
l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un
richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da
terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli
stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale
scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far
fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono
coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012;
STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).
2.7
Le Direttive
della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, prevedono che:
" L'affitto
o gli oneri ipotecari per persone proprietarie del proprio alloggio sono da computare con riguardo
ai valori medi del mercato immobiliare locale. Anche le spese accessorie
esposte nel contratto e, se il beneficiario è proprietario, le manutenzioni
all'immobile assolutamente indispensabili sono da ritenere nel calcolo della
prestazione.
Se le spese del riscaldamento e dell'acqua calda (riscaldamento
elettrico o a legna, boiler elettrico, ecc.) non sono state incluse nelle spese
accessorie, esse devono venir computate per il loro ammontare effettivo.
Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato
dev'essere finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa
più idonea ed economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di
aiutare attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le
condizioni contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.
Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più
conve-niente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione,
tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro
radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiario, nonché lo stato di salute e
il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.
Nel caso in cui si riesca a reperire un appartamento adeguato, è
consigliato che gli uffici del sostegno sociale negozino affinché si possa
evitare ii pagamento del deposito di
garanzia. Qualora non si potesse evitare tale versamento, bisognerà calcolare
il deposito di garanzia quale prestazione nell'ambito delle spese di alloggio.
Gli uffici preposti al sostegno sociale dovranno assicurare il recupero della
somma anticipata.
Quando un assistito lascia il comune, l'organo di sostegno sociale
competente dovrà verificare se nel nuovo comune l'affitto futuro sarà
accettato.
Per quanto riguarda le spese indotte da un trasloco, saranno
applicate le indicazioni del capitolo C.1.7.
Nel caso di persone conviventi non tutte beneficiarie del
sostegno sociale (v. capitolo FS.I), si divide la quota mensile della pigione
per il numero di persone che compongono l'economia domestica, conformemente al
capitolo F.5.I. Si aggiunge poi l'importo ottenuto al budget.
Riguardo alla situazione di vita e d'alloggio dei giovani adulti
rimandiamo al capitolo H.II.
Le persone che beneficiano a lungo termine del sostegno sociale
non possono far valere una pretesa di conservare il bene immobile occupato di
loro proprietà. Tuttavia, se le spese degli interessi ipotecari sono
accettabili, si raccomanda di esaminare sistematicamente se le spese
supplementari che potrebbero gravare sulla collettività, al fine della
permanenza del beneficiario nella sua abitazione, non possano essere coperte
dalla costituzione di una garanzia ipotecaria (v. capitolo E.2.2).
Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un
alloggio a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo
dell’abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può
condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del
suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il
sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.
Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti,
per le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o
regionali, tenendo conto della dimensione se e economie domestiche.”
(n.d.r. sottolineature del redattore)
2.8
In una sentenza 8C_805/2014
del 27 febbraio 2015 il Tribunale federale ha confermato una decisione con la
quale un richiedente di prestazioni assistenziali è stato invitato a cambiare
l’alloggio entro il termine di quatto mesi, rilevando in particolare che ciò
era esigibile considerato la sua situazione personale:
" 4.4. Mit Blick auf die im Einzelfall zu prüfende Zumutbarkeit des
Wohnungswechsels sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu den persönlichen
Verhältnissen des Beschwerdeführers (Alter, künftige Renteneinkommen, soziale
Integration), wonach diese einem Umzug in eine günstigere Wohnung nicht
entgegenstünden, ebenso wenig zu beanstanden. Hinsichtlich der eingewendeten
gesundheitlichen Beschwerden mit vollständiger Arbeitsunfähigkeit liegen keine
konkreten Anhaltspunkte vor, dass die gesundheitliche Verfassung des
Beschwerdeführers ein Verbleiben in der bisherigen Wohnung notwendig machen
würde.
4.5
Zusammenfassend ergibt sich, dass die
Ausführungen in der Beschwerde nicht geeignet sind, die
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz als klar unrichtig oder unvollständig
und deren Anwendung des kantonalen Rechts als verfassungsmässigen Rechten
zuwiderlaufend, insbesondere willkürlich, erscheinen zu lassen. Es ist nochmals
festzuhalten, dass die Gemeinde Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und den
Beschwerdeführer entsprechend bei der Wohnungssuche zu unterstützen hat (§ 6
SPG), was sie ihm auch zusicherte. Aus dem vorinstanzlichen Entscheid und den
Akten geht indessen nicht hervor, ob der Beschwerdeführer diese Hilfe bisher in
Anspruch genommen hat. Das kantonale Gericht durfte nach dem Gesagten
willkürfrei schliessen, dass Wohnungskosten nur bis zur Höhe von Fr. 900.-
durch das Gemeinwesen zu übernehmen sind, dass der Beschwerdeführer - unter
Androhung einer Leistungskürzung bei Missachtung entsprechender Anordnungen -
zur Suche einer preisgünstigeren (zumutbaren) Wohnung aufgefordert werden
darf.”
In
un’altra sentenza 8D_1/2015 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale ha
confermato la riduzione di fr. 180.-- mensili (fr. 830.-- – fr. 650.--)
conteggiati a titolo di pigione, sottolineando che l’interessato non aveva
dimostrato di avere cercato, senza esito positivo, un’abitazione più economica:
" 5.4.
5.4.1
Die Beschwerdeführerin
macht eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz
geltend, weil diese davon ausgegangen sei, sie habe ihre Behauptung, keine
günstigere Wohnung gefunden zu haben, nicht belegt. In der Rekursschrift an das
Departement für Finanzen und Soziales vom 25. Juni 2014 habe sie darauf
hingewiesen, dass bis zu jenem Zeitpunkt nur gerade eine Wohnung mit einem
monatlichen Mietzins von Fr. 808.- angeboten worden sei. In der
vorinstanzlichen Beschwerdeschrift habe sie zudem dargelegt, dass gemäss den
einschlägigen Internetportalen die billigste Zweizimmerwohnung bei Fr. 800.-
gelegen habe.
5.4.2
Auch wenn
eine Mitwirkungspflicht der Sozialhilfeorgane besteht, die
Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger bei der Suche nach günstigem Wohnraum zu
unterstützen (SKOS-Richtlinien, Ziff. B.3), ist die Wohnungssuche primär Sache
der mit wirtschaftlicher Hilfe Unterstützten. Die Beschwerdeführerin hat zwar -
teils unter Hinweis auf Internetportale - darauf hingewiesen, dass es schwierig
bis unmöglich sei, eine Wohnung innerhalb der von der Fürsorgebehörde
vorgegebenen Limite zu finden. Sie hat jedoch keine konkreten, erfolglosen
Suchanstrengungen nachgewiesen. So hätte sie sich beispielsweise an bekannte
Liegenschaftsverwaltungen wenden und entsprechende Belege vorlegen können. Es
wird auch nicht geltend gemacht, sie habe die Gemeinde um Unterstützung bei der
Wohnungssuche gebeten. Es erscheint daher nicht bundesrechtswidrig, dass die
Vorinstanz die Berücksichtigung des durch die Mietzinsrichtlinien festgelegten
Mietzinses anstelle des effektiven Mietzinses bestätigte. Die
Beschwerde ist somit abzuweisen.”
In una precedente sentenza
2P_143/2005 del 3 giugno 2005 il Tribunale federale aveva precisato che devono
essere assunti dall’assistenza sociale solo i costi per un alloggio che
permette pienamente di fare fronte ai bisogni fondamentali e non di quelli che
soddisfano i desideri del richiedente, rilevando:
" 2.2
2.2.1
Umstritten ist vorliegend, in welchem
Umfang einer unterstützungsbedürftigen Person Sozialhilfe für Wohnungskosten zu
gewähren ist. Zu Recht rügt die Beschwerdeführerin nicht, dass die vorgenommene
diesbezügliche Beschränkung bzw. die Aufforderung, nach einer günstigeren
Wohnung Ausschau zu halten, gegen Art. 12 BV verstösst. Art. 12 BV gibt
demjenigen, der in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen,
Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein
menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind; dieses Grundrecht auf Hilfe in
Notlagen beschränkt sich auf ein Minimum im Sinne einer Überlebenshilfe (BGE 130 I 71 E. 4.1 s. 75 mit
Hinweisen). Es versteht sich von selbst, dass die sich in einer Notlage
befindende und Sozialhilfe beanspruchende Person unmittelbar gestützt auf das
so verstandene Grundrecht keinen Anspruch auf Übernahme der Mietkosten einer
beliebigen Wohnung durch das Gemeinwesen hat. Vielmehr darf dieses, immerhin
unter Berücksichtigung ausserordentlicher persönlicher Verhältnisse des
Einzelfalles, seinen Beitrag an die Wohnungskosten auf das beschränken, was für
eine elementaren Unterkunftsbedürfnissen genügende Wohnung aufgewendet werden
muss. Für die Festlegung dieses Betrags ist grundsätzlich kantonales Recht
massgeblich (Urteil 2P.207/2004 vom 7. September 2004, E. 3.1).”
2.9
Nella presente fattispecie il
TCA constata che l’USSI non si è minimamente confrontato con le ragioni addotte
da RI 1 per rimanere nell’appartamento da lei occupato (cfr. consid. 1.2, 1.3 e
1.
) e neppure con le affermazioni della ricorrente sull’impossibilità di
trovare un appartamento più a buon mercato nel suo comune di domicilio (cfr.
doc. 1.7) conformemente a quanto stabilito dalle Direttive della COSAS (cfr.
consid. 2.7) e dalla giurisprudenza federale (cfr. doc. 2.8).
In simili condizioni,
vista l’istruttoria carente, la decisione su reclamo deve essere annullata e
gli atti rinviati all’USSI per nuovi accertamenti.
L’amministrazione dovrà
innanzitutto stabilire se, tenuto conto della situazione personale della ricorrente,
è esigibile oppure no un cambiamento dell’appartamento (tenuto peraltro conto
di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza 2P_143/2005
riprodotta al consid. 2.8) spiegandone i motivi.
Se così fosse l’USSI dovrà
precisare se un nuovo appartamento deve essere reperito nel Comune di domicilio
oppure anche nei dintorni.
Nelle due ipotesi
l’amministrazione verificherà se esistono realmente delle possibilità di
alloggio a minor costo.
Se fosse esigibile un
cambiamento di appartamento e se esistesse una possibilità di alloggio a prezzi
inferiori, la decisione andrebbe confermata, senza la necessità di fornire a RI
1.
un aiuto a trovare una nuova abitazione (cfr. consid. 2.7 e 2.8) vista la
volontà più volte espressa dalla ricorrente di restare nell’appartamento in cui
abita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi e la decisione su reclamo del 9 marzo 2015 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all’USSI per nuovi accertamenti, conformemente al consid.
2.9.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti