42.2015.9
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30 settembre 2015Italiano41 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2015.9
rs
Lugano
30 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 4 maggio 2015 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
4 maggio 2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato la precedente decisione del 20 gennaio 2015 (cfr. doc. IX1)
con la quale ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 2'303.25 per
prestazioni assistenziali indebitamente percepite nei mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2014, in quanto nel mese di dicembre 2014 è emerso
che le figlie __________ e __________ da agosto 2014 hanno iniziato a svolgere
un apprendistato senza darne tempestiva comunicazione all’amministrazione.
Inoltre l’USSI ha indicato
che la domanda di condono formulata dall’interessata, in via subordinata
contestualmente al reclamo interposto il 10 febbraio 2015 contro l’ordine di
restituzione del 20 gennaio 2015 sarebbe stata decisa al momento della crescita
in giudicato della decisione su reclamo del 4 maggio 2015 (cfr. doc. H).
1.2. RI 1, patrocinata dall’avv. RA
1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 4 maggio 2015
davanti al TCA chiedendo, in via preliminare e urgente, che sia fatto ordine
all’USSI di pronunciarsi indilatamente sulla domanda di condono. Nel merito ha
postulato l’annullamento dell’ordine di restituzione, nonché l’ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio sia per la procedura davanti al TCA, sia
retroattivamente per la procedura di reclamo dinanzi all’USSI (cfr. doc. I).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto:
" (…)
3. Il 30 gennaio 2015 la madre e le figlie
presentarono dietro suggerimento dell’Ufficio del sostegno una domanda di assegno
di tirocinio. La ricorrente fu informata della possibilità di ottenere tale
sussidio soltanto il 20 gennaio 2015 (doc. B). Con decisione su reclamo del 23
aprile 2015, l’Ufficio delle borse di studio ha confermato la sua decisione di
erogare alle figlie per l’anno 2014-2015 un assegno di fr. 609.-- e
rispettivamente fr. 816.--. L’esiguità di tali importi è motivata da diverse
ragioni:
1) alle figlie hanno riconosciuto spese per
libri e materiale scolastico di soli fr. 500.--, quando invece l’importo
effettivo è superiore (si pensi che __________, apprendista parrucchiera,
nell’ottobre 2014 ha dovuto spendere solo per l’acquisto di un corredo di
forbici fr. 367.20; cfr. doc. L). Inoltre, ha riconosciuto spese di viaggio di
soli fr. 112.-- e fr. 326.--, senza considerare le spese per la bicicletta che
pure utilizzano per recarsi in stazione e al lavoro (che a livello fiscale
comporta una deduzione annua di fr. 700.--). Stessa cosa per il pranzo fuori
casa;
2) l’assegno complessivo di fr. 4'938.-- per
ambedue è stato inoltre decurtato di fr. 2'494.-- sulla base del reddito
dichiarato nel 2013 dal padre ed ex marito __________. Se non che le figlie
ricevono mensilmente da quest’ultimo fr. 1'500.--, cifra peraltro superiore a
quella decisa dalla Pretura di __________ in sede di divorzio (fr.1'428.--).
Trattasi in definitiva di una perdita netta di sussidio irrecuperabile;
3) infine, le figlie hanno subito una
sottrazione di altri fr. 1'019.-- per il fatto di avere presentato la domanda
di assegni soltanto il 30 gennaio 2015.
4. Appare in definitiva ingiusto e
contrario alla LAS insistere per la restituzione di fr. 2'119, importo che non
copre neppure la decurtazione complessiva di sussidio che le figlie hanno
dovuto e dovranno affrontare per l’anno 2014-2015 (cfr. punto 3), non certo per
loro colpa (vedi sempre doc. B; prima del gennaio 2015 ignoravano l’esistenza
degli assegni di tirocinio).
Tanto più che dai modestissimi redditi da
loro conseguiti e ciononostante computati sulla base dell’art. 22 let. e cifra
3 LAS occorre sottrarre le spese previste specialmente all’art. 25 LT (art. 8
let. a Laps).
Per __________ (apprendista parrucchiera) e
per __________ (apprendista impiegata di commercio al dettaglio), le spese
ammontano individualmente a (cfr. DE concernente l’imposizione delle persone
fisiche per il 2014):
abbonamento arcobaleno (cfr. doc. D) fr.
651.00
bicicletta fr.
700.00
pasti fuori casa1 fr. 3'200.00 1
spese professionali necessarie fr.
2'500.00 2
(tasse scolastiche, materiale, ecc.)2
TOTALE fr.
7'051.00
1 __________
lavora infatti a __________ e frequenta la scuola professionale di Locarno. La
pausa di mezzogiorno di __________ (che lavora sempre a __________, ma distante
da casa) perlopiù dura al massimo un’ora, ciò che le impedisce di pranzare al
domicilio.
2 Si tratta
dell’importo forfettario riconosciuto all’art. 8 del DE citato. E’ vero che nel
2014, le figlie hanno lavorato soltanto 4 mesi e che in teoria l’importo
andrebbe dimezzato; non dimeno il caso che ci occupa riguarda l’ambito sociale
e non fiscale, per cui va considerato l’anno scolastico (da settembre 2014 ad
agosto 2015) e non l’anno civile.
Per le due figlie, le deduzioni ammontano complessivamente a fr.
14'102.-- annui. Importo persino superiore al reddito lordo da loro conseguito
(fr. 7'440 + fr. 4'200 = fr. 11'640; cfr. doc. F). Rileviamo d’inciso che anche
le spese professionali e di formazione effettive di entrambe le figlie non si
discostano, come detto, dall’importo forfetario annuo di fr. 2'500.-- (acquisto
di forbici, spazzole, ecc., per __________; tasse d’iscrizione, libri di testo,
materiale scolastico, ecc., per entrambe), riconosciuto solo in parte
dall’Ufficio borse di studio.
(…)”
1.3. L’USSI, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.4. L’amministrazione, il 18
giugno 2015, dando seguito senza indugio a una richiesta di questo Tribunale
(cfr. doc. VIII), ha trasmesso copia dell’ordine di restituzione del 20 gennaio
2015 e del relativo reclamo interposto dall’insorgente, rappresentata dall’avv.
RA 1 (cfr. doc. IX+1/2).
1.5. Il 19 giugno 2015 è pervenuto
il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con della
documentazione (cfr. doc. X+1).
Il patrocinatore
dell’insorgente ha, inoltre, comunicato di non avere altri mezzi di prova da
presentare (cfr.doc. X).
1.6. Il doc. X è stato trasmesso
per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XI).
Il doc. IX +1/2 è stato,
invece, inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di fr. 2'303.25
corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite nel periodo dal mese di settembre
al mese di dicembre 2014.
Per quanto attiene alla
richiesta formulata nel ricorso di ordinare, in via preliminare e urgente,
all’USSI di pronunciarsi indilatamente sulla domanda di condono (cfr. doc. I;
consid. 1.2.), giova evidenziare che questa Corte, con sentenza 42.2015.12 del
17 giugno 2015, ha stabilito che l’USSI non si è reso colpevole di un ritardo
ingiustificato nei confronti dell’insorgente per non avere ancora deciso in
merito al condono postulato nel febbraio 2015 contestualmente al reclamo interposto
contro l’ordine di restituzione di prestazioni assistenziali percepite da
settembre a dicembre 2014 emesso dall’amministrazione il 20 gennaio 2015.
In effetti, per costante
giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo
al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,
ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente
(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009;
STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008 consid. 2.2.).
Questo Tribunale
ribadisce, comunque, la propria raccomandazione formulata all’attenzione
dell’USSI nel giudizio 42.2015.12 di emanare celermente la decisione
relativa alla domanda di condono non appena sarà passata in giudicato la
procedura di restituzione.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse
nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le
partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri
dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato."
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla
relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di
studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno
integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno
1996;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971."
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza
la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps
(cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,
come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal
1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al
rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di
mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene
nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per
il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di
mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento
corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
977.--
100.--
1077.--
2
persone
1495.--
100.--
1595.--
3
persone
1818.--
100.--
1918.--
4
persone
2090.--
100.--
2190.--
5
persone
2364.--
100.--
2464.--
6
persone
2638.--
100.--
2738.--
7
persone
2912.--
100.--
3012.--
Per ogni persona supplementare
+
272.--
-
+
272.--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento
con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra
sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive
persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--
fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).
Tali importi
sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012
del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015
pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
2.5. L’art. 67 Las,
relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" 1Il richiedente,
rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza
sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;
esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti
degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale.”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" 1L’assistito è
tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni
cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da
implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni
assistenziali.
2L’assistito
è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale
l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione
di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”
2.6. Per quanto
concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26
Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.
3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente
per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 2
Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione
assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le
decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento.
2.7. Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra
(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2.b; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;
DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 pag. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata
in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STFA P 91/02 dell'8
marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 134 consid.
2e; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta
a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il
condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79
OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.6.).
2.8. Nell’ambito dell’assistenza
sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio della
sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04
del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V
143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Con sentenza STF
8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in
particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere
prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella
condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio
ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo
un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF 8C_56/2012
dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non
esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare
l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come
pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del
15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha
potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e
private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Al riguardo cfr. pure la
STF 8C_92/2013 del 10 febbraio 2014 in cui, in virtù del principio di
sussidiarietà, le prestazioni dell’assistenza sociale fornite a un richiedente
l’asilo sulla cui domanda non si è entrati nel merito e nei confronti dei quali
era stata ordinata la partenza dalla Svizzera dovevano essere considerate
percepite indebitamente dal momento in cui l’interessato ha beneficiato, per lo
stesso periodo, di indennità giornaliere versate dall’assicuratore infortuni a
seguito di un sinistro da lui subito.
La richiesta di
restituzione delle prestazioni assistenziali era dunque giustificata.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la
persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti
d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire
quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera
adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico.
(…)"
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e
114-115.
2.9. Nella concreta evenienza
l'USSI ha chiesto la restituzione di parte delle prestazioni assistenziali percepite
dalla ricorrente nei mesi da settembre a dicembre 2014 computando i guadagni
conseguiti dalle figlie __________ e __________ svolgendo gli apprendistati
iniziati nell’agosto 2014 senza informare l’amministrazione (cfr. doc. H; IX1;
VI).
La ricorrente ha
contestato il modo di procedere dell’USSI, facendo valere in buona sostanza che
nel calcolo volto a determinare l’importo di assistenza sociale da rimborsare,
oltre a una deduzione di fr. 200.--, andrebbero considerate ulteriori spese
professionali e scolastiche non coperte dagli assegni di tirocinio riconosciuti
loro dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, peraltro non per
l’intero anno scolastico 2014-2015 essendo venute a conoscenza della possibilità
di chiedere gli assegni di studio unicamente nel gennaio 2015 (cfr. doc. I).
2.10. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte processuali emerge
che nel conteggio del 30 giugno 2014 con cui all’insorgente è stata
inizialmente riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 2'119.-- mensili
da luglio a settembre 2014, a titolo di redditi computabili, erano stati
considerati unicamente il reddito da titoli e capitali di fr. 8.-- e gli
alimenti versati dall’ex marito per le sue figlie di complessivi fr. 18'000.--.
Alcunché era stato computato quale reddito del lavoro (cfr. doc. 140-144).
Tuttavia le figlie della
ricorrente, __________ (nata il 18 maggio 1997; doc. A1) e __________ (nata il
20 ottobre 1998, doc. A1), nell’agosto 2014 hanno iniziato a svolgere un
apprendistato (cfr. doc. I; 60; 53).
__________, quale
apprendista impiegata di commercio al dettaglio presso la __________ di __________,
percepisce un salario lordo di fr. 620.-- al mese. Il contratto di tirocinio è
stato concluso il 30 luglio 2014 con inizio il 2 agosto 2014 ed è stato
approvato dalla Divisione formazione professionale il 13 agosto 2014 (cfr.doc.
49; 53; 54 inc. 42.2015.9).
__________, in qualità di
apprendista parrucchiera presso il Salone __________ di __________ di __________,
guadagna fr. 400.-- lordi mensili. Il contratto di tirocinio è stato concluso
il 24 luglio 2014 con inizio il 1° agosto 2014 ed è stato approvato dalla
Divisione formazione professionale il 1° settembre 2014 (cfr.doc. 56; 60; 61
inc. 42.2015.9).
A decorrere dal mese di
settembre 2014, pertanto, la situazione finanziaria dell’unità di riferimento
della ricorrente – composta della medesima e delle due figlie (cfr. STCA
42.2015.15 consid. 2.7. emessa in data odierna e riguardante l’insorgente) –
era differente rispetto a quanto risultava dal conteggio del 30 giugno 2014.
Va, altresì, considerato
che ai fini del calcolo della prestazione assistenziale l’art. 22 lett. a cfr.
3 Las prevede che nel reddito computabile “vengono interamente computati i
redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento” (cfr.
consid. 2.4.).
Al riguardo cfr. STCA
42.2015.9 consid. 2.7. emessa in data odierna e concernente la ricorrente e
STCA 42.2008.3 del 18 giugno 2008, pubblicata in RtiD I-2009 N. 17 pag. 78
segg.
Nella fattispecie sono,
inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.7.).
In effetti quando, a
seguito della domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali nel dicembre
2014, l’USSI ha saputo degli introiti connessi agli apprendistati iniziati ad
agosto 2014 dalle figlie dalla ricorrente (cfr. doc. IX1; 4) sono emersi dei
fatti nuovi atti a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto al
calcolo iniziale delle prestazioni assistenziali.
E’ quindi evidente che il
calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive
entrate dell’insorgente.
Di conseguenza la
ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente
parte delle prestazioni assistenziali afferenti ai mesi da settembre a dicembre
2014.
Al riguardo
è utile ribadire (cfr. consid. 2.7.) che è tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,
non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata
erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di
ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è
irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha
ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto
di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134
consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2
dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre
2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
L’argomentazione
ricorsuale secondo cui, siccome i contratti di tirocinio delle figlie iniziato
nell’agosto 2014 prevedevano un periodo di prova di tre mesi, l’insorgente è
stata in grado di informare con certezza l’amministrazione del loro nuovo impiego
solo verso la fine dell’anno 2014 (cfr. doc. I p.to 1), è dunque a questo
stadio ininfluente e verrà, se del caso, esaminata nella procedura di condono
(cfr. consid. 2.1.; 2.7. in fine).
Infatti tale asserzione
nulla toglie al fatto che nel periodo da settembre a dicembre 2014 le entrate
dell’unità di riferimento della ricorrente siano state obiettivamente più
elevate rispetto a quelle considerate inizialmente per il calcolo della
prestazione assistenziale di fr. 2'119.-- percepita in quei mesi.
Ne discende che la
decisione dell’USSI di richiedere il rimborso di parte delle prestazioni
assistenziali percepite da settembre a dicembre 2014, dal profilo del principio
stesso della restituzione, non è censurabile.
2.11. Occorre ora stabilire se
l’importo chiesto in restituzione di fr. 2'303.25 sia corretto.
L’amministrazione ha
determinato l’ammontare chiesto in restituzione fondandosi sulla somma dei guadagni
netti mensili conseguiti dalle figlie dell’insorgente da settembre a dicembre
2014, dalla quale ha dedotto fr. 200.-- per figlia, corrispondenti a fr.
2'400.-- annui (a titolo di spese professionali, cfr. STCA 42.2015.15 consid.
2.9. emessa in data odierna ) e non solo fr. 200.-- globalmente come erroneamente
- per svista - indicato sull’ordine di restituzione (cfr. cfr. doc. IX1).
In effetti per il mese di
settembre 2014 l’importo indicato come percepito indebitamente è di fr. 559.50
(cfr. doc. IX1). Il medesimo è stato ottenuto sommando i guadagni delle due
figlie per complessivi fr. 959.50 (fr. 559.50 + fr. 400; cfr. doc. 52; 59) e
deducendo fr. 400.--, corrispondenti a fr. 200 per figlia, quali spese.
Per il mese di ottobre
2014 l’importo indicato come percepito indebitamente è di fr. 581.25 (cfr. doc.
IX1). Lo stesso è stato ottenuto sommando i guadagni delle due figlie per
complessivi fr. 981.25 (fr. 581.25 + fr. 400; cfr. doc. 51; 58) e deducendo fr.
400.--, corrispondenti a fr. 200 per figlia, quali spese.
Per il mese di novembre
2014 l’ammontare indicato come ricevuto a torto è anch’esso di fr. 581.25 (cfr.
doc. IX1) ed è stato ottenuto sommando i guadagni delle due figlie per
complessivi fr. 981.25 (fr. 581.25 + fr. 400; cfr. doc. 50; 57) e deducendo fr.
400.--, corrispondenti a fr. 200 per figlia, quali spese.
Per il mese di dicembre
2014 l’importo indicato come percepito indebitamente è di fr. 581.25 (cfr. doc.
IX1). Il medesimo è stato ottenuto sommando i guadagni delle due figlie per
complessivi fr. 981.25 (fr. 581.25 + fr. 400; cfr. doc. 49; 56) e deducendo fr.
400.--, corrispondenti a fr. 200 per figlia, quali spese.
In proposito va osservato,
in primo luogo, che l’insorgente non ha contestato l’entità in quanto tale
delle entrate delle figlie dei mesi da settembre a dicembre 2014, che peraltro
risultano dai certificati di salario mensili agli atti (cfr. doc. 49-52; 56-59).
Di conseguenza il TCA non
ha motivo di dubitare della correttezza degli importi considerati dall’USSI a
titolo di salario delle figlie che va computato ai sensi dell’art. 22 lett. a
cfr. 3 Las (cfr. consid. 2.10.).
In secondo luogo, che è
vero, come rilevato nella sentenza 42.2015.15 consid. 2.9. emessa in data
odierna e riguardante sempre la ricorrente, che l’importo per altre spese
professionali dedotto fiscalmente è attualmente di fr. 2'500 (dal periodo
fiscale 2009 tale deduzione è in effetti stata aumentata da fr. 2'400 a fr.
2'500; cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2009
delle persone fisiche p.to p.to 5.1; Istruzioni per la compilazione della
dichiarazione d’imposta 2014 delle persone fisiche p.to 5.).
E’ altrettanto vero, però,
che l’art. 8 lett. a) Laps al quale rinvia l’art. 22 Las, prevede sì che la
spesa vincolata è costituita, tra l’altro, dalle spese ai sensi degli art.
25-31 LT, tuttavia enuncia pure che il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata.
Giusta l’art. 4a cpv. 3
Reg.Laps per le altre spese professionali si intendono le spese necessarie
all’esercizio della professione effettivamente sopportate dal richiedente.
Pertanto l’USSI non è
tenuto ad attenersi strettamente al valore considerato fiscalmente.
2.12. Per quanto concerne gli oneri
connessi al tirocinio svolto dalle figlie __________ e __________ che la
ricorrente ha chiesto di computare in deduzione ai redditi nel calcolo volto a
stabilire l’importo da rimborsare, il TCA ricorda che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà (art. 2 Las; 13
Laps; consid. 2.3.; 2.8.; DTF 137 V 143; STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010
consid. 5.4.).
Inoltre in una sentenza
2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha ribadito che "secondo
l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli obiettivi sociali perseguiti, il
Cantone provvede affinché ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una
formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle
sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce che il Cantone
favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione di assegni di
studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in possesso del
certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio sono
accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri
ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi vengono
concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo
di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli,
e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità
economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2 LSc)”. (La
sottolineatura è del redattore)
Al riguardo cfr. pure STCA
42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28.
Le disposizioni COSAS al
p.to H.6 del dicembre 2007 prevedono peraltro che gli uffici del sostegno
sociale accordano contributi alla prima formazione, alla formazione continua e
al perfezionamento professionale, solo se questi non possono essere finanziati
da altre fonti (borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni
dell’assicurazione disoccupazione e dell’assicurazione invalidità, mezzi
provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.).
Da una parte, quindi,
l’aiuto allo studio avviene, secondo l’art. 19 della legge sulla scuola valido
fino al 31 maggio 2015 e giusta l’art. 1 della legge sugli aiuti allo studio in
vigore dal 1° giugno 2015, mediante la concessione di borse di studio,
dall’altra, l’assistenza sociale può eventualmente decidere in un
secondo tempo, in virtù del principio della sussidiarietà, di intervenire
versando un sostegno complementare.
Ad ogni modo prima che
l’assistenza sociale decida in una particolare fattispecie se fornire o meno
una prestazione, il richiedente deve avere esaurito le possibili vie
prioritarie per, se del caso, accedere ad aiuti allo studio, ad esempio borse
di studio (assegni e prestiti di studio), contributi di fondi e di fondazioni.
2.13. In concreto l’Ufficio delle
borse di studio e dei sussidi ha concesso, a far tempo dal mese di febbraio
2015, un assegno di studio di fr. 609.-- per __________ e un assegno di studio
di fr. 816.-- per __________ (cfr. doc. 48; 55; I: decisione su reclamo del 23
aprile 2015 emessa dall’Ufficio borse di studio e dei sussidi).
L’Ufficio delle borse di
studio, per calcolare l’importo dell’assegno spettante alle figlie della
ricorrente, ha tenuto conto delle spese per i pasti fuori casa (fr. 1'500.-- per
__________ che lavora e frequenta la scuola a __________ dove abita e fr.
2000.-- per __________ che lavora a __________; cfr. doc. I), delle spese di
viaggio (di fr. 112.-- per __________ e di fr. 326.-- per __________, ritenuto
che il costo dell’abbonamento è ridotto del 50% per gli apprendisti; cfr.
www.arcobaleno.ch/it/36/appresfondo.aspx; doc. I. In effetti sulla copia degli
abbonamenti agli atti – cfr. doc. D – risulta la specificazione “Appresfondo”)
e del costo per il materiale scolastico (di fr. 500.-- per ogni figlia; cfr.
doc. I decisione su reclamo del 23 aprile 2015 emessa dall’Ufficio borse di
studio e dei sussidi).
Occorre, poi, evidenziare
che nel caso di __________ e __________ l’Ufficio competente non ha
considerato, per far fronte ai costi connessi alla formazione, il salario da
apprendiste delle due ragazze, visto che si ravvisava un intervento da parte
dell’assistenza sociale (cfr. doc. I decisione su reclamo del 23 aprile 2015
emessa dall’Ufficio borse di studio e dei sussidi).
L’insorgente ha censurato
il fatto che per stabilire l’ammontare degli assegni di tirocinio sia stato
considerato un importo di fr. 2’494 quale reddito del padre da destinare alla
formazione delle figlie, conteggiato sulla base del reddito dichiarato nel 2013
(cfr. doc. I decisione su reclamo del 23 aprile 2015 emessa dall’Ufficio borse
di studio e dei sussidi), quando invece il contributo alimentare che questi
versa per le due figlie globalmente è di fr. 1'500, cifra peraltro superiore a
quanto deciso in sede di divorzio (cfr. doc. I p.to 3).
Al riguardo occorre osservare
che in effetti la sentenza di divorzio del 20 novembre 2006 prevede che il
padre è tenuto a versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 714 per
ciascuna figlia (cfr. doc. X1), indicizzato attualmente a fr. 750.--, ossia fr.
1500.-- per le due figlie, corrispondenti a fr. 18'000.-- annui (cfr. doc. 134;
144).
E’, tuttavia, possibile al
riguardo, se il padre non adegua spontaneamente gli alimenti, introdurre
un’azione civile tendente alla modifica della sentenza di divorzio, chiedendo
in particolare l’aumento del contributo alimentare (cfr. art. 134 cpv. 2; 286
cpv. 2 CC; STF 5A_676/2014 del 18 maggio 2015).
Per quanto concerne, poi,
la questione connessa alla data d’inizio degli assegni, ovvero che, essendo
stati riconosciuti soltanto dal 1° febbraio 2015, per i mesi in questione le
figlie non usufruiscono di tale copertura (cfr.doc. I p.ti 3 e 4), giova
evidenziare che il fatto asserito di aver richiesto le borse di studio il 30
gennaio 2015 (cfr. doc. IX2), poiché unicamente nel mese di gennaio 2015 la
ricorrente è stata resa attenta dall’USSI di tale possibilità (cfr. doc. I;
IX2; 3), è in ogni caso imputabile alla mancata tempestiva comunicazione
all’amministrazione da parte dell’insorgente dell’inizio degli apprendistati,
avvenuta solo il 16 dicembre 2014 (cfr. doc. 4).
Ne discende che in casu,
considerato peraltro che nei mesi di dicembre e gennaio ricorrono le festività
natalizie, non risulta una violazione dell’obbligo di consulenza e informazione
da parte degli organi chiamati ad applicare la Las e, più in generale, la Laps
(cfr. art. 52 lett. a, b e c Las; 18 Laps).
In effetti
l’amministrazione, appena saputo nel dicembre 2014 dello svolgimento
dell’apprendistato da parte di __________ e __________, ha in ogni caso indicato
tempestivamente, nel mese di gennaio 2015, all’insorgente di postulare la
concessione di borse di studio per le figlie (cfr. doc. 3).
In simili
condizioni, un sostegno più elevato di quello già riconosciuto (computando le
spese professionali di fr. 200.-- mensili per figlia; cfr. consid. 2.11.), considerando
costi di formazione specifici per il periodo in cui non sono stati chiesti gli
assegni di tirocinio, da parte dell’assistenza sociale, che interviene solo a
carattere del tutto sussidiario, deve essere escluso.
2.14. Alla luce di tutto quanto
esposto, a ragione l’amministrazione ha chiesto all’insorgente la restituzione,
per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, della somma di fr.
2’303.25, corrispondente alle prestazioni assistenziali ricevute in eccesso per
tali mesi (fr. 559.50 per settembre 2014 + fr. 581.25 per ottobre 2014 + fr.
581.25 per novembre 2014 + fr. 581.25 per dicembre 2014) considerando, da una
parte, i redditi mensili conseguiti dalle due figlie svolgendo l’apprendistato
e, dall’altra, delle spese professionali di fr. 200 per figlia (cfr. consid.
2.11.)
La decisione su reclamo
del 4 maggio 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.15 Deve ancora essere verificato
se la ricorrente può essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr.
doc. I).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
"
L’assistenza giudiziaria garantisce
a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese
di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità
giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito
della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre
2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001;
STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF
119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.
STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05
del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della Las e della giurisprudenza pubblicata nel sito www.bger.ch,
rispettivamente www.sentenze.ti.ch,
nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo
un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della
presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto
ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti,
segnatamente dai certificati di salario delle figlie relativi al periodo
settembre-dicembre 2014 e dal conteggio iniziale dell’assistenza sociale per i
mesi in questione in cui alcunché era stato computato a titolo di reddito del
lavoro (cfr.doc. 140-144; consid. 2.10.), emerge in modo indubbio il diritto
dell’USSI al rimborso di parte delle prestazioni assistenziali percepite dalla
ricorrente da settembre a dicembre 2014, come pure la correttezza dell’importo
chiesto in restituzione, ritenuto che il reddito in quanto tale delle figlie risulta
da specifici certificati di salario non contestati e che l’assistenza sociale,
che interviene a titolo del tutto sussidiario, non è tenuta a sostenere
l’apprendistato delle figlie conteggiando costi superiori a quelli già
considerati.
Inoltre
gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di
apprezzamento del TCA.
Di
primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva
probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA
38.2007.100
del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA
35.2002.32
del 9 luglio 2002).
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre
presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
2.16
La ricorrente ha pure
postulato il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. doc. I).
L'art.
37.
LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti
all'assicuratore, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33
cpv. 3 Laps, prevede:
" La parte può farsi
rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella
misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può
esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura
scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non
revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo
esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora
dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue
conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia
priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
Al
riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer
1/05 pag. 70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.
In
casu, alla luce di quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto
che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole, a ragione l’USSI
con la decisione su reclamo impugnata ha negato il gratuito patrocinio per la
procedura di reclamo (cfr. doc. H).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale dinanzi al TCA
è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti