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42.2015.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 settembre 2015Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4. Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza

la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps

(cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19

Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della

sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,

infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo

regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle

«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal

1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali

invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al

rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di

mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene

nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per

il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di

mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento

corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

977.--

100.--

1077.--

2

persone

1495.--

100.--

1595.--

3

persone

1818.--

100.--

1918.--

4

persone

2090.--

100.--

2190.--

5

persone

2364.--

100.--

2464.--

6

persone

2638.--

100.--

2738.--

7

persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+

272.--

-

+

272.--

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento

con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra

sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive

persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--

fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi

sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012

del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015

pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

2.5. L’art. 67 Las,

relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" 1Il richiedente,

rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza

sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;

esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti

degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale.”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" 1L’assistito è

tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni

cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da

implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni

assistenziali.

2L’assistito

è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale

l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione

di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

2.6. Per quanto

concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni

di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26

Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.

3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 2

Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione

assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le

decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento.

2.7. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2.b; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;

DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 pag. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STFA P 91/02 dell'8

marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 134 consid.

2e; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta

a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il

condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.6.).

2.8. Nell’ambito dell’assistenza

sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio della

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,

ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04

del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V

143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio

ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo

un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF 8C_56/2012

dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non

esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare

l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come

pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del

15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha

potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e

private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Al riguardo cfr. pure la

STF 8C_92/2013 del 10 febbraio 2014 in cui, in virtù del principio di

sussidiarietà, le prestazioni dell’assistenza sociale fornite a un richiedente

l’asilo sulla cui domanda non si è entrati nel merito e nei confronti dei quali

era stata ordinata la partenza dalla Svizzera dovevano essere considerate

percepite indebitamente dal momento in cui l’interessato ha beneficiato, per lo

stesso periodo, di indennità giornaliere versate dall’assicuratore infortuni a

seguito di un sinistro da lui subito.

La richiesta di

restituzione delle prestazioni assistenziali era dunque giustificata.

Inoltre le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al

punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che

la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la

persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti

d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire

quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera

adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno

deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla

situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del

lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una

prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità

d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni

d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di

famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le

prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni

pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un

carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione

dell’intervento pubblico.

(…)"

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in

dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e

114-115.

2.9. Nella concreta evenienza

l'USSI ha chiesto la restituzione di parte delle prestazioni assistenziali percepite

dalla ricorrente nei mesi da settembre a dicembre 2014 computando i guadagni

conseguiti dalle figlie __________ e __________ svolgendo gli apprendistati

iniziati nell’agosto 2014 senza informare l’amministrazione (cfr. doc. H; IX1;

VI).

La ricorrente ha

contestato il modo di procedere dell’USSI, facendo valere in buona sostanza che

nel calcolo volto a determinare l’importo di assistenza sociale da rimborsare,

oltre a una deduzione di fr. 200.--, andrebbero considerate ulteriori spese

professionali e scolastiche non coperte dagli assegni di tirocinio riconosciuti

loro dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, peraltro non per

l’intero anno scolastico 2014-2015 essendo venute a conoscenza della possibilità

di chiedere gli assegni di studio unicamente nel gennaio 2015 (cfr. doc. I).

2.10. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte processuali emerge

che nel conteggio del 30 giugno 2014 con cui all’insorgente è stata

inizialmente riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 2'119.-- mensili

da luglio a settembre 2014, a titolo di redditi computabili, erano stati

considerati unicamente il reddito da titoli e capitali di fr. 8.-- e gli

alimenti versati dall’ex marito per le sue figlie di complessivi fr. 18'000.--.

Alcunché era stato computato quale reddito del lavoro (cfr. doc. 140-144).

Tuttavia le figlie della

ricorrente, __________ (nata il 18 maggio 1997; doc. A1) e __________ (nata il

20 ottobre 1998, doc. A1), nell’agosto 2014 hanno iniziato a svolgere un

apprendistato (cfr. doc. I; 60; 53).

__________, quale

apprendista impiegata di commercio al dettaglio presso la __________ di __________,

percepisce un salario lordo di fr. 620.-- al mese. Il contratto di tirocinio è

stato concluso il 30 luglio 2014 con inizio il 2 agosto 2014 ed è stato

approvato dalla Divisione formazione professionale il 13 agosto 2014 (cfr.doc.

49; 53; 54 inc. 42.2015.9).

__________, in qualità di

apprendista parrucchiera presso il Salone __________ di __________ di __________,

guadagna fr. 400.-- lordi mensili. Il contratto di tirocinio è stato concluso

il 24 luglio 2014 con inizio il 1° agosto 2014 ed è stato approvato dalla

Divisione formazione professionale il 1° settembre 2014 (cfr.doc. 56; 60; 61

inc. 42.2015.9).

A decorrere dal mese di

settembre 2014, pertanto, la situazione finanziaria dell’unità di riferimento

della ricorrente – composta della medesima e delle due figlie (cfr. STCA

42.2015.15 consid. 2.7. emessa in data odierna e riguardante l’insorgente) –

era differente rispetto a quanto risultava dal conteggio del 30 giugno 2014.

Va, altresì, considerato

che ai fini del calcolo della prestazione assistenziale l’art. 22 lett. a cfr.

3 Las prevede che nel reddito computabile “vengono interamente computati i

redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento” (cfr.

consid. 2.4.).

Al riguardo cfr. STCA

42.2015.9 consid. 2.7. emessa in data odierna e concernente la ricorrente e

STCA 42.2008.3 del 18 giugno 2008, pubblicata in RtiD I-2009 N. 17 pag. 78

segg.

Nella fattispecie sono,

inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.7.).

In effetti quando, a

seguito della domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali nel dicembre

2014, l’USSI ha saputo degli introiti connessi agli apprendistati iniziati ad

agosto 2014 dalle figlie dalla ricorrente (cfr. doc. IX1; 4) sono emersi dei

fatti nuovi atti a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto al

calcolo iniziale delle prestazioni assistenziali.

E’ quindi evidente che il

calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive

entrate dell’insorgente.

Di conseguenza la

ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente

parte delle prestazioni assistenziali afferenti ai mesi da settembre a dicembre

2014.

Al riguardo

è utile ribadire (cfr. consid. 2.7.) che è tenuto alla restituzione ogni

assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,

non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata

erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è

irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto

di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134

consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2

dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre

2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

L’argomentazione

ricorsuale secondo cui, siccome i contratti di tirocinio delle figlie iniziato

nell’agosto 2014 prevedevano un periodo di prova di tre mesi, l’insorgente è

stata in grado di informare con certezza l’amministrazione del loro nuovo impiego

solo verso la fine dell’anno 2014 (cfr. doc. I p.to 1), è dunque a questo

stadio ininfluente e verrà, se del caso, esaminata nella procedura di condono

(cfr. consid. 2.1.; 2.7. in fine).

Infatti tale asserzione

nulla toglie al fatto che nel periodo da settembre a dicembre 2014 le entrate

dell’unità di riferimento della ricorrente siano state obiettivamente più

elevate rispetto a quelle considerate inizialmente per il calcolo della

prestazione assistenziale di fr. 2'119.-- percepita in quei mesi.

Ne discende che la

decisione dell’USSI di richiedere il rimborso di parte delle prestazioni

assistenziali percepite da settembre a dicembre 2014, dal profilo del principio

stesso della restituzione, non è censurabile.

2.11. Occorre ora stabilire se

l’importo chiesto in restituzione di fr. 2'303.25 sia corretto.

L’amministrazione ha

determinato l’ammontare chiesto in restituzione fondandosi sulla somma dei guadagni

netti mensili conseguiti dalle figlie dell’insorgente da settembre a dicembre

2014, dalla quale ha dedotto fr. 200.-- per figlia, corrispondenti a fr.

2'400.-- annui (a titolo di spese professionali, cfr. STCA 42.2015.15 consid.

2.9. emessa in data odierna ) e non solo fr. 200.-- globalmente come erroneamente

- per svista - indicato sull’ordine di restituzione (cfr. cfr. doc. IX1).

In effetti per il mese di

settembre 2014 l’importo indicato come percepito indebitamente è di fr. 559.50

(cfr. doc. IX1). Il medesimo è stato ottenuto sommando i guadagni delle due

figlie per complessivi fr. 959.50 (fr. 559.50 + fr. 400; cfr. doc. 52; 59) e

deducendo fr. 400.--, corrispondenti a fr. 200 per figlia, quali spese.

Per il mese di ottobre

2014 l’importo indicato come percepito indebitamente è di fr. 581.25 (cfr. doc.

IX1). Lo stesso è stato ottenuto sommando i guadagni delle due figlie per

complessivi fr. 981.25 (fr. 581.25 + fr. 400; cfr. doc. 51; 58) e deducendo fr.

400.--, corrispondenti a fr. 200 per figlia, quali spese.

Per il mese di novembre

2014 l’ammontare indicato come ricevuto a torto è anch’esso di fr. 581.25 (cfr.

doc. IX1) ed è stato ottenuto sommando i guadagni delle due figlie per

complessivi fr. 981.25 (fr. 581.25 + fr. 400; cfr. doc. 50; 57) e deducendo fr.

400.--, corrispondenti a fr. 200 per figlia, quali spese.

Per il mese di dicembre

2014 l’importo indicato come percepito indebitamente è di fr. 581.25 (cfr. doc.

IX1). Il medesimo è stato ottenuto sommando i guadagni delle due figlie per

complessivi fr. 981.25 (fr. 581.25 + fr. 400; cfr. doc. 49; 56) e deducendo fr.

400.--, corrispondenti a fr. 200 per figlia, quali spese.

In proposito va osservato,

in primo luogo, che l’insorgente non ha contestato l’entità in quanto tale

delle entrate delle figlie dei mesi da settembre a dicembre 2014, che peraltro

risultano dai certificati di salario mensili agli atti (cfr. doc. 49-52; 56-59).

Di conseguenza il TCA non

ha motivo di dubitare della correttezza degli importi considerati dall’USSI a

titolo di salario delle figlie che va computato ai sensi dell’art. 22 lett. a

cfr. 3 Las (cfr. consid. 2.10.).

In secondo luogo, che è

vero, come rilevato nella sentenza 42.2015.15 consid. 2.9. emessa in data

odierna e riguardante sempre la ricorrente, che l’importo per altre spese

professionali dedotto fiscalmente è attualmente di fr. 2'500 (dal periodo

fiscale 2009 tale deduzione è in effetti stata aumentata da fr. 2'400 a fr.

2'500; cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2009

delle persone fisiche p.to p.to 5.1; Istruzioni per la compilazione della

dichiarazione d’imposta 2014 delle persone fisiche p.to 5.).

E’ altrettanto vero, però,

che l’art. 8 lett. a) Laps al quale rinvia l’art. 22 Las, prevede sì che la

spesa vincolata è costituita, tra l’altro, dalle spese ai sensi degli art.

25-31 LT, tuttavia enuncia pure che il Consiglio di Stato determina in quale

misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle

persone con attività lucrativa salariata.

Giusta l’art. 4a cpv. 3

Reg.Laps per le altre spese professionali si intendono le spese necessarie

all’esercizio della professione effettivamente sopportate dal richiedente.

Pertanto l’USSI non è

tenuto ad attenersi strettamente al valore considerato fiscalmente.

2.12. Per quanto concerne gli oneri

connessi al tirocinio svolto dalle figlie __________ e __________ che la

ricorrente ha chiesto di computare in deduzione ai redditi nel calcolo volto a

stabilire l’importo da rimborsare, il TCA ricorda che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà (art. 2 Las; 13

Laps; consid. 2.3.; 2.8.; DTF 137 V 143; STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010

consid. 5.4.).

Inoltre in una sentenza

2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha ribadito che "secondo

l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli obiettivi sociali perseguiti, il

Cantone provvede affinché ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una

formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle

sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce che il Cantone

favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione di assegni di

studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in possesso del

certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio sono

accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri

ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi vengono

concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo

di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli,

e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità

economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2 LSc)”. (La

sottolineatura è del redattore)

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28.

Le disposizioni COSAS al

p.to H.6 del dicembre 2007 prevedono peraltro che gli uffici del sostegno

sociale accordano contributi alla prima formazione, alla formazione continua e

al perfezionamento professionale, solo se questi non possono essere finanziati

da altre fonti (borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni

dell’assicurazione disoccupazione e dell’assicurazione invalidità, mezzi

provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.).

Da una parte, quindi,

l’aiuto allo studio avviene, secondo l’art. 19 della legge sulla scuola valido

fino al 31 maggio 2015 e giusta l’art. 1 della legge sugli aiuti allo studio in

vigore dal 1° giugno 2015, mediante la concessione di borse di studio,

dall’altra, l’assistenza sociale può eventualmente decidere in un

secondo tempo, in virtù del principio della sussidiarietà, di intervenire

versando un sostegno complementare.

Ad ogni modo prima che

l’assistenza sociale decida in una particolare fattispecie se fornire o meno

una prestazione, il richiedente deve avere esaurito le possibili vie

prioritarie per, se del caso, accedere ad aiuti allo studio, ad esempio borse

di studio (assegni e prestiti di studio), contributi di fondi e di fondazioni.

2.13. In concreto l’Ufficio delle

borse di studio e dei sussidi ha concesso, a far tempo dal mese di febbraio

2015, un assegno di studio di fr. 609.-- per __________ e un assegno di studio

di fr. 816.-- per __________ (cfr. doc. 48; 55; I: decisione su reclamo del 23

aprile 2015 emessa dall’Ufficio borse di studio e dei sussidi).

L’Ufficio delle borse di

studio, per calcolare l’importo dell’assegno spettante alle figlie della

ricorrente, ha tenuto conto delle spese per i pasti fuori casa (fr. 1'500.-- per

__________ che lavora e frequenta la scuola a __________ dove abita e fr.

2000.-- per __________ che lavora a __________; cfr. doc. I), delle spese di

viaggio (di fr. 112.-- per __________ e di fr. 326.-- per __________, ritenuto

che il costo dell’abbonamento è ridotto del 50% per gli apprendisti; cfr.

www.arcobaleno.ch/it/36/appresfondo.aspx; doc. I. In effetti sulla copia degli

abbonamenti agli atti – cfr. doc. D – risulta la specificazione “Appresfondo”)

e del costo per il materiale scolastico (di fr. 500.-- per ogni figlia; cfr.

doc. I decisione su reclamo del 23 aprile 2015 emessa dall’Ufficio borse di

studio e dei sussidi).

Occorre, poi, evidenziare

che nel caso di __________ e __________ l’Ufficio competente non ha

considerato, per far fronte ai costi connessi alla formazione, il salario da

apprendiste delle due ragazze, visto che si ravvisava un intervento da parte

dell’assistenza sociale (cfr. doc. I decisione su reclamo del 23 aprile 2015

emessa dall’Ufficio borse di studio e dei sussidi).

L’insorgente ha censurato

il fatto che per stabilire l’ammontare degli assegni di tirocinio sia stato

considerato un importo di fr. 2’494 quale reddito del padre da destinare alla

formazione delle figlie, conteggiato sulla base del reddito dichiarato nel 2013

(cfr. doc. I decisione su reclamo del 23 aprile 2015 emessa dall’Ufficio borse

di studio e dei sussidi), quando invece il contributo alimentare che questi

versa per le due figlie globalmente è di fr. 1'500, cifra peraltro superiore a

quanto deciso in sede di divorzio (cfr. doc. I p.to 3).

Al riguardo occorre osservare

che in effetti la sentenza di divorzio del 20 novembre 2006 prevede che il

padre è tenuto a versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 714 per

ciascuna figlia (cfr. doc. X1), indicizzato attualmente a fr. 750.--, ossia fr.

1500.-- per le due figlie, corrispondenti a fr. 18'000.-- annui (cfr. doc. 134;

144).

E’, tuttavia, possibile al

riguardo, se il padre non adegua spontaneamente gli alimenti, introdurre

un’azione civile tendente alla modifica della sentenza di divorzio, chiedendo

in particolare l’aumento del contributo alimentare (cfr. art. 134 cpv. 2; 286

cpv. 2 CC; STF 5A_676/2014 del 18 maggio 2015).

Per quanto concerne, poi,

la questione connessa alla data d’inizio degli assegni, ovvero che, essendo

stati riconosciuti soltanto dal 1° febbraio 2015, per i mesi in questione le

figlie non usufruiscono di tale copertura (cfr.doc. I p.ti 3 e 4), giova

evidenziare che il fatto asserito di aver richiesto le borse di studio il 30

gennaio 2015 (cfr. doc. IX2), poiché unicamente nel mese di gennaio 2015 la

ricorrente è stata resa attenta dall’USSI di tale possibilità (cfr. doc. I;

IX2; 3), è in ogni caso imputabile alla mancata tempestiva comunicazione

all’amministrazione da parte dell’insorgente dell’inizio degli apprendistati,

avvenuta solo il 16 dicembre 2014 (cfr. doc. 4).

Ne discende che in casu,

considerato peraltro che nei mesi di dicembre e gennaio ricorrono le festività

natalizie, non risulta una violazione dell’obbligo di consulenza e informazione

da parte degli organi chiamati ad applicare la Las e, più in generale, la Laps

(cfr. art. 52 lett. a, b e c Las; 18 Laps).

In effetti

l’amministrazione, appena saputo nel dicembre 2014 dello svolgimento

dell’apprendistato da parte di __________ e __________, ha in ogni caso indicato

tempestivamente, nel mese di gennaio 2015, all’insorgente di postulare la

concessione di borse di studio per le figlie (cfr. doc. 3).

In simili

condizioni, un sostegno più elevato di quello già riconosciuto (computando le

spese professionali di fr. 200.-- mensili per figlia; cfr. consid. 2.11.), considerando

costi di formazione specifici per il periodo in cui non sono stati chiesti gli

assegni di tirocinio, da parte dell’assistenza sociale, che interviene solo a

carattere del tutto sussidiario, deve essere escluso.

2.14. Alla luce di tutto quanto

esposto, a ragione l’amministrazione ha chiesto all’insorgente la restituzione,

per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, della somma di fr.

2’303.25, corrispondente alle prestazioni assistenziali ricevute in eccesso per

tali mesi (fr. 559.50 per settembre 2014 + fr. 581.25 per ottobre 2014 + fr.

581.25 per novembre 2014 + fr. 581.25 per dicembre 2014) considerando, da una

parte, i redditi mensili conseguiti dalle due figlie svolgendo l’apprendistato

e, dall’altra, delle spese professionali di fr. 200 per figlia (cfr. consid.

2.11.)

La decisione su reclamo

del 4 maggio 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.15 Deve ancora essere verificato

se la ricorrente può essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr.

doc. I).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria garantisce

a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese

di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità

giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito

della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre

2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001;

STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF

119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.

STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05

del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della Las e della giurisprudenza pubblicata nel sito www.bger.ch,

rispettivamente www.sentenze.ti.ch,

nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo

un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della

presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti,

segnatamente dai certificati di salario delle figlie relativi al periodo

settembre-dicembre 2014 e dal conteggio iniziale dell’assistenza sociale per i

mesi in questione in cui alcunché era stato computato a titolo di reddito del

lavoro (cfr.doc. 140-144; consid. 2.10.), emerge in modo indubbio il diritto

dell’USSI al rimborso di parte delle prestazioni assistenziali percepite dalla

ricorrente da settembre a dicembre 2014, come pure la correttezza dell’importo

chiesto in restituzione, ritenuto che il reddito in quanto tale delle figlie risulta

da specifici certificati di salario non contestati e che l’assistenza sociale,

che interviene a titolo del tutto sussidiario, non è tenuta a sostenere

l’apprendistato delle figlie conteggiando costi superiori a quelli già

considerati.

Inoltre

gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di

apprezzamento del TCA.

Di

primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva

probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA

38.2007.100

del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA

35.2002.32

del 9 luglio 2002).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

2.16

La ricorrente ha pure

postulato il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. doc. I).

L'art.

37.

LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti

all'assicuratore, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33

cpv. 3 Laps, prevede:

" La parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella

misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può

esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura

scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non

revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo

esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Qualora

dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue

conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia

priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

Al

riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer

1/05 pag. 70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

In

casu, alla luce di quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto

che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole, a ragione l’USSI

con la decisione su reclamo impugnata ha negato il gratuito patrocinio per la

procedura di reclamo (cfr. doc. H).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale dinanzi al TCA

è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti