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Decisione

42.2016.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 giugno 2016Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i dati necessari alla decisione, non entra nel merito, è corretta.

La decisione del 22 dicembre 2015 è confermata.” (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su

reclamo del 25 gennaio 2016 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, oltre alla concessione

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, l’annullamento di tale

provvedimento.

A sostegno della pretesa

ricorsuale l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha segnatamente addotto che:

" (…)

1. La

qui ricorrente è al beneficio delle prestazioni assistenziali da diversi anni.

La stessa è in attesa della evasione della richiesta di invalidità.

2. Sino

a dicembre 2015, alla ricorrente sono state riconosciute le prestazioni

assistenziali. Nella determinazione dell'importo di pertinenza della Signora RI

1 era stato considerato il fabbisogno della stessa quale persona sola.

3. In

sede di rinnovo delle prestazioni per il mese di gennaio, la richiesta dalla

stessa presentata è stata respinta in quanto il competente Ufficio ha ritenuto

che, al fine di terminare il diritto alle prestazioni dovevano essere prodotti

anche i documenti relativi ad una terza persona, tale __________. Infatti, a

mente dell'USSI, tra RI 1 e __________ convivono.

4. In

questa sede si contesta l'esistenza di una stabile convivenza tra la ricorrente

e __________. A sostegno della propria testi, ossia della convivenza tra i due,

adduce la presenza dell'auto di __________ nel parcheggio attiguo

all'abitazione della ricorrente.

5. In

primo luogo, il fatto che l'auto sia parcheggiata frequentemente presso

l'abitazione della ricorrente, come già avuto modo di significare direttamente

all'USSI, è giustificato dal fatto che __________ per il lavoro utilizza non la

propria auto privata, bensì l'auto aziendale (doc. B).

6. Inoltre,

il fatto che l'auto sia parcheggiata non dimostra ancora l'esistenza di una

stabile convivenza, considerato che la presenza dell'auto non comporta

automaticamente la presenza fisica di __________ presso l'abitazione della

ricorrente.

7. Che

tra i due non vi sia convivenza lo si evince inequivocabilmente dal fatto che __________

ha una propria abitazione in quel di __________ (doc. C). Dai documenti agli

atti, si evince che lo stesso paga regolarmente il canone di locazione (doc.

D). Il fatto che viva nell'appartamento di __________, inoltre, appare chiaro

anche alla luce delle fatture inerenti il consumo energetico (doc. E) oltre che

dalle dichiarazioni rilasciate dai rispettivi proprietari di casa (doc. F e G).

8. Alla

luce di quanto sopra, si chiede, pertanto che la decisione impugnata sia

annullata e che il conteggio delle prestazioni assistenziali sia effettuata

considerando i redditi ed il fabbisogno della ricorrente quale persona sola.

9. La

Signora RI 1 auspica che il presente ricorso sia evaso in tempi brevi,

considerato che, ad oggi, nessuna prestazione assistenziale le è stata

riconosciuta. Anche volendo ammettere l'esistenza di una convivenza,

circostanza contestata, considerato il reddito percepito da __________ nei mesi

di dicembre e gennaio, la ricorrente avrebbe in ogni caso diritto a delle

prestazioni assistenziali. Purtroppo, l'USSI ritiene di non poter entrare nel

merito di un nuovo conteggio prima che sia evaso il presente ricorso. (…)”

(Doc. I)

1.3. In risposta la Cassa ha

proposto di respingere il ricorso, rilevando segnatamente che:

" (…)

Si rileva che dalla documentazione prodotta emerge che la

ricorrente è la fidanzata del signor __________. Il fatto che egli,

recentemente, abbia preso un appartamento a __________ non esclude la

convivenza che non richiede necessariamente una coabitazione. L'asserito uso

del parcheggio a scopo lavorativo non è poi aderente agli orari lavorativi

prodotti agli atti. Disponendo dell'auto professionale, come indica il datore

di lavoro, anche per recarsi al domicilio, non vi è quindi necessità di

parcheggiare per motivi professionali proprio presso la signora RI 1.

Si deve ritenere, con la verosimiglianza richiesta nelle

assicurazioni sociali, che vi è una convivenza seppure una parte disponga di

una seconda abitazione.” (Doc. III)

1.4. Il 21 marzo 2016 l’avv. RA 1

ha trasmesso il Certificato municipale per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria con allegata della documentazione (cfr. doc. V).

1.5. Pendente causa il TCA ha invitato

l’USSI a produrre una serie di documenti e meglio:

" - richiesta

rinnovo prestazioni assistenziali del 16.12.2015;

- scritto USSI

del 16.12.2015 riguardante la necessità di completezza della domanda di

rinnovo;

- richiesta rinnovo prestazioni assistenziali del 21.12.2015;

- decisione USSI del 22.12.2015;

- reclamo del 18.01.2016;

- documenti

concernenti gli accertamenti (e il relativo esito) volti a verificare la

presenza dell’automobile del sig. __________ presso l’abitazione della

ricorrente.” (Doc. VII)

L’amministrazione ha dato

seguito a tale richiesta il 28 aprile 2016 (cfr. doc. VIII; 225-231).

1.6. La parte ricorrente ha preso

posizione in merito con scritto del 13 maggio 2016 (cfr. doc. X).

1.7. Il 20 giugno 2016 alla

presenza delle parti, e meglio di RI 1, dell’avv. RA 1, di __________ Capoufficio

dell’USSI e di __________ dell’USSI, si è svolta la discussione di causa davanti

al Presidente del TCA.

In quell'occasione è stato

steso un verbale (cfr. doc. XIII), a cui sarà fatto riferimento nei

considerandi di diritto.

Considerandi

2.1

Il TCA rileva innanzitutto

che il 16 dicembre 2015 l’USSI ha inviato a RI 1 uno scritto del seguente

tenore:

" (…)

A seguito della modifica della Laps (art 4 lett. c -Unità di

riferimento) il Consiglio di Stato in data 26 settembre 2006 ha introdotto nel

regolamento il nuovo Art. 2a del seguente tenore:

"la convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi."

Da accertamenti effettuati, risulta che lei convive con il signor __________

e quindi la sua unità di riferimento dovrà essere completata con i dati

anagrafici e finanziari del suo partner.

La informiamo che la decisione della prestazione assistenziale del

16.12.2015

rimane in vigore sino al 31.12.2015.

Nel corso del mese di gennaio 2016 dovrà essere inoltrata la nuova

richiesta di prestazioni assistenziali per il tramite dello sportello Laps di

riferimento. La invitiamo pertanto a contattare per tempo il suo Comune di

domicilio per l'avvio della procedura.” (Doc. 227)

Il 21 dicembre 2015 la

ricorrente ha richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali a far tempo

dal gennaio 2016, indicando che la sua situazione familiare non era cambiata

(cfr. doc. 228).

Il 22 dicembre 2015 l’avv.

RA 1, a nome e per conto dell’insorgente, ha formulato reclamo contro l’atto

del 16 dicembre 2015, contestando una stabile convivenza con il signor __________

e chiedendo che ai fini del rinnovo delle prestazioni assistenziali non sia

considerato __________ quale componente dell’unità di riferimento di RI 1 (cfr.

doc. 230).

Sempre il 22 dicembre 2015

l’USSI, a seguito della richiesta di rinnovo della ricorrente, ha informato

quest’ultima circa il fatto che:

" (…) che il

rinnovo non verrà preso in considerazione, come potrà notare dal nostro scritto

del 16.12.2015, per poter entrare nel merito della valutazione della sua

pratica, dovrà inoltrare una nuova domanda con il suo convivente signor __________.

Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e

informazione necessari all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito

disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo

che in mancanza di quanto richiesto l'Ufficio potrà decidere di non entrare in

materia per il rinnovo della prestazione.” (Doc. 229)

Il 18 gennaio 2016 RI 1,

tramite il proprio legale, ha formulato reclamo contro lo scritto del 22

dicembre 2015, facendo valere che non sussiste una stabile convivenza con __________,

il quale ha un proprio domicilio in Italia (cfr. doc. 231).

Come visto nei fatti, con

decisione su reclamo del 25 gennaio 2016 l’USSI, da una parte, ha ritenuto

irricevibile il reclamo interposto il 22 dicembre 2015 contro la comunicazione

del 16 dicembre 2015. Dall’altra, ha respinto il reclamo del 18 gennaio 2016

con cui RI 1 ha contestato la decisione del 22 dicembre 2015 (cfr. doc. A).

2.2

La Laps, che ha

lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che

disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone

Ticino, fra le quali le prestazioni assistenziali (cfr. art. 1 e 2 Laps), non contempla espressamente la definizione di decisione, analogamente del

resto alla LPGA, applicabile al regime Laps a titolo sussidiario (cfr. art. 33

cpv. 3 Laps), e alle singole leggi federali in ambito di assicurazioni sociali

precedentemente alla LPGA.

La

giurisprudenza antecedente alla LPGA ha però stabilito che per il diritto delle

assicurazioni sociali il concetto di decisione andava determinato in

corrispondenza con quello enunciato all’art. 5 PA. La LPGA non prevede deroghe

a questo principio. Pertanto, in applicazione pure dell’art. 55 cpv. 2 LPGA il

quale rinvia a titolo suppletivo alla legge federale sulla procedura

amministrativa, un atto amministrativo va ritenuto una decisione o meno in

riferimento alla nozione di cui all’art. 5 PA (cfr. DTF 130 V 388; DTF 120 V

349; DTF 122 V 368).

La Legge sulla procedura

amministrativa federale all'art. 5 cpv. 1 precisa che

" Sono

decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto

pubblico federale e concernenti:

a. la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti

o di obblighi;

b. l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o

dell'estensione di diritti o di obblighi;

c. il rigetto o

la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla

modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di

obblighi."

Una

decisione amministrativa non va intesa nel senso letterale, ma in quello

corrispondente al suo vero significato

giuridico (cfr. DTF 132 V 74 consid. 2; DTF 120 V 497).

Una decisione per essere

tale non necessita né dell'indicazione che si tratti di una decisione né

dell'indicazione dei mezzi di diritto, nella misura in cui, tuttavia, la persona

toccata si rende conto della misura presa.

La

giurisprudenza e la dottrina hanno poi precisato che costituisce una decisione

l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione

giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. DTF 122 V 189

consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a,

DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing &

Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag. 214-217;

GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag.

13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in

Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed.

Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag.

199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda

edizione, pag. 27).

Conseguentemente quelle situazioni giuridiche che permettono, in un

determinato caso, più soluzioni possibili o che non regolano i diritti o doveri

dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC 1977 pag. 162).

2.3

Nell’evenienza

concreta l’amministrazione stessa, respingendo il reclamo del 18 gennaio 2016

contro il suo scritto del 22 dicembre 2015 – con cui è stato comunicato alla

ricorrente che il rinnovo delle prestazioni assistenziali non sarebbe stato

preso in considerazione, poiché, per entrare nel merito della domanda, avrebbe

dovuto inoltrare una nuova richiesta con il convivente __________, fornendo i

documenti e le informazioni necessarie (cfr. doc. 229) –, ha considerato

quest’ultimo quale decisione.

In effetti

l’USSI nella decisione su reclamo del 25 gennaio 2016 ha indicato:

" (…)

La decisione del 22 dicembre

2015.

che, considerata una convivenza e il rifiuto di una domanda di assistenza

corrispondete a tale situazione con i dati necessari alla decisioni, non entra

nel merito, è corretta.

La decisione del 22 dicembre

2015.

è confermata.” (Doc. A p.to R)

Lo scritto del 16 dicembre

2015.

– con cui l’USSI, dopo aver segnalato che per l’amministrazione nel caso

della ricorrente era data una convivenza con __________ e che quindi la sua

unità di riferimento avrebbe dovuto essere completata con i dati anagrafici e

finanziari di quest’ultimo, ha indicato che nel gennaio 2016 avrebbe dovuto

essere inoltrata una nuova domanda di assistenza sociale (cfr. doc. 227) –, per

contro, non è stato ritenuto quale decisione, bensì unicamente una

comunicazione (cfr. doc. A p.to R).

L’avv. RA 1, per conto

dell’insorgente, il 22 dicembre 2015, ha interposto reclamo contro tale atto,

contestando l’esistenza di una convivenza stabile (cfr. doc. 230)

Già con tale atto del 16

dicembre 2015 l’USSI ha decretato che RI 1 vive in convivenza stabile, ciò che esclude

per l’amministrazione la possibilità di calcolare la prestazione assistenziale fondandosi

su un’unità di riferimento di una persona.

In casu, tuttavia, la

questione di sapere se l’atto del 16 dicembre 2015 costituisce o meno una

decisione non merita di ulteriori approfondimenti.

In effetti, considerando

quale decisione lo scritto del 22 dicembre 2015 e respingendo dunque il

relativo reclamo ribadendo che nel caso dell’insorgente si è confrontati con

una convivenza e che non è possibile, senza le informazioni necessarie, entrare

nel merito della domanda di rinnovo a far tempo dal gennaio 2016 formulata

dalla ricorrente con l’indicazione che l’unità di riferimento è costituita solo

da lei, l’amministrazione ha in ogni caso consentito all’insorgente di

contestare, tramite ricorso al TCA, l’esistenza di una convivenza e di

postulare che il conteggio delle prestazioni assistenziali sia effettuato

considerando soltanto i suoi redditi e il suo fabbisogno (cfr. doc. A; I).

Questa Corte ritiene in

ogni caso utile, con particolare riferimento allo scritto del 22 dicembre 2015

dell’USSI, invitare quest’ultimo, per chiarezza nei confronti dei richiedenti

l’assistenza sociale, a emettere delle decisioni formali nel caso di non

entrata in materia di una domanda (cfr. STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005).

2.4

Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI, ritenendo che RI 1 conviva

con __________, non è entrato nel merito della domanda di rinnovo delle

prestazioni assistenziali a far tempo dal gennaio 2016 inoltrata dalla

ricorrente il 21 dicembre 2015, in assenza di informazioni specifiche sul

reddito disponibile residuale riguardante anche __________, considerato suo

convivente.

Per verificare se un

beneficiario di prestazioni assistenziali ha diritto o meno al rinnovo delle

stesse, e meglio per potere effettuare il calcolo volto alla determinazione

dell’importo dell’eventuale prestazione assistenziale, è essenziale conoscere

la situazione connessa alla sua unità di riferimento ed economica.

Al fine di ottenere le

informazioni necessarie per la determinazione del diritto alle prestazioni

sociali, gli organi amministrativi devono poter accedere a tutti i dati

inerenti l’assicurato in questione (cfr. Messaggio n. 4773 relativo

all’introduzione di una nuova Laps del 1° luglio 1998, pag. 27).

L’art. 28 Laps a tale

proposito enuncia:

" Gli organi

amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali

possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie. (cpv. 1)

Allo scopo di garantire un’elaborazione

razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e

quelli delle cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e

delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni

(cpv. 2)."

Inoltre l’assicurato stesso

è obbligato a fornire le informazioni utili per determinare il suo diritto, in

particolare, alle prestazioni assistenziali. Giusta l’art. 67 Las:

" 1Il

richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità,

ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale.”

L’art. 29 Laps prevede:

" Le persone

che compongono l’unità di riferimento, gli organi amministrativi cantonali e

comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private, sono

tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all’accertamento del

diritto."

L’art. 29 Laps impone,

dunque, la trasmissione gratuita su richiesta degli organi amministrativi

competenti per l’applicazione della Laps e delle leggi speciali di tutte le

informazioni utili all’accertamento del diritto alle prestazioni sociali (cfr.

Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio

1998.

pag. 28).

L’art. 43 cpv. 3 LPGA,

applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, prevede due sanzioni

in caso di violazione del dovere di collaborazione avvenuta in modo

ingiustificato: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o

decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le

due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel

merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è

possibile emettere una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di

irricevibilità (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3°

ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, ad art. 43 n. 99-100).

L’assicuratore, tuttavia,

non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia

se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni

speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF

9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003

consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

2.5

Nel caso di specie per

valutare se l’USSI rettamente non è entrato nel merito della richiesta di

rinnovo delle prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di gennaio 2016 in

mancanza delle informazioni necessarie riguardanti, in particolare, la

situazione economica di __________ occorre dapprima stabilire se a ragione o

meno l’amministrazione ha considerato che la ricorrente convive con il medesimo

in tale lasso di tempo, e meglio per i mesi di gennaio e febbraio 2016.

Nel mese di gennaio 2016,

in effetti, le prestazioni sono state negate in quanto non sono stati forniti i

dati concernenti __________ (cfr. doc. 229; 228; XIII).

Nel mese di febbraio 2016

alla ricorrente è stata riconosciuta una prestazione assistenziale di fr.

1'902.50, oltre al premio della cassa di malati di fr. 124.--, tenendo conto,

però, di un’unità di riferimento composta della medesima e di __________, su

richiesta dell’avv. RA 1 che aveva precisato che, se del caso, avrebbe in

seguito richiesto la revisione (cfr. doc.128; L; XIII).

Dal mese di marzo 2016,

per contro, a RI 1 l’USSI assegna prestazioni assistenziali considerando

un’unità di riferimento di una sola persona (cfr. doc. XIII).

Ai

sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale

(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 2a Reg.Laps, in vigore

dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

"

La convivenza è considerata

stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità

di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal

partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono

figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è

durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di

un matrimonio, a differenza di quanto contemplato

dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che

l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi

erano figli in comune.

Riguardo

al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del

25.

ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto

segue:

" 2.2 Unità di riferimento

(art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la

fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

Inoltre dal Rapporto parziale

2.

del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze emerge che:

"

(…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di

riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner

convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle

modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre

2006.

dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26

settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in

relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"

Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25.

ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners

dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica"

(vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25

gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea

alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di

"molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle

prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.” (Doc. X1)

2.6

Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56.

pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Inoltre

in una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"

(…)

5.5

Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance

(ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la

jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a

considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une

communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la

rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la pr.omption

(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au

moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS

FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche

Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons

une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des

concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne

assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet

qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans

l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un

devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette

optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts

à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du

12.

janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10

juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS

GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im

Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und

Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS,

Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER

STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe

[ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce

propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable

et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la

fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière

appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,

notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent

ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre

d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions

alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du

concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire

accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la

limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).

(…).”

Con giudizio 8C_232/2015

del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi

confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che ad una beneficiaria

dell’assistenza sociale andava computato nei redditi un ipotetico importo a

carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza -

che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio - stabile.

L’asserzione della

ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato

così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre, non è sapere se

il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente

un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il

rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca

in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile

intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di

sussidiarietà.

Infine il TF ha

evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in

considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica

comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha

chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario

dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento

deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di

quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti

anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA

ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle

prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una

coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in

modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.

10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015

pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con sentenza 42.2014.13

del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa

Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni

assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in

quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata

computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a

quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di

sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1

lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare

che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un

matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta

l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di

tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI

ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra

l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava

l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi

indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo Tribunale ha,

pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità

di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua

figlia.

Al riguardo cfr. pure STCA

39.2015.3

del 12 novembre 2015.

2.7

Le

direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle

sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra

(cfr. consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di

tipo familiare") sottolineano che:

"

F.5 Comunità di abitazione e vita

di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone

che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per

principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il

sostegno sociale.

Per ogni

beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che

non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le

spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il

sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio,

all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v.

capitoli B.2 e B.3).

Sul piano

del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo

familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri

membri della comunità.

Di

conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere

sommati.

Il contributo

che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di

prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia

domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici

presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al

concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.

Un

concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato

stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un

figlio avuto in comune.”

(La sottolineatura è del redattore)

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.

171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

2.8

Nella presente fattispecie

dalle carte processuali emerge che RI 1, che ha lavorato in passato quale

assistente di marketing, attività che non ha più potuto svolgere a causa di

problemi di salute (è pendente una domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità;

cfr. doc. XIII), e che dal 1° aprile 2014 abita a __________ in via __________

in un appartamento di 4 locali (pigione di fr. 950.-- al mese + spese di fr.

150.

al mese; cfr. doc. N), è al beneficio di prestazioni assistenziali

ordinarie da diversi anni (cfr. doc. I).

In particolare con

decisione del 17 marzo 2015 le è stata concessa una prestazione assistenziale

ordinaria per il mese di marzo 2015 di fr. 1'773.--, tenendo conto nella sua

unità di riferimento anche di __________ e computando nel relativo calcolo un

reddito da attività dipendente conseguito da quest’ultimo di fr. 15'242.--

annui (cfr. doc. 217-220).

Il 17 marzo 2015 l’USSI,

inoltre, ha inviato alla ricorrente il seguente scritto:

" (…) in

occasione della sua prossima richiesta di rinnovo (da presentare tramite il suo

comune di domicilio), la invitiamo a farci pervenire i seguenti documenti:

·

Eventuali novità in merito alla domanda d’invalidità

·

Ricevute che attestino l’avvenuto pagamento dell’affitto per

il mese di marzo 2015

·

Conteggio salario signor __________ inerente il mese di marzo

2015.

·

Novità in merito al permesso di dimora del signor __________.

Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e

informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito

disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che

in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in

materia per il rinnovo della prestazione.” (Doc. 216)

Con decisione del 14

aprile 2015 all’insorgente è stata assegnata una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 2'384.-- per aprile 2015, considerando nella sua unità di

riferimento anche __________ (cfr. doc. 198).

Il 14 aprile 2015

l’amministrazione ha inviato alla ricorrente una lettera di tenore analogo allo

scritto del 17 marzo 2015 chiedendo, però, il conteggio di salario di aprile

2015.

di __________ (cfr. doc. 197).

RI 1, il 6 maggio 2015, ha

chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, specificando che la sua

situazione familiare era cambiata, poiché __________ si era trasferito in

Italia (cfr. doc. 187).

Il 7 maggio 2015 alla

ricorrente è stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

2'285.-- per il periodo da maggio a ottobre 2015 tenendo conto di un’unità di

riferimento composta unicamente della medesima (cfr. doc. 183).

L’USSI il 26 ottobre 2015

le ha poi concesso nuovamente una prestazione assistenziale di fr. 2'285.-- per

il mese di novembre 2015 considerando un’unità di riferimento di una persona

(cfr. doc. 169), così come il 16 dicembre 2015 per il mese di dicembre 2015 (cfr.

doc. 158; XIII).

Il 16 dicembre 2015 l’USSI

ha inviato all’insorgente uno scritto in cui è stato precisato che da

accertamenti effettuati è risultato che la stessa convive con __________ e che

quindi la sua unità di riferimento avrebbe dovuto essere completata con i dati

anagrafici e finanziari del partner. E’ stata informata che la prestazione

assistenziale sarebbe rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2015, ma che nel

mese di gennaio 2016 avrebbe dovuto inoltrare una nuova richiesta (cfr. doc.

227).

RI 1, il 21 dicembre 2015,

ha formulato richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali con effetto

dal 1° gennaio 2016, precisando che la sua situazione familiare non era

cambiata (cfr. doc. 228).

Il 22 dicembre 2015 l’USSI

ha comunicato che il rinnovo non sarebbe stato preso in considerazione, poiché,

come indicato nello scritto del 16 dicembre 2015, la domanda avrebbe dovuto

essere presentata con il convivente __________ (cfr. doc. 229).

L’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 25 gennaio 2016

(cfr. doc. A), ha respinto il reclamo del 18 gennaio 2016 con cui RI 1 ha

contestato la decisione del 22 dicembre 2015 (cfr. doc. 231).

Nel mese di gennaio 2016,

quindi, le prestazioni assistenziali non sono state versate, in quanto non sono

stati forniti i dati concernenti __________ (cfr. doc. 229; 228; XIII).

Come già visto al consid.

2.5

, nel mese di febbraio 2016 alla ricorrente è stata, invece, riconosciuta

una prestazione assistenziale di fr. 1'902.50, oltre al premio della cassa di

malati di fr. 124.--, tenendo conto di un’unità di riferimento composta della

medesima e di __________, su richiesta dell’avv. RA 1 che aveva precisato che,

se del caso, avrebbe richiesto la revisione (cfr. doc.128; L; XIII).

Dal mese di marzo 2016

l’USSI assegna a RI 1 prestazioni assistenziali considerando un’unità di

riferimento di una sola persona (cfr. doc. XIII).

2.9

Per quanto concerne, più specificatamente,

__________, il TCA rileva che in una segnalazione del 24 marzo 2015 dell’USSI

alla Sezione della popolazione è stato indicato che __________ ha presentato -

il 10 marzo 2015 (cfr. doc. XIII) - domanda di assistenza unitamente a RI 1,

che lo stesso si è trasferito in Svizzera il 2 febbraio 2015 proveniente da __________

(__________- Italia), che aveva pendente una domanda di permesso B UE/AELS e

che da inizio febbraio 2015 lavorava presso la __________ di __________ come

agente ausiliario di sicurezza (cfr. doc. 3).

Dal verbale relativo alla

discussione di causa davanti al Presidente del TCA del 20 giugno 2016 emerge

che la ricorrente ha conosciuto __________ nel 2012 quando “egli era venuto

dalla __________ per trovare degli amici” (cfr. doc. XIII pag. 2).

L’insorgente ha precisato che nel periodo 2012-2015 egli andava e veniva dalla __________

e che a metà gennaio 2015, grazie a un suo ex compagno di classe RI 1 che ha

un’agenzia __________ a __________, la __________, __________ ha reperito un

lavoro (cfr. doc. XIII pag. 2).

Il 30 aprile 2015 __________

ha concluso un ulteriore contratto di lavoro con la __________ di durata

indeterminata in qualità di agente ausiliario di sicurezza a ore con effetto

dal 4 maggio 2015. Quale suo indirizzo è stato specificato Via __________, __________

(cfr. doc. 147).

Sempre il 30 aprile 2015 __________

ha presentato al Comune di __________ una notifica di partenza per __________ (__________),

Via __________, con effetto da quella data (cfr. doc. 190) e ha inoltrato

domanda per un permesso G come frontaliere. Quale indirizzo all’estero egli ha

indicato __________, __________, __________ – __________ (cfr. doc. 146).

A proposito della

richiesta del permesso G, in occasione della discussione di causa del 20 giugno

2016.

la ricorrente ha puntualizzato, che __________, allorché a metà gennaio

2015.

aveva trovato un’occupazione ed era andato a vivere con lei che era in

assistenza, aveva fatto domanda di un permesso B. Tale permesso è stato

tuttavia negato in quanto guadagnava troppo poco per il proprio sostentamento. A

quel punto il datore di lavoro gli avrebbe consigliato di richiedere un

permesso da frontaliere. __________ si è così trasferito a __________ (__________)

presso un cugino dell’insorgente, ma restava alcuni giorni a casa di

quest’ultima a __________, benché non fosse fisso (cfr. doc. XIII pag. 2).

Il 12 settembre 2015 __________,

proprietario dello stabile in via __________ a __________ in cui abita la

ricorrente, ha dichiarato, da una parte, di recarsi spesso nella palazzina di __________

in quanto lì vive pure sua mamma. Dall’altra, di incontrare regolarmente RI 1 e

di conoscere personalmente il suo fidanzato, __________. Egli ha affermato di

poter ritenere che lo stesso non viva stabilmente con RI 1. Al riguardo ha

spiegato che dal maggio 2015, quando la ricorrente gli ha comunicato che __________

aveva portato il suo domicilio a __________, l’ha incontrato con meno frequenza

(cfr. doc. 138)

__________ dall’ottobre

2015.

ha concluso un contratto di locazione concernente un appartamento di 4

locali a __________ (__________) per la durata di quattro anni. La pigione

mensile ammonta a 400 Euro e la cauzione a 1'000 Euro (cfr. doc. C).

In effetti la ricorrente,

in sede di audizione davanti al Presidente del TCA, ha affermato che suo cugino

nel settembre 2015 avrebbe detto a __________ “di cercarsi un’altra casa in

quanto lui ha comprato casa a __________” (VA; cfr. doc. XIII pag. 2).

La bolletta

dell’elettricità relativa all’abitazione di __________ da pagare entro il 24

ottobre 2015 corrispondeva a 87.25 Euro, mentre quella da pagare entro il 24

dicembre 2015 a 24.31 Euro (cfr. doc. E).

La Polizia Comunale di __________,

dal 29 ottobre al 20 novembre 2015, ha eseguito dei controlli in via __________

su richiesta dell’USSI per verificare la frequenza della presenza di __________

a __________ presso l’appartamento di RI 1.

Dal Rapporto di

segnalazione allestito il 24 novembre 2015 si evince che:

" (…)

I -28- controlli hanno avuto luogo in diversi orari del giorno,

della sera nonché durante dei giorni festivi e solo in -7- occasioni, la sua

auto non era presente.

Sulla base di informazioni fornite da una persona degna di

fiducia, la vettura del __________ è sempre presente da parecchi mesi nei due

punti dove è stata fotografata.

A seguito di ciò, possiamo dedurre che, malgrado in data

30.04.2015

si è annunciato partente all’ufficio controllo abitanti, di fatto

non ha mai lasciato il comune di __________.” (Doc. 225)

Dalla lista dei controlli

risulta, poi, più specificatamente:

Nr.

Data

Ora

Esito del controllo

Nomi agenti

1.

29.10.2015

1725.

Presente la vettura __________ – grigia – __________

__________

2.

29.10.2015

1945.

Presente la vettura __________ – grigia – __________

__________

3.

30.10.2015

0815.

Presente la vettura __________ – grigia – __________

__________

4.

30.102.105

15.55

Auto non presente

5.

01.11.2015

0955.

Presente la vettura __________ – grigia – __________

__________

6.

02.11.2015

0810.

Veicolo non presente

__________

7.

02.11.2015

1430.

Presente la vettura __________ – grigia – __________

8.

04.11.2015

0815.

Veicolo non presente

9.

04.11.2015

1730.

Presente la vettura __________ – grigia – __________

__________

10.

04.11.2015

2110.

Presente la vettura __________ grigia – __________

__________

11.

05.11.2015

2005.

Presente la vettura __________ – grigia – __________

__________

12.

06.11.2015

1435.

Veicolo non presente

__________

13.

07.11.2015

0820.

Veicolo non presente

__________

14.

10.11.2015

0822.

Veicolo presente

__________

15.

10.11.2015

1946.

Presente la vettura __________ grigia – __________

__________

16.

11.11.2015

0820.

Veicolo presente

__________

17.

11.11.2015

2130.

Presente la vettura __________ – grigia – __________

__________

18.

12.11.2015

0820.

Presente la vettura __________ – grigia – __________

__________

19.

12.11.2015

1950.

Presente la vettura __________ – grigia – __________

__________

20.

13.11.2015

0925.

Presente la vettura __________ – grigia – __________

__________

21.

15.11.2015

1300.

Presente la vettura __________ – grigia – __________

__________

22.

16.11.2015

1025.

Presente la vettura __________ – grigia – __________

__________

23.

17.11.2015

1110.

__________ – grigia – __________ non presente

__________

24.

18.11.2015

0815.

__________ – grigia – __________ presente

__________

25.

18.11.2015

2200.

Veicolo non presente

__________

26.

19.11.2015

2005.

Veicolo presente

__________

27.

20.11.2015

0915.

Veicolo presente

__________

28.

20.11.2015

1915.

__________ – grigia – __________ presente

__________

(Doc. 215)

Il datore di lavoro di __________,

il 17 dicembre 2015, ha attestato che il medesimo per i servizi di sicurezza

forniti dalla società utilizza il veicolo aziendale quotidianamente, sia per le

prestazioni diurne che notturne, dal suo domicilio al posto di lavoro/servizio

(cfr. doc. B).

__________, proprietaria

dell’appartamento di __________ dato in locazione a __________, il 28 gennaio

2016, ha dichiarato di vedere e sentire regolarmente __________, precisando, da

un lato, che quest’ultimo ha stipulato con lei un regolare contratto di

locazione e di parcheggio, dall’altro, che sia l’appartamento che il parcheggio

vengono regolarmente usati da lui (cfr. doc. G).

Il 30 gennaio 2016 __________

ha nuovamente dichiarato:

" (...) dichiaro

di essermi recato più volte (come consuetudine) in questi ultimi mesi nello

stabile in via __________ per questioni di vario tipo, in quanto proprietario,

e per far visita a mia mamma.

Posso affermare di aver incontrato il Signor __________, da

ottobre ad oggi, solo in un paio di occasioni e inoltre di aver visto la sua

auto parcheggiata molto raramente.

Parlando a suo tempo con la Signora RI 1, sua fidanzata, sono

infatti venuto a sapere che il suddetto si era trasferito per praticità da __________

a __________.

Posso quindi riconfermare che a mio parere non ritengo che il

Signor __________ abiti in via __________ con la Signora.” (Doc. F)

Durante la discussione di

causa del 20 giugno 2016 è, infine, emerso che:

" (…)

Dall’8 aprile al 9 maggio 2016 sono stati eseguiti 43 controlli,

tutti con esito negativo: l’auto del sig. __________ non era mai presente

presso l’abitazione della ricorrente. Nel mese di aprile 2016, presso

l’abitazione della sig.ra RI 1 è intervenuta la polizia comunale su sua

chiamata, in quanto il sig. __________ insisteva per entrare presso il suo

domicilio in modo violento. In seguito la ricorrente ha effettuato ulteriori

due segnalazioni in polizia, in particolare parlando con l’agente __________

della polizia di __________. Quest’ultimo ha contatto il sig. __________ dicendogli

di non più importunare la sig.ra RI 1. La risposta è stata che sarebbe stata la

ricorrente a contattarlo, ciò che non corrisponde alla realtà.

(…)” (Doc. XIII pag. 3)

2.10

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte deve valutare se nel caso di RI 1 si sia

confrontati, per quanto riguarda i mesi di gennaio e febbraio 2016 (cfr.

consid. 2.5.), con una convivenza e, se sì, se la stessa sia stabile (cfr. art.

4.

cpv. 1 lett. b Laps; consid. 2.5.).

Non avendo figli in comune

con __________, la convivenza è stabile ai sensi dell’art. 2a

Reg.Laps (cfr. consid. 2.5.) se è durata almeno sei mesi oppure se la

convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio.

Al riguardo giova ricordare

che la giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione

di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è

irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i

partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid.

2.6

).

In concreto, non essendo

oggetto della lite, può restare insoluta la questione di sapere se nel periodo

maggio - dicembre 2015, __________ - che intratteneva una relazione con la

ricorrente (la quale provvedeva in parte a lavargli gli abiti e a preparargli i

pasti perlomeno fino all’ottobre 2015) e la cui auto privata (__________con

targhe italiane) in occasione di 28 controlli effettuati tra ottobre e novembre

2015.

dalla Polizia comunale di __________ è risultata 21 volte parcheggiata

presso l’abitazione dell’insorgente, mentre in 7 la stessa non era presente (4

alla mattina, 2 di primo pomeriggio e solo una volta in serata; cfr. doc. 225)

- convivesse oppure no con la medesima.

Questo Tribunale rileva,

tuttavia, che la risposta fornita dall’insorgente al Presidente del TCA secondo

cui la vettura di __________ era posteggiata sotto casa sua in 21 occasioni -

senza però che il medesimo fosse presente nella sua abitazione (cfr. doc. 230)

-, poiché non aveva l’assicurazione e __________ dunque si recava con l’auto di

un collega fino a __________ (dove erano parcheggiate le automobili della

ditta, datrice di lavoro; cfr. doc. XIII pag. 2) o lo portava lei personalmente

(cfr. doc. XIII pag. 3) non risulta credibile.

Infatti, qualora

l’assicurazione non fosse effettivamente stata rinnovata, non si comprende come

sia possibile che alcune volte, tra ottobre e novembre 2015 l’auto sia stata

comunque utilizzata.

In proposito va

evidenziato che nel reclamo del 22 dicembre 2015 la parte ricorrente ha

d’altronde indicato che “la presenza del veicolo parcheggiato è dovuta al

fatto che il Signor __________ utilizza il posto auto intestato alla fidanzata,

dove lascia la propria vettura per poi recarsi al lavoro.” (cfr. doc. 230).

Inoltre, se, come asserito

dall’insorgente, il veicolo privato di __________ non veniva usato in assenza

della necessaria assicurazione, egli, nelle volte in cui era lei ad

accompagnarlo al lavoro, doveva trovarsi presso la sua abitazione.

2.11

Per quanto attiene al lasso di

tempo da gennaio 2016, RI 1 durante l’udienza del 20 giugno 2016 ha affermato

di avere interrotto ogni relazione con __________ a partire dal mese di marzo

2016.

e che a gennaio 2016 si vedevano ancora ogni tanto, ma che __________

stava molto più tempo a __________ (Italia) - dove aveva preso in locazione da

ottobre 2015 un appartamento di quattro locali (cfr. doc. C) - non venendo

quasi più a casa sua (cfr. doc. XIII pag. 1-2).

La ricorrente ha, inoltre,

indicato, da una parte, di avere sì lavato alcuni indumenti di __________ e di

avergli preparato dei pasti - ma non tutti i giorni, visti gli orari lavorativi

irregolari del medesimo-, ma che a ottobre 2015 svolgeva tali compiti

saltuariamente e che in seguito non l’ha più fatto, poiché restando sempre a __________

gli ha detto di “arrangiarsi”.

Dall’altra, che __________,

da quando si era trasferito a __________, non contribuiva più in alcun modo e

pensava solo a se stesso (cfr. doc. XIII pag. 3).

Giova, altresì, osservare

che il 30 gennaio 2016 __________, proprietario dello stabile in via __________

a __________ in cui abita la ricorrente e dove si reca regolarmente per far

visita a sua mamma, ha dichiarato di aver incontrato negli ultimi mesi __________

solo in un paio di occasioni (cfr. doc. F).

__________, proprietaria

dell’appartamento di __________ dato in locazione a __________, il 28 gennaio

2016, ha del resto asserito di vedere e sentire regolarmente __________, precisando

che sia l’appartamento che il parcheggio vengono regolarmente usati da lui

(cfr. doc. G).

In occasione della

discussione di causa del 20 giugno 2015 __________ dell’USSI ha, altresì,

indicato che dall’8 aprile al 9 maggio 2016 sono stati eseguiti 43 ulteriori

controlli e che tutti hanno avuto esito negativo, ossia l’auto di __________

non era mai presente presso l’abitazione della ricorrente.

L’insorgente ha aggiunto,

in primo luogo, che nel mese di aprile 2016 presso la sua abitazione è

intervenuta la polizia comunale su sua chiamata, in quanto __________ insisteva

in modo violento al fine di entrare in casa sua. In secondo luogo, che a

seguito di due sue ulteriori segnalazioni in polizia l’agente __________ della

polizia di __________ ha contatto __________ dicendogli di non più importunarla.

La risposta di quest’ultimo è stata che sarebbe stata la ricorrente a

contattarlo, ciò che secondo quest’ultima non corrisponde alla realtà (cfr.

doc. XIII pag. 3).

Da quanto esposto risulta

che la relazione tra RI 1 e __________, da quando quest’ultimo ha concluso il

contratto di locazione a __________, e meglio dall’ottobre/novembre 2015, è

andata via via deteriorandosi (da novembre 2015 circa __________ restava sempre

di più a __________, non contribuendo più in alcun modo alle spese

dell’economia domestica della ricorrente. Quest’ultima da novembre 2015,

d’altronde, non si è più occupata di lui, ad esempio lavandogli degli abiti o

preparandogli i pasti; cfr. doc. XIII) fino a interrompersi definitivamente nel

marzo 2016 e ad avere degli strascichi che hanno addirittura richiesto

l’intervento della Polizia comunale.

In simili condizioni, in

applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza

sociale (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V

353.

consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questa Corte

ritiene che nei mesi di gennaio e febbraio 2016 RI 1 e __________ non possono

(più) essere considerati conviventi.

In

particolare nei mesi di gennaio e febbraio 2016 __________ non si recava quasi

più nell’abitazione della ricorrente e soprattutto i medesimi non erano più

disposti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci.

Al

riguardo è utile rilevare che in un giudizio 5C.155/2004 del 9 settembre 2004, in cui la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso di un ex marito che aveva

chiesto la soppressione della pensione alimentare dovuta all’ex moglie a

seguito del divorzio, è stato poi evidenziato che in quel caso l’ex moglie

riceveva un aiuto economico (pagamento saltuario di qualche pasto e di qualche

uscita) da un amico con il quale aveva sì convissuto per due anni, ma con cui

non abitava più. L’ex marito non aveva del resto preteso il contrario, né che

tale unione sarebbe stata così stabile da procurare dei vantaggi economici

analoghi al matrimonio.

A torto, pertanto, l’USSI

non è entrato nel merito della domanda di rinnovo delle prestazioni

assistenziali a far tempo dal gennaio 2016 interposta dalla ricorrente quale

componente unica della propria unità di riferimento.

Si

giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo impugnata

e il rinvio degli atti all’amministrazione perché proceda a calcolare la

prestazione assistenziale spettante a RI 1 per i mesi di gennaio e febbraio

2016.

considerando nell’unità di riferimento unicamente la medesima (cfr. STCA

39.2005.1

del 12 maggio 2005).

Al riguardo l’USSI terrà

conto del fatto che per il mese di febbraio 2016 ha già anticipato

all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'902.50, oltre

al premio della cassa malati di fr. 124.--, computando anche __________ nel

conteggio (cfr. doc. L; XIII pag. 2).

2.12

Vincente in causa la

ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr.

1’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6

e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011

del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione

su reclamo del 25 gennaio 2016 è annullata.

§§ L’unità

di riferimento di per i mesi di gennaio e febbraio 2016 è costituita esclusivamente

dalla medesima.

§§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI perché calcoli la prestazione assistenziale

ordinaria spettante alla ricorrente per i mesi di gennaio e febbraio 2016.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà alla

ricorrente l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti