42.2016.1
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27 giugno 2016Italiano51 min
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ccomandata
Incarto
n.
42.2016.1
rs/DC/sc
Lugano
27 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 25 gennaio 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 25 gennaio 2016
(cfr. doc. A), da una parte, ha ritenuto irricevibile il reclamo interposto il
22 dicembre 2015 da RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, contro una
comunicazione del 16 dicembre 2015 nella quale l’amministrazione aveva rilevato
che la medesima conviveva con __________ e l’aveva invitata a chiedere il
rinnovo delle prestazioni assistenziali unitamente al convivente con i relativi
dati.
Dall’altra, ha respinto il
reclamo del 18 gennaio 2016 con cui RI 1, sempre assistita dall’avv. RA 1, ha contestato
la decisione del 22 dicembre 2015 con cui l’USSI non è entrato nel merito della
richiesta di assistenza.
L’USSI, nella decisione su
reclamo, ha in particolare rilevato che:
" (…)
Nel caso in esame, l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, alla luce degli accertamenti svolti, ha rilevato che la
signora RI 1 convive. Gli accertamenti effettuati hanno rilevato la presenza
costante dell'auto del signor __________ presso l'abitazione della signora RI 1
spesso al di fuori degli orari di lavoro e quindi non era dovuta all'uso del
parcheggio da parte del signor __________ durante il lavoro.
Con scritto del 16 dicembre 2015 l'amministrazione ha avvertito
l'assistita della necessità di completezza della domanda di rinnovo per gennaio
2016. L'assenza di tali informazioni non permette una valutazione completa e
una decisione corretta (se del caso soggetta a contestazione) e comporterebbe
il riconoscimento inesatto di prestazioni.
La comunicazione del 16 dicembre 2015 è un'informazione e non una
decisione, quindi il reclamo del 22 dicembre 2015 è irricevibile.
L'assistita ha inoltrato deliberatamente domanda di rinnovo il 21
dicembre 2015 a titolo individuale e senza le informazioni necessarie.
La decisione del 22 dicembre 2015 che, considerata una convivenza
e il rifiuto di una domanda di assistenza corrispondente a tale situazione con
Fatti
i dati necessari alla decisione, non entra nel merito, è corretta.
La decisione del 22 dicembre 2015 è confermata.” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 25 gennaio 2016 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, oltre alla concessione
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, l’annullamento di tale
provvedimento.
A sostegno della pretesa
ricorsuale l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha segnatamente addotto che:
" (…)
1. La
qui ricorrente è al beneficio delle prestazioni assistenziali da diversi anni.
La stessa è in attesa della evasione della richiesta di invalidità.
2. Sino
a dicembre 2015, alla ricorrente sono state riconosciute le prestazioni
assistenziali. Nella determinazione dell'importo di pertinenza della Signora RI
1 era stato considerato il fabbisogno della stessa quale persona sola.
3. In
sede di rinnovo delle prestazioni per il mese di gennaio, la richiesta dalla
stessa presentata è stata respinta in quanto il competente Ufficio ha ritenuto
che, al fine di terminare il diritto alle prestazioni dovevano essere prodotti
anche i documenti relativi ad una terza persona, tale __________. Infatti, a
mente dell'USSI, tra RI 1 e __________ convivono.
4. In
questa sede si contesta l'esistenza di una stabile convivenza tra la ricorrente
e __________. A sostegno della propria testi, ossia della convivenza tra i due,
adduce la presenza dell'auto di __________ nel parcheggio attiguo
all'abitazione della ricorrente.
5. In
primo luogo, il fatto che l'auto sia parcheggiata frequentemente presso
l'abitazione della ricorrente, come già avuto modo di significare direttamente
all'USSI, è giustificato dal fatto che __________ per il lavoro utilizza non la
propria auto privata, bensì l'auto aziendale (doc. B).
6. Inoltre,
il fatto che l'auto sia parcheggiata non dimostra ancora l'esistenza di una
stabile convivenza, considerato che la presenza dell'auto non comporta
automaticamente la presenza fisica di __________ presso l'abitazione della
ricorrente.
7. Che
tra i due non vi sia convivenza lo si evince inequivocabilmente dal fatto che __________
ha una propria abitazione in quel di __________ (doc. C). Dai documenti agli
atti, si evince che lo stesso paga regolarmente il canone di locazione (doc.
D). Il fatto che viva nell'appartamento di __________, inoltre, appare chiaro
anche alla luce delle fatture inerenti il consumo energetico (doc. E) oltre che
dalle dichiarazioni rilasciate dai rispettivi proprietari di casa (doc. F e G).
8. Alla
luce di quanto sopra, si chiede, pertanto che la decisione impugnata sia
annullata e che il conteggio delle prestazioni assistenziali sia effettuata
considerando i redditi ed il fabbisogno della ricorrente quale persona sola.
9. La
Signora RI 1 auspica che il presente ricorso sia evaso in tempi brevi,
considerato che, ad oggi, nessuna prestazione assistenziale le è stata
riconosciuta. Anche volendo ammettere l'esistenza di una convivenza,
circostanza contestata, considerato il reddito percepito da __________ nei mesi
di dicembre e gennaio, la ricorrente avrebbe in ogni caso diritto a delle
prestazioni assistenziali. Purtroppo, l'USSI ritiene di non poter entrare nel
merito di un nuovo conteggio prima che sia evaso il presente ricorso. (…)”
(Doc. I)
1.3. In risposta la Cassa ha
proposto di respingere il ricorso, rilevando segnatamente che:
" (…)
Si rileva che dalla documentazione prodotta emerge che la
ricorrente è la fidanzata del signor __________. Il fatto che egli,
recentemente, abbia preso un appartamento a __________ non esclude la
convivenza che non richiede necessariamente una coabitazione. L'asserito uso
del parcheggio a scopo lavorativo non è poi aderente agli orari lavorativi
prodotti agli atti. Disponendo dell'auto professionale, come indica il datore
di lavoro, anche per recarsi al domicilio, non vi è quindi necessità di
parcheggiare per motivi professionali proprio presso la signora RI 1.
Si deve ritenere, con la verosimiglianza richiesta nelle
assicurazioni sociali, che vi è una convivenza seppure una parte disponga di
una seconda abitazione.” (Doc. III)
1.4. Il 21 marzo 2016 l’avv. RA 1
ha trasmesso il Certificato municipale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria con allegata della documentazione (cfr. doc. V).
1.5. Pendente causa il TCA ha invitato
l’USSI a produrre una serie di documenti e meglio:
" - richiesta
rinnovo prestazioni assistenziali del 16.12.2015;
- scritto USSI
del 16.12.2015 riguardante la necessità di completezza della domanda di
rinnovo;
- richiesta rinnovo prestazioni assistenziali del 21.12.2015;
- decisione USSI del 22.12.2015;
- reclamo del 18.01.2016;
- documenti
concernenti gli accertamenti (e il relativo esito) volti a verificare la
presenza dell’automobile del sig. __________ presso l’abitazione della
ricorrente.” (Doc. VII)
L’amministrazione ha dato
seguito a tale richiesta il 28 aprile 2016 (cfr. doc. VIII; 225-231).
1.6. La parte ricorrente ha preso
posizione in merito con scritto del 13 maggio 2016 (cfr. doc. X).
1.7. Il 20 giugno 2016 alla
presenza delle parti, e meglio di RI 1, dell’avv. RA 1, di __________ Capoufficio
dell’USSI e di __________ dell’USSI, si è svolta la discussione di causa davanti
al Presidente del TCA.
In quell'occasione è stato
steso un verbale (cfr. doc. XIII), a cui sarà fatto riferimento nei
considerandi di diritto.
Considerandi
2.1
Il TCA rileva innanzitutto
che il 16 dicembre 2015 l’USSI ha inviato a RI 1 uno scritto del seguente
tenore:
" (…)
A seguito della modifica della Laps (art 4 lett. c -Unità di
riferimento) il Consiglio di Stato in data 26 settembre 2006 ha introdotto nel
regolamento il nuovo Art. 2a del seguente tenore:
"la convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi."
Da accertamenti effettuati, risulta che lei convive con il signor __________
e quindi la sua unità di riferimento dovrà essere completata con i dati
anagrafici e finanziari del suo partner.
La informiamo che la decisione della prestazione assistenziale del
16.12.2015
rimane in vigore sino al 31.12.2015.
Nel corso del mese di gennaio 2016 dovrà essere inoltrata la nuova
richiesta di prestazioni assistenziali per il tramite dello sportello Laps di
riferimento. La invitiamo pertanto a contattare per tempo il suo Comune di
domicilio per l'avvio della procedura.” (Doc. 227)
Il 21 dicembre 2015 la
ricorrente ha richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali a far tempo
dal gennaio 2016, indicando che la sua situazione familiare non era cambiata
(cfr. doc. 228).
Il 22 dicembre 2015 l’avv.
RA 1, a nome e per conto dell’insorgente, ha formulato reclamo contro l’atto
del 16 dicembre 2015, contestando una stabile convivenza con il signor __________
e chiedendo che ai fini del rinnovo delle prestazioni assistenziali non sia
considerato __________ quale componente dell’unità di riferimento di RI 1 (cfr.
doc. 230).
Sempre il 22 dicembre 2015
l’USSI, a seguito della richiesta di rinnovo della ricorrente, ha informato
quest’ultima circa il fatto che:
" (…) che il
rinnovo non verrà preso in considerazione, come potrà notare dal nostro scritto
del 16.12.2015, per poter entrare nel merito della valutazione della sua
pratica, dovrà inoltrare una nuova domanda con il suo convivente signor __________.
Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e
informazione necessari all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito
disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo
che in mancanza di quanto richiesto l'Ufficio potrà decidere di non entrare in
materia per il rinnovo della prestazione.” (Doc. 229)
Il 18 gennaio 2016 RI 1,
tramite il proprio legale, ha formulato reclamo contro lo scritto del 22
dicembre 2015, facendo valere che non sussiste una stabile convivenza con __________,
il quale ha un proprio domicilio in Italia (cfr. doc. 231).
Come visto nei fatti, con
decisione su reclamo del 25 gennaio 2016 l’USSI, da una parte, ha ritenuto
irricevibile il reclamo interposto il 22 dicembre 2015 contro la comunicazione
del 16 dicembre 2015. Dall’altra, ha respinto il reclamo del 18 gennaio 2016
con cui RI 1 ha contestato la decisione del 22 dicembre 2015 (cfr. doc. A).
2.2
La Laps, che ha
lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che
disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone
Ticino, fra le quali le prestazioni assistenziali (cfr. art. 1 e 2 Laps), non contempla espressamente la definizione di decisione, analogamente del
resto alla LPGA, applicabile al regime Laps a titolo sussidiario (cfr. art. 33
cpv. 3 Laps), e alle singole leggi federali in ambito di assicurazioni sociali
precedentemente alla LPGA.
La
giurisprudenza antecedente alla LPGA ha però stabilito che per il diritto delle
assicurazioni sociali il concetto di decisione andava determinato in
corrispondenza con quello enunciato all’art. 5 PA. La LPGA non prevede deroghe
a questo principio. Pertanto, in applicazione pure dell’art. 55 cpv. 2 LPGA il
quale rinvia a titolo suppletivo alla legge federale sulla procedura
amministrativa, un atto amministrativo va ritenuto una decisione o meno in
riferimento alla nozione di cui all’art. 5 PA (cfr. DTF 130 V 388; DTF 120 V
349; DTF 122 V 368).
La Legge sulla procedura
amministrativa federale all'art. 5 cpv. 1 precisa che
" Sono
decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto
pubblico federale e concernenti:
a. la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti
o di obblighi;
b. l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o
dell'estensione di diritti o di obblighi;
c. il rigetto o
la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla
modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di
obblighi."
Una
decisione amministrativa non va intesa nel senso letterale, ma in quello
corrispondente al suo vero significato
giuridico (cfr. DTF 132 V 74 consid. 2; DTF 120 V 497).
Una decisione per essere
tale non necessita né dell'indicazione che si tratti di una decisione né
dell'indicazione dei mezzi di diritto, nella misura in cui, tuttavia, la persona
toccata si rende conto della misura presa.
La
giurisprudenza e la dottrina hanno poi precisato che costituisce una decisione
l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione
giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. DTF 122 V 189
consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a,
DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing &
Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag. 214-217;
GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag.
13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in
Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed.
Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag.
199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda
edizione, pag. 27).
Conseguentemente quelle situazioni giuridiche che permettono, in un
determinato caso, più soluzioni possibili o che non regolano i diritti o doveri
dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC 1977 pag. 162).
2.3
Nell’evenienza
concreta l’amministrazione stessa, respingendo il reclamo del 18 gennaio 2016
contro il suo scritto del 22 dicembre 2015 – con cui è stato comunicato alla
ricorrente che il rinnovo delle prestazioni assistenziali non sarebbe stato
preso in considerazione, poiché, per entrare nel merito della domanda, avrebbe
dovuto inoltrare una nuova richiesta con il convivente __________, fornendo i
documenti e le informazioni necessarie (cfr. doc. 229) –, ha considerato
quest’ultimo quale decisione.
In effetti
l’USSI nella decisione su reclamo del 25 gennaio 2016 ha indicato:
" (…)
La decisione del 22 dicembre
2015.
che, considerata una convivenza e il rifiuto di una domanda di assistenza
corrispondete a tale situazione con i dati necessari alla decisioni, non entra
nel merito, è corretta.
La decisione del 22 dicembre
2015.
è confermata.” (Doc. A p.to R)
Lo scritto del 16 dicembre
2015.
– con cui l’USSI, dopo aver segnalato che per l’amministrazione nel caso
della ricorrente era data una convivenza con __________ e che quindi la sua
unità di riferimento avrebbe dovuto essere completata con i dati anagrafici e
finanziari di quest’ultimo, ha indicato che nel gennaio 2016 avrebbe dovuto
essere inoltrata una nuova domanda di assistenza sociale (cfr. doc. 227) –, per
contro, non è stato ritenuto quale decisione, bensì unicamente una
comunicazione (cfr. doc. A p.to R).
L’avv. RA 1, per conto
dell’insorgente, il 22 dicembre 2015, ha interposto reclamo contro tale atto,
contestando l’esistenza di una convivenza stabile (cfr. doc. 230)
Già con tale atto del 16
dicembre 2015 l’USSI ha decretato che RI 1 vive in convivenza stabile, ciò che esclude
per l’amministrazione la possibilità di calcolare la prestazione assistenziale fondandosi
su un’unità di riferimento di una persona.
In casu, tuttavia, la
questione di sapere se l’atto del 16 dicembre 2015 costituisce o meno una
decisione non merita di ulteriori approfondimenti.
In effetti, considerando
quale decisione lo scritto del 22 dicembre 2015 e respingendo dunque il
relativo reclamo ribadendo che nel caso dell’insorgente si è confrontati con
una convivenza e che non è possibile, senza le informazioni necessarie, entrare
nel merito della domanda di rinnovo a far tempo dal gennaio 2016 formulata
dalla ricorrente con l’indicazione che l’unità di riferimento è costituita solo
da lei, l’amministrazione ha in ogni caso consentito all’insorgente di
contestare, tramite ricorso al TCA, l’esistenza di una convivenza e di
postulare che il conteggio delle prestazioni assistenziali sia effettuato
considerando soltanto i suoi redditi e il suo fabbisogno (cfr. doc. A; I).
Questa Corte ritiene in
ogni caso utile, con particolare riferimento allo scritto del 22 dicembre 2015
dell’USSI, invitare quest’ultimo, per chiarezza nei confronti dei richiedenti
l’assistenza sociale, a emettere delle decisioni formali nel caso di non
entrata in materia di una domanda (cfr. STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005).
2.4
Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI, ritenendo che RI 1 conviva
con __________, non è entrato nel merito della domanda di rinnovo delle
prestazioni assistenziali a far tempo dal gennaio 2016 inoltrata dalla
ricorrente il 21 dicembre 2015, in assenza di informazioni specifiche sul
reddito disponibile residuale riguardante anche __________, considerato suo
convivente.
Per verificare se un
beneficiario di prestazioni assistenziali ha diritto o meno al rinnovo delle
stesse, e meglio per potere effettuare il calcolo volto alla determinazione
dell’importo dell’eventuale prestazione assistenziale, è essenziale conoscere
la situazione connessa alla sua unità di riferimento ed economica.
Al fine di ottenere le
informazioni necessarie per la determinazione del diritto alle prestazioni
sociali, gli organi amministrativi devono poter accedere a tutti i dati
inerenti l’assicurato in questione (cfr. Messaggio n. 4773 relativo
all’introduzione di una nuova Laps del 1° luglio 1998, pag. 27).
L’art. 28 Laps a tale
proposito enuncia:
" Gli organi
amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali
possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie. (cpv. 1)
Allo scopo di garantire un’elaborazione
razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e
quelli delle cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e
delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni
(cpv. 2)."
Inoltre l’assicurato stesso
è obbligato a fornire le informazioni utili per determinare il suo diritto, in
particolare, alle prestazioni assistenziali. Giusta l’art. 67 Las:
" 1Il
richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi
dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali
e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai
rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità,
ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale.”
L’art. 29 Laps prevede:
" Le persone
che compongono l’unità di riferimento, gli organi amministrativi cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private, sono
tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all’accertamento del
diritto."
L’art. 29 Laps impone,
dunque, la trasmissione gratuita su richiesta degli organi amministrativi
competenti per l’applicazione della Laps e delle leggi speciali di tutte le
informazioni utili all’accertamento del diritto alle prestazioni sociali (cfr.
Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio
1998.
pag. 28).
L’art. 43 cpv. 3 LPGA,
applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, prevede due sanzioni
in caso di violazione del dovere di collaborazione avvenuta in modo
ingiustificato: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o
decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le
due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel
merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è
possibile emettere una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di
irricevibilità (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3°
ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, ad art. 43 n. 99-100).
L’assicuratore, tuttavia,
non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia
se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni
speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF
9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003
consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
2.5
Nel caso di specie per
valutare se l’USSI rettamente non è entrato nel merito della richiesta di
rinnovo delle prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di gennaio 2016 in
mancanza delle informazioni necessarie riguardanti, in particolare, la
situazione economica di __________ occorre dapprima stabilire se a ragione o
meno l’amministrazione ha considerato che la ricorrente convive con il medesimo
in tale lasso di tempo, e meglio per i mesi di gennaio e febbraio 2016.
Nel mese di gennaio 2016,
in effetti, le prestazioni sono state negate in quanto non sono stati forniti i
dati concernenti __________ (cfr. doc. 229; 228; XIII).
Nel mese di febbraio 2016
alla ricorrente è stata riconosciuta una prestazione assistenziale di fr.
1'902.50, oltre al premio della cassa di malati di fr. 124.--, tenendo conto,
però, di un’unità di riferimento composta della medesima e di __________, su
richiesta dell’avv. RA 1 che aveva precisato che, se del caso, avrebbe in
seguito richiesto la revisione (cfr. doc.128; L; XIII).
Dal mese di marzo 2016,
per contro, a RI 1 l’USSI assegna prestazioni assistenziali considerando
un’unità di riferimento di una sola persona (cfr. doc. XIII).
Ai
sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale
(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
" 1L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza
è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se
questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
L’art. 2a Reg.Laps, in vigore
dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:
"
La convivenza è considerata
stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi
di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli
art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità
di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal
partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono
figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è
durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di
un matrimonio, a differenza di quanto contemplato
dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che
l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi
erano figli in comune.
Riguardo
al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del
25.
ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto
segue:
" 2.2 Unità di riferimento
(art. 4 Laps)
2.2.1
Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la
fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."
Inoltre dal Rapporto parziale
2.
del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e
delle finanze emerge che:
"
(…)
Con l’adozione della revisione, l’unità di
riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner
convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle
modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre
2006.
dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26
settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in
relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
"
Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del
25.
ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è
considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa
conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in
cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la
convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno
dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di
un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la
sottoscrizione congiunta di contratti (locazione
dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri
apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su
conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners
dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi
costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di
contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un
matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un
appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere
esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica"
(vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25
gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea
alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di
"molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle
prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si
applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.” (Doc. X1)
2.6
Secondo
la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una
convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la
forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti
a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone
di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica
durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per
ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale
(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.
56.
pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Inoltre
in una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e
relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei
premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
"
(…)
5.5
Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance
(ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la
jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a
considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une
communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la
rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la pr.omption
(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au
moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce
("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS
FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche
Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons
une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des
concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne
assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet
qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans
l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un
devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette
optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts
à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du
12.
janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10
juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS
GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im
Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und
Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS,
Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER
STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe
[ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce
propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable
et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la
fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière
appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,
notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent
ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre
d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions
alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du
concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire
accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la
limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).
(…).”
Con giudizio 8C_232/2015
del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi
confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che ad una beneficiaria
dell’assistenza sociale andava computato nei redditi un ipotetico importo a
carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza -
che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio - stabile.
L’asserzione della
ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato
così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi
indicazione in proposito.
Inoltre, non è sapere se
il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente
un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il
rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca
in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile
intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di
sussidiarietà.
Infine il TF ha
evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in
considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica
comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13
pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha
chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario
dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento
deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di
quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti
anni.
In
quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la
compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo
(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo
appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione
dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,
passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),
occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre
la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante
differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della
signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata
dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con
giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA
ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una
coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in
modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.
10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015
pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Con sentenza 42.2014.13
del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa
Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni
assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in
quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata
computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il
limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA, contrariamente a
quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di
sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1
lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare
che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un
matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta
l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di
tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando l’USSI
ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra
l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava
l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli indizi
indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti
per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi
mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio.
Questo Tribunale ha,
pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità
di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua
figlia.
Al riguardo cfr. pure STCA
39.2015.3
del 12 novembre 2015.
2.7
Le
direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle
sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra
(cfr. consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di
tipo familiare") sottolineano che:
"
F.5 Comunità di abitazione e vita
di tipo familiare
F.5.1 Principi
Le persone
che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per
principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il
sostegno sociale.
Per ogni
beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.
Le persone che
non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le
spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il
sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio,
all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v.
capitoli B.2 e B.3).
Sul piano
del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo
familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri
membri della comunità.
Di
conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere
sommati.
Il contributo
che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di
prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia
domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici
presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al
concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.
Un
concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato
stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un
figlio avuto in comune.”
(La sottolineatura è del redattore)
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.
171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.
2.8
Nella presente fattispecie
dalle carte processuali emerge che RI 1, che ha lavorato in passato quale
assistente di marketing, attività che non ha più potuto svolgere a causa di
problemi di salute (è pendente una domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità;
cfr. doc. XIII), e che dal 1° aprile 2014 abita a __________ in via __________
in un appartamento di 4 locali (pigione di fr. 950.-- al mese + spese di fr.
150.
al mese; cfr. doc. N), è al beneficio di prestazioni assistenziali
ordinarie da diversi anni (cfr. doc. I).
In particolare con
decisione del 17 marzo 2015 le è stata concessa una prestazione assistenziale
ordinaria per il mese di marzo 2015 di fr. 1'773.--, tenendo conto nella sua
unità di riferimento anche di __________ e computando nel relativo calcolo un
reddito da attività dipendente conseguito da quest’ultimo di fr. 15'242.--
annui (cfr. doc. 217-220).
Il 17 marzo 2015 l’USSI,
inoltre, ha inviato alla ricorrente il seguente scritto:
" (…) in
occasione della sua prossima richiesta di rinnovo (da presentare tramite il suo
comune di domicilio), la invitiamo a farci pervenire i seguenti documenti:
·
Eventuali novità in merito alla domanda d’invalidità
·
Ricevute che attestino l’avvenuto pagamento dell’affitto per
il mese di marzo 2015
·
Conteggio salario signor __________ inerente il mese di marzo
2015.
·
Novità in merito al permesso di dimora del signor __________.
Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e
informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito
disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che
in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in
materia per il rinnovo della prestazione.” (Doc. 216)
Con decisione del 14
aprile 2015 all’insorgente è stata assegnata una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 2'384.-- per aprile 2015, considerando nella sua unità di
riferimento anche __________ (cfr. doc. 198).
Il 14 aprile 2015
l’amministrazione ha inviato alla ricorrente una lettera di tenore analogo allo
scritto del 17 marzo 2015 chiedendo, però, il conteggio di salario di aprile
2015.
di __________ (cfr. doc. 197).
RI 1, il 6 maggio 2015, ha
chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, specificando che la sua
situazione familiare era cambiata, poiché __________ si era trasferito in
Italia (cfr. doc. 187).
Il 7 maggio 2015 alla
ricorrente è stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr.
2'285.-- per il periodo da maggio a ottobre 2015 tenendo conto di un’unità di
riferimento composta unicamente della medesima (cfr. doc. 183).
L’USSI il 26 ottobre 2015
le ha poi concesso nuovamente una prestazione assistenziale di fr. 2'285.-- per
il mese di novembre 2015 considerando un’unità di riferimento di una persona
(cfr. doc. 169), così come il 16 dicembre 2015 per il mese di dicembre 2015 (cfr.
doc. 158; XIII).
Il 16 dicembre 2015 l’USSI
ha inviato all’insorgente uno scritto in cui è stato precisato che da
accertamenti effettuati è risultato che la stessa convive con __________ e che
quindi la sua unità di riferimento avrebbe dovuto essere completata con i dati
anagrafici e finanziari del partner. E’ stata informata che la prestazione
assistenziale sarebbe rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2015, ma che nel
mese di gennaio 2016 avrebbe dovuto inoltrare una nuova richiesta (cfr. doc.
227).
RI 1, il 21 dicembre 2015,
ha formulato richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali con effetto
dal 1° gennaio 2016, precisando che la sua situazione familiare non era
cambiata (cfr. doc. 228).
Il 22 dicembre 2015 l’USSI
ha comunicato che il rinnovo non sarebbe stato preso in considerazione, poiché,
come indicato nello scritto del 16 dicembre 2015, la domanda avrebbe dovuto
essere presentata con il convivente __________ (cfr. doc. 229).
L’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 25 gennaio 2016
(cfr. doc. A), ha respinto il reclamo del 18 gennaio 2016 con cui RI 1 ha
contestato la decisione del 22 dicembre 2015 (cfr. doc. 231).
Nel mese di gennaio 2016,
quindi, le prestazioni assistenziali non sono state versate, in quanto non sono
stati forniti i dati concernenti __________ (cfr. doc. 229; 228; XIII).
Come già visto al consid.
2.5
, nel mese di febbraio 2016 alla ricorrente è stata, invece, riconosciuta
una prestazione assistenziale di fr. 1'902.50, oltre al premio della cassa di
malati di fr. 124.--, tenendo conto di un’unità di riferimento composta della
medesima e di __________, su richiesta dell’avv. RA 1 che aveva precisato che,
se del caso, avrebbe richiesto la revisione (cfr. doc.128; L; XIII).
Dal mese di marzo 2016
l’USSI assegna a RI 1 prestazioni assistenziali considerando un’unità di
riferimento di una sola persona (cfr. doc. XIII).
2.9
Per quanto concerne, più specificatamente,
__________, il TCA rileva che in una segnalazione del 24 marzo 2015 dell’USSI
alla Sezione della popolazione è stato indicato che __________ ha presentato -
il 10 marzo 2015 (cfr. doc. XIII) - domanda di assistenza unitamente a RI 1,
che lo stesso si è trasferito in Svizzera il 2 febbraio 2015 proveniente da __________
(__________- Italia), che aveva pendente una domanda di permesso B UE/AELS e
che da inizio febbraio 2015 lavorava presso la __________ di __________ come
agente ausiliario di sicurezza (cfr. doc. 3).
Dal verbale relativo alla
discussione di causa davanti al Presidente del TCA del 20 giugno 2016 emerge
che la ricorrente ha conosciuto __________ nel 2012 quando “egli era venuto
dalla __________ per trovare degli amici” (cfr. doc. XIII pag. 2).
L’insorgente ha precisato che nel periodo 2012-2015 egli andava e veniva dalla __________
e che a metà gennaio 2015, grazie a un suo ex compagno di classe RI 1 che ha
un’agenzia __________ a __________, la __________, __________ ha reperito un
lavoro (cfr. doc. XIII pag. 2).
Il 30 aprile 2015 __________
ha concluso un ulteriore contratto di lavoro con la __________ di durata
indeterminata in qualità di agente ausiliario di sicurezza a ore con effetto
dal 4 maggio 2015. Quale suo indirizzo è stato specificato Via __________, __________
(cfr. doc. 147).
Sempre il 30 aprile 2015 __________
ha presentato al Comune di __________ una notifica di partenza per __________ (__________),
Via __________, con effetto da quella data (cfr. doc. 190) e ha inoltrato
domanda per un permesso G come frontaliere. Quale indirizzo all’estero egli ha
indicato __________, __________, __________ – __________ (cfr. doc. 146).
A proposito della
richiesta del permesso G, in occasione della discussione di causa del 20 giugno
2016.
la ricorrente ha puntualizzato, che __________, allorché a metà gennaio
2015.
aveva trovato un’occupazione ed era andato a vivere con lei che era in
assistenza, aveva fatto domanda di un permesso B. Tale permesso è stato
tuttavia negato in quanto guadagnava troppo poco per il proprio sostentamento. A
quel punto il datore di lavoro gli avrebbe consigliato di richiedere un
permesso da frontaliere. __________ si è così trasferito a __________ (__________)
presso un cugino dell’insorgente, ma restava alcuni giorni a casa di
quest’ultima a __________, benché non fosse fisso (cfr. doc. XIII pag. 2).
Il 12 settembre 2015 __________,
proprietario dello stabile in via __________ a __________ in cui abita la
ricorrente, ha dichiarato, da una parte, di recarsi spesso nella palazzina di __________
in quanto lì vive pure sua mamma. Dall’altra, di incontrare regolarmente RI 1 e
di conoscere personalmente il suo fidanzato, __________. Egli ha affermato di
poter ritenere che lo stesso non viva stabilmente con RI 1. Al riguardo ha
spiegato che dal maggio 2015, quando la ricorrente gli ha comunicato che __________
aveva portato il suo domicilio a __________, l’ha incontrato con meno frequenza
(cfr. doc. 138)
__________ dall’ottobre
2015.
ha concluso un contratto di locazione concernente un appartamento di 4
locali a __________ (__________) per la durata di quattro anni. La pigione
mensile ammonta a 400 Euro e la cauzione a 1'000 Euro (cfr. doc. C).
In effetti la ricorrente,
in sede di audizione davanti al Presidente del TCA, ha affermato che suo cugino
nel settembre 2015 avrebbe detto a __________ “di cercarsi un’altra casa in
quanto lui ha comprato casa a __________” (VA; cfr. doc. XIII pag. 2).
La bolletta
dell’elettricità relativa all’abitazione di __________ da pagare entro il 24
ottobre 2015 corrispondeva a 87.25 Euro, mentre quella da pagare entro il 24
dicembre 2015 a 24.31 Euro (cfr. doc. E).
La Polizia Comunale di __________,
dal 29 ottobre al 20 novembre 2015, ha eseguito dei controlli in via __________
su richiesta dell’USSI per verificare la frequenza della presenza di __________
a __________ presso l’appartamento di RI 1.
Dal Rapporto di
segnalazione allestito il 24 novembre 2015 si evince che:
" (…)
I -28- controlli hanno avuto luogo in diversi orari del giorno,
della sera nonché durante dei giorni festivi e solo in -7- occasioni, la sua
auto non era presente.
Sulla base di informazioni fornite da una persona degna di
fiducia, la vettura del __________ è sempre presente da parecchi mesi nei due
punti dove è stata fotografata.
A seguito di ciò, possiamo dedurre che, malgrado in data
30.04.2015
si è annunciato partente all’ufficio controllo abitanti, di fatto
non ha mai lasciato il comune di __________.” (Doc. 225)
Dalla lista dei controlli
risulta, poi, più specificatamente:
Nr.
Data
Ora
Esito del controllo
Nomi agenti
1.
29.10.2015
1725.
Presente la vettura __________ – grigia – __________
__________
2.
29.10.2015
1945.
Presente la vettura __________ – grigia – __________
__________
3.
30.10.2015
0815.
Presente la vettura __________ – grigia – __________
__________
4.
30.102.105
15.55
Auto non presente
5.
01.11.2015
0955.
Presente la vettura __________ – grigia – __________
__________
6.
02.11.2015
0810.
Veicolo non presente
__________
7.
02.11.2015
1430.
Presente la vettura __________ – grigia – __________
8.
04.11.2015
0815.
Veicolo non presente
9.
04.11.2015
1730.
Presente la vettura __________ – grigia – __________
__________
10.
04.11.2015
2110.
Presente la vettura __________ grigia – __________
__________
11.
05.11.2015
2005.
Presente la vettura __________ – grigia – __________
__________
12.
06.11.2015
1435.
Veicolo non presente
__________
13.
07.11.2015
0820.
Veicolo non presente
__________
14.
10.11.2015
0822.
Veicolo presente
__________
15.
10.11.2015
1946.
Presente la vettura __________ grigia – __________
__________
16.
11.11.2015
0820.
Veicolo presente
__________
17.
11.11.2015
2130.
Presente la vettura __________ – grigia – __________
__________
18.
12.11.2015
0820.
Presente la vettura __________ – grigia – __________
__________
19.
12.11.2015
1950.
Presente la vettura __________ – grigia – __________
__________
20.
13.11.2015
0925.
Presente la vettura __________ – grigia – __________
__________
21.
15.11.2015
1300.
Presente la vettura __________ – grigia – __________
__________
22.
16.11.2015
1025.
Presente la vettura __________ – grigia – __________
__________
23.
17.11.2015
1110.
__________ – grigia – __________ non presente
__________
24.
18.11.2015
0815.
__________ – grigia – __________ presente
__________
25.
18.11.2015
2200.
Veicolo non presente
__________
26.
19.11.2015
2005.
Veicolo presente
__________
27.
20.11.2015
0915.
Veicolo presente
__________
28.
20.11.2015
1915.
__________ – grigia – __________ presente
__________
(Doc. 215)
Il datore di lavoro di __________,
il 17 dicembre 2015, ha attestato che il medesimo per i servizi di sicurezza
forniti dalla società utilizza il veicolo aziendale quotidianamente, sia per le
prestazioni diurne che notturne, dal suo domicilio al posto di lavoro/servizio
(cfr. doc. B).
__________, proprietaria
dell’appartamento di __________ dato in locazione a __________, il 28 gennaio
2016, ha dichiarato di vedere e sentire regolarmente __________, precisando, da
un lato, che quest’ultimo ha stipulato con lei un regolare contratto di
locazione e di parcheggio, dall’altro, che sia l’appartamento che il parcheggio
vengono regolarmente usati da lui (cfr. doc. G).
Il 30 gennaio 2016 __________
ha nuovamente dichiarato:
" (...) dichiaro
di essermi recato più volte (come consuetudine) in questi ultimi mesi nello
stabile in via __________ per questioni di vario tipo, in quanto proprietario,
e per far visita a mia mamma.
Posso affermare di aver incontrato il Signor __________, da
ottobre ad oggi, solo in un paio di occasioni e inoltre di aver visto la sua
auto parcheggiata molto raramente.
Parlando a suo tempo con la Signora RI 1, sua fidanzata, sono
infatti venuto a sapere che il suddetto si era trasferito per praticità da __________
a __________.
Posso quindi riconfermare che a mio parere non ritengo che il
Signor __________ abiti in via __________ con la Signora.” (Doc. F)
Durante la discussione di
causa del 20 giugno 2016 è, infine, emerso che:
" (…)
Dall’8 aprile al 9 maggio 2016 sono stati eseguiti 43 controlli,
tutti con esito negativo: l’auto del sig. __________ non era mai presente
presso l’abitazione della ricorrente. Nel mese di aprile 2016, presso
l’abitazione della sig.ra RI 1 è intervenuta la polizia comunale su sua
chiamata, in quanto il sig. __________ insisteva per entrare presso il suo
domicilio in modo violento. In seguito la ricorrente ha effettuato ulteriori
due segnalazioni in polizia, in particolare parlando con l’agente __________
della polizia di __________. Quest’ultimo ha contatto il sig. __________ dicendogli
di non più importunare la sig.ra RI 1. La risposta è stata che sarebbe stata la
ricorrente a contattarlo, ciò che non corrisponde alla realtà.
(…)” (Doc. XIII pag. 3)
2.10
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte deve valutare se nel caso di RI 1 si sia
confrontati, per quanto riguarda i mesi di gennaio e febbraio 2016 (cfr.
consid. 2.5.), con una convivenza e, se sì, se la stessa sia stabile (cfr. art.
4.
cpv. 1 lett. b Laps; consid. 2.5.).
Non avendo figli in comune
con __________, la convivenza è stabile ai sensi dell’art. 2a
Reg.Laps (cfr. consid. 2.5.) se è durata almeno sei mesi oppure se la
convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio.
Al riguardo giova ricordare
che la giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione
di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è
irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i
partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid.
2.6
).
In concreto, non essendo
oggetto della lite, può restare insoluta la questione di sapere se nel periodo
maggio - dicembre 2015, __________ - che intratteneva una relazione con la
ricorrente (la quale provvedeva in parte a lavargli gli abiti e a preparargli i
pasti perlomeno fino all’ottobre 2015) e la cui auto privata (__________con
targhe italiane) in occasione di 28 controlli effettuati tra ottobre e novembre
2015.
dalla Polizia comunale di __________ è risultata 21 volte parcheggiata
presso l’abitazione dell’insorgente, mentre in 7 la stessa non era presente (4
alla mattina, 2 di primo pomeriggio e solo una volta in serata; cfr. doc. 225)
- convivesse oppure no con la medesima.
Questo Tribunale rileva,
tuttavia, che la risposta fornita dall’insorgente al Presidente del TCA secondo
cui la vettura di __________ era posteggiata sotto casa sua in 21 occasioni -
senza però che il medesimo fosse presente nella sua abitazione (cfr. doc. 230)
-, poiché non aveva l’assicurazione e __________ dunque si recava con l’auto di
un collega fino a __________ (dove erano parcheggiate le automobili della
ditta, datrice di lavoro; cfr. doc. XIII pag. 2) o lo portava lei personalmente
(cfr. doc. XIII pag. 3) non risulta credibile.
Infatti, qualora
l’assicurazione non fosse effettivamente stata rinnovata, non si comprende come
sia possibile che alcune volte, tra ottobre e novembre 2015 l’auto sia stata
comunque utilizzata.
In proposito va
evidenziato che nel reclamo del 22 dicembre 2015 la parte ricorrente ha
d’altronde indicato che “la presenza del veicolo parcheggiato è dovuta al
fatto che il Signor __________ utilizza il posto auto intestato alla fidanzata,
dove lascia la propria vettura per poi recarsi al lavoro.” (cfr. doc. 230).
Inoltre, se, come asserito
dall’insorgente, il veicolo privato di __________ non veniva usato in assenza
della necessaria assicurazione, egli, nelle volte in cui era lei ad
accompagnarlo al lavoro, doveva trovarsi presso la sua abitazione.
2.11
Per quanto attiene al lasso di
tempo da gennaio 2016, RI 1 durante l’udienza del 20 giugno 2016 ha affermato
di avere interrotto ogni relazione con __________ a partire dal mese di marzo
2016.
e che a gennaio 2016 si vedevano ancora ogni tanto, ma che __________
stava molto più tempo a __________ (Italia) - dove aveva preso in locazione da
ottobre 2015 un appartamento di quattro locali (cfr. doc. C) - non venendo
quasi più a casa sua (cfr. doc. XIII pag. 1-2).
La ricorrente ha, inoltre,
indicato, da una parte, di avere sì lavato alcuni indumenti di __________ e di
avergli preparato dei pasti - ma non tutti i giorni, visti gli orari lavorativi
irregolari del medesimo-, ma che a ottobre 2015 svolgeva tali compiti
saltuariamente e che in seguito non l’ha più fatto, poiché restando sempre a __________
gli ha detto di “arrangiarsi”.
Dall’altra, che __________,
da quando si era trasferito a __________, non contribuiva più in alcun modo e
pensava solo a se stesso (cfr. doc. XIII pag. 3).
Giova, altresì, osservare
che il 30 gennaio 2016 __________, proprietario dello stabile in via __________
a __________ in cui abita la ricorrente e dove si reca regolarmente per far
visita a sua mamma, ha dichiarato di aver incontrato negli ultimi mesi __________
solo in un paio di occasioni (cfr. doc. F).
__________, proprietaria
dell’appartamento di __________ dato in locazione a __________, il 28 gennaio
2016, ha del resto asserito di vedere e sentire regolarmente __________, precisando
che sia l’appartamento che il parcheggio vengono regolarmente usati da lui
(cfr. doc. G).
In occasione della
discussione di causa del 20 giugno 2015 __________ dell’USSI ha, altresì,
indicato che dall’8 aprile al 9 maggio 2016 sono stati eseguiti 43 ulteriori
controlli e che tutti hanno avuto esito negativo, ossia l’auto di __________
non era mai presente presso l’abitazione della ricorrente.
L’insorgente ha aggiunto,
in primo luogo, che nel mese di aprile 2016 presso la sua abitazione è
intervenuta la polizia comunale su sua chiamata, in quanto __________ insisteva
in modo violento al fine di entrare in casa sua. In secondo luogo, che a
seguito di due sue ulteriori segnalazioni in polizia l’agente __________ della
polizia di __________ ha contatto __________ dicendogli di non più importunarla.
La risposta di quest’ultimo è stata che sarebbe stata la ricorrente a
contattarlo, ciò che secondo quest’ultima non corrisponde alla realtà (cfr.
doc. XIII pag. 3).
Da quanto esposto risulta
che la relazione tra RI 1 e __________, da quando quest’ultimo ha concluso il
contratto di locazione a __________, e meglio dall’ottobre/novembre 2015, è
andata via via deteriorandosi (da novembre 2015 circa __________ restava sempre
di più a __________, non contribuendo più in alcun modo alle spese
dell’economia domestica della ricorrente. Quest’ultima da novembre 2015,
d’altronde, non si è più occupata di lui, ad esempio lavandogli degli abiti o
preparandogli i pasti; cfr. doc. XIII) fino a interrompersi definitivamente nel
marzo 2016 e ad avere degli strascichi che hanno addirittura richiesto
l’intervento della Polizia comunale.
In simili condizioni, in
applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza
sociale (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF
8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;
STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V
353.
consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questa Corte
ritiene che nei mesi di gennaio e febbraio 2016 RI 1 e __________ non possono
(più) essere considerati conviventi.
In
particolare nei mesi di gennaio e febbraio 2016 __________ non si recava quasi
più nell’abitazione della ricorrente e soprattutto i medesimi non erano più
disposti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci.
Al
riguardo è utile rilevare che in un giudizio 5C.155/2004 del 9 settembre 2004, in cui la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso di un ex marito che aveva
chiesto la soppressione della pensione alimentare dovuta all’ex moglie a
seguito del divorzio, è stato poi evidenziato che in quel caso l’ex moglie
riceveva un aiuto economico (pagamento saltuario di qualche pasto e di qualche
uscita) da un amico con il quale aveva sì convissuto per due anni, ma con cui
non abitava più. L’ex marito non aveva del resto preteso il contrario, né che
tale unione sarebbe stata così stabile da procurare dei vantaggi economici
analoghi al matrimonio.
A torto, pertanto, l’USSI
non è entrato nel merito della domanda di rinnovo delle prestazioni
assistenziali a far tempo dal gennaio 2016 interposta dalla ricorrente quale
componente unica della propria unità di riferimento.
Si
giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo impugnata
e il rinvio degli atti all’amministrazione perché proceda a calcolare la
prestazione assistenziale spettante a RI 1 per i mesi di gennaio e febbraio
2016.
considerando nell’unità di riferimento unicamente la medesima (cfr. STCA
39.2005.1
del 12 maggio 2005).
Al riguardo l’USSI terrà
conto del fatto che per il mese di febbraio 2016 ha già anticipato
all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'902.50, oltre
al premio della cassa malati di fr. 124.--, computando anche __________ nel
conteggio (cfr. doc. L; XIII pag. 2).
2.12
Vincente in causa la
ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr.
1’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca).
Visto l'esito della
vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito
patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6
e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011
del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione
su reclamo del 25 gennaio 2016 è annullata.
§§ L’unità
di riferimento di per i mesi di gennaio e febbraio 2016 è costituita esclusivamente
dalla medesima.
§§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI perché calcoli la prestazione assistenziale
ordinaria spettante alla ricorrente per i mesi di gennaio e febbraio 2016.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI verserà alla
ricorrente l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti