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Decisione

42.2016.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 settembre 2016Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In

seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni

sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale

e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa

sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli

ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno

2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i

seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

2.5

Ai

sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a, c e d Laps, applicabile anche nell’ambito

dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l’unità

di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dai

figli minorenni di cui ha l’autorità parentale e dal partner convivente, se la

convivenza è considerata stabile.

L'unità economica di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia

di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

L’art. 2a Reg.Laps, in vigore

dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

Come appena

visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre

2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è

costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,

indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a

differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30

settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner

convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al

cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c Laps dal Messaggio n. 5723 del 25

ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

" (…)

2.2

Unità di riferimento

(art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa

parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in

comune.

Questa regola era stata definita per garantire la

parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza

in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la

sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma

applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1,

affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il

TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei

due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale

sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti

mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere

definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso

particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita

stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo

margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva

un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di

molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art.

4.

cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal

titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il

regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la

convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no. (…)"

Inoltre dal

Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione

della gestione e delle finanze emerge che:

" (…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di

riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner

convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori

hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a

definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono

figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita

ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni. (…)"

Dal Commento

alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20

settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di

Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.

2.3

), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

" Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25.

ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partner nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione

"coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi,

compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o

postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della

convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003,

2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi

si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.6

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56

pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Secondo la

giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Con il

giudizio appena citato la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretto nel caso

di un beneficiario di prestazioni assistenziali considerare la convivente dalla

quale aveva avuto una figlia.

Inoltre in

una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

" (…)

5.5

Il n'existe entre les concubins aucun devoir

légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi

ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée

sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines

conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au

mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le

Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage

était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de

l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage

qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF

114.

II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS,

Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-) eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA

2007.

p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une

tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins

qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si

la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la

jurisprudence admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette

circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe

pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette

optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts

à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du

12.

janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p.

434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier

2004, consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM

SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht,

Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in

FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e

éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern,

in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A

ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable

et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la

fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière

appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,

notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent

ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre

d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions

alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du

concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire

accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la

limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1). (…).”

Con giudizio

8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 l’Alta Corte ha confermato quanto deciso dall’amministrazione,

ossia di considerare conviventi un richiedente di prestazioni assistenziali che

è traslocato da un appartamento in un altro perché l’affitto del precedente

appartamento sorpassava gli affitti delle direttive del comune in questione e nel

nuovo appartamento è entrato assieme alla sua convivente. Inoltre il TF ha

osservato che non è arbitrario di considerare la coppia di amanti

(“Liebespaar”) che vive nello stesso appartamento quale comunità di abitazione

e vita di tipo familiare (“familienähnliche Wohn- und Lebensgemeinschaft”). La

circostanza di dormire in stanze diverse e di consumare i pasti ad orari

diversi non è neanche inusuale per le economie domestiche comuni.

Con giudizio

8C_232/2015 del 17 settembre 2015 l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso

dall’amministrazione, ossia che ad una beneficiaria dell’assistenza sociale

andava computato nei redditi un ipotetico importo a carico del convivente

(“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio - stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Può non

essere decisivo sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto

a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In

caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza

sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto

corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò

contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato

che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione

del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva

anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In una

sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II - 2013 N. 13 pag.

66.

seg., relativa all’assistenza sociale al cui ambito è applicabile l’art. 4

Laps (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a

giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un

beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua

unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e

dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione

sentimentale da molti anni.

In quel

caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna,

diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre

2010.

– agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento,

quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la

figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa

ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle

faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la

Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti

orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si

trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile

dove risiedeva quest'ultimo.

Con giudizio

36.2014

-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha

stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione, ai fini della

determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione

obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una coppia quale unica

unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da

oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in

vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il

cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Infine con

sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015 questa Corte ha accolto il ricorso di un

insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda

del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di

riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava

dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della

sanità e della socialità.

Il TCA,

contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente

dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno

all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le

condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli

stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse

quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente

la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti

quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la

convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli

indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014.

l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Al riguardo

cfr. pure STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016 e STCA 39.2015.3 del 12

novembre 2015.

2.7

Le direttive

COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134

I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid.

2.

), al punto F. 5.1 (“Comunità di abitazione e vita di tipo familiare”)

sottolineano che:

" F.5. Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone che vivono in comunità di abitazione e

vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una

sola unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito

un incarto individuale.

Le persone che non beneficiano di prestazioni di

assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stese determinate.

Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per

l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della comunità queste

spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in

comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al

mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.

Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli

altri non devono essere sommati.

Il contributo che una persona non assistita apporta

al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere

conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi

di concubinato solo se soddisfano i specifici presupposti. In particolare,

dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente

nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato (anche una relazione tra partner

dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura almeno due anni o

partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe”. Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.

171-172).

2.8

Nella presente evenienza,

dalle carte processuali emerge che il 18 marzo 2016 ad __________ è stata

consegnata la check-list dei documenti da allegare alla domanda di prestazioni

Laps da parte dello Sportello Laps di __________ (cfr. doc. 116; 18).

Il

23.

marzo 2016 la ricorrente ha compilato il formulario Laps “Dichiarazione dei

dati relativi al reddito da attività indipendente”. Ella ha indicato di gestire

un __________ con attività al 100% con un reddito annuo di fr. 7'374.- come

risulta anche dalla decisione di tassazione dell’anno 2014 (cfr. doc. 27 e 28).

Sempre

il 23 marzo 2016 l’insorgente e __________ hanno firmato entrambi l’ulteriore

formulario Laps “Procura, autorizzazione a fornire informazione e compensazione”.

La

ricorrente, alla richiesta di indicare il “rapporto di parentela” con __________,

non ha specificato alcunché (cfr. doc. 17).

Nel modulo “Annuncio

presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps”, da una

parte, quale richiedente risulta __________, dall’altra, è in ogni caso RI 1 che

il 18 aprile 2016 ha apposto la propria firma nello spazio riservato alla

“Firma del richiedente” (cfr. doc. 18).

Il 10 aprile 2016 la

ricorrente ha scritto allo sportello Laps di __________ trasmettendo l’ulteriore

documentazione richiesta e osservando segnatamente:

" (…)

Confido che le autorità di competenza prendano la loro posizione aiutandolo

(n.d.r.: __________) nel suo minimo assistenziale. Tengo solo a precisare che non

siamo sposati e non vedo il perché debba garantire per una terza persona.

Preciso che le mie entrate bastano unicamente per me e mio figlio __________

ancora minorenne.

(…)

Spese reali per __________ da risanare:

Dal sett. 2015 lo stesso ha percepito dall’assistenza fr. 100.- +

fr. 100.- + fr. 600.- + fr. 600.- per un totale di fr. 1'400.- divisibili per 8

mesi a fr. 175.- al mese al giorno…

fr. 5.83 al giorno (per colazione, pranzo e cena) oltre le spese

di lettere ed eventuale bus per recarsi negli enti predisposti.

Ritenuto che la differenza è stata sempre da me sanata ma

trovo corretto che lo stesso non debba elemosinare nei suoi diritti umani.” (cfr.

doc. 108, 109; sottolineature della redattrice).

Il 22 aprile 2016, davanti

allo Sportello Laps di __________, __________ e la ricorrente hanno

sottoscritto la conferma dei dati dichiarati, da cui emerge che titolare del

diritto è RI 1 e che la sua unità di riferimento è composta della medesima, di

suo figlio minorenne __________ e di __________, indicato – nella casella

“legame familiare” – quale convivente (cfr. doc. 14; 15; 16).

Con

decisione del 2 maggio 2016 l’USSI ha respinto la richiesta di prestazioni

assistenziali indicando che il reddito disponibile residuale dell’unità di

riferimento della ricorrente, costituita dalla stessa, da suo figlio __________

e dal convivente __________, supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della

sanità e della socialità (cfr. doc. 4).

L’insorgente,

il 7 maggio 2016 rispettivamente il 13 maggio 2016, ha interposto reclamo

contro la decisione dell’USSI, facendo valere in particolare che, malgrado la

sua buona volontà, le sue entrate non le permettono di prendersi a carico una

terza persona, ossia __________, avendo ancora un figlio minorenne da crescere

e poiché la sua rendita vedovile è stata pignorata dall’UEF di __________ nella

misura di circa fr. 1'445 al mese. La medesima ha pure precisato che non si può

pretendere che sia lei a sostenere tutte le sue fatture e che da ben tre anni

si sta battendo per questa causa (cfr. doc. VI1; VI2; 91).

Il provvedimento del 2

maggio 2016 è stato confermato con la decisione su reclamo del 20 maggio 2016

(cfr. doc. A).

2.9

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile innanzitutto ricordare che

è la data della decisione su reclamo impugnata (nel presente caso: il 20 maggio

2016) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22

settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2).

Pertanto le circostanze

che attualmente __________ non viva più con l’insorgente, avendo cambiato

abitazione, e che dal 1° giugno 2016 quest’ultimo sia al beneficio di

prestazioni assistenziali quale unità di riferimento singola (cfr. doc. VIII)

sono ininfluenti per la risoluzione della presente vertenza che riguarda invece

il periodo aprile-maggio 2016 (cfr. doc. 16; 18; art. 60 cpv. 1 Las; STCA

42.2012.17

del 14 marzo 2013 consid. 2.2.; STCA 39.2008.1 del 7 agosto 2008

consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2009 N. 15 pag. 72segg.).

Il

TCA, attentamente vagliata la documentazione agli atti e tutto ben considerato,

ritiene che l’operato dell’USSI, per il lasso di tempo determinante, debba

essere confermato.

La ricorrente ha, infatti,

dichiarato che provvedeva o perlomeno contribuiva da tre anni al mantenimento

di __________, che viveva con lei e il figlio di quest’ultima nell’abitazione

di proprietà della ricorrente (cfr. doc. 73; VI1; I; consid. 2.8.).

Dal rapporto relativo al

pignoramento effettuato il 17 dicembre 2015 dall’Ufficio esecuzioni nei

confronti di __________ si evince d’altronde che:

" L’escussa

mantiene il sig. __________ al proprio domicilio, in quanto non lavora e non ha

diritto né alla disoccupazione né ad assistenza. (…)”. (cfr. doc. 94)

Nello scritto del 10

aprile 2016 allo sportello Laps di __________ la ricorrente ha, poi, unicamente

specificato di non essere sposata con __________ e di non vedere il perché

dovesse garantire per una terza persona (cfr. doc. 108).

La medesima non ha per

contro negato che __________ fosse in ogni caso il suo convivente.

Nemmeno nel reclamo e nel

ricorso l’insorgente ha censurato il fatto che tra lei e __________ sussistesse

una convivenza (cfr. doc. VI1; VI2; I).

Al contrario il 22 aprile

2016.

__________ e la ricorrente hanno sottoscritto, davanti allo Sportello Laps

di __________, la conferma dei dati dichiarati, da cui emerge che l’unità di

riferimento di RI 1 era composta della medesima, di suo figlio minorenne __________

e di __________, indicato – nella casella “legame familiare” – quale

convivente, senza formulare al riguardo alcuna obiezione od osservazione (cfr.

doc. 14; 15; 16).

Inoltre, come visto sopra,

il 23 aprile 2016 il formulario “Procura, compensazione e restituzione”, che va

sottoscritto dal richiedente delle prestazioni assistenziali e dalle persone

facenti parte dell’unità di riferimento, è stato firmato sia dalla ricorrente

che da __________ (cfr. doc. 17).

Visto quanto esposto,

tenendo in considerazione, da un lato, che ai fini della convivenza è determinante

che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostengo reciproci, come ha

effettuato negli ultimi tre anni la ricorrente nei confronti di __________,

dall’altro, che i medesimi, perlomeno fino al 20 maggio 2016 (data della decisione

su reclamo), convivevano da almeno tre anni, occorre concludere che essi

convivevano in maniera stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a

Reg.Laps (cfr. consid. 2.5.).

Il TCA non ignora che la

medesima ora affermi di non trovare corretto che dovesse far fronte ai costi di

__________ (cfr. doc. I). Tuttavia tale asserzione è stata motivata dal fatto

di avere un figlio minorenne da mantenere e da difficoltà finanziarie (cfr.

doc. I; VI2), non quindi per la mancanza della volontà in sé di aiutare __________.

A ragione, pertanto,

l’USSI nel calcolo del 2 maggio 2016 relativo al diritto a prestazioni

assistenziali ordinarie ha tenuto conto di un’unità di riferimento costituita

da RI 1, da suo figlio __________ e da __________.

2.10

RI 1 non ha specificatamente

contestato le singole voci del conteggio effettuato dall’USSI che, considerando

__________ nella sua unità di riferimento, ha comportato un’eccedenza di

reddito Las di fr. 2'983.-- al mese (cfr. doc. 5).

In effetti nel ricorso

l’insorgente prende atto senza contestazioni del fatto che nel calcolo delle

prestazioni assistenziali ordinarie non vadano computati i debiti (cfr. doc.

I).

In proposito va ricordato

che l’assistenza sociale non ha come scopo quello di

estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di prestazioni

assistenziali di far fronte a necessità contingenti (cfr. STF 8C_433/2009 del

12.

febbraio 2010, pubblicata in DTF 136 I 129; STF 8C_521/2010 del 27 settembre

2010.

cons. 7.1, pubblicata in DTF 136 V 351).

Anche dal p.to 1.b del

Messaggio aggiuntivo 5723a del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps) si evince che le prestazioni Laps in generale, e quella

assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in

situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e

di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter vivere (cfr.

anche STCA 42.2013.3 del 25 settembre 2013; STCA 42.2012.1 dell’8 agosto 2012;

STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11 gennaio 2007

confermata dalla STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).

Per quanto attiene agli

altri costi menzionati, in particolare relativi alla tassa sul sacco, alla

nafta, al vitto, all’elettricità, all’abbigliamento e ai fabbisogni personali,

di cui peraltro la ricorrente non chiede l’assunzione da parte dell’assistenza

sociale (cfr. doc. I), essi rientrano prevalentemente nelle spese coperte

dall’importo del fabbisogno di base, pari nel caso della medesima a fr.

1'834.-- al mese (cfr. doc. 5; consid.2.4.; Direttive COSAS p.to B.2.1.).

È utile, infine, osservare

che i redditi computabili e le spese computabili - queste ultime costituite

dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - agli art. 6, 8 e 9 Laps e

all’art. 22 Las, che contempla delle deroghe ai disposti appena citati della

Laps, sono elencati in modo esaustivo.

Di conseguenza, una volta

conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di

un assicurato, non è possibile computarne altre non previste dalla Laps, né

dalla Las.

A eventuali ulteriori

costi che esulano da quelli previsti si deve sopperire tramite l’importo della

soglia di intervento (cfr. consid. 2.4.; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015

consid. 2.12.).

2.11

Stante quanto precede, la

decisione su reclamo del 20 maggio 2016 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti