42.2016.12
Da prest.ass.dedotto,oltre a premio CM,fr.200>max ammiss.x pigione+fr.150x recupero deposito garanzia appart.Eccesiva riduz.36%imp.versato dirett.x forfait di manten.,visto che nessuna colpa del ricor
22 settembre 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2016.12
rs/dc/gm
Lugano
22 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice: Raffaella
Sartoris Vacchini
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28 aprile 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 15 marzo
2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha concesso a
favore di RI 1, quale prestazione speciale da rimborsare, il deposito di
garanzia per l’appartamento in via __________ a __________ di fr. 1'200.--. Nel
provvedimento è stato precisato, da un lato, che l’ammontare di fr. 1'200.--
sarebbe stato recuperato dall’amministrazione con una trattenuta mensile sulla
prestazione assistenziale riconosciutagli. Dall’altro, che alla cessazione
dell’intervento assistenziale gli è fatto obbligo di restituire l’importo non
ancora ricuperato (corrispondente all’importo iniziale dedotte le trattenute
già effettuate; cfr. doc. A5=87).
Inoltre l’USSI, in
medesima data, 15 marzo 2016, ha inviato a RI 1 uno scritto del seguente
tenore:
" il nostro
ufficio ha anticipato l’importo di fr. 1'200.--, quale deposito di garanzia per
il contratto d’affitto da lei concluso per l’appartamento in via __________ a __________.
L’importo di fr. 1'200.-- è stato concesso
a titolo di prestito e sarà da noi recuperato con una trattenuta mensile di fr.
150.-- sulla prestazione assistenziale riconosciutale, a partire dal
01.04.2016.
L’eventuale cessazione dell’intervento
assistenziale non la esonera dall’obbligo di estinzione dell’importo ancora
dovuto.
(…)” (Doc. A6=153)
A tale scritto
l’amministrazione ha allegato una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato
il 18 marzo 2016, con cui quest’ultimo ha riconosciuto di dovere alla Stato del
Cantone Ticino e per esso al DSS rappresentato dall’USSI la somma di fr. 1'200
relativa al deposito di garanzia per il nuovo appartamento di __________, ha
autorizzato l’USSI a versare direttamente al proprio Servizio ricuperi una
parte della sua prestazione assistenziale quale rimborso del deposito di
garanzia e si è impegnato in caso di cessazione dell’intervento assistenziale a
che la somma in questione sia soluta con versamenti mensili sino a estinzione
del debito (cfr. doc. A4=154).
1.2. Con reclamo del 18 marzo 2016
interposto contro la decisione del 15 marzo 2016 RI 1 ha fatto valere di non
poter accettare una deduzione di fr. 150 per il recupero del deposito di
garanzia, in quanto avrebbe difficoltà a vivere con fr. 600.-- al mese. Al
riguardo egli ha proposto una trattenuta di fr. 50.-- mensili.
RI 1 ha comunque
confermato la propria autorizzazione a versare l’intero importo di fr. 1'300 al
mese relativo alla pigione (fr. 1'200 mensili) e al posteggio (fr. 100 mensili)
direttamente al locatore (cfr. doc. A7).
1.3. L’USSI, il 31 marzo 2016, ha
emesso una decisione con cui ha riconosciuto a RI 1 una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 2’196 per il mese di aprile 2016.
Nel provvedimento è stato
previsto che della somma di fr. 2'196 veniva versato all’interessato un importo
di fr. 630.30, mentre fr. 115.70 venivano corrisposti direttamente alla cassa
malati, fr. 1'300.-- direttamente ai locatori e fr. 150.-- corrispondevano al
recupero per il deposito di garanzia dell’appartamento di __________ (cfr. doc.
A8=157).
1.4. Con decisione su reclamo del
28 aprile 2016 l’USSI ha confermato la precedente decisione del 15 marzo 2016 e
si è così espresso:
" (…)
Nel caso in esame l'USSI ha applicato la legge sull'assistenza. In
base alla documentazione raccolta con la necessaria istruttoria, l'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento, ha anticipato l'importo in questione
(deposito di garanzia per la locazione) di CHF 1'200.--. Con scritto 15 marzo 2016
l'USSI ha chiarito all'utente che si trattava di un prestito e sarebbe stato
recuperato con trattenute mensili di CHF 150.-- sulla prestazione
assistenziale.
Con reclamo del 23 marzo 2016 RI 1 contesta la citata comunicazione
siccome la trattenuta è a suo avviso eccessiva. Egli precisa di non essere
stato a conoscenza della procedura e propone una trattenuta di CHF 50.-- al
mese, con il pagamento diretto al locatore di CHF 1300.-- di pigione e meglio
1'200.-- di locazione e CHF 100.-- di parcheggio.
Si osserva che lo scritto 15 marzo 2016, dove l'USSI ha chiarito
che si trattava di un prestito e sarebbe stato recuperato con trattenute
mensili di CHF 150.-- sulla prestazione assistenziale, non è una decisione di
trattenuta e non è quindi soggetta a reclamo. Già per tale motivo il reclamo
non può essere accolto. L'utente deve al limite contestare la decisione di
assistenza dove viene fatta la trattenuta.
(…)
Considerato un forfait di mantenimento di CHF 986.- una trattenuta
di CHF 150.-- lo riduce del 15%. Una tale riduzione è conforme alle
disposizioni delle Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale
(COSAS), Norme Cosas n. A.8.2., dove si precisa che il forfait non può essere
ridotto oltre il 30%.
Si precisa che il costo di locazione massimo che può essere
riconosciuto dall'assistenza è stabilito dalla Legge e per una persona ammonta
a CHF 1'100.--. La spesa di parcheggio come tale non è riconosciuta. Nella
misura in cui si presenta un'eccedenza di costo di pigione (CHF 200.-- mensili)
esso non rappresenta una riduzione della prestazione assistenziale da parte
dall'amministrazione.” (Doc. A14)
1.5. Contro la decisione su
reclamo del 28 aprile 2016, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Egli
ha innanzitutto fatto riferimento a dei ricorsi del 7 aprile 2016 inoltrati
presso la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie relativi alla
decisione del 15 marzo 2016 (doc. A6), alla lettera del 31 marzo 2016 (doc. A9),
alla decisione del 31 marzo 2016 (doc. A8), e alla lettera del 4 aprile 2016
(doc. A12) dove chiede al funzionario DASF:
" (…) di
procedere nelle sue incombenze.
In particolare:
1. Di accogliere il ricorso suddiviso nei
4 punti in oggetto.
2. Di procedere
verso l’USSI affinché si adoperino con più chiarezza nell’esprimere le
indicazioni.
3. Di procedere
verso l’USSI affinché la comunicazione sia rispettata nelle modalità
trasmittente-ricevente.
4. Di procedere
verso l’USSI affinché mi si risponda al quesito ancora insoluto, di cui al punto
3 dei fatti esposti.
5. Di procedere
verso l’USSI affinché dia il giusto preavviso informativo.
6. Di procedere
verso l’USSI affinché mi sia trasmesso un doc. sui diritti-doveri
dell’assistito.” (Doc. A13)
Egli contesta poi la
trattenuta di fr. 150.- dalla prestazione assistenziale a titolo di rimborso
del deposito di garanzia, affermando di non essere stato debitamente informato
della funzionaria incaricata:
" (…)
Ÿ Non ero a conoscenza da parte
della funzionaria __________ della procedura. Viceversa la medesima mi invia il
formulario cessione di credito-cauzione, senza informarmi che trattasi di
prestito ad importi rateali.
Ÿ Se avessi avuto istruzioni precise
e la medesima funzionaria, anziché negarsi alle mie telefonate e-mail, mi
avesse informato preventivamente, mi sarei adoperato a prendere accordi privati
col locatore, come in seguito il Resp.le USSI ha istruito in allegato-decisione
oggetto del ricorso.
Ÿ Inoltre ho già espresso che dal
minimo esistenziale mi sono fatto carico della differenza affitto dell’oggetto
locato che è di 300.-- CHF, non avendo trovato un appartamento adeguato
all’importo riconosciuto dall’USSI.
Ÿ Quindi con la trattenuta che di
fatto e d’autorità mi hanno imposto, e senza aver chiesto nessun prestito, vivo
con poco più di 600.-- CHF mensili, ai quali devo ancora pagarci energia
elettrica e tutte le altre spese comuni in una economia domestica. (…)” (Doc.
I)
In conclusione egli
formula al TCA le seguenti richieste:
" (…)
1. Di accogliere il
ricorso in oggetto in toto e far valere le mie richieste del reclamo (ricorso)
del 7 aprile ’16.
2. Di procedere verso
l’USSI affinché si adoperino con più chiarezza nell’esprimere le indicazioni.
3. Di procedere verso
l’USSI affinché dia il giusto preavviso informativo.
4. Di procedere verso
l’USSI affinché mi sia trasmesso un doc. sui diritti-doveri dell’assistito.”
(Doc. I)
1.6. Il 25 maggio 2016 il
ricorrente ha trasmesso al TCA della documentazione per comprovare che non
possedeva un’altra cauzione affitto del precedente appartamento (cfr. Doc. III
e A15).
1.7. Nella sua risposta del 15
giugno 2016 l’USSI propone di respingere il ricorso ed osserva:
" (…)
Si rileva che il ricorrente si è
espressamente dichiarato d'accordo con una trattenuta dalla sua prestazione
assistenziale per il rimborso del pagamento del deposito. Ha pure chiesto di
operare un versamento (di pigione) che (da sola) riduce di CHF 200.-- il
forfait. Egli era quindi disponibile ad una riduzione del suo forfait come pure
ribadito nel ricorso (p.to 5: "dal minimo esistenziale mi sono fatto
carico della differenza"). L'assistito era quindi espressamente d'accordo
di ricevere un importo di assistenza quale versamento diretto ben inferiore al
forfait nella misura di CHF 200.-- e di ulteriori CHF 50.--.
La comunicazione/decisione 15.3.2015, la quale indica
semplicemente una prevista trattenuta di CHF 150.-- sulla prestazione
assistenziale, non viola il diritto.” (Doc. V)
in ordine
2.1. Questa Corte rileva dapprima
che l’USSI nella decisione su reclamo del 28 aprile 2016 ha indicato:
" (…)
Si osserva che lo scritto 15 marzo 2016,
dove l’USSI ha chiarito che si trattava di un prestito e sarebbe stato
recuperato con trattenute mensili di CHF 150.-- sulla prestazione
assistenziale, non è una decisione di trattenuta e non è quindi soggetta a
reclamo. Già per tale motivo il reclamo non può essere accolto. L’utente deve
al limite contestare la decisione di assistenza dove viene fatta la
trattenuta.” (Doc. A14)
In concreto la questione
di sapere se il reclamo di RI 1 sia ricevibile oppure no, e quindi la
problematica di sapere se lo scritto del 15 marzo 2016 con cui l’USSI ha
comunicato al ricorrente che la trattenuta per il recupero del deposito di
garanzia di fr. 1'200 sarebbe stata di fr. 150 al mese (cfr. doc. A6)
costituisca o meno perlomeno una decisione informale, non merita di ulteriori
approfondimenti.
In effetti
l’amministrazione stessa, con la decisione su reclamo del 28 aprile 2016, è in
ogni caso entrata nel merito del reclamo, osservando che una trattenuta di fr.
150.-- riduce del 15% il forfait di mantenimento di fr. 986 e quindi è conforme
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), p.to A.8.2 (cfr. doc. A14), e respingendo il reclamo del 18
marzo 2016 (cfr. doc. A14).
Il TCA rileva, inoltre, con
riferimento a quanto evidenziato dall’USSI nella decisione su reclamo del 28
aprile 2016, ovvero che l’utente deve al limite contestare la decisione di
assistenza dove viene fatta la trattenuta (cfr. doc. A14), che, come visto nei
fatti (cfr. consid.1.3.), il 31 marzo 2016, ossia precedentemente
all’emanazione della decisione su reclamo del 28 aprile 2016, l’amministrazione
ha emesso una decisione con cui ha riconosciuto a RI 1 una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 2’196 per il mese di aprile 2016 e ha previsto,
tra le trattenute, in particolare la somma di fr. 150.-- per il recupero per il
deposito di garanzia dell’appartamento di __________ (cfr. doc. A8=157).
In simili condizioni, anche
nell’eventuale ipotesi in cui il reclamo del 18 marzo 2015 fosse da considerare
irricevibile, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10
febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), bisognerebbe
rinunciare ad annullare la decisione su reclamo e a rinviare gli atti all’USSI in
quanto “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e
procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17
gennaio 2011 consid. 2).
2.2. L’assicurato, nel suo ricorso,
ha domandato che vengano esaminate le richieste contenute nel suo reclamo
(ricorso) del 7 aprile 2016 e di procedere su tre punti contro l’USSI (cfr.
consid. 1.5.).
A
tale riguardo il TCA ricorda che la costante giurisprudenza federale ha stabilito
che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto
della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_208/2013 del 3
luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF
131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294).
Nel
caso concerto la decisione su reclamo del 28 aprile 2016 concerne l’importo
della trattenuta da operare sulla prestazione assistenziale per rimborsare il
deposito di garanzia di fr. 1'200.-- anticipati dall’USSI.
Ogni
altra problematica esula, dunque, dalla presente vertenza.
Va
comunque rilevato che la questione relativa alla fattura per gli occhiali è
stata affrontata in un incarto separato (cfr. STCA 42.2016.17 del 12 settembre
2016).
Nel merito
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’USSI è legittimato oppure no a dedurre mensilmente dalla prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 2'196 la somma di fr. 150 per rimborsare la
prestazione speciale a titolo di deposito di garanzia per l’appartamento di __________
di fr. 1'200 anticipati dall’amministrazione.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art.
13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
"
Le prestazioni sociali di
complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2
cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle
prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento
hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al
massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una
prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione
vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del
diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1
Laps:
"
Sono prestazioni sociali
ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio
dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge
cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla
Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il
perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della
scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai
disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno
ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto
dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali
previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche
dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11).
In
seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo
previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli
assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo
intervento sociale.
2.5. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno
2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i
seguenti forfait di mantenimento:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
Considerandi
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16.
anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione
di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
2.6
L'art. 20 Las definisce le
prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono
l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere
versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
E’
utile rilevare che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere
determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione,
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e
franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15
febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).
In
proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo
2013.
(mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL
contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione
finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente
programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3.
è stato indicato:
"
(…) si coglie occasione di
introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni
che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di
pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie
nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono
accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di
prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.
Questa modifica legale non comporta
cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.
Essa sancisce di fatto nella Legge
sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio
del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei
principi di legalità e parità di trattamento. (…)”
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini
di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro
carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni
specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il
reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250.
dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata
in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.7
Le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali 2016 del 22 dicembre 2015 (cfr. RL
6.4.11.1
) elaborate dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in
relazione alle prestazioni speciali relative all’alloggio prevedono in
particolare quanto segue:
" (…)
a. Deposito di garanzia per appartamento:
Di principio il deposito di garanzia sarà riconosciuto dall’USSI
unicamente nel caso in cui non vi sia già un precedente deposito di garanzia.
Inoltre qualora il beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un
deposito di garanzia o il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per
coprire il nuovo importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la
verifica di possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle
riduzioni o facendo capo ad altre soluzioni alternative.
La spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni e
se previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo
importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare (art. 20 cpv. 4 Las). Il
costo del deposito di garanzia è riconosciuto con i seguenti importi massimi:
– per unità di
riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di CHF 3’300.–;
– per unità di
riferimento di due persone, fino ad un massimo di CHF 3’750.–;
– per unità di
riferimento di tre o più persone, fino ad un massimo di CHF 4’500.–. (…)”
Le direttive
COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2015 al punto B.3 (“Spese d’alloggio”)
sottolineano che:
" Nel caso
si trovi un appartamento adeguato, è meglio evitare che gli uffici del sostegno
sociale paghino un deposito di garanzia. Se ciò non è possibile, quest’importo
è considerato alla stregua di una prestazione speciale nell’ambito delle spese
per l’alloggio. Gli uffici preposti dovranno provvedere affinché la somma
anticipata sia rimborsata.”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe”. Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea
2011, pag. 171-172).
2.8
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che dalla prestazione assistenziale
ordinaria mensile di fr. 2'196 – riconosciuta a RI 1 dall’USSI sia per il mese
di aprile 2016 (cfr. consid. 1.3.; doc. A8=157) che per i mesi da maggio a
settembre 2016 (cfr. doc. 101) – sono stati dedotti fr. 115.70 corrisposti direttamente
alla cassa malati, fr. 1'300.-- versati direttamente ai locatori quale spesa
per l’alloggio e fr. 150 per il recupero del deposito della garanzia per
l’appartamento di __________ di complessivi fr. 1'200.
La somma corrisposta al
ricorrente e a sua libera disposizione ammonta, dunque, a fr. 630.30 (fr. 2'196
– fr. 115.70 – fr. 1’300 – fr. 150; cfr. doc. A8=157; 101).
Riguardo alla spesa per
l’alloggio giova rilevare che dal contratto di locazione relativo
all’appartamento in via __________ a __________ concluso nel febbraio 2016 e
valido dal 1° aprile 2016 emerge un canone di locazione annuo di fr. 13'200
annui, pari a fr. 1'100 al mese, a cui va aggiunto l’importo delle spese
accessorie di fr. 1'200 annui, ossia di fr. 100 mensili (cfr. doc. 9). Il
ricorrente dal 1° aprile 2016 ha preso pure in locazione nello stabile in cui
abita un parcheggio per fr. 100 al mese, corrispondenti a fr. 1'200 all’anno
(cfr. doc. 11).
Complessivamente
l’insorgente deve, pertanto, versare ai proprietari dell’abitazione e del
posteggio di __________ fr. 1'300 al mese.
Nel calcolo della
prestazione assistenziale relativa ai mesi di aprile 2016 e da maggio a
settembre 2016 l’USSI ha invece, tenuto conto, a titolo di spesa per l’alloggio,
della somma di fr. 13'200.--, pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr. doc. 160; 105).
Il computo di fr. 1'100.--
è stato effettuato correttamente.
In effetti giusta l’art.
22.
lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della
determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto
maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto
dall’art. 9 Laps.
L’art. 9 cpv. 1 Laps
prevede, segnatamente, che per le unit di riferimento composte di una persona
la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente
all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.--
mensili (cfr. Decreti esecutivi concernenti la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 3 dicembre 2013, rispettivamente del 26
novembre 2014).
L’importo di fr. 1'300
dedotto dalla prestazione assistenziale mensile e versato direttamente ai
locatori (cfr. doc. A8=157) corrisponde, come visto, alla spesa per la pigione
effettiva e per il parcheggio concordati con i contratti sottoscritti dal
ricorrente nel febbraio 2016 (cfr. doc. 9; 11). Tale importo supera di fr. 200 la
somma massima ammissibile per la spesa per l’alloggio nel caso di una persona
(fr. 1'100).
2.9
Per quanto concerne il
deposito di garanzia, l’amministrazione con decisione del 15 marzo 2016 ha
concesso al ricorrente, a titolo di prestito da rimborsare, una prestazione
assistenziale speciale di fr. 1’200.-- quale deposito di garanzia relativo
all’abitazione di __________ il cui contratto di locazione è iniziato dal mese
di aprile 2016 (cfr. doc. 87; 9).
La decisione prevede che
la somma di fr. 1’200 sarebbe stata recuperata con una trattenuta mensile sulla
prestazione assistenziale riconosciutagli e che alla cessazione dell’intervento
assistenziale gli è fatto obbligo di restituire l’importo non ancora ricuperato
(cfr. doc. A5=87).
L’art. 20 cpv. 4 Las
prevede proprio che a titolo di prestito da rimborsare possono essere versate
in particolare il deposito di garanzia relativo alla locazione (cfr. consid.
2.6
).
Al riguardo cfr. pure le
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali 2016 del 22
dicembre 2015 (cfr. consid. 2.7.).
2.10
Il ricorrente ha sempre
manifestato il proprio accordo riguardo al versamento diretto ai locatori
dell’ammontare globale di fr. 1’300.-- al mese, ossia dell’importo di fr. 1'100
corrispondente alla spesa per l’alloggio massima ammissibile, nonché della
somma di fr. 200 che supera tale importo (cfr. doc. 6; A7, I).
In particolare il 14 marzo
2016.
egli ha firmato un’autorizzazione con cui ha acconsentito a che l’USSI
versi direttamente ai locatori parte della sua prestazione assistenziale
ordinaria nella misura di fr. 1'300 al mese (cfr. doc. 6).
Tale consenso è stato
espresso anche nel reclamo e nel ricorso (cfr. doc. A7; I).
L’insorgente ha, inoltre, autorizzato
l’amministrazione, nel marzo 2016, a recuperare l’importo del deposito della
garanzia dell’appartamento di __________ di fr. 1’200 da lei corrisposto ai
locatori tramite trattenuta dalla prestazione assistenziale mensile (cfr. doc.
A4=154).
Egli, tuttavia, si è detto
d’accordo a una deduzione di fr. 50 al mese e non di fr. 150, come invece
stabilito dall’USSI (cfr. doc. A7; A6).
In proposito il ricorrente
ha precisato che la somma rimanente a sua disposizione di fr. 630.30, tenuto
conto, oltre che delle deduzioni per il pagamento diretto del premio alla cassa
malati e della pigione effettiva ai locatori, anche di un’ulteriore trattenuta
di fr. 150 per il recupero del deposito di garanzia (cfr. consid. 2.8.), gli rende
difficoltoso far fronte alle spese correnti (cfr. doc. A7; I).
L’importo di fr. 630.30
rappresenta circa il 64% del forfait di mantenimento per una persona di fr. 986
(cfr. consid. 2.5.).
Ciò significa che al
forfait di mantenimento di fr. 986 è stata applicata una deduzione di circa il
36%.
Nella decisione su reclamo
e nella risposta di causa l’USSI ha asserito che il costo di locazione massimo
che può essere riconosciuto dall'assistenza è stabilito dalla legge e per una
persona ammonta a fr. 1'100.--. La spesa di parcheggio come tale non è
riconosciuta. Nella misura in cui si presenta un'eccedenza di costo di pigione
(in casu fr. 200.-- mensili) essa non rappresenta una riduzione della
prestazione assistenziale da parte dall'amministrazione (cfr. doc. A14).
Al riguardo il TCA rileva
che è vero, come esposto sopra, che per la spesa per l’alloggio l’importo
massimo ammissibile per una persona è di fr. 1'100.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che l’ammontare che supera l’importo massimo ammissibile per una
persona sola, in concreto fr. 200, è stato versato dall’amministrazione, con il
consenso del ricorrente, direttamente ai locatori deducendolo in ogni caso
dalla prestazione assistenziale ordinaria mensile. In tale modo è stato ridotto
il forfait di mantenimento a disposizione dell’insorgente.
Ne consegue che,
contrariamente a quanto fatto valere dall’USSI, non è possibile fare astrazione
da tale deduzione quale riduzione del forfait di mantenimento.
L’amministrazione, nella
decisione su reclamo impugnata, ha inoltre fatto riferimento al punto A.8.2.
delle disposizioni COSAS, indicando che le stesse precisano che il forfait di
mantenimento non può essere ridotto oltre il 30% (cfr. doc. A14).
Il punto A.8.2. delle
norme COSAS concerne, però, la riduzione della prestazione assistenziale quale
sanzione. In effetti esse prevedono che, a titolo di sanzione, ossia nel
caso in cui la
persona non rispetti le condizioni o violi i suoi obblighi legali, tenuto conto
del principio di proporzionalità del fabbisogno di base per il mantenimento,
possono essere applicate delle riduzioni che si situano in una fascia che va dal
5% fino al 30% del mantenimento, possono essere inoltre ridotte o soppresse
la quota esente (franchigia) sul reddito così come i supplementi per
l’integrazione.
In simili condizioni, il
TCA deve concludere che, nel caso del ricorrente, al quale l’amministrazione non
ha peraltro addebitato alcuna colpa, un’ulteriore trattenuta di fr. 350 al
mese, oltre alle deduzioni del premio della cassa malati di fr. 115.70 e
dell’importo massimo ammissibile per la pigione di fr. 1'100 --, comporterebbe
il versamento al medesimo della somma di fr. 630.30, pari a una riduzione del
36% del forfait di mantenimento mensile di fr. 986.-- che risulta in ogni
caso eccessiva.
La deduzione per la spesa
per l’alloggio superiore al massimo ammissibile per una persona sola di fr. 200
e per il recupero del deposito di garanzia autorizzata dall’insorgente di fr.
50.
-- per complessivi fr. 250.-- corrisponde d’altronde già a circa il 25% del
forfait di mantenimento.
Di conseguenza, nella
presente fattispecie dal mese di aprile 2016 si giustifica, oltre alla
deduzione del premio LAMal di fr. 115.70 corrisposto direttamente alla cassa
malati e della spesa per l’alloggio versata direttamente ai locatori nella
misura di fr. 1'300 mensili conformemente all’accordo con il ricorrente, una
trattenuta dalla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'196 a titolo di
recupero del deposito di garanzia di fr. 50 al mese come acconsentito
dall’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso, in
quanto ricevibile, è accolto.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata nel senso che a titolo
di recupero del deposito di garanzia dell’abitazione di __________ dalla
prestazione assistenziale ordinaria spettante al ricorrente va dedotta, dal
mese di aprile 2016, la somma di fr. 50.-- al mese.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti