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Decisione

42.2016.12

Da prest.ass.dedotto,oltre a premio CM,fr.200>max ammiss.x pigione+fr.150x recupero deposito garanzia appart.Eccesiva riduz.36%imp.versato dirett.x forfait di manten.,visto che nessuna colpa del ricor

22 settembre 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In

seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

2.5. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno

2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i

seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione

di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

2.6

L'art. 20 Las definisce le

prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono

l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere

versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

E’

utile rilevare che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere

determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione,

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e

franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15

febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).

In

proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo

2013.

(mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL

contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione

finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente

programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3.

è stato indicato:

"

(…) si coglie occasione di

introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni

che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di

pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie

nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono

accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di

prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.

Questa modifica legale non comporta

cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.

Essa sancisce di fatto nella Legge

sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio

del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei

principi di legalità e parità di trattamento. (…)”

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini

di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro

carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni

specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il

reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250.

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

2.7

Le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali 2016 del 22 dicembre 2015 (cfr. RL

6.4.11.1

) elaborate dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in

relazione alle prestazioni speciali relative all’alloggio prevedono in

particolare quanto segue:

" (…)

a. Deposito di garanzia per appartamento:

Di principio il deposito di garanzia sarà riconosciuto dall’USSI

unicamente nel caso in cui non vi sia già un precedente deposito di garanzia.

Inoltre qualora il beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un

deposito di garanzia o il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per

coprire il nuovo importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la

verifica di possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle

riduzioni o facendo capo ad altre soluzioni alternative.

La spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni e

se previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo

importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare (art. 20 cpv. 4 Las). Il

costo del deposito di garanzia è riconosciuto con i seguenti importi massimi:

– per unità di

riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di CHF 3’300.–;

– per unità di

riferimento di due persone, fino ad un massimo di CHF 3’750.–;

– per unità di

riferimento di tre o più persone, fino ad un massimo di CHF 4’500.–. (…)”

Le direttive

COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2015 al punto B.3 (“Spese d’alloggio”)

sottolineano che:

" Nel caso

si trovi un appartamento adeguato, è meglio evitare che gli uffici del sostegno

sociale paghino un deposito di garanzia. Se ciò non è possibile, quest’importo

è considerato alla stregua di una prestazione speciale nell’ambito delle spese

per l’alloggio. Gli uffici preposti dovranno provvedere affinché la somma

anticipata sia rimborsata.”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe”. Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea

2011, pag. 171-172).

2.8

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che dalla prestazione assistenziale

ordinaria mensile di fr. 2'196 – riconosciuta a RI 1 dall’USSI sia per il mese

di aprile 2016 (cfr. consid. 1.3.; doc. A8=157) che per i mesi da maggio a

settembre 2016 (cfr. doc. 101) – sono stati dedotti fr. 115.70 corrisposti direttamente

alla cassa malati, fr. 1'300.-- versati direttamente ai locatori quale spesa

per l’alloggio e fr. 150 per il recupero del deposito della garanzia per

l’appartamento di __________ di complessivi fr. 1'200.

La somma corrisposta al

ricorrente e a sua libera disposizione ammonta, dunque, a fr. 630.30 (fr. 2'196

– fr. 115.70 – fr. 1’300 – fr. 150; cfr. doc. A8=157; 101).

Riguardo alla spesa per

l’alloggio giova rilevare che dal contratto di locazione relativo

all’appartamento in via __________ a __________ concluso nel febbraio 2016 e

valido dal 1° aprile 2016 emerge un canone di locazione annuo di fr. 13'200

annui, pari a fr. 1'100 al mese, a cui va aggiunto l’importo delle spese

accessorie di fr. 1'200 annui, ossia di fr. 100 mensili (cfr. doc. 9). Il

ricorrente dal 1° aprile 2016 ha preso pure in locazione nello stabile in cui

abita un parcheggio per fr. 100 al mese, corrispondenti a fr. 1'200 all’anno

(cfr. doc. 11).

Complessivamente

l’insorgente deve, pertanto, versare ai proprietari dell’abitazione e del

posteggio di __________ fr. 1'300 al mese.

Nel calcolo della

prestazione assistenziale relativa ai mesi di aprile 2016 e da maggio a

settembre 2016 l’USSI ha invece, tenuto conto, a titolo di spesa per l’alloggio,

della somma di fr. 13'200.--, pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr. doc. 160; 105).

Il computo di fr. 1'100.--

è stato effettuato correttamente.

In effetti giusta l’art.

22.

lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della

determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto

maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto

dall’art. 9 Laps.

L’art. 9 cpv. 1 Laps

prevede, segnatamente, che per le unit di riferimento composte di una persona

la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente

all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.--

mensili (cfr. Decreti esecutivi concernenti la legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI del 3 dicembre 2013, rispettivamente del 26

novembre 2014).

L’importo di fr. 1'300

dedotto dalla prestazione assistenziale mensile e versato direttamente ai

locatori (cfr. doc. A8=157) corrisponde, come visto, alla spesa per la pigione

effettiva e per il parcheggio concordati con i contratti sottoscritti dal

ricorrente nel febbraio 2016 (cfr. doc. 9; 11). Tale importo supera di fr. 200 la

somma massima ammissibile per la spesa per l’alloggio nel caso di una persona

(fr. 1'100).

2.9

Per quanto concerne il

deposito di garanzia, l’amministrazione con decisione del 15 marzo 2016 ha

concesso al ricorrente, a titolo di prestito da rimborsare, una prestazione

assistenziale speciale di fr. 1’200.-- quale deposito di garanzia relativo

all’abitazione di __________ il cui contratto di locazione è iniziato dal mese

di aprile 2016 (cfr. doc. 87; 9).

La decisione prevede che

la somma di fr. 1’200 sarebbe stata recuperata con una trattenuta mensile sulla

prestazione assistenziale riconosciutagli e che alla cessazione dell’intervento

assistenziale gli è fatto obbligo di restituire l’importo non ancora ricuperato

(cfr. doc. A5=87).

L’art. 20 cpv. 4 Las

prevede proprio che a titolo di prestito da rimborsare possono essere versate

in particolare il deposito di garanzia relativo alla locazione (cfr. consid.

2.6

).

Al riguardo cfr. pure le

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali 2016 del 22

dicembre 2015 (cfr. consid. 2.7.).

2.10

Il ricorrente ha sempre

manifestato il proprio accordo riguardo al versamento diretto ai locatori

dell’ammontare globale di fr. 1’300.-- al mese, ossia dell’importo di fr. 1'100

corrispondente alla spesa per l’alloggio massima ammissibile, nonché della

somma di fr. 200 che supera tale importo (cfr. doc. 6; A7, I).

In particolare il 14 marzo

2016.

egli ha firmato un’autorizzazione con cui ha acconsentito a che l’USSI

versi direttamente ai locatori parte della sua prestazione assistenziale

ordinaria nella misura di fr. 1'300 al mese (cfr. doc. 6).

Tale consenso è stato

espresso anche nel reclamo e nel ricorso (cfr. doc. A7; I).

L’insorgente ha, inoltre, autorizzato

l’amministrazione, nel marzo 2016, a recuperare l’importo del deposito della

garanzia dell’appartamento di __________ di fr. 1’200 da lei corrisposto ai

locatori tramite trattenuta dalla prestazione assistenziale mensile (cfr. doc.

A4=154).

Egli, tuttavia, si è detto

d’accordo a una deduzione di fr. 50 al mese e non di fr. 150, come invece

stabilito dall’USSI (cfr. doc. A7; A6).

In proposito il ricorrente

ha precisato che la somma rimanente a sua disposizione di fr. 630.30, tenuto

conto, oltre che delle deduzioni per il pagamento diretto del premio alla cassa

malati e della pigione effettiva ai locatori, anche di un’ulteriore trattenuta

di fr. 150 per il recupero del deposito di garanzia (cfr. consid. 2.8.), gli rende

difficoltoso far fronte alle spese correnti (cfr. doc. A7; I).

L’importo di fr. 630.30

rappresenta circa il 64% del forfait di mantenimento per una persona di fr. 986

(cfr. consid. 2.5.).

Ciò significa che al

forfait di mantenimento di fr. 986 è stata applicata una deduzione di circa il

36%.

Nella decisione su reclamo

e nella risposta di causa l’USSI ha asserito che il costo di locazione massimo

che può essere riconosciuto dall'assistenza è stabilito dalla legge e per una

persona ammonta a fr. 1'100.--. La spesa di parcheggio come tale non è

riconosciuta. Nella misura in cui si presenta un'eccedenza di costo di pigione

(in casu fr. 200.-- mensili) essa non rappresenta una riduzione della

prestazione assistenziale da parte dall'amministrazione (cfr. doc. A14).

Al riguardo il TCA rileva

che è vero, come esposto sopra, che per la spesa per l’alloggio l’importo

massimo ammissibile per una persona è di fr. 1'100.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che l’ammontare che supera l’importo massimo ammissibile per una

persona sola, in concreto fr. 200, è stato versato dall’amministrazione, con il

consenso del ricorrente, direttamente ai locatori deducendolo in ogni caso

dalla prestazione assistenziale ordinaria mensile. In tale modo è stato ridotto

il forfait di mantenimento a disposizione dell’insorgente.

Ne consegue che,

contrariamente a quanto fatto valere dall’USSI, non è possibile fare astrazione

da tale deduzione quale riduzione del forfait di mantenimento.

L’amministrazione, nella

decisione su reclamo impugnata, ha inoltre fatto riferimento al punto A.8.2.

delle disposizioni COSAS, indicando che le stesse precisano che il forfait di

mantenimento non può essere ridotto oltre il 30% (cfr. doc. A14).

Il punto A.8.2. delle

norme COSAS concerne, però, la riduzione della prestazione assistenziale quale

sanzione. In effetti esse prevedono che, a titolo di sanzione, ossia nel

caso in cui la

persona non rispetti le condizioni o violi i suoi obblighi legali, tenuto conto

del principio di proporzionalità del fabbisogno di base per il mantenimento,

possono essere applicate delle riduzioni che si situano in una fascia che va dal

5% fino al 30% del mantenimento, possono essere inoltre ridotte o soppresse

la quota esente (franchigia) sul reddito così come i supplementi per

l’integrazione.

In simili condizioni, il

TCA deve concludere che, nel caso del ricorrente, al quale l’amministrazione non

ha peraltro addebitato alcuna colpa, un’ulteriore trattenuta di fr. 350 al

mese, oltre alle deduzioni del premio della cassa malati di fr. 115.70 e

dell’importo massimo ammissibile per la pigione di fr. 1'100 --, comporterebbe

il versamento al medesimo della somma di fr. 630.30, pari a una riduzione del

36% del forfait di mantenimento mensile di fr. 986.-- che risulta in ogni

caso eccessiva.

La deduzione per la spesa

per l’alloggio superiore al massimo ammissibile per una persona sola di fr. 200

e per il recupero del deposito di garanzia autorizzata dall’insorgente di fr.

50.

-- per complessivi fr. 250.-- corrisponde d’altronde già a circa il 25% del

forfait di mantenimento.

Di conseguenza, nella

presente fattispecie dal mese di aprile 2016 si giustifica, oltre alla

deduzione del premio LAMal di fr. 115.70 corrisposto direttamente alla cassa

malati e della spesa per l’alloggio versata direttamente ai locatori nella

misura di fr. 1'300 mensili conformemente all’accordo con il ricorrente, una

trattenuta dalla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'196 a titolo di

recupero del deposito di garanzia di fr. 50 al mese come acconsentito

dall’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso, in

quanto ricevibile, è accolto.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata nel senso che a titolo

di recupero del deposito di garanzia dell’abitazione di __________ dalla

prestazione assistenziale ordinaria spettante al ricorrente va dedotta, dal

mese di aprile 2016, la somma di fr. 50.-- al mese.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti