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Decisione

42.2016.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2016Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In

seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno

2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i

seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

2.5

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che RI 1, divorziata (cfr. doc. 41: sentenza del

1° luglio 2015 del Pretore della Giurisdizione di __________), vive ad __________

con i due figli minorenni, __________ nato il __________ 2001 e __________ nato

il __________ 2002 (cfr. doc. 25; 26; 27).

Con la sentenza di

divorzio è stato omologato l’accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio

che prevede, in particolare, da una parte, che a titolo di contributo

alimentare per i figli il padre avrebbe versato loro, fino al termine della

formazione professionale, un importo pari alla rendita completiva AI per figli

versata dall’IAS, nonché eventuali prestazioni complementari e la rendita per

figli d’invalidi versata dalla __________.

Dall’altra, che non sono

dovuti contributi alimentari fra i coniugi, poiché non sono in grado di

versarne, riservato l’art. 129 CC (modifica mediante sentenza; cfr. doc.

41-43).

La rappresentante di RI 1,

relativamente agli importi percepiti dai figli della sua assistita, ha

specificato che:

" (…)

__________ e __________ beneficiano di una rendita per figli

dell’assicurazione invalidità da parte del padre di fr. 5'568 annui ciascuno e

di una rendita per figli della previdenza professionale (sempre da parte del

padre) di fr. 1'668 annui ciascuno. In qualità di beneficiari di una rendita di

invalidità, essi beneficiano pure delle prestazioni complementari in misura di

fr. 8'676 annui ciascuno (oltre al premio dell’assicurazione malattia pagato).

Accanto alla prestazione complementare, __________ che non ha ancora compiuto i

15.

anni, beneficia pure di un assegno integrativo. Infine, entrambi i ragazzi

ricevono un aiuto di fr. 600 annui ciascuno erogato dal Comune di __________ in

loro favore sulla base del “Regolamento aiuto complementare comunale AVS/AI”.

(Doc. I pag. 4)

RI 1, il 14 gennaio 2016,

si è annunciata presso l’Ufficio comunale Assistenza sociale di __________ e ha

richiesto una prestazione assistenziale. L’appuntamento con lo sportello Laps

di __________ ha avuto luogo il 4 febbraio 2016 (cfr. doc. 24; 20).

L’USSI, il 9 febbraio

2016, ha emesso una decisione con cui ha respinto la richiesta dell’interessata

tendente all’ottenimento di una prestazione assistenziale ordinaria, in quanto

dal relativo calcolo concernente la sua unità di riferimento, composta della

medesima e dei due figli minorenni, risultava un’eccedenza di reddito mensile

(cfr. doc. 12).

Nel conteggio

l’amministrazione ha considerato integralmente i redditi dei figli costituiti

dalle rendite completive AI, dalle PC e delle rendite per figli della

previdenza professionale spettanti loro in virtù dell’invalidità del padre

(cfr. doc. A3).

L’USSI ha confermato il

provvedimento del 9 febbraio 2016 con decisione su reclamo del 9 maggio 2016

(cfr. doc. A2; consid. 1.1.).

RI 1, tramite la RA 1, ha

contestato il computo degli interi importi delle rendite di cui beneficiano i

propri figli, asserendo, in buona sostanza, che l’art. 22 lett. a cifra 3 Las

che prevede di tenere conto dell’integralità delle entrate dei figli minorenni,

e non solo delle somme che vanno a coprire le loro spese inserite nel calcolo,

comporta il suo mantenimento da parte dei figli in violazione della LPC,

dell’art. 328 CCS e dell’art. 49 cpv. 1 Cost.fed. concernente il principio

della forza derogatoria del diritto federale (cfr. doc. I; V; IX).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che i figli minorenni

fanno parte dell’unità di riferimento del genitore che ha l’autorità parentale

e con cui abitano (cfr. art. 4 lett. d Laps a cui rinvia l’art. 21 Las; 1a

Reg.Laps).

In concreto __________ e __________

fanno parte dell’unità di riferimento della ricorrente, siccome abitano con

quest’ultima, la quale ha la custodia sui medesimi e l’autorità parentale

congiunta con l’ex marito (cfr. doc. 42).

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione.

La definizione dell’unità

economica di riferimento è di fondamentale importanza nel calcolo di una

prestazione a causa del suo duplice effetto: sul reddito complessivo

dell'economia domestica che si ottiene dalla somma dei redditi di tutte le

persone che appartengono alla medesima unità economica di riferimento;

sull'ammontare del fabbisogno minimo che è differenziato in funzione del numero

di persone considerate (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali p.to 7.1 pag. 5).

L’art. 22 lett. a cifra 3

Las, concernente il reddito disponibile residuale, prevede che nel reddito

computabile “vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti

parte dell’unità di riferimento”.

L’art. 22 lett. a cifra 3

Las si differenzia dal regime contemplato dalla Laps.

L’art. 6 cpv. 4 Laps

enuncia che il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i

redditi dei minorenni.

L’art. 3 cpv. 1 Reg.Laps,

prevede che, per

quanto concerne i minorenni, dal reddito computabile è escluso il reddito da

lavoro dipendente, mentre ne fanno parte tutti gli altri redditi.

Dal Messaggio dell’8

maggio 2002 concernente la modifica della legge sull’assistenza sociale e dal

relativo Rapporto del 5 novembre 2002 risulta che l’art. 22 Las ha introdotto,

rispetto alla Laps, la deroga menzionata al fine di stabilire un reddito

disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno della

persona che inoltra una richiesta di assistenza (cfr. Messaggio p.to 2,

Capitolo II; Rapporto p.to 3.5).

In tale contesto va

ricordato, da una parte, che lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla

Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una

situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 Las; consid. 2.2).

Il diritto fondamentale a

condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12 Costituzione federale e

dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla il diritto di essere aiutati

quando si è nel bisogno.

D’altra parte che l’aiuto

in situazioni di bisogno è subordinato al rispetto del principio di

sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è

in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua

sopravvivenza. L’aiuto sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio

dell’individuo (cfr. consid. 2.2.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14

dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF

8C_5/2008 del 5 maggio 2008).

2.7

La direttiva COSAS,

relativamente al reddito dei minorenni, al p.to E.1.3. valido dal dicembre 2012,

prevede quanto segue:

"

I redditi (da lavoro o altro) dei

minorenni che vivono con genitori beneficiari del sostegno sociale devono

essere computati solo nella misura necessaria a coprire le loro proprie spese

considerate nel budget dell’economia domestica.

Le prestazioni periodiche destinate al mantenimento di

minori (alimenti, assegni familiari, rendite derivanti da assicurazioni

sociali, ecc.) devono essere utilizzate a loro favore. Analogamente, i

versamenti a tacitazione, i risarcimenti e analoghe prestazioni che,

direttamente o indirettamente, sono destinate alla copertura di spese di

mantenimento devono essere utilizzate per i bisogni dei figli, in rate

corrispondenti alle necessità, secondo quanto prescritto all’art. 320 cpv. 1

del CCS. Ciò è ammissibile anche senza l’esplicita autorizzazione dell’autorità

di protezione dei minori.

Se gli apporti finanziari periodici del minore

superano il calcolo del suo fabbisogno, questi dovranno essere considerati come

patrimonio personale del minore ai sensi dell’art. 319 del CCS.

Il minorenne amministra liberamente il reddito del suo

lavoro anche se vive con i genitori (art. 323 cpv. 1 del CCS). Nella misura in

cui lo si possa esigere dal minore, essi non sono più tenuti al suo

mantenimento (art. 276 cpv. 3 del CCS). Il budget dei genitori per il

mantenimento viene ridotto in proporzione, visto che questi possono esigere dai

loro figli una partecipazione appropriata alle loro proprie spese di

mantenimento, conformemente all’art. 323 cpv. 2 del CCS.

Nel caso di minori che svolgono un’attività lavorativa,

si raccomanda di redigere un budget personale separato”.

Le norme COSAS sono

raccomandazioni all'indirizzo delle autorità sociali cantonali, comunali, della

Confederazione e delle organizzazioni private di sostegno sociale. Tali

raccomandazioni servono da punto di riferimento per la giurisprudenza.

Tuttavia, esse acquistano carattere vincolante tramite la legislazione

cantonale, le regolamentazioni comunali e la giurisprudenza. Valgono per tutte

le persone che beneficiano durevolmente del sostegno sociale (compresi i

rifugiati statutari), che hanno un proprio domicilio e che sono in grado di

adempiere alle condizioni richieste (cfr. www.cosas.ch/norme-cosas; C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. pure DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26

luglio 2007 consid. 4.3).

Il

Cantone Ticino si adegua da molti anni alle direttive COSAS (cfr. consid.

2.4

), ma non è strettamente vincolato alle medesime.

Già

in una decisione del Consiglio di Stato N. 3023 del 11 luglio 2000, emessa

precedentemente all’entrata in vigore - il 1° febbraio 2003 - della nuova Las

(cfr. consid. 2.2.) e pubblicata in RDAT I-2001 N. 16, è stato indicato che:

"

3.

Le direttive emanate dalla

Conferenza svizzera dell'azione sociale (COSAS) assumono il ruolo di

raccomandazioni destinate alle autorità preposte all'intervento sociale dei

Cantoni, dei Comuni, della Confederazione e delle istituzioni sociali private.

Esse, nella misura in cui sono compatibili con la LAS e il Regolamento, vengono

assunte dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento come guida alla

sua prassi. La costante giurisprudenza di questo Consiglio conferisce loro

carattere vincolante (ris. gov. N. 4657 del 10 novembre 1999 , in re L.)”

Il

TCA constata, inoltre, che l’art. 22 Las, per determinare il reddito

disponibile residuale, fa riferimento ai disposti della Laps, prevedendo nel

contempo delle deroghe specifiche, senza però menzionare le direttive COSAS.

L’art.

19.

Las, afferente alla soglia di intervento, dal canto suo, rinvia sì alle

direttive COSAS, indicando però che la soglia di intervento viene definita

“tenuto conto” delle stesse (cfr. consid. 2.3.).

Nemmeno,

dunque, in questo caso si è confrontati con un adeguamento integrale alle

medesime (cfr. STCA 42.2015.1 del 10 giugno 2015 consid. 2.5.; STCA 42.2015.30

del 14 marzo 2016 consid. 2.7.).

Va,

d’altronde, segnalato che le disposizioni COSAS stesse enunciano che “…sono

delle raccomandazioni destinate alle autorità preposte all’intervento sociale

dei cantoni, dei comuni, della Confederazione e delle istituzioni sociali

private” e che “… acquistano un carattere vincolante solo con la

legislazione cantonale, i regolamenti comunali e la giurisprudenza”. Infine

esse precisano che “… sono delle raccomandazioni, ma servono da termine di

riferimento come è stato dimostrato dalle decisioni dei tribunali” (cfr.

Direttive COSAS 2005 = dicembre 2015 – Significato delle direttive).

2.8

Questa Corte, in una sentenza

42.2008.3

del 18 giugno 2008, pubblicata in RtiD I-2009 N. 17 pag. 78 segg., ha

stabilito che la scelta

del legislatore cantonale di computare per intero il reddito da attività

lucrativa dei minorenni nel calcolo delle prestazioni assistenziali dei

genitori (art. 22 lett. a cifra 3 LAS), alla luce dello scopo dell’assistenza

pubblica che è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una

situazione di bisogno concreto e del principio di sussidiarietà, non è

contrario alla legislazione in vigore e neppure alla Costituzione federale, né

alla Costituzione cantonale. In particolare non si ravvisa alcuna violazione

del principio di parità di trattamento ancorato nell’art. 8 Cost.fed. fra i

figli minorenni di genitori che devono ricorrere alla pubblica assistenza e i

figli di genitori che fanno fronte autonomamente alle proprie spese (al

riguardo l’art. 323 cpv. 3 CC prevede che i genitori possono esigere dal figlio

che vive con essi in economia domestica unicamente un adeguato contributo per

il suo mantenimento che in generale equivale a 1/3 del guadagno). L’intervento

dell’assistenza sociale costituisce, infatti, l’elemento di differenza

fondamentale che permette di operare distinzioni in merito all’entità della

somma che un figlio minorenne esercitante un’attività lucrativa è tenuto a

mettere a disposizione della propria famiglia.

In

quel caso concreto il TCA ha poi deciso che a ragione l’USSI, nel calcolo della

prestazione assistenziale della ricorrente, aveva conteggiato l’intero salario,

quale apprendista muratore al primo anno, di suo figlio minorenne facente parte

della sua unità di riferimento. Vista la particolare situazione personale e

familiare della ricorrente, il TCA ha, comunque, evidenziato la necessità di

mettere in atto al più presto nei confronti della ricorrente una delle misure

di inserimento professionale previste dalla Las per i beneficiari di

prestazioni assistenziali.

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2015.15

del 30 settembre 2015 consid. 2.7. e STCA 42.2015.9 del 30 settembre

2015.

consid. 2.10.

2.9

Alla luce di tutto quanto

esposto, in particolare in considerazione dello scopo della pubblica

assistenza, nonché del principio di sussidiarietà che regge la stessa (cfr.

consid. 2.6.) e della chiara scelta operata dal Cantone Ticino di computare

interamente i redditi dei figli minorenni facenti parte dell’unità di

riferimento nel calcolo della prestazione assistenziale (cfr. art. 22 lett. a

cifra 3 Las), il TCA ritiene che l’USSI abbia correttamente conteggiato gli

importi integrali delle rendite completive AI, PC e della previdenza professionale

spettanti ai due figli minorenni dell’insorgente che vivono con lei al fine di

determinare l’eventuale diritto a una prestazione assistenziale della loro

madre.

In proposito giova,

peraltro, evidenziare che l’art. 3 cpv. 1 Reg.Laps esclude sì dal reddito

computabile il reddito da attività lavorativa dipendente dei minorenni,

tuttavia contempla il conteggio di tutti gli altri redditi dei minorenni, e

quindi, analogamente alla Las, anche delle entrate costituite da rendite.

La censura della

ricorrente secondo cui l’art. 22 lett. a cifra 3 Las, prevedendo il computo

integrale delle rendite dei propri figli, comprensive delle PC, nel calcolo

della prestazione assistenziale, viola la LPC e l’art. 112a Costituzione

federale (cfr. doc. I pag. 7; IX), è del resto priva di fondamento.

Al riguardo è utile osservare

che l’art. 112a Cost.fed. enuncia che la Confederazione e i Cantoni versano

prestazioni complementari alle persone il cui fabbisogno vitale non è coperto

dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. Inoltre giusta l’art. 1

LPC lo scopo delle PC è coprire il fabbisogno esistenziale.

La finalità delle PC è,

quindi, definita chiaramente dalla Cost.fed. e dalla LPC. Tuttavia ciò è

determinante per fissare la PC a cui ha diritto una persona e non per

l’assistenza sociale.

L’assistenza sociale, come

visto, ha lo scopo, contemplato anch’esso nella Costituzione federale (cfr.

art. 12 Cost.fed.), di evitare che un’unità di riferimento cada nel bisogno,

rispettivamente provvedere ad aiutare quanti siano già caduti nel bisogno, ossia

coloro che non possono provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi

propri al sostentamento (cfr. art. 1 e 2 Legge federale sull’assistenza, LAS; art.

1.

Las; 22 Las; 5 Laps).

L’assistenza sociale rappresenta

l’ultima ancora di salvataggio (cfr. consid. 2.6.). Pertanto, a prescindere

dallo scopo delle PC, peraltro perseguito nella determinazione delle stesse,

per valutare se un’unità di riferimento ha diritto o meno a prestazioni

assistenziali, occorre avantutto considerare tutti i mezzi finanziari a

disposizione dei membri dell’unità di riferimento.

Per quanto attiene

all’obiezione formulata dall’insorgente in merito al fatto che, dovendo

ricorrere per il suo sostentamento all’aiuto dei figli, si trova nella

situazione di dover far capo all’assistenza tra parenti di cui all’art. 328 CC

quando però Lindi e Leon non adempiono il criterio delle condizioni agiate

(cfr. doc. I pag. 7; 8; V), va rilevato che in casu non entra in considerazione

l’assistenza tra parenti di cui all’art. 328 CC, in quanto si è confrontati con

una ricorrente che ha chiesto l’assistenza sociale e la cui unità economica di riferimento

(cfr. consid. 2.6.) è costituita dalla medesima e dai due figli minorenni.

E’ vero che

questa Corte nella sentenza 39.2011.6 del 21 maggio 2012, pubblicata in RtiD

I-2013 N. 9 pag. 25 segg., ha stabilito che per valutare se un figlio maggiorenne con meno di 30

anni non sposato, legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da

un’unione domestica registrata, senza figli e in prima formazione (art. 2 cpv.

1.

lett. a, b, c, d Reg. Laps) vada o meno considerato nell’unità di riferimento

dei genitori non si può prescindere dall’esame della sua situazione economica.

L’art. 2 cpv. 1 Reg. Laps deve essere interpretato conformemente agli art. 277

cpv. 2, 276 cpv. 3 e 328 CC.

Se

il figlio ossequia i quattro presupposti di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b,

c, d Reg. Laps e non risulta in grado di provvedere al proprio sostentamento,

egli rientrerà nell’unità di riferimento dei genitori; se, invece, adempie le

quattro condizioni suddette ma, grazie alle proprie risorse può mantenersi

completamente, egli non sarà compreso nell’unità di riferimento dei genitori, a

meno che lo stesso viva in condizioni agiate ai sensi dell’art. 328 CC e sia,

quindi, tenuto all’assistenza tra parenti in linea ascendente.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che tale conclusione si è imposta, visto che fanno parte dell’unità

di riferimento dei genitori i figli maggiorenni ma unicamente quando non

sono economicamente indipendenti (art. 4 cpv. 1 lett. e Laps).

I figli minorenni, invece,

fanno sempre parte dell’unità di riferimento a prescindere dalla loro

situazione finanziaria (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. d Laps).

L’art. 7 cpv. 1 Legge

federale sull’assistenza (LAS) sancisce, d’altronde, che il minorenne, indipendentemente

dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori o del

genitore che esercita l'autorità parentale.

L’insorgente ha, poi,

evidenziato che l’art. 9 cpv. 4 LPC stabilisce che per il calcolo della PC non

si tiene conto dei figli i cui redditi superano le spese riconosciute, poiché,

in caso contrario, attraverso le loro entrate andrebbero a coprire parte del

fabbisogno dei loro genitori, in violazione dell’art. 328 CCS (cfr. doc. I pag.

9).

In effetti le prestazioni

dei parenti in virtù dell’art. 328 CCS hanno un carattere sussidiario rispetto

alle PC. Queste ultime sono prioritarie in quanto prestazioni di

un’assicurazione sociale (cfr. art. 11 cpv. 3 LPC; STF 9C_36/2014 del 7 aprile

2014.

consid. 3.3.).

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, per contro, vige il principio di sussidiarietà. Le

prestazioni assistenziali vengono erogate come ultima ratio (cfr. consid.

2.6

).

Al riguardo cfr.

DTF 141 II 401 consid. 5.

Il riferimento all’art. 9

cpv. 4 LPC di cui al ricorso risulta, perciò, ininfluente nella presente

fattispecie.

In simili condizioni, non

risulta alcuna violazione del diritto federale.

2.10

Il TCA, infine, non ravvisa

alcuna violazione del principio di parità di trattamento tra

i figli minorenni dell’insorgente e i figli minorenni beneficiari di PC da

parte del padre con madre che esercita attività lavorativa che le permette di

guadagnare un reddito appena sopra alla soglia di intervento, come invece

sostenuto dalla parte ricorrente (cfr. doc. IX).

Secondo costante

giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento ancorato nell'art.

8.

Cost.fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.

Sotto questo profilo

violano l'art. 8 Cost.fed. - oltre agli atti legislativi che non hanno un

motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che

fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna

corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina norma­tiva

vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle

distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma

impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione

inammissibile (cfr. STF 8C_881/2010 del 10 maggio 2011; consid. 3; STF

8C_226/2007 del 16 maggio 2008; DTF 124 V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia

327.

consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76

consid. 4b; RtiD II-2004 N.14).

Per ammettere una violazione

dell'art. 8 Cost., occorre tuttavia che la distinzione fatta dal legi­slatore

appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso, che appaia

insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi l'art. 8 Cost.

lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole libertà, che

gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni di due

fattispecie, per trat­tarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece agli

elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (cfr. STCA

42.2008.3

del 18 giugno 2008 consid. 2.9., pubblicata in RtiD I_2009 N. 17 pag.

78.

segg.; RtiD II-2004 N.14; STCA 39.1998.18 del 4 giugno 1998 nella causa;

RDAT II-1998 pag. 28 seg.; RDAT II-1999 pag. 155 seg.;).

L’intervento

dell’assistenza sociale costituisce l’elemento di differenza fondamentale che

permette di operare distinzioni in merito all’entità della somma dei redditi di

un figlio minorenne da mettere a disposizione della propria famiglia.

Del resto ai sensi

dell’art. 319 cpv. 1 CCS, relativo all’impiego dei redditi, i genitori possono

impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua

educazione e istruzione e, in quanto l’equità lo richieda, anche per i

bisogni dell’economia domestica.

L’art. 323 cpv. 3 CCS

prevede, poi, sì che i genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in

economia domestica unicamente un adeguato contributo per il suo mantenimento,

che in generale equivale a 1/3 del proprio guadagno (cfr. RtiD II-2004 N. 31c

pag. 601 segg.; ICCA sentenza 11.2006.40 del 5 ottobre 2007), tuttavia tale

regime si riferisce ai casi in cui i genitori hanno comunque la possibilità di

sussidiare il proprio figlio in denaro, non quindi a quei casi in cui i

genitori non hanno alcuna possibilità di far fronte al proprio obbligo di

mantenimento e devono, per contro, ricorrere, già per le loro prime necessità

all’assistenza pubblica.

2.11

In

conclusione l’USSI, visto che dal calcolo effettuato a ragione tenendo conto

degli interi importi delle entrate da rendite dei figli minorenni - la cui

correttezza è stata peraltro riconosciuta dalla parte ricorrente (cfr. doc. I

pag. 4, consid. 2.5.) - è risultata un’eccedenza di reddito, ha, dunque,

giustamente negato alla ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale

ordinaria a decorrere dal mese di febbraio 2016.

La

decisione su reclamo del 9 maggio 2016 deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.12

Deve ancora essere verificato

se l’insorgente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 10).

In primo luogo, va

evidenziato che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è

per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

In secondo luogo, secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo

personale e della famiglia (cfr. DTF 135 I 221 consid. 5.1; STF 9C_673/2009 del

14.

aprile 2010 consid. 7.2).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%

(cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 7.2).

In concreto, per quanto

riguarda il calcolo del fabbisogno, all’insorgente e ai due figli, __________

di 15 anni e __________ di 14 anni, deve essere applicato l’importo base mensile

di fr. 2'550.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla

Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in

vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso.

Tale importo comprende già

le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,

oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1°

settembre 2009).

Al minimo esecutivo va

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%, secondo la giurisprudenza

citata.

In casu,

aggiungendo all’importo di base di fr. 2’550.-- il supplemento del 15-25% (25%

corrisponde a fr. 637.-- e il 15% a fr. 382.--, cfr. su questo punto la STF

9C_89/2014 del 1° maggio 2014 nella quale il TF ha confermato l’importo di fr.

200.

-- quale supplemento di procedura per una persona sola applicato dal

Tribunale cantonale di Neuchâtel), si ottiene un fabbisogno che si situa tra i

fr. 2'932.-- e i fr. 3'187.--.

Va poi computata la

pigione mensile di fr. 1’470.-- (doc. 29).

Le uscite mensili

costituite dall’importo di base e dalla pigione corrispondono, dunque, a fr. 4'402.--

se si tiene conto di un fabbisogno aumentato del 15% (fr. 2’932 + 1’470) e a

fr. 4'657.-- se si considera un fabbisogno incrementato del 25% (fr. 3'187 +

fr. 1'470).

Ne discende che, anche tenendo

conto di tutte le entrate della famiglia della ricorrente, ossia delle rendite

AI completive dei due figli per complessivi fr. 928.-- al mese (cfr. doc. A3;

doc. I pag. 4), delle PC di fr. 1'446.-- al mese per entrambi e delle rendite

della previdenza professionale spettanti loro di complessivi fr. 278.-- al

mese, nonché degli aiuti concessi dal Comune di __________ di fr. 50.-- al mese

per figlio (fr. 100.-- per entrambi; cfr. doc. A3; I pag. 4) e dell’assegno

integrativo per __________ di fr. 763.-- al mese (cfr. doc. A3, I pag. 4), i

redditi mensili di globalmente fr. 3’515.-- non permettono di coprire le

uscite che già senza il computo dei premi della cassa malati sono pari a

fr. 4'401.--, rispettivamente fr.

4'657.--.

In simili condizioni,

l’insorgente può essere considerata indigente.

Visto

che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio va

accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica della ricorrente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art.

64.

cpv. 4 LTF; art 152 cpv. 3 vOG; STF 9C_664/2013 del 15 gennaio 2014 consid.

6; STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 10.2.; STF I 472/06 del 21 agosto

2007.

consid. 7.2.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti