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Decisione

42.2016.16

Ricorso contro importo prestaz. assistenziali ordinarie respinto. Non ammissibile riduz. 7% forfait mantenimento, ma prestazione assist. resta invariata. USSI ridotto imp. locazione direttamente a loc

5 aprile 2017Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I rappresentanti

dell’insorgente hanno poi rilevato che per i mesi di luglio e agosto 2015

unicamente a prima vista è stato rispettato il minimo esistenziale di fr.

977.--. I medesimi hanno osservato che infatti per giungere ad assicurare tale

importo l’USSI ha sì annullato la trattenuta di fr. 100.-- a titolo di recupero

del deposito di garanzia dell’abitazione, ma ha pure applicato una riduzione di

fr. 20.-- mensili alla pigione versata direttamente al locatore che, non

essendo una gentile concessione di quest’ultimo, dovrà comunque essergli corrisposta

dall’assistita, utilizzando il forfait di mantenimento di fr. 977 e quindi

riducendolo a causa di un costo che non rientra propriamente in tale forfait

(cfr. doc. I).

1.6. Il 24 agosto 2016 la parte

ricorrente, dopo aver ottenuto una proroga del termine per la relativa

presentazione (cfr. doc. III; IV; V), ha prodotto il certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato di alcuni documenti (VI

+VIbis).

1.7. L’USSI, il 19 settembre 2016,

dopo aver beneficiato di due dilazioni del relativo termine (cfr. doc. VII-X),

ha trasmesso la propria risposta di causa in cui è stato rilevato quanto segue:

" (…)

La decisione su reclamo impugnata riconosce

ulteriori CHF 119,40 vale a dire l’importo mancante al raggiungimento del

forfait mensile di CHF 977,00 per luglio e agosto 2015. Oltre a CHF 117,50

quale rimborso per il premio cassa malati versato in eccesso. Tale rimborso in

realtà non è dovuto alla ricorrente.

Rilevato che la prestazione del mese di

settembre 2015 è stata definita con decisione 31 agosto 2015 cresciuta in

giudicato, la stessa non dovrebbe essere oggetto del presente ricorso. Volendo

considerare comunque che tale decisione garantisce il pagamento diretto del

forfait nella misura di CHF 910,60, vi sarebbe un ammanco per il mese di

settembre 2015 di CHF 66,40 a copertura del forfait di CHF 977,00. La decisione

impugnata riconosce quindi un importo superiore a quanto dovuto di CHF 51,10

((119,40 + 119,40 + 117,50 = 356,30) – (119,40 + 119,40 + 66,40 = 305,20)) in

tal senso è anche ipotizzabile una riduzione delle prestazioni nella misura

citata. (…)” (Doc. XII)

1.8. Pendente causa questa Corte

ha richiamato dall’USSI alcuni documenti (cfr. doc. XIII).

L’amministrazione ha

proceduto come richiesto il 30 settembre 2016 (cfr. doc. XIV + 1-10).

1.9. La parte ricorrente, benché

abbia avuto la facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova, nonché di

formulare osservazioni in merito alla risposta di causa e ai doc. XIV + 1-10, è

rimasta silente.

Considerandi

In ordine

2.1

L'oggetto impugnato non viene

stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo di una decisione.

Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui quali

l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su cui a

torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr. STF

9C_309/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 105/03 del 23 dicembre

2003.

consid. 4.2.).

La giurisprudenza del

Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il

rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione

determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del

ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa

definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché

la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il

ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla

decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di

oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. STF 8C_208/2013

del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 8C_690/2007 del 27 febbraio 2008 consid.

2.3.1

; DTF 131 V 164 consid. 2.1.; DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR 2001 IV

Nr. 27 pag. 83).

In concreto nella

decisione su reclamo del 30 maggio 2016 (cfr. consid. 1.4.) l’USSI ha indicato che,

per quanto attiene al mese di settembre 2015, il reclamo del 17 agosto

2015.

interposto da RI 1 contro la decisione del 15 luglio 2015 con cui le era

stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'285.-- al mese

per i mesi da luglio a settembre 2015 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.) risulta privo

di oggetto, visto che con decisione del 31 agosto 2015 ha annullato e

sostituito il provvedimento del 15 luglio 2015 - limitatamente al mese di

settembre 2015 -, riconoscendole sempre una prestazione assistenziale di fr.

2'285, ma aumentando l’importo versatole direttamente quale forfait di

mantenimento da fr. 857.60 a fr. 910.60 (cfr. consid. 1.3.; doc. B p.to 4).

L’insorgente, dal canto

suo, nel ricorso ha asserito che l’importo corrispostole direttamente quale

forfait di mantenimento per il mese di settembre 2015 avrebbe dovuto invece

essere modificato con la decisione su reclamo del 30 maggio 2016, come è

avvenuto per i mesi di luglio e agosto 2015. Ciò anche alla luce del fatto che la

decisione del 31 agosto 2015, che ha sostituito la decisione del 15 luglio 2015

in relazione al mese di settembre 2015, è maggiormente lesiva del suo minimo

esistenziale rispetto alla decisione su reclamo del 30 maggio 2016 per i mesi

di luglio e agosto 2015.

A mente della ricorrente

il reclamo del 17 agosto 2015 non può essere considerato privo di oggetto

relativamente al mese di settembre 2015 e va esaminato nel merito (cfr. doc. I

p.to 8).

Nel caso di specie

l'oggetto impugnato include la prestazione assistenziale ordinaria dei mesi di

luglio e agosto 2015, stabilita espressamente nella decisione su reclamo del 30

maggio 2016, e la prestazione assistenziale del mese di settembre 2015.

In effetti la decisione su

reclamo del 30 maggio 2016 è stata emessa dall’USSI, poiché RI 1, il 17 agosto

2015, ha inoltrato reclamo contro la decisione del 15 luglio 2015 con cui le

era stata attribuita una prestazione assistenziale mensile di fr. 2'285.-- per

i mesi di luglio, agosto e settembre 2015, censurando per questi tre mesi

segnatamente il fatto che non le era stato garantito il versamento del minimo

esistenziale (cfr. doc. XIV1, consid. 1.2.).

E’ vero che

l’amministrazione il 31 agosto 2015 ha emanato una decisione che ha sostituito

– per quanto concerne il mese di settembre 2015 – il provvedimento del 15

luglio 2015 (cfr. consid. 1.3.).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che la decisione del 31 agosto 2015 non ha riconosciuto alla

ricorrente la corresponsione dell’intero ammontare del forfait di mantenimento

di fr. 977.-- per il mese di settembre 2015, bensì di fr. 910.60 (cfr. consid.

1.3

).

Pertanto l’USSI, non

avendo integralmente accolto la richiesta dell’insorgente con l’emanazione

della decisione del 31 agosto 2015, avrebbe dovuto esprimersi esplicitamente

riguardo alla richiesta di ricevere l’intero importo del forfait di

mantenimento anche per il mese di settembre 2015 nella decisione su

reclamo del 30 maggio 2016.

In ogni caso, alla luce di

quanto esposto sopra in merito al concetto di oggetto impugnato, anche tale

rapporto giuridico è in concreto parte dell'oggetto impugnato.

Visto, poi, che

l’insorgente ha inoltrato ricorso contro la decisione su reclamo del 30 maggio

2016.

nel suo insieme, l'oggetto della lite coincide con l'oggetto impugnato.

In proposito cfr. STCA

39.2003.18

del 6 dicembre 2004 consid. 2.2.

Di conseguenza il TCA

entra nel merito del ricorso sia per quanto attiene alla correttezza

dell’importo della prestazione assistenziale ordinaria per i mesi di luglio e

agosto 2015, sia in relazione alla correttezza dell’ammontare della prestazione

assistenziale ordinaria per il mese di settembre 2015.

2.2

RI 1, tramite l’avv. RA 1,

con scritto del 15 settembre 2016, ha chiesto di rivedere la decisione del 12

settembre 2016 con cui è stato concesso alla parte resistente un ultimo termine

(dopo che lo stesso era già stato prorogato il 25 agosto 2016, cfr. doc. VIII;

VII) per presentare la risposta di causa, nel senso di respingere l’istanza di

proroga del 12 settembre 2016 (cfr. doc. IX) e di giudicare in ogni caso nulla,

levandola dagli atti, l’eventuale risposta dell’USSI (cfr. doc. XI).

Al riguardo va osservato

che l’art. 5 della Legge di procedura per le cause davanti al tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) enuncia:

" 1Immediatamente dopo avere esaminato il ricorso o

dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato

ne trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione

impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di

risposta, al quale va allegato l’incarto completo.

2L’atto di risposta deve essere steso secondo i requisiti

prescritti per il ricorso.”

Ai sensi dell’art. 13

Lptca, relativo alla proroga dei termini e alle conseguenze dell’inosservanza:

" 1Il

termine legale non può essere prorogato.

2Il termine stabilito dal Tribunale può essere

prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la parte ne fa richiesta prima

della scadenza.

3Il termine per la risposta di causa può essere

prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dell’autorità

amministrativa.

4Trascorso un termine fissato in applicazione della

presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli

commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza.”

Inoltre l’art. 11 Lptca,

concernente la sospensione dei termini, prevede che:

" I termini

stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso;

b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”

Dai disposti legali appena

esposti risulta, da una parte, che il termine per la risposta di causa, che

giusta l’art. 5 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato fissa all’autorità

amministrativa nella misura di venti giorni (termine d’ordine), può essere

prorogato a seguito di un’istanza motivata da parte dell’autorità

amministrativa (art. 13 cpv. 3 Lptca) e che trascorso un termine fissato in

applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo

termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso

d’inosservanza (art. 13 cpv. 4 Lptca).

Dall’altra, che i termini

stabiliti dall’autorità, come quello assegnato nella presente evenienza per

allestire la risposta di causa, non decorrono in particolare dal 15 luglio al

15.

agosto incluso (art. 11 Lptca).

In concreto il TCA, con

ordinanza del 1° luglio 2016 (cfr. doc. II), ha assegnato all’USSI il termine

di cui all’art. 5 cpv. 1 Lptca per presentare la propria risposta di causa.

A seguito della richiesta

del 24 agosto 2016 del menzionato ufficio (cfr.doc. VII), questo Tribunale, il

25.

agosto 2016, visti i motivi addotti e tenuto conto delle ferie giudiziarie

(cfr. art. 11 Lptca), ha concesso una proroga scadente il 5 settembre 2016 per

presentare la risposta di causa (cfr. doc. VIII).

Il 12 settembre 2016

l’USSI ha postulato un’ulteriore dilazione del termine (cfr. doc. IX).

Il TCA, il 12 settembre

2016, ha fissato alla parte resistente un ultimo termine scadente il 19

settembre 2016 (cfr. doc. X).

La risposta di causa è

stata redatta il 19 settembre 2015 (cfr. doc. XII).

Nel caso di specie l’USSI

ha, dunque, rispettato l’ultimo termine assegnatogli per produrre la risposta

di causa scadente il 19 settembre 2016 (sulla necessità di rispettare il

principio della celerità della procedura, cfr. DTF 126 V 244; STF 9C_83/2012

del 9 maggio 2012 consid. 2.1.; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid.

1.1

).

Giova, inoltre, osservare

che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e dell’assistenza

sociale, vige il principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz):

l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i

fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano

liberamente (art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010

del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00

del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STCA

42.2014.1

del 6 novembre 2014 consid. 2.10.).

In una sentenza K 22/00

del 30 novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una

Cassa contro una decisione incidentale con la quale il TCA, accertata

l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa, aveva stabilito che

comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella

misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e

puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno

irreparabile.

In quella sentenza la

nostra Massima Istanza, ha in particolare, osservato che:

" (…)

nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei

considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali

e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio,

ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti

prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta

tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui

sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non si vede

pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un

pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa

nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di

conseguenza inammissibile

(…)."

In simili condizioni il

TCA, nel presente giudizio, considererà dunque la risposta di causa che è

stata, peraltro, intimata al rappresentante della ricorrente (cfr. doc. XV) il

quale, al riguardo, è rimasto silente.

In proposito cfr. STCA

42.2015

-20 del 2 novembre 2015 consid. 2.1.

Nel merito

2.3

L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata

oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre

2002.

(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in

vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono

stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU

53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°

febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono,

peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps

(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre

2006.

pag. 313-317).

2.4

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente

all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

"Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono

concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di

complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previsti nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le

prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri

dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo

previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue

nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle

che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra

persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2

cpv. 1 Laps:

"Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale

sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge

cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi

d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt)

del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti

dalla legge sugli aiuti dello studio del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto

dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla

Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13

ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli

assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli

assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si

evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.5

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33.

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17.

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la

differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le

prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre

2002.

sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato

che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il

concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della

sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,

infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento;

esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21

dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione

sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha

adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo

del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système

des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 -

gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei

direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che

tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei

salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale,

in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle

prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al

rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1°

gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

977.

--

100.

--

1077.

--

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento

per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle

precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento

con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra

sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive

persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--

fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU

1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi

sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012

del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015

pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

prevedono quanto segue:

Persone dell’unità di riferimento -

Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

986.

--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più

persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di

almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.–

mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede

la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al

forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento

d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un

supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale

per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).

Il p.to 1.3. delle

Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono

con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati

relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017;

BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.6

Nella presente evenienza l’insorgente

con il ricorso ha censurato la riduzione del forfait destinato a coprire il

proprio fabbisogno mensile di fr. 977.-- per il mese di settembre 2015, in

quanto le è stato riconosciuto il versamento diretto unicamente di fr. 910.60

(cfr. doc. XIV7), e per i mesi di luglio e agosto 2015.

Riguardo ai mesi di luglio

e agosto 2015 la medesima ha asserito, da un lato, che a prima vista è stato

rispettato il minimo esistenziale di fr. 977.--, visto che con la decisione su

reclamo del 30 maggio 2016 le è stata attribuita la somma integrativa di fr.

119.40

al mese per raggiungere il forfait mensile di fr. 977.-- (cfr. doc. B). Dall’altro,

che tuttavia l’USSI, benché abbia annullato la trattenuta di fr. 100.-- a

titolo di recupero del deposito di garanzia dell’abitazione, ha ridotto di fr.

20.

-- mensili l’importo della pigione versato direttamente al locatore – da fr.

1'150.-- a fr. 1'130.-- - che, non essendo una gentile concessione di

quest’ultimo, dovranno comunque essere corrisposti al locatore dall’assistita,

utilizzando il forfait di mantenimento di fr. 977 e decurtandolo così a causa

di un costo che non rientra propriamente in tale forfait (cfr. doc. I; consid.

1.5

).

In proposito il TCA rileva

di aver stabilito, con sentenze 42.2015.7+8 e 42.2015.13 del 3 febbraio 2016

concernenti la ricorrente, che il forfait di mantenimento - per il 2015 di fr.

977.

-- al mese (cfr. consid. 2.5.) - può essere ridotto soltanto a titolo di

sanzione allorché un assistito ha assunto un comportamento contrario ai

principi dell’assistenza sociale o ha violato determinate specifiche prescrizioni.

Questo Tribunale, nei

giudizi menzionati, ha in particolare osservato:

" (…)

Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte

rileva che giusta l’art. 12 Cost. fed.:

“Chi è nel bisogno e non è in grado di

provvedere a se stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i

mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa."

L’art. 12 Cost non persegue lo scopo di garantire un reddito

minimo, ma unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza

(sostentamento, cure medico-sanitarie di base; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007

consid. 3.; DTF 130 I 366; DTF

121.

I 367 consid. 2c pag. 373; sentenza 2P.148/2002 del 4 marzo 2003,

consid. 2.3), lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il

compito di fisarne la portata e le modalità (cfr. DTF 134 I 65 consid. 3.1.).

In una sentenza 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF

134.

I 65, l’Alta Corte ha stabilito che a torto era stata negata l’assistenza

sociale a una persona che aveva rinunciato ai propri beni in favore dei figli.

In quel caso di specie è stato deciso che, non essendo dato un abuso di diritto

manifesto, non poteva essere intaccato il minimo esistenziale garantito

dall’art. 12 Cost.

Anche le Direttive COSAS dell’aprile 2005 prevedono al p.to A.1.,

rimasto invariato nella versione del dicembre 2015, che la garanzia del diritto

al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale.

Le direttive COSAS tendono ad assicurare ai beneficiari non solamente

il minimo vitale, e meglio la copertura dei bisogni fondamentali comprendenti

tutte le spese correnti necessarie al proprio mantenimento, ma anche il minimo

sociale che ha lo scopo di dare loro la possibilità di partecipare alla via

sociale, favorendo il senso di responsabilità e lo sforzo personale (cfr.

8C_433/2009 del 12 febbraio 2010 consid.6.4., pubblicata in DTF 136 I 129).

Inoltre al p.to A.8.2 delle Direttive, valido dal dicembre 2010, è

indicato che il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione

degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione

delle prestazioni e che, a titolo di sanzione, il forfait di mantenimento può

essere ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo

conto del principio della proporzionalità. Le prestazioni a carattere

incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento

minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse

Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo vitale

assoluto e non sono quindi lecite.

Dal dicembre 2015 il p.to A.8.2 prevede che, a titolo di sanzione,

tenuto conto del principio di proporzionalità del fabbisogno di base per il

mantenimento, possono essere applicate delle riduzioni che si situano in una

fascia che va dal 5% fino al 30% del mantenimento, possono essere inoltre

ridotte o soppresse la quota esente (franchigia) sul reddito così come i

supplementi per l’integrazione.

L’art. 9a Reg.Las enuncia, peraltro, che:

“1Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte,

sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi:

a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle

condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento;

b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni

assegnategli;

c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le

prestazioni assistenziali sono sussidiarie;

d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di

collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione

del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps);

e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni

inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);

f) il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le

prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le

condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in

atto;

g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura

d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne

ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.“

A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso

di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per

tre mesi, in quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria

autonomia economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9

gennaio 2012, ha osservato:

“(…)

4.1

Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des

conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum,

mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une

manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture,

le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de

sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas

atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait

pour l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes

de la CSIAS A.8.2).

4.2

Le recourant est au bénéfice d'un revenu

d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la

mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf.

art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés

par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il

vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des

prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la

réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,

le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit

constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.” (La

sottolineatura è del redattore)” (cfr. STCA 42.2015.7+8 consid. 2.11.; STCA

42.2015.13

consid. 2.6.)

Nei casi di specie di cui

alle sentenze 42.2015.7+8 e 42.2015.13 questa Corte ha, pertanto, deciso che la

riduzione (in quelle evenienze del 15%) del forfait di mantenimento per i mesi

da ottobre 2014 a gennaio 2015 e per il mese di aprile 2015, in assenza di un

comportamento contrario ai principi dell’assistenza sociale o in violazione di

determinate specifiche prescrizioni da parte dell’insorgente, non era

giustificata da valide ragioni.

Di conseguenza il TCA ha

stabilito che per i mesi menzionati la ricorrente aveva diritto al versamento

effettivo di una prestazione perlomeno pari al forfait di mantenimento di fr.

977.

--.

Il ricorso al Tribunale

federale interposto dall’USSI contro i giudizi 42.2015.7+8 e 42.2015.13 è stato

ritenuto inammissibile con sentenza 8C_184/2016,8C_185/2016 del 25 aprile

2016, in quanto difettava la legittimazione ricorsuale della parte ricorrente.

A titolo

abbondanziale l’Alta Corte ha osservato:

" (…) si può

comunque soggiungere che in concreto i ricorsi sarebbero sfuggiti a un esame di

merito anche nell'eventualità in cui fossero stati presentati in rappresentanza

dello Stato del Cantone Ticino. Contrariamente al proprio dovere di motivare il

ricorso (consid. 1), il ricorrente non spiega perché il Cantone Ticino sarebbe

toccato in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio degni di

protezione ossia in aspetti particolari e importanti che vanno oltre il caso

concreto (consid. 4.2). L'eventuale interesse economico è infatti solo un

corollario e non è atto, preso a sé stante, a fondare la legittimazione a

ricorrere del Cantone (DTF 141 II 161 consid. 2.3 pag. 165 con

riferimenti; cfr. anche nel campo delle assicurazioni sociali e dell'assistenza

pubblica sentenze 9C_757/2012 del 15 febbraio 2013 e 8C_642/2009 del 3

settembre 2009).”

2.7

Per quanto attiene al mese di

settembre 2015, l’USSI ha corrisposto alla ricorrente, quale importo

destinato alla copertura del proprio fabbisogno, l’ammontare di fr. 910.60

(cfr. doc. XIV7; consid. 1.3.)

Tale importo si rivela

essere inferiore di circa il 7% rispetto al forfait di mantenimento mensile per

una persona sola relativo all’anno 2015 di fr. 977.-- (cfr. consid. 2.5.).

L’amministrazione per il

mese di settembre 2015 non ha, però, imputato alcuna colpa all’insorgente.

Alla luce di quanto

esposto al considerando precedente, occorre quindi concludere che la riduzione

applicata dall’USSI non è giustificata da valide ragioni.

La ricorrente, per il mese

di settembre 2015, ha conseguentemente diritto al forfait di mantenimento

integrale di fr. 977.--, ossia le devono essere corrisposti ancora fr. 66.40

(fr. 977 – fr. 910.60), come del resto indicato dall’USSI nella risposta di

causa (cfr. doc. XII).

Giova rilevare che

l’importo della prestazione assistenziale ordinaria complessiva per il mese di

settembre 2015 resta in ogni caso invariato a fr. 2'285.-- (cfr. doc. C; XIV7;

consid. 1.1.; 1.3.).

In effetti

l’amministrazione ha dedotto da tale ammontare fr. 100.-- a titolo di parziale recupero

del deposito di garanzia dell’appartamento da lei anticipato (cfr. doc. XIV7).

Ne discende che, riconoscendo

alla ricorrente l’ulteriore importo di fr. 66.40 - per raggiungere il forfait

di fr. 977 - risulta unicamente ridotta la somma di fr. 100.-- decurtata dalla

prestazione assistenziale ordinaria di settembre 2015.

2.8

Per quanto concerne i mesi di

luglio e agosto 2015, va osservato che con la decisione su reclamo del

30.

maggio 2016 impugnata l’USSI ha stabilito che all’insorgente deve essere

versato un ulteriore importo di fr. 119.40 al mese, per complessivi fr. 238.80,

per raggiungere il valore del forfait mensile di mantenimento di fr. 977.--

(cfr. doc. B; consid. 1.4.), in quanto con la precedente decisione del 15

luglio 2015 le era stato riconosciuto unicamente il versamento diretto di fr.

857.60

al mese (cfr. doc. C; consid. 1.1.).

Il modo di operare

dell’USSI, in relazione al riconoscimento, con la decisione su reclamo del 30

maggio 2016, di un ulteriore importo di fr. 119.40 sia per il mese di luglio

che per il mese di agosto 2015 per garantire alla ricorrente il forfait di

mantenimento integrale mensile, deve essere tutelato, rivelandosi conforme alla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.).

Il fatto che

l’amministrazione per poter corrispondere all’insorgente l’intero forfait di

mantenimento mensile, oltre ad annullare la deduzione dalla prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 100 al mese per il recupero del deposito della

garanzia dell’appartamento che è concesso, giusta l’art. 20 cpv. 4 Las, a

titolo di prestito da rimborsare (la deduzione è comunque lecita se non lede la

corresponsione del forfait di mantenimento integrale; cfr. STCA 42.2015.7+8 del

3.

febbraio 2016 consid. 2.12., 2.13.), abbia ridotto di fr. 20 - da fr. 1'150 a

fr. 1'130 - l’ammontare versato direttamente al locatore non presta,

d’altronde, il fianco ad alcuna critica.

In effetti l’assistenza

sociale è tenuta a garantire il pagamento della pigione soltanto fino a un

importo massimo che per le persone sole corrisponde a fr. 13'200, pari a fr.

1'100 mensili (cfr. art. 22 lett. c Las; 9cpv. 1 Laps; STCA 42.2015.7+8 del 3

febbraio 2016 consid. 2.5.; 2.9.).

L’USSI può versare

la pigione direttamente al locatore in virtù dell’art. 6 cpv. 3 Reg.Las. La

stessa può anche essere di un importo superiore al massimo ammissibile, ma ciò

deve comunque avvenire in ossequio del principio secondo cui la prestazione

effettivamente versata a un assistito non deve scendere sotto la somma del

forfait di mantenimento (cfr. STCA 42.2015.7+8 del 3 febbraio 2016 consid.

2.8

; 2.9.).

Inoltre il versamento di

una pigione più elevata rispetto al massimo ammissibile non deve comportare il

superamento dell’importo della prestazione assistenziale ordinaria spettante a

un assistito calcolato tenendo conto della pigione massima ammissibile.

E’ utile poi evidenziare

che la parte della pigione superiore all’importo massimo ammissibile dovuta al

locatore, in virtù dell’art. 20 cpv. 2 Las, può, se del caso, essere pagata

grazie a prestazioni assistenziali speciali che l’USSI può concedere per

un periodo limitato (cfr. STCA 42.2015.7+8 del 3 febbraio 2016 consid. 2.10.).

Ne discende che la

circostanza che l’insorgente, a seguito della diminuzione della somma pagata

direttamente dall’USSI al locatore da fr. 1'150 a 1'130, debba provvedere al

versamento dell’ammontare mancante di fr. 20 facendo capo al forfait di

mantenimento (cfr. doc. I) non risulta lesivo di quest’ultimo.

Per inciso va osservato

che, per quanto riguarda eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa

massima ammissibile per l’alloggio secondo l’art. 22 lett. c Las, che dalla

lista esaustiva delle spese vincolate, si deve sopperire proprio tramite

l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014

consid. 2.12., STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA

42.2008.16

dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.).

2.9

RI 1 ha, inoltre, fatto

valere di avere diritto, per i mesi di luglio e agosto 2015, al rimborso della

parte dei premi versati dall’amministrazione direttamente alla cassa malati in

eccesso a seguito del cambiamento della zona tariffaria derivante dal suo

trasferimento da __________ a __________ (cfr. doc. I; consid. 1.5.; doc. XIV3;

XIV5).

Nei mesi di luglio e

agosto 2015 l’USSI ha versato direttamente alla __________ il premio mensile di

fr. 177.40 (cfr. doc. C; consid. 1.1.).

Il premio effettivo dovuto

dalla ricorrente risulta, tuttavia, inferiore e corrispondente a fr. 124.40 al

mese (cfr. doc. XIV3).

La differenza tra il

premio mensile corrisposto alla cassa malati e il premio effettivo è, dunque,

pari a fr. 53.--, ovvero fr. 106.-- per i due mesi di luglio e agosto 2015.

Per il mese di settembre

2015.

l’USSI ha peraltro versato direttamente alla __________ il premio di fr.

124.40

(cfr. doc. XIV7; consid. 1.3.).

L’art. 25 Las enuncia che

i pagamenti delle prestazioni in danaro sono di regola effettuati dall’Autorità

competente direttamente all’assistito o al suo rappresentante legale, fatta

eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione obbligatoria contro

le malattie, versato direttamente all’assicuratore.

Al riguardo giova rilevare

che la trattenuta da parte dell’USSI del premio e il versamento diretto alla

cassa malati rappresenta una misura idonea e efficace a evitare le conseguenze

connesse al mancato pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie (cfr. STCA 42.2007.3 del 26 ottobre 2007).

In effetti l’art 64a cpv.

1-7 LAMal prevede:

" 1Se

l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza

prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo

assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le

conseguenze della mora (cpv. 2).

2.

Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato,

l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che

l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori

escussi.

3.

L'assicuratore comunica all'autorità cantonale competente il nome

degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l'importo complessivo

dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di

esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un

attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L'assicuratore chiede

all'organo di revisione designato dal Cantone di confermare l'esattezza dei

dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest'ultimo.

4.

Il Cantone assume l'85 per cento dei crediti oggetto della

comunicazione di cui al capoverso 3.

5.

L'assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli

equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena

l'assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l'assicuratore,

questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto

dall'assicurato.

6.

In deroga all'articolo 7, l'assicurato in mora non può cambiare

assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai

costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. E’

fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.

7.

Gli assicurati che nonostante l'esecuzione non pagano i premi possono

essere registrati dai Cantoni in un elenco accessibile unicamente ai fornitori

di prestazioni, ai Comuni e al Cantone interessato. Su notificazione del

Cantone, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni

fornite a questi assicurati, salvo nei casi d'urgenza medica, e informa

l'autorità cantonale competente della sospensione delle prestazioni e

dell'annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei crediti in

arretrato da parte degli assicurati.

In proposito cfr. pure gli

art. 22g LCAMal.

L’importo destinato alla

cassa malati e corrisposto direttamente dall’USSI viene dedotto dalla

prestazione assistenziale ordinaria spettante a un assistito.

Pertanto, nel caso in cui

dopo aver effettuato il versamento del premio, emerga che l’importo bonificato

alla cassa malati era maggiore di quello dovuto, la differenza restituita

dall’assicuratore malattia di principio va a favore dell’assistito.

Tuttavia qualora a quest’ultimo,

per il medesimo periodo a cui si riferiscono i premi versati in eccesso, sia

già stata garantita la somma corrispondente ai bisogni materiali primari

(forfait di mantenimento integrale, pigione massima riconosciuta nel calcolo

Las e premio cassa malati) e l’USSI debba recuperare degli importi

anticipati per conto dell’assistito, ad esempio a titolo di deposito della

garanzia dell’abitazione o di pigione superiore all’importo massimo

ammissibile, la differenza di premio restituita dalla cassa malati servirà per

tale recupero.

2.10

In concreto l’USSI, con la

decisione su reclamo del 30 maggio 2016, ha riconosciuto alla ricorrente il

rimborso delle quote da parte della __________ di fr. 117.50 per luglio e

agosto 2015 (cfr. doc. B).

L’amministrazione ha

proceduto in tale senso quando, però, da un lato, per questi due mesi ha

comunque garantito all’insorgente il forfait di mantenimento integrale oltre a

una somma maggiore della pigione massima ammissibile (fr. 1'130 invece di fr.

1'100), dall’altro, vanta dei crediti verso la ricorrente da riscuotere, in

particolare in relazione all’anticipo del deposito della garanzia

dell’abitazione - che è concesso a titolo di prestito da rimborsare ex art. 20

cpv. 4 Las - per il quale in prima battuta era stata prevista una deduzione di

fr. 100.-- al mese (cfr. doc. C, consid. 1.1.), pari a fr. 200.-- per i mesi di

luglio e agosto 2015, poi annullata (cfr. doc. B; consid. 1.4.)

Ne discende che

l’ammontare dei premi pagati in eccesso alla cassa malati riferito ai due mesi

di luglio e agosto 2015 - fissato dall’USSI in fr. 117.50 (cfr. doc. B) che

risulta in ogni caso maggiore della differenza di fr. 106.-- tra i premi

versati per luglio e agosto 2015 (fr. 177.40 x 2 mesi) e i rispettivi premi

dovuti (fr. 124.40 x 2 mesi; cfr. consid. 2.9.) - non era da riconoscere

all’insorgente, bensì era da utilizzare per recuperare l’anticipo effettuato

per il deposito della garanzia dell’abitazione.

L’USSI, in effetti, nella

risposta di causa, ha indicato che la somma di fr. 117.50 in realtà non è

dovuta alla ricorrente (cfr. doc. XII).

L’amministrazione deve,

però, ancora versare all’insorgente la somma di fr. 66.40 per raggiungere il

forfait di mantenimento di fr. 977 per il mese di settembre 2015 (cfr. consid.

2.7

).

Pertanto, tenuto conto

dell’importo di fr. 66.40, risulta ingiustificato unicamente il riconoscimento

della somma di fr. 51.10 (fr. 117.50 – fr. 66.40), come peraltro evidenziato

dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. XII).

Il TCA potrebbe quindi, in

linea di principio, riformare la decisione su reclamo impugnata a detrimento

della ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in

merito e averla resa attenta sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr.

art. 20 cpv. 2 Lptca).

Questa Corte, tuttavia, rinuncia

a effettuare una reformatio in pejus, visto l’esiguo importo di fr.

51.10

e considerato che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STF U 410/06

del 7 dicembre 2007; STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22

aprile 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003;

DTF 119 V 249; STCA 42.2015.15 del 30 settembre 2015 consid. 2.11.).

2.11

Deve, infine, essere

verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio del gratuito

patrocinio “con esenzione dalle spese processuali e spese di patrocinio

dell’avv. RA 1 a carico dello Stato” (cfr. doc. I pag. 11).

In

realtà la domanda dell’insorgente deve essere intesa solo come richiesta di assunzione

delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr.

art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto

il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29

settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8

febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17

ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012

del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.;

RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27

maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;

STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad

art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla

luce della Las, della Laps e della giurisprudenza pubblicata nel sito www.bger.ch,

rispettivamente www.sentenze.ti.ch e del

fatto che un assistito può beneficiare del rimborso dei premi pagati in eccesso

dall’USSI direttamente alla cassa malati soltanto nel caso in cui, per il

medesimo periodo a cui si riferiscono i premi versati in eccesso, l’USSI non debba

recuperare degli importi anticipati per conto dell’assistito, ad esempio a

titolo di deposito della garanzia dell’abitazione o di pigione superiore all’importo

massimo ammissibile (cfr. consid. 2.9.), la presente vertenza appariva, dopo un

esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della

presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

Infatti nel caso di

specie, visto che con la decisione su reclamo impugnata l’USSI ha annullato,

per i mesi di luglio e agosto 2015, la trattenuta di fr. 100.-- al mese, per

complessivi fr. 200.--, per il recupero del deposito della garanzia

dell’abitazione dell’insorgente - che viene concesso, giusta l’art. 20 cpv. 4

Las, a titolo di prestito da rimborsare - al fine di consentire il

raggiungimento del forfait di mantenimento di fr. 977.-- al mese, risultava

evidente che la restituzione da parte della cassa malati dei premi in eccesso

per luglio e agosto 2015 (nel ricorso quantificata globalmente in fr. 170.--,

cfr. doc. I pag. 11), versati peraltro a quest’ultima direttamente dall’USSI,

doveva servire all’amministrazione per il recupero dell’anticipo effettuato a

titolo di deposito della garanzia dell’abitazione della ricorrente.

Inoltre gli elementi

fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del

TCA.

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito

favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio

2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti