42.2016.16
Ricorso contro importo prestaz. assistenziali ordinarie respinto. Non ammissibile riduz. 7% forfait mantenimento, ma prestazione assist. resta invariata. USSI ridotto imp. locazione direttamente a loc
5 aprile 2017Italiano48 min
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2016.16
rs
Lugano
5 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 30 maggio 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 15 luglio
2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) ha
riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2’285.--
mensili per i mesi di luglio, agosto e settembre 2015.
Nel provvedimento è stato
previsto che della somma mensile di fr. 2'285.-- veniva versato all’interessata
un importo di fr. 857.60, mentre fr. 177.40 venivano corrisposti direttamente
alla cassa malati, fr. 1'150.-- direttamente al locatore e fr. 100.--
corrispondevano al recupero del deposito della garanzia dell’appartamento (cfr.
doc. C).
1.2. RI 1, il 17 agosto 2015, ha
personalmente interposto reclamo contro la decisione del 15 luglio 2015,
censurando, in particolare, la deduzione di fr. 100.-- mensili a titolo di
recupero del deposito della garanzia versato dall’USSI per la sua abitazione,
in quanto lesiva del suo minimo esistenziale.
Inoltre la medesima ha
chiesto di riconoscerle nel calcolo della prestazione assistenziale, a titolo
di pigione, l’importo effettivo di fr. 1'150.-- al mese invece di fr. 1'100.-- mensili,
evitando così che il pagamento diretto al locatore da parte
dell’amministrazione della pigione di fr. 1'150.-- comporti una riduzione di
fr. 50.-- della prestazione ordinaria.
Infine l’interessata ha
affermato che il premio della cassa malati da pagare non ammonta a fr. 177.40
mensili come risulta dalla decisione impugnata, bensì a fr. 124.40 al mese per
luglio e settembre 2015 e a fr. 59.90 per agosto 2015. Di conseguenza ella ha
postulato la corresponsione della differenza tra la somma versata dall’USSI
direttamente alla cassa malati di fr. 532.20 (fr. 177.40 x 3 mesi) e l’importo
effettivamente dovuto di fr. 308.70 [(fr. 124.40 x 2 mesi) + fr. 59.90)], pari
a fr. 223.50 (cfr. doc. XIV1).
1.3. Il 31 agosto 2015 l’USSI ha
emesso una decisione che, limitatamente al mese di settembre 2015, ha annullato
e sostituito il provvedimento del 15 luglio 2015.
Dalla decisione del 31
agosto 2015 emerge, da un lato, che l’importo della prestazione assistenziale
ordinaria mensile spettante a RI 1 per il mese di settembre 2015 è stato
mantenuto di fr. 2'285.--. Dall’altro, che l’ammontare destinato in contanti
alla medesima è di fr. 910.60, che la somma da versare direttamente alla cassa
malati corrisponde a fr. 124.40, che al locatore sono corrisposti fr. 1'150.-- e
che la deduzione per il recupero del deposito della garanzia del suo
appartamento è di fr. 100.-- (cfr. doc. XIV7).
1.4. Con decisione su reclamo del
30 maggio 2016 l’USSI ha accolto parzialmente il reclamo del 17 agosto 2015 di RI
1 e ha stabilito che a quest’ultima per i mesi di luglio e agosto 2015 deve essere
corrisposto l’importo mancante per raggiungere il valore del forfait di
mantenimento di fr. 977.-- mensili, pari a complessivi fr. 238.80 (fr. 119.40 x
2 mesi), nonché la quota rimborsata da parte della cassa malati di fr. 117.50.
La trattenuta di fr. 100.-- per il recupero del deposito della garanzia
dell’abitazione è stata annullata e l’importo destinato direttamente al
locatore è stato ridotto a fr. 1'130.-- (cfr. doc. B).
1.5. Con tempestivo ricorso del 30
giugno 2016 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione su
reclamo del 30 maggio 2016, chiedendo che la stessa sia riformata nel senso che
le sia integralmente riconosciuto per i mesi di luglio, agosto e settembre 2015
il minimo vitale di fr. 977.-- mensili senza restrizioni, nonché le venga
rifuso l’importo di fr. 170.-- per le quote assicurative versate alla cassa
malati in eccesso per i mesi di luglio e agosto 2015.
L’insorgente ha, inoltre,
postulato la concessione del gratuito patrocinio.
A sostegno delle pretese
ricorsuali l’avv. RA 1, per conto di RI 1, hanno segnatamente addotto che
quest’ultima ha diritto al rimborso della parte dei premi versati alla cassa
malati in eccesso a seguito della diminuzione degli importi dovuti a causa del
cambiamento della zona premi connesso al suo trasferimento a __________. Per
quanto riguarda l’ammontare dei premi da corrisponderle, i rappresentanti dell’insorgente
hanno indicato di prudenzialmente contestare l’importo di fr. 117.50
riconosciuto nella decisione su reclamo impugnata, siccome l’USSI non l’ha
documentato.
Inoltre la parte
ricorrente ha censurato la decurtazione a fr. 910.60 del forfait globale
destinato a coprire il fabbisogno di fr. 977 per il mese di settembre 2015. A
tale proposito i patrocinatori hanno evidenziato che una simile riduzione è
inammissibile, visto che l’USSI non imputa a RI 1 alcuna colpa.
Fatti
I rappresentanti
dell’insorgente hanno poi rilevato che per i mesi di luglio e agosto 2015
unicamente a prima vista è stato rispettato il minimo esistenziale di fr.
977.--. I medesimi hanno osservato che infatti per giungere ad assicurare tale
importo l’USSI ha sì annullato la trattenuta di fr. 100.-- a titolo di recupero
del deposito di garanzia dell’abitazione, ma ha pure applicato una riduzione di
fr. 20.-- mensili alla pigione versata direttamente al locatore che, non
essendo una gentile concessione di quest’ultimo, dovrà comunque essergli corrisposta
dall’assistita, utilizzando il forfait di mantenimento di fr. 977 e quindi
riducendolo a causa di un costo che non rientra propriamente in tale forfait
(cfr. doc. I).
1.6. Il 24 agosto 2016 la parte
ricorrente, dopo aver ottenuto una proroga del termine per la relativa
presentazione (cfr. doc. III; IV; V), ha prodotto il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato di alcuni documenti (VI
+VIbis).
1.7. L’USSI, il 19 settembre 2016,
dopo aver beneficiato di due dilazioni del relativo termine (cfr. doc. VII-X),
ha trasmesso la propria risposta di causa in cui è stato rilevato quanto segue:
" (…)
La decisione su reclamo impugnata riconosce
ulteriori CHF 119,40 vale a dire l’importo mancante al raggiungimento del
forfait mensile di CHF 977,00 per luglio e agosto 2015. Oltre a CHF 117,50
quale rimborso per il premio cassa malati versato in eccesso. Tale rimborso in
realtà non è dovuto alla ricorrente.
Rilevato che la prestazione del mese di
settembre 2015 è stata definita con decisione 31 agosto 2015 cresciuta in
giudicato, la stessa non dovrebbe essere oggetto del presente ricorso. Volendo
considerare comunque che tale decisione garantisce il pagamento diretto del
forfait nella misura di CHF 910,60, vi sarebbe un ammanco per il mese di
settembre 2015 di CHF 66,40 a copertura del forfait di CHF 977,00. La decisione
impugnata riconosce quindi un importo superiore a quanto dovuto di CHF 51,10
((119,40 + 119,40 + 117,50 = 356,30) – (119,40 + 119,40 + 66,40 = 305,20)) in
tal senso è anche ipotizzabile una riduzione delle prestazioni nella misura
citata. (…)” (Doc. XII)
1.8. Pendente causa questa Corte
ha richiamato dall’USSI alcuni documenti (cfr. doc. XIII).
L’amministrazione ha
proceduto come richiesto il 30 settembre 2016 (cfr. doc. XIV + 1-10).
1.9. La parte ricorrente, benché
abbia avuto la facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova, nonché di
formulare osservazioni in merito alla risposta di causa e ai doc. XIV + 1-10, è
rimasta silente.
Considerandi
In ordine
2.1
L'oggetto impugnato non viene
stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo di una decisione.
Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui quali
l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su cui a
torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr. STF
9C_309/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 105/03 del 23 dicembre
2003.
consid. 4.2.).
La giurisprudenza del
Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il
rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione
determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del
ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa
definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché
la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il
ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla
decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di
oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. STF 8C_208/2013
del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 8C_690/2007 del 27 febbraio 2008 consid.
2.3.1
; DTF 131 V 164 consid. 2.1.; DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR 2001 IV
Nr. 27 pag. 83).
In concreto nella
decisione su reclamo del 30 maggio 2016 (cfr. consid. 1.4.) l’USSI ha indicato che,
per quanto attiene al mese di settembre 2015, il reclamo del 17 agosto
2015.
interposto da RI 1 contro la decisione del 15 luglio 2015 con cui le era
stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'285.-- al mese
per i mesi da luglio a settembre 2015 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.) risulta privo
di oggetto, visto che con decisione del 31 agosto 2015 ha annullato e
sostituito il provvedimento del 15 luglio 2015 - limitatamente al mese di
settembre 2015 -, riconoscendole sempre una prestazione assistenziale di fr.
2'285, ma aumentando l’importo versatole direttamente quale forfait di
mantenimento da fr. 857.60 a fr. 910.60 (cfr. consid. 1.3.; doc. B p.to 4).
L’insorgente, dal canto
suo, nel ricorso ha asserito che l’importo corrispostole direttamente quale
forfait di mantenimento per il mese di settembre 2015 avrebbe dovuto invece
essere modificato con la decisione su reclamo del 30 maggio 2016, come è
avvenuto per i mesi di luglio e agosto 2015. Ciò anche alla luce del fatto che la
decisione del 31 agosto 2015, che ha sostituito la decisione del 15 luglio 2015
in relazione al mese di settembre 2015, è maggiormente lesiva del suo minimo
esistenziale rispetto alla decisione su reclamo del 30 maggio 2016 per i mesi
di luglio e agosto 2015.
A mente della ricorrente
il reclamo del 17 agosto 2015 non può essere considerato privo di oggetto
relativamente al mese di settembre 2015 e va esaminato nel merito (cfr. doc. I
p.to 8).
Nel caso di specie
l'oggetto impugnato include la prestazione assistenziale ordinaria dei mesi di
luglio e agosto 2015, stabilita espressamente nella decisione su reclamo del 30
maggio 2016, e la prestazione assistenziale del mese di settembre 2015.
In effetti la decisione su
reclamo del 30 maggio 2016 è stata emessa dall’USSI, poiché RI 1, il 17 agosto
2015, ha inoltrato reclamo contro la decisione del 15 luglio 2015 con cui le
era stata attribuita una prestazione assistenziale mensile di fr. 2'285.-- per
i mesi di luglio, agosto e settembre 2015, censurando per questi tre mesi
segnatamente il fatto che non le era stato garantito il versamento del minimo
esistenziale (cfr. doc. XIV1, consid. 1.2.).
E’ vero che
l’amministrazione il 31 agosto 2015 ha emanato una decisione che ha sostituito
– per quanto concerne il mese di settembre 2015 – il provvedimento del 15
luglio 2015 (cfr. consid. 1.3.).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che la decisione del 31 agosto 2015 non ha riconosciuto alla
ricorrente la corresponsione dell’intero ammontare del forfait di mantenimento
di fr. 977.-- per il mese di settembre 2015, bensì di fr. 910.60 (cfr. consid.
1.3
).
Pertanto l’USSI, non
avendo integralmente accolto la richiesta dell’insorgente con l’emanazione
della decisione del 31 agosto 2015, avrebbe dovuto esprimersi esplicitamente
riguardo alla richiesta di ricevere l’intero importo del forfait di
mantenimento anche per il mese di settembre 2015 nella decisione su
reclamo del 30 maggio 2016.
In ogni caso, alla luce di
quanto esposto sopra in merito al concetto di oggetto impugnato, anche tale
rapporto giuridico è in concreto parte dell'oggetto impugnato.
Visto, poi, che
l’insorgente ha inoltrato ricorso contro la decisione su reclamo del 30 maggio
2016.
nel suo insieme, l'oggetto della lite coincide con l'oggetto impugnato.
In proposito cfr. STCA
39.2003.18
del 6 dicembre 2004 consid. 2.2.
Di conseguenza il TCA
entra nel merito del ricorso sia per quanto attiene alla correttezza
dell’importo della prestazione assistenziale ordinaria per i mesi di luglio e
agosto 2015, sia in relazione alla correttezza dell’ammontare della prestazione
assistenziale ordinaria per il mese di settembre 2015.
2.2
RI 1, tramite l’avv. RA 1,
con scritto del 15 settembre 2016, ha chiesto di rivedere la decisione del 12
settembre 2016 con cui è stato concesso alla parte resistente un ultimo termine
(dopo che lo stesso era già stato prorogato il 25 agosto 2016, cfr. doc. VIII;
VII) per presentare la risposta di causa, nel senso di respingere l’istanza di
proroga del 12 settembre 2016 (cfr. doc. IX) e di giudicare in ogni caso nulla,
levandola dagli atti, l’eventuale risposta dell’USSI (cfr. doc. XI).
Al riguardo va osservato
che l’art. 5 della Legge di procedura per le cause davanti al tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) enuncia:
" 1Immediatamente dopo avere esaminato il ricorso o
dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato
ne trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione
impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di
risposta, al quale va allegato l’incarto completo.
2L’atto di risposta deve essere steso secondo i requisiti
prescritti per il ricorso.”
Ai sensi dell’art. 13
Lptca, relativo alla proroga dei termini e alle conseguenze dell’inosservanza:
" 1Il
termine legale non può essere prorogato.
2Il termine stabilito dal Tribunale può essere
prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la parte ne fa richiesta prima
della scadenza.
3Il termine per la risposta di causa può essere
prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dell’autorità
amministrativa.
4Trascorso un termine fissato in applicazione della
presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli
commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza.”
Inoltre l’art. 11 Lptca,
concernente la sospensione dei termini, prevede che:
" I termini
stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
Dai disposti legali appena
esposti risulta, da una parte, che il termine per la risposta di causa, che
giusta l’art. 5 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato fissa all’autorità
amministrativa nella misura di venti giorni (termine d’ordine), può essere
prorogato a seguito di un’istanza motivata da parte dell’autorità
amministrativa (art. 13 cpv. 3 Lptca) e che trascorso un termine fissato in
applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo
termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso
d’inosservanza (art. 13 cpv. 4 Lptca).
Dall’altra, che i termini
stabiliti dall’autorità, come quello assegnato nella presente evenienza per
allestire la risposta di causa, non decorrono in particolare dal 15 luglio al
15.
agosto incluso (art. 11 Lptca).
In concreto il TCA, con
ordinanza del 1° luglio 2016 (cfr. doc. II), ha assegnato all’USSI il termine
di cui all’art. 5 cpv. 1 Lptca per presentare la propria risposta di causa.
A seguito della richiesta
del 24 agosto 2016 del menzionato ufficio (cfr.doc. VII), questo Tribunale, il
25.
agosto 2016, visti i motivi addotti e tenuto conto delle ferie giudiziarie
(cfr. art. 11 Lptca), ha concesso una proroga scadente il 5 settembre 2016 per
presentare la risposta di causa (cfr. doc. VIII).
Il 12 settembre 2016
l’USSI ha postulato un’ulteriore dilazione del termine (cfr. doc. IX).
Il TCA, il 12 settembre
2016, ha fissato alla parte resistente un ultimo termine scadente il 19
settembre 2016 (cfr. doc. X).
La risposta di causa è
stata redatta il 19 settembre 2015 (cfr. doc. XII).
Nel caso di specie l’USSI
ha, dunque, rispettato l’ultimo termine assegnatogli per produrre la risposta
di causa scadente il 19 settembre 2016 (sulla necessità di rispettare il
principio della celerità della procedura, cfr. DTF 126 V 244; STF 9C_83/2012
del 9 maggio 2012 consid. 2.1.; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid.
1.1
).
Giova, inoltre, osservare
che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e dell’assistenza
sociale, vige il principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz):
l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i
fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano
liberamente (art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010
del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00
del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STCA
42.2014.1
del 6 novembre 2014 consid. 2.10.).
In una sentenza K 22/00
del 30 novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una
Cassa contro una decisione incidentale con la quale il TCA, accertata
l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa, aveva stabilito che
comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella
misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e
puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno
irreparabile.
In quella sentenza la
nostra Massima Istanza, ha in particolare, osservato che:
" (…)
nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei
considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali
e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio,
ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti
prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta
tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui
sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non si vede
pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un
pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa
nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di
conseguenza inammissibile
(…)."
In simili condizioni il
TCA, nel presente giudizio, considererà dunque la risposta di causa che è
stata, peraltro, intimata al rappresentante della ricorrente (cfr. doc. XV) il
quale, al riguardo, è rimasto silente.
In proposito cfr. STCA
42.2015
-20 del 2 novembre 2015 consid. 2.1.
Nel merito
2.3
L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002.
(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006.
pag. 313-317).
2.4
L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
"Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono
concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di
complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previsti nell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le
prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri
dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo
previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue
nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle
che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra
persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge
cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi
d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt)
del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti
dalla legge sugli aiuti dello studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto
dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla
Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13
ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n.
4773.
del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.5
Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33.
Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17.
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la
differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le
prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre
2002.
sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato
che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il
concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento;
esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21
dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione
sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha
adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo
del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système
des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 -
gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei
direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che
tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei
salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale,
in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle
prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al
rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1°
gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1.
persona
977.
--
100.
--
1077.
--
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per
ogni persona supplementare
+
272.
--
-
+
272.
--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento
con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra
sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive
persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--
fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU
1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).
Tali importi
sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012
del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015
pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
prevedono quanto segue:
Persone dell’unità di riferimento -
Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
986.
--
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più
persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di
almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.–
mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di
inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede
la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al
forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento
d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un
supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di
inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale
per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).
Il p.to 1.3. delle
Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono
con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.
Gli importi menzionati
relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017;
BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
2.6
Nella presente evenienza l’insorgente
con il ricorso ha censurato la riduzione del forfait destinato a coprire il
proprio fabbisogno mensile di fr. 977.-- per il mese di settembre 2015, in
quanto le è stato riconosciuto il versamento diretto unicamente di fr. 910.60
(cfr. doc. XIV7), e per i mesi di luglio e agosto 2015.
Riguardo ai mesi di luglio
e agosto 2015 la medesima ha asserito, da un lato, che a prima vista è stato
rispettato il minimo esistenziale di fr. 977.--, visto che con la decisione su
reclamo del 30 maggio 2016 le è stata attribuita la somma integrativa di fr.
119.40
al mese per raggiungere il forfait mensile di fr. 977.-- (cfr. doc. B). Dall’altro,
che tuttavia l’USSI, benché abbia annullato la trattenuta di fr. 100.-- a
titolo di recupero del deposito di garanzia dell’abitazione, ha ridotto di fr.
20.
-- mensili l’importo della pigione versato direttamente al locatore – da fr.
1'150.-- a fr. 1'130.-- - che, non essendo una gentile concessione di
quest’ultimo, dovranno comunque essere corrisposti al locatore dall’assistita,
utilizzando il forfait di mantenimento di fr. 977 e decurtandolo così a causa
di un costo che non rientra propriamente in tale forfait (cfr. doc. I; consid.
1.5
).
In proposito il TCA rileva
di aver stabilito, con sentenze 42.2015.7+8 e 42.2015.13 del 3 febbraio 2016
concernenti la ricorrente, che il forfait di mantenimento - per il 2015 di fr.
977.
-- al mese (cfr. consid. 2.5.) - può essere ridotto soltanto a titolo di
sanzione allorché un assistito ha assunto un comportamento contrario ai
principi dell’assistenza sociale o ha violato determinate specifiche prescrizioni.
Questo Tribunale, nei
giudizi menzionati, ha in particolare osservato:
" (…)
Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte
rileva che giusta l’art. 12 Cost. fed.:
“Chi è nel bisogno e non è in grado di
provvedere a se stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i
mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa."
L’art. 12 Cost non persegue lo scopo di garantire un reddito
minimo, ma unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza
(sostentamento, cure medico-sanitarie di base; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007
consid. 3.; DTF 130 I 366; DTF
121.
I 367 consid. 2c pag. 373; sentenza 2P.148/2002 del 4 marzo 2003,
consid. 2.3), lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il
compito di fisarne la portata e le modalità (cfr. DTF 134 I 65 consid. 3.1.).
In una sentenza 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF
134.
I 65, l’Alta Corte ha stabilito che a torto era stata negata l’assistenza
sociale a una persona che aveva rinunciato ai propri beni in favore dei figli.
In quel caso di specie è stato deciso che, non essendo dato un abuso di diritto
manifesto, non poteva essere intaccato il minimo esistenziale garantito
dall’art. 12 Cost.
Anche le Direttive COSAS dell’aprile 2005 prevedono al p.to A.1.,
rimasto invariato nella versione del dicembre 2015, che la garanzia del diritto
al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale.
Le direttive COSAS tendono ad assicurare ai beneficiari non solamente
il minimo vitale, e meglio la copertura dei bisogni fondamentali comprendenti
tutte le spese correnti necessarie al proprio mantenimento, ma anche il minimo
sociale che ha lo scopo di dare loro la possibilità di partecipare alla via
sociale, favorendo il senso di responsabilità e lo sforzo personale (cfr.
8C_433/2009 del 12 febbraio 2010 consid.6.4., pubblicata in DTF 136 I 129).
Inoltre al p.to A.8.2 delle Direttive, valido dal dicembre 2010, è
indicato che il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione
degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione
delle prestazioni e che, a titolo di sanzione, il forfait di mantenimento può
essere ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo
conto del principio della proporzionalità. Le prestazioni a carattere
incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento
minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse
Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo vitale
assoluto e non sono quindi lecite.
Dal dicembre 2015 il p.to A.8.2 prevede che, a titolo di sanzione,
tenuto conto del principio di proporzionalità del fabbisogno di base per il
mantenimento, possono essere applicate delle riduzioni che si situano in una
fascia che va dal 5% fino al 30% del mantenimento, possono essere inoltre
ridotte o soppresse la quota esente (franchigia) sul reddito così come i
supplementi per l’integrazione.
L’art. 9a Reg.Las enuncia, peraltro, che:
“1Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte,
sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi:
a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle
condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento;
b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni
assegnategli;
c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le
prestazioni assistenziali sono sussidiarie;
d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di
collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione
del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps);
e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni
inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);
f) il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le
prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le
condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in
atto;
g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura
d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne
ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.“
A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso
di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per
tre mesi, in quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria
autonomia economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9
gennaio 2012, ha osservato:
“(…)
4.1
Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des
conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum,
mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une
manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture,
le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de
sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas
atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait
pour l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes
de la CSIAS A.8.2).
4.2
Le recourant est au bénéfice d'un revenu
d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la
mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf.
art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés
par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il
vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des
prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la
réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,
le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit
constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.” (La
sottolineatura è del redattore)” (cfr. STCA 42.2015.7+8 consid. 2.11.; STCA
42.2015.13
consid. 2.6.)
Nei casi di specie di cui
alle sentenze 42.2015.7+8 e 42.2015.13 questa Corte ha, pertanto, deciso che la
riduzione (in quelle evenienze del 15%) del forfait di mantenimento per i mesi
da ottobre 2014 a gennaio 2015 e per il mese di aprile 2015, in assenza di un
comportamento contrario ai principi dell’assistenza sociale o in violazione di
determinate specifiche prescrizioni da parte dell’insorgente, non era
giustificata da valide ragioni.
Di conseguenza il TCA ha
stabilito che per i mesi menzionati la ricorrente aveva diritto al versamento
effettivo di una prestazione perlomeno pari al forfait di mantenimento di fr.
977.
--.
Il ricorso al Tribunale
federale interposto dall’USSI contro i giudizi 42.2015.7+8 e 42.2015.13 è stato
ritenuto inammissibile con sentenza 8C_184/2016,8C_185/2016 del 25 aprile
2016, in quanto difettava la legittimazione ricorsuale della parte ricorrente.
A titolo
abbondanziale l’Alta Corte ha osservato:
" (…) si può
comunque soggiungere che in concreto i ricorsi sarebbero sfuggiti a un esame di
merito anche nell'eventualità in cui fossero stati presentati in rappresentanza
dello Stato del Cantone Ticino. Contrariamente al proprio dovere di motivare il
ricorso (consid. 1), il ricorrente non spiega perché il Cantone Ticino sarebbe
toccato in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio degni di
protezione ossia in aspetti particolari e importanti che vanno oltre il caso
concreto (consid. 4.2). L'eventuale interesse economico è infatti solo un
corollario e non è atto, preso a sé stante, a fondare la legittimazione a
ricorrere del Cantone (DTF 141 II 161 consid. 2.3 pag. 165 con
riferimenti; cfr. anche nel campo delle assicurazioni sociali e dell'assistenza
pubblica sentenze 9C_757/2012 del 15 febbraio 2013 e 8C_642/2009 del 3
settembre 2009).”
2.7
Per quanto attiene al mese di
settembre 2015, l’USSI ha corrisposto alla ricorrente, quale importo
destinato alla copertura del proprio fabbisogno, l’ammontare di fr. 910.60
(cfr. doc. XIV7; consid. 1.3.)
Tale importo si rivela
essere inferiore di circa il 7% rispetto al forfait di mantenimento mensile per
una persona sola relativo all’anno 2015 di fr. 977.-- (cfr. consid. 2.5.).
L’amministrazione per il
mese di settembre 2015 non ha, però, imputato alcuna colpa all’insorgente.
Alla luce di quanto
esposto al considerando precedente, occorre quindi concludere che la riduzione
applicata dall’USSI non è giustificata da valide ragioni.
La ricorrente, per il mese
di settembre 2015, ha conseguentemente diritto al forfait di mantenimento
integrale di fr. 977.--, ossia le devono essere corrisposti ancora fr. 66.40
(fr. 977 – fr. 910.60), come del resto indicato dall’USSI nella risposta di
causa (cfr. doc. XII).
Giova rilevare che
l’importo della prestazione assistenziale ordinaria complessiva per il mese di
settembre 2015 resta in ogni caso invariato a fr. 2'285.-- (cfr. doc. C; XIV7;
consid. 1.1.; 1.3.).
In effetti
l’amministrazione ha dedotto da tale ammontare fr. 100.-- a titolo di parziale recupero
del deposito di garanzia dell’appartamento da lei anticipato (cfr. doc. XIV7).
Ne discende che, riconoscendo
alla ricorrente l’ulteriore importo di fr. 66.40 - per raggiungere il forfait
di fr. 977 - risulta unicamente ridotta la somma di fr. 100.-- decurtata dalla
prestazione assistenziale ordinaria di settembre 2015.
2.8
Per quanto concerne i mesi di
luglio e agosto 2015, va osservato che con la decisione su reclamo del
30.
maggio 2016 impugnata l’USSI ha stabilito che all’insorgente deve essere
versato un ulteriore importo di fr. 119.40 al mese, per complessivi fr. 238.80,
per raggiungere il valore del forfait mensile di mantenimento di fr. 977.--
(cfr. doc. B; consid. 1.4.), in quanto con la precedente decisione del 15
luglio 2015 le era stato riconosciuto unicamente il versamento diretto di fr.
857.60
al mese (cfr. doc. C; consid. 1.1.).
Il modo di operare
dell’USSI, in relazione al riconoscimento, con la decisione su reclamo del 30
maggio 2016, di un ulteriore importo di fr. 119.40 sia per il mese di luglio
che per il mese di agosto 2015 per garantire alla ricorrente il forfait di
mantenimento integrale mensile, deve essere tutelato, rivelandosi conforme alla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.).
Il fatto che
l’amministrazione per poter corrispondere all’insorgente l’intero forfait di
mantenimento mensile, oltre ad annullare la deduzione dalla prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 100 al mese per il recupero del deposito della
garanzia dell’appartamento che è concesso, giusta l’art. 20 cpv. 4 Las, a
titolo di prestito da rimborsare (la deduzione è comunque lecita se non lede la
corresponsione del forfait di mantenimento integrale; cfr. STCA 42.2015.7+8 del
3.
febbraio 2016 consid. 2.12., 2.13.), abbia ridotto di fr. 20 - da fr. 1'150 a
fr. 1'130 - l’ammontare versato direttamente al locatore non presta,
d’altronde, il fianco ad alcuna critica.
In effetti l’assistenza
sociale è tenuta a garantire il pagamento della pigione soltanto fino a un
importo massimo che per le persone sole corrisponde a fr. 13'200, pari a fr.
1'100 mensili (cfr. art. 22 lett. c Las; 9cpv. 1 Laps; STCA 42.2015.7+8 del 3
febbraio 2016 consid. 2.5.; 2.9.).
L’USSI può versare
la pigione direttamente al locatore in virtù dell’art. 6 cpv. 3 Reg.Las. La
stessa può anche essere di un importo superiore al massimo ammissibile, ma ciò
deve comunque avvenire in ossequio del principio secondo cui la prestazione
effettivamente versata a un assistito non deve scendere sotto la somma del
forfait di mantenimento (cfr. STCA 42.2015.7+8 del 3 febbraio 2016 consid.
2.8
; 2.9.).
Inoltre il versamento di
una pigione più elevata rispetto al massimo ammissibile non deve comportare il
superamento dell’importo della prestazione assistenziale ordinaria spettante a
un assistito calcolato tenendo conto della pigione massima ammissibile.
E’ utile poi evidenziare
che la parte della pigione superiore all’importo massimo ammissibile dovuta al
locatore, in virtù dell’art. 20 cpv. 2 Las, può, se del caso, essere pagata
grazie a prestazioni assistenziali speciali che l’USSI può concedere per
un periodo limitato (cfr. STCA 42.2015.7+8 del 3 febbraio 2016 consid. 2.10.).
Ne discende che la
circostanza che l’insorgente, a seguito della diminuzione della somma pagata
direttamente dall’USSI al locatore da fr. 1'150 a 1'130, debba provvedere al
versamento dell’ammontare mancante di fr. 20 facendo capo al forfait di
mantenimento (cfr. doc. I) non risulta lesivo di quest’ultimo.
Per inciso va osservato
che, per quanto riguarda eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa
massima ammissibile per l’alloggio secondo l’art. 22 lett. c Las, che dalla
lista esaustiva delle spese vincolate, si deve sopperire proprio tramite
l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014
consid. 2.12., STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA
42.2008.16
dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.).
2.9
RI 1 ha, inoltre, fatto
valere di avere diritto, per i mesi di luglio e agosto 2015, al rimborso della
parte dei premi versati dall’amministrazione direttamente alla cassa malati in
eccesso a seguito del cambiamento della zona tariffaria derivante dal suo
trasferimento da __________ a __________ (cfr. doc. I; consid. 1.5.; doc. XIV3;
XIV5).
Nei mesi di luglio e
agosto 2015 l’USSI ha versato direttamente alla __________ il premio mensile di
fr. 177.40 (cfr. doc. C; consid. 1.1.).
Il premio effettivo dovuto
dalla ricorrente risulta, tuttavia, inferiore e corrispondente a fr. 124.40 al
mese (cfr. doc. XIV3).
La differenza tra il
premio mensile corrisposto alla cassa malati e il premio effettivo è, dunque,
pari a fr. 53.--, ovvero fr. 106.-- per i due mesi di luglio e agosto 2015.
Per il mese di settembre
2015.
l’USSI ha peraltro versato direttamente alla __________ il premio di fr.
124.40
(cfr. doc. XIV7; consid. 1.3.).
L’art. 25 Las enuncia che
i pagamenti delle prestazioni in danaro sono di regola effettuati dall’Autorità
competente direttamente all’assistito o al suo rappresentante legale, fatta
eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione obbligatoria contro
le malattie, versato direttamente all’assicuratore.
Al riguardo giova rilevare
che la trattenuta da parte dell’USSI del premio e il versamento diretto alla
cassa malati rappresenta una misura idonea e efficace a evitare le conseguenze
connesse al mancato pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie (cfr. STCA 42.2007.3 del 26 ottobre 2007).
In effetti l’art 64a cpv.
1-7 LAMal prevede:
" 1Se
l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza
prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo
assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le
conseguenze della mora (cpv. 2).
2.
Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le
partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato,
l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che
l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori
escussi.
3.
L'assicuratore comunica all'autorità cantonale competente il nome
degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l'importo complessivo
dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di
esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un
attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L'assicuratore chiede
all'organo di revisione designato dal Cantone di confermare l'esattezza dei
dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest'ultimo.
4.
Il Cantone assume l'85 per cento dei crediti oggetto della
comunicazione di cui al capoverso 3.
5.
L'assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli
equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena
l'assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l'assicuratore,
questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto
dall'assicurato.
6.
In deroga all'articolo 7, l'assicurato in mora non può cambiare
assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai
costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. E’
fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.
7.
Gli assicurati che nonostante l'esecuzione non pagano i premi possono
essere registrati dai Cantoni in un elenco accessibile unicamente ai fornitori
di prestazioni, ai Comuni e al Cantone interessato. Su notificazione del
Cantone, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni
fornite a questi assicurati, salvo nei casi d'urgenza medica, e informa
l'autorità cantonale competente della sospensione delle prestazioni e
dell'annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei crediti in
arretrato da parte degli assicurati.
In proposito cfr. pure gli
art. 22g LCAMal.
L’importo destinato alla
cassa malati e corrisposto direttamente dall’USSI viene dedotto dalla
prestazione assistenziale ordinaria spettante a un assistito.
Pertanto, nel caso in cui
dopo aver effettuato il versamento del premio, emerga che l’importo bonificato
alla cassa malati era maggiore di quello dovuto, la differenza restituita
dall’assicuratore malattia di principio va a favore dell’assistito.
Tuttavia qualora a quest’ultimo,
per il medesimo periodo a cui si riferiscono i premi versati in eccesso, sia
già stata garantita la somma corrispondente ai bisogni materiali primari
(forfait di mantenimento integrale, pigione massima riconosciuta nel calcolo
Las e premio cassa malati) e l’USSI debba recuperare degli importi
anticipati per conto dell’assistito, ad esempio a titolo di deposito della
garanzia dell’abitazione o di pigione superiore all’importo massimo
ammissibile, la differenza di premio restituita dalla cassa malati servirà per
tale recupero.
2.10
In concreto l’USSI, con la
decisione su reclamo del 30 maggio 2016, ha riconosciuto alla ricorrente il
rimborso delle quote da parte della __________ di fr. 117.50 per luglio e
agosto 2015 (cfr. doc. B).
L’amministrazione ha
proceduto in tale senso quando, però, da un lato, per questi due mesi ha
comunque garantito all’insorgente il forfait di mantenimento integrale oltre a
una somma maggiore della pigione massima ammissibile (fr. 1'130 invece di fr.
1'100), dall’altro, vanta dei crediti verso la ricorrente da riscuotere, in
particolare in relazione all’anticipo del deposito della garanzia
dell’abitazione - che è concesso a titolo di prestito da rimborsare ex art. 20
cpv. 4 Las - per il quale in prima battuta era stata prevista una deduzione di
fr. 100.-- al mese (cfr. doc. C, consid. 1.1.), pari a fr. 200.-- per i mesi di
luglio e agosto 2015, poi annullata (cfr. doc. B; consid. 1.4.)
Ne discende che
l’ammontare dei premi pagati in eccesso alla cassa malati riferito ai due mesi
di luglio e agosto 2015 - fissato dall’USSI in fr. 117.50 (cfr. doc. B) che
risulta in ogni caso maggiore della differenza di fr. 106.-- tra i premi
versati per luglio e agosto 2015 (fr. 177.40 x 2 mesi) e i rispettivi premi
dovuti (fr. 124.40 x 2 mesi; cfr. consid. 2.9.) - non era da riconoscere
all’insorgente, bensì era da utilizzare per recuperare l’anticipo effettuato
per il deposito della garanzia dell’abitazione.
L’USSI, in effetti, nella
risposta di causa, ha indicato che la somma di fr. 117.50 in realtà non è
dovuta alla ricorrente (cfr. doc. XII).
L’amministrazione deve,
però, ancora versare all’insorgente la somma di fr. 66.40 per raggiungere il
forfait di mantenimento di fr. 977 per il mese di settembre 2015 (cfr. consid.
2.7
).
Pertanto, tenuto conto
dell’importo di fr. 66.40, risulta ingiustificato unicamente il riconoscimento
della somma di fr. 51.10 (fr. 117.50 – fr. 66.40), come peraltro evidenziato
dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. XII).
Il TCA potrebbe quindi, in
linea di principio, riformare la decisione su reclamo impugnata a detrimento
della ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in
merito e averla resa attenta sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr.
art. 20 cpv. 2 Lptca).
Questa Corte, tuttavia, rinuncia
a effettuare una reformatio in pejus, visto l’esiguo importo di fr.
51.10
e considerato che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STF U 410/06
del 7 dicembre 2007; STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22
aprile 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003;
DTF 119 V 249; STCA 42.2015.15 del 30 settembre 2015 consid. 2.11.).
2.11
Deve, infine, essere
verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio “con esenzione dalle spese processuali e spese di patrocinio
dell’avv. RA 1 a carico dello Stato” (cfr. doc. I pag. 11).
In
realtà la domanda dell’insorgente deve essere intesa solo come richiesta di assunzione
delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr.
art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3
cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione
al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente
fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto
il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29
settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8
febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17
ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012
del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.;
RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva
che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un
criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,
il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di
essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27
maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;
STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.
2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad
art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla
luce della Las, della Laps e della giurisprudenza pubblicata nel sito www.bger.ch,
rispettivamente www.sentenze.ti.ch e del
fatto che un assistito può beneficiare del rimborso dei premi pagati in eccesso
dall’USSI direttamente alla cassa malati soltanto nel caso in cui, per il
medesimo periodo a cui si riferiscono i premi versati in eccesso, l’USSI non debba
recuperare degli importi anticipati per conto dell’assistito, ad esempio a
titolo di deposito della garanzia dell’abitazione o di pigione superiore all’importo
massimo ammissibile (cfr. consid. 2.9.), la presente vertenza appariva, dopo un
esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della
presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
Infatti nel caso di
specie, visto che con la decisione su reclamo impugnata l’USSI ha annullato,
per i mesi di luglio e agosto 2015, la trattenuta di fr. 100.-- al mese, per
complessivi fr. 200.--, per il recupero del deposito della garanzia
dell’abitazione dell’insorgente - che viene concesso, giusta l’art. 20 cpv. 4
Las, a titolo di prestito da rimborsare - al fine di consentire il
raggiungimento del forfait di mantenimento di fr. 977.-- al mese, risultava
evidente che la restituzione da parte della cassa malati dei premi in eccesso
per luglio e agosto 2015 (nel ricorso quantificata globalmente in fr. 170.--,
cfr. doc. I pag. 11), versati peraltro a quest’ultima direttamente dall’USSI,
doveva servire all’amministrazione per il recupero dell’anticipo effettuato a
titolo di deposito della garanzia dell’abitazione della ricorrente.
Inoltre gli elementi
fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del
TCA.
Di primo acchito, dunque,
si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito
favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio
2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In simili condizioni, non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti