42.2016.17
A ragione l'USSI ha rifiutato di assumere la fattura relativa all'acquisto di occhiali. Il ricorr.infatti non ha preventivamente fornito il preventivo dell'ottico che avrebbe dovuto accompaganare il c
12 settembre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2016.17
DC/sc
Lugano
12 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 2 giugno 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
2 giugno 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha
confermato il precedente provvedimento del 4 aprile 2016 (cfr. doc. 27-28) con
il quale aveva rifiutato di assumere la fattura del 12 febbraio 2016 relativa
all’acquisto di occhiali inoltrata da RI 1.
Nella decisione su reclamo
l’amministrazione ha così motivato il proprio rifiuto:
" (…)
Nel caso RI 1 ha avanzato la domanda di pagamento della fattura
per l'acquisto di occhiali di CHF 910.-- (fattura 12.2.2016). Con scritto del 4
aprile 2016 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, USSI, ha
chiarito che l'Ufficio riconosce una tale spesa solo su presentazione di un
preventivo con allegato l'esame ottico.
L’amministrazione ha evidenziato che tale condizione era stata
indicata al signor RI 1 dall'operatrice dell'USSI (con e-mail 8.2.2016) e
tuttavia egli ha operato l'acquisto senza rispettarla. L'USSI ha quindi deciso
di non entrare nel merito della richiesta di pagamento.
RI 1 ha contestato la decisione sostenendo che sarebbe colpa
dell'ottico il quale ha inviato direttamente la fattura all'USSI e non un
preventivo. Quindi chiede la copertura del costo degli occhiali.
Sentito in merito, l’ottico ha chiarito che il signor RI 1 gli aveva
sottoposto la comunicazione e-mail dell'USSI dicendo che essa aveva valore di
approvazione per il pagamento.
Si osserva che le "Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali 2016» del Dipartimento della sanità e della
socialità (RL 6.4.11.1.3), precisano le seguenti condizioni per la copertura
dei costi degli occhiali (p.to 3):
c. Occhiali
Il costo per l'acquisto di
occhiali è riconosciuto esclusivamente se preventivamente autorizzato
dall'USSI. Il beneficiario deve chiedere il preavviso all'USSI allegando un
preventivo e relativo certificato medico.
Il costo per l'acquisto di
occhiali è riconosciuto ogni 2 anni e con i seguenti importi massimi:
- per la montatura, fino ad un massimo di CHF 150.--;
- per
la lente monofocale se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di
2, fino ad un massimo di CHF 100.-- a lente;
- per
la lente monofocale se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore
di 2, fino ad un massimo di CHF 200.-- a lente;
- per
la lente progressiva se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di
Z fino ad un massimo di CHF 200.-- a lente;
- per
la lente progressive se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore
di 2, fino ad un massimo di CHF 400.-- a lente.
In concreto non vi è stato un preventivo e tanto meno è stato
preventivamente approvato dall'USSI.
L'indicazione delle necessità di ricetta medica e preventivo è
stata comunicata l'8.2.2016, la ricetta medica è datata 11.2.2016 e il
12.2.2016 sono stati forniti gli occhiali e allestita la relativa fattura. È
evidente che non erano date le condizioni chiarite al signor RI 1 l'8.2.2016,
vale a dire un preventivo sottoposto all'USSI e approvato prima dell'acquisto.
Tale condizione era ben chiara al signor RI 1.
In tali circostanze la fattura correttamente non è stata assunta
dall'assistenza. Infatti come indicano le direttive il costo per l'acquisto di
occhiali è riconosciuto "esclusivamente" se preventivamente
autorizzato dall'USSI.” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su
reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiede di
rimborsare all’ottico il costo integrale degli occhiali oppure, in via
subordinata, un rimborso secondo “le loro tabelle vigenti”.
Egli sottolinea di non
avere alcuna colpa per quanto accaduto e rileva:
" (…)
L’USSI si basa su un cavilloso argomento di carattere temporale
riguardo le date di controllo e fattura ottico, contro rispettiva visita oculistica
del medico.
Nella sostanza, vero è che dall’ottico ho presentato la citata
mail e sottopostomi per il controllo prima della visita oculistica, ma il fine
non era per nulla in malafede, bensì una doppia opinione che in ricetta medica
confermava il precedente controllo dello stesso ottico.
Il fatto che poi l’ottico si sia portato avanti col lavoro,
problema mio non è, in quanto la mail recita perfettamente le modalità di
procedura rimborso. Oltre al fatto che l’ottico negare non può che a tale procedura
l’ho fatto attento personalmente e che mi ha risposto di conoscere
perfettamente da miriadi di altri analoghi casi di fornitura. E a tal
proposito l’USSI potrebbe confermare di essere già “clienti” del medesimo
ottico.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta dell’11
luglio 2016 l’USSI propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha rifiutato di rimborsare
la fattura del 12 febbraio 2016 di fr. 910.-- per l’acquisto di occhiali (cfr.
doc. 25).
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono
peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3. Secondo l’art.
11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi
(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250
del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza
dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie, l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
L'art. 20 Las definisce, invece,
le prestazioni speciali:
" Le
prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad
esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie,
partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o
handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che
favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare
fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai
limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni
ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono
o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse
sono destinate. (cpv. 3)."
Le prestazioni speciali si
distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non
considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito
rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e
per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le
prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito
disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250
dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in
RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.4. Le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali 2016 del 22 dicembre 2015 (cfr. RS
6.4.11.1.3) adottate dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)
prevedono quanto segue a proposito degli occhiali:
" Occhiali
II costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto esclusivamente
se preventivamente autorizzato dall'USSI. Il beneficiario deve chiedere il
preavviso all'USSI allegando un preventivo e relativo certificato medico.
Il costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto ogni 2 anni e
con i seguenti importi massimi:
- per la montatura, fino ad un massimo di CHF 150.--;
- per la lente
nnonofocale se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino
ad un massimo di CHF 100.-- a lente;
- per la lente
monofocale se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2,
fino ad un massimo di CHF 200.-- a lente;
- per la lente
progressiva se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino
ad un massimo di CHF 200.-- a lente;
- per la lente
progressiva se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2,
fino ad un massimo di CHF 400.-- a lente.”
Dalle Direttive appena
menzionate, valide dal 1° gennaio 2016, si evince, da un lato, che l’assistenza
sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali speciali delle
spese riguardanti gli occhiali
Dall’altro, che per poter
beneficiare dell’assunzione dei costi relativi agli occhiali è, però,
indispensabile che le spese vengano previamente approvate dall’USSI. Il
preavviso dell’USSI deve essere chiesto allegando un preventivo oltre al
certificato medico.
In questo contesto va
ricordato che in una sentenza 42.2014.11 del 19 novembre 2014 il TCA ha
sottolineato che “la condizione del rilascio di un’autorizzazione preliminare
da parte dell’amministrazione imposta a coloro che desiderano richiedere delle
prestazioni assistenziali speciali afferenti all’alloggio consente all’USSI di
avere un controllo preventivo dei costi e di così, conseguentemente, limitare
tali spese. Un ulteriore vantaggio, fondamentale per i richiedenti e a loro
vantaggio, risulta essere quello di evitare che questi ultimi- i quali si
trovano già in una difficile situazione finanziaria - si indebitino, ossia
spendano, ad esempio per il trasloco e per l’acquisto di mobilio, degli importi
troppo elevati che non potranno essere in ogni caso assunti totalmente
dall’USSI”.
2.5. Nella presente fattispecie,
l’8 febbraio 2016 RI 1 ha posto all’USSI alcuni quesiti tra cui questo:
“Necessito di occhiali da vista. Devo inviarvi un preventivo? Avete bisogno
della visita medica? L’ultima risale a parecchi anni fa e i dati sono
registrati presso la Ottica __________ di __________. Quale importo
riconoscere?” (doc. 16). Lo stesso giorno alle ore 10:51 __________ dell’USSI
ha inviato a RI 1 un messaggio di posta elettronica nel quale ha così risposto:
" (…)
Per quanto riguarda l’acquisto d’occhiali da vista, deve inviarci
il preventivo di un ottico allegando la prescrizione medica unitamente
all’esame ottico. Inoltre, un eventuale contributo riconosciuto dalla sua cassa
malati, che dovrà in ogni caso essere da lei verificato prima, sarà dedotto
dall’importo da noi riconosciuto. In possesso di tutta la documentazione
citata, emetteremo una garanzia di pagamento direttamente all’ottico. (…)” (Doc.
17)
Questa comunicazione è
estremamente chiara (cfr. doc. 18: nessuna richiesta di spiegazione su questo
punto) e corrisponde al contenuto delle direttive citate al considerando
precedente: prima vanno allegati la prescrizione medica e il preventivo per gli
occhiali, poi va verificato un eventuale contributo della cassa malati, infine
l’amministrazione emette una garanzia di pagamento degli occhiali direttamente
all’ottico.
L’11 febbraio 2016 il
dott. __________ ha allestito una “ricetta per occhiali” con indicazione di
tutti i dati necessari (cfr. doc. 15).
Fatti
Il 12 febbraio 2016
l’ottico ha fornito gli occhiali e allestito la relativa fattura di fr. 910.--
(cfr. doc. 26).
Da parte del ricorrente
non è dunque stato inoltrato all’USSI nessun preventivo dell’ottico,
contrariamente a quanto prescritto dalle Direttive in vigore ed esplicitamente
comunicato dall’USSI l’8 febbraio 2016 (cfr. pure doc. 8: “Sentito
telefonicamente l’ottico, ci comunica che il signor RI 1 si è presentato da lui
Considerandi
con la mail della collega __________, nella quale era specificato che
necessitavamo di un preventivo, comunicando che avrebbe potuto procedere perché
quello era già un ok di pagamento. L’ottico ha dunque eseguito quanto richiesto
dal signor RI 1.”).
Alla luce di tutto quanto
esposto, non avendo il ricorrente inoltrato una richiesta volta
all’approvazione preliminare dell’acquisto degli occhiali accompagnata
da un certificato medico, a ragione l’USSI ha negato all’insorgente la presa a
carico di tali costi.
La decisione su reclamo
del 2 giugno 2016 impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti